Introduzione
Ricevere una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA può generare incertezza e timori. L’Agenzia delle Entrate, attraverso i controlli automatizzati e formali previsti dagli articoli 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 e dall’art. 54‑bis del DPR 633/1972, segnala al contribuente eventuali differenze fra quanto dichiarato e quanto risultante dai dati a disposizione dell’Amministrazione. Tali comunicazioni anticipano la possibile iscrizione a ruolo e l’emissione di una cartella di pagamento: rispondere tempestivamente permette di correggere errori materiali, di usufruire della riduzione delle sanzioni (da un terzo fino a un decimo), di presentare chiarimenti o di contestare pretese non dovute. Il rispetto dei termini è essenziale perché, decorse le scadenze, l’Agenzia potrà procedere all’iscrizione a ruolo coattivo e il debitore perderà le agevolazioni.
In questa guida completa esamineremo la disciplina aggiornata al novembre 2025, comprese le ultime modifiche introdotte dal D.Lgs 108/2024 (in vigore dal 1 gennaio 2025) che hanno portato da 30 a 60 giorni il termine per pagare l’avviso bonario e da 30 a 90 giorni quello per le notifiche telematiche agli intermediari . Analizzeremo le norme, la giurisprudenza più recente (sentenze della Cassazione 2024‑2025), i diritti del contribuente e le strategie difensive. Forniremo inoltre esempi pratici, tabelle riepilogative, domande frequenti e indicazioni operative per evitare errori e ottenere la migliore soluzione possibile.
Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista, esperto in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale per assistere privati, professionisti e imprese nelle controversie con l’Agenzia delle Entrate, Equitalia e gli istituti bancari. L’avv. Monardo è:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, regolarmente iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con comprovata esperienza nella redazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di esdebitazione;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con una vasta esperienza nelle negoziazioni assistite con l’Amministrazione finanziaria;
- Cassazionista con numerose vittorie in materia tributaria innanzi alle Commissioni tributarie e alla Suprema Corte.
Grazie all’ampio network di professionisti, il nostro studio offre analisi dell’atto, predisposizione di ricorsi amministrativi e giudiziali, richieste di sospensione della riscossione, trattative con l’Agenzia delle Entrate e piani di rientro personalizzati. Siamo in grado di gestire la comunicazione con gli uffici fiscali, verificare la correttezza degli importi richiesti, individuare vizi formali e sostanziali e proporre soluzioni giudiziali e stragiudiziali per tutelare i diritti del contribuente.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Normativa di riferimento: art. 36‑bis, 36‑ter e 54‑bis
Per comprendere come affrontare una comunicazione di irregolarità è fondamentale analizzare le norme che la disciplinano. Le principali disposizioni sono contenute negli articoli 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973, nell’art. 54‑bis del DPR 633/1972 (per l’IVA) e nel D.Lgs 462/1997. A tali norme si affiancano l’art. 6 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), l’art. 1 comma 412 della L. 311/2004 per i redditi a tassazione separata, l’art. 15‑ter del DPR 602/1973 sui lievi inadempimenti e, dal 2025, il D.Lgs 108/2024, che ha modificato i termini di pagamento.
Art. 36‑bis DPR 600/1973: controllo automatizzato delle dichiarazioni
L’art. 36‑bis disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. L’Amministrazione, attraverso procedure informatiche, liquida l’imposta, i contributi e i premi dovuti sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, correggendo errori materiali o di calcolo. Se dal controllo emerge un risultato diverso rispetto a quello dichiarato, l’Agenzia invia al contribuente una comunicazione di irregolarità, indicando gli importi dovuti e i motivi della rettifica. Il comma 3 prevede che l’esito del controllo sia comunicato al contribuente “per consentirgli di fornire chiarimenti” e che, in mancanza di risposta entro un certo termine, l’importo sia iscritto a ruolo . Dal 1 gennaio 2025 il termine per la risposta è passato da 30 a 60 giorni, come stabilito dal D.Lgs 108/2024 . Gli importi eventualmente dovuti possono essere pagati con riduzione della sanzione a un terzo e, in caso di versamento entro i termini, non vengono iscritti a ruolo .
Punti chiave dell’art. 36‑bis
- Oggetto: controllo aritmetico‑formale delle dichiarazioni (errori di calcolo, incoerenze fra i quadri, omessa o insufficiente indicazione di ritenute, deduzioni e crediti d’imposta).
- Esito: se emerge un’imposta dovuta o un minor credito, l’Agenzia invia una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) che indica il maggior tributo, le sanzioni (1/3), gli interessi e la possibilità di fornire chiarimenti .
- Termine per rispondere o pagare: 60 giorni (90 per notifiche agli intermediari) ; durante agosto (1 agosto–4 settembre) il termine è sospeso .
- Effetti del pagamento: se il contribuente paga entro il termine, le somme non vengono iscritte a ruolo e la sanzione è ridotta a un terzo ; se non paga o non risponde, l’importo viene iscritto a ruolo con sanzione piena (30%).
