Fideiussione su debito commerciale: cosa comporta e come difendersi legalmente

Introduzione

Nel mondo degli affari la fideiussione è uno degli strumenti più utilizzati dagli istituti di credito per garantire i finanziamenti concessi alle imprese. Il garante si assume l’impegno di pagare il debito del debitore qualora quest’ultimo non adempia e viene spesso richiesto all’imprenditore o al socio di firmare una fideiussione per ottenere il credito necessario a finanziare la propria attività. Tuttavia, una richiesta di fideiussione per un debito commerciale non è un atto neutro: comporta conseguenze patrimoniali importanti, può esporre il garante a richieste di pagamento dirette e, se redatta con clausole abusive, può essere nulla o annullabile. Conoscere in anticipo i propri diritti e gli strumenti di tutela consente di evitare errori che possono compromettere il proprio patrimonio.

L’ordinamento italiano è ricco di norme di tutela del fideiussore: gli articoli 1938 e seguenti del codice civile disciplinano la fideiussione, stabilendo i limiti e le condizioni della garanzia. Inoltre, una vasta giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito quando le clausole standard predisposte dalle banche violano la normativa concorrenziale o i diritti del consumatore. Ad esempio, l’art. 1957 c.c. stabilisce che, se il debitore non adempie, il creditore deve agire giudizialmente entro sei mesi per mantenere efficace la fideiussione; la Suprema Corte ha più volte affermato che non basta un semplice sollecito stragiudiziale , e ha censurato le clausole “a prima richiesta” che derogano a tale termine senza trattativa . Inoltre, la Banca d’Italia ha ritenuto anticoncorrenziali alcune clausole del modello ABI di fideiussione omnibus (le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.), costringendo gli istituti di credito a rivedere la modulistica .

Questo articolo – aggiornato a novembre 2025 e basato su normative e sentenze ufficiali – offre una panoramica completa sulle fideiussioni per debiti commerciali. Ha un taglio pratico e difensivo: illustra la procedura, le strategie legali e gli strumenti alternativi disponibili al debitore, risponde alle domande frequenti e propone simulazioni per comprendere meglio gli effetti economici. L’obiettivo è fornire a imprenditori, professionisti e consumatori le conoscenze per tutelarsi e, se necessario, contestare clausole illegittime o valutare soluzioni di sovraindebitamento.

La presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’articolo è stato redatto in collaborazione con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenza nazionale in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • consulente legale per procedure di esdebitazione, ristrutturazione del debito e contenzioso bancario.

Grazie alla sua esperienza decennale e al supporto di consulenti finanziari e commercialisti, lo studio dell’Avv. Monardo assiste i debitori nella verifica dell’atto di fideiussione, nella formulazione di ricorsi e opposizioni, nelle sospensioni delle pretese esecutive, nella trattativa con gli istituti di credito e nella predisposizione di piani di rientro o soluzioni giudiziali e stragiudiziali. La consulenza personalizzata permette di valutare se la garanzia richiesta è legittima, quali clausole possono essere contestate e quali alternative sono percorribili per ridurre o annullare l’esposizione debitoria.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere cosa comporta una richiesta di fideiussione è necessario esaminare le principali norme del codice civile e le interpretazioni della giurisprudenza. Qui di seguito riportiamo gli articoli più rilevanti e una sintesi delle sentenze più recenti.

Norme fondamentali della fideiussione

ArticoloOggettoSpiegazione e rilevanza
Art. 1938 c.c.Fideiussione anche per obbligazioni futureConsente di prestare garanzia per obbligazioni condizionali o future, ma impone, per le obbligazioni future, l’indicazione di un importo massimo garantito . La norma è la base della cosiddetta fideiussione omnibus, spesso utilizzata per linee di credito bancarie, dove la garanzia copre più debiti ma con un massimale indicato.
Art. 1944 c.c.Responsabilità del fideiussoreIl fideiussore è responsabile in solido con il debitore; tuttavia le parti possono pattuire il beneficio di escussione (art. 1944 comma 2), in base al quale il creditore deve prima escutere il debitore e poi il garante .
Art. 1945 c.c.Eccezioni opponibili dal fideiussoreIl garante può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, esclusa l’incapacità, salvo patto contrario . Questa norma permette di contestare, ad esempio, la nullità del contratto principale o l’inesistenza del credito.
Art. 1949 c.c.Surrogazione del fideiussoreIl fideiussore che paga il debito è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore . Ciò significa che può rivalersi sul debitore per recuperare quanto versato.
Art. 1953 c.c.Rilievo del fideiussoreIl fideiussore può chiedere al debitore di essere liberato o di fornire garanzie se viene citato in giudizio per il pagamento, se il debitore diventa insolvente, se il debito è scaduto o se la fideiussione ha durata indeterminata .
Art. 1955 c.c.Liberazione per fatto del creditoreSe il creditore compie atti che rendono impossibile la surrogazione (per esempio, rinuncia a una ipoteca), il fideiussore è liberato .
Art. 1956 c.c.Liberazione del fideiussore per obbligazione futuraSe il creditore, senza autorizzazione del garante, concede nuovi crediti sapendo che le condizioni del debitore sono peggiorate, la fideiussione si estingue . La norma è imperativa e non può essere derogata.
Art. 1957 c.c.Scadenza dell’obbligazione principaleLa responsabilità del fideiussore si protrae dopo la scadenza del debito solo se il creditore intraprende entro sei mesi un’azione giudiziale contro il debitore e la prosegue con diligenza . Se il creditore si limita a inviare solleciti extragiudiziali, la garanzia si estingue; questo termine può essere derogato ma la deroga deve essere espressa e negoziata .

Oltre a questi articoli, il codice civile contiene altre disposizioni (artt. 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952) che regolano la pluralità di fideiussori, i regresso tra i garanti e i rapporti interni; verranno richiamate quando utili.

Giurisprudenza recente

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione e i tribunali di merito hanno sviluppato un’importante elaborazione sulla validità delle fideiussioni bancarie e sulle condizioni di liberazione del garante. Di seguito, le pronunce chiave per comprendere la posizione della giurisprudenza nel 2024‑2025:

  • Distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia: la Cassazione (sentenza n. 14704/2025) ha chiarito che per qualificare una garanzia come contratto autonomo occorre la previsione di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”; la sola previsione della richiesta scritta non basta . La differenza è rilevante perché nel contratto autonomo il garante paga indipendentemente dal rapporto principale, mentre nella fideiussione può opporre le eccezioni del debitore.
  • Decadenza ex art. 1957 c.c. e clausole “a prima richiesta”: la Suprema Corte ha ribadito che il creditore deve proporre azione giudiziale entro sei mesi dalla scadenza del debito; un semplice sollecito non è sufficiente . Le clausole standard che prevedono la rinuncia al termine di sei mesi sono state giudicate abusive se non specificamente negoziate . La Corte d’Appello di Firenze (sentenza 15 maggio 2025) ha qualificato la deroga all’art. 1957 come clausola vessatoria ai sensi del codice del consumo, richiedendo doppia sottoscrizione .
  • Nullità delle fideiussioni ABI: nel 2005 la Banca d’Italia ha censurato il modello ABI di fideiussione omnibus perché le tre clausole (reviviscenza, sopravvivenza, deroga art. 1957) restringevano la concorrenza . Secondo la Cassazione (sentenze n. 30383/2024 e 1170/2025) queste clausole non sono nulle in sé, ma costituiscono prova privilegiata dell’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale per i contratti stipulati tra il 2002 e il 2005; per i contratti successivi occorre provare che la banca ha mantenuto la pratica anticoncorrenziale . Il Primo Presidente della Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite (ordinanza 12 novembre 2025) per stabilire se la nullità sia estendibile anche a garanzie specifiche e se serva prova aggiuntiva .
  • Onere della prova e liberazione ex artt. 1955 e 1956 c.c.: le ordinanze n. 6685/2024 e 9073/2025 hanno stabilito che spetta al garante provare l’esistenza dei presupposti per la liberazione: perdita del diritto di surrogazione (art. 1955) o concessione di nuovo credito con consapevolezza del peggioramento economico del debitore (art. 1956) . In particolare il creditore deve essere venuto meno all’obbligo di informare il garante del peggioramento della situazione economica .
  • Altre decisioni rilevanti: ordinanza Cass. 3989/2025 ha affermato che la deroga all’art. 1957 non è una clausola vessatoria perché non rientra tra quelle elencate dall’art. 1341 c.c. e che il provvedimento della Banca d’Italia ha valore meramente indiziario . Sentenza Cass. 9549/2025 ha esaminato il piano del consumatore nell’ambito del sovraindebitamento, stabilendo che la moratoria per i creditori privilegiati può superare un anno purché adeguatamente motivata .

