Introduzione
L’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate può arrivare anche a chi vive all’estero. Un cittadino italiano residente in Danimarca e iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) non è al riparo da controlli, soprattutto se in Italia possiede beni, produce redditi o mantiene legami economici. Ricevere un atto tributario dall’amministrazione italiana mentre si vive all’estero è un’esperienza destabilizzante: non sempre si comprendono le ragioni dell’accertamento, si rischia di non rispettare i termini di impugnazione e di vedersi applicare sanzioni molto elevate. Chi ignora l’atto o ritarda le verifiche rischia di vedersi confermato il debito e di subire iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi, pignoramenti o richieste di pagamento direttamente all’estero.
In questa guida aggiornata a novembre 2025 analizziamo in modo approfondito l’accertamento fiscale rivolto a un italiano residente in Danimarca. Verranno spiegati i profili normativi (leggi, regolamenti e convenzioni internazionali), le procedure previste dopo la notifica dell’atto, le strategie difensive e gli strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione) che il contribuente può utilizzare. L’obiettivo è offrire un quadro completo, pratico e professionale dal punto di vista del contribuente/debitore, per evitare errori e individuare per tempo la soluzione più adatta. Nella parte finale troverai tabelle riepilogative, FAQ con domande frequenti, simulazioni numeriche e un riepilogo delle sentenze più recenti.
Chi siamo e come possiamo aiutarti
Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto tributario e bancario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale, in grado di affrontare accertamenti fiscali complessi e controversie internazionali. Oltre ad assistere privati e imprese nei ricorsi tributari, l’Avv. Monardo ricopre ruoli di responsabilità che testimoniano la sua competenza specialistica:
- Cassazionista: è abilitato a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori, garanzia di un’esperienza maturata anche in giudizi di legittimità.
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con il compito di assistere i debitori nelle procedure di ristrutturazione e di esdebitazione.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, nominato dalla Camera di commercio per facilitare trattative tra imprenditori e creditori.
Grazie a queste competenze il nostro studio offre servizi che vanno dalla revisione dell’accertamento e dell’atto notificato, al ricorso tributario, alla sospensione dell’esecutività, alle trattative con l’ente impositore per la definizione agevolata o la rottamazione, fino alla predisposizione di piani di rientro o di accordi di ristrutturazione per chi non riesce a far fronte ai debiti. Poniamo sempre al centro i diritti del contribuente e valutiamo soluzioni giudiziali e stragiudiziali sulla base della normativa più recente.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Definizione di residenza fiscale: vecchia e nuova disciplina
La determinazione della residenza fiscale è cruciale per stabilire se l’Italia può tassare i redditi di una persona che vive all’estero. Fino al 2023 l’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) considerava residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta avevano la residenza anagrafica, il domicilio o erano presenti nel territorio dello Stato. La norma, rivisitata dal D.Lgs. 209/2023 entrato in vigore il 29 dicembre 2023, ha riformulato questi criteri:
- Presenza fisica: viene chiarito che per considerare una persona residente occorre verificare la sua presenza fisica in Italia per la maggior parte dell’anno, anche se con permanenze frazionate .
- Domicilio: il domicilio non coincide più con il centro degli interessi economici (vecchia nozione civilistica) ma con il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari . La circolare 20/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che si dovrà valutare la presenza del coniuge, dei figli, la permanenza della casa familiare, la scuola frequentata dai figli, i medici di riferimento, le utenze domestiche e ogni altro elemento che dimostri lo spostamento effettivo della vita affettiva.
- Residenza anagrafica: l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente (o la cancellazione in caso di iscrizione all’AIRE) rappresenta una presunzione relativa, non più assoluta. Il contribuente può contestarla con prove concrete .
Il nuovo testo dell’art. 2 del TUIR stabilisce che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la residenza ai sensi del codice civile, il domicilio nel territorio dello Stato o sono ivi presenti. Per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari” . Inoltre, in base al comma 2-bis rimane la presunzione di residenza per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente che si trasferiscono in Stati o territori inclusi nella black list ministeriale ; se il trasferimento avviene in Danimarca (Paese non black list) tale presunzione non opera, ma la persona resta assoggettata alla verifica sui legami famigliari ed economici.
La Cassazione ha chiarito che la nuova definizione di domicilio si applica soltanto dal 1° gennaio 2024; per gli anni precedenti continua a valere la nozione tradizionale fondata sul centro degli interessi economici e patrimoniali. Con la sentenza n. 19843/2024, la Suprema Corte ha ribadito che la residenza fiscale di chi si è trasferito in un paese della “black list” è presunta e che il contribuente deve dimostrare di aver spostato all’estero i propri interessi economici . Un articolo di commento evidenzia che, nonostante la riforma, la Cassazione privilegia ancora il parametro degli interessi economici e patrimoniali rispetto a quello affettivo .
1.2 Presunzione di residenza per i paesi “black list”
Il comma 2-bis dell’art. 2 TUIR prevede una presunzione di residenza per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente che si trasferiscono in Stati o territori individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questi Paesi, noti come black list, sono considerati a fiscalità privilegiata. Il tenore della norma, come riportato sul portale Brocardi, dispone che i cittadini italiani in tali Paesi si considerano residenti in Italia salvo prova contraria; la presunzione vale finché il contribuente non dimostra l’effettivo trasferimento dei propri interessi all’estero . Anche se la Danimarca non fa parte della black list, è fondamentale comprendere che chi si trasferisce in Stati “a basso prelievo” – come Emirati o Monaco – resta fiscalmente residente in Italia fino a prova contraria.
