INTRODUZIONE
Il pignoramento del quinto dello stipendio è una delle forme di aggressione patrimoniale più comuni nei confronti di lavoratori dipendenti e pensionati. Tale procedura consente ai creditori – pubblici o privati – di trattenere forzatamente una parte delle somme spettanti al debitore, nei limiti previsti dalla legge, al fine di soddisfare un credito insoluto. Si tratta di un tema delicato perché coinvolge il diritto al lavoro e alla retribuzione adeguata (art. 36 Cost.), la dignità della persona (art. 2 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), valori costituzionali posti a tutela del “minimo vitale” del debitore. Un pignoramento non correttamente gestito può compromettere la possibilità di far fronte alle esigenze di vita quotidiana, aggravare la condizione debitoria e innescare ulteriori azioni esecutive.
Scrivere un articolo organico e aggiornato in materia di pignoramento del quinto è essenziale per evitare errori, comprendere i propri diritti e agire tempestivamente. La disciplina, infatti, è frutto di un intreccio di norme del codice di procedura civile (art. 545 c.p.c.), disposizioni tributarie speciali (art. 72‑ter del d.P.R. 602/1973), leggi sul sovraindebitamento (L. 3/2012 e d.lgs. 14/2019) e numerosi interventi legislativi recenti (D.Lgs. 110/2024, D.Lgs. 33/2025, L. 15/2025, ecc.) oltre alla copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei giudici di merito. Nel 2025 il legislatore ha ulteriormente riformato la riscossione esattoriale, introdotto definizioni agevolate e ampliato le tutele nel contesto dei procedimenti di sovraindebitamento, mentre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito questioni controverse come la sorte delle somme accreditate su conto corrente, la cumulabilità con la cessione del quinto, l’ambito di impignorabilità di stipendi e pensioni e la natura del pignoramento esattoriale.
In questo quadro complesso, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti rappresentano una guida sicura per chi si trova a fronteggiare pignoramenti dello stipendio o della pensione. L’Avv. Monardo è avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina, su tutto il territorio nazionale, un network di professionisti esperti di diritto bancario e tributario che opera in modo sinergico, offrendo consulenza mirata e soluzioni pratiche. Che si tratti di analizzare la legittimità del pignoramento, presentare opposizioni, ottenere la sospensione della procedura, avviare trattative stragiudiziali, predisporre piani di rientro sostenibili o intraprendere procedure giudiziali di sovraindebitamento, lo studio Monardo affianca il contribuente in ogni fase.
Perché agire subito? Perché i termini per contestare un atto di pignoramento sono stringenti, perché un mancato ricorso può determinare la perdita definitiva dei propri diritti difensivi e perché la corretta valutazione della propria situazione economica è indispensabile per scegliere tra le varie opzioni (rateizzazione, definizione agevolata, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o esdebitazione). Rivolgersi tempestivamente a un professionista permette di cogliere tutte le opportunità offerte dalla legge e di ridurre l’impatto sull’equilibrio finanziario personale.
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1. CONTESTO NORMATIVO: FONTE GIURIDICA DEL PIGNORAMENTO DEL QUINTO
1.1 Articolo 545 del codice di procedura civile
L’art. 545 c.p.c. è il cardine della disciplina sulla pignorabilità dei crediti del debitore verso terzi, stabilendo quali somme sono impignorabili, quali relativamente pignorabili (ossia entro certi limiti) e quali totalmente pignorabili. I commi 1‑3 tutelano integralmente le somme dovute per alimenti: esse possono essere pignorate soltanto nei limiti di cui all’art. 448 c.c. e con autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato. I commi 4‑5 dispongono che “le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego” siano pignorabili nella misura massima di un quinto per qualsiasi creditore; in caso di pignoramenti concorrenti, la trattenuta complessiva non può superare la metà dello stipendio netto . Viene così garantito al lavoratore un residuo pari ad almeno la metà della retribuzione. Per le pensioni e altre indennità aventi funzione di sostentamento la norma prevede l’impignorabilità fino al doppio della pensione sociale (pari a 503,27 € al mese per il 2025); comunque, l’importo impignorabile non può essere inferiore a 1.000 € mensili .
Il comma 7 si riferisce al pignoramento di somme accreditate su conto corrente: quando gli stipendi o le pensioni vengono versati sul conto bancario prima della notifica del pignoramento, l’istituto di credito può bloccare solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (corrispondente a 753 € × 3 ≈ 2.259 € nel 2025) . Questa tutela consente al debitore di continuare a utilizzare le somme necessarie a sopravvivere, mentre gli importi superiori sono pignorabili secondo i limiti previsti per stipendio e pensione. Il successivo comma 10 sanziona con la parziale nullità i pignoramenti eseguiti in violazione di tali limiti; il giudice può rilevare d’ufficio l’illegittimità e ordinarne la restituzione .
1.2 Articolo 72‑ter del d.P.R. 602/1973 (pignoramento “esattoriale”)
Accanto alla disciplina generale, per i debiti fiscali o contributivi si applica un regime speciale introdotto con l’art. 72‑ter del d.P.R. 602/1973, modificato da L. 228/2012 e ulteriori decreti. La norma consente all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AER) di procedere al pignoramento presso terzi con procedure semplificate e stabilisce aliquote differenti rispetto al pignoramento ordinario:
- per stipendi, salari o altre indennità fino a 2.500 €, l’aliquota massima è un decimo (10 %);
- per somme comprese tra 2.500 € e 5.000 €, la quota pignorabile sale a un settimo (circa 14,28 %);
- per stipendi superiori a 5.000 €, vale il limite ordinario del quinto (20 %) .
