Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate può essere destabilizzante per chi vive e lavora in Turchia. La globalizzazione dell’economia, i sistemi di scambio automatico di informazioni tra Stati e l’inasprimento dei controlli sul patrimonio all’estero hanno reso più frequenti le contestazioni del fisco italiano nei confronti dei cittadini che risiedono all’estero. Le notifiche riguardano spesso la mancata dichiarazione di conti correnti, investimenti e immobili detenuti in Turchia, l’omessa compilazione del quadro RW del modello Redditi, la presunzione di residenza fiscale in Italia oppure il sospetto che una società o un contribuente si siano “esterovestiti” solo per ottenere un vantaggio fiscale. Molti ignorano che la semplice iscrizione all’AIRE non basta più per essere considerati non residenti: occorre dimostrare che la vita familiare, lavorativa e patrimoniale si è effettivamente spostata all’estero e che le attività vengono dichiarate correttamente.
L’accertamento fiscale non è una condanna inappellabile. Esistono strategie legali per contestare l’atto, ridurre o annullare le sanzioni, rateizzare i pagamenti o chiudere la vertenza con modalità agevolate. In questo articolo – aggiornato a novembre 2025 – vengono esaminati il quadro normativo, le procedure di accertamento e le principali difese a disposizione dei contribuenti residenti in Turchia. L’obiettivo è fornire uno strumento operativo a imprenditori, professionisti e privati che vogliono proteggere i propri diritti, evitando errori costosi e sfruttando tutte le vie consentite dalla legge.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione vengono illustrate le principali norme che disciplinano la residenza fiscale, l’obbligo di dichiarare conti e redditi esteri e le sanzioni previste in caso di violazioni. Si richiama, inoltre, la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione e dei giudici tributari, con particolare attenzione ai casi che coinvolgono cittadini italiani residenti in Turchia.
1.1 Residenza fiscale delle persone fisiche
La residenza fiscale è definita dall’art. 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). La recente riforma operata dal D.Lgs. 209/2023 ha adeguato la nozione di residenza ai criteri internazionali, con effetti dal 1° gennaio 2024. Il nuovo comma 2 stabilisce che sono considerate residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta:
- hanno residenza civilistica o domicilio in Italia; oppure
- sono presenti nel territorio dello Stato;
- salvo prova contraria, si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte dell’anno nelle anagrafi della popolazione residente .
Per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari . Il legislatore ha quindi spostato il baricentro dal luogo degli “affari e interessi” (criterio utilizzato prima del 2024) verso il centro delle relazioni personali. La sola iscrizione all’AIRE non è più determinante. La Cassazione ha chiarito che l’iscrizione all’anagrafe dei residenti all’estero non esclude la residenza fiscale in Italia se il soggetto continua a mantenere qui il proprio domicilio e il centro degli interessi vitali .
Nel caso di un cittadino che si trasferisce in Turchia, per ottenere la qualifica di non residente occorre quindi dimostrare che:
- ha trasferito la dimora abituale e l’abitazione principale in Turchia;
- la famiglia (coniuge e figli) vive stabilmente in Turchia o in altro Paese estero;
- ha spostato in Turchia il centro delle relazioni economiche e patrimoniali (lavoro, società, investimenti);
- trascorre in Italia meno di 183 giorni l’anno;
- è iscritto all’AIRE e mantiene aggiornata la residenza estera.
L’onere della prova grava sull’Agenzia delle Entrate quando il contribuente risulta iscritto all’AIRE; tuttavia la giurisprudenza ammette presunzioni a carico del fisco o del contribuente a seconda dei casi . La prova può consistere in contratti di lavoro, certificati scolastici dei figli, contratti di affitto o acquisto, bollette, biglietti aerei e documenti bancari.
1.2 Residenza fiscale delle società ed esterovestizione
L’art. 73 del TUIR stabilisce che una società è residente in Italia se per la maggior parte del periodo d’imposta ha:
- la sede legale in Italia;
- la sede di direzione effettiva in Italia; oppure
- la gestione ordinaria in Italia .
Il legislatore considera residenti anche le società estere controllate da soggetti italiani quando la sede di direzione effettiva si trova in Italia o quando ricorrono particolari presunzioni (ad esempio, società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata con partecipazioni in società italiane). In questi casi l’Agenzia delle Entrate può contestare l’esterovestizione: la fittizia localizzazione all’estero di una società che svolge in realtà la propria attività in Italia. La Cassazione ha affermato che l’assenza di una struttura operativa reale nel Paese estero e la gestione degli affari in Italia bastano a qualificare la società come residente, anche senza dimostrare un intento fraudolento . Le ordinanze nn. 5066 e 5075 del 2023 hanno ribadito che la mancanza di sostanza economica all’estero è l’elemento determinante dell’abuso .
1.3 La Convenzione Italia–Turchia contro le doppie imposizioni
L’Italia e la Turchia hanno sottoscritto un accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmato il 27 luglio 1990 e reso esecutivo con la legge n. 195/1993. L’articolo 4 definisce il concetto di residente e stabilisce i criteri di collegamento quando una persona è considerata residente da entrambi gli Stati. In caso di doppia residenza, l’accordo prevede una serie di tie‑breaker rules:
- la persona è residente dello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente;
- se l’abitazione esiste in entrambi gli Stati, prevale lo Stato in cui le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- se non determinabile il centro degli interessi vitali, si guarda allo Stato in cui la persona soggiorna abitualmente;
- se soggiorna abitualmente in entrambi o in nessuno dei due, si considera la nazionalità .
Solo se i criteri precedenti non risolvono la controversia, le autorità fiscali dei due Stati devono procedere per via diplomatica . Il contribuente può invocare la convenzione per sostenere che, pur risultando residente ai fini interni secondo l’art. 2 TUIR, in base all’accordo è residente solo in Turchia e quindi non deve subire imposizione concorrente.
1.4 Obblighi di monitoraggio: quadro RW e imposte patrimoniali estere
I contribuenti residenti in Italia che detengono attività finanziarie o patrimoniali all’estero devono compilare il quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche. L’obbligo deriva dall’art. 4 del D.L. 167/1990, che impone il monitoraggio fiscale delle attività estere. La mancata compilazione comporta sanzioni pesanti. Secondo l’art. 5, comma 2, del medesimo decreto, la sanzione va dal 3 % al 15 % degli importi non dichiarati per ogni anno di violazione; le sanzioni raddoppiano (dal 6 % al 30 %) se l’attività è detenuta in un Paese non collaborativo . Anche gli investimenti in Turchia devono essere indicati, poiché la Turchia è considerata Paese collaborativo ma non esonera dal monitoraggio.
La Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che le violazioni del quadro RW hanno natura amministrativa e sono regolarizzabili con il ravvedimento operoso. La mancata compilazione entro 90 giorni dalla scadenza comporta una sanzione fissa di 258 euro; successivamente si applicano le percentuali sopra indicate . L’obbligo riguarda le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia , nonché i titolari effettivi di investimenti all’estero . Sono escluse alcune categorie (dipendenti pubblici all’estero, frontalieri, conti inferiori a 15.000 euro) e le attività gestite da intermediari italiani, ma il campo di applicazione resta ampio .
Oltre al monitoraggio, i contribuenti devono versare l’IVAFE (imposta sulle attività finanziarie estere) pari allo 0,2 % annuo sul valore dei conti e depositi esteri e l’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri) pari allo 0,76 % sul valore dell’immobile . In sede di dichiarazione è possibile richiedere un credito d’imposta per le imposte patrimoniali pagate in Turchia.
1.5 Sanzioni e presunzioni sui redditi esteri
Oltre alle sanzioni per il monitoraggio, il fisco può contestare l’evasione sui redditi prodotti in Turchia. I redditi da interessi, dividendi, affitti o lavoro dipendente, se percepiti da un residente italiano, devono essere dichiarati in Italia (con credito per le imposte pagate all’estero). La legge stabilisce alcune presunzioni che agevolano l’amministrazione finanziaria:
- Presunzione di fruttuosità (art. 6 D.L. 167/90): se non si dichiarano investimenti esteri, si presume che abbiano prodotto interessi pari al tasso ufficiale annuo, salvo prova contraria. La Cassazione ha riconosciuto la legittimità di questa presunzione e dell’accertamento induttivo sui flussi in ingresso nei conti esteri .
- Presunzione di reddito occulto (art. 12 D.L. 78/2009): sui capitali detenuti in Paesi non collaborativi, l’amministrazione presume che le somme trasferite siano redditi sottratti a tassazione. Sebbene la Turchia sia nella white list, il fisco può utilizzare presunzioni semplici per contestare che i bonifici non giustificati siano redditi non dichiarati .
- Raddoppio dei termini di accertamento: fino al 2016 il raddoppio dei termini era automatico in caso di violazioni internazionali; oggi opera solo se la denuncia per reato tributario viene trasmessa nei termini ordinari. Di norma l’avviso può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (settimo in caso di dichiarazione omessa) .
Le sanzioni per l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi esteri variano dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa; per l’omessa dichiarazione il reato penale scatta quando l’imposta sottratta supera 50.000 euro (art. 5 D.Lgs. 74/2000). La Cassazione ha precisato che l’omissione del quadro RW di per sé non integra un reato penale .
1.6 Procedura di accertamento: norme di riferimento
L’attività di accertamento è disciplinata dal D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e dal D.P.R. 633/1972 per l’IVA. Gli articoli 41 e 42 regolano gli avvisi di accertamento ed esecuzione. Le procedure speciali sono contenute nel D.Lgs. 218/1997, che ha introdotto l’istituto dell’accertamento con adesione. L’art. 5‑ter prevede che, prima di emettere un accertamento d’ufficio in caso di dichiarazione omessa, l’ufficio debba invitare il contribuente a comparire per instaurare un contraddittorio . L’art. 6 dello stesso decreto consente la sospensione dei termini per il ricorso durante la procedura e la rateizzazione delle somme dovute ; l’art. 8 disciplina il pagamento rateale fino a otto rate trimestrali, estese a sedici se l’importo supera 50.000 euro . La definizione con adesione comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo .
Quando il valore della lite non supera 50.000 euro, il contribuente deve esperire il reclamo‑mediazione ai sensi dell’art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992 . I termini per il ricorso sono di 60 giorni dalla notifica dell’avviso ; la presentazione dell’istanza di adesione sospende il termine per ulteriori 90 giorni . La possibilità di ottenere la sospensione cautelare della riscossione è prevista dall’art. 47 dello stesso decreto .
I termini di decadenza per notificare gli avvisi di accertamento sono essenziali per la difesa: l’amministrazione deve notificare l’atto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; se la dichiarazione è omessa, il termine si estende al settimo anno . Scaduti tali termini, l’accertamento è nullo e può essere annullato tramite ricorso. La decadenza, a differenza della prescrizione, non si interrompe se non nei casi previsti dalla legge .
1.7 Giurisprudenza recente
Negli ultimi anni la Corte di cassazione ha affrontato numerosi casi di residenza e monitoraggio fiscale. Tra le decisioni più rilevanti si segnalano:
- Cass. ord. n. 28072/2023: ha affermato che l’iscrizione all’AIRE non esclude la residenza fiscale italiana se il centro degli interessi vitali rimane nel territorio dello Stato, precisando che il domicilio coincide con il centro principale degli affari e delle relazioni economiche . Ha inoltre ribadito l’importanza di notificare gli atti all’indirizzo estero indicato all’AIRE .
- Cass. n. 19849/2021: ha escluso che l’omessa compilazione del quadro RW integri il reato di omessa dichiarazione; la violazione resta amministrativa .
- Cass. n. 16701/2021: ha confermato la presunzione di fruttuosità degli investimenti esteri non dichiarati e la legittimità dell’accertamento induttivo basato sui flussi bancari .
- Cass. n. 5066 e 5075/2023: si è pronunciata sull’esterovestizione in ambito UE, ribadendo che la mancanza di sostanza economica all’estero è sufficiente a qualificare la società come residente in Italia, anche in assenza di un fine fraudolento .
- Cass. n. 20649/2025: ha escluso che il semplice trasferimento all’estero di capitali non dichiarati nel quadro RW integri la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, quando non vi sia imposta evasa .
Queste sentenze confermano l’orientamento del giudice di legittimità nel valorizzare i fatti sostanziali (presenza, centro della vita) rispetto agli adempimenti formali e nel confermare le pesanti sanzioni amministrative per l’omissione del quadro RW.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Capire come si sviluppa un accertamento fiscale è fondamentale per evitare errori che possono compromettere la difesa. Qui si descrive la procedura, dalle prime comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate alla fase contenziosa.
