Istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.: tempi, costi e requisiti

Introduzione

Nel processo esecutivo ogni giorno di ritardo può determinare l’aggravamento irreversibile della posizione del debitore. La notifica di un atto di precetto, di un pignoramento o di un’ingiunzione comporta immediatamente l’assoggettamento dei beni del debitore a vincoli giuridici che ne impediscono la libera disposizione. Un intervento tempestivo, strutturato sulla base di strumenti previsti dalla legge, è essenziale per evitare pregiudizi gravi: il Codice di procedura civile prevede, all’articolo 624, che il giudice dell’esecuzione possa sospendere il processo su richiesta del debitore quando vi siano gravi motivi. La stessa norma ammette il reclamo avverso l’ordinanza e dispone che, qualora il giudizio di merito non venga introdotto entro il termine fissato, il giudice dichiari l’estinzione del processo . Tale istituto è fondamentale per chi subisce un’esecuzione ma ritiene illegittima, infondata o eccessiva la pretesa creditoria.

Nei paragrafi che seguono verranno illustrate le modalità per richiedere la sospensione ex art. 624 c.p.c., i termini entro cui agire, i costi, i requisiti e le prove necessarie. Il tema è di grande importanza perché l’inosservanza dei termini o la mancata allegazione di gravi motivi comportano il rigetto dell’istanza e la prosecuzione dell’esecuzione, con conseguenze economiche e patrimoniali rilevanti. Verranno affrontati anche i profili relativi alle sospensioni concordate ex art. 624‑bis c.p.c., i rimedi alternativi (rottamazioni, piani di rientro, accordi di ristrutturazione del debito, procedure di sovraindebitamento), le sentenze di legittimità e di merito più recenti e le linee guida della giurisprudenza.

Presentazione dello Studio

Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con esperienza ventennale in diritto bancario, esecutivo e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio, con sede a Roma ma attivo in tutta Italia, offre consulenze mirate in materia di opposizioni a procedure esecutive, richieste di sospensione, trattative con banche ed enti creditori, piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali. Grazie alla collaborazione con commercialisti e consulenti finanziari, i clienti ricevono un’assistenza completa che coniuga la difesa tecnica in giudizio con l’elaborazione di strategie economiche sostenibili.

L’Avv. Monardo e il suo staff si occupano quotidianamente di:

  • analisi degli atti di precetto, pignoramenti e ingiunzioni;
  • redazione di ricorsi in opposizione e istanze di sospensione ex art. 624 c.p.c.;
  • trattative stragiudiziali con banche, finanziarie e agenzie della riscossione;
  • predisposizione di piani del consumatore e accordi di composizione della crisi (L. 3/2012 e Codice della crisi d’impresa);
  • difesa in giudizio nelle procedure esecutive immobiliari, mobiliari e presso terzi;
  • consulenza in materia di rottamazioni, definizioni agevolate e transazioni fiscali;
  • rappresentanza nel reclamo avverso l’ordinanza di sospensione;
  • gestione delle pratiche di sovraindebitamento e accompagnamento nel percorso di esdebitazione.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Articolo 624 c.p.c. – sospensione per opposizione all’esecuzione

L’art. 624 c.p.c. disciplina la sospensione del processo esecutivo in presenza di un’opposizione all’esecuzione ex artt. 615 o 619 c.p.c. La disposizione, aggiornata al 10 ottobre 2025, prevede che:

  • se è proposta opposizione all’esecuzione, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, può sospendere il processo con o senza cauzione . La cauzione serve a tutelare l’eventuale danno del creditore derivante dalla sospensione;
  • contro l’ordinanza che decide sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669‑terdecies c.p.c. ;
  • se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo e il giudizio di merito non è introdotto nel termine assegnato dal giudice, quest’ultimo dichiara d’ufficio l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento ;
  • la disciplina del terzo comma si applica anche alla sospensione disposta ex art. 618 c.p.c. (sospensione in caso di opposizione a precetto).

La norma conferisce al giudice un potere discrezionale, da esercitarsi in presenza di gravi motivi. La valutazione riguarda tanto il fumus (verosimile fondatezza dell’opposizione) quanto il periculum in mora (danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione). Secondo la giurisprudenza di merito, i gravi motivi implicano l’accertamento del fumus boni iuris e del periculum, sebbene quest’ultimo sia spesso considerato intrinseco al processo esecutivo . Il Tribunale di Salerno ha precisato che l’accertamento richiede un’analisi prognostica sulla fondatezza dell’opposizione, senza che sia determinante il grado di pregiudizio subito dal debitore . Sono state considerate gravi motivi, ad esempio, la nullità o l’inefficacia del titolo esecutivo, la prescrizione del credito, l’avvenuto pagamento, la mancanza di notifica regolare dell’atto introduttivo.

Cauzione e legittimità costituzionale

Il giudice può subordinare la sospensione al versamento di una cauzione, prevista dal primo comma dell’art. 624. La cauzione svolge funzione di contro‑cautela rispetto alla sospensione e mira a garantire al creditore il ristoro degli eventuali danni. La Corte costituzionale ha affrontato la questione di legittimità della cauzione e, con sentenza n. 40 del 1962, ha ritenuto che tale onere non lede il diritto di difesa perché la mancata prestazione determina solo la revoca della sospensione e non l’estinzione del giudizio . La cauzione è quindi uno strumento proporzionato e legittimo, diretto a bilanciare l’interesse del debitore alla sospensione con quello del creditore ad evitare danni da ritardo.

