Ordinanza di assegnazione somme: come contestarla e difendersi

Introduzione

L’ordinanza di assegnazione è il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, in un procedimento di espropriazione presso terzi, dispone che il terzo pignorato paghi al creditore procedente le somme dovute al debitore esecutato. Con l’entrata in vigore delle riforme del processo esecutivo (art. 551‑bis e art. 553 c.p.c. modificati dal D.L. 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 2024 n. 56, e dalle successive modifiche operate dal D.L. 202/2024 convertito nella L. 15/2025), la disciplina dell’ordinanza di assegnazione e dei rimedi per contestarla è stata profondamente ridefinita. La richiesta di “assegnazione” non è più solo un atto interno al processo esecutivo: si tratta di un vero e proprio titolo esecutivo nei confronti del terzo, con termini perentori di notifica e decadenza, nonché con effetti sostitutivi dell’obbligazione del debitore.

L’importanza pratica del tema è elevatissima: l’ordinanza rappresenta l’atto finale dell’espropriazione presso terzi; una volta pronunciata e notificata, il terzo è obbligato a versare al creditore assegnatario le somme pignorate e, salvo rari casi, il processo esecutivo si chiude. Per il debitore o per il terzo pignorato è essenziale conoscere le cause di invalidità dell’ordinanza, i rimedi per farle valere, i termini decadenziali e le strategie alternative (rateizzazioni, definizioni agevolate, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore). Errori nella tempistica o nell’individuare il giusto rimedio possono determinare la perdita definitiva di ogni possibilità di contestazione e, in alcuni casi, comportare responsabilità patrimoniale o processuale.

Dal punto di vista professionale, lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), affiancato da un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario, offre consulenze mirate in tutto il territorio nazionale. L’Avv. Monardo è anche “Esperto negoziatore della crisi d’impresa” ai sensi del D.L. 118/2021, coordinando trattative e procedure di ristrutturazione del debito. Lo studio si occupa di:

  • Analisi dell’atto e individuazione dei vizi procedurali e sostanziali.
  • Proposizione di opposizioni agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e opposizioni all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) nel rispetto dei termini perentori.
  • Richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza e, se necessario, impugnazione innanzi al giudice competente.
  • Trattative con i creditori e il terzo pignorato per piani di rientro e soluzioni stragiudiziali.
  • Accesso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata, esdebitazione).

Conoscere i propri diritti e agire tempestivamente è fondamentale. Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

1. L’ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi

L’espropriazione presso terzi è disciplinata dagli articoli 543‑559 del codice di procedura civile. Dopo la notifica dell’atto di pignoramento al terzo e al debitore, il terzo deve rendere la dichiarazione sui crediti dovuti (art. 547 c.p.c.). Qualora la dichiarazione sia contestata oppure non vi sia stata dichiarazione, il giudice apre la fase di accertamento dell’obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.). Se, invece, il terzo dichiara di essere debitore o se l’obbligo è accertato, il giudice pronuncia l’ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c.:

  • L’ordinanza assegna al creditore procedente le somme dovute dal terzo al debitore esecutato e costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo.
  • La riforma del 2024 ha previsto che la notifica dell’ordinanza sia accompagnata da una dichiarazione contenente i dati necessari per il pagamento (art. 553, comma 1 c.p.c.) e che l’obbligo del terzo decorra dalla notifica dell’ordinanza e della dichiarazione .
  • Se l’ordinanza non è notificata entro novanta giorni dalla pronuncia (per le procedure pendenti) o, comunque, entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine fissato dall’art. 551‑bis (per le procedure nuove), il provvedimento diventa inefficace .

L’art. 553 c.p.c. modella l’ordinanza come l’atto finale dell’espropriazione presso terzi; di conseguenza, la giurisprudenza riconosce al provvedimento effetti sostitutivi dell’obbligazione originaria: il terzo non paga più il debitore ma il creditore assegnatario. La Cassazione ha definito l’ordinanza di assegnazione come la fonte dell’obbligazione del terzo; pertanto ogni contestazione successiva deve riferirsi a vizi propri dell’ordinanza o degli atti che la precedono .

2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

L’opposizione agli atti esecutivi è il rimedio con cui si denunciano le irregolarità formali del titolo, del precetto o degli atti esecutivi. L’art. 617 c.p.c., aggiornato al 2025, prevede che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima dell’inizio dell’esecuzione, mediante atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo o del precetto . Se l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione entro venti giorni dal primo atto di esecuzione o dal compimento dell’atto viziato .

