Pignoramento del conto corrente: limiti, tempi e come sbloccarlo

Introduzione

Il pignoramento del conto corrente è una delle misure più invasive che l’ordinamento conosce in materia di recupero crediti. Quando il creditore – che può essere la banca, un fornitore, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o un privato – decide di rivolgersi all’ufficiale giudiziario o di avvalersi della procedura speciale esattoriale, il patrimonio liquido dell’esecutato diviene immediatamente vulnerabile. Conti correnti bancari e postali, depositi di risparmio, libretti e carte prepagate possono essere bloccati e le somme giacenti trasferite al creditore entro termini ben precisi. Per imprenditori, professionisti e privati questo evento rappresenta spesso uno shock: senza liquidità non si possono pagare fornitori, stipendi, imposte o la spesa quotidiana. I tempi stringenti imposti dalla legge (15 giorni per il pignoramento ordinario, 60 giorni per quello esattoriale) e la rigidità delle norme sulla pignorabilità rendono necessario comprendere a fondo la disciplina applicabile e conoscere gli strumenti giuridici per difendersi.

Affrontare un pignoramento senza una guida competente può portare a errori irreparabili: ignorare gli atti della procedura, prelevare le somme prima che la banca riceva l’ordine, sottovalutare i termini di opposizione o non richiedere una rateizzazione all’Agente della riscossione sono tutti comportamenti che possono aggravare la situazione. Occorre, invece, conoscere i propri diritti, distinguere tra pignoramento ordinario e speciale, valutare la legittimità degli atti e predisporre tempestivamente ricorsi o opposizioni. La legge prevede, infatti, limiti alla pignorabilità dei salari e delle pensioni (art. 545 c.p.c.) e consente al debitore di liberare il conto tramite il pagamento o la rateizzazione del debito: l’atto di pignoramento presso terzi può contenere l’ordine al terzo (la banca) di versare al creditore le somme maturate prima della notifica entro 60 giorni e quelle successive alle rispettive scadenze . La stessa norma stabilisce che la banca deve restare vincolata per l’intero periodo e che, in caso di inottemperanza, scattano sanzioni . Per le pensioni, l’articolo 545 c.p.c. fissa una soglia impignorabile pari al doppio dell’assegno sociale (con un minimo di 1.000 euro), mentre la parte eccedente è pignorabile solo nei limiti previsti dai commi successivi .

L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida completa, aggiornata al novembre 2025, sulle procedure di pignoramento del conto corrente, sui limiti imposti dalla legge e sulle strategie utili per sbloccare il conto. Verranno analizzati i riferimenti normativi (D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, art. 545 c.p.c., art. 72‑bis e 72‑ter, art. 492‑bis c.p.c.), le pronunce più recenti della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, le novità introdotte dalle riforme fiscali e della crisi d’impresa e gli strumenti di tutela e negoziazione messi a disposizione del debitore. Il taglio è professionale e pratico, con un linguaggio giuridico‑divulgativo che consente anche ai non addetti ai lavori di orientarsi. Il punto di vista è quello del debitore o contribuente che vuole difendere il proprio patrimonio e trovare soluzioni concrete. In questo contesto si colloca l’attività dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario. L’avvocato è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La sua competenza gli consente di analizzare gli atti di pignoramento, valutare le irregolarità, predisporre opposizioni e ricorsi per sospendere o annullare la procedura, trattare con i creditori, elaborare piani di rientro sostenibili e, quando necessario, proporre soluzioni giudiziali o stragiudiziali per evitare il blocco del conto.

Il lettore imparerà a distinguere tra pignoramento ordinario e esattoriale, comprenderà i diritti garantiti dalle normative nazionali e saprà come reagire in caso di notifica di un atto di pignoramento. Verranno illustrati gli strumenti alternativi alla procedura esecutiva – come la rottamazione delle cartelle, la definizione agevolata, i piani del consumatore e i concordati minori – e verranno presentati esempi pratici e simulazioni numeriche per calcolare le somme pignorabili e definire strategie di difesa. Saranno inoltre analizzati errori comuni da evitare e forniti consigli pratici per gestire al meglio la situazione. Al termine dell’articolo troverete una sezione con le domande più frequenti (FAQ) accompagnate da risposte chiare e esaustive e un riepilogo delle sentenze più recenti e rilevanti in materia. Infine, la conclusione riassumerà i punti chiave e inviterà il lettore ad agire tempestivamente, ricordando la disponibilità dell’Avv. Monardo e del suo staff.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere quando e come può essere pignorato un conto corrente è indispensabile fare riferimento alle principali fonti normative e alle pronunce giurisprudenziali che hanno modellato la disciplina negli ultimi anni. La normativa italiana distingue tra due macro‑procedimenti: il pignoramento ordinario previsto dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile (c.p.c.) e il pignoramento esattoriale previsto dall’art. 72‑bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e, dal 2025, dall’art. 170 del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione). Entrambi costituiscono un’espropriazione presso terzi, poiché il terzo – la banca o la posta – detiene somme dovute al debitore che vengono destinate al creditore. Tuttavia, il pignoramento esattoriale è «speciale»: non richiede l’autorizzazione del giudice ed è attivato dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) mediante un ordine diretto alla banca.

Il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 e art. 170 D.Lgs. 33/2025

L’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 ha introdotto la figura del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi in favore dell’esattore. La norma stabilisce che, salvo i crediti pensionistici e fatte salve le previsioni dell’art. 545 c.p.c. e dell’art. 72‑ter dello stesso D.P.R., l’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario (ossia AdER) le somme dovute dal debitore . Le somme maturate prima della notifica devono essere versate entro 60 giorni (lett. a), mentre quelle maturate successivamente alle scadenze previste (lett. b). Questo significa che, ricevuta la notifica, la banca deve bloccare immediatamente i fondi presenti sul conto e trasferirli al fisco entro 60 giorni, ma deve anche trattenere e girare le somme che affluiranno nel conto durante quel periodo . La banca agisce quindi come «terzo pignorato», vincolata a versare sia le somme presenti che quelle future; l’eventuale inottemperanza la espone a responsabilità per danno erariale e alla sanzione prevista dall’art. 72, comma 2, D.P.R. 602/1973 .

Dal 27 marzo 2025 il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33) ha riordinato le disposizioni della riscossione coattiva sostituendo il D.P.R. 602/1973. L’art. 170 del nuovo decreto riproduce sostanzialmente il contenuto dell’art. 72‑bis, confermando la possibilità per l’Agente della riscossione di notificare direttamente l’ordine di pagamento alla banca senza passare dal giudice. La nuova disciplina accentua la digitalizzazione e prevede, fra l’altro, l’utilizzo del portale «Piattaforma dei pagamenti» per le notifiche telematiche e l’obbligo per le banche di adeguarsi ai flussi digitali. Rimangono invariati il termine di 60 giorni per le somme maturate prima della notifica e l’obbligo di trattenere anche gli accrediti successivi. Si segnalano, invece, modifiche sui piani di rateizzazione e sulle procedure di discarico, che vedremo in seguito.

Il pignoramento ordinario presso terzi

Quando il creditore non è un ente di riscossione, deve seguire il procedimento ordinario ex art. 543 c.p.c. Il creditore, in possesso di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale o assegno protestato), notifica al debitore e al terzo (banca) un atto di pignoramento contenente l’indicazione del credito, la somma dovuta, il titolo su cui si fonda e l’invito a comparire davanti al giudice dell’esecuzione. Entro 10 giorni dalla notifica deve iscrivere a ruolo la procedura e depositare la nota di iscrizione; in difetto il pignoramento è inefficace. A differenza del pignoramento esattoriale, qui la banca non può trasferire le somme se non dopo che il giudice emette l’ordinanza di assegnazione, salvo il caso in cui il debitore non contesti il pignoramento. Nel frattempo le somme restano bloccate ma non vengono versate al creditore, salvo eventuali anticipazioni su autorizzazione del giudice.

