Introduzione
Essere inadempienti con il fisco può comportare il rischio di perdere la propria automobile attraverso fermi amministrativi o pignoramenti. L’auto per un lavoratore, un professionista o un imprenditore non è solo un mezzo di trasporto: per molte persone rappresenta uno strumento indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro, visitare clienti, consegnare merci o prestare servizi. Quando l’agente della riscossione avvia la procedura di fermo o di pignoramento del veicolo, la libertà di movimento del debitore viene fortemente limitata. In caso di fermo amministrativo, il veicolo non può circolare e chi lo usa rischia una sanzione; con il pignoramento, invece, il bene può essere venduto forzatamente.
Dal punto di vista legale il tema è complesso: esistono norme nazionali, circolari dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione, provvedimenti del Ministero della giustizia e una copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che disciplinano diritti e doveri di contribuente e creditore. L’oggetto di questo articolo è illustrare, in modo completo e aggiornato a novembre 2025, quando l’Agenzia delle entrate‑Riscossione può pignorare l’auto per debiti fiscali, quali sono i limiti previsti dalla legge, come difendersi e quali alternative (rateizzazione, definizione agevolata, accordi di ristrutturazione o piani del consumatore) possono consentire di evitare l’espropriazione.
Perché è importante agire subito
- Perdita dello strumento di lavoro – Il fermo amministrativo o il pignoramento possono impedire al debitore di usare l’automobile per recarsi al lavoro o svolgere la propria attività. La Corte di Cassazione ha affermato che l’auto può essere considerata un bene essenziale e che il fermo è illegittimo se il veicolo è indispensabile per lo svolgimento del lavoro . Dimostrare tempestivamente la strumentalità del bene è dunque fondamentale.
- Sanzioni per la circolazione – Chi circola con veicoli sottoposti a fermo amministrativo rischia la sanzione prevista dal Codice della strada e può incorrere nella sospensione dell’assicurazione . Nel pignoramento la mancata consegna del mezzo all’Istituto vendite giudiziarie (IVG) può integrare il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice .
- Termini per contestare – Molti atti (cartella di pagamento, intimazione di pagamento, preavviso di fermo, atto di pignoramento) devono essere impugnati entro termini rigidi (20 giorni per le opposizioni esecutive; 30 giorni per impugnare la cartella). La difesa tempestiva evita la cristallizzazione del debito e l’aggravarsi dei costi.
- Alternative meno onerose – Rateizzazioni, definizioni agevolate (“rottamazioni”) o procedure di composizione della crisi possono sostituire la vendita coattiva del bene. Ad esempio, la legge sulla rateizzazione consente dal 2025 di ripartire i debiti fino a 120.000 euro fino a 84 rate senza documentazione .
Soluzioni legali che verranno trattate
- Differenza tra fermo amministrativo e pignoramento dell’auto: inquadramento normativo e procedurale.
- Verifica della legittimità degli atti: notifica della cartella, prescrizione, errori formali, mancanza di titolo esecutivo.
- Come evitare il fermo o il pignoramento: dimostrazione della strumentalità del veicolo o dell’uso per soggetti disabili; rateizzazione; definizione agevolata; ricorsi; sospensioni giudiziali; piani del consumatore.
- Procedure di composizione della crisi (Legge 3/2012 e Codice della crisi): accordo di composizione, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio, esdebitazione.
- Errori comuni e consigli pratici: come agire per tempo, quali documenti conservare e come relazionarsi con l’Agenzia delle entrate‑Riscossione.
Il team dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo
L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con una lunga esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi in tutta Italia che si occupano di sovraindebitamento, esecuzioni, procedure concorsuali e contrattazione con l’agente della riscossione. In particolare:
- Cassazionista e coordinatore nazionale – L’avv. Monardo patrocina in Cassazione e in tutte le magistrature superiori, offrendo un’assistenza specializzata e aggiornata sulle pronunce più recenti.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento – È iscritto nell’elenco dei gestori della crisi presso il Ministero della giustizia e collabora con un Organismo di composizione della crisi (OCC) come professionista fiduciario. Questo ruolo gli consente di assistere privati e imprenditori non fallibili nell’avviare procedure di esdebitazione e di mediazione con i creditori.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa – Ai sensi del D.L. 118/2021, opera come esperto negoziatore, affiancando l’imprenditore nella composizione negoziata della crisi e nelle trattative con l’Agenzia delle entrate, l’INPS e le banche.
Grazie a queste competenze, l’avv. Monardo e il suo staff possono:
- Esaminare gli atti (cartelle, preavvisi di fermo, pignoramenti) per individuare vizi di notifica, prescrizioni, importi non dovuti;
- Presentare ricorsi presso il giudice competente (Giudice di Pace, Commissione tributaria o Tribunale) per ottenere l’annullamento del fermo o del pignoramento;
- Negoziare rateizzazioni, piani di rientro o definizioni agevolate con l’Agenzia delle entrate‑Riscossione;
- Redigere piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o istanze di liquidazione ai sensi della Legge 3/2012 e del Codice della crisi;
- Assistere nella procedura di sospensione del fermo o nella conversione del pignoramento;
- Rappresentare il debitore nelle opposizioni all’esecuzione e nelle trattative extragiudiziali con i creditori.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Fermo amministrativo – Articolo 86 del D.P.R. 602/1973
Il fermo amministrativo è una misura cautelare che vieta l’utilizzo del bene mobile registrato (in genere un veicolo) tramite l’iscrizione del fermo presso il Pubblico registro automobilistico. La norma di riferimento è l’art. 86 del D.P.R. 602/1973. La versione vigente dispone che, decorso inutilmente il termine di pagamento della cartella (art. 50, co. 1), l’agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati notificando al debitore un preavviso. La procedura è avviata con una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento entro trenta giorni, sarà eseguito il fermo . Il debitore può evitare l’iscrizione dimostrando che il bene è strumentale all’attività d’impresa o professionale . I punti principali sono:
| Aspetto | Contenuto chiave |
|---|---|
| Preavviso | L’agente della riscossione deve notificare una comunicazione preventiva al debitore. Se il debitore paga o dimostra la strumentalità del veicolo entro 30 giorni, il fermo non viene iscritto . |
| Iscrizione del fermo | In caso di mancato pagamento, il provvedimento è iscritto al PRA. Il veicolo non può circolare; chi circola rischia la sanzione dell’art. 214, comma 8, C.d.S. . |
| Veicoli strumentali | L’art. 86, comma 2, consente al debitore di evitare il fermo se dimostra che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o professionale ; il preavviso può essere annullato . |
| Veicoli per disabili | Alcune circolari e norme regionali prevedono l’esenzione dal fermo per i veicoli destinati all’uso di persone disabili, previa documentazione . |
| Conseguenze | Con il fermo il veicolo non può circolare; l’assicuratore può esercitare rivalsa in caso di incidente . |
| Sospensione | Se il debitore rateizza il debito e paga la prima rata, può chiedere la sospensione del fermo . |
Giurisprudenza rilevante – La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano ha dichiarato illegittimo il fermo amministrativo di un’auto indispensabile per il lavoro. Nella sentenza n. 9202/24/14 (3 aprile 2014) la CTP ha affermato che l’agente della riscossione non può iscrivere il fermo se il veicolo è necessario per svolgere l’attività lavorativa e non esistono alternative . Tale orientamento è stato successivamente confermato in altre pronunce di merito e ha influenzato la prassi degli agenti della riscossione.
1.2 Pignoramento dell’automobile – Articolo 521‑bis del Codice di procedura civile
Il pignoramento è una misura esecutiva che mira alla vendita forzata del bene per soddisfare il credito. Per i veicoli, il Codice di procedura civile prevede un procedimento speciale introdotto dall’art. 521‑bis (introdotto dal D.L. 132/2014 e modificato da interventi successivi). La norma consente di pignorare autoveicoli, motoveicoli e rimorchi mediante notificazione al debitore e trascrizione dell’atto presso il PRA . Gli elementi salienti della norma sono:
| Fase | Disposizioni rilevanti |
|---|---|
| Notifica e trascrizione | Oltre alle forme ordinarie dell’art. 518 c.p.c., il pignoramento dell’auto può essere eseguito tramite notificazione al debitore e trascrizione dell’atto al PRA, con indicazione precisa dei beni . |
| Ingiunzione e custodia | L’atto contiene l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c. e l’intimazione al debitore di consegnare entro dieci giorni l’auto e i documenti all’Istituto vendite giudiziarie (IVG) . Il debitore diventa custode del bene senza diritto a compenso . |
| Ritiro da parte delle forze di polizia | Se il debitore non consegna l’auto, gli organi di polizia che accertano la circolazione del veicolo possono ritirare carta di circolazione e documenti e consegnare il bene all’IVG . |
| Trascrizione e iscrizione a ruolo | Una volta notificato l’atto, l’ufficiale giudiziario lo restituisce al creditore per la trascrizione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’IVG, il creditore deve iscrivere a ruolo il processo esecutivo depositando copie del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione ; in mancanza, il pignoramento è inefficace. |
| Istanza di vendita o assegnazione | L’istanza di vendita o assegnazione deve essere depositata entro 45 giorni dall’iscrizione a ruolo . Se il creditore non deposita l’istanza, la procedura si estingue. |
| Modifiche recenti | Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2017 (in vigore dal 31 ottobre 2021) hanno precisato che la conformità delle copie da depositare può essere attestata dall’avvocato del creditore . |
Reato di mancata consegna – La Cassazione penale ha affermato che commette il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il debitore che, nominato custode ai sensi dell’art. 521‑bis, non consegna l’auto all’IVG entro dieci giorni. La sentenza n. 19412/2016 stabilisce che l’omessa consegna integra il reato previsto dall’art. 388 c.p. e giustifica la querela del creditore .
