Pignoramento dei beni aziendali: come evitarlo e tutelare l’impresa

Introduzione

Il pignoramento dei beni aziendali rappresenta una delle conseguenze più gravi del mancato pagamento di debiti fiscali o commerciali. L’imprenditore che riceve la notifica di un atto di pignoramento si trova davanti a scelte delicate: ignorare la procedura può portare alla perdita di beni, strumenti di lavoro e liquidità indispensabile per proseguire l’attività; affrontarla senza una strategia può aggravare il danno e compromettere la reputazione aziendale. Di fronte a una crisi di liquidità o a un contenzioso con l’erario, è fondamentale conoscere i propri diritti, i limiti del creditore e le possibilità di difesa.

Il pignoramento è l’atto con cui un creditore, munito di titolo esecutivo, avvia l’esecuzione forzata sui beni del debitore per soddisfare il proprio credito. Nel settore aziendale esistono diverse forme di pignoramento: mobiliare presso il debitore, mobiliare presso terzi (per esempio il conto corrente o i crediti verso clienti), immobiliare o pignoramento di partecipazioni. Ogni procedura è disciplinata da norme specifiche del Codice di procedura civile e da leggi speciali. Gli errori nella gestione della notifica, nella dichiarazione del terzo o nella difesa possono determinare la perdita di beni essenziali all’attività.

Chi riceve un pignoramento deve agire in fretta. La legge prevede termini per proporre opposizione, per chiedere la riduzione o la conversione del pignoramento, per avviare trattative e rateizzazioni. È altrettanto importante valutare strumenti alternativi come la definizione agevolata dei carichi fiscali, la rateizzazione, l’accordo di ristrutturazione del debito o il piano del consumatore, nonché le misure protettive introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dal Decreto Legge 24 agosto 2021 n. 118 che consentono di sospendere temporaneamente le azioni esecutive in presenza di un percorso di ristrutturazione .

L’articolo che segue affronta in maniera sistematica e pratica il tema del pignoramento dei beni aziendali dal punto di vista del debitore o contribuente. L’analisi è aggiornata a novembre 2025 e si basa su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali (Codice di procedura civile, D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 14/2019, D.L. 118/2021, sentenze della Corte di Cassazione, circolari dell’Agenzia delle Entrate, ministeri). Verranno esaminati i limiti di pignorabilità dei beni aziendali, le procedure passo‑passo, le strategie di difesa e le soluzioni alternative. In fondo sono riportate le sentenze più recenti che hanno inciso su questi temi.

Chi siamo

Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario, fiscale e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È inoltre esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato ad assistere imprenditori nella composizione negoziata. Il suo staff si occupa di analisi degli atti esecutivi, ricorsi, sospensive, trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, piani di rientro, strumenti di composizione della crisi e soluzioni giudiziali e stragiudiziali per tutelare l’azienda.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione vengono analizzate le norme che disciplinano il pignoramento dei beni aziendali, con particolare attenzione ai limiti imposti dalla legge e alle novità della giurisprudenza. Conoscere i riferimenti normativi consente di individuare le possibili difese e di contestare eventuali irregolarità nella procedura.

1.1 Pignoramento mobiliare presso il debitore

Il pignoramento mobiliare presso il debitore riguarda i beni mobili presenti nella sede dell’azienda o nella disponibilità dell’imprenditore (macchinari, automezzi, scorte). La procedura è disciplinata dal Codice di procedura civile (c.p.c.). Alcuni articoli chiave sono:

  • Art. 513 c.p.c. – “Ricerca delle cose da pignorare”: l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare i beni nel domicilio o nei locali del debitore, aprire porte e mobili e richiedere assistenza della forza pubblica . Questo potere consente di individuare beni da pignorare anche se il debitore tenta di sottrarli alla procedura.
  • Art. 514 c.p.c. – “Cose mobili assolutamente impignorabili”: per tutelare la dignità e le esigenze minime del debitore, alcune cose mobili non possono essere mai pignorate. Tra queste rientrano, oltre alle cose dichiarate impignorabili da leggi speciali, le cose sacre, l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli da pranzo, gli armadi, il frigorifero, la lavatrice e gli utensili di cucina . Sono impignorabili anche i commestibili e combustibili necessari per un mese e gli animali di compagnia . Questa norma tutela soprattutto le persone fisiche, ma è rilevante anche per l’imprenditore individuale che svolge attività in forma di ditta.
  • Art. 515 c.p.c. – “Cose mobili relativamente impignorabili”: le attrezzature e gli strumenti necessari per il servizio e la coltivazione di un fondo, o gli strumenti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, possono essere pignorati solo se non vi sono altri beni sufficienti a soddisfare il creditore. In tal caso il giudice può escludere dal pignoramento le cose di uso necessario, permetterne l’uso con cautele, o limitarne il pignoramento entro un quinto del valore . La limitazione non si applica ai debitori costituiti in forma societaria o quando la loro attività è caratterizzata dalla prevalenza del capitale sul lavoro . Per le imprese, quindi, gli strumenti di lavoro possono essere pignorati senza limite, con ovvie ripercussioni sull’operatività.
  • Art. 513 e seguenti: dopo la ricerca e l’individuazione, l’ufficiale giudiziario procede al pignoramento redigendo un verbale e consegnando copia al debitore. Nel verbale sono indicati l’elenco dei beni e la data dell’eventuale vendita all’asta.

1.2 Pignoramento mobiliare presso terzi (conti correnti e crediti)

Il pignoramento presso terzi è particolarmente rilevante per le imprese, perché permette al creditore di aggredire direttamente crediti, conti correnti e somme dovute all’azienda da clienti o banche. È disciplinato dagli articoli 543 e seguenti c.p.c. e, per i debiti fiscali, dalle norme speciali del D.P.R. 602/1973.

1.2.1 Obblighi del terzo

  • Art. 546 c.p.c. – “Obblighi del terzo”: una volta notificato il pignoramento, il terzo (banca, cliente, ente) diventa custode delle somme dovute al debitore fino a concorrenza del credito pignorato. Egli deve dichiarare se e quanto deve al debitore e, se la dichiarazione è positiva, ha l’obbligo di non pagare il debitore e di accantonare le somme. Per i conti correnti, il terzo deve rispettare i limiti di pignorabilità previsti per stipendi e pensioni e i tetti imposti da leggi speciali . La disposizione è stata modificata dai recenti interventi legislativi (D.L. 19/2024) che hanno rafforzato l’obbligo di bloccare anche i nuovi accrediti.
  • Art. 545 c.p.c. – “Crediti impignorabili”: stabilisce quali crediti non possono essere pignorati o lo sono solo entro determinati limiti. Ad esempio, stipendi e salari possono essere pignorati nella misura di un quinto per debiti erariali e nella stessa misura per altri crediti; le pensioni sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale (circa 1.000 €), e il restante può essere pignorato nei limiti di un quinto . Le somme già accreditate sul conto corrente prima del pignoramento sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale . Per gli imprenditori, questi limiti sono importanti quando la retribuzione viene erogata tramite il conto aziendale e può essere distinta dallo stipendio dell’amministratore o del socio.
  • Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 – “Pignoramento esattoriale”: disciplina il pignoramento di crediti esigibili verso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. La norma consente all’ente di notificarne direttamente alla banca o al terzo senza autorizzazione del giudice. L’ordine di pagamento va eseguito entro sessanta giorni per le somme già maturate e alle scadenze per quelle non ancora esigibili . Questo termine ha un impatto rilevante perché, come ha chiarito la Cassazione nel 2025, la banca deve bloccare non solo le somme presenti sul conto ma anche i nuovi accrediti che arrivano nel periodo di 60 giorni.