- Lieve inadempimento: con l’art. 15‑ter DPR 602/1973 il legislatore ha introdotto una tolleranza per i versamenti insufficienti o tardivi entro il 3% e un massimo di 10.000 €, a condizione che la carenza sia regolarizzata entro la scadenza della rata successiva .
Art. 36‑ter DPR 600/1973: controllo formale delle dichiarazioni
L’art. 36‑ter riguarda il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, un’attività più approfondita rispetto al controllo automatizzato. Gli uffici possono escludere spese o oneri detraibili o deducibili non spettanti, invitando il contribuente a esibire o trasmettere entro 60 giorni la documentazione comprovante gli importi indicati . Dopo aver valutato i documenti, l’ufficio comunica l’esito del controllo al contribuente, permettendogli di fornire ulteriori chiarimenti. Dal 2025 anche per il controllo formale il termine per rispondere e pagare è di 60 giorni ; il pagamento entro tale termine consente di applicare la sanzione ridotta a due terzi (20% invece del 30%) .
Punti chiave dell’art. 36‑ter
- Oggetto: verifica della documentazione a supporto di deduzioni, detrazioni, ritenute d’acconto; l’ufficio può richiedere documenti al contribuente e può scartare spese non documentate .
- Termine per fornire documenti: 60 giorni dall’invito, estesi a 90 per notifiche telematiche .
- Comunicazione dell’esito: l’ufficio deve comunicare i risultati del controllo e consentire al contribuente di presentare chiarimenti prima dell’iscrizione a ruolo. Omissioni o irregolarità nella comunicazione possono comportare l’illegittimità della cartella .
- Pagamento agevolato: se il contribuente paga entro 60 giorni, la sanzione è ridotta a due terzi; in caso contrario si applica la sanzione piena.
Art. 54‑bis DPR 633/1972: liquidazione automatica dell’IVA
L’art. 54‑bis si applica alla liquidazione automatica dell’IVA. La norma ricalca l’impostazione del 36‑bis per le imposte dirette: l’Agenzia, mediante procedure informatiche, liquida l’IVA dovuta, corregge errori e, se il risultato è diverso da quello dichiarato, comunica al contribuente le difformità per consentirgli di fornire chiarimenti o provvedere al pagamento entro 60 giorni . Il termine è stato portato da 30 a 60 giorni dal D.Lgs 108/2024 . Anche in questo caso il versamento tempestivo consente di beneficiare della riduzione della sanzione a un terzo.
D.Lgs 462/1997: riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli
Il D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 462 disciplina la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali. In particolare, l’art. 2 stabilisce che le somme risultanti dal controllo vengono iscritte a ruolo e notificate con cartella di pagamento; tuttavia, l’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente versa l’importo entro 60 giorni dalla comunicazione (30 giorni fino al 2024) . Il pagamento entro il termine comporta la riduzione della sanzione a un terzo (un decimo per i tributi armonizzati) e l’iscrizione della rata non avviene . Il termine è sospeso dal 1 agosto al 4 settembre .
D.Lgs 108/2024: aumento dei termini a 60 giorni
Il D.Lgs 5 agosto 2024 n. 108 (decreto Adempimenti 2) ha modificato numerose disposizioni fiscali, tra cui l’art. 36‑bis, l’art. 36‑ter e l’art. 54‑bis, estendendo da 30 a 60 giorni il termine per pagare o fornire chiarimenti a seguito della comunicazione e portando a 90 giorni il termine per le comunicazioni trasmesse telematicamente agli intermediari . Anche gli articoli 2 e 3 del D.Lgs 462/1997 sono stati adeguati, prevedendo 60 giorni per il pagamento e confermando che la prima rata di un eventuale piano di rateizzazione deve essere comunque versata entro 30 giorni .
Altre norme rilevanti
- Art. 6 L. 212/2000 (Statuto del contribuente): prevede al comma 5 che l’Amministrazione finanziaria, prima della liquidazione di imposte non dichiarate o della rettifica, comunichi al contribuente l’eventuale violazione e i motivi che la giustificano, concedendogli un termine per presentare osservazioni.
- Art. 1 comma 412 L. 311/2004: stabilisce che, per i redditi soggetti a tassazione separata, l’Agenzia deve sempre inviare preventivamente un avviso bonario, pena la nullità della cartella .
- Art. 15‑ter DPR 602/1973: disciplina i lievi inadempimenti; consente al contribuente di non decadere dalla rateizzazione se l’errore o il ritardo nel pagamento di una rata non supera il 3% del dovuto, nel limite di 10.000 €, e viene sanato entro la rata successiva . La Cassazione ha precisato che la tolleranza si applica solo ai piani di rateizzazione e non alle definizioni agevolate .
Giurisprudenza di riferimento (2019‑2025)
La disciplina degli avvisi bonari è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di Cassazione, che hanno chiarito quando la comunicazione è obbligatoria, gli effetti del suo omesso invio e le conseguenze per la sanzione.
