Accertamento fiscale a italiano residente in Bulgaria: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Il crescente numero di cittadini italiani che trasferiscono la propria vita e l’attività economica in altri Paesi dell’Unione europea ha spinto l’amministrazione finanziaria a intensificare i controlli sulla residenza fiscale. L’oggetto di questo articolo è l’accertamento fiscale rivolto agli italiani che si stabiliscono in Bulgaria e ritengono di non dover più pagare le imposte in Italia. Il tema è di grande rilevanza perché la mancata corretta pianificazione del trasferimento comporta accertamenti, sanzioni e recupero delle imposte da parte dell’Agenzia delle Entrate, con possibili azioni cautelari come pignoramenti, fermi o ipoteche.

Prima di addentrarci nella disciplina, è opportuno presentare il professionista che ha ispirato questo lavoro: l’avvocato cassazionista Giuseppe Angelo Monardo. Con un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti, l’Avv. Monardo coordina consulenti esperti di diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. È iscritto come gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e figura negli elenchi del Ministero della Giustizia; è inoltre professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio assiste contribuenti e imprese nella difesa contro gli accertamenti fiscali, elaborando strategie sia giudiziali sia stragiudiziali, predisponendo ricorsi e domande di sospensione, negoziando piani di rientro o definizioni agevolate.

L’accertamento fiscale contro un contribuente che si dichiara residente all’estero è un procedimento tecnico che richiede competenze professionali. I principali errori da evitare sono la mancata iscrizione all’AIRE, la sottovalutazione dei legami economici e familiari con l’Italia, l’assenza di un idoneo certificato di residenza fiscale estera e la negligenza nel rispondere ai questionari dell’Agenzia delle Entrate. Nel corso dell’articolo illustreremo passo per passo come si avvia un accertamento, quali diritti e termini ha il contribuente e quali strategie difensive possono essere efficacemente adottate: dalle eccezioni procedurali, alla documentazione probatoria, fino alle alternative come rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore o accordi di ristrutturazione.

Se sospetti di essere nel mirino del Fisco o hai ricevuto un atto di accertamento, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la tempestività è determinante per evitare il consolidamento di un debito e mettere in campo la difesa più adeguata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Il quadro normativo che disciplina la residenza fiscale degli italiani all’estero e le modalità di accertamento è complesso. Occorre esaminare le fonti interne (Costituzione, leggi ordinarie, decreti legislativi, regolamenti) e internazionali (convenzioni contro le doppie imposizioni). In questa sezione analizzeremo le norme principali e le sentenze più recenti di Cassazione e delle commissioni tributarie che riguardano gli italiani residenti in Bulgaria.

1.1 Il Testo unico delle imposte sui redditi e la riforma del 2023

La residenza fiscale delle persone fisiche è disciplinata dall’articolo 2 del D.P.R. 917/1986 (TUIR). Fino al 31 dicembre 2023 la norma rinviava alla nozione civilistica di domicilio, individuando la residenza nell’avere per la maggior parte dell’anno (anche con frazioni di giorno) la residenza anagrafica o il domicilio nel territorio dello Stato oppure nell’essere ivi presenti. La riforma introdotta dal D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha reso autonomo il concetto di domicilio ai fini fiscali. Secondo il nuovo articolo 2, comma 2 TUIR, sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • hanno la residenza anagrafica in Italia;
  • hanno il domicilio nel territorio dello Stato; per domicilio, la norma ora stabilisce che è «il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona» . Il legislatore delegato ha privilegiato i legami personali e familiari rispetto a quelli economici per risolvere i conflitti interpretativi sorti in passato ;
  • sono fisicamente presenti in Italia, anche per periodi non consecutivi: la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presenza fisica è un criterio oggettivo basato sui giorni (o frazioni) di permanenza nel territorio .

È inoltre confermata la presunzione relativa di residenza per le persone iscritte per la maggior parte del periodo nell’anagrafe della popolazione residente; la norma mantiene anche la presunzione per i cittadini cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata (comma 2‑bis), salvo prova contraria. La circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 ha precisato che la presunzione anagrafica è ora un indizio e il contribuente può dimostrare di non aver realizzato gli altri criteri (residenza, domicilio, presenza fisica) .

Questa riforma non ha effetto retroattivo. La Corte di cassazione ha stabilito che la nuova definizione di domicilio, centrata sulle relazioni personali e familiari, si applica soltanto dal 1° gennaio 2024; per i periodi precedenti resta valido il criterio previgente che individuava il domicilio nel centro degli interessi economici e vitali . Questa precisazione è essenziale per coloro che hanno ricevuto accertamenti riferiti agli anni fino al 2023.

