Introduzione
La conversione del pignoramento è uno strumento processuale previsto dal codice di procedura civile che consente al debitore di sostituire i beni o i crediti pignorati con una somma di denaro. Si tratta di un rimedio fondamentale per chi rischia di perdere la propria casa o il proprio patrimonio a causa di un procedimento esecutivo. La sua importanza è duplice: da un lato consente di evitare la vendita all’asta di beni spesso ceduti a prezzi irrisori, dall’altro permette di gestire il debito mediante un piano di rateizzazione tutelando la propria dignità e quella della propria famiglia. La Corte di cassazione ha evidenziato che la ratio della conversione è «favorire il debitore il quale voglia evitare l’esecuzione e i rischi connessi … ed impedire che il debitore esecutato, attraverso istanze formulate all’ultimo momento, rallenti il corso della procedura esecutiva» .
Molti debitori ignorano questa possibilità oppure la attivano tardivamente, quando ormai l’asta è stata fissata o quando gli effetti dell’esecuzione sono irreversibili. Gli errori più comuni riguardano il mancato versamento dell’importo minimo (oggi pari a un sesto del credito), l’inclusione incompleta dei creditori intervenuti e la presentazione della richiesta dopo l’ordinanza di vendita. La conseguenza può essere la perdita del beneficio con impossibilità di reiterare l’istanza .
In questa guida aggiornata a novembre 2025 spiegheremo passo per passo come funziona la conversione del pignoramento, quali requisiti deve avere l’istanza, quali somme bisogna depositare e come gestire la rateizzazione. Approfondiremo inoltre le principali difese che il debitore può opporre per bloccare l’esecuzione, dalle opposizioni agli atti esecutivi alla contestazione di titoli esecutivi viziati. Presenteremo infine i rimedi alternativi alla conversione (rottamazioni fiscali, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) e risponderemo alle domande più frequenti.
Perché affidarsi a professionisti esperti
La materia esecutiva è complessa e in continua evoluzione: le recenti riforme (d.lgs. 149/2022, d.lgs. 164/2024 e d.l. 83/2015) hanno modificato termini e adempimenti, riducendo l’importo minimo dal 20 % a un sesto e introducendo la digitalizzazione delle procedure. Una richiesta mal formulata rischia di essere dichiarata inammissibile. È fondamentale quindi rivolgersi a professionisti che conoscano la giurisprudenza più recente e le prassi dei tribunali.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Grazie alla collaborazione con commercialisti e mediatori, lo Studio Monardo analizza il titolo esecutivo e l’atto di pignoramento, redige opposizioni e ricorsi, avvia trattative con i creditori per accordi stragiudiziali e predispone piani di rientro e proposte di sovraindebitamento.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale della conversione
1.1 Fonti normative
La conversione del pignoramento è disciplinata dall’art. 495 del codice di procedura civile. Tale disposizione stabilisce che il debitore può sostituire ai beni o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore procedente e ai creditori intervenuti (comprensivo di capitale, interessi e spese), oltre alle spese di esecuzione. L’istanza va presentata prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione e deve essere accompagnata dal versamento di almeno un sesto della somma dovuta . Il giudice determina l’importo complessivo e stabilisce il piano di pagamento, concedendo la possibilità di saldare il residuo in rate mensili fino a 48 mesi con interessi . Se il debitore omette anche una sola rata, le somme versate entrano a far parte dei beni pignorati e l’istanza non può essere reiterata .
La riforma “Cartabia” (d.lgs. 149/2022) e il correttivo d.lgs. 164/2024 hanno modificato alcuni aspetti della conversione:
- Riduzione del deposito minimo: fino al 2022 la norma richiedeva il versamento di un quinto della somma dovuta; il correttivo 2024 ha abbassato la quota a un sesto, agevolando i debitori .
- Obbligo di deposito tempestivo degli atti: l’art. 557 c.p.c., riformato, impone al creditore di depositare copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento entro 15 giorni (oppure 30 giorni nel pignoramento presso terzi). La Cassazione (ord. Sez. III 27 ottobre 2025 n. 28513) ha chiarito che il mancato deposito entro tali termini rende il pignoramento inefficace e l’esecuzione si estingue .
- Termini per la presentazione dell’istanza: la legge stabilisce che la domanda deve essere proposta prima dell’ordinanza di vendita o di assegnazione. La giurisprudenza ha esteso il termine alla data dell’udienza in cui il giudice delibera sulla conversione .
Ulteriori disposizioni rilevanti:
- Art. 492 c.p.c. (atto di pignoramento): l’ufficiale giudiziario deve avvertire il debitore della facoltà di chiedere la conversione e indicare i termini per proporre l’istanza. Secondo la Cassazione (ord. 9 agosto 2018 n. 20706) l’omissione di tale avvertimento non determina la nullità del pignoramento, ma impedisce la vendita o l’assegnazione finché il debitore non sia informato. Qualora la vendita o l’assegnazione siano disposte senza l’avviso, l’ordinanza è viziata ed è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi . L’avvertimento non è richiesto nel pignoramento fiscale ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973, perché in tale procedura l’effetto satisfattivo si realizza con il pagamento diretto da parte del terzo .
