Introduzione
Quando le difficoltà finanziarie portano a insolvenze o debiti non saldati, uno degli strumenti più aggressivi a disposizione dei creditori è il pignoramento presso terzi del conto corrente. Pignorare un conto significa bloccare le somme giacenti o in arrivo sul conto bancario del debitore e assegnarle al creditore procedente o all’agenzia di riscossione. Per il debitore questo comporta la perdita immediata della disponibilità delle somme necessarie per le spese quotidiane, con il rischio di paralizzare l’intera attività economica. È quindi fondamentale conoscere i limiti di pignorabilità, le procedure legali e le strategie di difesa che la legge italiana offre.
Le normative su pignoramenti bancari sono in continua evoluzione: nel 2022 e nel 2023 il legislatore ha innalzato la quota impignorabile di pensioni e stipendi, mentre il 2025 ha visto l’entrata in vigore del Testo Unico dei Versamenti e della Riscossione (d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33), che modifica la disciplina degli atti esattoriali. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 28520 del 2025, ha ribadito che la banca deve trasferire all’Agente della Riscossione non solo le somme presenti al momento della notifica, ma anche gli accrediti ricevuti nei successivi 60 giorni . Il debitore informato può evitare errori irreparabili, sospendere o ridurre il pignoramento, impostare ricorsi efficaci o utilizzare strumenti alternativi come la definizione agevolata dei carichi, il piano del consumatore o l’esdebitazione.
Questo articolo – aggiornato a novembre 2025 – illustra, in modo autorevole e pratico, le tutele giuridiche per il correntista colpito da pignoramento. Affronteremo il contesto normativo, la procedura passo‑passo, le strategie di difesa, i rimedi alternativi, gli errori frequenti e le domande più comuni. L’obiettivo è fornire al debitore strumenti concreti per salvaguardare il proprio patrimonio e, se necessario, contestare l’atto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
Presentazione professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con oltre vent’anni di esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi in tutta Italia, specializzati in esecuzioni civili e procedure concorsuali. È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 e del nuovo Codice della crisi d’impresa, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre, è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021.
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- Analizzare gli atti esecutivi (pignoramenti, cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento) per individuare vizi formali o sostanziali e bloccare l’esecuzione.
- Proporre ricorsi e opposizioni (art. 615, 617, 619 c.p.c.) o istanze di sospensione in tribunale o presso l’Agente della Riscossione.
- Negoziare piani di rientro o rateizzazioni con i creditori o con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione analizziamo le fonti normative – Codice di procedura civile, codice civile, norme tributarie – e la giurisprudenza recente che regolano il pignoramento del conto corrente.
1.1 Pignoramento presso terzi e conto corrente
Il pignoramento presso terzi è una procedura esecutiva con cui il creditore, munito di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, cartella esattoriale), aggredisce i crediti che il debitore vanta verso soggetti terzi – ad esempio depositi bancari, stipendi, pensioni. Per il conto corrente questo significa che la banca, terza debitrice, deve congelare il saldo e versarlo al creditore nei limiti della legge.
1.1.1 Forma dell’atto di pignoramento
Il pignoramento del conto promosso da un creditore privato segue l’art. 543 c.p.c. (pignoramento di crediti verso terzi). L’atto, notificato al debitore e alla banca, deve indicare:
- il titolo esecutivo e il credito per il quale si procede;
- l’ordine al terzo di non disporre delle somme dovute entro i limiti del credito e delle spese;
- l’indicazione del tribunale competente e il domicilio eletto dove depositare gli atti;
- la citazione del debitore ad assistere all’udienza davanti al giudice, invitando il terzo a dichiarare l’esistenza del debito .
Il creditore deve depositare l’atto di pignoramento nella cancelleria del tribunale entro 30 giorni dalla notifica; in mancanza, il pignoramento è inefficace e la banca non è più obbligata a custodire le somme .
1.1.2 Obblighi del terzo (banca)
L’art. 546 c.p.c. impone al terzo pignorato di:
- Dichiarare entro dieci giorni se detiene somme o crediti del debitore e il loro ammontare.
- Custodire le somme dovute fino a concorrenza del credito, versandole in un secondo momento al creditore dopo l’ordinanza del giudice.
- Nel caso di crediti derivanti da lavoro o pensione già accreditati sul conto prima del pignoramento, l’obbligo di custodia non sussiste per l’importo pari a tre volte l’assegno sociale; per i crediti accreditati dopo il pignoramento operano i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 .
La banca che riceve l’atto di pignoramento non può consentire al correntista di prelevare le somme vincolate; in caso contrario risponderebbe verso il creditore per danno da perdita della garanzia.
1.1.3 Limiti di pignorabilità delle somme
L’art. 545 c.p.c. disciplina i crediti assolutamente impignorabili e quelli parzialmente impignorabili. I commi fondamentali sono:
- Commi 4‑5: i crediti alimentari, di mantenimento, assegni sociali, sussidi di maternità, e assegni di invalidità sono impignorabili, salvo eccezioni .
- Comma 3 e 4: stipendi, salari, pensioni e altre indennità derivanti da rapporto di lavoro o pensionistico possono essere pignorati nella misura di un quinto per crediti ordinari e fino alla metà per crediti concorrenti (alimentari, tributari, etc.) .
- Comma 7, modificato nel 2022 (art. 21‑bis d.l. 115/2022 conv. in l. 142/2022), innalza la quota impignorabile delle pensioni: la parte non pignorabile è pari al doppio dell’assegno sociale (circa 1.077 € nel 2025) con minimo 1.000 €. Inoltre, se lo stipendio o la pensione è accreditato su un conto corrente prima del pignoramento, è impignorabile fino a tre volte l’assegno sociale; la banca non deve vincolare tale importo .
L’importo dell’assegno sociale per il 2025 è 538,69 € mensili per 13 mensilità ; pertanto:
- Doppio assegno sociale (impignorabilità pensione): 538,69 × 2 ≈ 1.077,38 €.
- Triplo assegno sociale (saldo impignorabile sul conto): 538,69 × 3 ≈ 1.616,07 €.
