Interessi Usurari Nel Mutuo Finanziamento: Come Riconoscerli E Agire

Introduzione

Il problema dell’usura nei mutui e nei finanziamenti non riguarda solo le fasi oscure della criminalità organizzata: può presentarsi anche in rapporti bancari apparentemente regolari. Banche e finanziarie talvolta inseriscono nei contratti commissioni e costi assicurativi che, sommati agli interessi nominali, superano i tassi soglia fissati dalla legge. Questa situazione espone il debitore a pagamenti sproporzionati e, se non viene affrontata tempestivamente, può condurre a pignoramenti, ipoteche e aggravamento del sovraindebitamento. La questione è diventata ancora più urgente alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione del 2024‑2025 che hanno riaffermato la necessità di calcolare il tasso effettivo globale tenendo conto di tutti i costi connessi al finanziamento, comprese le polizze assicurative e le commissioni, con l’unica esclusione delle imposte .

In questa guida legale completa, aggiornata a novembre 2025, analizzeremo passo per passo come riconoscere gli interessi usurari nei mutui e nei finanziamenti, quali sono le principali normative e sentenze di riferimento e quali difese e soluzioni possono essere adottate dal debitore. Offriremo un approccio operativo e pratico, adatto a imprenditori, professionisti e privati che si trovano a fronteggiare rate e cartelle esattoriali insostenibili. Oltre a illustrare le azioni giudiziali di contestazione del tasso, presenteremo le opportunità offerte dalle definizioni agevolate (rottamazione quater, stralcio mini‑debiti), dai piani di ristrutturazione dei debiti e dalle procedure di sovraindebitamento introdotte dalla legge 3/2012 e dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello studio

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale in diritto bancario, tributario e gestione del sovraindebitamento. Oltre a offrire consulenza in materia di anatocismo, tassi usurari e responsabilità delle banche, l’avvocato è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Lo studio dell’Avv. Monardo si occupa di:

  • analisi della documentazione contrattuale (mutui, prestiti, leasing), verifica di TAEG/TEG e confronto con i tassi soglia;
  • impugnazione di clausole usurarie e anatocistiche dinanzi al tribunale competente;
  • richiesta di sospensione delle azioni esecutive, di pignoramenti o vendite giudiziarie;
  • gestione delle trattative stragiudiziali con istituti di credito e Agenzia delle Entrate – Riscossione;
  • predisposizione di ricorsi per la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (rottamazione quater e successive proroghe);
  • elaborazione di piani del consumatore, concordati minori e istanze di esdebitazione presso l’OCC;
  • supporto nella ristrutturazione dei debiti dell’impresa e nell’accesso al concordato preventivo.

Grazie all’esperienza maturata in anni di contenziosi bancari e tributari, l’Avv. Monardo è in grado di fornire consulenze personalizzate e soluzioni rapide per bloccare gli interessi illegittimi, ridurre o azzerare il debito e favorire la continuità dell’attività o il recupero del patrimonio familiare.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale: quadro essenziale

1.1 Norme che disciplinano l’usura bancaria e i tassi soglia

1.1.1 Art. 644 del Codice penale (restituzione e usura)

L’art. 644 c.p. punisce chi si fa promettere interessi o vantaggi usurari. La norma stabilisce che un interesse è usurario quando supera il limite fissato dalla legge oppure quando, benché inferiore al limite, risulti comunque sproporzionato rispetto alla prestazione di denaro e alla situazione di difficoltà economica del debitore. Ai fini della determinazione dell’interesse usurario devono essere considerati tutte le commissioni, remunerazioni e spese, escluse quelle fiscali . Questa è la base della c.d. onnicomprensività del costo del credito: nel calcolo del TAEG/TEG devono rientrare anche i costi di intermediazione, le spese di istruttoria, le polizze assicurative connesse al finanziamento, gli oneri di incasso delle rate e le penali.

Nel 2000 il decreto‑legge n. 394 ha precisato che, per l’applicazione dell’art. 644 c.p., gli interessi sono usurari se superano il limite al momento in cui sono promessi o comunque convenuti, qualunque sia il momento del loro pagamento . Questo principio conferma l’irrilevanza dell’eventuale “usura sopravvenuta” in seguito all’aumento dei tassi di mercato: conta solo il tasso al momento della stipula.

1.1.2 Art. 1815, comma 2, Codice civile

L’art. 1815 c.c. prevede che, quando sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi . La sanzione è particolarmente afflittiva per il creditore: il contratto di mutuo o finanziamento resta valido, ma diviene “gratuito”, con conseguente restituzione della sola sorte capitale. Questa disposizione si applica sia agli interessi corrispettivi (pagati per il godimento del denaro) sia a quelli moratori (mora per ritardato pagamento), come riconosciuto dalla Cassazione .

1.1.3 Legge 108/1996: rilevazione dei tassi medi e tasso soglia

La legge 108/1996 ha istituito il sistema di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM) applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari. La rilevazione è effettuata dalla Banca d’Italia, che trasmette i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per determinare il tasso oltre il quale gli interessi sono usurari, si applica la seguente formula (riformata dal 2011):

  • tasso soglia = TEGM × 1,25 + 4 punti percentuali, con il limite che la differenza non può superare otto punti percentuali .
  • Per i contratti stipulati prima del 14 maggio 2011, il tasso soglia era determinato aggiungendo al TEGM il 50% .

