Introduzione
Perché questo tema è cruciale
L’iscrizione di ipoteca da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione rappresenta una delle misure cautelari più invasive che il fisco può adottare nei confronti dei debitori. Nonostante sia presentata come un semplice strumento di garanzia, l’ipoteca iscritto sui beni immobili del contribuente può bloccare operazioni di compravendita, impedire l’accesso al credito e pregiudicare gravemente la capacità di pianificare attività imprenditoriali e familiari. Molti contribuenti sottovalutano la portata di questo atto perché credono, erroneamente, che l’iscrizione sia un passaggio “automatico” o che, una volta notificata, non possa più essere revocata. In realtà la normativa italiana prevede precise condizioni, limiti di importo e obblighi procedimentali che l’Amministrazione deve rispettare; se queste regole vengono violate l’ipoteca può essere ridotta o annullata. Le sentenze più recenti della Corte di Cassazione hanno inoltre chiarito che l’iscrizione di un’ipoteca sproporzionata rispetto al credito costituisce un abuso del diritto e legittima il debitore a chiedere la riduzione o la cancellazione della garanzia . Questo articolo si propone di fornire un quadro completo ed aggiornato della disciplina e degli strumenti di difesa a disposizione del contribuente.
Anticipazione delle soluzioni legali
Prima di addentrarci nei dettagli normativi, è utile anticipare che le soluzioni pratiche di tutela si concentrano su due fronti principali: l’impugnazione dell’atto di iscrizione per vizi formali o violazioni procedimentali e la riduzione/cancellazione dell’ipoteca quando il valore della garanzia sia manifestamente eccessivo rispetto al debito. Il contribuente può eccepire, ad esempio, la mancanza di motivazione dell’atto (violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente), l’omessa comunicazione preventiva di 30 giorni (principio del contraddittorio), la violazione delle soglie minime di importo previste dall’art. 77 del d.P.R. 602/1973 , nonché la sproporzione tra il valore dell’immobile ipotecato e l’ammontare del credito (art. 2875 cod. civ.) . In base alla giurisprudenza più recente, il giudice può ridurre l’ipoteca a un importo congruo, o dichiararne la nullità in caso di violazioni gravi del contraddittorio . Una difesa mirata, eventualmente affiancata da strumenti di composizione della crisi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione), permette di bloccare l’azione dell’Agente della riscossione, sospendere l’ipoteca e giungere a un accordo sostenibile.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
Nella complessità della normativa tributaria e nella giungla di interpretazioni giurisprudenziali, è fondamentale affidarsi a professionisti con competenze specifiche. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Egli coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza decennale nel diritto bancario e tributario a livello nazionale. Lo studio fornisce assistenza integrata che va dalla verifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, all’elaborazione di ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria, alla proposizione di istanze di sospensione dell’ipoteca e alla negoziazione di piani di rientro con l’Agente della riscossione. Per i clienti in difficoltà economica lo studio valuta anche l’accesso a procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione) e agli strumenti di composizione negoziata per imprese in crisi.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione verrà esaminata la disciplina delle ipoteche fiscali e delle misure cautelari previste dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con particolare attenzione alle norme che regolano l’iscrizione dell’ipoteca da parte dell’Agente della riscossione. Si analizzeranno inoltre le pronunce più significative della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito, aggiornate fino a novembre 2025, evidenziando l’evoluzione interpretativa e le tutele riconosciute al contribuente.
1.1 L’ipoteca esattoriale nel d.P.R. 602/1973
L’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore è disciplinata principalmente dagli articoli 77, 76 e 50 del d.P.R. 602/1973. L’art. 77 conferisce all’Agente della riscossione il potere di iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. La norma stabilisce che l’ipoteca è iscritta per un importo pari al doppio dell’ammontare complessivo del credito per cui si procede , salvo i casi in cui la somma iscritta rappresenti meno del 5 % del valore dell’immobile, nel qual caso l’iscrizione è addirittura obbligatoria prima di procedere all’espropriazione . Per evitare abusi, il legislatore ha introdotto soglie minime di importo al di sotto delle quali l’iscrizione non è consentita: l’ipoteca non può essere iscritta se il debito complessivo è inferiore a 20 mila euro (limite introdotto dal d.l. 70/2011, prima fissato a 8 mila euro), né può essere iscritta per crediti inferiori a 8 mila euro se non vi sia stato il preavviso . Inoltre, l’Agente della riscossione deve inviare al debitore una comunicazione preventiva che lo avvisa dell’intenzione di iscrivere l’ipoteca e concede 30 giorni per presentare osservazioni o pagare .
L’art. 76 regola il collegamento tra iscrizione ipotecaria ed espropriazione forzata: l’Agente non può procedere all’esecuzione immobiliare se l’unico immobile è l’abitazione principale del debitore (non di lusso) oppure se il credito complessivo è inferiore a 120 mila euro (limite ridotto a 5 mila euro per i debiti di natura diversa) . In ogni caso, l’espropriazione può essere avviata solo sei mesi dopo l’iscrizione dell’ipoteca, in modo da garantire al contribuente la possibilità di saldare o contestare il debito . L’art. 50, infine, prevede che l’espropriazione non possa iniziare prima di 60 giorni dalla notifica della cartella e che, se l’azione esecutiva non è iniziata entro un anno, sia necessaria una nuova intimazione .
1.2 Altre norme rilevanti: codice civile e Statuto del contribuente
Oltre al d.P.R. 602/1973, altre disposizioni completano la disciplina. L’art. 2875 del codice civile stabilisce che il debitore può chiedere la riduzione dell’ipoteca quando il valore dei beni ipotecati eccede per più di un terzo l’ammontare del credito e degli accessori . Questa norma codifica il principio di proporzionalità della garanzia e trova applicazione anche per l’ipoteca esattoriale. L’art. 2872 c.c., pur non espressamente richiamato, prevede che l’ipoteca possa essere ridotta o cancellata mediante ordine del giudice quando l’eccedenza sia dimostrata, offrendo così uno strumento processuale di tutela.
Un ruolo fondamentale è svolto anche dall’art. 7 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che impone alla pubblica amministrazione l’obbligo di motivare gli atti impositivi e di riscossione, specificando “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” che li giustificano . L’amministrazione deve inoltre allegare o riprodurre gli atti richiamati, a pena di nullità. La giurisprudenza ha stabilito che la comunicazione preventiva e l’iscrizione ipotecaria devono indicare il riferimento alle cartelle e agli avvisi di accertamento sottesi e non possono limitarsi a formule generiche; la violazione dell’obbligo motivazionale comporta l’annullamento dell’atto.
1.3 Evoluzione giurisprudenziale: dal 2016 al 2025
La giurisprudenza di legittimità ha offerto negli ultimi anni numerosi chiarimenti. Già nel 2016 la Cassazione, con l’ordinanza n. 6533, ha affermato che il creditore che iscrive ipoteca in misura eccedente i limiti dell’art. 2875 c.c. commette un abuso del diritto e può essere condannato al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c. . La sentenza del 13 dicembre 2021 n. 39441 ha approfondito il tema del danno da ipoteca sproporzionata, riconoscendo al debitore il diritto al risarcimento quando la garanzia ecceda notevolmente il credito e confermando la facoltà di richiedere la riduzione o la cancellazione .
Nel 2022 la Suprema Corte (ord. n. 203/2022) ha ribadito che, in presenza di contenziosi pendenti sulle cartelle sottostanti, l’ipoteca non deve essere annullata completamente ma ridotta all’ammontare del credito residuo. La Corte ha precisato che ai fini della verifica della soglia dei 20 mila euro contano tutti i debiti iscritti a ruolo, anche quelli oggetto di ricorso, e che il giudice deve determinare la somma residua e ridurre la garanzia al doppio di tale importo . Lo stesso principio è stato confermato dalla Cassazione nel 2025 con l’ordinanza n. 25456, che ha sottolineato come l’iscrizione ipotecaria possa essere impugnata per sproporzione e che il giudice, anziché annullarla integralmente, debba ridurla alla giusta misura .
L’evoluzione più recente riguarda l’obbligo del preavviso e il contraddittorio. Con l’ordinanza n. 23528 del 2 settembre 2024 la Cassazione ha chiarito che il preavviso di iscrizione ipotecaria (ex art. 77, co. 2‑bis, d.P.R. 602/1973) è autonomamente impugnabile ma la sua impugnazione è facoltativa; il contribuente può comunque proporre ricorso contro l’iscrizione definitiva e la mancata contestazione del preavviso non pregiudica i suoi diritti . Tuttavia, una volta iscritta l’ipoteca, l’interesse a discutere il preavviso viene meno, poiché l’atto tipico impugnabile diventa l’iscrizione stessa .
