Pignoramento del Conto Corrente Bancario: come sbloccarlo

Introduzione

Il blocco del conto corrente bancario è uno degli eventi più traumatici per un debitore: improvvisamente non è più possibile prelevare o pagare i fornitori, le carte vengono disattivate e il rischio è quello di paralizzare l’attività d’impresa o la vita quotidiana. Nel linguaggio giuridico questo blocco è il risultato di un pignoramento presso terzi: il creditore, munito di titolo esecutivo, notifica alla banca l’atto di pignoramento e l’istituto di credito congela le somme sul conto del debitore. La stretta sui conti può mettere a rischio perfino lo stipendio o la pensione e pertanto è fondamentale sapere quali sono i limiti di pignorabilità, le scadenze procedurali e soprattutto le strategie per sbloccare il conto.

Questa guida – aggiornata a novembre 2025 – nasce con l’obiettivo di spiegare in modo chiaro e completo come funziona il pignoramento del conto corrente, quali sono le norme e la giurisprudenza di riferimento, come opporsi e quali rimedi alternativi il legislatore ha predisposto negli ultimi anni. La materia è stata oggetto di numerose riforme: dalla riforma Cartabia (D.L. 149/2022) alle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) sulle procedure di riscossione, fino agli aggiornamenti del Decreto-legge 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi d’impresa. Per essere efficaci nella tutela occorre conoscere queste novità e le pronunce più recenti della Corte di cassazione.

L’articolo offre anche un taglio operativo: l’obiettivo è fornire un manuale pratico per il debitore o contribuente, con indicazione dei passi da compiere, degli errori da evitare e degli strumenti alternativi (rateizzazioni, rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione). La guida è stata redatta da un team multidisciplinare coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012). L’avv. Monardo dirige uno staff di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale nel campo del diritto bancario e tributario ed è anche esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che affianca le imprese nella ristrutturazione dei debiti.

Grazie all’esperienza maturata in centinaia di procedure esecutive e di sovraindebitamento, l’avv. Monardo e il suo staff sono in grado di:

  • analizzare l’atto di pignoramento e verificare la legittimità della procedura;
  • proporre opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi quando mancano i requisiti di legge;
  • negoziare con il creditore, attivando sospensioni del pignoramento e piani di rientro;
  • promuovere soluzioni giudiziali (conversione, riduzione del pignoramento, impugnazioni) e stragiudiziali (saldi e stralci con banche e finanziarie);
  • avviare procedure di sovraindebitamento o composizione negoziata della crisi per bloccare tutte le azioni esecutive.

Se il tuo conto è stato bloccato o temi un pignoramento imminente, non aspettare: ogni giorno perso può comportare la perdita di somme necessarie alla tua sopravvivenza o a quella della tua attività. 📩 Contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo attraverso i recapiti in fondo a questa pagina per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Nozione di pignoramento presso terzi e forma dell’atto

Il pignoramento è la prima fase dell’espropriazione forzata. L’articolo 492 c.p.c. stabilisce che l’ufficiale giudiziario intima al debitore di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito ed invita il debitore a dichiarare la residenza o l’indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendolo che le notifiche successive avverranno presso il tribunale se non effettuerà questa dichiarazione . La norma prevede inoltre che il debitore possa sostituire i beni pignorati con il versamento di una somma pari al credito, aumentata delle spese, depositando almeno un sesto del credito : questa è la cosiddetta conversione anticipata, preludio alla più formale conversione di cui all’art. 495 c.p.c. (trattata più avanti).

Quando il pignoramento riguarda crediti del debitore verso terzi – come il saldo di un conto corrente –, l’atto deve rispettare l’art. 543 c.p.c.. L’ufficiale giudiziario deve notificare l’atto sia al terzo (la banca) sia al debitore e indicare il titolo esecutivo, l’importo del credito, la data del precetto, i dati del creditore e del debitore. L’atto deve contenere l’ingiunzione al debitore di non sottrarsi all’azione esecutiva e l’invito al terzo a rendere una dichiarazione entro dieci giorni circa le somme di cui è debitore del debitore; il terzo è avvertito che, in mancanza di dichiarazione, i crediti si reputano non contestati . Il creditore deve depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo entro 30 giorni dalla consegna dell’atto, pena l’inefficacia del pignoramento . Tale adempimento è rafforzato dall’art. 164‑ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c., introdotto nel 2014, che prevede la cancellazione del vincolo e la cessazione di ogni obbligo del terzo se la nota di iscrizione a ruolo non viene depositata nei termini .

L’art. 497 c.p.c. dispone che il pignoramento perde efficacia quando entro 45 giorni dal compimento dell’atto non siano state chieste l’assegnazione o la vendita . In altre parole, se il creditore notifica il pignoramento ma poi resta inattivo, il vincolo decade automaticamente dopo 45 giorni e la banca deve sbloccare il conto. Questa è una prima forma di tutela per il debitore distratto o mal informato.

Limiti alla pignorabilità di stipendi, pensioni e conti correnti

Il legislatore italiano tutela la sussistenza del debitore fissando limiti alla pignorabilità delle somme destinate al sostentamento. L’art. 545 c.p.c. dispone che:

  • i crediti di natura alimentare (mantenimento, alimenti, indennità di maternità, assegni familiari) sono impignorabili ;
  • le somme dovute come stipendi, salari e altre indennità possono essere sequestrate, per debiti tributari, solo fino a un quinto e nello stesso limite per gli altri creditori; se vi sono più cause di pignoramento, la quota cumulativa non può superare la metà ;
  • le pensioni e gli assegni di quiescenza sono impignorabili fino a un importo pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1 000 euro per il 2025, mentre la parte eccedente può essere pignorata nel limite di un quinto ;
  • quando lo stipendio o la pensione è accreditato su un conto corrente prima del pignoramento, solo la parte che eccede tre volte l’assegno sociale (circa 1 650 euro nel 2025) può essere pignorata; gli accrediti successivi seguono i normali limiti del quinto . Qualsiasi atto che superi tali soglie è parzialmente inefficace e il giudice deve rilevare d’ufficio l’eccesso .