Obbligo o meno della comunicazione di irregolarità
- Cass. Ord. 13 febbraio 2025 n. 25169 – La Corte ha affermato che l’avviso bonario non è necessario quando dal controllo automatico emerge esclusivamente un omesso o insufficiente versamento, senza margini interpretativi. In tali casi la cartella di pagamento è valida anche senza previo avviso; l’omissione integra una mera irregolarità formale che non comporta l’annullamento della cartella, né consente la sanzione ridotta .
- Cass. Ord. 1 agosto 2019 n. 33344 – La Sezione Tributaria ha precisato che il contraddittorio preventivo non è sempre necessario nei controlli automatizzati e che l’obbligo di comunicare le irregolarità è limitato ai casi in cui vi siano discrepanze o incertezze.
- Cass. Ord. 17 luglio 2025 n. 19914 – In materia di redditi assoggettati a tassazione separata, la Corte ha ricordato che l’art. 1 comma 412 L. 311/2004 impone l’invio dell’avviso bonario a pena di nullità. Anche in presenza di errori pacifici, la comunicazione è requisito imprescindibile .
- Cass. Ord. 16 gennaio 2025 n. 16163 – Riguardo al controllo formale, la Corte ha stabilito che l’ufficio deve sempre comunicare l’esito al contribuente prima di iscrivere a ruolo; l’omissione rende la cartella nulla. Il contraddittorio consente al contribuente di fare valere le proprie ragioni, e non può essere negato nemmeno se questi non ha fornito la documentazione richiesta .
Sanzioni e riduzioni
- Cass. Sent. 8 marzo 2024 n. 6248 – La Corte ha chiarito che l’avviso bonario è un atto dovuto e che, se non viene inviato o contiene errori formali, al contribuente spettano comunque le riduzioni di sanzione previste (dal 30% al 10%) . La decisione richiama l’art. 6 dello Statuto del contribuente e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 199/E/1996 .
- Cass. Ord. 12 novembre 2025 n. 28785 – La Corte ha affermato che il disconoscimento di un credito d’imposta tramite controllo automatizzato è legittimo solo se non richiede valutazioni interpretative: qualora l’ufficio debba svolgere approfondimenti, deve procedere con un accertamento ordinario e garantire il contraddittorio .
- Cass. Ord. 20 settembre 2025 n. 26056 – Con riferimento ai lievi inadempimenti, la Corte ha stabilito che la soglia di tolleranza prevista dall’art. 15‑ter DPR 602/1973 si applica solo ai piani di rateizzazione, non alle definizioni agevolate. Un ritardo di poche decine di euro in un condono comporta la perdita del beneficio .
- Sezioni Unite Cass. 25 luglio 2025 n. 21271 – Pronunciandosi sul contraddittorio endoprocedimentale, la Suprema Corte ha affermato che, per le imposte non armonizzate (come IRPEF), l’obbligo di contraddittorio sussiste solo quando previsto dalla legge; la mancata instaurazione del contraddittorio determina la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra le ragioni che avrebbe potuto far valere .
Principali orientamenti riassunti
| Orientamento giurisprudenziale | Contenuto e riferimenti |
|---|---|
| Avviso bonario non necessario per mancato versamento | Se la differenza deriva da un semplice omesso versamento senza discrepanze, l’Agenzia può procedere direttamente a iscrizione a ruolo . |
| Obbligo dell’avviso per redditi a tassazione separata | Per i redditi soggetti a tassazione separata l’avviso è sempre obbligatorio; la sua omissione rende la cartella nulla . |
| Obbligo di comunicazione dell’esito del controllo formale | Nel 36‑ter l’ufficio deve comunicare l’esito e garantire il contraddittorio; l’omissione comporta nullità . |
| Disconoscimento del credito d’imposta | Può avvenire con controllo automatizzato solo se non richiede valutazioni interpretative; diversamente è necessario un accertamento ordinario . |
| Riduzione delle sanzioni | La mancata o irregolare comunicazione consente la riduzione delle sanzioni anche se la legge non lo prevederebbe espressamente . |
| Lievi inadempimenti | La tolleranza dell’art. 15‑ter si applica solo alle rateizzazioni, non alle definizioni agevolate . |
Procedura dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità
Passo 1 – Identificare il tipo di controllo
Non tutte le comunicazioni sono uguali: occorre distinguere se il controllo è automatizzato (art. 36‑bis), formale (art. 36‑ter) o riguarda la liquidazione IVA (art. 54‑bis). Le lettere dell’Agenzia delle Entrate riportano normalmente la dicitura “comunicazione di irregolarità art. 36‑bis DPR 600/1973” oppure “comunicazione ai sensi dell’art. 36‑ter DPR 600/1973”. Comprendere la base normativa permette di conoscere i propri diritti:
- 36‑bis: controllo aritmetico, errori materiali e di calcolo; sanzione ridotta a un terzo; 60 giorni per pagare o chiarire .
- 36‑ter: controllo formale; richiesta documentazione; sanzione ridotta a due terzi; 60 giorni per rispondere .
