Introduzione
Quando l’imposta sul valore aggiunto (IVA) viene dichiarata ma non versata nei termini, l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iscrivere a ruolo l’importo dovuto e notificare al contribuente una cartella di pagamento. Le conseguenze possono essere gravi: scattano sanzioni e interessi, viene avviata la riscossione coattiva con fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti e perfino la responsabilità penale per omesso versamento d’imposta se l’evasione supera determinate soglie. Comprendere come rateizzare o contestare una cartella per IVA non versata è quindi essenziale per proteggere il proprio patrimonio e salvaguardare l’attività imprenditoriale.
Le procedure di riscossione e di contestazione sono disciplinate da una fitta rete di norme: il D.P.R. 602/1973 regola l’iscrizione a ruolo e la riscossione delle imposte, il D.Lgs. 462/1997 dispone modalità e decadenza delle rateazioni connesse ai controlli automatizzati e formali, il D.Lgs. 74/2000 sanziona penalmente l’omesso versamento di IVA, mentre lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) impone alle amministrazioni di garantire informazione, contraddittorio e autotutela . La giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito nel tempo molti aspetti operativi: ad esempio, che la rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione , che l’iscrizione ipotecaria può avvenire solo dopo il rigetto della richiesta di dilazione o la decadenza dalla stessa , o ancora che la notifica della cartella può essere contestata per vizi formali e sostanziali.
Perché è importante agire tempestivamente? Una cartella non impugnata nei termini diventa definitiva, con la conseguente impossibilità di sollevare contestazioni. Inoltre, la decadenza dal piano di rateizzazione o la prescrizione delle somme dipendono da atti e termini rigidi. Accettare passivamente la pretesa può comportare un aggravio sproporzionato del debito, mentre una gestione strategica consente di ridurre l’importo dovuto, ottenere sospensioni o definire agevolmente il debito con strumenti come la rottamazione o i piani del consumatore.
Chi può assisterti
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Contesto normativo: leggi, articoli e giurisprudenza
Cos’è la cartella di pagamento per IVA
La cartella di pagamento è l’atto attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione richiede al contribuente il pagamento di imposte, sanzioni e interessi iscritti a ruolo. Per l’IVA non versata, l’iscrizione a ruolo può derivare da:
- Controlli automatizzati (art. 36‑bis D.P.R. 600/1973 e 54‑bis D.P.R. 633/1972): l’Agenzia verifica in modo automatizzato i dati dichiarativi e, se riscontra omissioni di versamento, emette una comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) che può essere rateizzata. In caso di mancato o insufficiente pagamento, le somme sono iscritte a ruolo.
- Avvisi di accertamento: l’omessa o infedele dichiarazione IVA comporta l’emissione di un avviso di accertamento che diventa esecutivo decorso il termine per il pagamento. Se l’accertamento non è impugnato o non si adempie nei termini, l’imposta viene iscritta a ruolo e viene notificata la cartella.
- Omesso versamento dell’imposta dovuta in dichiarazione: anche la semplice omissione del versamento del saldo IVA dichiarato comporta l’iscrizione a ruolo delle somme non pagate.
Termini per la notifica della cartella
L’art. 25 del D.P.R. 602/1973 stabilisce i termini entro i quali l’agente della riscossione deve notificare la cartella:
- entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’ultima rata relativa alle liquidazioni periodiche IVA, per le somme dovute in seguito a controllo automatizzato (art. 36‑bis);
- entro il 31 dicembre del quarto anno per le somme dovute a seguito di controllo formale (art. 36‑ter);
- entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento diviene definitivo;
- entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’ultima rata del piano di rateazione concesso ai sensi dell’art. 15‑ter (per gli avvisi bonari).
Se la cartella viene notificata oltre tali termini, può essere impugnata per decadenza. In giurisprudenza si è dibattuto se, in caso di decadenza dalla rateazione concessa con accertamento con adesione, il termine decorra dalla dichiarazione originaria o dalla scadenza della rata non pagata. Con l’ordinanza Cass. 24766/2025 la Corte di cassazione ha precisato che il termine decorre dalla scadenza della rata non pagata e non dal periodo d’imposta, richiamando l’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997, che prevede la notifica entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata .
Rateizzazione del debito: art. 19 D.P.R. 602/1973
L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 disciplina la possibilità di rateizzare i debiti iscritti a ruolo. Nel 2025 sono entrate in vigore nuove regole che innalzano la durata massima delle rateazioni. In sintesi:
- Importi fino a 120.000 euro: per le richieste presentate nel biennio 2025‑2026, la durata massima è di 84 rate mensili (7 anni). Per le richieste presentate nel biennio 2027‑2028 la durata massima è di 96 rate, mentre dal 2029 si potranno concedere fino a 108 rate .