1.3 Convenzione Italia–Danimarca contro la doppia imposizione
L’Italia ha stipulato con la Danimarca un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi e prevenire l’evasione fiscale. L’art. 15 della convenzione stabilisce che i redditi di lavoro dipendente sono tassati solo nello Stato di residenza del lavoratore, salvo che il lavoro sia svolto nell’altro Stato per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi o che il datore di lavoro sia stabilito nello Stato in cui l’attività è prestata. L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un interpello nel 2019, ha ricordato che se un professionista residente in Danimarca svolge attività per un committente italiano ma materialmente lavora all’estero, l’Italia non può tassare il compenso in presenza della convenzione . In particolare il documento spiega che, in base all’art. 15, “gli stipendi, salari ed altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’attività non sia esercitata nell’altro Stato” . In pratica, un dipendente italiano in Danimarca che presta lavoro esclusivamente nel territorio danese sarà soggetto solo alla tassazione danese; viceversa, se presta attività in Italia per più di 183 giorni, l’Italia potrà pretendere l’imposta (la Danimarca concederà un credito d’imposta per evitare la doppia imposizione).
1.4 Notifiche degli atti ai residenti all’estero e iscrizione all’AIRE
Il D.P.R. 600/1973 disciplina le modalità di notifica degli atti tributari. L’art. 60 stabilisce che la notifica si effettua nel domicilio fiscale del contribuente e, se questi è residente all’estero, la spedizione può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento. I commi 4 e 5, introdotti con il decreto legge 25 marzo 2010, dispongono che la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata all’indirizzo estero risultante dai registri AIRE . La norma precisa che la notifica è valida anche se il contribuente non ha comunicato le variazioni di indirizzo all’Agenzia delle Entrate .
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22838/2025 ha ribadito questo principio: è valida la notifica di un accertamento inviata tramite raccomandata A/R all’indirizzo AIRE comunicato dal contribuente, anche se non ritirata. Secondo la sentenza, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza e non occorre l’intervento di un messo notificatore . L’ordinanza sottolinea che l’ufficio non è tenuto a svolgere ricerche ulteriori in Italia quando il cittadino risiede all’estero ed è iscritto all’AIRE; è sufficiente che la lettera sia inviata all’indirizzo estero risultante dai registri ufficiali . Un articolo dell’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza che la notifica spedita all’AIRE è perfettamente valida e si perfeziona per compiuta giacenza a causa dell’omesso ritiro . La stessa fonte richiama i commi 4 e 5 dell’art. 60 D.P.R. 600/1973, i quali prevedono la spedizione all’indirizzo estero rilevato dall’AIRE e precisano che la comunicazione delle variazioni ha effetto solo dal trentesimo giorno successivo .
1.5 L’obbligo di contraddittorio e la sua abrogazione nel 2024
L’art. 5‑ter del D.Lgs. 218/1997, inserito nel 2019, aveva imposto all’ufficio l’obbligo di invitare il contribuente al contraddittorio preventivo prima di emettere l’avviso di accertamento. Era necessario inviare un invito a comparire per l’avvio della procedura di accertamento con adesione, salvo i casi di particolare urgenza. Nel 2024 il D.Lgs. 13/2024 (attuativo della legge delega per la riforma fiscale) ha abrogato l’art. 5‑ter. Come riporta il portale Brocardi, l’articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 . Fino a quando la disciplina del contraddittorio generalizzato non entrerà pienamente in vigore (prevista per le annualità successive al 2023), gli uffici fiscali continuano ad applicare l’invito quando previsto da norme speciali (ad esempio per tributi armonizzati). È importante verificare la data di emissione dell’atto: se antecedente al 30 aprile 2024 l’invito obbligatorio resta applicabile, mentre per gli atti successivi l’assenza del contraddittorio non determina invalidità a meno che non sia previsto da altre disposizioni .
1.6 Sentenze e orientamenti giurisprudenziali recenti
Oltre alla già citata ordinanza n. 22838/2025, vale la pena richiamare alcune pronunce importanti:
- Cass. n. 19843/2024 (18 luglio 2024): riguarda un contribuente trasferitosi a Monaco. La Corte ha ricordato che per gli anni antecedenti al 2024 la residenza si determina in base alla nozione di domicilio quale centro degli interessi economici e patrimoniali e che il contribuente ha l’onere di provare lo spostamento effettivo all’estero .
- Cass. n. 961/2022: ha ribadito che il trasferimento della residenza in un Paese black list dà luogo a presunzione relativa di residenza e che il contribuente deve dimostrare di aver trasferito non solo i rapporti affettivi ma soprattutto la gestione patrimoniale ed economica. È dunque necessario presentare prove documentali (contratti di lavoro, bollette, conti correnti esteri, certificati scolastici dei figli, ecc.).
- Trib. Milano 23 luglio 2024 (sovraindebitamento): nel contesto delle procedure di sovraindebitamento la giurisprudenza ha affermato che nella liquidazione controllata del patrimonio non è possibile presentare un nuovo concordato: se il piano del consumatore o l’accordo non vengono omologati, si deve procedere alla liquidazione .
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Quando un italiano residente in Danimarca riceve un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, è fondamentale seguire una procedura ordinata e rispettare i termini per evitare la decadenza del diritto di difesa. Di seguito descriviamo i passaggi principali.
2.1 Ricezione e verifica della notifica
- Controllare la modalità di notifica: per i residenti all’estero, la notifica è valida se inviata tramite raccomandata A/R all’indirizzo comunicato all’AIRE. L’atto si considera conosciuto alla data della “compiuta giacenza”, anche se non ritirato . Occorre quindi verificare la data di spedizione, la data di compiuta giacenza e, eventualmente, la correttezza dell’indirizzo.
- Verificare i riferimenti normativi: l’avviso deve indicare la norma violata, il periodo d’imposta contestato e il calcolo della maggiore imposta e delle sanzioni. Un vizio di motivazione può costituire motivo di impugnazione.