Qualsiasi pignoramento che ecceda tali limiti è parzialmente inefficace, e il giudice deve rilevarlo d’ufficio .
1.1.4 Pignoramento esattoriale (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973)
Nel settore tributario, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione utilizza una procedura speciale prevista dall’art. 72‑bis del d.p.r. 602/1973 (ora in parte abrogato e sostituito dal Testo Unico dal 2026). Questa norma consente all’Agente della Riscossione di ordinare al terzo (la banca) di versare direttamente le somme dovute dal debitore entro 60 giorni, per i crediti già scaduti, e alle rispettive scadenze per gli altri crediti. Il pignoramento esattoriale è soggetto ai limiti dell’art. 545 c.p.c. e al doppio/triplo assegno sociale .
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520/2025, ha chiarito che il pignoramento ex art. 72‑bis copre anche gli accrediti avvenuti nei 60 giorni successivi alla notifica: la banca è tenuta a trasferire all’Agente non solo il saldo al momento della notifica, ma anche le somme che maturano nel periodo di sessanta giorni, indipendentemente dall’iniziale capienza del conto . La Corte ha respinto l’interpretazione secondo cui l’atto riguarderebbe soltanto le somme già esistenti; diversamente si produrrebbe un’ingiustificata disparità tra conti capienti e conti scoperti .
Questa interpretazione vincola tutte le banche e garantisce all’Erario un recupero rapido. Per il debitore, tuttavia, comporta il blocco totale degli accrediti (stipendi, vendite, bonifici) per due mesi. Nel prosieguo spiegheremo come difendersi.
1.1.5 Nuovo Testo Unico dei versamenti (d.lgs. 33/2025)
Il decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 (in vigore dal 26 marzo 2025 e applicabile in parte dal 1 gennaio 2026) riordina la materia della riscossione, abrogando l’art. 72‑bis e i precedenti articoli del d.p.r. 602/1973. Alcune disposizioni rilevanti:
- Art. 169 – Pignoramento di fitti o pigioni: ordina ai conduttori di pagare i canoni direttamente all’Agente della riscossione entro 15 giorni; i canoni futuri saranno versati alle scadenze fino a soddisfazione del credito .
- Art. 47 – Ritenute su pagamenti eseguiti a seguito di pignoramento: stabilisce che le banche e gli altri sostituti d’imposta devono trattenere un’aliquota del 20 % sui pagamenti derivanti da pignoramento e versarla all’Erario .
Il decreto introduce anche norme che disciplinano il pignoramento dei crediti verso terzi (art. 170), ma alla data odierna il testo non è integralmente disponibile; tuttavia, per il 2025 la disciplina applicabile resta quella dell’art. 72‑bis e del c.p.c. fino a piena applicazione del nuovo Testo Unico nel 2026.
1.1.6 Pignoramento di conti cointestati
Quando il conto corrente è intestato a più persone, il creditore può pignorarne il saldo solo pro quota. Secondo la giurisprudenza, tra i cointestatari opera una presunzione di contitolarità paritaria: salvo prova contraria, ogni intestatario si presume proprietario del 50 % delle somme . Tale presunzione può cedere se uno dei contitolari dimostra la proprietà esclusiva delle somme con circostanze gravi, precise e concordanti . In mancanza di prova, il creditore può agire solo per la quota del debitore, e il giudice dovrà assegnare al creditore il 50 % del saldo pignorato, nel rispetto dei limiti dell’art. 545 .
La Cassazione (sentenza n. 4838/2021) ha affermato che il credito del terzo (banca) nei confronti dei cointestatari è solidale ex art. 1854 c.c., ma la presunzione di comproprietà paritaria può essere superata mediante prova contraria. Spetta al creditore o al cointestatario non debitore dimostrare che le somme pignorate appartengono esclusivamente all’altro intestatario.
1.2 Opposizioni e rimedi processuali
La legge prevede varie tipologie di opposizione per contestare l’esecuzione o gli atti di pignoramento. Le più rilevanti per la tutela del correntista sono:
1.2.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Quando si contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione (ad esempio perché il titolo esecutivo è nullo, prescritto o già estinto), si può proporre opposizione al precetto prima dell’inizio della procedura, con atto di citazione davanti al giudice competente . Il giudice, su istanza di parte, può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo se sussistono gravi motivi .
Se l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione; il giudice fissa l’udienza e, se accoglie l’opposizione, può revocare il pignoramento.
1.2.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
L’art. 617 consente di impugnare la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o dei singoli atti di esecuzione. L’opposizione si propone, prima dell’inizio dell’esecuzione, con atto di citazione nel termine di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto . Se è impossibile proporla prima, oppure se concerne la notifica dell’atto o i singoli atti esecutivi, si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione o dalla data in cui l’atto contestato è stato compiuto .
L’opposizione ex art. 617 può riguardare, ad esempio, l’assenza di requisiti dell’atto di pignoramento, la mancanza di notifica, l’errata individuazione del terzo o la violazione dei limiti di pignorabilità.
1.2.3 Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)
Se un soggetto estraneo all’esecuzione (ad esempio il coniuge contitolare del conto) rivendica la proprietà delle somme pignorate, può proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619. Il giudice valuta la fondatezza della rivendicazione e può liberare i beni pignorati se dimostrata la titolarità esclusiva del terzo.
1.2.4 Sospensione e conversione del pignoramento
Il debitore può chiedere al giudice la sospensione del pignoramento per gravi motivi o per accordo con il creditore; inoltre può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), ossia sostituire i beni pignorati con una somma di denaro (depositata in tribunale), così da ottenere la liberazione del conto.
1.3 Telepignoramento e ricerca telematica dei beni
L’art. 492‑bis c.p.c., introdotto dalla riforma 2014 e modificato nel 2021, consente all’ufficiale giudiziario, su istanza del creditore, di eseguire la ricerca telematica dei beni da pignorare mediante accesso alle banche dati pubbliche. Se vengono individuati crediti o conti correnti intestati al debitore, l’ufficiale giudiziario può procedere con il pignoramento mediante notificazione telematica al terzo (banca) e al debitore. Il terzo è tenuto a non disporre delle somme rinvenute, nei limiti dell’art. 546 . Tale procedura riduce notevolmente i tempi dell’esecuzione: il debitore può vedere il conto bloccato senza preavviso dopo poche ore dalla richiesta del creditore.