2.1 Comunicazione preventiva e invito al contraddittorio
L’Agenzia delle Entrate, prima di emettere l’avviso di accertamento, può inviare al contribuente una lettera di compliance (o di “invito al ravvedimento”), nella quale informa il soggetto delle irregolarità riscontrate e invita a fornire chiarimenti o a presentare una dichiarazione integrativa. Questa fase non è obbligatoria ma è frequente in materia di redditi esteri grazie allo scambio automatico di informazioni. Nel caso di conti in Turchia, l’Agenzia riceve ogni anno da parte delle autorità turche i saldi dei conti e i redditi corrisposti; se tali somme non sono state dichiarate, parte la lettera di compliance. Il contribuente può rispondere fornendo prove della tassazione in Turchia o presentare un quadro RW integrativo, beneficiando delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso.
Se la dichiarazione è omessa oppure se non si raggiunge una soluzione nella fase di compliance, l’ufficio può notificare un invito a comparire ex art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997. Si tratta di un momento di contraddittorio obbligatorio prima dell’accertamento d’ufficio. L’invito è accompagnato dalla prospettazione delle violazioni contestate e dalla quantificazione provvisoria di imposte e sanzioni . La mancata comparizione non impedisce l’accertamento ma può incidere sulle riduzioni sanzionatorie.
Durante il contraddittorio il contribuente può presentare documenti e controdeduzioni: ad esempio dimostrare la residenza in Turchia, la tassazione già subita, la non fruttuosità degli investimenti o l’inesistenza di redditi imponibili. È un’occasione per ridurre la pretesa prima che l’avviso sia emesso.
2.2 Notifica dell’avviso di accertamento
Se il contraddittorio non si conclude con un accordo, l’Agenzia emette l’avviso di accertamento. Per i residenti in Turchia iscritti all’AIRE, la notifica deve avvenire presso l’indirizzo estero comunicato. In mancanza di indirizzo, la notifica può essere effettuata tramite PEC o depositata presso il Comune di ultima residenza in Italia, ma i vizi di notifica sono opponibili se impediscono la conoscenza dell’atto . È fondamentale aggiornare l’indirizzo AIRE e monitorare la posta internazionale per evitare contestazioni tardive.
L’avviso indica i redditi accertati, le sanzioni e gli interessi, e contiene l’intimazione a pagare. Per gli accertamenti emessi a partire dal 2012, l’avviso è impo-esattivo: decorso il termine di 60 giorni dalla notifica, diventa esecutivo e le somme possono essere iscritte a ruolo, anche se il contribuente presenta ricorso . In pendenza di giudizio si paga solo un terzo delle imposte, ma è possibile chiedere la sospensione cautelare al giudice tributario .
2.3 Termini per l’impugnazione
Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica dell’avviso per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria) . Se decide di attivare la procedura di accertamento con adesione, deve depositare entro lo stesso termine un’istanza di adesione all’ufficio competente; l’istanza sospende il termine per 90 giorni . Al termine della sospensione, se non si raggiunge un accordo, il contribuente ha 60 giorni per proporre ricorso. Nei casi in cui il valore della controversia non supera 50.000 euro, il ricorso vale anche come reclamo‑mediazione e l’ufficio ha 90 giorni per rispondere .
È importante controllare che l’avviso sia stato notificato entro i termini di decadenza: se il periodo d’imposta contestato è il 2018 e la dichiarazione era stata presentata regolarmente, l’avviso deve arrivare entro il 31 dicembre 2023 . Se la dichiarazione era omessa, il termine si estende al 31 dicembre 2025. Ogni sospensione (ad esempio in caso di invito a comparire, interpello, procedura di adesione, sospensione Covid) va calcolata attentamente.
2.4 Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione è un istituto deflattivo che permette di definire la controversia senza giudizio. Può essere attivato dall’ufficio (invio di un invito) o dal contribuente (istanza post-avviso). La procedura si svolge in contraddittorio e consente di rideterminare l’imponibile e le sanzioni; in caso di accordo, le sanzioni si riducono a un terzo del minimo edittale . Le imposte e gli interessi devono essere versati entro 20 giorni dalla sottoscrizione, ma è possibile chiedere la rateazione in 8 rate trimestrali o 16 se l’importo supera 50.000 euro .
Per i contribuenti residenti in Turchia l’adesione può essere conveniente per diversi motivi:
- permette di discutere le prove della residenza e di valutare eventuali crediti d’imposta per le imposte pagate in Turchia;
- consente di ridurre drasticamente le sanzioni RW (da 3 % a 1 %) e le sanzioni sui redditi (dal 90 % al 30 %);
- sospende i termini per l’impugnazione e per la riscossione, evitando l’iscrizione a ruolo immediata;
- evita costi e tempi del giudizio.
Tuttavia, l’adesione comporta la rinuncia all’impugnazione dell’atto, salvo errori di calcolo; perciò va valutata attentamente con l’assistenza di un professionista.
2.5 Reclamo‑mediazione e processo tributario
Per le controversie fino a 50.000 euro di valore è obbligatoria la fase di reclamo‑mediazione, introdotta dall’art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992. Il ricorso presentato dal contribuente viene esaminato da un ufficio dell’Agenzia diverso da quello che ha emesso l’atto; se l’ufficio ritiene il ricorso fondato in tutto o in parte, formula una proposta di riduzione dell’imposta e delle sanzioni, spesso con pagamento in misura del 35–40 % del minimo. Trascorsi 90 giorni senza accordo, il reclamo si considera respinto e la causa procede davanti alla Corte .
Nel processo tributario, il contribuente può far valere tutte le eccezioni di merito e di rito: dalla mancata prova della residenza, alla violazione del contraddittorio, ai vizi di notifica. È possibile chiedere al presidente del collegio la sospensione dell’esecutività dell’atto in presenza di gravi motivi (art. 47 D.Lgs. 546/1992) . La sentenza di primo grado può essere impugnata entro 60 giorni davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; contro la sentenza d’appello è ammesso il ricorso per cassazione.
3. Difese e strategie legali
Quando si riceve un avviso di accertamento relativo a redditi o conti in Turchia, le difese devono essere tempestive e ben documentate. Di seguito vengono illustrati i principali argomenti che possono essere fatti valere per contestare la pretesa o ridurre le sanzioni.