1.2.2 Giurisprudenza recente (Cassazione 2025)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha affrontato il tema del pignoramento esattoriale sul conto corrente. La vicenda riguardava un’azienda il cui conto era stato pignorato dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. La banca aveva versato l’importo disponibile e, nelle settimane successive, anche i nuovi bonifici ricevuti fino a coprire l’intero debito. La società contestava che il vincolo dovesse cessare dopo il primo versamento.

La Cassazione ha affermato che, in caso di pignoramento esattoriale, il vincolo non si esaurisce con il primo pagamento, ma dura fino al termine di 60 giorni previsto dall’art. 72‑bis. La banca deve quindi versare al Fisco non solo le somme presenti al momento della notifica ma anche quelle che dovessero affluire nei 60 giorni successivi . La decisione ribadisce che i nuovi accrediti sono ricompresi nel pignoramento e rafforza il potere dell’Amministrazione finanziaria. La sentenza precisa inoltre che il pignoramento si applica anche ai conti in rosso: se al momento della notifica non ci sono fondi, la banca è tenuta a trattenere e girare eventuali accrediti successivi, fino a coprire l’intero debito . Il debitore può interrompere la procedura chiedendo una rateizzazione; con il pagamento della prima rata il blocco viene sospeso .

Un’altra ordinanza importante è la Cass. ord. n. 28984/2025 in materia di pignoramento presso terzi: la Corte ha chiarito che se il credito pignorato è già stato azionato in sede esecutiva dal debitore, il terzo pignorato può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. oppure dichiarare la circostanza ai sensi dell’art. 547 c.p.c. In mancanza di opposizione il terzo resta esposto al rischio di pagare sia al creditore originario sia al creditore pignorante .

1.2.3 Dichiarazione del terzo e responsabilità

Il terzo pignorato, entro il termine fissato dall’atto (solitamente dieci giorni o il termine stabilito dal giudice), deve rendere dichiarazione sul debito verso il debitore ai sensi dell’art. 547 c.p.c. Una dichiarazione infedele o omessa può comportare la condanna al pagamento del credito pignorato e delle spese. La Cassazione ha più volte ribadito che la responsabilità del terzo sorge quando la dichiarazione è dolosamente falsa o reticente. Il terzo può ricorrere all’opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare la procedura se vi sono vizi o se il credito non è più dovuto .

1.3 Pignoramento immobiliare e quote societarie

Il pignoramento immobiliare colpisce beni immobili dell’azienda (capannoni, terreni, fabbricati) ed è regolato dagli art. 555–581 c.p.c. Nonostante non riguardi direttamente l’oggetto mobiliare, è importante perché spesso l’imprenditore conferisce in ipoteca i beni immobili a garanzia di mutui bancari. La procedura prevede:

  1. Notifica dell’atto di pignoramento al debitore e trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;
  2. Inserimento nella pubblicità immobiliare per impedire atti dispositivi;
  3. Deposito della documentazione ipocatastale;
  4. Vendita forzata o assegnazione decise dal giudice dell’esecuzione;
  5. Distribuzione del ricavato tra i creditori.

Per quanto riguarda le quote sociali, l’art. 2471 c.c. consente il pignoramento delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata; la procedura prevede la notifica alla società e ai soci e la successiva vendita delle quote. Le quote possono essere pignorate anche se soggette a clausole di prelazione, ma i soci possono esercitare il diritto di opzione acquistandole al prezzo stabilito dal tribunale. Il pignoramento delle azioni di società per azioni o in accomandita per azioni è disciplinato dagli art. 2352 e 2362 c.c. La distinzione è importante perché la liquidazione dell’investimento può sottrarre all’imprenditore la possibilità di controllare la società.

1.4 Pignoramento di beni aziendali essenziali e limiti di pignorabilità

La legge tutela in parte i beni indispensabili per la vita e la professionalità del debitore. Tuttavia, per l’imprenditore che opera attraverso una società di capitali (S.r.l. o S.p.A.), i limiti di pignorabilità degli strumenti di lavoro sono attenuati: il terzo può pignorare integralmente macchinari, attrezzature e scorte, salvo che dimostri che la vendita non garantirebbe la soddisfazione del credito e che il valore realizzabile di altri beni sia sufficiente . Ciò significa che i macchinari aziendali, veicoli commerciali, computer, arredi degli uffici e perfino le licenze software possono essere sottoposti a esecuzione.

Quando i beni aziendali sono in leasing o noleggio operativo, la proprietà appartiene alla società concedente: l’ufficiale giudiziario non può pignorare beni di terzi, ma il creditore può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Per questo motivo occorre verificare la titolarità dei beni prima di procedere a difese: se un macchinario è in leasing, dovrà essere escluso dall’espropriazione.

1.5 Misure protettive e cautelari del Codice della Crisi e del D.L. 118/2021

Le riforme degli ultimi anni hanno introdotto strumenti per prevenire l’insolvenza e proteggere l’impresa mentre si negozia con i creditori.

  • Art. 54 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza): dispone che, dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi (ad esempio concordato semplificato, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni destinati all’attività d’impresa . Le prescrizioni e le decadenze sono sospese e non può essere pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento finché le misure sono efficaci.
  • Art. 6 D.L. 118/2021: consente all’imprenditore in crisi di chiedere l’applicazione di misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto. La richiesta è pubblicata nel registro delle imprese e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione né iniziare o continuare azioni esecutive o cautelari sui beni e sui diritti dell’impresa . I pagamenti correnti non sono inibiti, ma i creditori non possono risolvere i contratti o modificarne le condizioni in danno dell’imprenditore per debiti antecedenti .

Queste misure sono fondamentali per negoziare un accordo o un piano di rientro e consentono di sospendere temporaneamente i pignoramenti in corso. È necessario presentare l’istanza in modo corretto e depositare la documentazione richiesta; per questo è consigliabile farsi assistere da professionisti esperti.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica del pignoramento

Una volta ricevuto l’atto di pignoramento, l’imprenditore deve comprendere le fasi della procedura e i termini per difendersi. In questa sezione illustriamo lo svolgimento della procedura per i principali tipi di pignoramento.