La giurisprudenza ribadisce che l’opposizione agli atti esecutivi è l’unico rimedio per contestare l’ordinanza di assegnazione: dopo la pronuncia dell’ordinanza è inammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché il diritto di procedere ad esecuzione forzata non è più in discussione . La Suprema Corte ha affermato che l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. può essere opposta solo per vizi propri o degli atti precedenti (es., la mancata notifica dell’atto di pignoramento, l’erronea dichiarazione del terzo) e sempre con opposizione agli atti esecutivi .

3. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione tutela il debitore quando contesta l’esistenza o la validità del titolo esecutivo, ossia il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. L’art. 615 c.p.c. stabilisce che:

  • Se l’esecuzione non è iniziata, il debitore può proporre opposizione al precetto con atto di citazione davanti al giudice competente; il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi .
  • Se l’esecuzione è iniziata, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione; il giudice fissa l’udienza e assegna un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto .
  • L’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo che si fondi su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente .

La Cassazione ha precisato che, una volta emessa l’ordinanza di assegnazione, non è più ammissibile l’opposizione all’esecuzione; eventuali fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (ad esempio pagamenti, compensazioni, estinzione del titolo) devono essere fatti valere con azione ordinaria di cognizione e non con l’opposizione all’esecuzione .

4. Accertamento dell’obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.)

L’art. 549 c.p.c. regola la fase di accertamento dell’obbligo del terzo. Se la dichiarazione del terzo è contestata o insufficiente, il giudice fissa un’udienza per consentire alle parti di fornire prove sul credito; alla fine pronuncia un provvedimento che accerta l’obbligo e, se positivo, dispone l’assegnazione. Le riforme degli ultimi anni hanno trasformato il procedimento: l’accertamento è ora camerale, con depositi telematici e tempi ridotti, e l’ordinanza che conclude la fase (c.d. ordinanza di accertamento) è immediatamente esecutiva. La procedura di accertamento assume rilievo nell’ambito delle opposizioni poiché eventuali vizi della dichiarazione o dell’accertamento devono essere dedotti con l’opposizione agli atti esecutivi.

5. Effetti fiscali e contributivi dell’ordinanza

L’ordinanza di assegnazione incide anche sul regime fiscale:

  • Sospensione degli interessi: il D.L. 19/2024 ha disposto che i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza non è notificata entro novanta giorni dalla pronuncia; gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica .
  • Imposta di registro: l’ordinanza di assegnazione è soggetta all’imposta di registro, generalmente con aliquota del 3% sulle somme assegnate. La base imponibile è rappresentata dall’importo assegnato; la tassazione è dovuta anche se l’ordinanza non viene eseguita, salvo revoca.
  • Ritenuta fiscale: quando il terzo pignorato è un sostituto d’imposta (es. datore di lavoro), il pagamento delle somme assegnate può comportare l’applicazione di ritenute fiscali e contributive. In particolare, per il pignoramento dello stipendio l’art. 545 c.p.c. prevede limiti di pignorabilità e la trattenuta deve avvenire al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

6. Riforme recenti e giurisprudenza del 2024‑2025

Nel biennio 2024‑2025 il legislatore e la Cassazione sono intervenuti più volte sulla disciplina del pignoramento presso terzi e dell’ordinanza di assegnazione. Le principali novità sono:

  • D.L. 19/2024 e L. 56/2024: introduzione dell’art. 551‑bis c.p.c. (termine di novanta giorni per la pronuncia dell’ordinanza e per la sua notifica; inefficacia del pignoramento pendente da più di otto anni se il creditore non dichiara interesse alla prosecuzione); modifica dell’art. 553 c.p.c. con l’obbligo di accompagnare l’ordinanza con la dichiarazione ai fini del pagamento .
  • D.L. 202/2024 convertito nella L. 15/2025: riammissione dei contribuenti decaduti dalla “Rottamazione‑quater” e definizione agevolata dei carichi, con pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o fino a 10 rate e riapplicazione degli interessi al 2% .
  • Cass. 3°, ord. 19 marzo 2025 n. 7343: la Corte ha ribadito che l’ordinanza di assegnazione può essere opposta solo per vizi propri o degli atti che la precedono, esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi; la decisione conferma che, una volta concluso il procedimento esecutivo, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata . La pronuncia contiene un principio di diritto secondo cui quando, in una procedura esecutiva, sono cumulate più controversie, l’impugnazione dell’ordinanza segue le regole dell’opposizione agli atti esecutivi .
  • Cass. 3°, ord. 21 aprile 2022 n. 12690: la Corte ha affermato che, dopo l’ordinanza di assegnazione, l’opposizione all’esecuzione è inammissibile; eventuali fatti estintivi sopravvenuti devono essere dedotti in un ordinario giudizio di cognizione .