- Importi superiori a 120.000 euro: l’agente della riscossione può concedere fino a 120 rate (10 anni). Per importi fino a 120.000 euro è possibile ottenere un piano più lungo se si documenta lo stato di grave difficoltà economica tramite indicatore ISEE e indice di liquidità .
L’istanza di dilazione può essere “semplice” (senza documentazione, per importi fino a 120.000 €) o “documentata” (con allegata documentazione attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà). Durante l’istruttoria non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche . Se il contribuente è decaduto da un precedente piano, può essere riammesso solo dopo aver saldato le rate scadute o con l’intervento di specifiche norme (come la riammissione alla Definizione agevolata).
La decadenza dal piano di rateazione scatta dopo il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, come stabilito dal legislatore per le istanze presentate dal 16 luglio 2022 in poi .
Rateazione degli “avvisi bonari”: art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997
Quando l’importo deriva da un controllo automatizzato (avviso bonario), la rateizzazione segue regole proprie. L’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 prevede che le somme dovute ai sensi degli artt. 2 e 3 possano essere versate in sei rate trimestrali; se superiori a 5.000 € possono essere dilazionate in venti rate trimestrali . L’importo della prima rata va versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione . Il mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine della rata successiva comporta decadenza dalla rateizzazione e l’importo dovuto (imposte, interessi e sanzioni) è iscritto a ruolo .
Il comma 5 stabilisce che la cartella di pagamento conseguente all’iscrizione a ruolo deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata . Ciò giustifica la posizione della cassazione n. 24766/2025, che riconduce la decorrenza del termine per la notifica della cartella alla data di scadenza della rata insoluta .
Inadempimenti e decadenza: art. 15‑ter D.P.R. 602/1973
L’art. 15‑ter disciplina gli inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate. In caso di rateazione ex art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997, il mancato pagamento della prima rata o di una rata diversa dalla prima entro il termine della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni .
Nel caso di rateazione ex art. 8 del D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione), la decadenza determina l’iscrizione a ruolo dei residui importi e dell’ulteriore sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà .
È tuttavia esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento: il mancato pagamento di una frazione non superiore al 3% della rata (e comunque entro 10.000 €) o il ritardo nel versamento della prima rata non superiore a sette giorni . In tali ipotesi si procede all’iscrizione a ruolo della parte non pagata, della sanzione commisurata all’importo non versato e degli interessi, ma si conserva il beneficio della rateazione . L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso versando la frazione non pagata, gli interessi e la sanzione ridotta entro la scadenza della rata successiva .
Lieve inadempimento e ravvedimento operoso
Una guida dell’Agenzia delle Entrate spiega che il D.Lgs. 159/2015 ha introdotto la disciplina del lieve inadempimento: non si decade dalla rateizzazione se la rata è versata per una frazione non superiore al 3% dell’importo o, in ogni caso, a 10.000 € . La decadenza non si verifica neanche se la rata viene versata con un ritardo non superiore a 7 giorni (per la prima rata) o entro il termine di pagamento della rata successiva o, per l’ultima rata, entro 90 giorni . Nelle ipotesi di lieve inadempimento, l’iscrizione a ruolo può essere evitata attraverso il ravvedimento: basta versare la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione ridotta entro la scadenza della rata successiva .
Istanza di rateizzazione e sospensione delle azioni esecutive
L’art. 19, comma 1‑quater, del D.P.R. 602/1973 (come modificato dal D.Lgs. 26/2023) dispone che, una volta presentata l’istanza di rateizzazione, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche fino al rigetto della richiesta o alla decadenza dalla dilazione . Il mancato accoglimento o la decadenza sono quindi condizioni necessarie perché l’agente della riscossione possa iscrivere ipoteca, come ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza n. 17031/2024 .
Controllo formale e contraddittorio: art. 6‑bis L. 212/2000
Lo Statuto dei diritti del contribuente garantisce il diritto al contraddittorio preventivo. L’art. 6‑bis (introdotto dal D.Lgs. 219/2023) stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di nullità, da un contraddittorio informato ed effettivo: la bozza dell’atto deve essere comunicata al contribuente, che ha almeno 60 giorni per presentare osservazioni . Il contraddittorio non è obbligatorio per gli avvisi bonari (atti automatizzati) o nei casi di motivata urgenza. L’amministrazione deve considerare le osservazioni del contribuente nella motivazione dell’atto. La violazione del contraddittorio preventivo può costituire motivo di annullamento della cartella.
Autotutela obbligatoria: art. 10‑quater L. 212/2000
L’art. 10‑quater impone all’amministrazione finanziaria di annullare in autotutela gli atti manifestamente illegittimi o infondati (errori di persona, errori di calcolo, pagamento già effettuato, mancanza di presupposti, ecc.) . L’obbligo di autotutela non opera dopo che l’atto è stato confermato da una sentenza passata in giudicato o dopo un anno dalla definitività dell’atto non impugnato. Questo strumento può essere invocato per chiedere l’annullamento della cartella senza ricorrere al giudice.