La stessa norma prevede che il pignoramento non possa riguardare la quota di stipendio o pensione già accreditata alla data della notifica dell’atto (art. 72‑ter, comma 2); inoltre, la riscossione può accedere ai dati dell’INPS per acquisire informazioni sulle posizioni lavorative del debitore . Il pignoramento esattoriale avviene senza necessità di autorizzazione del giudice; ciò rende la procedura particolarmente incisiva e rapida, ma comporta un forte rischio di compressione dei diritti del debitore, come evidenziato dalla recente giurisprudenza di legittimità.
1.3 Evoluzione legislativa recente (2023‑2025)
Negli ultimi anni il legislatore ha apportato numerose modifiche alla disciplina della riscossione e delle misure di protezione del contribuente, spesso in risposta a crisi economiche e all’esigenza di semplificare il sistema. Tra gli interventi principali ricordiamo:
- D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 – ha introdotto l’istituto dell’esperto negoziatore della crisi d’impresa e ha ampliato gli strumenti di composizione assistita della crisi. Ha inoltre armonizzato le procedure di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione.
- Legge 3/2012 (c.d. legge sul sovraindebitamento), confluita nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). Ha istituito procedure quali il piano del consumatore, l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio), destinati a persone fisiche sovraindebitate. Le norme prevedono la possibilità di sospensione o di inopponibilità del pignoramento del quinto nell’ambito di tali procedure.
- Legge 15/2025 – ha riammesso i contribuenti decaduti dalla “rottamazione-quater” (definizione agevolata delle cartelle) e ha fissato i termini per la presentazione delle domande al 30 aprile 2025 e per i pagamenti dal 31 luglio 2025 in dieci rate fino al 2027 . La norma consente di rateizzare i debiti fiscali con abbuoni di sanzioni e interessi, sospendendo l’avvio di nuove procedure esecutive per i debiti oggetto di definizione.
- D.Lgs. 110/2024 – fa parte della riforma della riscossione prevista dalla delega fiscale. Dal 1° gennaio 2025 introduce un piano annuale di recupero per AER che deve notificare le cartelle entro nove mesi dal carico e prevede l’automatico discarico dei crediti dopo cinque anni, salvo proroga per ragioni specifiche . Il decreto amplia la possibilità di pagamenti dilazionati, incrementando il numero di rate, e potenzia i poteri di controllo della riscossione.
- D.Lgs. 33/2025 – ha introdotto un Testo unico in materia di riscossione e pagamenti, previsto per entrare in vigore dal 1° gennaio 2026, che riunifica normative frammentate e razionalizza le procedure .
- Legge 18/2024 (Milleproroghe 2023) – ha prorogato i termini per la rottamazione-ter e stralcio parziale, rinviando al 15 marzo 2024 le rate scadute .
- Legge 191/2023 – ha stabilito che i pagamenti della prima e seconda rata di rottamazione eseguiti entro il 18 dicembre 2023 siano considerati tempestivi .
- D.Lgs. 108/2024 – ha differito al 15 settembre 2024 (con tolleranza fino al 23 settembre) la scadenza della quinta rata della rottamazione-quater .
Queste norme testimoniano la volontà del legislatore di favorire il recupero fiscale senza schiacciare il debitore, offrendo possibilità di definizione agevolata e di dilazione, ma al contempo potenziando la riscossione esattoriale. È quindi indispensabile conoscere il quadro vigente per individuare la strategia più adeguata.
1.4 Altre fonti normative e circolari
Oltre ai testi legislativi, sono rilevanti le circolari dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, che interpretano le disposizioni e forniscono istruzioni operative. La circolare INPS n. 130 del 2025 chiarisce quali somme erogate dall’istituto (es. indennità di maternità, malattia, disoccupazione, assegni familiari) sono totalmente impignorabili e quali soggiacciono al limite del quinto . Le circolari dell’AER specificano modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi, termini per il versamento e criteri per la sospensione in caso di definizione agevolata.
2. GIURISPRUDENZA RECENTE: DECISIONI CHIAVE DELLA CASSAZIONE E DEI TRIBUNALI
La giurisprudenza ha svolto un ruolo fondamentale nell’interpretare i limiti al pignoramento del quinto, confermando la prevalenza del diritto al minimo vitale e adattando la normativa alle evoluzioni sociali e tecnologiche (basti pensare all’accredito su conti correnti online). Di seguito presentiamo le sentenze più rilevanti degli ultimi anni.
2.1 Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 – obblighi del terzo pignorato in caso di pignoramento esattoriale
La Suprema Corte, affrontando il tema del pignoramento esattoriale su conto corrente, ha stabilito che la banca – quale terzo pignorato – non si limita a bloccare la somma presente al momento della notifica, ma deve vincolare e trasferire all’Erario anche gli importi accreditati nei 60 giorni successivi, perché il pignoramento esattoriale crea un “vincolo dinamico” che opera sui flussi futuri . La Cassazione ha chiarito che tale obbligo sussiste anche quando il conto è in rosso o presenta saldi negativi: gli incassi futuri devono essere imputati al soddisfacimento del credito erariale . La banca funge da custode (art. 546 c.p.c.) e deve trasferire le somme all’AER entro il termine di 60 giorni; la mancata osservanza comporta responsabilità del terzo e sanzioni. La pronuncia rafforza la posizione dell’ente riscossore, ma fa emergere la necessità di tutela per il debitore, che rischia di trovarsi improvvisamente privo di risorse.