Procedura passo‑passo dopo la notifica del pignoramento

1. Notifica dell’atto di pignoramento

La procedura inizia con la notifica al debitore e al terzo pignorato dell’atto di pignoramento presso terzi. L’atto deve indicare:

  1. Il titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cartella esattoriale). Per le procedure esattoriali, il titolo è la cartella di pagamento o l’avviso di addebito.
  2. L’indicazione delle somme per le quali si procede, comprensive di capitale, interessi e spese.
  3. L’intimazione al terzo di non pagare il debitore e di rendere, entro 10 giorni, la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.
  4. L’avvertimento al debitore che potrà proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento (art. 617 c.p.c.).

Il terzo (ad esempio il datore di lavoro, la banca, il conduttore di un immobile) deve rendere la dichiarazione, indicando l’esistenza e l’ammontare dei crediti dovuti al debitore.

2. Dichiarazione del terzo

Il terzo deve comunicare, entro 10 giorni, se deve somme al debitore; la dichiarazione può essere:

  • Affirmativa: riconosce il debito e indica l’ammontare e le scadenze. In tal caso, se la dichiarazione non viene contestata, il giudice può pronunciare direttamente l’ordinanza di assegnazione, entro 90 giorni dalla richiesta.
  • Negativa: afferma di non essere debitore. Il creditore può contestare la dichiarazione e chiedere l’accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.
  • Omissiva: la dichiarazione non viene resa; si forma la “ficta confessio”, ma, dopo la riforma, la mancanza di dettagli determina la necessità di instaurare il giudizio di accertamento.

3. Udienza di accertamento e ordinanza di accertamento

Se la dichiarazione è contestata, il giudice fissa un’udienza camerale entro 30 giorni (art. 549 c.p.c.). Le parti possono produrre documenti e dedurre prove. Al termine, il giudice emette:

  • Un’ordinanza che accerta l’obbligo del terzo.
  • Un’ordinanza di assegnazione delle somme oggetto di accertamento.

L’ordinanza di accertamento può essere opposta con l’opposizione agli atti esecutivi; trattandosi di atto camerale, i termini sono stretti.

4. Pronuncia dell’ordinanza di assegnazione e notificazione

L’ordinanza di assegnazione è pronunciata dal giudice dell’esecuzione entro 30 giorni dalla richiesta (salvo termini più brevi fissati dalla riforma). Deve essere notificata al terzo e al debitore entro 90 giorni dalla pronuncia; diversamente, il provvedimento diventa inefficace . La notifica è accompagnata dalla dichiarazione contenente IBAN, importo assegnato e riferimenti per il pagamento .

L’ordinanza produce effetti immediati:

  • Titolo esecutivo: consente al creditore di agire direttamente verso il terzo (pignoramento del conto, emissione di precetto) in caso di mancato pagamento.
  • Chiusura del processo esecutivo: il pignoramento presso terzi si estingue una volta assegnate le somme; la residua somma, se esistente, torna al debitore.
  • Decorrenza degli interessi: se l’ordinanza non è notificata, i crediti cessano di produrre interessi .

5. Termini e scadenze principali

AttoTerminiRiferimenti normativi
Dichiarazione del terzo10 giorni dalla notifica del pignoramentoart. 547 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi20 giorni dalla notifica del pignoramento (per contestare titolo/precetto) o dal compimento dell’atto viziatoart. 617 c.p.c.
Opposizione all’esecuzioneprima dell’inizio dell’esecuzione (opposizione preventiva) o entro 20 giorni dal primo atto di esecuzioneart. 615 c.p.c.
Richiesta di accertamento dell’obbligo del terzoentro 30 giorni dal deposito della dichiarazione negativa o contestataart. 549 c.p.c.
Pronuncia dell’ordinanza di assegnazioneentro 90 giorni dalla richiesta (art. 551‑bis c.p.c.)
Notifica dell’ordinanza e della dichiarazioneentro 90 giorni dalla pronuncia; inefficacia se non notificata entro 6 mesiart. 553 c.p.c.
Ricorso per riammissione alla definizione agevolata (rottamazione‑quater)presentazione entro il 30 aprile 2025art. 3‑bis L. 15/2025

6. Diritti del debitore e del terzo pignorato

  • Accesso agli atti: il debitore e il terzo hanno diritto a prendere visione del fascicolo esecutivo, ottenere copia degli atti e contestare eventuali irregolarità.
  • Diritto di partecipare alle udienze: il terzo può comparire in udienza e rendere dichiarazioni; il debitore può intervenire e proporre istanze.
  • Diritto di proporre opposizioni: il debitore può proporre opposizione all’esecuzione se contesta il diritto a procedere; il terzo può proporre opposizione agli atti esecutivi per vizi della procedura. Le opposizioni devono essere proposte nel rispetto dei termini perentori.
  • Diritto di chiedere la sospensione: in caso di opposizione, il giudice può sospendere l’esecuzione; nella prassi, la sospensione è spesso concessa quando il ricorrente allega gravi motivi (ad es., invalidità del titolo o notifica irregolare).