3.1 Dimostrare la residenza estera
Il primo elemento da valutare è la residenza fiscale. Se il contribuente sostiene di essere residente in Turchia, deve produrre prove idonee a dimostrare lo spostamento della propria vita. La difesa si articola secondo i criteri previsti dall’art. 2 TUIR e dall’art. 4 della Convenzione Italia–Turchia. Tra i documenti utili:
- Iscrizione all’AIRE: non è determinante, ma costituisce presunzione a favore del contribuente. La Cassazione ha stabilito che l’onere della prova spetta all’Agenzia quando il soggetto è iscritto all’AIRE . Va allegato il certificato di iscrizione con la data di decorrenza.
- Abitazione permanente: contratto di locazione o acquisto di un immobile in Turchia; disdetta o vendita della casa in Italia; documentazione sulle utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefono) che attestino la presenza all’estero .
- Centro degli interessi vitali: stato di famiglia con coniuge e figli residenti in Turchia; iscrizione dei figli a scuola; contratto di lavoro del coniuge; iscrizione a istituzioni locali. La circolare 304/E del 1997 e la giurisprudenza sul concetto di domicilio enfatizzano il peso delle relazioni familiari .
- Lavoro e attività economica: contratto di lavoro dipendente o autonomo in Turchia; iscrizione a un registro imprese turco; evidenza dei versamenti contributivi; eventuale permesso di lavoro .
- Presenze fisiche: timbri sul passaporto, biglietti aerei, certificazioni anagrafiche, registrazioni dei passaggi di frontiera; i 183 giorni sono un parametro base per la residenza .
- Interessi economici: stato dei conti bancari, prelievi e bonifici; prove che i redditi principali derivano da fonti turche e non italiane .
Se nonostante l’iscrizione all’AIRE il contribuente mantiene la famiglia, la casa e l’attività in Italia, è difficile sostenere la residenza in Turchia. La difesa deve quindi dimostrare uno spostamento reale e non meramente formale.
3.2 Contestare gli importi accertati
L’avviso di accertamento relativo ai redditi esteri si basa sui dati trasmessi dall’autorità turca (saldi, interessi, dividendi) e su presunzioni ricavate dai movimenti bancari. Il contribuente può contestare le ricostruzioni dell’ufficio attraverso:
- Prove della tassazione già subita in Turchia: i redditi esteri sono imponibili anche in Italia, ma si ha diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR). Occorre fornire certificazioni delle ritenute operate in Turchia e documenti fiscali locali. Se la tassazione estera supera quella italiana, l’imposta può essere azzerata.
- Dimostrazione della provenienza lecita delle somme: l’Agenzia presume che i bonifici in entrata siano redditi non dichiarati. Il contribuente deve giustificare i flussi come trasferimenti da conti già tassati, donazioni, restituzioni di prestiti o vendita di beni esenti . Per questo è fondamentale conservare estratti conto italiani e turchi, contratti di prestito, fatture di vendita e ogni prova della provenienza delle somme.
- Contestazione della presunzione di fruttuosità: se l’ufficio applica l’art. 6 D.L. 167/90 presumendo interessi su capitali non dichiarati, il contribuente può dimostrare che l’investimento non ha prodotto redditi (conti infruttiferi) o che l’aliquota applicata è eccessiva . Gli interessi reali percepiti possono essere certificati dalla banca turca.
- Errori di calcolo e duplicazioni: in molti casi l’Agenzia somma più volte gli stessi movimenti o applica il cambio in maniera errata. Un controllo analitico degli estratti conto e del prospetto di calcolo consente di correggere l’imponibile. Nel dubbio, è bene richiedere all’ufficio la metodologia utilizzata e replicare i calcoli.
3.3 Eccepire vizi procedurali
La difesa può far valere diversi vizi procedurali per annullare l’avviso o ottenere la sua sospensione:
- Mancanza di contraddittorio: la Cassazione richiede che vi sia un contraddittorio endoprocedimentale quando l’accertamento si fonda su dati forniti dall’estero. Se l’ufficio non invita il contribuente a fornire spiegazioni prima di emettere l’avviso, l’atto può essere annullato. L’art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997 codifica questo principio per l’accertamento d’ufficio .
- Vizi di notifica: la notifica a un indirizzo italiano non aggiornato, quando il contribuente è iscritto all’AIRE con indirizzo in Turchia, è nulla . Il vizio può essere sanato se il contribuente viene a conoscenza dell’atto e partecipa al giudizio, ma resta un argomento difensivo valido per evitare la riscossione immediata.
- Decadenza: se l’avviso è emesso oltre il termine quinquennale o settennale, è nullo. Va sempre verificata la data dell’atto e l’anno d’imposta contestato . Le sospensioni vanno provate dall’Agenzia; se non dimostra la proroga, l’atto è tardivo.
- Motivazione carente: l’avviso deve contenere gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda. Se l’ufficio si limita a indicare gli importi senza spiegare la ricostruzione, il contribuente può eccepire la nullità per difetto di motivazione.
3.4 Utilizzare il ravvedimento operoso
Prima che l’Agenzia notifichi l’avviso, è possibile regolarizzare spontaneamente le violazioni con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). La compilazione tardiva del quadro RW entro 90 giorni comporta una sanzione fissa di 258 euro; oltre i 90 giorni si applicano le sanzioni proporzionali, ridotte in base al tempo trascorso. Ad esempio, se il contribuente regolarizza oltre un anno dopo l’omissione, paga 1/7 della sanzione minima (circa 0,43 % annuo) .
Il ravvedimento è escluso solo dopo la notifica dell’atto di accertamento. Tuttavia, la lettera di compliance o la richiesta di informazioni non è un atto impositivo e non impedisce il ravvedimento. Per i residenti in Turchia che hanno dimenticato di compilare il quadro RW o di indicare redditi di piccola entità, è consigliabile valutare subito l’autodenuncia, poiché le riduzioni sono significative e si evitano le sanzioni penali. Il ravvedimento è possibile anche per l’IVIE e l’IVAFE e consente di versare gli importi in un’unica soluzione o in forma rateale.
3.5 Accertamento con adesione e definizioni agevolate
Se l’avviso è stato notificato o se la compliance non è sufficiente, il contribuente può chiedere l’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni e rateizzare i pagamenti. In sede di adesione è possibile far valere la residenza estera, i crediti d’imposta, gli errori di calcolo e richiedere la riduzione delle sanzioni RW a un terzo . L’atto di adesione richiede l’accordo su tutto il debito; per contestare solo una parte della pretesa occorre presentare ricorso.
