Decreto ingiuntivo bancario: come opporsi e bloccare l’esecuzione

Introduzione

Il decreto ingiuntivo è uno strumento rapido che consente ai creditori – tra cui banche e intermediari finanziari – di ottenere un titolo esecutivo senza affrontare un lungo processo di merito. Per il debitore questo procedimento rappresenta un serio pericolo: se non reagisce tempestivamente rischia di subire pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi, oltre al congelamento dei conti e alla perdita di liquidità necessaria per gestire l’attività o la propria vita quotidiana. La normativa italiana fissa tempi molto brevi (in genere 40 giorni) per presentare opposizione; decorso tale termine il decreto diventa definitivo e può essere eseguito immediatamente . La mancanza di un’adeguata difesa comporta spesso il pagamento di interessi, spese legali e sanzioni che aggravano il debito.

In questo articolo esamineremo in modo approfondito e aggiornato al novembre 2025 il funzionamento del decreto ingiuntivo bancario, le procedure per opporvisi e le strategie pratiche per bloccare l’esecuzione. La guida è stata redatta con un taglio giuridico‑divulgativo: l’obiettivo è offrire strumenti concreti a imprenditori, professionisti e privati, permettendo loro di conoscere i propri diritti e di evitare errori costosi. La trattazione attinge a fonti normative (Codice di procedura civile, Testo unico bancario, legge sull’usura, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, circolari dell’Agenzia delle Entrate) e alle più recenti sentenze della Corte di Cassazione e dei tribunali, per offrire un quadro completo e aggiornato .

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto bancario, tributario e concorsuale. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale, offrendo assistenza sia in sede giudiziale (opposizioni a decreti, ricorsi in Cassazione, impugnazioni di ipoteche e pignoramenti) sia in sede stragiudiziale (trattative con banche, piani di rientro, soluzioni negoziate). L’avvocato è gestore della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è inoltre professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo team sono in grado di analizzare rapidamente gli atti, individuare vizi formali e sostanziali, predisporre ricorsi e sospensioni, negoziare con gli istituti di credito e attivare percorsi di sovraindebitamento o ristrutturazione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il decreto ingiuntivo: condizioni e procedura

Il decreto ingiuntivo è regolato dagli articoli 633–656 del Codice di procedura civile (c.p.c.). In sintesi:

  • Condizioni di ammissibilità (art. 633 c.p.c.) – Il creditore può chiedere un decreto ingiuntivo quando il credito è liquido, certo ed esigibile e provato per iscritto; il giudice competente è quello del luogo indicato dalla legge e il decreto può essere emesso anche per consegna di cose fungibili o determinate .
  • Accoglimento e termini (art. 641 c.p.c.) – Se la domanda è accolta, il giudice emette il decreto entro 30 giorni e ordina al debitore di pagare la somma o consegnare la cosa entro 40 giorni dalla notifica. Il decreto avverte il debitore che può opporsi entro lo stesso termine e che l’omesso pagamento comporta esecuzione forzata .
  • Esecuzione provvisoria (art. 642 c.p.c.) – Quando il credito è fondato su cambiali, assegni o titoli di credito, l’esecuzione è immediatamente provvisoria; in altri casi può essere concessa se vi è pericolo nel ritardo. Il giudice può ordinare al creditore di prestare cauzione e autorizzare l’esecuzione senza attendere i 10 giorni indicati dall’art. 647 .
  • Notificazione (art. 643 c.p.c.) – Il decreto viene notificato al debitore; tale notifica fa decorrere i termini per l’opposizione .
  • Opposizione (art. 645 c.p.c.) – L’opposizione si propone con atto di citazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto. Il giudice fissa l’udienza e concede termine al creditore per costituirsi. L’opposizione trasforma il procedimento sommario in un vero e proprio giudizio di cognizione .
  • Provvisoria esecutorietà in pendenza di opposizione (art. 648 c.p.c.) – In sede di opposizione il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria se l’opposizione non è fondata su prova scritta o non è pronta per la decisione. Deve, però, limitarsi alle somme non contestate e può imporre al creditore una cauzione .
  • Sospensione dell’esecuzione (art. 649 c.p.c.) – Su istanza del debitore e in presenza di gravi motivi, il giudice può sospendere l’esecuzione provvisoria .
  • Opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) – Se il debitore dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica o causa di forza maggiore, può proporre opposizione anche oltre 40 giorni, finché non sia iniziata l’esecuzione .

Nel contesto bancario, la banca presenta il ricorso per ingiunzione depositando estratti conto, contratti di apertura di credito, mutui o affidamenti. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’estratto conto certificato ai sensi dell’art. 50 del Testo unico bancario (TUB) fa piena prova contro il correntista fino a querela di falso, ma ciò non esonera la banca dal produrre i contratti originari se il correntista ne contesta la validità o la completezza . Il creditore deve dunque allegare la documentazione necessaria per dimostrare l’esistenza del rapporto e l’entità del debito.

1.2 I contratti bancari e la documentazione (art. 117 e 119 TUB)

Il Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993, “TUB”) contiene disposizioni sulla forma dei contratti bancari e sul diritto del cliente di ottenere documenti:

  • Art. 117 TUB – Prevede che i contratti bancari debbano essere redatti per iscritto e che una copia debba essere consegnata al cliente. In caso di tassi variabili, è necessario indicare i criteri di indicizzazione e, se manca un tasso di riferimento, si applica il tasso sostitutivo stabilito dalla legge. Una sentenza della Cassazione del 2025 (n. 26532) ha chiarito che, quando un contratto di mutuo a tasso variabile non indica correttamente il tasso di riferimento, il tasso sostitutivo va calcolato sulla media dei tassi nel periodo di 12 mesi precedenti la stipula del contratto, non prima di ciascuna rata .
  • Art. 119 TUB – Riconosce ai clienti il diritto di ottenere gratuitamente, entro 90 giorni dalla richiesta, la documentazione delle operazioni degli ultimi 10 anni, nonché copia del contratto. La Cassazione ha affermato che tale diritto sussiste anche dopo la chiusura del rapporto e che la banca ha un dovere di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., pertanto la mancata consegna può costituire inadempimento e legittimare un decreto ingiuntivo finalizzato all’ordine di consegna . La richiesta deve essere specifica e il cliente deve indicare le operazioni interessate, ma non è necessario dimostrare l’indispensabilità dei documenti.

