Intimazione di Pagamento Agenzia delle Entrate e Riscossione : Come Difendersi Immediatamente

Introduzione

Nel 2025 la riscossione coattiva delle imposte è entrata in una nuova era. Il decreto legislativo 110/2024, il decreto ministeriale del 27 dicembre 2024 e la riforma del processo tributario hanno rivisto profondamente le regole che governano la notifica delle cartelle, l’emissione delle intimazioni di pagamento e la rateizzazione dei debiti fiscali. Molti contribuenti ricevono nel 2025 intimazioni di pagamento dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER) senza comprendere bene i propri diritti, i termini per impugnare o le strade per evitare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

Verranno analizzati i termini per proporre ricorso, le modalità di notifica, gli strumenti di rateizzazione (che dal 1° gennaio 2025 prevedono 84, 96 o 108 rate, con possibilità di arrivare fino a 120), le cause di nullità degli atti e le opzioni alternative come rottamazioni e soluzioni per la crisi da sovraindebitamento. Il tutto sarà illustrato con esempi numerici, FAQ e tabelle riepilogative.

Perché è importante agire subito

  • Termini brevi – l’intimazione di pagamento deve essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica, altrimenti il credito si cristallizza e non può più essere contestato . Ignorare l’atto significa accettare tacitamente anche un debito prescritto .
  • Rischio di esecuzioni – dopo l’intimazione il concessionario può avviare pignoramenti, fermi auto, iscrizioni ipotecarie e altre misure esecutive se il pagamento non avviene entro 5 giorni .
  • Errori frequenti – molti atti sono nulli per incompetenza territoriale dell’agente della riscossione , per mancata o irregolare notifica della cartella o perché il debito è prescritto.
  • Nuovi strumenti – la riforma 2024‑2025 introduce discarichi automatici e rateizzazioni più lunghe che possono estinguere o ridurre il debito .

Lo staff multidisciplinare dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Coordinando un team nazionale di avvocati e commercialisti, offre assistenza in diritto bancario e tributario. È fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). Lo studio analizza gli atti, propone ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria, ottiene sospensioni e piani di rientro, negozia accordi stragiudiziali e gestisce procedure di esdebitazione. Con un approccio multidisciplinare, cura sia gli aspetti giuridici sia quelli contabili per fornire soluzioni rapide e concrete.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 L’intimazione di pagamento: natura e funzioni

L’intimazione di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione intima al debitore il versamento delle somme iscritte a ruolo entro cinque giorni, a pena dell’avvio dell’esecuzione forzata. Essa viene emessa quando la cartella di pagamento non è stata soddisfatta entro i 60 giorni e l’agente non ha iniziato l’esecuzione entro un anno . L’intimazione perde efficacia trascorso un anno dalla notifica .

Sebbene non espressamente menzionata nell’elenco degli atti impugnabili, la giurisprudenza la qualifica come avviso di mora e quindi come atto autonomamente impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (oggi “corte di giustizia tributaria di primo grado”) . L’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 prevede che sono ricorribili l’avviso di accertamento, la cartella di pagamento, l’avviso di mora e “tutti gli altri atti aventi contenuto impositivo” . La Cassazione afferma che l’intimazione rientra in questa categoria e deve essere impugnata entro 60 giorni .

1.2 Termini per proporre ricorso

L’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2025) stabilisce che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto . La notifica della cartella di pagamento vale anche come notifica del ruolo . Il comma 2 disciplina il ricorso avverso il rifiuto tacito di rimborso e non riguarda l’intimazione.

Dal 1° gennaio 2026 l’articolo 21 sarà abrogato e i termini saranno stabiliti dal nuovo codice di giustizia tributaria. Al momento, dunque, il debitore ha 60 giorni per presentare il ricorso e 30 giorni per costituirsi in giudizio (art. 22 D.Lgs. 546/1992).

1.3 Notifica della cartella e dell’intimazione

L’intimazione presuppone che la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata. L’art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati e che può essere inviata anche tramite raccomandata A/R . La notifica può avvenire via posta elettronica certificata (PEC) attraverso i domicili digitali previsti dall’art. 60-ter del D.P.R. 600/1973 . Nei casi di irreperibilità, si applicano le modalità previste dal codice di procedura civile e dall’art. 60 del D.P.R. 600/1973 .

