Lettera di sollecito pagamento: come rispondere senza peggiorare la situazione

Introduzione

Ricevere una lettera di sollecito di pagamento o un avviso da parte di un creditore (banca, fornitore, finanziaria, Agenzia delle Entrate‑Riscossione, amministratore di condominio ecc.) può destabilizzare chi è in difficoltà. Una risposta impulsiva o un silenzio rassegnato rischiano di aggravare la posizione del debitore: dalla semplice maggiorazione di interessi all’avvio di azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. È quindi essenziale capire perché la lettera è arrivata, quali sono i diritti e le opzioni di chi riceve il sollecito e quali strategie legali permettono di contestare, sospendere o definire il debito.

L’articolo che segue, aggiornato a novembre 2025 e basato su normative e giurisprudenza italiane recenti, fornisce una guida completa e pratica su come rispondere a una lettera di sollecito senza peggiorare la situazione. Dopo aver illustrato il contesto normativo (Codice civile, D.P.R. 602/1973 per le cartelle di pagamento, legge 3/2012 sul sovraindebitamento, D.L. 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi d’impresa e le più recenti leggi di bilancio), verranno descritte le fasi operative, le difese e le opportunità per definire i debiti – dalle rateizzazioni alle rottamazioni fino ai piani del consumatore.

Chi può aiutarti: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e lo staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, è coadiuvato da un team di avvocati e commercialisti con competenze su tutto il territorio nazionale nei campi del diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. L’avvocato coordina professionisti iscritti agli elenchi del Ministero della Giustizia, è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questa rete di specialisti, lo studio offre assistenza completa: dalla verifica preliminare dell’atto alla redazione di ricorsi presso le Commissioni tributarie, alla presentazione di istanze di sospensione o rateizzazione, alla gestione di negoziazioni con i creditori e all’accesso alle procedure di sovraindebitamento o alla composizione negoziata per imprese.

Come possiamo aiutarti?

  • Analizziamo gratuitamente l’atto per valutare la legittimità della pretesa (vizi di notifica, prescrizione, errori di calcolo).
  • Presentiamo ricorsi e opposizioni nei termini previsti, per bloccare pignoramenti o ipoteche.
  • Seguiamo trattative stragiudiziali e accordi di saldo e stralcio con banche e finanziarie.
  • Avviamo procedure di composizione della crisi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione del patrimonio) come Gestori o esperti nominati dal Tribunale.
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Contesto normativo e giurisprudenziale

La risposta a un sollecito di pagamento richiede la conoscenza delle norme che regolano la costituzione in mora, la diffida ad adempiere, l’intimazione di pagamento nelle cartelle esattoriali e le disposizioni speciali per la gestione della crisi da sovraindebitamento. Di seguito sono sintetizzati i principali riferimenti.

1. Costituzione in mora ex art. 1219 c.c.

L’articolo 1219 del Codice civile stabilisce che il debitore è costituito in mora attraverso un’intimazione o richiesta scritta del creditore . La messa in mora fa decorrere gli interessi moratori e produce ulteriori effetti (ad esempio l’obbligo di risarcire il danno). La norma precisa che la costituzione in mora non è necessaria se:

  1. Il debito deriva da fatto illecito;
  2. Il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere;
  3. È scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore .

Per il debitore, ricevere una messa in mora significa che il creditore sollecita formalmente l’adempimento e può agire in giudizio per il risarcimento del danno da ritardo. Chi riceve la diffida deve valutare se la pretesa è fondata e se sono decorsi i termini di prescrizione.

2. Diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.

Quando un contratto è in corso di esecuzione e una delle parti non adempie, l’altra può intimare l’adempimento entro un termine congruo tramite diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.). La norma dispone che la diffida deve essere scritta e deve indicare che, decorso inutilmente il termine (non inferiore a 15 giorni salvo pattuizioni diverse), il contratto si intenderà risolto . Se il termine decorre senza adempimento, la risoluzione avviene automaticamente, senza necessità di ricorrere al giudice .

Nel 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito che la diffida ad adempiere può essere intimata solo dopo che l’inadempimento si è verificato. Nella massima dell’ordinanza n. 361/2025 viene affermato che la diffida è strumento per ottenere la rapida risoluzione di un contratto dopo l’altrui inadempimento e non può essere inviata prima della scadenza del termine contrattuale . Questo principio tutela il debitore da diffide pretestuose quando il termine per adempiere non è ancora scaduto.

3. Intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973

In materia di riscossione coattiva dei tributi, l’Agenzia Entrate‑Riscossione deve notificare la cartella di pagamento con l’invito a pagare entro 60 giorni. Se l’espropriazione non viene avviata entro un anno dalla notifica della cartella, l’agente deve inviare un avviso di intimazione ad adempiere: l’articolo 50 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’espropriazione “deve essere preceduta dalla notifica (…) di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere (…) entro cinque giorni” . L’avviso perde efficacia decorsi 12 mesi .

La giurisprudenza ha oscillato sull’obbligo di impugnare l’intimazione. Una pronuncia del 17 giugno 2024 (ord. Cass. 16743/2024) aveva ritenuto facoltativo l’impugnazione, affermando che l’avviso di intimazione non rientra tra gli atti elencati all’art. 19 del d.lgs. 546/1992. Tale orientamento permetteva di eccepire la prescrizione in sede di impugnazione dell’atto successivo . Tuttavia con la sentenza 11 marzo 2025 n. 6436, la Cassazione ha mutato rotta, equiparando l’intimazione all’avviso di mora e stabilendo che, se l’atto non è impugnato tempestivamente, la pretesa si cristallizza e non è più possibile far valere le eccezioni (ad es. la prescrizione) . Tale principio è stato confermato dalla successiva sentenza 20476/2025: l’intimazione di pagamento è considerata atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e, se non contestata entro 60 giorni, non è più possibile far valere vicende estintive anteriori . Il debitore deve quindi prestare attenzione ai termini per impugnare l’intimazione (60 giorni dalla notifica).