Le banche sono quindi obbligate a fornire copie di contratti e estratti conto; l’inosservanza può essere contestata in sede di opposizione o con ricorsi autonomi. Un’ordinanza del Tribunale di Siracusa del luglio 2025 ha negato la provvisoria esecutorietà del decreto quando la banca non ha depositato i contratti a supporto dell’ingiunzione【795004703042615†L70-L76】; questo dimostra che la produzione dei documenti è imprescindibile per ottenere l’esecuzione.

1.3 Interessi, anatocismo e usura

Un’altra area da considerare riguarda i tassi di interesse. L’art. 1283 del codice civile stabilisce che gli interessi scaduti possono produrre altri interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione stipulata dopo la loro scadenza; inoltre l’ammontare degli interessi deve essere determinato, proteggendo il debitore dagli abusi . L’anatocismo (capitalizzazione degli interessi) è vietato salvo quanto previsto; la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la metodologia di ammortamento “alla francese” non comporta anatocismo perché gli interessi sono sempre calcolati sul capitale residuo e non sugli interessi maturati .

La legge 108/1996 disciplina l’usura: i tassi applicati dalle banche non possono superare il “tasso soglia” pubblicato trimestralmente dalla Banca d’Italia. Se un contratto applica un tasso usurario, gli interessi sono nulli e non dovuti. Le clausole di “floor” che impediscono al tasso variabile di scendere sotto una soglia minima sono state talvolta ritenute abusive o usurarie; nel 2025 il Tribunale di Pescara ha sospeso l’esecuzione di un decreto ingiuntivo ravvisando usura nella clausola floor e altri vizi contrattuali . Un’altra pronuncia del 2024 (Cassazione n. 27243) ha esteso la nullità delle clausole fideiussorie ABI – riconosciute anticoncorrenziali dalla Banca d’Italia – anche alle garanzie non omnibus, ribadendo il principio della tutela della concorrenza .

1.4 Giurisprudenza recente sui decreti ingiuntivi bancari

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti sulla portata del decreto ingiuntivo bancario:

  1. Cassazione Sezioni Unite n. 26727/2024 – La Corte ha stabilito che nel giudizio di opposizione il creditore può proporre domande nuove o alternative rispetto al ricorso monitorio se si fondano sul medesimo interesse; ciò comporta che in sede di opposizione la causa possa ampliarsi e prendere in esame questioni non dedotte nel ricorso . Per il debitore è fondamentale essere preparato a contestare anche eventuali domande aggiuntive.
  2. Cassazione Sezioni Unite n. 7299/2025 – In materia di frazionamento del credito, le Sezioni Unite hanno affermato che il creditore non può frazionare artificiosamente la propria pretesa per ottenere più decreti ingiuntivi e che un decreto non opposto copre l’intero rapporto, precludendo ulteriori azioni per somme non richieste . La sentenza ha ribadito l’esigenza di un’azione unitaria a pena di improponibilità.
  3. Cassazione n. 11232/2025 – Nel contesto dei contratti di conto corrente, la Suprema Corte ha affermato che la banca che non produce tutti gli estratti conto può comunque mantenere il decreto se dimostra il saldo mediante altre prove (documenti interni, condotta delle parti). L’azzeramento del saldo (“saldo zero”) è un rimedio residuale da applicare solo quando mancano completamente documenti .
  4. Cassazione n. 19814/2025 – La Corte ha chiarito che il termine di 40 giorni per l’opposizione decorre dalla notifica valida del decreto. Se la prima notifica è nulla e viene rinnovata, il termine decorre dalla seconda notifica; l’opposizione proposta entro 40 giorni dalla notifica valida è ammissibile .
  5. Cassazione n. 26532/2025 (art. 117 TUB) – Come anticipato, ha stabilito che per i mutui a tasso variabile con tasso mancante, il tasso sostitutivo va calcolato sulla media dei tassi dei 12 mesi antecedenti il contratto, non prima di ogni rata .
  6. Cassazione n. 8173/2025 (art. 119 TUB) – Ha ribadito che il cliente ha diritto a ricevere copia della documentazione bancaria degli ultimi 10 anni e che la banca deve comportarsi secondo buona fede. La mancata consegna giustifica l’ingiunzione e costituisce inadempimento, con possibilità di risarcimento .
  7. Tribunale di Pescara, ordinanza 9 luglio 2025 – Il giudice ha sospeso la provvisoria esecutorietà di un decreto per la presenza di numerosi profili di nullità e usura (compreso “floor” e interessi anatocistici) e ha considerato che la società opposta aveva un capitale minimo che non garantiva la restituzione in caso di vittoria dell’opponente .
  8. Corte d’Appello dell’Aquila, ordinanza 31 luglio 2025 – Ha sospeso l’esecutività della sentenza che confermava il decreto, ritenendo probabile la nullità delle clausole fideiussorie e la violazione dell’art. 1957 c.c., nonché la natura abusiva della clausola “a richiesta” .
  9. Cassazione n. 9549/2025 – Ha affrontato i piani del consumatore nel sovraindebitamento, stabilendo che la moratoria per i creditori privilegiati (art. 8 L. 3/2012) non è un limite massimo: il piano può prevedere pagamenti differiti anche oltre un anno se ciò consente una maggiore soddisfazione . Anche in presenza di riduzioni del credito, i creditori non hanno diritto di voto; la procedura è giudiziale e non assimilabile al concordato preventivo .