- 54‑bis: liquidazione automatica dell’IVA; iter analogo al 36‑bis; sanzione ridotta a un terzo .
Passo 2 – Verificare la data di ricezione e calcolare i termini
Il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione. Per le notifiche via PEC all’intermediario (commercialista) i giorni sono 90. Il termine è sospeso dal 1 agosto al 4 settembre . Se la comunicazione è stata spedita prima del 1 gennaio 2025 continua ad applicarsi il termine di 30 giorni (salvo le nuove norme se la lavorazione è avvenuta nel 2025). È fondamentale conservare la busta o il file PEC per dimostrare la data di ricezione.
Passo 3 – Analizzare l’atto e gli errori contestati
Esaminate con attenzione la comunicazione, che deve indicare:
- Codice atto e periodo d’imposta.
- Maggior imposta richiesta, sanzioni e interessi.
- Motivi della rettifica (es. errore di calcolo, omesso versamento, mancata indicazione di un acconto, ritenuta non dichiarata, credito d’imposta irregolare). La mancanza di motivazione può costituire vizio formale.
- F24 precompilati per il pagamento.
Confrontate i dati con la vostra dichiarazione e la documentazione a supporto. Molte irregolarità derivano da errori materiali (es. digitazione di un importo errato, riporto di un acconto in luogo sbagliato). Nel controllo formale, verificate di possedere i documenti richiesti (scontrini sanitari, fatture, quietanze mutuo) e che siano coerenti con quanto dichiarato.
Passo 4 – Decidere come procedere
A. Confermare la correttezza e pagare
Se, dopo la verifica, la contestazione appare fondata, potete pagare entro 60 giorni (90 per invii telematici). Il versamento può essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i codici tributo indicati. Il pagamento entro il termine consente di beneficiare delle sanzioni ridotte (1/3 o 2/3 a seconda del tipo di controllo) . È possibile optare per la rateizzazione (max 20 rate trimestrali) se l’importo supera 50 € .
B. Richiedere il rateizzo
È possibile rateizzare l’importo dovuto fino a 20 rate trimestrali. Le condizioni principali sono:
- Prima rata: da versare entro 30 giorni dalla ricezione (90 per gli invii telematici) .
- Tasso d’interesse: 3,5% annuo per le rate successive .
- Importo minimo: 60 € per rata.
- Cause di decadenza: mancato pagamento della prima rata entro 37 giorni, pagamento insufficiente oltre il 3% o mancato versamento di due rate anche non consecutive .
La richiesta di rateizzo può essere presentata tramite il servizio telematico “F24 Rate web” o negli uffici dell’Agenzia; è consigliabile farsi assistere da un professionista per compilare correttamente la domanda e monitorare le scadenze.
C. Inviare chiarimenti o documenti
Se ritenete che l’irregolarità sia frutto di un errore o avete documenti che dimostrano la correttezza della dichiarazione, potete inviare chiarimenti entro 60 giorni. La comunicazione può essere trasmessa via PEC o attraverso i canali telematici dell’Agenzia (Cassetto fiscale). Nel controllo formale occorre allegare i documenti richiesti (ricevute, fatture, attestati). L’ufficio esaminerà la documentazione e comunicherà l’esito; se le vostre argomentazioni sono accolte, l’importo può essere ridotto o annullato.
D. Impugnare la comunicazione o presentare un’istanza di autotutela
La comunicazione di irregolarità non è un atto impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario; tuttavia, se ritenete che la pretesa sia infondata, è consigliabile inviare istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, richiedendo l’annullamento o la correzione dell’atto. L’istanza può essere presentata anche oltre i termini di 60 giorni, ma prima della formazione della cartella di pagamento. La giurisprudenza ritiene l’autotutela un dovere per l’Amministrazione nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento (art. 97 Cost.). In caso di inerzia o risposta negativa, bisognerà attendere l’emissione della cartella per impugnarla innanzi al giudice tributario, sollevando i vizi procedurali (mancanza di avviso, termini errati, motivazione carente) e sostanziali.
Passo 5 – Cosa accade se non si risponde o non si paga
Trascorso il termine di 60 giorni senza pagamento o chiarimenti, l’Agenzia iscrive la somma a ruolo definitivo. Riceverete una cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione; la sanzione passa dal 10% o dal 20% (in caso di pagamento tempestivo) al 30% pieno. Contro la cartella è possibile proporre ricorso entro 60 giorni (o 150 giorni se l’atto è stato notificato all’estero) innanzi alla Corte di giustizia tributaria. In sede di ricorso sarà possibile far valere vizi propri della cartella e vizi del procedimento (mancato invio dell’avviso, errata applicazione dei termini, inesistenza del debito, prescrizione). Nel frattempo, l’Agente della riscossione può avviare azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi). Avere una strategia legale pronta è essenziale per bloccare tali azioni.
Difese e strategie legali per il contribuente
1. Verificare la legittimità della comunicazione
La prima difesa consiste nel controllare che l’avviso bonario rispetti i requisiti formali: indicazione della norma applicata, motivazione chiara e completa, importi calcolati correttamente. In mancanza, la pretesa potrebbe essere invalida.