Atti impugnabili e termini per il ricorso
Fino al 31 dicembre 2025 (data di abrogazione per effetto del D.Lgs. 175/2024) l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario, tra cui gli avvisi di accertamento, le cartelle di pagamento, le iscrizioni ipotecarie e i fermi . Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore la nuova codificazione del processo tributario, ma la cartella continuerà a essere impugnabile come atto della riscossione.
L’art. 21 del medesimo decreto (vigente fino al 31 dicembre 2025) prevede che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato . La notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo. Pertanto, se il contribuente intende contestare la cartella (per vizi di notifica, decadenza, prescrizione, errori di calcolo, ecc.), deve farlo entro 60 giorni dalla data di ricezione, esclusi i giorni dal 1° al 31 agosto per via della sospensione feriale dei termini.
Responsabilità penale per omesso versamento IVA
Il D.Lgs. 87/2024 ha riformato l’art. 10‑ter del D.Lgs. 74/2000. Dal 29 giugno 2024 la fattispecie di omesso versamento IVA punisce chi non versa l’imposta dovuta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per un ammontare superiore a 250.000 € per periodo d’imposta, se il debito non è in corso di estinzione tramite rateazione . In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ex art. 15‑ter del D.P.R. 602/1973, è sufficiente che il debito residuo sia superiore a 75.000 € perché scatti la responsabilità penale .
La riforma introduce anche cause di non punibilità: i reati di cui agli artt. 10‑bis e 10‑ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, come una crisi di liquidità dovuta all’inesigibilità dei crediti o al mancato pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni . Inoltre, la punibilità è esclusa se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, i debiti tributari sono estinti mediante integrale pagamento o rateizzazione .
Giurisprudenza rilevante
- Cassazione 11597/2025 (ordinanza): ha affermato che la transazione conciliativa costituisce titolo esecutivo e l’agente della riscossione non deve notificare un nuovo avviso di intimazione prima della cartella. La decisione ha evidenziato che l’annullamento dell’invito al pagamento per difetto di motivazione non incide sul debito se non è intervenuta prescrizione .
- Cassazione 17031/2024: in tema di riscossione, la Corte ha stabilito che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973 può essere eseguita solo dopo il rigetto della richiesta di rateizzazione o la decadenza dalla dilazione. Se tali circostanze non sono indicate nell’avviso di iscrizione ipotecaria, possono essere dedotte e provate nel giudizio .
- Corte di giustizia tributaria Toscana, sentenza 563/2025: ha accolto l’eccezione di prescrizione per sanzioni e interessi, ritenendo che la richiesta di definizione agevolata del 2019 non avesse interrotto la prescrizione quinquennale; ha richiamato una pronuncia della Cassazione secondo cui la richiesta di rateizzazione riconosce il debito e interrompe la prescrizione .
- Cassazione 24766/2025 (ordinanza): ha stabilito che il termine per la notifica della cartella dopo la decadenza dalla rateizzazione concessa con accertamento con adesione decorre dalla scadenza della rata non pagata, non dalla dichiarazione originaria .
- Cassazione in tema di ipoteche (art. 19, comma 1‑quater): la Corte ha ribadito che la richiesta di rateizzazione sospende l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche finché non interviene il rigetto o la decadenza .
Procedura passo‑passo dopo la notifica della cartella
1. Esaminare la cartella
Quando si riceve una cartella per IVA non versata, la prima cosa da fare è verificare la correttezza dell’atto. Bisogna controllare:
- l’ente creditore (Agenzia delle Entrate‑Riscossione o altro ente);
- il numero e la data dell’iscrizione a ruolo;
- l’ammontare di imposta, interessi, sanzioni e aggio;
- il riferimento agli atti presupposti (comunicazione di irregolarità, avviso di accertamento o avviso bonario);
- le modalità di notifica (via posta, PEC, messo comunale). Vizi nella notifica possono determinare la nullità dell’atto.
È importante richiedere all’agente della riscossione copia dei ruoli e degli avvisi presupposti per verificare che la cartella sia supportata da un valido titolo esecutivo. Nel caso di errata intestazione, errori di calcolo o pagamento già effettuato, si può presentare istanza di autotutela ai sensi dell’art. 10‑quater .
2. Valutare il termine di decadenza e prescrizione
Prima di decidere se impugnare la cartella, occorre verificare se l’amministrazione ha rispettato i termini per la notifica e se il credito è prescritto:
- La cartella deve essere notificata entro i termini previsti dall’art. 25 D.P.R. 602/1973. Ad esempio, per un’IVA dichiarata e non versata nel 2022, la cartella va notificata entro il 31 dicembre 2025 (terzo anno successivo). In caso di decadenza da rateazione dell’avviso bonario, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla rata non pagata .
