Pignoramento Della Pensione Per Debiti Fiscali: Limiti, Difese E Soluzioni

Introduzione

Il pignoramento della pensione per debiti fiscali è un tema di grande attualità e coinvolge tantissimi contribuenti che, a causa di cartelle esattoriali o iscrizioni a ruolo, vedono la loro principale fonte di sostentamento minacciata da azioni esecutive dell’amministrazione finanziaria. Negli ultimi anni l’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) ha potenziato gli strumenti di recupero coattivo e il legislatore ha introdotto norme speciali che, se da un lato consentono il recupero più rapido dei crediti erariali, dall’altro devono rispettare i diritti fondamentali del contribuente e i limiti imposti dall’art. 545 del codice di procedura civile. La corretta gestione di queste procedure richiede competenze giuridiche, tributarie e contabili per evitare errori irreparabili e cogliere tutte le opportunità di difesa.

Perché è un tema importante

  • Rischi elevati – Il pignoramento della pensione incide sulla capacità di far fronte ai bisogni quotidiani. Senza un intervento tempestivo è possibile che l’INPS o la banca trattenga una quota rilevante del trattamento pensionistico, compromettendo la dignità del debitore. Le nuove sentenze della Cassazione (es. n. 28520/2025) hanno confermato che, nel procedimento speciale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, la banca deve trattenere e trasferire al Fisco tutti i versamenti ricevuti nei sessanta giorni successivi alla notifica dell’atto, rendendo ancora più insidioso il pignoramento .
  • Normativa complessa – Le fonti che regolano il pignoramento della pensione sono molteplici: articoli del codice di procedura civile, disposizioni fiscali (D.P.R. 602/1973), circolari dell’INPS, sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione. Molti contribuenti ignorano che una parte della pensione è impignorabile fino al doppio dell’assegno sociale e che l’Agente della Riscossione può pignorare solo una percentuale ridotta in base all’importo percepito . Senza una guida professionale è facile commettere errori formali e sostanziali.
  • Soluzioni concrete – Pur essendo un atto legittimo, il pignoramento della pensione può essere sospeso, ridotto o evitato grazie a una serie di strumenti: opposizione agli atti esecutivi, ricorsi di merito, contestazioni sulla notifica, riduzione delle trattenute, rateizzazioni, definizioni agevolate (rottamazione), piano del consumatore, esdebitazione e accordi di ristrutturazione dei debiti. Conoscere e attivare per tempo la procedura più adatta consente di salvaguardare il reddito e, in molti casi, di liberarsi definitivamente dal debito.

Chi può aiutarti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con consolidata esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale e possiede una serie di qualifiche professionali che lo rendono il riferimento ideale per chi subisce un pignoramento della pensione:

  • Cassazionista – può rappresentare il cliente anche dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento – iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia in base alla legge n. 3/2012 e al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Questo ruolo gli consente di assistere privati e professionisti nella composizione negoziata dei debiti, nella stesura di piani del consumatore e nella procedura di esdebitazione.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) – l’Avv. Monardo agisce anche come fiduciario di un OCC, facilitando l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e garantendo la massima trasparenza e imparzialità.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 – coordina la gestione preventiva delle crisi aziendali, inclusi piani di ristrutturazione e accordi di rientro con il Fisco.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff possono:

  • analizzare la legittimità dell’atto di pignoramento (verificando la correttezza della notifica e l’osservanza dei limiti di impignorabilità);
  • predisporre ricorsi di opposizione e istanze di sospensione o riduzione delle trattenute;
  • negoziare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione piani di pagamento, definizioni agevolate (rottamazione), rateizzazioni e condoni;
  • progettare piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti, anche in caso di crisi da sovraindebitamento;
  • assistere in giudizio per bloccare azioni esecutive, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle di pagamento.

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1. Quadro normativo: leggi, articoli e sentenze

1.1 Pignoramento presso terzi e art. 72‑bis D.P.R. 602/1973

La riscossione coattiva dei tributi da parte dell’Agente della Riscossione è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In particolare, l’art. 72‑bis consente all’Agente di ordinare al debitore del contribuente (es. INPS o banca) di versare le somme dovute direttamente all’erario. La norma prevede che, entro sessanta giorni dalla notifica dell’ordine, il terzo pignorato trasferisca le somme già scadute alla data dell’ordine e successivamente versi le somme che maturano . Di fatto l’Agente si sostituisce al giudice dell’esecuzione con una procedura amministrativa che riduce i tempi di recupero.

L’ordine di versamento ex art. 72‑bis deve contenere tutti gli elementi identificativi del credito e dell’importo dovuto. La Cassazione ha precisato che l’ordine di pagamento è atto indipendente dalla cartella di pagamento e non richiede l’intervento del giudice, ma il suo contenuto deve rispettare le condizioni previste dalla legge, altrimenti è impugnabile .

1.2 Limiti di pignorabilità delle pensioni e art. 545 c.p.c.

L’art. 545 del codice di procedura civile stabilisce quali crediti possono essere pignorati e con quali limiti. Per quanto riguarda le pensioni:

  • Minimo vitale – Le pensioni non sono pignorabili nella parte corrispondente al doppio dell’assegno sociale (circa 1.077 € mensili nel 2025). Il settimo comma prevede che, in ogni caso, la quota impignorabile non può essere inferiore a 1.000 € . L’assegno sociale per il 2025 è fissato in 538,69 € mensili ; di conseguenza, la parte di pensione impignorabile è almeno 1.077,38 €.
  • Quota pignorabile – La parte eccedente il minimo vitale può essere pignorata nella misura massima di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni . Il limite può arrivare alla metà solo in caso di concorso di più crediti (ad es. contemporaneo pignoramento per alimenti e per tributi) .
  • Fondi accreditati in banca – Le somme già depositate sul conto corrente al momento della notifica del pignoramento sono protette fino a tre volte l’assegno sociale . Ciò significa che i risparmi fino a circa 1.616 € sono assolutamente impignorabili, mentre la quota eccedente può essere bloccata e pignorata.
  • Titolarità e tempi – Se la pensione viene accreditata sul conto dopo la notifica, il pignoramento agisce sulla quota del rateo mensile che eccede il minimo vitale. La Cassazione ha chiarito che, in caso di sequestro preventivo, il momento determinante è l’esecuzione, non il decreto, e che le somme accantonate prima godono della tutela della tripla soglia .