Gli interessi moratori sono soggetti allo stesso limite usurario. Le spese fiscali e le imposte (ad esempio l’imposta sostitutiva sui finanziamenti) sono invece escluse dal calcolo .

1.1.4 Decreti ministeriali trimestrali

Ogni trimestre il Ministero dell’Economia pubblica in Gazzetta Ufficiale un decreto che fissa il TEGM e il tasso soglia per ciascuna categoria di operazioni di finanziamento (mutui ipotecari a tasso fisso o variabile, leasing, credito revolving, cessioni del quinto, ecc.). Dal 2024, alla luce delle interpretazioni della Cassazione, questi decreti sono considerati atti amministrativi di carattere tecnico e non costituiscono norme di comune conoscenza; pertanto il debitore deve produrli in giudizio affinché il giudice possa determinare il tasso soglia . Ciò implica che l’attore che contesta l’usura deve allegare i decreti ministeriali specifici per il periodo in cui è stato stipulato il contratto.

1.2 Giurisprudenza di riferimento (2024‑2025)

Negli ultimi due anni la Corte di Cassazione ha emesso numerose pronunce in materia di usura bancaria, chiarendo questioni controverse come l’inclusione dei costi assicurativi, l’efficacia dell’ammortamento alla francese, la distinzione tra tasso corrispettivo e moratorio e l’onere della prova. Le sentenze più significative vengono riepilogate nella tabella 1 e discusse di seguito.

Sentenza/OrdinanzaPrincipio di diritto enunciatoRilevanza per il debitore
Cass. n. 15114/2025 (6 giugno 2025)Stabilisce che nella verifica dell’usura occorre considerare tutte le spese e commissioni connesse al finanziamento, comprese le polizze assicurative facoltative, salvo le imposte. Il TAEG (non il solo TEG) è l’indice rilevante per valutare la soglia, in linea con l’art. 644 c.p.La banca non può escludere i costi dell’assicurazione dal calcolo del tasso; la clausola sugli interessi è nulla se il TAEG supera il tasso soglia.
Cass. n. 21831/2025 (29 luglio 2025)Conferma l’onere della banca di provare il pagamento dei costi esclusi dal TAEG; se la somma di interessi, commissioni e spese trattenute all’erogazione supera il tasso soglia, la clausola è nulla e l’interesse non è dovuto.Legittima la richiesta di restituzione di commissioni e spese se la banca non dimostra la destinazione dei prelievi; tassi usurari comportano applicazione dell’art. 1815 c.c. (nessun interesse dovuto).
Cass. n. 24197/2025 (4 novembre 2025)Ribadisce che l’ammortamento “alla francese” non genera anatocismo; l’onere della prova del tasso soglia e la produzione dei decreti ministeriali grava sul debitore; l’usura sopravvenuta è irrilevante.Chi contesta l’anatocismo deve dimostrare concretamente la presenza di interessi su interessi. I tassi devono essere verificati all’atto della stipula; la generica contestazione è insufficiente.
Cass. n. 14575/2025 (30 maggio 2025)L’assenza di un piano di ammortamento o la mancata indicazione della tipologia di ammortamento non rende nullo il contratto se il tasso è chiaramente indicato; tuttavia, per la verifica dell’usura occorre considerare il TAEG, comprensivo di interessi composti e costi.Il mutuo è valido anche senza piano di ammortamento dettagliato, ma il consumatore può contestare l’usura calcolando il TAEG su tutte le componenti.
Cass. n. 18838/2025 (21 giugno 2025)【51376027769436†L124-L160】La usura sopravvenuta (superamento del tasso soglia a causa dell’innalzamento dei tassi di riferimento in corso di rapporto) non invalida la clausola che era lecita al momento della stipula. Anche l’ammortamento francese, se non specificato, non comporta nullità.Il debitore non può chiedere l’annullamento del contratto per superamento successivo dei tassi; l’unica usura rilevante è quella originaria.
Cass. n. 5157/2024 (usura moratoria)Estende l’applicazione della legge antiusura agli interessi moratori; il debitore può agire anche se non ha ancora pagato interessi usurari.Le clausole con interessi moratori superiori al tasso soglia sono nulle; il debitore può contestarle prima del pagamento e chiedere la restituzione delle somme addebitate.

1.3 Differenza tra TAEG e TEG; criteri di calcolo

Il TEG (Tasso Effettivo Globale) e il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) misurano il costo complessivo del credito. Il TEG è utilizzato dalla Banca d’Italia per calcolare il TEGM e verificare l’usura; per i mutui ipotecari e i prestiti al consumo, il TEG considera interessi e oneri finanziari proporzionati alla durata del periodo di ammortamento. Il TAEG, introdotto dalla direttiva UE 90/88/CEE e recepito dalla legge 142/1992, rappresenta il costo totale del credito per il consumatore e comprende anche i costi connessi al contratto (spese di istruttoria, polizze, commissioni), esclusi solo imposte e tasse . La Cassazione del 2025 ha stabilito che il TAEG deve essere utilizzato anche per la verifica dell’usura, in quanto più completo .