4. Atti impugnabili e art. 19 d.lgs. 546/1992

L’art. 19 del decreto legislativo 546/1992 (Codice del processo tributario), in vigore fino al 31 dicembre 2025, elenca gli atti contro i quali è ammesso ricorso davanti alle corti di giustizia tributaria: tra questi l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga sanzioni, la cartella di pagamento, l’avviso di mora (intimazione di pagamento) e gli atti relativi all’iscrizione di ipoteca o al fermo di beni mobili . L’elenco ha carattere tassativo; tuttavia il comma 3 prevede che la mancata notificazione di atti impugnabili consente di impugnarli unitamente all’atto notificato successivamente . Dal 1° gennaio 2026 questa disposizione sarà abrogata dal d.lgs. 175/2024, ma sino a fine 2025 resta il punto di riferimento per l’impugnazione degli atti tributari.

5. Legge 3/2012 e sovraindebitamento

La legge 27 gennaio 2012 n. 3 (come modificata dal d.lgs. 14/2019 e dal d.lgs. 83/2022) disciplina gli strumenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento delle persone fisiche e delle microimprese. L’articolo 6 definisce il sovraindebitamento come la situazione di squilibrio permanente tra debiti e patrimonio tale da rendere difficoltoso o impossibile il regolare adempimento; la legge consente al debitore di proporre un accordo con i creditori o un piano del consumatore. L’articolo 7 stabilisce che il debitore in stato di sovraindebitamento può presentare, con l’ausilio di un OCC, un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano del consumatore; la proposta non è ammissibile se l’interessato ha già beneficiato delle procedure nei precedenti cinque anni o ha fornito documentazione incompleta. L’accordo deve assicurare il pagamento dei crediti impignorabili (es. alimentari), può prevedere il parziale soddisfacimento dei creditori privilegiati e può comprendere la cessione dei beni.

Per i debitori che non riescono più a pagare mutui, prestiti o imposte, la legge 3/2012 offre soluzioni come il piano del consumatore, l’accordo di composizione e la liquidazione controllata del patrimonio. In molti casi, grazie all’intervento dell’OCC e del giudice, è possibile ottenere la sospensione delle azioni esecutive e la cancellazione di parte dei debiti.

6. Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Il decreto‑legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modifiche nella legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, strumento rivolto agli imprenditori in difficoltà che desiderano ristrutturare l’azienda con l’assistenza di un esperto indipendente. L’articolo 6 del decreto prevede che l’imprenditore possa chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio: dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese “i creditori non possono acquisire diritti di prelazione (…) né iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari” . Le misure protettive durano fino alla conclusione delle trattative; nel frattempo la sentenza di fallimento non può essere pronunciata e i creditori non possono risolvere i contratti pendenti . Anche in questo caso è indispensabile l’intervento di un esperto negoziatore: l’Avv. Monardo è iscritto negli elenchi degli esperti e può essere nominato dal Tribunale per assistere l’impresa nella ricerca di un accordo.

7. Rottamazione e definizione agevolata (Legge 197/2022 e leggi successive)

Con la Legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) il legislatore ha introdotto la “rottamazione‑quater”, prevedendo la possibilità di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (poi estesa al 31 dicembre 2023 con successivi interventi) versando soltanto il capitale e le spese di notifica e di esecuzione, senza dover pagare interessi, sanzioni e aggio. Il dossier del Senato spiega che il debitore può scegliere fino a 120 rate di uguale importo; l’agente comunicherà entro il 30 giugno 2025 l’ammontare dovuto e la prima rata scadrà il 31 luglio 2025 . I commi 7‑19 disciplinano gli effetti dell’adesione, le modalità di pagamento, le conseguenze dell’inadempimento e l’estensione della definizione ai debiti previdenziali . In particolare, il comma 1 consente di estinguere i carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 versando solo capitale e spese ; il comma 2 permette di suddividere l’importo in massimo 120 rate con scadenza mensile .

Nel 2024 e 2025 il legislatore ha introdotto proroghe e riammissioni alla rottamazione‑quater attraverso il decreto‑legge 202/2024 (cosiddetto Milleproroghe 2025). L’art. 3‑bis del decreto prevede la riammissione alla definizione agevolata per chi non ha versato le rate entro il 31 dicembre 2024, a condizione di presentare una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025 e pagare le prime rate entro luglio 2025. Chi riceve un sollecito di pagamento relativo a cartelle ammesse alla rottamazione deve valutare la possibilità di aderire a tali misure per ridurre o cancellare interessi e sanzioni.

8. Giurisprudenza recente

Oltre alla sentenza 6436/2025 sull’intimazione di pagamento, la Corte di Cassazione ha adottato altre decisioni significative per chi riceve solleciti:

  • Ord. Cass. 8 gennaio 2025 n. 361 – diffida ad adempiere: la diffida può essere intimata solo dopo che l’inadempimento si è verificato; non può essere inviata prima della scadenza del termine .
  • Cass. Trib. 17 giugno 2024 n. 16743: la mancata impugnazione dell’intimazione non impedisce di eccepire la prescrizione in un atto successivo . Questo orientamento è stato superato dalla sentenza 6436/2025.
  • Cass. Trib. 11 marzo 2025 n. 6436: l’intimazione di pagamento è equiparata all’avviso di mora; se non viene impugnata entro i termini, il credito si cristallizza e non è più possibile contestare la prescrizione .
  • Cass. Trib. 21 luglio 2025 n. 20476: conferma l’orientamento della 6436/2025, ribadendo che l’intimazione equivale ad un avviso di mora; la mancata impugnazione impedisce di far valere vicende estintive precedenti .

Alla luce di queste pronunce è fondamentale non sottovalutare la lettera di sollecito o l’intimazione: l’inazione potrebbe impedire di contestare la pretesa e far decadere i rimedi.

