Pignoramento presso terzi: come funziona e come opporsi

Introduzione

Il pignoramento presso terzi è una procedura espropriativa che consente al creditore munito di titolo esecutivo di soddisfare il proprio credito aggredendo somme o beni dovuti al debitore da soggetti terzi, come una banca, un datore di lavoro o un ente previdenziale. Si tratta di un mezzo di espropriazione forzata che coinvolge non solo debitore e creditore ma anche un soggetto terzo che è custode delle somme o dei beni pignorati; per questo motivo richiede il rispetto di rigorose formalità e la conoscenza dei diritti e dei limiti di tutti i soggetti coinvolti. Capire come funziona e quali strumenti difensivi siano disponibili è fondamentale per evitare di subire irreversibili compromissioni del proprio patrimonio, del proprio stipendio o del conto corrente.

Per i debitori e i contribuenti l’urgenza è doppia: da un lato bisogna reagire tempestivamente per non perdere termini perentori che possono precludere ogni contestazione; dall’altro occorre evitare errori formali che potrebbero rendere inutile un’opposizione o, peggio ancora, aggravare la situazione con condanne alle spese. Il pignoramento presso terzi, inoltre, è oggi utilizzato non solo nei rapporti tra privati, ma anche dalla Pubblica amministrazione per la riscossione di imposte e tributi, attraverso la procedura speciale prevista dall’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973.

Questa guida, aggiornata a novembre 2025, analizza in maniera sistematica e pratica la disciplina del pignoramento presso terzi alla luce delle più recenti riforme processuali e delle pronunce della giurisprudenza di legittimità. Verranno illustrati i passaggi procedurali, i termini, i requisiti di validità dell’atto di pignoramento, i limiti di impignorabilità, gli obblighi del terzo, nonché le difese esperibili dal debitore. Un’attenzione particolare sarà riservata alla procedura speciale di pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 e agli strumenti alternativi di risoluzione della crisi, come le definizioni agevolate dei carichi fiscali e le procedure di sovraindebitamento introdotte dalla legge 3/2012.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario, tributario e dell’esecuzione forzata. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale e vanta una profonda esperienza nella tutela dei contribuenti e degli imprenditori indebitati. Oltre all’attività forense, l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della legge 3/2012, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, accreditato presso gli elenchi tenuti dalle Camere di commercio. Questo ruolo gli consente di assistere i debitori nelle procedure di composizione negoziata introdotte dalla recente riforma del Codice della crisi d’impresa.

Lo studio offre una consulenza integrata: analisi dell’atto di pignoramento e del titolo esecutivo, ricorsi in opposizione, richieste di sospensione, trattative con i creditori, piani di rientro, rinegoziazione del debito e accesso agli istituti agevolativi previsti dalla normativa fiscale. Vengono valutate tutte le strategie giudiziali e stragiudiziali per bloccare o ridurre la procedura esecutiva. Grazie al coordinamento di professionisti specializzati in diritto bancario e tributario, lo studio è in grado di affrontare contenziosi complessi contro banche, Agenzia delle Entrate–Riscossione e altri enti creditori.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Normativa fondamentale del codice di procedura civile

La disciplina generale del pignoramento presso terzi si trova nel Libro III, Titolo II, Capo III del codice di procedura civile (c.p.c.). L’art. 543 c.p.c. stabilisce la forma del pignoramento: il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c. L’atto deve contenere l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto, nonché una descrizione, almeno generica, dei beni o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice . È inoltre richiesta la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune del tribunale competente e l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del creditore . L’atto di pignoramento deve anche citare il debitore a comparire davanti al giudice competente e invitare il terzo a comunicare la propria dichiarazione entro dieci giorni . Dopo la notifica, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’originale dell’atto e il creditore deve iscrivere a ruolo il processo entro trenta giorni depositando copia dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, a pena di inefficacia del pignoramento .

Il legislatore ha recentemente accentuato il rigore della procedura: l’art. 557 c.p.c. (come riformato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164) ribadisce che il deposito delle copie conformi degli atti indicati negli artt. 543 e 557 deve avvenire “a pena di inefficacia del pignoramento”. Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 28513/2025, che ha affermato che l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare o presso terzi) deve essere effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 mediante deposito di copie attestate conformi agli originali; il tardivo deposito di copie conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo .

Oltre alla forma dell’atto, il codice disciplina:

  • Obblighi del terzo pignorato (art. 546 c.p.c.): dal giorno in cui è notificato l’atto di pignoramento il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme dovute. Con la riforma del 2024 il legislatore ha introdotto un sistema a scaglioni: per crediti fino a 1.100 euro l’importo da accantonare è aumentato di 1.000 euro, per crediti da 1.100,01 a 3.200 euro l’aumento è di 1.600 euro, mentre per crediti superiori a 3.200 euro resta l’aumento della metà . Nei casi di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o pensione, gli obblighi del terzo non operano per l’importo pari al triplo dell’assegno sociale se l’accredito avviene prima del pignoramento; quando l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi operano nei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dalle leggi speciali . Il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti o la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi .
  • Crediti impignorabili (art. 545 c.p.c.): la norma elenca i crediti che non possono essere pignorati o che lo sono solo entro determinate quote. Non sono pignorabili i crediti alimentari, salvo autorizzazione del presidente del tribunale, e i sussidi di grazia o di sostentamento . Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro possono essere pignorate nella misura autorizzata per crediti alimentari, oppure fino a un quinto per tributi dovuti allo Stato, province e comuni e in egual misura per gli altri crediti . Le somme dovute a titolo di pensione non sono pignorabili per un ammontare corrispondente al doppio dell’assegno sociale con un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente è pignorabile nei limiti di un quinto . Nel caso di accredito su conto corrente, le somme sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento . Il pignoramento eseguito oltre i limiti previsti è parzialmente inefficace e l’inefficacia può essere rilevata d’ufficio dal giudice .
  • Cose mobili assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.): oltre alle cose dichiarate impignorabili da leggi speciali, non si possono pignorare le cose sacre, l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti, gli armadi, il frigorifero, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina, i commestibili e combustibili necessari per un mese, le armi e le decorazioni al valore. Sono impignorabili anche gli animali di affezione o da compagnia e gli animali impiegati per fini terapeutici . La ratio di questa norma è di tutelare la dignità e la sussistenza minima del debitore .
  • Ricerca delle cose da pignorare (art. 513 c.p.c.): l’ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, osservando opportune cautele per rispettarne il decoro . Può aprire porte e ripostigli richiedendo l’assistenza della forza pubblica e può pignorare cose che il terzo possessore consente di esibirgli . Questo articolo è importante perché consente al creditore di individuare beni mobili quando il pignoramento presso terzi non è possibile o non è sufficiente.