1.3 Differenza tra fermo amministrativo e pignoramento dell’auto
Sebbene spesso confusi, fermo e pignoramento sono atti distinti:
- Fermo amministrativo: misura cautelare che blocca la circolazione del veicolo; non determina la vendita ma impedisce l’utilizzo. È disposto dall’agente della riscossione senza l’intervento del giudice, previa comunicazione al debitore. La finalità è garantire il pagamento spontaneo.
- Pignoramento: atto esecutivo che apre una procedura giudiziale destinata alla vendita del bene. È necessario il titolo esecutivo (cartella esattoriale divenuta definitiva, avviso di addebito, sentenza) e l’intervento dell’ufficiale giudiziario. La procedura è regolata dagli artt. 491 ss. c.p.c. e, per i veicoli, dall’art. 521‑bis.
La sequenza cronologica abituale per i debiti fiscali è la seguente:
- notifica della cartella di pagamento;
- decorso di 60 giorni (termine dell’art. 50, co. 1, D.P.R. 602/1973), l’agente della riscossione può notificare l’intimazione di pagamento;
- trascorsi ulteriori 5 giorni, può procedere all’espropriazione;
- prima dell’esecuzione mobiliare, l’agente può iscrivere il fermo amministrativo (art. 86);
- se il debitore persiste nell’inadempimento e l’auto ha un valore di realizzo, il creditore può richiedere il pignoramento.
1.4 Espropriazione immobiliare e tutela della prima casa – Art. 76 D.P.R. 602/1973
Sebbene l’oggetto dell’articolo sia l’automobile, è utile ricordare i limiti all’espropriazione immobiliare introdotti dall’art. 76 del D.P.R. 602/1973, perché la disciplina dei pignoramenti fiscali si ispira alla stessa logica di protezione di alcuni beni essenziali. Il comma 1 dell’art. 76 prevede che l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione dell’unico immobile adibito ad abitazione del debitore, salvo si tratti di abitazioni di lusso . L’espropriazione è possibile solo se l’importo complessivo del credito supera 120 mila euro e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca . Questi limiti non si applicano alle auto, che possono essere pignorate a prescindere dall’importo del debito.
1.5 Rateizzazione delle cartelle – Art. 19 D.P.R. 602/1973 e D.Lgs. 110/2024
Per evitare il fermo o il pignoramento, il debitore può chiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. L’art. 19 del D.P.R. 602/1973, modificato dal D.Lgs. 110/2024, prevede che dal 1° gennaio 2025 le domande di rateizzazione siano disciplinate come segue :
- Importi fino a 120.000 euro – semplice dichiarazione: il contribuente che dichiara di versare in temporanea difficoltà economico‑finanziaria può ottenere la rateizzazione fino a un massimo di 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025‑2026 . Il numero massimo di rate crescerà a 96 per le domande 2027‑2028 e a 108 per quelle presentate dal 2029 .
- Importi fino a 120.000 euro – con documentazione: se il contribuente documenta la temporanea difficoltà, può ottenere una dilazione da 85 a 120 rate mensili (10 anni) per le richieste 2025‑2026, da 97 a 120 per le domande 2027‑2028 e da 109 a 120 per quelle presentate dal 2029 .
- Importi superiori a 120.000 euro: la ripartizione può arrivare fino a 120 rate mensili sulla base della documentazione che attesta la difficoltà .
I nuovi piani di rateizzazione tengono conto di indicatori economici (ISEE, Indici di liquidità, Alpha, Beta) stabiliti dal decreto del 27 dicembre 2024 . La rateizzazione sospende gli effetti del fermo e impedisce l’avvio di procedure esecutive.
1.6 Definizione agevolata (“rottamazione quater”) e stralcio dei debiti
La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione quater. La norma consente ai debitori di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo le somme a titolo di capitale e spese di notifica, senza interessi e sanzioni . Per aderire alla definizione agevolata era necessario presentare la domanda entro il 30 giugno 2023 . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate; le prime due rate erano fissate per il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 , successivamente differite al 15 marzo 2024 .
La Legge 15/2025 (conversione del D.L. 202/2024) ha previsto una riammissione per chi, al 31 dicembre 2024, era decaduto dalla rottamazione quater per mancato pagamento delle prime rate. La riammissione permette di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di dieci rate (prima e seconda rata il 31 luglio e il 30 novembre 2025) . Queste misure possono aiutare chi ha cartelle e teme il pignoramento.
Inoltre, la stessa legge di bilancio 2023 ha previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 . Lo stralcio ha riguardato interessi e sanzioni per le entrate diverse da quelle dello Stato.
1.7 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e, a partire dal 2022, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) regolano le procedure per i debitori non fallibili. Le principali procedure sono:
- Accordo di composizione della crisi: il debitore propone ai creditori un piano di pagamento che prevede la soddisfazione, anche parziale, dei debiti. Deve essere omologato dal tribunale e prevede l’intervento di un gestore della crisi.
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche consumatrici; il piano deve essere omologato dal tribunale se rispetta la meritevolezza e garantisce la soddisfazione dei creditori; non richiede l’approvazione degli stessi.
- Liquidazione del patrimonio: vendita dei beni del debitore con liberazione dai debiti residui al termine.
- Esdebitazione del debitore incapiente: procedimento speciale introdotto dal Codice della crisi che consente al debitore incapiente, previa verifica di meritevolezza, di ottenere la cancellazione dei debiti residui al termine della procedura.
Queste procedure possono essere attivate da chi rischia il pignoramento dell’auto e non è in grado di pagare i debiti. Avviare una procedura di composizione della crisi comporta la sospensione delle azioni esecutive e permette di negoziare piani sostenibili.
1.8 Cassazione e giurisprudenza recente
Oltre alle norme, la giurisprudenza offre interpretazioni utili:
- Cassazione penale, 22 aprile 2016, n. 19412 – Ha affermato che il debitore che non consegna l’auto pignorata all’IVG entro dieci giorni commette il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice .
- Commissione Tributaria di Milano, sent. 9202/24/14 (3 aprile 2014) – Ha ritenuto illegittimo il fermo amministrativo dell’auto se il veicolo è indispensabile per recarsi al lavoro .
- Tribunale di Torino, sent. 449/2022 – Ha annullato un pignoramento su autoveicolo ritenendo sproporzionata la misura rispetto al valore del bene e al credito (citazione da dottrina). Pur non essendo massimata, la pronuncia è indicativa della tendenza dei tribunali a scrutinare la concreta utilità della vendita del veicolo.
- Cassazione civile, sez. III, sent. 3559/2015 – Ha precisato che l’agente della riscossione deve provare la corretta notifica delle cartelle prima di iscrivere il fermo; in difetto il fermo è nullo (richiamata in dottrina).
- Cassazione civile, sez. V, ordinanza 27437/2023 – Ha ribadito che la rateizzazione concessa dall’agente della riscossione impedisce l’avvio delle procedure esecutive finché il contribuente rispetta le rate.
L’avv. Monardo e il suo team analizzano costantemente la giurisprudenza per individuare le tesi difensive più efficaci.
2. Procedura passo per passo
2.1 Notifica della cartella e intimazione di pagamento
Il pignoramento dell’auto può essere avviato solo dopo che il debito tributario è diventato definitivo. La sequenza ordinaria prevede:
- Cartella di pagamento – L’agente della riscossione notifica al contribuente la cartella (titolo esecutivo) che contiene l’elenco delle somme dovute e gli interessi. Il contribuente ha 60 giorni per pagare o impugnare l’atto dinanzi al giudice tributario.
- Avviso di accertamento esecutivo – Per alcune imposte l’accertamento stesso è titolo esecutivo; la cartella non è necessaria. L’accertamento contiene l’intimazione ad adempiere.
- Intimazione di pagamento (art. 50, co. 2, D.P.R. 602/1973) – Decorso il termine, l’agente della riscossione notifica un atto che intima il pagamento entro 5 giorni, pena l’inizio delle procedure esecutive. Se il contribuente non paga, l’agente può procedere a pignorare i beni.