Vizi comuni:
- Irregolarità nella motivazione: la comunicazione deve indicare le ragioni dell’irregolarità e i conteggi. La mancanza costituisce violazione dell’art. 7 L. 212/2000.
- Omissione dell’avviso: come visto, per i redditi a tassazione separata la comunicazione è sempre necessaria ; nel controllo formale l’omissione rende nulla la cartella .
- Invio oltre i termini: se l’avviso arriva dopo il periodo di decadenza (due anni dal termine di presentazione della dichiarazione per il controllo formale ) può essere illegittimo.
- Errato destinatario: se la comunicazione viene inviata al consulente senza delega o a un indirizzo PEC errato, il termine per replicare non decorre.
2. Chiedere la riduzione della sanzione per irregolarità nell’avviso
La Cassazione ha stabilito che, anche se la legge non lo prevede espressamente, la mancata o irregolare comunicazione dà diritto alla riduzione della sanzione (al 10% invece del 30%) . Pertanto, se l’avviso non è stato inviato o contiene errori, è possibile eccepire che la sanzione debba essere quella ridotta.
3. Eccepire la nullità della cartella per mancato contraddittorio
In base all’art. 6 Statuto del contribuente e alla giurisprudenza, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 36‑ter, art. 54‑bis, redditi a tassazione separata) e, secondo la Corte di Giustizia UE, per i tributi armonizzati (IVA). In assenza di contraddittorio la cartella può essere annullata, soprattutto quando il contribuente dimostra quali elementi avrebbe potuto far valere .
4. Dimostrare l’inesistenza dell’imposta o l’errore del fisco
Non di rado le comunicazioni derivano da errori materiali dell’Amministrazione (duplicazione di un importo, ritenuta già versata, spese sanitarie corrette). Presentare la documentazione può portare all’annullamento integrale o parziale dell’atto. È opportuno predisporre una memoria in cui si ricostruiscono i fatti, allegando le prove (F24 versati, certificazioni uniche, fatture). Se l’ufficio non accoglie l’istanza, tali elementi saranno utili in giudizio.
5. Impugnare la cartella e chiedere la sospensione
Quando le somme sono già state iscritte a ruolo, l’unico strumento è il ricorso contro la cartella dinanzi alla Corte di giustizia tributaria. Il ricorso deve contenere tutte le eccezioni (vizi formali, sostanziali, prescrizione). È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione (ex art. 47 D.Lgs 546/1992) dimostrando il periculum e il fumus boni iuris. L’avv. Monardo assiste i propri clienti nella predisposizione del ricorso e nella rappresentanza in giudizio.
6. Utilizzare i rimedi alternativi: rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate delle cartelle (rottamazione quater, saldo e stralcio, stralcio dei mini‑debiti). Se il contribuente non riesce a pagare l’avviso bonario può attendere l’eventuale definizione agevolata per versare le somme senza sanzioni e interessi. Tuttavia bisogna considerare che queste misure sono occasionali e non sempre includono i debiti derivanti da avvisi bonari. Inoltre la Cassazione ha escluso l’applicazione della “tolleranza” dell’art. 15‑ter alle definizioni agevolate: il mancato o insufficiente pagamento anche di pochi euro può far perdere tutti i benefici .
7. Piano del consumatore e procedure di sovraindebitamento
Per i contribuenti in grave difficoltà finanziaria è possibile accedere alla Legge sul sovraindebitamento. L’avv. Monardo, in quanto gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i clienti nella predisposizione:
- Piano del consumatore: riservato a soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli), consente di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti con falcidia e dilazioni; l’avviso bonario può essere incluso nel piano.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: coinvolge tutti i creditori e richiede l’approvazione della maggioranza.
- Esdebitazione del debitore incapiente: consente la liberazione dai debiti di importo contenuto quando il debitore non ha beni né redditi; può essere utilizzato per liberarsi da cartelle d’imposta derivanti da avvisi bonari.
Queste procedure richiedono la valutazione di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e l’omologazione del tribunale. Consentono di bloccare le azioni esecutive e pignorative, proteggendo l’abitazione e i beni essenziali.
8. Transazioni fiscali e negoziazioni assistite
Il D.L. 118/2021 ha introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa, che consente all’imprenditore in crisi di avviare una procedura di composizione assistita. Anche i debiti fiscali, incluse le somme derivanti da avvisi bonari, possono essere oggetto di proposta di transazione fiscale con l’Agenzia. L’avv. Monardo, quale esperto negoziatore, assiste le imprese nell’elaborazione del piano e nelle trattative con l’erario.