1.5 Riforme fiscali e definizioni agevolate: rottamazione quater e quinquies

La normativa fiscale offre strumenti alternativi per definire i debiti con l’Erario e con gli agenti della riscossione. La “rottamazione‑quater” è stata introdotta dalla legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) e disciplinata dall’art. 1, commi 231–252. Consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le spese di notifica, senza aggio né sanzioni. È possibile dilazionare il pagamento in 18 rate (4 rate nel primo anno e poi 4 rate all’anno); le scadenze ordinarie sono 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine per pagare l’ultima rata del 2025 è il 30 novembre 2025, con una tolleranza di 5 giorni: i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025 sono considerati tempestivi; in caso di omesso o tardivo pagamento, si perde il beneficio della rottamazione . Il portale della Confcommercio riassume che per chi è decaduto dalle rottamazioni precedenti era possibile presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 e che il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici e il ricalcolo integrale del debito .

Nel disegno di legge di bilancio 2026 il governo ha proposto la “rottamazione‑quinquies”. Secondo le anticipazioni pubblicate da Revisori.it, l’agevolazione consentirebbe ai contribuenti di definire i carichi affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023, con esclusione di chi è in regola con la rottamazione‑quater al 30 settembre 2025 . Sarebbe possibile dilazionare il pagamento fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 4%, con un importo minimo per rata di 100 euro; il termine per presentare la domanda sarebbe il 30 aprile 2026 e la prima rata dovrebbe essere versata entro il 31 luglio 2026 .

Questi strumenti permettono di ridurre notevolmente l’importo dovuto e di evitare procedure esecutive. Per il debitore che riceve un decreto ingiuntivo, aderire a una definizione agevolata potrebbe estinguere il debito principale e vanificare l’azione giudiziale della banca, purché i crediti rientrino nei parametri previsti e siano state rispettate le scadenze.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un decreto ingiuntivo bancario

Una volta notificato il decreto ingiuntivo, il debitore deve agire rapidamente. Di seguito una guida operativa, pensata dal punto di vista del debitore.

2.1 Verificare la notifica e i termini di opposizione

La notifica è l’atto che fa decorrere i termini per opporsi. È essenziale verificare:

  1. Data e modalità di notifica – Controllare la data apposta sull’avviso di ricevimento o sul verbale di notifica. Se la notifica presenta vizi formali (es. mancata indicazione della qualifica dell’ufficiale giudiziario, inesattezze nell’indirizzo o nella residenza), potrebbe essere nulla; in tal caso il termine di 40 giorni decorre dalla notifica valida successiva, come confermato dalla Cassazione .
  2. Contenuto del decreto – Verificare che il decreto indichi l’importo dovuto, i termini per l’opposizione, l’avvertimento che l’omesso pagamento comporta l’esecuzione forzata e l’indicazione della facoltà di proporre opposizione . L’assenza di tali elementi può costituire motivo di opposizione.
  3. Documenti allegati – Spesso il decreto allega estratti conto o contratti. Occorre controllare se mancano contratti sottoscritti (es. apertura di credito, mutuo) o se gli estratti conto non coprono l’intero periodo. Ai sensi dell’art. 119 TUB la banca deve fornire la documentazione richiesta; la sua mancanza può essere contestata .

2.2 Valutare la possibilità di opposizione e i vizi del decreto

L’opposizione è un atto di citazione che deve essere notificato al creditore entro 40 giorni dalla notifica del decreto (o entro 40 giorni dalla notifica valida in caso di rinnovazione). Il debitore deve individuare le ragioni di opposizione. Tra i principali motivi:

  • Inesistenza o inesigibilità del credito – Ad esempio il mutuo è stato estinto, la fideiussione è nulla o il saldo del conto è diverso. La Cassazione ha chiarito che in difetto di estratti conto completi la banca deve dimostrare il saldo con altri mezzi; in mancanza si può chiedere l’azzeramento .
  • Vizi formali – Mancata indicazione dei termini, assenza della firma del giudice, difetto di motivazione, violazione della competenza territoriale.
  • Inesistenza della prova scritta – Se la banca non produce il contratto o lo produce incompleto, il decreto può essere revocato. Le sentenze del 2025 confermano che i contratti devono essere depositati per ottenere l’esecuzione【795004703042615†L70-L76】.
  • Clausole nulle o abusive – Es. tassi usurari, anatocismo, clausola floor, clausole fideiussorie ABI nulle , violazioni dell’art. 117 TUB .
  • Nullità della fideiussione – Le clausole che riproducono lo schema ABI dichiarato illecito dall’Autorità Antitrust e riconosciuto nullo dalla Cassazione sono nulle .

Il debitore può anche proporre opposizione tardiva se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità nella notifica o per causa di forza maggiore. In tal caso l’opposizione è ammissibile finché non sia iniziata l’esecuzione .

2.3 Presentazione dell’opposizione e costituzione del giudizio

L’atto di opposizione deve essere notificato al creditore presso il domicilio eletto nel ricorso monitorio, indicando i motivi di opposizione e fissando l’udienza davanti al giudice. È consigliabile allegare documenti e contestare analiticamente le voci di debito. Nella prima udienza il giudice può:

  • Concedere la provvisoria esecutorietà – Se l’opposizione non è sorretta da prova scritta o non appare fondata. In tal caso il debitore potrà chiedere la sospensione dell’esecuzione .
  • Disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva – Se sussistono gravi motivi, come la probabile nullità del contratto, l’usurarietà degli interessi o la lacunosità degli estratti conto . L’ordinanza è appellabile.

Il giudizio di opposizione si svolge come un ordinario giudizio di cognizione. Il creditore può proporre domande nuove e la causa può ampliarsi . È quindi fondamentale preparare un’attenta difesa e depositare consulenze tecniche di parte (CTP) che evidenzino eventuali conteggi errati, usura o anatocismo.