Procedura passo‑passo dopo la notifica del sollecito

Rispondere correttamente a un sollecito di pagamento richiede ordine e attenzione. Di seguito è descritto un percorso in sette fasi dalla ricezione della comunicazione alla definizione del debito, con indicazioni pratiche e note sui termini.

Fase 1 – Verifica della legittimità della lettera

  1. Identificazione del mittente: accertarsi che l’atto provenga da un soggetto legittimato (creditore originario, società di recupero crediti incaricata, Agenzia Entrate‑Riscossione, amministratore di condominio). Verificare la presenza del logo ufficiale, dei riferimenti normativi e della firma digitale. Un sollecito anonimo o proveniente da soggetti non autorizzati potrebbe essere una truffa.
  2. Controllo dei dati: la lettera deve indicare chiaramente:
  3. nome e indirizzo del debitore;
  4. importo richiesto e voce di costo (capitale, interessi, sanzioni);
  5. estremi del contratto o del ruolo (numero pratica, bollo, data);
  6. termini per adempiere e conseguenze della mancata risposta. Se mancano informazioni essenziali (ad esempio l’importo residuo o il riferimento alla cartella), è consigliabile chiedere subito chiarimenti.
  7. Verifica della prescrizione: ogni diritto di credito si estingue dopo un certo periodo (prescrizione). I debiti tributari si prescrivono in genere in 10 anni (imposte dirette) o 5 anni (sanzioni amministrative), quelli derivanti da bollette o forniture in 5 anni, i contributi previdenziali in 5 o 10 anni. Se sono decorsi i termini senza interruzioni (come una messa in mora o un atto giudiziario), il debitore può eccepire la prescrizione.
  8. Vizi di notifica: verificare che la notifica della cartella o del sollecito sia avvenuta secondo le modalità di legge (raccomandata con ricevuta, PEC, messo notificatore). La notifica a persona diversa dal destinatario o la mancanza della relata di notifica rendono nullo l’atto.

Fase 2 – Richiesta di documentazione e sospensione

Se la pretesa appare dubbia o se mancano i documenti, il debitore può chiedere al creditore la documentazione che giustifica il debito (contratto originario, estratto conto, copia della cartella). Nel settore bancario e finanziario è diritto del cliente ottenere la documentazione contrattuale entro 90 giorni (Testo unico bancario). Per le cartelle, è possibile richiedere all’Agenzia Entrate‑Riscossione l’estratto di ruolo e la copia degli atti (cartella, avvisi, notifica). In attesa della documentazione, è consigliabile:

  • Inviare una istanza di autotutela o una richiesta di sospensione. L’Agenzia Entrate‑Riscossione può sospendere la riscossione in caso di:
  • pagamento già effettuato,
  • prescrizione o decadenza,
  • sentenza favorevole al contribuente,
  • sgravio o annullamento del debito.
  • Presentare domanda di rateizzazione; la presentazione interrompe l’esecuzione, ma è necessario verificare se la posizione è definibile.

Fase 3 – Valutazione dei termini per l’impugnazione

Ogni atto impugnabile prevede un termine di decadenza per presentare ricorso:

  • 60 giorni per ricorsi in materia tributaria (cartella di pagamento, intimazione, avviso di accertamento). Ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, l’atto deve indicare il termine e la corte competente .
  • 40 giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.), ossia il provvedimento con cui un creditore chiede al giudice di ingiungere il pagamento.
  • 30 giorni per opporsi ad una sanzione amministrativa (Codice della strada) avanti al Giudice di pace.
  • 20 giorni per l’opposizione al precetto (art. 617 c.p.c.).

Il termine decorre dalla notifica dell’atto. Nei periodi feriali (dal 1° agosto al 31 agosto) la sospensione dei termini processuali proroga la scadenza. Se il sollecito è un “avviso di intimazione” ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni; la mancata impugnazione cristallizza la pretesa .

Fase 4 – Scelta della strategia difensiva

A seguito dell’analisi preliminare, è necessario scegliere la strategia più adatta:

  1. Pagare integralmente: soluzione da considerare se il debito è certo, esigibile e sostenibile. Il pagamento entro i termini evita ulteriori interessi. Per le cartelle, è possibile pagare online sul sito dell’Agenzia Riscossione oppure con moduli F24.
  2. Pagare parzialmente o richiedere una rateizzazione: il contribuente può chiedere la dilazione del pagamento in rate fino a 72 rate (6 anni) o, in caso di comprovata difficoltà economica, fino a 120 rate mensili. La richiesta deve essere presentata all’Agenzia Riscossione e sospende l’adozione di nuove misure esecutive. Tuttavia, se le rate non vengono pagate si decade dal beneficio e riprendono le azioni esecutive.
  3. Contestare l’atto: quando sussistono vizi di forma (notifica irregolare, mancanza di motivazione), errori di calcolo, prescrizione o decadenza. La contestazione può avvenire tramite:
  4. ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) per le cartelle e gli avvisi di accertamento;
  5. opposizione ex art. 645 c.p.c. davanti al tribunale competente in caso di decreto ingiuntivo;
  6. opposizione a precetto o a pignoramento (artt. 615 e 617 c.p.c.);
  7. reclamo presso il condominio per i solleciti condominiali. Il ricorso deve essere motivato allegando la documentazione che dimostra l’irregolarità. Un avvocato esperto può redigere atti completi e depositarli tramite il processo tributario telematico.
  8. Negoziazione stragiudiziale: con banche, finanziarie o fornitori è spesso possibile ottenere saldi e stralcio, accordi di ristrutturazione o piani di rientro con riduzione degli interessi. Conviene farsi assistere da un professionista per evitare clausole vessatorie.
  9. Attivare procedure di sovraindebitamento (legge 3/2012) o composizione negoziata (D.L. 118/2021) quando i debiti sono tali da compromettere la capacità di adempiere. Queste procedure permettono di ottenere la sospensione delle azioni esecutive e di proporre un piano di pagamento sostenibile. In molti casi si ottiene la cancellazione integrale dei debiti residui al termine della procedura.
  10. Aderire alla definizione agevolata o alla rottamazione: se il sollecito riguarda cartelle rientranti nel perimetro della rottamazione‑quater (carichi 2000‑2023), è consigliabile valutare l’adesione per non pagare sanzioni e interessi . Il termine per presentare la dichiarazione è fissato (al momento dell’aggiornamento) al 30 aprile 2025 per le riammissioni; la prima rata scade il 31 luglio 2025 .

