Introduzione
Ricevere una cartella di pagamento per contributi previdenziali non versati o un avviso di addebito INPS è un evento che mette in allerta imprenditori, professionisti e privati. Questi atti notificano l’esistenza di un debito nei confronti dell’INPS o di un’altra cassa previdenziale e spesso portano con sé interessi, sanzioni e la minaccia di procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi). La legge impone termini stringenti per il pagamento e per l’impugnazione, e una gestione superficiale può trasformare un debito in una crisi economica difficile da risolvere. Di contro, una difesa tempestiva e ben strutturata può portare alla sospensione, alla rateazione, alla definizione agevolata o perfino all’annullamento della cartella.
In questo articolo approfondiamo come regolarizzare o contestare efficacemente una cartella per contributi non versati, analizzando normative, sentenze, procedure e soluzioni alternative aggiornate al novembre 2025. Verranno trattati i temi dell’avviso di addebito e della cartella di pagamento, i termini di notifica, la prescrizione, le difese e i ricorsi, la rottamazione quater con la riammissione prevista dalla Legge 15/2025, lo stralcio dei mini‑debiti, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione introdotti dalla Legge 3/2012, nonché le più recenti novità in tema di sanzioni e sospensione della prescrizione per la pubblica amministrazione. Concludiamo con un’ampia sezione di FAQ e con simulazioni pratiche.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare
L’articolo è redatto con il contributo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. L’avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua esperienza nel contenzioso tributario e previdenziale, l’Avv. Monardo offre consulenze specialistiche e difese giudiziali su tutto il territorio nazionale, affiancato da commercialisti esperti in fiscalità aziendale. Il suo studio analizza gli atti, verifica la legittimità delle pretese, redige ricorsi e opposizioni, assiste nelle trattative con l’agenzia della riscossione e predispone piani di rientro e di esdebitazione.
💡 Per una valutazione personalizzata del tuo caso: l’Avv. Monardo e il suo team sono a tua disposizione per analizzare la cartella, proporre ricorsi e negoziare con l’agente della riscossione. Contatta subito lo studio per una consulenza legale immediata.
Contesto normativo: cartella di pagamento, avviso di addebito e termini
Per orientarsi nella gestione di un debito previdenziale è indispensabile comprendere quali sono gli atti che l’INPS e gli agenti della riscossione possono emettere e quali sono i termini per impugnarli o pagarli.
Cartella di pagamento (DPR 602/1973)
La cartella di pagamento è l’atto con cui l’agente della riscossione ingiunge al contribuente di pagare tributi o contributi, indicando la somma dovuta e l’ordine di pagamento entro 60 giorni. È disciplinata dagli articoli 24 e 25 del DPR 602/1973. L’art. 25 stabilisce i termini entro cui l’agente deve notificare la cartella: per i debiti derivanti dal controllo automatizzato (art. 36‑bis) la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; per il controllo formale (art. 36‑ter) entro il 31 dicembre del quarto anno; per gli accertamenti definitivi entro il secondo anno successivo . La cartella deve riportare l’indicazione del ruolo divenuto esecutivo, l’ordine di pagamento, la motivazione del debito e la data in cui la somma è diventata esigibile .
L’art. 25 dispone anche che il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica; scaduto tale termine senza pagamento, l’agente può avviare la procedura esecutiva (pignoramento, ipoteca, fermo amministrativo) previa intimazione di pagamento (avviso di intimazione) prevista dall’art. 50 dello stesso DPR. I termini di notifica sono fondamentali per eccepire la decadenza: se l’agenzia notifica la cartella oltre le scadenze previste, il debito può essere annullato per decadenza dall’esazione.
Avviso di addebito INPS
Dal 1° gennaio 2011 l’INPS emette, in sostituzione della cartella, l’avviso di addebito per i contributi previdenziali. Tale atto ha efficacia immediatamente esecutiva: decorso il termine di 60 giorni senza pagamento, il titolo diventa esecutivo e l’agente della riscossione può procedere al recupero forzoso. Secondo l’INPS, l’avviso è notificato via PEC, raccomandata A/R, messi comunali o polizia municipale; il debitore deve pagare entro 60 giorni con il bollettino RAV allegato . L’avviso può essere impugnato davanti al Giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica , e il giudice può sospenderne l’esecutività. Qualora venga impugnato, l’INPS deve dimostrare la sussistenza del credito e la correttezza della notifica.
Per gli avvisi emessi fino al 31 dicembre 2021 l’agente della riscossione applica oneri pari al 3 % per i pagamenti eseguiti entro 60 giorni e al 6 % oltre tale termine. A partire dal 1° gennaio 2022 la Legge 234/2021 ha abolito gli oneri di riscossione, lasciando solo le spese per le procedure esecutive e di notifica .
Termini per impugnare: 40 giorni per il ricorso al Giudice del lavoro; 60 giorni per pagare l’avviso senza subire l’esecuzione. È consigliato agire subito, perché la sospensione del debito può essere concessa solo con provvedimento del giudice e comporta l’interruzione dei termini di prescrizione.