- Le sanzioni e gli interessi derivanti da tributi indiretti si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c. e dell’art. 20 del D.Lgs. 472/1997. La giurisprudenza ricorda che la richiesta di rateizzazione o di definizione agevolata interrompe la prescrizione ; pertanto, la presentazione di un’istanza senza riserve comporta l’interruzione del termine e implica il riconoscimento del debito.
3. Richiedere la rateizzazione
Se non sono stati ravvisati vizi nella cartella o si preferisce evitare il contenzioso, si può presentare istanza di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973. L’istanza deve contenere:
- Dati identificativi del contribuente (codice fiscale/partita IVA, indirizzo, recapiti);
- Numero della cartella e importo del debito da rateizzare;
- Indicazione del piano desiderato (fino a 84 rate per importi < 120.000 €, 120 rate per importi maggiori) .
Per importi fino a 120.000 €, l’istanza può essere presentata senza documentazione (“piano a sforzo del carico”), ma l’agente può comunque valutare la capacità di pagamento. Per importi superiori o per piani più lunghi è necessario allegare:
- prospetti contabili che evidenziano la momentanea difficoltà finanziaria (indice di liquidità, ISEE o DSU);
- dichiarazioni fiscali recenti;
- eventuale certificazione di crisi (da un OCC o da un professionista).
Durante l’esame dell’istanza, non possono essere adottate nuove azioni esecutive (fermi, ipoteche) . Se l’istanza viene accolta, la prima rata va versata entro 30 giorni dalla comunicazione. È possibile scegliere tra rate costanti o variabili; in quest’ultimo caso, l’importo delle rate cresce in funzione del periodo di rateazione.
4. Impugnare la cartella
Se si ravvisano vizi formali o sostanziali, si può presentare un ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex commissione tributaria). Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica . I motivi di ricorso possono riguardare:
- mancata o irregolare notifica dell’avviso di accertamento o della cartella;
- decadenza dei termini di notifica della cartella (art. 25 D.P.R. 602/1973);
- prescrizione del credito;
- sproporzione delle sanzioni o errori di calcolo;
- mancanza di contraddittorio preventivo (per gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 6‑bis L. 212/2000) ;
- omessa motivazione o carenza di prova;
- violazione del diritto di difesa (ad esempio, mancata indicazione degli atti presupposti).
Nel ricorso si può chiedere la sospensione dell’esecutività della cartella (art. 47 D.Lgs. 546/1992), depositando istanza motivata e documentazione che dimostri il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione. La sospensione può essere concessa dal giudice tributario in via cautelare.
5. Sospensione e annullamento in autotutela
In alternativa al ricorso, si può presentare istanza di autotutela chiedendo all’Agenzia delle Entrate l’annullamento della cartella per errori manifesti (somme già versate, duplicazione, prescrizione, ecc.). L’amministrazione è tenuta ad annullare gli atti manifestamente illegittimi . Nonostante l’istanza non sospenda i termini per ricorrere (art. 21 D.Lgs. 546/1992), può essere utile per ottenere una rapida risoluzione senza contenzioso.
Difese e strategie legali
Vizi di notifica e modalità di trasmissione
Uno dei motivi più frequenti di annullamento della cartella è la irregolarità nella notifica. La notifica può avvenire:
- per posta (raccomandata a/r): l’avviso di ricevimento deve riportare la firma del destinatario o di un convivente; l’eventuale mancata consegna a persona abilitata rende nulla la notifica.
- per posta elettronica certificata (PEC): la cartella può essere notificata via PEC solo se il destinatario è dotato di un indirizzo PEC valido risultante dagli elenchi pubblici (INI‑PEC). La giurisprudenza ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC diverso da quello pubblicato se l’atto raggiunge lo scopo ed è identificabile l’ente mittente . Tuttavia, se l’indirizzo del mittente non è registrato e non è possibile identificare l’ente, la notifica è nulla.
- per messo comunale o ufficiale giudiziario: la consegna deve avvenire a mani del contribuente o di persona abilitata; in caso di irreperibilità, si applicano le regole degli articoli 140 e seguenti c.p.c. (deposito presso casa comunale e raccomandata informativa).
È quindi fondamentale verificare la regolarità della PEC indicata e controllare l’avviso di ricevimento per contestare eventuali difformità. Se la notifica è viziata, si può eccepire la nullità della cartella nel ricorso tributario.
Decadenza e prescrizione
- Decadenza: si verifica quando la cartella viene notificata oltre i termini previsti dall’art. 25 D.P.R. 602/1973. La decadenza può essere eccepita in qualunque momento e comporta l’invalidità dell’intera pretesa.
- Prescrizione: il diritto alla riscossione dell’imposta si estingue se non vengono notificati atti interruttivi entro cinque anni per sanzioni e interessi (art. 2948 c.c. e art. 20 D.Lgs. 472/1997) e dieci anni per l’imposta principale. La richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione perché costituisce riconoscimento del debito .