Fase 5 – Redazione della risposta o del ricorso

La risposta al sollecito deve essere calibrata in base alla strategia scelta. Alcune indicazioni:

  • Lettera di contestazione: se si riscontrano irregolarità, si può inviare al creditore (via PEC o raccomandata A/R) una contestazione motivata, indicando i motivi di nullità (prescrizione, decadenza, carenza di motivazione). La lettera deve richiedere l’annullamento del sollecito e la sospensione delle azioni esecutive. È opportuno allegare documenti (contratti, ricevute, estratti conto) e conservare copia della comunicazione.
  • Istanza di rateizzazione o saldo e stralcio: va redatta seguendo i modelli dell’Agente della riscossione o del creditore, allegando l’ISEE o la documentazione reddituale per dimostrare la situazione di difficoltà. Nella domanda si può proporre un piano di rientro compatibile con le proprie entrate.
  • Ricorso: in caso di ricorso tributario è necessario predisporre l’atto indicando: generalità del ricorrente e dell’ente impositore, oggetto dell’impugnazione, motivi di diritto e di fatto, documenti allegati, richiesta di sospensione e provvisoria esecuzione. Il ricorso va notificato all’ente e depositato telematicamente. Per i ricorsi civili (decreto ingiuntivo, precetto) occorre depositare l’atto presso la cancelleria del tribunale competente.

Fase 6 – Gestione delle trattative o del giudizio

Durante la trattativa con il creditore o nel corso del procedimento giudiziario, è fondamentale:

  • Raccogliere prove: conservare tutte le comunicazioni, le ricevute di pagamento, i contratti e gli estratti conto. Nel contenzioso tributario, la produzione di documenti è essenziale per dimostrare la prescrizione o l’avvenuto pagamento.
  • Partecipare alle udienze: nel processo tributario le udienze sono spesso telematiche; il mancato collegamento può determinare la decisione in assenza del contribuente.
  • Proporre soluzioni transattive: anche nel corso del processo è possibile definire la controversia con un accordo, soprattutto per importi modesti. L’Agenzia Entrate‑Riscossione consente il pagamento rateizzato delle somme dovute a seguito di sentenza.
  • Monitorare i termini: se non si paga una rata di un piano di rientro, si decade e riprendono le azioni esecutive. È quindi necessario rispettare scrupolosamente le scadenze.

Fase 7 – Verifica finale e conservazione della documentazione

Una volta definito il debito (con pagamento, saldo e stralcio, accoglimento del ricorso o esdebitazione), occorre richiedere l’attestazione di estinzione. Ad esempio, per le cartelle definibili con la rottamazione, l’Agente rilascerà l’attestazione di saldo dopo l’ultima rata. Conservare tutte le ricevute: potrebbero essere utili per future contestazioni o in caso di errori dell’ente.

Difese e strategie legali

In questa sezione vengono approfondite le principali difese e strategie a disposizione del debitore per rispondere al sollecito senza peggiorare la situazione. La scelta della strategia dipende dalla natura del debito (privato, bancario, tributario, condominiale), dall’importo, dai termini di prescrizione, dalla disponibilità finanziaria e dalle prospettive future.

Contestazione della pretesa: vizi di forma e di sostanza

  1. Eccezione di prescrizione: se sono decorsi i termini di legge senza atti interruttivi, il debitore può eccepire la prescrizione. Ad esempio, le cartelle di pagamento relative ai contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni; dopo la riforma del 2024 la prescrizione decorre dal 61° giorno successivo alla notifica . Per le forniture (utenze, canoni) la prescrizione è di 5 anni; per gli interessi bancari è di 10 anni. La prescrizione deve essere eccepita nel primo atto difensivo; se non viene sollevata tempestivamente, si ritiene rinunciata.
  2. Vizi di notifica: la notifica a persona diversa dal destinatario, l’assenza della relata o l’errore nell’indirizzo rendono nullo l’atto. Anche l’utilizzo di modalità non previste (ad esempio un fax) può invalidare la notifica. In caso di cartella, la notifica deve avvenire tramite messo notificatore, raccomandata o PEC; la prova dell’avvenuta consegna spetta all’Agente.
  3. Mancanza di motivazione: il sollecito deve contenere l’indicazione dettagliata del credito (importo, natura, periodo di riferimento) e dei presupposti giuridici. Un atto generico può essere impugnato per violazione dell’art. 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) che impone agli atti dell’Amministrazione finanziaria la chiara indicazione delle norme violate e dei criteri di calcolo.
  4. Errore di calcolo: può riguardare l’applicazione degli interessi (anatocismo), la duplicazione delle somme, la mancata detrazione di pagamenti effettuati. È possibile chiedere la rettifica o proporre ricorso per la rideterminazione del debito.
  5. Illegittimità della cessione del credito: se il credito è stato ceduto a una società di recupero crediti, occorre verificare l’avvenuta notifica della cessione ex art. 1264 c.c. e la legittimazione della cessionaria. In mancanza di notifica o di accettazione, il debitore può rifiutare il pagamento.
  6. Opposizione a decreto ingiuntivo: nel caso di crediti contrattuali, il creditore può chiedere un decreto ingiuntivo. Il debitore ha 40 giorni per opporsi, sollevando le proprie eccezioni (prescrizione, compensazione, usura). L’opposizione sospende l’efficacia del decreto.
  7. Istanza di sospensione dell’atto: parallelamente alla proposizione del ricorso, è possibile chiedere la sospensione dell’atto impugnato, dimostrando il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e la fumus boni iuris (probabile fondatezza del ricorso). La sospensione evita che nel frattempo vengano effettuati pignoramenti o ipoteche.