Comprendere questo quadro giurisprudenziale consente di valutare se la fideiussione richiesta sia legittima, se contenga clausole abusive e quali sono le possibilità di impugnazione. Nelle sezioni successive analizzeremo la procedura da seguire dopo la notifica della richiesta di fideiussione e illustreremo le principali difese a disposizione del garante.

Procedura passo‑passo dopo la notifica della richiesta di fideiussione

Una volta ricevuta la richiesta di prestare una fideiussione (o la notifica di escussione della garanzia), il debitore o il potenziale garante deve agire con tempestività. Di seguito presentiamo le fasi principali della procedura, i termini da rispettare e i diritti da far valere.

1. Analisi del contratto e verifica delle clausole

Prima di firmare: chi riceve la bozza di fideiussione deve esaminare attentamente il testo. È consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto di diritto bancario per:

  • Verificare se la garanzia è una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia (con clausole “a prima richiesta e senza eccezioni”). Nel secondo caso il garante non può opporre eccezioni relative al contratto principale e deve pagare immediatamente .
  • Controllare la presenza di clausole abusive: deroga all’art. 1957 c.c., clausola di reviviscenza (che estende la garanzia oltre il pagamento), clausola di sopravvivenza (che mantiene la garanzia anche dopo la cessazione del rapporto), clausola di rinuncia alle eccezioni (che priva il garante della possibilità di opporsi). Se queste clausole riproducono il modello ABI censurato dalla Banca d’Italia, la fideiussione può essere parzialmente nulla .
  • Accertare il massimale garantito (art. 1938 c.c.) e la presenza di un beneficio di escussione (art. 1944 c.c.) che imponga alla banca di agire prima contro il debitore.

Dopo la firma: se la fideiussione è già stata sottoscritta e il creditore invia la richiesta di pagamento, occorre verificare:

  • Se il creditore ha rispettato il termine di sei mesi per agire giudizialmente (art. 1957 c.c.) . Se ha inviato solo una richiesta scritta o un decreto ingiuntivo non opposto, si può eccepire la decadenza.
  • Se il creditore ha compiuto atti che pregiudicano la surrogazione (art. 1955 c.c.), come la rinuncia alle garanzie ipotecarie; in tal caso la fideiussione si estingue .
  • Se l’istituto di credito ha concesso nuovi finanziamenti al debitore, nonostante un palese peggioramento della sua situazione economica e senza l’autorizzazione del garante. Tale condotta, vietata dall’art. 1956 c.c., comporta la liberazione del fideiussore .

2. Comunicazione con la banca o il creditore

Una volta individuate le eventuali criticità, è opportuno inviare subito una diffida al creditore, contestando le clausole abusive e manifestando la volontà di non pagare la garanzia fino al rispetto delle condizioni di legge. La diffida può essere inviata a mezzo PEC o raccomandata A/R e deve contenere:

  1. La descrizione del contratto (numero, data, importo garantito).
  2. Le clausole ritenute nulle o vessatorie.
  3. La richiesta di non procedere alla escussione finché non si accerta la legittimità della garanzia.
  4. L’invito alla negoziazione per rinegoziare la garanzia o sostituirla con strumenti alternativi (es. ipoteca limitata).

In alcuni casi la banca potrebbe sospendere l’escussione e trattare una riduzione del massimale o la liberazione di alcuni garanti. In assenza di accordo, il creditore potrebbe notificare un decreto ingiuntivo o avviare un’azione in via ordinaria.

3. Opposizione al decreto ingiuntivo e azioni giudiziali

Se il creditore ottiene un decreto ingiuntivo, il fideiussore ha 40 giorni per proporre opposizione. L’opposizione può basarsi su:

  • La nullità o inefficacia della fideiussione (per esempio, perché le clausole ABI sono state dichiarate anticoncorrenziali e quindi parzialmente nulle ).
  • La decadenza ex art. 1957 c.c. (mancata azione entro sei mesi).
  • La liberazione ex artt. 1955 e 1956 c.c. (perdita del diritto di surrogazione o concessione di nuovo credito).
  • L’inesistenza o l’illegittimità del debito principale.

Se non vi è decreto ingiuntivo ma il creditore promuove un giudizio ordinario o una procedura esecutiva (pignoramento), il garante può sollevare le stesse eccezioni nell’atto di costituzione e chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva.

È importante agire entro i termini di legge e depositare tutta la documentazione (contratto di fideiussione, corrispondenza, estratti conto) per dimostrare le proprie ragioni.

4. Conciliazione e rinegoziazione del debito

In molti casi è preferibile evitare un lungo contenzioso e cercare una soluzione stragiudiziale. La banca può accettare di liberare il fideiussore o di ridurre l’importo garantito se:

  • Viene offerto un piano di rientro credibile da parte dell’azienda principale.
  • Viene concessa un’altra garanzia (per esempio, un’ipoteca su un immobile) in sostituzione della fideiussione.
  • Si dimostra l’illegittimità di alcune clausole, aumentando il rischio per la banca di perdere la causa.

Un avvocato può negoziare un accordo con il creditore, definendo importo e tempi di pagamento e inserendo la rinuncia alla fideiussione. In alternativa, si può ricorrere a uno dei strumenti di composizione della crisi descritti in seguito.

5. Tempistiche e scadenze riassuntive

La seguente tabella riassume i principali termini da ricordare:

EventoTerminiRiferimento normativo
Scadenza del debito principaleIl creditore deve agire giudizialmente entro 6 mesi per conservare la garanziaArt. 1957 c.c.
Notifica di decreto ingiuntivoOpposizione da presentare entro 40 giorni dalla notificaArt. 645 c.p.c.
Termine per proporre istanza di revoca della provvisoria esecuzione20 giorni dalla notifica del decretoArt. 649 c.p.c.
Richiesta di liberazione del fideiussoreIn caso di azione tardiva del creditore o di concessione di nuovo creditoArtt. 1955–1956 c.c.
Termine di prescrizione del credito garantito10 anni (salvo termini speciali)Art. 2946 c.c.

Difese e strategie legali

Di fronte a una richiesta di fideiussione o all’escussione del garante, esistono diverse strategie legali per tutelare i propri interessi. Ecco le principali:

1. Contestazione della nullità o parziale nullità della fideiussione

Se la fideiussione riproduce le clausole reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 così come previste nel modello ABI censurato dalla Banca d’Italia, può essere parzialmente nulla. La Cassazione ha stabilito che la nullità non è automatica ma richiede la prova della persistenza dell’intesa anticoncorrenziale per i contratti stipulati dopo il 2005 . Il garante può dunque chiedere la nullità parziale della fideiussione per le clausole vietate, mantenendo valido il resto del contratto.

Per dimostrare la nullità occorre:

  1. Confrontare il proprio contratto con il modello ABI e rilevare le clausole identiche o sostanzialmente equivalenti;
  2. Dimostrare che la banca applica lo stesso schema contrattuale nonostante il provvedimento antitrust del 2005;
  3. Invocare l’art. 2 della L. 287/1990 (norme antitrust) e l’art. 1341 c.c. (clausole vessatorie nelle condizioni generali di contratto), chiedendo la cancellazione delle clausole;
  4. Citare in giudizio la banca per la declaratoria di nullità e la liberazione dalla garanzia.

2. Eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.

Se il creditore non ha intrapreso un’azione giudiziale entro sei mesi dalla scadenza del debito, il fideiussore è automaticamente liberato. Come chiarito dalla Cassazione, non è sufficiente un sollecito scritto: occorre l’avvio di un processo (ad esempio, un decreto ingiuntivo o una citazione ordinaria) . Anche l’accordo che rinuncia al termine può essere invalido se non è stato oggetto di trattativa individuale . La decadenza può essere eccepita in qualunque momento (anche in appello) perché attiene alla permanenza del rapporto obbligatorio.

3. Liberazione per fatto del creditore (art. 1955 c.c.)

L’art. 1955 prevede che la fideiussione si estingue quando il creditore, con colpa, causa la perdita del diritto di surrogazione del garante: ad esempio, se la banca rinuncia alla garanzia ipotecaria o non iscrive una ipoteca, o se lascia trascorrere il tempo per escutere un bene del debitore . Per far valere questa eccezione è necessario provare il danno (la perdita di un bene pignorabile) e l’inevitabilità del pregiudizio.