Difese e strategie legali per contestare l’ordinanza di assegnazione

1. Opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza

L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è lo strumento privilegiato per impugnare l’ordinanza di assegnazione. La si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica dell’ordinanza. Le principali ipotesi di ricorso sono:

  1. Vizi formali dell’ordinanza: mancanza o irregolarità della motivazione; errata indicazione delle parti o delle somme; pronuncia oltre il termine di 90 giorni; mancata notifica nei termini; assenza della dichiarazione accompagnatoria.
  2. Vizi della dichiarazione del terzo: mancanza di elementi essenziali (es. importi, scadenze); dichiarazione falsa o errata; mancata contestazione del creditore; mancata comparizione del terzo.
  3. Violazione dei limiti di pignorabilità: se l’ordinanza assegna somme eccedenti i limiti di pignorabilità per stipendio, pensione o TFR (art. 545 c.p.c.).
  4. Nullità dell’atto di pignoramento: notifica irregolare, mancata indicazione del titolo esecutivo, difetto di legittimazione del creditore.

L’opposizione si svolge con procedura sommaria: il giudice fissa un’udienza, valuta la fondatezza dei vizi e può sospendere l’efficacia dell’ordinanza. Se accoglie l’opposizione, revoca l’ordinanza di assegnazione; in caso contrario, la conferma. La pronuncia è reclamabile in Corte d’Appello; l’appello è limitato ai motivi dell’opposizione e alle questioni processuali.

2. Opposizione all’esecuzione

L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è residuale in materia di ordinanza di assegnazione. Come chiarito dalla Cassazione, non è più proponibile dopo la pronuncia dell’ordinanza , salvo che il debitore faccia valere fatti estintivi o modificativi sopravvenuti (ad esempio la transazione successiva, l’estinzione del credito per compensazione, l’inadempimento del creditore). In questi casi è necessario agire con un giudizio di cognizione ordinaria e chiedere l’accertamento dell’estinzione del credito assegnato.

3. Sospensione dell’esecutività dell’ordinanza

Il debitore o il terzo possono chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza in sede di opposizione agli atti o all’esecuzione. Il giudice valuta i gravi motivi allegati (es. evidente nullità del pignoramento, carenza del titolo, violazione dei limiti di pignorabilità) e può sospendere in tutto o in parte l’esecuzione. La sospensione interrompe l’obbligo di pagamento fino alla decisione sull’opposizione.

4. Ricorso straordinario per cassazione e revocazione

Se l’ordinanza di assegnazione viene confermata in sede di opposizione, è possibile ricorrere in Cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione. Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza dell’appello. In casi eccezionali si può proporre revocazione per errore di fatto o per motivi previsti dall’art. 395 c.p.c.

5. Errori comuni da evitare

  1. Omettere la tempestiva impugnazione: il termine di 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi decorre dalla notifica dell’ordinanza o dalla conoscenza dell’atto; la tardività comporta decadenza.
  2. Confondere i rimedi: spesso i debitori propongono opposizione all’esecuzione invece di opposizione agli atti, con conseguente inammissibilità. È necessario individuare il rimedio corretto in base all’oggetto (vizii formali dell’ordinanza vs contestazione del diritto del creditore).
  3. Non contestare la dichiarazione del terzo: se la dichiarazione è incompleta o errata, va contestata immediatamente; in caso contrario diventa definitiva.
  4. Ignorare i limiti di pignorabilità: l’ordinanza non può assegnare somme superiori al quinto dello stipendio o pensione, salvo che il credito sia alimentare; occorre verificare la corretta applicazione dei limiti.
  5. Dimenticare la notifica della sentenza di accoglimento: in caso di accoglimento dell’opposizione, è necessario notificare la sentenza per farla passare in giudicato e procedere alla restituzione delle somme.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento

1. Definizione agevolata e Rottamazione‑quater/quinquies

La definizione agevolata (c.d. “rottamazione”) consente al contribuente di estinguere debiti fiscali iscritti a ruolo mediante il pagamento del solo capitale e di una quota ridotta di sanzioni e interessi. La L. 15/2025, che ha convertito il DL 202/2024, ha introdotto la riammissione dei contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater:

  • La legge consente di presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, indicando i debiti per i quali ricorrono le condizioni .
  • Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate: le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le altre rate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027 .
  • Sono dovuti interessi al tasso del 2% annuo sulle somme versate .