Un’irregolare notifica della cartella (ad esempio, notifica eseguita da un agente territorialmente incompetente) rende nullo l’intero procedimento . È essenziale dunque verificare la corretta notifica e la competenza territoriale dell’agente. La Cassazione n. 21635/2025 ha ribadito che la cartella emessa da un agente incompetente è nulla, in quanto la competenza territoriale deriva dal domicilio fiscale del debitore .

1.4 Prescrizione dei crediti e “ghigliottina” dell’intimazione

L’imposta iscritta a ruolo si prescrive in termini diversi (dieci anni per l’IRPEF e l’IVA, cinque anni per imposte locali). Tuttavia, la prescrizione deve essere eccepita dal contribuente. La Cassazione (ord. 28706/2025) ha precisato che la prescrizione va fatta valere impugnando l’intimazione di pagamento, altrimenti il credito si consolida . Decisioni del 2025 (Cass. n. 20476/2025, n. 29594/2025) parlano di “ghigliottina procedurale”: se l’intimazione non viene contestata, anche un debito prescritto “resuscita” . Pertanto, la tempestiva impugnazione è l’unico mezzo per far valere la prescrizione.

1.5 Riforma della riscossione e discarico automatico (2024‑2025)

Il decreto legislativo 110/2024 (entrato in vigore il 13 agosto 2024) ha introdotto importanti novità:

  • Discarico automatico – i ruoli affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo sono automaticamente discaricati . Ciò significa che il debitore non dovrà più pagare un debito che non sia stato riscosso entro i cinque anni, salvo casi di sospensione o procedure esecutive pendenti.
  • Discarico anticipato – può essere richiesto se il debitore è fallito o deceduto senza eredi, se non vi sono beni aggredibili o se l’importo è inferiore alle soglie previste .
  • Raffidamento del carico – gli enti creditori possono richiedere la ri‑assegnazione del debito dopo il discarico per tentare nuove modalità di recupero .

Inoltre, la riforma prevede una pianificazione annuale delle attività di riscossione e la definizione di priorità per importi significativi .

1.6 Nuova disciplina della rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973)

L’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente al contribuente in temporanea difficoltà di pagare le somme iscritte a ruolo in rate mensili. Il decreto legislativo 110/2024 e il decreto del Ministero dell’Economia (MEF) 27 dicembre 2024 hanno modificato radicalmente la disciplina:

  1. Numero massimo di rate – per richieste presentate dal 2025 la rateizzazione ordinaria passa da 72 a 84 rate; per richieste nel 2027‑2028 sale a 96 rate; dal 2029 potrà arrivare a 108 rate . In caso di “documentata e grave difficoltà economica”, il piano può arrivare a 120 rate .
  2. Soglia di 120 000 € – per importi fino a 120.000 € la rateizzazione ordinaria è concessa su semplice richiesta; per importi superiori servono documenti attestanti la difficoltà finanziaria .
  3. Parametri di valutazione – il MEF ha individuato indicatori economici: per le persone fisiche l’ISEE, per i titolari di partita IVA l’indice di liquidità e il rapporto debiti/fatturato . Per gli enti pubblici e i contribuenti con immobili inagibili è sempre possibile arrivare a 120 rate .
  4. Durata minima – i piani con più di 84 rate (o 96, 108) sono concessi solo in presenza di gravi difficoltà. Il decreto MEF chiarisce che per importi fino a 120 000 €, nel 2025‑2026 possono essere richieste 85‑120 rate; nel 2027‑2028 97‑120 rate; dal 2029 109‑120 rate .

1.7 Ulteriori atti impugnabili

L’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 (avvisi di accertamento, di liquidazione, provvedimenti sanzionatori, ruoli e cartelle, avvisi di mora, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi, ecc.) è esemplificativo. La Cassazione ritiene che anche altri atti che portano a pretese tributarie, come l’intimazione di pagamento, l’estratto di ruolo e la comunicazione preventiva di ipoteca, siano impugnabili . Ciò consente al debitore di contestare numerosi vizi del procedimento.