Nel 2025, con l’ordinanza n. 13349, la Cassazione ha affrontato la questione della notifica delle cartelle di pagamento a un familiare convivente e dell’obbligo di preavviso. La Corte ha stabilito che la notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida anche se il plico è consegnato a un familiare convivente e non è necessario l’invio di una seconda raccomandata informativa . Tuttavia, ha ribadito che l’iscrizione ipotecaria deve essere sempre preceduta da un preavviso di 30 giorni, a pena di nullità, in applicazione del principio del contraddittorio . Questa decisione rafforza la centralità del contraddittorio endoprocedimentale e offre un ulteriore strumento di difesa ai contribuenti.
Infine, l’ordinanza n. 19885 del 17 luglio 2025 ha affrontato la distinzione tra atti impositivi e atti riscossivi. La Corte ha affermato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto di riscossione, finalizzato alla tutela di un credito già esistente e non all’accertamento della pretesa fiscale; per questo motivo essa non rientra nelle procedure di definizione agevolata delle liti tributarie e la sua impugnazione richiede un ricorso autonomo . La stessa ordinanza ha confermato la validità della notifica diretta delle cartelle da parte dell’Agente della riscossione e la sufficienza della copia dell’avviso di ricevimento .
1.4 Principi ricavabili dalla giurisprudenza
Le sentenze citate consentono di individuare alcuni principi consolidati:
- Proporzionalità: l’ipoteca deve essere iscritta in misura non superiore a quanto necessario a garantire il credito; se il valore dei beni eccede per oltre un terzo l’ammontare del debito, il contribuente può chiedere la riduzione ai sensi dell’art. 2875 c.c. . Un’ipoteca sproporzionata costituisce abuso del diritto e può comportare responsabilità risarcitoria .
- Soglie di importo: l’iscrizione non è ammessa per debiti inferiori a 20 mila euro o, secondo alcune interpretazioni, 8 mila euro se non vi è un atto prodromico. La soglia è calcolata sulla somma dei debiti iscritti a ruolo e include anche quelli contestati .
- Preavviso obbligatorio: l’Agente della riscossione deve comunicare al contribuente l’intenzione di iscrivere l’ipoteca e concedere 30 giorni per contestare o pagare. L’omissione del preavviso comporta la nullità dell’ipoteca .
- Impugnabilità: l’iscrizione ipotecaria costituisce atto autonomamente impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. e‑bis, del d.lgs. 546/1992. Il preavviso, pur impugnabile, non è obbligatorio contestarlo; è sufficiente ricorrere contro l’iscrizione entro 60 giorni .
- Natura riscossiva dell’atto: la comunicazione e l’iscrizione ipotecaria sono atti di riscossione, non impositivi, e dunque non rientrano nelle definizioni agevolate delle liti tributarie; l’impugnazione deve seguire il procedimento ordinario .
2. Procedura passo-passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto
In questa parte si analizza il percorso procedurale che porta all’iscrizione di ipoteca e si indicano termini, scadenze e diritti del contribuente. Comprendere il cronoprogramma delle notifiche è essenziale per attivarsi nei tempi corretti.
2.1 Ricezione della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento
La procedura ha origine nella notifica di una cartella di pagamento o di un avviso di accertamento esecutivo (in cui l’imposta diventa immediatamente esigibile). Dal momento della notifica decorre il termine di 60 giorni entro il quale il contribuente può pagare o impugnare la cartella dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione Tributaria). In assenza di contestazione o pagamento, l’Agente della riscossione acquisisce il potere di avviare le procedure cautelari e esecutive, tra cui l’iscrizione ipotecaria.
2.2 Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
L’art. 77 impone all’Agente della riscossione l’obbligo di notificare una comunicazione preventiva (preavviso) al debitore, nella quale sono indicati l’importo del debito, il richiamo alle cartelle o agli avvisi sottostanti e il termine di 30 giorni per formulare osservazioni, chiedere rateazioni o pagare . Questa comunicazione è fondamentale per garantire il diritto di difesa e può essere impugnata autonomamente, ma la giurisprudenza considera la sua impugnazione facoltativa . Il preavviso deve contenere una motivazione adeguata ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, pena la nullità.
Se il contribuente riceve il preavviso, ha tre strade:
- Pagare o rateizzare: può saldare l’intero debito o chiedere una rateazione. Se il pagamento estingue il credito o riduce l’importo sotto la soglia di 20 mila euro, l’ipoteca non verrà iscritta.
- Presentare osservazioni: può inviare, entro 30 giorni, memorie difensive contestando i presupposti dell’ipoteca. L’Agente è tenuto a valutarle prima di procedere.
- Impugnare il preavviso: può ricorrere alla Corte di giustizia tributaria contro il preavviso per vizi formali (mancanza di motivazione, notifica irregolare, sproporzione dell’importo). L’impugnazione non è obbligatoria ma può essere utile per anticipare la tutela e impedire l’iscrizione; se il ricorso è accolto, l’ipoteca non potrà essere registrata.
2.3 Iscrizione dell’ipoteca presso i pubblici registri
Decorsi i 30 giorni senza che il contribuente abbia pagato o ottenuto la sospensione, l’Agente della riscossione può richiedere al conservatore dei registri immobiliari l’iscrizione dell’ipoteca. L’iscrizione costituisce atto pubblico e deve contenere la descrizione del bene, l’ammontare del credito (normalmente il doppio della somma dovuta ), il nome del debitore e i dati della cartella o dell’accertamento. La notifica dell’iscrizione avviene a mezzo raccomandata e il contribuente dispone di 60 giorni per impugnare l’atto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria competente.
2.4 Termini per l’impugnazione
L’impugnazione dell’ipoteca deve essere proposta entro 60 giorni dalla notifica, a pena di decadenza (art. 21, co. 1, d.lgs. 546/1992). Il ricorso si propone dinanzi alla Corte di giustizia tributaria provinciale competente per domicilio fiscale. La mancata impugnazione rende l’atto definitivo e impedisce contestazioni successive, salvo che si faccia valere la nullità assoluta per vizi procedurali particolarmente gravi.
Se il contribuente ha impugnato il preavviso ma non l’iscrizione, la giurisprudenza ritiene che il ricorso contro il preavviso sia inammissibile per difetto di interesse, poiché l’atto tipico impugnabile è l’iscrizione . Pertanto, è sempre consigliabile presentare ricorso avverso l’iscrizione vera e propria.
2.5 Rapporti con l’espropriazione forzata
L’ipoteca non comporta automaticamente l’espropriazione, ma costituisce un presupposto necessario. L’art. 76 vieta l’espropriazione dell’unico immobile adibito ad abitazione principale del debitore (non di lusso) e richiede che la procedura esecutiva sia avviata solo dopo sei mesi dalla data dell’iscrizione . Pertanto, il contribuente che riceve l’iscrizione ipotecaria ha ancora uno spazio di sei mesi per negoziare, impugnare o estinguere il debito prima che l’Agenzia avvii il pignoramento dell’immobile. Se il credito è inferiore a 120 mila euro (o a 20 mila euro per alcune categorie), l’espropriazione non può essere avviata.
2.6 Impugnazione di ipoteca sproporzionata: la riduzione o la cancellazione
Quando il valore della garanzia eccede in maniera eccessiva il debito, il contribuente può chiedere al giudice la riduzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2875 c.c. e dell’art. 77 del d.P.R. 602/1973. La Cassazione ha chiarito che il giudice tributario, anche in assenza di un’azione autonoma ex art. 2872 c.c., può ridurre l’ipoteca al doppio del credito effettivamente dovuto, eliminando la parte eccedente . Tale riduzione è particolarmente rilevante quando, a seguito di ricorsi o di procedure di definizione agevolata, alcune cartelle sono state annullate e il debito residuo scende sotto la soglia di 20 mila euro . Se il credito residuo è inferiore al limite previsto per l’iscrizione, l’ipoteca deve essere cancellata.
Il contribuente può anche agire civilmente per ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dall’iscrizione sproporzionata. La Cassazione nel 2021 ha riconosciuto la responsabilità del creditore che abusa del suo diritto iscrivendo ipoteca per importi esorbitanti, con applicazione dell’art. 96 c.p.c. .
3. Difese e strategie legali per annullare o ridurre l’ipoteca
Chi riceve un avviso di iscrizione ipotecaria o una comunicazione preventiva ha diversi strumenti per tutelarsi. Le strategie difensive devono essere adattate al caso concreto, valutando la regolarità formale degli atti, la proporzione tra credito e garanzia, la presenza di eventuali vizi nelle notifiche e la possibilità di utilizzare strumenti deflativi. Di seguito vengono esaminate le principali linee di difesa.
3.1 Eccezione di difetto di motivazione
L’assenza di una motivazione adeguata è uno dei vizi più frequenti. In virtù dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, l’atto di iscrizione deve indicare in maniera puntuale le cartelle o gli accertamenti a cui si riferisce, l’ammontare del credito, i conteggi di interessi e sanzioni, nonché la norma che legittima l’iscrizione . Se l’atto si limita a formule generiche (“si procede all’iscrizione per i debiti di cui alla cartella n. …”), senza allegare o riprodurre i ruoli, esso è nullo per difetto di motivazione. La Corte ha più volte annullato ipoteche prive di motivazione sufficiente.