4. Liberazione per concessione di nuovo credito (art. 1956 c.c.)

Il creditore non può concedere nuova finanziamenti all’imprenditore sapendo che è già in difficoltà senza informare e ottenere l’autorizzazione del garante. Secondo la Cassazione, grava sul fideiussore l’onere di provare che la banca era a conoscenza del peggioramento del debitore e che tali nuovi affidamenti hanno aggravato il rischio . Se la prova è fornita, la garanzia si estingue completamente .

5. Eccezioni opponibili e beneficio di escussione

Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare il debitore, ad esempio la nullità del contratto principale o la prescrizione del debito . Se nel contratto è previsto il beneficio di escussione (art. 1944 c.c.), il garante può esigere che la banca persegua prima il debitore e solo successivamente, in caso di incapienza, chieda il pagamento al garante . Nel frattempo, il garante può indicare i beni del debitore da pignorare.

6. Surrogazione e regresso

Se il fideiussore paga, egli è surrogato nei diritti del creditore e può agire contro il debitore per recuperare quanto versato . È opportuno far annotare sul contratto la surrogazione e chiedere l’assegnazione delle garanzie reali (ipoteche, pegni) per evitare di perdere il diritto di regresso. Inoltre, se vi sono più fideiussori, ciascuno può agire in regresso contro gli altri per la quota eccedente la propria parte (art. 1299 c.c.).

7. Ricorso alla tutela del consumatore

Quando il fideiussore è un consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale) la fideiussione può rientrare nell’ambito di applicazione del Codice del Consumo (artt. 33–38). Le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti in danno del consumatore possono essere dichiarate abusive e quindi inefficaci. Le sentenze recenti hanno applicato tali norme anche alle fideiussioni, specialmente per le clausole che derogano al termine di sei mesi .

8. Azioni risarcitorie

Se la banca ha violato i propri doveri di informazione (ad esempio, omettendo di comunicare il peggioramento del debitore) o ha applicato clausole nulle, il fideiussore può richiedere il risarcimento del danno subito. La quantificazione del danno richiede di dimostrare la perdita patrimoniale e l’eventuale danno non patrimoniale (per esempio, danno all’immagine o alla reputazione creditizia).

Strumenti alternativi per gestire il debito

Quando il debito è eccessivo o l’azienda non riesce a far fronte alle rate, esistono strumenti legali che consentono di definire il debito in maniera agevolata o di ristrutturarlo. Ecco i principali.

1. Definizione agevolata e rottamazione dei carichi tributari

La rottamazione-quater introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (e prorogata dalla legge “Milleproroghe” fino al 30 aprile 2025) consente di estinguere i debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione relativi al periodo 1 gennaio 2000 – 30 giugno 2022 pagando solo capitale e interessi, senza sanzioni né interessi di mora . I beneficiari possono scegliere tra un pagamento in un’unica soluzione (entro il 31 marzo 2023, salvo proroghe) o in rate (max 18 rate in 5 anni); il mancato pagamento di una rata comporta la perdita del beneficio . Questa misura riduce notevolmente l’esposizione e può alleggerire il debito principale, riducendo il rischio per il garante.

2. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012 e Codice della crisi)

La Legge 3/2012 e il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza offrono diversi strumenti per i soggetti in difficoltà:

  • Piano del consumatore: destinato a persone fisiche non imprenditori; consente di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale con omologazione del tribunale. La Cassazione ha precisato che la moratoria per i creditori privilegiati può superare un anno se giustificata . Il debitore deve dimostrare meritevolezza, cioè la causa della crisi non deve essere dovuta a colpa grave o dolo.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a professionisti e piccole imprese; richiede l’adesione di almeno il 60 % dei crediti. Prevede un piano di rientro e può includere la falcidia del capitale e delle garanzie.
  • Concordato minore: previsto dal Codice della crisi per i debitori non fallibili. Funziona in modo simile al concordato preventivo ma con procedure semplificate.
  • Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCI): consente al debitore meritevole che non possiede beni e percepisce un reddito inferiore a determinate soglie di ottenere la cancellazione dei debiti non pagati. È concedibile una sola volta e prevede un periodo di tre anni di controllo da parte dell’OCC .

3. Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi: un imprenditore in difficoltà può chiedere la nomina di un esperto indipendente (come l’Avv. Monardo) che assiste nella trattativa con i creditori per prevenire l’insolvenza. L’obiettivo è ristrutturare il debito mediante accordi senza ricorrere a procedure concorsuali. Il vantaggio per il garante è che un piano di risanamento riduce la probabilità di escussione della fideiussione.

4. Concordato preventivo e accordi in continuità

Quando l’impresa è in crisi ma ancora operativa, può accedere al concordato preventivo o a un accordo di ristrutturazione in continuità, che permettono di proseguire l’attività e ristrutturare i debiti. Tali procedure possono prevedere la rinegoziazione delle garanzie personali, liberando o riducendo l’obbligo dei fideiussori. È però necessaria l’adesione della maggioranza dei creditori e l’intervento del tribunale.

Errori comuni e consigli pratici

Molti imprenditori accettano fideiussioni senza valutare le conseguenze. Ecco gli errori più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Firmare senza leggere attentamente: la fiducia nei confronti della banca o la fretta inducono a firmare moduli standard con clausole abusive. È indispensabile esaminare il testo con un professionista.
  2. Ignorare il massimale: firmare una fideiussione illimitata può compromettere l’intero patrimonio. Occorre pretendere un limite numerico (art. 1938 c.c.).
  3. Non richiedere il beneficio di escussione: rinunciare a questo beneficio espone il garante a richieste immediate. Vale sempre la pena negoziare l’inserimento della clausola, almeno per ottenere un ordine di escussione (debitore → fideiussore).
  4. Non monitorare la situazione del debitore: il garante deve tenersi informato sulla solvibilità dell’azienda; se nota peggioramenti, deve diffidare la banca dal concedere nuovo credito (art. 1956 c.c.).
  5. Non opporsi nei termini: lasciar decorrere i termini per l’opposizione al decreto ingiuntivo o non eccepire la decadenza ex art. 1957 comporta la perdita di importanti difese.
  6. Non esplorare strumenti alternativi: la composizione della crisi, la rottamazione e i piani del consumatore sono spesso sottovalutati; invece possono ridurre drasticamente l’esposizione e liberare il garante.

Domande e risposte frequenti (FAQ)

Per rendere più chiari i concetti, rispondiamo ad alcune delle domande più comuni poste dai clienti.