La recente riforma della giustizia civile (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto l’art. 492‑bis c.p.c., che consente al creditore di accedere con autorizzazione del giudice alla banca dati INPS e Agenzia delle entrate per ricercare i conti correnti intestati al debitore e pignorare direttamente quelli individuati. Inoltre, con le novità del 2022‑2024, il termine per depositare la nota di iscrizione al ruolo è stato ridotto a 30 giorni dalla notifica; la mancata iscrizione comporta l’inefficacia del pignoramento. Si applicano, ovviamente, le regole sulla pignorabilità dei crediti previste dall’art. 545 c.p.c. e dalle leggi speciali.

I limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni (art. 545 c.p.c.)

L’art. 545 c.p.c. individua i crediti impignorabili e disciplina i limiti di pignoramento di stipendi, salari e pensioni. Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, province e comuni; in egual misura per gli altri crediti . Il pignoramento per concorso di più crediti non può superare la metà di tali somme . Le pensioni e le indennità che tengono luogo di pensione sono impignorabili fino a un ammontare pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro . La parte eccedente è pignorabile entro i limiti del quinto o degli altri commi. Se la pensione è accreditata su conto bancario prima del pignoramento, può essere pignorata solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale; se l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, le somme sono pignorabili nei limiti dei commi terzo, quarto e quinto . La violazione di tali limiti rende il pignoramento parzialmente inefficace .

Dal punto di vista quantitativo, il valore dell’assegno sociale viene aggiornato ogni anno dall’INPS. Per il 2025 l’importo mensile è di circa 583,74 euro; il doppio corrisponde a 1.167,48 euro, ma la legge prevede che la soglia impignorabile delle pensioni non possa essere inferiore a 1.000 euro. Di conseguenza la banca deve lasciare sempre sul conto dell’anziano almeno 1.000 euro. Se la pensione è accreditata su conto prima della notifica, la somma non pignorabile sale al triplo dell’assegno sociale (circa 1.751 euro) e la parte eccedente può essere sequestrata entro il limite del quinto.

Altre norme rilevanti: art. 72‑ter, art. 72, art. 492‑bis e Codice della crisi

Oltre all’art. 72‑bis, il D.P.R. 602/1973 (e ora il D.Lgs. 33/2025) contiene l’art. 72‑ter che prevede limiti alla pignorabilità delle indennità percepite a titolo di stipendio e pensione nel contesto della riscossione coattiva. In particolare, l’art. 72‑ter richiama l’art. 545 c.p.c. e stabilisce che le pensioni sono pignorabili nel rispetto del doppio dell’assegno sociale anche nella procedura esattoriale; prevede poi che, se l’ordine di pignoramento riguarda un conto corrente sul quale sono accreditati stipendio o pensione, il terzo (banca) deve comunicare l’ammontare dei pagamenti effettuati nell’ultimo periodo, consentendo al debitore di dimostrare che le somme sono impignorabili o che solo una parte è aggredibile. L’art. 72 del D.P.R. stabilisce le sanzioni per il terzo inadempiente: se la banca non versa quanto dovuto nei termini o non rispetta l’ordine, diventa responsabile in solido del pagamento.

La riforma del processo esecutivo introdotta dal D.L. 83/2015 (convertito in Legge 132/2015) ha inserito l’art. 492‑bis c.p.c., strumento fondamentale per i creditori: previa autorizzazione del giudice, il creditore può accedere telematicamente alle banche dati dell’Anagrafe tributaria, dell’INPS e delle altre amministrazioni per individuare i conti correnti e gli altri beni aggredibili del debitore. La norma ha reso più efficiente la ricerca dei beni e ha velocizzato i tempi dell’esecuzione. Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) la ricerca telematica è divenuta ancora più rapida e viene utilizzata, su richiesta dell’Agente della riscossione, anche nelle procedure esattoriali.

Le pronunce più recenti della Corte di Cassazione

L’interpretazione delle norme sopra citate è stata oggetto di importanti sentenze della Corte di Cassazione, che fungono da guida per giudici e operatori del diritto. Tra le più rilevanti nell’ultimo biennio ricordiamo:

  • Cass. civ., Sez. III, sentenza 27 ottobre 2025, n. 28520 – con questa pronuncia la Suprema Corte ha confermato che, nel pignoramento esattoriale, la banca è tenuta a versare all’Agente della riscossione non solo le somme presenti sul conto alla data della notifica ma anche gli accrediti che arriveranno entro i 60 giorni successivi. La Corte ha ribadito che il pignoramento non si esaurisce con il primo versamento e che il blocco riguarda tutti i movimenti in entrata fino al soddisfacimento del debito . La sentenza ha chiarito inoltre che il vincolo si applica anche ai conti in rosso: la banca deve trattenere e trasferire al Fisco eventuali accrediti successivi anche se il saldo era negativo .
  • Cass. civ., Sez. III, sentenza 16 settembre 2024, n. 24859 – la Corte ha stabilito che nel pignoramento di quote societarie intestate fiduciariamente, il trustee non può opporre la propria qualità per sottrarsi all’esecuzione. Il principio è applicabile per analogia ai conti correnti intestati a società fiduciarie: il terzo pignorato deve dichiarare le somme dovute al debitore e non può invocare la riservatezza per impedire il pignoramento.
  • Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 2 maggio 2024, n. 11864 – in un pignoramento presso terzi la Corte ha ribadito che l’atto di pignoramento deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare il credito (causa, importo, titolo) e che l’omessa indicazione rende nullo l’atto con conseguente inefficacia del pignoramento.
  • Cass. civ., Sez. III, ordinanza 23 maggio 2024, n. 14478 – in tema di pignoramento di somme depositate su conto cointestato, la Corte ha affermato che il creditore può pignorare soltanto la quota del conto spettante al debitore, salvo prova contraria degli altri cointestatari. La banca deve accertare la percentuale di spettanza (di solito 50%) e versare solo quella parte.
  • Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza 14 marzo 2024, n. 6873 – la Corte ha ribadito che la mancata o tardiva trascrizione del pignoramento immobiliare entro i termini di legge comporta l’inefficacia del pignoramento; il principio è esteso al pignoramento presso terzi per quanto compatibile.
  • Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 13223/2024 – ha stabilito che la dichiarazione del terzo (banca) può essere contestata dal creditore solo entro il termine perentorio di 10 giorni dalla sua comunicazione; oltre tale termine, la dichiarazione è definitiva. Questo principio è rilevante quando la banca dichiara di non detenere somme del debitore.
  • Corte costituzionale, sentenza 24 aprile 2025 n. 58 – la Consulta ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 con riferimento agli artt. 24, 25 e 111 Cost., stabilendo che la procedura esattoriale presso terzi non viola il diritto di difesa né il principio di terzietà del giudice poiché è prevista la possibilità di opposizione davanti al giudice dell’esecuzione. La Corte ha altresì affermato che la norma non comprime in modo eccessivo i diritti del debitore poiché lascia impregiudicati i limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c.

Le massime illustrate offrono preziose indicazioni per interpretare i margini di difesa contro il pignoramento del conto corrente. Nel prosieguo esamineremo come utilizzare questi principi in concreto per bloccare o sospendere l’esecuzione.

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

1. La genesi del debito e l’iscrizione a ruolo

Il pignoramento rappresenta l’atto finale di una vicenda di inadempimento. Nel caso di debiti tributari, tutto inizia con l’emissione della cartella di pagamento da parte dell’ente impositore. L’Agenzia delle Entrate o l’INPS affidano all’Agente della riscossione (AdER) il compito di recuperare il credito; l’atto viene notificato al contribuente con l’invito a pagare entro 60 giorni. Se il contribuente non paga o non richiede la rateizzazione, l’AdER può procedere con il fermo amministrativo dei veicoli o con l’iscrizione di ipoteca, e infine con il pignoramento. Prima di procedere, l’esattore invia il preavviso di fermo o preavviso di ipoteca, che assegna 30 giorni per regolarizzare la posizione. Solo dopo il decorso di questi termini e l’inutile trascorrere di 60 giorni dalla notifica della cartella, l’AdER può emettere l’atto di pignoramento ex art. 72‑bis.