Avviso di intimazione e prescrizione
L’avviso di intimazione (o “preavviso di fermo” previsto dall’art. 50 del DPR 602/1973) è un sollecito di pagamento che l’agente notifica prima di avviare l’esecuzione forzata. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’avviso di intimazione non è un atto impugnabile autonomamente perché non rientra fra gli atti tassativamente elencati dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. È un mero sollecito e, se il contribuente non lo impugna, può comunque eccepire la prescrizione del credito in sede di opposizione all’esecuzione; ciò perché l’avviso interrompe la prescrizione ma non costituisce nuovo titolo . La Cassazione ha affermato che l’estratto di ruolo e l’avviso di intimazione sono “atti di riscossione” che non necessitano di impugnazione autonoma; è possibile contestarli in occasione dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
La prescrizione dei contributi previdenziali è regolata dall’art. 3, commi 9‑10, della Legge 335/1995: tutte le contribuzioni di previdenza obbligatoria si prescrivono in cinque anni, salvo che il lavoratore denunci l’evasione contributiva, nel qual caso il termine è decennale . Per i contributi riferiti a periodi antecedenti al 1996, il termine era decennale e continua ad applicarsi se la prescrizione non si è completata prima dell’entrata in vigore della legge . La prescrizione è sospesa o interrotta dalla notifica di cartelle, avvisi o altri atti; tuttavia, come visto, la notifica del solo avviso di intimazione non rinnova la scadenza decennale del credito .
Sospensione della prescrizione per le Pubbliche Amministrazioni
Con il Decreto Milleproroghe 2024 (DL 202/2024), convertito dalla Legge 15/2025, il legislatore ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2025 dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Separata. La sospensione impedisce il decorso della prescrizione e blocca l’applicazione delle sanzioni civili; le PA devono regolarizzare i contributi entro la suddetta data . La circolare INPS n. 70/2025 ha precisato che la sospensione si applica anche alle istanze di rateazione presentate entro il 31 dicembre 2025 e che fino a tale data non possono essere applicate sanzioni ai sensi dell’art. 116 L. 388/2000 .
Giurisprudenza rilevante (Cassazione e Corti superiori)
Impugnazione dell’avviso di intimazione
La Cassazione (Ordinanza n. 16743/2024) ha ribadito che l’avviso di intimazione non è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992. La Corte ha affermato che l’avviso “si limita a sollecitare il pagamento” e non introduce un nuovo termine di decadenza; pertanto il contribuente può opporre la prescrizione anche impugnando successivamente l’esecuzione . La decisione richiama le Sezioni Unite (Cass. SU 23397/2016) e altre pronunce che confermano la natura sollecitatoria dell’avviso di intimazione.
Notifica della cartella e validità dell’atto
In tema di notifica della cartella di pagamento, la Cassazione (Sentenza 5981/2024) ha stabilito che la notifica è inesistente solo quando manca completamente l’atto; per altre irregolarità (difetto di firma, indicazione incompleta del ruolo) si tratta di nullità sanabile se l’atto raggiunge lo scopo . La stessa sentenza precisa che la cartella è valida anche senza la sottoscrizione autografa dell’ufficiale, purché contenga l’indicazione del titolo e degli elementi essenziali del debito . Questa pronuncia conferma che molti vizi formali non pregiudicano la validità della cartella, ma solo la sua regolarità e possono essere sanati se l’atto viene impugnato tempestivamente.
Opposizione alla cartella e cognizione piena del giudice
Con Ordinanza n. 19440/2025, la Cassazione ha affermato che l’opposizione alla cartella dà luogo a un giudizio di cognizione piena sul rapporto previdenziale: il giudice può accertare l’esistenza del credito anche se il titolo di riscossione è decaduto. In altre parole, l’INPS può pretendere il pagamento del debito in giudizio, nonostante la tardiva iscrizione a ruolo o l’eventuale annullamento della cartella . La Corte precisa inoltre che l’annullamento del titolo non estingue l’obbligazione, ma comporta solo l’impossibilità di procedere esecutivamente; l’INPS può agire in giudizio per ottenere un nuovo titolo .
Prescrizione e prova della notifica
Vari arresti giurisprudenziali hanno ribadito che l’estratto di ruolo e l’avviso di intimazione costituiscono prova idonea della notifica se corredati dalla relata di notifica. La Cassazione ha confermato che la notifica tramite raccomandata postale è valida ai sensi dell’art. 26 DPR 602/1973; per l’estratto di ruolo è sufficiente produrre la copia della cartella e l’avviso di ricevimento, e non è necessaria la firma autografa dell’ufficiale. Inoltre, per l’IRPEF e altri tributi diretti la prescrizione è decennale, salvo i casi di denuncia del lavoratore .
Giurisdizione del giudice del lavoro
Le Sezioni Unite (Ordinanza n. 18090/2024) hanno affermato che le controversie relative a contributi previdenziali rientrano nella giurisdizione del giudice del lavoro, anche quando l’avviso trae origine da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate . Pertanto il contribuente che impugna un avviso di addebito o una cartella per contributi dovrà proporre ricorso al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, non alla commissione tributaria.
Diritti del lavoratore in caso di contributi omessi
In tema di omesso versamento contributivo da parte del datore di lavoro, la Cassazione ha chiarito che il lavoratore non può agire direttamente nei confronti dell’INPS per ottenere l’accredito dei contributi non versati; può però promuovere un’azione per il risarcimento dei danni contro il datore di lavoro o richiedere la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962. La Sentenza 701/2024 ha ribadito che il lavoratore non è parte del rapporto contributivo e deve rivolgersi al datore . Tuttavia, un’ordinanza del 2024 (Cass. 11730/2024) ha riconosciuto il diritto del lavoratore a chiedere l’accertamento dell’omissione contributiva anche prima che si verifichi un danno pensionistico, al fine di tutelare l’integrità della propria posizione assicurativa .