In materia di riscossione coattiva dei tributi, il D.P.R. 602/1973, all’art. 72‑bis, consente all’Agenzia delle Entrate‐Riscossione di pignorare i crediti verso terzi senza l’intervento del giudice: l’atto può essere redatto dai funzionari del concessionario e contiene l’ordine al terzo di pagare entro 60 giorni le somme dovute all’erario, comprensive di quelle che matureranno successivamente . La norma precisa che il pagamento deve avvenire entro 60 giorni per i crediti già scaduti al momento della notifica e alle rispettive scadenze per quelli futuri . La disciplina si applica fatta salva la protezione prevista dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 72‑ter del D.P.R. 602/1973, che stabilisce limiti particolari per stipendi e pensioni: quando lo stipendio non supera 2 500 euro, la quota pignorabile dall’Erario è un decimo; tra 2 500 e 5 000 euro è un settimo; oltre 5 000 euro si applica il normale quinto . La stessa norma chiarisce che il pignoramento non può toccare l’ultimo stipendio accreditato sul conto .

L’Agenzia delle Entrate‐Riscossione, sul proprio sito istituzionale, ricorda che il pignoramento può colpire le somme depositate sul conto corrente a esclusione dell’ultimo stipendio o salario, che resta sempre disponibile per il debitore . Questa precisazione è importante perché alcune banche, per eccesso di prudenza, congelano integralmente il saldo senza distinguere le somme impignorabili.

Conversione, riduzione e cessazione del pignoramento

Il codice di procedura civile prevede alcuni strumenti che consentono al debitore di liberare o ridurre il pignoramento:

  • Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) – Il debitore può chiedere, prima della vendita o dell’assegnazione, di sostituire i beni o i crediti pignorati con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore procedente e agli altri creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese . La domanda deve essere corredata dal deposito in cancelleria di una somma non inferiore a un sesto del totale del credito . Il giudice fissa un’udienza entro 30 giorni per determinare l’importo da versare e può concedere al debitore la possibilità di rateizzare fino a 48 mesi nel caso di espropriazioni immobiliari . Con l’ordinanza che ammette la conversione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate con il versamento dell’intera somma .
  • Riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.) – Se il valore dei beni pignorati è eccessivo rispetto alle spese e ai crediti per i quali si procede, il giudice, su istanza del debitore o d’ufficio, può disporre la riduzione del pignoramento . Questa misura tutela il principio di proporzionalità dell’esecuzione, evitando che siano congelati beni di valore sproporzionato rispetto al debito .
  • Cessazione dell’efficacia del pignoramento (art. 497 c.p.c. e art. 164‑ter disp. att. c.p.c.) – Oltre al termine di 45 giorni previsto dall’art. 497 c.p.c. per la richiesta di assegnazione o vendita , l’art. 164‑ter disp. att. c.p.c. stabilisce che il pignoramento diventa inefficace se il creditore non deposita la nota di iscrizione a ruolo nel termine (30 giorni per il pignoramento presso terzi). In tale caso il creditore deve dichiarare l’inefficacia al debitore e alla banca entro cinque giorni e ogni obbligo del terzo cessa . Questa norma, introdotta con il decreto legge 132/2014, serve proprio a evitare che i conti restino bloccati per inerzia dell’avvocato del creditore.

Giurisprudenza recente

La Corte di cassazione ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione delle norme appena esaminate. Riportiamo le pronunce più rilevanti aggiornate al 2025:

  1. Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2025 n. 28520 – con riguardo al pignoramento esattoriale di cui all’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, la Corte ha chiarito che il termine di 60 giorni non è un semplice intervallo di riflessione per il debitore ma un periodo entro il quale tutte le somme che affluiscono sul conto devono essere vincolate e trasferite all’Agente della riscossione, anche se il saldo al momento della notifica era negativo. La banca non può limitarsi a versare il saldo iniziale ma deve trattenere e poi accreditare al Fisco anche gli accrediti successivi maturati nei 60 giorni . Questa pronuncia, ribadita da commentatori come SoluzioniAlDebito, ha trasformato il conto corrente in una sorta di «stazione di transito» per l’erario .
  2. Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2021 n. 36066 – La Corte ha stabilito che quando il conto corrente presenta un saldo negativo per effetto di un affidamento bancario (scoperto o castelletto), non esiste un vero e proprio credito esigibile e pertanto non può essere pignorato il “fido” o l’affidamento in sé. Solo quando il conto torna in attivo il saldo positivo può essere pignorato; gli accrediti che semplicemente riducono lo scoperto non possono essere considerati crediti pignorabili .
  3. Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2023 n. 28772 – In materia di conti cointestati, la Corte ha ribadito che la cointestazione implica una presunzione di comproprietà paritaria. Pertanto il pignoramento può colpire solo la quota del debitore, presumibilmente metà del saldo, salvo prova contraria. Il terzo pignorato (la banca) deve informare il cointestatario per permettergli di far valere le proprie ragioni . Gli Arbitri Bancari Finanziari (ABF) hanno più volte affermato che la banca non può bloccare l’intero saldo di un conto cointestato se il credito riguarda solo uno dei correntisti .
  4. Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2017 n. 26519 – La Corte ha dichiarato nullo il pignoramento esattoriale in cui l’atto non riportava nel dettaglio i singoli carichi tributari sottesi alla procedura. Un richiamo generico alla cartella o agli avvisi di accertamento non consente al debitore di comprendere il titolo per il quale si procede e viola il diritto di difesa .
  5. Giurisprudenza di merito – Numerose ordinanze dei tribunali e pareri dell’ABF hanno stabilito che i depositi titoli, le azioni, i conti in valuta estera e gli affidamenti inutilizzati non sono aggredibili con il pignoramento del conto corrente e richiedono atti separati . Inoltre il tribunale di Milano ha escluso la pignorabilità di un conto corrente in rosso, chiarendo che eventuali versamenti successivi possono essere vincolati solo quando il saldo diventa positivo .
  6. Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) – Pur non essendo una sentenza, merita menzione la modifica introdotta dalla manovra fiscale: l’accertamento esecutivo si estende a quasi tutti i tributi e consente all’Agente della riscossione di procedere al pignoramento dopo 60 giorni dalla notifica dell’avviso senza emettere una ulteriore cartella. Trascorsi altri 30 giorni, la riscossione può iniziare con il pignoramento del conto .