Nel pignoramento ordinario, il creditore deve essere titolare di un titolo esecutivo (sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo non opposto, cambiale, assegno) e deve notificare al debitore un atto di precetto, con il quale lo invita a pagare entro 10 giorni. Decorso inutilmente il termine, il creditore iscrive a ruolo l’esecuzione e notifica al terzo la citazione a comparire (art. 543 c.p.c.).

2. La notifica del pignoramento e il blocco del conto

Nel pignoramento esattoriale l’AdER notifica alla banca l’ordine di pagamento e contestualmente comunica al debitore l’avvenuto pignoramento. Da quel momento il terzo pignorato (banca o Poste Italiane) deve bloccare le somme presenti e future per un periodo massimo di 60 giorni . Le somme maturate prima della notifica devono essere trasferite all’AdER entro 60 giorni, mentre gli accrediti successivi devono essere versati alle rispettive scadenze . Se il debito è inferiore alle somme disponibili, la banca versa solo l’importo dovuto e sblocca il resto; se il debito eccede le somme, la banca continua a trattenere i versamenti successivi fino al completo pagamento. Nel pignoramento ordinario, invece, la banca è tenuta a bloccare le somme ma non può trasferirle al creditore fino a quando il giudice non emette l’ordinanza di assegnazione. Il blocco dura 10 giorni per permettere al terzo di rendere la dichiarazione; poi può proseguire in funzione delle decisioni del giudice.

3. La dichiarazione del terzo e l’ordinanza del giudice

Nel pignoramento presso terzi il terzo pignorato deve rendere una dichiarazione nella quale indica se detiene somme o beni del debitore e in quale misura. Nel procedimento ordinario la dichiarazione è resa davanti al giudice dell’esecuzione nella prima udienza oppure mediante dichiarazione scritta. Se il terzo non compare o non deposita la dichiarazione, il giudice può condannarlo al pagamento immediato dell’intero credito presunto. Se la dichiarazione è contestata dal creditore, questi deve fare l’opposizione entro 10 giorni, altrimenti la dichiarazione diventa definitiva (Cass. ord. 13223/2024). Nel pignoramento esattoriale, la banca deve eseguire l’ordine e non occorre l’intervento del giudice, ma il debitore può contestare l’atto attraverso l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

4. I termini per opporsi: opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Il debitore ha diritto di difendersi proponendo opposizione. Le tipologie principali sono:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): consente di contestare la sussistenza del diritto del creditore o la validità del titolo (es. prescrizione del credito, inesistenza del titolo esecutivo, vizi della cartella, errori di notifica). La si propone con atto di citazione davanti al giudice competente entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del primo atto di esecuzione.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): mira a contestare la regolarità formale dell’atto di pignoramento (es. mancanza degli elementi essenziali, errori nell’indicazione del credito, violazione dei limiti di pignorabilità). Deve essere proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell’atto o dal giorno in cui il debitore ne ha avuto conoscenza.
  • Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): consente a chi afferma di avere la proprietà o il possesso esclusivo del bene pignorato di far valere i propri diritti. Nel caso di pignoramento del conto cointestato, l’altro cointestatario può proporre opposizione di terzo per dimostrare che le somme appartengono anche a lui.

Nella procedura esattoriale le opposizioni si propongono davanti al giudice dell’esecuzione del luogo ove il debitore ha la residenza. La Cassazione ha chiarito che la procedura ex art. 72‑bis non esclude la tutela giurisdizionale: il debitore può far valere motivi di nullità o illegittimità dell’atto; l’unica peculiarità è che il giudice non può sospendere l’esecuzione d’ufficio ma solo su istanza di parte.

5. La sospensione e la rateizzazione

Per evitare che le somme vengano trasferite al creditore, il debitore può chiedere la sospensione della procedura. Nel pignoramento ordinario la sospensione può essere disposta dal giudice in sede di opposizione quando sussistono gravi motivi. Nel pignoramento esattoriale, la sospensione dell’esecuzione può essere concessa dall’AdER su richiesta del debitore che presenta un’istanza di rateizzazione o definizione agevolata. Ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 (e ora del nuovo testo unico), la rateizzazione consente di pagare il debito fino a 72 rate mensili (oppure 120 rate in caso di comprovata difficoltà). Una volta accolta la richiesta e versata la prima rata, l’Agente della riscossione è tenuto a revocare o sospendere il pignoramento e a comunicare alla banca lo sblocco del conto . Con la riforma fiscale del 2023‑2025 sono state introdotte diverse definizioni agevolate (rottamazione quater e successive edizioni), grazie alle quali il debitore può estinguere i debiti fiscali pagando l’importo al netto di sanzioni e interessi; la presentazione della domanda sospende le procedure esecutive in corso. La manovra 2026 prevede un’ulteriore definizione agevolata con più rate e la possibilità di «saltare» alcune rate senza perdere il beneficio.

6. La distribuzione delle somme e l’assegnazione finale

Nel procedimento ordinario, dopo la dichiarazione del terzo e l’eventuale contestazione, il giudice emette l’ordinanza di assegnazione con la quale ordina alla banca di versare al creditore le somme pignorate. Se sul conto ci sono più pignoramenti o se esistono privilegi (ad esempio un pegno a favore della banca stessa), il giudice deve ripartire le somme secondo l’ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione. Nel pignoramento esattoriale, l’AdER riceve direttamente le somme dalla banca; se il debito non è integralmente soddisfatto, l’esattore può promuovere il pignoramento ordinario per recuperare il residuo. La procedura termina con la notifica di sblocco del conto corrente.

Difese e strategie legali

Affrontare un pignoramento del conto corrente richiede una valutazione tecnica e strategica. Di seguito le principali difese e strategie che l’Avv. Monardo e il suo staff applicano quotidianamente:

Verifica degli atti e dei presupposti

La prima attività consiste nell’esaminare la legittimità del titolo esecutivo. Nel caso di cartella di pagamento bisogna verificare se l’atto sia stato notificato regolarmente, se la cartella contenga tutti gli elementi prescritti (individuazione del tributo, importo, normativa di riferimento) e se il debito sia prescritto. Ad esempio, le imposte dirette e l’IVA si prescrivono in 10 anni dalla data in cui l’accertamento diviene definitivo; contributi INPS e INAIL si prescrivono in 5 anni. Se la cartella è nulla o prescritta, l’opposizione all’esecuzione è fondata. Nei pignoramenti ordinari occorre controllare se il precetto è stato notificato entro il termine previsto e se il titolo esecutivo è effettivamente esistente e liquido.

Verifica della procedura e dell’atto di pignoramento

Il pignoramento presso terzi deve rispettare precisi requisiti formali: indicazione del credito, dei beni o delle somme da pignorare, del titolo esecutivo, dell’udienza di comparizione. La Cassazione (ord. 11864/2024) ha sancito che la mancanza di tali elementi rende nullo l’atto. Pertanto è sempre opportuno esaminare se l’atto di pignoramento contenga la descrizione del conto corrente, l’importo esatto del debito e le generalità del debitore. Nel pignoramento esattoriale si deve verificare che l’AdER abbia notificato la cartella e il preavviso di pignoramento prima di inviare l’atto ex art. 72‑bis; in mancanza di tali notifiche la procedura può essere annullata. Inoltre bisogna controllare se sono rispettati i limiti di pignorabilità: ad esempio, se la banca ha bloccato l’intero importo della pensione violando la soglia impignorabile di 1.000 euro .

Opposizione e sospensione giudiziale

Quando emergono vizi formali o sostanziali, si propone opposizione agli atti esecutivi per denunciare l’irregolarità del pignoramento. In caso di contestazione del debito si procede con l’opposizione all’esecuzione. È importante agire entro i termini (20 giorni dalla notifica) e richiedere contestualmente la sospensione ex art. 623 c.p.c.. Il giudice valuta la fondatezza dei motivi e, se ritiene che l’esecuzione possa arrecare danno grave al debitore, dispone la sospensione ordinando alla banca di sbloccare le somme fino alla decisione definitiva.