1.2 L’obbligo di iscrizione all’AIRE (Legge 470/1988)

Per trasferire validamente la residenza all’estero, un cittadino italiano deve rispettare gli obblighi previsti dalla Legge 27 ottobre 1988 n. 470. L’articolo 1 della legge istituisce l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), gestita dai Comuni e dal Ministero dell’interno. Vi sono iscritti i cittadini cancellati dall’anagrafe italiana a seguito di trasferimento permanente all’estero . Non sono invece iscritti coloro che si recano all’estero per periodi inferiori a dodici mesi o per lavori stagionali .

L’articolo 6 impone ai cittadini italiani che trasferiscono la residenza da un Comune italiano all’estero di dichiararlo entro 90 giorni al competente ufficio consolare . Devono inoltre comunicare entro 90 giorni eventuali cambi di residenza o di abitazione all’estero . L’inosservanza di tali obblighi consente agli uffici consolari di iscrivere d’ufficio il cittadino negli schedari consulari . Per dimostrare la residenza bulgara è quindi fondamentale essere iscritti all’AIRE e conservare le ricevute della dichiarazione consolare.

1.3 Il principio della tassazione mondiale e le convenzioni contro le doppie imposizioni

In base all’articolo 3 TUIR, le persone residenti in Italia sono tassate sull’insieme dei redditi, ovunque prodotti (principio del worldwide taxation). L’Agenzia delle Entrate lo ha ribadito nella risposta a interpello n. 386/2023: i residenti sono tassati su tutti i redditi percepiti, «indipendentemente dal luogo in cui questi siano prodotti» . Per i non residenti, sono imponibili solo i redditi prodotti nel territorio italiano . L’articolo 169 TUIR e l’art. 75 del D.P.R. 600/1973 stabiliscono che le convenzioni internazionali prevalgono sulla normativa interna .

1.3.1 La convenzione Italia‑Bulgaria

L’Italia ha firmato a Sofia il 21 settembre 1988 la Convenzione con la Bulgaria per evitare le doppie imposizioni, ratificata con la Legge 29 novembre 1990 n. 389. La convenzione determina come si suddivide il potere impositivo tra i due Stati. L’articolo 13 stabilisce che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente . Se l’attività è svolta nell’altro Stato, le remunerazioni sono imponibili in tale Stato . Il paragrafo 2 dell’articolo 13 prevede tuttavia che i compensi restino tassabili solo nello Stato di residenza quando ricorrono contemporaneamente tre condizioni: (a) permanenza nell’altro Stato non superiore a 183 giorni; (b) remunerazioni pagate da un datore di lavoro non residente in quell’altro Stato; (c) remunerazioni non a carico di una stabile organizzazione nel Paese in cui si svolge l’attività .

L’articolo 16 della convenzione riguarda le pensioni. Esso dispone che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato in relazione a un precedente rapporto di lavoro sono imponibili soltanto nello Stato di residenza . In pratica, un pensionato italiano residente in Bulgaria dovrebbe essere tassato esclusivamente in Bulgaria, salvo che la pensione sia erogata da fondi pubblici (in tal caso si applica un diverso regime).

1.4 Orientamenti giurisprudenziali

1.4.1 La presunzione di residenza per l’iscrizione anagrafica

Una serie di pronunce della Corte di cassazione ha affermato che l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia comporta una presunzione assoluta di residenza fiscale fino alla cancellazione. La ordinanza 16634/2018 ha precisato che «i soggetti iscritti nei registri della popolazione residente sono considerati residenti ai sensi dell’art. 2 TUIR e sono tenuti alla tassazione mondiale; la mera dichiarazione di trasferimento all’estero è irrilevante finché non avviene la cancellazione» . La Corte ha ricordato precedenti analoghi (sentenze n. 21970/2015, 677/2015, 14434/2010, 9319/2006) che confermano il principio.

1.4.2 Non retroattività della riforma del 2023

Con la sentenza n. 19843/2024 la Corte di cassazione ha affrontato il cambio di definizione del domicilio introdotto dal D.Lgs. 209/2023. La Corte ha stabilito che la nuova nozione, basata sulle relazioni personali e familiari, non può applicarsi retroattivamente. Per i periodi di imposta anteriori al 2024, la residenza si determina in base al centro degli interessi economici e vitali, non alla prevalenza dei rapporti familiari . Questa distinzione è essenziale per contestare accertamenti riferiti ad anni precedenti.