- Art. 2929 c.c. (stabilità dell’aggiudicazione): una volta avvenuta la vendita o l’assegnazione, le nullità degli atti esecutivi anteriori non producono effetti nei confronti dell’aggiudicatario salvo collusione. La Corte di cassazione (sent. n. 39243/2021) ha precisato che la mancanza di comunicazione dell’udienza di vendita non consente al debitore di chiedere la conversione a posteriori; la tutela del contraddittorio e il diritto alla conversione devono essere esercitati prima della vendita .
- Art. 495, ultimo comma, c.p.c.: l’istanza di conversione può essere proposta una sola volta. La Cassazione (sent. 15362/2017) ha ribadito che il divieto di reiterazione sussiste anche quando la prima istanza sia stata dichiarata inammissibile per vizi formali (es. versamento insufficiente) . Tale norma mira a evitare manovre dilatorie e a spingere il debitore ad agire tempestivamente e con precisione .
1.2 Giurisprudenza di riferimento
Nel corso degli anni la giurisprudenza ha delineato i limiti e le garanzie della conversione. Di seguito le principali pronunce:
| Anno | Autorità e massima | Significato per il debitore |
|---|---|---|
| 2017 – Cass. civ. Sez. III n. 15362 | La Corte ha affermato che la ratio dell’art. 495 c.p.c. è duplice: favorire il debitore che vuole evitare la vendita e impedire abusi che rallentino l’esecuzione. Il divieto di reiterare l’istanza di conversione opera anche se la prima è stata dichiarata inammissibile per vizi formali . | Il debitore deve formulare subito un’istanza completa e corredata dal versamento minimo. Non può riproporre la richiesta se viene dichiarata inammissibile. |
| 2018 – Cass. civ. Sez. VI n. 20706 | L’omesso avvertimento della possibilità di conversione nell’atto di pignoramento non provoca nullità ma impedisce la vendita finché il debitore non sia informato; un’eventuale ordinanza di vendita emessa senza avviso è viziata e può essere impugnata . L’avvertimento non è necessario nei pignoramenti fiscali ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 . | Il debitore può eccepire la mancanza di avvertimento e bloccare la vendita, ma deve proporre l’opposizione agli atti esecutivi. |
| 2020 – Cass. civ. Sez. VI ord. n. 411 | Determinando le somme dovute per la conversione, il giudice deve considerare anche i creditori intervenuti dopo l’istanza sino all’udienza in cui decide sull’istanza stessa . | L’importo complessivo può aumentare in ragione degli interventi di nuovi creditori; il debitore deve prevedere questa eventualità e versare l’ulteriore quota quando il giudice la determina. |
| 2021 – Cass. civ. Sez. III n. 39243 | La Suprema Corte ha ribadito la stabilità dell’aggiudicazione: se la vendita è già stata effettuata, le nullità degli atti precedenti non incidono sul diritto dell’aggiudicatario. La tutela del debitore (inclusa la possibilità di chiedere la conversione) deve essere esercitata prima della vendita . | È essenziale attivarsi tempestivamente; dopo la vendita la procedura è difficilmente reversibile. |
| 2022 – Cass. civ. Sez. III n. 22783 | L’opposizione promossa dall’esecutato per contestare l’ordinanza di distribuzione delle somme versate ai fini della conversione costituisce opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e richiede la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (creditore procedente, debitore principale e terzo datore di ipoteca) . | In caso di distribuzione delle somme, il debitore deve coinvolgere tutti i soggetti interessati; la mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità del giudizio. |
| 2025 – Cass. civ. Sez. III ord. n. 28513 | La Corte ha affermato che il deposito delle copie conformi del titolo, del precetto e del pignoramento deve avvenire entro 15 giorni (o 30 giorni nel pignoramento presso terzi). Il mancato deposito comporta l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura . | La verifica della corretta iscrizione a ruolo è una difesa essenziale: se il creditore non deposita gli atti nei termini il debitore può chiedere l’estinzione dell’esecuzione. |
| 2025 – Tribunale di Savona 21 ottobre 2025 | Il giudice dell’esecuzione ha rigettato un’istanza di conversione nell’espropriazione fiscale ex art. 72‑bis, richiamando Cass. n. 20706/2018: nel rito speciale dell’ordine di pagamento diretto non è prevista la conversione, in quanto la soddisfazione si realizza con il pagamento diretto dal terzo . | La conversione non è ammessa nelle procedure di riscossione esattoriale con ordine di pagamento diretto; occorre valutare altri rimedi (definizioni agevolate, rateizzazioni fiscali). |
Queste pronunce evidenziano l’evoluzione della tutela del debitore nel procedimento esecutivo. Chi intende avvalersi della conversione deve conoscere non solo l’articolo 495 c.p.c., ma anche le norme sul pignoramento, le scadenze per la presentazione dell’istanza e le possibilità di opposizione.