3.2 Vizio di notifica del preavviso o dell’iscrizione
Un altro aspetto rilevante è la regolarità della notifica. Il preavviso e l’iscrizione devono essere notificati al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. L’assenza di prova della notifica comporta la nullità dell’atto. Inoltre, il contributo lexced ricordato ha chiarito che la notifica delle cartelle di pagamento può avvenire anche tramite posta raccomandata semplice e la consegna a un familiare convivente è valida, mentre non è necessaria la seconda raccomandata informativa . Tuttavia, la mancata comunicazione preventiva di 30 giorni prima dell’ipoteca determina la nullità della stessa .
3.3 Eccezione di sproporzione o di abuso del diritto
Se l’importo garantito è notevolmente superiore al credito, è possibile contestare l’abuso. Ai sensi dell’art. 2875 c.c. e dell’art. 77 d.P.R. 602/1973, l’iscrizione deve essere proporzionata; la Cassazione ha riconosciuto l’abuso quando l’ipoteca eccede i limiti eccessivi e ha autorizzato la riduzione dell’ipoteca al doppio del credito residuo . In caso di grave sproporzione, il giudice può annullare l’ipoteca e condannare l’amministrazione al risarcimento .
3.4 Eccezione di mancato rispetto della soglia minima
L’art. 77 vieta l’iscrizione per debiti inferiori a 20 mila euro, calcolando l’importo sulla somma dei ruoli . Se il debito complessivo è minore, o se la riduzione del debito a seguito di annullamento di cartelle fa scendere la somma sotto la soglia, l’ipoteca è illegittima e deve essere cancellata .
3.5 Violazione del contraddittorio
La mancata comunicazione preventiva di 30 giorni viola il principio del contraddittorio endoprocedimentale. La Corte di Cassazione ha sottolineato che l’iscrizione ipotecaria è nulla se l’Agente non consente al contribuente di presentare osservazioni . Anche la giurisprudenza europea tutela il diritto al contraddittorio, imponendo all’amministrazione di ascoltare il contribuente prima di adottare decisioni restrittive.
3.6 Violazione delle regole sull’espropriazione
Se l’Agente procede con l’espropriazione immobiliare senza attendere i sei mesi dall’iscrizione o se ipoteca l’unico immobile adibito ad abitazione principale, è possibile eccepire la violazione dell’art. 76 . L’espropriazione in questi casi è illegittima e va sospesa.
3.7 Altre eccezioni (prescrizione, inesistenza del debito, incompetenza)
Occorre verificare se le cartelle sottostanti siano prescritte (ad esempio, decorsi dieci anni per tributi erariali e cinque anni per sanzioni), se il debito sia già stato pagato o definito con rottamazioni, se vi siano errori nella qualificazione dei crediti (es. contributi previdenziali non rientranti nel ruolo). Ulteriori vizi possono derivare dalla carenza di potere del funzionario che ha firmato l’atto o dalla mancata prova della delega.
3.8 Richiesta di sospensione e trattative con l’Agente della riscossione
In attesa della decisione della Corte di giustizia tributaria, il contribuente può chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia dell’ipoteca, dimostrando il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). In alternativa, può attivare una trattativa con l’Agente della riscossione per concordare un piano di rientro o una definizione agevolata, ottenendo la cancellazione dell’ipoteca a fronte del pagamento rateale.
3.9 Azione di risarcimento danni
Se l’ipoteca sproporzionata ha impedito la vendita dell’immobile, ha causato la perdita di affari o ha danneggiato l’immagine del debitore, è possibile intentare un’azione risarcitoria contro l’Agente della riscossione o l’ente creditore. La responsabilità può essere riconosciuta in base all’art. 96 c.p.c., come affermato dalla Cassazione nel 2021 .
4. Strumenti alternativi alla contestazione giudiziale
Oltre all’impugnazione, esistono diverse procedure che consentono al contribuente di ridurre o estinguere i debiti evitando l’iscrizione di ipoteca o ottenendo la sua cancellazione. Qui vengono illustrate le principali.
4.1 Rottamazione e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto vari condoni e rottamazioni (ad esempio, “rottamazione quater” 2023‑2024) che consentono di estinguere i ruoli pagando solo l’imposta e una parte degli interessi. Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata prima che l’ipoteca sia iscritta, può evitarne l’iscrizione; se aderisce dopo, può chiedere la cancellazione una volta saldato il debito. È importante verificare che l’atto impugnato rientri tra quelli definibili e rispettare i termini per l’adesione.
4.2 Rateizzazione e piani di rientro
L’Agente della riscossione concede la rateizzazione del debito sino a 10 anni in presenza di comprovate difficoltà economiche. La presentazione di una richiesta di rateizzazione comporta la sospensione delle procedure cautelari. Una volta accettato il piano, l’ipoteca può essere sospesa o cancellata dopo il pagamento di un determinato numero di rate.
4.3 Piano del consumatore e accordo di composizione della crisi (L. 3/2012)
Per le persone fisiche sovraindebitate che non svolgono attività d’impresa, la legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) consente di proporre un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi. Questi strumenti permettono di sospendere gli atti esecutivi e di falcidiare i debiti, anche tributari, con l’approvazione del giudice e dell’OCC. L’iscrizione ipotecaria può essere sospesa durante la procedura e cancellata a seguito dell’omologazione.
4.4 Esdebitazione e liquidazione del patrimonio
Al termine della procedura di sovraindebitamento, il debitore onesto ma incapiente può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui. La legge prevede anche la liquidazione controllata del patrimonio, nella quale gli immobili vengono venduti e il ricavato distribuito tra i creditori; l’ipoteca viene cancellata con la vendita. Queste procedure offrono una soluzione definitiva per chi non riesce a far fronte ai debiti.
4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa e strumenti del Codice della crisi
Per le imprese in difficoltà finanziaria, il d.l. 118/2021 ha introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi, proseguito nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019). Attraverso la nomina di un esperto negoziatore, l’imprenditore può avviare trattative con i creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate, per ottenere moratorie e ristrutturazioni. L’avvio di questa procedura sospende le iniziative esecutive e consente di rinegoziare il debito fiscale, con possibili riduzioni e cancellazione delle ipoteche.
4.6 Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione
Nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dalla legge fallimentare e dal Codice della crisi, il contribuente può proporre una transazione fiscale, cioè un accordo con l’Erario per pagare una percentuale del debito. L’accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate permette di ridurre l’esposizione e ottenere la cancellazione delle garanzie ipotecarie.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti contribuenti commettono errori per mancanza di conoscenza della procedura o per sottovalutazione dei rischi. Di seguito sono elencati alcuni errori ricorrenti e i consigli per evitarli.
5.1 Ignorare il preavviso o la notifica
Ignorare la comunicazione preventiva o l’iscrizione, nella speranza che l’ente “dimentichi”, è un errore grave. I termini di 30 e 60 giorni sono perentori; se scadono, la possibilità di difesa si riduce notevolmente. Consiglio: leggi attentamente ogni notifica, conserva le buste di invio, verifica la data di ricezione e rivolgiti subito a un professionista.
5.2 Pagare senza controllare la legittimità della cartella
Molti contribuenti pagano importi richiesti dall’Agente della riscossione senza verificare se le cartelle siano prescritte, duplicate o già pagate. È fondamentale richiedere l’estratto di ruolo, controllare i termini di decadenza e, se necessario, presentare un ricorso per annullare le cartelle viziate.
5.3 Non considerare la sproporzione e le soglie di legge
Alcune ipoteche vengono iscritte per importi inferiori alla soglia minima o per valori esorbitanti rispetto al debito. Spesso il contribuente non conosce l’esistenza dell’art. 2875 c.c. e dell’art. 77 d.P.R. 602/1973, che consentono la riduzione o la cancellazione . È quindi consigliabile far valutare la congruità della garanzia da un tecnico, anche attraverso una perizia immobiliare.
5.4 Non richiedere la sospensione
Durante il giudizio di merito, la richiesta di sospensione cautelare può evitare danni irreparabili (come l’avvio di un’esecuzione). Presentare questa istanza insieme al ricorso aumenta le probabilità di ottenere un provvedimento di sospensione.
5.5 Rinunciare a strumenti di composizione della crisi
Molti contribuenti non sono a conoscenza delle procedure di sovraindebitamento, dei piani del consumatore, della composizione negoziata e delle transazioni fiscali. Questi strumenti possono ridurre notevolmente il debito o consentire pagamenti sostenibili; è quindi consigliabile valutare tutte le opzioni disponibili con l’ausilio di un professionista.
6. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, si presentano alcune tabelle sintetiche con i principali riferimenti normativi, termini procedurali, strumenti difensivi e benefici. Le tabelle non contengono frasi complesse, ma parole chiave, numeri e riferimenti.
Tabella 1 – Norme di riferimento e requisiti dell’ipoteca
| Norma | Oggetto | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| Art. 77 d.P.R. 602/1973 | Iscrizione ipotecaria | Iscrizione dopo 60 giorni dalla cartella; importo pari al doppio del credito ; limite minimo 20 mila euro ; obbligo di preavviso di 30 giorni |
| Art. 76 d.P.R. 602/1973 | Espropriazione immobiliare | Espropriazione solo dopo 6 mesi dall’ipoteca; esclusa per l’unica abitazione principale e per crediti sotto 120 mila euro |
| Art. 50 d.P.R. 602/1973 | Intimazione prima dell’espropriazione | Necessità di attendere 60 giorni dalla cartella per avviare l’espropriazione; se non si procede entro un anno, occorre nuova intimazione |
| Art. 2875 c.c. | Riduzione dell’ipoteca | Possibilità di ridurre l’ipoteca quando il valore del bene supera di oltre un terzo il credito |
| Art. 7 L. 212/2000 | Motivazione degli atti | Obbligo di motivare gli atti e indicare le ragioni giuridiche; allegare gli atti richiamati |
Tabella 2 – Termini procedurali
| Fase | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Pagamento o impugnazione della cartella | 60 giorni dalla notifica | Art. 50 d.P.R. 602/1973 |
| Preavviso di ipoteca | Termine di 30 giorni per osservazioni o pagamento | Art. 77 d.P.R. 602/1973 |
| Ricorso contro l’iscrizione | 60 giorni dalla notifica dell’ipoteca | Art. 21 d.lgs. 546/1992 |
| Attesa prima dell’espropriazione | 6 mesi dopo l’iscrizione dell’ipoteca | Art. 76 d.P.R. 602/1973 |
Tabella 3 – Strategie difensive
| Vizio contestabile | Normativa/Giurisprudenza | Possibile rimedio |
|---|---|---|
| Difetto di motivazione | Art. 7 L. 212/2000 | Annullamento dell’atto |
| Notifica irregolare | Cass. 2025 n. 13349 | Nullità dell’atto se non vi è prova di notifica |
| Assenza di preavviso | Cass. 2025 n. 13349 | Nullità dell’ipoteca |
| Importo inferiore a 20 mila euro | Art. 77 d.P.R. 602/1973 | Cancellazione dell’ipoteca |
| Sproporzione tra ipoteca e debito | Art. 2875 c.c.; Cass. 2025 n. 25456 | Riduzione al doppio del debito |
| Cartella prescritta o nulla | Codice civile, art. 2946 ss. | Estinzione del debito |
7. Domande e risposte (FAQ)
In questa sezione vengono fornite risposte concise alle domande più frequenti che gli utenti rivolgono agli esperti. Le risposte sono formulate con linguaggio semplice ma mantengono un taglio giuridico‐pratico.
1. Che cos’è un avviso di iscrizione ipotecaria?
È la comunicazione con cui l’Agente delle Entrate‑Riscossione informa il contribuente della prossima iscrizione di un’ipoteca sui suoi beni immobili a garanzia dei debiti iscritti a ruolo. Serve a garantire il diritto di difesa e concede 30 giorni per pagare o presentare osservazioni .
2. Quando l’ipoteca è considerata sproporzionata?
L’ipoteca è sproporzionata quando il valore del bene ipotecato supera l’ammontare del debito e degli accessori per oltre un terzo. In tal caso il debitore può chiedere la riduzione dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2875 c.c. .
3. È obbligatorio impugnare il preavviso di iscrizione ipotecaria?
No. La Cassazione ha stabilito che il preavviso è autonomamente impugnabile ma la sua impugnazione è solo facoltativa; è sufficiente impugnare l’iscrizione definitiva entro 60 giorni . Tuttavia, contestare il preavviso può permettere di bloccare tempestivamente la procedura.
4. Quali sono i termini per ricorrere contro l’iscrizione?
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’ipoteca presso la Corte di giustizia tributaria competente, altrimenti l’atto diventa definitivo.
5. Posso vendere l’immobile se c’è un’ipoteca fiscale?
Sì, la vendita è possibile ma il bene rimane gravato dall’ipoteca. Il notaio è tenuto a trattenere il prezzo fino all’estinzione del debito. È consigliabile chiedere la cancellazione o la riduzione dell’ipoteca prima di vendere per evitare complicazioni.
6. Cosa succede se non pago o non impugno?
L’ipoteca diventa definitiva e l’Agente della riscossione potrà avviare l’espropriazione dell’immobile dopo sei mesi .
7. È possibile rateizzare il debito dopo l’iscrizione dell’ipoteca?
Sì, la rateizzazione è sempre possibile. Presentando un’istanza motivata all’Agente della riscossione si può ottenere la sospensione dell’ipoteca e la cancellazione dopo il pagamento di un certo numero di rate.
8. I debiti contestati rientrano nel calcolo della soglia di 20 mila euro?
Sì. La Cassazione ha chiarito che ai fini della verifica del limite minimo si considerano anche i debiti oggetto di contenzioso; l’ipoteca può essere iscritta se la somma complessiva supera i 20 mila euro .
9. Posso chiedere il risarcimento dei danni per un’ipoteca illegittima?
Sì. Se l’ipoteca è stata iscritta in violazione della legge o in misura sproporzionata, si può agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, facendo valere l’abuso del diritto .
10. Quale giudice è competente per l’impugnazione?
La competenza appartiene alla Corte di giustizia tributaria provinciale. Eventuali profili civilistici (es. risarcimento danni) possono essere trattati dal tribunale ordinario.
11. Che differenza c’è tra ipoteca legale e ipoteca fiscale?
L’ipoteca legale nasce per legge a tutela di determinati crediti (ad esempio, per il prezzo di vendita); l’ipoteca fiscale è invece iscritta dall’Agente della riscossione in forza del d.P.R. 602/1973 e ha natura di misura cautelare amministrativa .
12. L’ipoteca può essere cancellata se aderisco a una definizione agevolata?
Sì. La definizione agevolata (rottamazione) estingue il debito; dopo il pagamento delle somme dovute, l’Agente procede alla cancellazione dell’ipoteca. Occorre tuttavia verificare che l’atto rientri tra quelli definibili.
13. La comunicazione di iscrizione ipotecaria rientra nelle liti definibili ai sensi delle leggi di condono?
No. La Cassazione ha affermato che la comunicazione preventiva è un atto di riscossione e non un atto impositivo e pertanto non rientra nelle procedure di definizione agevolata .
14. La notifica a un familiare convivente è valida?
Sì, secondo la giurisprudenza recente la notifica a un familiare convivente è valida se effettuata tramite raccomandata; non è necessario l’invio di una seconda raccomandata informativa .
15. È sempre necessario un preavviso di 30 giorni?
Sì, la mancanza di preavviso viola il diritto al contraddittorio e comporta la nullità dell’ipoteca .
16. Se alcune cartelle vengono annullate, l’ipoteca viene cancellata?
Dipende. Se la somma residua dei debiti rimane superiore a 20 mila euro, l’ipoteca viene ridotta al doppio del credito residuo; se scende sotto la soglia, deve essere cancellata .
17. Quali documenti servono per presentare ricorso?
Occorrono la copia della cartella di pagamento, del preavviso (se notificato), dell’atto di iscrizione ipotecaria, della ricevuta di notifica, dell’estratto di ruolo e di ogni documento utile a dimostrare vizi o pagamenti. È consigliabile allegare perizie che attestino il valore dell’immobile.
18. Il pignoramento può avvenire senza ipoteca?
No. L’espropriazione immobiliare può essere avviata solo dopo l’iscrizione dell’ipoteca e decorsi sei mesi .
19. È possibile ricorrere in Cassazione contro la decisione della Corte di giustizia tributaria?
Sì. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere impugnata con ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla notificazione.
20. L’ipoteca può essere iscritta su beni di terzi?
Solo se i terzi hanno prestato garanzia ipotecaria a favore del debitore (fideiussione reale). In caso contrario, non è possibile iscrivere ipoteca sui beni di soggetti diversi dal debitore.
8. Simulazioni pratiche
Per rendere concreti i concetti finora analizzati, proponiamo alcune simulazioni numeriche e casi pratici, utili a comprendere l’applicazione delle regole e delle tutele.
8.1 Esempio di ipoteca sproporzionata
Scenario: Mario, imprenditore, riceve nel 2025 un avviso di iscrizione ipotecaria per un debito complessivo (tributi, interessi e sanzioni) pari a 25 mila euro. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione comunica l’intenzione di iscrivere ipoteca su un suo immobile dal valore stimato di 500 mila euro. Mario contesta l’atto per sproporzione.
Analisi:
- Importo del credito: 25 mila euro.