1.2 Le ultime riforme processuali

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sulla procedura esecutiva. Con la legge 206/2021 (c.d. “legge Cartabia”) e il successivo D.Lgs. 164/2024 si è cercato di rendere più rapida l’esecuzione forzata e di ridurre le cause di stallo.

  • Termine per l’iscrizione a ruolo e deposito delle copie conformi: l’art. 557 c.p.c. nella versione riformata prevede che il creditore deve iscrivere a ruolo il processo e depositare le copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna dell’atto, a pena di inefficacia . Questo termine, originariamente di quindici giorni, è stato portato a trenta per allineare la procedura ai tempi della notifica digitale. La Corte di cassazione ha chiarito nella sentenza 28513/2025 che il deposito tardivo di copie attestate conformi comporta l’inefficacia del pignoramento .
  • Modifica dell’obbligo di custodia del terzo: l’art. 25, comma 1, lettera a) del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, ha modificato l’art. 546, comma 1 c.p.c., rimodulando l’importo da accantonare a carico del terzo. Prima della riforma l’importo doveva essere pari al credito precettato aumentato della metà; ora è previsto un sistema a scaglioni (1.000 euro per crediti fino a 1.100 euro, 1.600 euro per crediti fino a 3.200 euro, metà del credito per crediti superiori) . La norma intende adeguare le spese legali alle dimensioni del credito ed evitare che l’aumento della metà sia insufficiente per crediti di piccolo importo.
  • Durata dell’efficacia del pignoramento: in passato il pignoramento perdeva efficacia se, dal suo compimento, erano trascorsi novanta giorni senza che fosse chiesta l’assegnazione o la vendita. La legge 206/2021 ha ridotto questo termine a quarantacinque giorni, con l’effetto che il creditore deve sollecitare più rapidamente il giudice per evitare la decadenza. Una parte della dottrina ha sottolineato che questo termine più breve favorisce la celerità dell’esecuzione e riduce la possibilità di “pignoramenti dormienti”.
  • Iscrizione a ruolo nel pignoramento esattoriale: il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 si svolge interamente in sede amministrativa e non richiede l’iscrizione a ruolo presso il tribunale. Questa differenza comporta importanti conseguenze anche per le opposizioni.

1.3 Pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973

Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, la procedura di pignoramento presso terzi segue regole speciali. L’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo (banca, datore di lavoro, ecc.) di versare le somme dovute al debitore a titolo di stipendio, pensione o altri crediti, sino a concorrenza dell’importo iscritto a ruolo. Si tratta di un atto amministrativo che dà avvio ad un’espropriazione forzata semplificata. Il procedimento non prevede la fase giudiziale: se il terzo adempie all’ordine di pagamento, l’effetto è equiparabile all’ordinanza di assegnazione prevista dalla procedura ordinaria .

Le particolarità di questa procedura sono state chiarite dalla giurisprudenza e dalla dottrina:

  • L’ordine di pagamento è sufficiente a vincolare le somme: l’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) ha affermato che l’art. 72‑bis, comma 1‑bis riconosce al concessionario non solo il diritto di bloccare le somme dovute al debitore ma anche di soddisfarsi su esse. Tale comma distingue due ipotesi: (a) se i crediti sono maturati prima della notifica l’agente può ottenere subito l’assegnazione delle somme; (b) se i crediti maturano dopo la notifica l’assegnazione avviene man mano che maturano . In relazione al pignoramento del saldo di un conto corrente, il vincolo riguarda non la giacenza esistente al momento della notifica ma il credito al saldo positivo che si incrementa progressivamente .
  • L’obbligo di custodia del terzo si estende alle somme accreditate dopo la notifica e perdura sino all’estinzione del debito fiscale. Il pignoramento fiscale non si limita al saldo esistente, ma copre anche i versamenti successivi .
  • La procedura è puramente stragiudiziale: in caso di mancato adempimento dell’ordine da parte del terzo, l’art. 72 D.P.R. 602/1973 impone all’agente della riscossione di intraprendere la procedura ordinaria ex art. 543 c.p.c. Quindi, se il terzo non paga entro sessanta giorni, il vincolo perde efficacia e l’agente dovrà rivolgersi al tribunale . L’opposizione del debitore contro l’atto esecutivo si svolge davanti al giudice tributario o ordinario a seconda dell’oggetto, ma non esiste una fase di iscrizione a ruolo del pignoramento .
  • L’ordine di pagamento ex art. 72‑bis è stato considerato un provvedimento amministrativo che dà avvio ad un’espropriazione forzata senza udienza: la Corte di cassazione ha chiarito che il pagamento spontaneo del terzo produce gli stessi effetti dell’ordinanza di assegnazione . Tuttavia, se il debitore propone opposizione, il giudice può sospendere gli effetti del provvedimento.

1.4 Giurisprudenza di legittimità e di merito più recente

Per contestare efficacemente un pignoramento presso terzi è essenziale conoscere l’orientamento attuale della giurisprudenza:

  1. Cass. civ., Sez. III, 4 novembre 2025 n. 28513 – La Corte ha stabilito che la mancanza dell’attestazione di conformità delle copie di titolo esecutivo, precetto e pignoramento depositate al momento dell’iscrizione a ruolo determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo. Il principio di diritto enunciato afferma che il deposito tardivo delle copie conformi non è sanabile e la mancata attestazione equivale a mancato deposito .
  2. Trib. Monza, ord. 10 dicembre 2024 n. 6038 – in tema di pignoramento fiscale, il tribunale ha applicato il principio secondo cui nell’espropriazione forzata presso terzi il credito deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva del terzo. Ha affermato che, mancando nel pignoramento esattoriale un’udienza per la dichiarazione di quantità, la data di pagamento del terzo rappresenta il momento dell’accertamento giudiziale del credito .
  3. Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2015 n. 2857 – la Corte ha equiparato gli effetti dell’ordine di pagamento ex art. 72‑bis a quelli dell’ordinanza di assegnazione prevista per la procedura ordinaria, riconoscendo che il pagamento da parte del terzo conclude la vicenda espropriativa e trasferisce il credito al concessionario .
  4. Cass. civ., Sez. VI‑3, 24 ottobre 2025 n. 28984 (depositata 3 novembre 2025) – la Corte ha ribadito che, in caso di pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito già azionato in sede esecutiva, il secondo pignoramento è inefficace e deve essere dichiarato estinto. Questo principio mira a evitare duplicazioni di procedure e concorre alla tutela del debitore.
  5. Corte costituzionale, varie pronunce – La Consulta ha ripetutamente affermato che la disciplina dei limiti di pignorabilità mira a tutelare il “minimo vitale” del debitore e che tali limiti sono compatibili con l’art. 24 della Costituzione; tra le decisioni più significative si ricordano la sentenza n. 52/2024 sull’impignorabilità dei depositi bancari vincolati e la sentenza n. 248/2015 sull’impignorabilità delle pensioni per un importo pari al doppio dell’assegno sociale.