2. Procedura passo-passo per la conversione del pignoramento
2.1 Ricezione dell’atto di pignoramento e verifiche preliminari
1. Verificare la validità del pignoramento. Non ogni pignoramento è legittimo: è necessario controllare che l’atto contenga gli elementi essenziali (numero di ruolo, indicazione del titolo esecutivo, avvertimenti sul domicilio e sulla conversione) e che sia stato notificato correttamente. Un pignoramento viziato può essere impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) o con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), ottenendo l’estinzione della procedura. Ad esempio, la Cassazione ha annullato pignoramenti per mancanza dell’avvertimento sulla conversione o per tardivo deposito degli atti .
2. Calcolare l’importo del credito. Prima di decidere se convertire il pignoramento, il debitore deve conoscere l’ammontare esatto del debito: capitale, interessi, spese legali, onorari del custode e degli ausiliari. È necessario anche considerare i creditori intervenuti e quelli che potrebbero intervenire fino alla decisione sull’istanza . Il calcolo è complesso e richiede la verifica degli estratti conto, dei piani di ammortamento e delle fatture di spese.
3. Valutare la sostenibilità dell’operazione. Depositare un sesto del credito può essere oneroso ma consente di evitare l’asta. Occorre valutare la capacità di pagare il residuo in 48 rate mensili con interessi. Se il debito è elevato e il bene pignorato ha un valore maggiore, la conversione può essere conveniente; in caso contrario potrebbe essere preferibile trattare un saldo e stralcio con il creditore o ricorrere ad altri strumenti (procedure di sovraindebitamento, definizione agevolata fiscale, esdebitazione).
2.2 Presentazione dell’istanza
La richiesta di conversione si presenta mediante un’istanza al giudice dell’esecuzione. In molti tribunali è obbligatoria la forma telematica tramite il Processo Civile Telematico (PCT). Occorre allegare:
- copia del pignoramento e del precetto;
- documenti d’identità del debitore;
- ricevuta del versamento della somma minima (un sesto del credito);
- dichiarazione analitica delle somme dovute (capitale, interessi, spese) e dei pagamenti eventualmente effettuati;
- eventuali documenti attestanti la presenza di altri creditori o la natura del bene.
Secondo le istruzioni fornite dal Ministero della Giustizia (Tribunale di Matera), la domanda deve essere depositata prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione e accompagnata dal versamento di almeno un sesto della somma dovuta . La stessa fonte segnala che occorre aprire un conto corrente dedicato presso la banca tesoriera del tribunale e versare sullo stesso le somme rateizzate . Il tribunale di Milano ricorda che è necessario fissare un appuntamento presso la banca e che non bisogna aspettare l’ultimo momento per aprire il conto .
Il codice prevede che il giudice fissi un’udienza per discutere l’istanza e, se la ritiene ammissibile, emette un’ordinanza che determina l’importo complessivo e stabilisce le rate mensili (massimo 48). Nella stessa ordinanza può essere disposto che le somme già versate restino vincolate. L’ordinanza deve essere comunicata alle parti e al custode; i pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico o versamento sul conto dedicato.
2.3 Pagamento del saldo rateale
Il debitore deve versare il saldo nella misura stabilita entro i termini indicati. Alcune regole pratiche:
- Esempio numerico: se il credito complessivo (inclusi capitale, interessi e spese) ammonta a €120.000, il deposito minimo sarà di €20.000 (un sesto). Supponendo che il giudice conceda 48 rate mensili per il residuo di €100.000, il debitore dovrà pagare €2.083,33 al mese più gli interessi legali (es. al 2 % annuo). Il costo totale sarà quindi di circa €2.125 al mese. In caso di versamento anticipato, gli interessi diminuiranno.
- Mancato pagamento di una rata: il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdita del beneficio e le somme versate entrano a far parte dei beni pignorati . Non è possibile proporre una nuova istanza .
- Creditori intervenuti successivamente: se tra la presentazione dell’istanza e l’udienza intervengono nuovi creditori, l’importo da versare potrà aumentare. La Cassazione ha precisato che il giudice deve considerare anche questi crediti . Pertanto, è opportuno accantonare somme aggiuntive o concordare con i nuovi creditori un accordo transattivo.
- Interesse moratorio: il giudice può determinare gli interessi sulle rate; in mancanza di previsione può applicarsi l’interesse legale. La puntualità nei pagamenti evita ulteriori aggravi.
2.4 Conclusione e distribuzione delle somme
Completati i pagamenti, il giudice dichiara l’esecuzione estinta e ordina la cancellazione del pignoramento dai registri (ipoteca, trascrizione). Le somme versate vengono distribuite tra i creditori secondo la graduazione stabilita dagli artt. 510 e 509 c.p.c. Se un creditore ritiene la distribuzione errata può proporre opposizione. La Cassazione ha confermato che l’opposizione alla distribuzione delle somme è un’opposizione agli atti esecutivi e richiede il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti interessati .