La difesa può consistere nel dimostrare che non sono stati notificati atti interruttivi, che la cartella è stata emessa fuori termine o che la prescrizione era già maturata al momento della notifica.
Vizi di motivazione e errori di calcolo
La cartella deve riportare gli estremi dell’iscrizione a ruolo e degli atti presupposti. Se non sono indicati o se l’importo è incongruo, è possibile eccepire la nullità per difetto di motivazione. Anche errori materiali (ad esempio, calcolo errato degli interessi o applicazione di sanzioni non dovute) possono essere contestati in sede di ricorso o mediante istanza di autotutela.
Mancanza di contraddittorio preventivo
Come detto, l’art. 6‑bis L. 212/2000 impone il contraddittorio preventivo per tutti gli atti impugnabili. Se la cartella deriva da un avviso di accertamento senza contraddittorio, il contribuente può chiedere l’annullamento della cartella perché l’accertamento presupposto è nullo . La violazione del contraddittorio non riguarda gli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati, ma può essere sollevata per gli accertamenti “a tavolino” o “sul campo”.
Sospensione e riduzione delle sanzioni
In determinate circostanze è possibile chiedere la sospensione della cartella o la riduzione delle sanzioni:
- Sospensione giudiziale: nel ricorso tributario si può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione fino alla decisione sul merito.
- Definizione agevolata: la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater (definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022). Consente di pagare solo l’imposta e le spese esecutive, senza sanzioni e interessi di mora. La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2023 e gli importi dovevano essere pagati in un massimo di 18 rate.
Con la legge 15/2025 (di conversione del DL 202/2024) il legislatore ha riaperto i termini per la riammissione dei contribuenti decaduti dal piano: chi, al 31 dicembre 2024, non ha pagato almeno una rata può chiedere di essere riammesso .
- Rateizzazione con condono: l’art. 1, commi 231‑252 della L. 197/2022 consente di definire le cartelle affidate alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese esecutive; le sanzioni e gli interessi vengono cancellati . Questo strumento può essere utile per chi ha cartelle di importo consistente relative a più anni.
Transazione e conciliazione
Il processo tributario consente alle parti di definire la controversia mediante conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992) o transazione stragiudiziale. La Cassazione ha chiarito che la transazione costituisce titolo esecutivo e che, in caso di mancato pagamento delle rate concordate, l’amministrazione può procedere direttamente alla riscossione senza ulteriore intimazione . Pertanto, la conciliazione rappresenta una via efficace per ridurre il debito e evitare ulteriori contenziosi, ma richiede il puntuale adempimento delle rate.
Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
Per i contribuenti insolventi (imprese, professionisti o privati) è possibile ricorrere alla Legge 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi iscritto presso un OCC, può assistere nella predisposizione di:
- Piano del consumatore: proposta rivolta a debitori non imprenditori per ristrutturare i debiti (anche fiscali) con un piano sostenibile e ottenere l’esdebitazione finale.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a professionisti e imprese non fallibili; necessita dell’approvazione della maggioranza dei creditori e dell’omologazione del tribunale.
- Liquidazione controllata: consente di liberarsi dai debiti al termine della procedura, liquidando i beni disponibili.
Queste procedure permettono di inserire i debiti tributari, compresa l’IVA, nel piano di ristrutturazione, sospendendo le azioni esecutive e conseguendo la esdebitazione finale.
Crisi d’impresa e negoziazione assistita
Per le imprese soggette alla disciplina della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), è possibile utilizzare l’istituto della composizione negoziata della crisi introdotto dal D.L. 118/2021. L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore iscritto negli elenchi camerali, può guidare l’imprenditore nella presentazione dell’istanza alla Camera di commercio e nella predisposizione del piano di risanamento, che può includere la trattativa con l’Agenzia delle Entrate per la rateizzazione o la riduzione del debito IVA.
Strumenti alternativi alla rateizzazione
Rottamazione (Definizione agevolata)
La rottamazione delle cartelle permette di estinguere i debiti affidati alla riscossione entro un certo periodo pagando solo l’imposta e i costi di riscossione. Le rottamazioni finora succedutesi (Rottamazione ter, Rottamazione‑quater, ecc.) hanno consentito di alleggerire in modo considerevole l’onere per i contribuenti. L’ultima rottamazione, introdotta con la L. 197/2022 (commi 231–252), riguardava i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e prevedeva il pagamento in un massimo di 18 rate . Le scadenze delle rate del 2023 e 2024 sono state oggetto di proroghe.
Nel 2025, la legge 15/2025 ha consentito la riammissione dei contribuenti decaduti dal piano di definizione agevolata (Rottamazione‑quater) che, entro il 31 dicembre 2024, non avevano versato o avevano versato in misura insufficiente una o più rate . La riammissione richiede il pagamento dell’importo dovuto entro nuove scadenze, senza applicazione di sanzioni o interessi di mora.