1.4 Giurisprudenza rilevante e sentenze recenti
Oltre alla già citata sentenza della Cassazione n. 28520/2025 e alla pronuncia n. 4838/2021 sulla presunzione di contitolarità nei conti cointestati, altre decisioni rilevanti includono:
- Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 19667/2023: ha confermato che il limite del triplo dell’assegno sociale si applica solo agli accrediti di stipendio/pensione sul conto prima del pignoramento; i versamenti di altra natura (ad esempio bonifici da familiari o da vendite) sono integralmente pignorabili entro i limiti generali dell’art. 545.
- Cass. civ. Sez. III, sent. n. 33059/2022: ha ribadito che la banca pignorata è obbligata a dichiarare tempestivamente l’esistenza del rapporto e del saldo; in caso di omissione o falsità è responsabile verso il creditore e può essere condannata al pagamento dell’intero credito.
- Trib. Marsala, sent. n. 566/2025: ha accolto un’opposizione ex art. 619 relativa a un conto cointestato, affermando che opera la presunzione di parità delle quote tra i cointestatari, salvo prova contraria; di conseguenza l’assegnazione del saldo può avvenire solo per il 50 % .
Queste sentenze confermano l’orientamento giurisprudenziale che tutela il diritto di vivere dignitosamente del debitore e dei contitolari; al tempo stesso rafforzano gli obblighi delle banche e la rigidità della procedura esattoriale.
2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica del pignoramento
Dopo aver ricevuto la notifica di pignoramento del conto corrente (da parte di un creditore privato o dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione), il debitore deve agire rapidamente. Di seguito la sequenza degli eventi e i termini da rispettare.
2.1 Pignoramento da creditore privato
- Notifica dell’atto di pignoramento: l’ufficiale giudiziario notifica l’atto al debitore e alla banca (terzo pignorato). L’atto contiene l’ordine alla banca di non disporre delle somme e l’invito a dichiarare l’entità del credito .
- Dichiarazione della banca: entro 10 giorni la banca deve rilasciare la dichiarazione positiva o negativa sul saldo e sui rapporti con il debitore .
- Deposito dell’atto in tribunale: il creditore deve depositare l’atto di pignoramento entro 30 giorni dalla notifica . Se non lo fa, il pignoramento perde efficacia, la banca può sbloccare le somme e non sussistono più obblighi.
- Udienza di assegnazione: il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza; se la banca riconosce il debito, il giudice emette l’ordinanza di assegnazione al creditore del saldo (al netto della quota impignorabile) e liquida spese e interessi. Se la banca non dichiara, può essere chiamata in giudizio; se dichiara il credito del debitore verso terzi (ad esempio busta paga del datore di lavoro), il giudice procede con l’assegnazione.
- Riscossione del creditore: una volta emanata l’ordinanza di assegnazione, la banca trasferisce le somme vincolate al creditore fino a concorrenza del credito.
2.2 Pignoramento esattoriale (Agenzia Entrate‑Riscossione)
- Notifica dell’ordine di pagamento ex art. 72‑bis: l’agente della riscossione notifica alla banca un ordine di pagamento. Il debitore non viene avvisato preventivamente. L’ordine impone al terzo di pagare immediatamente l’importo del saldo (somme già esigibili) e, per le somme maturate successivamente, di versarle alle rispettive scadenze entro 60 giorni .
- Congelamento del conto: la banca blocca il saldo presente e tutti gli accrediti futuri per un periodo di 60 giorni (spatium deliberandi). Secondo la Cassazione, il blocco riguarda anche gli accrediti successivi ; pertanto il debitore non può utilizzare il conto né ricevere bonifici.
- Versamento delle somme all’Agente: la banca versa le somme maturate (saldo iniziale e accrediti) all’Agente della Riscossione. Decorso il termine di 60 giorni, e se non intervengono sospensioni o rateizzazioni, le somme vengono definitivamente incamerate dall’Erario.
- Comunicazione al debitore: dopo 60 giorni la banca o l’agente invia al debitore una comunicazione dell’avvenuto pagamento. A differenza del pignoramento ordinario, non vi è un’udienza con il giudice; eventuali controversie vanno affrontate tramite opposizione ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 (per tributi) o ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.
2.3 Telepignoramento (art. 492‑bis)
Quando il creditore richiede la ricerca telematica dei beni, l’ufficiale giudiziario può accedere alle banche dati (Anagrafe dei Conti, INPS, PRA) e trovare i conti correnti del debitore. Il pignoramento viene quindi notificato telematicamente alla banca e al debitore e produce i medesimi effetti di un pignoramento ordinario , con la differenza che il tempo di reazione è molto più breve (talvolta pochi giorni). Per questo motivo è essenziale monitorare costantemente la propria PEC o il proprio domicilio digitale e predisporre subito le difese.
2.4 Tempi e termini riassunti
| Evento | Termine | Fonte normativa |
|---|---|---|
| Notifica pignoramento a banca e debitore | immediato | Art. 543 c.p.c. |
| Dichiarazione del terzo (banca) | 10 giorni dalla notifica | Art. 546 c.p.c. |
| Deposito dell’atto in tribunale | 30 giorni dalla notifica | Art. 543 c.p.c. |
| Opposizione a precetto / esecuzione | entro l’inizio dell’esecuzione (atto di citazione), successivamente con ricorso al giudice | Art. 615 c.p.c. |
| Opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto o 20 giorni dal primo atto esecutivo | Art. 617 c.p.c. |
| Opposizione di terzo | qualsiasi momento fino all’assegnazione | Art. 619 c.p.c. |
| Periodo di blocco nel pignoramento esattoriale | 60 giorni dallo spacium deliberandi | Art. 72‑bis d.p.r. 602/1973 ; Cass. n. 28520/2025 |
3. Difese e strategie legali per il debitore
Di fronte al pignoramento del conto, il debitore dispone di diverse strategie legali. La scelta dipende dalla tipologia di creditore (privato o pubblico), dal titolo esecutivo, dall’importo, dalla presenza di vizi procedurali e dalla situazione economica del debitore. Analizziamole.