Reclamo e natura dei provvedimenti

L’ordinanza che accoglie o rigetta l’istanza di sospensione può essere impugnata tramite reclamo ex art. 669‑terdecies c.p.c. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22010/2023, ha chiarito che, in tema di esecuzione forzata per obblighi di fare o non fare, l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione si pronuncia sulla portata del titolo e sulla sospensione non è appellabile ma solo reclamabile ex art. 624 c.p.c.; se invece dispone la definitiva chiusura del processo, sarà opponibile ex art. 617 c.p.c. . Questa distinzione è fondamentale: l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi resta l’unico rimedio esperibile contro le ordinanze che chiudono il processo esecutivo.

Il reclamo va proposto entro 20 giorni dalla pronuncia e deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale che ha emesso l’ordinanza. La presentazione del reclamo comporta il pagamento del contributo unificato e la notifica alle altre parti.

La definizione dei “gravi motivi” nella giurisprudenza

La nozione di gravi motivi è stata oggetto di numerose decisioni. L’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 6 settembre 2024 ha affermato che i gravi motivi devono essere allegati e provati dall’istante; non coincidono con il fumus e il periculum ma richiedono una valutazione di bilanciamento tra l’interesse del creditore e quello del debitore . La stessa ordinanza ha ribadito che un documento digitale recante la firma digitale del notaio è titolo esecutivo valido e non necessita di attestazione di conformità . La domanda di sospensione viene rigettata se non si produce la documentazione necessaria o se la motivazione è generica.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2345 del 3 luglio 2024, ha precisato che la statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, può essere oggetto di opposizione all’esecuzione se si contesta solo l’ambito oggettivo o soggettivo del titolo, mentre è necessario introdurre il giudizio di merito per ottenere una revisione completa . La decisione ribadisce che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione hanno natura incidentale e che ogni contestazione sulla legittimità dell’istanza di sospensione deve essere fatta valere in modo tempestivo.

Articolo 624‑bis c.p.c. – sospensione su istanza delle parti (sospensione concordata)

Con la riforma del 2005 il legislatore ha introdotto l’art. 624‑bis c.p.c., norma dedicata alla sospensione concordata della procedura esecutiva. In base al dettato normativo:

  • il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi;
  • l’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza per il deposito delle offerte di acquisto o, se si procede con la vendita con incanto, fino a quindici giorni prima;
  • il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se accoglie l’istanza, dispone che il provvedimento sia comunicato al custode e pubblicato sul sito delle vendite giudiziarie;
  • la sospensione è disposta una sola volta ed è revocabile in qualsiasi momento, anche a richiesta di un solo creditore;
  • la sospensione concordata presuppone il consenso di tutti i creditori; gli intervenuti senza titolo possono solo formulare osservazioni non vincolanti;
  • non è necessario il consenso del debitore, che però deve essere sentito.

La disciplina mira a favorire la definizione bonaria dell’esecuzione: consente ai creditori di sospendere la procedura per cercare soluzioni alternative (vendite private, piani di rientro, accordi transattivi) evitando i costi della vendita coattiva e dando al debitore tempo per reperire risorse. La sospensione è tuttavia eccezionale e limitata: può essere richiesta una sola volta, entro termini precisi, e la sua durata massima è di 24 mesi.

Contributo unificato e costi della sospensione

La presentazione di un’istanza di sospensione e del relativo reclamo comporta il pagamento di un contributo unificato (CU). Il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 15 giugno 2021, ha chiarito che, nelle opposizioni a procedure esecutive esattoriali ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973, il contributo è dovuto dalla parte opponente, in quanto si introduce un nuovo giudizio in fase sommaria dinanzi al giudice dell’esecuzione . La misura del contributo è di € 98,00; in caso di reclamo avverso il provvedimento, il contributo è dovuto nella stessa misura maggiorata della metà, quindi € 147,00 . Resta a carico dell’opponente l’importo forfettario di euro 27 previsto dall’art. 30 d.P.R. 115/2002.

Per le procedure esecutive diverse da quelle esattoriali, le tabelle 2025 di ProfessioneGiustizia.it indicano che:

  • per i processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 2.500,00 il contributo è € 139,00;
  • per i processi di esecuzione immobiliare è € 278,00;
  • per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è € 168,00 .

Alle spese processuali vanno aggiunti eventuali oneri per notule di notifica, diritti di copia e onorari professionali. In caso di cauzione, l’importo è stabilito dal giudice in misura proporzionata al valore del pignoramento; il valore medio varia tra il 5 % e il 10 % del credito.

Procedura passo‑passo per richiedere la sospensione

La richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. deve essere preparata con cura. Di seguito si riporta una guida pratica che, pur non sostituendo la consulenza professionale, fornisce un orientamento completo.

1. Valutazione del titolo e scelta dell’opposizione

Alla ricezione dell’atto di precetto o del pignoramento, il debitore deve verificare:

  1. Validità del titolo esecutivo: ogni esecuzione deve poggiare su un titolo valido (sentenza, decreto ingiuntivo, contratto di mutuo con clausola esecutiva, cambiale, cartella esattoriale, ecc.). Un titolo privo dei requisiti formali o prescritto può essere opposto con efficacia.
  2. Legittimità della notifica: la notifica degli atti esecutivi deve rispettare le norme sulla forma, i termini e il domicilio eletto. La mancata notifica o l’irregolarità possono costituire motivo di opposizione.
  3. Ammontare del credito: se il creditore richiede somme errate (interessi usurari, anatocistici, spese non dovute), il debitore può contestare il quantum debeatur. Tuttavia, la contestazione esclusivamente sul quantum, senza mettere in dubbio l’an debeatur, raramente giustifica la sospensione .