Rateizzazione e definizioni agevolate

Un’altra strategia efficace consiste nel presentare domanda di rateizzazione o di definizione agevolata. L’AdER può concedere la rateizzazione per debiti fino a 120.000 euro in 72 rate o, se ricorrono specifiche condizioni, fino a 120 rate. La domanda sospende le procedure in corso e, con il pagamento della prima rata, il pignoramento viene sospeso . Se il debitore ha aderito alla definizione agevolata (come la rottamazione quater prevista dalla Legge 197/2022 per i debiti fino al 30 giugno 2022 e successivamente prorogata), gli interessi e le sanzioni vengono cancellati e, dopo la presentazione della domanda, l’AdER non può procedere con il pignoramento fino alla scadenza della prima rata. La manovra di bilancio 2025‑2026 annuncia ulteriori definizioni agevolate con condizioni più favorevoli.

Transazione con il creditore e piani di rientro

Nel pignoramento ordinario è possibile negoziare un accordo con il creditore: l’avvocato può proporre un piano di rientro che preveda il pagamento graduale del debito in cambio della rinuncia all’esecuzione. Quando il creditore accetta la proposta, la procedura può essere sospesa e successivamente estinta. Nel pignoramento esattoriale, la transazione fiscale è prevista dall’art. 153 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e consente agli imprenditori in crisi di proporre un piano di pagamento ridotto del debito tributario, previa attestazione di un professionista indipendente. Per i consumatori e i privati, l’accordo con l’AdER può avvenire nell’ambito della rateizzazione o delle definizioni agevolate; in alcuni casi, la giurisprudenza riconosce la possibilità di un accordo extra‑giudiziale quando sussistono circostanze particolari (ad esempio, la liquidazione volontaria di immobili o l’estinzione di un mutuo in cambio del pagamento del debito fiscale).

Ricorso alla legge sul sovraindebitamento e alla crisi d’impresa

Per i debitori in grave difficoltà economica esistono strumenti legislativi che permettono di sospendere le azioni esecutive e di ottenere un piano di esdebitazione. La Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) consente al consumatore sovraindebitato di accedere a tre procedure:

  1. Piano del consumatore: rivolto alle persone fisiche non imprenditori, consente di proporre ai creditori un piano di rientro che prevede la falcidia dei debiti e il pagamento in rate sostenibili. Una volta omologato, il piano impedisce l’inizio o la prosecuzione delle esecuzioni e sblocca anche i pignoramenti sui conti correnti. Il debitore conserva la disponibilità di una somma necessaria al sostentamento della famiglia e paga il resto ai creditori secondo il piano.
  2. Accordo di composizione della crisi: destinato agli imprenditori minori, ai professionisti e alle start‑up, consente di proporre ai creditori (compreso il fisco) un accordo di ristrutturazione con la falcidia dei debiti e l’eventuale cessione di beni. Durante le trattative e dopo l’omologa, le azioni esecutive sono sospese.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato: procedura analoga al fallimento per i soggetti non fallibili, che prevede la liquidazione del patrimonio con la cancellazione dei debiti residui. Anche in tal caso le esecuzioni vengono sospese.

Dal 2022 le procedure di sovraindebitamento sono gestite dagli Organismi di composizione della crisi (OCC); l’Avv. Monardo, quale professionista fiduciario di un OCC, assiste quotidianamente i debitori nella predisposizione dei piani e nella trattativa con i creditori.

Concordato minore ed esdebitazione dell’imprenditore individuale

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto il concordato minore, che consente agli imprenditori individuali e ai professionisti non fallibili di proporre un accordo di ristrutturazione ai creditori. L’accesso a questa procedura sospende tutte le azioni esecutive e consente di evitare pignoramenti; il piano può prevedere la liquidazione di alcuni beni, la ristrutturazione dei mutui e la transazione fiscale. Inoltre, la riforma del 2022 ha introdotto l’esdebitazione dell’imprenditore incapiente: chi chiude la liquidazione con l’integrale distribuzione dell’attivo può ottenere la cancellazione dei debiti residui. Questi strumenti offrono una via d’uscita a chi è sommerso dai debiti e rischia di subire pignoramenti continui.

Verifica di eventuali nullità per violazione del minimo vitale

Nel caso di pignoramento della pensione, è essenziale verificare che sia rispettato il minimo vitale. Come ricordato, la legge stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio dell’assegno sociale (con un minimo di 1.000 euro) . Il tribunale di Bari, con ordinanza del 23 maggio 2023, ha annullato un pignoramento di pensione perché la banca aveva trattenuto l’intero importo (1.200 euro) senza lasciare al pensionato la somma impignorabile. L’Avv. Monardo utilizza questo orientamento giurisprudenziale per proporre opposizione e ottenere la restituzione delle somme indebitamente sequestrate.

Pignoramento di conti cointestati e di società

Un aspetto delicato riguarda i conti cointestati: la Cassazione ha stabilito che in assenza di prova contraria si presume la titolarità paritaria del conto; pertanto, il creditore può pignorare solo il 50% del saldo (o la quota spettante al debitore). È consigliabile, però, che il cointestatario intervenga tramite opposizione di terzo per evitare che l’intera somma sia assegnata al creditore. Nel caso di conti intestati a società fiduciarie o trust, la giurisprudenza (Cass. 24859/2024) ritiene che il vincolo fiduciario non impedisca il pignoramento: il trustee è tenuto a comunicare le somme detenute per conto del debitore e a versarle al creditore. Anche in questo ambito l’assistenza di un professionista è fondamentale per dimostrare la proprietà esclusiva della società o del terzo.

Analisi dello status patrimoniale e pianificazione preventiva

L’ultima strategia, ma non per importanza, consiste nel prevenire il pignoramento. Gli imprenditori e i professionisti dovrebbero analizzare periodicamente la propria esposizione debitoria e pianificare un eventuale accesso alle procedure di composizione della crisi prima che si attivi l’esecuzione. Attraverso la negoziazione con i creditori, la predisposizione di piani di rientro e la cessione di asset non essenziali, è possibile evitare il blocco del conto corrente. Lo staff dell’Avv. Monardo affianca i clienti nell’elaborazione di strategie patrimoniali che rispettano la legge e non configurano atti di distrazione (ad esempio, la creazione di un fondo patrimoniale per la famiglia, la stipula di polizze vita impignorabili, la costituzione di trust inter vivos e la definizione di priorità nei pagamenti). Tuttavia è importante ricordare che gli atti compiuti in frode ai creditori possono essere revocati o annullati e possono integrare reati (es. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte); quindi è indispensabile la consulenza di un esperto.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore e altro

La legislazione italiana ha introdotto negli ultimi anni diversi istituti che consentono al debitore di ridurre il proprio debito fiscale e di estinguere l’obbligazione senza subire le azioni esecutive. Ecco una panoramica degli strumenti più rilevanti al 2025:

Definizioni agevolate e rottamazione delle cartelle

  • Rottamazione quater (Legge 197/2022 e D.L. 34/2023) – Consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione fino al 30 giugno 2022 pagando solo la somma capitale e le spese esecutive, senza interessi e sanzioni. Il termine per la presentazione delle istanze era stato prorogato al 30 novembre 2023; le rate sono ripartite in cinque anni. Chi aderisce e versa la prima rata vede sospese le procedure di pignoramento.
  • Definizioni agevolate 2024 e 2025 – La Legge di bilancio 2024 ha introdotto una definizione agevolata per i tributi locali e le multe stradali; il contribuente paga il 20% delle sanzioni e gli interessi. Nel 2025 la manovra ha previsto l’estensione della definizione agevolata alle cartelle affidate fino al 30 giugno 2023 e la possibilità di «saltare» fino a cinque rate senza perdere i benefici. L’adesione sospende il pignoramento.
  • Saldo e stralcio – Rivolta ai contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro, permette di pagare una percentuale ridotta del debito (dal 35% al 16%) e di estinguere definitivamente la posizione. Il saldo e stralcio, introdotto nel 2018, è stato riproposto in forma limitata nel 2024 per i debiti di modesta entità.
  • Rottamazione delle liti pendenti – Consente di definire i ricorsi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie e alla Cassazione pagando un importo ridotto, a seconda del grado di giudizio e dell’esito dei precedenti gradi. L’adesione impedisce l’adozione di misure cautelari e blocca i pignoramenti.

Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Come già accennato, la Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi) permette ai debitori non soggetti a fallimento di proporre un piano del consumatore omologato dal giudice. Il piano consente di falcidiare i debiti e di ristrutturarli in maniera sostenibile; prevede la sospensione delle esecuzioni e dei pignoramenti e la possibilità di continuare a utilizzare il conto corrente per far fronte alle spese di vita. L’accesso al piano richiede la nomina di un gestore della crisi – ruolo che l’Avv. Monardo svolge regolarmente – e il deposito di una relazione di fattibilità.

Per gli imprenditori esistono gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 57 del Codice della crisi: l’imprenditore propone un accordo ai creditori, che deve essere accettato da almeno il 60% di essi, e ottenuta l’omologa del tribunale può chiedere la sospensione delle esecuzioni. La riforma del 2022 ha introdotto il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e l’esdebitazione dell’imprenditore incapiente, strumenti destinati alle start‑up e agli imprenditori individuali senza beni sufficienti a soddisfare i creditori.

Strumenti transattivi con l’ente pubblico

Il D.L. 34/2023 e il D.Lgs. 118/2021 hanno aperto la strada alla transazione fiscale e al concordato preventivo di gruppo: i debitori che si trovano in crisi possono proporre all’Agenzia delle Entrate e all’INPS il pagamento parziale del debito, a fronte dell’impegno a rispettare un piano di risanamento. L’AdER, valutata la convenienza economica della proposta, può accettarla e sospendere le esecuzioni. Nel 2024‑2025, complice l’emergenza economica, le pubbliche amministrazioni hanno ampliato l’utilizzo della transazione fiscale per agevolare la continuità aziendale e ridurre il carico di crediti inesigibili.

Altri strumenti: esdebitazione del debitore incapiente e procedure familiari

Il Codice della crisi ha introdotto l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), che permette ai soggetti meritevoli di cancellare i debiti residui dopo la liquidazione di tutti i beni. Inoltre, l’art. 473‑bis.37 c.p.c. consente al giudice di assegnare direttamente al coniuge o all’ex coniuge, a titolo di mantenimento, una quota dello stipendio o della pensione del debitore. Questa ordinanza è eseguita tramite pignoramento presso terzi e si applica anche al conto corrente; i limiti di pignorabilità vengono comunque rispettati.

Errori comuni e consigli pratici

La gestione di un pignoramento richiede lucidità e prontezza di azione. Ecco gli errori più frequenti che i debitori commettono e i consigli pratici per evitarli:

Ignorare gli atti di notifica

Molti debitori apprendono dell’esistenza del pignoramento quando la banca blocca il conto. Ciò accade perché si ignorano le cartelle di pagamento, gli avvisi bonari o i precetti. È fondamentale ritirare sempre le raccomandate e leggere le notifiche: solo così si può agire nei termini, presentare ricorsi e richiedere la rateizzazione. Non ritirare gli atti non impedisce la loro efficacia, poiché la legge consente la notifica per compiuta giacenza.

Prelevare o spostare somme prima dell’arrivo dell’ordine

Alcuni debitori, dopo aver ricevuto il preavviso di pignoramento, prelevano le somme dal conto o le trasferiscono su altri conti intestati a parenti. Questa pratica può essere considerata sottrazione fraudolenta e comportare la revoca dei pagamenti o addirittura conseguenze penali se l’atto è compiuto per impedire l’esecuzione fiscale. Inoltre, nel pignoramento esattoriale l’atto può essere notificato direttamente alla banca senza informare preventivamente il debitore: ciò significa che prelevare le somme non sempre è possibile e, anche se effettuato, non impedisce all’AdER di rivalersi su altri conti o beni.

Trascurare i limiti di pignorabilità

Spesso le banche bloccano l’intero importo della pensione o dello stipendio senza applicare il minimo vitale. Il debitore deve verificare se la banca ha rispettato il limite di 1.000 euro e, se l’accredito è avvenuto prima della notifica, il triplo dell’assegno sociale . In caso contrario può proporre opposizione e chiedere la restituzione delle somme indebitamente trattenute. Per evitare abusi, è consigliabile rivolgersi immediatamente a un professionista.

Non richiedere la rateizzazione o la definizione agevolata

La possibilità di rateizzare il debito o di aderire alla definizione agevolata è spesso sottovalutata. Pagare la prima rata sospende la procedura e consente di sbloccare il conto . Chi non sfrutta questa opportunità rischia di subire il pignoramento e di dover pagare anche le spese esecutive. È opportuno, non appena ricevuta la cartella, verificare se si rientra nelle definizioni agevolate in corso e presentare tempestivamente l’istanza.

Trascurare le opposizioni e i ricorsi

Presentare ricorsi generici o privi di motivazione può portare al rigetto e all’aggravio di spese. È importante basare l’opposizione su motivi solidi (nullità della notifica, prescrizione, illegittimità del titolo) e fornire la documentazione necessaria. L’assistenza di un avvocato esperto è essenziale per individuare la strategia più adatta e per evitare decadenze.

Eccessiva fiducia nelle soluzioni fai‑da‑te

Alcuni debitori si affidano a consigli di amici o a modelli scaricati da internet. Ogni caso, però, ha peculiarità proprie: ad esempio, la pignorabilità di un conto cointestato dipende dalla percentuale di proprietà; la prescrizione varia in base al tipo di tributo; la definizione agevolata può essere cumulata con la rateizzazione solo in certe situazioni. Per questo è necessario rivolgersi a professionisti qualificati.

Non pianificare la gestione del patrimonio

La prevenzione è la migliore difesa. Prima che il debito esploda, è opportuno strutturare il proprio patrimonio in modo da ridurre i rischi: distinguere i conti destinati alle attività professionali da quelli personali; evitare di mantenere somme elevate sui conti correnti; utilizzare strumenti di risparmio impignorabili (es. polizze vita, piani pensionistici); valutare la creazione di un fondo patrimoniale o di un trust. Tuttavia, tali strumenti devono essere istituiti con largo anticipo e non in prossimità del pignoramento.

Tabelle riepilogative

Le tabelle che seguono sintetizzano le norme principali, i termini e gli strumenti difensivi utili per il debitore. Le tabelle contengono solo parole chiave e numeri per facilitarne la consultazione.

Principali riferimenti normativi

NormaOggettoPunti chiave
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 / Art. 170 D.Lgs. 33/2025Pignoramento esattoriale presso terziConsente all’AdER di notificare direttamente alla banca l’ordine di pagamento; le somme maturate prima della notifica sono da versare entro 60 giorni e quelle successive alle scadenze .
Art. 545 c.p.c.Crediti impignorabiliPrevede l’impignorabilità di crediti alimentari e assistenziali; limita la pignorabilità degli stipendi e delle pensioni (1/5 per i tributi e altri crediti) ; stabilisce che le pensioni non sono pignorabili fino al doppio dell’assegno sociale con minimo 1.000 euro ; se accreditate prima del pignoramento, solo la parte oltre il triplo dell’assegno è pignorabile .
Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973Limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioniRichiama l’art. 545 c.p.c. anche nella procedura esattoriale; obbliga il terzo a comunicare l’ammontare degli stipendi/pensioni percepiti dal debitore per verificare le somme impignorabili.
Art. 543 c.p.c.Pignoramento ordinario presso terziDescrive l’atto di pignoramento: deve contenere l’indicazione del credito, del titolo esecutivo, del bene e dell’udienza di comparizione; l’omissione comporta la nullità dell’atto.
Art. 492‑bis c.p.c.Ricerca telematica dei beni del debitoreConsente al creditore di accedere alle banche dati per individuare conti correnti e altri beni; velocizza l’esecuzione.
Artt. 615 e 617 c.p.c.Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutiviConsentono al debitore di contestare l’esecuzione (mancanza del titolo, prescrizione) o la regolarità dell’atto; devono essere proposti entro 20 giorni dalla notifica.
Art. 19 D.P.R. 602/1973RateizzazionePermette di pagare i debiti fiscali in 72 o 120 rate; il pagamento della prima rata sospende il pignoramento.
Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresaSovraindebitamentoIntroducono il piano del consumatore, l’accordo di composizione, la liquidazione controllata e il concordato minore; consentono la sospensione delle esecuzioni e l’esdebitazione.