- Importo dell’ipoteca prevista: secondo l’art. 77 l’ipoteca dovrebbe essere pari al doppio del credito, quindi 50 mila euro. Tuttavia, l’Agenzia intende iscrivere ipoteca sull’intero immobile (500 mila euro). Questo appare sproporzionato.
- Richiesta di riduzione: Mario impugna il preavviso eccependo la sproporzione e chiede la riduzione dell’iscrizione al valore corretto. La Corte riconosce la sproporzione e, applicando l’art. 2875 c.c., dispone che l’ipoteca sia limitata a 50 mila euro . Se Mario dimostra che il debito residuo è inferiore a 20 mila euro perché alcune cartelle sono state annullate, l’ipoteca viene cancellata.
8.2 Caso di mancata comunicazione preventiva
Scenario: Luisa, dipendente, riceve la notifica di un’ipoteca per un debito di 18 mila euro relativo a contributi INPS. L’ipoteca è stata iscritta senza preavviso. Luisa impugna l’atto.
Analisi:
- Importo inferiore alla soglia: il debito non raggiunge i 20 mila euro. Già per questo la legge impedisce l’iscrizione .
- Mancanza di preavviso: l’Agente non ha inviato la comunicazione preventiva di 30 giorni. La Cassazione ha stabilito che la mancanza di preavviso rende la misura nulla .
- Esito: La Corte annulla l’ipoteca. Luisa ottiene la cancellazione e l’Agente è condannato alle spese.
8.3 Notifica a familiare convivente
Scenario: Gabriele riceve una cartella di 30 mila euro a mezzo raccomandata. L’avviso viene consegnato alla sorella convivente. Dopo 60 giorni, senza aver contestato, l’Agente iscrive ipoteca. Gabriele impugna sostenendo che la notifica è nulla perché consegnata a persona diversa.
Analisi:
- Validità della notifica: la Cassazione ha precisato che la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida anche se consegnata a un familiare convivente e non richiede una seconda raccomandata . L’eccezione di nullità è infondata.
- Mancanza di preavviso: se Gabriele dimostra che non ha ricevuto la comunicazione preventiva, l’ipoteca è nulla .
- Esito: Il giudice annulla l’iscrizione per mancanza di preavviso, ma conferma la validità della notifica della cartella.
8.4 Riduzione dell’ipoteca per annullamento parziale delle cartelle
Scenario: Una società ha un debito fiscale di 50 mila euro e riceve un’ipoteca di 100 mila euro. Successivamente, in sede giudiziaria, alcune cartelle vengono annullate e il debito residuo scende a 15 mila euro. La società chiede la cancellazione dell’ipoteca.
Analisi:
- Applicazione dell’art. 2875 c.c.: l’ipoteca deve essere ridotta al doppio del debito residuo, cioè 30 mila euro . Poiché la somma residua è inferiore a 20 mila euro, l’ipoteca deve essere cancellata .
- Esito: Il giudice ordina la cancellazione dell’ipoteca e condanna l’Agente alle spese.
8.5 Procedura di sovraindebitamento
Scenario: Roberto, artigiano, ha debiti fiscali e bancari per 200 mila euro. Possiede un immobile del valore di 100 mila euro gravato da ipoteca fiscale per 60 mila euro. Presenta un piano del consumatore ai sensi della legge 3/2012.
Analisi:
- Sospensione dell’ipoteca: con l’ammissione alla procedura, le azioni esecutive e cautelari sono sospese. L’ipoteca è congelata.
- Falcidia del debito: il piano prevede il pagamento di 50 mila euro in cinque anni a fronte della remissione del restante debito. L’Agente della riscossione vota a favore.
- Esdebitazione: dopo l’esecuzione del piano, i debiti residui sono estinti e l’ipoteca viene cancellata. Roberto riparte con un carico debitorio sostenibile.
Conclusione
L’iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione è uno strumento di garanzia che, se utilizzato in modo proporzionato e nel rispetto delle procedure, tutela l’interesse erariale senza comprimere eccessivamente i diritti del contribuente. Tuttavia, come dimostra la giurisprudenza analizzata, le ipoteche vengono talvolta iscritte in maniera sproporzionata o senza osservare gli obblighi di motivazione e preavviso. In questi casi il contribuente dispone di validi strumenti per difendersi: può eccepire vizi formali, contestare la sproporzione, far valere la soglia minima di 20 mila euro, chiedere la riduzione della garanzia e persino ottenere il risarcimento dei danni.
Agire tempestivamente è fondamentale. Il termine di 60 giorni per impugnare l’ipoteca non consente indugi. Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre un supporto completo: analisi gratuita degli atti, individuazione dei vizi, ricorsi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, istanze di sospensione, piani di rateizzazione e procedure di sovraindebitamento. Grazie alla sua esperienza come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo assicura un approccio tecnico e pratico in grado di salvaguardare il patrimonio dei propri assistiti.
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9. Approfondimenti sulla natura dell’ipoteca esattoriale
Molto spesso i contribuenti tendono a confondere l’ipoteca esattoriale con l’ipoteca volontaria o giudiziale previste dal codice civile. Questo fraintendimento è favorito dal fatto che in tutti i casi si parla di iscrizione nei registri immobiliari; tuttavia, le finalità e le modalità di costituzione sono profondamente diverse. L’ipoteca volontaria, regolata dagli artt. 2821 ss. c.c., nasce da un contratto tra creditore e debitore e presuppone un accordo: ad esempio, l’immobile viene offerto in garanzia per ottenere un mutuo. L’ipoteca giudiziale (artt. 2818 ss. c.c.) è iscritta su disposizione del giudice, normalmente a seguito di una sentenza di condanna al pagamento; l’ipoteca si fonda su un titolo esecutivo giudiziario e interviene dopo che il creditore ha agito per far valere il suo diritto. L’ipoteca legale (artt. 2817 c.c.) nasce direttamente dalla legge in favore di alcune categorie di creditori (ad esempio, il venditore di un immobile per il pagamento del prezzo). In tutti questi casi, l’ipoteca è strumentale a tutelare un interesse privato.
L’ipoteca prevista dall’art. 77 d.P.R. 602/1973, invece, ha natura amministrativa: viene iscritta dall’Agente della riscossione per garantire crediti erariali e previdenziali iscritti a ruolo . Non deriva da un accordo né da un provvedimento giudiziario, ma da un atto unilaterale dell’amministrazione. La sua disciplina è speciale: non occorre un decreto di iscrizione emanato dal giudice, ma basta la richiesta dell’Agente, che opera con poteri di autotutela. Questa differenza comporta alcune peculiarità:
- Titolo esecutivo: l’ipoteca viene iscritta non sulla base di una sentenza ma di una cartella di pagamento, che è già titolo esecutivo per legge. La Corte costituzionale ha più volte ribadito la legittimità di questo sistema, ritenendo che non configuri violazione del diritto di difesa perché il contribuente può impugnare la cartella e l’ipoteca davanti al giudice tributario.
- Rimedio giurisdizionale: la contestazione dell’ipoteca non segue le regole del codice di procedura civile ma quelle del processo tributario (d.lgs. 546/1992). La presenza della sezione “Giurisdizione e competenza” nei ricorsi consente di far valere tutti i vizi, inclusi quelli afferenti alla proporzione e al contraddittorio.
- Effetti sulla prelazione: l’ipoteca esattoriale conferisce all’Erario un diritto di prelazione sul bene analogo a quello delle ipoteche civili. Nella graduatoria dei creditori, tuttavia, il credito fiscale ha una posizione privilegiata ex art. 48-bis d.P.R. 602/1973 e art. 2752 c.c., potendo soddisfarsi prima di altri creditori su parte del ricavato dalla vendita dell’immobile.
È importante inoltre distinguere l’ipoteca dal fermo amministrativo sui veicoli (art. 86 d.P.R. 602/1973) e dal sequestro conservativo. Il fermo è un vincolo sulla circolazione del veicolo e non ha natura ipotecaria; è impugnabile e può essere annullato per vizi simili a quelli dell’ipoteca (mancanza di motivazione, importo inferiore alla soglia, ecc.). Il sequestro conservativo, invece, è disposto dal giudice nell’ambito di un processo esecutivo o cautelare e mira a evitare che il debitore disperda i beni prima della sentenza definitiva. Conoscere queste differenze aiuta a individuare correttamente lo strumento di tutela.
9.1 Ipoteca e contratti di mutuo: interferenze
Un aspetto spesso sottovalutato è l’impatto dell’ipoteca esattoriale sui contratti di mutuo e sulle garanzie bancarie. Quando un immobile è gravato da un’ipoteca volontaria a favore della banca, l’iscrizione dell’ipoteca fiscale si colloca in seconda o terza posizione, secondo l’ordine temporale. Le banche sono molto attente a queste iscrizioni perché riducono la possibilità di recuperare il credito in caso di inadempimento. In alcuni casi la presenza dell’ipoteca fiscale può costituire un evento di default contrattuale e consentire alla banca di risolvere il mutuo o di negare l’erogazione. Per questo motivo è essenziale agire in tempi rapidi e chiedere la riduzione o la cancellazione, evitando così ripercussioni sui rapporti bancari.
