Accertamento fiscale a italiano residente in Belgio: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Trasferirsi all’estero e stabilire la propria vita in un altro Paese non mette automaticamente al riparo dai controlli del fisco italiano. Spesso gli italiani che si iscrivono all’AIRE e si trasferiscono in Belgio ricevono, anni dopo, avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate che contestano una residenza estera solo formale, oppure richiedono il pagamento di imposte sul reddito mondiale, sanzioni e interessi. La materia è complessa perché coinvolge norme interne (come il Testo unico delle imposte sui redditi, il D.P.R. 600/1973 e lo Statuto del contribuente), trattati internazionali (la Convenzione Italia‑Belgio del 1983 contro la doppia imposizione), regolamenti europei e una giurisprudenza ampia e in continua evoluzione. Comprendere quali regole si applicano, quali sono i diritti del contribuente e quali strumenti difensivi utilizzare richiede conoscenze specialistiche e un approccio professionale.

Nel presente articolo offriamo una guida completa, aggiornata a novembre 2025, basata su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali italiane, per spiegare:

  • Come è definita la residenza fiscale in Italia e quali presunzioni legali interessano gli italiani all’estero.
  • Quali articoli della Convenzione Italia‑Belgio incidono sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente, pensioni, interessi e dividendi.
  • Come funziona l’accertamento fiscale, dalla verifica preliminare al contraddittorio obbligatorio, dai termini per impugnare all’eventuale ricorso.
  • Quali strategie difensive adottare per impugnare l’avviso, sospendere la riscossione, ottenere la definizione agevolata o rateizzare il debito.
  • Strumenti alternativi come l’accertamento con adesione, le rottamazioni, i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione e l’esdebitazione.
  • Domande frequenti e simulazioni pratiche per aiutare chi si trova in questa situazione a comprendere rischi, costi e benefici delle diverse scelte.

Presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

L’autore di questa guida è l’avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto tributario e bancario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio assiste imprenditori, professionisti e privati in ogni fase del rapporto con l’amministrazione finanziaria: dall’analisi dell’atto di accertamento alla redazione di ricorsi e memorie difensive, dal deposito di istanze di sospensione alla negoziazione di piani di rientro e soluzioni stragiudiziali.

L’avv. Monardo e il suo team offrono un servizio personalizzato: analizzano la posizione fiscale del cliente, verificano la legittimità degli atti notificati, valutano la convenienza di ciascuna soluzione (impugnazione, adesione, rottamazione, rateizzazione, piani del consumatore, ecc.) e predisponendo difese mirate per annullare o ridurre il debito. Grazie alla presenza di commercialisti e consulenti del lavoro, lo studio valuta anche l’impatto delle norme belghe e delle convenzioni internazionali, assicurando un inquadramento completo del caso.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento o temi una contestazione sulla tua residenza estera, ti invitiamo a contattare subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale immediata. La tempestività è fondamentale per non perdere i termini di difesa e per attivare gli strumenti più efficaci. Al termine della guida troverai i recapiti per richiedere una consulenza personalizzata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La residenza fiscale secondo il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)

Il punto di partenza dell’accertamento fiscale è la definizione di residenza fiscale. L’art. 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “TUIR”) stabilisce che sono considerati residenti ai fini fiscali le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni), sono iscritte all’anagrafe della popolazione residente oppure hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile, oppure hanno il centro principale dei loro interessi vitali . La norma prevede una presunzione: chi risulta iscritto nelle liste anagrafiche italiane è considerato residente, salvo prova contraria, e la cancellazione dai registri comunali non ha effetto retroattivo.

Nel 2024 il legislatore ha introdotto un comma 2‑bis che detta una presunzione legale per gli italiani cancellati dalle anagrafi e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata. La Corte di cassazione, in una sentenza del dicembre 2023 (ordinanza n. 35284/2023), ha chiarito che tale presunzione è relativa e può essere superata attraverso la prova contraria, anche facendo valere le regole della convenzione internazionale . In quella decisione, la Cassazione ha affermato che la Convenzione contro le doppie imposizioni, se esclude l’imposizione in Italia di un reddito, prevale sulla presunzione di residenza e non richiede che il contribuente dimostri di essere tassato effettivamente all’estero . Questa pronuncia è indicativa dell’atteggiamento della giurisprudenza: la doppia tassazione deve essere evitata e le convenzioni internazionali sono strumenti prioritari.

1.2 Il principio di tassazione mondiale e l’art. 3 TUIR

L’art. 3 del TUIR fissa il principio di tassazione mondiale: i residenti sono tassati su tutti i redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia . Per gli italiani che si trasferiscono in Belgio è quindi fondamentale dimostrare che, nel periodo d’imposta, non erano residenti in Italia secondo i criteri dell’art. 2 e che non avevano il centro dei propri interessi in Italia. Diversamente, il fisco italiano potrà pretendere l’imposta sul reddito estero.

1.3 La convenzione Italia‑Belgio contro la doppia imposizione (1983)

Tra Italia e Belgio è in vigore la Convenzione per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmata il 29 aprile 1983 ed entrata in vigore nel 1985. La convenzione definisce:

  • Il campo di applicazione: si applica alle imposte sul reddito in entrambi gli Stati.
  • La nozione di residente (art. 4): una persona è residente nello Stato in cui, in base alla legislazione interna, è assoggettata alle imposte. In caso di doppia residenza, la convenzione prevede criteri di collegamento successivi: (i) abitazione permanente, (ii) centro degli interessi vitali, (iii) soggiorno abituale e (iv) nazionalità. Questi criteri prevalgono sulla presunzione interna dell’art. 2 TUIR.
  • Eliminazione della doppia imposizione (art. 23): i redditi possono essere tassati in entrambi gli Stati ma viene riconosciuto un credito d’imposta nello Stato di residenza o un’esenzione, in modo da evitare la doppia tassazione.
  • Regole specifiche per tipi di reddito: gli articoli 10‑21 disciplinano dividendi, interessi, royalties, lavoro subordinato, compensi di amministratori, artisti, pensioni, funzioni pubbliche, professori, studenti e altri redditi. Per i residenti italiani in Belgio è particolarmente rilevante l’articolo 15 (lavoro subordinato) che stabilisce che i salari sono imponibili nello Stato di residenza, salvo che l’attività non sia svolta nell’altro Stato. Se l’attività lavorativa in Belgio dura meno di 183 giorni, i redditi possono essere tassati in Italia a condizione che il datore di lavoro sia italiano e non vi sia una stabile organizzazione in Belgio.
  • Pensioni (art. 18): le pensioni corrisposte ad un residente di uno Stato sono imponibili solo in tale Stato, salvo che si tratti di pensioni pubbliche (art. 19). Ciò significa che un ex dipendente privato italiano residente in Belgio è tassato solo in Belgio per la pensione.

La conoscenza della convenzione è essenziale per determinare se l’Italia abbia titolo a tassare un determinato reddito e per invocare i meccanismi di rimborso o credito d’imposta.

1.4 Lo Statuto del contribuente e il diritto al contraddittorio preventivo

Il Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) tutela il contribuente durante le fasi dell’accertamento. L’art. 12 sancisce che l’accesso dei verificatori nei locali del contribuente deve avvenire con preavviso e che l’ispezione non può superare 30 giorni (prolungabili solo in casi eccezionali); durante il controllo l’operatore ha diritto di essere informato sui motivi e sugli scopi della verifica e di farsi assistere da un professionista . Il verbale di verifica deve contenere i rilievi mossi e il contribuente può presentare osservazioni.

L’art. 6‑bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, ha reso obbligatorio il contraddittorio preventivo prima dell’emissione della maggior parte degli atti impositivi: l’ufficio deve inviare un “invito a comparire” che anticipa i rilievi e concede almeno 60 giorni per fornire memorie e documenti . Solo dopo avere valutato le deduzioni del contribuente l’amministrazione può notificare un avviso di accertamento motivato; l’omissione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto.

1.5 Requisiti di validità dell’avviso di accertamento

Il D.P.R. 600/1973 regola l’imposta sui redditi e la procedura di accertamento. L’art. 42 stabilisce che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un suo delegato, indicare le aliquote, la base imponibile e le imposte dovute e deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di difendersi. Se la motivazione si basa su un documento non conosciuto dal contribuente, il documento deve essere allegato; la violazione di questi obblighi comporta la nullità dell’atto. L’art. 63 disciplina la rappresentanza del contribuente davanti agli uffici: è necessario un atto di procura e il rappresentante può essere un avvocato, un commercialista o un familiare entro il terzo grado .

1.6 Impugnazione dell’avviso: termini e procedure

Le controversie tributarie sono regolate dal D.Lgs. 546/1992. Secondo l’art. 21, l’atto impositivo deve essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica . Questo termine è sospeso nel periodo feriale (dal 1° agosto al 31 agosto) e può essere prorogato se il contribuente presenta una domanda di accertamento con adesione, come chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 23828/2025: la semplice presentazione della domanda di adesione sospende i termini di impugnazione anche se il contribuente non partecipa successivamente all’accordo . Una volta decorso il termine senza impugnazione l’avviso diventa definitivo.

1.7 L’accertamento con adesione e la definizione agevolata dell’avviso

Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione, uno strumento che consente di definire le contestazioni in via concordata. L’art. 6 prevede che, dopo aver ricevuto l’avviso, il contribuente possa chiedere all’ufficio di avviare l’adesione; la richiesta sospende il termine per ricorrere per 90 giorni, durante i quali si svolge il contraddittorio. Se si raggiunge un accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo. L’atto di adesione deve essere redatto per iscritto e firmato da entrambe le parti. L’art. 8 consente di pagare in un’unica soluzione o in rate con un interesse fisso.

Le definizioni agevolate (“rottamazioni”) sono state introdotte dalla Legge 197/2022 e successive modifiche; in particolare la “Rottamazione‑quater”, disciplinata dall’art. 1, commi 231‑252 della Legge 197/2022, consente di estinguere i carichi affidati all’Agenzia della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese, senza interessi, sanzioni e aggio . Il D.L. 51/2023 ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda . La definizione agevolata riguarda cartelle già notificate, rateizzate o oggetto di altre rottamazioni e non si applica a debiti per aiuti di Stato, sentenze penali, Iva all’importazione e altri casi esclusi . Il piano di pagamento può essere in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, con scadenze dal 31 ottobre 2023 al 15 marzo 2024 (poi prorogate al 15 marzo 2024 dalle Leggi 18/2024 e 108/2024) .

1.8 Rateizzazione e sospensione delle procedure esecutive

Qualora il contribuente non possa pagare il debito in un’unica soluzione, l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consente la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Dal 2025 sono previste fino a 84 rate mensili per importi fino a 120.000 € se la richiesta è presentata negli anni 2025–2026, 96 rate per le richieste presentate nel 2027–2028 e 108 rate dal 2029 . In caso di debiti superiori a 120.000 € o di comprovata difficoltà, le rate possono arrivare a 120 mensilità . Durante la pendenza della domanda, i termini di prescrizione sono sospesi e non possono essere avviate nuove procedure esecutive né iscritti fermi o ipoteche . Il mancato pagamento di otto rate comporta la decadenza dal beneficio e la riscossione immediata del residuo .

1.9 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Per le persone fisiche in gravi difficoltà, la Legge 3/2012 (cosiddetta “salva suicidi”) offre strumenti di composizione della crisi come l’accordo con i creditori, il piano del consumatore e la liquidazione controllata. Il portale della Camera dei Deputati ricorda che il decreto legislativo di attuazione (decreto 212/2011) prevedeva la possibilità di proporre, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, un piano di ristrutturazione dei debiti che conduce all’esdebitazione finale: il debitore deposita il piano in tribunale corredato dall’elenco dei creditori e dalla documentazione reddituale; l’accordo è approvato se ottiene il consenso della maggioranza (70% dei crediti, 50% per i consumatori) e il tribunale lo omologa . In caso di inadempimento si apre la procedura di liquidazione e, al termine, il debitore può essere esdebitato . Questa procedura può essere utile se l’avviso di accertamento produce un debito non gestibile con le altre soluzioni.