1.4.3 La circolare n. 20/E e le istruzioni operative

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024 spiega il nuovo regime della residenza fiscale e sottolinea che la definizione di domicilio è autonoma e privilegia le relazioni personali e familiari . La circolare chiarisce inoltre che il nuovo criterio della presenza fisica si basa sul conteggio di tutti i giorni o frazioni di presenza sul territorio . L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente costituisce una presunzione relativa che può essere superata se il contribuente dimostra di non aver soddisfatto gli altri criteri . Per i cittadini che si trasferiscono in Stati con fiscalità privilegiata, resta inalterata la presunzione di residenza (comma 2-bis) .

1.4.4 Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 386/2023

Un documento particolarmente rilevante è la Risposta a interpello n. 386/2023. Una società bulgara aveva chiesto se i dipendenti italiani, assunti in Bulgaria e distaccati in Italia presso aziende italiane, dovessero dichiarare i redditi nel nostro Paese. L’Agenzia ha ricordato che gli italiani fiscalmente residenti sono tassati sul reddito mondiale . Richiamando la convenzione Italia‑Bulgaria, l’Agenzia ha chiarito che se l’attività lavorativa è svolta in Italia, le remunerazioni sono imponibili esclusivamente in Italia, indipendentemente dalla residenza del datore di lavoro . Se invece l’attività è prestata in Bulgaria, la tassazione è concorrente e il contribuente dovrà dichiarare il reddito in Italia, beneficiando del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’articolo 165 TUIR e dell’articolo 22 della convenzione .

1.5 Principali norme rilevanti

Per una visione complessiva elenchiamo le principali norme che entrano in gioco nell’accertamento della residenza fiscale degli italiani in Bulgaria:

NormaContenuto essenzialeRiferimenti
Art. 2 TUIRCriteri di residenza (residenza anagrafica, domicilio come luogo delle relazioni personali e familiari, presenza fisica); presunzione di residenza per iscrizione anagrafica; presunzione per cittadini trasferiti in Stati a fiscalità privilegiataModificato dal D.Lgs. 209/2023, applicabile dal 1° gennaio 2024
Art. 3 TUIRPrincipio della tassazione mondiale per i residenti e territorialità per i non residenti
Art. 169 TUIR e art. 75 DPR 600/1973Prevalenza delle convenzioni internazionali sul diritto interno
L. 470/1988 (AIRE)Istituzione dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero ; obbligo di dichiarare il trasferimento all’estero entro 90 giorni ; esclusione per trasferimenti inferiori a 12 mesi
Convenzione Italia‑Bulgaria (1988)Regola generale: i redditi da lavoro dipendente sono tassati solo nello Stato di residenza; eccezione 183 giorni ; le pensioni sono tassate nello Stato di residenza
Art. 165 TUIR e art. 22 della convenzioneCredito per imposte pagate all’estero: consente di recuperare le tasse pagate in Bulgaria quando il reddito è tassato anche in Italia

2. Procedura di accertamento: come si svolge e quali sono i diritti del contribuente

Quando l’Agenzia delle Entrate sospetta che un cittadino abbia mantenuto la residenza fiscale in Italia nonostante la dichiarata iscrizione in Bulgaria, avvia un’attività istruttoria. È importante conoscere i passaggi del procedimento, le scadenze e i rimedi disponibili.

2.1 Avvio dell’indagine e questionario sui trasferimenti

Le verifiche sul trasferimento di residenza all’estero rientrano nelle liste selettive di controllo predisposte dall’amministrazione. Gli uffici incrociano i dati provenienti da AIRE, anagrafe tributaria, movimenti bancari, bollette, uso di carte di credito, proprietà immobiliari e veicoli. Se emergono indizi di residenza in Italia (ad esempio utilizzo di carte di credito italiane, famigliari residenti, proprietà immobiliari), l’ufficio invia al contribuente un questionario ex art. 32 D.P.R. 600/1973 chiedendo di fornire chiarimenti e documenti (contratti di locazione in Bulgaria, certificati di residenza fiscale, fatture di utenze, ecc.). L’adempimento è obbligatorio e la mancata risposta costituisce elemento probatorio a favore dell’amministrazione.

2.2 Notifica dell’avviso di accertamento

Se l’ufficio ritiene che il contribuente sia ancora residente in Italia, emette un avviso di accertamento che recupera le imposte sul reddito mondiale (IRPEF, addizionali, eventuale IVAFE/IVIE sugli immobili all’estero), applicando le sanzioni (normalmente dal 90 al 180 % della maggiore imposta) e gli interessi. L’avviso viene notificato normalmente presso l’ultimo domicilio italiano noto; questo comporta spesso notifiche a indirizzi da cui il contribuente è assente da anni. È essenziale attivare meccanismi di monitoraggio (PEC, domicilio digitale) e nominare un domicilio eletto presso un professionista per evitare decadenze.

