Introduzione: perché l’insolvenza nei confronti dei fornitori è un tema cruciale
L’insolvenza aziendale nei confronti dei fornitori non è soltanto un problema economico; è una questione giuridica che può mettere a rischio la continuità dell’impresa. I fornitori, soprattutto se creditori privilegiati o detentori di titoli di credito, hanno mezzi rapidi per attivare procedure esecutive, avviare azioni revocatorie o chiedere il fallimento. Le aziende che non reagiscono tempestivamente rischiano:
- Pignoramenti e sequestri sui conti correnti o sui beni produttivi;
- Revoca delle linee di credito bancarie e aumento del rating di rischio;
- Azioni revocatorie che obbligano a restituire pagamenti già incassati;
- Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e perdita di certificazioni;
- Procedimenti penali per bancarotta o omesso versamento di imposte.
L’elevato numero di insolvenze generate dall’inflazione, dalle crisi energetiche e dalle tensioni geopolitiche ha reso ancora più urgente conoscere gli strumenti legali per rinegoziare i debiti con i fornitori e prevenire il fallimento. La riforma introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e i successivi interventi (D.L. 118/2021, D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024) hanno ampliato le possibilità di accordo, introducendo la composizione negoziata, i piani di risanamento soggetti a omologazione, le convenzioni di moratoria, gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e nuovi percorsi di esdebitazione.
L’assistenza del professionista: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team
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- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021;
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Il suo staff interviene in tutte le fasi della crisi: analisi degli atti di messa in mora o delle ingiunzioni, predisposizione di ricorsi e opposizioni, trattative con banche e fornitori, sospensione delle azioni esecutive, piani di rientro personalizzati e soluzioni giudiziali o stragiudiziali. Contatta subito l’Avv. Monardo per una valutazione personalizzata.
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1. Quadro normativo italiano aggiornato (novembre 2025)
La disciplina dell’insolvenza e degli strumenti per evitarla ha subito negli ultimi anni numerose modifiche. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è stato oggetto di tre correttivi: il D.Lgs. 147/2021 (di cui al D.L. 118/2021), il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, oltre a diverse leggi di bilancio e decreti emergenziali. Di seguito sono riportati i principali riferimenti per le aziende che vogliono rinegoziare o evitare il fallimento.
1.1 Doveri organizzativi e prevenzione della crisi
L’art. 2086, comma 2, del Codice civile, come modificato dal D.Lgs. 14/2019, impone all’imprenditore che opera in forma societaria di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, al fine di rilevare tempestivamente la crisi. La disposizione è richiamata dall’art. 3 CCII, che estende tale obbligo anche all’imprenditore individuale e richiede di attivare senza indugio gli strumenti di regolazione della crisi. I segnali da monitorare includono squilibri patrimoniali e finanziari, incapacità di far fronte ai debiti nei 12 mesi successivi e sostenibilità degli impegni fiscalmente integrati .
1.2 Accesso alla composizione negoziata (artt. 17–25 CCII)
Composizione negoziata: l’imprenditore in stato di crisi può chiedere la nomina di un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori. L’accesso avviene mediante istanza alla Camera di Commercio tramite la piattaforma nazionale.
- Non giustifica la revoca del credito bancario: l’art. 17 CCII chiarisce che l’accesso alla procedura non legittima banche e intermediari a revocare le linee di credito. Essi devono collaborare e non possono sospendere o revocare i finanziamenti per il solo fatto del mancato pagamento di crediti preesistenti . Le misure protettive impediscono, inoltre, di acquisire nuovi diritti di prelazione o proseguire azioni esecutive .
- Conclusione delle trattative: l’art. 23 CCII elenca le possibili soluzioni: contratto per la continuità aziendale, convenzione di moratoria ex art. 62, accordo di ristrutturazione, piano attestato o concordato semplificato .
1.3 Misure protettive (art. 18 CCII)
L’imprenditore, al momento della richiesta di nomina dell’esperto, può domandare misure protettive per bloccare temporaneamente le iniziative dei creditori e cristallizzare la situazione patrimoniale. Secondo l’art. 18 CCII:
- L’istanza è pubblicata nel registro imprese e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire nuovi diritti di prelazione né avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari .
- Sono esclusi dalla protezione i diritti dei lavoratori .
- Banche e intermediari finanziari non possono risolvere o modificare i contratti a danno dell’imprenditore né revocare le linee di credito per il solo mancato pagamento di debiti preesistenti; possono sospendere l’adempimento sino alla conferma delle misure . Dal momento della conferma, la sospensione delle linee di credito non è più giustificata salvo la disciplina di vigilanza prudenziale .
1.4 Convenzione di moratoria (art. 62 CCII)
La convenzione di moratoria è un accordo stipulato durante la composizione negoziata o in sede autonoma con cui l’imprenditore ottiene dai creditori una dilazione o sospensione dei pagamenti.
- È vincolante per i creditori della stessa categoria che non vi aderiscono se almeno il 75 % della categoria ha dato consenso e se i non aderenti hanno ricevuto informazioni complete sul contenuto e sul piano .
- Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati e il fatto che i creditori non aderenti non sono pregiudicati .
- I creditori dissenzienti possono proporre opposizione entro 30 giorni; il tribunale decide in camera di consiglio .
1.5 Transazione su crediti tributari e contributivi (art. 63 CCII)
L’art. 63 consente, durante le trattative o nei piani di ristrutturazione, di proporre il pagamento parziale o dilazionato delle imposte e dei contributi. È richiesta l’attestazione di un professionista sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale . La pubblica amministrazione deve pronunciarsi; se il suo voto è determinante e manchi l’adesione, il tribunale può comunque omologare l’accordo se ricorrono condizioni di migliore soddisfazione dei crediti rispetto alla liquidazione .