1.5 Fonti fiscali e circolari amministrative

Oltre alle norme processuali, il pignoramento presso terzi è disciplinato da disposizioni fiscali e da circolari degli enti riscossori. Le più rilevanti sono:

  • Art. 50 D.P.R. 602/1973: prevede la notifica dell’intimazione di pagamento prima del pignoramento; solo trascorsi cinque giorni senza pagamento l’agente della riscossione può procedere con l’atto di pignoramento.
  • Art. 72 D.P.R. 602/1973: consente all’agente della riscossione, in caso di inadempimento del terzo all’ordine di pagamento, di attivare la procedura ordinaria ai sensi dell’art. 543 c.p.c.
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione: le circolari n. 22/2015 e n. 16/2018 hanno chiarito le modalità operative del pignoramento ex art. 72‑bis, i limiti di pignorabilità delle somme accreditate sul conto corrente e la possibilità di revoca o sospensione in presenza di istanze di definizione agevolata.
  • Circolari INPS e INAIL: definiscono i limiti di pignorabilità delle pensioni e delle indennità previdenziali alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83 e dalla legge 206/2021.

2 Procedura passo‑passo

Affrontare un pignoramento presso terzi richiede la conoscenza dei passaggi che scandiscono la procedura. Ogni fase è soggetta a termini perentori e presuppone il rispetto di requisiti formali la cui violazione può determinare l’inefficacia dell’esecuzione. Di seguito si illustra il percorso dal momento della notifica dell’atto fino alla conclusione con l’assegnazione o la conversione.

2.1 Preparazione e notifica dell’atto di pignoramento

  1. Titolo esecutivo e precetto: il creditore può procedere all’esecuzione solo se munito di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, ecc.) e di un precetto notificato al debitore. Il precetto deve intimare al debitore di adempiere entro dieci giorni; decorso il termine senza pagamento, il creditore può avviare il pignoramento.
  2. Redazione dell’atto di pignoramento: l’atto deve contenere l’indicazione del credito per il quale si procede, la descrizione delle somme o dei beni oggetto di pignoramento, l’indicazione del titolo e del precetto, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore nel comune dove ha sede il tribunale competente e l’indirizzo PEC . Deve inoltre citare il debitore a comparire davanti al giudice e invitare il terzo a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. entro dieci giorni .
  3. Notifica: l’atto di pignoramento viene notificato contemporaneamente al debitore e al terzo. La notifica deve essere eseguita nelle forme degli artt. 137 e seguenti c.p.c., quindi tramite ufficiale giudiziario, posta elettronica certificata o raccomandata a mezzo posta. È importante che la notifica avvenga correttamente: eventuali vizi rendono il pignoramento inesistente o nullo, impugnabile con opposizione all’esecuzione.
  4. Effetti della notifica: dal momento della notifica, il terzo è vincolato a non disporre delle somme o dei beni indicati e diventa custode nei limiti dell’importo precettato (oltre agli accessori). Con la riforma del 2024, il terzo deve accantonare una somma pari al credito precettato maggiorata di 1.000 euro per crediti fino a 1.100 euro, di 1.600 euro per crediti fino a 3.200 euro e della metà per crediti superiori .
  5. Dichiarazione del terzo: entro dieci giorni dalla notifica, il terzo deve comunicare al creditore la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c., indicando se e in che misura esistono rapporti con il debitore. La dichiarazione va inviata a mezzo PEC o raccomandata e depositata nel fascicolo dell’esecuzione. Se il terzo non effettua la comunicazione, dovrà comparire all’udienza designata e rendere la dichiarazione davanti al giudice; in mancanza, i crediti e i beni indicati nell’atto di pignoramento si considereranno non contestati .

2.2 Iscrizione a ruolo e fase giudiziale

  1. Deposito e iscrizione a ruolo: il creditore deve depositare l’atto di pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto, tutti con attestazione di conformità, presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla consegna dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, a pena di inefficacia . Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione e assegna un numero di ruolo.
  2. Udienza: il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza in cui il debitore, il creditore e il terzo possono comparire. Se il terzo non ha reso la dichiarazione per iscritto, dovrà farlo oralmente. Nel pignoramento presso terzi la presenza delle parti non è sempre necessaria, ma il debitore può sollevare eccezioni e contestare la dichiarazione del terzo.
  3. Accertamento del credito e ordinanza di assegnazione: se la dichiarazione del terzo è positiva (conferma l’esistenza del credito o del bene), il giudice accerta la misura del credito pignorato e dispone l’assegnazione al creditore o la vendita (nei casi di beni mobili). L’ordinanza di assegnazione trasferisce il credito pignorato dal debitore al creditore e libera il terzo dagli obblighi. Se la dichiarazione del terzo è negativa o incompleta, il giudice può disporre un giudizio di accertamento (art. 549 c.p.c.) per stabilire l’esistenza del credito.
  4. Inefficacia del pignoramento: il pignoramento perde efficacia se non si chiede l’assegnazione o la vendita entro quarantacinque giorni dall’ultima notifica, oppure se il creditore non procede all’iscrizione a ruolo nel termine previsto. Altri casi di inefficacia sono: mancanza di requisiti essenziali dell’atto (e.g. titolo esecutivo, descrizione dei beni), mancata intimazione al terzo, mancanza della dichiarazione di residenza, mancato invito al terzo a rendere la dichiarazione, mancata attestazione di conformità delle copie depositate . L’inefficacia comporta l’estinzione del processo esecutivo.

2.3 Pignoramento di stipendi, salari e pensioni

Il pignoramento di retribuzioni e trattamenti previdenziali è particolarmente delicato perché incide direttamente sul sostentamento del debitore. L’art. 545 c.p.c. fissa quote massime pignorabili e limiti di impignorabilità:

  • Limite generale di un quinto: le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro sono pignorabili nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e nella stessa misura per ogni altro credito . Nel concorso di più cause di pignoramento (ad esempio crediti alimentari e tributari) il pignoramento non può estendersi oltre la metà delle somme dovute .
  • Minimo vitale per le pensioni: le somme dovute a titolo di pensione o di indennità sostitutive non possono essere pignorate per un importo pari al doppio dell’assegno sociale con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente è pignorabile entro i limiti del quinto .
  • Accredito su conto corrente: se lo stipendio o la pensione vengono accreditati su un conto bancario o postale, sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento; la parte eccedente e le somme accreditate dopo il pignoramento sono pignorabili nei limiti già indicati . Questo meccanismo mira a proteggere il saldo precedente alla notifica.
  • Pignoramento diretto ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973: per le procedure esattoriali l’Agenzia delle Entrate–Riscossione può pignorare fino a un decimo dello stipendio per debiti fino a 5.000 euro, fino a un settimo per debiti da 5.001 a 20.000 euro e fino a un quinto per debiti superiori. La norma prevede inoltre che, se il conto corrente contiene anche risparmi o altre somme, il pignoramento fisc přía solo per l’importo maturato e per i versamenti successivi .