1.4 Ammortamento “alla francese” e anatocismo

L’ammortamento alla francese prevede rate di importo costante in cui, nelle prime scadenze, la quota di interesse è prevalente e quella di capitale minima. Contrariamente a quanto sostenuto in alcuni ricorsi, la Corte di Cassazione ha chiarito che il metodo non genera anatocismo né capitalizzazione di interessi: la maggiore quota interessi nelle rate iniziali deriva dalla posticipazione del rimborso del capitale, non dal calcolo di interessi su interessi . Di conseguenza, il semplice ricorso all’ammortamento francese non consente di contestare la nullità del contratto per anatocismo. Tuttavia, se i conteggi dimostrano un tasso complessivo superiore al tasso soglia, la clausola sugli interessi resta nulla.

1.5 Onere della prova: produzione dei decreti ministeriali e calcolo analitico

La Sezione I della Cassazione (ord. 24197/2025) ha ribadito che l’onere della prova incombe su chi allega l’usura. Poiché i decreti ministeriali che fissano i TEGM non sono leggi né fatti notori, ma atti amministrativi tecnici, il debitore deve depositarli in giudizio . Inoltre, non è sufficiente affermare genericamente che il TAEG supera la soglia; occorre allegare il piano di ammortamento, gli importi delle rate, il prospetto dei costi e un calcolo analitico del tasso effettivo. La mancanza di queste prove può comportare il rigetto dell’azione.

2. Procedura passo per passo dopo la notifica del contratto o dell’atto esecutivo

Per il debitore che riceve un contratto di mutuo o un atto di precetto con richieste di pagamento elevate, individuare e contestare l’usura richiede un percorso ben strutturato. Di seguito elenchiamo le fasi principali, con i termini e i diritti del debitore.

2.1 Raccolta della documentazione e verifica preliminare

  1. Richiedere alla banca copia integrale del contratto di mutuo/finanziamento, il piano di ammortamento, i prospetti informativi previsti dalla legge sul credito ai consumatori (modulo SECCI) e i documenti di sintesi aggiornati. Nel caso di finanziamenti passati, occorre procurarsi la copia depositata presso il notaio.
  2. Calcolare il TAEG effettivo sommando interessi corrispettivi, spese di istruttoria, costi assicurativi, commissioni di intermediazione, spese di incasso rata, costi notarili e oneri vari; i costi fiscali non vanno considerati . È consigliabile avvalersi di un perito o di un consulente esperto in diritto bancario.
  3. Confrontare il TAEG con il tasso soglia vigente alla data di stipula, reperendo i decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (Banca d’Italia). In caso di interessi moratori elevati, verificare anche il tasso di mora (TAM) e compararlo alla soglia.
  4. Analizzare eventuali commissioni di massimo scoperto, estinzione anticipata o penali: se non sono indicate nel contratto, non possono essere pretendere; se incluse, vanno sommate al tasso effettivo.

2.2 Contestazione stragiudiziale

Qualora il calcolo evidenzi un superamento del tasso soglia, si procede a una diffida nei confronti della banca o della finanziaria, richiedendo:

  • l’applicazione dell’art. 1815 c.c., con dichiarazione di nullità della clausola sugli interessi e ricalcolo delle somme dovute senza interessi;
  • la restituzione di quanto pagato in eccedenza, con richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subiti;
  • la sospensione delle azioni esecutive o di recupero del credito.

Molte controversie si risolvono in questa fase con un accordo che prevede una riduzione del debito o la definizione a saldo e stralcio. Tuttavia, se la banca non accetta la proposta, il debitore può adire l’autorità giudiziaria.

2.3 Ricorso giudiziale e opposizione all’esecuzione

2.3.1 Opposizione ex art. 615 c.p.c.

Se il creditore ha notificato un precetto o ha avviato l’esecuzione forzata (pignoramento di beni mobili/immobili o del quinto dello stipendio), il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. entro 40 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Nel ricorso dovrà dedurre:

  • la nullità della clausola sugli interessi per usura, documentando con i decreti ministeriali il superamento del tasso soglia ;
  • la violazione dell’art. 1815 c.c., con conseguente azzeramento degli interessi;
  • l’eventuale indeterminabilità dell’oggetto del contratto (piano di ammortamento mancante) e la violazione di altre norme (mancata consegna della documentazione precontrattuale, difetto di trasparenza, ecc.) .

La proposizione dell’opposizione sospende automaticamente la procedura esecutiva fino alla decisione del giudice. È possibile richiedere in via d’urgenza la sospensione (ex art. 615, comma 2, c.p.c.) per evitare il pignoramento.

2.3.2 Azione di accertamento e ripetizione dell’indebito

In assenza di procedura esecutiva, il debitore può agire in via ordinaria con un ricorso per accertamento negativo del credito e restituzione di quanto pagato in eccedenza. Dovrà dimostrare che, considerando tutti i costi, il TAEG ha superato il tasso soglia e che gli interessi corrispettivi/moratori sono nulli ai sensi dell’art. 1815 c.c. La Cassazione n. 24197/2025 ha chiarito che la prova deve essere fornita integralmente, comprendendo i decreti ministeriali e i conteggi analitici .