1.6 Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione permettono al debitore in stato di crisi o insolvenza di concordare con i creditori che detengono almeno il 60 % dei crediti un piano di soddisfacimento da omologare in tribunale .
- Devono garantire il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dalla data dell’omologazione per i crediti scaduti o entro 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti .
- La proposta deve essere accompagnata dal piano economico-finanziario e dalla relazione attestativa di un professionista sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità .
- È possibile chiedere finanziamenti prededucibili per eseguire l’accordo .
Il comma 4-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente di richiedere finanziamenti prededucibili già con la domanda di omologazione, semplificando la gestione della cassa.
1.7 Rinegoziazione degli accordi (art. 58 CCII)
Se, prima dell’omologazione, intervengono modifiche sostanziali del piano, occorre rinnovare l’attestazione e raccogliere nuovamente le adesioni dei creditori . Dopo l’omologazione, eventuali modifiche devono essere pubblicate nel registro imprese e comunicate ai creditori, che possono proporre opposizione entro 30 giorni .
1.8 Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater
Introdotto dal D.Lgs. 83/2022 e reso operativo dal correttivo-ter del 2024, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) è un istituto che consente di proporre un piano a tutti i creditori, anche in deroga alla parità di trattamento, purché approvato da tutte le classi e con pagamento integrale dei crediti privilegiati entro 30 giorni dall’omologazione .
- Il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato delle imposte e dei contributi, allegando la relazione di un professionista .
- La domanda di omologazione prevede il controllo del tribunale e la nomina di un commissario giudiziale . L’imprenditore conserva la gestione dell’impresa sotto la supervisione del commissario .
- Alle operazioni di voto si applicano regole simili a quelle del concordato: è necessaria la maggioranza dei crediti ammessi al voto o i due terzi dei crediti dei votanti, con alcune esclusioni per i creditori privilegiati pagati entro 180 giorni .
- Il tribunale omologa il piano in presenza di tutte le classi favorevoli; se un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza, il giudice verifica che riceva un trattamento non inferiore rispetto alla liquidazione .
Il PRO rappresenta una via innovativa perché consente, in presenza di classi di creditori favorevoli, di forzare il consenso dei creditori dissenzienti attraverso l’omologazione giudiziale. Le imprese in crisi con fornitori riluttanti possono quindi ottenere un accordo omologato, continuando l’attività e dilazionando i debiti.
1.9 Altri istituti: accordi agevolati, ad efficacia estesa e concordato semplificato
- Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 CCII): richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 30 % dei crediti e si applicano a imprese minori;
- Accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII): gli effetti si estendono ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria se almeno il 75 % degli interessi della categoria ha aderito;
- Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII): procedura residuale che consente di accedere direttamente alla liquidazione controllata con un piano semplificato, senza passare per il concordato preventivo.
1.10 Ristrutturazione dei debiti del consumatore e piani del consumatore (artt. 67–73 CCII)
Per l’imprenditore individuale o il professionista che si trova in sovraindebitamento è prevista la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Gli articoli 67–70 CCII stabiliscono che il piano deve essere proposto attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e omologato dal tribunale. Recenti pronunce hanno discusso la portata della moratoria a favore dei creditori privilegiati: la Cassazione 9549/2025 ha interpretato il limite annuale (poi biennale) come termine iniziale e non finale , mentre i tribunali di Enna e Napoli Nord hanno offerto letture opposte . Con il D.Lgs. 136/2024 il termine di moratoria è stato elevato fino a due anni, ma la giurisprudenza resta divisa sulla sua natura (iniziale vs. finale). Il Tribunale di Enna ritiene che la moratoria non sia un requisito di ammissibilità ma un criterio di convenienza , mentre la Cassazione ritiene che sia un termine finale . Il debitore deve quindi predisporre piani realistici che inizino a soddisfare i creditori privilegiati entro 24 mesi dall’omologazione per evitare contestazioni.
1.11 Esdebitazione dell’ex fallito (artt. 279–283 CCII)
L’esdebitazione consente di liberare l’imprenditore da residui debiti non soddisfatti, promuovendo una seconda chance. L’art. 283 CCII, secondo una pronuncia del Tribunale di Bergamo (15 luglio 2025), rappresenta una clausola residuale: l’esdebitazione può essere concessa anche se l’ex fallito non l’ha richiesta entro un anno dalla chiusura della procedura ex art. 279, purché sia incapiente e meritevole . Il debitore deve comunicare al curatore eventuali sopravvenienze attive per tre anni e non può disporre di partecipazioni societarie senza autorizzazione.
1.12 Adeguatezza degli assetti e segnalazioni dei creditori qualificati
Le modifiche del D.Lgs. 136/2024 hanno ampliato l’obbligo di adeguati assetti e hanno introdotto l’obbligo per i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Dogane) di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo eventuali inadempimenti che superino determinate soglie (art. 25-novies CCII). Le segnalazioni attivano un termine di tre mesi entro cui l’organo amministrativo deve verificare la sussistenza della continuità aziendale e, se necessario, chiedere la composizione negoziata.
2. La giurisprudenza recente sulle forniture in caso di crisi e insolvenza
L’evoluzione normativa è accompagnata da un’ampia giurisprudenza. Le sentenze degli ultimi anni illustrano i principi applicabili quando un’azienda insolvente deve gestire rapporti di fornitura, chiedere la rinegoziazione dei contratti, o è destinataria di azioni revocatorie.