2.4 Pignoramento del conto corrente

Quando il pignoramento presso terzi è notificato a una banca, tutti i rapporti di conto corrente, depositi e titoli intestati al debitore sono vincolati. La banca deve bloccare immediatamente l’importo pignorato e, una volta emessa l’ordinanza di assegnazione, versare al creditore le somme dovute nei limiti di legge. Per quanto riguarda la procedura ordinaria:

  1. Comunicazione dei rapporti: la banca, in qualità di terzo, deve dichiarare se esistono conti correnti, depositi o titoli intestati al debitore e il loro saldo. La dichiarazione è vincolante e può essere impugnata dal debitore se ritiene che non siano state rispettate le soglie di impignorabilità.
  2. Concorso di più creditori: se il conto corrente è già stato pignorato da un altro creditore, un eventuale ulteriore pignoramento è inefficace. La Cassazione ha affermato che il secondo pignoramento è vietato e deve essere estinto per evitare la duplicazione delle procedure.
  3. Limiti alla pignorabilità del saldo: l’art. 545 c.p.c. si applica anche ai conti correnti. Di conseguenza, se sul conto affluisce lo stipendio o la pensione, le somme accreditate prima della notifica sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale; se affluiscono dopo la notifica sono pignorabili entro il limite di un quinto .
  4. Pignoramento fiscale: nella procedura esattoriale il vincolo riguarda il saldo del conto corrente e si estende ai versamenti successivi fino all’estinzione del debito . Non è prevista l’iscrizione a ruolo, ma il terzo deve adempiere entro sessanta giorni, altrimenti l’agente deve attivare la procedura ordinaria.

2.5 Pignoramento di canoni di locazione e di crediti commerciali

Un’altra forma diffusa di pignoramento presso terzi riguarda i canoni di locazione dovuti al debitore da un inquilino o i crediti commerciali vantati verso clienti. La procedura è analoga allo schema generale ma presenta alcune peculiarità:

  1. Individuazione del credito: l’atto di pignoramento deve descrivere il contratto di locazione o il rapporto commerciale, indicare la scadenza dei canoni o delle fatture e il loro importo. È possibile pignorare canoni non ancora scaduti, ma il terzo dovrà corrisponderli man mano che maturano.
  2. Dichiarazione del terzo conduttore o cliente: il terzo deve dichiarare l’esistenza del rapporto e l’ammontare dei canoni o dei crediti. Se non adempie, la dichiarazione si considera non contestata e il giudice può emettere ordinanza di assegnazione sulla base degli importi indicati dal creditore .
  3. Opposizione del debitore: il debitore può opporsi al pignoramento eccependo, ad esempio, l’estinzione del credito vantato dal creditore procedente, la compensazione con controcrediti o la nullità del titolo esecutivo. Può inoltre chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), offrendo il pagamento del debito in denaro e ottenendo la liberazione del credito pignorato.

2.6 Conclusione della procedura

La procedura di pignoramento presso terzi si conclude con uno dei seguenti esiti:

  • Assegnazione: se il credito pignorato è liquido ed esigibile, il giudice dell’esecuzione emette un’ordinanza che assegna al creditore le somme o i beni pignorati. Il terzo è tenuto a versare le somme al creditore o al tribunale e, una volta effettuato il pagamento, è liberato da ogni obbligo.
  • Vendita: se l’espropriazione riguarda beni mobili in possesso del terzo, il giudice può ordinare la vendita e la distribuzione del ricavato secondo l’ordine dei privilegi.
  • Conversione: il debitore può chiedere la conversione del pignoramento presso terzi in denaro, versando un importo pari al credito precettato più spese e interessi. Se il giudice accoglie l’istanza, il pignoramento viene revocato e il debito può essere pagato a rate.
  • Estinzione per inefficacia: se il creditore non rispetta i termini per l’iscrizione a ruolo, per la richiesta di assegnazione o per il deposito delle copie conformi, il pignoramento perde efficacia. In questo caso, il vincolo sulle somme o sui beni viene meno e il terzo può restituirli al debitore.

3 Difese e strategie legali

Affrontare un pignoramento presso terzi con successo richiede l’analisi dell’atto notificato, la verifica dei requisiti di legittimità e l’individuazione degli strumenti oppositivi più idonei. Le principali vie di difesa sono l’opposizione all’esecuzione, l’opposizione agli atti esecutivi, l’opposizione di terzo, la conversione e la riduzione del pignoramento.

3.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione consente al debitore di contestare il diritto del creditore di procedere alla esecuzione forzata. Può essere proposta quando si ritiene che:

  • Il titolo esecutivo è inesistente o nullo: ad esempio, se il decreto ingiuntivo non è divenuto esecutivo, la sentenza non è passata in giudicato o se il titolo è stato annullato in un giudizio successivo.
  • Il credito è estinto: pagamento, compensazione, remissione del debito, prescrizione o decadenza.
  • Non sussistono i presupposti per il pignoramento: mancanza del precetto, difetto di notifica, decadenza per mancata iscrizione a ruolo, violazione dei limiti di impignorabilità (ad esempio pignoramento oltre un quinto dello stipendio ).

L’opposizione va proposta davanti al giudice competente per l’esecuzione entro venti giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento (o entro il termine stabilito per la prima udienza). L’instaurazione del giudizio di opposizione non sospende automaticamente l’esecuzione: il debitore deve chiedere la sospensione con un’istanza specifica. Il giudice decide sulla sospensione con ordinanza; per ottenerla occorre dimostrare la fondatezza dell’opposizione e il pericolo di un danno grave e irreparabile.

3.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

La procedura esecutiva è composta da una serie di atti formali (titolo, precetto, atto di pignoramento, iscrizione a ruolo). L’opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per contestare gli errori formali di questi atti: ad esempio l’omessa indicazione del titolo o del precetto, l’omessa intimazione al terzo, la mancanza della dichiarazione di residenza del creditore, l’omessa indicazione del tribunale competente, il difetto di attestazione di conformità delle copie depositate . Può essere proposta anche contro l’ordinanza di assegnazione se il giudice ha erroneamente considerato non contestato un credito, oppure contro la determinazione della quota pignorata.