La definizione agevolata non impedisce il pignoramento presso terzi, ma la giurisprudenza (Cass. Sez. trib., ord. 5830/2025) ha ritenuto che l’adesione alla rottamazione possa incidere sul processo esecutivo: se il debitore aderisce e paga le somme dovute, l’esecuzione deve essere sospesa e poi estinta. Pertanto, chi riceve un pignoramento può valutare la definizione agevolata per estinguere il debito e chiedere la sospensione dell’esecuzione.

2. Rateizzazione delle cartelle e sospensione

L’agente della riscossione consente di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a 120 rate mensili, presentando domanda e dimostrando la temporanea difficoltà. La rateizzazione determina la sospensione degli effetti esecutivi; se il contribuente rispetta i pagamenti, l’esecuzione è sospesa. Se, invece, salta più di cinque rate, la rateizzazione decade e l’esecuzione riprende.

3. Stralcio dei debiti fino a mille euro

La L. 197/2022 e successive modifiche hanno previsto l’annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. Lo stralcio libera il debitore anche dagli atti esecutivi già iniziati. Se l’ordinanza di assegnazione è basata su un debito oggetto di stralcio, il debitore può contestare l’ordinanza con opposizione agli atti e chiedere la revoca.

4. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa)

Per i soggetti “non fallibili” (persone fisiche, professionisti, piccoli imprenditori, start‑up innovative) la Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) consente di accedere a procedure di composizione della crisi:

  • Piano del consumatore: riservato a consumatori sovraindebitati; prevede la presentazione di un piano di pagamento ai creditori con riduzione dell’importo e dilazioni; deve essere omologato dal tribunale; le procedure esecutive pendenti, comprese le assegnazioni, vengono sospese.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: riservato a imprenditori commerciali sotto soglia; comporta la proposta di pagamento ai creditori e richiede il consenso di almeno il 60% dei crediti; produce gli effetti dell’esdebitazione; sospende le procedure esecutive.
  • Liquidazione controllata: consiste nell’alienazione controllata del patrimonio per soddisfare i creditori; al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione e la liberazione dai debiti residui.

L’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto all’OCC, assiste i debitori nella predisposizione dei piani e nella trattativa con i creditori, ottenendo la sospensione delle procedure esecutive e la riduzione del debito.

5. Accordi di ristrutturazione e composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per le imprese in difficoltà la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021 consente di avviare una trattativa assistita da un esperto indipendente per la ristrutturazione dei debiti. Durante la trattativa il tribunale può concedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive, inclusi i pignoramenti presso terzi. Se l’accordo viene raggiunto e omologato, l’ordinanza di assegnazione eventualmente pendente può essere revocata o ridefinita nell’ambito dell’accordo.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Attendere la notifica dell’ordinanza prima di agire: chi riceve un atto di pignoramento non deve aspettare l’ordinanza; il termine per l’opposizione decorre dalla notifica dell’atto di pignoramento (20 giorni). Agire subito consente di eccepire eventuali vizi del titolo o del precetto.
  2. Non verificare la competenza territoriale: l’esecuzione deve essere promossa nel luogo di residenza del terzo pignorato o, per le espropriazioni esattoriali, nel domicilio fiscale del debitore; l’eccezione di incompetenza deve essere proposta tempestivamente.
  3. Omessa contestazione della dichiarazione del terzo: se il terzo non indica dettagli sulla misura del credito, il creditore ha l’onere di contestarla; diversamente, l’ordinanza di assegnazione può essere revocata.
  4. Pignoramento di somme impignorabili: pensioni e stipendi hanno limiti di pignorabilità; se il giudice assegna una quota superiore, l’ordinanza può essere impugnata.
  5. Perdita dei termini per la riammissione alla definizione agevolata: la domanda di riammissione alla rottamazione‑quater deve essere presentata entro il 30 aprile 2025 ; in mancanza, il contribuente perde il beneficio.
  6. Richiedere la revoca del provvedimento oltre i termini: l’opposizione agli atti è soggetta a decadenza; la mera istanza di revoca al giudice dell’esecuzione non sospende i termini.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme del processo di espropriazione presso terzi