3.1 Verifica dell’atto: errori formali e sostanziali
Prima di tutto è essenziale controllare l’atto di pignoramento e la documentazione allegata per accertare eventuali irregolarità. Tra gli errori più frequenti:
- Mancanza o inesistenza del titolo esecutivo: il creditore deve allegare un titolo valido (sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, assegno o cambiale protestata, cartella esattoriale). Se il titolo è inesistente, prescritto o già estinto (ad es. per avvenuto pagamento o prescrizione), si può opporre ex art. 615.
- Errore nella notifica: la notifica deve avvenire presso il domicilio fisso del debitore o la sua PEC. Notifiche a indirizzi errati o a soggetti diversi rendono l’atto nullo o inefficace. Tale vizio può essere fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617).
- Omissione di elementi obbligatori dell’atto di pignoramento: il titolo esecutivo, l’ammontare del credito, l’ordine al terzo di non disporre delle somme, la citazione del debitore, l’indicazione del giudice e del numero di procedura . La mancanza di uno solo di questi requisiti determina la nullità dell’atto.
- Mancato rispetto dei limiti di pignorabilità: se l’importo pignorato eccede la quota impignorabile (triplo assegno sociale, un quinto dello stipendio/pensione), l’atto è parzialmente inefficace . In questo caso l’opposizione va fondata sulla violazione dell’art. 545.
- Decadenza e prescrizione: i crediti tributari hanno termini di decadenza (generalmente 5 anni per imposte dirette e IVA, 3 anni per tributi locali) e prescrizione (10 anni per la cartella, 5 anni dopo la notifica della cartella). I crediti civili si prescrivono in 10 anni (o 5 anni per canoni e ratei). Se il titolo è prescritto, l’esecuzione è illegittima.
Un’analisi accurata di questi aspetti, affidata a un professionista esperto, può portare alla sospensione del pignoramento e alla sua dichiarazione di nullità.
3.2 Opposizione al precetto ed opposizione all’esecuzione (art. 615)
L’opposizione al precetto (prima dell’esecuzione) è lo strumento idoneo quando si contesta l’esistenza del credito o del titolo. Esempi:
- Prescrizione del titolo esecutivo o dell’obbligazione.
- Avvenuto pagamento o transazione non considerata.
- Nullità della cartella esattoriale o del ruolo.
Si propone con atto di citazione davanti al giudice competente prima che abbia inizio l’esecuzione ; il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo. Dopo l’inizio dell’esecuzione l’opposizione si trasforma in ricorso al giudice dell’esecuzione. È fondamentale agire tempestivamente: se la vendita o l’assegnazione è già stata disposta, l’opposizione è inammissibile (salvo vizi del titolo).
3.3 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617)
Se l’atto di pignoramento o il precetto presenta irregolarità formali, si impugna con l’opposizione ex art. 617. Occorre depositare ricorso entro 20 giorni dalla notifica del titolo o del primo atto di esecuzione . I motivi possono essere:
- Notifica irregolare (a indirizzo sbagliato, assenza di relata di notifica).
- Mancanza di requisiti formali nell’atto di pignoramento.
- Violazione dei limiti di impignorabilità (ad esempio pignoramento dell’intero stipendio).
- Mancata dichiarazione del terzo o errori nella dichiarazione.
L’opposizione si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, che può sospendere o annullare l’atto.
3.4 Opposizione di terzo (art. 619)
La contitolare del conto o un soggetto diverso che rivendica la proprietà delle somme può proporre opposizione di terzo. Si tratta di un vero e proprio giudizio che mira a dimostrare che le somme pignorate appartengono interamente al terzo e non al debitore. Il termine per proporre l’opposizione dura fino alla vendita o all’assegnazione; il giudice, se riconosce il diritto del terzo, ordina la liberazione delle somme.
3.5 Istanza di conversione del pignoramento (art. 495)
Il debitore può chiedere la conversione del pignoramento, sostituendo i beni pignorati con una somma di denaro depositata in tribunale (generalmente pari al valore del credito maggiorato di spese). Nel pignoramento presso terzi la conversione può essere utile per liberare il conto e concentrare il debito in un’unica cifra da pagare ratealmente.
3.6 Sospensione amministrativa e rateizzazione nel pignoramento esattoriale
In ambito tributario il debitore può presentare all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione una istanza di sospensione amministrativa, motivando ad esempio che il debito è stato pagato, prescritto, annullato o non notificato. In attesa della definizione dell’istanza (entro circa 220 giorni), l’Agente della Riscossione sospende le procedure esecutive.
In alternativa è possibile chiedere la rateizzazione del debito. Le rateizzazioni ordinarie consentono di dilazionare i debiti fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi inferiori a 120.000 €, o fino a 120 rate per debiti più alti; in presenza di comprovate difficoltà economiche è possibile ottenere piani flessibili.
3.7 Richiesta di riduzione dell’importo pignorato
Se il pignoramento colpisce anche somme impignorabili (ad esempio importi derivanti da pensione entro il doppio dell’assegno sociale) o eccede il quinto dello stipendio, si può chiedere al giudice la riduzione dell’importo. Il giudice valuterà la violazione e ordinerà la restituzione delle somme eccedenti.
3.8 Pignoramento di conti cointestati: difese specifiche
In presenza di un pignoramento su conto cointestato, il contitolare non debitore può:
- Eccepire l’illegittimità della procedura, poiché la banca dovrebbe essere informata della contitolarità e limitare il blocco al 50 % del saldo.
- Proporre opposizione di terzo dimostrando che le somme provengono esclusivamente dalle sue entrate (stipendi, pensioni), superando così la presunzione di contitolarità .
- Chiedere lo svincolo delle somme impignorabili (pensioni fino al doppio dell’assegno sociale) depositate sul conto.