Il termine per l’opposizione è venti giorni dalla notifica dell’atto o dalla conoscenza legale dell’atto. L’opposizione deve essere proposta al giudice che procede con rito camerale. Anche in questo caso il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione.

3.3 Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)

Il terzo, diverso dal debitore, può proporre opposizione quando vanta la proprietà o la titolarità esclusiva dei beni o dei crediti pignorati. Ad esempio, se il creditore pignora il conto corrente intestato a più soggetti e la quota di uno dei correntisti non appartiene al debitore, il co‑intestatario può proporre opposizione di terzo per far valere il suo diritto. L’opposizione deve essere proposta entro venti giorni dall’inizio dell’espropriazione per mobiliare e presso terzi e si svolge davanti al giudice dell’esecuzione. Il giudice può sospendere l’esecuzione limitatamente alla quota contestata.

3.4 Conversione e riduzione del pignoramento

Il debitore può domandare al giudice la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), offrendo il pagamento della somma dovuta comprensiva di spese ed interessi, anche a rate. Se la richiesta è accolta e il debitore versa la somma, il pignoramento viene sostituito con il deposito della somma convertita. È inoltre possibile ottenere la riduzione del pignoramento quando il valore dei beni o dei crediti pignorati è manifestamente superiore al credito precettato; il giudice può disporre la riduzione revocando in tutto o in parte il pignoramento (art. 496 c.p.c.). Nel pignoramento presso più terzi, il debitore può ottenere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti o la dichiarazione di inefficacia di alcuni di essi .

3.5 Istanza di sospensione e trattative con il creditore

Per evitare che il pignoramento produca effetti irreparabili (ad esempio l’assegnazione dello stipendio), il debitore può presentare al giudice un’istanza di sospensione. La sospensione può essere concessa in presenza di gravi motivi, come l’inesistenza del credito o l’evidente irregolarità dell’atto. Contemporaneamente si possono avviare trattative con il creditore per definire bonariamente la controversia: accordi di ristrutturazione, piani di rientro, dilazioni di pagamento, definizioni agevolate dei carichi fiscali (rottamazioni). Spesso il creditore è disposto a sospendere l’esecuzione se il debitore presenta una proposta seria e assistita da garanzie.

3.6 Opposizione e sospensione nel pignoramento esattoriale

Nel pignoramento esattoriale, l’opposizione contro l’atto di pignoramento o contro il titolo esecutivo (cartella di pagamento, avviso di accertamento) può essere proposta dinanzi al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda dell’oggetto (impugnazione del merito della cartella o vizi di notifica). L’atto di pignoramento ex art. 72‑bis è autonomamente impugnabile con opposizione agli atti esecutivi. Tuttavia, essendo un provvedimento amministrativo, non è iscritto a ruolo e non prevede un’udienza di assegnazione. Il debitore può chiedere la sospensione al giudice competente e, se ottiene una pronuncia cautelare, l’agente della riscossione deve sospendere l’azione. Il terzo, in caso di contestazione, deve trattenere le somme fino a quando non riceve l’ordine dal giudice o dall’agente.

3.7 Uso delle procedure di sovraindebitamento e della composizione negoziata

Quando il debitore si trova in una condizione di sovraindebitamento (impossibilità di far fronte ai debiti con il patrimonio disponibile), può ricorrere alle procedure introdotte dalla legge 3/2012 (modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Queste procedure – piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata del patrimonio ed esdebitazione – consentono di congelare le azioni esecutive e ottenere un piano di pagamento calibrato sulla capacità reddituale. Un gestore della crisi nominato dall’OCC assiste il debitore nella presentazione della proposta e, una volta approvata, i pignoramenti vengono sospesi. Ad esempio, il piano del consumatore permette a chi percepisce uno stipendio o una pensione di pagare i creditori con rate proporzionate al reddito, tutelando il minimo vitale e liberando da eventuali pignoramenti sul conto corrente.

Il D.L. 118/2021 ha inoltre istituito la composizione negoziata della crisi: gli imprenditori, anche agricoli, in situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario possono chiedere la nomina di un esperto negoziatore che li assista nelle trattative con i creditori. Durante la composizione negoziata è possibile ottenere misure protettive che sospendono le azioni esecutive, compresi i pignoramenti presso terzi. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore accreditato, può aiutare gli imprenditori a presentare l’istanza e a gestire le trattative.

3.8 Rottamazioni e definizioni agevolate dei carichi fiscali

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate (c.d. “rottamazioni”) che consentono ai contribuenti di pagare le cartelle esattoriali senza interessi di mora e sanzioni. Le rottamazioni previste dal D.L. 119/2018, dal D.L. 34/2019 e dalle successive leggi di bilancio hanno permesso di bloccare i pignoramenti in corso in attesa dell’esito della procedura. Nel 2023 e nel 2024 sono state introdotte altre definizioni agevolate (la cd. “rottamazione quater” e “rottamazione quinta”), che prevedono il pagamento in rate fino a cinque anni e la sospensione delle procedure esecutive in pendenza della rateizzazione. Per beneficiare della sospensione, è necessario che la domanda sia presentata tempestivamente e che le rate siano pagate regolarmente.

4 Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che compromettono la possibilità di opporsi efficacemente al pignoramento. Di seguito si elencano i più frequenti e si forniscono consigli pratici per evitarli:

  • Ignorare la notifica: non leggere la raccomandata o la PEC contenente l’atto di pignoramento può far perdere termini essenziali (10 giorni per la dichiarazione del terzo, 20 giorni per l’opposizione). È importante aprire subito la comunicazione e rivolgersi a un professionista.
  • Confondere i termini: il termine di trenta giorni per l’iscrizione a ruolo decorre dalla consegna dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario , non dalla notifica. Il termine di quarantacinque giorni per la richiesta di assegnazione decorre dalla data dell’ultima notifica a terzo e debitore.
  • Sottovalutare la forma dell’atto: l’atto di pignoramento deve contenere gli elementi previsti dall’art. 543 c.p.c. (titolo, precetto, descrizione del credito, citazione del debitore, invito al terzo, indirizzo PEC). La mancanza di uno di questi elementi rende l’atto viziato e può essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi .
  • Non verificare i limiti di impignorabilità: spesso vengono pignorate somme oltre il limite consentito, ad esempio più di un quinto dello stipendio o oltre il minimo vitale della pensione . Il debitore deve verificare il proprio stipendio netto e confrontarlo con le quote previste; se la parte pignorata è superiore, può chiedere la riduzione o contestare l’atto.
  • Non presentare opposizione per paura delle spese: molti rinunciano a contestare il pignoramento temendo di dover sostenere spese processuali; tuttavia, l’assenza di opposizione comporta la perdita definitiva del credito pignorato. L’opposizione può essere condotta con costi proporzionati all’importo pignorato e, se fondata, può portare alla revoca dell’atto.
  • Agire senza consulenza: il pignoramento presso terzi coinvolge norme complesse e termini perentori. Affidarsi a un avvocato esperto, soprattutto se il pignoramento è fiscale o se sono in gioco somme rilevanti, consente di scegliere la strategia più efficace e di evitare sanzioni.

