Introduzione
Nel sistema tributario italiano la tempestività è tutto. Ricevere un avviso di accertamento o una cartella di pagamento può generare ansia e senso di impotenza, ma in molti casi il contribuente dispone di strumenti per contrastare richieste illegittime. La decadenza dei termini e la prescrizione sono due concetti centrali: determinano il momento entro cui l’Agenzia delle Entrate, l’ente locale o l’agente della riscossione possono esercitare i propri poteri di accertamento e riscossione. Superati questi termini, gli atti sono nulli e le pretese fiscali possono essere fatte decadere. Conoscere queste scadenze consente di difendersi efficacemente e di evitare errori che possono costare caro.
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte per modificare i termini di accertamento e di prescrizione: dalla legge 212/2000 (Statuto del contribuente), al decreto legge 18/2020 (sospensione di 85 giorni per l’emergenza COVID‑19), al decreto legge 34/2020 con l’art. 157 che ha “assorbito” la sospensione, fino ai provvedimenti del 2023–2025 che hanno prorogato i termini per particolari categorie (come il concordato preventivo biennale e le definizioni agevolate) . La giurisprudenza di legittimità si è espressa più volte su tali questioni: l’ordinanza n. 960/2025 e il decreto n. 1630/2025 della Cassazione hanno confermato che la sospensione COVID comporta uno slittamento dei termini di 85 giorni, ma altre pronunce (Cass. 17668/2025) hanno precisato che per gli atti il cui termine è stato prorogato al 31 dicembre 2020 dalla norma speciale (art. 157 d.l. 34/2020) la sospensione non si applica . Inoltre un recente decreto legislativo di giugno 2025 ha abolito la sospensione degli 85 giorni per gli atti dell’Agenzia delle Entrate dalla fine del 2025 . Navigare in questo quadro normativo e giurisprudenziale complesso non è semplice, ma è essenziale per evitare di pagare somme non dovute.
Chi siamo: l’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
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Contesto normativo: decadenza, prescrizione e sospensioni
1. Che cosa si intende per decadenza e prescrizione in materia tributaria
Nel diritto tributario occorre distinguere tra termine di decadenza e termine di prescrizione:
- Decadenza: indica il termine entro cui l’Amministrazione finanziaria o l’ente locale deve esercitare il proprio potere di accertamento o di riscossione. Se l’atto è emesso o notificato oltre il termine decadenziale, è nullo. La decadenza si riferisce quindi alla tempestività del potere della Pubblica Amministrazione. Ad esempio, per la maggior parte dei tributi statali (imposte sui redditi e IVA) l’atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, oppure entro il 31 dicembre del settimo anno se la dichiarazione è omessa . La decadenza è un limite alla potestà amministrativa e non può essere prorogata, salvo espresse deroghe di legge.
- Prescrizione: si riferisce all’estinzione del diritto di credito dell’erario a seguito dell’inerzia prolungata dell’Amministrazione nel pretendere il pagamento. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il credito tributario diventa definitivo e varia in base al tipo di tributo: per i tributi erariali la prescrizione ordinaria è decennale, mentre per le entrate periodiche (come i tributi locali) è quinquennale . La prescrizione può essere interrotta con atti di riscossione validamente notificati; se il debitore contesta l’atto, l’azione giudiziaria interrompe la prescrizione.
Comprendere la differenza fra decadenza e prescrizione è fondamentale. La decadenza va sollevata come motivo di ricorso avverso l’atto; la prescrizione va eccepita in sede di opposizione a precetto o di giudizio di opposizione all’esecuzione.