2.4 Sospensione dell’esecuzione e tutela cautelare

Durante l’opposizione la banca potrebbe comunque avviare azioni esecutive (pignoramento dei conti, immobiliare o presso terzi). Il debitore può chiedere:

  1. Sospensione della provvisoria esecutorietà (art. 649 c.p.c.) – Richiede gravi motivi, ad esempio vizi evidenti del contratto, usura o mancata produzione dei documenti . La richiesta va formulata nell’atto di opposizione o successivamente.
  2. Sospensione dell’esecuzione presso il giudice dell’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Se l’esecuzione è già iniziata si può proporre opposizione all’esecuzione e chiedere la sospensione. Spesso entrambe le opposizioni (monitoria e esecutiva) vengono riunite.
  3. Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – Nei casi di estrema urgenza, ad esempio quando è imminente la vendita di un bene pignorato, si può chiedere la sospensione cautelare.

È opportuno allegare prove della fondatezza delle eccezioni e documentare il pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione. Nel 2025 diversi tribunali hanno riconosciuto la sospensione sulla base di vizi contrattuali e usura .

2.5 Opposizione tardiva e rimedi successivi

Se il decreto è stato notificato irregolarmente o il debitore non ne ha avuto conoscenza per cause di forza maggiore, l’opposizione è possibile anche dopo i 40 giorni, purché non sia iniziata l’esecuzione . Il giudice può sospendere l’efficacia del decreto. Questo rimedio è utile per chi si accorge del decreto solo dopo aver subito un pignoramento.

Oltre all’opposizione monitoria, il debitore può avvalersi di altri rimedi:

  • Accertamento negativo del credito – Avviare un giudizio ordinario per far dichiarare inesistente il debito.
  • Ricorso per cassazione – Impugnare le sentenze di merito che confermano il decreto entro i termini di legge.
  • Procedura di sovraindebitamento – Presentare un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o una liquidazione controllata per bloccare le azioni esecutive (vedi paragrafo 6). L’omologazione comporta la sospensione delle esecuzioni e permette di ridurre o stralciare i debiti.

3. Difese e strategie legali per il debitore

L’opposizione a un decreto ingiuntivo bancario richiede una strategia articolata che combini contestazioni giuridiche e tecniche contabili. Ecco le principali difese.

3.1 Contestazioni sugli estratti conto e sul saldo

La banca deve dimostrare il proprio credito mediante la produzione degli estratti conto integrali. Se manca la documentazione di un determinato periodo, il saldo deve essere ricostruito partendo dal primo saldo disponibile e applicando le movimentazioni successive. La Cassazione ha ricordato che, in assenza di alcuni estratti conto, il giudice può basarsi su altri documenti (es. prima nota della banca, corrispondenza, ammissione del cliente) ma l’azzeramento del saldo (“saldo zero”) è possibile solo quando non vi sono elementi per determinare il saldo . Pertanto l’opponente deve chiedere la produzione integrale degli estratti conto e contestare eventuali anomalie.

Spesso nei conti correnti sono applicati interessi ultra-legali, commissioni di massimo scoperto (CMS), valute fittizie e spese non pattuite per iscritto. Il cliente può eccepire che:

  • Non esiste un contratto scritto o la banca non l’ha prodotto; in questo caso non sono dovuti interessi, commissioni e spese oltre il tasso legale ai sensi dell’art. 117 TUB.
  • Le valute applicate sono illegittime perché retrodatano l’addebito e generano interessi non pattuiti.
  • Le CMS o le commissioni di istruttoria veloce (CIV) non sono state concordate per iscritto o superano la soglia usuraria.
  • Viene applicata l’anatocismo trimestrale in violazione dell’art. 1283 c.c. e dell’art. 120 TUB. Dopo il 2016 la delibera CICR ha autorizzato la capitalizzazione annuale, ma è necessario che il contratto contenga una clausola espressa e che la capitalizzazione sia reciproca.

Il giudice può disporre una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per ricostruire il saldo secondo i criteri legali (sostituzione del tasso ultralegale con il tasso ufficiale di riferimento, eliminazione di anatocismo, CMS usuraria, etc.). Questo spesso comporta una riduzione significativa del debito.

3.2 Nullità o inefficacia del contratto di finanziamento

I contratti di mutuo o di leasing devono essere stipulati per iscritto e contenere tutte le condizioni economiche (tasso di interesse, piano di ammortamento, spese). Le cause di nullità più frequenti sono:

  • Tasso indeterminato o indeterminabile – Se il contratto non indica il tasso applicabile o rinvia a parametri non pubblicati; in tal caso si applica il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB. La Cassazione ha stabilito che la determinazione deve avvenire sulla media dei tassi nei 12 mesi precedenti la stipula .
  • Floor e tasso minimo garantito – Clausole che impediscono al tasso variabile di scendere sotto una certa soglia; possono essere dichiarate nulle perché alterano l’equilibrio contrattuale e possono portare all’usura .
  • Difetto di forma – Mancanza di un piano di ammortamento o di un prospetto di trasparenza; la banca deve consegnare copia del contratto e dei documenti informativi al cliente al momento della firma .
  • Usura – Il tasso pattuito, comprensivo di spese e commissioni, supera il tasso soglia; in tal caso gli interessi non sono dovuti e il cliente deve restituire solo il capitale. Le clausole usurarie possono essere rilevate d’ufficio dal giudice.

Quando il contratto è nullo o la clausola è nulla, il giudice deve rideterminare il saldo. Il debitore può chiedere la restituzione degli interessi già pagati in eccesso.

3.3 Vizi procedurali e competenza territoriale

Il decreto può essere impugnato anche per vizi del procedimento:

  • Incompetenza per territorio – Il creditore deve rivolgersi al giudice competente; per i contratti conclusi con il consumatore è competente il foro del consumatore. L’opponente può eccepire l’incompetenza nella comparsa di costituzione.
  • Vizi della notifica – Come visto, la notifica irregolare può rendere tardiva la decorrenza dei termini . Inoltre, se la notifica non è stata eseguita al legale rappresentante della società o al domicilio corretto, può essere nulla.
  • Difetto di rappresentanza – La banca deve dimostrare la propria legittimazione attiva. In molti casi i crediti vengono ceduti a società di recupero; l’opponente deve verificare l’atto di cessione e la legittimazione del cessionario. Se manca l’atto di cessione o la relativa prova, il decreto può essere revocato.
  • Domande nuove del creditore – In opposizione il creditore può formulare domande nuove o aumentare la pretesa ; il debitore deve essere pronto a difendersi e a proporre eventuali eccezioni di prescrizione o decadenza.