5 Tabelle riepilogative

Le seguenti tabelle sintetizzano le principali norme, i termini e gli strumenti difensivi relativi al pignoramento presso terzi. Le tabelle non sostituiscono la consulenza legale ma aiutano a individuare rapidamente riferimenti normativi e scadenze.

5.1 Principali articoli del codice di procedura civile

Articolo c.p.c.Contenuto essenzialeRiferimenti
Art. 543Forma del pignoramento: requisiti dell’atto (indicazione del credito, titolo, precetto, domicilio del creditore, invito al terzo e citazione del debitore), modalità di notificaNorme generali sulla forma del pignoramento
Art. 545Crediti impignorabili e limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (non pignorabilità di crediti alimentari e sussidi, pignorabilità di stipendi entro un quinto, minimo vitale per pensioni, impignorabilità parziale sul conto corrente)Tutela del minimo vitale
Art. 546Obblighi del terzo: custodia delle somme nei limiti del credito precettato (scaglioni 1.000 €/1.600 €/50%), accantonamento di stipendi e pensioni; possibilità di riduzione proporzionaleCustodia e doveri del terzo
Art. 547Dichiarazione del terzo: modalità e termini; effetti in caso di mancata dichiarazione (crediti non contestati)Dichiarazione di quantità
Art. 551-552Procedura di vendita o assegnazione delle cose mobili o dei crediti pignoratiFase conclusiva
Art. 557Iscrizione a ruolo e deposito delle copie conformi entro trenta giorni; inefficacia per tardivitàTermine perentorio
Art. 615Opposizione all’esecuzione: contestazione del diritto del creditoreDifesa del merito
Art. 617Opposizione agli atti esecutivi: contestazione di vizi formali e proceduraliDifesa formale
Art. 619Opposizione di terzo: tutela dei diritti di proprietà del terzoProtezione di estranei
Art. 495Conversione del pignoramento con versamento della somma dovutaEstinzione del pignoramento
Art. 496Riduzione del pignoramento nei casi di eccessoRimodulazione del pignoramento

5.2 Termini principali della procedura

FaseTerminiRiferimento
Notifica del precettoIl debitore ha 10 giorni per pagare prima di subire l’esecuzioneart. 480 c.p.c.
Notifica dell’atto di pignoramentoInvio simultaneo a debitore e terzo; il terzo ha 10 giorni per comunicare la dichiarazioneart. 543 c.p.c.
Iscrizione a ruoloEntro 30 giorni dalla consegna dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziarioart. 557 c.p.c.
Udienza di comparizioneIl giudice fissa l’udienza nel rispetto del termine previsto dall’art. 501 c.p.c.art. 543 c.p.c.
Richiesta di assegnazione o venditaEntro 45 giorni dal pignoramento (ridotto rispetto al precedente termine di 90 giorni)art. 497 c.p.c. riformato
Opposizione all’esecuzioneEntro 20 giorni dalla notifica dell’atto impugnatoart. 615 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutiviEntro 20 giorni dalla conoscenza legale dell’attoart. 617 c.p.c.
Dichiarazione del terzo10 giorni dalla notifica (o in udienza)art. 547 c.p.c.
Pagamento del terzo in pignoramento fiscaleEntro 60 giorni dall’ordine di pagamento; in caso di mancato pagamento il vincolo si scioglieart. 72‑bis D.P.R. 602/1973

5.3 Strumenti difensivi e soluzioni alternative

StrumentoDescrizioneQuando utilizzarlo
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Contestazione del diritto del creditore ad agire in executivis (nullità del titolo, estinzione del credito)Quando il debitore ritiene che il credito sia inesistente o estinto
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Impugnazione di vizi formali dell’atto di pignoramento, del precetto o dell’ordinanza di assegnazioneIn presenza di errori formali o procedurali
Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)Protegge la proprietà o il credito di soggetti estraneiSe i beni o i crediti pignorati appartengono ad altro soggetto
Istanza di sospensioneRichiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione in presenza di gravi motiviPer evitare l’assegnazione mentre pende l’opposizione
Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)Sostituzione del pignoramento con il versamento della somma dovuta in denaroQuando si può pagare in un’unica soluzione o a rate con garanzia
Riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.)Riduzione o revoca del pignoramento se il valore dei beni supera il creditoQuando è stato pignorato un importo eccessivo
Piano del consumatore (L. 3/2012)Proposta di pagamento ai creditori con sospensione delle azioni esecutivePer debitori non fallibili (privati, professionisti) con reddito stabile
Accordo di ristrutturazione dei debiti (L. 3/2012)Accordo con i creditori assistito da OCC con eventuale falcidia del debitoQuando occorre ristrutturare debiti consistenti
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)Percorso assistito da esperto per imprenditori con squilibrio finanziarioPer sospendere le esecuzioni e negoziare con banche e fornitori
Definizioni agevolate (rottamazioni)Pagamento dei carichi fiscali con riduzione di sanzioni e interessi e sospensione delle azioniQuando il pignoramento deriva da cartelle esattoriali

6 FAQ – Domande frequenti

Di seguito si riportano alcune delle domande più frequenti poste dai debitori e dai contribuenti in relazione al pignoramento presso terzi, con risposte concise basate sulla normativa e sulla prassi.

1. Cos’è il pignoramento presso terzi?

È la procedura esecutiva con cui il creditore munito di titolo esecutivo pignora i crediti che il debitore vanta nei confronti di un soggetto terzo (ad esempio una banca, il datore di lavoro o un inquilino). Il terzo diventa custode delle somme pignorate fino all’assegnazione o alla vendita.

2. Quali sono i requisiti dell’atto di pignoramento presso terzi?

L’atto deve contenere l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; la descrizione, almeno generica, dei beni o delle somme da pignorare; l’intimazione al terzo di non disporne; la citazione del debitore a comparire; la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune del tribunale competente; l’indicazione dell’indirizzo PEC del creditore .

3. Cosa succede se il creditore non iscrive il pignoramento a ruolo?

Il creditore deve iscrivere a ruolo il processo esecutivo e depositare le copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna dell’atto . Se non lo fa, il pignoramento diventa inefficace e il processo si estingue.

4. Qual è il termine per il deposito delle copie conformi?

Le copie conformi devono essere depositate contestualmente all’iscrizione a ruolo, entro trenta giorni dalla consegna dell’atto. La Corte di cassazione ha affermato che la mancanza dell’attestazione di conformità non è sanabile e comporta l’inefficacia del pignoramento .