La protezione del debitore nei conti correnti pignorati

La combinazione di norme e giurisprudenza consente di delineare un quadro di tutela articolato:

  • Solo il saldo attivo può essere pignorato: se il conto è in rosso, il pignoramento è inefficace finché non diventa positivo .
  • I limiti di impignorabilità vanno applicati d’ufficio: la banca deve lasciare al debitore almeno tre volte l’assegno sociale per gli stipendi e due volte l’assegno sociale per le pensioni e non può pignorare l’ultimo stipendio .
  • I conti cointestati sono protetti per metà (o per la quota dimostrata) .
  • Il termine di 60 giorni dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 è un periodo di “cattura”: entro quel lasso di tempo tutti gli accrediti vanno versati al Fisco . Oltre tale termine, la banca deve sbloccare il conto salvo nuovo pignoramento.
  • Il pignoramento perde efficacia se il creditore non iscrive a ruolo la procedura nei termini (30 giorni) o se non chiede l’assegnazione entro 45 giorni .
  • L’atto deve indicare il titolo in modo dettagliato; altrimenti è nullo .

Procedura passo‑passo del pignoramento del conto corrente

Per comprendere come sbloccare il pignoramento è indispensabile conoscere le fasi procedurali e i termini perentori che vincolano il creditore e la banca. La sequenza che segue vale sia per i pignoramenti «ordinari» (creditori privati) sia, con le dovute peculiarità, per quelli esattoriali.

1. Titolo esecutivo e precetto

Il presupposto del pignoramento è il possesso da parte del creditore di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, cartella esattoriale) che attesti la certezza, liquidità ed esigibilità del credito. In materia fiscale, l’avviso di accertamento esecutivo svolge questa funzione, eliminando la necessità di una cartella. Il creditore deve notificare il titolo al debitore e, per i crediti non fiscali, anche un atto di precetto in cui intima il pagamento entro un termine non inferiore a 10 giorni. Trascorso il termine senza pagamento, può procedere all’esecuzione forzata.

2. Notifica dell’atto di pignoramento presso terzi

Il pignoramento del conto corrente è un pignoramento «presso terzi», perché si colpisce un credito che il debitore vanta verso un terzo (la banca). L’ufficiale giudiziario notifica l’atto di pignoramento al debitore e all’istituto bancario, indicando chiaramente il titolo esecutivo, l’importo dovuto, la data del precetto, il domicilio eletto e l’indirizzo PEC per le comunicazioni . L’atto contiene l’ingiunzione al debitore di astenersi da atti di disposizione e invita la banca a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. entro 10 giorni . Se la banca non rende la dichiarazione o lo fa in modo incompleto, il credito si considera non contestato e il giudice può procedere all’assegnazione.

Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 la procedura è semplificata: l’atto è redatto direttamente dall’ente riscossore e contiene l’ordine al terzo di versare le somme entro 60 giorni per i crediti scaduti e alle scadenze per quelli futuri . L’atto sostituisce la citazione prevista dall’art. 543 c.p.c., ma deve comunque rispettare i limiti dell’art. 545 e del successivo art. 72‑ter . La notifica avviene via PEC e non è richiesta l’audizione innanzi al giudice.

3. Blocco del conto e dichiarazione della banca

Ricevuto l’atto, la banca assume il ruolo di terzo pignorato. Essa deve congelare le somme disponibili sul conto fino a concorrenza dell’importo indicato nell’atto e inviare al creditore, entro 10 giorni, la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., indicando l’ammontare delle somme dovute, le scadenze, l’eventuale esistenza di altri pignoramenti, sequestri o cessioni . In caso di pignoramento esattoriale, la dichiarazione non è prevista ma la banca deve applicare direttamente l’ordine di pagamento, tenendo conto dei limiti di impignorabilità (ultimo stipendio, triplo assegno sociale, ecc.).

Nel pignoramento «ordinario», la banca può scegliere se depositare le somme vincolate presso la cancelleria del tribunale o trattenerle fino all’udienza di assegnazione. In ogni caso è tenuta a non consentire prelievi o pagamenti al debitore fino a quando non riceve il provvedimento di svincolo.

4. Iscrizione a ruolo e udienza di assegnazione

L’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’originale dell’atto di pignoramento. Il creditore deve depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento entro 30 giorni (15 giorni per i pignoramenti mobiliari), pena l’inefficacia del pignoramento . Se non provvede, deve notificare al debitore e alla banca la dichiarazione di inefficacia e il vincolo si estingue automaticamente .

Dopo il deposito, il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’assegnazione delle somme al creditore. Se il creditore non compare o non chiede l’assegnazione entro 45 giorni dal pignoramento, questo perde efficacia . L’udienza è il momento in cui il giudice accerta l’esistenza del credito, verifica eventuali opposizioni e dispone il pagamento al creditore. Solo dopo l’ordinanza di assegnazione la banca può trasferire definitivamente le somme e liberare il conto.