È essenziale verificare che cartella o avviso siano stati notificati correttamente, poiché la nullità della notifica travolge gli atti successivi (fermo e pignoramento). Occorre controllare:
- l’indirizzo di residenza o domicilio fiscale;
- la modalità di notifica (posta, PEC, ufficiale giudiziario);
- la presenza della relata di notifica;
- i termini di prescrizione.
2.2 Preavviso di fermo amministrativo
Prima di iscrivere il fermo, l’agente deve inviare una comunicazione preventiva al debitore contenente l’avviso che, se non pagherà entro 30 giorni, procederà all’iscrizione . Il preavviso indica il numero delle cartelle non pagate, l’importo totale e il termine per il pagamento.
Cosa può fare il contribuente:
- Pagare o rateizzare il debito entro 30 giorni;
- Dimostrare la strumentalità del veicolo all’attività imprenditoriale o professionale entro lo stesso termine , allegando documenti (visura camerale, dichiarazione del datore di lavoro, fatture che attestino l’uso del veicolo per lavoro);
- Dimostrare l’uso per soggetti disabili, presentando certificazioni mediche e documentazione che attesti le agevolazioni fiscali per i disabili ;
- Contestare la cartella di pagamento per vizi di notifica o prescrizione;
- Impugnare il preavviso dinanzi al Giudice di Pace (competente per valore e materia) per eccepire la mancanza del titolo esecutivo o l’illegittimità del fermo.
Se il contribuente ottiene la rateizzazione o dimostra l’esenzione, il fermo non è iscritto.
2.3 Iscrizione del fermo amministrativo e suoi effetti
Trascorso il termine di 30 giorni senza pagamento, l’agente iscrive il fermo al PRA. Ciò comporta:
- Divieto di circolazione del veicolo fino al pagamento del debito ;
- Obbligo di custodia del veicolo; non è possibile vendere o radiare l’auto;
- Sanzione per chi circola con il veicolo fermo (sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, Codice della strada );
- Possibile revoca o rivalsa della compagnia assicurativa in caso di sinistro .
Il fermo resta finché il debito non è estinto. Se il debitore rateizza e paga la prima rata, può chiedere la sospensione del fermo presentando la ricevuta di pagamento .
2.4 Trasformazione del fermo in pignoramento
Il pignoramento dell’auto può avvenire anche senza fermo, ma, nella prassi, l’agente procede al pignoramento solo se il fermo non ha sortito effetti e il bene ha valore di realizzo. Dopo il precetto (atto con cui l’agente intima al debitore di pagare entro 5 giorni), l’ufficiale giudiziario procede al pignoramento.
Il pignoramento ex art. 521‑bis c.p.c. si articola così:
- Notifica dell’atto di pignoramento – L’atto indica esattamente i beni da pignorare con i dati richiesti per la trascrizione. Contiene l’ingiunzione dell’art. 492 c.p.c. e l’intimazione a consegnare entro 10 giorni l’auto all’IVG .
- Trascrizione al PRA – Il creditore trascrive l’atto al PRA. Dal momento della trascrizione, il veicolo risulta pignorato e non può essere venduto; l’IVG ne assume la custodia.
- Consegna all’Istituto vendite giudiziarie – Il debitore deve consegnare il veicolo e i documenti entro 10 giorni . Se non lo fa, la polizia può ritirare carta di circolazione e documenti e consegnare il mezzo all’IVG .
- Iscrizione a ruolo del processo esecutivo – Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’IVG, il creditore deve depositare in tribunale le copie del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione . La conformità delle copie può essere attestata dall’avvocato.
- Udienza e istanza di vendita – Il tribunale fissa l’udienza e, in deroga all’art. 497 c.p.c., l’istanza di vendita o di assegnazione deve essere depositata entro 45 giorni dall’iscrizione .
- Vendita o assegnazione – Se nessuna parte chiede l’assegnazione, il giudice autorizza la vendita a mezzo IVG. Le spese (costo del carro attrezzi, custodia, commissioni) sono a carico del debitore e vengono trattenute dal ricavato.
2.5 Diritti del contribuente nella fase esecutiva
Il debitore ha la possibilità di difendersi sia prima che dopo il pignoramento:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Se il debitore contesta il diritto a procedere all’esecuzione (ad esempio perché la cartella è nulla, prescritta o il debito è stato pagato), può proporre opposizione entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. L’opposizione sospende la procedura se il giudice riconosce la fondatezza delle ragioni.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Se il vizio riguarda la regolarità formale dell’atto di pignoramento (mancata notificazione, errori nella trascrizione, difformità dell’importo), l’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) – Il debitore può chiedere di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro comprensiva di capitale, interessi e spese, versando almeno un quinto dell’importo entro 10 giorni e il saldo in rate mensili. Ciò permette di evitare la vendita del veicolo.
- Istanza di riduzione o di sospensione – Se il pignoramento appare sproporzionato rispetto al valore del bene o alle esigenze di tutela del credito, il tribunale può disporre la riduzione dell’importo pignorato o sospendere la procedura.
- Proposta di rateizzazione o definizione agevolata – Anche dopo l’avvio del pignoramento è possibile chiedere la rateizzazione. In presenza di un piano di pagamento accolto, l’agente della riscossione sospende le azioni esecutive (Cass. civ. Sez. V, ord. 27437/2023).
2.6 Conseguenze della mancata consegna dell’auto pignorata
Se il debitore non consegna volontariamente il veicolo all’IVG entro 10 giorni, la legge prevede due rimedi:
- Intervento della polizia – Gli organi di polizia possono ritirare la carta di circolazione e consegnare il veicolo all’IVG . Tuttavia, una circolare del Ministero dell’Interno (n. 300/A/5502/16/101/20/21/4) precisa che il ritiro è possibile solo se la circolazione è accertata; la polizia non può cercare il veicolo presso il domicilio.
- Querela per mancata consegna – Il creditore può sporgere querela ai sensi dell’art. 388 c.p. La Cassazione ha stabilito che la mancata consegna dell’auto pignorata integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice . La querela deve essere presentata entro tre mesi dalla notizia del fatto.
3. Difese e strategie legali per evitare il pignoramento
3.1 Verifica preliminare degli atti
La prima strategia consiste nel verificare attentamente la legittimità degli atti notificati. Un’analisi accurata può evidenziare errori che rendono illegittimi fermo o pignoramento. Tra i controlli da effettuare:
- Notifica della cartella di pagamento – Verificare se la cartella è stata notificata entro i termini (prescrizione) e se la relata di notifica indica data, mezzo e destinatario. In assenza di prova della notifica, anche il fermo e il pignoramento sono nulli .
- Prescrizione dei tributi – Ogni tributo ha un termine di prescrizione (ad esempio, 10 anni per l’IVA e l’IRPEF, 5 anni per multe stradali, 3 anni per il bollo auto). Se il termine è decorso senza atti interruttivi, il debito non è più esigibile.
- Accorpamento di più cartelle – L’intimazione di pagamento deve contenere l’elenco delle cartelle a cui si riferisce; in caso contrario, l’atto è generico e può essere annullato.
- Difetto di motivazione – L’atto di pignoramento deve indicare l’importo del credito, gli interessi, le spese e gli atti su cui si fonda. L’assenza di questi elementi comporta la nullità.
- Errata individuazione del bene – Nel pignoramento deve essere indicata la targa e il codice identificativo del veicolo; errori nell’identificazione rendono l’atto inefficace.
L’avv. Monardo e il suo staff analizzano la documentazione e richiedono agli enti creditori copia delle relate di notifica per verificare la regolarità degli atti.
3.2 Dimostrazione della strumentalità del veicolo e casi di esclusione
L’art. 86, comma 2, del D.P.R. 602/1973 consente al debitore di evitare il fermo amministrativo dimostrando che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o professionale . Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione, il contribuente deve presentare una istanza di annullamento del preavviso allegando:
- visura camerale aggiornata o certificato di iscrizione all’albo professionale;
- fatture che attestino l’uso del veicolo per trasportare merci o raggiungere clienti;
- copia del contratto di lavoro subordinato che dimostri l’obbligo di recarsi al lavoro in zone non servite da mezzi pubblici;
- eventuale contratto di noleggio del veicolo intestato all’impresa.
Se il veicolo è intestato a una persona fisica ma usato per l’attività di una ditta individuale, occorre dimostrare il legame funzionale (ad esempio con dichiarazioni dei fornitori). La giurisprudenza considera illegittimo il fermo anche quando l’auto è essenziale per raggiungere il luogo di lavoro in assenza di mezzi pubblici .
Le auto adibite al trasporto di persone diversamente abili sono generalmente escluse dal fermo. Il proprietario deve allegare il libretto in cui risultino gli adattamenti per i disabili, la fattura di acquisto con agevolazioni ex L. 104/1992 o il contrassegno per disabili .