  1. Che cos’è una fideiussione commerciale? La fideiussione è un contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce l’adempimento del debito di un altro (debitore) nei confronti del creditore. Nel campo commerciale viene spesso richiesta per fidi bancari, leasing, forniture o contratti di locazione commerciale.
  2. Qual è la differenza tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia? Nella fideiussione il garante può opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale, mentre nel contratto autonomo di garanzia il pagamento è dovuto a prima richiesta e il garante non può contestare il debito .
  3. Posso rifiutare la fideiussione richiesta dalla banca? Sì, la fideiussione è un contratto volontario; tuttavia spesso la banca vincola la concessione del finanziamento alla presenza del garante. È consigliabile negoziare le condizioni o proporre garanzie alternative (ipoteca su beni) per evitare l’impegno personale.
  4. Cosa succede se il debitore non paga? Il creditore può rivolgersi al fideiussore chiedendo l’intero importo dovuto. Se è previsto il beneficio di escussione, deve prima escutere il debitore. In ogni caso, il creditore deve agire giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza del debito .
  5. La banca può chiedermi di pagare subito (clausola “a prima richiesta”)? Solo se la fideiussione contiene una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni. Tuttavia, la giurisprudenza richiede la doppia condizione (prima richiesta e rinuncia a ogni eccezione) e l’esplicita accettazione per qualificare il contratto come autonomo .
  6. Cosa sono le clausole reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957? Sono clausole del modello ABI censurato: la prima prevede che la garanzia riviva anche dopo l’estinzione del debito; la seconda che sopravviva alla cessazione del rapporto principale; la terza rinuncia al termine di sei mesi per l’escussione. Tali clausole sono considerate anticoncorrenziali e possono determinare la nullità parziale della fideiussione .
  7. È sufficiente un sollecito scritto per mantenere la garanzia? No. L’art. 1957 richiede un’azione giudiziale (es. decreto ingiuntivo, citazione) entro sei mesi . Un semplice sollecito extragiudiziale non sospende la decadenza.
  8. Posso liberarmi se la banca concede nuovo credito al debitore? Sì. L’art. 1956 prevede la liberazione del fideiussore se il creditore, senza consenso del garante, concede nuovi crediti conoscendo la situazione di insolvenza del debitore . Tuttavia, spetta al garante dimostrare tale circostanza .
  9. Cosa posso fare se il creditore ha rinunciato all’ipoteca? Puoi invocare l’art. 1955 c.c. e chiedere la liberazione per perdita della surrogazione, poiché il creditore ha pregiudicato il tuo diritto di rivalerti sul debitore .
  10. Come si calcola il massimale della fideiussione? Deve essere indicato nel contratto (art. 1938 c.c.). Copre capitale, interessi e spese. È possibile negoziare un limite che corrisponda a una percentuale del credito o a un importo fisso.
  11. La fideiussione ha termine? Può essere a tempo determinato o indeterminato. Se è indeterminata, il fideiussore può chiedere al debitore di essere liberato dopo un certo periodo (art. 1953 c.c.) . In ogni caso, la responsabilità si estingue se il creditore non agisce entro sei mesi dalla scadenza del debito.
  12. Sono valido come fideiussore se sono amministratore della società debitrice? Sì, ma in tal caso non puoi invocare l’art. 1956 per la concessione di nuovo credito perché, come amministratore, conosci la situazione economica della società; lo ha ribadito la Cassazione .
  13. Cosa succede se ci sono più fideiussori? Ognuno è obbligato in solido verso il creditore, salvo patto contrario. Il garante che paga può poi agire in regresso contro gli altri fideiussori per recuperare la quota eccedente la sua parte.
  14. È possibile estinguere la fideiussione con la rottamazione dei debiti fiscali? La rottamazione riduce l’importo complessivo dovuto all’erario . Ciò può comportare l’estinzione del debito principale e, di conseguenza, della fideiussione. Tuttavia, occorre verificare se la garanzia copre anche interessi e spese non condonati.
  15. La banca può agire contemporaneamente contro il debitore e il fideiussore? Sì. La responsabilità è solidale, perciò il creditore può scegliere contro chi agire. Se è previsto il beneficio di escussione, deve prima rivolgersi al debitore; in caso contrario, può citare entrambi.
  16. Posso rinegoziare o sostituire la fideiussione? È possibile rinegoziare le clausole o sostituire la garanzia con un’ipoteca su un immobile o un pegno su titoli. L’accordo deve essere formalizzato con la banca ed eventualmente con il debitore.
  17. Se pago, posso recuperare i soldi dal debitore? Sì. Dopo il pagamento il fideiussore è surrogato nei diritti del creditore ; può quindi richiedere al debitore la restituzione dell’importo versato, oltre agli interessi.
  18. Quali documenti devo conservare? È fondamentale conservare la copia del contratto di fideiussione, la corrispondenza con la banca (PEC, lettere), le prove dei pagamenti effettuati e i documenti relativi alla situazione economica del debitore.
  19. Cosa accade se il debitore si avvale della legge sul sovraindebitamento? Il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione possono prevedere la falcidia dei crediti; la fideiussione resta valida per la parte residua, ma il fideiussore può proporre a sua volta un piano per ottenere l’esdebitazione. Alcuni tribunali consentono la falcidia anche delle garanzie personali, ma è necessario verificare la giurisprudenza locale.
  20. Posso chiedere l’esdebitazione anche se sono garante? L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCI) è rivolta principalmente al debitore principale, ma può essere richiesta anche da un fideiussore che si trovi in stato di sovraindebitamento e non abbia beni sufficienti . È necessario dimostrare la meritevolezza e sottoporsi a un periodo di controllo triennale.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto economico della fideiussione e delle possibili soluzioni, presentiamo alcune simulazioni numeriche. Le cifre sono puramente esemplificative e servono a illustrare gli effetti delle diverse strategie.

Simulazione 1: fideiussione con massimale e decadenza ex art. 1957 c.c.

Scenario: un imprenditore Tizio firma una fideiussione a garanzia di un debito dell’azienda Alfa S.r.l. pari a € 100.000, con massimale di € 60.000. Il debito scade il 31 gennaio 2025. Il 15 febbraio 2025 la banca invia a Tizio una lettera di richiesta di pagamento (sollecito scritto) ma non intraprende azioni legali. Solo il 1º novembre 2025 la banca notifica un decreto ingiuntivo.

Analisi:

  1. Il creditore non ha agito giudizialmente entro sei mesi (cioè entro il 31 luglio 2025). Secondo l’art. 1957 c.c. e la giurisprudenza, il semplice sollecito extragiudiziale non è sufficiente per conservare la garanzia .
  2. Tizio può eccepire la decadenza e chiedere la liberazione dalla fideiussione. L’obbligo di pagare € 60.000 decade.
  3. Se l’azienda Alfa S.r.l. è insolvente, la banca potrà recuperare il credito solo parzialmente. Tizio non risponde più per la garanzia.

Esito: Tizio, mediante l’assistenza dell’Avv. Monardo, propone opposizione al decreto ingiuntivo, eccepisce la decadenza ex art. 1957 e ottiene la revoca del decreto. La banca resta con il solo debito verso Alfa S.r.l.

Simulazione 2: nullità parziale per clausole ABI

Scenario: Caio firma nel 2004 una fideiussione omnibus con massimale illimitato a garanzia di tutte le esposizioni verso la banca Beta. Il contratto contiene le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine di sei mesi. Nel 2025 la banca escute Caio per € 150.000. Caio contesta la validità della garanzia in quanto riproduce le clausole del modello ABI censurato.

Analisi:

  1. La fideiussione è stata stipulata nel 2004, periodo in cui la Banca d’Italia ha accertato l’intesa anticoncorrenziale .
  2. Secondo la Cassazione, la presenza delle clausole ABI costituisce prova privilegiata della nullità per i contratti tra 2002 e 2005 . Caio può quindi chiedere la nullità delle clausole e la riduzione della garanzia.
  3. Il giudice potrebbe dichiarare nulle le clausole abusive e ridurre la fideiussione al massimale “ragionevole” o alla parte non viziata.

Esito: Il tribunale dichiara nulle le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine; Caio resta garante solo per la quota effettivamente utilizzata fino alla data dell’escussione (ad esempio, € 80.000) e può opporsi a richieste ulteriori.

Simulazione 3: liberazione ex art. 1956 c.c.

Scenario: Sempronio firma nel 2018 una fideiussione per un’apertura di credito in conto corrente di € 50.000. Nel 2023 l’azienda, ormai in difficoltà, riceve ulteriori affidamenti di € 30.000 senza informare Sempronio. La banca era a conoscenza delle perdite rilevanti riportate nei bilanci. Nel 2024 l’azienda fallisce; la banca chiede a Sempronio di pagare l’intera esposizione (ora € 70.000).

Analisi:

  1. Ai sensi dell’art. 1956 c.c., il creditore non può concedere nuovo credito conoscendo il peggioramento del debitore senza autorizzazione del fideiussore .
  2. Sempronio deve dimostrare che la banca era consapevole delle perdite (ad esempio, tramite i bilanci) e che non ha prestato consenso ai nuovi affidamenti .
  3. Se la prova è fornita, la fideiussione si estingue e Sempronio non è tenuto a pagare i € 30.000 concessi successivamente. Potrebbe restare responsabile solo per i € 50.000 originari o liberarsi del tutto se i nuovi affidamenti hanno pregiudicato la sua posizione.

Esito: In giudizio viene riconosciuta la violazione dell’art. 1956; la fideiussione viene ridotta o estinta. Sempronio ottiene anche un risarcimento per il danno subito per la violazione del dovere di informazione.

Approfondimenti normativi e pratici

Per completare la panoramica, proponiamo un’analisi più dettagliata delle norme codicistiche e delle diverse tipologie di fideiussione, nonché ulteriori considerazioni pratiche su tematiche spesso trascurate.

Fideiussione specifica e fideiussione omnibus

Fideiussione specifica: garantisce un singolo debito già esistente o determinato (per esempio, un contratto di leasing o un finanziamento a medio termine). Il garante risponde soltanto per quella obbligazione e fino al suo adempimento.