3.4 Usura, anatocismo e illegittimità degli interessi

Le contestazioni riguardanti gli interessi sono complesse e richiedono una conoscenza approfondita delle normative bancarie:

  1. Usura – Occorre confrontare il Tasso effettivo globale (TEG) del contratto con il tasso soglia pubblicato dalla Banca d’Italia. Se il TEG è superiore, gli interessi sono nulli e devono essere restituiti. La presenza di una clausola floor può rendere il contratto usurario .
  2. Anatocismo – La Cassazione ha affermato che il metodo di ammortamento “alla francese” non comporta anatocismo perché gli interessi sono calcolati sul capitale residuo . Tuttavia, se il contratto prevede la capitalizzazione infrannuale in assenza di una clausola reciproca o senza rispettare la delibera CICR, la clausola è nulla e gli interessi devono essere ricalcolati al tasso semplice.
  3. Commissioni e spese occulte – La CMS e la CIV devono essere pattuite per iscritto; in caso contrario non sono dovute. Dopo il 2009 la CMS è stata sostituita dalla commissione di istruttoria veloce, ma anch’essa deve essere espressa in euro e non in percentuale per evitare il superamento del tasso soglia.
  4. Interessi moratori usurari – Anche gli interessi di mora devono rispettare il limite di legge. Se superano il tasso soglia, l’intera clausola è nulla; in alcune pronunce le corti hanno applicato il tasso legale anche ai moratori.

3.5 Eccezioni di prescrizione e decadenza

Il debitore può opporsi eccependo la prescrizione del credito. In generale:

  • I crediti bancari derivanti da rapporti di conto corrente si prescrivono in 10 anni dalla chiusura del rapporto. Se il conto è stato chiuso da oltre dieci anni, la banca non può pretendere il pagamento delle somme risultanti dagli estratti conto.
  • Le singole rimesse solutorie nel conto corrente possono essere soggette a prescrizione quinquennale quando costituiscono pagamenti di debiti scaduti.
  • La prescrizione può essere eccepita solo dalla parte a cui giova; una volta opposta, spetta al creditore dimostrare gli atti interruttivi.

L’opponente deve controllare la data dell’ultima operazione e verificare se il credito è prescritto. In materia di mutui, il pagamento delle rate non estingue la prescrizione; la banca deve agire entro 10 anni dall’ultima rata scaduta.

3.6 Azione risarcitoria per inadempimento della banca

La banca che non consegna i documenti richiesti ex art. 119 TUB o che emette un decreto ingiuntivo basato su conteggi errati può essere ritenuta inadempiente. La Cassazione ha affermato che il cliente può ottenere non solo la revoca del decreto ma anche il risarcimento del danno per i costi sostenuti e l’illegittima segnalazione nella Centrale rischi . È quindi possibile contestare in sede di opposizione il comportamento scorretto della banca e richiedere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

3.7 Ricorsi e impugnazioni

Se il giudice rigetta l’opposizione, l’opponente può proporre appello entro 30 giorni dalla notifica della sentenza o entro sei mesi dalla pubblicazione se non notificata. In appello si possono far valere vizi di motivazione e di diritto. Successivamente è ammesso il ricorso per Cassazione per violazione di legge o vizi di motivazione, da presentare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di appello o entro un anno e 46 giorni dalla pubblicazione.

4. Strumenti alternativi alla giustizia: definizione agevolata, sovraindebitamento ed esdebitazione

Oltre all’opposizione giudiziale, esistono strumenti che consentono al debitore di risolvere il debito o di ristrutturare la propria posizione senza affrontare un lungo processo.

4.1 Definizione agevolata (“rottamazione‑quater” e “quinquies”)

La definizione agevolata consente di pagare i debiti con l’Erario e con gli agenti della riscossione beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi. È particolarmente utile per chi ha ricevuto un decreto ingiuntivo emesso a seguito di un pignoramento su cartelle esattoriali o di un ricorso monitorio dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

Rottamazione‑quater

  • Copre i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
  • Consentiva ai contribuenti di presentare la domanda entro il 30 aprile 2023 e, per i decaduti, la riammissione entro il 30 aprile 2025 .
  • Si può pagare in un’unica soluzione o fino a 18 rate; le scadenze annuali sono fissate al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre con tolleranza di 5 giorni .
  • Chi paga puntualmente gode dello sconto su sanzioni e aggio; chi non paga due rate consecutive perde il beneficio e i pagamenti già effettuati restano acquisiti a titolo di acconto.
  • Per il 2025 è essenziale pagare la rata del 30 novembre 2025 (con tolleranza fino al 9 dicembre) .

Rottamazione‑quinquies

Ancora in fase di approvazione (novembre 2025), questa nuova definizione agevolata dovrebbe:

  • Applicarsi ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, escludendo i contribuenti in regola con la rottamazione‑quater al 30 settembre 2025 .
  • Consentire il pagamento in 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 4%, prima rata il 31 luglio 2026 .
  • Richiedere la presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026 .

Per il debitore è importante valutare se il debito oggetto del decreto rientra tra i carichi definibili: se sì, la definizione agevolata può estinguere il debito e rendere inutile l’opposizione. È consigliabile richiedere un prospetto all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e confrontarlo con l’importo ingiunto.

4.2 Sovraindebitamento e piani del consumatore

La legge 3/2012 e il successivo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplinano le procedure di sovraindebitamento che consentono a persone fisiche, imprenditori minori e professionisti di ristrutturare o estinguere i debiti con un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione dei debiti o la liquidazione controllata.