A seconda del vizio riscontrato, si può instaurare una delle tre opposizioni esecutive:

Tipo di opposizioneNorma di riferimentoFinalitàCompetenza
Opposizione all’esecuzioneArt. 615 c.p.c.Contesta il diritto di procedere all’esecuzione (inidoneità o inesistenza del titolo, estinzione del credito, prescrizione)Giudice dell’esecuzione (fase cautelare) e giudice competente per il merito
Opposizione agli atti esecutiviArt. 617 c.p.c.Contesta la regolarità degli atti esecutivi (pignoramento, ordinanza di vendita)Tribunale del luogo dell’esecuzione
Opposizione di terzoArt. 619 c.p.c.Terzo estraneo rivendica la proprietà o il possesso del bene pignoratoTribunale del luogo dell’esecuzione

L’opposizione va presentata prima dell’udienza di vendita o entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto. Il ricorso deve indicare i motivi, i fatti e le prove su cui si fonda, nonché la richiesta di sospensione ex art. 624.

2. Redazione dell’istanza di sospensione

L’istanza è un atto che si unisce al ricorso introduttivo (art. 615 o 619 c.p.c.) e deve contenere:

  • Descrizione dei fatti: esposizione cronologica degli eventi (notifica del precetto, pignoramento, motivi di contestazione).
  • Indicazione dei gravi motivi: occorre allegare e documentare gli elementi che rendono probabile l’accoglimento dell’opposizione e che giustificano l’urgenza della sospensione. Ad esempio, nel caso di mutuo bancario, si possono produrre perizie sul TAEG/ISC, estratti conto, contratti, per dimostrare la nullità delle clausole o l’indeterminatezza degli interessi.
  • Domanda di fissazione dell’udienza: richiesta al giudice dell’esecuzione di fissare un’udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell’art. 616 c.p.c.;
  • Richiesta di sospensione: domanda motivata di sospensione totale o parziale dell’esecuzione, con eventuale proposta di cauzione.
  • Istanza di provvisoria sospensione: nei casi di particolare urgenza si può chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere l’esecuzione con decreto inaudita altera parte ex art. 625 c.p.c., da confermare nell’udienza successiva.
  • Firma digitale e procura: l’atto deve essere firmato digitalmente dall’avvocato con procura speciale e depositato tramite il Portale dei Servizi Telematici.

3. Deposito e pagamento del contributo unificato

Il ricorso e l’istanza di sospensione vanno depositati telematicamente nel fascicolo dell’esecuzione, allegando copia digitale del titolo esecutivo e delle prove. Contestualmente, si effettua il versamento del contributo unificato, il cui importo varia in base alla procedura (vedi tabella costi). Se si presenta reclamo avverso l’ordinanza, occorre versare l’ulteriore CU maggiorato del 50 % .

4. Comparizione delle parti e decisione sull’istanza

Dopo il deposito, il giudice fissa una udienza di comparizione (art. 616 c.p.c.), alla quale sono invitati il creditore, il debitore e gli eventuali terzi. Nel corso dell’udienza:

  • le parti espongono le proprie deduzioni;
  • il giudice verifica la regolarità degli atti e valuta i gravi motivi;
  • può richiedere il versamento della cauzione e determinarne l’importo;
  • pronuncia con ordinanza l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.

L’ordinanza che dispone la sospensione può prevedere una sospensione totale (blocca tutto il processo) o parziale (limita la distribuzione delle somme ai creditori contestati). In caso di rigetto, l’esecuzione prosegue e il debitore potrà far valere i propri diritti solo nel giudizio di merito.

5. Effetti della sospensione e introduzione del giudizio di merito

Se la sospensione è concessa, l’esecuzione è bloccata fino alla decisione del giudizio di merito. Il debitore deve iniziare il giudizio di merito (cause ex art. 615 c.p.c. o cause ordinarie) entro il termine fissato dal giudice – di norma non superiore a 30 giorni – a pena di decadenza. Se il giudizio non viene instaurato, l’ordinanza diviene inefficace e il giudice dichiara l’estinzione del processo esecutivo .

6. Reclamo avverso l’ordinanza

La parte soccombente può proporre reclamo entro 20 giorni dalla pronuncia. Il reclamo si propone con atto depositato presso il tribunale competente e notificato alle parti, contenente l’indicazione dei motivi di impugnazione e la richiesta di revoca o modifica dell’ordinanza. La Cassazione ha ribadito che il reclamo è l’unico rimedio contro l’ordinanza di sospensione; l’appello è inammissibile .

7. Procedura per la sospensione concordata ex art. 624‑bis

La sospensione concordata richiede il deposito di una istanza congiunta di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. La procedura è la seguente:

  1. Accordo tra i creditori: i creditori procedenti e intervenuti (con titolo) concordano la sospensione per esplorare soluzioni alternative (vendita privata, piano di rientro). Se la procedura riguarda un immobile, i creditori possono attendere il miglioramento del mercato.
  2. Deposito dell’istanza: la domanda è depositata nel fascicolo esecutivo almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte (vendita senza incanto) o 15 giorni prima dell’incanto. Non è necessario il consenso del debitore, che comunque viene convocato.
  3. Decisione del giudice: il giudice provvede nei 10 giorni successivi al deposito. Se accoglie l’istanza, sospende il processo fino a 24 mesi, ordina la comunicazione al custode e dispone la pubblicazione sul portale delle vendite giudiziarie. La sospensione può essere revocata anche su richiesta di un solo creditore.
  4. Riassunzione: allo scadere del termine concesso, la parte interessata deve depositare istanza di fissazione dell’udienza di prosecuzione entro 10 giorni. In mancanza, il giudice dichiara l’estinzione del processo.

8. Procedura d’urgenza e sospensione ex art. 625 c.p.c.

Nel caso di motivi particolarmente gravi e urgenti, il giudice può, con decreto inaudita altera parte, sospendere l’esecuzione in via provvisoria ex art. 625 c.p.c. L’istanza deve dimostrare un pericolo immediato e irreparabile; la sospensione provvisoria è riesaminata nella prima udienza. Tale provvedimento, essendo adottato in via d’urgenza, non è reclamabile, ma le parti possono chiedere la revoca o la modifica nel corso dell’udienza ex art. 616 c.p.c.