1.8 Notifica irregolare e diritto di difesa

La notifica della cartella e dell’intimazione deve rispettare le regole del codice di procedura civile e della normativa tributaria. In caso di irreperibilità relativa (destinatario assente), l’ufficiale deve effettuare tutte le ricerche previste (rilevazione presso anagrafe, portiere, vicini) e lasciare l’avviso di notifica. Se queste formalità non sono compiute, la notifica è nulla . La Corte di Cassazione (ord. 7962/2025) ha ricordato che non è sufficiente limitarsi a depositare l’atto presso la casa comunale; occorre dimostrare di aver effettuato le ricerche .

1.9 Competenza territoriale e nullità degli atti

Le cartelle e le intimazioni devono essere emesse dall’agente della riscossione territorialmente competente in base al domicilio fiscale del debitore. La Cassazione (ord. 21635/2025) ha dichiarato la nullità della cartella emessa da un agente incompetente e ha precisato che la competenza territoriale non può essere sanata dal fatto che l’Agenzia opera a livello nazionale . Il ricorso contro l’intimazione deve quindi evidenziare eventuali errori di competenza.

1.10 Giurisprudenza 2024‑2025 di rilievo

PronunciaPrincipioFonte
Cass. ord. 28706/2025La prescrizione del debito iscritto a ruolo deve essere eccepita contestando l’intimazione; se non si impugna l’intimazione entro 60 giorni, il debito si consolida .Brocardi
Cass. ord. 20476/2025 e 29594/2025Ignorare l’intimazione, anche per debiti prescritti, comporta la definitività del credito (cd. “ghigliottina procedurale”) .La Legge Per Tutti
Cass. ord. 21635/2025La cartella emessa da un agente della riscossione incompetente territorialmente è nulla .FiscoeTasse
Cass. ord. 7962/2025La notifica è nulla se l’ufficiale non effettua le ricerche previste in caso di irreperibilità .Brocardi/TuttoNotifiche
Cass. S.U. 6436/2025Ribadisce la natura impugnabile dell’intimazione e la necessità di opporla entro 60 giorni (richiamata dall’ord. 28706/2025) .Brocardi

2. Procedura dopo la notifica dell’intimazione

2.1 Notifica della cartella e decorrenza dei termini

  1. Notifica della cartella – la cartella di pagamento è notificata dagli ufficiali della riscossione con modalità tradizionali (messi, posta, PEC) .
  2. Inizio del termine – se il contribuente non paga entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l’agente può avviare la riscossione forzata (pignoramenti) senza ulteriore avviso; tuttavia se non lo fa entro un anno, deve notificare l’intimazione .
  3. Notifica dell’intimazione – l’agente invia un atto con cui intima il pagamento entro 5 giorni; l’atto reca il dettaglio delle somme e avvisa che, in difetto, si procederà a esecuzione . L’intimazione perde efficacia trascorso un anno dalla notifica .
  4. Decorrenza del termine per ricorso – dalla data di notifica dell’intimazione decorrono 60 giorni per impugnare .
  5. Costituzione in giudizio – dopo aver notificato il ricorso all’ufficio o all’agente, entro 30 giorni occorre costituirsi depositando ricorso, prove e copia della notifica presso la corte competente.

2.2 Cosa contiene l’intimazione

L’intimazione di pagamento include:

  • Dati anagrafici del debitore.
  • Numero e data della cartella di pagamento e dell’iscrizione a ruolo.
  • Importo dovuto (imposta, interessi, sanzioni, aggio e spese).
  • Avvertimento che, se il pagamento non avviene entro 5 giorni, verrà avviata l’esecuzione forzata (pignoramento, fermo, ipoteca).

È opportuno verificare la correttezza dei dati, la liquidazione delle somme, l’aggiunta degli interessi e dell’aggio, la legittimazione dell’agente e la prescrizione del debito.

2.3 Dove presentare il ricorso

Il ricorso va proposto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per il luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto (solitamente la sede provinciale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione). Tuttavia, se la controversia riguarda atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, la competenza è della corte in base al domicilio fiscale del contribuente (art. 4 D.Lgs. 546/1992). È essenziale rispettare la competenza territoriale perché una sentenza resa da un giudice incompetente può essere impugnata in appello.

