Azione revocatoria fallimentare: cos’è e come opporsi

Introduzione

L’azione revocatoria fallimentare è uno strumento potentissimo a disposizione del curatore della procedura concorsuale per recuperare atti compiuti dal debitore prima del fallimento che hanno danneggiato la massa dei creditori. Ricevere un atto di revoca significa, per l’imprenditore o il privato che lo subisce, rischiare di perdere beni e somme ricevute fino a cinque anni prima della dichiarazione di fallimento. Questa azione non è una mera formalità: consente al curatore di “sfogliare” ogni contratto, pagamento o garanzia stipulato dal fallito durante il periodo sospetto, per verificare se ne ricorrono i presupposti legali e invertire la transazione in favore della massa. Per il debitore l’impatto è notevole: si rischia di dover restituire immobili, somme o diritti che si ritenevano legittimamente acquisiti, con possibili effetti sul patrimonio personale e sull’operatività dell’impresa.

Nell’attuale quadro normativo, dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e le continue pronunce della Corte di Cassazione, l’azione revocatoria fallimentare è diventata ancora più insidiosa. Le regole sono state riscritte in parte e i tribunali stanno consolidando l’interpretazione di concetti come scientia decoctionis (conoscenza dello stato d’insolvenza), periodo sospetto, termini di decadenza e oneri della prova. Non conoscere il nuovo assetto può costare caro: molti atti che prima sembravano immuni sono oggi contestabili; viceversa, esistono possibilità di difesa che consentono di respingere la revoca se si agisce con tempestività e professionalità.

In questo articolo offriremo una guida completa e aggiornata a novembre 2025, basata su fonti normative (Legge fallimentare, Codice della crisi, Legge 3/2012, D.L. 118/2021) e giurisprudenza recente (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Tribunali). Vedremo quali atti sono revocabili, quali sono esclusi, quali termini vigono e soprattutto come opporsi con successo, illustrando strategie difensive, ricorsi, piani di rientro e strumenti alternativi (rottamazioni, esdebitazione, accordi di ristrutturazione). L’obiettivo è fornire al debitore un punto di vista pratico e professionale, orientato alla tutela dei propri diritti e alla salvaguardia del patrimonio.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario, tributario e nella tutela del debitore. Coordina un team multidisciplinare di avvocati, commercialisti e consulenti attivi su tutto il territorio nazionale. Tra le sue qualifiche:

  • Cassazionista e coordinatore di professionisti esperti a livello nazionale nelle discipline del diritto bancario e del contenzioso tributario.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, con competenza nella redazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni controllate.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), autorizzato a proporre e gestire soluzioni per soggetti sovraindebitati.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021), figura che facilita la composizione negoziata tra imprenditore e creditori.

L’Avv. Monardo e il suo staff offrono assistenza concreta per analizzare gli atti revocabili, predisporre difese e ricorsi, chiedere sospensioni, avviare trattative con i creditori o con il curatore, formulare piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali. La combinazione di competenze legali e contabili permette di valutare ogni profilo della vicenda (fiscale, civilistico, societario) e trovare la strategia più efficace per tutelare il patrimonio del debitore.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti legislative: Legge fallimentare e Codice della crisi d’impresa

La disciplina dell’azione revocatoria fallimentare è stata originariamente prevista dalla Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), in particolare agli articoli 64–71. Tali disposizioni definiscono i pagamenti, garanzie e atti che possono essere dichiarati inefficaci rispetto ai creditori se compiuti nel periodo sospetto prima della dichiarazione di fallimento. Le principali norme sono:

NormaContenuto essenzialeRiferimenti
Art. 64 L.F.Gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento sono privi di effetto rispetto ai creditori (sono esclusi i regali d’uso e le liberalità proporzionate) .Art. 64, commi 1–2 L.F.
Art. 65 L.F.Sono privi di effetto i pagamenti di crediti che scadono il giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente, se effettuati nei due anni anteriori alla dichiarazione .Art. 65 L.F.
Art. 66 L.F.Il curatore può proporre l’azione revocatoria ordinaria secondo il codice civile (art. 2901 c.c.), dinanzi al tribunale fallimentare, sia contro il contraente immediato sia contro i suoi aventi causa .Art. 66 L.F.
Art. 67 L.F.Sono revocati, salvo prova dell’ignoranza dello stato d’insolvenza, gli atti a titolo oneroso sproporzionati, pagamenti anormali e garanzie costituite nell’anno precedente il fallimento . Sono inoltre revocabili, se il curatore prova la conoscenza dell’insolvenza, i pagamenti e atti compiuti entro sei mesi anteriori . Il comma 3 elenca gli atti esclusi (pagamenti nei termini d’uso, rimesse bancarie che non riducono l’esposizione, vendite immobiliari a giusto prezzo, atti in esecuzione di piani attestati e concordati preventivi, pagamenti di stipendi e servizi strumentali) .Art. 67 L.F.
Art. 69‑bis L.F.Fissa i termini di decadenza: le azioni revocatorie non possono essere promosse trascorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque cinque anni dal compimento dell’atto . Nel caso di concordato preventivo seguito da fallimento, i termini decorrono dalla pubblicazione della domanda di concordato .Art. 69‑bis L.F.
Art. 70 L.F.Determina gli effetti della revoca, imponendo la restituzione di quanto ricevuto e l’ammissione al passivo del convenuto per il credito corrispondente .Art. 70 L.F.