  1. Piano del consumatore – È riservato al consumatore (persona fisica) e non richiede l’accordo dei creditori. Il piano è proposto all’OCC, che verifica la documentazione e nomina un gestore. Dopo l’omologazione del tribunale, le azioni esecutive vengono sospese e i creditori sono vincolati al piano. La Cassazione ha chiarito che la moratoria per i creditori privilegiati (fino a un anno) può essere superata se il piano assicura una soddisfazione maggiore e che i creditori non hanno diritto di voto .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti – Richiede l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; consente di ridurre l’importo e dilazionare i pagamenti. Dopo l’omologazione, i creditori non aderenti sono comunque vincolati.
  3. Liquidazione controllata – Consiste nella liquidazione del patrimonio del debitore sotto il controllo del tribunale. Una volta completata la liquidazione, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui. Il Codice della crisi prevede che l’esdebitazione possa essere concessa una sola volta nella vita del debitore e richiede il rispetto di determinate condizioni (es. non aver compiuto atti in frode, aver collaborato con gli organi della procedura).

Queste procedure sono spesso preferibili all’opposizione isolata perché consentono di risolvere globalmente la situazione debitoria e di ottenere la sospensione delle esecuzioni. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, può assistere nella predisposizione del piano e nella trattativa con i creditori.

4.3 Accordi stragiudiziali e trattative con la banca

Oltre alle procedure formali, è possibile aprire una trattativa con la banca per definire il debito. In molti casi le banche sono disposte a transigere con una riduzione dell’importo o una dilazione, soprattutto quando emergono profili di usura o di nullità delle clausole. La trattativa può portare a:

  • Accordo di saldo e stralcio – La banca accetta il pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta, estinguendo il debito residuo.
  • Piano di rientro – Viene concordato un calendario di pagamento più sostenibile con eventuale riduzione dei tassi.
  • Rinegoziazione del mutuo – Modifica delle condizioni contrattuali (es. tasso fisso invece di variabile, allungamento della durata) per prevenire l’usura e rendere la rata sostenibile.

L’accordo deve essere formalizzato per iscritto ed eventualmente omologato (ad esempio nell’ambito di un piano del consumatore) per rendere inefficaci eventuali pretese successive della banca. È fondamentale che l’avvocato verifichi la legittimità delle clausole e tuteli l’interesse del debitore.

4.4 Esdebitazione e seconda chance

Al termine della procedura di liquidazione controllata, il debitore meritevole può ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui. L’esdebitazione non è automatica: il giudice verifica la collaborazione del debitore, la correttezza dei suoi comportamenti e la mancanza di dolo o colpa grave. La riforma del Codice della crisi (in vigore da luglio 2023 per le persone fisiche) ha introdotto l’esdebitazione del debitore incapiente, che consente di cancellare i debiti immediatamente quando il patrimonio è insufficiente anche dopo la liquidazione, purché sia rispettata la soglia minima e non vi siano beni rintracciabili. Questa misura mira a offrire una seconda chance alle persone oneste che si trovano in situazioni di grave indebitamento.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Durante la gestione di un decreto ingiuntivo bancario è facile commettere errori che compromettono la difesa. Ecco i più frequenti e come evitarli.

  1. Ignorare la notifica – Non rispondere al decreto pensando di non avere beni da pignorare è un errore: la banca può ugualmente iscrivere ipoteca, pignorare lo stipendio o segnalarvi alla Centrale rischi. Reagire entro i termini è fondamentale.
  2. Non rivolgersi a un professionista – L’opposizione richiede competenze tecniche; un avvocato esperto può individuare vizi che da soli non notereste (es. inesistenza del contratto, usura, incompetenza territoriale). Affidarsi a consulenti generici o “gestori del debito” improvvisati può peggiorare la situazione.
  3. Accettare piani di rientro capestro – Molte banche propongono piani di rientro con rate troppo alte o tassi elevati. Prima di firmare è opportuno farsi assistere e valutare se la banca sta rispettando la normativa sul credito ai consumatori.
  4. Richiedere i documenti in ritardo – L’art. 119 TUB dà 90 giorni alla banca per fornire la documentazione. È necessario richiederla subito dopo la notifica per avere tempo di analizzarla .
  5. Trascurare le definizioni agevolate – Se il debito riguarda cartelle esattoriali, aderire alla rottamazione potrebbe estinguere il debito e bloccare l’esecuzione. Non valutare questa opzione significa perdere un’opportunità preziosa .
  6. Confondere le procedure – Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo: ognuno ha presupposti diversi. È importante scegliere la procedura adatta con l’aiuto di un professionista.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione riportiamo alcune tabelle che riassumono normative, termini e strumenti difensivi. Le tabelle contengono solo parole chiave o numeri per migliorare la leggibilità.

Tabella 1 – Principali articoli del Codice di procedura civile

ArticoloOggettoParole chiave
Art. 633 c.p.c.Condizioni di ammissibilitàCredito certo, liquido, esigibile; prova scritta
Art. 641 c.p.c.Emissione del decretoTermine 30 giorni per il giudice; 40 giorni per pagare o opporsi
Art. 642 c.p.c.Esecuzione provvisoriaTitoli cambiari; pericolo nel ritardo; cauzione
Art. 645 c.p.c.OpposizioneCitazione; giudizio ordinario
Art. 648 c.p.c.Esecuzione provvisoria in opposizioneSomme non contestate; cauzione
Art. 649 c.p.c.Sospensione esecuzioneGravi motivi
Art. 650 c.p.c.Opposizione tardivaIrregolare notifica; forza maggiore

Tabella 2 – Diritti del cliente bancario (TUB)

NormaContenutoParole chiave
Art. 117 TUBForma dei contratti bancariContratto scritto; consegna della copia; tasso variabile; tasso sostitutivo
Art. 119 TUBDiritto alla documentazioneEstratti conto ultimi 10 anni; consegna gratuita in 90 giorni