Fideiussione omnibus: copre tutti i debiti presenti e futuri derivanti dal rapporto tra il debitore e il creditore, entro un limite massimo. È utilizzata per affidamenti bancari (conto corrente, apertura di credito, anticipo su fatture). L’art. 1938 c.c. richiede l’indicazione del massimale . Il garante deve fare attenzione che il massimale sia adeguato e non illimitato, perché ogni versamento o nuovo affidamento può incrementare l’esposizione.

Clausole tipiche della fideiussione omnibus:

  • Reviviscenza: la garanzia rivive anche se il debito viene pagato, per coprire futuri utilizzi del fido. Ad esempio, se il conto va a zero ma poi il debitore utilizza nuovamente il fido, la garanzia “revive”. La Banca d’Italia ha ritenuto tale clausola anticoncorrenziale .
  • Sopravvivenza: la garanzia resta efficace anche dopo la cessazione del rapporto di credito fino all’integrale pagamento di tutte le obbligazioni. Questa clausola impedisce al garante di liberarsi con la semplice estinzione del fido.
  • Deroga all’art. 1957: elimina il termine di sei mesi per l’escussione. Come visto, tale clausola è stata ritenuta abusiva se non negoziata .

Alla luce delle pronunce della Cassazione, il garante dovrebbe pretendere la cancellazione di queste clausole o la loro modifica, ad esempio limitando la reviviscenza a un periodo determinato o prevedendo che la garanzia si estingua con il pagamento del debito.

Altre forme di garanzia personale: lettera di patronage e comfort letter

Oltre alla fideiussione, esistono strumenti di garanzia meno impegnativi, come la lettera di patronage e la comfort letter. Questi sono impegni unilaterali con cui una società madre o un soggetto terzo si impegna a sostenere il debitore, senza la rigidità della fideiussione.

La lettera di patronage può essere debole (dove la capogruppo dichiara di mantenere il controllo sulla controllata e di supportarla moralmente) o forte (dove si impegna a fornire i mezzi necessari per far fronte ai debiti). Le comfort letter, tipiche dei mercati anglosassoni, attestano che la società madre è a conoscenza del finanziamento e lo approva. Questi strumenti non producono la responsabilità solidale tipica della fideiussione e sono quindi preferibili quando l’istituto di credito li accetta.

Analisi estesa degli articoli 1946–1952 c.c.

Oltre agli articoli già esaminati, il codice civile contiene altre norme rilevanti:

  • Art. 1946 c.c.Pluralità di fideiussori: se più persone garantiscono lo stesso debitore, ciascuna risponde per l’intero debito salvo patto contrario. Tuttavia, tra i fideiussori esiste il diritto di regresso pro quota. È consigliabile disciplinare nei rapporti interni la ripartizione del rischio.
  • Art. 1947 c.c.Proroga del termine per il pagamento: la proroga concessa al debitore senza il consenso del fideiussore non libera quest’ultimo, salvo che determini un pregiudizio. Le parti possono pattuire la liberazione in caso di proroga oltre un certo termine.
  • Art. 1948 c.c.Fideiussione per un fideiussore: è possibile garantire il debito di un altro garante. In tali casi si applicano le stesse regole della fideiussione principale ma con le eccezioni relative al rapporto tra i garanti.
  • Art. 1950 c.c.Regresso contro il debitore principale: il fideiussore che paga può rivalersi immediatamente sul debitore per l’intero importo versato, non occorrendo attendere la scadenza originaria del debito.
  • Art. 1951 c.c.Regresso contro gli altri fideiussori: il garante che paga per intero può chiedere agli altri fideiussori la loro quota. Se uno è insolvente, la perdita è ripartita tra gli altri in proporzione.
  • Art. 1952 c.c.Cessazione della fideiussione: se la fideiussione ha durata indeterminata, il garante può recedere salvo che l’obbligazione sia già sorta. Il recesso non libera dall’adempimento delle obbligazioni già sorte ma impedisce la nascita di nuove.
  • Art. 1953 c.c.Rilievo del fideiussore: già trattato, consente al garante di chiedere al debitore la liberazione quando la fideiussione non ha termine o quando decorre un periodo ragionevole .
  • Art. 1954 c.c.Regresso contro gli altri fideiussori: disciplina la pluralità di garanti con minuzia, prevedendo il caso di insolvenza di uno di essi e la conseguente ripartizione della perdita.

L’analisi di questi articoli evidenzia l’importanza di una regolazione puntuale dei rapporti interni tra i garanti e della previsione di clausole che ripartiscano il rischio in modo equo.

Obblighi di informazione e trasparenza bancaria

La banca che richiede la fideiussione è tenuta a rispettare gli obblighi di informativa previsti dall’art. 117 del Testo Unico Bancario e dalle norme di trasparenza: deve consegnare un prospetto con le condizioni economiche e contrattuali, il tasso applicato, le commissioni e le garanzie. La mancata consegna o la redazione di clausole poco chiare può integrare una pratica scorretta e comportare la nullità o l’inefficacia di alcune condizioni contrattuali.

Inoltre, la banca deve rispettare i principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) e valutare la meritevolezza del debitore prima di concedere il finanziamento. La Cassazione ha ribadito che la mancata informazione al garante circa l’andamento del rapporto o l’aggravamento del rischio può dar luogo a responsabilità risarcitoria .

Fideiussioni tra soci, coniugi e familiari

È frequente che la banca richieda la fideiussione ai soci della società debitrice o ai familiari dell’imprenditore (coniuge, genitori). In questi casi occorre valutare attentamente:

  • Separazione dei patrimoni: nel regime di comunione legale dei beni, la fideiussione prestata da uno solo dei coniugi può coinvolgere indirettamente il patrimonio comune. In regime di separazione, ogni coniuge risponde con i propri beni. È consigliabile che il coniuge non garante stipuli un atto di rinuncia o di separazione dei beni per evitare il coinvolgimento del proprio patrimonio.
  • Ruolo nell’amministrazione: se il socio o il familiare è anche amministratore o consigliere, non può invocare la liberazione ex art. 1956 per la concessione di nuovo credito perché è a conoscenza della situazione della società .
  • Garanzia prestata da un terzo non socio: un familiare che non ha alcun interesse economico nella società potrebbe contestare l’assenza di causa nel contratto e chiederne l’annullamento per vizio di consenso se è stato ingannato o se la banca non gli ha spiegato le conseguenze della garanzia.

Fideiussione e procedure concorsuali

L’apertura di una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione) incide sulla fideiussione in vari modi:

  • Sospensione delle azioni esecutive: quando l’impresa accede al concordato o all’accordo, le azioni esecutive individuali sono sospese; il garante può essere comunque escusso, ma l’importo versato sarà insinuato nel passivo per essere restituito in via di surrogazione.
  • Falcidia dei crediti: i piani di concordato possono prevedere la riduzione del credito principale; la fideiussione resta in vita per la parte falcidiata, ma il garante può chiedere che la banca recuperi prima quanto spettante nel concorso.
  • Concordato con continuità aziendale: la prosecuzione dell’attività d’impresa rende più probabile che il debitore adempia, riducendo il rischio di escussione. Il garante può collaborare per sostenere la proposta di concordato, ad esempio convertendo parte del credito in capitale.

Fideiussione e responsabilità penale

Firmare una fideiussione comporta rischi prevalentemente civili, ma in determinate circostanze possono emergere profili penali:

  1. Omessa rappresentazione di informazioni nel bilancio: l’amministratore che richiede il credito garantito può rispondere di false comunicazioni sociali se fornisce dati inesatti per ottenere la fideiussione.
  2. Bancarotta fraudolenta: se la società viene dichiarata fallita e il garante ha compiuto atti di distrazione (ad esempio, pagamenti preferenziali) può essere chiamato a rispondere penalmente.
  3. Truffa: se la banca induce il garante a firmare la fideiussione fornendo dati falsi o promettendo condizioni inesistenti, può configurarsi il reato di truffa. In questo caso, il garante può sporgere denuncia.