1.3 Limiti specifici per l’Agente della Riscossione: art. 72‑ter D.P.R. 602/1973

La normativa fiscale ha introdotto limiti più favorevoli per il contribuente quando l’esecuzione è avviata dall’Agente della Riscossione. L’art. 72‑ter, introdotto nel 2011 e richiamato dalla circolare INPS n. 130/2025, stabilisce percentuali ridotte in base all’entità del trattamento:

Importo netto mensile della pensionePercentuale pignorabile da parte dell’AgenteFonte
Fino a 2.500 €1/10 del rateoArt. 72‑ter D.P.R. 602/1973; circ. INPS 130/2025
Tra 2.500 e 5.000 €1/7 del rateoArt. 72‑ter D.P.R. 602/1973
Oltre 5.000 €1/5 del rateo (come art. 545 c.p.c.)Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973

Queste percentuali si applicano al netto delle imposte e delle trattenute, come precisa la circolare INPS . La ratio è favorire la protezione del debitore rispetto ai creditori privati, consentendo un recupero più moderato dei crediti erariali.

1.4 Prestazioni non pensionistiche e pignorabilità

La circolare INPS n. 130 del 30 settembre 2025 fornisce un quadro organico sui limiti di pignorabilità delle prestazioni previdenziali non pensionistiche. Essa distingue tra:

  • Prestazioni assistenziali e di sostegno – Interventi quali assegni di natalità, bonus bebè, indennità di maternità, sussidi di malattia e maternità sono totalmente impignorabili .
  • Prestazioni sostitutive del reddito da lavoro – Cassa integrazione, NASpI (indennità di disoccupazione), indennità di mobilità e altre indennità a sostegno del reddito sono pignorabili secondo le stesse regole previste per le retribuzioni: un quinto per i tributi (crediti erariali) e una misura stabilita dal giudice per i crediti alimentari . Tuttavia l’anticipazione della NASpI in un’unica soluzione ha natura di contributo finanziario ed è interamente pignorabile .
  • Crediti alimentari – Il pignoramento per crediti alimentari richiede l’autorizzazione del presidente del tribunale e può superare un quinto solo fino al limite di concorso con altri gravami . La circolare ricorda che la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 32914/2022) ha attribuito natura “latamente alimentare” all’assegno di mantenimento, rendendolo pignorabile con le stesse regole dell’assegno alimentare .

1.5 Intervento della Corte costituzionale

Nel 2002 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme che vietavano totalmente il pignoramento della pensione. Nella sentenza n. 506/2002 la Corte ha affermato che “le pensioni possono essere aggredite solo per la parte eccedente quella che assicura mezzi adeguati alle esigenze di vita” . Da quel momento, il legislatore ha dovuto stabilire un “minimo vitale” e fissare limiti percentuali per il pignoramento, oggi concretizzati nell’art. 545 c.p.c.

1.6 Sentenze recenti della Corte di Cassazione

  • Sezioni Unite, ordinanza n. 23355/2025 – La vicenda riguardava un pensionato a cui era stata pignorata la pensione dall’Agente della Riscossione. Il contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi alla commissione tributaria lamentando violazioni dell’art. 72‑bis e dell’art. 545 c.p.c. La Cassazione ha affermato che l’opposizione al pignoramento, nella fase successiva alla notifica della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non della giurisdizione tributaria . La pronuncia ribadisce che il giudice dell’esecuzione è competente a sindacare il rispetto dei limiti di pignorabilità.
  • Cassazione, sentenza n. 28520/2025 – In tema di pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis, la Terza sezione civile ha chiarito che i sessanta giorni indicati nella norma non rappresentano un semplice termine di riflessione ma un periodo durante il quale tutte le somme accreditate sul conto corrente sono acquisite al procedimento esecutivo: la banca deve bloccarle e trasferirle all’Agente della Riscossione . Anche se il conto era vuoto al momento della notifica, qualunque somma versata nei 60 giorni successivi (es. la pensione) viene prelevata dal Fisco, riducendo drasticamente la disponibilità del debitore.
  • Cassazione, sez. penale, sentenza n. 670/2024 – Nel contesto del sequestro preventivo dei ratei pensionistici, la Cassazione ha stabilito che per determinare la parte impignorabile occorre distinguere tra somme accreditate prima dell’esecuzione e ratei futuri. Per le somme già depositate l’impignorabilità si estende fino a tre volte l’assegno sociale (circa 1.616 € nel 2025). I ratei futuri sono invece pignorabili nella misura di un quinto sulla parte eccedente il minimo vitale .
  • Tribunale di Trieste, 29 ottobre 2025 – Un pensionato aveva subito due pignoramenti (uno per un credito privato e l’altro per l’Agente della Riscossione) e riteneva che l’ammontare delle trattenute fosse eccessivo. Il Tribunale ha ricordato che, in caso di concorso di crediti, la somma delle trattenute non può superare la metà della parte pignorabile, calcolata detraendo il minimo vitale e applicando la quota di un quinto . Nella specie, la somma dei due pignoramenti (393 €) era inferiore alla metà del limite pignorabile (433,72 €), pertanto il giudice ha respinto l’opposizione e confermato la legittimità del doppio pignoramento .
  • Cassazione, sentenza n. 9549/2025 (piano del consumatore) – La Prima sezione civile ha affrontato la questione della moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati nel piano del consumatore. La Corte ha interpretato l’art. 8, comma 4, della legge n. 3/2012 nel senso che la moratoria di un anno decorre dalla data di omologazione del piano ed è un termine iniziale, non finale: il debitore deve iniziare il pagamento dei crediti privilegiati entro un anno dall’omologa ma può completare il pagamento successivamente . La decisione anticipa la riforma introdotta dal D.Lgs. 136/2024, che consente una moratoria fino a due anni .