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), parte delle norme della Legge fallimentare è stata trasfusa e innovata. Oggi, per le procedure aperte dopo il 15 luglio 2022, l’azione revocatoria fallimentare è disciplinata principalmente dagli articoli 166 e 170 CCII:

Norma CCIIContenuto essenzialeRiferimenti
Art. 166 CCIIRevoca gli atti “anormali”: a) atti a titolo oneroso con sproporzione oltre un quarto, b) pagamenti di debiti scaduti con mezzi anormali, c) pegni o ipoteche volontarie per debiti preesistenti, d) pegni o ipoteche costituite entro sei mesi per debiti scaduti . Inoltre revoca, se il curatore prova la conoscenza dell’insolvenza, i pagamenti e atti compiuti nei sei mesi anteriori . Il comma 3 elenca gli atti esclusi: pagamenti nei termini d’uso, rimesse bancarie senza riduzione dell’esposizione, vendite immobiliari a giusto prezzo, atti in esecuzione di piani attestati o concordati, pagamenti di stipendi e servizi .Art. 166 CCII
Art. 170 CCIIFissa i limiti temporali: le azioni revocatorie e di inefficacia non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell’atto . Se alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione (concordato o accordo di ristrutturazione) segue la liquidazione giudiziale, i termini decorrono dalla pubblicazione della domanda .Art. 170 CCII

1.2 Evoluzione giurisprudenziale recente (2024‑2025)

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Tribunale e della Corte Costituzionale ha fornito interpretazioni fondamentali per delineare i confini della revocatoria fallimentare. Di seguito una panoramica delle principali pronunce del biennio 2024‑2025 (tutte reperibili su Unijuris o fonti ufficiali):

  • Competenza per la revocatoria della scissione societaria (Sezioni Unite 5089/2025): le Sezioni Unite hanno chiarito che l’azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto una scissione societaria è di competenza del tribunale fallimentare, mentre la revocatoria ordinaria resta di competenza del tribunale delle imprese . Ciò rafforza il ruolo del giudice fallimentare come foro esclusivo per le azioni revocatorie nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale.
  • Termini di esercizio e presunzione di pregiudizio (Cass. 11224/2025): la Corte ha ribadito che il termine triennale ex art. 69‑bis decorre dalla dichiarazione di fallimento e che l’esonero “pagamenti nei termini d’uso” si applica solo ai pagamenti effettuati nel normale svolgimento dell’attività d’impresa . L’ordinanza precisa che il pregiudizio alla massa dei creditori è presunto e il convenuto deve dimostrare l’inesistenza del danno.
  • Concordato preventivo e periodo sospetto (Cass. 12148/2025): in caso di concordato preventivo presentato prima dell’entrata in vigore dell’art. 69‑bis, il dies a quo del “periodo sospetto” è la data del deposito della domanda di concordato, non il successivo decreto di ammissione .
  • Consecuzione di procedure (Cass. 11647/2025): quando una procedura di concordato viene seguita da fallimento, non si applicano i termini di decadenza introdotti dalla riforma; l’azione revocatoria resta regolata dalla disciplina previgente e il periodo decorre dalla domanda di concordato .
  • Pagamenti transnazionali (Cass. 26726/2025): se il pagamento è regolato da legge straniera che prevede l’insensibilità alla revocatoria, il convenuto deve sollevare l’eccezione entro i termini di decadenza e non oltre .
  • Malafede dei sub‑acquirenti (Cass. 23041/2025): per agire contro i successivi acquirenti di un bene revocabile basta provare la malafede; non è necessario promuovere un’azione revocatoria ordinaria distinta .
  • Atti a titolo gratuito tramite vendita di credito inesigibile (Cass. 23039/2025): la vendita di un bene in cambio di un credito inesigibile è considerata atto a titolo gratuito e quindi revocabile ex art. 64 L.F., indipendentemente dalla registrazione .
  • Chiusura del fallimento e prosecuzione dell’azione (Cass. 13479/2025): la pendenza di un’azione revocatoria non impedisce la chiusura della procedura concorsuale; il curatore conserva la legittimazione a proseguirla .
  • Interruzione per liquidazione coatta (Cass. 22714/2025): l’apertura della liquidazione coatta amministrativa determina l’interruzione automatica dei processi; il termine per la riassunzione decorre dall’ordinanza che dichiara l’interruzione .
  • Liquidazione del sovraindebitato (Cass. 12395/2025): in una procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 il liquidatore può sollevare la eccezione incidentale di revocatoria ordinaria durante la formazione dello stato passivo; la Corte, richiamando l’art. 14‑decies L. 3/2012, ha riconosciuto che l’azione soggetta a termine può essere fatta valere anche in via di eccezione . Questo potenzia il ruolo del liquidatore e rafforza la tutela dei creditori.

Queste pronunce dimostrano come la giurisprudenza stia affinando la disciplina, prestando particolare attenzione alla tutela della par condicio creditorum e alla necessità di bilanciare gli interessi dei creditori con quelli di terzi in buona fede.

1.3 Il concetto di scientia decoctionis e onere della prova

Perché un atto a titolo oneroso, un pagamento o una garanzia sia revocabile, il curatore deve dimostrare che è stato compiuto nel periodo sospetto e, in determinate ipotesi, che il terzo conosceva lo stato di insolvenza del debitore (scientia decoctionis). Nel regime tradizionale della Legge fallimentare l’onere della prova era prevalentemente a carico del curatore; il Codice della crisi ha invece rovesciato l’impostazione, introducendo forti presunzioni.