3. Difese e strategie per bloccare l’esecuzione
La conversione non è l’unico strumento per fermare un pignoramento. A seconda dei vizi dell’atto o del titolo esecutivo e della fase della procedura, è possibile proporre diverse opposizioni o far valere diritti del consumatore. Di seguito le principali strategie.
3.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Serve a contestare il diritto del creditore di agire in via esecutiva (es. nullità o inefficacia del titolo esecutivo, prescrizione del credito, errori di calcolo). L’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla notificazione del pignoramento (oppure all’udienza fissata per la vendita se la contestazione nasce successivamente).
Esempi di motivi di opposizione:
- il titolo esecutivo è un decreto ingiuntivo non opposto ma contenente clausole abusive (fideiussioni omnibus) che possono determinare la nullità parziale del titolo. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 9479/2023) hanno riconosciuto che in presenza di clausole abusive il giudice dell’esecuzione deve sospendere la procedura per consentire al debitore di opporsi ;
- il credito è prescritto o estinto (es. pagamento già avvenuto, rimborso di somme non dovute);
- difetto di legittimazione passiva (pignoramento a carico di soggetto diverso dal debitore);
- nullità del titolo (contratto nullo, mancata notifica della cartella esattoriale).
3.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
È lo strumento per contestare vizi formali degli atti dell’esecuzione (precetto, pignoramento, ordinanze del giudice). Va proposta entro cinque giorni dalla conoscenza dell’atto. Motivi frequenti:
- mancanza di avvertimenti obbligatori: l’atto di pignoramento deve avvertire il debitore della facoltà di nominare un difensore, di eleggere domicilio e di chiedere la conversione. L’omissione dell’avvertimento sulla conversione non comporta nullità ma impedisce la vendita finché il debitore non sia informato . Se la vendita avviene senza avvertimento, l’ordinanza è viziata e impugnabile;
- notifica irregolare: errori nei termini di notifica o nell’identificazione del bene pignorato (catasto errato, domicilio sbagliato);
- errori nel contenuto dell’ordinanza di vendita: ad esempio, erronea quantificazione del debito o mancata considerazione di creditori intervenuti ;
- tardivo deposito degli atti: se il creditore non deposita i documenti entro 15 giorni (art. 557 c.p.c.), il pignoramento è inefficace e si può chiedere l’estinzione .
3.3 Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)
È ammessa quando un soggetto estraneo all’esecuzione (terzo proprietario, coniuge separato) rivendica la proprietà o la titolarità del bene pignorato. Ad esempio, il coniuge può opporsi se il pignoramento riguarda un bene ricadente nella comunione legale e la metà non è del debitore. La Sezione III della Cassazione ha ricordato che in caso di opposizione di terzo contro l’ordinanza di distribuzione delle somme derivanti dalla conversione sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo .
3.4 Sospensione della procedura e tutela del consumatore
Oltre alle opposizioni, il debitore può chiedere la sospensione della procedura invocando la presenza di clausole abusive o la necessità di accertare la nullità del contratto. La Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023 ha stabilito che in caso di decreto ingiuntivo fondato su un contratto con clausole abusive (es. fideiussioni omnibus basate sul modello ABI 2003), il giudice dell’esecuzione deve sospendere il pignoramento per consentire al consumatore di opporsi . La sospensione è limitata ai casi in cui il titolo sia un decreto ingiuntivo e il contratto contenga clausole abusive; non opera per sentenze o mutui ipotecari privi di tali clausole .
3.5 Reiezione dell’istanza di conversione nelle procedure fiscali
Nell’espropriazione fiscale con ordine di pagamento diretto (art. 72‑bis d.P.R. 602/1973), l’agente della riscossione notifica direttamente al terzo pignorato (es. datore di lavoro o banca) l’ordine di versare a sé le somme dovute. In questa procedura non sono previste l’udienza di comparizione né l’ordinanza di assegnazione; il pagamento estingue subito il credito. Per questo motivo, la Cassazione (sent. 20706/2018) e il Tribunale di Savona (ord. 21 ottobre 2025) hanno affermato che l’istituto della conversione non è applicabile al pignoramento fiscale . Il debitore deve quindi ricorrere ad altre soluzioni (rateizzazione fiscale, definizioni agevolate, ricorsi tributari).
4. Strumenti alternativi alla conversione
Non sempre la conversione del pignoramento è la soluzione più adatta. Esistono varie opzioni che consentono di sospendere o chiudere la procedura esecutiva oppure di ridurre significativamente il debito. Di seguito le principali.
4.1 Rottamazione e definizioni agevolate fiscali
La Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto la “Rottamazione‑quater”, una definizione agevolata delle cartelle esattoriali relative a ruoli affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente può estinguere i debiti versando solo il capitale e le spese per le procedure esecutive, con esclusione degli interessi e delle sanzioni . La domanda va presentata telematicamente e consente di pagare in 18 rate in cinque anni . Sono escluse le somme accertate per risorse proprie dell’Unione europea, le sanzioni per violazioni del codice della strada e altri carichi specifici.