2.1 Notifica del titolo esecutivo e del precetto

Il creditore deve essere munito di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale, accertamento definitivo) e di precetto, ossia l’intimazione di pagamento entro un termine non inferiore a dieci giorni. La notifica del precetto è un atto essenziale: senza di essa l’esecuzione è nulla. Se l’imprenditore ritiene che il titolo sia viziato, che l’importo sia errato o che il precetto non sia stato validamente notificato, deve proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (si veda la sezione difese).

2.2 Pignoramento mobiliare presso il debitore: fasi operative

  1. Accesso dell’ufficiale giudiziario: munito del precetto e del titolo, l’ufficiale giudiziario si reca nei locali dell’impresa per cercare beni pignorabili. Può aprire porte e mobili, ispezionare magazzini e officine e richiedere l’assistenza della forza pubblica .
  2. Redazione del verbale: vengono elencati i beni pignorati; il debitore può indicare beni alternativi se ritiene che quelli scelti siano eccessivi. La legge consente di sostituire beni pignorati con una somma di denaro (conversione) o di ridurre l’espropriazione (art. 495 e 496 c.p.c.).
  3. Custodia: il custode può essere il debitore stesso o un soggetto nominato dal giudice. Se i beni necessitano di manutenzione, il creditore deve anticipare le spese di custodia. L’azienda deve evitare l’uso dei beni pignorati se ciò ne compromette l’integrità.
  4. Vendita o assegnazione: dopo il deposito dell’istanza di vendita e la fissazione dell’udienza, i beni vengono venduti all’asta. Il giudice può disporre la vendita telematica o l’assegnazione ai creditori.

2.3 Pignoramento mobiliare presso terzi

  1. Notifica dell’atto al terzo e al debitore: il creditore notifica un atto di pignoramento sia al terzo (banca, cliente, assicurazione) sia al debitore. L’atto indica la somma per cui si procede e l’obbligo del terzo di non pagare il debitore ma di accantonare le somme. Nella riscossione esattoriale l’atto è notificato dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione che ordina alla banca di versare le somme entro 60 giorni .
  2. Dichiarazione del terzo: entro dieci giorni o nel termine fissato, il terzo deve dichiarare quanto dovuto. Può rendere la dichiarazione in forma scritta all’ufficiale giudiziario o comparire all’udienza. Se non rende dichiarazione, il credito si considera non contestato e il giudice può disporre l’assegnazione.
  3. Ordinanza di assegnazione: il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, emette l’ordinanza che trasferisce il credito pignorato al creditore. Da quel momento il terzo deve pagare il creditore pignorante e la sua responsabilità verso il debitore si estingue. Nel pignoramento esattoriale, l’Agente della Riscossione riceve direttamente le somme dalla banca senza bisogno dell’intervento del giudice. .
  4. Effetti sui nuovi accrediti: come chiarito dalla Cassazione nel 2025, il vincolo dura per 60 giorni e si estende ai nuovi accrediti . Se il conto è in rosso, la banca deve trattenere le somme che pervengono successivamente .
  5. Rateizzazione e sospensione: il debitore può chiedere una rateizzazione del debito tributario. Con il pagamento della prima rata l’efficacia del pignoramento è sospesa e le somme residue vengono sbloccate . Se non si attiva, trascorsi i 60 giorni l’Agente può avviare ulteriori azioni esecutive.

2.4 Pignoramento immobiliare

  1. Trascrizione nei registri immobiliari: l’atto di pignoramento immobiliare deve essere notificato al debitore e poi trascritto. Ciò comporta l’iscrizione del pignoramento nei registri immobiliari, impedendo atti dispositivi.
  2. Deposito documenti ipocatastali: entro 30 giorni il creditore deve depositare la nota di trascrizione, il titolo esecutivo e la copia del precetto. Se il credito è dell’Erario, l’Agente della Riscossione procede con il proprio ufficio.
  3. Udienza di comparizione: il giudice fissa un’udienza per l’autorizzazione alla vendita. Il debitore può proporre opposizione, chiedere la conversione (pagamento dilazionato) o presentare un’istanza di riduzione.
  4. Vendita all’asta: il bene viene venduto tramite asta giudiziaria. Se l’immobile è strumentale all’attività aziendale, l’imprenditore può chiedere al giudice di ritardare la vendita per consentire la continuità aziendale, ma deve dimostrare di avere avviato una procedura di ristrutturazione o di composizione della crisi.

2.5 Termini e scadenze principali

Atto/ProceduraTermine e scadenze principali
Notifica precettoAlmeno 10 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione
Ricerca e pignoramentoEseguito dall’ufficiale giudiziario; il verbale indica data vendita
Dichiarazione del terzo10 giorni dall’atto (o termine fissato dal giudice)
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Fino all’inizio della vendita/assegnazione; se esecuzione già avviata, entro 20 giorni dalla conoscenza del pignoramento
Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)Richiesta prima della vendita; deposito di almeno 1/6 del credito
Riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.)Richiesta in qualsiasi momento; il giudice decide dopo aver ascoltato i creditori
Durata pignoramento esattoriale60 giorni dalla notifica; 15 giorni per fitti/pigioni
Misure protettive del D.L. 118/2021Dalla pubblicazione dell’istanza: sospensione azioni esecutive

3. Difese e strategie legali

Il debitore non è un semplice spettatore della procedura esecutiva: può adottare diverse strategie difensive per sospendere, ridurre o evitare il pignoramento. In questa sezione analizziamo le principali tecniche, basate su norme del Codice di procedura civile e leggi speciali.

3.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione consente di contestare il diritto del creditore di procedere, il titolo esecutivo o la pignorabilità dei beni. Se l’esecuzione non è ancora iniziata (ad esempio è stato notificato solo il precetto), l’opposizione si propone con atto di citazione davanti al giudice competente. Se l’esecuzione è già iniziata (ad esempio è stato notificato l’atto di pignoramento), l’opposizione va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla prima notifica del pignoramento . Il giudice può sospendere l’efficacia del titolo per gravi motivi, evitando la vendita o l’assegnazione. L’opposizione è lo strumento adatto per eccepire:

  • Nullità del titolo esecutivo (sentenza inesistente, decreto ingiuntivo non definitivo, cartella esattoriale annullata);
  • Nullità o irregolarità del precetto (difetto di notifica, mancata indicazione della causa del credito, importo errato);
  • Impignorabilità dei beni (strumenti indispensabili per la professione nei limiti consentiti; beni assolutamente impignorabili ; stipendio entro i limiti di legge );
  • Sospensione per sovraindebitamento o misure protettive (vedi sezione 3.5).