5. Pignoramento esattoriale: il termine di 60 giorni

Nel caso in cui il pignoramento sia effettuato dall’Agenzia delle Entrate‐Riscossione ai sensi dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, la procedura è diversa: non c’è un’udienza presso il tribunale. La banca deve versare al Fisco le somme già scadute entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e successivamente, alle rispettive scadenze, quelle maturate dopo . Secondo la Cassazione, questo termine di 60 giorni rappresenta una finestra in cui tutte le somme che affluiscono sul conto sono vincolate e destinate all’Agenzia delle Entrate . Trascorso il termine, se la banca ha adempiuto e non vi sono ulteriori pignoramenti, il conto va sbloccato e il debitore può tornare a utilizzare il proprio denaro, salvo nuovi atti.

6. Cessazione del vincolo e rilascio del conto

Al termine della procedura, la banca deve liberare il conto. Ciò accade:

  • quando il giudice emette l’ordinanza di assegnazione e il credito viene soddisfatto;
  • quando il creditore rinuncia al pignoramento o dichiara di aver ricevuto il pagamento;
  • quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo o per mancata richiesta di assegnazione entro 45 giorni ;
  • quando il debitore ottiene la conversione (art. 495 c.p.c.), versando la somma determinata dal giudice ;
  • quando il giudice dispone la riduzione (art. 496 c.p.c.) perché il vincolo risulta eccessivo ;
  • quando un provvedimento di sospensione o una procedura di sovraindebitamento blocca l’esecuzione.

La cessazione del vincolo deve essere comunicata formalmente all’istituto di credito, il quale non può trattenere oltre le somme. In caso di ritardo ingiustificato, la banca può essere condannata al risarcimento del danno .

Difese e strategie legali del debitore

In presenza di un pignoramento sul conto, il debitore non è privo di rimedi. La legge offre molteplici strumenti per impugnare l’esecuzione, sospenderla o definire il debito. Di seguito elenchiamo le principali azioni difensive, spiegandone il fondamento giuridico e la modalità di attivazione.

1. Verifica dei requisiti formali dell’atto

La prima strategia consiste nel controllare se l’atto di pignoramento è formalmente valido. Elementi essenziali sono:

  • indicazione del titolo esecutivo e del precetto; un generico riferimento a “cartelle esattoriali” è insufficiente e può comportare la nullità dell’atto ;
  • indicazione dell’importo esatto del credito, comprese spese e interessi, e di eventuali pagamenti già eseguiti;
  • corretta notifica al debitore e al terzo pignorato (via PEC o raccomandata);
  • elezione di domicilio o indicazione dell’indirizzo PEC per le comunicazioni ;
  • rispetto dei limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 .

Se uno di questi requisiti manca, il pignoramento è viziato e il debitore può proporre l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dal primo atto compiuto in suo danno. L’opposizione è proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione e consente di ottenere la sospensione immediata del pignoramento. Gli errori formali più frequenti riguardano la mancata indicazione del titolo, l’omessa notifica del precetto, l’atto redatto da soggetti non autorizzati (nel pignoramento esattoriale l’atto deve essere sottoscritto dal dirigente dell’Agente della riscossione) o l’inclusione nello stesso atto di più cartelle senza specificare gli importi.

2. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

Quando il debitore ritiene che il credito non esista, sia prescritto, estinto o già pagato, può proporre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Questa impugnazione mira a contestare il diritto del creditore a procedere e può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione (in tal caso il giudice competente è quello indicato dall’art. 27 c.p.c.) oppure in corso di esecuzione, davanti al giudice dell’esecuzione. Ad esempio, se il pignoramento si basa su una cartella di pagamento relativa a un tributo prescritto, l’opposizione può far annullare l’intero titolo.

L’opposizione all’esecuzione si può combinare con un’istanza di sospensione: il giudice può sospendere la procedura se ritiene fondate le censure. Nel pignoramento esattoriale, il contribuente può presentare istanza di sospensione presso l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione (per motivi di autotutela) o impugnare l’atto davanti al giudice tributario qualora si contesti la legittimità del titolo.

3. Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)

Come visto, il debitore può chiedere di sostituire il pignoramento con il versamento di una somma di denaro. Questa conversione consente di liberare il conto bloccato senza dover pagare immediatamente l’intero debito: è infatti sufficiente depositare almeno un sesto del credito per dimostrare la serietà dell’impegno . Il giudice determina la somma totale da versare e, per i beni immobili, può concedere una rateizzazione fino a 48 mesi . Se il debitore rispetta le rate, i beni restano liberati; in caso contrario, le somme versate confluiscono nel pignoramento. La conversione è una strategia efficace quando il debitore dispone di liquidità o può ottenere un finanziamento per estinguere gradualmente il debito.

4. Riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.)

Se il valore delle somme bloccate è eccessivo rispetto al debito, il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento. Ad esempio, se sul conto vi sono 50 000 euro ma il debito è di 5 000 euro, il blocco di tutto il saldo potrebbe essere sproporzionato. Il giudice, sentite le parti, può ridurre il vincolo ai sensi dell’art. 496 c.p.c., garantendo che sia soddisfatto solo l’importo necessario e liberando la differenza . Questa istanza è spesso accolta quando il creditore non contesta l’eccesso di vincolo o quando è dimostrato che i beni restanti garantiscono pienamente il credito.

5. Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) e tutela dei cointestatari

Quando il conto è cointestato, il soggetto non debitore può far valere i propri diritti con l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. La Cassazione ha riconosciuto che la cointestazione determina una presunzione di comproprietà paritaria , per cui la quota del cointestatario non può essere pignorata senza le sue controdeduzioni. L’opposizione di terzo si propone davanti al giudice dell’esecuzione e serve a far dichiarare l’inefficacia del pignoramento sulla quota di spettanza del terzo.

6. Invocare l’inefficacia del pignoramento per inattività del creditore

Se il creditore non iscrive a ruolo la procedura entro 30 giorni oppure non chiede l’assegnazione o la vendita entro 45 giorni dal pignoramento, il vincolo si estingue . Il debitore può eccepire questa inefficacia con un’istanza al giudice dell’esecuzione o, in caso di pignoramento esattoriale, con un reclamo all’Agente della riscossione. Una volta dichiarata l’inefficacia, la banca deve immediatamente sbloccare il conto.