2.3 Termini per l’impugnazione e tutela cautelare

L’avviso di accertamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica mediante ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Per i residenti all’estero iscritti all’AIRE il termine è di 90 giorni. In alcuni casi è possibile presentare prima un’istanza di accertamento con adesione (entro 30 giorni) per cercare un accordo e ridurre le sanzioni. La proposizione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione; è quindi opportuno richiedere la sospensione giudiziale ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, dimostrando sia la fumus boni iuris (fondatezza della contestazione) sia il periculum in mora (danno grave e irreparabile). Il giudice può sospendere l’esecuzione del provvedimento fino alla decisione di merito.

2.4 Valutazione dei requisiti di residenza

Nel giudizio di impugnazione l’onere della prova circa l’effettivo trasferimento di residenza spetta al contribuente. Il giudice esaminerà:

  1. Iscrizione all’AIRE e tempestività della dichiarazione consolare (documenti da allegare). L’assenza dell’iscrizione o l’iscrizione tardiva sono indici forti a favore del Fisco.
  2. Dimora abituale in Bulgaria: prove documentali (contratti di locazione, bollette, pagamenti di utenze), testimonianze, permessi di soggiorno bulgari, certificazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità bulgara.
  3. Centro degli interessi familiari: presenza di coniuge e figli in Italia, iscrizione dei figli a scuole italiane, assistenza sanitaria, ecc.
  4. Centro degli interessi economici: sede di affari, attività lavorativa in Italia o all’estero, disponibilità di conti correnti, investimenti, immobili o auto in Italia.
  5. Presenza fisica in Italia: biglietti aerei, timbri sui passaporti, geolocalizzazioni, eventuale utilizzo di apparecchiature elettroniche che indicano la permanenza.

La giurisprudenza richiede una valutazione complessiva di tali elementi. Per gli anni fino al 2023, il riferimento resta il centro degli interessi economici e vitali; dal 2024 i giudici devono applicare il nuovo criterio, dando rilievo alle relazioni personali e familiari, alla presenza fisica e alla presunzione relativa di iscrizione anagrafica.

2.5 Esiti e rimedi successivi

Se il ricorso viene accolto, l’avviso è annullato. In caso contrario, il contribuente può proporre appello entro 60 giorni alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Avverso la sentenza d’appello, è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. Nel frattempo, per evitare la riscossione, il contribuente può chiedere la sospensione nei successivi gradi e valutare la stipula di un piano di pagamento rateale con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

3. Difese e strategie legali

Difendersi efficacemente da un accertamento di residenza presuppone un’attenta valutazione di tutte le circostanze e l’assistenza di un professionista esperto. Di seguito illustriamo le principali strategie difensive da mettere in campo con l’aiuto dell’Avv. Monardo.

3.1 Dimostrare l’effettivo trasferimento in Bulgaria

La prova principale consiste nel certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità bulgara (National Revenue Agency). Questo documento attesta che il soggetto è residente ai fini fiscali in Bulgaria e deve essere presentato in originale, con traduzione giurata e apostille. È opportuno allegare:

  • copia del contratto di locazione o di acquisto dell’abitazione in Bulgaria;
  • documenti relativi all’impiego in Bulgaria: contratto di lavoro, buste paga, certificazioni di contributi versati;
  • bollette di utenze domestiche (luce, acqua, gas, internet) a nome del contribuente;
  • iscrizione AIRE con certificato rilasciato dal Comune italiano o dalla prefettura;
  • evidenza dell’uscita dal nucleo familiare in Italia: cancellazione da liste sanitarie, scuole, cambio di residenza dei familiari.

3.2 Controllare l’applicazione della convenzione Italia‑Bulgaria

Chi lavora in Bulgaria per un datore di lavoro bulgaro deve verificare se ricorrono le condizioni del paragrafo 2 dell’articolo 13 della convenzione (183 giorni, datore non residente in Italia, onere delle retribuzioni non sostenuto da stabile organizzazione). Se le condizioni sono tutte presenti, l’imposta è dovuta esclusivamente in Bulgaria. Se l’attività è svolta in Italia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate , il reddito sarà tassato in Italia ma il lavoratore potrà comunque utilizzare il credito d’imposta per le tasse pagate in Bulgaria, ai sensi dell’art. 165 TUIR e dell’art. 22 della convenzione .

Un’ulteriore strategia consiste nel negoziare con l’azienda italiana per limitare le trasferte in Italia a meno di 183 giorni l’anno o predisporre la busta paga in modo che il datore di lavoro (bulgaro) non abbia stabile organizzazione in Italia.