2.3.3 Azione nei confronti dei fideiussori

Se il mutuo è garantito da fideiussione, il fideiussore può sollevare l’eccezione di usura perché l’obbligazione garantita è nulla per eccessiva onerosità. Secondo la giurisprudenza, la nullità della clausola sugli interessi si estende anche agli atti accessori (fideiussioni, garanzie, ipoteche), liberando il garante dall’obbligazione.

2.4 Termine di prescrizione e decadenze

L’azione di ripetizione degli interessi usurari è soggetta alla prescrizione decennale dalla data di pagamento della singola rata o quota. Per le azioni di nullità, trattandosi di nullità assoluta, il diritto può essere fatto valere in ogni tempo e rilevato d’ufficio dal giudice. Tuttavia è preferibile agire entro dieci anni per recuperare le somme pagate in eccesso.

3. Difese e strategie legali

3.1 Calcolo analitico del TAEG/TEG

Il perito o consulente incaricato dal debitore deve procedere come segue:

  1. Determinare l’importo finanziato (capitale effettivamente erogato) e il capitale rimborsato con ciascuna rata.
  2. Somma dei costi: a) interessi corrispettivi calcolati sul piano di ammortamento; b) interessi moratori (in caso di ritardo); c) spese di istruttoria; d) commissioni bancarie (ad esempio spese di incasso, spese per comunicazioni, commissioni di estinzione anticipata); e) premi assicurativi sottoscritti contestualmente al finanziamento; f) spese di perizia e di mediazione; g) costi notarili e bolli esclusi (non si considerano tasse).
  3. Calcolo del tasso effettivo applicato (TAEG), secondo la formula prevista dalla Banca d’Italia.
  4. Confronto con il tasso soglia: occorre confrontare il TAEG con il tasso soglia (TEGM × 1,25 + 4 punti o TEGM + 8 punti, se più basso) in vigore alla data di stipula .

Se il TAEG supera il tasso soglia anche di un solo centesimo, l’interesse è usurario e la clausola è nulla . La Cassazione ha inoltre precisato che il superamento non deve essere percentualmente significativo: qualsiasi eccedenza comporta nullità.

3.2 Distinzione tra usura originaria e sopravvenuta

L’usura può essere:

  • Originaria: quando il tasso pattuito alla stipula supera il limite di legge. È l’unica forma rilevante ai fini della nullità del contratto.
  • Sopravvenuta: quando, a causa dell’abbassamento dei tassi soglia, un tasso che inizialmente era legittimo diventa usurario durante l’esecuzione del contratto. La Cassazione ha escluso che l’usura sopravvenuta comporti la nullità della clausola【51376027769436†L124-L160】.

Per difendersi, dunque, il debitore deve concentrarsi sull’usura originaria. Si consiglia di verificare la soglia applicabile alla data di stipula e non ai periodi successivi.

3.3 Inclusione dei costi assicurativi

Le polizze assicurative facoltative, spesso imposte dalle banche per garantire il rimborso del credito in caso di morte o infortunio del debitore, devono essere incluse nel TAEG se stipulate contestualmente al contratto. La Cassazione ha affermato che la contestualità della polizza al finanziamento fa presumere la connessione con il credito . Le istruzioni della Banca d’Italia che escludono i premi assicurativi sono state ritenute irrilevanti rispetto alla legge . Di conseguenza, i debitori che hanno sottoscritto polizze contestualmente al mutuo hanno un forte argomento per contestare l’usura se il TAEG comprensivo della polizza supera la soglia.

3.4 Interessi moratori usurari

Gli interessi moratori, applicati in caso di ritardo nel pagamento, devono anch’essi rispettare il limite del tasso soglia . La Cassazione n. 5157/2024 ha stabilito che l’applicazione di interessi moratori usurari è di per sé sufficiente per dichiarare la nullità della clausola, anche se il debitore non ha mai pagato interessi di mora. Pertanto, è opportuno verificare nei contratti la percentuale del tasso di mora e compararlo con il tasso soglia per interessi moratori rilevato nel trimestre di stipula.

3.5 Commissione di massimo scoperto e altri oneri

Le commissioni di massimo scoperto (CMS), i compensi di estinzione anticipata, le spese di incasso rata e le commissioni per servizi accessori, quando non previste nel contratto o quando il loro ammontare risulta esagerato, possono costituire elemento di usura. Devono essere incluse nel TAEG e, se determinano il superamento della soglia, rendono la clausola nulla.

3.6 Strategie processuali

  1. Eccezione di nullità della clausola: invocare l’art. 1815 c.c. e la nullità dell’interesse usurario in ogni fase del giudizio; la nullità è relativa (può essere invocata solo dal debitore) e non è sanabile.
  2. Richiesta di consulenza tecnica d’ufficio (CTU): quando vi sono contestazioni sui calcoli, chiedere al giudice di nominare un CTU per determinare il TAEG effettivo.
  3. Domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito: se il mutuo è in corso o già estinto, chiedere la restituzione degli interessi illegittimi pagati.
  4. Sospensione dell’esecuzione: in caso di pignoramenti, proporre istanza di sospensione urgente per evitare la perdita dei beni mentre si accerta l’usura.
  5. Mediazione creditizia: valutare la possibilità di una trattativa stragiudiziale con la banca per la chiusura anticipata del rapporto a condizioni più favorevoli.