7. Autotutela e sospensione presso l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione

Il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate‐Riscossione la sospensione amministrativa del pignoramento quando ritiene che il debito sia prescritto, sia stato pagato o l’atto presenti vizi formali. L’ente ha facoltà di sospendere la procedura in autotutela e rilasciare le somme. In alternativa è possibile rivolgersi al giudice tributario con ricorso avverso l’atto di pignoramento.

8. Sovraindebitamento e composizione negoziata della crisi

Per chi si trova in una situazione di crisi generalizzata, la Legge 3/2012 offre tre strumenti:

  • Piano del consumatore – rivolto a consumatori e lavoratori autonomi, consente di proporre al tribunale un piano di rimborso dei debiti compatibile con il proprio reddito. L’omologa del piano comporta la sospensione di tutti i pignoramenti e la ristrutturazione dei debiti. L’avv. Monardo, gestore della crisi da sovraindebitamento, assiste i debitori nella predisposizione dei piani.
  • Accordo di composizione – destinato a imprenditori non fallibili e professionisti; permette di accordarsi con la maggioranza dei creditori. L’accordo produce gli stessi effetti del piano ed è sottoposto all’omologa del tribunale.
  • Liquidazione controllata del patrimonio – destinata ai casi più gravi, consente di liquidare i beni sotto il controllo dell’OCC con esdebitazione finale.

Per le imprese in crisi, il D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021 e integrato nel codice della crisi d’impresa con il D.Lgs. 83/2022) ha introdotto la composizione negoziata: un percorso volontario in cui l’imprenditore, assistito da un esperto nominato dalla Camera di commercio, negozia con i creditori misure ristrutturatorie e ottiene la sospensione delle azioni esecutive. L’avv. Monardo, iscritto come esperto negoziatore, può guidare le imprese in questa procedura innovativa, che nel 2024 è stata ulteriormente rafforzata dal D.Lgs. 136/2024 .

9. Rateizzazioni, definizioni agevolate e saldo e stralcio

In alternativa all’opposizione, il debitore può risolvere il problema pagando il debito in forma rateizzata o tramite rottamazioni. Per i debiti fiscali è possibile:

  • presentare una richiesta di rateazione ordinaria fino a 120 rate mensili;
  • aderire alla definizione agevolata (rottamazione‑quater e successive) che prevede l’azzeramento delle sanzioni e la riduzione degli interessi;
  • optare per il saldo e stralcio riservato ai contribuenti con ISEE basso;
  • proporre un piano di rientro concordato con la banca o la finanziaria per i debiti privati.

Il pagamento, integrale o concordato, produce l’effetto di estinguere il pignoramento. Tuttavia occorre concordare con il creditore anche le spese di esecuzione, altrimenti la procedura potrebbe proseguire. Nel pignoramento ordinario, il pagamento effettuato dopo la notifica comporta la sospensione ma è necessario che il creditore non iscriva a ruolo l’atto oppure rinunci formalmente, come evidenziato da Brocardi .

10. Proteggere le somme future e aprire un nuovo conto

Poiché la banca congela le somme presenti sul conto alla data e ora di notifica e, nei pignoramenti esattoriali, anche quelle accreditate nei successivi 60 giorni , il debitore dovrebbe evitare che nuove somme confluiscano su quel conto. È possibile aprire un nuovo conto presso una banca diversa, intestato solo al debitore o a un familiare non pignorato, per ricevere stipendi o proventi futuri. Questa apertura è legittima purché non si configurino atti di frode: il debitore non deve svuotare il conto pignorato prima del blocco ma può sostituire l’operatività una volta avvenuto il pignoramento . L’apertura del nuovo conto evita che lo stipendio successivo venga incamerato dal creditore.

Strumenti alternativi per la gestione del debito

Oltre alle strategie di difesa direttamente legate alla procedura esecutiva, esistono strumenti alternativi che possono risolvere il problema alla radice, prevenendo futuri pignoramenti.

1. Rateizzazione e definizione agevolata dei debiti fiscali

L’Agenzia delle Entrate‐Riscossione consente di dilazionare il pagamento delle cartelle fino a 120 rate mensili. In situazioni di grave e comprovata difficoltà economica è possibile ottenere piani di rientro più lunghi. Le definizioni agevolate (rottamazioni) introdotte negli ultimi anni permettono di pagare le imposte senza sanzioni e con interessi ridotti. La Legge di bilancio 2025 ha confermato le rottamazioni per i ruoli affidati dal 2000 al 2022 e introdotto una mini‑sanatoria per i debiti sotto i 1 000 euro.

2. Accordi con banche e finanziarie

Per i debiti bancari o finanziari, è possibile negoziare un saldo e stralcio: la banca accetta il pagamento di una quota del debito in un’unica soluzione o in più rate e rinuncia al resto. Questa soluzione è consigliabile quando il debitore dispone di un capitale (anche derivante da familiari) e la banca preferisce recuperare subito una parte del credito piuttosto che attendere l’esecuzione.

3. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)

Il piano del consumatore consente di proporre un rimborso in base al reddito familiare, mentre l’accordo di ristrutturazione prevede il consenso della maggioranza dei creditori. La presentazione della domanda presso il tribunale o l’OCC determina la sospensione automatica di tutte le esecuzioni individuali, compresi i pignoramenti dei conti. Dopo l’omologa, i creditori dovranno attenersi al piano e non potranno intraprendere nuove azioni. L’avv. Monardo, gestore autorizzato, assiste i debitori nella predisposizione della proposta e nella presentazione delle istanze.

4. Composizione negoziata della crisi d’impresa

Le imprese in crisi possono accedere alla composizione negoziata, procedura introdotta dal D.L. 118/2021 e integrata nel codice della crisi. L’imprenditore, con l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio, negozia con i creditori accordi di ristrutturazione e può richiedere misure protettive che bloccano i pignoramenti. La procedura è volontaria e mira a evitare la liquidazione giudiziale. Le recenti modifiche del D.Lgs. 136/2024 ne hanno ampliato l’ambito e semplificato l’accesso .