Errori comuni e consigli pratici
Ecco alcuni errori che i contribuenti commettono frequentemente quando ricevono un avviso bonario e i consigli per evitarli:
| Errore comune | Come evitarlo |
|---|---|
| Ignorare la comunicazione | Non attendere l’arrivo della cartella: controllate subito l’atto e agite entro 60 giorni. |
| Pagare oltre il termine | Anche un giorno di ritardo comporta l’iscrizione a ruolo con sanzione piena; ricordate che il periodo dal 1 agosto al 4 settembre sospende i termini . |
| Non verificare i calcoli | Confrontate i dati con la vostra dichiarazione e gli F24; un piccolo errore di digitazione può comportare un debito ingiustificato. |
| Non allegare documenti | Nel controllo formale dovete fornire le prove delle detrazioni; inviare una risposta senza documenti porterà al disconoscimento. |
| Assumere che l’avviso non sia impugnabile | Sebbene la comunicazione non sia direttamente impugnabile, potete presentare istanza di autotutela e, successivamente, impugnare la cartella. |
| Sbagliare la rateizzazione | Il piano di rate può decadere se non si rispettano i termini. Utilizzate i codici tributo corretti e monitorate le scadenze . |
| Confondere definizione agevolata e rateizzazione | La tolleranza dei lievi inadempimenti vale solo per le rate, non per le rottamazioni . |
| Non chiedere aiuto | Rivolgetevi a professionisti qualificati per valutare la legittimità dell’avviso, predisporre la risposta e pianificare le soluzioni. |
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Confronto fra controllo automatizzato, formale e liquidazione IVA
| Tipo di controllo | Norma | Oggetto | Termine per rispondere/pagare | Riduzione sanzioni |
|---|---|---|---|---|
| Automatizzato | Art. 36‑bis DPR 600/1973 | Errori aritmetici e di calcolo, incoerenze | 60 giorni (90 per invii telematici) | Sanzione ridotta a 1/3 (10%) |
| Formale | Art. 36‑ter DPR 600/1973 | Verifica documentazione, ritenute, deduzioni | 60 giorni (90 per invii telematici) | Sanzione ridotta a 2/3 (20%) |
| Liquidazione IVA | Art. 54‑bis DPR 633/1972 | Errori di liquidazione dell’IVA | 60 giorni | Sanzione ridotta a 1/3 |
Tabella 2 – Principali termini e percentuali
| Voce | Valore |
|---|---|
| Termini per pagare o chiarire (dal 2025) | 60 giorni, 90 giorni per invii telematici |
| Sospensione estiva | 1 agosto – 4 settembre |
| Rate massime | 20 rate trimestrali |
| Interesse rate | 3,5% annuo |
| Sanzione piena | 30% |
| Sanzione ridotta automatizzato/IVA | 10% |
| Sanzione ridotta formale | 20% |
Tabella 3 – Vizi e relative conseguenze
| Vizio | Conseguenza |
|---|---|
| Omissione avviso bonario nei redditi a tassazione separata | Nullità della cartella |
| Mancata comunicazione dell’esito del controllo formale | Nullità della cartella |
| Mancata motivazione o motivazione incompleta | Possibilità di contestare l’atto per violazione dell’art. 7 L. 212/2000 |
| Superamento dei termini di controllo | Decadenza del potere impositivo |
| Inesattezze nel calcolo | Possibilità di chiedere annullamento e riduzione sanzioni |
| Omissione dell’avviso per semplice omesso versamento | Non comporta nullità |
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è la comunicazione di irregolarità (avviso bonario)?
È un atto con cui l’Agenzia delle Entrate, a seguito di controlli automatizzati (art. 36‑bis) o formali (art. 36‑ter), comunica al contribuente eventuali differenze o errori nella dichiarazione, indicando le somme dovute e consentendo di pagare con sanzioni ridotte o di fornire chiarimenti. È un passaggio precedente alla cartella di pagamento.
- Quanto tempo ho per pagare o rispondere all’avviso?
Dal 1 gennaio 2025 il termine è di 60 giorni dalla ricezione (90 giorni se la comunicazione è trasmessa telematicamente a un intermediario) . Fino al 2024 il termine era di 30 giorni. Il periodo dall’1 agosto al 4 settembre sospende i termini .
- Posso rateizzare l’importo?
Sì. È possibile chiedere la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali. La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dalla ricezione (90 giorni per invii telematici) . Gli interessi sono al 3,5% annuo. Se si salta una rata o il pagamento è insufficiente oltre il 3% si perde il beneficio e l’importo residuo viene iscritto a ruolo .
- Se non rispondo all’avviso cosa succede?
Trascorso il termine senza pagamento né chiarimenti, l’Agenzia iscrive le somme a ruolo definitivo e l’agente della riscossione notifica la cartella. Le sanzioni aumentano al 30% e iniziano gli interessi di mora. Contro la cartella è possibile proporre ricorso.
- Devo sempre ricevere la comunicazione prima della cartella?
No. Per gli omessi versamenti senza discrepanze l’avviso non è obbligatorio . Tuttavia per i redditi a tassazione separata l’avviso è sempre obbligatorio e, nel controllo formale, l’omissione rende nulla la cartella .
- Se contesto l’avviso devo comunque pagare?