L’opposizione può essere costosa e richiede motivazioni precise. L’assistenza legale è consigliata per evitare l’inammissibilità.

3.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Se non si contesta il diritto di procedere ma le modalità dell’esecuzione (ad esempio irregolarità del pignoramento, irregolarità nella notifica al terzo, errori nel verbale), si propone opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla data dell’atto contestato. Questo rimedio serve per chiedere l’annullamento di singoli atti viziati, senza fermare l’intera procedura.

3.3 Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)

L’art. 495 c.p.c. consente al debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro che copra il credito, gli interessi e le spese. La domanda deve essere proposta prima della vendita; occorre depositare una somma pari ad almeno un sesto dell’importo dovuto . Il giudice fissa la somma complessiva e può autorizzare il pagamento rateale per giusti motivi. La conversione ha l’effetto di liberare i beni dal vincolo e consente all’imprenditore di continuare a utilizzare i propri beni. È una strategia efficace quando si dispone di liquidità o quando si è in grado di ottenere un finanziamento per evitare la vendita forzata.

3.4 Riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.)

Se il valore dei beni pignorati eccede in modo evidente l’ammontare del credito e delle spese, il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento. L’art. 496 c.p.c. prevede che il giudice può disporre, sentiti i creditori, che siano liberati alcuni beni o che il pignoramento sia limitato a una parte del bene divisibile . Ad esempio, se vengono pignorati diversi macchinari e il valore complessivo supera di molto il debito, è possibile ottenere la liberazione di una parte, assicurando comunque la soddisfazione del creditore.

3.5 Sospensione dell’esecuzione per sovraindebitamento o misure protettive

L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e il gestore della crisi possono proporre istanze che sospendono i pignoramenti in corso. In particolare:

  • Con la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex Legge 3/2012 e ora D.Lgs. 14/2019), il debitore non fallibile può presentare un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione dei debiti o la liquidazione controllata del patrimonio. Il tribunale può sospendere le azioni esecutive fino all’omologazione del piano. Tali strumenti permettono di proporre un pagamento parziale e proporzionato alle proprie disponibilità.
  • Con la composizione negoziata della crisi prevista dal D.L. 118/2021, l’imprenditore può chiedere misure protettive: dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono intraprendere o continuare azioni esecutive o cautelari . Per ottenere tale protezione è necessario nominare un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) e presentare una proposta di ristrutturazione.
  • Con la procedura di concordato semplificato e l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, introdotti dal Codice della crisi, l’imprenditore può proporre soluzioni che coinvolgono tutti i creditori e sospendono i pignoramenti. Questi strumenti richiedono l’assistenza di professionisti specializzati e l’approvazione del tribunale.

3.6 Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)

Se i beni pignorati appartengono a un terzo (ad esempio sono di proprietà del socio, del coniuge o di un’altra società) questi può proporre opposizione di terzo per rivendicare la proprietà. L’opposizione va proposta prima della vendita e deve essere documentata con prove della proprietà (contratti, fatture, atti di acquisto). L’esito può portare all’esclusione dei beni dalla procedura.

3.7 Transazioni, accordi stragiudiziali e negoziazioni

Spesso la migliore strategia non è lo scontro in tribunale ma la trattativa. L’imprenditore può:

  • Negoziare con il creditore una dilazione di pagamento, un saldo e stralcio o un accordo transattivo. Con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione è possibile chiedere una rateizzazione fino a 120 rate (10 anni) per debiti superiori a 120.000 €; in presenza di comprovate difficoltà si può ottenere la proroga o la sospensione.
  • Usufruire delle definizioni agevolate (rottamazioni) previste dalle leggi di bilancio: negli ultimi anni lo Stato ha introdotto varie “rottamazioni” che consentono di pagare solo il capitale e una minima parte degli interessi e sanzioni. Per esempio, la “Definizione agevolata 2023‑2024” disciplinata dalla Legge 197/2022 ha permesso di estinguere i debiti affidati all’Agente della Riscossione pagando il solo capitale e le spese esecutive. Eventuali nuove definizioni (rottamazione quater o quinquies) devono essere valutate caso per caso e possono sospendere temporaneamente le azioni esecutive.
  • Proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione ai sensi del Codice della crisi. Questi strumenti prevedono la falcidia dei debiti, la chiusura del contenzioso e, alla fine della procedura, anche l’esdebitazione (la liberazione dai debiti residui). L’imprenditore deve dimostrare di avere un patrimonio e un flusso di reddito che consenta di soddisfare i creditori in misura superiore rispetto alla liquidazione coatta.

4. Strumenti alternativi per chiudere o ridurre il debito

Nella pratica quotidiana lo strumento più efficace per evitare il pignoramento o per liberare l’azienda da un vincolo esecutivo è spesso una combinazione di rateizzazione, definizioni agevolate e piani di rientro. In questa sezione vengono esposti i principali strumenti legislativi a disposizione del debitore.

4.1 Rateizzazione delle cartelle esattoriali

La rateizzazione consente di diluire il debito nel tempo. Le principali tipologie sono:

  • Piano ordinario (fino a 72 rate): per debiti fino a 60.000 € è possibile richiedere la rateizzazione ordinaria in un massimo di 72 rate mensili. La domanda può essere presentata online sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o tramite intermediario. Non sono necessarie garanzie.
  • Piano straordinario (fino a 120 rate): per debiti superiori a 60.000 € e dimostrata temporanea situazione di difficoltà economica è ammessa la rateizzazione fino a 120 rate. Occorre presentare la documentazione contabile dell’azienda (bilanci, fatturato, indici di liquidità) per attestare la sostenibilità del piano. In caso di mancato pagamento di 5 rate (anche non consecutive) il piano decade.
  • Riforma 2024 (Legge n. 18/2024): ha previsto la possibilità di differire il pagamento delle prime tre rate della definizione agevolata. Alcune imprese, che avevano aderito alla definizione ma non riuscivano a pagare, hanno ottenuto il rinvio al 15 marzo 2024 senza decadenza. Questa norma dimostra l’attenzione del legislatore alle difficoltà finanziarie e può essere richiamata come precedente.