Procedure passo‑passo dopo la notifica
1. Controllo dell’atto e verifica della notifica
Appena ricevi un avviso di addebito o una cartella, verifica:
- Data di notifica: stabilisce l’inizio dei termini (40 giorni per il ricorso, 60 giorni per il pagamento). La notifica può avvenire via PEC, raccomandata A/R o a mezzo messo. Controlla che la relata sia completa e che la notifica sia avvenuta all’indirizzo corretto.
- Intestazione e codice fiscale: eventuali errori possono rendere nullo l’atto se compromettono l’identificazione del debitore.
- Indicazione del ruolo e motivazione: la cartella deve contenere l’indicazione del ruolo divenuto esecutivo, la natura del credito e la somma richiesta . L’avviso di addebito deve indicare l’anno di riferimento, l’aliquota, l’importo dei contributi, le sanzioni e gli interessi.
- Presenza di eventuali sanzioni: verifica se sono calcolate correttamente. Per gli avvisi emessi dopo il 1° gennaio 2022 non devono essere addebitati oneri di riscossione .
Se l’atto contiene errori gravi (ad esempio manca completamente la motivazione, non riporta la data in cui il ruolo è divenuto esecutivo, o non è firmato in alcun modo), puoi proporre ricorso per nullità. Le irregolarità minori sono sanabili e richiedono comunque l’impugnazione entro 40 giorni.
2. Pagamento o rateazione
Se il debito è dovuto e desideri evitarne l’esecuzione, puoi procedere al pagamento:
- Pagamento integrale: deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica. In questo caso non maturano interessi di mora. Dal 2022 non sono dovuti oneri di riscossione per gli avvisi di addebito .
- Rateazione (dilazione): puoi richiedere un piano di rateazione alla struttura territoriale dell’agenzia della riscossione (Agenzia Entrate‑Riscossione) o all’INPS. La rateazione ordinaria consente fino a 72 rate mensili; per importi superiori possono essere concesse fino a 120 rate. È necessario presentare apposita domanda telematica e allegare l’ISEE (per i soggetti in difficoltà) o documenti contabili. La concessione sospende l’esecuzione purché si versino puntualmente le rate.
- Sospensione legale: in caso di istanza di sospensione basata su una contestazione giudiziale, l’agente è tenuto a sospendere l’esecuzione se il giudice concede la sospensiva. La richiesta di sospensione può essere presentata anche sul portale dell’agenzia.
3. Ricorso al giudice del lavoro
Se ritieni illegittimo l’avviso di addebito o la cartella, puoi presentare ricorso al Tribunale (sezione lavoro) entro 40 giorni dalla notifica . La procedura prevede:
- Redazione del ricorso: deve indicare i dati del debitore, l’atto impugnato, i motivi (vizi formali, prescrizione, decadenza, insussistenza del credito, errore di calcolo) e le prove documentali.
- Deposito telematico presso la cancelleria del lavoro: tramite il Portale del Processo del lavoro o con l’assistenza di un avvocato. Il ricorso va notificato all’INPS, all’agente della riscossione e al creditore originario (se diverso).
- Istanza di sospensione: è possibile chiedere al giudice di sospendere l’esecutività dell’atto fino alla sentenza; il giudice decide in camera di consiglio.
- Udienza e istruttoria: il giudice può acquisire l’estratto di ruolo, i verbali dell’INPS, eventuali memorie difensive e pronunciarsi con sentenza o ordinanza.
Il giudice può annullare in tutto o in parte l’atto, ridurre le sanzioni, dichiarare la prescrizione o la decadenza, oppure rigettare il ricorso. Come visto, anche se la cartella è annullata per decadenza, l’INPS può chiedere in giudizio l’accertamento del credito ; pertanto la difesa deve riguardare anche la fondatezza del debito.
4. Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi
Se l’avviso di addebito non viene impugnato in tempo e l’agenzia avvia l’esecuzione (pignoramento, fermo amministrativo), è ancora possibile proporre:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta il diritto dell’INPS di procedere all’esecuzione (ad esempio per prescrizione o estinzione del credito). Può essere proposta in qualsiasi momento prima che l’esecuzione sia conclusa.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contesta irregolarità formali dell’atto esecutivo (ad esempio vizi della notifica del preavviso di fermo). Va proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
In entrambi i casi, l’opposizione sospende l’esecuzione se il giudice lo dispone e consente di far valere la prescrizione maturata dopo l’ultimo atto valido .
5. Valutazione di prescrizione e decadenza
Ogni cartella o avviso va esaminato per verificare il rispetto dei termini di decadenza (art. 25 DPR 602/1973) e l’eventuale maturazione della prescrizione quinquennale (L. 335/1995). È opportuno controllare le date di iscrizione a ruolo, di notifica della cartella e degli avvisi di intimazione. Se l’INPS notifica il primo avviso entro i termini ma poi restano trascorsi più di cinque anni senza ulteriori atti interruttivi, è possibile eccepire la prescrizione in sede di opposizione. Ricorda che, secondo la Cassazione, l’avviso di intimazione non è impugnabile autonomamente ma interrompe comunque la prescrizione .