5. Quali somme dello stipendio o della pensione possono essere pignorate?

Per i crediti ordinari, lo stipendio e la pensione possono essere pignorati nella misura di un quinto. Per i tributi dovuti allo Stato, province e comuni si applica sempre il limite di un quinto. In caso di concorso di più cause (ad esempio crediti alimentari e tributi), l’ammontare complessivo pignorato non può superare la metà . Le pensioni sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro .

6. Le somme accreditate sul conto corrente prima del pignoramento sono tutelate?

Sì. Se lo stipendio o la pensione vengono accreditati su un conto bancario o postale, sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento; la parte eccedente e le somme accreditate dopo la notifica sono pignorabili nei limiti di un quinto .

7. Cosa accade se il terzo non rende la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c.?

Se il terzo non comunica la dichiarazione entro dieci giorni, dovrà comparire all’udienza fissata dal giudice e rendere la dichiarazione. Se non compare o non dichiara, il credito pignorato o i beni indicati si considereranno non contestati nelle misure indicate dal creditore . Ciò significa che il giudice può procedere all’assegnazione sulla base delle indicazioni del creditore.

8. È possibile contestare la dichiarazione del terzo?

Sì. Il debitore può contestare la dichiarazione del terzo se ritiene che non corrisponda alla realtà (ad esempio se il terzo dichiara un importo maggiore di quello effettivamente dovuto). La contestazione può avvenire all’udienza o mediante un giudizio di accertamento ex art. 549 c.p.c. Il giudice deciderà previa istruttoria.

9. Cosa si intende per pignoramento “dormiente” e quali rischi comporta?

Si parla di pignoramento dormiente quando il creditore notifica l’atto ma non chiede l’assegnazione o la vendita entro i termini di legge (attualmente 45 giorni). In tal caso il pignoramento perde efficacia e si estingue. Tuttavia, mentre il vincolo è pendente, le somme restano bloccate, generando per il debitore disagi e costi. Per questo motivo la riforma ha ridotto i termini per evitare pignoramenti inutilmente prolungati.

10. Come posso chiedere la riduzione del pignoramento?

Se l’importo pignorato è manifestamente superiore al credito, il debitore può presentare un’istanza di riduzione al giudice dell’esecuzione. Occorre dimostrare l’eccesso e indicare quali beni o somme possono essere liberati senza pregiudicare il soddisfacimento del creditore. Nel pignoramento presso più terzi il debitore può anche chiedere la dichiarazione di inefficacia di alcuni pignoramenti .

11. Cosa succede se ricevo un pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis?

L’Agenzia delle Entrate–Riscossione può inviare direttamente all’istituto bancario o al datore di lavoro un ordine di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il terzo è tenuto a trattenere le somme e a versarle all’agente entro 60 giorni; se non lo fa il vincolo si scioglie e l’agente dovrà attivare la procedura ordinaria . Il debitore può impugnare l’atto con opposizione agli atti esecutivi e chiedere la sospensione. Le somme accreditate dopo la notifica restano vincolate fino all’estinzione del debito .

12. Posso utilizzare le procedure di sovraindebitamento per bloccare un pignoramento?

Sì. Presentando un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti presso un OCC si ottiene la sospensione delle azioni esecutive, compresi i pignoramenti. Una volta omologato il piano, le somme pignorate vengono restituite entro i limiti stabiliti dal piano. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi, può assisterti nella presentazione della domanda e nella trattativa con i creditori.

13. In quali casi è preferibile richiedere la conversione del pignoramento?

La conversione è conveniente quando il debitore dispone di liquidità o può ottenere un finanziamento per pagare l’importo precettato. Consente di evitare l’assegnazione e di estinguere l’esecuzione, magari concordando un piano di rientro con garanzie. È particolarmente utile per liberare lo stipendio o il conto corrente e per prevenire ulteriori danni reputazionali.

14. Cosa succede se il pignoramento riguarda beni in comunione?

Se il bene o il credito pignorato è in comunione tra il debitore e altri soggetti (ad esempio un conto cointestato o un canone di locazione comune), la procedura si limita alla quota del debitore. Gli altri cointestatari possono proporre opposizione di terzo per salvaguardare la loro quota. In ogni caso, il giudice valuta la dichiarazione del terzo e assegna al creditore solo la quota spettante al debitore.

15. La mancata indicazione del domicilio del creditore nel comune del tribunale rende nullo l’atto?

L’art. 543 c.p.c. richiede la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale . La giurisprudenza ritiene che la mancanza di questa indicazione sia causa di nullità relativa dell’atto, sanabile se il debitore compare all’udienza senza eccepirla. Tuttavia, se eccepita tempestivamente, la nullità comporta l’inefficacia del pignoramento.

16. L’omessa notificazione dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al terzo rende inefficace il pignoramento?

Ai sensi dell’art. 543 c.p.c., il creditore deve notificare al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositarlo nel fascicolo dell’esecuzione; la mancata notifica determina l’inefficacia del pignoramento nei confronti del terzo . Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo verso i terzi cui l’avviso non è stato notificato.

17. Che differenza c’è tra l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis e il pignoramento ordinario?

L’ordine di pagamento ex art. 72‑bis è un provvedimento amministrativo dell’agente della riscossione che consente di pignorare direttamente somme presso terzi senza rivolgersi al tribunale. La procedura è semplificata e si conclude con il pagamento del terzo o con il mancato pagamento entro 60 giorni. Il pignoramento ordinario richiede invece il titolo esecutivo, il precetto, la notifica dell’atto di pignoramento, l’iscrizione a ruolo e l’intervento del giudice.

18. Posso pignorare una carta ricaricabile?

Le carte prepagate con IBAN sono assimilate ai conti correnti e quindi possono essere oggetto di pignoramento presso terzi. Tuttavia, se sulla carta vengono accreditati stipendi o pensioni, valgono i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. In assenza di accrediti protetti, l’intero saldo può essere pignorato. La banca emittente deve comunque rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.

19. Se il terzo paga spontaneamente al creditore senza attendere l’ordinanza del giudice, il pagamento è valido?

No. Nel pignoramento ordinario il terzo deve attendere l’ordinanza di assegnazione. Se paga spontaneamente al creditore, il pagamento è inefficace e non lo libera dall’obbligo verso il debitore; potrebbe essere condannato al pagamento anche nei confronti degli altri creditori. Diverso è il caso del pignoramento fiscale: l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis produce l’effetto dell’assegnazione, quindi il pagamento effettuato al concessionario conclude la procedura .