1.7 Modifiche del Codice della Crisi d’Impresa: D.Lgs. 136/2024

Il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, ha integrato e corretto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Tra le novità rilevanti per i debitori che subiscono un pignoramento della pensione figurano:

  • Estensione della moratoria – L’art. 67 del Codice è stato modificato: la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere per i crediti privilegiati una moratoria fino a due anni dall’omologazione e sono dovuti solo gli interessi legali . Questa modifica offre maggiore respiro ai debitori che hanno crediti assistiti da ipoteca o privilegio (es. mutuo o finanziamenti garantiti) e consente di posporre il pagamento di tali crediti, preservando la pensione.
  • Riforma dell’esdebitazione – Il decreto 136/2024 ha introdotto un nuovo procedimento di esdebitazione (cancellazione dei debiti) per il consumatore e il professionista. La domanda è pubblicata sul sito del tribunale o del Ministero della Giustizia e i creditori possono presentare osservazioni entro quindici giorni . Il nuovo art. 283 stabilisce che l’esdebitazione è concessa al debitore meritevole che non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori e prevede un controllo per tre anni sulle eventuali sopravvenienze . Inoltre, il limite reddituale per l’accesso all’esdebitazione è fissato nel reddito non superiore all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per i parametri ISEE .

1.8 Definizione agevolata (rottamazione‑quater) e pace fiscale

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, nei commi 231‑252 dell’art. 1, ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Secondo quanto riportato dal dossier di Fisco e Tasse, la misura permette di estinguere i debiti pagando solo le somme dovute a titolo di capitale e le spese di notifica ed esecuzione, mentre non sono dovuti interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio . La stessa fonte precisa che il DL n. 51/2023, convertito dalla legge n. 87/2023, ha prorogato al 30 giugno il termine per presentare la dichiarazione di adesione e che il decreto Milleproroghe del 2025 ha consentito la riammissione dei contribuenti decaduti dalle rate non pagate entro dicembre 2024 . La definizione agevolata (nota come “rottamazione quater”) rappresenta un’opportunità per chi desidera evitare il pignoramento della pensione riducendo il carico fiscale in modo significativo.

Oltre alla rottamazione, la pace fiscale 2025 include lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 € affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 e altre misure come il ravvedimento speciale e l’adesione agevolata agli accertamenti. Questi strumenti possono essere utilizzati in combinazione con le difese contro il pignoramento della pensione.

2. Procedura passo‑passo: dalla notifica al pignoramento della pensione

Per comprendere come difendersi è essenziale conoscere il percorso che porta al pignoramento della pensione da parte dell’Agente della Riscossione.

2.1 Notifica della cartella di pagamento e fase di 60 giorni

  1. Emissione e notifica della cartella – Dopo l’iscrizione a ruolo del tributo (accertamento definitivo o liquidazione), l’Agente della Riscossione emette la cartella di pagamento e la notifica al contribuente. La cartella deve contenere il dettaglio del debito, delle sanzioni e degli interessi, oltre alle modalità di pagamento.
  2. Termine di 60 giorni – Il debitore dispone di 60 giorni dalla notifica per:
  3. Pagare integralmente o rateizzare il debito (nei limiti previsti dall’art. 19 D.P.R. 602/1973).
  4. Impugnare la cartella davanti al giudice competente (Commissione tributaria per vizi del titolo impositivo, giudice dell’esecuzione per vizi del pignoramento).
  5. Presentare istanza di sospensione per illegittimità (es. prescrizione o decadenza).
  6. Preavviso di pignoramento – Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, l’Agente può notificare l’atto di intimazione ad adempiere ex art. 50 D.P.R. 602/1973. Dopo ulteriori 30 giorni può procedere con il pignoramento presso terzi. La Cassazione ha chiarito che il pignoramento può essere avviato anche senza intimazione per i crediti erariali iscritti a ruolo .

2.2 Pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis

Il pignoramento della pensione avviene con una procedura amministrativa semplificata:

  1. Ordine di versamento – L’Agente invia all’INPS o alla banca un ordine di pagamento ex art. 72‑bis, contenente il dettaglio del debito. L’ente erogatore, terzo pignorato, deve versare all’Agente le somme maturate fino al momento dell’ordine entro 60 giorni e trattenere le somme future a scadenza .
  2. “Spatium deliberandi” di 60 giorni – Nei sessanta giorni successivi all’ordine, tutte le somme che affluiscono sul conto o maturano come rateo pensionistico sono vincolate. La Cassazione n. 28520/2025 ha ribadito che non si tratta di un semplice periodo di attesa ma di una vera “trappola”, perché l’istituto bancario deve bloccare tutti i versamenti intervenuti durante quel periodo e trasferirli al Fisco . È quindi sconsigliabile accreditare la pensione sul conto interessato dal pignoramento durante questi 60 giorni.
  3. Dichiarazione del terzo – L’INPS/banca deve comunicare al creditore e al debitore l’ammontare delle somme dovute e le eventuali trattenute preesistenti. In assenza di contestazioni, l’Agente emette il provvedimento di assegnazione.
  4. Provvedimento di assegnazione – È l’atto con il quale l’Agente ordina al terzo di versare periodicamente la quota pignorata (es. un quinto o le percentuali ridotte) fino al soddisfacimento integrale del credito. Per i pignoramenti multipli si applica il principio della priorità (prima i pignoramenti notificati per primi) e il limite complessivo della metà della parte pignorabile .
  5. Decorso della procedura – Una volta emesso il provvedimento, la trattenuta è automatica. Il pignoramento si estingue solo quando il debito erariale e le spese sono integralmente soddisfatti . Il terzo pignorato può essere chiamato a rispondere se non effettua correttamente la trattenuta.