4.2 Definizioni agevolate (“rottamazioni” e “saldo e stralcio”)

Le “rottamazioni” consentono di estinguere i debiti fiscali pagando il solo capitale e una quota ridotta di interessi e sanzioni. Gli ultimi provvedimenti hanno previsto:

  • Rottamazione quater (Legge 197/2022): ha permesso di pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate il solo capitale e un interesse ridotto del 2 %. L’adesione doveva essere presentata entro il 30 giugno 2023. Le prime rate scadevano nel 2023 e 2024; successivi provvedimenti hanno prorogato i termini per il pagamento delle prime tre rate.
  • Rottamazione quinquies (Legge 15/2025): introdotta nel 2025, estende la definizione ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I contribuenti che erano in regola con la rottamazione quater al 30 settembre 2025 possono accedere alla nuova procedura, pagando il solo capitale e le spese. La legge prevede la possibilità di pagare in 20 rate (5 anni), con un tasso di interesse del 2 % annuo. Occorre tuttavia rispettare i termini di adesione e i pagamenti; la decadenza comporta la ripresa immediata delle azioni esecutive.
  • Saldo e stralcio: per i soggetti in grave difficoltà economica (ISEE inferiore a 20.000 € o fallimento) è possibile chiedere il saldo e stralcio pagando solo una percentuale del debito a seconda dell’indice ISEE. Questa misura è stata prevista dalle Leggi 145/2018 e 176/2020 e potrebbe essere reintrodotta da futuri provvedimenti.

4.3 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione dei debiti

Per gli imprenditori individuali e i piccoli imprenditori non assoggettabili a fallimento, il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti rappresentano soluzioni efficaci. Possono essere proposti al tribunale tramite l’OCC. Il piano del consumatore prevede il pagamento dei debiti in base alle effettive capacità economiche del debitore; l’accordo di ristrutturazione, invece, richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti. Dopo l’omologazione, le azioni esecutive sono sospese e i pignoramenti decadono.

4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

L’introduzione della composizione negoziata ha rappresentato una svolta per le imprese in crisi. La procedura è volontaria e prevede:

  1. Nomina dell’esperto negoziatore: l’imprenditore presenta istanza alla Camera di Commercio; viene nominato un esperto iscritto nell’albo (l’Avv. Monardo è uno di questi professionisti).
  2. Presentazione del piano di risanamento: l’azienda, assistita dai consulenti, elabora un piano per la continuità aziendale (business plan, analisi del cash flow, proposta ai creditori).
  3. Pubblicazione dell’istanza: l’istanza e l’accettazione dell’esperto vengono pubblicate nel registro delle imprese; da quel momento scattano le misure protettive che bloccano le azioni esecutive e i pignoramenti .
  4. Negoziazione con i creditori: l’esperto facilita il dialogo tra imprenditore e creditori per raggiungere un accordo. Le trattative devono concludersi entro un termine (di regola 180 giorni prorogabile).
  5. Esiti possibili: l’accordo può tradursi in un contratto di ristrutturazione, in un concordato semplificato o in una cessione d’azienda. In mancanza di accordo, l’esperto redige una relazione e l’impresa può accedere al concordato semplificato o al fallimento.

La composizione negoziata permette di proteggere temporaneamente l’azienda dal pignoramento, fornendo tempo prezioso per definire un accordo con i creditori.

4.5 Esdebitazione e liberazione dai debiti residui

Alla fine delle procedure di sovraindebitamento o di liquidazione controllata, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione: la liberazione dai debiti non soddisfatti integralmente. Per gli imprenditori che hanno operato in forma societaria, l’esdebitazione si applica ai soci illimitatamente responsabili. La sentenza di esdebitazione preclude l’esercizio di azioni esecutive per debiti antecedenti e consente un nuovo inizio. È uno strumento potente per chiudere definitivamente il contenzioso.

5. Errori comuni e consigli pratici

Comprendere cosa fare e cosa evitare dopo la notifica di un pignoramento è fondamentale. Ecco alcuni errori che gli imprenditori commettono e i consigli per prevenirli.

5.1 Errori da evitare

  • Ignorare la notifica: sottovalutare l’atto di precetto o l’avviso di pignoramento è il primo errore. Anche se si ritiene che il debito sia prescritto o non dovuto, bisogna agire subito per non perdere i termini di opposizione.
  • Spostare beni o liquidità: trasferire beni a familiari o società collegate per sottrarli all’esecuzione può integrare reati di sottrazione fraudolenta (art. 388 c.p.) e revocatoria. I beni trasferiti possono essere recuperati dal creditore.
  • Continuare a utilizzare il conto pignorato: dopo la notifica, il conto è bloccato; effettuare prelievi o bonifici può costituire violazione dell’obbligo di custodia e comportare responsabilità. Se il conto è in rosso, il pignoramento opera sui nuovi accrediti .
  • Non verificare la legittimità del titolo: spesso le cartelle esattoriali sono viziate o prescritte; non contestarle in tempo significa accettarle tacitamente. È necessario analizzare la documentazione con un professionista.
  • Affidarsi a soluzioni miracolistiche: internet è pieno di promesse di “cancellazione” dei debiti o di scudi inefficaci. Solo le procedure previste dalla legge (rateizzazioni, piani di rientro, concordati, definizioni agevolate) consentono di bloccare il pignoramento.

5.2 Consigli pratici per tutelare l’azienda

  • Analizza l’atto con un professionista: un avvocato esperto in esecuzioni esaminerà il titolo, il precetto, verificherà i vizi formali e sostanziali, controllerà l’ammontare del debito e la legittimità degli interessi e delle sanzioni.
  • Agisci tempestivamente: usa i rimedi processuali (opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c.) entro i termini. Proporre l’opposizione in ritardo potrebbe renderla inammissibile.
  • Richiedi la rateizzazione o l’accordo con l’Agente della Riscossione: un piano di rientro permette di sospendere il pignoramento con il pagamento della prima rata . Assicurati di rispettare le scadenze per evitare la decadenza.
  • Valuta la conversione o la riduzione: se hai liquidità o beni facilmente vendibili, converti il pignoramento depositando un sesto dell’importo . Se i beni pignorati sono eccessivi, chiedi la riduzione .
  • Utilizza gli strumenti della crisi d’impresa: se l’azienda è in difficoltà strutturale, considera la composizione negoziata, l’accordo di ristrutturazione o il concordato. Questi strumenti sospendono le azioni esecutive e offrono una soluzione complessiva.
  • Documenta tutto: conserva ricevute, estratti conto, contratti di leasing, fatture di acquisto dei beni. La prova della proprietà o dell’esenzione da pignoramento può essere decisiva in un’opposizione.
  • Tieni separati i conti personali e aziendali: l’amministratore o socio che riceve uno stipendio o rimborsi spese dovrebbe avere un conto distinto; in questo modo beneficia dei limiti di impignorabilità previsti per le persone fisiche .
  • Consulta un esperto negoziatore della crisi: la crisi d’impresa richiede competenze interdisciplinari. L’Avv. Monardo e il suo team sanno valutare la soluzione più adatta (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata) e assistere l’impresa in tutte le fasi.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione delle norme e degli strumenti, di seguito sono riportate alcune tabelle sintetiche. Le tabelle contengono solo parole chiave e concetti; il testo completo è stato spiegato nella sezione normativa.