Se inviate chiarimenti o documenti entro 60 giorni non siete obbligati a pagare; attendete l’esito della verifica. Se la vostra contestazione viene respinta riceverete un nuovo avviso o direttamente la cartella e dovrete decidere se pagare, rateizzare o ricorrere.
- Cosa posso fare se la sanzione è troppo alta?
Se vi viene applicata la sanzione del 30% ma l’avviso era dovuto e non vi è stato inviato, potete chiedere l’applicazione della sanzione ridotta a un decimo o un terzo, come affermato dalla Cassazione .
- L’avviso bonario è impugnabile?
Formalmente l’avviso bonario non è impugnabile perché è un atto interlocutorio. Potete tuttavia presentare istanza di autotutela all’Agenzia e sollevare eventuali vizi; in caso di successiva cartella, tali vizi potranno essere fatti valere in sede di ricorso.
- Sono un professionista: posso ricevere l’avviso sulla PEC del mio commercialista?
Sì, l’Agenzia può notificare la comunicazione al professionista delegato. Dal 2025 il termine per rispondere è di 90 giorni . È però necessario che la delega sia valida e che la PEC sia monitorata.
- Quali documenti posso allegare per dimostrare la correttezza della mia dichiarazione?
- Dipende dall’irregolarità contestata: per detrazioni spese sanitarie allegare scontrini e fatture; per interessi mutuo, ricevute bancarie; per ritenute, CU e F24; per crediti d’imposta, certificazioni dell’ente che ha rilasciato il credito. È opportuno inviare documenti completi e ordinati per facilitare l’esame.
- Posso correggere la dichiarazione dopo aver ricevuto l’avviso?
- In alcuni casi è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro i termini di legge (entro 90 giorni dalla scadenza per la dichiarazione tardiva o integrativa) pagando sanzioni ridotte. Tuttavia, se avete già ricevuto la comunicazione e l’Agenzia ha avviato il procedimento di controllo, l’integrativa potrebbe non evitare l’iscrizione a ruolo. È consigliabile valutare con un professionista.
- Qual è la differenza tra accertamento e controllo automatizzato?
- Il controllo automatizzato verifica errori materiali e calcoli; non consente all’Amministrazione interpretazioni ampie e segue l’art. 36‑bis. L’accertamento è un atto istruttorio più complesso che può emergere da accessi, ispezioni o verifiche e si conclude con avviso di accertamento impugnabile; comporta sanzioni piene, interessi e raddoppio dei termini in caso di violazioni penali.
- Cosa succede se non sono in grado di pagare l’avviso e non ho beni?
- Potete valutare le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione) per ottenere la sospensione e la falcidia dei debiti fiscali. L’avv. Monardo può analizzare la vostra situazione e proporre la procedura più adatta.
- Posso includere l’avviso bonario in una rottamazione o definizione agevolata?
- Sì, se il legislatore apre una finestra di rottamazione è possibile includere anche i debiti da avvisi bonari iscritti a ruolo; tuttavia la tolleranza per i lievi inadempimenti non si applica alle definizioni agevolate , quindi bisogna rispettare tutti i pagamenti.
- La comunicazione può essere notificata tramite raccomandata o solo via PEC?
- Può essere notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC. La data di notifica è quella della ricezione della raccomandata o, per la PEC, il momento in cui il messaggio è reso disponibile sulla casella. Conservate sempre l’avviso di ricezione.
- Cosa comporta la sospensione estiva dei termini?
- Il periodo dal 1 agosto al 4 settembre di ogni anno sospende i termini per il pagamento o la presentazione di chiarimenti . Se ricevete un avviso il 20 luglio, i giorni dal 1 agosto al 4 settembre non si contano; il termine ricomincia dal 5 settembre.
- Posso chiedere l’annullamento dell’avviso se l’importo è prescritto?
- I termini di decadenza per l’invio dell’avviso bonario seguono quelli per l’accertamento: cinque anni dalla scadenza per gli omessi versamenti; per il controllo formale, gli uffici hanno due anni dal termine di presentazione della dichiarazione . Se ricevete un avviso oltre tali termini, potete eccepire la decadenza e chiedere l’annullamento.
- Il controllo automatizzato può disconoscere un credito d’imposta?
- Sì, ma solo se il disconoscimento deriva da un controllo puramente cartolare e non richiede valutazioni interpretative. In caso contrario, l’ufficio dovrà notificare un avviso di accertamento .
- Cosa si intende per “lievi inadempimenti”?
- È un istituto che permette al contribuente di non decadere dalla rateizzazione se il pagamento è insufficiente entro il 3% (max 10.000 €) o se il ritardo è contenuto. La carenza deve essere sanata entro la scadenza della rata successiva . Non si applica alle definizioni agevolate .
- L’Agenzia può avviare il pignoramento del conto corrente dopo l’avviso?
- No. L’avviso bonario è solo una comunicazione. L’azione esecutiva può essere avviata solo dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella. Tuttavia, trascorsi i termini dell’avviso, la cartella è emessa rapidamente; occorre quindi agire tempestivamente.