2.2 Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 18054/2024 – impignorabilità delle somme accreditate su conto corrente
La sentenza n. 18054/2024 ha affrontato l’interpretazione dell’art. 545, comma 7, c.p.c., stabilendo che, in caso di pignoramento di stipendi e pensioni già accreditati, la banca può pignorare solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (oggi 753 € ×3 ≈ 2.259 €) . Questo limite vale anche se il conto è cointestato: la presunzione di contitolarità delle somme (art. 1298 c.c.) fa sì che ciascun intestatario possa far valere la tutela sulla propria quota. La pronuncia precisa che, per i bonifici futuri, torna ad applicarsi il normale limite di un quinto dello stipendio.
2.3 Cassazione Civile, Sez. Tributaria, sentenza n. 26252/2022 (Sezioni Unite) – primato del minimo vitale
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito che la disciplina sul pignoramento del quinto è sorretta da valori costituzionali (artt. 2, 3 e 36 Cost.) e che spetta al giudice verificare che la trattenuta non comprometta il minimo vitale necessario al sostentamento del debitore . La Corte ha osservato che le norme devono essere interpretate in modo conforme ai principi di dignità umana e solidarietà, richiamando la giurisprudenza costituzionale che riconosce la funzione alimentare dello stipendio.
2.4 Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 22361/2024 – cessione del quinto e costi di gestione
Questa decisione ha affrontato il tema della cessione del quinto, cioè un contratto con cui il lavoratore cede a un istituto di credito il diritto di trattenere fino al 20 % dello stipendio come rimborso di un prestito. La Cassazione ha stabilito che la cessione costituisce un diritto potestativo del lavoratore e che, in presenza di successivi pignoramenti, la somma complessiva trattenuta (pignoramento + cessione) non può superare la metà dello stipendio . In merito ai costi di gestione applicati dal datore di lavoro per l’esecuzione della cessione, la Corte ha precisato che essi sono ammissibili solo se il datore dimostra l’effettivo aggravio e l’importo deve essere circoscritto. La pronuncia conferma che la tutela del minimo vitale rimane centrale anche quando il lavoratore decide di ricorrere alla cessione del quinto.
2.5 Giurisprudenza di merito: sospensione e inopponibilità del pignoramento in procedure di sovraindebitamento
Nei procedimenti di sovraindebitamento (legge 3/2012 e codice della crisi), vari tribunali hanno riconosciuto che il pignoramento del quinto può essere sospeso o dichiarato inopponibile, al fine di garantire la par condicio dei creditori e permettere al debitore di proporre un piano di risanamento.
- Il Tribunale di Bergamo, in un provvedimento del 2023 relativo a una liquidazione controllata, ha affermato che il pignoramento di un quinto dello stipendio operato da un creditore privilegiato era inopponibile alla procedura e ne ha disposto la sospensione, richiamando la Cassazione n. 19947/2017 e il principio di parità di trattamento tra i creditori .
- Il Tribunale di Como, in un decreto del 2024 relativo a un piano del consumatore, ha ordinato al datore di lavoro di sospendere la trattenuta sia del pignoramento sia della cessione del quinto durante la procedura, consentendo al debitore di destinare le risorse al piano di ristrutturazione .
Queste decisioni evidenziano l’importanza di valutare la possibilità di ricorrere alle procedure di sovraindebitamento per ottenere la sospensione del pignoramento e riorganizzare le proprie finanze.
2.6 Ulteriore giurisprudenza e pronunce amministrative
Altre sentenze della Cassazione e pronunce dell’AER/INPS meritano menzione:
- Cass. n. 19947/2017: ha affermato che, in caso di procedure di liquidazione del patrimonio, il pignoramento del quinto perde efficacia e il creditore deve insinuarsi al passivo;
- Cass. n. 19508/2020: ha chiarito che la soglia minima impignorabile delle pensioni si applica anche quando il pignoramento avviene presso terzi diversi dall’istituto di previdenza;
- Cass. n. 14946/2017: ha riconosciuto che l’eccezione di impignorabilità può essere sollevata d’ufficio;
- Corte costituzionale – ord. n. 269/2002 e sent. n. 43/2013: hanno riconosciuto la prevalenza del diritto al minimo vitale e, da ultimo, la legittimità della disciplina che limita la pignorabilità delle pensioni.
3. PROCEDURA DEL PIGNORAMENTO DEL QUINTO: PASSO PER PASSO
Per affrontare efficacemente un pignoramento è fondamentale conoscere l’iter procedurale, i termini e le formalità a cui devono attenersi il creditore e il terzo pignorato (datore di lavoro o banca). Distinguere il pignoramento ordinario dal pignoramento esattoriale è essenziale perché le regole di notifica, le possibilità di opposizione e i limiti variano.
3.1 Pignoramento ordinario dello stipendio
- Titolo esecutivo – Il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, contratto di mutuo con clausola esecutiva, ecc.) che attesti il diritto al pagamento. Se non dispone già di un titolo, dovrà introdurre un giudizio per ottenerlo.
- Notifica dell’atto di precetto – Prima di procedere all’esecuzione, il creditore deve notificare al debitore l’atto di precetto, con cui gli ingiunge di pagare entro un termine non inferiore a 10 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il creditore può avviare il pignoramento.
- Notifica del pignoramento presso terzi – L’ufficiale giudiziario notifica l’atto di pignoramento al datore di lavoro (o all’INPS in caso di pensioni) e al debitore; l’atto indica la somma dovuta e intima al terzo di non pagare a favore del debitore le somme pignorate. Dal momento della notifica, il terzo assume la qualità di custode.
- Dichiarazione del terzo – Il datore di lavoro deve rendere una dichiarazione scritta (ex art. 547 c.p.c.) in cui indica l’importo dovuto a titolo di retribuzione e la presenza di eventuali altri pignoramenti o cessioni. La dichiarazione va inviata all’ufficiale giudiziario entro dieci giorni.