3. Difese e strategie legali

3.1 Verifica preliminare degli atti

Prima di agire è fondamentale richiedere a AER l’estratto di ruolo e la copia della cartella notificata. L’esattore ha l’obbligo di conservare per cinque anni la matrice o copia della cartella con la relazione di notifica e di esibirla su richiesta . In mancanza, la notifica si presume inesistente e l’intimazione è nulla.

3.2 Eccezioni formali

  1. Incompetenza territoriale – l’agente della riscossione deve essere quello del luogo in cui il debitore ha domicilio fiscale; la cartella emessa da un agente incompetente è nulla . Se l’intimazione è firmata da una sede diversa, è possibile chiederne l’annullamento.
  2. Notifica irregolare – occorre verificare che la cartella sia stata notificata nel rispetto dell’art. 26 D.P.R. 602/1973 e dell’art. 60 D.P.R. 600/1973. Mancata prova della notifica, errori nella PEC o mancato deposito dell’avviso di ricevimento rendono nullo l’atto .
  3. Mancata motivazione – l’intimazione deve indicare gli estremi delle cartelle e delle iscrizioni a ruolo. Se non specifica le somme dovute o non allega la copia della cartella, può essere considerata priva di motivazione.
  4. Difetti di legittimazione – se l’atto è firmato da un soggetto diverso dal direttore dell’agenzia o se manca la firma digitale, si può eccepire l’inefficacia.

3.3 Eccezioni sostanziali

  1. Prescrizione – il contribuente deve eccepire la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. L’ord. 28706/2025 precisa che la prescrizione va fatta valere con il ricorso contro l’intimazione . Occorre dunque indicare la data di notifica della cartella e calcolare il termine prescrizionale (5 o 10 anni). Se la cartella è stata notificata oltre il termine di prescrizione, l’intimazione è illegittima.
  2. Decadenza – può accadere che l’avviso di accertamento o di liquidazione sia decaduto; in tal caso la cartella e l’intimazione sono nulle. Occorre valutare il rispetto dei termini di notifica dell’avviso di accertamento.
  3. Errore di persona – l’intimazione può essere notificata a un soggetto che non è più titolare dell’azienda o che ha già ceduto il bene. In tal caso è possibile eccepire l’estraneità.
  4. Pagamenti o sgravio – se il debito è già stato pagato, rottamato o annullato in autotutela, l’intimazione è priva di causa. Occorre produrre la quietanza di pagamento o la delibera di annullamento.
  5. Vizi dell’atto presupposto – eventuali nullità della cartella, dell’avviso di accertamento o dell’atto di sanzione possono essere dedotte anche contro l’intimazione, salvo decadenza. L’art. 19 D.Lgs. 546/1992 consente di far valere vizi propri e derivati .

3.4 Sospensione della riscossione

L’art. 47 D.Lgs. 546/1992 consente di chiedere alla corte tributaria la sospensione dell’atto impugnato. Il ricorrente deve dimostrare il fumus boni iuris (ragionevole fondatezza dell’impugnazione) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). Se la sospensione non viene chiesta al momento del ricorso, si possono subire pignoramenti anche durante il giudizio.

3.5 Ricorso in autotutela

Oltre al ricorso giurisdizionale, il contribuente può presentare istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate o al Comune (per i tributi locali) chiedendo l’annullamento della cartella per errori manifesti. L’ente, però, non è obbligato a rispondere e può limitarsi a sospendere temporaneamente la riscossione.

3.6 Accordi transattivi e conciliazione

Il D.Lgs. 546/1992 prevede la conciliazione giudiziale: le parti possono definire la controversia con un accordo che riduce le sanzioni e gli interessi. Dal 2024 è consentita anche la conciliazione stragiudiziale con l’AER. L’Avv. Monardo può negoziare piani di rientro e accordi di saldo e stralcio per chiudere il debito a importi ridotti.