2.1 Forniture e revocatoria fallimentare: Cassazione 11145/2025 (Scientia decoctionis)
L’ordinanza n. 11145/2025 della Cassazione rappresenta un punto di svolta nell’azione revocatoria dei pagamenti eseguiti in prossimità della dichiarazione di insolvenza. La decisione ribadisce che:
- La prova della conoscenza dello stato di insolvenza (scientia decoctionis) può essere fornita per presunzioni, purché idonee e concordanti .
- Occorre una valutazione complessiva di tutti gli indizi; non è ammessa un’analisi frammentata .
- Le caratteristiche del creditore (dimensioni, professionalità, sede, esperienza nel settore) incidono sulla soglia di conoscibilità: un operatore specializzato da oltre 50 anni nel settore ittico non può presumere di ignorare la crisi della controparte .
La Corte ha cassato la sentenza d’appello, rilevando che quest’ultima aveva adottato un approccio atomistico e aveva erroneamente affermato che il creditore non fosse tenuto a verificare la situazione economica del debitore prima di ricevere il pagamento . In realtà, la diligenza professionale impone al fornitore di accertare la solvibilità del cliente quando l’importo delle forniture è rilevante o quando vi sono indizi di crisi (ritardi nei pagamenti, ristrutturazioni, procedure concorsuali in corso).
Implicazioni pratiche
- Due diligence sui clienti: i fornitori devono monitorare lo stato economico dei clienti e conservare la documentazione che dimostri la consegna (documenti di trasporto, DDT) e la regolarità dei rapporti.
- Presunzioni legali: la conoscenza dello stato di insolvenza si può desumere da presunzioni, come la notorietà della crisi, la rilevanza dell’importo, la specializzazione del fornitore e il settore di appartenenza.
- Rinegoziare tempestivamente: se emergono segnali di crisi, il fornitore dovrebbe proporre la rinegoziazione delle scadenze o attivare le tutele (riserva di proprietà, garanzie, pagamenti anticipati) per evitare l’azione revocatoria.
2.2 Fornitore e ammissione al passivo in prededuzione: Cassazione 19167/2025
La Cassazione (sentenza n. 19167/2025) ha stabilito che il fornitore che chiede l’ammissione al passivo in prededuzione per forniture effettuate durante la procedura fallimentare deve provare l’avvenuta consegna con documenti di trasporto. La semplice produzione di fatture con dicitura “ok consegnato” non è sufficiente se chi appone tale dicitura non è addetto al magazzino . L’onere probatorio può essere assolto tramite DDT o altri documenti attestanti la consegna .
Implicazioni pratiche
- Conservare scrupolosamente i DDT e le prove di consegna. In loro assenza, la prededuzione del credito può essere negata.
- Verificare che la persona che attesta la consegna abbia la funzione aziendale appropriata; diversamente, la dichiarazione potrebbe essere disconosciuta.
- In caso di consegne durante l’esercizio provvisorio, valutare la convenienza di negoziare garanzie (pagamenti in acconto, cauzioni) per limitare l’esposizione.
2.3 Azione revocatoria dei pagamenti e IVA: Cassazione 2025 (LexCED)
Una recente ordinanza della Cassazione, commentata da LexCED, ha confermato che la continuazione di fatto di un contratto non implica subentro tacito da parte dei commissari dell’amministrazione straordinaria; il subentro richiede una manifestazione di volontà esplicita . Di conseguenza:
- I pagamenti effettuati dopo la comunicazione di scioglimento del contratto non impediscono l’esercizio dell’azione revocatoria.
- Anche l’IVA versata al fornitore è soggetta a revocatoria, poiché l’azione colpisce l’intero pagamento e non solo la quota destinata al fornitore . L’esenzione riguarda solo i pagamenti fatti direttamente all’Erario.
Questa pronuncia rafforza l’esigenza di rinegoziare i contratti di fornitura in modo chiaro e tempestivo e di evitare comportamenti ambigui che potrebbero essere interpretati come tacito subentro o pagamento preferenziale.
2.4 Composizione negoziata come scudo: Cassazione 30109/2025 (sequestro preventivo)
La Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza n. 30109 del 9 luglio 2025 (depositata il 2 settembre 2025), ha riconosciuto che la pendenza di una composizione negoziata della crisi, con misure protettive confermate, può escludere il periculum in mora necessario per il sequestro preventivo. La Corte ha ritenuto che la composizione negoziata fornisca un fattore di stabilizzazione, poiché l’esperto, il tribunale e l’imprenditore vigilano sulla continuità aziendale e sul rispetto dei pagamenti . In particolare:
- La società era stata ammessa alla composizione negoziata e le misure protettive erano state confermate;
- Aveva registrato risultati economici positivi secondo la relazione dell’esperto;
- Il tribunale del riesame aveva ritenuto assente il pericolo di dispersione del patrimonio e annullato il sequestro per oltre 13 milioni di euro .
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore, confermando l’ordinanza di annullamento e sottolineando la centralità della composizione negoziata come strumento di conservazione del patrimonio e di tutela dei creditori .
Implicazioni pratiche
- La richiesta di composizione negoziata, se accompagnata da risultati positivi e da misure protettive, può essere invocata anche in sede penale per dimostrare l’assenza di pericolo di dissipazione.
- È consigliabile depositare la domanda di composizione negoziata tempestivamente e ottenere la conferma delle misure protettive.