Accordi stragiudiziali, transazioni e saldo e stralcio

Spesso un sollecito proviene da una banca o da una finanziaria per prestiti personali o carte di credito. In questi casi è opportuno aprire un confronto con il creditore per definire la posizione in via stragiudiziale. Le principali opzioni sono:

  • Saldo e stralcio: il debitore paga una somma inferiore al dovuto (solitamente tra il 40 % e il 70 % dell’importo) in un’unica soluzione; il creditore rinuncia al residuo. Per ottenere un buon accordo è utile dimostrare la propria difficoltà economica (ISEE, buste paga) e il rischio che il creditore non recuperi nulla. Dopo il pagamento, occorre farsi rilasciare una quietanza liberatoria con l’impegno di cancellare eventuali segnalazioni in centrale rischi.
  • Rinegoziazione del contratto: per mutui e finanziamenti è possibile chiedere alla banca la sospensione temporanea delle rate (ad esempio con il “Fondo Gasparrini” per i mutui prima casa) o la riduzione del tasso d’interesse. La banca può rivedere il piano di ammortamento estendendone la durata.
  • Transazione fiscale: nel contesto delle procedure concorsuali o degli accordi di ristrutturazione, il contribuente può proporre all’Agenzia delle Entrate e all’INPS una transazione fiscale, prevedendo la falcidia di interessi e sanzioni e il pagamento in percentuale del tributo. La transazione è oggi disciplinata dall’art. 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019).
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti della crisi d’impresa: le imprese che non possono accedere al sovraindebitamento possono ricorrere ad accordi ex art. 57 C.C.I.I., negoziando con i creditori un piano di rientro omologato dal tribunale. Questo strumento consente la falcidia dei debiti e la continuità aziendale.

Rateizzazione e sospensione presso Agenzia Entrate‑Riscossione

L’Agente della riscossione concede la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo in base a importi e condizioni:

  • Fino a 120 rate mensili per debiti superiori a 120.000 €. È necessario allegare la documentazione reddituale e dimostrare di trovarsi in temporanea situazione di difficoltà.
  • Fino a 72 rate per debiti inferiori o per chi richiede la dilazione “ordinaria”.
  • Decadenza dal piano: il mancato pagamento di 5 rate (anche non consecutive) comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino delle azioni esecutive. Nel caso di rateazioni concesse nel 2023‑2024, la decadenza è stata ridotta a 8 rate. È quindi fondamentale mantenere la regolarità.
  • Sospensione legale: la presentazione dell’istanza di rateizzazione sospende le procedure esecutive in corso. L’agente non può avviare pignoramenti fino alla risposta sulla domanda.

Procedure di sovraindebitamento

Quando il debitore non è in grado di far fronte ai propri debiti con il reddito e il patrimonio, le procedure di sovraindebitamento offrono una vera via d’uscita:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non professionali. Con l’aiuto di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) il consumatore propone un piano di pagamento che può prevedere la falcidia dei crediti e il pagamento anche parziale. Il giudice omologa il piano e dispone la sospensione delle azioni esecutive. L’articolo 6 della legge 3/2012 consente al consumatore di accedere alla procedura e definisce il sovraindebitamento.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: applicabile anche a imprenditori sotto soglia (microimprese, start‑up) e professionisti. L’accordo richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’attestazione dell’OCC. Il piano può prevedere la dilazione dei debiti tributari e previdenziali, ma deve garantire il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: quando non è possibile proporre un piano o un accordo, il debitore può mettere a disposizione il proprio patrimonio a favore dei creditori. Dopo la vendita dei beni e la distribuzione del ricavato, i debiti residui vengono cancellati. Questo strumento, simile al fallimento del consumatore, permette di ripartire da zero.
  4. Esdebitazione: a conclusione di una procedura di sovraindebitamento, il giudice può dichiarare l’esdebitazione, liberando il debitore dai debiti non soddisfatti. L’esdebitazione può essere concessa anche in caso di incapienza totale del patrimonio (c.d. “fresh start”) quando il debitore non ha beni da liquidare.

Composizione negoziata della crisi d’impresa (imprese e professionisti)

Introdotta dal D.L. 118/2021, la composizione negoziata è rivolta agli imprenditori in crisi che vogliono evitare la liquidazione giudiziale. L’imprenditore presenta istanza alla Camera di commercio, indicando la situazione economico‑finanziaria e nominando un esperto. Quest’ultimo assiste nelle trattative con i creditori e può proporre:

  • Moratorie o ristrutturazioni del debito con banche e fornitori;
  • Cessioni di ramo d’azienda o ingressi di nuovi soci;
  • Accordi per la continuità aziendale.

Le misure protettive dell’art. 6 del D.L. 118/2021 sospendono le azioni esecutive e cautelari; i creditori non possono acquisire nuovi diritti di prelazione né risolvere i contratti pendenti . L’imprenditore può quindi negoziare con serenità sotto la supervisione dell’esperto. L’avv. Monardo, come esperto negoziatore, può essere nominato per assistere l’impresa nella procedura.

Adesione alla definizione agevolata (rottamazione‑quater e altre sanatorie)

La definizione agevolata consente di estinguere debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese, senza interessi né sanzioni. Secondo il dossier del Senato sul D.D.L. S. 1375, l’adesione è possibile per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; il debito può essere suddiviso in fino a 120 rate . I commi 82‑99 chiariscono che non sono dovuti interessi di mora né sanzioni ; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate mensili .

Per aderire bisogna presentare una dichiarazione telematica all’Agente della riscossione entro il termine (al momento fissato al 30 aprile 2025 per la riammissione). È fondamentale verificare se i carichi oggetto del sollecito rientrano nei periodi ammessi. In caso di adesione, eventuali procedure esecutive sono sospese; inadempimenti successivi (mancato pagamento di una rata) comportano la decadenza e la perdita dei benefici.