4. Strumenti alternativi: definizione agevolata, piani del consumatore, esdebitazione e concordato

Oltre alla contestazione dell’usura, il debitore può beneficiare di strumenti legislativi che consentono di rinegoziare o definire i propri debiti con sconti su interessi e sanzioni. Dal 2023 al 2025, diversi provvedimenti normativi hanno introdotto pace fiscale, rottamazioni e definizioni agevolate. Inoltre, il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riformato le procedure di sovraindebitamento. Di seguito analizziamo gli istituti più rilevanti.

4.1 Definizione agevolata (“rottamazione quater”)

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 231‑252) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Conosciuta come rottamazione quater, la misura consente al contribuente di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio; occorre versare solo capitale e spese di notifica e procedure . Le scadenze e le modalità sono le seguenti:

  • Presentazione della domanda entro il 30 giugno 2023 (termine originario) tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione .
  • Pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in massimo 18 rate: le prime due rate (10% ciascuna) scadono il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le restanti 16 rate sono distribuite su quattro anni con scadenze 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno .
  • Il pagamento rateale comporta l’applicazione degli interessi al 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 .
  • Proroghe: successive disposizioni hanno differito il pagamento delle prime rate al 20 marzo 2024 e spostato la terza rata al 15 settembre 2024 .

La legge 15/2025 (conversione del D.L. 202/2024 “milleproroghe”) ha introdotto la riammissione alla rottamazione quater per i contribuenti decaduti (per omissione o tardivo versamento) al 31 dicembre 2024: occorre presentare un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2025 e versare le somme (più interessi al 2% annuo) entro il 31 luglio 2025 in unica soluzione o fino a 10 rate .

4.1.1 Stralcio dei debiti fino a mille euro

La stessa legge di bilancio 2023 ha previsto lo stralcio automatico, al 30 aprile 2023, dei debiti residui fino a 1.000 euro affidati dal 2000 al 2015, comprensivi di capitale, interessi di mora e sanzioni. Per i carichi di enti diversi dallo Stato, lo stralcio opera solo su interessi e sanzioni, mentre capitale e spese restano dovuti . Tale misura rappresenta un beneficio immediato per i debitori minori.

4.2 Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Piano del consumatore

Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riordinato la disciplina della legge 3/2012. Per i soggetti non fallibili (privati, professionisti, piccoli imprenditori) sono previste diverse procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinato dagli artt. 72‑75:

  • Possono accedervi i consumatori che si trovano in stato di sovraindebitamento e intendono proporre ai creditori un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi . La proposta può prevedere il pagamento, anche parziale, dei debiti, utilizzando qualsiasi forma (cessione di beni, dilazione, terzi versamenti).
  • Alla domanda devono essere allegati l’elenco dei creditori, la composizione del patrimonio, le dichiarazioni dei redditi, le entrate dell’intero nucleo familiare e la relazione dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che attesta le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore .
  • Il giudice, dopo la verifica, può omologare il piano; con il decreto di omologa sospende le procedure esecutive e ordina la pubblicazione del provvedimento .
  • Il consumatore non può accedere se è stato esdebitato nei cinque anni precedenti, se ha già beneficiato due volte dell’esdebitazione o se ha cagionato la situazione con colpa grave o frode .

Il piano consente di ridurre notevolmente i debiti, compresi quelli fiscali, e può prevedere l’estinzione del mutuo con pagamento del solo capitale residuo senza interessi usurari.

4.3 Concordato minore (ex accordo di composizione della crisi)

Per imprenditori individuali, professionisti e imprese “minori”, il Codice prevede il concordato minore (artt. 79‑83). La proposta può essere presentata quando consente la prosecuzione dell’attività o, in alternativa, quando prevede l’apporto di risorse esterne. I punti principali :

  • La domanda indica tempi e modalità per superare la crisi; può prevedere la soddisfazione parziale dei crediti, anche privilegiati, purché in misura non inferiore a quanto sarebbe ottenuto nella liquidazione.
  • È necessario depositare bilanci e documentazione fiscale degli ultimi tre esercizi, una relazione sulla situazione economica, l’elenco dei creditori e degli atti di straordinaria amministrazione, nonché l’indicazione delle entrate personali e familiari .
  • L’OCC redige una relazione dettagliata con la valutazione della convenienza della proposta e la percentuale di soddisfacimento dei creditori .
  • Il giudice, se la domanda non è inammissibile, dichiara aperta la procedura, dispone la pubblicazione del decreto e ordina la sospensione delle esecuzioni .

4.4 Liquidazione controllata e esdebitazione dell’incapiente

La liquidazione controllata del patrimonio (art. 268 ss. CCII) consente al debitore di liquidare i propri beni sotto il controllo del tribunale per soddisfare i creditori. Alla fine della procedura, può ottenere l’esdebitazione (cancellazione del debito residuo) se ha cooperato lealmente. Il consumatore incapiente, privo di patrimonio e con reddito minimo, può chiedere l’esdebitazione immediata (art. 283), che estingue i debiti non soddisfatti senza alcun pagamento.