Il contribuente che aderisce alla rottamazione ottiene la sospensione delle procedure esecutive pendenti, inclusi i pignoramenti. Se il pagamento avviene regolarmente, il debito si estingue. In caso di omesso versamento di una rata, il beneficio decade e riprendono le azioni esecutive. Per questo è fondamentale valutare la capacità di sostenere il piano di pagamento.
4.2 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
La Legge 3/2012 (come modificata dal d.lgs. 14/2019 e dalla l. 176/2020) ha introdotto le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ora confluite nel Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII). Esse permettono al debitore civile non fallibile (consumatore, professionista, piccolo imprenditore) di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione o di liquidare il proprio patrimonio ottenendo l’esdebitazione (cioè la cancellazione dei debiti residui). Secondo una guida dello Studio D’Ambrosio Borselli, a partire dal 15 luglio 2022 il CCII prevede tre strumenti :
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore, artt. 67 CCII): il consumatore propone ai creditori un piano di pagamento, spesso con falcidia dei debiti, da omologare in tribunale. Può prevedere la sospensione del pignoramento e il pagamento integrale del creditore ipotecario in caso di mantenimento dell’abitazione.
- Concordato minore (ex accordo con i creditori, artt. 74 CCII): è rivolto a professionisti e piccoli imprenditori. Consente di proporre un accordo ai creditori sotto la supervisione di un OCC e, se approvato, di sospendere le azioni esecutive.
- Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio, artt. 268 CCII): prevede la liquidazione dell’attivo del debitore sotto il controllo del tribunale e l’esdebitazione al termine della procedura.
Il precetto deve contenere l’avvertimento che il debitore può ricorrere a un OCC per porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo o proponendo un piano del consumatore . Se il debitore presenta un’istanza di composizione della crisi, il giudice competente può sospendere l’esecuzione e revocare il pignoramento una volta approvato il piano .
4.3 Accordi stragiudiziali e saldo e stralcio
Prima di promuovere la conversione o le procedure di composizione, il debitore può tentare di negoziare con il creditore un piano di rientro o un saldo e stralcio. Tale accordo consiste nel versare una somma inferiore al debito in un’unica soluzione o in rate dilazionate, ottenendo la rinuncia agli interessi e alle spese. L’ausilio di un professionista esperto nella tutela del debitore è essenziale per valutare la congruità dell’offerta del creditore e per redigere un accordo che sia vincolante per le parti. Negli ultimi anni le banche e le società di recupero crediti sono sempre più disposte a transazioni stragiudiziali per evitare tempi e costi delle procedure esecutive.
4.4 Negoziazione assistita per la crisi d’impresa (d.l. 118/2021)
Per gli imprenditori in stato di squilibrio patrimoniale esiste anche lo strumento della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, introdotto dal d.l. 118/2021 (convertito nella l. 147/2021). Essa consente all’imprenditore di nominare un esperto negoziatore, iscritto in apposito albo, che assiste le trattative con i creditori per rinegoziare i debiti. Durante la procedura il tribunale può adottare misure protettive (sospensione dei pignoramenti, blocco delle ipoteche) e l’imprenditore può chiedere la gestione dell’azienda sotto la supervisione dell’esperto. L’Avv. Monardo è esperto negoziatore della crisi d’impresa e può seguire l’imprenditore nella presentazione della domanda, nella predisposizione del piano e nella conduzione delle trattative.
5. Errori comuni e consigli pratici
Nel corso dell’esperienza professionale, molte richieste di conversione sono state respinte per errori formali o per mancanza dei requisiti. I seguenti consigli possono evitare sprechi di tempo e risorse.
- Depositare almeno un sesto della somma dovuta. Il correttivo 2024 ha ridotto la quota dal 20 % a un sesto , ma il debitore deve calcolare correttamente la base imponibile includendo capitale, interessi e spese. Un versamento insufficiente comporta l’inammissibilità e non è possibile ripresentare l’istanza .
- Includere i creditori intervenuti e quelli potenziali. La somma da depositare comprende i creditori intervenuti sino all’udienza . È consigliabile verificare tramite l’Ufficio di esecuzione l’esistenza di altri interventi e depositare eventuali integrazioni.
- Presentare l’istanza tempestivamente. La domanda deve essere depositata prima dell’ordinanza di vendita o di assegnazione. Attendere l’udienza o la pubblicazione dell’avviso di vendita può essere fatale, perché il giudice potrebbe ritenere tardiva l’istanza. In caso di pignoramento presso terzi il termine può essere ancora più breve.
- Non attendere la vendita per sollevare eccezioni. Le nullità dell’atto di pignoramento (es. mancata indicazione del codice fiscale, vizi di notifica) o dell’ordinanza di vendita vanno eccepite immediatamente tramite l’opposizione agli atti esecutivi. Dopo la vendita gli atti si consolidano .
- Aprire il conto corrente in tempo. Molti tribunali (es. Milano, Matera) richiedono l’apertura di un conto presso la banca tesoriera e il versamento delle rate . Non farlo per tempo può ritardare l’istanza e rischiare la fissazione della vendita.