6.1 Norme principali sul pignoramento

NormaOggettoContenuto essenziale
Art. 513 c.p.c.Ricerca delle cose da pignorareL’ufficiale giudiziario può entrare nei locali del debitore, aprire porte e ricercare i beni
Art. 514 c.p.c.Beni assolutamente impignorabiliElenca beni impignorabili: cose sacre, arredi essenziali, frigorifero, lavatrice, commestibili, animali da compagnia
Art. 515 c.p.c.Beni relativamente impignorabiliStrumenti di lavoro pignorabili solo se non bastano altri beni; limite di 1/5, escluso per le società
Art. 545 c.p.c.Crediti impignorabiliLimiti su stipendi, salari, pensioni; impignorabilità fino a 3 assegni sociali su somme in conto
Art. 546 c.p.c.Obblighi del terzoIl terzo deve accantonare le somme dovute al debitore e rispettare i limiti di pignorabilità
Art. 72‑bis DPR 602/1973Pignoramento esattorialeL’ordine di pagamento va eseguito entro 60 giorni; il vincolo si estende ai nuovi accrediti
Art. 615 c.p.c.Opposizione all’esecuzioneConsente di contestare il diritto del creditore; il giudice può sospendere per gravi motivi
Art. 495 c.p.c.Conversione del pignoramentoPossibile sostituire i beni con somme di denaro; deposito di 1/6 del debito
Art. 496 c.p.c.Riduzione del pignoramentoSe il valore dei beni supera il debito, il giudice può ridurre il pignoramento
Art. 54 D.Lgs. 14/2019Misure protettiveAccesso agli strumenti di regolazione della crisi sospende le azioni esecutive
Art. 6 D.L. 118/2021Misure protettive nella composizione negoziataDalla pubblicazione dell’istanza i creditori non possono avviare o proseguire esecuzioni

6.2 Procedura e rimedi

Fase o rimedioDescrizione e termini
Notifica precettoIntimazione a pagare entro almeno 10 giorni.
Pignoramento mobiliareRicerca beni, redazione verbale, custodia, vendita.
Pignoramento presso terziNotifica a terzo e debitore; dichiarazione del terzo; ordinanza di assegnazione; estensione ai nuovi accrediti per 60 giorni .
Opposizione all’esecuzione (art. 615)Contesta il titolo o la pignorabilità; si propone prima dell’esecuzione o entro 20 giorni dalla notifica .
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617)Contesta gli atti; entro 20 giorni dall’atto.
Opposizione di terzo (art. 619)Rivendica la proprietà di beni pignorati da parte di terzi.
Conversione (art. 495)Sostituzione dei beni con somme; deposito di almeno 1/6; pagamento rateale .
Riduzione (art. 496)Liberazione di parte dei beni se il valore supera il debito .
RateizzazionePiano ordinario (72 rate) o straordinario (120 rate) con sospensione del pignoramento al pagamento della prima rata .
Definizione agevolataRottamazioni quater/quinquies con pagamento del solo capitale; sospende l’esecuzione fino alla decadenza.
Misure protettive (art. 54 CCII e art. 6 D.L. 118/2021)Sospensione delle azioni esecutive durante le procedure di crisi .

6.3 Strumenti alternativi e loro benefici

StrumentoBenefici principaliSvantaggi/Condizioni
Rateizzazione cartelleDiluisce il debito; sospende il pignoramento con pagamento prima rata .Decadenza al mancato pagamento di 5 rate; interessi applicati.
Definizione agevolataAnnulla sanzioni e interessi; riduce importo dovuto.Richiede adesione entro termini; decadenza ripristina l’intero debito.
Accordo di ristrutturazioneCoinvolge tutti i creditori; sospende azioni esecutive; possibile falcidia.Necessita approvazione del 60 % dei crediti; costi procedurali.
Piano del consumatorePagamento secondo capacità economica; esdebitazione finale.Riservato a persone fisiche non fallibili; richiede OCC.
Composizione negoziataBlocca esecuzioni grazie alle misure protettive; favorisce continuità aziendale .Deve essere avviata prima dell’insolvenza; richiede esperto e trasparenza.
Concordato semplificatoLiquidazione veloce con esdebitazione; riduzione pignoramenti.Procedura complessa; richiede relazioni e autorizzazioni giudiziarie.

7. Domande e risposte (FAQ)

Per rispondere ai dubbi più frequenti degli imprenditori in tema di pignoramento dei beni aziendali, ecco una selezione di domande con risposte concise ma complete.