- Udienza di assegnazione – Una volta raccolta la dichiarazione, il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per sentire le parti e, se non vi sono contestazioni, provvede all’assegnazione delle somme al creditore, stabilendo la quota trattenuta (generalmente un quinto) e la decorrenza.
- Trattenuta mensile – Il datore di lavoro è tenuto a trattenere la quota stabilita e a versarla al creditore fino al soddisfacimento del debito. Se sopraggiungono altri pignoramenti, la trattenuta complessiva non può superare la metà della retribuzione netta.
3.2 Pignoramento esattoriale (art. 72‑bis e art. 72‑ter d.P.R. 602/1973)
In materia di riscossione fiscale, l’iter è semplificato e più rapido rispetto al pignoramento ordinario. Ecco i passaggi principali:
- Notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito – L’Agenzia delle Entrate o l’ente previdenziale (INPS) notifica al contribuente la cartella esattoriale che costituisce il titolo per la riscossione. Se la cartella non viene contestata o pagata, l’AER può procedere con l’esecuzione.
- Invio dell’intimazione di pagamento – Prima di avviare l’azione esecutiva, l’AER invia un’intimazione di pagamento (art. 50 d.P.R. 602/1973) con cui diffida il contribuente a pagare entro 5 giorni.
- Notifica dell’atto di pignoramento presso terzi – Trascorso inutilmente il termine, l’ente di riscossione notifica direttamente al datore di lavoro o alla banca l’atto di pignoramento. L’atto contiene la richiesta di bloccare e versare le somme secondo le percentuali di cui all’art. 72‑ter. A differenza dell’esecuzione ordinaria, non è prevista l’udienza di assegnazione e l’AER può ordinare al terzo di versare le somme dovute entro 60 giorni.
- Obblighi del terzo – Il datore di lavoro o la banca deve eseguire l’ordine senza necessità di una pronuncia del giudice, limitandosi a versare le trattenute previste. L’inadempimento espone il terzo a responsabilità patrimoniale (deve pagare al creditore quanto non trattenuto) e, nel caso della banca, la Cassazione ha precisato l’obbligo di vincolare anche i flussi futuri .
- Durata del pignoramento – Il prelievo prosegue finché il debito non è integralmente estinto, salvo che intervengano la prescrizione quinquennale o la sospensione per definizione agevolata o procedure di sovraindebitamento.
3.3 Termini di opposizione e rimedi del debitore
Il debitore può reagire al pignoramento per far valere vizi della cartella, dell’atto di precetto o dell’atto di pignoramento. I principali rimedi sono:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione (es. prescrizione, inesistenza del titolo, notifica nulla, totale impignorabilità). Va proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell’atto.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Contestazioni formali relative agli atti dell’esecuzione (ad esempio, carenza dei requisiti formali dell’atto di pignoramento, errori nel calcolo degli interessi). Deve essere proposta entro 20 giorni dal compimento dell’atto.
- Ricorso in autotutela – Presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per chiedere l’annullamento della cartella o la sospensione in presenza di errori (omessa notifica, importo già pagato, prescrizione, ecc.).
- Istanza di rateizzazione o definizione agevolata – Prima dell’avvio del pignoramento o entro i termini previsti, il contribuente può richiedere la rateizzazione del debito (fino a 10 anni per importi rilevanti) o aderire alle definizioni agevolate promosse dal legislatore. La domanda di rottamazione sospende le procedure esecutive in corso.
- Opposizione ex art. 548 c.p.c. (contestazione del terzo) – Se il datore di lavoro omette o rende una dichiarazione errata, il creditore o il debitore può contestare la dichiarazione e chiedere l’accertamento giudiziale del credito.
- Sospensione in caso di sovraindebitamento – Con il deposito dell’istanza di omologazione di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione, il giudice può sospendere il pignoramento in corso; nel caso di liquidazione controllata, il pignoramento è inopponibile e il creditore deve insinuarsi al passivo .
3.4 Doveri del datore di lavoro e della banca
Il terzo pignorato ha un ruolo cruciale: è l’anello di congiunzione tra il creditore e il debitore e deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge.
Datore di lavoro – deve trattenere la quota di stipendio indicata nell’atto e versarla al creditore entro il termine; inoltre, deve garantire che la trattenuta non superi i limiti complessivi (es. metà dello stipendio netto in caso di cumulo con cessione e altri pignoramenti). In caso di omissioni, risponde nei confronti del creditore.
Banca o istituto di credito – nel pignoramento esattoriale deve bloccare i fondi presenti sul conto fino a concorrenza del debito e vincolare gli importi accreditati nei successivi 60 giorni . Nel pignoramento ordinario, deve pignorare solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale se il credito è stato versato prima della notifica .
4. DIFESA DEL DEBITORE: STRATEGIE E TUTELE
Il pignoramento del quinto non è una condanna inevitabile: esistono diversi strumenti legali e strategie difensive per ridurre l’impatto dell’esecuzione o evitarla del tutto. La scelta della strategia dipende dal tipo di debito (fiscale, bancario, previdenziale), dall’importo, dalla situazione reddituale e patrimoniale del debitore e dalla tempestività dell’intervento. Di seguito esaminiamo le opzioni più efficaci.