2.3 Pignoramento in sede giudiziaria ordinaria

Quando il pignoramento avviene per crediti diversi dai tributi (creditori privati, banche, società finanziarie), la procedura è disciplinata dagli artt. 543 e seguenti c.p.c. e richiede l’intervento del giudice dell’esecuzione. In questo caso:

  1. Atto di pignoramento – Il creditore notifica al debitore e al terzo (INPS o banca) un atto di pignoramento con l’indicazione del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale ecc.) e del precetto.
  2. Udienza di assegnazione – Il giudice fissa un’udienza e ascolta le parti; può sospendere l’esecuzione o ridurre la quota pignorata se rileva violazioni dei limiti di impignorabilità. La Cassazione ha riconosciuto che il giudice ordinario è competente anche per le controversie relative alla fase successiva alla notifica del pignoramento esattoriale .
  3. Assegnazione e concorso – Con l’ordinanza di assegnazione il giudice dispone il pagamento periodico delle somme pignorate. In caso di più creditori, la somma trattenuta non può superare la metà della parte pignorabile .

3. Difese e strategie per il debitore/pensionato

Sebbene il pignoramento della pensione sia legittimo, il contribuente dispone di numerosi strumenti per difendersi e, in alcuni casi, annullare o ridurre la trattenuta. Di seguito le principali strategie.

3.1 Verifica della legittimità dell’atto

  1. Prescrizione e decadenza – Molte cartelle esattoriali sono notificate dopo il termine di prescrizione. Ad esempio, i tributi erariali si prescrivono in dieci anni, mentre le sanzioni amministrative si prescrivono in cinque anni. Un atto notificato tardivamente può essere impugnato e annullato. L’Avv. Monardo verifica le scadenze per ogni singola voce del ruolo e individua gli estremi per eccepire la prescrizione.
  2. Vizi della notifica – Il pignoramento presuppone la corretta notificazione della cartella. Se la notifica è nulla (es. spedizione a un indirizzo errato, mancanza della relata, notifica via PEC a un indirizzo non iscritto nei registri pubblici) l’atto può essere annullato.
  3. Assenza del titolo – L’ordine di pagamento deve indicare il titolo esecutivo (cartella di pagamento) e l’importo dovuto. Un ordine generico o privo di riferimenti è illegittimo .
  4. Violazione dei limiti di impignorabilità – È frequente che l’INPS o la banca trattengano somme eccedenti i limiti stabiliti dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 72‑ter. Un controllo analitico del calcolo (detrazione del doppio assegno sociale e applicazione delle percentuali) permette di chiedere la restituzione delle somme trattenute in eccesso.
  5. Nullità per mancata motivazione – In alcuni casi l’ordine di versamento è emesso senza indicare l’origine del debito o la sua formazione. Tale carenza costituisce un vizio che può essere fatto valere con ricorso al giudice dell’esecuzione.

3.2 Opposizione agli atti esecutivi e ricorsi

  1. Opposizione ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) – Consente di contestare il diritto dell’Agente a procedere all’esecuzione (es. perché il debito è prescritto). Deve essere proposta davanti al giudice dell’esecuzione entro venti giorni dalla notifica del primo atto di pignoramento.
  2. Opposizione ex art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) – È volta a far valere irregolarità formali dell’atto (difetti di notifica, errori di calcolo, violazione di limiti). Deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell’atto.
  3. Autotutela e sospensione amministrativa – Prima di avviare il ricorso, è possibile presentare un’istanza di sospensione in autotutela all’Agente della Riscossione allegando la documentazione che dimostra l’inesistenza del debito o la sua prescrizione. L’Agente può sospendere la riscossione e annullare le cartelle illegittime.
  4. Ricorso alla Commissione tributaria – Quando l’illegittimità riguarda il tributo (vizi dell’accertamento), il ricorso va presentato alla Corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni dalla notifica della cartella. Ricordiamo però che per il pignoramento della pensione la giurisdizione spetta al giudice ordinario nella fase esecutiva .

3.3 Richieste di sospensione e riduzione della trattenuta

Il giudice dell’esecuzione può sospendere il pignoramento o ridurre la quota trattenuta quando vi sono gravi motivi, ad esempio:

  • malattia grave del debitore o dei familiari a carico;
  • spese indispensabili (affitto, farmaci, assistenza) che rendono impossibile vivere con la quota residuale;
  • presenza di altri gravami (pignoramenti o cessioni del quinto) che riducono la capacità reddituale.

Il giudice valuta le prove documentali (buste paga, bilancio familiare) e può ridurre la percentuale pignorata anche sotto il quinto.

3.4 Negoziazione e piani di rientro

Una delle strategie più efficaci è la trattativa diretta con l’Agente della Riscossione al fine di concordare un piano di rientro rateizzato. La legge consente di rateizzare fino a 120 rate in casi di comprovata difficoltà economica e fino a 72 rate in via ordinaria (art. 19 D.P.R. 602/1973). Durante la rateizzazione il pignoramento viene sospeso, a patto di rispettare i pagamenti. L’Avv. Monardo assiste il cliente nel presentare la domanda, allegare la documentazione reddituale e negoziare la rata sostenibile.