3.3 Eccezioni procedurali

Nei ricorsi tributari è possibile sollevare eccezioni formali relative alla notifica dell’atto (ad esempio notifiche a indirizzi sbagliati o presso chi non aveva la rappresentanza legale), all’incompetenza dell’ufficio, alla motivazione insufficiente o generica dell’atto. Un’eccezione spesso vincente riguarda la decadenza: l’avviso di accertamento deve essere emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione) o secondo i termini previsti per gli accertamenti paratari.

3.4 Utilizzo della disciplina della crisi da sovraindebitamento e del codice della crisi d’impresa

Se l’accertamento comporta un debito insostenibile, lo studio dell’Avv. Monardo può assistere nella presentazione di un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi ai sensi del Codice della crisi d’impresa (D. Lgs. 14/2019) e della L. 3/2012. Tali procedure consentono al contribuente sovraindebitato di proporre ai creditori (tra cui l’Agenzia delle Entrate e l’INPS) un piano di pagamento rateale, con falcidie e dilazioni. In determinate situazioni è possibile chiedere la esdebitazione al termine della procedura.

3.5 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate (rottamazione delle cartelle, tregua fiscale) che consentono di chiudere le pendenze con sanzioni ridotte. Ad esempio, la rottamazione quater prevista dalla legge di bilancio 2023 ha permesso di pagare il solo capitale e gli interessi legali, stralciando sanzioni e interessi di mora. Gli avvisi di accertamento divenuti definitivi possono rientrare in definizioni agevolate future; conviene monitorare le norme di volta in volta emanate e valutare la convenienza tra ricorso e definizione.

3.6 Transazioni fiscali e accordi transattivi

Nel contesto della procedura per la crisi d’impresa o del concordato preventivo è possibile proporre all’erario un accordo transattivo (art. 182‑ter L.F. e art. 63 D. Lgs. 14/2019) che prevede il pagamento parziale delle imposte e delle sanzioni, con il consenso dell’Agenzia delle Entrate. L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore della crisi, assiste i contribuenti nelle trattative con gli uffici fiscali per ridurre l’esposizione.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione

Gli italiani che si trasferiscono in Bulgaria spesso continuano a ricevere cartelle di pagamento per imposte pregresse o contributi. Oltre alla difesa nel merito contro l’accertamento, esistono strumenti che permettono di chiudere la posizione con il Fisco in modo agevolato.

4.1 Rottamazione e saldo e stralcio

Negli ultimi anni sono state varate diverse rottamazioni delle cartelle esattoriali. Il contribuente può aderirvi presentando una domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro i termini previsti e versando gli importi dovuti in un numero di rate fissato per legge. La rottamazione consente di stralciare le sanzioni e gli interessi di mora; restano dovuti il capitale e le spese. Le rottamazioni sono soggette a riaperture con cadenza periodica: chi è in Bulgaria può delegare un professionista in Italia per aderire.

Il saldo e stralcio (introdotto con la Legge 145/2018 e successivamente riproposto) permette ai soggetti in grave difficoltà economica di pagare solo una parte del debito (percentuale variabile in base all’indicatore ISEE). Anche i residenti all’estero possono beneficiarne se dimostrano di essere titolari di redditi e patrimoni modesti.

4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente alle persone fisiche sovraindebitate (che non svolgono attività d’impresa) di accedere al piano del consumatore. Il piano, elaborato da un professionista indipendente (il gestore della crisi), prevede il pagamento parziale dei debiti in base alle effettive capacità reddituali del debitore e, se omologato dal tribunale, è vincolante per tutti i creditori. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, può predisporre e depositare tali piani per ridurre in maniera significativa le pretese fiscali.

Gli imprenditori o i professionisti che operano in Bulgaria ma mantengono collegamenti con l’Italia possono ricorrere agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e seguenti del D. Lgs. 14/2019). In tali accordi, l’Agenzia delle Entrate è spesso un creditore determinante: la negoziazione prevede proposte di pagamento parziale e dilazionato, con riduzione degli accessori. La professionalità dell’esperto negoziatore è cruciale per convincere il Fisco ad accettare l’offerta.