3.3 Rateizzazione e piani di rientro
Come visto al paragrafo 1.5, dal 1° gennaio 2025 le regole per la rateizzazione sono state ampliate. La domanda può essere presentata online sul sito dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione oppure tramite intermediari abilitati. L’accoglimento della rateizzazione comporta la sospensione delle azioni esecutive. Per importi fino a 120.000 euro, la rateizzazione ordinaria prevede fino a 84 rate (con semplice dichiarazione) o fino a 120 rate se si dimostra la difficoltà . Per importi superiori è comunque possibile la dilazione fino a 120 rate .
È consigliabile richiedere la rateizzazione prima che sia disposto il fermo o il pignoramento. Tuttavia, anche dopo l’iscrizione del fermo o l’avvio dell’esecuzione, l’accoglimento della rateizzazione sospende l’atto. L’avv. Monardo assiste i clienti nella predisposizione della domanda e nel calcolo della sostenibilità delle rate.
3.4 Definizione agevolata (rottamazione) e stralcio
Se il debitore ha cartelle affidate tra il 2000 e il 2022, può accedere alla rottamazione quater per estinguere il debito versando solo il capitale e le spese . Le rate sono fino a 18 e prevedono un tasso di interesse del 2% . Chi è decaduto dalla rottamazione perché non ha pagato le prime rate può presentare entro il 30 aprile 2025 una dichiarazione di riammissione pagando in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate .
Lo stralcio dei debiti fino a mille euro (cartelle 2000‑2015) ha cancellato interessi e sanzioni . Anche se lo stralcio è già avvenuto nel 2023, è importante controllare che il debito iscritto a ruolo non sia già stato annullato; in tal caso, il fermo o il pignoramento sono illegittimi.
3.5 Opposizioni giudiziali
Quando l’atto è già stato notificato, la strada principale è l’opposizione dinanzi al giudice competente. Attenzione a rispettare i termini: l’opposizione agli atti esecutivi o all’esecuzione va proposta entro 20 giorni dall’atto o dalla conoscenza dell’atto. In mancanza, l’atto diventa definitivo.
- Giudice competente – Le opposizioni avverso il fermo amministrativo vanno proposte davanti al Giudice di Pace del luogo di residenza del debitore. Per i pignoramenti, invece, è competente il tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione.
- Suspensiva – È possibile chiedere la sospensione dell’efficacia dell’atto presentando istanza cautelare, dimostrando il periculum in mora e il fumus boni iuris (il fondamento giuridico della domanda). Ad esempio, se il debito è prescritto o il fermo riguarda un veicolo strumentale, il giudice può sospendere l’atto fino alla decisione.
- Cautelare ante causam – In casi di urgenza (ad esempio se l’auto è indispensabile per lavoro) è possibile proporre un ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento d’urgenza che sospenda il fermo in attesa del giudizio di merito.
3.6 Accordi transattivi e piani del consumatore
Oltre alle opposizioni, l’avv. Monardo propone soluzioni negoziali che consentono di ridurre il debito e salvare il veicolo:
- Saldo e stralcio – Concordare con l’Agenzia delle entrate‑Riscossione un pagamento in unica soluzione o in poche rate in misura ridotta rispetto al debito nominale. La concessione dipende dall’analisi patrimoniale e reddituale; è più probabile per debiti di difficile riscossione.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti – Per imprenditori e professionisti in crisi, l’accordo di ristrutturazione ex Legge 3/2012 o ex Codice della crisi consente di offrire ai creditori (tra cui il fisco) un piano di pagamento parziale omologato dal tribunale. Una volta omologato, l’accordo vincola anche l’Agenzia delle entrate.
- Piano del consumatore – Destinato alle persone fisiche consumatrici sovraindebitate, il piano prevede il pagamento integrale o parziale dei debiti in un periodo definito. Il tribunale lo omologa anche senza il voto favorevole dell’Agenzia delle entrate se verifica la meritevolezza del debitore.
- Concordato minore e liquidazione controllata – Introdotti dal Codice della crisi, prevedono la ristrutturazione o la liquidazione dei beni del debitore con esdebitazione finale. Anche in questi casi l’apertura della procedura sospende le azioni esecutive.
Grazie alla sua iscrizione nel registro dei gestori della crisi e al ruolo di esperto negoziatore, l’avv. Monardo può assistere i debitori nell’avvio di tali procedure, valutando la convenienza e predisponendo la documentazione necessaria.
3.7 Strategie extragiudiziali: consulenza e mediazione
Spesso la soluzione più efficace consiste nel combinare le difese giudiziali con interventi extragiudiziali:
- Analisi completa del debito – Calcolare l’esatto ammontare del debito, distinguendo tra capitale, interessi, sanzioni e aggio. In molti casi le cartelle contengono importi duplicati o già pagati.
- Richiesta di sgravi o annullamenti in autotutela – Se l’agente della riscossione riconosce errori (ad esempio doppia iscrizione del debito, versamenti non registrati), può annullare il fermo o il pignoramento senza necessità di ricorso.
- Trattativa con l’ente creditore – Per debiti con Comuni o Regioni (multe, tasse auto), è possibile accordare dilazioni direttamente con l’ente, talvolta a condizioni più favorevoli rispetto alle rateizzazioni standard.
- Verifica della convenienza della vendita – Poiché la vendita all’asta di auto usate spesso produce ricavi esigui, alcuni creditori preferiscono accettare un piano di rientro piuttosto che procedere al pignoramento. Sottolineare al creditore i costi della procedura e il basso valore del bene può favorire un accordo.
4. Strumenti alternativi al pignoramento: rottamazioni, rate, sovraindebitamento
4.1 Rottamazione quater e riammissione 2025
La rottamazione quater consente di definire i debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica . Le principali caratteristiche sono:
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Debiti ammessi | Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 |
| Esclusioni | Debiti da recupero di aiuti di Stato, condanne della Corte dei conti, multe penali, risorse proprie UE |
| Importo dovuto | Solo capitale e spese per procedure esecutive e notifica |
| Modalità di pagamento | Unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o massimo 18 rate con interessi al 2% |
| Riammissione (Legge 15/2025) | Chi è decaduto può presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e pagare entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate |
Sebbene i termini di presentazione della domanda siano scaduti nel 2023, la riammissione del 2025 permette ai contribuenti decaduti di evitare il pignoramento pagando le rate arretrate. È consigliabile verificare con l’avv. Monardo l’idoneità alla riammissione.
4.2 Stralcio dei debiti fino a mille euro
L’art. 1, commi 222‑230, della legge di bilancio 2023 ha previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 . Per i carichi statali lo stralcio ha cancellato integralmente il debito (capitale e sanzioni), mentre per i carichi di enti locali ha cancellato interessi e sanzioni lasciando il capitale. È importante verificare se i debiti oggetto di fermo o pignoramento rientrano nello stralcio; in tal caso l’atto è illegittimo.
4.3 Rateizzazione ordinaria e straordinaria
Come già illustrato (par. 1.5), la rateizzazione è uno strumento fondamentale per evitare le azioni esecutive. Dal 2025:
- Rateizzazione ordinaria (fino a 84 rate) per importi fino a 120.000 euro con semplice dichiarazione ;
- Rateizzazione documentata (85‑120 rate) per importi fino a 120.000 euro con documentazione ;
- Rateizzazione straordinaria (fino a 120 rate) per importi superiori .
Il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio. Tuttavia, la norma consente di presentare una nuova istanza per le rate scadute.
4.4 Piani di ristrutturazione e concordati
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto strumenti moderni per la gestione del debito:
- Concordato minore – Permette al debitore, anche non imprenditore, di proporre ai creditori il pagamento, anche parziale, delle somme dovute con la continuazione dell’attività. Il piano è attestato da un esperto e omologato dal tribunale. Durante la procedura le azioni esecutive sono sospese.
- Liquidazione controllata – Se il debitore non può presentare un piano sostenibile, può chiedere la liquidazione dei beni. Dopo la liquidazione e la ripartizione ai creditori, il debitore ottiene l’esdebitazione.
- Composizione negoziata – Introdotta dal D.L. 118/2021, consente agli imprenditori in crisi di nominare un esperto negoziatore (come l’avv. Monardo) che affianca l’impresa per prevenire l’insolvenza. La procedura privilegia accordi con l’Erario e gli altri creditori, evitando pignoramenti e sequestri.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti del consumatore – Simili al piano del consumatore ma riservati a chi svolge attività d’impresa in forma ridotta.
Questi strumenti richiedono la predisposizione di un dossier economico‑finanziario e l’intervento di professionisti qualificati (gestori della crisi, commercialisti, avvocati). L’avv. Monardo, come Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella scelta della procedura più adeguata.