  • Per gli atti “anormali” elencati dall’art. 166, comma 1, CCII (sproporzionati, pagamenti anormali, pegni e ipoteche), la legge presume la conoscenza dello stato d’insolvenza: spetta al convenuto dimostrare la propria ignoranza .
  • Per gli atti “normali” (pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso senza sproporzione) revocabili entro sei mesi, il curatore deve provare che il terzo conosceva lo stato d’insolvenza . La prova può basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti: rapporti commerciali pregressi, sospensione dei pagamenti, protesti, ritardi nel saldo, notizie pubbliche sulla crisi.

Nel contenzioso, il debitore o il terzo acquirente devono quindi predisporre idonei mezzi di prova (documentazione bancaria, corrispondenza, attestazioni professionali) per dimostrare la propria buona fede e l’assenza di conoscenza dello stato d’insolvenza.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Capire i passaggi procedurali è fondamentale per reagire tempestivamente. Di seguito una sequenza sintetica delle fasi tipiche dopo la notifica di un’azione revocatoria fallimentare:

2.1 Ricezione della citazione del curatore

L’azione revocatoria è promossa con atto di citazione dinanzi al tribunale fallimentare (o, nel regime CCII, alla sezione specializzata che gestisce la liquidazione giudiziale). La citazione deve indicare l’atto impugnato, la sua data, il periodo sospetto e i motivi della revoca (es.: sproporzione, pagamento anormale, garanzia contestuale).

Cosa fare subito

  1. Verificare i termini: accertarsi della data di notifica e calcolare la scadenza per la costituzione in giudizio (tipicamente 20 giorni prima dell’udienza). Se il curatore ha agito oltre i termini triennali o quinquennali ex art. 69‑bis L.F. o 170 CCII, sollevare l’eccezione di decadenza .
  2. Analizzare l’atto contestato: esaminare il contratto o il pagamento impugnato per verificare se rientra tra gli atti esclusi (pagamenti nei termini d’uso, rimesse bancarie, piani attestati) .
  3. Raccogliere documenti: recuperare fatture, estratti conto, corrispondenza con la controparte, eventuali piani attestati o concordati che giustificano l’atto.
  4. Consultare un professionista: contattare immediatamente l’Avv. Monardo per valutare le strategie difensive e predisporre la comparsa di costituzione.

2.2 Costituzione in giudizio e comparsa di risposta

La comparsa di costituzione deve essere depositata entro 20 giorni dall’udienza fissata dal curatore e deve contenere tutte le eccezioni e difese:

  • Eccezione di decadenza: se l’azione è stata proposta oltre i termini di cui all’art. 69‑bis L.F. o all’art. 170 CCII, la decadenza è insanabile .
  • Eccezione di inesistenza dei presupposti: dimostrare che l’atto non rientra tra le fattispecie revocabili (es.: pagamento nei termini d’uso, atti in esecuzione di piani attestati; vendite immobiliari a giusto prezzo). Allegare prove documentali e contabili.
  • Prova della buona fede: fornire elementi per dimostrare la mancanza di scientia decoctionis (es.: bilanci e business plan attestanti la continuità aziendale al momento dell’atto, certificazioni di solvibilità). In regime CCII, l’onere è invertito solo per gli atti “anormali” .
  • Riconvenzionale o opposizione: in alcuni casi il convenuto può proporre azione riconvenzionale (ad esempio per il pagamento del proprio credito) o sollevare l’eccezione di revocatoria dell’atto a sua volta quando si trova in stato di liquidazione, come nel caso del liquidatore ex art. 14‑decies L. 3/2012 .

2.3 Udienza e istruttoria

Durante l’udienza il giudice verifica le eccezioni preliminari e fissa l’istruttoria. Le possibili attività sono:

  • Produzione di documenti: bilanci, estratti conto, contratti, corrispondenza.
  • Testimonianze: soggetti coinvolti che possono attestare la non conoscenza dello stato d’insolvenza.
  • CTU contabile: per quantificare l’eventuale sproporzione o la riduzione dell’esposizione bancaria.
  • Deposizione del curatore: per illustrare la gestione della procedura e le ragioni della revoca.

Il giudice può riunire la causa ad altre analoghe per evitare conflitti di giudicati e, una volta chiusa l’istruttoria, fissa l’udienza di discussione.

2.4 Sentenza e rimedi successivi

Il tribunale pronuncia sentenza con la quale dichiara l’inefficacia dell’atto e ordina la restituzione del bene o del denaro, oppure respinge la domanda del curatore. Contro la sentenza sono possibili:

  • Appello: da proporre entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.
  • Ricorso per cassazione: per motivi di diritto (errori di interpretazione della legge o violazione di norme processuali).

L’Avv. Monardo assiste il debitore in tutte le fasi, valutando se impugnare la decisione e come gestire i rapporti con il curatore in pendenza del giudizio.