NormaOggettoEstratto
Art. 553 c.p.c.Assegnazione e vendita di creditiSe il terzo è debitore di somme esigibili entro 90 giorni, il giudice le assegna ai creditori; l’ordinanza è notificata con una dichiarazione che indica i dati per il pagamento ; l’obbligo di pagamento decorre dalla notifica; l’ordinanza diventa inefficace se non notificata entro 6 mesi .
Art. 617 c.p.c.Opposizione agli atti esecutiviLe opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono prima dell’inizio dell’esecuzione con atto di citazione entro 20 giorni; se l’esecuzione è iniziata, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dal primo atto o dall’atto viziato .
Art. 615 c.p.c.Opposizione all’esecuzioneQuando si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, l’opposizione al precetto si propone con citazione prima dell’inizio dell’esecuzione; se l’esecuzione è iniziata, si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione; l’opposizione è inammissibile dopo la vendita o l’assegnazione .
Art. 549 c.p.c.Accertamento dell’obbligo del terzoSe la dichiarazione del terzo è contestata o omessa, il giudice fissa udienza e accerta l’obbligo; l’ordinanza che accerta l’obbligo è immediatamente esecutiva; eventuali vizi vanno impugnati con opposizione.
L. 15/2025Riammissione alla definizione agevolataPrevede la riammissione dei contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater; domanda entro il 30 aprile 2025; pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate; interessi al 2% .

Tabella 2 – Rimedi e strategie per il debitore

SituazioneRimedioTerminiNote
Vizio del titolo o del precetto prima dell’esecuzioneOpposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.20 giorni dalla notifica del precettoContestare l’esistenza o validità del titolo; possibile sospensione dell’esecuzione
Vizio della notifica del pignoramento, della dichiarazione del terzo o dell’ordinanzaOpposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.20 giorni dal primo atto di esecuzione o dal compimento dell’atto viziatoContestare irregolarità formali; obbligo di depositare ricorso al giudice dell’esecuzione
Fatti estintivi sopravvenuti all’ordinanzaAzione ordinaria di cognizioneAzione da promuovere entro 10 anni (prescrizione ordinaria)Inammissibile l’opposizione ex art. 615
Procedura esattoriale in presenza di cartellaRicorso amministrativo/giudiziario (Commissione Tributaria)60 giorni dalla notifica della cartellaConsente di contestare l’atto impositivo; l’opposizione esecutiva non esclude il ricorso tributario
Debiti fiscali iscritti a ruoloDefinizione agevolata (rottamazione‑quater/quinquies)Domanda entro 30 aprile 2025Pagamento in unica soluzione o rate; sospende l’esecuzione
Sovraindebitamento persona fisicaPiano del consumatore (L. 3/2012)Deposito in tribunale, previa nomina del gestoreSospende le procedure esecutive; prevede abbattimento del debito
Sovraindebitamento di imprenditore sotto sogliaAccordo di ristrutturazione (L. 3/2012)Deposito in tribunale con adesione del 60% dei creditiSospende le procedure e consente l’esdebitazione

FAQ (domande frequenti)

1. Cos’è un’ordinanza di assegnazione?

È il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, al termine della procedura di pignoramento presso terzi, assegna al creditore procedente le somme dovute al debitore dal terzo. L’ordinanza è titolo esecutivo nei confronti del terzo e chiude il processo esecutivo.

2. Quando viene emessa l’ordinanza?

L’ordinanza viene pronunciata dopo che il terzo ha reso la dichiarazione di essere debitore oppure dopo l’accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. La pronuncia deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta del creditore (art. 551‑bis c.p.c.).

3. Quali effetti produce l’ordinanza di assegnazione?

L’ordinanza determina l’obbligo del terzo di pagare direttamente al creditore assegnatario le somme pignorate, sostituendo l’obbligazione originaria verso il debitore. Il pagamento estingue il debito del terzo e libera il debitore per la parte corrispondente. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo; se il terzo non paga, il creditore può procedere con esecuzione forzata.

4. Posso impugnare l’ordinanza di assegnazione?

Sì, ma solo con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), da proporre entro 20 giorni dalla notifica dell’ordinanza. L’opposizione all’esecuzione è inammissibile dopo la pronuncia dell’ordinanza . Il rimedio è limitato ai vizi formali dell’ordinanza o degli atti che l’hanno preceduta .

5. Quali vizi posso far valere con l’opposizione agli atti?

È possibile dedurre la mancanza di requisiti formali (es. difetto di motivazione, errata quantificazione delle somme), la violazione dei limiti di pignorabilità, l’inesistenza o irregolarità del pignoramento, la mancata notifica dell’ordinanza nei termini, l’errore nella dichiarazione del terzo o nell’accertamento dell’obbligo.

6. Il terzo può proporre opposizione all’esecuzione?

Il terzo pignorato può proporre opposizione all’esecuzione solo se contesta il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata per fatti sopravvenuti (es. pagamento del debito, rinuncia del creditore). Se l’ordinanza è già stata pronunciata, l’opposizione all’esecuzione è inammissibile e il terzo può agire con un ordinario giudizio di accertamento .

7. È possibile revocare l’ordinanza senza opposizione?