L’Agente può concedere anche piani più brevi (ad esempio 18 rate) nell’ambito della definizione agevolata (“rottamazione”). In tale ipotesi il debito viene ridotto eliminando interessi e sanzioni . Il mancato pagamento di una rata oltre cinque giorni dalla scadenza comporta la perdita del beneficio e la ripresa del pignoramento.

3.5 Ricorso per cassazione e tutela sovranazionale

Quando il giudice di merito conferma il pignoramento, il debitore può ricorrere in Cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione. Il ricorso deve essere redatto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Cassazione (come l’Avv. Monardo) e depositato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza d’appello.

In alcuni casi particolari, se la normativa nazionale appare in contrasto con la normativa europea (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 6 CEDU), è possibile promuovere un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo o sollevare questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE.

3.6 Strategie preventive: evitare la “trappola” dei 60 giorni

Come evidenziato dalla sentenza 28520/2025, il periodo di 60 giorni successivo alla notifica dell’ordine ex art. 72‑bis è particolarmente insidioso. Per ridurre gli effetti negativi:

  • Variare il conto di accredito – Se possibile, chiedere all’INPS di accreditare la pensione su un conto diverso da quello pignorato prima della scadenza del termine. In questo modo le nuove pensioni non saranno aggredite durante il periodo di blocco.
  • Recedere dal contratto di conto corrente – In presenza di un saldo modesto, può essere utile chiudere il conto e ricevere la pensione tramite bonifico domiciliato o su un conto intestato a un terzo fiduciario (comunque nel rispetto della normativa antiriciclaggio).
  • Richiedere la rateizzazione prima dell’ordine – Presentare la domanda di rateizzazione o definizione agevolata durante i 60 giorni consente di sospendere il pignoramento prima che la banca blocchi i versamenti.

4. Strumenti alternativi per definire o ridurre il debito

Oltre alle difese immediate, il debitore dispone di strumenti legislativi che consentono di ridurre o estinguere il debito fiscale e liberare la pensione dal pignoramento. Si tratta di procedure che richiedono un’analisi personalizzata e l’assistenza di professionisti esperti.

4.1 Rateizzazione ordinaria (art. 19 D.P.R. 602/1973)

È l’istituto più semplice: consente al contribuente di pagare il debito in un massimo di 72 rate mensili (estendibile a 120 in caso di comprovata difficoltà). Durante la rateizzazione l’Agente sospende le azioni esecutive, compreso il pignoramento della pensione, a patto che il contribuente rispetti le scadenze. È possibile chiedere la rateizzazione anche dopo il pignoramento; in tal caso la trattenuta viene sospesa al versamento della prima rata.

4.2 Definizione agevolata (“rottamazione‑quater”)

Introdotta dalla legge n. 197/2022 e successivamente prorogata, la rottamazione‑quater consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica/esecuzione . La domanda di adesione doveva essere presentata entro il 30 giugno 2023, ma il DL n. 51/2023 ha riaperto i termini e il decreto Milleproroghe del 2025 ha consentito la riammissione dei contribuenti decaduti . Una volta ammesso alla rottamazione, il debitore può scegliere il pagamento in un’unica soluzione o in massimo 18 rate. Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita del beneficio e la ripresa delle azioni esecutive.

Per il pensionato pignorato, aderire alla rottamazione può comportare l’estinzione del debito a un costo ridotto e la liberazione totale della pensione. Occorre però valutare la sostenibilità delle rate, poiché i versamenti devono avvenire entro scadenze precise (ad esempio 31 luglio e 30 novembre di ogni anno) con una tolleranza di cinque giorni.

4.3 Stralcio dei debiti fino a 1.000 € e saldo e stralcio

In base ai commi 222‑230 della legge 197/2022, l’Agente della Riscossione ha cancellato automaticamente i debiti di importo fino a 1.000 € affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Questa misura, attuata nel 2023, ha rimosso molte cartelle di importi modesti.

Per i debiti superiori, in passato il “saldo e stralcio” ha consentito ai contribuenti in difficoltà economica di estinguere i debiti pagando una percentuale ridotta del dovuto. Sebbene al novembre 2025 non sia attiva una procedura di saldo e stralcio generalizzata, il legislatore potrebbe reintrodurla; è quindi utile monitorare gli aggiornamenti normativi.

4.4 Procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, ristrutturazione e liquidazione

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e la precedente legge n. 3/2012 consentono alle persone fisiche non soggette a fallimento di accedere a procedure che portano alla riduzione e, in alcuni casi, alla cancellazione dei debiti.

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consumatore) – Il debitore propone ai creditori un piano che prevede il pagamento parziale dei debiti in base alla propria capacità reddituale. Il piano è omologato dal giudice e, con le modifiche del D.Lgs. 136/2024, può prevedere una moratoria fino a due anni per il pagamento dei crediti privilegiati . La Cassazione ha precisato che, nella versione precedente, la moratoria era di un anno e costituiva un termine iniziale e non finale .
  • Accordo di composizione della crisi – Si tratta di un accordo negoziato con i creditori, assistito dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Deve essere approvato dai creditori rappresentanti la maggioranza dei debiti. Può prevedere falcidia dei debiti fiscali, se l’amministrazione finanziaria aderisce.
  • Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) – Consiste nella vendita dei beni del debitore da parte di un liquidatore nominato dal tribunale. Al termine (tipicamente tre anni), il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residuali . Con il correttivo 2024 è stata introdotta la possibilità di ottenere l’esdebitazione anche per il debitore che non offre alcuna utilità ai creditori, purché il suo reddito non superi l’assegno sociale aumentato della metà per i parametri ISEE .