Termini essenziali e scadenze

EventoDescrizioneTermine
Notifica della cartella (esattoriale)Invio al contribuente dell’intimazione di pagamento da parte dell’ente impositore60 giorni per pagare o rateizzare
Preavviso di fermo/ipotecaComunicazione che annuncia il fermo dei veicoli o l’iscrizione di ipoteca30 giorni
Notifica dell’atto di pignoramento esattorialeOrdine di pagamento al terzo (banca)La banca deve versare le somme maturate entro 60 giorni e trattenere i nuovi accrediti
Notifica del precetto (ordinario)Invito a pagare il debito in base a titolo esecutivo10 giorni per adempiere
Notifica dell’atto di pignoramento ordinarioCitazione a comparire davanti al giudiceIl creditore deve iscrivere a ruolo entro 30 giorni; la banca deve rendere la dichiarazione entro 10 giorni
Opposizione all’esecuzione/atti esecutiviRicorso contro la procedura o l’atto20 giorni dalla notifica
RateizzazioneDomanda di pagamento dilazionatoSospende il pignoramento; 72 o 120 rate
Definizione agevolataRottamazione/Saldo e stralcioPresentazione domanda entro termini previsti; sospensione delle esecuzioni
Piano del consumatore/Accordo di ristrutturazioneProcedura di sovraindebitamentoPresentazione della proposta presso OCC; sospensione delle esecuzioni

Strumenti difensivi e benefici

StrumentoDescrizione sinteticaBeneficio per il debitore
Opposizione 615 c.p.c.Contestazione della legittimità del debito (prescrizione, nullità del titolo)Possibilità di annullare il pignoramento; sospensione dell’esecuzione
Opposizione 617 c.p.c.Contestazione della regolarità formale dell’attoEventuale annullamento dell’atto viziato
RateizzazionePagamento dilazionato in 72 o 120 rateSospende il pignoramento; consente di sbloccare il conto
Definizione agevolataRottamazione, saldo e stralcio, definizione liti pendentiCancellazione di sanzioni e interessi; sospensione delle procedure
Piano del consumatoreProcedura di sovraindebitamento per privatiRiduzione del debito; sospensione delle esecuzioni; esdebitazione finale
Accordo di ristrutturazioneProcedura per imprenditori e professionistiSospensione delle esecuzioni; pagamento parziale del debito
Concordato minoreProcedura per imprenditori non fallibiliSospensione; ristrutturazione dei debiti
Esdebitazione del debitore incapienteCancellazione dei debiti residui dopo la liquidazioneLiberazione totale dai debiti
Transazione con il creditoreAccordo stragiudiziale o giudizialePossibilità di ridurre il debito e chiudere la procedura
Opposizione di terzoAzione proposta dal cointestatario del contoEvita che l’intero saldo venga assegnato al creditore

FAQ – Domande e risposte

Di seguito una raccolta di domande frequenti sul pignoramento del conto corrente, con risposte chiare e orientate alla tutela del debitore.

1. Quando può essere pignorato un conto corrente?

Il pignoramento del conto corrente può avvenire sia in caso di debiti privati sia di debiti fiscali. Per i debiti privati è necessario che il creditore disponga di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegno, contratto di mutuo non adempiuto) e notifichi un precetto al debitore concedendogli 10 giorni per adempiere. Decorso il termine, il creditore può pignorare il conto con atto notificato alla banca e al debitore. Per i debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può procedere direttamente al pignoramento esattoriale trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e dopo aver inviato gli eventuali preavvisi di fermo o ipoteca. La procedura esattoriale non richiede l’intervento del giudice, ma si svolge mediante un ordine diretto alla banca .

2. Che differenza c’è tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale?

Il pignoramento ordinario è disciplinato dagli artt. 543 ss. c.p.c. e richiede la notifica di un atto di precetto e l’udienza davanti al giudice dell’esecuzione. La banca blocca il conto ma non può trasferire le somme al creditore senza l’ordinanza di assegnazione. Nel pignoramento esattoriale l’Agente della riscossione notifica alla banca un ordine di pagamento e, trascorso il termine, la banca versa direttamente le somme dovute al Fisco. Non è necessaria l’ordinanza del giudice, ma il debitore può proporre opposizione e chiedere la sospensione. I termini per l’opposizione sono gli stessi del pignoramento ordinario (20 giorni). La procedura esattoriale è più rapida perché consente all’AdER di recuperare i crediti in tempi brevi.

3. Quali somme sono impignorabili?

Sono impignorabili i crediti alimentari e i sussidi di sostentamento; lo stesso vale per le indennità per maternità, malattia e funerali. Stipendi e salari possono essere pignorati nella misura di un quinto per i tributi e per gli altri crediti, mentre la quota pignorabile non può superare la metà dello stipendio in caso di più cause. Le pensioni non sono pignorabili per un ammontare pari al doppio dell’assegno sociale con minimo 1.000 euro . Se l’accredito della pensione avviene prima della notifica, è pignorabile solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale . Per altre somme (rimborsi spese, indennità di trasferta, cessioni del quinto) si applicano i limiti previsti da leggi speciali.

4. Possono pignorarmi un conto se è in rosso o con saldo insufficiente?

Sì. La Cassazione (sentenza n. 28520/2025) ha chiarito che il pignoramento esattoriale si applica anche ai conti con saldo negativo: la banca deve trattenere e girare al Fisco gli accrediti futuri che arriveranno entro 60 giorni dalla notifica . Ciò significa che non basta avere il conto in rosso per sfuggire alla procedura. Nel pignoramento ordinario, se il saldo è insufficiente la banca dovrà rendere la dichiarazione negativa, ma il creditore può pignorare eventuali versamenti futuri durante la pendenza dell’esecuzione.

5. È possibile pignorare un conto cointestato?

Il conto cointestato può essere pignorato solo per la quota parte di spettanza del debitore. In assenza di indicazioni diverse, la presunzione legale è del 50% per due cointestatari, 33% per tre cointestatari e così via. La banca è tenuta a bloccare solo la parte di saldo attribuibile al debitore e a versare quella al creditore. Tuttavia, per essere tutelato, il cointestatario deve eventualmente intervenire tramite opposizione di terzo per dimostrare l’effettiva proprietà delle somme e impedire che la banca trasferisca più del dovuto. Le somme appartenenti esclusivamente all’altro cointestatario non sono pignorabili.

6. Che cosa succede ai bonifici e agli accrediti successivi alla notifica?

Nel pignoramento esattoriale le somme che arrivano sul conto nei 60 giorni successivi alla notifica sono soggette a pignoramento e devono essere girate al Fisco . Nel pignoramento ordinario il creditore può ottenere l’assegnazione anche delle somme future se il giudice lo dispone; in genere l’ordinanza di assegnazione si riferisce solo alle somme presenti, ma, in caso di conti stipendio, il giudice può ordinare alla banca di versare anche gli accrediti futuri fino al soddisfacimento del credito. Gli accordi di pagamento (rateizzazione) sospendono il versamento dei bonifici futuri.

7. Come si calcola la quota pignorabile di una pensione o di uno stipendio accreditato sul conto?

Se la pensione è accreditata sul conto prima della notifica del pignoramento, la somma impignorabile corrisponde al triplo dell’assegno sociale (circa 1.751 euro per il 2025) . La parte eccedente può essere pignorata nella misura di un quinto per le imposte e di un quinto per gli altri crediti. Se, invece, l’accredito avviene dopo la notifica, la pensione è trattata come stipendio e può essere pignorata nella misura di un quinto, a condizione che venga lasciato un minimo impignorabile pari al doppio dell’assegno sociale (1.000 euro) . Per i dipendenti pubblici e privati, la banca deve rispettare la trattenuta del quinto e lasciare al lavoratore il resto. Le somme pignorate devono essere versate al creditore secondo le scadenze previste. Nel dubbio è opportuno richiedere alla banca il calcolo e verificare con un professionista.