- Valutare la competenza territoriale: l’ufficio che ha emesso l’atto deve essere competente per il domicilio fiscale del contribuente. Laddove il domicilio sia all’estero, l’ufficio competente è la direzione provinciale di Roma (per soggetti residenti fuori dall’UE) o la direzione provinciale di Pescara (per soggetti residenti nell’UE). La competenza può essere contestata se errata.
2.2 Termini per impugnare e sospendere l’atto
Dalla data di perfezionamento della notifica decorrono i termini per le difese:
- Ricorso tributario: il contribuente ha 60 giorni per impugnare l’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Il ricorso va notificato all’ufficio che ha emesso l’atto e depositato telematicamente tramite il Portale della Giustizia Tributaria.
- Istanza di accertamento con adesione: entro 30 giorni dalla notifica è possibile presentare un’istanza di accertamento con adesione per avviare un contraddittorio e definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni. L’istanza sospende i termini per impugnare per un massimo di 90 giorni. La disciplina dell’adesione subirà modifiche con la riforma del 2024, ma fino al 31 dicembre 2025 resta applicabile.
- Istanza di autotutela: in qualunque momento il contribuente può presentare un’istanza di autotutela se l’avviso è manifestamente illegittimo (errori di persona, doppia imposizione già definita, prescrizione), chiedendo all’ufficio l’annullamento totale o parziale dell’atto.
2.3 Analisi dell’atto e raccolta delle prove
La difesa efficace parte da un’attenta analisi del contenuto dell’avviso e dalla raccolta di documenti a sostegno delle proprie argomentazioni. Per un residente in Danimarca occorrerà dimostrare:
- Trasferimento effettivo della residenza: copia dell’iscrizione all’AIRE, contratto di locazione o acquisto dell’abitazione in Danimarca, certificati scolastici dei figli, attestati della residenza danese, tessera sanitaria danese, contratto di lavoro o partita IVA danese, estratti conto bancari e carte di credito utilizzate all’estero.
- Redditi prodotti: per contestare l’imposizione italiana occorre dimostrare che i redditi percepiti provengono da attività svolte in Danimarca. Se i redditi sono prodotti in Italia (es. affitti o dividendi), bisogna verificare se la convenzione attribuisce la potestà impositiva all’Italia e se le imposte sono già state versate.
- Calcolo delle imposte: bisogna verificare la corretta applicazione delle aliquote, la deduzione di eventuali spese e detrazioni, la considerazione del credito d’imposta per le imposte pagate in Danimarca.
2.4 Avvio del contraddittorio e accertamento con adesione
Sebbene l’art. 5‑ter sia stato abrogato, la procedura di accertamento con adesione è ancora operante. Presentando un’istanza entro 30 giorni dalla notifica si avvia il contraddittorio con l’ufficio. Durante l’incontro si discutono le contestazioni e si può concordare la base imponibile, con riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo. Se l’accordo viene raggiunto, occorre versare le somme entro 20 giorni (in unica soluzione o in rate), altrimenti l’adesione perde efficacia. L’accertamento con adesione evita il giudizio ed è consigliato quando gli elementi di prova non consentono di ottenere l’annullamento totale dell’atto.
2.5 Ricorso tributario e difesa in giudizio
Se non si trova un accordo, il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni. La difesa potrà eccepire:
- Incompetenza dell’ufficio o nullità della notifica.
- Prescrizione dei termini: generalmente l’Agenzia deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del settimo anno se non è stata presentata.
- Inesistenza dei presupposti della residenza fiscale italiana: si forniranno prove del trasferimento effettivo e dell’assenza di interessi economici in Italia.
- Violazione della convenzione Italia–Danimarca: se l’imposta viene richiesta in Italia per redditi tassabili in Danimarca, si potrà chiedere l’annullamento o l’applicazione del credito d’imposta.
Nell’atto introduttivo è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’avviso depositando un’istanza motivata e allegando documenti (esigenze familiari, rischio di danno grave). La commissione deciderà sulla sospensiva in una camera di consiglio.
3. Difese e strategie legali
3.1 Contestare la residenza fiscale italiana
Come evidenziato, la riforma del 2023 privilegia il criterio delle relazioni personali e familiari , ma per gli anni precedenti la Cassazione continua a ritenere prevalenti gli interessi economici . Le strategie difensive variano dunque a seconda del periodo d’imposta contestato:
- Anni fino al 2023: occorre dimostrare che il centro degli interessi economici è in Danimarca. Ciò significa esibire contratti di lavoro, fatture, iscrizione alla previdenza danese, conti correnti e investimenti in Danimarca e dimostrare la cessazione delle attività economiche in Italia. La riforma non si applica retroattivamente, quindi la semplice presenza della famiglia in Italia potrebbe non essere sufficiente.
- Anni dal 2024 in poi: bisogna concentrarsi sulle relazioni personali. La presenza in Italia di casa, coniuge e figli, l’utilizzo di utenze domestiche e la frequentazione di scuole italiane sono elementi che la circolare 20/E considera indice di domicilio . Sarà necessario dimostrare che la famiglia vive stabilmente in Danimarca (contratti di locazione, residenza scolastica, carte sanitarie). Anche i viaggi e le presenze brevi in Italia devono essere documentate per dimostrare che il limite dei 183 giorni non è superato.
In entrambi i casi il contribuente può depositare dichiarazioni sostitutive di atto notorio e prove documentali; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prova della residenza all’estero può essere fornita con ogni mezzo, purché sia idonea a dimostrare l’effettivo spostamento degli interessi vitali.