Difese e strategie legali

Costruire il “fumus boni iuris”

Per ottenere la sospensione, l’opponente deve dimostrare che l’esecuzione è illegittima o fondata su un titolo inesistente o inefficace. Le strategie variano a seconda del tipo di debito e del titolo:

  1. Finanziamenti bancari e mutui: contestare il tasso di interesse (usura, anatocismo, mancata indicazione del TAEG/ISC), l’indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi, la nullità delle clausole vessatorie. Nel caso riportato dal Tribunale di Salerno, l’opponente lamentava un TAEG difforme e l’applicazione di un ammortamento alla francese; il giudice ha ritenuto tali contestazioni insufficienti per sospendere l’esecuzione , perché riguardavano solo il quantum e non l’an della pretesa. È quindi opportuno corredare l’istanza con perizie tecniche che dimostrino la nullità integrale del contratto o la prescrizione del credito.
  2. Cartelle di pagamento e riscossione tributi: verificare la legittimità del ruolo, l’esistenza di provvedimenti di sgravio o sospensione amministrativa, la decadenza o prescrizione del credito tributario. Il D.Lgs. 546/1992 consente di promuovere un ricorso innanzi al giudice tributario con contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione esattoriale (ex art. 47), distinta dalla procedura ex art. 624 c.p.c. Per i debiti fiscali si possono valutare le definizioni agevolate (rottamazione e saldo e stralcio) e i piani di rateazione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
  3. Titoli giudiziali: se l’esecuzione si fonda su una sentenza di condanna, l’unica via per sospendere l’esecuzione è impugnare la sentenza e ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva in sede di appello o in Cassazione. In tal caso l’istanza ex art. 624 può essere proposta quando il giudice dell’esecuzione ritenga fondata l’opposizione e ritenga necessario sospendere fino all’esito del giudizio d’impugnazione.
  4. Mancata notifica del titolo: la nullità o inesistenza della notifica del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo) o dell’atto di precetto costituisce grave motivo di sospensione. Occorre produrre documentazione che provi l’invio a un indirizzo errato o la mancata consegna.
  5. Nullità della procedura esecutiva: vizi nella formazione del pignoramento (mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione, beni non pignorabili, violazione dei limiti di pignorabilità), nella determinazione dell’oggetto o nella valutazione del bene. La Cassazione ha riconosciuto che il giudice dell’esecuzione può sospendere l’esecuzione se l’ordinanza di vendita si basa su errori sostanziali o se è stata emanata senza fissare il termine per la riassunzione .

Gestione del periculum in mora e dell’urgenza

Sebbene il periculum sia talvolta considerato insito nel processo esecutivo, è consigliabile dimostrare le conseguenze pregiudizievoli che deriverebbero dalla prosecuzione dell’esecuzione, ad esempio:

  • imminente vendita di un immobile che costituisce prima casa;
  • rischio di dispersione del patrimonio aziendale o degli strumenti essenziali all’attività;
  • necessità di preservare la continuità dell’impresa (tema rilevante nelle esecuzioni societarie);
  • pericolo di danni irreversibili sulla reputazione o sulla capacità produttiva del debitore.

Gli elementi devono essere documentati con perizie giurate, bilanci, contratti e attestazioni bancarie.

Strategie nel reclamo e nelle fasi successive

Se l’istanza è rigettata, è opportuno valutare se impugnare l’ordinanza tramite reclamo. Nella fase di reclamo possono essere presentate memorie integrative, nuovi documenti e perizie che rafforzino la tesi dell’opponente. La Cassazione ha ribadito che la statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza di reclamo può essere impugnata mediante opposizione all’esecuzione se si contesta soltanto l’ambito oggettivo del titolo . Il reclamo può anche essere utilizzato dal creditore per contestare l’accoglimento dell’istanza.

Soluzioni extragiudiziali e negoziazione con i creditori

La sospensione è uno strumento cautelare; per una soluzione definitiva è spesso necessario negoziare con il creditore. Alcune strategie:

  • Rottamazione e definizioni agevolate: nell’ambito delle riscossioni tributarie, il legislatore ha introdotto diverse edizioni della “rottamazione” (dal 2016 in poi) che consentono di estinguere il debito versando solo l’imposta e i diritti di notifica, con abbattimento di sanzioni e interessi. Per accedere all’agevolazione bisogna presentare domanda entro i termini fissati dalla legge (le ultime rottamazioni sono scadute nel 2024, ma potrebbero essere riproposte).
  • Accordi di ristrutturazione del debito e piani del consumatore: la Legge 3/2012 consente a soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione ai propri creditori, con la possibilità di ottenere l’omologa giudiziale e l’esdebitazione finale. L’istanza di sospensione ex art. 624 può essere funzionale a guadagnare tempo per predisporre tale procedura.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): gli imprenditori in difficoltà possono accedere alla composizione negoziata e richiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive. L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere le imprese nell’attivare la procedura e nel formulare proposte ai creditori.
  • Piani di rientro e transazioni: spesso le banche e le finanziarie preferiscono un accordo stragiudiziale che preveda un pagamento rateale del debito, magari garantito da ipoteca o fideiussione. L’istanza di sospensione può costituire una leva negoziale per ottenere condizioni più favorevoli.