  1. Cos’è il pignoramento presso terzi?
    È l’espropriazione forzata di crediti che il debitore vanta verso terzi (banche, clienti). Il creditore notifica l’atto di pignoramento al terzo e al debitore; il terzo deve dichiarare l’esistenza del credito e accantonare le somme che poi saranno trasferite al creditore.
  2. Quanto dura il pignoramento esattoriale sul conto corrente?
    Dura 60 giorni dalla notifica per i debiti fiscali e 15 giorni per fitti e pigioni . Durante questo periodo la banca deve trattenere le somme esistenti e i nuovi accrediti .
  3. Il vincolo si estende ai bonifici ricevuti dopo il pignoramento?
    Sì. La Cassazione nel 2025 ha stabilito che il pignoramento esattoriale si applica anche ai nuovi accrediti effettuati nei 60 giorni successivi . Perciò la banca deve versare al Fisco anche le somme affluite successivamente.
  4. Cosa succede se il conto è in rosso?
    Anche se il saldo è negativo, il vincolo non si estingue: la banca deve trattenere e trasferire al Fisco gli eventuali accrediti futuri fino al completo soddisfacimento del debito .
  5. È possibile usare i fondi pignorati per pagare dipendenti o fornitori?
    No. Dal momento della notifica l’imprenditore non può disporre delle somme pignorate. Eventuali pagamenti effettuati in violazione dell’obbligo di custodia possono essere annullati e possono comportare responsabilità.
  6. Quali beni aziendali non possono essere pignorati?
    Gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione sono pignorabili solo nei limiti di un quinto quando non vi sono altri beni sufficienti . Tuttavia, per le società di capitali tale limite non si applica . Sono sempre impignorabili i beni indicati nell’art. 514 c.p.c. (arredi essenziali, commestibili, animali di compagnia) .
  7. Posso trasferire le quote sociali per evitare il pignoramento?
    La cessione delle quote dopo la notifica del pignoramento può essere considerata atto di disposizione fraudolento e impugnata con azione revocatoria. Le quote sono pignorabili e la vendita è soggetta alle regole del codice civile.
  8. Come posso contestare un pignoramento?
    Proponendo opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il titolo o l’impignorabilità oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per contestare irregolarità formali. Entrambe devono essere proposte nei termini previsti .
  9. È possibile ridurre l’importo pignorato?
    Sì. Con la riduzione (art. 496 c.p.c.) si può ottenere la liberazione di alcuni beni se il valore dei beni pignorati supera il credito . Inoltre, con la conversione (art. 495 c.p.c.) si sostituiscono i beni con denaro .
  10. L’opposizione sospende automaticamente la procedura?
    No. Il giudice può sospendere l’esecuzione solo per gravi motivi. È necessario dimostrare che il pignoramento è illegittimo o che la sua prosecuzione causerebbe un danno irreparabile.
  11. Cosa succede se il terzo non rende dichiarazione?
    Se il terzo non rende la dichiarazione richiesta, il credito pignorato si presume non contestato e il giudice può ordinare l’assegnazione. Il terzo rischia di dover pagare due volte: al creditore pignorante e al debitore.
  12. Posso continuare a utilizzare i macchinari pignorati?
    Sì, a certe condizioni. L’ufficiale giudiziario può nominare il debitore custode dei beni. Tuttavia, non si possono vendere né danneggiare. Per gli strumenti indispensabili, il giudice può autorizzarne l’uso con cautele .
  13. Cosa fare se l’atto proviene da un agente della riscossione ma il debito sembra prescritto?
    Occorre proporre opposizione e verificare i termini di prescrizione. I tributi si prescrivono in 5, 10 o 20 anni a seconda della natura; se non è stato effettuato alcun atto interruttivo, il debito potrebbe essere estinto.
  14. Cosa sono le misure protettive della crisi d’impresa?
    Sono strumenti che, a seguito della pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata o di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, sospendono le azioni esecutive e i pignoramenti . Servono a proteggere l’impresa mentre si negozia un accordo.
  15. La definizione agevolata blocca il pignoramento?
    Sì. Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata e paga le rate dovute, il pignoramento viene sospeso. La decadenza dal beneficio, però, comporta la ripresa dell’esecuzione e l’Agenzia può procedere immediatamente alla vendita.
  16. Posso chiedere l’esdebitazione?
    Se sei un imprenditore individuale o un socio illimitatamente responsabile e hai concluso una procedura di liquidazione o sovraindebitamento, puoi chiedere la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione). Questa possibilità è prevista dal Codice della crisi e comporta la liberazione da tutti i debiti anteriori.
  17. Cosa succede ai dipendenti se vengono pignorati i beni aziendali?
    Il pignoramento di macchinari e scorte può interrompere l’attività e mettere a rischio i posti di lavoro. È fondamentale cercare subito una soluzione (conversione, rateizzazione, composizione negoziata) per evitare la sospensione dell’attività. L’art. 6 D.L. 118/2021 prevede che i diritti di credito dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive , garantendo il pagamento delle retribuzioni.
  18. Che differenza c’è tra pignoramento ordinario ed esattoriale?
    Il pignoramento ordinario richiede l’intervento del giudice, la notifica del precetto e l’udienza di assegnazione. Quello esattoriale (art. 72‑bis DPR 602/1973) viene eseguito dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione senza autorizzazione giudiziaria e prevede il pagamento entro 60 giorni .
  19. I soci rispondono con il proprio patrimonio?
    Nelle società di capitali (S.r.l. o S.p.A.) i soci non rispondono con il proprio patrimonio salvo prestiti o garanzie personali. Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s.) i soci illimitatamente responsabili possono subire pignoramenti sui loro beni personali se il patrimonio sociale non copre il debito.
  20. Cosa devo fare subito dopo la notifica?
    Contatta un avvocato specializzato, verifica la legittimità dell’atto, valuta la richiesta di rateizzazione o la presentazione di un’istanza di misure protettive. Ogni giorno perso riduce le possibilità di successo.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio gli effetti del pignoramento e le possibili soluzioni, si propongono alcuni esempi pratici.

8.1 Simulazione di pignoramento del conto corrente

Scenario: l’azienda “Alfa S.r.l.” riceve il 1° novembre 2025 un pignoramento esattoriale per un debito tributario di 10.000 €. Sul conto corrente aziendale ci sono 2.500 €.

Procedura:

  1. Notifica del pignoramento: la banca riceve l’atto dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e blocca le somme. Viene inviato anche l’avviso all’azienda.
  2. Versamento immediato: la banca versa 2.500 € al Fisco il 10 novembre.
  3. Nuovi accrediti: durante i 60 giorni successivi entrano sul conto 5.000 € (bonifici di clienti). La banca, in adempimento all’art. 72‑bis, versa al Fisco anche queste somme fino a coprire ulteriori 5.000 € .
  4. Saldo residuo: rimangono 2.500 € da pagare. Se entro il 30 dicembre l’azienda non richiede la rateizzazione, l’Agenzia potrà avviare un pignoramento ordinario su altri beni dell’azienda o su altri conti.

Soluzione: l’azienda chiede la rateizzazione di 10.000 € in 10 rate da 1.000 €; con il pagamento della prima rata il 20 novembre il pignoramento è sospeso e la banca sblocca le somme ancora disponibili . L’azienda può così utilizzare i 5.000 € che sarebbero stati versati al Fisco per pagare fornitori e dipendenti.

8.2 Conversione del pignoramento di macchinari

Scenario: il 10 gennaio 2025 il tribunale dispone il pignoramento di macchinari industriali del valore stimato di 100.000 € per un credito di 50.000 €. L’azienda non può permettersi di perdere i macchinari perché sono indispensabili per la produzione.

Procedura:

  1. Dopo la redazione del verbale di pignoramento, l’azienda presenta istanza di conversione ai sensi dell’art. 495 c.p.c. Deposita 8.333 € (1/6 del debito) e chiede di versare il resto in 12 rate mensili.
  2. Il giudice accoglie l’istanza, fissa l’importo complessivo (50.000 € più interessi e spese) e autorizza il pagamento in 12 rate di circa 3.750 € ciascuna.
  3. I macchinari vengono liberati dal vincolo e l’azienda continua la produzione. Se l’azienda omette il pagamento di due rate, la conversione decade e il pignoramento viene ripristinato.

Benefici: la conversione evita la vendita all’asta (dove i macchinari avrebbero potuto essere svenduti) e consente di distribuire il pagamento nel tempo, mantenendo la continuità aziendale.

8.3 Riduzione del pignoramento e opposizione del terzo

Scenario: il 15 marzo 2025 l’ufficiale giudiziario pignora tre autocarri dell’impresa “Beta SNC” per un debito di 30.000 €. Il valore totale dei mezzi è 90.000 €. Uno dei veicoli, tuttavia, è in leasing con una società finanziaria.

Procedura:

  1. Opposizione di terzo: la società di leasing propone opposizione ex art. 619 c.p.c., dimostrando di essere proprietaria dell’autocarro. Il giudice dichiara inammissibile il pignoramento su quel mezzo.
  2. Riduzione del pignoramento: l’impresa Beta chiede la riduzione ai sensi dell’art. 496 c.p.c., sostenendo che i due autocarri rimasti (valore 60.000 €) sono già sufficienti a coprire il debito di 30.000 €. Il giudice, sentito il creditore, ordina la liberazione di uno dei due mezzi e mantiene il vincolo sull’altro .
  3. Vendita: si procede alla vendita di un autocarro; il ricavato è di 35.000 € e soddisfa il credito. L’impresa conserva gli altri due mezzi e può continuare l’attività.