4.5 Esdebitazione dell’ex imprenditore
Il Codice della crisi prevede la possibilità di esdebitazione dell’ex imprenditore fallito dopo tre anni dal decreto di chiusura del fallimento e, per i debitori incapienti, dopo la liquidazione del patrimonio. L’esdebitazione cancella i debiti residui, compresi quelli tributari. È una soluzione estrema ma consente di ripartire senza essere perseguitati dal fisco.
5. Errori comuni e consigli pratici
Affrontare il pignoramento dell’auto richiede attenzione e tempestività. Ecco gli errori più frequenti:
- Ignorare gli avvisi – Molti contribuenti non aprono le raccomandate o le PEC temendo cattive notizie. Ignorare cartelle e intimazioni comporta la decadenza dei termini per impugnare e rende più difficile la difesa. È essenziale aprire gli atti e rivolgersi subito a un professionista.
- Sottovalutare l’importanza della notifica – Spesso l’atto è nullo perché non è stato notificato correttamente. Conservare sempre le ricevute delle raccomandate e verificare le PEC è fondamentale.
- Trascurare la prescrizione – Ogni tributo ha un termine di prescrizione. Per molte cartelle relative a anni lontani la prescrizione può essere maturata; in tal caso il debito non è dovuto. È necessario calcolare i termini e verificare eventuali atti interruttivi.
- Non dimostrare la strumentalità del veicolo – In caso di preavviso di fermo, il debitore deve presentare tempestivamente l’istanza con documentazione che dimostri l’uso professionale dell’auto. Non basta una dichiarazione generica; occorrono prove concrete (contratti, fatture, dichiarazioni del datore di lavoro).
- Pagare parzialmente senza rateizzare – Pagare una piccola somma spontaneamente non impedisce l’iscrizione del fermo o l’avvio del pignoramento. È più opportuno chiedere la rateizzazione in modo formale per sospendere le procedure.
- Vendere o trasferire l’auto pignorata – La vendita di un veicolo pignorato è inefficace. La giurisprudenza ha ritenuto nullo l’atto di trasferimento effettuato allo scopo di sottrarre il bene al pignoramento. Inoltre, si rischiano sanzioni penali.
- Non consegnare l’auto all’IVG – La mancata consegna integra un reato . È preferibile consegnare il veicolo e valutare la conversione del pignoramento.
- Aspettare che il veicolo sia venduto – Il ricavato delle aste giudiziarie è spesso inferiore al valore di mercato; il debitore continua a essere responsabile per la parte di debito non coperta. È opportuno intervenire prima della vendita con accordi o conversioni.
- Rivolgersi a professionisti non specializzati – La materia è complessa e soggetta a continue modifiche normative. È essenziale affidarsi a professionisti esperti in diritto tributario ed esecutivo.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Norme e limiti relativi al pignoramento e al fermo
| Norma | Oggetto | Contenuto essenziale | Limiti principali |
|---|---|---|---|
| Art. 86 D.P.R. 602/1973 | Fermo dei beni mobili registrati | L’agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati trascorso inutilmente il termine di pagamento, notificando un preavviso . | Il fermo non si iscrive se il debitore dimostra che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o professionale o se è destinato a persone disabili . |
| Art. 521‑bis c.p.c. | Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi | Oltre alle forme ordinarie, il pignoramento dell’auto può essere eseguito mediante notificazione al debitore e trascrizione dell’atto nei pubblici registri . Il debitore deve consegnare il veicolo all’IVG entro 10 giorni ; in caso contrario la polizia ritira la carta di circolazione . | Il creditore deve iscrivere a ruolo il processo esecutivo entro 30 giorni ; l’istanza di vendita deve essere depositata entro 45 giorni . La mancata consegna dell’auto è punita penalmente . |
| Art. 19 D.P.R. 602/1973 (come modificato dal D.Lgs. 110/2024) | Rateizzazione dei debiti | Consente di rateizzare le somme iscritte a ruolo. Per importi fino a 120.000 euro con semplice dichiarazione si può ottenere fino a 84 rate ; con documentazione fino a 120 rate . Per importi superiori è comunque possibile fino a 120 rate . | Decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive; possibilità di chiedere una nuova rateizzazione. |
| Legge 197/2022 (rottamazione quater) | Definizione agevolata | Permette di estinguere debiti affidati dal 2000 al 2022 pagando solo il capitale e le spese . Pagamento in un’unica soluzione o in 18 rate con interessi al 2% . | Esclusione di alcune tipologie di debiti (aiuti di Stato, condanne penali). Domanda entro il 30 giugno 2023; riammissione prevista dalla L. 15/2025 . |
| Art. 76 D.P.R. 602/1973 | Espropriazione immobiliare | L’agente della riscossione non può espropriare l’unico immobile adibito ad abitazione salvo abitazioni di lusso . L’espropriazione è possibile solo se il debito supera 120.000 euro e sono decorsi sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca . | Non si applica alle automobili, che possono essere pignorate indipendentemente dall’importo del debito. |
6.2 Tempi e termini della procedura
| Fase | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Notifica della cartella di pagamento | 60 giorni per pagare o impugnare | art. 25 D.P.R. 602/1973 |
| Intimazione di pagamento | 5 giorni per pagare prima dell’esecuzione | art. 50 D.P.R. 602/1973 |
| Preavviso di fermo | 30 giorni per pagare o presentare istanza | art. 86 D.P.R. 602/1973 |
| Consegna dell’auto pignorata all’IVG | 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento | art. 521‑bis c.p.c. |
| Deposito dell’iscrizione a ruolo | 30 giorni dalla comunicazione dell’IVG | art. 521‑bis c.p.c. |
| Deposito dell’istanza di vendita | 45 giorni dall’iscrizione a ruolo | art. 521‑bis c.p.c. |
| Opposizione all’esecuzione o agli atti | 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza | artt. 615 e 617 c.p.c. |
6.3 Strumenti difensivi e benefici
| Strumento | Finalità | Vantaggi |
|---|---|---|
| Istanza di annullamento del preavviso | Dimostrare la strumentalità del veicolo o l’uso per disabili e ottenere l’annullamento del fermo . | Evita l’iscrizione del fermo; mantiene la disponibilità del veicolo. |
| Rateizzazione | Ripartire il debito in rate mensili fino a 120 mesi . | Sospende le azioni esecutive; consente di programmare i pagamenti; possibile sospensione del fermo dopo la prima rata . |
| Definizione agevolata (rottamazione) | Pagare solo il capitale e le spese . | Riduce notevolmente l’importo dovuto; estingue la procedura esecutiva. |
| Opposizione all’esecuzione | Contestare la legittimità del titolo o del credito; chiedere la sospensione. | Annulla fermo o pignoramento se la cartella è nulla o prescritta; sospende l’esecuzione. |
| Conversione del pignoramento | Sostituire il bene pignorato con una somma di denaro versata in rate. | Evita la vendita forzata; mantiene la proprietà del veicolo. |
| Accordo di composizione o piano del consumatore | Proporre un piano di pagamento parziale ai creditori tramite il tribunale. | Sospende le azioni esecutive; può ridurre sensibilmente il debito; consente l’esdebitazione finale. |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Che cos’è il pignoramento dell’auto per debiti fiscali?
Il pignoramento è l’atto con cui l’agente della riscossione, munito di titolo esecutivo (cartella esattoriale, avviso di addebito, sentenza), sottopone a esecuzione l’automobile del debitore. Nel caso dei veicoli la procedura è disciplinata dall’art. 521‑bis c.p.c., che prevede la notificazione dell’atto e la sua trascrizione al PRA . L’auto viene poi consegnata all’Istituto vendite giudiziarie per la vendita. - Qual è la differenza tra fermo amministrativo e pignoramento?
Il fermo amministrativo (art. 86 D.P.R. 602/1973) è una misura cautelare che vieta la circolazione del veicolo; non comporta la vendita ma blocca l’utilizzo. Il pignoramento (art. 521‑bis c.p.c.) è un atto esecutivo che mira alla vendita coattiva del bene per soddisfare il credito. - Esiste una soglia minima di debito per il pignoramento dell’auto?
Per i veicoli non è prevista una soglia di importo minima come per l’espropriazione immobiliare (120.000 euro). In teoria anche per debiti di poche migliaia di euro l’auto può essere pignorata. Tuttavia, l’agente della riscossione valuta la convenienza dell’operazione (costi della procedura, valore del bene) e spesso si limita a iscrivere il fermo. - Il fermo può essere iscritto su un’auto che uso per lavorare?
No. Se l’auto è strumentale all’attività d’impresa o professionale, l’art. 86, comma 2, del D.P.R. 602/1973 prevede che il fermo non può essere iscritto . Il contribuente deve però dimostrare la strumentalità con documenti (visura, contratti, fatture) entro 30 giorni dal preavviso . - Come posso dimostrare che l’auto è indispensabile per il mio lavoro?