Queste procedure consentono al pensionato di proporre un piano sostenibile e di liberarsi dai debiti fiscali, inclusi quelli oggetto di pignoramento. La presentazione della domanda sospende le azioni esecutive.

4.5 Cessione del quinto e finanziamenti su pensione

Spesso i pensionati hanno già in corso una cessione del quinto della pensione. È importante sapere che la cessione del quinto ha priorità rispetto al pignoramento: la banca o la finanziaria trattiene direttamente dalla pensione la rata del prestito e solo sulla quota residua si applica l’eventuale pignoramento . Tuttavia, in caso di eccesso di trattenute, il giudice può ridurre l’insieme di pignoramento e cessione del quinto affinché il debitore mantenga un reddito dignitoso.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

5.1 Errori frequenti

  1. Ignorare la cartella di pagamento – Molti contribuenti sottovalutano le cartelle o le lasciano scadere. Trascorsi 60 giorni, l’Agente della Riscossione può attivare il pignoramento senza necessità di ulteriori avvisi. È fondamentale attivarsi subito, anche solo per chiedere chiarimenti o rateizzare.
  2. Accreditare la pensione sul conto pignorato – Come visto, nei 60 giorni successivi all’ordine ex art. 72‑bis, qualsiasi somma versata sul conto sarà bloccata . Conviene utilizzare un conto diverso o ricevere la pensione in altre forme fino alla risoluzione della procedura.
  3. Non verificare i calcoli – Il terzo pignorato potrebbe applicare percentuali errate o non considerare il minimo vitale. È dovere del debitore (o del suo avvocato) verificare i conteggi e richiedere la restituzione delle somme trattenute in eccesso.
  4. Affidarsi a intermediari non qualificati – La materia è complessa e in continua evoluzione. Soluzioni “fai da te” o affidate a persone prive di abilitazione possono peggiorare la situazione. È opportuno rivolgersi a professionisti iscritti (avvocati, commercialisti) o a un OCC.
  5. Richiedere prestiti per pagare il Fisco – Alcuni pensionati sottoscrivono prestiti onerosi per estinguere le cartelle, ritrovandosi poi in una condizione di sovraindebitamento. Prima di chiedere nuovi finanziamenti è bene valutare le alternative (rateizzazione, rottamazione, piani del consumatore).

5.2 Consigli pratici

  • Raccogliere tutta la documentazione – Conservare le notifiche delle cartelle, l’estratto di ruolo, gli estratti conto bancari e il cedolino della pensione. Questi documenti sono fondamentali per verificare vizi e contestare il pignoramento.
  • Calcolare il minimo vitale – Tenere presente che il minimo impignorabile nel 2025 è 1.077,38 € (doppio dell’assegno sociale). In caso di pensioni di importo inferiore, il pignoramento non può essere attivato. Per importi superiori, si calcola la quota pignorabile sulla parte eccedente.
  • Richiedere la rateizzazione prima del pignoramento – Presentare la richiesta di rateizzazione entro 60 giorni dalla cartella sospende la procedura. In caso di difficoltà a pagare le rate, è possibile chiedere un ampliamento del piano.
  • Verificare l’ammontare del debito – Spesso la cartella comprende sanzioni e interessi di anni precedenti. La rottamazione consente di azzerare queste componenti ; conviene sempre calcolare il risparmio potenziale.
  • Valutare le procedure di sovraindebitamento – Se i debiti sono molti e le entrate insufficienti, il piano del consumatore o la liquidazione controllata possono cancellare i debiti residui. Il supporto di un OCC è indispensabile.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Normativa di riferimento

NormaContenuto principaleRilievo per il pensionato
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Consente all’Agente della Riscossione di notificare un ordine di pagamento al terzo, imponendo di versare direttamente le somme dovute entro 60 giorniAvvia il pignoramento della pensione in via amministrativa, senza intervento del giudice
Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973Fissa limiti alla pignorabilità delle pensioni per l’Agente della Riscossione: 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 da 2.500 a 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 €Riduce la quota trattenibile rispetto alla regola generale dell’art. 545 c.p.c.
Art. 545 c.p.c.Stabilisce il “minimo vitale” (doppio assegno sociale, minimo 1.000 €) e la quota pignorabile (1/5 sulla parte eccedente; fino alla metà in caso di concorso)Limita la trattenuta sulla pensione e tutela la dignità del debitore
Sentenza Corte cost. n. 506/2002Ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione totale della pignorabilità delle pensioni, affermando che solo l’importo necessario a garantire mezzi adeguati è impignorabileFondamento costituzionale del minimo vitale
Circ. INPS n. 130/2025Riepiloga le regole sulla pignorabilità delle prestazioni (assistenza, sostituzione del reddito, NASpI, crediti alimentari) e ribadisce i limiti di art. 72‑terGuida operativa per le trattenute sull’assegno pensionistico
Cass. Sez. Unite n. 23355/2025Stabilisce che la giurisdizione in materia di opposizione al pignoramento esattoriale appartiene al giudice ordinarioConsente di proporre ricorso davanti al giudice dell’esecuzione
Cass. n. 28520/2025Chiarisce che, nel pignoramento ex art. 72‑bis, i 60 giorni di “spatium deliberandi” vincolano tutte le somme accreditate sul contoAvverte i pensionati di non accreditare somme sul conto pignorato durante il periodo
Cass. n. 670/2024Distingue tra somme accantonate prima della notifica (protette fino a tre volte l’assegno sociale) e ratei futuri (pignorabili nella misura di un quinto)Tutela i risparmi già depositati sul conto
Cass. n. 9549/2025 e D.Lgs. 136/2024Consentono nei piani del consumatore una moratoria fino a 1 anno (sentenza 9549/2025) o 2 anni (D.Lgs. 136/2024) per i crediti privilegiatiStrumenti di sovraindebitamento per ridurre o sospendere i pagamenti
Legge 197/2022, commi 231-252Introduce la definizione agevolata (“rottamazione‑quater”), permettendo il pagamento dei soli capitali e spesePossibilità di estinguere i debiti a costo ridotto e liberare la pensione