1.10 Giurisprudenza recente

Oltre alla già citata ordinanza 35284/2023, negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato alcuni principi importanti:

  • Presunzione relativa di residenza: la presenza nell’anagrafe italiana crea solo una presunzione che può essere superata con prova contraria; l’iscrizione all’AIRE non è sufficiente per dimostrare il trasferimento all’estero ma neppure impedisce al contribuente di provare la residenza all’estero con altri elementi (es. luogo di lavoro, famiglia, centri di interessi).
  • Criteri convenzionali prevalenti: le convenzioni contro la doppia imposizione prevalgono sulla normativa interna e devono essere applicate anche se il contribuente non produce documenti fiscali dell’altro Stato (Cass. ord. 10548/2023). Nel caso di un lavoratore residente negli Emirati Arabi Uniti, la Cassazione ha riconosciuto che i redditi di lavoro dipendente erano tassabili solo negli EAU e ha annullato il diniego di rimborso .
  • Obbligo di contraddittorio: l’omissione del contraddittorio preventivo rende nullo l’avviso di accertamento anche se i rilievi sono fondati (Cass. n. 26635/2019; D.Lgs. 219/2023).
  • Automaticità della sospensione: la domanda di accertamento con adesione sospende automaticamente i termini per il ricorso; non è necessario che il contribuente partecipi all’incontro (Cass. ord. 23828/2025) .

Questi principi sono fondamentali per costruire la strategia difensiva.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso

Ricevere un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate o un atto della riscossione mentre si vive in Belgio può generare ansia e incertezza. Di seguito, una procedura dettagliata che illustra cosa accade e cosa fare dopo la notifica.

2.1 Verifica della notifica

  1. Accertare la data di notifica: l’avviso può essere notificato per posta raccomandata, per posta elettronica certificata (PEC) o tramite messo notificatore. La data di consegna determina l’inizio dei termini per la difesa. Se la notifica è avvenuta in Belgio, devono essere rispettate le norme sulla notifica internazionale (Regolamento UE 1393/2007). Se la notifica non è stata effettuata correttamente (es. indirizzo errato, mancanza di traduzione), l’atto è nullo.
  2. Verificare la legittimità dell’atto: controllare che l’avviso sia motivato (art. 42 D.P.R. 600/1973), che indichi la base imponibile, le aliquote e sia firmato dal capo dell’ufficio. Accertare se l’amministrazione ha rispettato l’obbligo di contraddittorio preventivo; in mancanza, l’atto può essere impugnato per violazione dello Statuto del contribuente.
  3. Controllare se il contribuente è stato effettivamente iscritto all’AIRE o se risulta ancora residente in Italia. Anche l’iscrizione all’AIRE, come detto, non è determinante; occorre valutare dove sono situati la famiglia, il centro degli interessi vitali e l’attività lavorativa.

2.2 Raccolta della documentazione

Per impostare una difesa efficace è necessario raccogliere tutti i documenti che possono dimostrare la residenza effettiva in Belgio e l’assenza di legami economici o familiari prevalenti in Italia. Alcuni esempi:

  • Contratto di lavoro o certificazione di lavoro subordinato in Belgio, buste paga, dichiarazioni fiscali belghe.
  • Contratto di locazione o atto di proprietà dell’abitazione in Belgio, bollette, utenze e tasse locali.
  • Iscrizione al servizio sanitario belga, assicurazioni, certificati scolastici dei figli, iscrizione a club o associazioni in Belgio.
  • Documenti bancari (conto corrente belga), assicurazioni, polizze.
  • Eventuali certificazioni dell’autorità fiscale belga che attestano la residenza (anche se non sempre necessarie in base alla giurisprudenza).
  • Biglietti aerei, carte d’imbarco, ricevute di viaggio che dimostrano il tempo effettivamente trascorso in Belgio; soggiorni inferiori a 183 giorni in Italia sono rilevanti per la convenzione.

2.3 Valutazione delle contestazioni e delle norme applicabili

  1. Analizzare il tipo di reddito contestato: se l’avviso riguarda redditi di lavoro dipendente percepiti in Belgio, verificare l’applicazione dell’art. 15 della Convenzione (lavoro subordinato). Se si tratta di pensioni, controllare l’art. 18. Per dividendi o interessi provenienti da società belghe si applicano gli artt. 10 e 11.
  2. Verificare la competenza territoriale dell’ufficio: se il reddito è stato prodotto in Italia, l’ufficio competente è quello dove è situata la fonte di reddito. In caso di contestazione sulla residenza, può essere competente l’ufficio dove il contribuente aveva il domicilio fiscale o dove si trova la stabile organizzazione.
  3. Calcolare l’imposta dovuta: il fisco italiano potrebbe richiedere l’imposta sostitutiva su redditi esteri. Tuttavia, grazie alla convenzione, il reddito può essere esente in Italia e tassato solo in Belgio. Nel calcolo è importante considerare le eventuali detrazioni, la deducibilità delle imposte pagate all’estero (credito d’imposta) e le sanzioni.