6. Verifica dei limiti di pignoramento e delle tutele del patrimonio
Se la cartella non viene pagata né impugnata, l’agenzia può procedere al pignoramento di conti correnti, crediti verso terzi, beni mobili o immobili. Le somme pignorate devono rispettare i limiti di impignorabilità: ad esempio la pensione è pignorabile nel limite di un quinto della parte eccedente il minimo vitale (oggi circa 702 euro mensili); i beni strumentali dell’azienda possono essere oggetto di fermo solo dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica del preavviso. In alcuni casi è possibile opporsi al pignoramento per violazione dei limiti o per mancata notifica dell’avviso di intimazione.
Difese e strategie legali per contestare la cartella
Le possibilità di difesa dipendono dal tipo di vizio riscontrato nell’atto e dalla situazione concreta del debitore. Di seguito esaminiamo le principali strategie.
Eccezione di nullità per vizi formali
Tra i vizi formali che possono comportare l’annullamento della cartella o dell’avviso di addebito rientrano:
- Mancanza di motivazione o indicazione del ruolo: l’atto deve indicare in modo preciso la natura del credito, l’importo, l’anno di riferimento e la data in cui il ruolo è divenuto esecutivo . La mancanza di questi elementi rende nullo l’atto.
- Notifica irregolare: l’atto può essere annullato se la notifica avviene a un indirizzo diverso da quello noto al contribuente, se manca l’avviso di ricevimento o se la notifica è inesistente (ad esempio, nessun atto è stato consegnato). La Cassazione ha precisato che solo l’inesistenza assoluta della notifica determina l’inesistenza della cartella; le altre irregolarità sono sanabili .
- Errore nell’indicazione del codice fiscale o del nominativo: se impedisce l’identificazione del debitore può determinare nullità.
- Difetto di sottoscrizione: se l’atto non è firmato da alcun responsabile (pur dovendo riportare almeno l’indicazione del soggetto che l’ha emesso) può essere considerato nullo, anche se la Cassazione ritiene sufficiente la mera indicazione del titolo .
Eccezione di decadenza e prescrizione
La decadenza si verifica quando la cartella viene notificata oltre i termini perentori previsti dall’art. 25 DPR 602/1973. L’eccezione va sollevata in giudizio allegando la data di iscrizione a ruolo e la data di notifica; il giudice può dichiarare l’estinzione del titolo. La prescrizione, invece, opera quando il credito non è stato esercitato entro cinque anni; va eccepita in sede di opposizione all’esecuzione o nel giudizio di merito.
Contestazione della sussistenza del credito
Spesso la cartella si basa su accertamenti notificati anni prima o su omissioni contributive contestate all’azienda. È possibile dimostrare che:
- Il debito è già stato pagato (presentando le quietanze di pagamento);
- Le sanzioni sono state calcolate erroneamente;
- Le aliquote contributive applicate non erano corrette (ad esempio perché è stata applicata un’aliquota artigiani anziché commercianti);
- Il periodo contestato è prescritto oppure rientra in un precedente condono o definizione agevolata.
Azione risarcitoria verso il datore di lavoro (per i lavoratori)
Il lavoratore che si accorge che il datore non ha versato i contributi non può agire contro l’INPS per l’accredito, ma può promuovere un’azione per il risarcimento del danno o richiedere una rendita vitalizia in base all’art. 13 L. 1338/1962 . Può inoltre chiedere l’accertamento giudiziale dell’omissione anche prima del danno .
Difesa penale per omesso versamento
Per i datori di lavoro l’omesso versamento dei contributi può integrare reato (art. 2 D.Lgs. 74/2000) solo se riguarda le ritenute dovute all’Erario; per i contributi previdenziali, l’omesso versamento non costituisce reato, ma è prevista una sanzione amministrativa e il recupero coattivo. Tuttavia, la mancata consegna dei modelli DM10 o UNIEMENS può essere sanzionata penalmente se si configura un reato di frode.
Mediazione e transazione con l’INPS
In alcuni casi è possibile concludere una transazione con l’INPS e l’agenzia della riscossione: ciò avviene soprattutto nelle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione) o nel concordato preventivo. La transazione consente di ridurre l’importo dovuto e di pagare in tempi più lunghi, previa approvazione del tribunale. Può prevedere la falcidia di interessi, sanzioni e spesso una percentuale sui contributi dovuti.
Utilizzo della definizione agevolata (rottamazione quater e riammissione)
La definizione agevolata (detta “rottamazione quater”) introdotta dalla Legge di bilancio 2023 e aggiornata nel 2025 consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere sanzioni e interessi di mora, pagando solo il capitale e le spese di notifica. Gli adempimenti principali sono:
- Presentazione dell’adesione: scadeva il 30 giugno 2023, con possibilità di pagamento in unica soluzione o in 18 rate (5 anni). Chi aderiva riceveva una comunicazione delle somme dovute e poteva pagare la prima rata entro il 31 ottobre 2023 .
- Riammissione 2025: la Legge 15/2025, convertendo il DL 202/2024, ha riaperto i termini per coloro che erano decaduti dalla rottamazione quater perché non avevano pagato integralmente le rate entro il 31 dicembre 2024. Tali soggetti devono presentare un’istanza di riammissione entro il 30 aprile 2025 e potranno pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate con scadenze fino al 2027 . L’agenzia invia una comunicazione con l’importo e le rate entro il 30 giugno 2025 .
- Stralcio dei mini-debiti: la definizione agevolata ha previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2015. L’annullamento è stato effettuato al 30 aprile 2023; per enti diversi dallo Stato (Comuni, regioni) era prevista una facoltà di stralcio parziale .