3.2 Verificare la validità della notifica
Se l’atto è stato notificato all’indirizzo sbagliato o in modalità non previste dall’art. 60 D.P.R. 600/1973, esso è nullo. Per chi risiede in Danimarca occorre verificare che:
- L’indirizzo AIRE sia corretto: se l’indirizzo comunicato è diverso da quello effettivo e la raccomandata è stata inviata al vecchio indirizzo, la notifica è nulla. Tuttavia, se la raccomandata è stata inviata all’indirizzo registrato all’AIRE e non è stata ritirata, la notifica è valida e si perfeziona per compiuta giacenza .
- Sia stato rispettato l’art. 60, commi 4 e 5: questi prevedono la spedizione tramite raccomandata A/R. Non occorre la relata di notifica né l’intervento del messo notificatore . Eventuali eccezioni relative alla mancanza del messo o all’assenza di relata sono destinate a essere rigettate.
- Se non iscritto all’AIRE: in assenza di iscrizione, l’atto può essere notificato presso l’ultimo domicilio conosciuto in Italia. L’omessa iscrizione all’AIRE può quindi esporre il contribuente a notifiche “in Italia”; è quindi consigliabile iscriversi tempestivamente e comunicare le variazioni.
3.3 Eccepire la decadenza e i vizi formali
L’avviso di accertamento deve essere emesso entro termini prescrizionali precisi. Se l’atto è notificato oltre il termine, occorre eccepire la decadenza. Inoltre si possono eccepire:
- Vizio di motivazione: l’atto deve indicare i presupposti di fatto e le norme applicate. La mancata indicazione dei criteri usati dall’ufficio per determinare la residenza o l’inapplicabilità delle convenzioni internazionali costituisce vizio.
- Errata qualificazione dei redditi: ad esempio, redditi percepiti all’estero ma imputati come redditi italiani. È utile confrontare il tenore dell’art. 15 della convenzione per sostenere l’esclusiva competenza della Danimarca.
- Violazione del contraddittorio: per gli atti emessi prima del 30 aprile 2024, la mancata attivazione del contraddittorio mediante invito ex art. 5‑ter comporta l’invalidità dell’avviso se il contribuente dimostra le ragioni che avrebbe potuto far valere .
3.4 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
L’accertamento con adesione è uno strumento deflativo che consente di definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni. La procedura prevede:
- Istanza di adesione: il contribuente la presenta entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso. L’istanza sospende i termini di impugnazione per 90 giorni.
- Contraddittorio: l’ufficio convoca il contribuente per discutere l’avviso. Le parti possono concordare la base imponibile e le sanzioni sono ridotte a un terzo. Nel caso di accertamento emesso per residenza fittizia, il contribuente può proporre un accordo, ad esempio dichiarando in Italia solo la parte di reddito effettivamente prodotta.
- Definizione: se si raggiunge l’accordo, l’atto viene emesso con indicazione delle somme da versare. Il contribuente deve pagare entro 20 giorni (in unica soluzione o in rate). La mancata adesione consente di impugnare l’avviso davanti al giudice.
In alternativa, se il giudizio è già pendente, si può proporre conciliazione giudiziale. L’accordo raggiunto in sede giudiziale estingue la controversia e comporta la riduzione delle sanzioni.
3.5 Definizione agevolata e rottamazione
L’accertamento può essere definito anche mediante le misure straordinarie di pace fiscale introdotte negli ultimi anni. La cosiddetta rottamazione quater (Legge 197/2022 e successive modifiche) consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2022 versando solo l’imposta e gli interessi, senza sanzioni né aggio. La legge 15/2025 ha riaperto i termini per rientrare nella rottamazione quater per chi era decaduto per mancato pagamento. In base all’articolo di PMI.it:
- Possono essere riammessi coloro che avevano aderito alla rottamazione quater ma hanno saltato una o più rate in scadenza entro il 31 dicembre 2024 oppure hanno versato importi inferiori .
- La nuova Comunicazione inviata da AdER (entro il 30 giugno 2025) indica l’importo aggiornato, le scadenze (pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate), i moduli precompilati e le istruzioni per la domiciliazione bancaria .
- Chi opta per la rateizzazione deve seguire il calendario: prima rata 31 luglio 2025, seconda rata 30 novembre 2025, le altre rate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027, con interessi al 2 % . I pagamenti si possono effettuare tramite Equiclick, sportelli bancari o postali, sportelli AdER o domiciliazione bancaria .
- È possibile pagare solo alcune cartelle utilizzando il servizio ContiTu sul sito dell’AdER, che consente di selezionare i ruoli da definire e ricalcolare l’importo .
- Il mancato pagamento anche parziale o oltre i 5 giorni di tolleranza comporta la decadenza dal beneficio; i versamenti effettuati sono considerati acconti . I pagamenti eseguiti dopo la decadenza sono considerati acconti, e le rateizzazioni in corso sono sospese con la domanda di riammissione .
- Dopo la domanda, per i debiti ammessi si fermano le procedure cautelari ed esecutive e il contribuente risulta in regola anche ai fini del DURC e dei rimborsi presso la pubblica amministrazione .
Per un residente all’estero la rottamazione quater può essere una soluzione vantaggiosa se i carichi riguardano cartelle pregresse. Occorre tuttavia valutare che l’adesione comporta il riconoscimento del debito e che eventuali contenziosi pendenti devono essere rinunciati.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, esdebitazione e composizione della crisi
4.1 Rottamazione e definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo
Oltre alla rottamazione quater, nel 2025 il legislatore ha previsto ulteriori strumenti di definizione agevolata: la sanatoria degli avvisi bonari (saldo del 3 % di sanzioni), la definizione degli avvisi di accertamento emessi entro il 30 novembre 2024 con sanzioni ridotte al 3 %, la chiusura delle liti pendenti con pagamento di percentuali variabili secondo il grado di giudizio. Queste misure si applicano anche ai contribuenti residenti all’estero e consentono di ridurre sensibilmente l’importo dovuto. Il contribuente deve valutare se la definizione agevolata convenga rispetto alla chance di un contenzioso; spesso la pace fiscale è favorevole per i debiti certi ma di importo elevato.