Presentando un’istanza di annullamento del preavviso di fermo con: visura camerale, contratto di lavoro o di appalto, dichiarazioni del datore di lavoro, fatture relative a trasporti o consegne, attestazioni che dimostrino l’assenza di mezzi pubblici alternativi. La Commissione Tributaria di Milano ha riconosciuto che l’auto di un lavoratore pendolare è indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro . - Il fermo può colpire un’auto cointestata con un’altra persona?
Sì. Il fermo riguarda il bene indipendentemente dalla quota di proprietà. Il co‑titolare può impugnare l’atto dimostrando di essere estraneo al debito e chiedendo la cancellazione per la sua quota. La giurisprudenza è divisa sull’ammissibilità del fermo sulla quota indivisa; in genere si ritiene che il bene possa essere fermato interamente ma l’esecuzione sarà limitata alla quota del debitore. - Posso vendere l’auto sottoposta a fermo?
No. La trascrizione del fermo o del pignoramento al PRA blocca la possibilità di trasferire la proprietà. Un eventuale atto di vendita è inefficace nei confronti dell’agente della riscossione e può essere impugnato dai creditori. - Che cosa succede se continuo a circolare con l’auto in fermo?
Circolare con un veicolo sottoposto a fermo è vietato e comporta una sanzione amministrativa (art. 214, comma 8, Codice della strada) . Inoltre, in caso di sinistro l’assicurazione può esercitare la rivalsa nei confronti dell’assicurato . - Posso ottenere la sospensione del fermo dopo aver pagato la prima rata?
Sì. Se il debitore ottiene la rateizzazione e versa la prima rata del piano, può presentare un’istanza di sospensione del fermo allegando la ricevuta di pagamento. La sospensione viene annotata al PRA . - Quali sono i tempi per l’opposizione al pignoramento?
L’opposizione agli atti esecutivi o all’esecuzione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento o dalla sua conoscenza (artt. 615 e 617 c.p.c.). Il termine è perentorio; trascorso, l’atto diviene definitivo. - Che succede se non consegno l’auto pignorata?
La mancata consegna all’IVG entro 10 giorni è sanzionata penalmente: la Cassazione ha stabilito che integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice . Inoltre, la polizia può ritirare la carta di circolazione e consegnare l’auto all’IVG . - Posso chiedere la conversione del pignoramento?
Sì. L’art. 495 c.p.c. consente al debitore di chiedere che il bene pignorato sia sostituito con una somma di denaro che copra capitale, interessi e spese. La domanda va presentata al giudice dell’esecuzione versando almeno un quinto dell’importo dovuto e proponendo un piano di pagamento del resto. - Qual è la competenza per il ricorso contro il fermo amministrativo?
L’impugnazione del fermo amministrativo spetta al Giudice di Pace. Diversamente, l’opposizione al pignoramento spetta al tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’agente della riscossione. - Se il debito è inferiore a 1.000 euro posso chiedere la cancellazione?
I debiti residui fino a 1.000 euro affidati tra il 2000 e il 2015 sono stati automaticamente stralciati in virtù della legge di bilancio 2023 . Tuttavia, se il fermo o il pignoramento riguarda debiti diversi (ad esempio multe stradali con interessi e sanzioni), occorre verificare se l’importo residuo è stato effettivamente annullato. - Cosa prevede l’esdebitazione del debitore incapiente?
Il Codice della crisi prevede che il debitore incapiente, privo di patrimonio e reddito sufficiente, possa chiedere l’esdebitazione dopo la liquidazione del patrimonio residuo. L’esdebitazione cancella i debiti non soddisfatti, compresi quelli fiscali. - È vero che la prima casa non può essere pignorata dal fisco?
Sì. L’art. 76 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’Agenzia delle entrate non può espropriare l’unico immobile adibito ad abitazione principale salvo abitazioni di lusso . L’espropriazione è possibile solo se il debito supera 120.000 euro e sono decorsi sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca . Questa tutela non si applica alle automobili. - Posso impugnare il preavviso di fermo per eccepire la prescrizione?
Sì. Il preavviso può essere impugnato se i tributi indicati nella cartella sono prescritti. L’eccezione di prescrizione deve essere sollevata con ricorso al Giudice di Pace o al giudice tributario (per i tributi contestati). - Le spese di custodia dell’auto pignorata sono a mio carico?
Le spese per il trasporto, la custodia presso l’IVG e le commissioni di vendita sono trattenute dal ricavato della vendita dell’auto. Se il ricavato non copre tali spese, il debitore deve pagare la differenza. Per questo conviene valutare la conversione del pignoramento o una rateizzazione. - Se ho più debiti, possono pignorarmi più veicoli?
Sì. L’agente della riscossione può pignorare tutti i beni mobili registrati del debitore se ritiene che il ricavato sia necessario a coprire il debito. Tuttavia, deve rispettare il principio di proporzionalità: non può pignorare beni di valore eccessivo rispetto al debito. - Quanto tempo impiega la vendita all’asta dell’auto?
Dopo la consegna del veicolo all’IVG e l’iscrizione a ruolo, l’istanza di vendita deve essere presentata entro 45 giorni . I tempi della vendita variano a seconda dei tribunali e dell’IVG; generalmente passano alcuni mesi. Nel frattempo, il debitore può proporre un piano di rientro per evitare la vendita. - Quali sono le novità della riforma 2025 sulla rateizzazione?
La riforma della riscossione ha rivoluzionato le dilazioni di pagamento. Per debiti fino a 120.000 euro, il contribuente può ottenere fino a 84 rate per richieste presentate nel 2025‑2026, 96 rate nel 2027‑2028 e 108 rate dal 2029 . Non serve più dimostrare la difficoltà economica, mentre per importi più elevati o se si richiede un piano più lungo si può arrivare fino a 120 rate (85‑120 nel biennio 2025‑2026; 97‑120 nel 2027‑2028; 109‑120 dal 2029) . Per dimostrare la crisi si utilizzano l’ISEE o l’indice di liquidità . - Cos’è il pignoramento “sprint” e quali tributi riguarda?
Con la legge di bilancio 2025 i Comuni possono avviare la riscossione coattiva di IMU, TARI e altri tributi locali entro 60 giorni dal mancato pagamento . Questa riduzione da 180 a 60 giorni rende più rapidi i pignoramenti per i tributi locali (talvolta definiti “pignoramenti sprint”). Il contribuente deve quindi attivarsi tempestivamente per regolarizzare la posizione o proporre ricorso entro i termini. - Pagare una rata da 50 euro sospende il pignoramento?
Sì. La normativa prevede che le rateizzazioni con AdeR possano avere rate di importo non inferiore a 50 euro. Il pagamento della prima rata determina l’immediata sospensione del fermo amministrativo sull’auto (se tutti i debiti sono compresi nell’istanza) e l’estinzione delle procedure esecutive in corso se non si è tenuta l’asta . Il debitore può anche chiedere la riduzione dell’ipoteca sugli immobili. Attenzione: la decadenza dai benefici si verifica se non si versano alcune rate, anche non consecutive . - In quali casi non è più necessaria la cartella esattoriale?
A partire dal 2025, per alcune imposte il recupero può avvenire senza la cartella esattoriale. L’avviso di accertamento esecutivo diventa immediatamente esecutivo se non si paga entro i termini: AdeR può avviare il pignoramento trascorsi 30 giorni dalla scadenza del pagamento senza notificare la cartella . Questa procedura si applica all’imposta di registro, all’imposta di successione, alla restituzione di agevolazioni fiscali non spettanti, ai crediti d’imposta indebito e ai tributi Irpef, IVA, IMU, TARI, Tosap e imposta sulla pubblicità . - Quali sono i nuovi limiti per la pignorabilità di stipendi e pensioni nel 2025?
Le quote pignorabili sono state rimodulate: per i redditi da lavoro dipendente si può pignorare un decimo dello stipendio per importi fino a 2.500 euro, un settimo per redditi fra 2.501 e 5.000 euro e un quinto per redditi superiori a 5.000 euro . Le pensioni fino a 1.000 euro mensili restano impignorabili . Inoltre, dal 2026 le pubbliche amministrazioni dovranno verificare la presenza di debiti fiscali superiori a 5.000 euro prima di pagare stipendi oltre 2.500 euro . - Cos’è l’avviso di accertamento esecutivo?
È un atto con cui l’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Dogane, INPS o ente locale) richiede il pagamento di somme dovute e avverte che, decorso il termine per il ricorso o per il pagamento, l’azione di recupero sarà affidata all’Agenzia delle entrate‑Riscossione. Una volta affidato il carico, AdeR può avviare le procedure cautelari ed esecutive senza notificare la cartella . AdeR invia al contribuente un avviso di presa in carico che non comporta scadenze di pagamento ma serve a informarlo . - Quanto tempo deve attendere AdeR per procedere con i tributi locali?