3.7 Soluzioni della crisi da sovraindebitamento

Per i contribuenti sovraindebitati sono disponibili tre istituti disciplinati dalla Legge 3/2012 e confluiti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza:

  1. Piano del consumatore – destinato a soggetti non professionali (lavoratori dipendenti, pensionati) che non hanno causato dolo o colpa grave; permette di proporre ai creditori un piano di rientro rateale omologato dal giudice.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti – rivolto a imprenditori minori e professionisti; richiede il consenso della maggioranza dei creditori. Una volta omologato, libera anche dai creditori dissenzienti.
  3. Liquidazione controllata – consente di liquidare tutti i beni del debitore per soddisfare i creditori; dopo tre anni (per le persone fisiche) il debitore ottiene l’esdebitazione.

L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione del piano e nella presentazione dell’istanza presso il tribunale.

4. Strumenti alternativi per definire il debito

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerosi condoni, “rottamazioni” e definizioni agevolate. Nel 2024‑2025 sono state previste:

  • Rottamazione quater (Legge di bilancio 2023) – permette di estinguere i ruoli notificati entro il 31 dicembre 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con stralcio delle sanzioni e dell’aggio. Il piano può essere rateizzato in 18 rate.
  • Rottamazione per mini‑cartelle – cancellazione automatica per debiti inferiori a 1 000 € iscritti a ruolo dal 2000 al 2010.
  • Definizione liti pendenti – consente di chiudere le controversie tributarie pendenti al 31 gennaio 2023 con un pagamento ridotto a seconda del grado di giudizio.

Si raccomanda di verificare annualmente le norme che introducono nuove rottamazioni, poiché potrebbero essere riaperte nel 2025‑2026.

4.2 Procedura di esdebitazione dell’imprenditore familiare e del consumatore

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto l’esdebitazione per l’imprenditore incapiente, che consente di liberarsi dai debiti residui non soddisfatti dopo la liquidazione. La procedura è riservata a chi non ha beni da liquidare e non può essere usata più di una volta in 10 anni. Anche qui è fondamentale la figura del gestore della crisi.

4.3 Piano di rientro con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione

Oltre alla rateizzazione disciplinata dall’art. 19 D.P.R. 602/1973, l’AER può concordare piani di rientro personalizzati, ad esempio sospendendo temporaneamente l’aggio o concedendo una dilazione superiore a 120 rate in caso di grave e comprovata difficoltà (come la perdita del lavoro o gravi malattie). L’intervento di un professionista esperto consente di presentare documentazione adeguata e di negoziare con l’ente.

4.4 Accordi stragiudiziali con i creditori privati

Per i debiti verso banche e finanziarie (crediti diversi da quelli tributari) lo studio dell’Avv. Monardo propone transazioni stragiudiziali e piani del consumatore che consentono di coordinare il rimborso con i debiti fiscali, evitando ipoteche e pignoramenti sui beni di famiglia.

4.5 Esempio pratico di definizione del debito

Immaginiamo un professionista con un debito fiscale di 60 000 € relativo a IRPEF e IVA, iscritto a ruolo nel 2018. Nel 2025 riceve un’intimazione di pagamento. Dopo aver verificato che la cartella è stata notificata regolarmente e che il debito non è prescritto, decide di proporre ricorso per contestare l’aggio e la sanzione e chiede contestualmente la rateizzazione. Grazie alle nuove norme, può ottenere un piano di 84 rate da circa 714 € al mese . Se dimostra una grave difficoltà (ad esempio il 2024 si è ridotto il fatturato del 50 %), può arrivare fino a 120 rate da 500 € . Nel frattempo chiede la sospensione della riscossione e valuta con lo studio Monardo la conciliazione giudiziale per ridurre la sanzione. In caso di rigetto, può aderire alla rottamazione o accedere a un piano del consumatore.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare

  • Ignorare l’intimazione – lasciare scadere i 5 giorni provoca l’avvio dell’esecuzione; lasciare scadere i 60 giorni impedisce ogni contestazione .
  • Pagare senza verificare – prima di versare è essenziale controllare la legittimità della cartella, la competenza dell’agente e la prescrizione.
  • Chiedere la rateizzazione troppo tardi – occorre presentare domanda entro 60 giorni; se il debito è già stato pignorato, la rateizzazione è più difficile.
  • Non farsi assistere – l’assistenza di professionisti esperti consente di individuare vizi non immediati (ad esempio mancanza di motivazione o errori di importo) e di negoziare con AER.