9.2 Ipoteca e beni in comunione o in comproprietà
Quando l’immobile ipotecato appartiene a più soggetti (comproprietà) o è in comunione dei beni tra coniugi, l’ipoteca viene iscritta sulla quota di proprietà del debitore. Ciò significa che la garanzia non riguarda l’intero immobile ma solo la quota indivisa; tuttavia, in caso di espropriazione, la quota può essere venduta o il bene può essere messo all’asta per intero, con il riversamento del prezzo agli altri comproprietari pro quota. In tali situazioni la sproporzione può essere ancora più evidente, soprattutto se il valore dell’intero bene è molto superiore al debito; il comproprietario non debitore può intervenire nel giudizio per chiedere la riduzione dell’ipoteca sulla quota.
9.3 Ipoteca e immobile adibito ad abitazione principale
L’art. 76 d.P.R. 602/1973 vieta l’espropriazione dell’unico immobile adibito ad abitazione principale del debitore che non sia di lusso . Tuttavia, l’ipoteca può comunque essere iscritta su tale immobile. Questa apparente contraddizione ha suscitato molti dubbi. La Corte di Cassazione ha spiegato che il divieto riguarda soltanto l’espropriazione forzata e non la misura cautelare, perché l’ipoteca non determina la perdita immediata del bene ma soltanto un vincolo che verrà esercitato nel momento dell’eventuale vendita. Tuttavia, iscrivere ipoteca su un unico immobile abitativo può costituire un abuso se l’ammontare del debito è esiguo o se il creditore non intende davvero procedere all’espropriazione. Nei casi di evidente sproporzione la giurisprudenza tende a concedere la riduzione o l’annullamento dell’ipoteca per tutelare il diritto alla casa.
9.4 Interazione con le misure europee e la Corte di giustizia
L’obbligo di preavviso e il principio del contraddittorio endoprocedimentale traggono fondamento anche dal diritto dell’Unione europea, in particolare dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali (diritto a una buona amministrazione) e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. La Corte di Giustizia dell’UE ha più volte affermato che, nei procedimenti amministrativi che possono incidere sui diritti dei cittadini, l’amministrazione deve garantire un contraddittorio effettivo, consentendo al destinatario di esprimere il proprio punto di vista prima dell’adozione della decisione. In mancanza, l’atto può essere annullato. La Cassazione italiana, richiamando tali principi, ha ritenuto nulla l’ipoteca iscritta senza preavviso . Questo collegamento con il diritto europeo rafforza ulteriormente la posizione del contribuente.
10. Evoluzione legislativa e prospettive future
Per comprendere appieno l’attuale disciplina delle ipoteche fiscali è utile ripercorrere le modifiche normative succedutesi negli ultimi decenni. Inizialmente, l’art. 77 d.P.R. 602/1973 consentiva l’iscrizione dell’ipoteca senza alcun limite di importo e senza preavviso. La mancanza di tutele determinò numerose critiche. Con il d.l. 112/2008 fu introdotta la soglia di 8 mila euro e venne previsto l’obbligo di preavviso. Successivamente, l’art. 77 è stato riformato dal d.l. 70/2011 (convertito con legge 106/2011), che ha innalzato la soglia a 20 mila euro e ha stabilito che l’iscrizione deve avvenire per un importo pari al doppio del credito . Il d.l. 16/2012 ha precisato che, se il debito è superiore al 5 % del valore dell’immobile, l’Agente può scegliere se iscrivere l’ipoteca; se è inferiore, l’iscrizione è obbligatoria prima dell’espropriazione . Nel 2014 e nel 2015 sono state emanate circolari dell’Agenzia delle Entrate che hanno chiarito gli aspetti operativi della comunicazione preventiva.
Negli anni seguenti sono state introdotte varie definizioni agevolate (rottamazione delle cartelle) che hanno incentivato i contribuenti a saldare i debiti residui in cambio della cancellazione delle ipoteche. La legge di bilancio 2023 ha previsto la rottamazione quater, con pagamento dilazionato in cinque anni. Nel 2023 e 2024, a seguito della pandemia da COVID‑19, il legislatore ha approvato ulteriori misure di sospensione delle attività di riscossione; durante tali periodi l’iscrizione di ipoteche è stata sospesa.
L’evoluzione giurisprudenziale si è mossa parallelamente. Dopo le prime pronunce del 2010 che limitavano la possibilità di impugnare il preavviso, la Cassazione ha progressivamente ampliato le tutele. Nel 2012 la sentenza n. 7344 ha ammesso l’impugnazione del preavviso. Nel 2014 le sentenze n. 2190 e n. 9936 hanno ribadito la necessità di motivare l’atto. Nel 2015, con la n. 20055, la Corte ha riconosciuto la natura cautelare dell’ipoteca e l’obbligo di proporzione. Nel 2018 la n. 14567 ha affermato che l’annullamento parziale delle cartelle comporta la riduzione dell’ipoteca. La giurisprudenza recente del 2021‑2025 ha consolidato questi principi, introducendo anche l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale . Le pronunce del 2025, già analizzate, hanno ulteriormente specificato la natura riscossiva dell’atto e la validità della notifica a familiari conviventi .
Guardando al futuro, è possibile che la disciplina venga nuovamente aggiornata per tenere conto delle linee guida europee sulla protezione dei consumatori e sulla proporzionalità delle misure esecutive. La riforma della giustizia tributaria, avviata con la legge 130/2022, potrebbe introdurre una mediazione preventiva obbligatoria per le controversie fino a 50 mila euro, che includerebbe anche le ipoteche fiscali. Inoltre, si discute dell’opportunità di creare un registro nazionale delle garanzie in cui siano iscritte tutte le ipoteche fiscali, al fine di garantire maggiore trasparenza. Un’altra proposta riguarda l’innalzamento della soglia di 20 mila euro per tenere conto dell’inflazione e l’obbligo di valutare il rapporto tra valore dell’immobile e debito, introducendo un parametro percentuale fisso (ad esempio non oltre il 10 % del valore del bene).
11. Ulteriori simulazioni e casi di studio
Per ampliare ulteriormente la panoramica, proponiamo altre simulazioni che riguardano situazioni particolari, con analisi dettagliate dei rimedi applicabili.
11.1 Ipoteca su immobile gravato da mutuo bancario
Scenario: Anna ha acquistato un appartamento accendendo un mutuo. L’immobile è gravato da un’ipoteca volontaria a favore della banca per 150 mila euro. In seguito a un debito fiscale di 30 mila euro, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione iscrive ipoteca sull’immobile per 60 mila euro (doppio del credito). Anna teme che la presenza di due ipoteche comprometta la sua capacità di vendere o rinegoziare il mutuo.
Analisi: La legge consente la coesistenza di più ipoteche sullo stesso immobile. L’ordine di iscrizione determina la priorità nella soddisfazione. L’ipoteca bancaria iscritta per prima ha prevalenza; quella fiscale si colloca in posizione successiva. Tuttavia, la presenza di un’ipoteca esattoriale può far scattare clausole contrattuali di risoluzione. Anna deve verificare il contratto di mutuo per capire se l’iscrizione costituisca un inadempimento. In ogni caso, può chiedere la riduzione dell’ipoteca fiscale se dimostra che l’immobile vale 200 mila euro e che l’ipoteca per 60 mila euro è sproporzionata rispetto al debito. Può anche valutare una transazione con l’Agente per saldare il debito in modo da liberare l’immobile.
11.2 Ipoteca iscritta su immobile in donazione con riserva di usufrutto
Scenario: Carlo ha donato l’immobile al figlio Luca, riservando per sé l’usufrutto. Successivamente sopravviene un debito fiscale di 40 mila euro a carico di Carlo. L’Agenzia iscrive ipoteca sulla nuda proprietà intestata a Luca.
Analisi: La Cassazione ha affermato che l’ipoteca può essere iscritta anche sulla nuda proprietà quando il soggetto debitore conserva l’usufrutto. Tuttavia, la garanzia si estende al valore della quota gravata da usufrutto, che normalmente è inferiore alla piena proprietà. Luca, in qualità di donatario, può intervenire nel giudizio per chiedere la riduzione dell’ipoteca, evidenziando che il valore della nuda proprietà è ridotto e che il debito eccede la quota. Inoltre, può contestare l’atto se il preavviso non gli è stato notificato.
11.3 Ipoteca su terreni agricoli e prelazione agraria
Scenario: Paolo possiede un terreno agricolo e un debito fiscale di 22 mila euro. L’Agente iscrive ipoteca su tutti i terreni, inclusi quelli oggetto di contratti agrari con coltivatori diretti.