3.9 Altre strategie extragiudiziali
Oltre agli strumenti processuali, il debitore può adottare alcune misure preventive o difensive:
- Aprire un nuovo conto presso altra banca prima che l’esecuzione sia notificata; i pignoramenti non si estendono automaticamente ad altri conti, ma occorre agire con prudenza per evitare atti di frode (art. 2901 c.c.).
- Chiedere la trasformazione del conto in conto di base: la legge prevede che i conti di base destinati all’accredito di pensioni fino a 1.500 € siano esenti da spese e più tutelati; tuttavia, non sono immuni da pignoramenti.
- Accordarsi con il creditore per un pagamento dilazionato o per la rinuncia al pignoramento in cambio di garanzie.
- Presentare domanda di definizione agevolata (rottamazione) o di saldo e stralcio dei debiti tributari (vedi sezione 4).
3.10 Rischi ed errori da evitare
- Ignorare le notifiche: i termini per le opposizioni sono brevi; non leggere la PEC o la posta raccomandata può comportare la perdita di diritti.
- Trasferire somme dal conto pignorato dopo la notifica: si configura il reato di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento (art. 388 c.p.) e la banca potrebbe essere ritenuta responsabile.
- Pagare un importo direttamente al creditore senza consultare l’Agente della Riscossione: non estingue il debito e rischia di perdere denaro.
- Aprire conti all’estero o intestare somme a terzi per sfuggire al pignoramento: sono condotte potenzialmente illecite che possono aggravare la posizione del debitore.
- Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te: la materia è tecnica; un errore procedurale può compromettere la difesa.
4. Strumenti alternativi al pignoramento: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento
Quando il debitore è impossibilitato a estinguere il proprio debito e teme pignoramenti, può ricorrere a strumenti alternativi che consentono di definire o ridurre il debito e sospendere le azioni esecutive. Di seguito le principali opportunità previste dalla normativa al 2025.
4.1 Rottamazione e definizione agevolata dei carichi tributari
La Legge di Bilancio 2023 (l. 197/2022) ha introdotto la c.d. rottamazione‑quater (art. 1, commi 231‑252), che consente ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure; vengono invece abbonati sanzioni, interessi di mora e aggio . Successivamente il decreto legge 34/2023 (convertito in l. 56/2023) ha esteso la definizione agevolata ai carichi affidati dagli enti territoriali e ha prorogato i termini.
Nel 2024 e 2025 il Governo ha varato ulteriori definizioni (talvolta denominate “rottamazione quinquies” o “saldo e stralcio”) che prevedono:
- Possibilità di presentare domanda entro determinate scadenze.
- Pagamento in un massimo di 18 rate in 5 anni.
- Sospensione delle procedure esecutive, comprese le iscrizioni ipotecarie e i pignoramenti, dalla data di presentazione della domanda e fino al versamento della prima rata.
- Decadenza dalla definizione in caso di mancato pagamento di una rata.
Per sapere se un debito rientra nella definizione è necessario consultare il prospetto informativo messo a disposizione dall’Agente della Riscossione. La definizione non si applica a multe derivanti da sentenze penali di condanna, recuperi di aiuti di Stato, debiti per risorse proprie dell’UE.
4.2 Stralcio parziale dei carichi inesigibili
Nel 2023 la l. 197/2022 ha previsto lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 € affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2015 (commi 222‑230). La cancellazione è avvenuta d’ufficio entro il 31 marzo 2023. Questa misura si applica a multe stradali, contributi previdenziali e altri tributi; il contribuente può verificare se il carico è stato stralciato contattando l’Agente della Riscossione.
4.3 Piano di ristrutturazione del consumatore e sovraindebitamento
La legge 3/2012 è stata in larga parte abrogata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, c.c.i.i.), entrato in vigore il 15 luglio 2022. Tuttavia le procedure di gestione del sovraindebitamento sono rimaste, pur con modifiche. Le principali sono:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: destinato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile, preservando un minimo per il mantenimento del nucleo familiare. L’ammissione al piano comporta la sospensione delle azioni esecutive e dei pignoramenti; il piano è omologato dal tribunale e vincola i creditori.
- Concordato minore: rivolto a imprenditori minori, professionisti e imprese agricole. Prevede un accordo con i creditori per il pagamento parziale del debito e la continuità aziendale. Anche questo istituto sospende le procedure esecutive.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: quando il debitore non può proporre un piano, è possibile cedere tutti i beni ai creditori. Il giudice nomina un liquidatore che gestisce il patrimonio e, dopo la chiusura, il debitore ottiene l’esdebitazione per la parte di debiti non soddisfatti.
- Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta nel 2021, consente al debitore persona fisica che non possiede beni né redditi sufficienti di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo tre anni di buona condotta, senza ricorrere alla liquidazione.
Il decreto correttivo‑ter del maggio 2024 ha ridefinito la nozione di “consumatore” limitandola ai soggetti che hanno contratto debiti per motivi estranei all’attività imprenditoriale; chi ha debiti legati all’attività deve accedere al concordato minore . Pertanto è fondamentale valutare correttamente il profilo soggettivo per individuare la procedura applicabile.
Vantaggi della procedura di sovraindebitamento:
- Blocca e sospende i pignoramenti in corso.
- Permette di pagare solo una parte dei debiti proporzionata al reddito disponibile.
- Consente la discarica dei debiti residui (esdebitazione) dopo l’esecuzione del piano o della liquidazione.
- Garantisce la dignità del debitore, assicurando un minimo vitale.
L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi iscritto all’OCC, può assistere nella predisposizione della domanda, nella scelta della procedura (piano del consumatore, concordato o liquidazione) e nelle negoziazioni con i creditori.
4.4 Rateizzazione e saldo e stralcio con i creditori privati
Anche con i creditori privati (banche, finanziarie, fornitori) è spesso possibile evitare il pignoramento negoziando rateizzazioni o saldo e stralcio. Il debitore può proporre un pagamento dilazionato, eventualmente con garanzie, o un pagamento ridotto a saldo (sconto sul capitale) se dimostra la propria difficoltà economica. I creditori spesso accettano per evitare tempi lunghi e rischi di insolvenza.