4.3 Esdebitazione del debitore incapiente

Per i debitori che non dispongono di alcun patrimonio o reddito sufficiente, il Codice della crisi prevede la esdebitazione del debitore incapiente. L’istituto consente al giudice di cancellare i debiti residui, comprese le imposte e le sanzioni, quando il debitore ha cooperato lealmente e non dispone di risorse. La procedura richiede la presentazione dell’istanza e la prova dell’assenza di redditi e beni; l’assistenza di un avvocato è obbligatoria.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Iscriversi tardi all’AIRE o non iscriversi affatto. Come visto, l’articolo 6 della legge 470/1988 impone di dichiarare il trasferimento entro 90 giorni . La mancata iscrizione comporta la presunzione assoluta di residenza in Italia secondo la Cassazione .
  2. Mantenere forti legami familiari e patrimoniali in Italia. Se i figli frequentano scuole italiane, la famiglia risiede in Italia, o si possiedono immobili in Italia, il Fisco considererà la residenza italiana. Occorre valutare se spostare anche il centro degli interessi familiari.
  3. Evitare la documentazione probatoria. È essenziale conservare le ricevute di pagamento delle utenze bulgare, i certificati fiscali bulgari, le prove di pagamento delle imposte in Bulgaria, i contratti di lavoro; senza tali documenti è difficile vincere la prova.
  4. Ignorare le lettere dell’Agenzia delle Entrate. Rispondere al questionario è obbligatorio; la mancata risposta legittima l’ufficio a presumere la residenza italiana.
  5. Confondere residenza anagrafica e residenza fiscale. L’iscrizione all’AIRE è necessaria ma non sufficiente; occorre dimostrare di aver trasferito il domicilio e la presenza in Bulgaria.
  6. Utilizzare carte di credito e conti correnti italiani. L’uso frequente di strumenti finanziari italiani è un indicatore di permanenza in Italia.
  7. Lasciare intestate autovetture o immobili. Se l’auto continua a circolare in Italia e il garage è in Italia, l’amministrazione può dedurne la residenza.
  8. Ignorare la convenzione contro le doppie imposizioni. In assenza di attenta pianificazione, ci si espone a doppia tassazione senza beneficiare del credito d’imposta.
  9. Non nominare un professionista. Farsi assistere dall’Avv. Monardo significa affidarsi a un team esperto che conosce la normativa bulgara e italiana e può intervenire con tempestività.