2.4 Scelta della strategia

In base alla documentazione e alla valutazione della legittimità dell’atto, occorre scegliere lo strumento più idoneo:

  1. Richiesta di contraddittorio: se l’ufficio ha omesso l’invito, chiedere l’annullamento per violazione dell’art. 6‑bis della Legge 212/2000. Nel caso sia stato notificato un invito, presentare memorie e produrre i documenti a supporto della residenza belga.
  2. Accertamento con adesione: se l’avviso appare fondato ma con margini per una riduzione delle pretese, presentare istanza di adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997) entro 60 giorni dalla notifica. La richiesta sospende il termine per ricorrere e apre un tavolo negoziale con l’ufficio. È consigliabile farsi assistere da un professionista esperto.
  3. Ricorso tributario: se l’avviso è illegittimo, presentare ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni (art. 21 D.Lgs. 546/1992) . Il ricorso deve contenere i motivi di illegittimità (difetto di motivazione, mancata notifica, violazione del contraddittorio, errata applicazione della convenzione) e richiedere la sospensione dell’esecuzione.
  4. Istanza di sospensione: in pendenza di ricorso è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività dell’atto per grave e irreparabile danno (art. 47 D.Lgs. 546/1992). L’istanza può essere presentata anche all’Agenzia delle Entrate prima di ricorrere.
  5. Definizione agevolata o rottamazione: se sono già state avviate procedure di riscossione (cartelle esattoriali), valutare la possibilità di aderire alla rottamazione‑quater (Legge 197/2022). In questo modo si pagano solo capitale e spese . Bisogna però verificare se il debito rientra nel perimetro della rottamazione (carichi affidati fino al 30 giugno 2022, esclusione di Iva importazioni, aiuti di Stato, sanzioni penali). La domanda deve essere presentata nei termini e i pagamenti devono essere puntuali, altrimenti si decade dal beneficio.
  6. Rateizzazione: se non si rientra nella rottamazione o non si vuole aderire, è possibile chiedere la rateizzazione dell’importo iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. Fino al 2026 sono previste fino a 84 rate mensili , con sospensione delle procedure esecutive .
  7. Composizione della crisi da sovraindebitamento: se il debito è troppo elevato e il contribuente non è in grado di pagare, può valutare le procedure di cui alla Legge 3/2012 (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata). Queste procedure richiedono la nomina di un OCC e la presentazione di un piano al tribunale . Al termine della procedura, il debitore può ottenere l’esdebitazione finale .

2.5 Termini e scadenze principali

Per non perdere alcuna opportunità di difesa, è necessario ricordare le seguenti scadenze:

FaseTermineRiferimento normativo
Notifica dell’avviso di accertamentoAvvio proceduraArt. 42 D.P.R. 600/1973
Richiesta di contraddittorio preventivo60 giorni per rispondere all’invitoArt. 6‑bis L. 212/2000
Presentazione dell’istanza di adesioneEntro 60 giorni dalla notifica; sospende il termine di ricorsoArt. 6 D.Lgs. 218/1997
Presentazione del ricorso tributario60 giorni dalla notifica (sospesi in agosto)Art. 21 D.Lgs. 546/1992
Pagamento della rottamazione‑quaterIn unica soluzione o 18 rate a partire dal 31 ottobre 2023; proroghe fino al 15 marzo 2024Legge 197/2022, D.L. 51/2023
Rateizzazione (art. 19)Fino a 84 rate per richieste 2025–2026; 96 nel 2027–2028; 108 dal 2029D.P.R. 602/1973
Istanza di sospensioneEntro il termine di impugnazione o in corso di ricorsoArt. 47 D.Lgs. 546/1992
Procedure di sovraindebitamentoDepositare il piano in tribunale; l’accordo è omologato con consenso dei creditoriLegge 3/2012

3. Difese e strategie legali

3.1 Dimostrare la residenza effettiva in Belgio

Nel contenzioso con il fisco italiano, la prova della residenza è fondamentale. Ecco alcune strategie:

  • Produzione di certificazioni: presentare certificati di residenza belgi, dichiarazioni fiscali belghe e certificazioni del comune o del registro nazionale belga. Se la convenzione prevede che la residenza sia determinata secondo la legislazione interna belga, tali documenti hanno valore probatorio.
  • Dimostrazione del centro degli interessi vitali: evidenziare che la famiglia (coniuge, figli) vive in Belgio, che i figli frequentano scuole belghe, che la casa principale è in Belgio e che in Italia ci sono solo immobili dati in affitto o vuoti. Documentare la partecipazione ad associazioni, la sede della propria attività lavorativa, la titolarità di conti e investimenti in Belgio.
  • Prova del soggiorno abituale: produrre biglietti e registrazioni di viaggi, carte d’imbarco, ricevute di hotel e spese per dimostrare che il periodo di permanenza in Belgio supera i 183 giorni e che la permanenza in Italia è sporadica. Questo è importante anche per l’art. 15, par. 2 della convenzione, che prevede l’esenzione in Italia se il soggiorno in Belgio è inferiore a 183 giorni ma il datore di lavoro non è italiano.
  • Coerenza con le dichiarazioni fiscali: se in Italia si sono presentate dichiarazioni dei redditi con indicazione di “residente estero” e richiesta di credito d’imposta, bisogna dimostrare la corrispondenza tra i redditi dichiarati e quelli tassati in Belgio. Eventuali omissioni o errori possono essere contestati.

3.2 Impugnazione per vizi formali

Spesso gli avvisi di accertamento contengono vizi formali che ne determinano l’annullamento:

  • Mancanza di motivazione: se l’avviso non indica in modo chiaro i presupposti dell’accertamento, i fatti contestati e le fonti di prova, viola l’art. 42 D.P.R. 600/1973. Anche la mancata allegazione di documenti a cui l’avviso fa riferimento può determinarne la nullità.
  • Violazione del contraddittorio preventivo: l’omissione dell’invito a contraddittorio costituisce vizio insanabile, come confermato dalla giurisprudenza e dall’art. 6‑bis Statuto del contribuente .
  • Errata notifica: la notifica all’estero deve essere conforme al Regolamento UE 1393/2007; se avviene via PEC a un indirizzo non attivo o non iscritto in Italia, l’atto è nullo.
  • Competenza dell’ufficio: se l’accertamento è stato emesso da un ufficio territorialmente incompetente, il vizio è assoluto.