Nel corso degli anni sono state introdotte definizioni agevolate (rottamazione cartelle, rottamazione‑ter, definizione liti pendenti, pace fiscale). Il D.L. 119/2018 ha consentito la rottamazione‑ter, con riduzione di sanzioni e interessi. Le leggi di bilancio 2023 e 2024 hanno previsto la rottamazione‑quater e il ravvedimento speciale, con versamento delle imposte e di una sanzione ridotta (5 %) per regolarizzare violazioni fino al 2021. Nel 2025 possono essere riaperte definizioni: è necessario verificare la normativa vigente al momento dell’accertamento. Per chi ha conti o redditi in Turchia, la definizione agevolata può essere uno strumento di pace fiscale, soprattutto se i debiti riguardano anni remoti.
3.6 Utilizzare l’organismo di composizione della crisi e il sovraindebitamento
Quando il contribuente è sovraindebitato e non riesce a far fronte ai debiti tributari, può ricorrere agli strumenti previsti dalla Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, ora confluita nel Codice della crisi d’impresa. La procedura consente di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione che preveda anche la falcidia dei debiti fiscali, con l’intervento dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). L’Avv. Monardo, gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può assistere il contribuente nella predisposizione della domanda e nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate. In alcuni casi è possibile sospendere le azioni esecutive e ottenere una dilazione ultradecennale dei debiti. Per chi vive in Turchia e ha patrimonio immobiliare o interessi in Italia, questo strumento può evitare pignoramenti e ipoteche.
3.7 Difese penali: reati tributari e profili internazionali
L’omessa o infedele dichiarazione di redditi esteri può integrare i reati di dichiarazione fraudolenta (art. 4 D.Lgs. 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), occultamento di documenti (art. 10) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Tuttavia, la semplice omissione del quadro RW non è reato . L’Agenzia può denunciare il contribuente quando l’imposta evasa supera i limiti penali (50.000 euro per l’omessa dichiarazione, 100.000 euro per l’infedele dichiarazione). In tali casi è possibile estinguere il reato pagando integralmente il debito entro il giudizio di primo grado (art. 13). La cooperazione internazionale in materia penale è regolata dalla Convenzione del Consiglio d’Europa e dagli accordi bilaterali Italia–Turchia; le autorità turche possono trasmettere informazioni e assistere nelle indagini. Il contribuente deve considerare la possibilità di un procedimento penale e rivolgersi a un avvocato penalista esperto in reati tributari.
4. Strumenti alternativi per definire il debito
Oltre alle difese tradizionali, esistono strumenti che permettono di chiudere le pendenze fiscali con modalità agevolate o di rateizzare i debiti. Di seguito i principali.
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni delle cartelle esattoriali. La rottamazione‑ter (art. 3 D.L. 119/2018) ha consentito di pagare gli importi dovuti senza sanzioni e interessi di mora, con rateazione fino a 18 rate. La rottamazione‑quater (legge di bilancio 2023) ha esteso il beneficio a nuove cartelle con versamento delle imposte e degli interessi legali, escludendo sanzioni e interessi di mora. Nel 2024 è stato introdotto il ravvedimento speciale, che consente di regolarizzare le violazioni dichiarative relative agli anni 2021 e precedenti pagando le imposte e una sanzione ridotta al 5 %. Le rottamazioni si applicano anche alle cartelle riferite a sanzioni RW e imposte su redditi esteri; per aderire è necessario presentare domanda nei termini previsti dalla legge e versare le rate secondo il calendario stabilito.
4.2 Piani di rientro e rateazioni
Il piano di rateazione consente di pagare i debiti iscritti a ruolo fino a 120 rate mensili (10 anni) se il contribuente è in temporanea difficoltà economica. Per importi fino a 60.000 euro la rateazione è concessa automaticamente; oltre tale soglia occorre dimostrare la situazione di difficoltà con documentazione reddituale e patrimoniale. Per i debiti oggetto di accertamento con adesione, la rateazione può essere concessa fino a 8 o 16 rate . È possibile chiedere la rateazione anche nell’ambito della procedura di sovraindebitamento o di un piano di ristrutturazione dei debiti.
4.3 Voluntary disclosure e collaborazione volontaria
Nel 2015 il legislatore ha introdotto la voluntary disclosure (L. 186/2014 e provvedimento dell’Agenzia del 10 febbraio 2015), una procedura straordinaria per regolarizzare capitali e redditi detenuti all’estero. La collaborazione volontaria ha consentito di autodenunciare fondi non dichiarati, pagando imposte, interessi e sanzioni ridotte, con l’esclusione delle sanzioni penali. Sebbene la procedura sia scaduta, in futuro potrebbero esserci nuovi programmi di disclosure; è importante monitorare eventuali riaperture. In ogni caso, l’esperienza della voluntary disclosure insegna che autodenunciarsi prima di un accertamento consente di evitare il raddoppio delle sanzioni e i risvolti penali.
4.4 Procedure di composizione della crisi
La riforma del Codice della crisi e dell’insolvenza ha previsto procedure negoziate e giudiziali per risolvere situazioni di sovraindebitamento. Il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione controllata permettono di proporre ai creditori (compresa l’Agenzia delle Entrate) una falcidia e una dilazione dei debiti. L’OCC verifica la fattibilità del piano e il giudice omologa la proposta. Per i contribuenti con debiti fiscali ingenti, queste procedure rappresentano una valida alternativa alla riscossione coattiva.
4.5 Altri strumenti: definizione liti pendenti, rottamazione liti, condono minus
Periodicamente vengono approvate norme per la definizione delle liti pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria o per la sanatoria di piccoli debiti. Ad esempio, la legge di bilancio 2023 ha previsto la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti con il pagamento del 90 % delle imposte, del 40 % in secondo grado e dell’15 % in Cassazione se il contribuente aveva già vinto in precedenza. Altre norme hanno previsto il condono delle mini‑cartelle (debiti inferiori a 1.000 euro) e l’annullamento automatico di interessi e sanzioni per anni remoti. È opportuno valutare ogni opportunità con un professionista poiché le finestre temporali sono limitate.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Trasferirsi all’estero senza formalizzare il cambio di residenza. Molti si trasferiscono in Turchia per lavoro ma non si iscrivono all’AIRE. In tal caso restano fiscalmente residenti in Italia e devono dichiarare i redditi ovunque prodotti. La mancata iscrizione comporta la presunzione di residenza e rende più difficile dimostrare il trasferimento.