Verifica delle alternative e dei tempi

Un avvocato esperto, supportato da un commercialista, può consigliare se conviene presentare l’opposizione con istanza di sospensione o se è preferibile una strategia diversa (ad esempio l’accordo con il creditore). Il tempo è una variabile essenziale: la sospensione non può essere concessa se il ricorso è tardivo o se l’esecuzione è già giunta alla fase finale (aggiudicazione). Pertanto è necessario agire tempestivamente.

Strumenti alternativi alla sospensione

Rottamazioni e definizioni agevolate

Le rottamazioni delle cartelle e le definizioni agevolate consentono di estinguere i debiti tributari con sconti su sanzioni e interessi. La normativa viene periodicamente rinnovata con leggi finanziarie e decreti convertiti; per accedere è necessario presentare una dichiarazione di adesione, rispettare le scadenze di pagamento e non decadere dalle rateizzazioni in corso. Se il debitore è in regola con la rottamazione, la procedura esecutiva non può proseguire e il giudice dell’esecuzione deve sospendere ai sensi dell’art. 624.

Accordi di ristrutturazione e piani del consumatore

La Legge 3/2012 (e oggi il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) permette alle persone fisiche e ai piccoli imprenditori di proporre un piano di rientro ai propri creditori. Il debitore, assistito da un Gestore della crisi (come l’Avv. Monardo), presenta un piano al Tribunale che, se approvato, sospende le procedure esecutive e prevede il pagamento dei debiti in percentuale o l’integrale esdebitazione. Il successo della procedura richiede:

  • la predisposizione di una relazione particolareggiata da parte dell’OCC;
  • la redazione di un piano fattibile e sostenibile (previsione di entrate future);
  • l’approvazione dei creditori (accordo) o la valutazione della meritevolezza (piano del consumatore);
  • il rispetto dei tempi e delle forme previste.

Una sospensione ex art. 624 può essere strumentale alla presentazione del piano, ma spesso è lo stesso giudice della procedura di sovraindebitamento a concedere la sospensione delle esecuzioni individuali.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi integrata nel Codice della crisi d’impresa, la composizione negoziata consente alle imprese in difficoltà di avvalersi di un esperto negoziatore per trattare con i creditori. Durante la procedura, l’imprenditore può chiedere misure protettive per sospendere le azioni esecutive e cautelari. L’istanza di sospensione ex art. 624 resta uno strumento da utilizzare solo nelle esecuzioni già iniziate quando la composizione negoziata non è ancora stata attivata.

Accordi stragiudiziali e transazioni

In molti casi è possibile risolvere la controversia mediante accordi stragiudiziali. Le banche e le finanziarie possono accettare offerte transattive che prevedono un abbattimento del debito o un piano di rientro più lungo; le agenzie di riscossione possono concedere rateizzazioni fino a dieci anni. La presentazione di un’istanza di sospensione, corredata da documenti che dimostrino la volontà di adempiere e la possibilità di rimborsare il debito, può convincere il creditore a trovare un accordo.

Errori comuni e consigli pratici

Errori frequenti

  1. Procrastinare l’azione: aspettare la vendita o l’udienza senza depositare l’opposizione comporta la perdita del diritto di sospensione.
  2. Allegare motivazioni generiche: indicare genericamente “gravi motivi” senza fornire prove concrete porta al rigetto dell’istanza .
  3. Controllare solo il quantum: contestare solo l’ammontare del credito senza mettere in dubbio il titolo o la legittimità dell’esecuzione è insufficiente .
  4. Non versare la cauzione: in presenza di gravi motivi, il giudice può subordinare la sospensione alla cauzione. La mancata prestazione comporta la revoca della sospensione .
  5. Scordarsi di introdurre il giudizio di merito: dopo l’ordinanza di sospensione, bisogna avviare il giudizio di merito entro il termine stabilito, altrimenti il processo esecutivo si estingue .
  6. Non impugnare l’ordinanza: se l’istanza è rigettata e i motivi sono solidi, è necessario proporre reclamo tempestivamente. L’appello non è ammesso .
  7. Ignorare gli strumenti alternativi: trascurare la possibilità di un piano di sovraindebitamento, di una definizione agevolata o di un accordo stragiudiziale può comportare un inutile dispendio di tempo e denaro.

Consigli pratici

  • Documentare tutto: conservare contratti, estratti conto, comunicazioni, notifiche e ogni documento utile. Senza prova documentale il giudice difficilmente sospende la procedura.
  • Richiedere consulenza tecnica: per contestare clausole bancarie o il calcolo degli interessi è opportuno farsi assistere da un consulente finanziario o da un CTP.
  • Verificare i termini: segnare in agenda tutte le scadenze (20 giorni per l’istanza ex art. 624‑bis, termini per la presentazione delle offerte, termini per il reclamo).
  • Negoziare parallelamente: mentre si chiede la sospensione, avviare trattative con il creditore per raggiungere un accordo.
  • Affidarsi a professionisti esperti: la materia è complessa e richiede conoscenze specialistiche in diritto processuale, bancario, tributario e della crisi d’impresa. L’Avv. Monardo e il suo team multidisciplinare possono analizzare la posizione debitoria, individuare i profili di illegittimità e suggerire la strategia migliore.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme della sospensione e opposizione