6.2 Limiti di pignorabilità della pensione in sintesi

Tipo di creditorePensione mensile (es. 2025)Importo impignorabileQuota pignorabile
Creditori privati (art. 545 c.p.c.)Qualsiasi importoDoppio assegno sociale (≈1.077 €) o minimo 1.000 €1/5 sulla parte eccedente; fino alla metà in caso di concorso
Agente della Riscossione (art. 72‑ter)Fino a 2.500 €Doppio assegno sociale1/10 dell’importo netto
2.500 – 5.000 €Doppio assegno sociale1/7 dell’importo netto
Oltre 5.000 €Doppio assegno sociale1/5 dell’importo netto
Concorsi di creditiQualsiasi importoDoppio assegno socialeLe trattenute complessive non possono superare la metà della parte pignorabile

6.3 Scadenze principali per la definizione agevolata (rottamazione‑quater)

FaseScadenza (indicativa)Riferimento
Presentazione della domanda (prima finestra)30 giugno 2023Legge 197/2022
Presentazione della domanda (riapertura)30 aprile 2025DL n. 51/2023 e decreto Milleproroghe
Prima rata o pagamento unico31 luglio 2025 (con tolleranza di 5 giorni)Calendario della rottamazione
Rata successiva30 novembre 2025 (con tolleranza di 5 giorni)Calendario della rottamazione
Ulteriori rate28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ciascun annoScadenze periodiche
Tolleranza di pagamento5 giorniLegge 197/2022
Decadenza dal beneficioMancato pagamento di una rata oltre la tolleranzaLegge 197/2022

7. FAQ – Domande frequenti

Di seguito una selezione di domande pratiche che i pensionati spesso pongono quando ricevono un pignoramento per debiti fiscali.

7.1 Qual è la parte di pensione impignorabile nel 2025?

La pensione è impignorabile fino al doppio dell’assegno sociale, pari a circa 1.077 € al mese, con un minimo di 1.000 € . La parte eccedente può essere pignorata entro i limiti del quinto (creditori privati) o delle percentuali ridotte per l’Agente della Riscossione.

7.2 Posso subire il pignoramento se la mia pensione è inferiore al minimo vitale?

No. Se la pensione netta non supera 1.077 € (2025), è integralmente impignorabile . Tuttavia, se si ricevono altre prestazioni o redditi (es. affitti), il giudice potrebbe valutare la pignorabilità complessiva.

7.3 Quali somme sul conto corrente sono impignorabili?

Le somme già accreditate prima della notifica del pignoramento sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale (≈1.616 €) . Le somme accreditate dopo la notifica rientrano nei limiti mensili (1/5 o percentuali ridotte).

7.4 Come si calcola la quota pignorabile?

  1. Calcolare il minimo impignorabile (doppio assegno sociale).
  2. Sottrarre il minimo alla pensione netta.
  3. Applicare la percentuale di legge: 1/5 per creditori privati o 1/10‑1/7‑1/5 per l’Agente della Riscossione .
  4. In caso di concorso di crediti, verificare che la somma delle trattenute non superi la metà della parte pignorabile .

7.5 Cosa succede se la banca o l’INPS trattengono più del dovuto?

È possibile impugnare il pignoramento e chiedere la restituzione delle somme trattenute in eccesso. È necessario dimostrare l’errore di calcolo (es. mancata detrazione del doppio assegno sociale). Il giudice dell’esecuzione può ordinare la riduzione della quota e la restituzione delle somme.

7.6 Posso oppormi al pignoramento per difetti di notifica?

Sì. La notifica della cartella e dell’ordine di pagamento deve rispettare le forme previste dalla legge. In caso di notifica invalida (indirizzo errato, PEC non iscritta, mancata relata), l’atto è annullabile mediante opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c.

7.7 È possibile sospendere o ridurre la trattenuta?

Sì. Il giudice può sospendere l’esecuzione o ridurre la percentuale pignorata per gravi motivi (es. malattia, spese straordinarie, concorso di più gravami). Occorre presentare istanza documentata.

7.8 In caso di rottamazione, il pignoramento viene revocato?

Una volta che la richiesta di definizione agevolata è accolta e la prima rata è versata, le procedure esecutive, compreso il pignoramento della pensione, sono sospese. In caso di pagamento integrale del debito agevolato, il pignoramento viene revocato. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive .

7.9 Come evitare che l’Agente acquisisca le somme versate sul conto nei 60 giorni?

È consigliabile utilizzare un altro conto o ricevere la pensione in contanti durante il “spatium deliberandi”. La Cassazione n. 28520/2025 ha precisato che la banca deve trasferire tutte le somme versate in questo periodo .

7.10 La cessione del quinto incide sul pignoramento?

Sì. La cessione del quinto ha priorità sul pignoramento. La quota già ceduta viene detratta prima di applicare la percentuale di pignoramento . Tuttavia, se la somma delle trattenute supera la metà della parte pignorabile, è possibile chiedere una riduzione.

7.11 Che differenza c’è tra pignoramento esattoriale e pignoramento giudiziario?

Nel pignoramento esattoriale l’Agente procede direttamente con l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis. Nel pignoramento giudiziario un creditore privato deve ottenere un titolo esecutivo e attivare il giudice dell’esecuzione. Le percentuali di pignoramento differiscono (1/5 vs 1/10‑1/7‑1/5).