- Non compilare il quadro RW perché l’attività non genera redditi. Il monitoraggio fiscale non dipende dal reddito prodotto: conti correnti, immobili o partecipazioni devono essere sempre dichiarati . In mancanza scattano le sanzioni proporzionali.
- Confondere residenza con cittadinanza. Avere il passaporto italiano non significa essere fiscalmente residenti. La residenza dipende da dimora abituale, domicilio e presenze. La cittadinanza rileva solo come criterio residuale nella convenzione .
- Pensare che l’iscrizione all’AIRE sia sufficiente. Come visto, la Cassazione richiede che il centro degli interessi vitali si sposti effettivamente all’estero . L’iscrizione è un elemento ma non basta.
- Ignorare le lettere di compliance. La lettera di compliance è un’opportunità per regolarizzare con sanzioni ridotte. Ignorarla comporta l’emissione di un avviso con sanzioni pienamente applicate.
- Non conservare documentazione bancaria. I movimenti su conti esteri devono essere giustificati: conservare estratti conto, bonifici, contratti di prestito, dichiarazioni turche consente di dimostrare l’origine lecita dei fondi. Senza documenti, il fisco può presumere l’evasione .
- Agire in ritardo. Le difese devono essere presentate entro 60 giorni dalla notifica. Ritardi possono rendere inammissibile il ricorso. Prima di scadere il termine, valutare l’adesione o la presentazione del reclamo.
- Accettare passivamente le presunzioni. Le presunzioni di reddito sono confutabili con prova contraria. Non bisogna rassegnarsi: anche se l’Agenzia presume redditi inesistenti, si può dimostrarne l’insussistenza con documenti.
- Non rivolgersi a professionisti. I procedimenti internazionali richiedono competenze specifiche. Rivolgersi a un avvocato esperto in fiscalità internazionale consente di evitare errori procedurali e di sfruttare al meglio gli strumenti difensivi.
- Sottovalutare gli strumenti alternativi. Spesso i contribuenti lasciano scadere i termini e subiscono la riscossione. Con la rottamazione, l’adesione, il ravvedimento o il sovraindebitamento si possono ridurre o azzerare sanzioni e interessi. Valutare queste opzioni è fondamentale per proteggere il patrimonio.
6. Tabelle riepilogative
Le tabelle seguenti sintetizzano le principali norme, termini e sanzioni per chi detiene conti o redditi in Turchia e riceve un avviso di accertamento.
6.1 Residenza fiscale e convenzione Italia–Turchia
| Criterio | Descrizione | Fonte |
|---|---|---|
| Residenza delle persone fisiche | Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno residenza civilistica, domicilio o presenza in Italia. Il domicilio è il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari . | Art. 2 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 209/2023 |
| Presunzione di residenza | Salvo prova contraria sono presunti residenti i soggetti iscritti per la maggior parte dell’anno nelle anagrafi della popolazione residente . | Art. 2 TUIR |
| Tie‑breaker convenzionali | In caso di doppia residenza la Convenzione Italia–Turchia applica criteri successivi: abitazione permanente; centro degli interessi vitali; soggiorno abituale; nazionalità . | Art. 4 Convenzione Italia–Turchia |
| Residenza delle società | Una società è residente se ha sede legale, sede della direzione effettiva o gestione ordinaria in Italia . Presunzioni speciali per società estere controllate da residenti italiani. | Art. 73 TUIR |
6.2 Obblighi di monitoraggio e sanzioni
| Argomento | Obbligo o sanzione | Fonte |
|---|---|---|
| Quadro RW | Obbligo di dichiarare conti, investimenti e immobili detenuti all’estero da persone fisiche residenti, enti non commerciali e società semplici . | Art. 4 D.L. 167/1990 |
| Sanzione per omissione entro 90 giorni | Sanzione fissa di 258 euro se il quadro RW viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza . | Art. 5 D.L. 167/1990 |
| Sanzione proporzionale | Dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato (raddoppiata al 6–30 % per Paesi non collaborativi) . | Art. 5 D.L. 167/1990 |
| Presunzione di fruttuosità | Se non si dichiarano investimenti esteri, si presume che producano interessi pari al tasso ufficiale, salvo prova contraria . | Art. 6 D.L. 167/1990 |
| IVAFE / IVIE | Imposta sul valore delle attività finanziarie estere pari allo 0,2 % annuo e imposta sul valore degli immobili esteri pari allo 0,76 %, con credito per imposte estere . | D.L. 201/2011 e successive modifiche |
6.3 Procedura di accertamento
| Fase | Termini e regole | Fonte |
|---|---|---|
| Compliance e invito | L’Agenzia può inviare lettera di compliance o invito a comparire ex art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997 prima di emettere l’avviso . | D.Lgs. 218/1997 |
| Notifica | L’avviso deve essere notificato all’indirizzo estero risultante all’AIRE. La notifica a un indirizzo italiano è viziata . | Art. 60 D.P.R. 600/1973 |
| Termine per ricorso | 60 giorni dalla notifica ; sospesi per 90 giorni se si presenta istanza di adesione . | D.Lgs. 546/1992 |
| Decadenza | Avviso notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (settimo in caso di dichiarazione omessa) . | Art. 43 D.P.R. 600/1973 |
| Accertamento con adesione | Riduce le sanzioni a un terzo del minimo e consente rateazione di 8 o 16 rate . | D.Lgs. 218/1997 |
| Reclamo‑mediazione | Obbligatorio per liti ≤ 50.000 euro, con proposta di riduzione al 35–40 % delle sanzioni . | Art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992 |
6.4 Sanzioni e presunzioni sui redditi
| Tipo di violazione | Sanzione o presunzione | Fonte |
|---|---|---|
| Omessa o infedele dichiarazione di redditi esteri | Sanzione dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa; reato se l’imposta sottratta supera 50.000 euro. | D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 74/2000 |
| Presunzione di redditi occultati | Sulle somme provenienti da Paesi non cooperativi si presume che siano redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria . | Art. 12 D.L. 78/2009 |
| Presunzione di fruttuosità | Gli investimenti esteri non dichiarati si presumono produttivi di interessi pari al tasso legale . | Art. 6 D.L. 167/1990 |
| Omessa compilazione del quadro RW | Non integra reato penale ; sanzione amministrativa 3 %–15 % (6 %–30 % in black list). | Cass. 19849/2021 e art. 5 D.L. 167/1990 |
7. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito sono riportate alcune domande che i clienti ci pongono più spesso quando ricevono un avviso di accertamento legato a conti o redditi in Turchia. Le risposte hanno un taglio operativo e tengono conto della normativa vigente a novembre 2025.