4.2 Procedure di sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Quando l’accertamento fiscale si inserisce in un quadro di grave insolvenza, è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che ha riordinato la L. 3/2012. Un recente articolo dello Studio Monardo spiega che dal 15 luglio 2022 il CCII ha riunito le diverse procedure in quattro strumenti :
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73 CCII): destinato alle persone fisiche non imprenditori. Il piano, predisposto tramite l’OCC e omologato dal tribunale senza il voto dei creditori, consente di dilazionare e ridurre i debiti. All’esito positivo, le somme non pagate sono dichiarate inesigibili e le azioni esecutive vengono bloccate .
- Concordato minore (artt. 74‑83 CCII): rivolto a imprenditori individuali, professionisti e piccoli imprenditori. Il debitore propone un accordo ai creditori, che votano la proposta; se l’accordo è approvato e omologato, i debiti residui sono cancellati .
- Liquidazione controllata del patrimonio (artt. 268‑277 CCII): procedura liquidatoria per chi non può proporre un piano. Un liquidatore nominato dal tribunale vende i beni e, trascorsi tre anni, i debiti residui sono dichiarati inesigibili .
- Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): per chi non possiede beni né redditi. Il giudice può concedere l’esdebitazione senza pagamenti, purché il debitore agisca in buona fede. Eventuali risorse sopravvenute entro quattro anni devono essere restituite in parte ai creditori .
Ogni procedura richiede il coinvolgimento di un Organismo di Composizione della Crisi. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il debitore nella redazione del piano e nella presentazione dell’istanza al tribunale competente. Questi strumenti consentono di cancellare integralmente i debiti, incluse le cartelle esattoriali, a condizione di rispettare i requisiti di meritevolezza (non aver contratto i debiti con dolo o colpa grave, non aver beneficiato di una precedente esdebitazione negli ultimi dieci anni, collaborare con l’OCC).
4.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per le imprese in difficoltà che rischiano di non pagare le imposte e le cartelle, dal 15 novembre 2021 è operativo l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotto dal D.L. 118/2021 e convertito dalla L. 147/2021. La Camera di commercio di Sondrio spiega che si tratta di una procedura volontaria: l’imprenditore, tramite una piattaforma telematica, chiede alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che assista le trattative con i creditori . L’obiettivo è trovare una soluzione per ristrutturare il debito e ristabilire l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa, evitando il fallimento. La procedura è aperta a imprese commerciali e agricole e può sfociare in un accordo con i creditori, nella convenzione di moratoria, nell’accordo di ristrutturazione o, se non si trova un’intesa, nell’accesso a una delle procedure previste dal CCII.
L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, può assistere gli imprenditori nella predisposizione dell’istanza e nelle trattative, offrendo soluzioni che includano anche l’estinzione o la rateizzazione delle cartelle fiscali.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’atto: molti contribuenti all’estero sottovalutano la raccomandata inviata dall’Agenzia delle Entrate, pensando che la notifica non sia valida o che basti non ritirarla. L’ordinanza n. 22838/2025 conferma che la notifica via AIRE è valida anche se non ritirata . Ignorare l’atto significa perdere i termini per difendersi.
- Non iscriversi all’AIRE o non comunicare le variazioni: l’iscrizione è fondamentale per ricevere le notifiche all’indirizzo estero. Se l’iscrizione manca, l’atto può essere notificato presso il vecchio indirizzo in Italia, con il rischio di non venire a conoscenza dell’avviso e di decadere dal diritto di difesa. Inoltre, l’iscrizione all’AIRE costituisce prova del trasferimento all’estero, utile nei contenziosi sulla residenza.
- Non conservare la documentazione: per dimostrare la residenza in Danimarca servono prove (contratti di lavoro, bollette, attestati scolastici, iscrizione all’anagrafe danese). Senza documenti la difesa è indebolita.
- Non valutare l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni: spesso l’Agenzia delle Entrate notifica avvisi imponendo redditi già tassati all’estero. Occorre sempre verificare la convenzione tra i due Stati e, se la tassazione spetta all’altro Stato, contestare l’atto o chiedere il credito d’imposta .
- Perdere i termini per la rottamazione o la definizione agevolata: le scadenze delle sanatorie sono rigide. Chi intende aderire alla rottamazione deve pagare le rate nelle date previste (31 luglio, 30 novembre ecc.) . Superare anche di pochi giorni il termine comporta la decadenza dal beneficio .
- Trascurare le procedure di sovraindebitamento: chi ha debiti fiscali molto elevati e non riesce a pagare non dovrebbe limitarsi a chiedere rateizzazioni. Le procedure di sovraindebitamento e di composizione della crisi offrono la possibilità di azzerare i debiti residui .