Esempi e simulazioni pratiche
Per comprendere meglio come funzionano le comunicazioni di irregolarità e i benefici derivanti dal pagamento tempestivo, presentiamo alcune simulazioni numeriche.
Esempio 1 – Controllo automatizzato e riduzione delle sanzioni
Scenario: La signora Maria ha presentato la dichiarazione dei redditi per il 2024. Ha commesso un errore di digitazione nella casella degli acconti versati, indicando 1.000 € invece di 10.000 €. Il controllo automatizzato evidenzia un minor acconto di 9.000 € e calcola un maggiore debito di 1.800 € (20% di aliquota), oltre a una sanzione del 30% (540 €) e interessi di 50 €.
L’Agenzia invia la comunicazione di irregolarità a gennaio 2025. Maria, verificato l’errore, decide di pagare l’importo dovuto entro 60 giorni. Grazie alla riduzione a un terzo della sanzione, pagherà:
- Maggiore imposta: 1.800 €;
- Sanzione ridotta (10%): 180 € (anziché 540 €);
- Interessi: 50 €;
- Totale: 2.030 €.
Se Maria avesse ignorato l’avviso, avrebbe ricevuto una cartella per 1.800 € + sanzione piena 30% (540 €) + interessi di mora e aggio.
Esempio 2 – Rateizzazione di un avviso bonario
Scenario: Il signor Luca riceve a luglio 2025 una comunicazione ex art. 36‑ter con un debito complessivo di 15.000 € (imposta 10.000 €, sanzione 2.000 € al 20%, interessi 300 € e altri importi). Non dispone della liquidità necessaria e decide di rateizzare.
Entro 30 giorni, Luca presenta la richiesta di rateizzazione e versa la prima rata di 3.000 € (15.000 €/5), scegliendo 5 rate trimestrali. Le rate successive saranno maggiorate di interessi al 3,5%. Luca dovrà rispettare tutte le scadenze: in caso di mancato pagamento di una rata, l’intero importo residuo sarà iscritto a ruolo con sanzione piena.
Esempio 3 – Omissione dell’avviso per redditi a tassazione separata
Scenario: La signora Anna ha percepito nel 2017 un’indennità di fine rapporto soggetta a tassazione separata. Nel 2025 riceve una cartella di pagamento per maggiori imposte relative a quel reddito, ma non ha mai ricevuto l’avviso bonario. L’avv. Monardo rileva che, ai sensi dell’art. 1 comma 412 L. 311/2004, l’Agenzia avrebbe dovuto inviare preventivamente l’avviso. Presenta ricorso, eccepisce la violazione dell’obbligo e ottiene l’annullamento della cartella.
Esempio 4 – Disconoscimento di credito d’imposta
Scenario: La società Beta S.r.l. ha compensato nel 2023 un credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Nel 2025 riceve una comunicazione ex art. 36‑bis con cui l’Agenzia disconosce il credito e richiede 50.000 € di imposta, sanzioni e interessi. Dal controllo risulta che la società non ha allegato la certificazione richiesta. L’avv. Monardo verifica che il disconoscimento richiede valutazioni tecniche (appartenenza della spesa al beneficio) e che non può essere effettuato con un semplice controllo automatizzato . Presenta istanza di autotutela: l’Agenzia annulla l’avviso e avvia un accertamento ordinario, nel quale la società potrà difendersi adeguatamente.
Conclusione
La comunicazione di irregolarità rappresenta un momento cruciale nella procedura di controllo fiscale: consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione, evitare la cartella di pagamento e ridurre sensibilmente le sanzioni. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs 108/2024, i termini per rispondere o pagare sono stati ampliati a 60 giorni, offrendo maggiore tempo per verificare la correttezza della contestazione e pianificare la migliore strategia . Tuttavia, l’onere di agire tempestivamente resta fondamentale: ignorare l’avviso comporta l’iscrizione a ruolo, l’aumento delle sanzioni e il rischio di azioni esecutive.
La giurisprudenza più recente ha tracciato un quadro chiaro: l’avviso bonario è obbligatorio nei casi previsti (controllo formale, redditi a tassazione separata, disconoscimento di crediti complessi) e la sua omissione può rendere nulla la cartella . In presenza di errori o discrepanze, è sempre opportuno inviare documenti e chiarimenti entro i termini, richiedere la riduzione delle sanzioni e contestare gli importi non dovuti.
In conclusione, la difesa del contribuente passa da una valutazione legale accurata. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono a disposizione per analizzare ogni situazione, predisporre le risposte all’Agenzia delle Entrate, richiedere rateizzazioni, sospensioni e, se necessario, impugnare la cartella di pagamento in giudizio. La competenza multidisciplinare dello studio, unita all’esperienza nel diritto tributario e bancario, permette di individuare la soluzione più efficace, anche tramite piani di sovraindebitamento, negoziazioni assistite e transazioni fiscali.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team sapranno valutare la tua situazione, difenderti con strategie legali concrete e tempestive e aiutarti a bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi o cartelle.