L’adesione alla definizione agevolata comporta la sospensione delle procedure esecutive e il rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) per partecipare a gare o appalti. Se le rate non vengono pagate entro i 5 giorni di tolleranza, la misura decade e l’intero debito, al netto degli interessi e delle sanzioni cancellate, torna a essere esigibile. È quindi fondamentale pagare puntualmente per non perdere i benefici.
Modifica del regime sanzionatorio (DL 19/2024 e L. 388/2000)
Nel 2024 sono state introdotte importanti novità sulle sanzioni civili. L’art. 116 della Legge 388/2000 prevede che, in caso di mancato o ritardato versamento contributivo, è dovuta una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 7,5 punti, con un massimo del 40 % dei contributi dovuti; oltre tale soglia maturano interessi di mora . Per i pagamenti rateali, la sanzione è pari al TUR aumentato di 5,5 punti per i primi 12 mesi e di 7,5 punti per i successivi .
Il DL 19/2024 (decreto attuazione PNRR) ha introdotto la possibilità di ridurre del 50 % le sanzioni se il datore paga i contributi entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento o della richiesta INPS . Se il debitore chiede la rateazione e rispetta le rate, la riduzione è confermata; in caso di inadempimento, le sanzioni tornano al valore pieno. Un’altra novità prevista dal comma 10 dell’art. 116 è l’applicazione del tasso di interesse legale (anziché del TUR maggiorato) quando l’inadempimento deriva da incentivi o normative di difficile interpretazione: dal 1° settembre 2024, se il mancato versamento è dovuto all’incertezza normativa e il pagamento avviene entro il termine fissato dall’INPS, le sanzioni si riducono al tasso legale .
Strumenti alternativi: sovraindebitamento e composizione della crisi
I debitori con più cartelle e debiti fiscali/tributari possono accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e aggiornate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Tali procedure permettono di ridurre o cancellare i debiti verso l’INPS e altri creditori grazie all’intervento dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e all’omologa del tribunale.
Accordo di composizione della crisi
Destinato a imprenditori, professionisti e imprenditori agricoli, l’accordo consente di proporre un piano di ristrutturazione che prevede la falcidia dei debiti e il pagamento rateale in un arco di tempo (solitamente 4–5 anni). È necessario ottenere l’assenso della maggioranza dei creditori. L’INPS può votare in base alla misura del proprio credito e spesso accetta piani che prevedono il pagamento solo parziale delle somme dovute.
Piano del consumatore
Rivolto a consumatori e lavoratori autonomi, il piano consente di proporre un pagamento sostenibile al giudice senza richiedere il consenso della maggioranza dei creditori. È utile per chi ha debiti di natura previdenziale, fiscale e bancaria. Il piano deve essere asseverato da un gestore della crisi e può prevedere l’esdebitazione parziale al termine del pagamento. La presenza di contributi INPS non versati non impedisce l’accesso al piano.
Liquidazione controllata del patrimonio
Consente al debitore incapiente di liberarsi dai debiti cedendo ai creditori tutti i beni disponibili (salvo quelli impignorabili) per poi ottenere l’esdebitazione. È simile al fallimento personale. L’INPS viene soddisfatta in base alla graduatoria dei privilegi (crediti contributivi hanno privilegio generale sui beni mobili).
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Introdotta dal D.L. 118/2021 e ora regolata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi, la composizione negoziata permette all’imprenditore in difficoltà di richiedere la nomina di un esperto presso la Camera di Commercio per negoziare con i creditori e trovare soluzioni come l’accordo di ristrutturazione o la concessione di nuove linee di credito . L’Avv. Monardo è esperto negoziatore certificato e può assistere le imprese nella presentazione dell’istanza e nella predisposizione del piano.
Organismo di Composizione della Crisi (OCC)
Il Ministero della Giustizia gestisce l’albo degli OCC e definisce i requisiti per i gestori della crisi tramite il D.M. 202/2014 . L’Avv. Monardo, in qualità di professionista fiduciario di un OCC, può essere nominato gestore per assistere i debitori nella procedura e predisporre la relazione particolareggiata da presentare al tribunale.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare la notifica: molti contribuenti non ritirano la raccomandata o non aprono la PEC, ma la notifica si considera perfezionata per compiuta giacenza. È fondamentale ritirare la posta e calcolare i termini.
- Sottovalutare i vizi formali: se non si impugna l’atto nei 40 giorni, le nullità formali si convalidano e non possono più essere fatte valere .
- Affidarsi a modelli generici: ogni cartella è diversa; occorre un’analisi puntuale del ruolo, delle aliquote e dei periodi contestati. Ricorsi generici spesso vengono rigettati.
- Pagare senza verificare: prima di pagare è opportuno valutare la prescrizione, la decadenza e le eventuali definizioni agevolate. Pagare spontaneamente può precludere la possibilità di aderire a rottamazioni o piani del consumatore.
- Non richiedere il Durc: avere un Durc regolare è indispensabile per partecipare a bandi e gare; aderire alla definizione agevolata o chiedere la rateazione può consentire l’emissione del Durc anche in presenza di debiti.
- Non documentare i pagamenti: conserva sempre le ricevute e i bonifici; in caso di contestazioni potrai dimostrare l’avvenuto pagamento.
- Trascurare l’assistenza professionale: la materia è complessa; rivolgersi a un avvocato esperto in diritto previdenziale come l’Avv. Monardo è la scelta più sicura per evitare errori procedurali.