- Fidarsi di consigli non qualificati: la materia fiscale internazionale è complessa. È consigliabile rivolgersi a professionisti specializzati in diritto tributario e internazionale, piuttosto che seguire consigli generici trovati online.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Criteri di residenza fiscale (vecchi vs. nuovi)
| Periodo | Criterio principale | Elementi di prova | Normativa di riferimento |
|---|---|---|---|
| Fino al 31 dicembre 2023 | Centro degli interessi economici e patrimoniali | Presenza di attività economiche e patrimonio in Italia; titolarità di conti correnti, immobili, quote societarie; domicilio professionale. La famiglia è considerata solo in subordine. | Cassazione 18 luglio 2024 n. 19843: la residenza fiscale si basa sul centro degli interessi economici ; art. 2 TUIR vecchio testo. |
| Dal 1° gennaio 2024 | Relazioni personali e familiari e presenza fisica | Luogo in cui si sviluppano le relazioni affettive (coniuge, figli, scuola, medici); presenza in Italia per la maggior parte del periodo; domiciliazione delle utenze domestiche; iscrizione all’AIRE presunzione relativa . | D.Lgs. 209/2023: nuovo art. 2 TUIR ; Circolare 20/E 2024 . |
| Paesi black list | Presunzione di residenza in Italia | La presunzione opera per i cittadini iscritti all’AIRE e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata; il contribuente deve provare di aver spostato i propri interessi all’estero . | Art. 2 comma 2‑bis TUIR . |
6.2 Termini e strumenti difensivi
| Atto/Procedura | Termine per l’azione | Effetto della domanda |
|---|---|---|
| Ricorso tributario | 60 giorni dalla notifica dell’avviso | Si apre il contenzioso presso la Corte di giustizia tributaria; possibile richiedere la sospensione dell’esecutività. |
| Accertamento con adesione | Istanza entro 30 giorni dalla notifica, con sospensione dei termini per 90 giorni | Consente di definire l’atto con riduzione delle sanzioni a 1/3; pagamento in 20 giorni. |
| Autotutela | Nessun termine (può essere presentata in qualsiasi momento) | L’ufficio può annullare o correggere l’avviso se illegittimo; non sospende i termini per il ricorso. |
| Rottamazione quater – domanda di riammissione | Scadenza rate: 31 luglio 2025, 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2026‑2027 | Estingue il debito iscritto a ruolo pagando l’imposta senza sanzioni né aggio; la mancata adesione comporta la prosecuzione delle azioni di riscossione . |
| Piano del consumatore / Concordato minore | La proposta si presenta tramite OCC; una volta omologata i debiti residui sono inesigibili | Blocca le azioni esecutive; permette la ristrutturazione dei debiti e l’esdebitazione. |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Istanza dopo la liquidazione o in assenza di patrimonio | Cancella tutti i debiti senza alcun pagamento; obbligo di devolvere ai creditori eventuali risorse sopravvenute nei quattro anni successivi. |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Se mi sono trasferito in Danimarca prima del 2024 e sono iscritto all’AIRE, l’Agenzia delle Entrate può ancora considerarmi residente in Italia?
Sì. Per gli anni fino al 2023 si applica la vecchia definizione di domicilio: conta il centro degli interessi economici e patrimoniali. Se in Italia hai immobili, conti correnti, investimenti o l’azienda continua a essere gestita da lì, l’ufficio può considerarti residente. Spetta a te dimostrare di aver trasferito la sede dei tuoi affari in Danimarca (contratto di lavoro, fatture danesi, chiusura di conti italiani). La mera iscrizione all’AIRE costituisce solo indizio .
2. Cosa succede se non ritiro la raccomandata dell’Agenzia delle Entrate?
L’ordinanza 22838/2025 della Cassazione afferma che la notifica a mezzo raccomandata A/R inviata all’indirizzo AIRE si perfeziona per compiuta giacenza: trascorsi i giorni di giacenza, l’atto si considera notificato anche se non lo ritiri . Pertanto, non ritirare la lettera non impedisce alla procedura di proseguire e fa decorrere i termini per impugnare.
3. L’Agenzia deve sempre inviarmi un invito al contraddittorio prima dell’avviso di accertamento?
Fino al 30 aprile 2024 l’invito era obbligatorio in virtù dell’art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997. Con la riforma fiscale (D.Lgs. 13/2024) l’articolo è stato abrogato . Oggi l’invito è previsto solo in casi specifici (es. tributi armonizzati). Tuttavia, per gli atti emessi prima dell’entrata in vigore della riforma, l’assenza dell’invito può essere eccepita come vizio.
4. Posso ricorrere in Danimarca contro un accertamento dell’Agenzia delle Entrate italiana?
No. La competenza per gli atti dell’Agenzia delle Entrate è dei giudici tributari italiani. Puoi presentare il ricorso telematicamente tramite il portale della Giustizia tributaria; tuttavia, puoi depositare la documentazione dall’estero e nominare un difensore con procura.
5. La convenzione Italia–Danimarca evita la doppia imposizione su tutti i redditi?
La convenzione si applica ai redditi di lavoro dipendente, autonomo, d’impresa, ai dividendi, interessi e royalties. In generale, i redditi sono tassati nello Stato di residenza salvo eccezioni (ad esempio, lavoro dipendente svolto fisicamente nell’altro Stato per oltre 183 giorni o redditi immobiliari situati in Italia). Il reddito può essere tassato anche in Italia se prodotto sul territorio italiano, ma la Danimarca deve concedere un credito d’imposta .
6. Se ho un conto corrente in Italia che utilizzo solo per pagare un mutuo, rischio di essere considerato residente?
Un singolo conto corrente o il mantenimento di un mutuo non sono di per sé sufficienti a determinare la residenza in Italia. Tuttavia, se in Italia rimangono numerosi conti o investimenti, l’ufficio può dedurre che il centro degli interessi patrimoniali sia ancora italiano. È consigliabile chiudere i conti non necessari e provare l’effettivo trasferimento delle finanze in Danimarca.
7. Devo dichiarare in Italia i redditi percepiti in Danimarca?
Se sei residente fiscalmente in Danimarca, i redditi percepiti in Danimarca sono tassati solo lì. Tuttavia, se mantieni la residenza fiscale italiana, devi dichiarare i redditi ovunque prodotti (principio del world wide income). Per evitare la doppia imposizione devi indicare i redditi esteri nel quadro RW/RE e chiedere il credito d’imposta per le imposte pagate in Danimarca.
8. Cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione?
Il mancato pagamento della rata, anche parziale o oltre i cinque giorni di tolleranza, comporta la decadenza dalla rottamazione. I versamenti effettuati saranno considerati acconti sul debito residuo, e l’Agente della riscossione riprenderà le azioni di recupero .
9. Posso pagare solo alcune cartelle con la rottamazione?
Sì. L’AdER mette a disposizione il servizio ContiTu che consente di selezionare solo alcune cartelle contenute nella comunicazione e ricalcolare l’importo. Il sistema rilascia nuovi moduli di pagamento . Le cartelle escluse riprendono il loro corso ordinario.
10. Cosa comporta la procedura di sovraindebitamento?
Le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione) consentono di azzerare o ridurre i debiti, comprese le cartelle fiscali. Una volta omologata, la procedura blocca le azioni esecutive e consente l’esdebitazione sui debiti residui . Devi però collaborare con l’OCC e dimostrare la tua meritevolezza.
11. È possibile rateizzare le somme dovute dopo l’accertamento con adesione?
Sì. Dopo la firma dell’atto di adesione è possibile chiedere la rateizzazione secondo le regole dell’agente della riscossione. Le sanzioni restano ridotte, ma occorre rispettare le scadenze; altrimenti, l’adesione decade e l’importo residuo diventa esigibile.
12. Quali documenti servono per dimostrare la residenza in Danimarca?
Oltre alla iscrizione all’AIRE è consigliabile conservare: certificato di residenza danese (folkeregistret), permesso di soggiorno, contratti di affitto o atto di acquisto, contratti di lavoro, estratti conto bancari danesi, tessera sanitaria, iscrizione dei figli a scuole danesi, bollette delle utenze, e qualsiasi documento che provi il centro degli interessi personali e familiari in Danimarca.
13. Se ricevo un avviso di accertamento per redditi prodotti in Italia mentre vivo in Danimarca, posso chiedere il credito d’imposta in Danimarca?
Sì. In base alla convenzione, se un reddito è tassato in entrambi gli Stati, lo Stato di residenza concede un credito pari all’imposta pagata nell’altro Stato. Pertanto, se l’Italia tassa un reddito prodotto in Italia, devi dichiararlo anche in Danimarca e chiedere il credito d’imposta.
14. Cosa succede se ho una proprietà in Italia (casa vacanza) mentre vivo in Danimarca?
Possedere un immobile in Italia non comporta automaticamente la residenza fiscale italiana. Tuttavia, se l’immobile è utilizzato come abitazione principale o se percepisci redditi locativi, questi devono essere dichiarati in Italia. L’ufficio può considerare la casa un indice di interessi economici; per evitare contestazioni conviene dimostrare che l’immobile è usato solo come casa vacanza.
15. Come funziona la composizione negoziata della crisi?
L’imprenditore presenta un’istanza tramite la piattaforma della Camera di commercio. Viene nominato un esperto indipendente che assiste le trattative con i creditori per trovare una soluzione di risanamento. La procedura è volontaria e può portare a un accordo, alla ristrutturazione del debito o, se fallisce, all’accesso alle procedure del Codice della crisi .
16. Se ho debiti fiscali e bancari posso accedere al piano del consumatore?
Sì, purché tu sia una persona fisica non imprenditore e i debiti non siano legati all’attività d’impresa. Il piano consente di includere nel perimetro tutti i debiti, comprese le cartelle esattoriali, e di ottenere l’esdebitazione sui residui .
17. Quanti anni devo aspettare per accedere di nuovo alle procedure di sovraindebitamento?
La legge prevede che non si possa beneficiare dell’esdebitazione più di una volta ogni dieci anni . Tuttavia, per la procedura di liquidazione controllata e l’esdebitazione del debitore incapiente possono valere regole diverse.
18. L’Agenzia delle Entrate può pignorare beni situati in Danimarca?
L’Agente della Riscossione italiano può iscrivere ipoteche e pignorare beni situati in Italia. Per procedere all’estero occorre attivare la cooperazione internazionale e richiedere l’assistenza delle autorità danesi. Tuttavia, se non si regolarizza la posizione, il debito potrebbe essere trasferito alla Danmarks Skatteforvaltning (amministrazione fiscale danese) in forza degli accordi di mutua assistenza.
19. Le sanzioni applicate dall’Agenzia delle Entrate sono sempre dovute?
Le sanzioni possono essere ridotte o annullate in presenza di errori formali o di incertezza normativa. Inoltre, l’accertamento con adesione e la definizione agevolata riducono le sanzioni a un terzo o al 3 %. In caso di contestazione sulla residenza, se il giudice riconosce l’esistenza di elementi di incertezza obiettiva (es. interpretazione contrastante della convenzione), può disporre l’annullamento delle sanzioni.
20. Quanto tempo dura una procedura di sovraindebitamento?
La durata varia in base alla procedura: un piano del consumatore può essere omologato in alcuni mesi; un concordato minore richiede il voto dei creditori e può durare un anno; la liquidazione controllata può protrarsi per tre anni (periodo dopo il quale scatta l’esdebitazione automatica) . L’esdebitazione del debitore incapiente è più rapida ma prevede l’obbligo di segnalare eventuali entrate nei quattro anni successivi .
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio come operano le regole illustrate, proponiamo due esempi numerici.
8.1 Caso A – Lavoratore dipendente italiano in Danimarca con periodo di permanenza in Italia inferiore a 183 giorni
Situazione: Marco, ingegnere italiano, si è trasferito a Copenaghen il 1° gennaio 2022. È regolarmente iscritto all’AIRE, lavora per un’azienda danese e si reca in Italia solo per brevi periodi di vacanza (totale 30 giorni all’anno). Nel 2024 percepisce uno stipendio lordo di 80 000 € e non ha altri redditi. L’Agenzia delle Entrate gli notifica un avviso di accertamento contestando la residenza fiscale in Italia e chiedendo 28 000 € di imposte e sanzioni.