Stralcio dei carichi fino a 1.000 €
La legge di bilancio 2023 ha previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 € riferiti al periodo 2000‑2015 affidati all’agente della riscossione. Lo stralcio opera d’ufficio e comporta l’annullamento del carico. Per i debiti IVA superiori, questa misura non è applicabile, ma consente di eliminare eventuali sanzioni accessorie incluse nella stessa cartella.
Ravvedimento operoso e regolarizzazione spontanea
Se il contribuente si accorge dell’omesso versamento prima di ricevere la cartella, può utilizzare il ravvedimento operoso versando l’imposta con sanzioni ridotte. L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 consente di diminuire le sanzioni dal 15% al 1/9 a seconda del ritardo, con l’applicazione degli interessi legali. La regolarizzazione spontanea impedisce l’iscrizione a ruolo e consente di evitare l’accertamento.
Pace fiscale e definizione dei carichi pendenti
Periodicamente il legislatore introduce misure straordinarie, come la pace fiscale (sanatoria liti pendenti) o la definizione degli avvisi bonari. Questi strumenti consentono di chiudere le controversie con il pagamento integrale dell’imposta e una quota ridotta di sanzioni e interessi. È fondamentale monitorare l’evoluzione normativa per cogliere tali opportunità.
Piani del consumatore e sovraindebitamento
Come illustrato sopra, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione rappresentano un’alternativa alla rateizzazione tradizionale, consentendo di ristrutturare integralmente la posizione debitoria, inclusi i tributi erariali, con l’omologazione del tribunale. La procedura sospende le azioni esecutive e permette di definire il debito con importi proporzionati alla capacità di rimborso.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare la cartella: non reagire entro 60 giorni rende definitiva la pretesa. Anche se si intende chiedere la rateizzazione, è opportuno verificare la presenza di vizi prima di aderire.
- Non esaminare gli atti presupposti: la cartella può essere contestata per vizi dell’avviso di accertamento (mancanza di motivazione, errori, contraddittorio). Occorre richiedere copia degli atti e verificare la loro regolarità.
- Ritenere che la rateizzazione impedisca ogni azione esecutiva: la richiesta di rateizzazione sospende ipoteche e fermi solo fino al rigetto o alla decadenza . Se la richiesta è respinta, occorre valutare altre soluzioni (ricorso, rottamazione, piani di sovraindebitamento).
- Pagare le rate in ritardo senza ravvedimento: per evitare la decadenza, bisogna rispettare i termini o, in caso di lieve inadempimento, versare la frazione non pagata e la sanzione ridotta entro la rata successiva .
- Ricorrere fuori termine: il ricorso oltre i 60 giorni è inammissibile. La sospensione feriale dei termini (1‑31 agosto) e le proroghe dovute a emergenze (ad esempio, COVID‑19) vanno considerate nel calcolo.
- Sottovalutare la responsabilità penale: chi omette il versamento IVA oltre 250.000 € per periodo d’imposta rischia la reclusione . In presenza di somme elevate è opportuno presentare tempestivamente il piano di rateazione per evitare la soglia di punibilità o beneficiare delle cause di non punibilità.
- Non chiedere assistenza professionale: la complessità delle norme richiede un’analisi personalizzata per individuare la strategia più efficace. Rivolgersi a un professionista esperto consente di evitare errori e di ottenere sospensioni e riduzioni significative.
Tabelle riepilogative
Termini per la notifica della cartella (art. 25 D.P.R. 602/1973)
| Situazione | Termine di notifica |
|---|---|
| IVA dichiarata ma non versata (controllo automatico) | 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione |
| IVA dovuta a seguito di controllo formale | 31 dicembre del quarto anno successivo |
| Importi derivanti da accertamento definitivo | 31 dicembre del secondo anno successivo |
| Rateazione avviso bonario (decadenza) | 31 dicembre del terzo anno successivo all’ultima rata |
| Rateazione avviso bonario (art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997) | 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata |
Condizioni di rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973)
| Importo del debito | Durata massima | Note |
|---|---|---|
| ≤ 120.000 € | 84 rate se la richiesta è presentata nel biennio 2025‑2026 | Istanza semplice senza documentazione |
| ≤ 120.000 € | 96 rate per richieste nel biennio 2027‑2028 | |
| ≤ 120.000 € | 108 rate per richieste dal 2029 | |
| > 120.000 € | Fino a 120 rate | Necessaria documentazione che attesti la temporanea difficoltà |
Lieve inadempimento e decadenza (art. 15‑ter D.P.R. 602/1973; D.Lgs. 159/2015)
| Situazione | Conseguenze |
|---|---|
| Pagamento della rata per una frazione ≤ 3% (max 10.000 €) | Iscrizione a ruolo della frazione non pagata, interessi e sanzione; non si perde la rateazione |
| Ritardo nella prima rata ≤ 7 giorni | Iscrizione a ruolo di interessi e sanzione; non si perde la rateazione |
| Ritardo di una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva o entro 90 gg per l’ultima rata | Come sopra |
| Mancato pagamento di una rata oltre tali limiti | Decadenza dalla rateazione; iscrizione a ruolo dell’intero debito |
Soglie di punibilità (art. 10‑ter D.Lgs. 74/2000)
| Fattispecie | Soglia | Conseguenze |
|---|---|---|
| Omesso versamento IVA dovuta in dichiarazione | > 250.000 € per periodo d’imposta | Reclusione da 6 mesi a 2 anni |
| Decadenza dalla rateazione ex art. 15‑ter con debito residuo | > 75.000 € | Scatta la punibilità |
| Cause di non punibilità | – | Crisi di liquidità non imputabile al contribuente; estinzione del debito prima dell’apertura del dibattimento |
Domande frequenti (FAQ)
- Quanto tempo ho per impugnare una cartella per IVA non versata?