3.3 Difesa sul merito: applicazione della convenzione Italia‑Belgio

Nel merito occorre invocare gli articoli pertinenti della convenzione:

  • Redditi di lavoro dipendente (art. 15): se il lavoro è svolto integralmente in Belgio, il reddito è imponibile solo in Belgio e l’Italia non può tassare né può recuperare imposte su un eventuale periodo di lavoro inferiore a 183 giorni se il datore di lavoro è belga.
  • Pensioni (art. 18): le pensioni private sono tassabili solo nello Stato di residenza; le pensioni pubbliche (art. 19) seguono la regola dell’ente erogatore.
  • Dividendi e interessi (artt. 10 e 11): se un italiano residente in Belgio percepisce dividendi da società italiane, l’Italia può applicare un’aliquota massima del 15% e il Belgio deve riconoscere un credito d’imposta. Gli interessi pagati da un’entità italiana a un residente belga sono tassati nel paese di residenza con ritenuta alla fonte non superiore al 15%.
  • Studenti, ricercatori e professori (artt. 20 e 21): i compensi percepiti in Belgio da professori italiani temporaneamente residenti sono imponibili solo in Italia.

È necessario produrre documenti che attestino il rispetto delle condizioni di tali articoli.

3.4 Accertamento con adesione e riduzione delle sanzioni

L’accertamento con adesione è uno strumento spesso vantaggioso perché consente di ridurre le sanzioni a un terzo e di concordare l’imposta dovuta. La procedura prevede:

  1. Presentazione dell’istanza: entro 60 giorni dalla notifica (preferibilmente tramite PEC), il contribuente chiede di attivare il contraddittorio.
  2. Sospensione dei termini: l’istanza sospende per 90 giorni il termine per ricorrere; durante questo periodo non decorrono interessi di mora.
  3. Convocazione: l’ufficio deve convocare il contribuente entro 15 giorni; l’incontro può avvenire anche a distanza per chi risiede all’estero.
  4. Raggiungimento dell’accordo: se le parti concordano una base imponibile, le sanzioni sono ridotte a un terzo e il pagamento può essere rateizzato (fino a 8 rate trimestrali oltre i 50.000 €).
  5. Estinzione del contenzioso: con la firma dell’atto di adesione l’accertamento originario perde efficacia.

3.5 Definizione agevolata (rottamazione‑quater)

Se il contribuente non ha impugnato l’avviso o se l’accertamento è diventato definitivo ed è confluito in una cartella esattoriale, può valutare la definizione agevolata prevista dalla Legge 197/2022. La rottamazione‑quater consente di pagare solo il capitale e le spese, senza interessi e sanzioni . La procedura prevede:

  1. Presentazione della domanda: tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro la scadenza (originariamente 30 aprile 2023, poi prorogata al 30 giugno e infine al 30 settembre 2023). Nella domanda occorre indicare le cartelle che si intende definire.
  2. Comunicazione delle somme: l’Agenzia invia una comunicazione con l’elenco dei carichi ammessi e l’importo dovuto.
  3. Pagamento: è possibile pagare in unica soluzione o in massimo 18 rate: le prime due (10% dell’importo ciascuna) entro il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le successive rate a partire dal 2024 ogni febbraio, maggio, luglio e novembre . Le scadenze sono state prorogate al 15 marzo 2024 e al 15 settembre 2024 per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali .
  4. Effetti: con il pagamento delle rate si estinguono i carichi e cessano gli interessi e gli aggio; il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza e il ripristino del debito residuo.

3.6 Rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973

Se non vi sono i requisiti per la rottamazione o se il contribuente desidera diluire il pagamento, la rateizzazione consente di versare il debito in molteplici rate. Dal 2025:

  • Importi fino a 120.000 €: 84 rate mensili per richieste presentate nel 2025–2026; 96 rate per le richieste nel 2027–2028; 108 rate a partire dal 2029 .
  • Importi superiori a 120.000 €: fino a 120 rate mensili, indipendentemente dall’anno .
  • Valutazione della difficoltà economica: l’ente esamina la situazione patrimoniale e reddituale (ISEE, indice di liquidità, rapporto tra debito e fatturato) .
  • Sospensione delle azioni esecutive: durante la presentazione della domanda sono sospesi prescrizioni, fermi e ipoteche ; con il pagamento della prima rata si estinguono le procedure esecutive in corso .
  • Decadenza: il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, fa decadere dalla rateazione e il debito diventa immediatamente esigibile .

La rateizzazione permette di mantenere la liquidità e di evitare azioni esecutive come pignoramenti, ma comporta l’applicazione degli interessi e non riduce le sanzioni.

3.7 Procedure di sovraindebitamento

Quando l’ammontare del debito fiscale rende impossibile il rimborso con gli strumenti ordinari, il contribuente può utilizzare le procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012. Le principali sono:

  1. Accordo con i creditori: rivolto a soggetti non fallibili (privati, professionisti, imprenditori agricoli) permette di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con il supporto dell’OCC; l’accordo è omologato se approvato dalla maggioranza dei crediti e sospende le azioni esecutive .
  2. Piano del consumatore: riservato al consumatore (persona fisica che ha contratto debiti per scopi non professionali), non richiede l’approvazione dei creditori ma è sottoposto all’omologa del giudice; il piano prevede il pagamento parziale dei debiti in proporzione alle risorse disponibili e l’esdebitazione finale .
  3. Liquidazione controllata dei beni: se le altre due procedure non sono praticabili, il debitore può chiedere la liquidazione del proprio patrimonio; un liquidatore nominato dal giudice vende i beni e distribuisce il ricavato tra i creditori. Dopo la liquidazione, al debitore è concessa l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui .

Queste procedure rappresentano l’ultima ratio e richiedono l’assistenza di professionisti specializzati. L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, può seguire l’intero iter.