4.5 Codice della negoziazione assistita per la soluzione della crisi d’impresa
Il d.l. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi: uno strumento extragiudiziale per l’imprenditore in difficoltà che, con l’assistenza di un esperto (nominato dalla Camera di Commercio), negozia con i creditori soluzioni per il risanamento. La composizione negoziata sospende temporaneamente le azioni esecutive e consente di concludere accordi con banche e fornitori. L’Avv. Monardo, qualificato come esperto negoziatore della crisi d’impresa, può accompagnare l’imprenditore nella gestione di questo percorso.
5. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, proponiamo alcune tabelle sintetiche relative ai principali limiti, termini e strumenti difensivi.
5.1 Limiti di pignorabilità di stipendio, pensione e altri crediti
| Tipo di credito | Regola | Limite impignorabile | Fonte |
|---|---|---|---|
| Stipendi e salari | Pignorabili per crediti ordinari nella misura massima del 20 % (1/5) sulla retribuzione netta; per crediti alimentari o cumulazione, il pignoramento complessivo non può superare la metà | 80 % della retribuzione netta (almeno il doppio/triplo dell’assegno sociale se già accreditato su conto) | Art. 545 c.p.c. |
| Pensioni | Pignorabili nella misura massima del 20 % della parte eccedente il doppio dell’assegno sociale (circa 1.077 € nel 2025). Sulle pensioni già accreditate su conto, è impignorabile la parte fino a tre volte l’assegno sociale (circa 1.616 €) | Importo non pignorabile: 1.077 € mensili; importo sul conto: 1.616 € | Art. 545 c.p.c., comma 7 |
| Trattamento di fine rapporto (TFR) | Pignorabile nei limiti di 1/5; se già corrisposto e depositato su conto, rientra nelle somme pignorabili salvo che si dimostri la sua natura alimentare | 80 % salvo cessioni o pegni preesistenti | Art. 545 c.p.c., giurisprudenza |
| Indennità di disoccupazione, assegno di maternità, sussidi assistenziali | Impignorabili | Totale | Art. 545 c.p.c. commi 4‑5 |
| Rendite vitalizie e assegni di mantenimento | Pignorabili solo nella misura autorizzata dal presidente del tribunale, in proporzione alle necessità del debitore | Variabile | Art. 545 c.p.c. |
5.2 Confronto tra pignoramento ordinario e esattoriale
| Caratteristica | Pignoramento ordinario | Pignoramento esattoriale |
|---|---|---|
| Norma principale | Art. 543 c.p.c. | Art. 72‑bis d.p.r. 602/1973 (fino al 31/12/2025) |
| Notifica al debitore | Notificato contestualmente al terzo e al debitore; il debitore può assistere all’udienza | La banca riceve l’ordine senza preavviso al debitore; quest’ultimo viene informato solo dopo 60 giorni |
| Custodia della banca | La banca deve dichiarare e custodire le somme fino all’ordinanza di assegnazione | La banca deve versare le somme entro 60 giorni per i crediti scaduti e continuare a versare le somme che maturano |
| Limiti impignorabili | Applicazione integrale dell’art. 545 c.p.c. | Applicazione dell’art. 545 c.p.c. per stipendi/pensioni, con l’interpretazione estensiva della Cassazione (tutte le somme che maturano nei 60 giorni sono pignorate) |
| Intervento del giudice | Sì: è necessario l’intervento del giudice dell’esecuzione che emette l’ordinanza | No: la procedura avviene presso l’Agente della Riscossione; eventuali opposizioni avvengono in sede tributaria |
| Costi | Contributo unificato, compenso avvocato; spese di esecuzione | Nessun contributo di giustizia; spese e aggio aggiunti al debito |
5.3 Strumenti di difesa e procedure alternative
| Strumento | Quando si usa | Vantaggi | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Opposizione ex art. 615 c.p.c. | Quando si contesta l’esistenza del credito o del titolo (nullità, prescrizione, pagamento già effettuato) | Sospende il pignoramento e può annullare l’esecuzione | Art. 615 c.p.c. |
| Opposizione ex art. 617 c.p.c. | Per vizi formali dell’atto di pignoramento o per violazione dei limiti di pignorabilità | Annulla gli atti irregolari o determina la restituzione delle somme | Art. 617 c.p.c. |
| Opposizione di terzo (art. 619) | Il contitolare o un terzo rivendica la proprietà delle somme pignorate | Può liberare totalmente le somme se la rivendicazione è accolta | Art. 619 c.p.c.; giurisprudenza |
| Conversione del pignoramento (art. 495) | Il debitore deposita una somma sostitutiva per liberare il conto | Libera immediatamente il conto; concentra l’esecuzione su una somma fissa | Art. 495 c.p.c. |
| Rateizzazione e definizione agevolata | Debiti tributari verso Agenzia Entrate‑Riscossione | Sospende le procedure esecutive; riduce importo con abbuono di sanzioni e interessi | L. 197/2022, d.l. 34/2023, normative successive |
| Sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore) | Debitori non fallibili in difficoltà durature | Sospende pignoramenti; consente esdebitazione dopo il piano | C.C.I.I., l. 3/2012, art. 6 e ss.; riforma 2024 |
| Composizione negoziata della crisi d’impresa | Imprenditori in difficoltà temporanea | Sospende azioni esecutive e favorisce accordi con creditori | D.l. 118/2021 |
6. Domande frequenti (FAQ)
6.1 Cosa significa pignoramento del conto corrente?
Il pignoramento del conto corrente è un atto con cui il creditore (privato o pubblico) ordina alla banca di bloccare le somme del debitore e di versarle a suo favore. La banca diventa custode delle somme per tutta la durata della procedura.
6.2 Ho ricevuto un pignoramento: posso prelevare dal conto?
No. Dal momento della notifica, le somme sono vincolate. La banca non può autorizzare prelievi se non per la parte impignorabile (triplo assegno sociale per stipendi/pensioni) . Prelevare dopo la notifica espone a responsabilità e può integrare il reato di sottrazione di beni pignorati.