- Verificare la regolarità della procedura. Controllare che il creditore abbia depositato tempestivamente le copie conformi degli atti (15 giorni o 30 giorni). In caso di mancato deposito, chiedere l’estinzione .
- Esaminare alternative più convenienti. In presenza di debiti fiscali o di situazioni di insolvenza grave, la rottamazione quater, la definizione agevolata o le procedure di sovraindebitamento possono essere più vantaggiose.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Conversione del pignoramento – riepilogo normativo
| Voce | Contenuto | Fonte |
|---|---|---|
| Articolo di riferimento | Art. 495 c.p.c. – prevede la facoltà del debitore di sostituire al pignoramento una somma di denaro comprendente l’importo dovuto al creditore procedente e ai creditori intervenuti, oltre alle spese | Codice di procedura civile |
| Deposito minimo | Un sesto dell’importo dovuto (capitale, interessi e spese); anteriormente al 2024 era un quinto | Art. 495 c.p.c.; d.lgs. 164/2024 |
| Termine per l’istanza | Prima dell’ordinanza che dispone la vendita o l’assegnazione | Art. 495 c.p.c. |
| Rateizzazione | Il giudice può concedere fino a 48 rate mensili con interessi | Art. 495 c.p.c. |
| Divieto di reiterazione | L’istanza può essere proposta una sola volta a pena di inammissibilità | Art. 495 c.p.c. |
| Inclusione dei creditori intervenuti | Nella determinazione delle somme dovute vanno considerati i creditori intervenuti fino all’udienza in cui il giudice decide sull’istanza | Cass. civ. n. 411/2020 |
| Conseguenze del mancato pagamento delle rate | Se il debitore omette una rata, la conversione è revocata e le somme versate restano pignorate | Art. 495 c.p.c. |
| Possibilità di conversione nel pignoramento fiscale | Non ammessa nel rito speciale dell’ordine di pagamento diretto ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 | Cass. n. 20706/2018; Trib. Savona 2025 |
6.2 Alternative alla conversione
| Strumento | Soggetti beneficiari | Vantaggi | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Rottamazione‑quater (Legge 197/2022) | Contribuenti con cartelle affidate a Agenzia delle Entrate‑Riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022 | Estinzione dei debiti pagando solo capitale e spese, senza interessi e sanzioni ; pagamento fino a 18 rate ; sospensione delle procedure esecutive in corso | Agenzia Entrate Riscossione |
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 CCII) | Consumatori sovraindebitati | Piano di pagamento omologato; possibile falcidia dei debiti e mantenimento dell’abitazione principale; sospensione delle azioni esecutive | Codice della crisi e dell’insolvenza |
| Concordato minore (artt. 74 CCII) | Piccoli imprenditori e professionisti | Accordo con i creditori sotto la supervisione di un OCC; sospensione delle esecuzioni | CCII |
| Liquidazione controllata (artt. 268 CCII) | Debitori privati e imprenditori sotto soglia | Liquidazione del patrimonio con cancellazione dei debiti residui (esdebitazione) | CCII |
| Saldo e stralcio / accordi stragiudiziali | Tutti i debitori | Possibilità di chiudere il debito pagando un importo ridotto; soluzione rapida e flessibile | Negoziazione privata |
| Composizione negoziata per la crisi d’impresa (d.l. 118/2021) | Imprenditori | Trattative assistite da un esperto negoziatore; misure protettive sui pignoramenti | D.l. 118/2021 convertito in l. 147/2021 |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Che cos’è la conversione del pignoramento?
È la possibilità riconosciuta al debitore di sostituire i beni o i crediti pignorati con una somma di denaro pari al debito (capitale, interessi, spese) e alle spese di esecuzione, evitando così la vendita forzata. - Quali sono i requisiti per ottenere la conversione?
L’istanza deve essere presentata prima dell’ordinanza di vendita o di assegnazione e deve essere accompagnata dal versamento di almeno un sesto dell’importo dovuto . Occorre inoltre allegare la documentazione dell’atto di pignoramento, l’identità del debitore e l’estratto dei debiti. - Posso presentare l’istanza dopo che la vendita è stata disposta?
No. La domanda deve precedere l’ordinanza di vendita. Se la vendita è già stata fissata, il giudice potrebbe dichiarare l’istanza tardiva e inammissibile . - Quanto devo versare al momento della richiesta?
Devi depositare almeno un sesto dell’importo dovuto al creditore procedente e agli eventuali creditori intervenuti. Ad esempio, su un debito di €60.000 il deposito sarà di €10.000. L’importo era un quinto prima della riforma 2024 . - Cosa succede se non pago una rata?
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla conversione. Le somme versate vengono trattenute a beneficio dei creditori e l’istanza non può essere riproposta . - La conversione è possibile anche per i pignoramenti fiscali?
No. Nel rito speciale dell’ordine di pagamento diretto ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 (pignoramento presso terzi per crediti tributari) non è prevista la conversione . In questi casi si può chiedere la rateizzazione o aderire a una definizione agevolata. - Cosa succede se dopo l’istanza intervengono nuovi creditori?