5.2 Consigli pratici

  • Raccogliere la documentazione – conservare tutte le cartelle, avvisi e ricevute; richiedere l’estratto di ruolo e la copia della notifica.
  • Controllare le date – calcolare i termini di decadenza e di prescrizione; se la cartella è stata notificata oltre 5 anni fa, può essere prescritta (verifica con un professionista).
  • Verificare la PEC – se la notifica è stata inviata a un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici, potrebbe essere nulla.
  • Richiedere la sospensione – presentare istanza di sospensione contestualmente al ricorso evita misure esecutive durante il giudizio.
  • Valutare le soluzioni alternative – se il debito è elevato, considerare la rateizzazione con oltre 84 rate, la rottamazione o un piano di rientro tramite OCC.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Termini e scadenze

FaseTermineRiferimento normativo
Notifica cartella → pagamento spontaneo60 giorniart. 50 D.P.R. 602/1973
Notifica cartella → intimazione (se non si procede all’esecuzione)entro 1 anno dalla cartellaart. 50 D.P.R. 602/1973
Intimazione → termine per pagare senza azioni esecutive5 giorniart. 50 D.P.R. 602/1973
Intimazione → termine per ricorso60 giorniart. 21 D.Lgs. 546/1992
Costituzione in giudizio30 giorni dopo la notifica del ricorsoart. 22 D.Lgs. 546/1992
Conservazione della copia cartella5 anniart. 26 D.P.R. 602/1973

6.2 Rateizzazione 2025‑2029

Periodo di richiestaImporti ≤ 120 000 € – rate ordinarieImporti ≤ 120 000 € – grave difficoltàImporti > 120 000 €Riferimenti
2025‑202684 rate85‑120 ratefino a 120 rate se dimostrata difficoltàD.Lgs. 110/2024, DM 27/12/2024
2027‑202896 rate97‑120 ratefino a 120 rateidem
Dal 2029108 rate109‑120 ratefino a 120 rateidem

6.3 Cause di nullità dell’intimazione/cartella

VizioDescrizione sinteticaGiurisprudenza o norma
Incompetenza territorialeAgente della riscossione diverso da quello del domicilio fiscaleCass. 21635/2025
Mancata notifica o notifica irregolareMancata prova della notifica della cartella; notifiche eseguite senza ricerca del destinatarioCass. 7962/2025
Prescrizione/decadenzaDebito ormai prescritto (5 o 10 anni) non opposto tempestivamenteCass. 28706/2025
Mancanza di motivazioneIntimazione che non indica le cartelle e gli importiPrincipi generali art. 7 Statuto del contribuente
Vizi dell’atto presuppostoNullità della cartella o dell’avviso di accertamentoart. 19 D.Lgs. 546/1992

7. Domande e risposte (FAQ)

1. Cos’è esattamente l’intimazione di pagamento?
È l’ultimo avviso che l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione invia al contribuente quando la cartella non è stata pagata entro 60 giorni e non è stata avviata l’esecuzione entro l’anno. Intima il pagamento entro 5 giorni, altrimenti partiranno pignoramenti e altri atti esecutivi .

2. L’intimazione è sempre impugnabile?
Sì. La Cassazione qualifica l’intimazione come avviso di mora e la considera un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 . Deve essere contestata entro 60 giorni .

3. Cosa succede se non impugno l’intimazione?
Trascorsi 60 giorni dalla notifica, il debito diventa definitivo. Secondo la giurisprudenza 2025, anche un credito prescritto si “cristallizza” se non viene contestato . Non potrai più eccepire la prescrizione né altri vizi.

4. Posso contestare la cartella anche se è prescritta da più di 5 anni?
Sì, ma devi farlo attraverso il ricorso contro l’intimazione. La Cassazione ha stabilito che la prescrizione deve essere eccepita con l’impugnazione tempestiva dell’intimazione .

5. Quali sono i termini per pagare dopo l’intimazione?
Hai 5 giorni per pagare, altrimenti l’AER può avviare la riscossione forzata . In ogni caso, presentando ricorso e chiedendo la sospensione si può bloccare l’esecuzione.