L’art. 487 c.p.c. consente al giudice dell’esecuzione di revocare i propri provvedimenti prima che siano eseguiti, ma dopo l’ordinanza di assegnazione la revoca è possibile solo entro i termini dell’opposizione agli atti. Scaduti i termini, la revoca è inammissibile; si dovrà ricorrere all’azione ordinaria.

8. Cosa accade se l’ordinanza non è notificata al terzo?

Se l’ordinanza non viene notificata entro 90 giorni dalla pronuncia, il credito assegnato cessa di produrre interessi ; se la notifica non avviene entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui all’art. 551‑bis, l’ordinanza diventa inefficace . In tal caso, il processo esecutivo si estingue e il pignoramento perde effetto.

9. Come si calcola il limite di pignorabilità dello stipendio?

L’art. 545 c.p.c. stabilisce che per stipendi, salari e pensioni il pignoramento presso terzi può colpire una quota non superiore a un quinto. Sono previste quote maggiori per crediti alimentari (fino alla metà) e quote minori se concorrono più pignoramenti. Le somme relative al TFR sono pignorabili nel limite del 20%.

10. Se ricevo un pignoramento esattoriale, posso contestare l’atto impositivo?

Sì. Nel caso di pignoramento esattoriale (Equitalia o Agenzia Entrate‑Riscossione) il debitore può proporre ricorso alla Commissione Tributaria per contestare la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento. Il ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione; occorre chiedere la sospensione al giudice tributario o proporre opposizione esecutiva.

11. La definizione agevolata sospende il pignoramento?

L’adesione alla definizione agevolata (rottamazione) determina la sospensione delle azioni esecutive sui carichi affidati, ma il contribuente deve rispettare le scadenze del piano. Se non paga, la sospensione viene revocata e l’esecuzione riprende.

12. Se aderisco al piano del consumatore, cosa accade alle procedure esecutive?

La presentazione del piano del consumatore ex L. 3/2012 sospende le procedure esecutive, comprese le ordinanze di assegnazione non ancora eseguite. Se il piano viene omologato, l’ordinanza può essere revocata o ridotta secondo quanto previsto dal piano. Alla fine, il debitore ottiene l’esdebitazione per i debiti residui.

13. Posso concordare un piano di rientro con il creditore?

Sì. Il debitore può proporre al creditore un piano di rientro (rateizzazione con eventuale riduzione degli interessi). Se il creditore accetta, le parti possono chiedere la sospensione o l’estinzione del processo esecutivo. È consigliabile formalizzare l’accordo in forma scritta e chiedere l’estinzione del pignoramento.

14. Che succede se il terzo paga il creditore senza ordinanza?

Il terzo che, dopo aver ricevuto il pignoramento, paga direttamente il creditore senza attendere l’ordinanza rischia di non essere liberato nei confronti del debitore se l’esecuzione non si conclude; potrebbe dover pagare nuovamente. Solo l’ordinanza o il provvedimento di estinzione libera definitivamente il terzo.

15. L’ordinanza è soggetta a imposta di registro?

Sì. L’ordinanza di assegnazione è soggetta a imposta di registro, generalmente con aliquota del 3% sull’importo assegnato. La tassazione è dovuta anche se l’ordinanza non viene eseguita; è prevista la solidarietà tra le parti per il pagamento dell’imposta.

16. Cosa succede se il debitore fallisce prima dell’ordinanza?

Se il debitore è dichiarato fallito o soggetto a liquidazione giudiziale prima dell’ordinanza, il pignoramento presso terzi si converte in accertamento del credito in sede concorsuale; la procedura esecutiva individuale si arresta e il creditore deve insinuarsi al passivo. Se il fallimento interviene dopo l’ordinanza, il terzo deve comunque pagare il creditore assegnatario, ma il pagamento è soggetto alle regole della massa fallimentare.

17. È possibile pignorare le indennità di fine rapporto?

Sì, ma solo nella misura di un quinto. L’ordinanza di assegnazione che attribuisce una quota maggiore viola l’art. 545 c.p.c. e può essere impugnata con opposizione agli atti. La quota pignorabile si calcola sul totale del TFR maturato.

18. Cosa fare se il terzo non paga nonostante l’ordinanza?

Se il terzo non ottempera all’ordinanza, il creditore può notificargli un precetto e procedere con esecuzione forzata (pignoramento mobiliare o presso terzi). Il terzo può essere condannato al pagamento delle spese e agli interessi di mora. In casi estremi il creditore può chiedere la condanna del terzo per inadempimento dell’obbligo derivante dall’ordinanza.

19. L’ordinanza può essere emessa per crediti condizionati o futuri?

L’ordinanza può assegnare somme immediatamente esigibili o esigibili entro 90 giorni . Per crediti con scadenza oltre i 90 giorni, il giudice può ordinare la vendita del credito (art. 554 c.p.c.) o differire l’esecuzione; l’assegnazione immediata è esclusa.