Errori comuni da evitare

  1. Ignorare il sollecito: non rispondere o non impugnare un atto nei termini può comportare la perdita del diritto di contestare la pretesa. La giurisprudenza del 2025 ha ribadito che la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento cristallizza il debito .
  2. Pagare senza verificare: versare somme non dovute o pagare un importo prescritto equivale a riconoscere il debito e interrompe la prescrizione. Prima di pagare è necessario chiedere il conteggio aggiornato e verificare eventuali sconti previsti da rottamazioni o transazioni.
  3. Affidarsi a moduli standard: ogni situazione è diversa; modelli di risposta generici trovati online potrebbero non tutelare adeguatamente i diritti. È preferibile farsi assistere da un avvocato che valuti le peculiarità del caso.
  4. Accettare telefonate aggressive: le società di recupero crediti non possono effettuare minacce o azioni illegittime. Qualsiasi accordo deve essere formalizzato per iscritto. Se si subiscono comportamenti scorretti è possibile segnalare l’operatore all’Autorità Garante della Privacy o all’AGCM.
  5. Dimenticare i termini di decadenza: ricorsi, rateizzazioni e adesioni alla rottamazione hanno scadenze precise. Segnare le date e affidarsi a professionisti evita la perdita di opportunità.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme e effetti

NormaOggettoEffetto principaleTermini/Note
Art. 1219 c.c.Costituzione in mora del debitoreLa mora si configura con intimazione scritta; fa decorrere gli interessi moratoriNon necessaria se il debito deriva da fatto illecito, se il debitore dichiara di non voler adempiere o se la prestazione è portabile
Art. 1454 c.c.Diffida ad adempiereLa parte non inadempiente può intimare per iscritto l’adempimento entro un termine congruo; decorso inutilmente il termine, il contratto è risolto di dirittoIl termine non può essere inferiore a 15 giorni salvo accordi diversi; la diffida deve seguire un inadempimento
Art. 50 D.P.R. 602/1973Intimazione di pagamentoSe non viene avviata l’espropriazione entro un anno dalla cartella, occorre notificare un avviso di intimazione con termine di 5 giorni per pagareL’avviso perde efficacia dopo un anno; la mancata impugnazione entro 60 giorni cristallizza il debito
Art. 19 d.lgs. 546/1992Atti impugnabili nel processo tributarioElenca gli atti contro cui è ammesso ricorso: avviso di accertamento, cartella, avviso di mora (intimazione), ipoteca, fermo, ecc.La disposizione è abrogata dal 1° gennaio 2026; la mancata notifica di un atto consente di impugnarlo con l’atto successivo
Legge 3/2012 art. 6‑8SovraindebitamentoConsente a persone fisiche e microimprese di proporre un accordo o un piano del consumatore in caso di squilibrio tra debiti e patrimonio. Il piano prevede la ristrutturazione dei debiti e il pagamento parziale dei creditoriNon ammissibile se il debitore ha già usufruito delle procedure negli ultimi 5 anni o ha documentazione incompleta
D.L. 118/2021 art. 6Composizione negoziata della crisi d’impresaPrevede misure protettive: dalla pubblicazione dell’istanza i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelariI creditori non possono risolvere i contratti pendenti; le misure durano fino alla conclusione delle trattative
Legge 197/2022 art. 1 commi 231‑252Rottamazione‑quater e definizione agevolataConsente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo capitale e spesePossibilità di rateizzare l’importo fino a 120 rate . La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2025; la prima rata scade il 31 luglio 2025

Tabella 2 – Differenze fra messa in mora, diffida ad adempiere e intimazione di pagamento

IstitutoNorma di riferimentoFinalitàTerminiImplicazioni per il debitore
Messa in moraArt. 1219 c.c.Invitare il debitore ad adempiere e far decorrere gli interessi moratoriNessun termine fissato, ma la richiesta deve essere scrittaFa scattare la mora; produce interessi moratori. Il debitore può contestare l’importo o eccepire la prescrizione
Diffida ad adempiereArt. 1454 c.c.Permettere alla parte non inadempiente di ottenere la risoluzione del contrattoIl termine deve essere congruo, non inferiore a 15 giorniSe l’altra parte non adempie, il contratto si risolve automaticamente. Non può essere inviata prima dell’inadempimento
Intimazione di pagamentoArt. 50 D.P.R. 602/1973Preavviso di esecuzione coattiva dopo la cartella di pagamentoTermine di 5 giorni per pagare ; ricorso entro 60 giorniSe non impugnata, il debito si cristallizza ; prepara l’esecuzione forzata (pignoramento)

Tabella 3 – Procedure di sovraindebitamento

ProceduraDestinatariCaratteristicheVantaggi
Piano del consumatorePersone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non professionaliProposta elaborata con l’OCC e approvata dal giudice; prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debitiSospende azioni esecutive; il creditore non può opporsi al piano. Al termine il debitore è liberato dai debiti residui
Accordo di ristrutturazione dei debitiConsumatori, professionisti e imprenditori sotto sogliaNecessita dell’approvazione della maggioranza dei creditori e dell’omologazione giudiziale; garantisce il pagamento integrale dei crediti privilegiatiConsente la falcidia dei debiti e la conservazione del patrimonio; i creditori sono vincolati all’accordo
Liquidazione controllata del patrimonioDebitori incapienti o che non possono proporre un pianoViene nominato un liquidatore che vende i beni e distribuisce il ricavato; al termine i debiti residui sono cancellatiIl debitore ottiene la cancellazione dei debiti non soddisfatti (esdebitazione) e può ripartire da zero

Domande e risposte (FAQ)

1. Cos’è una lettera di sollecito di pagamento?

È una comunicazione scritta con cui il creditore chiede al debitore di pagare una somma scaduta. Può essere inviata prima dell’azione giudiziaria o dopo la notifica di una cartella di pagamento. Nelle cartelle tributarie l’intimazione è prevista dall’art. 50 D.P.R. 602/1973 .