6. Posso ottenere una rateizzazione dopo l’intimazione?
Sì. Puoi chiedere la rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973, che dal 2025 consente fino a 84 rate (96 dal 2027 e 108 dal 2029), estendibili a 120 in caso di grave difficoltà .

7. Devo allegare l’ISEE per ottenere la rateizzazione?
Per importi fino a 120 000 € non è necessario dimostrare la difficoltà se richiedi il piano ordinario (84, 96, 108 rate). Per piani oltre tali rate o per importi superiori a 120 000 € occorre documentare la situazione con indicatori come l’ISEE o l’indice di liquidità .

8. Cosa succede se non pago due rate della rateizzazione?
In caso di decadenza (mancato pagamento di più di cinque rate anche non consecutive), il beneficio della dilazione decade e l’AER può riprendere l’esecuzione sull’intero importo residuo. È possibile tuttavia richiedere una nuova rateizzazione per importi residui se si dimostra che il peggioramento non è imputabile alla volontà del debitore.

9. Può la cartella essere notificata via PEC?
Sì. Dal 2024 la notifica può avvenire anche ai domicili digitali (PEC) indicati nei registri pubblici . Tuttavia deve essere firmata digitalmente e rispettare le regole tecniche. Se inviata a un indirizzo non iscritto, è nulla.

10. Qual è la differenza tra discarico automatico e prescrizione?
Il discarico automatico previsto dal D.Lgs. 110/2024 estingue i ruoli affidati dal 2025 che non siano stati riscossi entro cinque anni , a prescindere dalla prescrizione. La prescrizione invece è un istituto civilistico che estingue il diritto alla riscossione ma deve essere eccepito dal contribuente.

11. L’intimazione può essere notificata due volte?
Se il primo tentativo è inefficace o scaduto (l’intimazione dura un anno), l’agente può notificarne un’altra, purché non sia decorso il termine per il discarico. Tuttavia la seconda intimazione deve indicare le cartelle sottostanti e non può riguardare importi prescritti.

12. Posso oppormi a un pignoramento già avviato?
Sì. Se l’esecuzione inizia prima che tu abbia impugnato l’intimazione, puoi proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. sostenendo i vizi della notifica o la prescrizione. Tuttavia, la giurisprudenza invita a contestare l’intimazione per evitare la fase esecutiva.

13. Cosa accade se la cartella non è stata mai notificata?
L’intimazione è nulla perché manca l’atto presupposto. In tal caso occorre richiedere all’AER la prova della notifica; se non esiste, l’intimazione può essere impugnata chiedendone l’annullamento.

14. L’intimazione vale anche per le multe stradali?
Sì. Le sanzioni amministrative rientrano nelle entrate patrimoniali iscritte a ruolo e sono riscattate dall’AER. L’intimazione deve indicare la cartella e la sentenza che ha comminato la sanzione; la prescrizione è quinquennale.

15. Posso chiedere l’autotutela durante il ricorso?
Sì. Puoi presentare un’istanza di autotutela in parallelo al ricorso. L’amministrazione può decidere di annullare l’atto in via amministrativa; in tal caso la causa si estingue. La richiesta di autotutela non sospende i termini per il ricorso.

16. In cosa consiste il piano del consumatore?
È una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento rivolta a privati non imprenditori. Prevede la ristrutturazione dei debiti con un piano di pagamento proporzionato al reddito. Deve essere omologato dal tribunale e comporta l’esdebitazione al termine.

17. Il ricorso deve essere notificato all’AER o all’Agenzia delle Entrate?
Il ricorso contro l’intimazione deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e, se si contestano anche vizi dell’atto presupposto (ad esempio dell’avviso di accertamento), anche all’Agenzia delle Entrate o all’ente locale competente. In mancanza di notifica all’ente impositore, la cartella può essere annullata ma l’imposta potrà essere nuovamente iscritta.

18. Quali costi comporta il ricorso?
È dovuto il contributo unificato pari a importi stabiliti in base al valore della controversia (ad esempio 30 € per liti fino a 2 600 €, 60 € fino a 5 000 € etc.). In caso di soccombenza, l’AER può essere condannata alle spese. La parcella dell’avvocato varia in base alla complessità; lo studio Monardo offre consulenze personalizzate e trasparenti.