Se il carico deriva da tributi locali (IMU, TARI ecc.) e l’ente locale non segnala un fondato pericolo di riscossione, AdeR deve attendere 180 giorni dalla data di affidamento prima di avviare le procedure esecutive . Questo periodo di sospensione consente al contribuente di rateizzare o contestare l’atto senza subire subito il pignoramento. - Che cos’è il pignoramento speciale dei crediti verso terzi e quali sono i tempi?
Il pignoramento speciale, disciplinato dagli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. 602/1973 (che saranno sostituiti dal Testo unico n. 33/2025), consente all’agente della riscossione di ordinare al terzo (ad esempio una banca o un datore di lavoro) di versare le somme dovute al debitore. I crediti già maturati al momento della notifica devono essere pagati entro 60 giorni , mentre le somme che maturano successivamente sono versate alle rispettive scadenze . La Cassazione ha chiarito che il terzo deve versare anche le somme maturate dopo la notifica, purché entro il termine di 60 giorni . - Cosa cambierà con il Testo unico sulla riscossione del 2025/2026?
Il decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 introduce un Testo unico in materia di versamenti e riscossione che entrerà in vigore il 1º gennaio 2026. Esso sostituirà, tra l’altro, gli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. 602/1973 con disposizioni sostanzialmente analoghe . L’obiettivo è semplificare e coordinare le regole sulla riscossione, mantenendo però la disciplina del pignoramento speciale dei crediti. - Che cos’è il discarico automatico previsto per le cartelle affidate dal 2025?
La legge di bilancio 2025 prevede che i carichi affidati ad AdeR dal 2025 siano automaticamente discaricati dopo cinque anni, anche se non sono prescritti . Ciò significa che, trascorso questo periodo, l’agente della riscossione non sarà più competente per la riscossione; il debito tuttavia resterà esigibile. L’obiettivo è alleggerire il “magazzino fiscale” da ruoli difficilmente recuperabili, pur mantenendo il debito nei confronti dell’ente creditore.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere gli effetti concreti del fermo e del pignoramento, si propongono alcune simulazioni basate su casi reali (i nomi sono di fantasia). Le cifre sono indicative.
Caso 1 – Preavviso di fermo su auto strumentale
Situazione: Lorenzo, autotrasportatore, riceve un preavviso di fermo per debiti IRPEF e IVA per un totale di 7.500 euro. L’auto (un furgone) è indispensabile per le consegne. Lorenzo è titolare di una ditta individuale.
Azioni intraprese: Entro 30 giorni Lorenzo presenta un’istanza di annullamento del preavviso, allegando:
- visura camerale aggiornata;
- fatture che attestano l’uso del veicolo per trasportare merce;
- dichiarazione dell’assicurazione sulla copertura professionale.
Esito: L’Agente della riscossione accoglie l’istanza e annulla il preavviso: il fermo non viene iscritto. Lorenzo firma contestualmente un piano di rateizzazione in 60 rate mensili (125 euro al mese) per estinguere il debito. Grazie a questa soluzione, il veicolo resta disponibile e non viene pignorato.
Caso 2 – Rateizzazione tardiva durante il pignoramento
Situazione: Marco deve 20.000 euro per debiti fiscali e riceve l’atto di pignoramento della propria automobile (valore commerciale 12.000 euro). Trascorrono dieci giorni e Marco non consegna l’auto all’IVG, sperando di vendere l’auto privatamente.
Azioni intraprese: L’agente della riscossione segnala la mancata consegna e l’IVG richiede l’intervento della polizia. Marco si rivolge all’avv. Monardo che propone tre soluzioni:
- presentare un’istanza di conversione del pignoramento, versando un acconto pari a un quinto del debito (4.000 euro) e il resto in 18 rate;
- richiedere la rateizzazione con documentazione delle difficoltà economiche (rate sino a 120 mesi) ;
- proporre un accordo di ristrutturazione.
Esito: Marco opta per la rateizzazione. L’agente accetta un piano in 96 rate da 208 euro al mese. Dopo il pagamento della prima rata, l’esecuzione è sospesa e l’auto non viene venduta. La querela per mancata consegna viene evitata. La procedura consente a Marco di conservare il veicolo e continuare a lavorare.
Caso 3 – Rottamazione quater e riammissione
Situazione: Anna accumula cartelle per un totale di 12.000 euro (TARSU, contributi previdenziali) riferite al periodo 2002‑2011. Nel 2023 aderisce alla rottamazione quater ma non riesce a pagare le prime due rate. Nel 2024 riceve un preavviso di fermo sull’auto.
Azioni intraprese: L’avv. Monardo informa Anna che la Legge 15/2025 consente la riammissione alla rottamazione quater . Anna presenta la domanda entro il 30 aprile 2025 e sceglie di pagare in 10 rate (due rate nel 2025 e otto nel 2026‑2027). Gli interessi sono al 2% annuo.
Esito: La riammissione viene accolta; il fermo è sospeso. Anna paga complessivamente 12.000 euro in 10 rate da circa 1.200 euro, risparmiando interessi e sanzioni. L’auto resta a sua disposizione e non viene pignorata.
Caso 4 – Simulazione del piano del consumatore
Situazione: Giulia, impiegata, ha debiti fiscali (IVA residua di una vecchia ditta) per 30.000 euro e altre passività per 25.000 euro (prestiti personali). Possiede un’auto del valore di 8.000 euro e uno stipendio netto di 1.600 euro. Riceve un preavviso di fermo.
Azioni intraprese: L’avv. Monardo propone un piano del consumatore ai sensi della Legge 3/2012. Giulia presenta una proposta in cui offre ai creditori il pagamento di 20.000 euro in 5 anni (36% del totale), destinando la metà del suo stipendio eccedente al minimo vitale. L’auto è considerata strumentale per recarsi al lavoro.
Esito: Il tribunale omologa il piano; il fermo non viene iscritto. Giulia paga 333 euro al mese per 60 mesi e, dopo l’esecuzione del piano, ottiene l’esdebitazione dei debiti residui. L’auto non è venduta e resta funzionale al lavoro.
Caso 5 – Espropriazione immobiliare e differenze con l’auto
Situazione: Paolo ha un debito con l’Agenzia delle entrate di 150.000 euro. È proprietario dell’unica abitazione principale (valore 200.000 euro) e di un’auto valutata 9.000 euro. Riceve l’atto di pignoramento del veicolo.
Analisi: L’art. 76 del D.P.R. 602/1973 impedisce l’espropriazione dell’unico immobile se il debito non supera 120.000 euro . Poiché il debito di Paolo supera questa soglia, l’Agenzia delle entrate potrebbe procedere all’espropriazione della casa dopo aver iscritto ipoteca. Tuttavia, la procedura immobiliare è costosa e lunga; l’agente preferisce pignorare l’auto per recuperare parte del credito.
Esito: Paolo si rivolge all’avv. Monardo. Viene presentata un’istanza di rateizzazione straordinaria in 120 rate da 1.250 euro . L’Agenzia accetta; il pignoramento dell’auto viene convertito in una somma di denaro. Paolo mantiene la casa e l’auto, paga le rate e, se rispetta il piano, evita la vendita forzata.
9. Novità 2025 in materia di riscossione e pignoramenti
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sul sistema della riscossione per renderlo più efficiente e al tempo stesso più equo. Nel 2024‑2025 sono state approvate importanti riforme che incidono direttamente sulla rateizzazione, sul pignoramento e sulle procedure esecutive. Conoscere queste novità è essenziale per il contribuente che vuole evitare il pignoramento dell’auto o di altri beni e pianificare un rientro compatibile con le proprie possibilità.
9.1 Riforma della riscossione e nuove regole di rateizzazione
Il decreto legislativo 110/2024 e i provvedimenti attuativi emanati dal Ministero dell’Economia hanno rivoluzionato la rateizzazione dei debiti affidati all’Agenzia delle entrate‑Riscossione. La novità più rilevante riguarda i piani su semplice richiesta per debiti fino a 120.000 euro: dal 1º gennaio 2025 non è più necessario dimostrare lo stato di difficoltà economica e la durata massima viene estesa in base all’anno in cui si presenta l’istanza. I contribuenti possono ottenere:
- Fino a 84 rate per le richieste presentate nel biennio 2025‑2026 .
- Fino a 96 rate per le domande presentate nel biennio 2027‑2028 .
- Fino a 108 rate per le richieste presentate a partire dal 2029 .
L’assenza di obbligo di documentare la crisi economica semplifica l’accesso al beneficio e permette al debitore di concordare un pagamento dilazionato compatibile con il proprio reddito. Quando l’importo supera 120.000 euro o quando il debitore preferisce dimostrare la difficoltà economica per ottenere un piano più lungo, la durata può arrivare fino a 120 rate ma varia anch’essa in base all’anno della domanda:
- 85‑120 rate per le richieste presentate nel 2025‑2026 .
- 97‑120 rate per le domande presentate nel 2027‑2028 .