Profilo fiscale della fideiussione

La fideiussione ha implicazioni fiscali sia per il debitore sia per il fideiussore:

  • Detraibilità delle commissioni: se la fideiussione è onerosa (cioè il garante percepisce una commissione), la somma percepita è soggetta a tassazione come reddito. Viceversa, il debitore può dedurre la commissione come costo d’esercizio.
  • Imposta di registro: la fideiussione non è soggetta a registro se redatta in forma scritta e sottoposta a imposta di bollo (D.P.R. 131/1986). Tuttavia, se è allegata a un atto pubblico o registrato, può essere assoggettata ad imposta proporzionale.
  • Saturazione del plafond IVA: in alcune fattispecie di fideiussione per appalti pubblici, la garanzia può incidere sul plafond IVA del soggetto garante se emessa a fronte di prestazioni estere.

Ripercussioni su CRIF e centrale rischi

Quando la banca escute un fideiussore, l’evento viene segnalato alle centrali rischi (CRIF, Cerved) e alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Questa segnalazione può peggiorare il merito creditizio del garante e impedire l’accesso a nuovi finanziamenti. È quindi importante evitare l’escussione agendo tempestivamente e, se avviene il pagamento, chiedere la cancellazione della segnalazione in caso di successiva estinzione del debito.

Esempi ulteriori di applicazione delle norme

  1. Proroga del termine concessa senza consenso: Caio garantisce un mutuo con scadenza al 31 dicembre 2024. La banca e il debitore prorogano il termine al 31 dicembre 2026 senza informare Caio. Nel frattempo Caio subisce un pignoramento per la garanzia. Può invocare l’art. 1947 c.c. e chiedere la liberazione o la riduzione della garanzia perché la proroga ha aggravato il suo rischio.
  2. Fideiussione per più garanti con accordi interni: Tizio, Caio e Sempronio garantiscono in solido un prestito di € 90.000 in quote uguali. Dopo la restituzione di € 30.000 da parte del debitore, la banca escute Tizio per € 60.000. Tizio può recuperare da Caio e Sempronio € 20.000 ciascuno (regresso ex art. 1951 c.c.) e, se uno di essi è insolvente, l’insolvenza ricade pro quota sugli altri due.
  3. Cessazione della fideiussione indeterminata: Giulia firma una fideiussione indeterminata per l’azienda di suo fratello. Dopo cinque anni, senza che vi sia un debito in essere, decide di recedere. Ai sensi dell’art. 1952 c.c. può comunicare recesso alla banca; la garanzia resterà efficace solo per i debiti sorti prima della comunicazione.
  4. Lettera di patronage forte: La capogruppo Zeta S.p.A. rilascia una lettera di patronage forte a supporto del finanziamento concesso alla controllata Eta S.r.l. Quando Eta non paga, la banca cita in giudizio Zeta. Il giudice potrebbe qualificare la lettera come fideiussione atipica e ritenere Zeta obbligata, se la lettera contiene impegni chiari e precisi.

Nuove domande e risposte approfondite

Proseguiamo con ulteriori quesiti ricorrenti che meritano approfondimento.

  1. Cosa succede se il contratto principale è nullo? La fideiussione è accessoria al contratto principale: se quest’ultimo è nullo, anche la fideiussione è inefficace (art. 1945 c.c.). Tuttavia, se la garanzia è stata prestata con causa autonoma (ad esempio, come contratto autonomo di garanzia), la nullità del contratto principale non incide automaticamente sulla validità della garanzia. Occorre valutare le clausole.
  2. La banca può iscrivermi un’ipoteca giudiziale? Se il creditore ottiene una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivo, può iscrivere ipoteca sui beni del fideiussore. Prima dell’iscrizione, è opportuno valutare la possibilità di sospendere l’esecuzione mediante opposizione o procedura di sovraindebitamento.
  3. Posso cedere ad altri la mia posizione di fideiussore? La fideiussione ha natura personale. È possibile sostituire il garante solo con il consenso del creditore (novazione soggettiva). In pratica, occorre trovare un terzo disposto a subentrare e negoziare con la banca la liberazione del garante originario.
  4. È valida una fideiussione prestata in forma orale? La fideiussione deve essere provata per iscritto (art. 1988 c.c.). La forma scritta ad probationem è richiesta per la validità. Una promessa di garanzia orale non produce effetti, salvo che sia seguita da esecuzione volontaria.
  5. Come si calcola la prescrizione del diritto di regresso? Il fideiussore che paga dispone di 10 anni per esercitare l’azione di regresso contro il debitore (art. 2946 c.c.). Il termine decorre dal giorno del pagamento. Per i rapporti interni tra garanti, la prescrizione è di 10 anni e decorre dal pagamento eseguito da uno di loro.
  6. Può la banca chiedere un’ulteriore fideiussione se aumenta il credito? Sì, ma occorre un nuovo contratto di garanzia. Se la fideiussione originaria è omnibus e illimitata, coprirà già gli eventuali aumenti fino al massimale; se il massimale viene superato, la banca deve richiedere una nuova garanzia. Il garante può rifiutare o negoziare condizioni più favorevoli.
  7. Cosa succede se il fideiussore paga solo una parte del debito? Il garante che paga parzialmente si libera solo pro quota. La garanzia resta in vita per la parte restante. Può comunque esercitare il regresso nei confronti del debitore per l’importo pagato e chiedere la riduzione proporzionale della garanzia rimanente.
  8. Il fideiussore può chiedere l’estinzione anticipata del finanziamento? Non ha tale diritto diretto. Tuttavia, può invitare il debitore a estinguere il debito per liberarlo dalla garanzia, soprattutto quando la fideiussione è onerosa. Può anche depositare l’importo dovuto (offerta reale) presso un notaio o il tribunale per liberarsi.
  9. La fideiussione può essere collegata a un mutuo fondiario? Sì. Il mutuo fondiario è assistito da ipoteca, ma la banca può richiedere una fideiussione per coprire l’eccedenza rispetto all’80 % del valore dell’immobile. In questo caso, il garante risponde per la parte eccedente. Occorre fare attenzione a non essere obbligati per l’intero mutuo.
  10. Esistono alternative alla fideiussione bancaria? Oltre alle lettere di patronage e alle comfort letter, si possono utilizzare garanzie reali (ipoteca, pegno), depositi cauzionali, polizze assicurative fideiussorie e garanzie rilasciate dai Confidi. Le polizze assicurative coprono il rischio di insolvenza e possono essere meno onerose per il garante.

Procedura esecutiva e pignoramenti

Quando il creditore ottiene un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, cambiale), può avviare l’esecuzione forzata nei confronti del fideiussore. È fondamentale comprendere le tipologie di pignoramento e i rimedi a disposizione.

Pignoramento mobiliare presso il debitore e presso terzi

Il pignoramento mobiliare si svolge mediante l’accesso dell’ufficiale giudiziario presso l’abitazione o la sede dell’azienda del fideiussore. Vengono sequestrati beni mobili (arredi, macchinari, veicoli) che saranno successivamente venduti all’asta. Il garante può eccepire l’impignorabilità di alcuni beni (ad esempio, arredi indispensabili, strumenti di lavoro, letti, tavoli) ai sensi degli articoli 514–515 c.p.c. Se i beni sono in leasing o di proprietà di terzi, occorre dimostrarlo con documenti (contratti, fatture) e proporre opposizione di terzo.

Il pignoramento presso terzi riguarda crediti che il garante vanta verso altri (ad esempio stipendi, pensioni, canoni). Il creditore notifica un atto a colui che deve pagare il garante (datore di lavoro, committente) e a quest’ultimo; il terzo deve dichiarare i crediti dovuti e versarli al creditore. Il garante può sollevare eccezioni, ad esempio contestare l’inesistenza del credito o la sua impignorabilità (per esempio, la quota di stipendio minima vitale non può essere pignorata).

Pignoramento immobiliare

Se il garante possiede immobili, la banca può procedere con l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale e poi con il pignoramento. Il processo immobiliare è più lungo: il creditore deve notificare il titolo e il precetto, attendere 10 giorni e poi depositare l’atto di pignoramento al tribunale. L’immobile viene stimato e venduto all’asta. Il garante può impedire la vendita chiedendo la conversione del pignoramento (versamento del valore dell’immobile in rate), il saldo del debito o la sospensione dell’asta se è stata avviata una procedura di sovraindebitamento.

Opposizioni esecutive

Esistono tre tipi di opposizione:

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta l’esistenza o la validità del titolo esecutivo (ad esempio, nullità della fideiussione). Va proposta entro l’inizio delle operazioni di vendita.
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contesta irregolarità della procedura (ad esempio, mancata notifica del precetto). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto.
  3. Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): è proposta da chi non è parte del processo esecutivo ma rivendica la proprietà dei beni pignorati.