Analisi:
- Residenza fiscale: per gli anni antecedenti al 2024 occorre dimostrare di aver spostato il centro degli interessi economici in Danimarca. Marco presenta il contratto di lavoro, la busta paga danese, l’iscrizione all’anagrafe danese e l’iscrizione all’AIRE, oltre a documentare che non ha conti correnti italiani e non detiene immobili in Italia. Per il 2024 (anno contestato) vale la nuova definizione: Marco dimostra che vive con la famiglia in Danimarca e che la moglie e i figli sono iscritti a scuola a Copenaghen .
- Applicazione della convenzione: l’art. 15 della convenzione Italia–Danimarca stabilisce che i redditi di lavoro dipendente sono tassati nello Stato di residenza, salvo che l’attività sia svolta nell’altro Stato . Poiché Marco ha lavorato fisicamente in Danimarca e non ha superato i 183 giorni in Italia, l’Italia non può tassare lo stipendio.
- Esito: il ricorso dovrebbe essere accolto e l’avviso annullato. In via cautelare è consigliabile presentare ricorso e parallelamente istanza di autotutela. Nel caso di soccombenza parziale (per piccole somme o sanzioni ridotte) si può valutare l’accertamento con adesione per evitare il rischio di contenzioso lungo.
8.2 Caso B – Professionista italiano in Danimarca con redditi italiani e aderente alla rottamazione quater
Situazione: Laura, architetta italiana, si è trasferita a Aarhus dal 2019 dove ha aperto uno studio professionale. Mantiene però un immobile in Italia affittato a 12 000 € annui e riceve dividendi da una società italiana (5 000 €). La dichiarazione dei redditi è stata presentata in Italia fino al 2020; successivamente Laura ha omesso il quadro RW e non ha dichiarato i dividendi. Nel 2023 riceve un avviso di accertamento per mancata compilazione del quadro RW e omessa indicazione di dividendi esteri, con richiesta di 7 000 € di imposte e 14 000 € di sanzioni. Inoltre, ha cartelle pregresse per contributi INPS non versati (totale 20 000 €).
Analisi:
- Residenza: gli anni contestati sono 2021‑2022. Secondo la vecchia disciplina, Laura deve dimostrare di aver spostato il centro degli interessi economici. Presenta prova della sede dello studio in Danimarca, del pagamento delle imposte danesi e dell’iscrizione all’AIRE. Tuttavia, possedendo immobili e dividendi in Italia, l’ufficio può ritenere che una parte dei suoi interessi economici resti in Italia. In questo caso la residenza potrebbe essere riconosciuta in Italia.
- Redditi prodotti in Italia: i canoni di locazione e i dividendi sono redditi di fonte italiana. Laura deve dichiararli in Italia anche se residente in Danimarca; tuttavia la Danimarca concederà un credito d’imposta per le imposte pagate. Non avendo compilato il quadro RW, Laura può proporre l’ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni e sanare la violazione.
- Rottamazione quater: le cartelle esattoriali per contributi INPS possono essere definite con la rottamazione quater. Laura ha aderito alla rottamazione ma non ha pagato le prime due rate del 2024. Grazie alla riapertura dei termini prevista dalla Legge 15/2025, può presentare domanda di riammissione e pagare le somme entro il 31 luglio 2025, scegliendo se saldare in un’unica soluzione o in 10 rate . Dovrà seguire il nuovo piano di rateizzazione e utilizzare il servizio ContiTu per selezionare le cartelle .
- Strategia: è consigliabile definire l’avviso di accertamento con adesione (riducendo le sanzioni a un terzo) e regolarizzare la posizione con il quadro RW. Le cartelle possono essere rottamate; le somme residue potranno essere eventualmente incluse in un piano del consumatore o in un concordato minore se Laura dovesse trovarsi in stato di sovraindebitamento.
9. Conclusione
Affrontare un accertamento fiscale quando si vive in Danimarca richiede attenzione, competenza e tempestività. La normativa italiana è in continua evoluzione: il D.Lgs. 209/2023 ha rivoluzionato la nozione di domicilio fiscale privilegiando le relazioni familiari , mentre la Cassazione continua a riconoscere importanza centrale agli interessi economici . L’ordinanza n. 22838/2025 ha chiarito che le notifiche inviate all’indirizzo AIRE sono perfettamente valide e che la mancata consegna non salva il contribuente . Inoltre la riforma fiscale del 2024 ha modificato le regole del contraddittorio , rendendo ancora più necessario l’intervento di professionisti aggiornati.
Di fronte a un avviso di accertamento occorre analizzare l’atto, raccogliere la documentazione e scegliere la strategia più adatta: accertamento con adesione, ricorso tributario, definizione agevolata o rottamazione. Quando il debito è insostenibile, le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata offrono un’opportunità di rinascita . È fondamentale evitare errori (omessa iscrizione all’AIRE, mancato ritiro della raccomandata, ritardo nei pagamenti) e ricordare che i termini sono rigidi.
Il nostro studio legale, guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, mette a disposizione competenze specialistiche e un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti per assistere chi vive all’estero. Analizziamo ogni caso, verifichiamo la legittimità dell’accertamento e proponiamo la soluzione più vantaggiosa, inclusa la tutela giudiziale dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, la definizione agevolata o le procedure di esdebitazione. Grazie all’esperienza maturata come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo può intervenire per sospendere pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle esattoriali, offrendo ai clienti un percorso personalizzato.
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