3. Difese e strategie legali per opporsi alla revocatoria

Le possibilità di difesa dipendono dalla tipologia di atto contestato e dal momento in cui è stato compiuto. Di seguito le principali strategie operative:

3.1 Dimostrare la ricorrenza delle eccezioni legali

La Legge fallimentare e il Codice della crisi elencano diversi casi in cui l’azione revocatoria non si applica. Invocare queste esclusioni è spesso la prima linea di difesa:

  1. Pagamenti di beni e servizi nei termini d’uso: si tratta di pagamenti effettuati nel normale corso degli affari, secondo le scadenze e le modalità usuali per quel tipo di prestazione. Ad esempio, il pagamento di fatture commerciali a 30 o 60 giorni rientra in questa esenzione . Il debitore deve documentare l’ordinaria prassi commerciale e l’assenza di condizioni anomale.
  2. Rimesse bancarie su conto corrente: sono escluse se non riducono in maniera durevole l’esposizione verso la banca . È quindi revocabile solo il saldo netto di rimesse che hanno diminuito il debito in modo permanente; dimostrando che la banca ha continuato a erogare affidamenti o che l’esposizione si è ricostituita, il convenuto può evitare la restituzione.
  3. Vendite immobiliari a giusto prezzo: le vendite (o preliminari) trascritte ai sensi dell’art. 2645‑bis c.c., aventi ad oggetto immobili destinati a diventare abitazione principale o sede dell’attività d’impresa dell’acquirente, concluse a giusto prezzo, sono escluse . È necessario provare l’equivalenza tra il prezzo e il valore di mercato e l’effettiva destinazione dell’immobile.
  4. Atti in esecuzione di piani attestati o concordati: i pagamenti e le garanzie concessi in esecuzione di un piano attestato di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d, L.F.) o in esecuzione di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione sono immuni . Occorre dimostrare che l’atto era previsto dal piano e che quest’ultimo era stato attestato da un professionista indipendente.
  5. Pagamenti di salari e servizi strumentali: i pagamenti di retribuzioni a dipendenti e collaboratori e quelli per ottenere servizi necessari all’accesso alla procedura concorsuale non sono revocabili .
  6. Atti effettuati dopo l’apertura di procedure di regolazione: se il pagamento o la garanzia è stata eseguita dopo il deposito della domanda di concordato o di accordo di ristrutturazione, gli atti sono esclusi . Serve la prova della data di deposito e dell’avvenuta autorizzazione del tribunale.

3.2 Eccezione di decadenza e prescrizione

Il curatore ha tre anni dalla dichiarazione di fallimento (o dall’apertura della liquidazione giudiziale) per proporre la revocatoria e l’azione si prescrive comunque dopo cinque anni dal compimento dell’atto . Nel regime della Legge fallimentare la decadenza decorre dalla dichiarazione di fallimento; nel regime CCII decorre dalla pubblicazione della domanda di accesso alla procedura . Verificare il rispetto di questi termini è essenziale:

  • Se l’atto è stato compiuto più di cinque anni prima, l’azione è improponibile.
  • Se la citazione è notificata oltre tre anni dalla dichiarazione (o dall’apertura della liquidazione giudiziale), il convenuto deve eccepire la decadenza.

3.3 Dimostrare la buona fede e l’ignoranza dello stato d’insolvenza

Per gli atti revocati ai sensi dell’art. 67 L.F. o dell’art. 166 CCII, la legge richiede la conoscenza dello stato d’insolvenza come presupposto di revocabilità (nei sei mesi precedenti) o prevede una presunzione che può essere vinta. Le prove utili sono:

  • Relazioni contabili attestanti la solvibilità e la continuità aziendale al momento dell’atto.
  • Corrispondenza e contratti: che dimostrino trattative ordinarie e assenza di allerta sulla crisi.
  • Perizie indipendenti sul valore dei beni ceduti o sulla congruità del prezzo.
  • Pagamento tempestivo di forniture: documentare che i pagamenti sono avvenuti secondo i termini contrattuali.

La Cassazione ha chiarito che per gli atti “anormali” la prova della buona fede spetta al convenuto ; per gli atti “normali” il curatore deve dimostrare la scientia decoctionis .

3.4 Dimostrare l’assenza di pregiudizio alla massa

Un’altra strategia è dimostrare che l’atto non ha arrecato un pregiudizio effettivo ai creditori. La Cassazione (Cass. 11224/2025) ha ricordato che il pregiudizio è presunto ma può essere vinto da prova contraria . Ad esempio:

  • Pagamenti compensativi: se il corrispettivo ricevuto dal fallito è stato reinvestito nell’attività a beneficio della massa o se ha evitato maggiori perdite.
  • Garanzie contestuali: se la garanzia è stata concessa contestualmente a un finanziamento che ha accresciuto l’attivo.
  • Sproporzione inesistente: dimostrare che non vi era effettiva sproporzione tra le prestazioni (perizie di stima, valori di mercato).

3.5 Eccezioni relative alla legge applicabile e alla competenza

In casi di contratti internazionali o operazioni regolate da leggi straniere, è possibile eccepire l’applicabilità di norme che escludono la revoca. La Cassazione ha stabilito che il convenuto deve sollevare tale eccezione tempestivamente . La competenza territoriale è un’altra arma difensiva: le Sezioni Unite hanno precisato che la revocatoria fallimentare concernente scissioni societarie spetta al tribunale fallimentare ; sollevare il difetto di competenza può comportare la nullità della citazione.

3.6 Transazione e accordi con il curatore

Spesso è possibile trattare con il curatore per evitare il contenzioso o ridurre l’entità della restituzione. L’Avv. Monardo negozia soluzioni quali:

  • Restituzione parziale a fronte della rinuncia all’azione.
  • Riconoscimento di un credito per le prestazioni rese, da insinuare al passivo.
  • Ricorsi concordati: trasformare l’azione in un piano di rientro o in un accordo di ristrutturazione.

Un accordo stragiudiziale può accelerare la chiusura della procedura e limitare i costi per entrambe le parti.

4. Strumenti alternativi e soluzioni per il debitore

L’azione revocatoria fallimentare non è l’unico strumento che può colpire il debitore; tuttavia, esistono procedure che consentono di regolare la crisi e proteggere il patrimonio. Vediamo le più rilevanti.