Le somme da versare possono aumentare perché bisogna considerare i creditori intervenuti fino all’udienza in cui il giudice decide sull’istanza . Il giudice determinerà l’importo totale con l’ordinanza e il debitore dovrà integrare il versamento. - Posso proporre più di una istanza di conversione?
No. L’istanza può essere proposta una sola volta. La Cassazione ha chiarito che il divieto di reiterazione vale anche se la prima istanza viene dichiarata inammissibile per vizi formali . - Se l’avviso sulla conversione manca nell’atto di pignoramento, posso annullare il pignoramento?
L’omissione dell’avvertimento non rende nullo il pignoramento ma impedisce al giudice di disporre la vendita finché il debitore non sia informato. Se la vendita o l’assegnazione è stata ugualmente disposta, l’ordinanza è viziata e può essere impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi . - Quali documenti devo allegare all’istanza?
Copia del pignoramento, del precetto, del titolo esecutivo, documento d’identità, ricevuta del versamento del sesto, elenco dei crediti e degli interventi, eventuali estratti conto. In molti tribunali l’istanza va depositata telematicamente. - Il giudice può concedere più di 48 rate?
No. La legge prevede un massimo di 48 rate mensili . Tuttavia nulla vieta che il debitore, di concerto con i creditori, concordi un pagamento anticipato o un saldo e stralcio. - Posso sospendere l’esecuzione invocando clausole abusive nel contratto?
Sì. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 9479/2023) hanno riconosciuto che in presenza di clausole abusive (es. fideiussioni omnibus) il giudice dell’esecuzione deve sospendere il pignoramento per permettere al debitore di opporsi . Tuttavia la sospensione si applica solo a determinati titoli (decreti ingiuntivi) e richiede la dimostrazione della clausola abusiva. - Che relazione c’è tra la conversione e le procedure di sovraindebitamento?
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata) consentono di sospendere i pignoramenti e di ottenere l’esdebitazione finale . La conversione è un rimedio interno alla procedura esecutiva; le procedure di sovraindebitamento sono strumenti esterni che richiedono l’intervento di un OCC e di un giudice diverso (tribunale concorsuale). - È possibile abbinare la conversione con la rottamazione quater?
Sì, se nel pignoramento sono compresi crediti erariali. Tuttavia, poiché la rottamazione quater sospende l’esecuzione, può essere più conveniente aderire alla definizione agevolata e utilizzare le somme accantonate per pagare il carico rottamato . È consigliabile verificare la compatibilità delle due procedure con l’aiuto di un professionista. - Posso utilizzare la conversione per bloccare un pignoramento se ho già avviato una negoziazione assistita per la crisi d’impresa?
Sì, ma i due strumenti operano su piani diversi. La composizione negoziata mira a ristrutturare i debiti dell’impresa sotto la supervisione di un esperto; la conversione incide sul singolo procedimento esecutivo. Se le misure protettive della composizione negoziata sono state concesse, la procedura esecutiva potrebbe essere sospesa. In tal caso la conversione potrebbe essere superflua. - Quando conviene non richiedere la conversione?
Se il bene pignorato ha un valore nettamente inferiore al debito o se il debitore dispone di liquidità limitata, può essere preferibile lasciar procedere alla vendita o raggiungere un accordo di saldo e stralcio. Inoltre, nel pignoramento fiscale con ordine di pagamento diretto la conversione non è ammessa . - Il giudice può ridurre l’importo richiesto per la conversione?
No. L’importo comprende capitale, interessi e spese. Il giudice può però rateizzare il saldo e concedere tempi più lunghi in base alle circostanze. Le trattative con i creditori possono portare a riduzioni del debito. - Cosa succede se il creditore non deposita i documenti nel termine previsto?
Secondo la Cassazione (ord. 28513/2025) il deposito tardivo delle copie conformi del titolo, del precetto e del pignoramento rende il pignoramento inefficace e determina l’estinzione dell’esecuzione . Il debitore può eccepire l’inefficacia e chiedere l’estinzione. - Posso evitare il pignoramento avvalendomi di un OCC prima che venga notificato il precetto?
Sì. Il precetto deve contenere l’avvertimento che il debitore può rivolgersi a un OCC per risolvere la crisi . Presentare l’istanza di sovraindebitamento prima del pignoramento consente di sospendere la procedura e di proteggere il patrimonio. - È necessaria l’assistenza di un avvocato per la conversione?
La legge non impone l’obbligo di assistenza legale, ma la complessità della procedura (calcolo delle somme, apertura di conti, depositi telematici, opposizioni) rende consigliabile l’intervento di un avvocato esperto e di un commercialista. Lo Studio Monardo offre una consulenza completa e un’assistenza continuativa.
8. Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio gli effetti della conversione e delle alternative, proponiamo alcune simulazioni basate su casi ipotetici.