IstitutoNormaTermini e presuppostiCaratteristiche
Sospensione per opposizione all’esecuzioneArt. 624 c.p.c.Richiede la proposizione dell’opposizione all’esecuzione (art. 615 o 619); il giudice sospende per gravi motivi, con o senza cauzione ; il reclamo va proposto entro 20 giorni .Sospensione discrezionale; richiede “fumus” e “periculum”; l’ordinanza può essere totale o parziale; estinzione del processo se il giudizio di merito non è introdotto .
Sospensione concordataArt. 624‑bis c.p.c.Istanza congiunta di tutti i creditori muniti di titolo; va presentata 20 giorni prima del termine per le offerte (vendita senza incanto) o 15 giorni prima dell’incanto; la sospensione può durare fino a 24 mesi.Richiede il consenso di tutti i creditori; il debitore deve essere sentito; la sospensione è disposta una sola volta e può essere revocata.
Opposizione all’esecuzioneArt. 615 c.p.c.Contesta il diritto del creditore a procedere; può essere proposta prima o durante l’esecuzione; comporta la sospensione solo se sono provati gravi motivi.Giudizio di cognizione ordinaria; il giudice dell’esecuzione decide sull’istanza cautelare; per il merito è competente il giudice indicato dall’art. 27 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutiviArt. 617 c.p.c.Contesta la regolarità formale degli atti (pignoramento, ordinanze di vendita); va proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.Non riguarda il titolo ma la procedura; l’istanza di sospensione segue le stesse regole dell’art. 624; il reclamo è l’unico rimedio .
Opposizione di terzoArt. 619 c.p.c.Il terzo rivendica la proprietà o il possesso del bene pignorato; la domanda va proposta prima dell’aggiudicazione.Può comportare la sospensione; il terzo deve dimostrare il proprio diritto; l’istanza di sospensione è valutata con riferimento alla verosimile fondatezza della rivendicazione.

Tabella 2 – Contributo unificato e costi

ProceduraContributo unificato (2025)Note
Opposizione a procedura esecutiva esattoriale (fase cautelare)€ 98,00Il CU è a carico dell’opponente; in caso di reclamo si aggiunge il 50 % (€ 49,00).
Opposizione agli atti esecutivi (altre esecuzioni)€ 168,00Valido per opposizioni ex art. 617 c.p.c.; il valore del credito può comportare contributi differenti.
Esecuzione immobiliare€ 278,00CU dovuto per ogni procedura; l’istanza di sospensione non richiede un ulteriore CU a meno che non si presenti reclamo.
Esecuzione mobiliare > € 2.500€ 139,00Il contributo è determinato dal D.L. 78/2010; per importi inferiori è € 43.
Cauzione ex art. 624VariabileDeterminata dal giudice in base al valore del pignoramento; di solito tra 5 % e 10 % del credito.

Tabella 3 – Strumenti alternativi

StrumentoDescrizioneNormativa
Rottamazione dei debiti fiscaliDefinizione agevolata delle cartelle con pagamento del solo tributo e degli oneri di riscossione; prevede rateizzazioni.Dlgs. 99/2023 e successive proroghe.
Piano del consumatoreProposta del consumatore non fallibile che mira alla ristrutturazione dei debiti con falcidia del capitale; richiede omologazione del tribunale.Legge 3/2012 (artt. 6‑14) e Codice della crisi d’impresa.
Accordo di ristrutturazione dei debitiAccordo con i creditori che prevede pagamenti parziali e scadenze concordate; necessita di approvazione dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti.Legge 3/2012.
Composizione negoziata della crisi d’impresaProcedura stragiudiziale volta a evitare l’insolvenza; prevede la nomina di un esperto e la possibilità di chiedere misure protettive.D.L. 118/2021 e Codice della crisi d’impresa.
Transazioni e piani di rientroAccordi stragiudiziali con banche, finanziarie o Agenzia delle Entrate Riscossione; possono prevedere sconti sul debito e dilazioni fino a 120 rate.Art. 124 TUB, art. 182‑ter l.f. (transazione fiscale) e norme interne degli enti creditori.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quali sono i “gravi motivi” che giustificano la sospensione ex art. 624?

I gravi motivi coincidono con la verosimile fondatezza dell’opposizione (fumus boni iuris) e con la prospettazione di un danno grave derivante dall’esecuzione (periculum in mora). Ad esempio, la nullità del titolo, la prescrizione del credito, la prova del pagamento, la difformità tra somma dovuta e somma richiesta o gravi errori nella procedura esecutiva. Secondo la giurisprudenza, il pregiudizio economico da solo non basta se non si dimostra che il titolo è viziato .

2. La contestazione del solo “quantum” può giustificare la sospensione?

In linea di principio no. Contestare esclusivamente l’ammontare del credito (ad esempio l’applicazione di un TAEG difforme o il piano di ammortamento) non è sufficiente, come ha ribadito il Tribunale di Salerno nel 2023 . È necessario dimostrare che il titolo stesso è invalido o che la pretesa è estinta.

3. Quali sono i termini per presentare l’istanza di sospensione?

L’istanza va presentata contestualmente all’opposizione all’esecuzione. Se si richiede la sospensione concordata ex art. 624‑bis, l’istanza deve essere depositata almeno 20 giorni prima della data per il deposito delle offerte di acquisto (vendita senza incanto) o 15 giorni prima dell’incanto.

4. Quanto tempo dura la sospensione?

Nel caso di sospensione ex art. 624, la durata dipende dal termine assegnato dal giudice per introdurre il giudizio di merito. Nella sospensione concordata la durata massima è di 24 mesi. Il giudice può sempre revocare la sospensione.

5. Cosa succede se non si introduce il giudizio di merito?

Se entro il termine fissato il debitore non avvia il giudizio di merito, l’ordinanza di sospensione perde efficacia. Il giudice dell’esecuzione dichiara l’estinzione del processo e ordina la cancellazione del pignoramento .

6. Come si calcola la cauzione?

La cauzione è stabilita dal giudice in misura proporzionata al valore del bene pignorato e serve a garantire il creditore dall’eventuale danno derivante dalla sospensione. Non esiste una percentuale fissa; la prassi mostra importi tra il 5 % e il 10 % del credito. Se la cauzione non viene versata, la sospensione è revocata .