2. È obbligatorio rispondere a un sollecito di pagamento?

Non c’è un obbligo formale di rispondere, ma ignorare la lettera può portare a maggiorazioni, iscrizioni a ruolo o azioni esecutive. È consigliabile verificare la legittimità della pretesa e, se necessario, contestarla nei termini.

3. Cosa succede se non impugno l’intimazione di pagamento?

Secondo la Cassazione 6436/2025, se l’intimazione non viene impugnata entro 60 giorni, il credito si cristallizza e non è più possibile eccepire vizi o prescrizione . È quindi essenziale valutare tempestivamente se presentare ricorso.

4. Qual è la differenza tra diffida ad adempiere e messa in mora?

La messa in mora (art. 1219 c.c.) costituisce il debitore in mora e fa decorrere gli interessi, ma non scioglie il contratto. La diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) permette alla parte fedele di risolvere il contratto se l’altra non adempie entro un termine congruo .

5. Posso oppormi a un sollecito se il debito è prescritto?

Sì. La prescrizione estingue il diritto di credito; deve essere eccepita con una comunicazione scritta o in sede di ricorso. È necessario dimostrare che sono trascorsi i termini senza atti interruttivi.

6. La società di recupero crediti mi sollecita per telefono: come comportarmi?

Le comunicazioni devono avvenire nel rispetto del Codice deontologico e della privacy. È consigliabile chiedere che tutte le richieste siano formalizzate per iscritto. Minacce o telefonate insistenti possono essere segnalate all’Autorità garante per la privacy o all’Autorità antitrust.

7. Dopo quanto tempo la cartella di pagamento si prescrive?

Dipende dal tipo di tributo: le imposte dirette hanno prescrizione decennale, mentre l’IVA e le imposte indirette in genere si prescrivono in 5 anni. Tuttavia, la notificazione della cartella e degli atti successivi interrompe la prescrizione. Inoltre l’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973, se non impugnata, cristallizza il debito .

8. Ho ricevuto una diffida ad adempiere prima della scadenza del contratto: è valida?

No. La diffida ad adempiere può essere intimata solo dopo che l’altra parte è inadempiente; non può essere inviata prima della scadenza del termine . Una diffida prematura è illegittima e può essere contestata.

9. Posso chiedere la rateizzazione di una cartella dopo l’invio dell’intimazione?

Sì. Finché non inizia l’esecuzione forzata, è possibile chiedere la rateizzazione all’Agenzia Entrate‑Riscossione. La presentazione dell’istanza sospende le azioni esecutive. Tuttavia se l’intimazione non viene impugnata, il credito si cristallizza; è comunque opportuno valutare la rateizzazione per evitare il pignoramento.

10. Se aderisco alla rottamazione‑quater, devo impugnare il sollecito?

La definizione agevolata sospende le procedure esecutive relative ai carichi inclusi. Se il sollecito riguarda carichi rottamabili, è consigliabile aderire e non è necessario impugnare l’intimazione. Tuttavia, se vi sono vizi dell’atto o carichi esclusi dalla rottamazione, è opportuno presentare ricorso.

11. In cosa consiste il piano del consumatore?

È una procedura di sovraindebitamento che consente alla persona fisica di proporre un piano per pagare i debiti in modo sostenibile. Il piano è elaborato con l’assistenza di un OCC e, se omologato dal giudice, consente la falcidia dei debiti e la sospensione delle azioni esecutive.

12. La procedura di sovraindebitamento cancella tutti i debiti?

Alla fine della procedura, con l’esdebitazione, i debiti residui non pagati vengono cancellati. Tuttavia, restano esclusi alcuni debiti (come quelli per mantenimento e alimenti, obblighi derivanti da rapporti di lavoro subordinato, risarcimento da fatto illecito). È sempre necessario consultare un esperto.

13. L’azienda in crisi può evitare il fallimento?

Sì. Con la composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021 l’imprenditore può cercare un accordo con i creditori con l’assistenza di un esperto. Durante la procedura i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive .

14. Quando conviene proporre un saldo e stralcio?

Il saldo e stralcio è conveniente quando non si riesce a sostenere le rate e si dispone di una somma liquidabile (ad esempio una liquidazione o un prestito da familiari). È opportuno negoziare una riduzione significativa del debito (almeno del 30‑50 %) e ottenere una liberatoria.

15. Posso cancellare una segnalazione nella centrale rischi dopo aver pagato?

Una volta pagato il debito o conclusa la transazione, si può richiedere al creditore la cancellazione della segnalazione in CRIF e nelle altre banche dati. Il creditore deve aggiornare le posizioni entro 30 giorni. In caso di inerzia, si può inviare un reclamo all’Arbitro bancario finanziario.

16. Cosa succede se non pago una rata del piano di rateizzazione?

La decadenza interviene dopo il mancato pagamento di 5 rate non consecutive (8 rate per i piani concessi nel 2023‑2024). In tal caso l’Agenzia può avviare l’esecuzione forzata. È possibile chiedere una nuova rateizzazione solo dopo aver saldato le rate scadute.

17. Se ho beni cointestati con il coniuge, rischiamo entrambi?

L’espropriazione può colpire solo la quota di proprietà del debitore, ma la comunione può rendere più complessa la tutela. È consigliabile separare i beni e dimostrarne la proprietà esclusiva del coniuge non debitore (ad esempio con un atto di separazione dei beni). Nei pignoramenti mobiliari, l’ufficiale giudiziario deve rispettare i beni non appartenenti al debitore.

18. Posso sospendere un pignoramento se avvio la procedura di sovraindebitamento?

La presentazione dell’istanza di sovraindebitamento comporta la sospensione delle esecuzioni, ma è necessario chiedere al giudice la sospensione urgente. L’OCC trasmette la domanda al tribunale; una volta ammessa la procedura, i pignoramenti vengono sospesi fino all’omologazione del piano.