Tabelle riepilogative
Termini di notifica della cartella (art. 25 DPR 602/1973)
| Tipologia di credito (origine) | Termine per la notifica della cartella | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Somme derivanti da controllo automatizzato (art. 36‑bis)** | 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione | DPR 602/1973, art. 25 |
| Somme derivanti da controllo formale (art. 36‑ter) | 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione | DPR 602/1973, art. 25 |
| Somme derivanti da accertamenti definitivi | 31 dicembre del secondo anno successivo alla definitività dell’accertamento | DPR 602/1973, art. 25 |
| Rateazione non versata | 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza della rata non versata | DPR 602/1973, art. 25 |
| Proposte di concordato/accordo o sovraindebitamento (art. 25, comma 1‑bis) | 31 dicembre del terzo anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologa | DPR 602/1973, art. 25, comma 1‑bis |
Scadenze e condizioni della definizione agevolata (rottamazione quater)
| Periodo del debito | Note | Fonti |
|---|---|---|
| Debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 | Possono essere estinti pagando solo capitale e spese. Adesione entro il 30 giugno 2023. | AE-Riscossione |
| Riammissione 2025 | Possibile solo per chi era decaduto dalla rottamazione quater entro il 31 dicembre 2024; domanda entro 30 aprile 2025; pagamento unico entro 31 luglio 2025 o rate (10) fino al 2027 . | Legge 15/2025 , AE-Riscossione |
| Stralcio debiti fino a 1.000 € (2000‑2015) | Annullamento automatico al 30 aprile 2023; per enti diversi dallo Stato stralcio facoltativo . | AE-Riscossione |
Regime sanzionatorio (art. 116 L. 388/2000 e DL 19/2024)
| Circostanza | Sanzione/Interesse | Fonte |
|---|---|---|
| Omesso versamento contributivo | TUR + 7,5 punti fino a massimo 40 %; oltre, interessi di mora | L. 388/2000, art. 116 |
| Rateazione entro 12 mesi | TUR + 5,5 punti | L. 388/2000 |
| Rateazione oltre 12 mesi | TUR + 7,5 punti | L. 388/2000 |
| Pagamento entro 30 giorni dalla notifica (DL 19/2024) | Riduzione sanzioni del 50 % | DL 19/2024 |
| Incertezza normativa (dal 1° settembre 2024) | Sanzione ridotta al tasso legale se pagamento entro il termine fissato | L. 388/2000, art. 116, commi 10 e 15 |
FAQ – Domande frequenti
1. Cos’è una cartella di pagamento e cosa contiene?
La cartella di pagamento è un atto con cui l’agente della riscossione intima al contribuente di pagare tributi o contributi. Deve indicare il credito iscritto a ruolo, la data in cui il ruolo è divenuto esecutivo, l’ente creditore, l’importo del capitale, delle sanzioni e degli interessi, nonché l’ordine di pagare entro 60 giorni .
2. Che differenza c’è tra cartella e avviso di addebito?
L’avviso di addebito, introdotto dall’INPS dal 2011, sostituisce la cartella per i contributi previdenziali e ha efficacia immediatamente esecutiva. Dopo 60 giorni l’agente della riscossione può avviare l’esecuzione. La cartella, invece, è emessa per i tributi fiscali e contiene un ordine di pagamento con termine di 60 giorni .
3. Quali sono i termini per impugnare l’avviso di addebito?
Il debitore deve presentare ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni per evitare l’esecuzione .
4. Entro quando deve essere notificata la cartella di pagamento?
Dipende dalla tipologia di credito: per i controlli automatizzati la cartella va notificata entro il terzo anno successivo alla dichiarazione; per i controlli formali entro il quarto anno; per gli accertamenti definitivi entro il secondo anno .
5. Posso eccepire la prescrizione dei contributi?
Sì. I contributi di previdenza obbligatoria si prescrivono in cinque anni, a meno che il lavoratore non abbia presentato denuncia, nel qual caso la prescrizione è decennale . La prescrizione decorre dalla scadenza del contributo e può essere interrotta da atti di riscossione. Se dopo l’ultima notifica trascorrono più di cinque anni senza altri atti, puoi eccepire la prescrizione in giudizio.
6. L’avviso di intimazione deve essere impugnato?
No. La Cassazione ha stabilito che l’avviso di intimazione (preavviso di fermo) non è un atto autonomamente impugnabile perché non rientra tra quelli indicati dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992. Il contribuente può contestarlo in sede di opposizione all’esecuzione, facendo valere la prescrizione .
7. Che succede se non pago la cartella o l’avviso nei termini?
Decorso il termine di 60 giorni, l’agente della riscossione può iscrivere fermo amministrativo, ipoteca o avviare un pignoramento su stipendi, pensioni, conti correnti o immobili. È consigliato attivarsi tempestivamente con un ricorso o una richiesta di rateazione.
8. Come funziona la rateazione delle cartelle?
La rateazione ordinaria consente fino a 72 rate mensili; quella straordinaria fino a 120 rate in presenza di gravi difficoltà economiche. È necessario presentare domanda all’Agenzia Entrate‑Riscossione allegando documenti reddituali. In caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, la rateazione decade e l’intero debito diventa esigibile.
9. Cos’è la definizione agevolata (rottamazione quater)?
È una procedura che consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni. Prevede il pagamento in unica soluzione o in 18 rate (poi ridotte a 10 rate con la riammissione del 2025) e la domanda doveva essere presentata entro il 30 giugno 2023; la riammissione è riservata ai decaduti entro il 31 dicembre 2024 .