5. Liquidazione controllata del patrimonio

Per i debitori incapienti che non possono proporre un piano, la liquidazione controllata offre una via d’uscita: il tribunale nomina un liquidatore che vende i beni del debitore e, al termine della procedura (della durata di tre anni per i consumatori), il debitore ottiene l’esdebitazione. Durante la liquidazione sono sospese tutte le azioni esecutive e i pignoramenti. Anche in questo caso è necessaria la consulenza di un professionista qualificato.

Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori, per paura o disinformazione, compiono errori che aggravano la situazione. Ecco una lista di errori da evitare e consigli utili:

  1. Non chiedere la copia dell’atto di pignoramento – Il debitore deve sempre richiedere alla banca copia dell’atto per verificare la regolarità della procedura .
  2. Ignorare i termini per l’opposizione – Le opposizioni devono essere proposte entro 20 giorni dalla notifica dell’atto; chi lascia trascorrere il termine perde la possibilità di far valere vizi formali.
  3. Continuare ad accreditare lo stipendio sul conto pignorato – Appena si riceve la notifica, conviene aprire un nuovo conto per le spese correnti e per ricevere i futuri redditi, perché le somme successive possono essere agganciate dal pignoramento .
  4. Confondere il saldo negativo con un credito – La Cassazione ha chiarito che il pignoramento non può colpire un affidamento o uno scoperto di conto ; pertanto, se il saldo è negativo, non vi sono somme da congelare e il debitore non deve versare le indennità per ridurre lo scoperto.
  5. Non opporsi alla mancata applicazione dei limiti dell’art. 545 c.p.c. – Se la banca pignora l’intero stipendio o pensione, occorre immediatamente eccepire l’illegittimità e chiedere la restituzione della quota impignorabile .
  6. Trascurare l’iscrizione a ruolo e i termini di inefficacia – Molti conti restano bloccati perché il debitore non sa che il pignoramento decade se il creditore non iscrive a ruolo la procedura entro 30 giorni o non chiede l’assegnazione entro 45 giorni . Verificare le date è fondamentale.
  7. Ritardare la consulenza professionale – L’assistenza di un avvocato specializzato consente di attivare tempestivamente opposizioni, conversioni o piani di rientro. Agire da soli può portare a errori irreversibili.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni

Tipologia di redditoNormativa di riferimentoLimite pignorabile
Stipendi e salari per debiti fiscaliArt. 545 c.p.c., comma 3Fino a 1/5 del netto
Stipendi e salari per altri debitiArt. 545 c.p.c., comma 3Fino a 1/5 del netto
Cumulo di pignoramenti (fiscale + civile)Art. 545 c.p.c., comma 3Somme trattenute ≤ 1/2 del netto
PensioniArt. 545 c.p.c., comma 7Impignorabile fino a doppio assegno sociale (minimo 1 000 euro); oltre, pignorabile fino a 1/5
Stipendi/pensioni accreditati prima del pignoramentoArt. 545 c.p.c., comma 8Pignorabile solo la quota eccedente 3 × assegno sociale
Ultimo stipendio/pensione su conto pignoratoArt. 72‑ter D.P.R. 602/1973Non pignorabile
Stipendi ex art. 72‑ter, importo ≤ 2 500 €Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973Pignorabile 1/10
Stipendi ex art. 72‑ter, 2 500 € < importo ≤ 5 000 €Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973Pignorabile 1/7
Stipendi ex art. 72‑ter, importo > 5 000 €Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973Pignorabile 1/5

Tabella 2 – Termini della procedura di pignoramento presso terzi

FaseTermini e riferimentiEffetto
Notifica del pignoramentoArt. 543 c.p.c.L’atto deve essere notificato a debitore e terzo con indicazione di titolo, importo e precetto
Dichiarazione del terzoArt. 547 c.p.c.La banca deve dichiarare entro 10 giorni le somme dovute
Iscrizione a ruoloArt. 543 c.p.c. e art. 164‑ter disp. att.Il creditore deve depositare la nota di iscrizione a ruolo entro 30 giorni; in difetto il pignoramento è inefficace
Istanza di assegnazione/venditaArt. 497 c.p.c.Deve essere presentata entro 45 giorni dall’atto; decorso il termine, il pignoramento perde efficacia
Pagamento nel pignoramento esattorialeArt. 72‑bis D.P.R. 602/1973La banca deve versare le somme già scadute entro 60 giorni ; la Cassazione considera questo periodo una “finestra di cattura”

Tabella 3 – Principali rimedi del debitore

RimedioNormativaDescrizione
Opposizione agli atti esecutiviArt. 617 c.p.c.Contestazione di vizi formali dell’atto di pignoramento (mancanza del titolo, notifiche irregolari)
Opposizione all’esecuzioneArt. 615 c.p.c.Contestazione del diritto del creditore (credito prescritto, pagato, inesistente)
Conversione del pignoramentoArt. 495 c.p.c.Sostituzione del pignoramento con versamento di una somma pari al debito; deposito iniziale almeno 1/6
Riduzione del pignoramentoArt. 496 c.p.c.Riduzione del vincolo quando il valore delle somme bloccate è eccessivo rispetto al credito
Eccezione di inefficaciaArt. 497 c.p.c. e art. 164‑ter disp. att. c.p.c.Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo (30 giorni) o per mancata richiesta di assegnazione entro 45 giorni
Sospensione in autotutelaNormativa fiscaleDomanda all’Agente della riscossione per sospendere il pignoramento in presenza di vizi o prescrizione
Procedura di sovraindebitamentoLegge 3/2012Piano del consumatore, accordo di composizione o liquidazione controllata con sospensione dei pignoramenti
Composizione negoziataD.L. 118/2021, D.Lgs. 83/2022Strumento per imprese in crisi, con misure protettive che bloccano le esecuzioni

Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo alle domande più ricorrenti poste dai clienti dello studio dell’avv. Monardo.