7.12 Posso unire più procedure di rateizzazione o definizione agevolata?

Sì, a determinate condizioni. È possibile rateizzare alcune cartelle e aderire alla rottamazione per altre. In generale, però, la definizione agevolata prevede il pagamento integrale dei carichi inclusi e non è compatibile con altre rateizzazioni per gli stessi debiti.

7.13 Cosa succede se mi trasferisco all’estero?

Se il debitore trasferisce la residenza all’estero, l’INPS continua a erogare la pensione ma l’Agente può pignorare le somme versate su conti italiani. È possibile evitare la trattenuta spostando l’accredito all’estero o mediante specifici accordi di assistenza tra Paesi, ma restano valide le regole di pignorabilità.

7.14 In presenza di più creditori, come si ripartiscono le somme?

Il giudice o l’Agente ripartiscono le somme proporzionalmente al credito o in parti uguali, rispettando il limite della metà della parte pignorabile . I pignoramenti notificati prima hanno priorità; quelli successivi si applicano solo sulla quota disponibile.

7.15 Cosa fare se l’Agente della Riscossione procede su una pensione di invalidità?

Le pensioni di invalidità civile e le indennità di accompagnamento sono assimilate a prestazioni assistenziali e sono totalmente impignorabili . Eventuali pignoramenti su tali somme sono nulli e devono essere contestati immediatamente.

7.16 Posso ottenere la cancellazione del debito tramite esdebitazione?

Sì. Con l’esdebitazione il debitore meritevole vede cancellati i debiti residui al termine della liquidazione controllata. Il correttivo 2024 permette l’esdebitazione del consumatore anche quando non vi è alcuna utilità per i creditori, a condizione che il suo reddito non superi l’assegno sociale aumentato della metà .

7.17 Il pignoramento sulla pensione può essere rinnovato dopo l’estinzione del debito?

No. Una volta estinto il debito oggetto del pignoramento, il provvedimento di assegnazione perde efficacia e il pignoramento cessa. Se sopravvengono nuovi debiti, l’Agente deve notificare un nuovo ordine di pagamento.

7.18 Posso utilizzare un trust o altri strumenti per proteggere la pensione?

La pensione è un reddito personale e non può essere trasferita in trust per sottrarla ai creditori. Qualsiasi tentativo di simulazione o frode può essere annullato e comportare responsabilità penali. Le uniche tutele sono quelle legali previste dall’art. 545 c.p.c. e dalle procedure di sovraindebitamento.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’applicazione delle regole, presentiamo alcune simulazioni che mostrano come calcolare la parte pignorabile della pensione nel 2025.

8.1 Simulazione 1: Pensione di 1.500 € con un solo pignoramento fiscale

  1. Determinare il minimo impignorabile: 1.077,38 € (doppio assegno sociale).
  2. Calcolare la parte eccedente: 1.500 € – 1.077,38 € ≈ 422,62 €.
  3. Applicare la percentuale (Agente della Riscossione): 1/10 perché l’importo netto è inferiore a 2.500 €.
  4. Quota pignorabile = 422,62 € × 1/10 = 42,26 €.

Risultato: Il pensionato riceverà 1.500 € – 42,26 € = 1.457,74 € al mese. La parte pignorata verrà trattenuta dall’INPS e versata all’Agente della Riscossione.

8.2 Simulazione 2: Pensione di 3.200 € con un pignoramento fiscale e uno privato

  1. Minimo impignorabile: 1.077,38 €.
  2. Eccedenza: 3.200 € – 1.077,38 € ≈ 2.122,62 €.
  3. Quota pignorabile:
  4. Per l’Agente della Riscossione (1/7 per importo tra 2.500 e 5.000 €) → 2.122,62 € × 1/7 ≈ 303,23 €.
  5. Per il creditore privato (1/5) → 2.122,62 € × 1/5 ≈ 424,52 €.
  6. Limite del concorso: La somma dei pignoramenti non può superare la metà della parte eccedente.
  7. Metà della parte eccedente = 2.122,62 € / 2 = 1.061,31 €.
  8. Somma delle trattenute proposte = 303,23 € + 424,52 € = 727,75 € (inferiore a 1.061,31 €).
  9. Le trattenute rispettano il limite .

Risultato: Il pensionato avrà un residuo mensile di 3.200 € – 727,75 € = 2.472,25 €. In caso di difficoltà economiche, si può chiedere la riduzione di una delle due trattenute.

8.3 Simulazione 3: Conto corrente con saldo di 2.000 € prima della notifica

  1. Saldo al momento della notifica: 2.000 €.
  2. Triplo assegno sociale: 3 × 538,69 € ≈ 1.616,07 €.
  3. Parte impignorabile: 1.616,07 €.
  4. Parte pignorabile: 2.000 € – 1.616,07 € = 383,93 €.

Risultato: L’Agente della Riscossione può pignorare solo 383,93 € dal saldo preesistente. La restante parte è impignorabile . Le somme accreditate dopo la notifica saranno pignorate secondo le regole mensili (1/5 o percentuali ridotte).

9. Conclusione: perché agire subito

Il pignoramento della pensione per debiti fiscali è una procedura invasiva che può compromettere la serenità di pensionati, imprenditori e professionisti. Tuttavia la legge offre numerose tutele: il “minimo vitale” impignorabile, i limiti percentuali, la protezione delle somme già depositate e la possibilità di sospendere o ridurre la trattenuta. Le sentenze recenti della Cassazione hanno chiarito aspetti fondamentali (giurisdizione, natura dello spatium deliberandi, concorso di crediti), rendendo ancora più rilevante l’intervento di un professionista.

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