- Sono iscritto all’AIRE e vivo in Turchia da tre anni. Posso ricevere un avviso di accertamento dall’Italia?
Sì. L’iscrizione all’AIRE costituisce presunzione di non residenza ma non è sufficiente a evitare i controlli. L’Agenzia può contestare che il centro degli interessi vitali sia rimasto in Italia, ad esempio se la tua famiglia, il lavoro o la casa sono ancora qui. In caso di trasferimento reale, è importante conservare prove (contratti di lavoro in Turchia, iscrizioni scolastiche dei figli, bollette turche) da esibire in caso di accertamento . - Devo dichiarare un conto corrente in Turchia che non produce interessi?
Sì. Il quadro RW riguarda il monitoraggio delle attività estere e non dipende dalla produzione di redditi. Anche un conto infruttifero va dichiarato se il saldo supera 15.000 euro nell’anno . Omettere il quadro espone a sanzioni dal 3 % al 15 % del saldo . - Ho dimenticato di compilare il quadro RW per un conto in Turchia. Posso regolarizzare?
Sì. Finché non ricevi un avviso di accertamento puoi ricorrere al ravvedimento operoso. Se presenti il quadro entro 90 giorni dalla scadenza, paghi una sanzione fissa di 258 euro . Oltre i 90 giorni, la sanzione proporzionale (3 %–15 %) si riduce in relazione al tempo trascorso; dopo un anno si paga 1/7 del minimo . - Sono residente in Turchia ma ho affittato un appartamento in Italia. Dove pago le imposte?
I redditi immobiliari situati in Italia sono sempre imponibili in Italia, anche se sei residente all’estero. Dovrai dichiarare il canone nella dichiarazione italiana; se sei residente in Turchia dovrai anche dichiararlo lì ma potrai detrarre l’imposta italiana in base alla convenzione (art. 6 accordo Italia–Turchia). - L’Agenzia mi contesta redditi da interessi bancari in Turchia. Posso scomputare le imposte pagate in Turchia?
Sì. L’art. 165 TUIR consente di detrarre dall’imposta italiana le imposte pagate all’estero, entro il limite dell’imposta nazionale. Devi dimostrare con certificazioni bancarie che la banca turca ha prelevato la ritenuta. Se la tassazione estera supera l’italiana, l’imposta può essere azzerata. - Ho ricevuto un invito a comparire ex art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997. Devo andarci?
È consigliabile. L’invito è un momento di contraddittorio che consente di spiegare la propria posizione e ridurre la pretesa. La mancata comparizione può precludere la riduzione delle sanzioni e portare all’accertamento d’ufficio . - L’Agenzia ha notificato l’avviso al mio vecchio indirizzo in Italia, nonostante fossi iscritto all’AIRE in Turchia. L’avviso è valido?
La notifica è viziata e può essere impugnata. La Cassazione ha affermato che l’amministrazione deve notificare l’atto all’indirizzo estero comunicato all’AIRE . Se la notifica avviene in Italia, si può eccepire la nullità. Tuttavia, se vieni comunque a conoscenza dell’atto e non lo impugni entro 60 giorni, la notifica può essere sanata. - Quali sono i termini di decadenza per l’accertamento sui redditi esteri?
L’Agenzia deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione; se la dichiarazione è omessa, entro il settimo anno . Ad esempio, per redditi 2019 dichiarati, il termine è il 31 dicembre 2024; se la dichiarazione 2019 è omessa, il termine è il 31 dicembre 2026. Verificare sempre eventuali sospensioni. - Posso rateizzare l’importo accertato?
Sì. Se aderisci all’accertamento con adesione o paghi in acquiescenza, puoi chiedere la rateazione fino a 8 rate trimestrali o 16 se l’importo supera 50.000 euro . Se l’importo è iscritto a ruolo, puoi chiedere una rateazione ordinaria fino a 72 rate mensili, che può arrivare a 120 in caso di comprovata difficoltà economica. - L’omissione del quadro RW è un reato?
No. La Cassazione ha chiarito che la mancata compilazione del quadro RW non integra di per sé un reato tributario . Tuttavia può essere un indizio di evasione se accompagnata da redditi non dichiarati e rientrare in altri reati (omessa o infedele dichiarazione) se l’imposta evasa supera le soglie penali. - Cosa succede se il fisco presume redditi inesistenti?
L’Agenzia può presumere che i movimenti su conti esteri siano redditi non dichiarati, ma il contribuente può fornire prova contraria: ad esempio dimostrando che i fondi provengono da risparmi, donazioni o trasferimenti già tassati . Presentare contratti, estratti conto e documenti di provenienza è essenziale per ribaltare la presunzione. - Come funziona il credito d’imposta per i redditi esteri?
Il credito d’imposta viene calcolato applicando l’aliquota italiana sul reddito estero e sottraendo le imposte pagate all’estero entro il limite dell’imposta italiana dovuta. Ad esempio, se un dividendo turco di 10.000 euro subisce una ritenuta del 15 % in Turchia (1.500 euro) e la tassazione italiana è del 26 % (2.600 euro), il contribuente paga in Italia solo 1.100 euro (2.600 – 1.500). Occorre documentare la ritenuta e indicare il credito nel quadro CE della dichiarazione. - La Turchia è un Paese “black list” per l’Italia?
No. La Turchia è considerata Paese collaborativo grazie all’accordo di scambio di informazioni. Pertanto le sanzioni RW sono applicate nella misura ordinaria (3 %–15 %) . Non operano le presunzioni di reddito ex art. 12 D.L. 78/2009, riservate ai Paesi non cooperativi, ma l’Agenzia può usare presunzioni semplici di evasione. - Cosa prevede la convenzione per i redditi da lavoro dipendente?
L’art. 15 della Convenzione prevede che i salari e gli stipendi ricevuti da un residente di uno Stato contraente sono imponibili solo in quello Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato; in tal caso il reddito è tassato anche nell’altro Stato . Tuttavia, se la permanenza nell’altro Stato non supera 183 giorni, lo stipendio è tassato solo nel Paese di residenza . I dipendenti italiani che lavorano temporaneamente in Turchia possono quindi essere tassati solo in Italia se restano per meno di 183 giorni e lo stipendio è pagato da datore di lavoro italiano. - Come vengono tassate le pensioni?