8. Cosa fare se il pignoramento riguarda una carta prepagata o un conto digitale?

Le carte prepagate (come la Postepay Evolution o le carte con IBAN) sono assimilate ai conti correnti: se vi sono accreditate somme del debitore, possono essere pignorate. La procedura di pignoramento è identica a quella del conto tradizionale: la banca (o l’istituto emittente) riceve l’ordine e blocca l’importo disponibile; nel pignoramento esattoriale versa anche gli accrediti successivi. Alcuni istituti non consentono la co‑intestazione delle carte prepagate, per cui la presunzione di titolarità è al 100% del titolare. È consigliabile non utilizzare le carte prepagate come strumento per eludere i pignoramenti, perché l’AdER può individuarle facilmente tramite la ricerca telematica (art. 492‑bis c.p.c.).

9. È legittimo il pignoramento se non ho ricevuto la cartella o il preavviso?

Nel pignoramento esattoriale la cartella di pagamento deve essere notificata al debitore; senza notifica la procedura è nulla. Lo stesso vale per il preavviso di fermo o ipoteca quando previsti. Se non avete ricevuto la cartella o se la notifica è stata effettuata a un indirizzo errato, potete proporre opposizione e ottenere l’annullamento del pignoramento. È importante verificare la regolarità delle notifiche: la legge prevede che possano essere effettuate mediante PEC, raccomandata o tramite messo notificatore. Se la notifica non è andata a buon fine e l’ente non ha effettuato il deposito presso la Casa comunale, la cartella è inesistente.

10. Posso continuare ad usare il conto corrente durante il pignoramento?

Durante il pignoramento il conto risulta bloccato per le somme vincolate: ciò significa che non potete disporre degli importi pignorati ma potete continuare a ricevere bonifici o accreditare lo stipendio. Nel pignoramento esattoriale la banca deve trattenere e versare gli accrediti futuri; nel pignoramento ordinario il conto resta operativo per la parte eccedente la somma pignorata. Tuttavia, molte banche sospendono temporaneamente l’operatività per ragioni tecniche; in tal caso è consigliabile aprire un nuovo conto su un’altra banca (anche online) e trasferire le nuove entrate, purché non vi siano pignoramenti su tale conto. La banca non può chiudere unilateralmente il conto durante il pignoramento, ma può richiedere al cliente di estinguere eventuali scoperti.

11. Il pignoramento si estende anche ai conti dei familiari?

Il pignoramento si estende solo ai conti intestati o cointestati al debitore. I conti dei familiari sono al sicuro, a meno che non si dimostri che le somme depositate appartengono in realtà al debitore o che vi siano state distrazioni a danno dei creditori. Tuttavia, se i familiari sono garanti o fideiussori del debito, i loro conti possono essere pignorati in via autonoma. La legge punisce gli atti compiuti in frode; pertanto non è consigliabile trasferire le somme a parenti per evitare l’esecuzione.

12. Cosa succede se la banca non rispetta l’ordine di pagamento?

Nel pignoramento esattoriale, se la banca non versa le somme entro 60 giorni o non blocca gli accrediti futuri, è responsabile in solido con il debitore e può essere condannata al pagamento dell’intero importo dovuto . Inoltre, l’art. 72 D.P.R. 602/1973 prevede sanzioni pecuniarie e il potere dell’AdER di recuperare coattivamente le somme direttamente dalla banca. Nel pignoramento ordinario, il mancato rispetto dell’ordinanza di assegnazione può determinare la condanna del terzo al pagamento.

13. Come si impugna la dichiarazione della banca?

Nel pignoramento presso terzi, la banca deve dichiarare se detiene somme del debitore. Il creditore e il debitore possono contestare questa dichiarazione. Secondo la Cassazione (ord. 13223/2024) il creditore deve contestare entro 10 giorni; trascorso il termine, la dichiarazione diventa definitiva. Il debitore può contestare l’indicazione delle somme (es. perché comprendono anche somme impignorabili) proponendo opposizione agli atti esecutivi. È fondamentale agire prontamente.

14. Se aderisco alla rottamazione, devo comunque pagare il pignoramento?

No. La presentazione della domanda di rottamazione o di definizione agevolata sospende il pignoramento e impedisce all’AdER di proseguire l’esecuzione fino alla scadenza della prima rata. Se si paga la prima rata nei termini, il pignoramento viene revocato. Se non si paga, la procedura riprende dal punto in cui era stata sospesa e la banca versa le somme bloccate. È quindi importante rispettare le scadenze della rottamazione per evitare la riattivazione del pignoramento.

15. Posso accordarmi con il creditore per sbloccare il conto?

Nel pignoramento ordinario, sì: il debitore può proporre un accordo di pagamento al creditore, che può rinunciare al pignoramento o acconsentire alla sospensione. È consigliabile formalizzare l’accordo per iscritto, con la dichiarazione di rinuncia depositata in tribunale. Nel pignoramento esattoriale, l’accordo con l’AdER può avvenire solo nelle forme previste dalla legge (rateizzazione, transazione fiscale). Non è ammessa la rinuncia libera perché i crediti tributari sono indisponibili.

16. Cosa succede se il mio datore di lavoro riceve un ordine di pignoramento?

Se il pignoramento riguarda lo stipendio, l’ordine viene notificato al datore di lavoro (pignoramento del quinto). Il datore deve trattenere la quota pignorata direttamente sulla busta paga e versarla al creditore o all’AdER. Le somme trattenute non transitano sul conto corrente del lavoratore; tuttavia, se il lavoratore percepisce anche altre entrate sul conto (bonus, straordinari, rimborsi), esse possono essere pignorate separatamente. Il lavoratore può chiedere la rateizzazione del debito o proporre opposizione se la trattenuta supera i limiti.

17. È possibile cambiare banca per evitare il pignoramento?

Aprire un nuovo conto presso un’altra banca dopo la notifica del pignoramento può consentire di continuare a ricevere accrediti, ma non impedisce al creditore di pignorare anche il nuovo conto una volta individuato. L’AdER può ottenere le informazioni sui conti tramite la ricerca telematica (art. 492‑bis) e notificare un nuovo pignoramento. Inoltre, l’apertura di un nuovo conto al solo scopo di sottrarsi ai creditori può essere considerata fraudolenta. È preferibile utilizzare gli strumenti legali (rateizzazione, opposizione, sovraindebitamento) per risolvere il debito.

18. Qual è la durata del pignoramento esattoriale?

Nel pignoramento esattoriale il blocco del conto dura 60 giorni. In questo periodo la banca deve trasferire le somme maturate prima della notifica e trattenere quelle che si maturano successivamente . Se al termine dei 60 giorni il debito non è stato integralmente pagato, l’AdER può avviare un pignoramento ordinario davanti al giudice per ottenere il residuo. La Cassazione ha precisato che il pignoramento non si estingue con il primo versamento e rimane efficace fino al completo soddisfacimento del credito .

19. Chi paga le spese del pignoramento?

Le spese della procedura, comprese le notifiche e le indennità al terzo, sono a carico del debitore. Nel pignoramento esattoriale l’AdER addebita le spese direttamente al debitore; nel pignoramento ordinario le spese sono liquidate dal giudice e aggiunte all’ammontare del credito. Se il debitore propone opposizione e questa viene accolta, le spese possono essere compensate o poste a carico del creditore.

20. Posso oppormi se il pignoramento riguarda somme future?

Sì. Nel pignoramento ordinario, se il creditore chiede l’assegnazione dei futuri accrediti, il debitore può opporsi sostenendo che ciò viola il divieto di pignoramento di somme non ancora maturate. Nel pignoramento esattoriale, invece, l’art. 72‑bis consente l’ordine di pagamento anche sulle somme future (lettera b), ma il debitore può contestare se l’importo complessivo eccede il debito o se la banca non rispetta i limiti di pignorabilità .