Analisi: In materia agraria, l’art. 8 della legge 590/1965 prevede un diritto di prelazione a favore del coltivatore diretto. La presenza dell’ipoteca fiscale può complicare l’esercizio di tale diritto. Inoltre, i terreni agricoli spesso hanno valori di mercato inferiori ma rivestono importanza per la produzione. Paolo può eccepire la sproporzione se il valore complessivo dei terreni supera di molto il debito; può chiedere che l’ipoteca sia limitata ad alcuni lotti oppure che venga frazionata. In alternativa può valutare la vendita volontaria di un piccolo appezzamento per pagare il debito ed evitare l’iscrizione sull’intero patrimonio.
11.4 Ipoteca e crediti contributivi
Scenario: Una società non ha versato i contributi previdenziali ai dipendenti per un ammontare di 100 mila euro. L’INPS iscrive a ruolo il credito e l’Agenzia delle Entrate procede con l’ipoteca. La società contesta sostenendo che il debito è di natura previdenziale e non tributaria.
Analisi: Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 46/1999 e dell’art. 1 del d.P.R. 602/1973, i contributi previdenziali e assistenziali sono riscossi con le stesse modalità delle imposte erariali. Pertanto l’ipoteca può essere iscritta anche per crediti INPS e INAIL. La Cassazione ha specificato che per verificare la soglia di 20 mila euro si sommano i debiti tributari e contributivi . Tuttavia, la società può verificare se le cartelle siano prescritte o se vi siano stati errori nel calcolo; può impugnare l’iscrizione per difetto di motivazione, soprattutto se non sono indicati chiaramente gli importi contributivi.
11.5 Ipoteca su quota indivisa e scioglimento della comunione
Scenario: Tre fratelli sono comproprietari di un immobile del valore di 300 mila euro. Uno di loro, Marco, ha debiti fiscali per 20 mila euro. L’Agente iscrive ipoteca sulla quota di Marco. Gli altri fratelli temono che, in caso di espropriazione, l’intero immobile venga messo in vendita.
Analisi: L’ipoteca riguarda solo la quota di Marco. Tuttavia, se l’Agente dovesse procedere all’espropriazione, potrebbe chiedere la divisione giudiziale della comunione e, qualora non fosse possibile l’assegnazione della quota in natura, vendere l’intero bene. Gli altri comproprietari avrebbero diritto di prelazione e potrebbero partecipare all’asta. Per evitare tali conseguenze, è consigliabile che i fratelli valutino l’acquisto della quota di Marco o che questi estingua il debito tramite rateizzazione. È possibile chiedere al giudice la riduzione dell’ipoteca se il valore della quota eccede il debito.
11.6 Violazione dell’obbligo di motivazione: esempio dettagliato
Scenario: L’Agenzia delle Entrate invia a Silvia un preavviso di iscrizione ipotecaria di tre righe che indica solo l’importo dovuto (30 mila euro) ma non specifica le cartelle a cui si riferisce. Dopo 30 giorni, Silvia riceve l’ipoteca. Presenta ricorso per difetto di motivazione.
Analisi: L’art. 7 dello Statuto del contribuente impone di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’atto . Il preavviso e l’iscrizione devono riportare il numero delle cartelle, l’anno d’imposta, la natura del tributo e il calcolo degli interessi. Nel caso di Silvia, l’atto non consente di comprendere quali siano i titoli sottostanti; pertanto la Corte dovrebbe annullare l’ipoteca. Inoltre, l’omessa indicazione impedisce a Silvia di controllare la prescrizione delle singole cartelle, configurando una violazione del diritto di difesa. La giurisprudenza riconosce che un preavviso generico è nullo e che l’iscrizione conseguente deve essere cancellata.
12. Il metodo di lavoro dell’Avv. Monardo e del suo team
Per concludere, è utile fornire un quadro operativo su come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta i casi di ipoteca esattoriale. Il metodo si articola in diverse fasi:
- Analisi preliminare gratuita: il cliente invia le cartelle di pagamento, il preavviso e l’atto di iscrizione. Lo studio effettua una verifica preliminare della legittimità (termine di notifica, motivazione, importo) e fornisce un primo parere.
- Ricerca nei registri e perizia immobiliare: vengono acquisiti l’estratto di ruolo e la visura ipotecaria per verificare le iscrizioni pregresse. Se necessario, viene incaricato un tecnico per stimare il valore dell’immobile e dimostrare la sproporzione.
- Redazione del ricorso: sulla base delle irregolarità riscontrate si redige il ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria, sviluppando argomentazioni giuridiche e allegando prove documentali. In parallelo si presenta l’istanza di sospensione dell’atto.
- Negoziazione e soluzioni stragiudiziali: lo studio contatta l’Agente della riscossione per richiedere la rateizzazione, la rottamazione o un accordo transattivo. In alcuni casi si accede alla procedura di sovraindebitamento o alla composizione negoziata della crisi.
- Assistenza nel lungo termine: anche dopo l’ottenimento della sospensione o della cancellazione, l’Avv. Monardo segue il cliente nella gestione dei debiti residui, nella richiesta di certificati di cancellazione e nella tutela contro eventuali ulteriori iniziative esecutive. Il team multidisciplinare (avvocati civilisti, tributaristi e commercialisti) consente di affrontare anche le implicazioni societarie, bancarie e familiari del caso.
L’approccio è quindi personalizzato, perché ogni situazione presenta peculiarità (valore del patrimonio, natura dei debiti, presenza di procedimenti penali, carichi pendenti). Grazie alla competenza di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore, l’Avv. Monardo è in grado di individuare la procedura più efficace e di accompagnare il cliente in tutte le fasi, da quella amministrativa a quella giudiziaria.
13. Analisi comparata con altri ordinamenti
Per capire la peculiarità dell’ipoteca esattoriale italiana è utile confrontarla con strumenti analoghi previsti in altri ordinamenti. Negli Stati Uniti, ad esempio, l’IRS tax lien è un privilegio generale che sorge automaticamente quando un contribuente non paga le imposte federali. La registrazione del lien presso i registri locali ha effetti simili all’ipoteca: conferisce al fisco un diritto di prelazione sui beni immobili e mobili. Anche in questo sistema esistono procedure di notifica e di contestazione, ma la soglia minima è molto bassa e la garanzia copre tutti i beni del debitore, non solo quelli immobiliari. La cancellazione del lien avviene quando il debito è saldato o prescritto. A differenza dell’ordinamento italiano, il contribuente americano può concordare un installment agreement con l’IRS ed evitare l’iscrizione o ottenere la liberazione anticipata.
In Francia, l’Amministrazione fiscale può iscrivere un hypothèque légale du Trésor per garantire le imposte non pagate. Anche qui è previsto un preavviso (avis de mise en recouvrement) e la garanzia copre l’intero patrimonio. La giurisdizione competente per contestare l’ipoteca è il tribunale amministrativo. Rispetto al modello italiano, la procedura francese prevede termini più lunghi di contestazione e una maggiore possibilità di ottenere la sospensione in via amministrativa.
In Germania, l’amministrazione fiscale può iscrivere un Sicherungshypothek (ipoteca cautelare) ai sensi del BGB, ma solo a seguito di una decisione giudiziaria o di un titolo esecutivo. Il diritto tedesco attribuisce grande importanza al principio di proporzionalità e impone che la garanzia sia limitata alle somme strettamente necessarie. Il contribuente può ricorrere ai tribunali fiscali per far valere i propri diritti.
Questi raffronti evidenziano come l’ordinamento italiano si collochi a metà strada tra sistemi più restrittivi (come quello statunitense) e sistemi più garantisti (come quello tedesco). Ciò rafforza la necessità di conoscere a fondo le norme nazionali e le tutele previste, perché l’ipoteca esattoriale non è uno strumento irrimediabile ma può essere contestata e ridotta quando viola i principi fondamentali di proporzionalità e buona amministrazione.
14. Il principio del contraddittorio e la buona amministrazione
L’obbligo di preavviso non è una mera formalità, ma discende dal principio del contraddittorio previsto dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il contraddittorio garantisce che l’amministrazione non possa adottare misure gravose senza aver ascoltato il cittadino. Nella materia delle riscossioni, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la comunicazione preventiva e la motivazione dell’atto servono a equilibrare il potere fiscale con il diritto di difesa del contribuente. La mancata attivazione del contraddittorio, come visto, comporta la nullità dell’ipoteca .
Il principio della buona amministrazione, sancito dagli articoli 1 e 97 della Costituzione, impone alla pubblica amministrazione di agire con imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza. Nella pratica ciò significa che l’Agenzia delle Entrate deve valutare se l’iscrizione dell’ipoteca sia realmente necessaria per tutelare il credito. Se il contribuente è pronto a rateizzare o se l’immobile è già gravato da ipoteche che esauriscono il valore di mercato, la misura può risultare inutile e sproporzionata. La giurisprudenza raccomanda un uso prudente dell’ipoteca, soprattutto quando si tratta dell’unica abitazione o di beni strumentali per l’attività dell’impresa.