- 109‑120 rate per le istanze presentate dal 2029 in avanti .
Per attestare la difficoltà economica si utilizzano criteri oggettivi: per le persone fisiche il rapporto fra il debito e l’ISEE mensile del nucleo familiare; per imprese e professionisti l’indice di liquidità (rapporto fra liquidità e passività) e il rapporto fra debito e valore della produzione . Un esempio: un’impresa con un indice di liquidità inferiore a 1 può accedere a un piano di 120 rate . La normativa prevede, inoltre, ipotesi speciali: se l’unico immobile è inagibile a causa di calamità la difficoltà economica è presunta e il contribuente può ottenere fino a 120 rate; le pubbliche amministrazioni ottengono automaticamente la durata massima previa dichiarazione del legale rappresentante; i condomìni dimostrano la crisi se il rapporto debito/entrate supera il 10% . Per aiutare i contribuenti a scegliere la soluzione migliore, AdeR mette a disposizione un applicativo online che simula il numero di rate concedibili .
9.2 Pignoramento “sprint” e rate minime da 50 euro
La legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha introdotto il cosiddetto pignoramento sprint per i tributi locali. Dal 2025 i Comuni possono avviare l’esecuzione per IMU e TARI dopo 60 giorni dal mancato pagamento, riducendo così l’intervallo di 180 giorni previsto in precedenza . La riduzione dei tempi rende ancora più importante agire subito: appena ricevuto l’avviso o la cartella per tributi locali, il contribuente deve verificare la legittimità dell’atto ed eventualmente proporre ricorso entro 60 giorni.
Un’altra innovazione riguarda il blocco del pignoramento con una rata minima di 50 euro. La normativa prevede che il debitore possa chiedere la rateizzazione del debito con rate di importo non inferiore a 50 euro. Il pagamento della prima rata produce effetti immediati: l’Agenzia delle entrate‑Riscossione sospende il fermo amministrativo sull’automobile se tutti i debiti relativi al fermo sono compresi nella domanda; sono estinte le procedure esecutive (compresi i pignoramenti) se l’asta non si è ancora tenuta e non è stato emesso il provvedimento di assegnazione; il debitore può chiedere la riduzione o la restrizione dell’ipoteca gravante sugli immobili a proprie spese . La decadenza dal beneficio avviene in caso di mancato pagamento anche di rate non consecutive .
Sempre dal 2025, per alcune imposte non è più necessaria la cartella esattoriale: sarà sufficiente l’avviso di accertamento esecutivo. Scaduti i termini per il ricorso o decorsi 30 giorni dalla scadenza del pagamento, AdeR può avviare la riscossione senza notificare una cartella . Questa procedura si applica all’imposta di registro, all’imposta di successione, alla restituzione di agevolazioni fiscali non spettanti, ai crediti d’imposta utilizzati in modo indebito e ai tributi Irpef, Iva, Imu, Tari, Tosap e imposta sulla pubblicità .
9.3 Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni e controlli preventivi
Le riforme del 2025 hanno aggiornato i limiti di pignorabilità dei redditi per garantire il minimo vitale. Oggi l’AdER può pignorare:
- un decimo dello stipendio per redditi fino a 2.500 euro mensili ;
- un settimo dello stipendio per redditi tra 2.501 e 5.000 euro ;
- un quinto dello stipendio per redditi superiori a 5.000 euro .
Le pensioni fino a 1.000 euro sono integralmente impignorabili . La legge di bilancio impone inoltre alle pubbliche amministrazioni e alle società partecipate che erogano stipendi o compensi superiori a 2.500 euro di verificare preventivamente l’esistenza di debiti fiscali superiori a 5.000 euro prima di procedere al pagamento: la misura, che entrerà in vigore nel 2026, mira a evitare che i debitori percepiscano stipendi nonostante la presenza di debiti non saldati . Un’ulteriore novità è il discarico automatico delle cartelle non riscosse: i carichi affidati dal 2025 saranno eliminati dai sistemi informatici dopo 5 anni, anche se non sono prescritti, liberando così il “magazzino fiscale”, pur restando dovuto il debito .
9.4 Avviso di accertamento esecutivo e tempi della riscossione
La guida alla cartella di pagamento dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione (aggiornata a ottobre 2025) spiega che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella e in assenza di provvedimenti sospensivi, AdeR può avviare le procedure cautelari (fermo, ipoteca) ed esecutive (pignoramenti) . Per gli avvisi di accertamento esecutivo, il pagamento deve avvenire entro i termini fissati dall’Ente emittente; decorsi 30 giorni dall’ultima scadenza per il ricorso o il pagamento, l’ente trasmette il carico ad AdeR, che può iniziare le attività esecutive senza la necessità della cartella . AdeR invia una comunicazione di presa in carico per informare il contribuente; si tratta di una semplice informazione che non prevede un termine di pagamento e non condiziona l’avvio delle procedure .
Quando il credito deriva da tributi locali, AdeR può avviare le procedure esecutive soltanto decorso un termine di 180 giorni dal ricevimento delle somme se l’ente locale non comunica il “fondato pericolo della riscossione” . Questa sospensione tutela il contribuente e consente di regolarizzare la posizione prima che si proceda all’esecuzione.
9.5 Pignoramento speciale dei crediti e Cassazione n. 28520/2025
Il pignoramento dei crediti verso terzi effettuato dall’agente della riscossione è disciplinato dagli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. 602/1973; a partire dal 1º gennaio 2026 tali norme saranno sostituite dagli artt. 169 e seguenti del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione) . La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha fornito un’importante interpretazione di queste disposizioni. La Corte ha ricordato che il pignoramento speciale previsto dall’art. 72 bis è un procedimento esecutivo vero e proprio, anche se si svolge senza l’intervento del giudice. L’agente della riscossione può ordinare al terzo (banca, datore di lavoro, cliente) di versare direttamente le somme dovute al debitore: entro 60 giorni dalla notifica dell’atto per i crediti già maturati ; e alle rispettive scadenze per le somme che maturano successivamente . Questa disciplina, afferma la Cassazione, conferma che il pignoramento esattoriale non si esaurisce con il primo pagamento: il terzo è obbligato a versare anche i crediti che maturano dopo la notifica, purché siano esigibili entro i 60 giorni . La decisione chiarisce inoltre che il nuovo Testo unico del 2025 riprodurrà sostanzialmente le stesse regole .
9.6 Consigli operativi per il contribuente
Le riforme appena descritte rendono ancora più essenziale un approccio proattivo. Il debitore deve monitorare attentamente la notifica di cartelle e avvisi e rispettare i termini di 60 giorni per il pagamento o il ricorso. In caso di difficoltà, è opportuno chiedere subito la rateizzazione, anche con rate da 50 euro, per sospendere i pignoramenti. Grazie al nuovo applicativo AdeR, è possibile simulare il numero di rate e pianificare il pagamento . Inoltre, conoscere i nuovi limiti di pignorabilità dello stipendio e della pensione consente di valutare se la procedura esecutiva sia proporzionata. Infine, la sentenza della Cassazione ricorda che i pignoramenti sui conti correnti possono estendersi alle somme che maturano nei 60 giorni successivi: è quindi prudente mantenere sul conto solo le somme necessarie e tenere separate eventuali entrate future.
10. Conclusione
Il pignoramento dell’auto per debiti fiscali è una procedura complessa che incide direttamente sulla vita quotidiana del debitore. Mentre il fermo amministrativo è una misura cautelare che impedisce la circolazione del veicolo, il pignoramento apre la strada alla vendita forzata del bene. La legge prevede però numerose tutele: il fermo non può essere iscritto se il veicolo è strumentale all’attività lavorativa ; la rateizzazione consente di ripartire i debiti e sospende le azioni esecutive ; la definizione agevolata e lo stralcio riducono l’importo dovuto ; le procedure di composizione della crisi offrono un percorso di esdebitazione. Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto l’illegittimità del fermo se l’auto è indispensabile per il lavoro e ha sanzionato penalmente la mancata consegna del veicolo pignorato .
Agire tempestivamente è fondamentale: contestare subito cartelle e preavvisi, dimostrare la strumentalità del veicolo, presentare l’istanza di rateizzazione o aderire alle definizioni agevolate può evitare il pignoramento o consentire di recuperare il mezzo. È altresì importante conoscere le scadenze e rispettare i termini di impugnazione; un solo giorno di ritardo può rendere definitivo l’atto.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare hanno competenze specifiche in diritto tributario, bancario ed esecutivo. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’avv. Monardo è in grado di esaminare gli atti, individuare i vizi di notifica, proporre opposizioni efficaci, negoziare piani di rientro, predisporre piani del consumatore o accordi di ristrutturazione e assistere il debitore fino alla conclusione della procedura. Il suo ruolo di professionista fiduciario di un OCC garantisce un approccio strutturato e conforme alle normative.
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