10. Posso aderire ora alla definizione agevolata se non l’ho fatto nel 2023?
No. La riapertura dei termini nel 2025 riguarda solo coloro che avevano presentato domanda nel 2023 ma erano decaduti per mancato pagamento. Se non avevi aderito, non puoi presentare una nuova domanda; potresti valutare altre soluzioni come la rateazione ordinaria o le procedure di sovraindebitamento.
11. Cosa succede ai debiti inferiori a 1.000 euro?
I debiti fino a 1.000 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2015 sono stati annullati d’ufficio al 30 aprile 2023. Alcuni enti hanno disposto lo stralcio anche per il loro tributo (es. multe comunali). Per debiti successivi non è previsto lo stralcio automatico .
12. Cosa comporta la sospensione della prescrizione per la Pubblica Amministrazione?
Per i contributi dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Separata, la prescrizione è sospesa fino al 31 dicembre 2025 grazie al DL 202/2024. Ciò significa che il tempo non decorre e non maturano sanzioni fino a quella data. Le PA devono regolarizzare i contributi entro il 31 dicembre 2025 .
13. Qual è la giurisdizione competente per le controversie sui contributi?
La giurisdizione è del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche se l’atto proviene dall’Agenzia delle Entrate. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite con l’ordinanza 18090/2024 .
14. È possibile ridurre le sanzioni versando i contributi in breve tempo?
Sì. Il DL 19/2024 prevede che se il debitore paga i contributi entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dell’avviso, le sanzioni sono ridotte del 50 % . Inoltre, dal 1° settembre 2024 se l’inadempimento è dovuto a incertezza normativa e il pagamento avviene entro il termine fissato, le sanzioni sono ridotte al tasso legale .
15. Cosa succede se la cartella è annullata per vizi formali?
Il giudice può dichiarare la nullità della cartella per difetto di motivazione o per decadenza; tuttavia, l’INPS può proporre in giudizio una nuova azione per accertare il credito (cognizione piena) e ottenere un nuovo titolo . Pertanto, occorre contestare anche la sussistenza del credito e non solo i vizi formali.
16. Posso utilizzare le procedure di sovraindebitamento per debiti contributivi?
Sì. I debiti previdenziali possono essere inclusi nel piano del consumatore, nell’accordo di ristrutturazione o nella liquidazione controllata previsti dalla Legge 3/2012. Grazie alla falcidia e alla dilazione prevista, è possibile ridurre o rateizzare i contributi, previa approvazione del tribunale. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi, può assisterti in queste procedure.
17. Quali sono i limiti di pignoramento delle pensioni e degli stipendi?
In generale, le somme derivanti da pensioni o stipendi sono pignorabili nel limite di un quinto della parte eccedente il minimo vitale (oggi 702 euro). Il saldo del conto corrente su cui viene accreditata la pensione può essere pignorato per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale se la pensione è versata, o nel limite di un quinto se si tratta di saldo preesistente. Ulteriori tutele sono previste per i beni strumentali d’impresa.
18. Cosa si intende per estratto di ruolo e perché è importante?
L’estratto di ruolo è un certificato rilasciato dall’agenzia della riscossione che riporta le iscrizioni a ruolo a carico del contribuente. Contiene dati su cartelle, avvisi e somme dovute. Serve per verificare l’ammontare del debito, le date di iscrizione, eventuali sospensioni o pagamenti. L’estratto di ruolo è sufficiente come prova dell’esistenza del debito e della notifica, secondo la giurisprudenza .
19. Quali sono le nuove misure di sospensione e riduzione sanzioni introdotte nel 2024‑2025?
Oltre alla riduzione del 50 % delle sanzioni per pagamenti entro 30 giorni, il DL 202/2024 ha sospeso fino al 31 dicembre 2025 la prescrizione per i contributi dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, con sospensione delle sanzioni . Inoltre, la L. 388/2000, modificata nel 2024, ha previsto l’applicazione del tasso legale per sanzioni in caso di incertezza giurisprudenziale .
20. Posso contestare la cartella anche dopo aver pagato le rate della definizione agevolata?
No. Se hai aderito alla definizione agevolata e paghi le rate, accetti la misura e rinunci a impugnare gli atti. Tuttavia, se non versi le rate e decadi, puoi comunque eccepire vizi o prescrizione in sede giudiziale, ma non potrai più aderire alla definizione agevolata se non rientri nelle ipotesi di riammissione.
Simulazioni pratiche
Di seguito alcune simulazioni numeriche che illustrano i diversi scenari di regolarizzazione o contestazione del debito.
Simulazione 1: contestazione per prescrizione
- Scenario: impresa riceve nel 2025 un avviso di intimazione per contributi relativi al 2015, senza avere ricevuto precedenti cartelle dopo il 2017.
- Analisi: i contributi si prescrivono in cinque anni . Se l’ultimo atto interruttivo è del 2017 e non sono seguiti altri atti, al 2023 la prescrizione è maturata. L’avviso di intimazione, notificato nel 2025, non è impugnabile autonomamente ma interrompe la prescrizione; tuttavia la prescrizione era già maturata prima. L’impresa può eccepirla in sede di opposizione e ottenere l’annullamento del debito.
Simulazione 2: adesione alla rottamazione quater (debito 2020)
- Debito originario: 15.000 € di contributi INPS (capitale 10.000 €, sanzioni e interessi 5.000 €).