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica della cartella . Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto e può essere prorogato da normative emergenziali. È consigliabile agire tempestivamente. - Posso rateizzare qualsiasi cartella?
Sì, in linea generale la maggior parte dei carichi iscritti a ruolo può essere rateizzata. Per debiti fino a 120.000 € la rateizzazione è concessa fino a 84 rate (richieste 2025‑2026) . Per importi superiori occorre dimostrare una temporanea difficoltà economica. - Cosa succede se salto una rata?
Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal piano se non rientra nei casi di lieve inadempimento. Per gli avvisi bonari, basta il mancato pagamento di una rata per decadere ; per le cartelle, la decadenza scatta dopo otto rate non pagate (istanze presentate dal 16 luglio 2022) . - La rateizzazione interrompe la prescrizione?
Sì. La Cassazione ha affermato che la richiesta di rateizzazione, se non accompagnata da riserve, costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione . - Se chiedo la rateizzazione posso subire un’ipoteca?
No. Durante l’esame dell’istanza non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche. Solo dopo il rigetto o la decadenza l’agente può procedere all’iscrizione . - Come si calcola la prescrizione delle sanzioni IVA?
Le sanzioni e gli interessi seguono la prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c. e dell’art. 20 D.Lgs. 472/1997. La cartella può essere contestata se tali termini sono decorsi e non vi sono stati atti interruttivi. - È possibile contestare una cartella per errori di calcolo?
Sì. La cartella deve riportare gli estremi del ruolo e degli avvisi presupposti. Se l’importo è errato o manca la motivazione, si può chiedere l’annullamento in autotutela o proporre ricorso. - Che differenza c’è tra rottamazione e rateizzazione?
La rateizzazione prevede il pagamento integrale dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, dilazionando l’importo. La rottamazione (definizione agevolata) consente di pagare solo il capitale e le spese, azzerando sanzioni e interessi . - Posso aderire alla riammissione alla rottamazione se sono decaduto?
Sì. La legge 15/2025 consente ai contribuenti che hanno saltato una o più rate della rottamazione‑quater entro il 31 dicembre 2024 di essere riammessi . - Cosa succede se la cartella non indica l’atto presupposto?
La cartella deve contenere l’indicazione degli avvisi presupposti. In mancanza, la pretesa può essere contestata per difetto di motivazione. È possibile richiedere gli atti e, se non sono forniti, presentare ricorso. - È obbligatorio il contraddittorio prima dell’avviso di accertamento?
Sì. L’art. 6‑bis L. 212/2000 impone il contraddittorio preventivo per gli atti impugnabili a pena di nullità . Tuttavia, non si applica agli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati. - Qual è il limite per la responsabilità penale per omesso versamento IVA?
Dal 29 giugno 2024 il reato scatta se l’IVA omessa supera 250.000 € per periodo d’imposta . Se il debito residuo dopo la decadenza dalla rateazione supera 75.000 €, c’è comunque punibilità. - Posso inserire le cartelle IVA in una procedura di sovraindebitamento?
Sì. La Legge 3/2012 consente di includere i debiti tributari nei piani del consumatore o negli accordi di ristrutturazione. Il tribunale può omologare il piano e sospendere le azioni esecutive. - La presentazione dell’istanza di autotutela sospende i termini per ricorrere?
No. L’istanza di autotutela non sospende i termini; il contribuente deve comunque proporre ricorso entro 60 giorni se vuole conservare la possibilità di far valere i propri diritti. - Se la notifica avviene via PEC da un indirizzo non censito, la cartella è nulla?
La giurisprudenza ha ritenuto valida la notifica se, nonostante la provenienza da un indirizzo PEC non censito, l’atto raggiunge lo scopo e il mittente è identificabile . Tuttavia, se l’indirizzo non consente di identificare l’ente o la notifica non è andata a buon fine, la cartella può essere contestata. - Cosa succede se la cartella viene notificata dopo che il debito è prescritto?