Tabella 3 – Termini delle definizioni agevolate

DefinizioneCarichi ammessiScadenze principaliNote
Rottamazione quaterDebiti affidati 2000–06/2022Rata 30/11/2025 (tolleranza 5 gg)18 rate; perdita beneficio per due rate non pagate
Rottamazione quinquies (proposta)Debiti affidati fino al 31/12/2023Domanda entro 30/04/2026; prima rata 31/07/202654 rate; interessi 4%

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se non pago il decreto ingiuntivo entro 40 giorni? – Scaduto il termine il decreto diventa definitivo; la banca può procedere a pignorare i beni, iscrivere ipoteca sugli immobili, bloccare il conto corrente o agire presso terzi. Sono dovuti interessi di mora e spese esecutive.
  2. Posso oppormi se ho firmato una fideiussione a favore di un familiare? – Sì, se la fideiussione contiene clausole nulle (es. schema ABI 2002) o se la banca non ha rispettato l’obbligo di informazione al fideiussore. La Cassazione ha esteso la nullità anche alle garanzie non omnibus .
  3. La banca non mi ha fornito il contratto originario: posso contestare? – Sì, la produzione del contratto è necessaria per ottenere la condanna. La mancata consegna viola l’art. 117 TUB e può portare alla revoca del decreto【795004703042615†L70-L76】.
  4. Che differenza c’è tra opposizione al decreto e opposizione all’esecuzione? – L’opposizione al decreto contesta l’esistenza del credito e si propone davanti al giudice che ha emesso il decreto. L’opposizione all’esecuzione si propone davanti al giudice dell’esecuzione quando l’esecuzione è già iniziata (art. 615 c.p.c.) e riguarda la validità del titolo esecutivo o la pignorabilità dei beni.
  5. Posso sospendere il pignoramento mentre attendo la decisione sull’opposizione? – Sì, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione provvisoria (art. 649 c.p.c.) o presentare un’istanza d’urgenza ex art. 700 c.p.c. se vi è pericolo di danno irreparabile .
  6. Se la banca cede il credito a una società di recupero, l’ingiunzione è ancora valida? – La società cessionaria deve provare la cessione mediante atto scritto; se non lo fa, l’ingiunzione può essere revocata. È importante verificare la legittimazione attiva della società.
  7. Quanto costa presentare opposizione? – Oltre al compenso dell’avvocato, sono dovuti il contributo unificato (commisurato al valore della causa) e le spese di notifica. Se l’opposizione viene accolta, il giudice può condannare la banca alla rifusione delle spese.
  8. Cosa succede se perdo l’opposizione? – Il decreto viene confermato e la banca può procedere all’esecuzione. Potrebbero essere addebitate le spese legali. È comunque possibile proporre appello e, in casi di errori di diritto, ricorso per Cassazione.
  9. Posso chiedere il risarcimento dei danni se la banca mi ha segnalato ingiustamente in Centrale rischi? – Sì, la segnalazione illegittima può integrare responsabilità contrattuale e dar luogo a risarcimento. La banca deve rettificare la segnalazione se il credito è contestato.
  10. Ho ricevuto un’ingiunzione dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione: è diversa da quella bancaria? – Le ingiunzioni fiscali seguono regole specifiche (D.Lgs. 112/1999, R.D. 244/1924). Tuttavia è possibile ricorrere con opposizione e aderire alla rottamazione. Occorre verificare le diverse scadenze e modalità.
  11. Posso aderire alla rottamazione se ho già un’opposizione in corso? – Sì, la presentazione dell’istanza di definizione agevolata sospende l’esecuzione fino all’esito. Se il debito viene definito integralmente, il giudice dichiara l’estinzione del processo. È consigliabile informare il giudice dell’adesione alla rottamazione.
  12. Posso presentare un piano del consumatore se ho anche debiti personali e commerciali? – Sì, il piano del consumatore può includere debiti personali e quelli relativi all’attività commerciale dell’imprenditore non fallibile. Se ci sono debiti fiscali o con banche, essi vengono trattati secondo la par condicio, ma i creditori privilegiati possono ricevere un trattamento differenziato purché non inferiore al valore della garanzia .
  13. Quante volte posso ottenere l’esdebitazione? – L’esdebitazione può essere concessa una sola volta nella vita del debitore, salvo casi straordinari. Per l’esdebitazione del debitore incapiente introdotta dal Codice della crisi non è prevista una limitazione espressa ma occorre rispettare requisiti stringenti.
  14. Quanto tempo dura un piano del consumatore? – La durata dipende dal piano proposto. In genere i pagamenti possono essere dilazionati fino a cinque o sei anni, ma la Cassazione ha ammesso moratorie anche oltre un anno per i creditori privilegiati se ciò migliora la soddisfazione .
  15. Se l’opposizione è accolta posso chiedere anche i danni? – Sì, se l’ingiunzione era infondata o basata su conteggi errati, la banca può essere condannata a risarcire i danni (es. costi sostenuti, danno all’immagine, perdite finanziarie) .
  16. Il saldo in un conto corrente cointestato può essere addebitato integralmente a un solo correntista? – No, la responsabilità è solidale ma ogni debitore può rivalersi sugli altri. In sede di opposizione occorre provare la ripartizione interna.
  17. La banca può fare più decreti per lo stesso rapporto? – In generale no: le Sezioni Unite hanno vietato il frazionamento artificioso dei crediti e hanno stabilito che un decreto non opposto copre l’intero rapporto .
  18. Posso richiedere la rateizzazione dell’importo ingiunto durante l’opposizione? – È possibile proporre un piano di rientro alla banca, ma è consigliabile ottenere la sospensione e poi trattare una soluzione più conveniente. Se si paga spontaneamente senza un accordo scritto, si rischia di non recuperare le somme in caso di vittoria.
  19. Se ricevo un decreto ingiuntivo per una garanzia prestata, posso oppormi facendo valere le eccezioni del debitore principale? – Sì, il fideiussore può avvalersi delle eccezioni opponibili dal debitore principale (art. 1945 c.c.), come usura o nullità del contratto principale. È quindi possibile contestare la pretesa anche se la garanzia è stata escussa.
  20. La mia azienda ha ricevuto un decreto ingiuntivo per forniture bancarie: esistono tutele per le PMI? – Sì, le PMI possono proporre opposizione e sollevare eccezioni su tassi usurari, anatocismo e clausole abusive. Inoltre possono accedere a procedure di composizione della crisi e a strumenti di negoziazione assistita introdotti dal D.L. 118/2021, con l’assistenza di un esperto qualificato come l’Avv. Monardo.