19. Esiste un limite al numero di rateizzazioni?
Il decreto 110/2024 prevede che chi decada da un piano di rateizzazione può presentare una nuova domanda solo se il peggioramento della situazione economica non è imputabile al debitore e per le stesse somme non è stato già concesso un piano oltre 84 rate . È quindi essenziale rispettare le rate.

20. Posso rateizzare anche se l’Agenzia ha già iscritto ipoteca o fermo?
Sì, la richiesta di rateizzazione sospende l’adozione di nuovi fermi e ipoteche e può portare alla cancellazione di quelli esistenti dopo il pagamento della prima rata. Tuttavia, se è già iniziato il pignoramento immobiliare o il fermo auto, la revoca richiede un giudizio o un accordo con l’AER.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Caso 1 – Prescrizione eccepita con successo

Il signor A riceve nel febbraio 2025 un’intimazione per un debito di 15 000 € relativo a una cartella del 2013 (imposta comunale e multe). Si rivolge all’Avv. Monardo. L’analisi dell’estratto di ruolo rivela che la cartella è stata notificata nel luglio 2014. La prescrizione delle sanzioni amministrative è quinquennale; pertanto il diritto alla riscossione era già prescritto nel 2019. Tuttavia l’intimazione è stata notificata nel 2025. L’avvocato impugna l’intimazione nei 60 giorni, eccepisce la prescrizione e chiede la sospensione. La Corte di giustizia tributaria accoglie l’istanza e annulla l’intimazione. In assenza di impugnazione, il signor A avrebbe perso la possibilità di far valere la prescrizione .

8.2 Caso 2 – Rateizzazione con 120 rate

La signora B, imprenditrice individuale, riceve un’intimazione per 80 000 € (IRPEF e IVA 2019‑2020). Ha un calo di fatturato del 60 % nel 2024. Con l’aiuto dello studio Monardo prepara la domanda di rateizzazione allegando l’ISEE e il bilancio. Grazie ai parametri del DM 27/12/2024, dimostra l’indice di liquidità inferiore a 0,50 e ottiene un piano di 120 rate da circa 670 € . Contemporaneamente propone ricorso per ridurre le sanzioni e ottiene una transazione in udienza.

8.3 Caso 3 – Nullità per incompetenza territoriale

Un artigiano con sede a Livorno riceve una cartella emessa dall’ufficio AER di Milano e, dopo un anno, un’intimazione. L’avv. Monardo rileva che l’Agente competente è quello di Livorno; l’atto è perciò nullo. Presenta ricorso evidenziando la violazione degli artt. 12 e 24 D.P.R. 602/1973; la corte annulla la cartella e l’intimazione . L’Agenzia non può riemettere la cartella perché il termine di decadenza è scaduto.

Conclusione

L’intimazione di pagamento rappresenta l’ultima chiamata prima dell’esecuzione forzata. Agire tempestivamente è fondamentale: entro cinque giorni per evitare pignoramenti e entro 60 giorni per impugnare. La riforma 2024‑2025 ha introdotto discarichi automatici, rateizzazioni fino a 120 rate e criteri oggettivi di difficoltà economica. La giurisprudenza più recente ha ribadito che l’intimazione va contestata immediatamente: se ignorata, anche un debito prescritto si consolida .

Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con la sua esperienza in materia tributaria, bancaria e di crisi da sovraindebitamento, offre al contribuente un supporto completo: dalla verifica della notifica all’eccezione di prescrizione, dal ricorso in sospensiva alla negoziazione di piani di rientro. Grazie alla qualifica di cassazionista, al ruolo di gestore della crisi e alla collaborazione con commercialisti e consulenti finanziari, lo staff è in grado di proporre soluzioni personalizzate e tempestive.

Se hai ricevuto un’intimazione o una cartella esattoriale, non aspettare: ogni giorno può essere decisivo per salvare il tuo patrimonio. L’analisi tempestiva dell’atto, la scelta della strategia difensiva e la predisposizione di un piano di rientro sono passi essenziali per proteggere i tuoi interessi.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie concrete per evitare ipoteche, pignoramenti, fermi e per riprendere il controllo della tua vita finanziaria.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!