Si può eccepire la prescrizione e chiedere l’annullamento. È onere dell’agente dimostrare che la prescrizione è stata interrotta da atti validi. - È possibile sospendere un fermo amministrativo o un’ipoteca?
Sì. Presentando un’istanza di rateizzazione o ricorrendo al giudice si può chiedere la sospensione del fermo o dell’ipoteca. La Cassazione ha stabilito che l’ipoteca può essere iscritta solo dopo il rigetto della rateazione o la decadenza . - Posso estinguere la cartella tramite compensazione con crediti fiscali?
In alcuni casi è possibile compensare i debiti iscritti a ruolo con crediti commerciali certificati verso la pubblica amministrazione (art. 28 quater D.P.R. 602/1973) o con crediti tributari. È necessario verificare la compatibilità e la capienza dei crediti. - È ancora possibile ricorrere al ravvedimento dopo aver ricevuto l’avviso bonario?
Sì, ma il ravvedimento è possibile solo entro la scadenza della rata successiva o, in caso di ultima rata, entro 90 giorni . Dopo l’iscrizione a ruolo non è più ammesso. - La decadenza dall’accertamento con adesione fa sorgere un termine speciale?
Sì. In caso di decadenza dalla rateizzazione derivante da un accertamento con adesione, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata , non entro il terzo anno dalla dichiarazione.
Simulazioni pratiche
Simulazione 1: calcolo del piano di rateizzazione
Dati ipotetici
- IVA non versata (saldo dichiarazione 2022): 30.000 €
- Sanzione (30%): 9.000 €
- Interessi: 1.500 €
- Aggio e spese di riscossione: 1.500 €
- Totale cartella: 42.000 €
Supponendo che il contribuente presenti istanza di rateizzazione nel gennaio 2025 (importo < 120.000 €), può ottenere un piano a 84 rate mensili . L’importo da rateizzare è pari a 42.000 €. Dividendo per 84 rate, la rata costante è circa 500 € al mese. Se il contribuente opta per rate variabili, l’Agenzia calcola la rata crescente: ad esempio, 400 € al mese nei primi due anni, 550 € nei successivi due e 650 € nell’ultima fase. Durante la rateizzazione non è possibile richiedere ulteriori dilazioni per lo stesso debito.
Lieve inadempimento
Se il contribuente paga la rata di 500 € con un ritardo di 5 giorni per la prima rata o con un importo inferiore di 10 € (meno del 3%), non perde il beneficio della dilazione . Dovrà versare gli interessi legali e una sanzione ridotta entro la scadenza della rata successiva, altrimenti scatta la decadenza.
Simulazione 2: decadenza dalla rateazione e decorrenza dei termini
Un’impresa riceve nel 2020 una comunicazione di irregolarità per IVA non versata e richiede la rateizzazione in 20 rate trimestrali (art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997). Paga regolarmente le prime 5 rate ma omette il pagamento della sesta. Secondo l’art. 3‑bis, il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima comporta la decadenza immediata e l’iscrizione a ruolo del residuo debito . L’Agenzia iscrive a ruolo l’importo residuo nel 2022 e deve notificare la cartella entro il 31 dicembre 2024 (secondo anno successivo alla rata non pagata) . Se la cartella viene notificata nel 2025, il contribuente potrà eccepire la decadenza.
Simulazione 3: responsabilità penale e rateazione
Un imprenditore presenta la dichiarazione IVA 2023 a marzo 2024, dichiarando un debito IVA di 300.000 € che non versa. Il 30 giugno 2024 chiede la rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 e ottiene un piano a 120 rate. L’omesso versamento oltre i 250.000 € integrerebbe il reato di cui all’art. 10‑ter D.Lgs. 74/2000. Tuttavia, la responsabilità penale è esclusa se il debito è in corso di estinzione mediante rateazione . L’imprenditore dovrà rispettare puntualmente le rate per non perdere la causa di non punibilità. Se decade dalla rateazione con un residuo superiore a 75.000 €, il reato si concretizza.
Conclusioni
L’IVA non versata genera una pretesa tributaria che, se non gestita correttamente, può sfociare in cartelle di pagamento, ipoteche, fermi e perfino procedimenti penali. La normativa italiana offre però numerose tutele al contribuente: è possibile rateizzare il debito, contestare la cartella per vizi di notifica, decadenza o prescrizione, aderire a definizioni agevolate come la rottamazione e, in situazioni di grave crisi, accedere alle procedure di sovraindebitamento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i principali dubbi interpretativi (decorrenza dei termini, effetti della rateizzazione, limiti all’iscrizione di ipoteche), fornendo strumenti utili per la difesa.
Agire tempestivamente è fondamentale: trascorsi 60 giorni dalla notifica, la cartella diventa definitiva . Valutare l’esistenza di vizi, presentare correttamente l’istanza di rateizzazione o il ricorso, evitare la decadenza e cogliere le opportunità offerte dalle definizioni agevolate richiede competenze giuridico‑tributarie specifiche.
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