6.3 Quali somme non possono essere pignorate?
Sono impignorabili: assegni di maternità, sussidi di invalidità, indennità di accompagnamento, assegno sociale e altre prestazioni assistenziali. Per stipendi e pensioni, è impignorabile il doppio dell’assegno sociale e, per le somme già accreditate su conto, il triplo dell’assegno sociale .
6.4 Se la banca non risponde al pignoramento, cosa succede?
La banca ha l’obbligo di dichiarare l’esistenza del conto e del saldo entro 10 giorni . In caso di omissione o falsa dichiarazione, può essere chiamata dal creditore in giudizio e condannata a pagare l’importo dovuto come responsabile solidale.
6.5 Il pignoramento può essere fatto senza preavviso?
Per i creditori privati, l’atto di pignoramento viene notificato contestualmente al debitore. Nel pignoramento esattoriale, invece, la banca riceve l’ordine senza preavviso e il debitore viene informato solo dopo 60 giorni . Per questo è fondamentale tenere sotto controllo la propria posizione debitoria e cercare di regolarizzare i debiti prima della riscossione.
6.6 Posso evitare il pignoramento pagando a rate?
Sì. Con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione si può chiedere la rateizzazione del debito; con i creditori privati si può negoziare un piano di rientro. Una volta accettato, il creditore può rinunciare al pignoramento e liberare il conto.
6.7 Cosa succede se il conto è cointestato?
Il pignoramento può riguardare solo la quota del debitore. In generale si presume la proprietà per pari quote; pertanto il creditore può ottenere solo il 50 % del saldo . Questa presunzione può essere superata dimostrando che le somme appartengono esclusivamente al coniuge non debitore o, viceversa, al debitore.
6.8 Il pignoramento riguarda anche i conti intestati a società?
Sì, ma solo se la società è debitrice. I conti personali dei soci non possono essere pignorati per debiti della società, salvo che il socio sia garante o responsabile. Nel caso di società di persone (SNC, SAS) i soci rispondono con il proprio patrimonio; nei limiti previsti dalla legge.
6.9 Quali sono i tempi per l’opposizione?
L’opposizione ex art. 615 si propone prima dell’inizio dell’esecuzione o, se già iniziata, con ricorso; l’opposizione ex art. 617 si propone entro 20 giorni; l’opposizione di terzo si può proporre fino all’assegnazione .
6.10 Come si calcola la quota di stipendio pignorabile sul conto?
Esempio: stipendio netto 1.500 € al mese. L’assegno sociale nel 2025 è 538,69 €. Tre volte l’assegno sociale è 1.616,07 €. Poiché lo stipendio è inferiore a questo importo, non è pignorabile se è già accreditato sul conto. Se invece lo stipendio viene pignorato direttamente dal datore di lavoro, il creditore può trattenere 1/5 (300 €). La banca, a sua volta, dovrà comunque lasciare impignorabili 1.616 €.
6.11 Posso estinguere il pignoramento pagando solo una parte del debito?
Sì. Se si raggiunge un accordo con il creditore (saldo e stralcio) o si aderisce a una definizione agevolata, il debitore paga la somma concordata e il creditore rinuncia alla procedura. Nel pignoramento esattoriale, la definizione agevolata consente di estinguere il debito senza sanzioni e interessi .
6.12 La banca può compensare il saldo pignorato con eventuali debiti del correntista?
No. Dal momento della notifica del pignoramento la banca è custode delle somme; non può compensare il credito vantato verso il correntista (per esempio scoperto di conto o mutuo) con le somme pignorate, salvo che il credito della banca sia anteriore e privilegiato e sia dedotto in giudizio prima dell’assegnazione.
6.13 Il pignoramento può riguardare i titoli azionari o i fondi comuni?
Sì. I titoli e le quote di fondi comuni sono crediti/valori mobiliari e possono essere pignorati mediante ordine al deposito titoli. La banca dovrà bloccare la posizione e trasferire i titoli o il ricavato della vendita al creditore. La procedura è simile al pignoramento del conto ma richiede la valutazione del titolo.
6.14 Cosa succede se il pignoramento è inferiore al debito?
Se il saldo del conto non copre il debito, il creditore può proseguire l’esecuzione su altri beni (stipendio, immobili). Nel caso di pignoramento esattoriale, la banca dovrà continuare a versare gli accrediti futuri per 60 giorni; se il debito non è ancora estinto, l’Agente potrà procedere con altre azioni (fino al fermo amministrativo o all’ipoteca).
6.15 È possibile ricorrere al giudice tributario contro il pignoramento esattoriale?
Sì. Il pignoramento esattoriale riguarda crediti tributari e previdenziali: eventuali vizi della cartella o dell’atto possono essere fatti valere con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, oppure (per contributi previdenziali) con ricorso al giudice ordinario. È consigliabile farsi assistere da un avvocato esperto.
6.16 Chi paga le spese del pignoramento?
Le spese di procedura e gli onorari dell’ufficiale giudiziario e dell’avvocato vengono anticipate dal creditore ma sono poste a carico del debitore. Nel pignoramento esattoriale l’aggio e gli interessi di mora vengono aggiunti al carico. Se il pignoramento viene annullato, il creditore può essere condannato alle spese.
6.17 Il pignoramento colpisce anche carte prepagate e conti digitali?
Sì. Le prepagate ricaricabili con IBAN (es. PostePay Evolution, Hype, N26) sono equiparate ai conti correnti e sono pignorabili. Il creditore deve notificare l’atto all’istituto di pagamento (Poste Italiane, banca fintech) che è tenuto a bloccare il saldo.
6.18 Posso evitare il pignoramento trasferendo i soldi a un familiare?
No. Questa condotta può essere considerata frode ai creditori (art. 2901 c.c.) e rende inefficaci i trasferimenti. Inoltre il creditore può richiedere la revocatoria degli atti compiuti per sottrarsi al pagamento del debito.