19. È possibile impugnare un sollecito condominiale?

Il sollecito di pagamento di spese condominiali deve essere preceduto dall’approvazione del bilancio assembleare e dalla ripartizione delle spese. Il condomino può contestare l’atto davanti al Giudice di pace entro 30 giorni, eccependo vizi della delibera (ad esempio mancata convocazione o ripartizione irregolare). È consigliabile pagare quanto non contestato per evitare azioni esecutive.

20. Cosa succede se ricevo un sollecito per un debito già pagato?

Occorre inviare subito la prova del pagamento (ricevute, bonifici) chiedendo lo sgravio. Per le cartelle, l’istanza di sgravio presentata all’Agenzia Riscossione sospende la riscossione. Se l’ente non provvede, si può impugnare l’inerzia dinanzi al giudice.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio gli effetti delle norme analizzate, di seguito sono proposte alcune simulazioni con valori indicativi. Le cifre sono puramente esemplificative e non sostituiscono il calcolo personalizzato.

Simulazione 1 – Calcolo degli interessi moratori dopo la messa in mora

Supponiamo che Tizio abbia un debito di 10.000 € verso una banca. Il 1° febbraio 2025 riceve una messa in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. con richiesta di pagamento immediato. Il contratto prevede un tasso di interesse di mora del 5 % annuo. Tizio non paga e decide di saldare il 3 maggio 2025. Gli interessi di mora maturano dal giorno della messa in mora:

  • Calcolo giorni: dal 1° febbraio al 3 maggio intercorrono 91 giorni.
  • Interesse annuo: 10.000 € × 5 % = 500 € l’anno.
  • Interesse per 91 giorni: 500 × 91/365 ≈ 124,66 €.

Tizio dovrà quindi pagare 10.124,66 €. Se la messa in mora non fosse stata inviata, gli interessi di mora non sarebbero maturati e Tizio avrebbe pagato soltanto gli interessi corrispettivi previsti dal contratto.

Simulazione 2 – Effetti della diffida ad adempiere in un contratto

Caio acquista un macchinario e firma un contratto che prevede la consegna entro il 31 agosto 2025. Il fornitore non consegna e Caio, il 10 settembre, invia una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. concedendo 15 giorni per la consegna. Il 25 settembre il termine decorre inutilmente. In forza dell’art. 1454, il contratto si intende risolto ; Caio può acquistare il macchinario da altro fornitore e chiedere il risarcimento del danno. Se Caio avesse inviato la diffida prima del 31 agosto, la diffida sarebbe stata inefficace perché l’inadempimento non si era ancora verificato .

Simulazione 3 – Intimazione di pagamento e prescrizione di una cartella

Immaginiamo che Sempronio riceva una cartella di pagamento da 5.000 € per IRPEF 2014 notificata il 1° aprile 2016. Il termine di prescrizione (decennale) si interrompe con la notifica della cartella. L’Agente non avvia l’esecuzione e, il 20 aprile 2025, notifica una intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973. Sempronio non impugna l’intimazione. A febbraio 2026 viene notificato un pignoramento. Può eccepire la prescrizione? Alla luce della sentenza 6436/2025, no: la mancata impugnazione dell’intimazione ha cristallizzato il credito . Se Sempronio avesse impugnato l’intimazione entro 60 giorni evidenziando che tra la cartella e l’intimazione erano decorsi più di 8 anni, avrebbe potuto far valere la prescrizione.

Simulazione 4 – Rateizzazione con l’Agenzia Entrate‑Riscossione

Maria deve 20.000 € di contributi previdenziali. Presenta una domanda di rateizzazione in 72 rate. L’Agenzia concede il piano a marzo 2025. Ogni rata sarà di 277,78 €. Maria paga regolarmente le prime 20 rate (fino a ottobre 2026), poi ha difficoltà e salta le rate di novembre 2026, gennaio e febbraio 2027. Dopo la quinta rata non pagata (gennaio 2027), il piano decade. L’Agenzia può procedere al pignoramento. Per evitare la decadenza Maria avrebbe potuto chiedere una modifica del piano o una nuova rateizzazione prima di accumulare 5 rate scadute.

Simulazione 5 – Adesione alla rottamazione‑quater

Giovanni ha carichi affidati alla riscossione dal 2010 al 2021 per un totale di 15.000 € (capitale 8.000 €, sanzioni 4.000 €, interessi 3.000 €). Grazie alla rottamazione‑quater prevista dalla legge 197/2022, può estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese di notifica/esecutive. Supponiamo che le spese siano 400 €. Giovanni presenta la domanda entro il 30 aprile 2025. L’Agenzia gli comunica che dovrà versare 8.400 € in 60 rate; ogni rata sarà di 140 €. Se Giovanni paga regolarmente, risparmierà 7.000 € fra sanzioni e interessi. Se perde una rata, decadrebbe e dovrebbe pagare l’intero importo con interessi e sanzioni.

Conclusione

Affrontare una lettera di sollecito di pagamento richiede conoscenza delle norme, consapevolezza dei propri diritti e tempestività. Abbiamo visto che la messa in mora costituisce il debitore in mora e fa decorrere gli interessi , mentre la diffida ad adempiere consente di risolvere il contratto solo dopo l’inadempimento . Nell’ambito della riscossione tributaria, l’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973 è un atto da non sottovalutare: dopo la sentenza 6436/2025, se non viene impugnata nei termini, la pretesa si consolida .

Il debitore ha a disposizione numerose strategie: contestare la prescrizione, chiedere la rateizzazione, aderire alle definizioni agevolate, negoziare un saldo e stralcio, avviare un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi, oppure ricorrere alla composizione negoziata per l’impresa. Ogni strada richiede valutazioni tecniche e deve essere percorsa entro termini precisi. Procrastinare o agire senza consulenza può trasformare un problema gestibile in un incubo fatto di pignoramenti, ipoteche e segnalazioni nelle centrali rischi.

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