4.1 Eccezioni e vizi dell’atto
Prima di tutto occorre verificare la legittimità della cartella esattoriale, del precetto e dell’atto di pignoramento. Errori frequenti sono:
- mancata notifica della cartella – in assenza di notifica valida, il pignoramento è nullo; basta richiedere all’AER la prova della notifica;
- cartella prescritta – i crediti tributari si prescrivono generalmente in 5 anni (imposte dirette, IVA) o 10 anni per tributi locali; se il termine è decorso senza atti interruttivi, l’esecuzione è illegittima;
- importo errato – addebito di sanzioni o interessi non dovuti, duplicazioni, errori di calcolo;
- somme impignorabili – trattano stipendi inferiori ai limiti o pensioni minime, già oggetto di un pignoramento pari al quinto.
L’analisi preliminare degli atti consente di proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o attivare l’autotutela. L’Avv. Monardo e il suo staff verificano ogni elemento per individuare i vizi e predisporre il ricorso.
4.2 Rateizzazione e definizione agevolata dei debiti tributari
La rateizzazione permette di diluire il debito in più anni (fino a 72 rate o 120 rate se l’importo è elevato). In presenza di rateazione accordata, l’AER non può procedere al pignoramento salvo che il debitore decada dal beneficio (mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive). Con la definizione agevolata (o “rottamazione”), introdotta da vari decreti e prorogata dalla Legge 15/2025, il contribuente può estinguere i debiti con l’esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora, pagando in un’unica soluzione o in 10 rate; la domanda presentata entro il 30 aprile 2025 sospende le procedure esecutive . Scegliere la rottamazione conviene quando il debito è principalmente costituito da sanzioni, mentre la rateazione ordinaria è utile quando si desidera diluire il pagamento.
4.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012 e d.lgs. 14/2019)
Per i debitori non fallibili (persone fisiche, professionisti, piccoli imprenditori), la legge sul sovraindebitamento offre strumenti per ristrutturare l’intera posizione debitoria con la supervisione del giudice. Le principali procedure sono:
- Piano del consumatore – destinato ai consumatori (persone fisiche non titolari di partita IVA o imprese minori), consente di proporre un piano di pagamento che prevede il soddisfacimento parziale dei crediti secondo le possibilità del debitore, con eventuale falcidia del capitale. Il piano va presentato tramite un organismo di composizione della crisi (OCC) e, dopo l’omologazione del tribunale, vincola tutti i creditori. Durante la procedura, il giudice può sospendere i pignoramenti (come nel caso Tribunale di Como) .
- Accordo di composizione della crisi – simile al concordato preventivo, coinvolge tutti i creditori e richiede la loro adesione; consente la ristrutturazione dei debiti con eventuali stralci. Anche qui il pignoramento in corso può essere sospeso.
- Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) – prevede la liquidazione dei beni del debitore sotto la supervisione del curatore e del giudice. In questo caso, i pignoramenti non sono efficaci e i creditori devono insinuarsi al passivo .
- Esdebitazione del debitore incapiente – al termine della procedura, se il debitore dimostra la propria incapienza e ha adempiuto alle obbligazioni del piano, può ottenere l’esdebitazione residua, liberandosi dai debiti non soddisfatti (ex art. 14‑quaterdecies d.lgs. 14/2019).
4.4 Cessione del quinto dello stipendio
La cessione del quinto è un contratto di finanziamento regolato dal d.P.R. 180/1950 e successive modifiche, tramite cui un lavoratore dipendente cede al finanziatore il diritto a trattenere un quinto della retribuzione netta per il rimborso del prestito. La cessione viene autorizzata dal datore di lavoro che trattiene le rate dalla busta paga. Può coesistere con il pignoramento, ma la somma complessiva trattenuta non può superare il 50 % dello stipendio netto . In presenza di più pignoramenti e di una cessione, l’ordine di collocazione è determinato dalla data di notifica: il primo atto conserva priorità sulla retribuzione.
La cessione può costituire una limitazione alla capacità di opporsi al pignoramento perché riduce il margine residuo; tuttavia, il lavoratore può chiedere la riduzione della rata o la sospensione temporanea al giudice in caso di gravi motivi (art. 39 d.P.R. 180/1950) o considerare la rinegoziazione del finanziamento.
4.5 Mediazione e transazioni stragiudiziali
Per i debiti bancari o verso finanziarie, la composizione stragiudiziale è spesso preferibile all’esecuzione forzata. Attraverso il ricorso alla mediazione o alla negoziazione assistita, l’Avv. Monardo può avviare trattative con il creditore per ottenere un piano di rientro con una riduzione delle somme dovute o la rinuncia al pignoramento. Nel contesto di pignoramenti esattoriali, è possibile negoziare con l’AER un piano di rateazione o invocare l’intervento del garante per il contribuente.
4.6 Esempi numerici di calcolo del quinto
Di seguito alcuni esempi pratici per illustrare la determinazione della quota pignorabile in diverse situazioni (stipendi lordi e netti approssimativi). Ricordiamo che le trattenute si calcolano sulla retribuzione netta dopo le ritenute fiscali e previdenziali.
| Caso | Stipendio netto mensile | Tipo di debito | Percentuale applicata | Quota pignorabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.400 € | Debito bancario | 20 % (un quinto) | 280 € | Se non ci sono altre trattenute |
| 2 | 1.200 € | Debito fiscale (AER) | 10 % (un decimo) | 120 € | Poiché < 2.500 € |
| 3 | 3.000 € | Debito fiscale | 14,28 % (un settimo) | 428 € | Poiché compreso tra 2.500 € e 5.000 € |
| 4 | 5.500 € | Debito fiscale | 20 % (un quinto) | 1.100 € | Poiché > 5.000 € |
| 5 | 1.800 € | Due pignoramenti ordinari | 20 % + 20 % (ma limite 50 %) | max 900 € | Con cumulo la trattenuta non può superare 900 € |
| 6 | 1.400 € | Cessione del quinto + pignoramento | 20 % cessione + 20 % pignoramento = 40 % | 560 € | Consentito perché <50 % |
| 7 | 800 € (pensione) | Debito vario | 0 | 0 € | Importo sotto la soglia minima impignorabile (1.000 €) |
Queste simulazioni aiutano a comprendere come i limiti previsti dalla legge proteggono una parte significativa del reddito.