8. Simulazioni pratiche

Di seguito riportiamo alcune simulazioni numeriche utili per comprendere l’impatto di tassi, usura e anatocismo sul debito. Le cifre sono indicative e servono solo a illustrare concetti; per calcoli precisi è necessario affidarsi a un consulente tecnico.

8.1 Mutuo a tasso variabile con clausola floor

Supponiamo un mutuo di 150 000 € stipulato nel 2017 con tasso variabile indicizzato all’Euribor trimestrale +2% e una clausola floor al 3%. Nel 2021 l’Euribor è diventato negativo (es. –0,50%), ma a causa della clausola floor il tasso non è mai sceso sotto il 3%. Il debitore ha quindi pagato per anni un tasso superiore a quello di mercato. Nel 2025 riceve un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di due rate.

  • Calcolo degli interessi dovuti – Senza clausola floor il tasso sarebbe stato (–0,50% + 2%) = 1,50%. Con il floor, invece, è rimasto al 3%. La differenza di 1,5 punti percentuali applicata a un capitale residuo di 100 000 € genera un maggior esborso di circa 1 500 € l’anno. In cinque anni il maggiore pagamento supera 7 500 €.
  • Strategia – L’opponente contesta la clausola floor come abusiva ed usuraria. In caso di accoglimento, il tasso viene sostituito con quello legale o con il tasso medio dei 12 mesi antecedenti (secondo l’art. 117 TUB) . Il giudice ricalcola il piano di ammortamento e riduce il saldo; l’ingiunzione può essere revocata.

8.2 Conto corrente con anatocismo e CMS

Un imprenditore ha un fido di 50 000 €; sul conto corrente la banca applica un tasso debitore del 10% e la commissione di massimo scoperto (CMS) del 0,50% a trimestre. Inoltre capitalizza trimestralmente gli interessi. Dopo alcuni anni la banca chiede il rientro e ottiene un decreto ingiuntivo per 60 000 €.

  • Anatocismo – Se la capitalizzazione trimestrale non è stata concordata mediante clausola espressa e reciproca, è nulla. Gli interessi devono essere ricalcolati su base semplice. In questo caso, capitalizzando gli interessi trimestralmente per cinque anni, il debito cresce di circa il 10% in più rispetto al calcolo semplice.
  • CMS – Dal 2009 la CMS è stata abolita; la sua applicazione successiva è illegittima. In ogni caso deve essere pattuita per iscritto. Se mancano i contratti, la CMS non è dovuta.
  • Strategia – In opposizione si richiede la produzione del contratto; in difetto, si applica il tasso legale. Si chiede alla CTU di ricalcolare il saldo eliminando CMS e anatocismo. Il giudice può revocare l’ingiunzione o ridurre notevolmente l’importo.

8.3 Adesione alla rottamazione‑quater

Un contribuente ha un debito fiscale di 20 000 € per cartelle affidate nel 2018. Ha ricevuto un decreto ingiuntivo per la quota non pagata e teme il pignoramento.

  • Adesione – Il contribuente aderisce alla rottamazione‑quater, con pagamento in 18 rate. L’importo dovuto viene ridotto a 13 000 € (esclusi sanzioni e interessi). Paga puntualmente la rata del 30 novembre 2025 .
  • Effetto sul decreto – La definizione agevolata estingue il debito; la banca o l’Agenzia della riscossione revocano l’azione esecutiva. Il giudice dichiara l’estinzione del processo.

Queste simulazioni dimostrano come l’analisi dei contratti e l’uso degli strumenti normativi possano ridurre considerevolmente il debito e bloccare l’esecuzione.

Conclusione

Il decreto ingiuntivo bancario rappresenta un passaggio critico nella vita di imprese e consumatori: dalla semplice richiesta di pagamento si può arrivare in breve tempo a un pignoramento o a un’ipoteca. Tuttavia la legge e la giurisprudenza offrono numerose difese e strumenti alternativi per tutelare il debitore. Con un’azione tempestiva è possibile contestare il decreto per vizi formali, usura, anatocismo, mancata produzione dei contratti, prescrizione o nullità delle clausole. La Cassazione ha confermato che il giudizio di opposizione permette al creditore di ampliare le domande ; ciò rende ancora più importante farsi assistere da professionisti capaci di anticipare e contrastare ogni iniziativa.

In parallelo, strumenti come la rottamazione‑quater e la proposta rottamazione‑quinquies consentono di ridurre o estinguere i debiti fiscali, mentre le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata) permettono di bloccare le esecuzioni e di ottenere una seconda chance . L’adozione di un piano del consumatore non richiede l’approvazione dei creditori e può prevedere moratorie oltre l’anno , mentre l’esdebitazione libera dai debiti residui a determinate condizioni.

In conclusione, chi riceve un decreto ingiuntivo bancario non deve rassegnarsi. Con l’assistenza di un professionista esperto in diritto bancario e della crisi d’impresa è possibile analizzare l’atto, individuare le difese e attivare soluzioni personalizzate. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare, forti della loro esperienza come avvocati cassazionisti, gestori della crisi da sovraindebitamento e esperti negoziatori, possono offrire un supporto completo: dall’opposizione al decreto alla sospensione dell’esecuzione, dalle trattative con la banca alla predisposizione di piani del consumatore e adesioni alle rottamazioni fiscali.

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