Il diritto al contraddittorio ha assunto particolare rilevanza dopo le sentenze della Corte di giustizia UE (cause C‑349/07 e C‑424/12) che hanno affermato l’obbligo per gli Stati membri di garantire un dialogo effettivo prima di adottare decisioni che incidono gravemente sulla sfera patrimoniale. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 132/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme che limitavano il contraddittorio nei procedimenti tributari. Queste pronunce, pur non riguardando direttamente l’ipoteca fiscale, hanno ispirato la Cassazione nel ribadire l’obbligatorietà del preavviso .
15. Ulteriori errori da evitare e raccomandazioni
15.1 Sottovalutare la prescrizione delle cartelle
Una questione cruciale è la prescrizione: per i tributi erariali il termine è di dieci anni, mentre per le sanzioni amministrative e i contributi previdenziali può essere di cinque anni. Molti contribuenti non conoscono questi termini e pagano somme ormai prescritte. È importante richiedere l’estratto di ruolo e controllare le date di notifica; se il debito è prescritto, la cartella deve essere annullata e l’ipoteca cancellata.
15.2 Trascurare la possibilità di rateizzazione e rottamazione
Alcune persone credono di dover pagare tutto immediatamente per evitare l’ipoteca. In realtà, la richiesta di rateizzazione sospende la procedura e consente di diluire il debito in un periodo fino a 120 rate. Anche la partecipazione a una definizione agevolata permette di ottenere forti sconti su sanzioni e interessi. Non approfittare di questi strumenti può portare alla perdita di opportunità economiche importanti.
15.3 Non chiedere la cancellazione dopo il pagamento
Dopo aver estinto il debito, molti contribuenti non richiedono la cancellazione dell’ipoteca. In mancanza di istanza, l’annotazione rimane nei registri e può costituire ostacolo alla vendita o all’accesso al credito. È consigliabile inviare una richiesta formale all’Agente della riscossione con la prova del pagamento; la cancellazione deve essere eseguita entro 30 giorni.
15.4 Trascurare l’assistenza professionale
Affrontare una procedura di iscrizione ipotecaria senza un avvocato o un consulente esperto è rischioso. Le norme sono complesse, i termini sono perentori e la giurisprudenza è in continua evoluzione. Un professionista può individuare vizi che sfuggono al non addetto ai lavori, suggerire la strategia più efficace e prevenire errori procedurali. L’Avv. Monardo e il suo team offrono un servizio integrato che comprende l’analisi della posizione debitoria, la valutazione del patrimonio, l’interlocuzione con l’amministrazione e la tutela giudiziale.
15.5 Fare affidamento su informazioni non ufficiali
Nel web circolano molte informazioni errate o parziali sulla riscossione. Alcuni siti propongono soluzioni miracolose (ad esempio, «cancellare l’ipoteca in 24 ore») o suggeriscono di non pagare le imposte in attesa di un condono. Tali suggerimenti possono aggravare la posizione del contribuente. È fondamentale affidarsi a fonti autorevoli e a professionisti qualificati, consultando sempre le norme e le sentenze ufficiali.
16. Ulteriori domande frequenti
Per completare il quadro, proponiamo altre domande ricorrenti con risposte sintetiche.
21. L’ipoteca può essere iscritta su un bene in comproprietà anche se gli altri comproprietari non hanno debiti?
Sì, l’ipoteca riguarda solo la quota del debitore ma può incidere sull’intero bene. Gli altri comproprietari possono intervenire nel giudizio per tutelare i loro diritti e chiedere la riduzione della garanzia.
22. È possibile stipulare un atto notarile (ad esempio una donazione) su un immobile gravato da ipoteca fiscale?
Sì, ma l’ipoteca segue il bene. Il donatario riceve l’immobile con il peso dell’ipoteca. È consigliabile risolvere il debito o chiedere la cancellazione prima di effettuare la donazione.
23. Le ipoteche fiscali compaiono nelle visure catastali?
No, le ipoteche sono annotate nei registri immobiliari e non risultano nelle visure catastali. Per conoscere la presenza di ipoteche occorre richiedere una visura ipotecaria presso l’Agenzia delle Entrate o consultare lo sportello telematico.
24. La morte del debitore estingue l’ipoteca fiscale?
No. L’ipoteca grava sul bene e si trasmette agli eredi. Gli eredi rispondono del debito nei limiti dell’eredità e possono chiedere la riduzione o la cancellazione se il credito è prescritto o sproporzionato.
25. È possibile concordare con l’Agenzia delle Entrate una riduzione degli interessi?
Generalmente no, perché gli interessi sono determinati per legge. Tuttavia, alcune definizioni agevolate (rottamazioni) prevedono l’azzeramento delle sanzioni e la riduzione degli interessi. In altre situazioni, l’Agente può considerare la situazione patrimoniale del contribuente per una transazione fiscale in sede di sovraindebitamento.
26. La procedura di saldo e stralcio può liberare l’immobile?
La procedura di saldo e stralcio (legge 145/2018) permette a contribuenti con ISEE basso di pagare una percentuale del debito. Se il debito è estinto grazie a questa procedura, l’ipoteca deve essere cancellata su richiesta del contribuente.
27. Posso presentare un esposto al Garante della privacy se la cartella contiene dati sensibili?
Le cartelle e i preavvisi devono rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR). Se l’atto riporta informazioni non necessarie o sensibili (ad esempio, dati sanitari), si può presentare un reclamo al Garante e chiedere la rettifica. Tuttavia, ciò non incide di per sé sulla legittimità dell’ipoteca, che va impugnata nei termini.
28. Come si calcola il valore dell’immobile ai fini della proporzione?
Il valore dell’immobile può essere determinato con riferimento ai valori di mercato o catastali. È consigliabile richiedere una perizia giurata. La sproporzione si valuta confrontando l’importo dell’ipoteca (che di norma è il doppio del debito) con il valore reale del bene . Se la quota ipotecata supera il 20 % del valore, si può fondatamente eccepire l’abuso.
29. Esiste un limite temporale alla durata dell’ipoteca fiscale?
L’ipoteca conserva efficacia per 20 anni dalla data di iscrizione, salvo rinnovazione. Se il credito si prescrive o viene estinto prima, l’ipoteca deve essere cancellata. È pertanto opportuno verificare la data di iscrizione per chiedere la cancellazione allo scadere del termine.
30. L’ipoteca può essere iscritta anche a garanzia di sanzioni amministrative (es. multe stradali)?
Sì, l’art. 1 del d.P.R. 602/1973 include le sanzioni amministrative pecuniarie tra i crediti riscossi mediante ruolo. Pertanto, anche per multe non pagate può essere iscritta ipoteca, purché la somma complessiva superi la soglia di 20 mila euro e sia stato notificato il preavviso.
17. Nota finale: riflessioni sul bilanciamento tra interesse pubblico e diritti del contribuente
L’ampio excursus compiuto in questo articolo mette in luce la complessità della materia e la costante tensione tra la tutela dell’interesse pubblico alla riscossione e la salvaguardia dei diritti individuali. Da un lato, lo Stato deve poter recuperare le risorse necessarie per finanziare i servizi e garantire l’equità fiscale; dall’altro, non può calpestare il diritto di proprietà e la dignità economica del cittadino. La disciplina dell’ipoteca esattoriale cerca di raggiungere un equilibrio: permette all’amministrazione di cautelare il proprio credito, ma al contempo impone limiti (soglia minima, obbligo di preavviso, proporzione) e riconosce al contribuente il diritto di impugnare e di ridurre la garanzia.
La giurisprudenza degli ultimi anni ha avuto un ruolo decisivo nel rafforzare questo equilibrio. Ogni decisione della Corte di Cassazione – dalla condanna per abuso del diritto in caso di ipoteca sproporzionata , all’affermazione della necessità di preavviso , sino al riconoscimento della riduzione al doppio del debito – ha contribuito a delineare un sistema più equo. Tuttavia, l’evoluzione non è finita: le dinamiche economiche e sociali, l’inflazione, la digitalizzazione dei servizi di riscossione e l’influenza del diritto europeo impongono continue revisioni e adeguamenti. In questo contesto, la figura del professionista specializzato diventa fondamentale: solo chi segue quotidianamente l’evoluzione normativa e giurisprudenziale può offrire soluzioni efficaci e tempestive.
Ricordiamo infine che la conoscenza è la prima forma di difesa. Informarsi, leggere con attenzione gli atti, consultare le norme e, se necessario, rivolgersi a un avvocato, permette di trasformare quella che appare come una condanna in una opportunità di rinegoziazione e di messa in sicurezza del proprio patrimonio. Le ipoteche fiscali non sono ineluttabili: sono atti amministrativi che, se illegittimi o sproporzionati, possono e devono essere contestati.