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono residente in Bulgaria e iscritto all’AIRE: devo comunque dichiarare i redditi in Italia?
    Se sei realmente residente in Bulgaria, devi presentare la dichiarazione in Italia solo per i redditi prodotti in Italia. Tuttavia, la presunzione di residenza può essere superata solo dimostrando l’effettivo trasferimento del domicilio e della presenza fisica in Bulgaria.
  2. Come dimostro di aver vissuto meno di 183 giorni in Italia?
    Puoi utilizzare biglietti aerei, timbri sul passaporto, contratti di lavoro, tracciamenti GPS, registri degli accessi alle utenze domestiche e testimonianze. Dal 2024 la presenza fisica è un criterio fondamentale .
  3. Che differenza c’è tra residenza anagrafica e residenza fiscale?
    La residenza anagrafica è l’iscrizione nei registri comunali; la residenza fiscale deriva dal possesso di residenza anagrafica, domicilio e presenza fisica. L’iscrizione all’AIRE è un requisito formale ma occorre anche dimostrare che il centro degli interessi personali e patrimoniali è effettivamente all’estero.
  4. Le pensioni erogate dall’INPS sono tassate in Italia o in Bulgaria?
    L’articolo 16 della convenzione Italia‑Bulgaria prevede che le pensioni private siano tassate solo nello Stato di residenza . Tuttavia, secondo l’interpretazione della Corte di Appello di Firenze e di alcune pronunce della Cassazione, per applicare l’esenzione occorre anche la cittadinanza bulgara. La questione è oggetto di controversie: conviene verificare caso per caso.
  5. Lavoro per un’azienda bulgara ma svolgo le mie mansioni da remoto in Italia: dove pago le tasse?
    Se la prestazione è svolta in Italia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le remunerazioni siano tassate esclusivamente in Italia . Potrai detrarre le imposte pagate in Bulgaria tramite il credito d’imposta .
  6. Quali sono le conseguenze se non rispondo al questionario dell’Agenzia?
    La mancata risposta costituisce violazione dell’obbligo di collaborazione e può essere interpretata come ammissione della residenza italiana. Inoltre può comportare sanzioni per omessa esibizione di documenti.
  7. Posso trasferire la residenza fiscale pur mantenendo una casa di proprietà in Italia?
    Sì, ma la casa in Italia è un indizio di permanenza. È opportuno dimostrare che l’immobile è affittato o non utilizzato e che il centro degli interessi economici e familiari si è spostato definitivamente in Bulgaria.
  8. Quanto tempo impiega l’AIRE a registrare l’iscrizione?
    Di norma 2–3 mesi. La legge impone alla rappresentanza consolare di trasmettere la dichiarazione entro 180 giorni . È consigliabile conservare la ricevuta e richiedere copia dell’iscrizione.
  9. Se la Bulgaria applica un’imposta più bassa, posso pagare solo là?
    No. Se sei ancora residente in Italia ai sensi del TUIR, devi dichiarare in Italia e potrai far valere il credito per le imposte pagate all’estero. Se invece sei residente in Bulgaria ma svolgi attività in Italia, la convenzione prevede tassazione concorrente.
  10. I dipendenti pubblici italiani possono trasferirsi in Bulgaria e non pagare le tasse in Italia?
    Le retribuzioni pagate dallo Stato italiano o dagli enti locali per servizi resi al governo restano imponibili in Italia, anche se il dipendente risiede all’estero. L’art. 16 della convenzione esclude l’esenzione per i redditi pubblici.
  11. Cosa accade se trasferisco l’azienda in Bulgaria ma continuo a gestirla dall’Italia?
    Potresti configurare una fattispecie di esterovestizione societaria. La sede legale all’estero è irrilevante se la sede di direzione effettiva è in Italia. Ciò comporta la tassazione integrale dei redditi in Italia e sanzioni.
  12. È sufficiente avere la patente bulgara per essere considerati residenti?
    No. La patente o il permesso di soggiorno sono elementi utili ma non decisivi. È necessaria una pluralità di indizi che dimostrino il radicamento in Bulgaria (lavoro, famiglia, casa, tessera sanitaria bulgara).
  13. La visita occasionale in Italia può compromettere la residenza?
    Le visite brevi non rilevano se complessivamente non superano la maggior parte del periodo d’imposta e non si mantiene il domicilio in Italia. Tuttavia, frequenti permanenze possono essere sommate ai fini del conteggio della presenza fisica .
  14. Come incide l’accordo di separazione o divorzio sulla residenza?
    Se il coniuge e i figli restano in Italia, ciò influisce sull’interesse familiare. Nei giudizi recenti la Cassazione tende a privilegiare le relazioni familiari dal 2024; per gli anni pre‑2024 si considerano soprattutto gli interessi economici. Occorre dimostrare che non si mantengono legami familiari stabili con l’Italia.
  15. È possibile un accertamento retroattivo oltre dieci anni?
    In via ordinaria l’accertamento è emesso entro il quinto anno successivo; in caso di omessa dichiarazione entro l’ottavo. Tuttavia, l’iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle possono avvenire anche successivamente. L’adozione di misure cautelari (fermi, ipoteche) può avvenire dopo l’iscrizione a ruolo.
  16. Posso aderire alla rottamazione se contesto la residenza?
    È possibile aderire a definizioni agevolate anche mentre prosegue il contenzioso, ma l’adesione può comportare il riconoscimento del debito. È importante valutare con l’avvocato se conviene accettare l’agevolazione o proseguire nella contestazione.
  17. La Bulgaria è considerata “paradiso fiscale” dall’Italia?
    No. La Bulgaria applica un’aliquota del 10 % sui redditi personali e del 5 % sui dividendi; non è inclusa nella black list italiana. Tuttavia, trasferirsi in un Paese a fiscalità ordinaria non esonera dal dimostrare il reale trasferimento.
  18. Che differenza c’è tra interposizione fittizia ed esterovestizione?
    L’esterovestizione riguarda le società che dichiarano sede all’estero ma sono dirette dall’Italia; l’interposizione fittizia riguarda le persone fisiche che formalmente risultano residenti all’estero ma continuano a vivere e lavorare in Italia. In entrambi i casi l’amministrazione effettua controlli approfonditi e recupera le imposte.
  19. Cosa succede se l’AIRE registra erroneamente la mia iscrizione come avvenuta in ritardo?
    È possibile proporre ricorso all’autorità amministrativa e chiedere la rettifica; in giudizio sarà necessario provare la tempestività della dichiarazione consolare presentando le ricevute.
  20. È obbligatorio nominare un difensore?
    Nel ricorso tributario la difesa tecnica è obbligatoria per controversie di valore superiore a 3.000 €; per importi inferiori il contribuente può difendersi da solo, ma è comunque consigliabile rivolgersi a un professionista esperto in diritto tributario internazionale.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto fiscale del trasferimento in Bulgaria, proponiamo alcune simulazioni ipotetiche basate su dati indicativi.

7.1 Dipendente residente in Bulgaria ma impiegato in Italia

Situazione: Marco, ingegnere italiano, si trasferisce a Sofia nel gennaio 2025 e si iscrive subito all’AIRE. Viene assunto da una società bulgara con stipendio annuo di 40.000 €, ma svolge le sue mansioni in Italia per 220 giorni all’anno presso un cliente italiano.

Regime fiscale: l’attività è svolta prevalentemente in Italia, quindi secondo l’articolo 13 della convenzione la remunerazione è tassata in Italia . Marco dovrà:

  1. Dichiarare l’intero reddito in Italia come residente all’estero con redditi prodotti in Italia;
  2. Pagare l’IRPEF sulle aliquote progressive (stimato al 38 % medio); l’imposta lorda sarà circa 15.200 €;
  3. Detrarre le imposte pagate in Bulgaria (10 % di 40.000 € = 4.000 €) tramite il credito d’imposta ex art. 165 TUIR ;
  4. Versare la differenza di 11.200 € oltre alle addizionali regionali e comunali (circa 1.200 €).