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore fiscale ha introdotto diverse rottamazioni delle cartelle esattoriali (ad esempio, “rottamazione quater” 2023 e successive edizioni), permettendo di definire il debito tributario con riduzione di sanzioni e interessi. Sebbene queste misure non incidano direttamente sulla revocatoria fallimentare, possono ridurre l’esposizione e prevenire il fallimento.

Caratteristiche principali

  • Adesione volontaria: il contribuente presenta domanda all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro i termini di legge.
  • Sgravio di sanzioni: si pagano le somme capitali e gli interessi legali, con azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.
  • Rateizzazione: sono previste rate fino a cinque anni, ma la decadenza è automatica in caso di mancato pagamento di una rata.

L’Avv. Monardo assiste i debitori nella valutazione dell’adesione alle rottamazioni e nella gestione dei pagamenti per evitare che un carico fiscale eccessivo conduca al fallimento.

4.2 Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata (L. 3/2012 e CCII)

La Legge 3/2012 ha introdotto la composizione della crisi da sovraindebitamento per persone fisiche, piccoli imprenditori e professionisti non assoggettabili a fallimento. Gli strumenti principali sono:

  1. Piano del consumatore: proposto dal debitore non imprenditore al giudice e omologato se appare sostenibile. Consente di rimodulare i debiti, sospendere le azioni esecutive e revocatorie e ottenere l’esdebitazione finale.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: il debitore negozia con i creditori e presenta l’accordo al tribunale; per l’omologazione serve l’assenso di almeno il 60 % dei crediti. Anche qui è possibile ottenere l’esdebitazione.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio (ex art. 14‑ter L. 3/2012 e oggi artt. 268‑277 CCII): il debitore mette a disposizione tutti i beni per liquidarli sotto la supervisione di un liquidatore nominato dal tribunale. Il liquidatore ha il potere di esercitare azioni di recupero, inclusa la revocatoria ordinaria e, come confermato dalla Cassazione, può sollevare l’eccezione di revocatoria incidente nello stato passivo .

Vantaggi per il debitore

  • Sospensione delle azioni esecutive: una volta ammessa la procedura, pignoramenti e ipoteche sono sospesi.
  • Protezione del patrimonio minimo: possono essere esclusi dalla liquidazione i beni necessari al sostentamento (es. casa di abitazione entro certi limiti).
  • Esdebitazione: al termine della procedura il debito residuo viene cancellato (salvo eccezioni).

L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi, è autorizzato a predisporre piani del consumatore e accordi di ristrutturazione e può assumere la funzione di liquidatore fiduciario all’interno degli OCC.

4.3 Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti (CCII)

Per le imprese assoggettabili a fallimento, il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione costituiscono gli strumenti principali per evitare la liquidazione giudiziale. La revocatoria fallimentare interagisce con queste procedure in modo particolare:

  • Gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato o dell’accordo omologato non sono revocabili .
  • I termini della revocatoria decorrono dalla pubblicazione della domanda: ciò riduce il periodo sospetto e offre maggiore certezza a chi stipula contratti con l’impresa in crisi .

Preparare un concordato o un accordo richiede un’analisi dettagliata della posizione debitoria, un business plan realistico e il supporto di professionisti indipendenti. L’Avv. Monardo e i suoi commercialisti coordinano queste attività per elaborare soluzioni sostenibili e ottenere l’omologazione.

4.4 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Introdotta dal D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021), la composizione negoziata della crisi è una procedura volontaria in cui l’imprenditore, assistito da un esperto negoziatore, avvia trattative riservate con i creditori al fine di prevenire l’insolvenza. Pur non riguardando direttamente la revocatoria fallimentare, la composizione negoziata può evitarla impedendo l’apertura della liquidazione giudiziale. Il legislatore prevede che il debitore presenti un piano industriale e un insieme di misure per il risanamento; l’esperto negoziatore verifica la ragionevolezza delle proposte e agevola le trattative. L’Avv. Monardo, essendo esperto negoziatore iscritto negli elenchi, può assistere imprenditori in tale percorso.

4.5 Transazione fiscale e accordi con l’Agenzia delle Entrate

In presenza di debiti tributari significativi, è possibile proporre una transazione fiscale nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, ottenendo la riduzione di sanzioni e interessi e la rateizzazione del debito. La transazione fiscale, se omologata, è vincolante per l’Agenzia delle Entrate e rientra tra gli atti immuni da revocatoria.

5. Errori comuni e consigli pratici

Affrontare un’azione revocatoria richiede attenzione a diversi dettagli. Ecco alcuni errori frequenti che i debitori commettono e i consigli per evitarli:

  • Non monitorare i propri atti: molti imprenditori non conservano documenti relativi a pagamenti o contratti. È essenziale mantenere ordinati estratti conto, fatture, ricevute per almeno cinque anni.
  • Ignorare i segnali di crisi: continuare ad assumere obblighi quando l’azienda è già insolvente può determinare l’inefficacia degli atti e responsabilità personali degli amministratori.
  • Sottovalutare i termini: la decadenza triennale può sembrare lontana, ma il curatore spesso agisce all’ultimo momento. È importante verificare la decorrenza dei termini sin dalla notifica per sollevare l’eccezione tempestivamente.
  • Non documentare la buona fede: molte difese falliscono perché il convenuto si limita a negare la conoscenza dell’insolvenza senza fornire documenti concreti. È opportuno raccogliere ordinativi, contratti, e-mail e report di solvibilità che attestino la regolarità dell’operazione.
  • Tralasciare soluzioni alternative: affrontare la revocatoria isolatamente può essere inefficace. Valutare un concordato preventivo, un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione può fornire strumenti migliori e congelare le azioni esecutive.
  • Non farsi assistere da professionisti: l’azione revocatoria è materia tecnica. Rivolgersi ad avvocati privi di esperienza specifica può pregiudicare la difesa. L’Avv. Monardo e il suo team, specializzati in diritto fallimentare e bancario, analizzano ogni dettaglio e individuano le strategie più efficaci.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Tipologie di atti revocabili e relative prove