20. Cosa accade se il credito pignorato è contestato da altri creditori?

Se sullo stesso credito intervengono più creditori, la procedura prosegue con la concorrenza di tutte le pretese. Il giudice dell’esecuzione determina l’ordine dei privilegi e distribuisce le somme secondo la graduazione. Tuttavia, un secondo pignoramento avente ad oggetto lo stesso credito già pignorato è inefficace e deve essere dichiarato estinto (Cass. civ., Sez. III, 2025). Il debitore può segnalare la presenza di altri creditori per evitare duplicazioni.

7 Simulazioni pratiche

7.1 Simulazione di pignoramento dello stipendio

Supponiamo che un lavoratore dipendente percepisca uno stipendio netto mensile di 1.500 euro e abbia ricevuto un atto di pignoramento per un debito di 10.000 euro. Il pignoramento riguarda un credito ordinario (ad esempio un prestito bancario). In base all’art. 545 c.p.c., il datore di lavoro, in qualità di terzo, deve trattenere un quinto dello stipendio: 1.500 × 1/5 = 300 euro al mese. Questo importo sarà accantonato ogni mese e versato all’ufficiale giudiziario dopo l’ordinanza di assegnazione. Il lavoratore continuerà a percepire 1.200 euro. Se sullo stesso stipendio grava anche un pignoramento per crediti alimentari (ad esempio 400 euro mensili), l’importo complessivo pignorato non può superare la metà dello stipendio, quindi il pignoramento ordinario dovrà essere ridotto a 350 euro (1.500 / 2 − 400 = 350) per rispettare il limite .

7.2 Simulazione di pignoramento della pensione

Un pensionato percepisce una pensione mensile lorda di 1.000 euro e riceve un pignoramento per debiti tributari. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che le pensioni non possono essere pignorate per un importo corrispondente al doppio dell’assegno sociale (che al 2025 è pari a 503,27 euro); il minimo vitale non può comunque essere inferiore a 1.000 euro . In questo caso l’intera pensione rientra nel minimo vitale e non può essere pignorata. Se la pensione fosse di 1.600 euro, la parte pignorabile sarebbe 1.600 − 1.006,54 = 593,46 euro; il pignoramento per tributi può colpire un quinto di tale importo: 593,46 × 1/5 ≈ 118,69 euro al mese. Il pensionato conserverebbe 1.481,31 euro.

7.3 Simulazione di pignoramento di un conto corrente

Un lavoratore autonomo ha sul proprio conto corrente 4.000 euro provenienti da incassi per prestazioni professionali. Riceve un pignoramento presso terzi ordinario. La banca deve bloccare l’intero saldo fino alla concorrenza del credito pignorato. Se però sullo stesso conto affluisce anche lo stipendio della moglie (1.500 euro mensili), le somme accreditate prima della notifica (fino al triplo dell’assegno sociale, circa 1.509,81 euro) sono impignorabili . Di conseguenza, la banca dovrà distinguere gli importi provenienti dallo stipendio e trattenere solo la parte eccedente. Se l’atto di pignoramento è fiscale, il vincolo si estende alle somme che verranno accreditate successivamente e non prevede un’udienza di assegnazione .

7.4 Simulazione di opposizione per mancanza di attestazione di conformità

Il creditore notifica al debitore e a una banca un atto di pignoramento e consegna all’ufficiale giudiziario l’originale. L’avvocato del creditore deposita le copie del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento entro trenta giorni ma dimentica di attestare la conformità agli originali. La Corte di cassazione, con la sentenza 28513/2025, ha chiarito che la mancanza dell’attestazione non può essere sanata e determina l’inefficacia del pignoramento . Il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi eccependo la violazione dell’art. 557 c.p.c. Il giudice, accertata la mancanza dell’attestazione, dichiarerà l’estinzione della procedura e ordinerà alla banca di liberare le somme.

7.5 Simulazione di pignoramento fiscale e opposizione

Un contribuente riceve da Agenzia delle Entrate–Riscossione un ordine di pagamento ex art. 72‑bis per un debito di 15.000 euro relativo a cartelle esattoriali. Il terzo (la banca) blocca il saldo di 5.000 euro e riceve ulteriore ordine di trattenere un quinto dello stipendio accreditato mensilmente. Il debitore ritiene che molte cartelle siano prescritte e propone opposizione al giudice tributario, chiedendo la sospensione. Il giudice sospende l’esecuzione; l’agente non può incassare le somme fino alla decisione. Se il contribuente aderisce contemporaneamente alla rottamazione quater, il pignoramento resta sospeso fino alla definizione. In caso di mancato pagamento delle rate, il pignoramento riprende sulla base del debito residuo.

Conclusione

Il pignoramento presso terzi è uno strumento efficace per il creditore ma può trasformarsi in un incubo per il debitore se non viene gestito con tempestività e competenza. La procedura richiede il rispetto di requisiti formali stringenti (indicazione del titolo, del precetto, del domicilio del creditore, invito al terzo, attestazione di conformità) e il rispetto di termini perentori. Il legislatore, con le riforme degli ultimi anni, ha imposto maggior rigore agli atti e ha ridotto i tempi dell’esecuzione, introducendo l’obbligo di depositare copie conformi entro trenta giorni e prevedendo l’inefficacia del pignoramento per il mancato deposito . Allo stesso tempo sono stati rafforzati i limiti di impignorabilità per tutelare il minimo vitale del debitore, come si ricava dagli artt. 545 e 546 c.p.c. .

La giurisprudenza recente, in particolare la sentenza 28513/2025 della Corte di cassazione, ha ribadito che il rigore formale è funzionale alla certezza del processo esecutivo e che la mancanza dell’attestazione di conformità non può essere sanata . Le decisioni del Tribunale di Monza e dell’Arbitro Bancario Finanziario hanno chiarito la portata del pignoramento esattoriale e l’estensione del vincolo alle somme future .

Per il debitore o contribuente che riceve un atto di pignoramento la parola d’ordine è agire subito. È fondamentale esaminare l’atto, verificare la regolarità formale e i termini, calcolare i limiti di impignorabilità e scegliere lo strumento di difesa più adatto: opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, istanza di sospensione, conversione, riduzione, ricorso alle procedure di sovraindebitamento o alle definizioni agevolate. Affrontare il pignoramento senza una strategia può comportare la perdita di beni essenziali e un aggravio di costi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti a valutare ogni caso con professionalità. Grazie alla competenza maturata nel diritto bancario e tributario, alla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo può proporre soluzioni efficaci, sia giudiziali sia stragiudiziali. Dall’analisi dell’atto all’opposizione in tribunale, dalla trattativa con il creditore alla presentazione di un piano del consumatore, lo studio offre un supporto completo per difendere il patrimonio e tutelare la dignità del debitore.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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