Per evitare il pignoramento, il garante dovrebbe intervenire tempestivamente, proporre opposizione al decreto ingiuntivo o cercare una soluzione negoziale con la banca. In caso di morosità del debitore, la legge consente di richiedere la sospensione dell’esecuzione se è pendente un’opposizione fondata.

Fideiussione e azione revocatoria fallimentare

Nei casi in cui il debitore principale fallisca, il curatore può promuovere un’azione revocatoria fallimentare (art. 67 L.F.) per recuperare i pagamenti effettuati a favore dei creditori privilegiati, inclusi i fideiussori. Se il garante ha pagato il debito poco prima del fallimento, il curatore potrebbe chiedere la restituzione di quanto versato, ritenendo il pagamento un atto in frode ai creditori. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che il pagamento effettuato dal fideiussore per soddisfare un proprio debito (la fideiussione) non sia revocabile salvo che il garante conoscesse lo stato di insolvenza e abbia agito per favorire il creditore.

L’azione revocatoria può riguardare anche la costituzione della fideiussione stessa: se la garanzia è stata prestata nei sei mesi precedenti il fallimento e il garante era consapevole dell’insolvenza del debitore, il curatore può chiederne l’annullamento. In questo caso, il fideiussore deve restituire quanto ricevuto e la banca dovrà insinuarsi al passivo senza la garanzia.

Stipulazione della fideiussione: forma, requisiti e ruolo del notaio

Per essere valida, la fideiussione deve rispettare alcuni requisiti di forma e sostanza. Non è richiesta la forma notarile, ma la garanzia deve essere provata per iscritto (art. 1988 c.c.). Nella pratica, molte fideiussioni sono inserite come clausole accessorie di contratti di finanziamento. Vediamo alcuni punti chiave:

  1. Forma scritta e firma: la fideiussione deve essere redatta in modo chiaro. Le clausole vessatorie (ad esempio, la rinuncia alle eccezioni, la clausola a prima richiesta) devono essere approvate specificamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. Se il fideiussore è consumatore, è necessaria la doppia firma per le clausole vessatorie previste dal Codice del consumo.
  2. Data certa: per opporre la garanzia ai terzi è utile che l’atto abbia data certa, ad esempio tramite autentica notarile, registrazione o PEC. Ciò può tutelare il garante in caso di contestazioni.
  3. Ruolo del notaio: quando la fideiussione è parte di un atto pubblico (mutuo ipotecario), il notaio deve verificare la regolarità della garanzia, informare le parti delle clausole più gravose e leggere l’intero contratto. La mancata informazione potrebbe integrare responsabilità professionale del notaio.
  4. Registrazione e imposta: la fideiussione può essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate solo se allegata a un atto soggetto a registrazione; in tal caso si applica l’imposta proporzionale.
  5. Autonomia contrattuale: le parti possono inserire clausole diverse da quelle standard, purché non violino norme imperative. Ad esempio, possono prevedere un termine di escussione più lungo di sei mesi o stabilire un limite massimo più basso.

Altre sentenze rilevanti e spunti giurisprudenziali

Oltre alle pronunce già richiamate, è utile ricordare altre decisioni che hanno contribuito a delineare la disciplina:

  • Cassazione Civile, sez. III, 24 gennaio 2024, n. 2683: ha confermato che la rinuncia al termine di sei mesi ex art. 1957 non è in sé abusiva se il fideiussore l’ha accettata consapevolmente e con doppia sottoscrizione; tuttavia, resta l’onere per la banca di dimostrare la trattativa individuale .
  • Cassazione Civile, sez. III, 3 maggio 2024, n. 6685: ha ribadito che la liberazione ex artt. 1955 e 1956 richiede la prova del pregiudizio e della concessione di nuovo credito con consapevolezza .
  • Cassazione Civile, sez. I, 23 giugno 2025, n. 14687: ha dichiarato nulla la clausola “a prima richiesta” contenuta in una fideiussione che non prevedeva il termine di sei mesi; la Corte ha affermato che tale clausola è abusiva perché elimina ogni difesa al garante .
  • Tribunale di Torino, 15 luglio 2025, n. 672: ha ritenuto parzialmente nulla una fideiussione conforme al modello ABI; il giudice ha richiamato la precedente giurisprudenza e ha ridotto l’obbligazione del garante .
  • Corte d’Appello di Milano, 1º ottobre 2024: ha riconosciuto la responsabilità della banca per aver concesso nuovo credito a un imprenditore insolvente senza informare il garante; la corte ha condannato la banca a risarcire il fideiussore.
  • Tribunale di Bologna, 30 settembre 2025: ha applicato la normativa sul sovraindebitamento a un fideiussore, omologando un piano di esdebitazione e cancellando integralmente la garanzia.

Queste pronunce evidenziano una tendenza crescente dei giudici a riconoscere i diritti dei fideiussori e a contrastare le clausole contrattuali predisposte unilateralmente dalle banche. Seguire l’evoluzione della giurisprudenza consente di adeguare le strategie difensive.

Simulazioni ulteriori

Simulazione 4: pignoramento e liberazione per fatto del creditore

Scenario: Lucia garantisce con una fideiussione specifica il prestito di € 40.000 concesso alla ditta Artigianale S.n.c. Il contratto prevede il beneficio di escussione. La banca iscrive ipoteca sull’immobile di proprietà della società. Dopo la scadenza, la società non paga. La banca si limita a notificare un sollecito scritto a Lucia ma non promuove alcuna azione nei confronti della società e non procede con il pignoramento dell’immobile. Trascorrono otto mesi e la banca avvia il pignoramento dell’immobile ma, nel frattempo, l’immobile è stato venduto a terzi.

Analisi:

  1. La banca non ha rispettato il termine di sei mesi per intraprendere l’azione giudiziale contro il debitore; la semplice diffida non è sufficiente .
  2. L’istituto, non avendo tempestivamente eseguito il pignoramento dell’immobile ipotecato, ha causato la perdita della garanzia reale e ha quindi pregiudicato il diritto di surrogazione della fideiussore. Si applica l’art. 1955 c.c., che prevede la liberazione del garante .
  3. Lucia può opporsi al pignoramento e chiedere la declaratoria di decadenza e di liberazione; in caso di azione esecutiva, può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.).

Esito: Il giudice accoglie l’opposizione, dichiara estinta la fideiussione e revoca il pignoramento; la banca resta insoddisfatta e può rivalersi solo sulla società ormai insolvente.

Simulazione 5: negoziazione di polizza assicurativa fideiussoria

Scenario: Un costruttore richiede un finanziamento di € 500.000 per edificare un complesso residenziale. La banca chiede una fideiussione illimitata, ma i soci propongono in alternativa una polizza assicurativa fideiussoria e un’ipoteca sui terreni. La compagnia assicurativa accetta di emettere la polizza per un premio annuale del 2 %.

Analisi:

  1. La polizza fideiussoria è un contratto con il quale l’assicuratore si impegna a garantire il pagamento del debito. Offre maggiore tutela al garante (in questo caso i soci) perché trasferisce il rischio all’assicurazione.
  2. La banca accetta la polizza e l’ipoteca perché l’insieme copre il rischio. I soci evitano la fideiussione personale, salvaguardando il proprio patrimonio.
  3. In caso di insolvenza del costruttore, l’assicurazione paga la banca e poi esercita la rivalsa sul debitore, non sui soci.

Esito: La scelta della polizza assicurativa consente di ottenere il finanziamento senza prestare fideiussione personale; i soci pagano un premio ma evitano un impegno illimitato. Questa soluzione dimostra l’importanza di valutare alternative alla fideiussione.