2.5 Registrazione dell’accordo di ristrutturazione: Cassazione 11218/2025
La Cassazione civile, con la sentenza n. 11218 del 28 aprile 2025, ha stabilito che per l’accesso all’accordo di ristrutturazione, l’istanza deve essere iscritta nel registro delle imprese prima o contestualmente al deposito in tribunale. L’omissione può impedire l’omologazione e rende nullo l’accordo . La Corte valorizza l’esigenza di trasparenza per permettere ai creditori di conoscere la pendenza della procedura e di valutare le proprie posizioni.
2.6 Moratoria biennale nel sovraindebitamento: Cassazione 9549/2025 e conflitti interpretativi
La Cassazione (sez. I, n. 9549 del 26 febbraio 2025) ha interpretato il termine annuale di moratoria previsto dall’art. 8, comma 4, della L. 3/2012 (oggi art. 67 CCII) come termine iniziale: i creditori privilegiati devono iniziare a ricevere pagamenti entro un anno dall’omologazione, ma possono essere soddisfatti anche su durate più lunghe . I Tribunali di Enna e Napoli Nord hanno espresso posizioni divergenti: il primo considera il biennio un termine non tassativo e da valutare in termini di convenienza , mentre il secondo lo considera un termine finale e invoca la relativa competenza dei creditori . Il dibattito evidenzia l’importanza di predisporre piani realistici e di giustificare la durata della moratoria con perizie e attestazioni.
2.7 Transazione fiscale e stralcio dei tributi locali: Tribunale di Forlì 14 agosto 2025
Il Tribunale di Forlì ha giudicato ammissibile un concordato preventivo contenente una transazione fiscale e un accordo separato per la riduzione dei tributi locali (IMU). La sentenza afferma che il giudizio di convenienza spetta ai creditori e che la riduzione dei tribiti locali non viola il principio di indisponibilità del credito erariale quando il piano è più conveniente della liquidazione . Tale pronuncia legittima l’uso di strumenti negoziali per ridurre i carichi tributari e arginare l’insolvenza.
2.8 Esdebitazione e second chance: Tribunale di Bergamo 15 luglio 2025
La decisione del Tribunale di Bergamo (n. data 15 luglio 2025) ha riconosciuto che l’esdebitazione ex art. 283 CCII può essere concessa a chi non ha presentato l’istanza entro un anno dalla chiusura del fallimento (art. 279), purché il debitore sia meritevole e incapiente . La sentenza valorizza la funzione residuale e promozionale della seconda chance e prevede l’obbligo per l’ex fallito di comunicare eventuali sopravvenienze patrimoniali per tre anni.
3. Procedura passo-passo: cosa fare dopo la notifica di un atto o un ritardo nei pagamenti ai fornitori
Quando un’azienda in crisi riceve un sollecito o un atto di costituzione in mora da un fornitore, occorre adottare tempestivamente una serie di passi strategici. Di seguito una procedura articolata secondo le normative vigenti.
3.1 Valutazione immediata della situazione
- Analisi della solvibilità: verificare le disponibilità di cassa, i flussi in entrata e in uscita, la sostenibilità dei debiti nei 6–12 mesi successivi e l’esposizione con banche e fornitori;
- Verifica dei contratti: individuare le clausole di riserva di proprietà, le penali, le cause di risoluzione, le garanzie (fideiussioni, pegni, ipoteche);
- Controllo dei termini: prendere nota delle scadenze contrattuali e delle eventuali comunicazioni di diffida.
3.2 Attivazione di strumenti di prevenzione
- Adeguati assetti: convocare l’organo amministrativo per attestare la sussistenza della continuità aziendale; se emergono segnali di crisi, procedere alla segnalazione interna e all’attivazione di strumenti di allerta (come la composizione negoziata).
- Richiesta di composizione negoziata: tramite la piattaforma nazionale, presentare l’istanza di nomina dell’esperto e, se necessario, richiedere misure protettive per sospendere azioni esecutive e cautelari . Pubblicare l’istanza nel registro imprese e predisporre l’aggiornamento dell’elenco delle azioni esecutive pendenti.
- Informativa alle banche: informare gli istituti di credito dell’avvio della procedura; ricordare che la banca non può revocare le linee di credito per il semplice accesso alla composizione negoziata .
3.3 Trattativa con i fornitori
- Richiedere la moratoria (art. 62 CCII): proporre ai fornitori una dilazione o sospensione dei pagamenti, illustrando il piano di risanamento e i motivi della crisi. Raccogliere il consenso di almeno il 75 % dei crediti della categoria .
- Negoziazione informale: se la moratoria non è possibile, concordare con i fornitori la ristrutturazione del debito (riduzione dell’importo, piani di pagamento, scambio merci-servizi) e la rinuncia alle azioni esecutive. Formalizzare gli accordi con scrittura privata autenticata e data certa.
- Garanzie e contratti di continuazione: per assicurare la continuità produttiva, valutare la stipulazione di contratti di fornitura con clausole di pagamento a vista, garanzie collaterali o previsione di ipotesi di scioglimento. In caso di crisi irreversibile, considerare la cessione di rami d’azienda o contratti in favore dei fornitori, eventualmente con l’autorizzazione del tribunale (art. 64-bis CCII ).
3.4 Utilizzo degli strumenti di regolazione della crisi
- Accordi di ristrutturazione (art. 57): se si riesce a coinvolgere creditori rappresentanti almeno il 60 % dei debiti, presentare l’accordo al tribunale per l’omologazione. Assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni . Questa soluzione è adatta quando l’azienda vuole ristrutturare senza cessare l’attività.
- Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61): consentono di estendere l’accordo ai creditori non aderenti se almeno il 75 % della categoria ha aderito.
- PRO (art. 64-bis): se l’azienda non possiede i requisiti per il concordato preventivo, può presentare un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, suddividendo i creditori in classi e pagando i privilegiati entro 30 giorni .