Conseguenza: Marco non risparmia tasse; senza una corretta pianificazione la tassazione italiana rimane prevalente. Avrebbe potuto limitare la permanenza in Italia a meno di 183 giorni o lavorare da remoto in Bulgaria per rendere applicabile la tassazione esclusiva nel Paese di residenza.

7.2 Dipendente residente in Bulgaria e lavoratore in Bulgaria

Situazione: Sofia, infermiera italiana, si trasferisce a Plovdiv nel 2024, si iscrive all’AIRE e lavora per un ospedale bulgaro. Rimane in Italia solo 50 giorni l’anno per visitare la famiglia.

Regime fiscale: ricorrono tutte le condizioni del paragrafo 2 dell’articolo 13. La remunerazione (30.000 € annui) è tassata solo in Bulgaria al 10 %. In Italia, Sofia dovrà compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio fiscale) ma non pagherà IRPEF. È importante conservare:

  • certificato di residenza fiscale bulgaro;
  • buste paga e versamenti contributivi;
  • prova della permanenza in Bulgaria (bollette, iscrizione al servizio sanitario).

Conseguenza: la tassazione risulta nettamente inferiore (3.000 € di imposte bulgare) rispetto al regime italiano.

7.3 Pensionato residente in Bulgaria

Situazione: Luigi, ex dipendente del settore privato, percepisce una pensione annuale di 25.000 € dall’INPS. Nel 2025 si trasferisce a Varna e ottiene il certificato di residenza fiscale bulgara. Chiede all’INPS di erogare la pensione lorda senza ritenute applicando la convenzione.

Regime fiscale: in base all’art. 16 della convenzione, le pensioni private sono tassate nello Stato di residenza . Tuttavia, secondo l’interpretazione della Corte di Appello di Firenze e di alcune pronunce della Cassazione, per applicare l’esenzione occorre anche la cittadinanza bulgara. Luigi, privo di cittadinanza, rischia che l’INPS continui a trattenergli l’IRPEF. In tal caso potrà:

  • chiedere il rimborso presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi;
  • impugnare il rifiuto davanti al giudice tributario rivendicando l’applicazione dell’art. 16 e argomentando che il requisito della cittadinanza è contrario al diritto UE.

Conseguenza: la situazione dei pensionati è incerta; è consigliabile chiedere consulenza preventiva per valutare l’opportunità di richiedere la cittadinanza bulgara o di impostare un ricorso.

8. Conclusione

L’accertamento fiscale per gli italiani residenti in Bulgaria è una materia complessa che coinvolge norme nazionali, convenzioni internazionali e interpretazioni giurisprudenziali. La recente riforma del 2023 ha introdotto nuovi criteri di residenza incentrati sulle relazioni personali e familiari e sulla presenza fisica , ma la Corte di cassazione ne ha limitato l’applicazione ai periodi dal 2024 in avanti . I contribuenti che si sono trasferiti prima devono quindi continuare a fare riferimento al centro degli interessi economici e vitali. La mancata iscrizione all’AIRE è un errore grave: l’articolo 6 della legge 470/1988 impone di dichiarare il trasferimento entro 90 giorni e le pronunce della Cassazione considerano l’iscrizione un requisito essenziale .

Abbiamo visto che la Convenzione Italia‑Bulgaria stabilisce regole specifiche per i redditi di lavoro dipendente e per le pensioni . In assenza di una corretta pianificazione, chi lavora in Bulgaria ma presta l’attività in Italia sarà tassato prevalentemente in Italia, potendo soltanto recuperare le imposte bulgare attraverso il credito d’imposta .

Le strategie difensive comprendono la produzione di certificati di residenza fiscale bulgari, la documentazione dell’effettivo trasferimento del domicilio e della presenza fisica, l’uso attento della convenzione contro le doppie imposizioni, nonché la proposizione di eccezioni procedurali o la scelta di strumenti come la rottamazione, i piani del consumatore o l’esdebitazione. Il ruolo di un professionista esperto è determinante: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono assistenza nell’analisi degli atti, nella redazione di ricorsi, nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e nella predisposizione di piani di rientro.

Agire tempestivamente è la chiave per evitare che un accertamento si traduca in un debito insostenibile. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata: con il supporto di avvocati e commercialisti esperti saprà trovare la soluzione più adatta alla tua situazione, sia che tu sia già residente in Bulgaria sia che tu stia programmando il trasferimento.

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