L’art. 18 della Convenzione stabilisce che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un impiego cessato sono imponibili solo nello Stato di residenza . Pertanto un pensionato italiano residente in Turchia paga l’imposta sulla pensione in Turchia e non in Italia (salvo che la pensione sia corrisposta da ente pubblico, nel qual caso l’art. 19 prevede regole diverse ). - Sono socio di una società turca. Devo compilare il quadro RW?
Sì. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio di società non residenti vanno indicate nel quadro RW . Anche se la società non distribuisce dividendi, l’investimento deve essere monitorato. Inoltre, se la società estera è controllata e i soci risiedono in Italia, potrebbe operare la normativa sulle controlled foreign companies (CFC) e il fisco potrebbe contestare l’esterovestizione . - Il mio conto turco ha un saldo di 10.000 euro. Sono esonerato?
L’esonero per i conti bancari esteri opera solo se il valore massimo complessivo non supera 15.000 euro durante l’anno . Se il saldo non supera mai tale soglia, non è necessario compilare il quadro RW. Tuttavia, se in un solo giorno il saldo supera 15.000 euro, l’obbligo scatta per tutto l’anno. - Cosa succede se ricevo un avviso per un anno ormai prescritto?
Se l’avviso è notificato oltre il termine di decadenza, è nullo. Puoi impugnarlo eccependo la decadenza e chiedendo l’annullamento . La decadenza non è sanabile: anche se accetti il pagamento, potresti recuperare le somme versate presentando ricorso. - Posso appellarmi alla rateizzazione del debito se ho già un piano in Italia?
Sì. La rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento è indipendente da eventuali piani di rientro per altre cartelle. Tuttavia, se hai molte rateazioni in corso, l’Agenzia può valutare il rischio di insolvenza e richiedere garanzie. In caso di sovraindebitamento, si può ricorrere alle procedure della L. 3/2012 per consolidare tutti i debiti. - Come posso contattare lo studio Monardo se vivo in Turchia?
Lo studio Monardo fornisce consulenze a distanza attraverso videoconferenze, email e PEC. È possibile inviare la documentazione via posta elettronica certificata e ricevere assistenza in italiano o in inglese. Il team multidisciplinare valuta la tua posizione, prepara l’istanza di adesione o il ricorso e può rappresentarti in giudizio in Italia senza la tua presenza fisica. Per fissare una consulenza, utilizza i contatti indicati a fine articolo.
8. Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Omessa compilazione del quadro RW per un conto turco
Mario, cittadino italiano iscritto all’AIRE e residente ad Ankara, detiene un conto corrente in Turchia con saldo medio di 50.000 euro dal 2021 al 2023. Non ha compilato il quadro RW. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate riceve i dati dalle autorità turche e invia una lettera di compliance. Mario decide di non rispondere e riceve un avviso di accertamento con sanzioni RW per i tre anni.
- Violazione: omessa compilazione quadro RW per tre anni.
- Sanzione teorica: dal 3 % al 15 % per Paesi collaborativi . Per il minimo (3 %) si calcola: 50.000 × 3 % × 3 = 4.500 euro. Per il massimo (15 %): 22.500 euro. L’ufficio di solito applica il minimo.
- Ravvedimento operoso: se Mario si ravvede prima della notifica, paga circa 1/7 del minimo (645 euro) . Dopo la notifica, la sanzione è ridotta a un terzo in sede di adesione (1.500 euro).
- IVAFE: 0,2 % annuo sul saldo (100 euro l’anno), già dovuta. Se non versata, viene recuperata con interessi.
Esempio 2 – Contestazione di redditi da dividendi
Laura, residente a Milano, è socia di una società turca e ha percepito nel 2023 dividendi per 20.000 euro, tassati in Turchia con ritenuta del 15 %. Dimentica di dichiarare il reddito in Italia. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento.
- Imposta dovuta: 20.000 × 26 % = 5.200 euro. Imputando il credito d’imposta per la ritenuta turca (3.000 euro), l’imposta italiana dovuta è 2.200 euro.
- Sanzione: infedele dichiarazione con maggiore imposta; sanzione dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa. Se si avvale dell’adesione, la sanzione minima (90 %) si riduce a 30 %: 2.200 × 30 % = 660 euro. Totale: 2.860 euro più interessi.
- Difesa: Laura può dimostrare di non avere volontà evasiva e che la ritenuta turca era già superiore all’imposta italiana, chiedendo la riduzione della sanzione e la non applicazione di presunzioni.
Esempio 3 – Accertamento per residenza fiscale
Giovanni si trasferisce a Istanbul nel 2020 ma non si iscrive all’AIRE. Mantiene la casa e la famiglia in Italia e apre un conto in Turchia. Nel 2024 l’Agenzia gli notifica un avviso di accertamento, sostenendo che Giovanni è ancora residente in Italia e deve tassare tutti i redditi, compresi gli stipendi percepiti in Turchia.
- Criteri applicati: l’art. 2 TUIR richiede dimora abituale o domicilio in Italia; la Cassazione considera il centro degli interessi vitali . Giovanni non si è iscritto all’AIRE e ha ancora famiglia e casa in Italia; pertanto è considerato residente.
- Conseguenze: i redditi di lavoro percepiti in Turchia sono tassati integralmente in Italia, con credito per le imposte turche. La mancata compilazione del quadro RW comporta sanzioni amministrative. Il conto estero è soggetto a IVAFE e al monitoraggio.
- Difesa: Giovanni potrebbe argomentare che la convenzione attribuisce la residenza alla Turchia, ma poiché non ha trasferito la famiglia e la dimora abituale, la difesa è debole. L’unica via è la definizione con adesione e il ravvedimento per le annualità più recenti.
Conclusioni
L’accertamento fiscale per conti e redditi detenuti in Turchia è un tema complesso che richiede conoscenze approfondite di diritto tributario interno, norme internazionali e giurisprudenza. La recente riforma della residenza fiscale, l’aumento dello scambio automatico di informazioni e le sanzioni elevate rendono indispensabile agire tempestivamente e con una strategia ben strutturata.
Dal punto di vista del contribuente, le parole chiave sono prevenzione e prova: prevenzione per evitare l’insorgere di violazioni (iscrizione all’AIRE, corretta compilazione del quadro RW, conservazione dei documenti); prova per dimostrare la residenza effettiva in Turchia, la provenienza lecita dei fondi, l’adempimento agli obblighi fiscali turchi. Le presunzioni del fisco possono essere ribaltate, ma solo con documenti e argomentazioni solide.
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