- Concordato preventivo e concordato semplificato: quando non è possibile raggiungere un accordo con i fornitori, l’azienda può proporre un concordato preventivo con continuità aziendale, oppure, se la continuità non è possibile, un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Il concordato richiede l’approvazione delle classi di creditori e offre la protezione dell’attività aziendale durante la procedura.
- Transazione fiscale (art. 63): proporre un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e previdenziali, ottenendo un parere positivo da un professionista che attesti la convenienza . L’adesione può essere forzata dal giudice se il piano è più conveniente della liquidazione.
3.5 Opposizione ad azioni esecutive e revocatorie
- Opposizione a decreto ingiuntivo: se il fornitore ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione entro 40 giorni. In caso di ricorso per convalida di sfratto o di sequestro, i termini sono ridotti. L’assistenza di un avvocato esperto consente di eccepire nullità, inesigibilità del credito, compensazioni o sospensioni.
- Opposizione a pignoramento: entro 30 giorni dalla notifica, il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 o 615 c.p.c. se ritiene il pignoramento illegittimo, ad esempio perché il debito è oggetto di contestazione o ristrutturazione.
- Resistenza all’azione revocatoria: dimostrare l’assenza di scientia decoctionis (mancata conoscenza della crisi) o l’esistenza di un pagamento doveroso, come l’adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive nei termini ordinari. Conservare DDT, lettere, email e prove delle trattative può essere decisivo.
3.6 Rinegoziare i contratti pendenti (art. 172 CCII)
L’art. 172 CCII disciplina i rapporti pendenti al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale. Se il contratto non è stato ancora eseguito da entrambe le parti:
- L’esecuzione è sospesa fino a quando il curatore decide se subentrare o sciogliere il contratto ;
- La controparte può mettere in mora il curatore, concedendogli un termine (non inferiore a 60 giorni) per decidere; in difetto, il contratto si scioglie ;
- Se il contratto prosegue, i crediti sorti dopo l’apertura della procedura sono in prededuzione; se sciolto, la controparte può insinuarsi al passivo ma senza diritto al risarcimento danni .
Per le imprese in crisi che vogliono evitare la risoluzione automatica dei contratti di fornitura, è essenziale avviare trattative di rinegoziazione prima della liquidazione e, se è già aperta, presentare la richiesta di subentro al curatore. L’art. 18 CCII impedisce ai fornitori di risolvere anticipatamente i contratti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori .
3.7 Tempi e scadenze principali
| Strumento / fase | Adempimenti e scadenze | Norme di riferimento |
|---|---|---|
| Composizione negoziata | Istanza tramite piattaforma telematica; pubblicazione nel registro imprese; misure protettive confermate entro 30 giorni dal tribunale. | Art. 17–25 CCII |
| Moratoria | Consenso del 75 % dei crediti della categoria; opposizione entro 30 giorni; professionista attestatore. | Art. 62 CCII |
| Accordo di ristrutturazione | Adesione di almeno il 60 % dei crediti; pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni; attestazione professionale. | Art. 57 CCII |
| Rinegoziazione del piano | Rinnovo dell’attestazione e del consenso se modifiche sostanziali; opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione. | Art. 58 CCII |
| PRO (piano soggetto a omologazione) | Pagamento dei privilegiati entro 30 giorni; suddivisione in classi; approvazione unanime delle classi; eventuale opposizione basata sulla convenienza. | Art. 64-bis CCII |
| Transazione fiscale | Proposta di pagamento parziale/dilazionato; approvazione o omologazione; attestazione di convenienza. | Art. 63 CCII |
| Rottamazione-quater | Domanda di definizione agevolata per debiti affidati dal 2000 al 30 giugno 2022; pagamento del solo capitale e rimborso spese; riapertura per i decaduti fino al 30 aprile 2025; interessi al 2 % annuo . | Legge 197/2022, art. 1, commi 231–252; D.L. 51/2023 e L. 24/2025 (Milleproroghe). |
4. Difese e strategie legali per il debitore
4.1 Dimostrare la buona fede e l’assenza di scientia decoctionis
Nei giudizi di revocatoria, il debitore (e il fornitore che subisce l’azione) devono provare che i pagamenti sono stati effettuati in buona fede, senza consapevolezza della crisi. La giurisprudenza recente attribuisce grande importanza alle presunzioni: la notorietà della crisi nel settore, l’entità dei pagamenti, l’esperienza professionale del fornitore e le sollecitazioni di pagamento possono essere indizi di scientia decoctionis . Documentare l’ordinaria prassi (pagamenti regolari, solleciti), conservare le mail e i DDT e dimostrare la collaborazione con il debitore (rinegoziazioni, piani di rientro) può smentire l’intenzione fraudolenta.
4.2 Invocare la moratoria e la composizione negoziata per bloccare le azioni
L’art. 18 CCII consente di chiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari dei fornitori . È una difesa efficace per negoziare una soluzione: dopo la pubblicazione nel registro imprese, i fornitori non possono acquisire nuove garanzie o revocare i contratti. L’imprenditore deve però agire con trasparenza, inserire nella piattaforma l’elenco delle procedure pendenti e non compiere pagamenti preferenziali.
4.3 Proposta di accordo di ristrutturazione o PRO
Se la moratoria non basta e la composizione negoziata non porta a un accordo, il debitore può proporre un accordo di ristrutturazione (art. 57) o un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis). Questi strumenti permettono di:
- Convincere i principali fornitori a ridurre o dilazionare i debiti;
- Estendere gli effetti ai creditori non aderenti in base alle percentuali di legge;
- Ottenere la prededucibilità di nuovi finanziamenti e proseguire l’attività;
- Pagare i creditori privilegiati entro termini certi.