1. Posso prelevare dallo stipendio accreditato sul conto pignorato?

Se lo stipendio è stato accreditato prima del pignoramento, la banca può pignorare solo la parte che eccede tre volte l’assegno sociale; il resto deve essere lasciato al debitore . Se lo stipendio è accreditato dopo la notifica, si applicano i limiti del quinto (o i limiti dell’art. 72‑ter per i debiti fiscali). La banca deve comunque lasciare l’ultimo stipendio .

2. Quanto dura il blocco del conto corrente?

Nel pignoramento ordinario, il blocco dura fino all’ordinanza di assegnazione o alla scadenza dei termini di 30 e 45 giorni per l’iscrizione a ruolo e l’assegnazione. Nel pignoramento esattoriale, il conto resta bloccato per 60 giorni e vengono incamerati tutti gli accrediti in quel periodo . Dopo questi termini la banca deve sbloccare il conto.

3. La banca può pignorare un conto cointestato con mio marito o mia moglie?

Solo la quota di spettanza del debitore (presumibilmente metà) può essere pignorata . Il cointestatario può presentare opposizione di terzo per tutelare la propria quota.

4. Cosa succede se il conto è in rosso o con fido?

Il pignoramento non può colpire il fido o l’affidamento; la banca può pignorare solo il saldo attivo e non i versamenti destinati a coprire lo scoperto .

5. Devo essere avvisato prima del pignoramento?

Per i debiti privati, il creditore deve notificare il titolo esecutivo e il precetto con un termine di almeno 10 giorni. Per i debiti fiscali, l’accertamento esecutivo o la cartella costituisce titolo e può essere seguita dal pignoramento senza ulteriori avvisi. La Legge di bilancio 2025 ha ridotto i tempi tra l’avviso e l’esecuzione .

6. Che differenza c’è tra pignoramento ordinario e esattoriale?

Nel pignoramento ordinario l’atto viene notificato dall’ufficiale giudiziario, richiede l’iscrizione a ruolo e si svolge davanti al giudice; nel pignoramento esattoriale l’atto è redatto dall’Agente della riscossione, non richiede il precetto e la banca deve eseguire l’ordine entro 60 giorni .

7. Cosa accade se il creditore non iscrive a ruolo il pignoramento?

Il pignoramento diventa inefficace; il creditore deve dichiararlo e la banca deve liberare le somme .

8. Posso oppormi alla pignorabilità delle somme sul conto?

Sì. Se ritieni che siano stati violati i limiti dell’art. 545 c.p.c. o che l’atto contenga errori, puoi proporre opposizione agli atti esecutivi e chiedere la sospensione del pignoramento. In caso di stipendi o pensioni, la banca deve applicare automaticamente i limiti e puoi pretendere la restituzione delle somme eccedenti.

9. Cosa devo fare se la banca non sblocca il conto nonostante l’inefficacia del pignoramento?

Puoi diffidare la banca allegando la dichiarazione di inefficacia o l’ordinanza di conversione e, in caso di ulteriore inerzia, promuovere una causa civile per ottenere lo svincolo e il risarcimento dei danni .

10. È possibile sostituire il conto pignorato con un deposito cauzionale?

L’art. 492 c.p.c. consente al debitore di depositare una somma pari al debito aumentata delle spese e di sostituire i beni pignorati . Tuttavia questa facoltà è poco utilizzata per i conti correnti; è preferibile la conversione formale ex art. 495 c.p.c.

11. La banca può pignorare i titoli o i fondi d’investimento presenti sul conto?

No. I depositi titoli e le azioni richiedono un pignoramento autonomo con indicazione specifica dei titoli e dell’ISIN . Pertanto un pignoramento del conto corrente non blocca i titoli, salvo prassi illegittime contestabili.

12. Il pignoramento può estendersi ai conti all’estero?

I conti in valuta estera o domiciliati all’estero richiedono procedure specifiche e, in alcuni casi, l’applicazione di regolamenti UE (come il Reg. 655/2014). Per i conti esteri non esiste un vincolo automatico, ma il creditore deve promuovere una procedura di pignoramento transfrontaliero .

13. Posso perdere i bonus, le indennità o i contributi ricevuti sul conto?

Indennità di disoccupazione, assegni familiari, reddito di cittadinanza e altri sussidi hanno natura alimentare e sono impignorabili . Se la banca li blocca, è necessario presentare opposizione.

14. Cosa succede ai pignoramenti su conti di minorenni o su conti dedicati?

I conti intestati ai minorenni non possono essere pignorati per debiti dei genitori. I conti dedicati al pagamento di imposte (es. conti vincolati per l’esecuzione di opere pubbliche) seguono regole particolari e non rientrano nel pignoramento ordinario.

15. È lecito trasferire il denaro su un altro conto per evitare il pignoramento?

Trasferire somme dopo la notifica dell’atto costituisce violazione dell’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario e può integrare reato di sottrazione fraudolenta. È invece possibile utilizzare un nuovo conto per gli accrediti futuri purché non si svuotino consapevolmente le somme già vincolate.

16. Posso concordare un saldo e stralcio dopo il pignoramento?

Sì, è possibile raggiungere un accordo con il creditore per pagare una parte del debito e ottenere la rinuncia al pignoramento. Tuttavia l’accordo deve coprire anche le spese di esecuzione e essere formalizzato per iscritto.

17. Cosa prevede la legge per i pignoramenti multipli?

Se esistono più pignoramenti sullo stesso conto, le somme devono essere ripartite secondo l’ordine delle notifiche e i limiti complessivi non possono superare la metà dello stipendio o della pensione . Il giudice dell’esecuzione provvede al riparto.