Tipologia di attoPeriodo sospettoOneri della prova e condizioniNorme
Atti a titolo gratuito2 anniIl curatore prova la data dell’atto; il convenuto non può invocare buona fede. Sono revocati salvo regali d’uso e liberalità proporzionate .Art. 64 L.F.
Pagamenti di crediti a scadere2 anniRevocati se il credito scade il giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente . Non è richiesta la prova della scientia decoctionis.Art. 65 L.F.
Atti a titolo oneroso sproporzionati (> 25 %)1 anno (o dopo il deposito della domanda CCII)Presunzione di scientia decoctionis; l’altra parte deve provare di non conoscere l’insolvenza .Art. 67 L.F.; Art. 166 CCII
Pagamenti anormali (non con denaro)1 annoPresunzione di scientia decoctionis; la sproporzione si riferisce alla modalità di pagamento (es. permute, compensazioni non usuali).Art. 67 L.F.; Art. 166 CCII
Pegni e ipoteche per debiti preesistenti1 anno (debiti non scaduti), 6 mesi (debiti scaduti)Presunzione di scientia decoctionis; la prova contraria spetta al convenuto .Art. 67 L.F.; Art. 166 CCII
Pagamenti e atti “normali” (debiti liquidi ed esigibili)6 mesiRevocabili se il curatore prova la scientia decoctionis .Art. 67 L.F.; Art. 166 CCII
Atti in esecuzione di piani attestati o concordatiNon revocabili se rientrano nel piano attestato, nel concordato preventivo o nell’accordo di ristrutturazione .Art. 67 L.F.; Art. 166 CCII

6.2 Termini e decorrenze

SituazioneDecorrenza dei terminiScadenzaRiferimenti
Procedura fallimentare o liquidazione giudizialeDalla dichiarazione di fallimento (L.F.) o dall’apertura della liquidazione giudiziale (CCII).3 anni per proporre l’azione; 5 anni dal compimento dell’atto per la prescrizione .Art. 69‑bis L.F.; Art. 170 CCII
Concordato preventivo seguito da fallimentoDalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese .3 anni (decadenza); 5 anni (prescrizione).Art. 69‑bis L.F.; Art. 170 CCII
Procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012)Il liquidatore esercita l’azione entro 5 anni; termini ex L.F. applicati analogicamente.L’azione revocatoria può essere proposta o eccepita anche in via incidentale .Art. 14‑decies L. 3/2012; Cass. 12395/2025

6.3 Strumenti alternativi per gestire la crisi

StrumentoDestinatariVantaggi principaliNorme
Rottamazioni e definizioni agevolateContribuenti con debiti fiscaliSgravio di sanzioni e interessi, rateizzazione, sospensione delle azioni esecutive.D.L. 193/2016 e successive leggi finanziarie
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditoriRimodulazione dei debiti, sospensione delle azioni e esdebitazione al termine.L. 3/2012; CCII
Accordo di ristrutturazione dei debitiConsumatori o imprese minoriAccordo con i creditori (60 %), esdebitazione e sospensione.L. 3/2012; CCII
Liquidazione controllata (ex 14‑ter)Debitori sovraindebitatiLiquidazione dei beni sotto controllo del tribunale; il liquidatore può esercitare azioni revocatorie .L. 3/2012; CCII
Concordato preventivoImprese in stato di crisiContinuazione dell’attività con riduzione dei debiti; atti esecutivi non revocabili .CCII
Accordi di ristrutturazione dei debitiImpreseRinegoziazione assistita, adesione del 60 % dei crediti, tutela da azioni esecutive.CCII
Composizione negoziata della crisiImprenditoriTrattativa riservata con creditori guidata da un esperto, prevenzione del fallimento, possibile esenzione da revocatoria.D.L. 118/2021 (L. 147/2021)

7. Domande e risposte (FAQ)

Per facilitare la comprensione della materia e rispondere ai dubbi ricorrenti, proponiamo una sezione con 15 domande pratiche e relative risposte basate sulle norme e sulla giurisprudenza.

7.1 Qual è la differenza tra azione revocatoria ordinaria e fallimentare?

L’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) può essere esercitata da qualsiasi creditore leso da un atto compiuto dal debitore e richiede la prova del danno e della consapevolezza dell’eventus damni. L’azione revocatoria fallimentare è esercitata dal curatore nell’interesse della massa e riguarda solo atti compiuti nel periodo sospetto prima del fallimento; presuppone l’insolvenza e prevede presunzioni legali più favorevoli al curatore .

7.2 Quali atti sono automaticamente inefficaci dopo l’apertura della procedura?

Gli atti a titolo gratuito (art. 64 L.F.), i pagamenti di crediti a scadere (art. 65 L.F.) e i beni acquistati dal coniuge del fallito nei cinque anni precedenti (art. 70 L.F.) sono privi di effetto ipso iure. Non è necessario un giudizio di revoca, ma il curatore può procedere direttamente all’acquisizione dei beni .