6.19 Cosa succede al pignoramento in caso di fallimento o liquidazione controllata?
Se il debitore è un imprenditore e viene dichiarato fallito, le procedure esecutive individuali si bloccano e il pignoramento viene assorbito dalla procedura concorsuale. Nel caso di liquidazione controllata ex c.c.i.i., i pignoramenti si sospendono e le somme vengono destinate al soddisfacimento dei creditori secondo l’ordine di prelazione stabilito dalla legge.
6.20 Il pignoramento si estingue automaticamente dopo un certo periodo?
No. Il pignoramento ordinario resta efficace fino all’assegnazione delle somme o alla chiusura della procedura. Il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis dura 60 giorni, ma se il debito non è estinto l’Agente può avviare ulteriori azioni. Solo la soddisfazione del credito o l’annullamento del pignoramento estingue la procedura.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto del pignoramento e le modalità di calcolo delle quote pignorabili, proponiamo alcune simulazioni basate sui parametri 2025.
7.1 Pignoramento di stipendio accreditato su conto
- Situazione: Debitore percepisce uno stipendio netto di 1.800 € al mese, accreditato il 27 di ogni mese sul proprio conto. Riceve un atto di pignoramento da un creditore privato. Il triplo dell’assegno sociale (538,69 € × 3) è 1.616,07 €.
- Regola: L’art. 545 prevede che, se lo stipendio è già accreditato su conto prima del pignoramento, è impignorabile fino a tre volte l’assegno sociale . Poiché 1.616,07 € < 1.800 €, la banca deve lasciare sul conto 1.616,07 €; la differenza (1.800 € − 1.616,07 € = 183,93 €) può essere bloccata e trasferita al creditore.
- Assegnazione: Il giudice, all’udienza, disporrà l’assegnazione al creditore di 183,93 € al mese (il 10,21 %) fino a concorrenza del debito, nel rispetto del limite del quinto (360 €). In caso di pignoramenti multipli per tributi e alimenti, la quota potrebbe aumentare ma non superare la metà dello stipendio.
7.2 Pignoramento esattoriale su conto con saldo zero
- Situazione: Il contribuente ha un conto con saldo 0 € ma riceve la notifica di pignoramento ex art. 72‑bis per debiti tributari. Nei 60 giorni successivi riceve due bonifici: 3.000 € e 2.000 €.
- Applicazione della Cassazione: La banca è tenuta a congelare e trasferire all’Agente della Riscossione anche gli accrediti successivi nei 60 giorni, nonostante il saldo iniziale fosse zero .
- Esito: La banca bloccherà i 5.000 € ricevuti e li verserà all’Agente. Eventuali ulteriori accrediti nel periodo di 60 giorni saranno anch’essi pignorati. Solo dopo il sessantesimo giorno, se residuano somme, potranno ritornare nella disponibilità del correntista.
7.3 Pignoramento di conto cointestato
- Situazione: Conto cointestato tra coniugi con saldo di 20.000 €. Il marito è debitore di 15.000 € verso un fornitore; la moglie non ha debiti. Il creditore notifica il pignoramento alla banca.
- Regola: Si presume la contitolarità per pari quote ; pertanto il creditore può pignorare solo 10.000 €. La banca blocca 10.000 € e lascia disponibili i restanti 10.000 € alla moglie.
- Difesa: La moglie, se dimostra che le somme provengono integralmente dal suo stipendio, può opporsi chiedendo lo svincolo totale. Se il giudice accoglie l’opposizione di terzo, il pignoramento sarà liberato.
7.4 Rottamazione del debito
- Situazione: Il contribuente ha debiti tributari per 30.000 €, di cui 15.000 € di imposta, 10.000 € di sanzioni e 5.000 € di interessi e aggio. Presenta domanda di definizione agevolata nel 2025.
- Calcolo: Secondo la rottamazione, paga solo il capitale e le spese (15.000 € + eventuali diritti di notifica, ad es. 500 €). Le sanzioni e gli interessi (15.000 €) vengono abbonati .
- Versamento: L’importo di 15.500 € può essere pagato in 18 rate. La procedura esecutiva (pignoramento) viene sospesa dal momento della presentazione della domanda fino al pagamento della prima rata.
8. Conclusione: agire tempestivamente è la chiave per salvare le proprie risorse
Il pignoramento del conto corrente è uno strumento potente nelle mani dei creditori e dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. La normativa italiana, tuttavia, prevede rigorosi limiti per tutelare la dignità del debitore: porzioni di stipendio e pensione sono impignorabili, la procedura deve rispettare requisiti formali stringenti e, per i conti cointestati, vale la presunzione di contitolarità. Le ultime riforme (innalzamento del minimo vitale, riforma del Testo Unico della riscossione) e la recente giurisprudenza (Cass. 28520/2025) hanno rafforzato la tutela del debitore e chiarito gli obblighi delle banche.
Chi riceve un pignoramento deve agire subito: verificare la regolarità dell’atto, calcolare i limiti pignorabili, valutare l’opposizione al precetto o agli atti esecutivi, e considerare strumenti alternativi come la definizione agevolata o il piano del consumatore. Un errore nei termini o nella procedura può pregiudicare irrimediabilmente il patrimonio. È dunque consigliabile affidarsi a un professionista esperto, che sappia individuare la strategia più adatta al caso concreto.
Competenze e supporto dell’Avv. Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti a mettere a disposizione la loro competenza per difendere il correntista da pignoramenti illegittimi e per trovare soluzioni sostenibili. Grazie alla qualifica di cassazionista e alla lunga esperienza nel diritto bancario e tributario, l’avvocato può:
- Esaminare l’atto e il titolo esecutivo individuando vizi e possibili opposizioni.
- Richiedere sospensioni e conversioni del pignoramento dinanzi al giudice.
- Negoziare con i creditori piani di rientro o saldo e stralcio.
- Attivare procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) grazie all’iscrizione come gestore della crisi presso l’OCC.
- Assistere imprese e professionisti nella composizione negoziata della crisi.
Agire con l’assistenza di un professionista consente di evitare errori, ridurre i tempi e soprattutto salvaguardare le somme necessarie per la vita quotidiana. Il debitore informato e accompagnato può trasformare un pignoramento da evento traumatizzante a occasione per ristrutturare i propri debiti e ripartire.
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