3.8 Errori comuni da evitare

  1. Ignorare la notifica: pensare che, vivendo in Belgio, l’avviso non abbia effetti è un grave errore. I termini decorrono anche se si risiede all’estero.
  2. Procrastinare: attendere troppo prima di consultare un professionista può far decadere i termini di ricorso o rottamazione.
  3. Non presentare prova della residenza: limitarsi all’iscrizione all’AIRE non basta; occorre produrre documenti concreti.
  4. Pagare senza verificare: accettare l’avviso e pagare spontaneamente può precludere ogni possibilità di contestare e recuperare le somme.
  5. Scegliere la soluzione sbagliata: ad esempio aderire alla rottamazione quando l’accertamento è ancora impugnabile, rinunciando così a riduzioni maggiori.
  6. Non considerare i trattati internazionali: molti avvisi non tengono conto delle convenzioni; far valere la convenzione può ridurre o eliminare il debito.
  7. Dimenticare la tutela del patrimonio: senza richiedere la sospensione possono essere iscritti fermi auto o ipoteche; bisogna agire tempestivamente.
  8. Affrontare da soli il contenzioso: la materia tributaria è tecnica; affidarsi a un avvocato esperto aumenta le probabilità di successo.

4. Domande frequenti (FAQ)

1. Sono residente in Belgio e iscritto all’AIRE. Perché l’Agenzia delle Entrate mi considera ancora residente in Italia?
Perché l’iscrizione all’AIRE è solo un elemento tra i tanti. Ai fini fiscali conta dove hai il domicilio, la residenza (sede principale degli affari e interessi) e il centro degli interessi vitali . Se possiedi una casa in Italia, la tua famiglia vive qui o trascorri più di 183 giorni all’anno in Italia, il fisco può presumere la tua residenza italiana.

2. Quali documenti devo fornire per dimostrare la mia residenza belga?
Contratto di lavoro, certificazioni dell’autorità fiscale belga, contratto di affitto o atto di proprietà, bollette, iscrizione scolastica dei figli, certificati sanitari, estratti conto bancari belgi, biglietti di viaggio e prove del soggiorno all’estero. Più la documentazione è dettagliata, meglio è.

3. Ho ricevuto un avviso di accertamento: quanto tempo ho per reagire?
Hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso . Se presenti istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni. Durante il mese di agosto i termini sono sospesi.

4. Posso contestare la residenza italiana anche se non ho pagato le tasse in Belgio?
Sì. La Cassazione ha stabilito che non è necessario dimostrare il pagamento delle tasse all’estero per applicare la convenzione; è sufficiente provare la soggezione potenziale al sistema fiscale belga . Tuttavia, aver pagato le imposte in Belgio rinforza la tua posizione.

5. L’avviso non riporta le motivazioni e i documenti. È valido?
No. L’avviso deve contenere la motivazione e allegare i documenti citati; in mancanza, l’atto è nullo. Puoi impugnarlo per difetto di motivazione.

6. Cosa succede se ignoro l’avviso?
Dopo 60 giorni diventa definitivo e l’importo sarà iscritto a ruolo. Seguiranno cartelle, fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. È quindi fondamentale reagire immediatamente.

7. Posso pagare in parte e contestare il resto?
Sì. Puoi versare in autotutela le somme che ritieni dovute e impugnare il resto. Tuttavia è consigliabile coordinarsi con un professionista perché il pagamento può implicare la rinuncia al ricorso.

8. È meglio fare ricorso o aderire alla rottamazione?
Dipende. Se l’avviso è illegittimo o se la convenzione ti dà ragione, il ricorso può portare all’annullamento totale. La rottamazione, invece, elimina interessi e sanzioni ma riconosce la sostanza del debito. Valuta i pro e i contro con un esperto.

9. Se aderisco all’accertamento con adesione, quanto posso risparmiare?
Le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo e puoi rateizzare il pagamento. Inoltre eviti spese legali e riduci il rischio di un lungo contenzioso.

10. La rottamazione‑quater include anche le cartelle per multe stradali e contributi previdenziali?
Sì, ma per le multe stradali vengono cancellati solo gli interessi e le maggiorazioni . I contributi previdenziali affidati agli enti privati rientrano solo se le casse hanno deliberato l’adesione entro il 31 gennaio 2023 .

11. Posso chiedere la rateizzazione mentre presento ricorso?
Sì. Presentare la rateizzazione non preclude il ricorso; se la commissione sospende l’esecuzione, puoi sospendere le rate corrispondenti . Tuttavia, se decadi dalla rateizzazione, il debito diventa immediatamente esigibile.

12. In quali casi è consigliabile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento?
Quando il debito fiscale e altri debiti (bancari, finanziari) sono talmente elevati da non poter essere gestiti con rateizzazioni o rottamazioni. Il piano del consumatore o l’accordo con i creditori può permettere di pagare solo una parte del debito in base alle proprie possibilità e ottenere l’esdebitazione .

13. Se il mio datore di lavoro è italiano ma lavoro in Belgio, dove pago le imposte?
L’art. 15, par. 2 della convenzione stabilisce che il reddito resta tassabile nel paese di residenza (Belgio) se il soggiorno in Belgio supera 183 giorni o se il datore di lavoro ha una stabile organizzazione in Belgio. Se il soggiorno non supera 183 giorni e il datore è italiano, le remunerazioni possono essere tassate in Italia.

14. Ho un reddito da dividendi provenienti da una società belga: devo dichiararlo in Italia?
No, se sei residente in Belgio. La convenzione prevede che i dividendi siano tassati nel paese di residenza (Belgio) con ritenuta alla fonte non superiore al 15%. L’Italia non può pretendere ulteriori imposte, a meno che non risulti la tua residenza fiscale in Italia.

15. Le pensioni Inps sono tassate in Belgio o in Italia?
Dipende. Le pensioni private sono tassate nello Stato di residenza (Belgio). Le pensioni pubbliche (es. pensioni di ex dipendenti statali) sono tassate nello Stato che le eroga, salvo che il beneficiario sia anche cittadino belga.