7.3 Come si calcola il “periodo sospetto”?

Dipende dalla norma applicabile:

  • Legge fallimentare: si calcola all’indietro partendo dalla dichiarazione di fallimento (es.: 1 anno o 6 mesi per gli atti revocabili, 2 anni per gli atti gratuiti).
  • Codice della crisi: si conta dalla data di deposito della domanda che ha portato all’apertura della liquidazione giudiziale e, in caso di concordato, dal deposito della domanda .

7.4 Se ricevo un pagamento in contanti da un cliente che poi fallisce, rischio la revoca?

Se il pagamento avviene nei termini d’uso e rappresenta il saldo di un credito liquido ed esigibile, non è revocabile . Tuttavia, se si tratta di un pagamento anomalo (ad esempio con compensazione di crediti, permute o mezzi non consueti) o se avviene entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento ed eri a conoscenza della crisi, il curatore può chiederne la revoca .

7.5 Le rimesse su conto corrente possono essere revocate per intero?

No. Sono escluse le rimesse che non hanno ridotto in maniera durevole l’esposizione verso la banca . La revoca riguarda solo l’importo che ha effettivamente diminuito l’esposizione del fallito. Inoltre, la riforma (art. 70 L.F.) consente al terzo di essere ammesso al passivo per il credito restituito .

7.6 Posso oppormi alla revocatoria se ero all’oscuro della crisi?

Sì. Se l’atto è revocabile solo a condizione della scientia decoctionis (pagamenti entro sei mesi, atti a titolo oneroso non sproporzionati), è sufficiente dimostrare di ignorare l’insolvenza del debitore. La buona fede deve però essere provata con documenti e circostanze concrete (rapporto commerciale regolare, mancanza di protesti) .

7.7 Cosa succede se il curatore agisce oltre tre anni dal fallimento ma entro cinque anni dall’atto?

L’azione revocatoria è irrimediabilmente decaduta. L’art. 69‑bis L.F. e l’art. 170 CCII stabiliscono che il curatore non può promuovere l’azione trascorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento o dall’apertura della liquidazione giudiziale . La prescrizione quinquennale opera solo come limite massimo, ma non sostituisce la decadenza.

7.8 Un piano attestato di risanamento mi mette al riparo dalla revocatoria?

Sì, se l’atto rientra in un piano attestato da un professionista indipendente che garantisca la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano . Sono immuni anche gli atti in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione . Occorre che il piano sia depositato e che il professionista sia indipendente e iscritto nel registro dei revisori legali.

7.9 Le vendite immobiliari sono sempre revocabili?

No. Le vendite di immobili destinate ad abitazione principale o sede dell’attività, trascritte ai sensi dell’art. 2645‑bis c.c. e concluse a giusto prezzo, non sono soggette a revocatoria . È importante dimostrare la congruità del prezzo e la destinazione dell’immobile.

7.10 Se acquisto un bene da un soggetto che a sua volta l’ha ricevuto dal fallito, posso essere coinvolto?

Sì. Il curatore può agire anche contro gli aventi causa dell’originario contraente (sub‑acquirenti). La Cassazione ha stabilito che basta dimostrare la malafede del sub‑acquirente; non è necessario promuovere un’azione revocatoria ordinaria distinta . Conviene sempre verificare la provenienza dei beni e richiedere certificazioni di solvibilità prima di acquistare.

7.11 La revoca può essere chiesta anche dopo la chiusura della procedura?

Sì. La chiusura del fallimento non estingue l’azione revocatoria pendente: il curatore conserva la legittimazione a proseguirla . Ciò vale anche nel regime CCII, a tutela della massa dei creditori.

7.12 La liquidazione coatta amministrativa interrompe la revocatoria?

L’apertura della liquidazione coatta comporta l’interruzione automatica dei processi in corso; la riassunzione deve avvenire entro il termine previsto a decorrere dall’ordinanza che dichiara l’interruzione . Il convenuto deve quindi vigilare sui termini per non incorrere in decadenze processuali.

7.13 Il liquidatore nella procedura di sovraindebitamento può agire in revocatoria?

Sì. L’art. 14‑decies L. 3/2012 (oggi riprodotto nell’art. 274 CCII) consente al liquidatore di proporre l’azione revocatoria previa autorizzazione del giudice. La Cassazione ha riconosciuto che la revocatoria può essere sollevata anche in via incidentale durante la formazione dello stato passivo . In tal modo si tutela il ceto creditorio senza dover instaurare un giudizio separato.

7.14 Che differenza c’è tra decadenza e prescrizione?

La decadenza estingue definitivamente il potere di agire oltre un determinato termine (3 anni). La prescrizione estingue il diritto all’azione una volta decorso il termine quinquennale, ma può essere interrotta da atti del curatore. La decadenza non è soggetta a interruzione o sospensione e deve essere eccepita dal convenuto.

7.15 È possibile una soluzione transattiva con il curatore?

Sì. La legge non vieta accordi tra curatore e convenuto. Spesso il curatore accetta una restituzione ridotta o una compensazione con crediti vantati dal convenuto. L’Avv. Monardo assiste nelle trattative per raggiungere un’intesa che eviti costose cause.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere concreti i concetti esposti, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali (nomi di fantasia) e calcoli indicativi.

8.1 Vendita di un immobile con sproporzione del 30 %

Scenario: La società Alfa s.r.l., in difficoltà finanziaria, vende un capannone del valore di mercato di 1 000 000 €, a 700 000 €, a Beta s.p.a. La vendita è stipulata 10 mesi prima della dichiarazione di fallimento di Alfa. Il curatore agisce per la revoca.