18. Come funziona il pignoramento sui conti PayPal o sulle carte prepagate?

Le carte prepagate e i conti online sono assimilati ai conti correnti e possono essere pignorati se intestati al debitore. Tuttavia la procedura deve individuare il fornitore del servizio e notificare l’atto presso la sede legale. Nel 2024 la Cassazione ha stabilito che la Postepay è pignorabile come un conto corrente.

19. Posso chiedere il risarcimento se la banca non applica i limiti di pignorabilità?

Sì. Se la banca congela somme impignorabili o ritarda lo sblocco senza giustificazione, viola i propri obblighi e il cliente può richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in sede civile .

20. Quanto mi costa oppormi al pignoramento?

Le spese dipendono dalla complessità del caso e dalla presenza di altre procedure. In genere l’opposizione comporta il pagamento del contributo unificato e degli onorari dell’avvocato. Tuttavia, una consulenza tempestiva può evitare costi ben maggiori derivanti dalla perdita delle somme sul conto.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto del pignoramento e dei limiti legali, proponiamo alcuni esempi basati sulla normativa vigente nel 2025.

Esempio 1 – Pignoramento di stipendio accreditato

Giulia riceve sul proprio conto un stipendio netto mensile di 1 800 €. L’assegno sociale 2025 è pari a circa 548,70 €; tre volte l’assegno sociale sono quindi circa 1 646 €. Se la notifica del pignoramento avviene il giorno 3 del mese, la banca può pignorare solo l’importo che eccede i 1 646 € accreditati prima della notifica. Supponendo che sul conto siano presenti 2 000 € frutto dello stipendio accreditato il giorno precedente, la banca potrà trattenere 354 € (2 000 € − 1 646 €) e dovrà lasciare 1 646 € alla debitrice . Per gli stipendi successivi, la banca potrà trattenere al massimo un quinto dell’accredito (360 €), lasciando a Giulia 1 440 €.

Esempio 2 – Pignoramento esattoriale con saldo negativo

Marco ha un conto con saldo −500 € (scoperto bancario) e riceve la notifica di un pignoramento esattoriale di 3 000 €. Secondo la Cassazione, lo scoperto non costituisce un credito esigibile e quindi non può essere pignorato . Nei successivi 60 giorni, Marco accredita 1 200 € di stipendio e 300 € di rimborsi spese. Il saldo diventa +1 000 €; la banca deve applicare i limiti dell’art. 72‑ter (1/10 se lo stipendio è inferiore a 2 500 €) e trattenere 120 €, lasciando il resto a Marco. Il pignoramento esattoriale non autorizza la banca a trattenere l’intero importo.

Esempio 3 – Inefficacia per mancata iscrizione a ruolo

Il creditore notifica il pignoramento a Lucia il 1° giugno e la banca congela 5 000 € sul suo conto. L’avvocato del creditore, tuttavia, non deposita la nota di iscrizione a ruolo entro 30 giorni. Il 5 luglio il pignoramento è divenuto inefficace. Lucia, assistita dall’avv. Monardo, notifica alla banca la dichiarazione di inefficacia e chiede lo sblocco immediato. La banca non può opporsi e deve liberare le somme .

Esempio 4 – Conversione del pignoramento con rateizzazione

Luca subisce un pignoramento per un debito di 20 000 €. Dopo la notifica, deposita una somma di 4 000 € (pari a un quinto del debito) e presenta istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. Il giudice fissa l’udienza e determina la somma sostitutiva in 21 000 € (capitale, interessi e spese). Poiché si tratta di un bene immobile, concede a Luca una rateizzazione in 48 mesi . Luca versa la rata mensile di 437,50 € e il conto pignorato viene sbloccato.

Esempio 5 – Riduzione del pignoramento e cointestazione

Il conto corrente di Anna e Paolo, cointestato, presenta un saldo di 30 000 €. Anna è debitrice di 6 000 € verso un fornitore che notifica un pignoramento. La banca congela l’intero saldo. Paolo, tramite l’avv. Monardo, propone opposizione di terzo e chiede la riduzione del pignoramento alla quota di Anna (15 000 €). Il giudice accoglie l’istanza perché la cointestazione presuppone la comproprietà paritaria . Di conseguenza, il vincolo viene limitato a 6 000 € più spese; il restante importo è restituito ai correntisti.

Conclusione

Il pignoramento del conto corrente bancario è una procedura complessa che mette a rischio la liquidità e il sostentamento del debitore. La normativa italiana, tuttavia, prevede numerosi limiti e rimedi volti a garantire il diritto di difesa e a evitare abusi. Conoscere questi strumenti è fondamentale per agire tempestivamente e non subire passivamente il blocco del conto.

In sintesi:

  • l’atto di pignoramento deve rispettare requisiti formali rigorosi; la mancanza del titolo o del precetto ne determina la nullità ;
  • le somme derivanti da stipendi e pensioni sono protette da limiti precisi (1/5, triplo assegno sociale, ultimo stipendio) ;
  • il pignoramento perde efficacia se il creditore non iscrive a ruolo la procedura entro 30 giorni o non chiede l’assegnazione entro 45 giorni ;
  • il pignoramento esattoriale dura 60 giorni e le somme accreditate in tale periodo devono essere versate al Fisco ;
  • il debitore può attivare opposizioni, conversioni, riduzioni, eccezioni di inefficacia e procedure di sovraindebitamento o composizione negoziata per sbloccare il conto e ristrutturare i debiti.

Di fronte a un pignoramento, la tempestività e la competenza sono decisive. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare hanno maturato un’esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario e offrono una consulenza personalizzata per bloccare le azioni esecutive, contestare i pignoramenti illegittimi e costruire percorsi di rientro sostenibili. Se il tuo conto è stato bloccato o se vuoi prevenire un pignoramento, 📞 contatta subito l’avv. Monardo attraverso i recapiti qui sotto: insieme troveremo la strategia più adatta alla tua situazione e difenderemo concretamente i tuoi diritti.

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