7. Chi paga il contributo unificato?

Nell’opposizione all’esecuzione è l’opponente che deve pagare il contributo unificato (CU). Nelle procedure esattoriali il CU è di € 98 e nel reclamo è maggiorato del 50 % . Per altre esecuzioni le tabelle prevedono CU da € 139 a € 278 a seconda della tipologia .

8. È possibile presentare l’istanza di sospensione fuori udienza?

L’istanza può essere depositata telematicamente sia in forma scritta (fuori udienza) sia verbalmente nel corso dell’udienza. È importante rispettare i termini, soprattutto se la vendita è imminente. Per la sospensione concordata l’istanza deve essere presentata in forma scritta.

9. Qual è la differenza tra sospensione ex art. 624 e sospensione ex art. 618 c.p.c.?

L’art. 618 disciplina la sospensione del processo esecutivo in caso di opposizione a precetto; il giudice può sospendere l’esecuzione fino all’esito del giudizio di opposizione. L’art. 624 riguarda invece l’opposizione all’esecuzione già iniziata. Entrambi i provvedimenti sono reclamabili ai sensi dell’art. 669‑terdecies c.p.c. e seguono il medesimo regime .

10. Si può impugnare l’ordinanza di sospensione con l’appello?

No. La Cassazione ha chiarito che l’ordinanza è impugnabile solo con il reclamo ex art. 669‑terdecies; l’appello è inammissibile .

11. La sospensione concordata richiede l’assenso del debitore?

Non necessariamente. L’art. 624‑bis stabilisce che il giudice deve sentire il debitore, ma la sospensione può essere disposta anche senza il suo consenso se tutti i creditori muniti di titolo hanno richiesto la sospensione.

12. È possibile chiedere la sospensione più volte?

La sospensione ex art. 624 può essere chiesta nuovamente se nuovi fatti sopravvengono (ad esempio l’annullamento del titolo). La sospensione concordata ex art. 624‑bis, invece, può essere accordata una sola volta, ma può essere revocata e nuovamente richiesta solo se il giudice non l’ha concessa (non se l’ha concessa).

13. Che differenza c’è tra la sospensione totale e quella parziale?

La sospensione totale blocca tutte le attività esecutive (vendite, distribuzione delle somme). La sospensione parziale blocca solo la distribuzione delle somme contestate: ad esempio, se vi sono più creditori e l’opposizione riguarda solo una parte del credito, il giudice può consentire la distribuzione delle somme non contestate .

14. La sospensione influisce sul pignoramento?

La sospensione blocca gli effetti esecutivi ma non cancella il pignoramento. Quest’ultimo sarà cancellato solo in caso di estinzione del processo (mancata introduzione del giudizio di merito o revoca dell’ordinanza) .

15. Cosa succede se l’istanza viene accolta ma il creditore chiede la revoca?

Poiché la sospensione è revocabile in ogni momento, il creditore può chiedere la revoca se sopravvengono elementi che rendono infondata l’opposizione o se l’opponente non rispetta gli oneri (ad esempio il pagamento della cauzione). Il giudice, sentite le parti, può revocare la sospensione; in tal caso l’esecuzione riprende.

16. La sospensione ex art. 624 c.p.c. è possibile anche nelle esecuzioni per obblighi di fare?

Sì. Nelle esecuzioni per obblighi di fare e non fare il giudice dell’esecuzione può sospendere il processo; se decide sulla portata del titolo, l’ordinanza non è appellabile ma soltanto reclamabile . Se l’ordinanza chiude il processo, l’unico rimedio è l’opposizione ex art. 617.

17. Posso sospendere l’esecuzione in caso di transazione con il creditore?

Se il creditore accetta un accordo di pagamento, le parti possono presentare una istanza congiunta di sospensione; se la procedura è in corso, il giudice potrà sospenderla per consentire l’esecuzione dell’accordo. In caso di procedure immobiliari, i creditori titolati possono utilizzare l’art. 624‑bis per sospendere per il tempo necessario a formalizzare la transazione.

18. Cosa succede se il titolo esecutivo è una cambiale o un assegno protestato?

Le cambiali e gli assegni sono titoli esecutivi. Se la cambiale è nulla (mancata indicazione di luogo e data di emissione, firma apocrifa) o prescritta, il debitore può opporsi ex art. 615 e chiedere la sospensione. Occorre allegare perizia grafica o documenti che attestino l’irregolarità.

19. Il giudice può concedere la sospensione d’ufficio?

L’art. 624 consente al giudice di sospendere il processo su istanza di parte. Non sono previste sospensioni d’ufficio, salvo i casi previsti dall’art. 618 (opposizione a precetto) e dall’art. 623 (sospensione necessaria ope legis). Tuttavia, se il giudice rileva che l’esecuzione è manifestamente illegittima, può comunque sospendere il processo e rinviare le parti al giudizio di merito.

20. Quanto costa l’assistenza di un professionista per l’istanza di sospensione?

Gli onorari sono variabili e dipendono dal valore del credito e dalla complessità del caso. Lo studio dell’Avv. Monardo propone preventivi trasparenti e personalizzati. Il costo complessivo comprende il contributo unificato, l’eventuale cauzione, i diritti di copia e gli onorari professionali. Prima di intraprendere l’azione è consigliabile chiedere un preventivo e valutare i benefici attesi.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Opposizione a un pignoramento immobiliare per mutuo contestato

Scenario: un privato riceve atto di precetto per € 200.000 relativo a un mutuo ipotecario. Ritiene che il contratto di mutuo contenga interessi usurari e che il calcolo del TAEG sia errato.