I fornitori che non accettano l’accordo hanno comunque interesse a partecipare per non subire la liquidazione giudiziale e perdere la continuità delle forniture.
4.4 Opporsi alle domande di fallimento
Quando un fornitore o un creditore presenta domanda di apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento), il debitore può opporsi dimostrando:
- Stato di crisi reversibile: esistenza di trattative in corso (composizione negoziata), piani di risanamento o accordi già approvati;
- Regolarità dei pagamenti dovuti ai lavoratori e ai creditori pubblici qualificati;
- Assenza dei requisiti di insolvenza (es. incapienza temporanea ma con flusso di cassa futuro), come definito dalla giurisprudenza.
Può inoltre eccepire la mancanza di legittimazione se il fornitore ha ceduto il credito durante il giudizio (Cassazione 5591/2025), poiché il cessionario può intervenire ma deve rispettare i termini .
4.5 Invocare l’esdebitazione e la seconda chance
Quando l’insolvenza è irreversibile, l’imprenditore può chiudere la procedura di liquidazione e chiedere l’esdebitazione. L’esdebitazione ex art. 279–283 CCII offre al debitore onesto la possibilità di ripartire. Secondo la pronuncia del Tribunale di Bergamo, anche chi non ha presentato tempestivamente l’istanza può essere esdebitato se meritevole . Ciò incentiva il debitore a collaborare con la procedura, a comunicare eventuali sopravvenienze e a riprovare l’attività imprenditoriale.
4.6 Soluzioni fiscali: rottamazione quater e riammissione
Per debiti affidati alla riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022, la rottamazione-quater (art. 1, commi 231–252 della L. 197/2022) consente di pagare solo il capitale e le spese di notifica, con l’esclusione di interessi, sanzioni e aggio . Il D.L. 51/2023 ha esteso il termine di adesione; il Milleproroghe 2025 ha riaperto i termini fino al 30 aprile 2025 per chi era decaduto dai benefici: è possibile rientrare con una nuova domanda e pagare le rate arretrate in un’unica soluzione o in dieci rate con interesse al 2 % . I debitori devono valutare se includere i debiti verso fornitori nel piano della rottamazione, poiché le posizioni cartellate vengono sospese e i fermi o le ipoteche amministrative revocati.
5. Strumenti alternativi e complementari alla rinegoziazione
5.1 Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è un accordo privatistico che non richiede l’omologazione giudiziale. È sufficiente l’attestazione di un professionista sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità. Può essere utilizzato per ristrutturare i debiti con i fornitori e con le banche, senza pubblicità e senza effetti novativi. Vantaggi:
- Minor formalità procedurali;
- Assenza di pubblicazione nel registro imprese;
- Prededucibilità dei finanziamenti contratti in esecuzione del piano.
Tuttavia, il piano non offre la protezione dalle azioni esecutive: i creditori possono comunque agire, a meno che non firmino l’accordo.
5.2 Accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60 CCII)
Questo strumento è destinato alle imprese che non riescono a ottenere l’adesione del 60 % dei creditori richiesto dal tradizionale accordo di ristrutturazione. È sufficiente la percentuale del 30 %, ma l’accordo riguarda solo i creditori aderenti; non vincola gli altri. Può essere utile quando l’azienda desidera ristrutturare una parte del debito con fornitori disponibili ad aderire.
5.3 Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCII)
Prevede che l’accordo sia esteso ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria (ad esempio, fornitori chirografari) se almeno il 75 % dei crediti della categoria ha aderito. È uno strumento efficace per superare l’opposizione di una minoranza di fornitori e consente di evitare il ricorso al PRO o al concordato.
5.4 Concordato preventivo e concordato in continuità
Il concordato preventivo consente al debitore di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale o dilazionato, garantendo la continuità aziendale (concordato in continuità) o la liquidazione. Nel concordato in continuità, le forniture essenziali proseguono; i creditori vengono suddivisi in classi e votano. Se la maggioranza delle classi è favorevole e il tribunale omologa, il debitore può proseguire l’attività sotto la vigilanza del commissario. È uno strumento complesso ma idoneo per ristrutturazioni profonde o per salvaguardare l’azienda da un fallimento.
5.5 Procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012 e artt. 67–73 CCII)
Per gli imprenditori individuali, i professionisti e le società sotto soglia, le procedure di sovraindebitamento consentono di ridurre o eliminare i debiti con piani del consumatore, accordi di composizione o liquidazioni controllate. Le recenti pronunce sulla moratoria biennale e sulla rinegoziazione dei privilegiati (Cassazione 9549/2025, Tribunale di Enna, Napoli Nord) impongono di strutturare piani realistici che garantiscano il pagamento dei crediti erariali e privilegiati entro termini ragionevoli .
5.6 Strumenti informatici e segnalazioni automatizzate
Il Ministero della Giustizia, con il decreto 21 marzo 2023, ha introdotto un programma informatico che consente alle imprese con debiti inferiori a 30 000 euro di verificare la sostenibilità del debito e ottenere automaticamente un piano di rateizzazione . È uno strumento utile per le microimprese che devono gestire piccole insolvenze con fornitori e vogliono prevenire l’accesso a procedure concorsuali.
6. Errori comuni da evitare e consigli pratici
- Ignorare le segnalazioni: ignorare le segnalazioni dei creditori qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS) può portare alla responsabilità degli amministratori. Occorre rispondere tempestivamente e attivare la composizione negoziata.