5. STRUMENTI ALTERNATIVI AL PIGNORAMENTO: ROTTAMAZIONI, DEFINIZIONI AGEVOLATE, SOVRAINDEBITAMENTO
Il legislatore ha introdotto e più volte prorogato strumenti che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale evitando o sospendendo il pignoramento. Vediamoli nel dettaglio.
5.1 Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle
La rottamazione delle cartelle (o definizione agevolata) consente di estinguere i debiti tributari versando solo l’imposta principale e gli interessi legali, con stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora. Le rottamazioni precedenti (DL 193/2016, DL 148/2017, DL 119/2018) sono state seguite dalla rottamazione-quater prevista dalla L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), che ha offerto la possibilità di estinguere i debiti fino al 30 giugno 2022. La Legge 15/2025 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti, stabilendo che chi non è riuscito a pagare le rate scadute al 2024 può rientrare nel beneficio presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e versando quanto dovuto entro il 31 luglio 2025 (o in 10 rate fino al 2027) . I versamenti effettuati sospendono l’esecuzione forzata per i debiti oggetto di definizione.
La convenienza della rottamazione dipende dalla composizione del debito: se questo è costituito prevalentemente da imposta principale, il risparmio sarà minore. Occorre inoltre considerare che il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino delle sanzioni.
5.2 Saldo e stralcio per soggetti in grave difficoltà economica
Il saldo e stralcio (L. 145/2018) ha consentito, per un periodo limitato, ai contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 € di estinguere i debiti pagando dal 16 % al 35 % dell’imposta. Sebbene al momento non sia aperta una nuova finestra, il legislatore potrebbe riproporre la misura per il 2025. In alternativa, i contribuenti in difficoltà possono ricorrere agli strumenti di sovraindebitamento.
5.3 Rateizzazione ordinaria e straordinaria
La rateizzazione può essere ordinaria (fino a 72 rate mensili) o straordinaria (fino a 120 rate) e consente di ottenere la sospensione del pignoramento per l’importo rateizzato. Con il D.Lgs. 110/2024 la rateizzazione è stata resa più flessibile: è possibile richiedere un ulteriore piano in caso di difficoltà o un allungamento fino a 120 rate se il debito supera 120.000 €. La decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.
5.4 Piano di rateazione a saldo e novazione del debito
In alcuni casi, è possibile negoziare con il creditore un accordo transattivo che preveda la riduzione del debito e la rinuncia al pignoramento (es. se il creditore preferisce evitare tempi lunghi e costi dell’esecuzione). L’accordo, una volta sottoscritto, può essere omologato dal giudice per rendere la somma esigibile.
5.5 Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
Come già illustrato, le procedure di sovraindebitamento offrono un’alternativa strutturata che può portare alla sospensione del pignoramento e alla cancellazione integrale dei debiti residui. Ogni procedura richiede l’intervento di un OCC, la predisposizione di un piano e l’approvazione del giudice; tuttavia, le prospettive di successo dipendono dalla collaborazione del debitore e dall’assenza di frode.
6. ERRORI COMUNI E CONSIGLI PRATICI
Molti debitori commettono errori che compromettono la loro capacità difensiva. Ecco i più frequenti e i consigli pratici per evitarli:
- Ignorare le notifiche – Non aprire la posta o trascurare gli avvisi inviati via PEC porta alla decadenza dei termini di opposizione. È fondamentale aprire e controllare ogni comunicazione proveniente da Agenzia Entrate, INPS o tribunali.
- Aspettare l’ultimo momento – I termini per presentare opposizione sono brevi (20 giorni); ritardare la consulenza legale riduce le possibilità di successo. Prima ci si attiva, maggiori sono le chance di evitare il pignoramento.
- Pagare spontaneamente senza verificare – Molti contribuenti pagano le somme richieste senza controllare la legittimità della cartella. È sempre opportuno far esaminare l’atto a un professionista.
- Sottovalutare l’impatto dei piani di sovraindebitamento – Spesso le persone non sanno di poter accedere al piano del consumatore o alla liquidazione controllata. Consultare un gestore della crisi (come l’Avv. Monardo) può aprire soluzioni inaspettate.
- Confondere pignoramento e cessione del quinto – La cessione è volontaria e basata su un contratto di prestito; il pignoramento è imposto dalla legge. La somma trattenuta dal datore di lavoro non può superare complessivamente il 50 % dello stipendio .
- Non considerare la definizione agevolata – La rottamazione consente di ridurre notevolmente gli importi dovuti, ma richiede adesione tempestiva. Anche chi è decaduto può essere riammesso (L. 15/2025).
- Mantenere sul conto somme elevate – In caso di pignoramento esattoriale, la banca bloccherà le somme presenti e i bonifici futuri per 60 giorni . È prudente prelevare e destinare le risorse al sostentamento prima della notifica, lasciando sul conto solo l’essenziale.
7. FAQ (DOMANDE E RISPOSTE)
1. Qual è la differenza tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale?
Il pignoramento ordinario è promosso da un creditore privato munito di titolo esecutivo e viene eseguito dall’ufficiale giudiziario con l’intervento del giudice dell’esecuzione. Il pignoramento esattoriale è promosso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione o da enti previdenziali per il recupero di tributi o contributi; segue una procedura semplificata senza necessità di udienza e applica percentuali di trattenuta diverse (1/10, 1/7, 1/5) . In entrambi i casi, la tutela del minimo vitale è assicurata.