- Definizione agevolata: il contribuente presenta domanda nel giugno 2023. Riceve la comunicazione e sceglie il pagamento in 18 rate. Il debito da pagare sarà pari a 10.000 € (capitale) + spese di notifica (si ipotizzi 200 €). Le sanzioni e gli interessi vengono annullati .
- Pagamenti: 10.200 € / 18 rate ≈ 566,67 € a rata. Se entro il 31 dicembre 2024 il contribuente non paga due rate, decade dalla definizione. Con la riammissione 2025 può fare domanda entro il 30 aprile 2025 e pagare le rate restanti in 10 rate dal 2025 al 2027 .
Simulazione 3: rateazione ordinaria
- Debito: 8.000 € di contributi non versati riferiti al 2019. Il contribuente chiede una rateazione di 72 rate.
- Sanzioni: applicazione dell’art. 116 L. 388/2000: TUR (poniamo 4 %) + 5,5 punti = 9,5 % per i primi 12 mesi; successivamente 11,5 %. Il massimo del 40 % si raggiunge se il pagamento è dilazionato. In 72 rate (6 anni) la sanzione complessiva potrà superare il 40 % se non vi è la riduzione del DL 19/2024.
- Rate: 8.000 € + sanzioni; ipotizziamo 10.000 € totali. 10.000 / 72 ≈ 138,89 € al mese. Il mancato pagamento di cinque rate comporta la decadenza e l’avvio dell’esecuzione.
Simulazione 4: azione del lavoratore contro il datore di lavoro
- Caso: un dipendente scopre nel 2025 che il datore non ha versato contributi dal 2018 al 2022. Vuole ottenere l’accredito.
- Soluzione: il lavoratore non può agire contro l’INPS; deve citare il datore per il risarcimento del danno o chiedere la rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 . Può anche chiedere un accertamento dell’omissione prima che la mancata contribuzione pregiudichi la pensione .
Simulazione 5: sovraindebitamento e piano del consumatore
- Debiti: imprenditore con 60.000 € di contributi INPS, 40.000 € di tributi erariali e 100.000 € di debiti bancari.
- Procedura: l’interessato si rivolge a un OCC. Il gestore predispone un piano del consumatore proponendo il pagamento del 20 % dei debiti in 5 anni (con risorse derivanti dal lavoro del consumatore e dalla vendita di un bene non essenziale). Il piano prevede la falcidia totale delle sanzioni e degli interessi. I contributi residui saranno pagati in misura del 30 %. Il tribunale omologa il piano; l’INPS accetta la riduzione. Al termine dei 5 anni l’imprenditore ottiene l’esdebitazione e può ripartire.
Conclusione e call to action
Affrontare una cartella per contributi non versati richiede attenzione, tempestività e competenza giuridica. La normativa italiana prevede termini rigorosi per la notifica, la prescrizione e l’impugnazione; inoltre, le sentenze recenti della Corte di Cassazione hanno definito principi importanti sul valore degli avvisi di intimazione, sulla giurisdizione del giudice del lavoro, sulla possibilità dell’INPS di agire in giudizio nonostante l’annullamento della cartella e sui diritti dei lavoratori. Conoscere queste regole permette di evitare errori fatali e di valorizzare le opportunità previste dalle procedure di definizione agevolata, dallo stralcio dei mini-debiti e dalla sospensione della prescrizione per la Pubblica Amministrazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un supporto specialistico per:
- Analizzare la cartella e verificare vizi di forma, prescrizione e decadenza;
- Predisporre ricorsi al giudice del lavoro, opposizioni all’esecuzione e opposizioni agli atti esecutivi;
- Negoziare con l’Agenzia Entrate‑Riscossione piani di rateazione o transazioni;
- Assistere nell’adesione alla definizione agevolata e nella riammissione 2025;
- Strutturare piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni controllate nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento;
- Tutelare i lavoratori che subiscono omissioni contributive, indirizzandoli verso la corretta azione giudiziaria.
Non lasciarti travolgere da sanzioni, interessi e pignoramenti: agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista è la chiave per proteggere il patrimonio e salvaguardare la propria attività.
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Note e fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 25 DPR 602/1973: termini di notifica e contenuto della cartella .
- INPS, Avviso di addebito: informativa, sospensione, annullamento e rateazione .
- Cassazione, Ordinanza 16743/2024 (prescrizione e avviso di intimazione) .
- Cassazione, Sentenza 5981/2024 (validità della cartella e irregolarità della notifica) .
- Cassazione, Ordinanza 19440/2025 (opposizione alla cartella e cognizione piena) .
- Cassazione, Sentenza 701/2024 (diritti del lavoratore e inadempienze contributive) ; Cassazione 11730/2024 (interesse del lavoratore) .
- Sezioni Unite, Ordinanza 18090/2024 (giurisdizione del giudice del lavoro) .
- Legge 335/1995, art. 3 commi 9‑10 (prescrizione quinquennale) .
- L. 388/2000, art. 116 (sanzioni civili) e DL 19/2024 (riduzione sanzioni) .
- DL 202/2024 – Legge 15/2025 (sospensione prescrizione PA e riammissione alla definizione agevolata) .
- Agenzia Entrate‑Riscossione, Definizione agevolata e Riammisione .
- Ministero della Giustizia, OCC e Legge 3/2012 ; Camera di Commercio Verona, composizione negoziata .