- Rinviare le trattative: attendere il contenzioso anziché avviare subito la rinegoziazione con i fornitori è rischioso. La buona fede e la proattività vengono valorizzate dai giudici.
- Sottovalutare la documentazione: la mancata conservazione di DDT, contratti, corrispondenza e prove di consegna può pregiudicare la difesa nella revocatoria o nell’ammissione al passivo .
- Accordi verbali: rinegoziare verbalmente senza formalizzare per iscritto espone al rischio di revoca. Gli accordi devono avere data certa e devono essere sottoscritti da tutte le parti.
- Pagamenti preferenziali: continuare a pagare alcuni fornitori a discapito di altri senza un piano approvato può portare all’azione revocatoria. È preferibile sospendere i pagamenti e negoziare un accordo generalizzato.
- Mancata pubblicazione: non iscrivere l’istanza di accordo di ristrutturazione nel registro imprese prima del deposito in tribunale comporta l’invalidità della procedura .
- Non considerare l’IVA: ritenere che l’IVA non sia revocabile è sbagliato; la Cassazione l’ha dichiarata revocabile . È quindi necessario prevedere la restituzione anche dell’IVA in caso di revoca.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
7.1 Simulazione di convenzione di moratoria
Caso: azienda Alfa S.r.l. ha debiti verso fornitori chirografari per 500 000 €. Propone una moratoria della durata di 24 mesi, prevedendo un piano di pagamenti graduali.
| Fase | Importo | Data pagamento | Commento |
|---|---|---|---|
| Inizio (omologazione) | 0 € | 1 gennaio 2026 | Moratoria biennale: nessun pagamento iniziale. |
| 6 mesi | 50 000 € | 1 luglio 2026 | Pagamento iniziale per dimostrare l’impegno; ammortizza l’IVA relativa. |
| 12 mesi | 150 000 € | 1 gennaio 2027 | Riduzione del debito principale. |
| 18 mesi | 150 000 € | 1 luglio 2027 | Prosegue il piano. |
| 24 mesi | 150 000 € | 1 gennaio 2028 | Saldo finale del debito. |
Per l’approvazione occorre il consenso del 75 % dei fornitori della categoria (375 000 €). Se il professionista attesta che i creditori dissenzienti non sono pregiudicati, la moratoria si estende a tutti .
7.2 Simulazione di accordo di ristrutturazione ex art. 57
Debiti totali: 2 000 000 € (fornitori 800 000 €; banche 600 000 €; Erario 400 000 €; altri creditori 200 000 €). L’azienda ottiene l’adesione di creditori che rappresentano il 65 % dei crediti (1 300 000 €). Il piano prevede:
- Pagamento del 40 % dei debiti chirografari (escluse banche) in 120 giorni: 320 000 €;
- Pagamento integrale delle banche in 24 mesi con garanzie reali;
- Transazione con l’Agenzia delle Entrate per il 50 % del debito tributario (200 000 €) da pagare in 48 mesi;
- Cessione di un ramo d’azienda del valore di 500 000 € per ripianare parte dei debiti.
Il professionista attesta la fattibilità del piano e la convenienza rispetto alla liquidazione. I creditori estranei (700 000 €) ricevono il pagamento integrale entro 120 giorni . Se un fornitore dissenziente eccepisce l’inconvenienza, il tribunale verifica che, in caso di liquidazione, il suo credito sarebbe soddisfatto in misura inferiore .
7.3 Simulazione di PRO (piano soggetto a omologazione)
Debiti: 10 000 000 € suddivisi in tre classi: (A) banche e fondi con ipoteche (5 000 000 €), (B) fornitori privilegiati (1 000 000 €), (C) fornitori chirografari e altri (4 000 000 €). Il piano prevede:
- Classe A: pagata integralmente (con decurtazione di interessi) entro 180 giorni dall’omologazione;
- Classe B: pagata integralmente entro 30 giorni grazie a un finanziamento garantito ;
- Classe C: riceve il 30 % in contanti entro 18 mesi; la restante parte è convertita in quote di partecipazione in una newco che gestirà un ramo produttivo;
- Cessione di un immobile non strumentale per 2 000 000 € a beneficio del piano;
- Conferimento di apporto dei soci per 1 000 000 €.
Se tutte le classi approvano, il tribunale omologa; in caso di opposizione, verifica che i dissenzienti ottengano un trattamento non peggiore della liquidazione . Il PRO consente di derogare agli articoli 2740 e 2741 c.c. (par condicio creditorum) purché vi sia unanimità delle classi .
8. Domande frequenti (FAQ)
- Un fornitore può chiedere il fallimento della mia azienda se non pago una fattura?
Sì, se l’inadempimento è grave e non giustificato, il fornitore può proporre domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Tuttavia, il tribunale deve accertare l’insolvenza attuale e non temporanea. Dimostrare trattative in corso o l’accesso alla composizione negoziata può contrastare la domanda. - Come posso evitare che un fornitore proceda con azioni esecutive mentre tratto un accordo?
Con la richiesta di composizione negoziata, puoi chiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari . In alternativa, puoi stipulare una moratoria ex art. 62 con almeno il 75 % dei creditori della categoria . - Che differenza c’è tra accordo di ristrutturazione e PRO?
L’accordo di ristrutturazione richiede l’adesione del 60 % dei creditori e garantisce il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni . Il PRO suddivide i creditori in classi e consente di derogare alla par condicio credituum, ma richiede l’unanimità delle classi o la verifica della convenienza da parte del tribunale . - È possibile ridurre i debiti tributari con i fornitori?