2. Posso impedire il pignoramento se chiedo la rateizzazione?
Sì. Se la rateizzazione viene concessa prima dell’avvio del pignoramento, l’AER sospende l’azione esecutiva. Se il pignoramento è già in corso, l’ammissione alla rateizzazione può sospenderlo in relazione ai debiti rateizzati. La decadenza dalla rateizzazione per mancato pagamento di otto rate comporta la ripresa del pignoramento.
3. Le somme accreditate sul conto sono pignorabili subito?
Nel pignoramento ordinario, la banca può sequestrare solo la parte che eccede tre volte l’assegno sociale . Nel pignoramento esattoriale, l’obbligo si estende ai bonifici futuri per 60 giorni . Tuttavia, l’ultima mensilità di stipendio/pensione accreditata prima del pignoramento rimane impignorabile .
4. La pensione può essere pignorata?
Sì, ma solo nella misura di un quinto della somma eccedente il doppio della pensione sociale (minimo 1.000 €). Ad esempio, se la pensione è di 1.400 €, la parte pignorabile è il 20 % di (1.400 € − 1.000 €) = 80 €. Le pensioni di importo pari o inferiore a 1.000 € sono impignorabili .
5. In che ordine si applicano pignoramento e cessione del quinto?
L’ordine cronologico determina la priorità: la cessione del quinto stipulata prima del pignoramento ha diritto di prelazione; tuttavia, la somma complessiva trattenuta non può superare la metà dello stipendio . Se la cessione è successiva al pignoramento, deve rispettare la quota residua disponibile.
6. È possibile impugnare un pignoramento per vizi formali?
Sì. Tra i vizi più comuni: mancanza di titolo esecutivo, notifica inesistente o difettosa, indicazione errata del datore di lavoro, mancata specificazione dell’importo dovuto. In questi casi, l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) può condurre all’annullamento del pignoramento.
7. Cosa succede se il datore di lavoro non effettua la trattenuta?
Se il datore di lavoro omette la trattenuta o la effettua in misura inferiore, può essere condannato a pagare al creditore quanto omesso, oltre agli interessi. Nel pignoramento esattoriale, l’inadempimento comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e la richiesta di pagamento integrale.
8. Posso chiedere la riduzione della quota pignorata?
È possibile solo in casi eccezionali, dimostrando che la trattenuta, pur nel limite di un quinto, compromette il minimo vitale. Il giudice può modulare la quota in presenza di circostanze particolari (famiglia numerosa, disabilità, debiti alimentari) e con riferimento ai principi costituzionali .
9. Il pignoramento può essere sospeso in caso di ricorso al giudice tributario?
Presentare ricorso alla Commissione tributaria contro la cartella non sospende automaticamente il pignoramento; occorre richiedere al giudice la sospensione cautelare. In mancanza di sospensione, l’AER può procedere all’esecuzione. Tuttavia, la recente riforma del processo tributario potenzia i poteri cautelari del giudice.
10. Il pignoramento può riguardare lo stipendio di un lavoratore autonomo?
Gli autonomi non hanno uno stipendio fisso, ma la legge prevede la pignorabilità dei crediti professionali (fatture) fino al 20 % per i debiti ordinari. Il pignoramento avviene presso i clienti che devono corrispondere il compenso e applica regole analoghe a quelle previste per il lavoro dipendente.
11. Cosa succede se cambio lavoro durante il pignoramento?
Il pignoramento segue il debitore: il creditore deve notificare l’atto al nuovo datore di lavoro. La sostituzione non estingue l’obbligo, che continua a gravare sul nuovo datore, il quale diventa custode.
12. Il pignoramento si estingue con la prescrizione del debito?
Sì. L’azione esecutiva si prescrive con il decorso di 10 anni (crediti riconosciuti in sentenza) o 5 anni (crediti tributari, contributivi) senza atti interruttivi. L’opposizione ex art. 615 c.p.c. può eccepire la prescrizione.
13. Posso nascondere lo stipendio cambiando conto corrente?
È una condotta pericolosa e sconsigliata. L’art. 72‑ter autorizza l’AER ad accedere ai dati dell’INPS e del sistema bancario ; inoltre, l’occultamento di beni può integrare il reato di sottrazione fraudolenta (art. 388 c.p.) o aggravare la posizione in sede concorsuale.
14. Esistono differenze tra pignoramento dello stipendio pubblico e privato?
Le regole di calcolo e di procedura sono identiche. L’unica differenza è il soggetto terzo: per i dipendenti pubblici, la notifica avviene presso l’amministrazione, che ha l’obbligo di adempiere; non sono previste trattamenti privilegiati.
15. Il pignoramento può riguardare indennità di malattia o maternità?
No. Le indennità INPS quali malattia, maternità, assegno sociale, invalidità e cassa integrazione sono impignorabili in via assoluta per la loro natura alimentare, come chiarito dalla circolare INPS n. 130/2025 .
16. È possibile rinunciare alla cessione del quinto?
La cessione è un contratto che può essere estinto anticipatamente con il pagamento del residuo debito e dell’indennizzo previsto dal contratto. In alcuni casi, la banca può concedere la rinegoziazione, ma non è possibile annullare unilateralmente la cessione. Un professionista può assistere nella valutazione della convenienza.
17. Posso subire più pignoramenti contemporaneamente?
Sì, è possibile. Tuttavia, la somma complessiva trattenuta non può superare la metà della retribuzione netta. L’ordine di pagamento viene determinato dalla cronologia degli atti. Il datore di lavoro deve ripartire proporzionalmente le trattenute se i pignoramenti sono successivi.