4.5 Concordato preventivo e negoziazione assistita della crisi

Il D.L. 118/2021 ha introdotto l’esperto negoziatore della crisi d’impresa, figura che assiste l’imprenditore nell’accordo con i creditori per evitare il fallimento. L’Avv. Monardo è abilitato a svolgere tale ruolo e può supportare l’imprenditore nella presentazione del piano attestato. Il concordato preventivo resta una procedura concorsuale più complessa riservata alle imprese in stato di insolvenza ma ancora recuperabili.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Non richiedere tutti i documenti: molti debitori si limitano al tasso indicato in contratto, senza verificare i costi accessori. È fondamentale procurare piani di ammortamento, conteggi analitici e contratti assicurativi.
  2. Sottovalutare l’importanza dei decreti ministeriali: la Cassazione richiede che vengano prodotti in giudizio; la loro assenza può comportare la perdita della causa .
  3. Calcolare l’usura sulla rata già scaduta: occorre considerare i tassi vigenti alla stipula, non quelli dell’epoca del pagamento.
  4. Ignorare i costi di assicurazione: nonostante siano facoltativi, se sottoscritti contestualmente fanno parte del TAEG .
  5. Confondere TEG con TAEG: il TEG può risultare inferiore al TAEG; per l’usura occorre considerare il TAEG .
  6. Omettere la verifica dei tassi moratori: anche il tasso di mora deve rispettare la soglia .
  7. Credere che l’usura sopravvenuta comporti nullità: la legge considera solo l’usura originaria【51376027769436†L124-L160】.
  8. Trascurare le procedure di definizione agevolata: rottamazione e stralcio possono ridurre drasticamente il debito fiscale, evitando l’esecuzione.
  9. Non rivolgersi a professionisti qualificati: la materia è complessa; l’assistenza di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario è essenziale per ottenere risultati concreti.

6. Tabelle riepilogative

Tabella 2 – Riepilogo norme e tassi

Normativa/articoloContenuto essenzialeImplicazioni per il debitore
Art. 644 c.p.Definisce l’usura e stabilisce che si considerano usurari gli interessi che superano il tasso soglia; obbliga a includere tutte le commissioni e spese nel calcolo salvo le imposte .Consente di contestare clausole con interessi o costi eccessivi e di ottenere la nullità della clausola.
Art. 1815 c.c., comma 2Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi .Trasforma il mutuo in un prestito gratuito: il debitore restituisce solo il capitale.
D.L. 394/2000Stabilisce che la valutazione dell’usura deve essere effettuata al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal pagamento .L’usura sopravvenuta non è rilevante; conta solo la situazione al momento della stipula.
Legge 108/1996Introduce la rilevazione del TEGM e stabilisce la formula per il tasso soglia (TEGM × 1,25 + 4 p.p. con max 8 p.p.) .Fornisce un criterio oggettivo per verificare l’usura.
Cass. 15114/2025Il TAEG è l’indice per l’usura; comprende costi assicurativi, commissioni e spese, esclusi i tributi .I debitori possono contestare l’usura anche quando la banca sosteneva di escludere polizze facoltative.
Cass. 21831/2025Tutti i costi trattenuti all’erogazione fanno parte del TAEG; se la banca non prova la destinazione dei prelievi, la clausola è nulla .Legittima la restituzione delle somme trattenute ingiustamente.
Cass. 14575/2025L’assenza di piano di ammortamento non comporta nullità; il TAEG è indice di usura .Anche se il contratto è formalmente valido, si può contestare il tasso.
Cass. 18838/2025L’usura sopravvenuta non invalida la clausola; l’ammortamento francese non genera anatocismo【51376027769436†L124-L160】.Riduce i contenziosi basati su tassi variati nel tempo; invita a verificare solo l’usura originaria.
Cass. 5157/2024Gli interessi moratori sono soggetti alla legge antiusura; la nullità opera anche se non è avvenuto il pagamento .Permette di contestare le clausole di mora e richiedere la restituzione.

Tabella 3 – Scadenze principali delle definizioni agevolate

MisuraPeriodo di riferimentoScadenze principaliNote
Rottamazione quater (L. 197/2022, commi 231‑252)Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022Domanda: 30 giugno 2023; pagamento in unica soluzione: 31 ottobre 2023; pagamento rateale: 18 rate con scadenze 31 ottobre e 30 novembre 2023 per le prime due e 28/02, 31/05, 31/07, 30/11 dal 2024Permette di estinguere i debiti senza interessi e sanzioni.
Proroga rottamazione (Legge 15/2025)Debitori decaduti al 31 dicembre 2024Domanda di riammissione: 30 aprile 2025; versamento in unica soluzione o in max 10 rate: dal 31 luglio 2025Si applicano interessi al 2% annuo dal 1° novembre 2023.
Stralcio mini debitiDebiti residui fino a 1.000 euro affidati 2000‑2015Annullamento automatico al 30 aprile 2023Per gli enti diversi dallo Stato lo stralcio opera solo su interessi e sanzioni.