16. Se ricevo un rimborso per imposte trattenute in Italia su redditi di lavoro all’estero, devo pagare tasse in Belgio?
Il rimborso in Italia è neutro ai fini fiscali perché corrisponde a imposte già trattenute indebitamente. In Belgio devi dichiarare i redditi di lavoro se sei residente. Tuttavia, grazie alla convenzione, il rimborso non genera nuova tassazione in Italia.

17. Cosa succede se pago la prima rata della rateizzazione e poi smetto?
Pagare la prima rata estingue le procedure esecutive in corso . Se smetti di pagare e accumuli otto rate arretrate, decadi dalla rateizzazione e il debito è immediatamente esigibile in un’unica soluzione .

18. Posso chiedere l’annullamento dell’avviso per vizio di notifica se mi è stato inviato via PEC?
Sì, se la notifica è stata inviata a un indirizzo PEC non corretto o se non sei iscritto nell’indice INI‑PEC; l’avviso deve essere notificato secondo le regole internazionali per i residenti all’estero.

19. È possibile combinare la rottamazione con il piano del consumatore?
In teoria sì: puoi definire i carichi rientranti nella rottamazione e poi chiedere il piano del consumatore per il residuo. Tuttavia la procedura di sovraindebitamento prevede che il debitore dichiari tutti i debiti, per cui occorre valutare attentamente la compatibilità.

20. Perché dovrei rivolgermi a uno studio legale specializzato invece di gestire da solo?
Perché la normativa fiscale è complessa, coinvolge più ordinamenti (Italia, Belgio, Unione europea) e richiede competenze in diritto tributario, internazionale e processuale. Uno studio specializzato, come quello dell’avv. Monardo, può individuare vizi, applicare le convenzioni, negoziare con gli uffici e massimizzare le possibilità di annullamento o riduzione del debito.

5. Simulazioni pratiche e casi reali

Per comprendere meglio come si applicano le norme e le strategie sopra descritte, presentiamo alcune simulazioni. I nomi e i dati sono di fantasia ma riflettono situazioni ricorrenti.

Caso A – Lavoratore dipendente in Belgio con avviso di accertamento per reddito estero

Scenario: Mario, cittadino italiano, si trasferisce a Bruxelles nel 2020 per lavorare presso una società belga. Si iscrive all’AIRE e chiude il conto corrente italiano. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate che pretende il pagamento dell’IRPEF sui redditi del 2021, sostenendo che Mario è ancora residente in Italia.

Azioni:

  1. Mario si rivolge allo studio dell’avv. Monardo entro 10 giorni dalla notifica. L’avvocato verifica la validità della notifica e riscontra che l’avviso non contiene l’allegato con la documentazione utilizzata dall’ufficio.
  2. Inizia la raccolta dei documenti: contratto di lavoro belga, certificato di residenza rilasciato dal comune di Bruxelles, dichiarazione fiscale belga, contratto di affitto, bollette e certificati di iscrizione all’università dei figli.
  3. Presenta istanza di annullamento in autotutela per violazione dell’obbligo di contraddittorio e carenza di motivazione; contemporaneamente predispone il ricorso da depositare entro 60 giorni.
  4. L’Agenzia delle Entrate rigetta l’istanza, così Mario presenta ricorso alla Corte di giustizia tributaria, chiedendo la sospensione dell’atto.
  5. Nel corso del giudizio produce la traduzione giurata dell’art. 15 della Convenzione Italia‑Belgio e invoca l’ordinanza della Cassazione n. 35284/2023 per dimostrare che la presunzione di residenza è relativa e può essere superata . Il giudice accoglie la sospensione.
  6. Dopo qualche mese la commissione annulla l’avviso: l’amministrazione non ha dimostrato che Mario avesse il domicilio o il centro degli interessi in Italia; al contrario, la documentazione prodotta dimostra la residenza belga e l’attività lavorativa all’estero. L’amministrazione è condannata alle spese.

Risultati: Mario non paga imposte in Italia sui redditi belgi e ottiene la restituzione delle ritenute erroneamente operate da un precedente datore di lavoro italiano. La tempestività dell’azione e la prova documentale sono state decisive.

Caso B – Pensionato italiano residente in Belgio con redditi da dividendi italiani

Scenario: Anna, ex dipendente di un’azienda privata italiana, vive ad Anversa da molti anni. Percepisce una pensione erogata dall’INPS e dividendi da una società quotata italiana. L’Agenzia delle Entrate invia un avviso di accertamento sostenendo che Anna sia fiscalmente residente in Italia perché riceve una pensione italiana e possiede un appartamento a Roma.

Azioni:

  1. Anna incarica lo studio dell’avv. Monardo. Viene accertato che la pensione è privata e quindi, in base all’art. 18 della Convenzione, è imponibile solo in Belgio. I dividendi sono tassabili in Italia con aliquota massima del 15%.
  2. Lo studio verifica che Anna non trascorre più di 90 giorni all’anno in Italia, che la sua famiglia (figli e nipoti) vive in Belgio e che l’appartamento italiano è affittato. Viene preparata la documentazione: certificato di residenza belga, dichiarazione fiscale belga, contratto di locazione dell’appartamento romano.
  3. Si presenta un’istanza di annullamento facendo valere l’errata applicazione delle convenzioni e la violazione del contraddittorio. L’Agenzia delle Entrate annulla l’avviso in autotutela.
  4. Per i dividendi lo studio consiglia ad Anna di chiedere all’istituto italiano il rimborso delle ritenute eccedenti il 15%, ottenendo il credito d’imposta in Belgio.

Risultati: Anna continua a pagare le imposte sui dividendi in Italia (con ritenuta del 15%) e sulle pensioni in Belgio. Evita un lungo contenzioso e ottiene un rimborso parziale delle ritenute. Viene scongiurato il rischio di pignoramenti.