Sì, mediante la transazione fiscale (art. 63) che consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi . Inoltre, la definizione agevolata (rottamazione-quater) permette di pagare solo il capitale e le spese di notifica . - Posso rinegoziare un contratto di fornitura se la mia azienda è in crisi?
Sì, la crisi può costituire un presupposto per rinegoziare. Sebbene il diritto italiano non preveda un obbligo generale di rinegoziazione, il principio di buona fede e il dovere di correttezza possono imporre al creditore di trattare per ripristinare l’equilibrio contrattuale . La composizione negoziata offre un contesto in cui le parti sono assistite da un esperto e possono modificare i contratti. - Se il fornitore rifiuta la rinegoziazione, cosa posso fare?
Puoi proporre un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa o un PRO, con il supporto di un professionista attestatore. In questo modo, l’accordo potrà essere esteso anche ai creditori dissenzienti se le maggioranze di legge sono raggiunte. - I pagamenti ai fornitori eseguiti durante la crisi sono sempre revocabili?
No. Sono revocabili se avvengono nell’ultimo anno prima della dichiarazione di insolvenza e se il creditore aveva o doveva avere conoscenza dello stato di insolvenza. La scientia decoctionis può essere provata tramite presunzioni . I pagamenti spontanei dovuti a un obbligo scaduto e in termini ordinari possono essere esclusi dalla revocatoria. - L’IVA versata al fornitore è revocabile?
Sì, la Cassazione ha precisato che l’IVA rientra nel pagamento revocabile . Il fornitore potrà recuperare l’IVA versata all’Erario tramite procedure fiscali, ma nel frattempo il pagamento può essere oggetto di revoca. - Se non ho documenti di trasporto, posso ottenere la prededuzione?
In linea di principio no. La Cassazione richiede che il fornitore dimostri la consegna con i documenti di trasporto o prove equipollenti; la fattura con la dicitura “ok consegnato” non basta . È quindi fondamentale conservare le prove della consegna. - Qual è il termine per opporsi a un pignoramento?
L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza legale dell’atto; l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 deve essere proposta entro il termine di conversione o, in caso di esecuzione immobiliare, entro la prima udienza di comparizione. La presentazione di un ricorso di composizione negoziata con misure protettive può sospendere i termini. - Cosa succede ai contratti pendenti in caso di liquidazione?
Sono sospesi fino alla decisione del curatore; il curatore può subentrare o sciogliersi dal contratto . La controparte può diffidare il curatore e ottenere una risposta entro 60 giorni, altrimenti il contratto si scioglie . - Posso continuare ad emettere fatture se ho chiesto la composizione negoziata?
Sì, l’imprenditore continua a gestire l’impresa sotto la vigilanza dell’esperto e può compiere atti di ordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere comunicati al commissario o all’esperto per autorizzazione . - Cosa succede se non rispetto i termini di pagamento previsti nell’accordo?
Il mancato rispetto può determinare la risoluzione dell’accordo e l’apertura della liquidazione giudiziale. È quindi essenziale predisporre piani realistici e monitorare costantemente la cassa. - Devo consultare obbligatoriamente un professionista per l’accordo?
Sì, per la moratoria, l’accordo di ristrutturazione, il PRO e la transazione fiscale è necessario l’intervento di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano . - Che ruolo ha l’OCC nelle procedure di sovraindebitamento?
L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) assiste il debitore nella redazione del piano del consumatore e gestisce le relazioni con i creditori. Il gestore della crisi, come l’Avv. Monardo, è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e cura le procedure di sovraindebitamento. - Posso chiedere la sospensione delle misure protettive?
Sì, i creditori possono chiedere la revoca o la modifica delle misure protettive se dimostrano che il debitore non collabora o compie atti in frode. Il tribunale decide sulla conferma o revoca. - La composizione negoziata è pubblica?
Sì, l’istanza e l’accettazione dell’esperto sono pubblicate nel registro imprese . Tuttavia, i dati commerciali e le informazioni sensibili restano riservati. - È possibile escludere una categoria di creditori dall’accordo?
In linea di principio no, poiché gli strumenti concorsuali devono rispettare la par condicio creditorum. Tuttavia, nel PRO è possibile distribuire il valore generato dal piano anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. se approvato dalle classi . - Che differenza c’è tra moratoria e transazione fiscale?
La moratoria riguarda i rapporti con i creditori privati e comporta la dilazione o sospensione dei pagamenti ; la transazione fiscale riguarda le imposte e i contributi e consente di proporre pagamenti parziali o dilazionati . Entrambe richiedono una relazione attestativa. - Cosa succede se un creditore pubblico non aderisce alla proposta?
Se la sua adesione è determinante e manca, il tribunale può comunque omologare l’accordo o il PRO se il trattamento non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale .
9. Conclusione
Affrontare l’insolvenza nei confronti dei fornitori richiede un mix di tempestività, competenza legale e capacità negoziale. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offre una varietà di strumenti – moratoria, accordi di ristrutturazione, PRO, transazioni fiscali, piani del consumatore – che permettono al debitore di evitare l’apertura della liquidazione giudiziale, rinegoziare i contratti e salvaguardare la continuità aziendale. La giurisprudenza recente conferma l’importanza di conservare le prove delle consegne, di dimostrare la buona fede e di attivare la composizione negoziata per bloccare le azioni esecutive.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono pronti a guidarti attraverso queste complesse procedure. Grazie alla sua esperienza di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo può analizzare la tua posizione, elaborare strategie personalizzate, sospendere le azioni esecutive, trattare con fornitori e banche e predisporre piani di risanamento efficaci. Agire tempestivamente è la chiave per evitare pignoramenti, ipoteche e fallimenti: non attendere che la situazione si aggravi.
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