8.1 Conversione di un pignoramento immobiliare
Scenario: Mario ha subito un pignoramento immobiliare per un debito di €100.000 verso una banca. L’atto di pignoramento è stato notificato correttamente e indica la possibilità di conversione. Mario non vuole perdere la casa e decide di presentare l’istanza.
Passaggi:
- Calcolo del debito:
- capitale residuo del mutuo: €90.000;
- interessi moratori calcolati dalla banca: €5.000;
- spese legali e procedurali: €5.000.
Totale: €100.000. - Versamento del sesto:
Mario deve versare almeno €16.666,67 (100.000 ÷ 6) su un conto intestato alla procedura. Si reca presso la banca convenzionata dal tribunale, apre il conto e deposita la somma. Allegato all’istanza presenta la ricevuta del versamento. - Deposito dell’istanza:
Con l’aiuto dell’avvocato, Mario deposita l’istanza via PCT prima della fissazione dell’asta. Allega la documentazione e chiede la rateizzazione. - Udienza e ordinanza:
All’udienza il giudice verifica la regolarità del pignoramento, accoglie l’istanza e determina l’importo complessivo (100.000 euro). Concede a Mario 48 rate di €1.770 (importo residuo €83.333,33 + interessi al 3 %) da pagare mensilmente. Fissa inoltre un termine entro il quale Mario deve integrare eventuali somme se intervengono nuovi creditori. - Pagamenti:
Mario effettua i bonifici mensilmente. Alla quarta rata la banca procedente riceve un nuovo avviso di intervento da parte di un altro creditore per €10.000. Il giudice emette ordinanza integrativa e ordina a Mario di versare ulteriori €10.000, con rate aggiuntive, entro 30 giorni . - Estinzione della procedura:
Dopo aver pagato tutte le rate, il giudice dichiara l’esecuzione estinta e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Mario conserva la proprietà dell’immobile ma ha trasformato il debito in un pagamento rateale.
Considerazioni:
- La conversione ha permesso di evitare l’asta e di spalmare il debito nel tempo.
- I costi complessivi sono risultati superiori al debito originario per via degli interessi e degli interventi successivi.
- Se Mario avesse aderito a una procedura di sovraindebitamento avrebbe potuto ottenere una riduzione del debito, ma avrebbe dovuto sottoporsi alla liquidazione del patrimonio o al controllo dell’OCC.
8.2 Mancata tempestività e perdita del beneficio
Scenario: Laura, imprenditrice individuale, subisce un pignoramento presso terzi per un debito di €50.000 con un fornitore. Riceve l’atto ma ignora l’avvertimento sulla conversione. In seguito, quando la banca le blocca il conto, decide di presentare l’istanza ma scopre che il giudice ha già emesso l’ordinanza di assegnazione.
Esito: L’istanza è dichiarata inammissibile perché tardiva. Laura propone opposizione agli atti esecutivi lamentando la mancanza di avvertimento sulla conversione; tuttavia, la Cassazione ha stabilito che l’omissione dell’avvertimento non è causa di nullità ma impedisce la vendita fino a quando il debitore è informato . Poiché l’ordinanza è stata emessa senza avviso, Laura potrebbe impugnare la vendita, ma intanto il pignoramento blocca il suo conto. Avrebbe dovuto agire subito o aderire a una rottamazione fiscale o a un accordo stragiudiziale.
8.3 Pignoramento fiscale e definizione agevolata
Scenario: Antonio riceve un ordine di pagamento diretto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione ex art. 72‑bis per un debito fiscale di €30.000. L’ordine viene notificato anche al suo datore di lavoro, che deve trattenere la quota dello stipendio. Antonio vorrebbe chiedere la conversione.
Esito: Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza in quanto il rito ex art. 72‑bis non prevede la conversione . Antonio si rivolge al commercialista e aderisce alla rottamazione‑quater, pagando solo il capitale e le spese senza interessi e sanzioni , in 18 rate . La procedura esecutiva è sospesa e, una volta pagata la prima rata, il pignoramento viene revocato. L’adesione alla definizione agevolata si dimostra più conveniente e salva lo stipendio.
Conclusione
La conversione del pignoramento rappresenta un mezzo efficace per evitare la vendita forzata e per gestire il debito in modo controllato. La normativa prevede che il debitore depositi un sesto dell’importo dovuto e saldi il resto in rate mensili, ma esige tempestività e precisione. La giurisprudenza ha chiarito che l’istanza non può essere reiterata , che l’omissione dell’avvertimento non comporta nullità ma blocca la vendita , e che il giudice deve considerare i creditori intervenuti sino all’udienza . Le ultime riforme hanno ridotto l’importo minimo e introdotto termini perentori per il deposito degli atti, la cui violazione rende inefficace il pignoramento .
Tuttavia, la conversione non è sempre la scelta migliore. In presenza di debiti fiscali si può aderire a rottamazioni e definizioni agevolate ; nei casi di insolvenza grave conviene attivare le procedure di sovraindebitamento o la composizione negoziata . In ogni situazione occorre valutare la convenienza economica e la tutela del proprio patrimonio.
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