18. Cosa accade se il pignoramento riguarda una pensione cointestata?
La pensione è personale; se il conto è cointestato, si presume che le somme appartengano in parti uguali ai titolari. Pertanto, ognuno può far valere l’impignorabilità sulla propria quota; la Cassazione ha confermato l’applicabilità del limite del triplo assegno sociale anche ai conti cointestati .
19. Il pignoramento può essere effettuato su una carta prepagata?
Le carte prepagate con IBAN sono equiparate a conti correnti. Se su di esse vengono accreditati stipendi o pensioni, si applica la tutela del triplo assegno sociale per le somme già accreditate; i bonifici futuri sono pignorabili secondo i limiti. La banca deve quindi verificare la provenienza delle somme.
20. Come posso calcolare il “minimo vitale” secondo la giurisprudenza?
Non esiste una definizione univoca; la giurisprudenza utilizza parametri come l’assegno sociale, le spese essenziali (alimentari, abitazione, salute) e il numero di familiari a carico. In sede di opposizione, si può chiedere al giudice di ridurre la quota pignorata valutando la capacità economica complessiva.
8. SIMULAZIONI PRATICHE DI PIANI DI RIENTRO E PROCEDURE
8.1 Esempio di rateizzazione di un debito fiscale
Debito residuo: 20.000 € (di cui 5.000 € sanzioni e interessi). Scelta: adesione alla rottamazione-quater. Risultato: esclusione di 5.000 € di sanzioni, pagamento di 15.000 € in 10 rate (1.500 € a rata). Vantaggio: risparmio delle sanzioni e sospensione del pignoramento. Rischio: decadenza se non vengono pagate due rate.
8.2 Esempio di piano del consumatore
Situazione: lavoratore dipendente con stipendio netto 1.800 €, debito complessivo 60.000 € suddiviso in 3 banche. È in corso un pignoramento del quinto (360 € al mese).
Proposta di piano: durata 4 anni; versamento mensile di 600 € (pari a 1/3 della retribuzione); falcidia del 50 % del debito; sospensione immediata del pignoramento.
Procedura: deposito dell’istanza presso OCC; presentazione del piano al giudice; convocazione dei creditori; omologazione.
Esito atteso: i creditori ricevono complessivamente 28.800 € (600 € × 48); il residuo 31.200 € viene esdebitato; il debitore vede la trattenuta ridotta e al termine è esdebitato.
Vantaggi: stop al pignoramento, riduzione consistente del debito, salvaguardia del minimo vitale.
8.3 Esempio di cessione del quinto e pignoramento
Stipendio netto: 2.000 €. Cessione del quinto: rata 300 € (15 %). Pignoramento ordinario per debito bancario: trattenuta richiesta 400 € (20 %).
Calcolo: la somma delle trattenute sarebbe 700 € (35 %); rientra nel limite del 50 %. Il datore di lavoro può quindi attuare entrambe le trattenute. Se sopraggiunge un secondo pignoramento, la trattenuta complessiva non potrà superare 1.000 € (50 %) e dovrà essere ripartita tra i creditori.
Nota: se il pignoramento fosse di natura fiscale e lo stipendio fosse inferiore a 2.500 €, la quota si ridurrebbe a 1/10 .
8.4 Esempio di definizione agevolata nel 2025
Debito: 10.000 € maturato al 2022 (composto da 6.000 € imposta, 3.000 € interessi, 1.000 € sanzioni). Adesione alla L. 15/2025: presentazione della domanda entro il 30 aprile 2025; pagamento del 10 % di acconto entro il 31 luglio 2025; saldo in 9 rate trimestrali fino al 2027.
Importo da pagare: 6.000 € (imposta) + 3.000 € (interessi), con esclusione delle sanzioni.
Effetto: sospensione di ogni azione esecutiva e pignoramento per il debito definito.
9. CONCLUSIONI
Il pignoramento del quinto dello stipendio rappresenta un tema centrale nel diritto dell’esecuzione e nella tutela del debitore. La disciplina, imperniata sull’art. 545 c.p.c. e sull’art. 72‑ter d.P.R. 602/1973, esprime un delicato equilibrio tra le esigenze del creditore e la salvaguardia del minimo vitale del lavoratore. Le recenti riforme (D.Lgs. 110/2024, D.Lgs. 33/2025) e la giurisprudenza della Cassazione (sentt. 28520/2025, 18054/2024, 26252/2022, 22361/2024) hanno ulteriormente precisato i limiti e i doveri dei terzi pignorati, rafforzando allo stesso tempo le opportunità di difesa del contribuente.
Agire tempestivamente è fondamentale. Verificare la legittimità della cartella, opporsi agli atti viziati, sfruttare la rateizzazione o la definizione agevolata, valutare i piani del consumatore o le procedure di sovraindebitamento sono opzioni che possono evitare o sospendere il pignoramento. Allo stesso modo, comprendere la differenza tra pignoramento e cessione del quinto consente di gestire consapevolmente le proprie risorse, evitando che le trattenute superino la metà dello stipendio.
In questo percorso complesso, l’assistenza di un professionista esperto è determinante. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, con il supporto del suo staff di avvocati e commercialisti, offre un servizio completo e personalizzato per analizzare la posizione debitoria, individuare i vizi degli atti, presentare opposizioni e ricorsi, negoziare piani di rientro o predisporre procedure di sovraindebitamento. La sua esperienza pluriennale in diritto bancario e tributario e il coordinamento di professionisti a livello nazionale garantiscono la massima competenza e rapidità di intervento.
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