Caso C – Accertamento con adesione e rottamazione per imprenditore con debiti fiscali

Scenario: Luca, imprenditore italiano residente in Belgio, riceve nel 2023 un avviso di accertamento per omessa dichiarazione di redditi di partecipazioni in una società italiana. L’importo, comprensivo di sanzioni e interessi, supera 150.000 €. La società è in crisi e Luca teme il pignoramento dei suoi beni in Italia.

Azioni:

  1. Lo studio dell’avv. Monardo analizza l’avviso e rileva che i redditi contestati derivano da utili di partecipazione e dividendi tassati con ritenuta alla fonte in Italia. La convenzione Italia‑Belgio prevede l’imposizione anche nello Stato della società con ritenuta non superiore al 15%.
  2. Poiché l’avviso è formalmente corretto e le prove di residenza non sono decisive, lo studio consiglia di presentare domanda di accertamento con adesione. L’istanza sospende i termini per il ricorso. Durante il contraddittorio, l’ufficio riconosce l’errata qualificazione di parte dei redditi e riduce la base imponibile del 20%. Le sanzioni sono ridotte a un terzo. Viene concordato un importo di 90.000 € pagabile in otto rate trimestrali.
  3. Dopo la firma dell’accordo, Luca riceve diverse cartelle per altri debiti pregressi (contributi, sanzioni stradali). Lo studio verifica che le cartelle rientrano nel periodo definibile (fino al 30 giugno 2022) e presenta domanda di rottamazione‑quater, ottenendo lo sgravio di interessi e sanzioni . Il pagamento viene suddiviso in 18 rate e Luca rimane in regola con i versamenti.
  4. Per il residuo non definibile, viene presentata istanza di rateizzazione ex art. 19: l’Agenzia concede 120 rate mensili perché l’importo supera 120.000 € . Le rate sono calibrate in base al fatturato e alla situazione finanziaria. Durante la rateizzazione sono sospesi fermi e ipoteche .

Risultati: Luca riduce l’importo complessivo da 150.000 € a circa 95.000 €, diluito in cinque anni. Evita il pignoramento del conto corrente e mantiene il controllo della propria azienda. La combinazione di adesione, rottamazione e rateizzazione è stata possibile grazie alla tempestiva assistenza legale.

Caso D – Procedura di sovraindebitamento per cittadino residente in Belgio con debiti fiscali e bancari

Scenario: Francesca, residente in Belgio, ha accumulato nel corso degli anni debiti fiscali in Italia per oltre 200.000 € a seguito di accertamenti su redditi di locazione non dichiarati. A tali debiti si aggiungono debiti bancari e finanziari. Nonostante una pensione belga, non è in grado di far fronte alle rate.

Azioni:

  1. Lo studio dell’avv. Monardo valuta la procedura di sovraindebitamento come unica soluzione. Francesca è una consumatrice (non imprenditrice) e può accedere al piano del consumatore. Viene incaricato un Organismo di composizione della crisi (OCC) di predisporre la proposta.
  2. Francesca redige, con l’aiuto del gestore, un piano che prevede il pagamento di 60.000 € in cinque anni a fronte dell’esdebitazione del resto. Il piano dimostra che le entrate mensili non permettono di pagare di più.
  3. Il piano viene depositato al tribunale con tutta la documentazione richiesta (elenchi dei creditori, dichiarazioni, piano finanziario). Il giudice convoca i creditori; non essendo necessaria la loro approvazione (piano del consumatore), omologa il piano se lo ritiene fattibile .
  4. Per i debiti fiscali residui non inseriti nel piano (perché pre 2012) viene richiesto lo stralcio nell’ambito della procedura.

Risultati: Francesca paga una quota ragionevole del debito, ottiene l’esdebitazione per i debiti residui e torna solvibile. I beni immobili in Italia non vengono pignorati perché l’accordo sospende le azioni esecutive. Questa procedura, seppur complessa, consente di superare situazioni insostenibili.

6. Considerazioni finali e conclusioni

L’accertamento fiscale a carico di un italiano residente in Belgio è un tema delicato che richiede attenzione e conoscenza approfondita delle norme. La definizione di residenza fiscale, le presunzioni legali e la possibile sovrapposizione delle legislazioni di due Stati richiedono un’analisi caso per caso. È fondamentale tenere a mente che iscriversi all’AIRE non basta: occorre dimostrare, con documenti concreti, dove si trova il proprio centro di interessi. La Convenzione Italia‑Belgio offre strumenti per evitare la doppia imposizione, ma deve essere richiamata e applicata correttamente.

La procedura di accertamento si articola in varie fasi (verifica, contraddittorio, avviso) e comporta termini rigorosi. Grazie allo Statuto del contribuente e alle recenti riforme, il contraddittorio è diventato obbligatorio e la mancata attivazione comporta la nullità dell’atto. Le strategie difensive comprendono l’impugnazione per vizi formali, la prova della residenza effettiva, l’applicazione delle convenzioni e, quando conviene, l’accertamento con adesione che riduce le sanzioni. La rottamazione‑quater e le rateizzazioni forniscono soluzioni pratiche per gestire i debiti ormai iscritti a ruolo. In casi estremi, le procedure di sovraindebitamento consentono di ripartire.

Il ruolo di un professionista specializzato è cruciale. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, grazie alla sua esperienza come cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, è in grado di affiancare i contribuenti in ogni fase: dall’analisi dell’avviso alla scelta della miglior strategia (ricorso, adesione, rottamazione, rateizzazione, piano del consumatore). Il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti garantisce competenze integrate in diritto tributario, diritto bancario, diritto internazionale e gestione della crisi.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento mentre vivi in Belgio o tema la contestazione della tua residenza fiscale, non rimandare. I termini sono brevi e l’inerzia può portare a sanzioni pesanti, pignoramenti e ipoteche. Contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lo studio saprà valutare la tua situazione, individuare gli strumenti più efficaci e difenderti con strategie concrete e tempestive. Agire in tempo è la chiave per proteggere il tuo patrimonio, i tuoi redditi e la tua serenità.

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