20. È possibile cedere il credito assegnato?

Il creditore assegnatario può cedere il credito assegnato a terzi; tuttavia, la cessione non incide sull’obbligo del terzo pignorato, che dovrà pagare il cessionario. La cessione deve essere notificata al terzo per farla valere nei suoi confronti.

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione 1 – Pignoramento dello stipendio e opposizione per limiti di pignorabilità

Scenario: Tizio riceve un pignoramento presso terzi sullo stipendio di 1.500 euro netti al mese. L’ordinanza di assegnazione dispone che il datore di lavoro versi al creditore 600 euro mensili (40% dello stipendio).

Analisi: l’art. 545 c.p.c. prevede che lo stipendio sia pignorabile entro il limite di un quinto (20%) per crediti ordinari e di un terzo (33,3%) per crediti alimentari. L’ordinanza che assegna il 40% viola la norma. Tizio, entro 20 giorni dalla notifica, propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deducendo la violazione dei limiti di pignorabilità. Il giudice sospende l’efficacia dell’ordinanza e, in udienza, la revoca parzialmente, riducendo la quota assegnata al 20% (300 euro).

Esito: l’ordinanza rettificata viene notificata al datore di lavoro; Tizio può continuare a percepire l’80% dello stipendio e, se necessario, può concordare con il creditore un piano di rientro per la restante parte del debito.

Simulazione 2 – Pignoramento esattoriale e adesione alla definizione agevolata

Scenario: Caio riceve da Agenzia Entrate‑Riscossione un pignoramento presso terzi per cartelle relative a IRPEF e IVA per complessivi 20.000 euro. La procedura è pendente; il giudice non ha ancora pronunciato l’ordinanza. Caio presenta domanda di riammissione alla rottamazione‑quater entro il 30 aprile 2025, indicando tutte le cartelle. La legge consente il pagamento in 10 rate; Caio sceglie questa modalità.

Effetti: l’Agente comunica l’importo dovuto (circa 14.500 euro senza interessi e sanzioni) e il piano rateale (scadenze il 31 luglio e 30 novembre 2025; poi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026‑2027 ). Con il pagamento della prima rata, Caio chiede al giudice la sospensione della procedura esecutiva; la sospensione è concessa fino all’estinzione del debito. Se Caio rispetta tutte le rate, l’esecuzione sarà definitivamente estinta.

Nota: se Caio non paga le rate, l’esecuzione riprende e l’ordinanza potrà essere emessa. Caio dovrà allora impugnare eventualmente l’ordinanza per vizi formali.

Simulazione 3 – Società debitrice e piano del consumatore

Scenario: Una ditta individuale in difficoltà ha debiti verso banche e fornitori per 80.000 euro. Riceve un pignoramento presso terzi su un credito vantato verso un cliente. Prima che venga emessa l’ordinanza, il titolare, assistito dall’Avv. Monardo, presenta un piano del consumatore ex L. 3/2012 presso il Tribunale di residenza, proponendo il pagamento di 40.000 euro in cinque anni.

Effetti: la presentazione del piano sospende automaticamente la procedura esecutiva; il giudice nomina l’OCC, che redige la relazione di fattibilità. Se il piano viene omologato, i creditori sono vincolati; il pignoramento viene revocato e l’ordinanza non può essere emessa. Alla fine del piano, il titolare ottiene l’esdebitazione e la cancellazione dei debiti residui.

Conclusione

L’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate rappresenta l’atto conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi. Con la riforma del processo esecutivo e l’introduzione dell’art. 551‑bis, l’ordinanza assume un ruolo centrale: deve essere pronunciata e notificata entro termini stringenti e costituisce un titolo autonomo nei confronti del terzo. Per il debitore e per il terzo pignorato la conoscenza dei rimedi e delle strategie difensive è essenziale per evitare effetti definitivi.

L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è l’unico strumento per contestare vizi formali dell’ordinanza; l’opposizione all’esecuzione è residua e può essere proposta solo prima dell’ordinanza . La giurisprudenza (Cass. 7343/2025) conferma che l’ordinanza può essere impugnata esclusivamente per vizi propri o degli atti che l’hanno preceduta . Pertanto, occorre agire tempestivamente e con la giusta strategia.

In alternativa all’opposizione, il debitore può ricorrere a strumenti di composizione della crisi (definizione agevolata, rottamazione, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata) che sospendono o estinguono l’esecuzione. La L. 15/2025 ha riammesso alla rottamazione‑quater i contribuenti decaduti, offrendo un’opportunità di regolare i debiti fiscali .

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