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere concretamente come funzionano i limiti di pignoramento e quali somme possono essere sbloccate, presentiamo alcune simulazioni basate su casi reali.

Simulazione 1: Pignoramento esattoriale di un conto con saldo insufficiente

Scenario: Il sig. Marco ha ricevuto una cartella dell’AdER per un debito di 8.000 euro. Dopo aver trascurato la cartella, riceve la notifica di pignoramento presso terzi. Il suo conto corrente presenta un saldo di 2.500 euro. Nei due mesi successivi incassa 1.200 euro al mese (stipendio netto). La banca riceve l’ordine di pagamento.

Applicazione della legge: La banca deve versare immediatamente all’AdER i 2.500 euro depositati. Per i successivi accrediti, deve trattenere un quinto dello stipendio (240 euro al mese) e versarlo all’AdER fino al completamento del debito. Il blocco dura 60 giorni; dopo tale termine, se restano 5.520 euro da pagare (8.000 − 2.500 − 480), l’AdER potrà avviare un pignoramento ordinario e la banca tornerà a bloccare il quinto.

Strategia: Marco avrebbe potuto chiedere la rateizzazione per sospendere il pignoramento. Con una rata di 200 euro al mese, avrebbe evitato il blocco e concordato un piano di 40 mesi. L’assistenza legale avrebbe anche verificato la prescrizione o altri vizi della cartella.

Simulazione 2: Pignoramento della pensione accreditata su conto

Scenario: La signora Anna percepisce una pensione netta di 1.600 euro accreditata sul conto il 5 di ogni mese. Ha un debito con un creditore privato di 6.000 euro, che ha ottenuto un decreto ingiuntivo e notificato il precetto. Decorso il termine, il creditore ha pignorato il conto.

Applicazione della legge: Poiché la pensione è accreditata mensilmente dopo il pignoramento, la banca deve lasciare ad Anna il minimo vitale pari a 1.000 euro e può trattenere un quinto della parte eccedente (600 euro × 1/5 = 120 euro). Pertanto ogni mese la banca verserà al creditore 120 euro e lascia ad Anna 1.480 euro. Se la pensione fosse stata accreditata prima della notifica, la somma impignorabile sarebbe salita al triplo dell’assegno sociale (circa 1.751 euro) e la banca avrebbe potuto trattenere solo la parte eccedente (1.600 – 1.751 = 0, nessuna trattenuta).

Strategia: Anna può verificare se il precetto è stato notificato regolarmente e se il titolo è valido; può inoltre chiedere un piano del consumatore se ha altri debiti. Se la sua pensione è l’unico sostentamento, può invocare l’impignorabilità del minimo vitale e proporre opposizione.

Simulazione 3: Pignoramento di conto cointestato

Scenario: I coniugi Luca e Chiara hanno un conto cointestato con saldo 10.000 euro. Luca ha un debito tributario di 4.000 euro. L’AdER notifica un pignoramento esattoriale alla banca.

Applicazione della legge: La banca deve presumere che la metà del saldo (5.000 euro) appartenga a Luca e la metà a Chiara. Pertanto blocca 5.000 euro per il pignoramento. Se Chiara interviene con opposizione di terzo e dimostra che il conto contiene in realtà somme a lei riferibili (es. perché derivano dal suo stipendio), la quota pignorabile può essere ridotta. La banca dovrà versare all’AdER i 5.000 euro entro 60 giorni; se il debito è di 4.000 euro, la parte eccedente sarà restituita a Luca.

Strategia: Luca potrebbe chiedere la rateizzazione per sospendere il pignoramento; Chiara dovrebbe provare documentalmente la provenienza delle somme per evitare il blocco di somme a lei spettanti.

Sentenze più aggiornate: elenco e commento

Al fine di fornire un panorama completo, in questa sezione riassumiamo le sentenze più autorevoli e recenti in materia di pignoramento del conto corrente. Le massime sono tratte da pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, nonché da circolari ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate.

Sentenza/ProvvedimentoAutoritàDataPrincipio stabilito
Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 28520/2025Corte di Cassazione27 ottobre 2025Nel pignoramento esattoriale la banca deve versare al Fisco non solo le somme esistenti alla data della notifica ma anche gli accrediti che arrivano nei 60 giorni successivi . Il pignoramento non si estingue con il primo versamento; il vincolo resta efficace fino al pagamento integrale. Si applica anche ai conti in rosso .
Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 24859/2024Corte di Cassazione16 settembre 2024Nel pignoramento di quote societarie intestate fiduciariamente, il trustee non può opporre la fiducia per sottrarsi all’esecuzione. Il principio si applica anche ai conti correnti fiduciari: il terzo deve rivelare e versare le somme detenute.
Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 11864/2024Corte di Cassazione2 maggio 2024L’atto di pignoramento deve contenere tutti gli elementi necessari a individuare il credito. La mancanza di questi elementi rende nullo l’atto e inefficace il pignoramento.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14478/2024Corte di Cassazione23 maggio 2024In presenza di conto cointestato, il pignoramento può riguardare solo la quota di spettanza del debitore. Il creditore deve indicare la quota e la banca deve determinare la ripartizione.
Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza n. 6873/2024Corte di Cassazione14 marzo 2024La mancata o tardiva trascrizione del pignoramento immobiliare entro i termini comporta l’inefficacia del pignoramento; principio esteso, per analogia, alle procedure presso terzi.
Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 13223/2024Corte di Cassazione17 aprile 2024La dichiarazione del terzo (banca) può essere contestata dal creditore entro 10 giorni; trascorso il termine, diventa definitiva.
Corte cost., sentenza n. 58/2025Corte costituzionale24 aprile 2025L’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 è conforme alla Costituzione: il pignoramento esattoriale non viola il diritto di difesa perché il debitore può proporre opposizione; resta salva la pignorabilità limitata delle pensioni.
Trib. Bari, ordinanza 23 maggio 2023Tribunale di Bari23 maggio 2023L’istituto di credito che pignora l’intera pensione viola il minimo vitale. Il tribunale ha ordinato la restituzione delle somme trattenute oltre il doppio dell’assegno sociale.
Circolare AdER n. 3/2024Agenzia Entrate‑Riscossione15 marzo 2024Fornisce istruzioni sul pignoramento esattoriale: l’ordine di pagamento deve indicare con chiarezza l’importo dovuto e i limiti di pignorabilità; raccomanda alle banche di rispettare il limite di 1.000 euro per le pensioni accreditate su conto.
Circolare INPS n. 130/2025INPS30 settembre 2025Ricorda ai datori di lavoro e agli istituti di pagamento che le trattenute sulle pensioni non possono superare il quinto e che è impignorabile il doppio dell’assegno sociale.

Conclusione

Il pignoramento del conto corrente rappresenta una misura drastica ma prevista dalla legge per tutelare i diritti dei creditori. La disciplina è complessa e articolata: occorre distinguere tra pignoramento ordinario e esattoriale, conoscere i limiti di pignorabilità imposti dall’art. 545 c.p.c. e dalle leggi speciali, rispettare i termini procedurali e saper utilizzare gli strumenti di tutela previsti. La Corte di Cassazione ha chiarito che, nel pignoramento esattoriale, la banca deve trasferire non solo le somme presenti sul conto ma anche gli accrediti futuri , e che il vincolo resta efficace fino al pagamento integrale. Allo stesso tempo, la giurisprudenza riconosce il diritto del debitore a opporsi, a far valere la nullità delle notifiche o la prescrizione dei crediti, e a invocare la tutela del minimo vitale .

Per difendersi efficacemente è fondamentale agire tempestivamente: verificare la regolarità degli atti, proporre opposizioni entro i termini, richiedere la rateizzazione o aderire alle definizioni agevolate, valutare l’accesso a un piano del consumatore o a un accordo di ristrutturazione, e negoziare con i creditori. L’assistenza di un professionista esperto consente di individuare le strategie più adatte, evitare errori e sbloccare il conto. Il pignoramento non è una condanna definitiva ma un procedimento giuridico che può essere sospeso o annullato se si dimostra la sua illegittimità.

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