Analisi:

  • La prestazione del debitore (immobile) è superiore di oltre un quarto rispetto al corrispettivo, quindi l’atto rientra tra gli atti a titolo oneroso sproporzionati revocabili entro un anno .
  • La legge presume la conoscenza dello stato d’insolvenza; Beta s.p.a. deve dimostrare di ignorare la crisi .
  • Se Beta dimostra la propria buona fede (perizie sul valore, trattative condotte da terzi indipendenti, assenza di protesti), la revoca può essere respinta.
  • In mancanza di prova, il tribunale dichiarerà l’inefficacia e Beta dovrà restituire il capannone. Il curatore potrà rivendere l’immobile e ammettere Beta al passivo per 700 000 € .

Strategia difensiva: Beta può transare con il curatore offrendo una somma (es. 150 000 €) per evitare la revoca o dimostrare che il prezzo era congruo (ad esempio, l’immobile presentava danni o necessitava di ristrutturazioni).

8.2 Rimesse bancarie sul conto aziendale

Scenario: La ditta Gamma effettua rimesse su un conto corrente scoperto presso la Banca X per 500 000 € nei sei mesi precedenti il fallimento. La banca utilizza le somme per ridurre il fido scoperto da 450 000 € a 50 000 €.

Analisi:

  • Le rimesse bancarie sono escluse se non riducono in maniera consistente e durevole l’esposizione . In questo caso, l’esposizione è diminuita in modo consistente.
  • Il curatore può chiedere la restituzione della differenza tra l’ammontare massimo della pretesa (450 000 €) e l’ammontare residuo al momento del fallimento (50 000 €), cioè 400 000 € .

Strategia difensiva: La banca può dimostrare che ha continuato a concedere affidamenti o che il fido è stato utilizzato per pagare fornitori, riducendo così l’esposizione solo temporaneamente. In alternativa può cercare un accordo con il curatore per la restituzione parziale.

8.3 Pagamento di forniture nei termini d’uso

Scenario: La società Delta, in crisi ma ancora operativa, paga le fatture del fornitore Zeta a 90 giorni, come previsto da contratto. I pagamenti avvengono quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento.

Analisi:

  • Si tratta di pagamenti per prestazioni di beni e servizi effettuati nei termini d’uso, quindi esclusi dalla revocatoria .
  • Il curatore potrebbe contestare la conoscenza dello stato d’insolvenza; tuttavia, se i rapporti commerciali erano regolari e le condizioni contrattuali rispettate, Zeta può opporsi.

Strategia difensiva: Conservare i contratti, le fatture e le e-mail che dimostrano l’ordinarietà dei pagamenti. Se il curatore insiste, proporre un’udienza per la prova testimoniale.

8.4 Operazione finanziaria con garanzia ipotecaria

Scenario: La società Epsilon, già indebitata, concede alla Banca Y un’ipoteca su un proprio immobile per garantire un debito chirografario di 300 000 €. L’atto è stipulato cinque mesi prima del fallimento.

Analisi:

  • L’atto costituisce una garanzia volontaria per un debito scaduto entro sei mesi ed è quindi revocabile . Nel CCII la disciplina è simile .
  • La Banca Y dovrà dimostrare di non conoscere l’insolvenza o potrà insinuare al passivo il proprio credito dopo la revoca .

Strategia difensiva: Cercare prove che al momento dell’ipoteca l’azienda non era insolvente (ad esempio, bilanci e fatturato regolari) o dimostrare che la garanzia era richiesta per concedere nuova liquidità. In alternativa, negoziare con il curatore la restituzione parziale.

8.5 Eccezione incidentale nella procedura di sovraindebitamento

Scenario: Tizio ha avviato una procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012. Nel corso della formazione dello stato passivo, il liquidatore contesta in via incidentale la validità di un’ipoteca concessa da Tizio a favore della Banca Omega due anni prima.

Analisi:

  • L’art. 14‑decies, co. 2, L. 3/2012 autorizza il liquidatore a proporre azioni revocatorie previa autorizzazione del giudice .
  • La Cassazione ha riconosciuto la legittimità dell’eccezione incidentale; il liquidatore può sollevare la revocatoria anche senza instaurare un giudizio autonomo .

Strategia difensiva: La banca potrà eccepire la prescrizione quinquennale o dimostrare la propria buona fede. È importante costituirsi tempestivamente e allegare la documentazione.

9. Conclusione

L’azione revocatoria fallimentare rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare la parità di trattamento tra i creditori, ma costituisce una minaccia concreta per chi ha compiuto o ricevuto atti nel periodo sospetto. Le riforme normative (Codice della crisi d’impresa), la giurisprudenza recente e la disciplina speciale del sovraindebitamento hanno ampliato e precisato i presupposti di revocabilità, intensificando l’attività dei curatori e rendendo l’onere della prova sempre più gravoso per il convenuto.

Da questa analisi emerge che conoscere la normativa e agire tempestivamente è decisivo. La decadenza triennale impone un’attenta verifica dei termini; le esenzioni (pagamenti nei termini d’uso, piani attestati, concordati) vanno invocate con documenti solidi; la buona fede deve essere dimostrata con prove concrete; in casi particolari (sovraindebitamento) è possibile sollevare l’eccezione di revocatoria in via incidentale. Inoltre, strumenti come il concordato preventivo, i piani del consumatore, la composizione negoziata e le rottamazioni fiscali possono prevenire il fallimento o disciplinare la crisi in modo da escludere l’applicazione della revocatoria.

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