Passaggi:

  1. Entro 40 giorni dalla notifica del precetto, il debitore, assistito dall’avvocato, propone opposizione all’esecuzione ex art. 615 con contestuale istanza di sospensione. Viene depositata una perizia econometrica che dimostra l’usura degli interessi e la nullità delle clausole bancarie.
  2. Si versa il contributo unificato di € 278,00 perché la procedura riguarda un’esecuzione immobiliare .
  3. Il giudice fissa udienza e, ritenendo sussistenti gravi motivi (contratto nullo), sospende l’esecuzione subordinando la sospensione al versamento di una cauzione pari al 5 % del credito (€ 10.000). Il debitore versa la cauzione.
  4. L’ordinanza prevede che il giudizio di merito debba essere introdotto entro 30 giorni. L’avvocato deposita l’atto di citazione presso il tribunale competente.
  5. Dopo un anno, il tribunale di merito accerta la nullità delle clausole, riduce il debito e dichiara l’inefficacia del precetto. L’esecuzione si estingue; la cauzione è restituita al debitore.

Simulazione 2 – Sospensione concordata in una procedura immobiliare

Scenario: un imprenditore ha un immobile pignorato con un debito di € 500.000. Tutti i creditori (banca e Agenzia Entrate Riscossione) ritengono che la vendita coattiva non consentirebbe di realizzare il valore del bene. Propongono una trattativa per la vendita privata ad un terzo.

Passaggi:

  1. I creditori, muniti di titoli esecutivi, sottoscrivono un accordo che prevede la vendita privata entro 18 mesi a un prezzo congruo. Presentano un’istanza congiunta di sospensione al giudice dell’esecuzione, allegando l’accordo e la proposta d’acquisto.
  2. L’istanza viene depositata 25 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte (vendita senza incanto). Non è necessario il consenso formale del debitore ma il giudice convoca quest’ultimo per acquisire le sue osservazioni.
  3. Il giudice provvede entro 10 giorni, sospende la procedura per 18 mesi e ordina la comunicazione al custode. La sospensione è pubblicata sul portale delle vendite giudiziarie.
  4. Durante il periodo di sospensione i creditori perfezionano la vendita privata e parte del ricavato viene destinato a saldare i debiti; il resto resta al debitore.

Simulazione 3 – Opposizione esattoriale e definizione agevolata

Scenario: un lavoratore autonomo riceve un pignoramento presso terzi per € 50.000 relativo a imposte non pagate. Crede che parte del debito sia prescritta e intende aderire alla definizione agevolata (“rottamazione”).

Passaggi:

  1. Si propone opposizione all’esecuzione innanzi al giudice dell’esecuzione e si deposita contestuale istanza di sospensione, allegando documenti che dimostrano la prescrizione di alcune annualità.
  2. Il contributo unificato per la fase cautelare è € 98,00 . In caso di reclamo si aggiungerà il 50 % (€ 49).
  3. Il giudice dell’esecuzione sospende la procedura per gravi motivi, assegnando 30 giorni per l’introduzione del giudizio di merito e subordinando la sospensione al versamento di una cauzione di € 5.000.
  4. Nel frattempo il debitore presenta domanda di definizione agevolata, che viene accolta. Il debito rideterminato è di € 30.000 da pagarsi in 18 rate. Con il pagamento della prima rata l’esecuzione si estingue e il giudizio di merito viene dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Sentenze più aggiornate e fonti normative

Di seguito si riportano le principali decisioni e fonti normative citate nell’articolo, con indicazione dell’anno di pronuncia o aggiornamento:

  1. Art. 624 c.p.c. – Sospensione per opposizione all’esecuzione: aggiornato al 10 ottobre 2025 .
  2. Art. 624‑bis c.p.c. – Sospensione su istanza delle parti: disciplina della sospensione concordata con durata fino a 24 mesi.
  3. Cassazione, Sez. II, sentenza n. 22010/2023 – in tema di esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare, stabilisce che l’ordinanza sulla sospensione è reclamabile ex art. 624, ma non appellabile .
  4. Cassazione, Sez. V, ordinanza n. 4768/2023 – definisce il rapporto tra reclamo ex art. 624 e opposizione a precetto; affronta il tema dell’inefficacia della sospensione e delle spese .
  5. Tribunale di Salerno, ordinanza 7 novembre 2023 – indica che i gravi motivi richiedono l’accertamento del fumus boni iuris e del periculum; respinge l’istanza per carenza di fumus .
  6. Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 6 settembre 2024 – stabilisce che i gravi motivi devono essere allegati e provati e che la sospensione non si confonde con il fumus e il periculum; riconosce validità ai titoli digitali .
  7. Tribunale di Venezia, sentenza n. 2345/2024 – precisa che la statuizione sulle spese nell’ordinanza di reclamo può essere oggetto di opposizione se si contesta solo l’ambito del titolo .
  8. Corte costituzionale, sentenza n. 40/1962 – afferma la legittimità costituzionale della cauzione prevista dall’art. 624, considerata contro‑cautela idonea a bilanciare i diritti delle parti .
  9. Ministero della Giustizia, provvedimento 15 giugno 2021 – precisa il contributo unificato dovuto per l’opposizione alla procedura esecutiva esattoriale e per il reclamo .
  10. Tabelle ProfessioneGiustizia.it 2025 – indicano i contributi unificati applicabili alle diverse procedure esecutive .

Conclusione

L’istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. rappresenta una delle principali armi difensive a disposizione del debitore esecutato. Tuttavia, non si tratta di un rimedio automatico: il giudice decide in base alla verosimile fondatezza dell’opposizione e ai gravi motivi dimostrati. La disciplina impone tempi stretti e adempimenti precisi (deposito del ricorso, pagamento del contributo unificato, eventuale cauzione, introduzione del giudizio di merito). La sospensione concordata ex art. 624‑bis è un’opportunità preziosa per raggiungere accordi con i creditori e preservare il valore dei beni, ma richiede il consenso di tutti i creditori titolati e il rispetto dei termini.

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