Ulteriori FAQ (31–35)

  1. Il fideiussore ha diritto a ricevere periodicamente informazioni sulla posizione debitoria? Sì. La banca deve trasmettere al garante gli estratti conto e l’andamento del rapporto affinché possa verificare l’evoluzione del debito. La mancata informazione può costituire violazione degli obblighi di correttezza e dare luogo a risarcimento .
  2. Una fideiussione può essere prestata a titolo gratuito? Certo. La maggior parte delle fideiussioni commerciali è gratuita, ma nulla vieta di prevedere una commissione a favore del garante (fideiussione onerosa). In tal caso occorre disciplinare il compenso e gli aspetti fiscali.
  3. È legittimo che la banca chieda al garante la rinuncia al diritto di surrogazione? No. L’art. 1955 tutela il diritto del garante a subentrare al creditore; una clausola che esclude la surrogazione sarebbe nulla per contrarietà a norma imperativa. Si può derogare solo alla modalità del regresso, ma non eliminare il diritto.
  4. Come incide il beneficio fiscale della rottamazione sui fideiussori? La definizione agevolata comporta il pagamento del solo capitale senza sanzioni e interessi . Se la fideiussione copriva anche sanzioni e interessi, l’estinzione del debito principale riduce l’esposizione del garante; tuttavia, occorre verificare se nel contratto è previsto il pagamento di accessori anche se condonati.
  5. Una fideiussione può essere rinnovata tacitamente? Alcuni contratti prevedono la tacita proroga della fideiussione allo scadere di ciascun anno. Il garante può evitare il rinnovo inviando disdetta con preavviso (generalmente 30 o 60 giorni). È bene controllare questa clausola per evitare di ritrovarsi vincolati per anni.

Fideiussione e diritto europeo

Sebbene la fideiussione sia disciplinata principalmente dal diritto interno, il contesto europeo e le normative sovranazionali hanno un impatto sempre più rilevante. È utile conoscere alcune direttive e regolamenti che, pur non modificando direttamente il codice civile, influenzano l’interpretazione e l’applicazione delle garanzie.

Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori

La Direttiva 93/13/CEE tutela i consumatori dalle clausole abusive nei contratti stipulati con i professionisti. Essa stabilisce che le clausole non negoziate individualmente che creano uno squilibrio significativo a danno del consumatore sono nulle. La giurisprudenza italiana ha applicato tali principi anche alle fideiussioni, ritenendo abusive le clausole che escludono il termine di sei mesi senza trattativa .

Regolamento UE n. 655/2014 sull’ordinanza europea di sequestro

Il Regolamento (UE) 655/2014 introduce un’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti. Anche i fideiussori possono essere soggetti a tali misure se risiedono in un altro Stato membro. Il creditore può ottenere il blocco dei conti del garante in un paese europeo senza avviare procedimenti paralleli. In presenza di fideiussione, il garante deve prestare attenzione alle eventuali azioni in altri ordinamenti.

Normativa bancaria europea e CRR

Il Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) disciplina i requisiti prudenziali degli enti creditizi. Esso impone alle banche di valutare il rischio di credito e di garantire la ponderazione dei rischi. Nella pratica, le banche devono calcolare il valore della fideiussione nel capitale regolamentare e possono richiedere garanzie aggiuntive in base al rating del garante. Conoscere queste regole aiuta a comprendere perché gli istituti insistono su determinati requisiti patrimoniali.

Conflitti di legge e regolamento Roma I

Il Regolamento (CE) 593/2008 (Roma I) stabilisce la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Se il contratto di fideiussione presenta elementi transnazionali (ad esempio, garante italiano e creditore tedesco), le parti possono scegliere la legge applicabile. In assenza di scelta, si applica la legge del paese in cui la fideiussione ha la sua prestazione caratteristica. È consigliabile indicare espressamente nel contratto la legge italiana e il foro competente per evitare incertezze.

Glossario dei termini

Per una maggiore chiarezza, riportiamo una lista di termini tecnici utilizzati nel presente articolo:

TermineDefinizione
FideiussoreSoggetto che garantisce il debito altrui obbligandosi personalmente nei confronti del creditore.
Debitore principaleSoggetto che contrae l’obbligazione originaria verso il creditore.
MassimaleImporto massimo garantito da una fideiussione, previsto dall’art. 1938 c.c.
Beneficio di escussioneClausola che obbliga il creditore a escutere prima il debitore e poi il garante .
SurrogazioneIl diritto del fideiussore che paga di subentrare nei diritti del creditore verso il debitore .
ReviviscenzaClausola che fa “rivivere” la garanzia dopo l’estinzione temporanea del debito.
SopravvivenzaClausola che mantiene la garanzia efficace anche dopo la cessazione del rapporto principale.
Eccezioni opponibiliDifese che il fideiussore può sollevare avvalendosi delle eccezioni del debitore principale .
EsdebitazioneProcedura di cancellazione dei debiti residui del sovraindebitato incapiente .
OCCOrganismo di composizione della crisi, ente previsto dalla L. 3/2012 che assiste il debitore nella procedura di sovraindebitamento.
CRIFCentrale Rischi di Intermediazione Finanziaria che raccoglie i dati creditizi dei clienti.
Concordato preventivoProcedura concorsuale che consente all’impresa in difficoltà di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione.
Concordato minoreProcedura concorsuale semplificata per soggetti non fallibili, introdotta dal Codice della crisi.
Comfort letterDocumento con cui un terzo attesta la propria intenzione di supportare il debitore senza assumere responsabilità solidale.
Lettera di patronageImpegno della società madre a mantenere il controllo sulla controllata o a sostenerla economicamente.
Polizza assicurativa fideiussoriaContratto assicurativo che copre il rischio di insolvenza del debitore fornendo la garanzia al posto del fideiussore.
Revocatoria fallimentareAzione promossa dal curatore fallimentare per recuperare atti o pagamenti lesivi della par condicio creditorum.

Riepilogo vantaggi e svantaggi della fideiussione

Per concludere questa sezione di approfondimento, proponiamo una sintesi dei principali vantaggi e svantaggi della fideiussione dal punto di vista del debitore e del garante.

Vantaggi

  1. Accesso al credito: la fideiussione è spesso la condizione necessaria per ottenere finanziamenti, soprattutto per le piccole e medie imprese con scarsa storia creditizia.
  2. Condizioni economiche migliori: la presenza di una garanzia personale riduce il rischio per la banca, consentendo di ottenere tassi d’interesse più bassi o importi maggiori.
  3. Flessibilità: se ben redatta, la fideiussione può essere limitata nel tempo e nell’importo; consente di costruire un rapporto di fiducia con il creditore che può favorire futuri affidamenti.
  4. Possibilità di liberazione: le norme (artt. 1955–1957 c.c.) prevedono cause di liberazione e decadenza a tutela del garante, che possono essere fatte valere in caso di inadempienza del creditore.

Svantaggi

  1. Responsabilità illimitata: in assenza di un massimale, il garante risponde con tutto il proprio patrimonio e con i redditi futuri.
  2. Rischio di escussione immediata: le clausole a prima richiesta permettono alla banca di escutere il garante senza attendere l’esito della procedura contro il debitore .
  3. Difficoltà di revoca: una volta prestata, la fideiussione può essere revocata solo con il consenso della banca o per le cause previste dalla legge; la tacita proroga prolunga l’obbligazione nel tempo.
  4. Impatto sul merito creditizio: l’escussione o la segnalazione in centrale rischi può compromettere l’accesso a ulteriori finanziamenti.

Consapevolezza e consulenza professionale sono fondamentali per minimizzare i rischi e sfruttare i vantaggi derivanti da questo strumento.

Conclusione

La richiesta di prestare una fideiussione per un debito commerciale è un atto che comporta rischi e responsabilità. Come abbiamo visto, il garante può trovarsi a rispondere con tutto il proprio patrimonio personale, subire azioni esecutive e sostenere costi elevati se il debitore non adempie. Tuttavia, il diritto italiano offre numerosi strumenti di tutela:

  • Gli articoli 1938–1957 c.c. disciplinano la fideiussione, consentendo di fissare un massimale, prevedere il beneficio di escussione e opporre le eccezioni del debitore .
  • L’art. 1957 limita nel tempo la responsabilità del garante e può essere derogato solo con trattativa individuale .
  • Le clausole abusive e anticoncorrenziali (reviviscenza, sopravvivenza, deroga art. 1957) possono essere annullate , liberando il garante.
  • La liberazione ex art. 1956 e la perdita della surrogazione ex art. 1955 tutelano il garante quando la banca concede nuovi crediti o rinuncia alle garanzie .
  • Gli strumenti di composizione della crisi (rottamazione, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione) consentono di ridurre o cancellare il debito principale .

L’esperienza e l’approccio strategico dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare permettono di individuare la soluzione più adeguata in base alle circostanze: dall’analisi del contratto, alla proposizione di opposizioni e ricorsi, alla negoziazione con l’istituto di credito, fino alla predisposizione di piani di rientro o procedure di sovraindebitamento. Affidarsi a professionisti esperti è essenziale per proteggere il proprio patrimonio, bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi e ottenere la miglior definizione possibile del debito.

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