Osservazioni: la combinazione tra opposizione di terzo e riduzione consente di tutelare sia i diritti del proprietario (società di leasing) sia l’interesse del debitore a conservare mezzi essenziali.

8.4 Utilizzo delle misure protettive

Scenario: la “Gamma S.p.A.” è in difficoltà finanziaria e riceve diversi pignoramenti su conti e beni mobiliari per un totale di 500.000 €. L’impresa valuta la composizione negoziata per ristrutturare il debito.

Procedura:

  1. Istanza di nomina dell’esperto: il 1° settembre 2025 l’impresa deposita l’istanza presso la Camera di Commercio e chiede l’applicazione delle misure protettive.
  2. Pubblicazione nel registro delle imprese: il 5 settembre l’istanza e l’accettazione dell’esperto vengono pubblicate nel registro. Da quel momento, tutti i pignoramenti in corso sono sospesi e i creditori non possono avviare nuove azioni .
  3. Negoziazione con i creditori: l’esperto convoca le banche e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; propone un accordo che preveda il pagamento del 60 % del debito in tre anni e la conversione di parte dei debiti in partecipazioni.
  4. Esito: i creditori accettano la proposta. Viene sottoscritto un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale; l’azienda prosegue la propria attività e i pignoramenti vengono definitivamente revocati.

8.5 Esempio di definizione agevolata (rottamazione quinquies)

Scenario: la “Delta S.r.l.” ha debiti fiscali per 80.000 € affidati all’Agente della Riscossione dal 2015 al 2023. L’azienda ha aderito alla rottamazione quater nel 2023 ma non ha pagato una rata nel 2024 e rischia la decadenza.

Procedura:

  1. Legge 15/2025: la rottamazione quinquies consente ai contribuenti decaduti di rientrare nella definizione. Delta S.r.l. presenta domanda entro il 31 luglio 2025.
  2. Calcolo: l’Agenzia comunica l’importo dovuto, pari a 52.000 € (solo capitale e spese). L’azienda sceglie il pagamento in 20 rate da 2.600 €.
  3. Effetti: il pignoramento già avviato su un conto viene sospeso. Se l’azienda paga regolarmente tutte le rate, non saranno dovuti interessi o sanzioni. In caso di decadenza, l’Agenzia riprenderà l’azione esecutiva per l’intero importo originario.

9. Sentenze e circolari aggiornate (2024‑2025)

Di seguito riportiamo una breve rassegna delle pronunce e dei documenti ufficiali più rilevanti in materia di pignoramento dei beni aziendali, che integrano e chiariscono le norme illustrate.

  • Cassazione civile, sez. Tributaria, sentenza 27 ottobre 2025, n. 28520 – pignoramento esattoriale: come visto, la Corte ha affermato che l’obbligo della banca di versare le somme al Fisco include i nuovi accrediti fino a 60 giorni dalla notifica . Il conto in rosso non impedisce il vincolo . Questa decisione rafforza la posizione dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e impone al debitore di attivarsi (rateizzazione, opposizione) per evitare la perdita di liquidità.
  • Cassazione civile, sez. Lavoro, ordinanza 3 novembre 2025, n. 28984 – pignoramento presso terzi: se il credito pignorato è già stato oggetto di esecuzione, il terzo pignorato deve presentare opposizione ex art. 615 c.p.c. o dichiarare la sostituzione ex art. 547 c.p.c., altrimenti rischia di dover pagare due volte . La decisione sottolinea la necessità di verificare attentamente lo stato delle esecuzioni pendenti.
  • Corte di Cassazione, sez. III civ., sentenza 12 febbraio 2024, n. 3889 – pignoramento di quote societarie: la Corte ha stabilito che le partecipazioni sociali possono essere pignorate anche in presenza di clausole di intrasferibilità, ma i soci hanno diritto di prelazione. L’ordinanza di vendita deve rispettare i limiti statutari e il fair value, per evitare la svendita di quote.
  • Corte costituzionale, sentenza 11 aprile 2024, n. 52 – impignorabilità dei depositi: la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’art. 545 c.p.c. nella parte in cui prevede l’impignorabilità fino a tre volte l’assegno sociale delle somme accreditate su conti correnti. La Corte ha affermato che la norma tutela il minimo vitale del debitore e non viola il principio di eguaglianza.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 20 giugno 2024 – rateizzazione e sospensione: la circolare ha chiarito che il pagamento della prima rata della rateizzazione o definizione agevolata sospende l’esecuzione anche se il pagamento avviene oltre il termine di 60 giorni. Tuttavia, la sospensione viene meno in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
  • Decreto Ministero della Giustizia 1° ottobre 2024 – esperti negoziatori: il decreto ha aggiornato i requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli esperti negoziatori della crisi d’impresa e ha confermato che avvocati cassazionisti specializzati in diritto bancario e tributario, come l’Avv. Monardo, possono essere nominati esperti nei procedimenti di composizione negoziata.

10. Conclusione

Il pignoramento dei beni aziendali è un procedimento complesso che può mettere in ginocchio l’impresa se non gestito correttamente. Le norme del Codice di procedura civile e le leggi speciali delineano con precisione i limiti di pignorabilità, i doveri del creditore e del terzo, e i diritti del debitore. La giurisprudenza più recente (Cassazione 2025) ha rafforzato il potere dell’Amministrazione finanziaria nel pignorare i conti correnti, estendendo il vincolo anche ai nuovi accrediti . Tuttavia, esistono numerosi strumenti per difendersi: opposizioni, conversione, riduzione, rateizzazioni, definizioni agevolate, accordi di ristrutturazione, misure protettive della crisi d’impresa.

Per un imprenditore, la regola d’oro è agire tempestivamente. La notifica di un precetto o di un atto di pignoramento non deve essere ignorata. Rivolgersi a un professionista consente di valutare la validità dell’atto, individuare le soluzioni più efficaci e negoziare con i creditori. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono assistenza in ogni fase: dall’analisi del titolo alla proposizione di ricorsi, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione alla presentazione di piani di rientro e di strumenti di composizione della crisi. Essi conoscono le normative più aggiornate, le prassi degli uffici e le opportunità offerte dalle ultime sentenze della Cassazione.

Attendere o sperare che il problema si risolva da solo è il modo migliore per aggravarlo. Con l’aiuto di professionisti esperti è possibile ridurre l’importo dovuto, sospendere le azioni esecutive e salvaguardare la continuità aziendale. Se sei un imprenditore o un contribuente che sta affrontando un pignoramento o teme di subirlo, non rimandare.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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