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è il tasso soglia e come si calcola?
    Il tasso soglia è il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari. Si calcola aumentando il tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dalla Banca d’Italia del 25% e aggiungendo quattro punti percentuali, con il limite che la differenza non può superare otto punti .
  2. Il TAEG indicato nel contratto coincide con il TEG usura?
    No. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito per il consumatore e comprende interessi, commissioni, spese e assicurazioni; il TEG è utilizzato per la rilevazione statistica del TEGM. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che il TAEG deve essere utilizzato anche per il calcolo dell’usura .
  3. È sempre necessario includere le polizze assicurative nel TAEG?
    Sì, se la polizza è stata stipulata contestualmente al finanziamento e risulta obbligatoria o imposta dalla banca, il costo assicurativo deve essere incluso .
  4. Cosa succede se ho pagato interessi usurari?
    Puoi agire per ottenere la nullità della clausola e la restituzione delle somme versate in eccesso. Ai sensi dell’art. 1815 c.c., non sono dovuti interessi .
  5. Se il tasso diventa usurario dopo la stipula, posso chiedere la nullità?
    No. L’usura sopravvenuta non comporta la nullità della clausola【51376027769436†L124-L160】. Ciò che conta è il tasso pattuito alla stipula.
  6. Gli interessi moratori sono soggetti alla legge antiusura?
    Sì. I tassi di mora non possono superare il tasso soglia e, se usurari, la clausola è nulla anche se non sono stati pagati .
  7. Cosa fare se non ricevo il piano di ammortamento?
    L’assenza del piano non comporta nullità del contratto, ma è possibile contestare la mancata trasparenza e calcolare il TAEG reale per verificare l’usura .
  8. Chi deve provare l’usura in giudizio?
    L’onere della prova grava sul debitore/attore, che deve produrre i decreti ministeriali, il contratto, il piano di ammortamento e i calcoli analitici .
  9. È possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione?
    Sì. Con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. si può chiedere la sospensione immediata del pignoramento se si deduce la nullità per usura.
  10. Quando si prescrive l’azione di ripetizione degli interessi usurari?
    Il diritto alla restituzione delle somme versate si prescrive in dieci anni dalla data del pagamento; la nullità della clausola è imprescrittibile.
  11. La commissione di massimo scoperto va considerata nel calcolo?
    Sì. Tutte le commissioni connesse all’utilizzo del credito vanno sommate per calcolare il TAEG.
  12. Cosa succede alle garanzie (fideiussioni, ipoteche) se il mutuo è usurario?
    La nullità della clausola sugli interessi si estende agli atti accessori. Il fideiussore può liberarsi della garanzia e l’ipoteca può essere ridotta al solo capitale.
  13. Cosa prevede la rottamazione quater?
    Consente di estinguere le cartelle affidate dal 2000 al 30 giugno 2022 versando solo capitale e spese di notifica; interessi e sanzioni sono annullati . Sono previste scadenze specifiche e possibilità di rateizzazione .
  14. Posso rientrare nella rottamazione se ho perso le rate?
    Con la legge 15/2025 è prevista la riammissione per chi è decaduto, presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e pagando entro luglio 2025 .
  15. Cosa comporta il piano del consumatore?
    Permette al debitore non fallibile di ristrutturare i debiti, incluso il mutuo, con la supervisione dell’OCC. Prevede la sospensione delle procedure esecutive e, una volta omologato, consente di pagare il debito in base alle proprie reali possibilità .
  16. Qual è la differenza tra piano del consumatore e concordato minore?
    Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che agiscono per finalità estranee all’attività imprenditoriale; il concordato minore riguarda imprenditori, professionisti e imprese minori e può prevedere la prosecuzione dell’attività .
  17. Cos’è l’esdebitazione dell’incapiente?
    È la procedura che permette al debitore senza patrimonio e con reddito minimo di ottenere l’estinzione dei debiti residui senza pagamento, se dimostra di aver cooperato lealmente.
  18. È obbligatorio rivolgersi a un avvocato per contestare l’usura?
    Pur non essendo obbligatorio nelle fasi stragiudiziali, l’assistenza di un legale specializzato è raccomandata per affrontare correttamente la procedura, presentare i ricorsi e gestire le negoziazioni.
  19. Posso contestare l’usura su un contratto già estinto?
    Sì. È possibile agire per la restituzione delle somme pagate in eccesso entro dieci anni dall’ultima rata versata.
  20. In cosa consiste la consulenza dell’Avv. Monardo?
    L’avvocato esamina il contratto, calcola il TAEG, verifica il superamento dei tassi soglia, prepara la diffida stragiudiziale, presenta ricorsi per l’accertamento dell’usura o l’opposizione all’esecuzione e assiste il cliente nelle procedure di sovraindebitamento, definizione agevolata e ristrutturazione del debito.

8. Simulazioni pratiche e casi reali

8.1 Mutuo ipotecario con polizza assicurativa connessa

Caso: Mutuo decennale di 150.000 € erogato nel marzo 2020, tasso corrispettivo fisso 5,5%, polizza vita obbligatoria di 3.000 € versata al momento della stipula, spese di istruttoria 1.200 €, spese notarili 2.500 €. Il TEGM per mutui ipotecari a tasso fisso nel I trimestre 2020 era 2,84%; tasso soglia: 2,84 × 1,25 + 4 = 7,55% (differenza inferiore a 8 punti).

  • Calcolo TAEG: considerando gli interessi corrispettivi, la polizza (3.000 €), le spese di istruttoria (1.200 €) e altre commissioni, il TAEG risulta 7,8%. Poiché le imposte sono escluse, non si considerano le spese notarili.
  • Confronto: 7,8% > 7,55%. Il tasso supera la soglia di 0,25 punti; secondo la Cassazione, qualsiasi superamento comporta la nullità della clausola sugli interessi .
  • Effetto: Applicazione dell’art. 1815 c.c., l’istituto di credito non può pretendere gli interessi corrispettivi e moratori; il debitore deve restituire il solo capitale.

8.2 Finanziamento con prelievo di costi all’erogazione

Caso: Finanziamento di 25.000 € per acquisto auto nel 2009, con TAEG contrattuale 6,5%. Al momento dell’erogazione la banca trattiene 1.500 € per spese di istruttoria e prelievo per costi di intermediazione, oltre a 800 € per assicurazione incendio/furto. Il TEGM per prestiti personali nel III trimestre 2009 era 7,10%; tasso soglia: 7,10 × 1,25 + 4 = 12,875% (limite 8 punti, quindi 7,10 + 8 = 15,10%). Il TAEG effettivo, tenendo conto dei costi trattenuti, sale a 12,5%.

  • Poiché i costi trattenuti all’erogazione fanno parte del tasso effettivo , il TAEG supera il tasso soglia (12,5% > 12,875%).
  • Effetto: La clausola sugli interessi è nulla. La Cassazione 21831/2025 consente al debitore di chiedere la restituzione di tutte le somme trattenute e pagate in eccedenza, dovendo la banca provare l’uso di tali somme .

8.3 Contestazione di interessi moratori

Caso: Contratto di leasing immobiliare del 2016 con tasso corrispettivo 4% e tasso moratorio 10%. Il TEGM per leasing immobiliare a tasso fisso nel II trimestre 2016 era 4,5%, tasso soglia: 4,5 × 1,25 + 4 = 9,625% (limite 8 punti → 12,5%).

  • Il tasso corrispettivo (4%) è inferiore alla soglia, ma il tasso moratorio (10%) supera la soglia (9,625%).
  • Effetto: L’interesse di mora è usurario e la relativa clausola è nulla. Anche se il debitore non ha pagato interessi di mora, può agire per la dichiarazione di nullità e la rideterminazione della somma dovuta .

8.4 Accesso al piano del consumatore

Caso: Famiglia con debiti complessivi di 80.000 € (mutuo residuo 60.000 €, prestiti al consumo 20.000 €), con entrate complessive di 2.000 € al mese. Non riesce a far fronte alle rate mensili.

  • Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, la famiglia presenta all’OCC una proposta di piano del consumatore. Prevede la rinegoziazione del mutuo con pagamento del solo capitale residuo in 20 anni (300 € al mese) e il pagamento del 40% dei prestiti al consumo in cinque anni (160 € al mese), grazie all’apporto di un familiare.
  • L’OCC redige la relazione attestando la meritevolezza del debitore e la sostenibilità del piano .
  • Il tribunale omologa il piano; le procedure esecutive vengono sospese e i creditori sono vincolati al nuovo accordo .

Questo strumento consente di salvare la casa e di ridurre notevolmente l’esposizione debitoria.

Conclusione

L’usura bancaria rappresenta una violazione grave dei diritti del consumatore e del principio costituzionale di tutela del risparmio. Negli ultimi anni le pronunce della Cassazione hanno delineato con chiarezza i criteri per identificare gli interessi usurari: inclusione nel TAEG di tutte le spese e commissioni, polizze assicurative comprese, confronto con il tasso soglia determinato dai decreti ministeriali, irrilevanza dell’usura sopravvenuta e applicazione della nullità della clausola con restituzione del capitale senza interessi . Comprendere questi principi è fondamentale per chiunque abbia sottoscritto un mutuo o un finanziamento.

Allo stesso tempo, il legislatore ha introdotto misure straordinarie per aiutare i contribuenti in difficoltà, come la rottamazione quater, lo stralcio dei mini debiti e le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Tali strumenti consentono di ridurre o eliminare interessi e sanzioni, ristrutturare il debito e ripartire. Tuttavia, la loro applicazione richiede attenzione ai termini e ai requisiti previsti dalla legge.

Il messaggio principale che emerge da questa guida è la necessità di agire tempestivamente e con l’assistenza di professionisti specializzati. Grazie alla sua esperienza come cassazionista, gestore della crisi e esperto negoziatore, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo può valutare ogni singolo caso, calcolare il tasso effettivo, individuare eventuali usure e suggerire le migliori strategie difensive e le opportunità offerte dalle normative vigenti. Il suo team multidisciplinare è in grado di bloccare azioni esecutive, pignoramenti e ipoteche, di assistere nella presentazione di ricorsi e nella predisposizione di piani del consumatore o concordati minori, nonché di gestire le definizioni agevolate e le ristrutturazioni del debito.

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