2. Termini di accertamento per le imposte sui redditi e l’IVA
La disciplina di riferimento per gli accertamenti delle imposte sui redditi e dell’IVA si trova negli articoli 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972. Ecco i punti salienti:
| Tributo | Termine ordinario di accertamento | Termini speciali | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|
| Imposte sui redditi (IRPEF, IRES) | L’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa o nulla, l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno . | Per i casi di recupero di aiuti di Stato, il termine è esteso all’ottavo anno. L’art. 43 consente all’Amministrazione di integrare o modificare l’accertamento entro gli stessi termini . | Art. 43 D.P.R. 600/1973. |
| IVA | L’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione. In caso di dichiarazione omessa o nulla, il termine è fino al 31 dicembre del settimo anno . | Sono possibili integrazioni all’atto nei medesimi termini e la notifica può essere prorogata se l’ufficio richiede documenti essenziali e il contribuente non li presenta . | Art. 57 D.P.R. 633/1972. |
Modifiche legislative recenti: il d.l. 113/2024, art. 2‑quater, comma 14, ha disposto che per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) o al regime di ravvedimento speciale (per i periodi 2018–2021) i termini di accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2027 . Per chi aderisce al solo CPB senza ravvedimento, i termini, originariamente in scadenza al 31 dicembre 2024, sono prorogati al 31 dicembre 2025 .
Un’ulteriore deroga è contenuta nel d.l. 34/2020, art. 157, che – in deroga allo Statuto del contribuente – ha previsto che gli atti di accertamento le cui scadenze ordinarie (al netto della sospensione di 85 giorni) cadevano tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 potessero essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 . Tale norma ha “assorbito” la sospensione emergenziale di cui si dirà infra.
3. Sospensione COVID‑19: art. 67 d.l. 18/2020 e art. 157 d.l. 34/2020
Nel 2020, l’emergenza sanitaria ha spinto il legislatore a sospendere i termini relativi alle attività degli uffici fiscali. L’art. 67 del d.l. 18/2020 ha stabilito che:
- «Gli adempimenti relativi all’attività degli uffici degli enti impositori… sono sospesi dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020»; *
- la sospensione comprende le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso e, per il rinvio operato dall’art. 12 del D.Lgs. 159/2015, anche i termini di decadenza e prescrizione;
- trascorso il periodo di sospensione, i termini ricominciano a decorrere per un tempo pari alla durata della sospensione (85 giorni), con conseguente slittamento della scadenza.
In un primo momento l’Agenzia delle Entrate e diverse pronunce di merito hanno applicato l’allungamento di 85 giorni alla generalità dei termini di accertamento, affermando che, ad esempio, per l’anno d’imposta 2015 il termine per notificare l’avviso sarebbe scaduto il 25 marzo 2021 (31 dicembre 2020 più 85 giorni) e così via per gli anni successivi. L’interpretazione però è stata oggetto di contrasti.
L’art. 157 del d.l. 34/2020, emanato pochi mesi dopo, ha introdotto una disciplina speciale che assorbe la sospensione: prevede che gli atti i cui termini ordinari scadevano tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 (al netto della sospensione di 85 giorni) siano emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022 . Il comma 3 precisa che tale disposizione costituisce deroga all’art. 3 dello Statuto del contribuente e non si applica alle entrate di regioni ed enti locali .
4. Raddoppio dei termini in presenza di reati tributari
Per diversi anni la disciplina prevedeva che, qualora l’Amministrazione riscontrasse violazioni che integrassero ipotesi di reato, i termini di accertamento potessero essere raddoppiati (cosiddetto raddoppio dei termini). Tale norma, introdotta dall’art. 37 del d.l. 223/2006, era finalizzata a permettere all’Amministrazione di accertare con più calma fatti penalmente rilevanti. Tuttavia la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno circoscritto la portata della norma: la Consulta, con la sentenza n. 247/2011, ha affermato che il raddoppio dei termini opera solo se la denuncia per reati tributari è presentata o trasmessa all’autorità giudiziaria entro la scadenza dei termini ordinari. Di conseguenza, se la denuncia viene depositata dopo il decorso del termine, l’avviso notificato oltre il termine ordinario è illegittimo. Questa interpretazione è stata ribadita da numerose pronunce di Cassazione; una decisione del 2023 del Dipartimento della giustizia tributaria riassume questo principio sostenendo che la denuncia penale deve essere presentata entro i termini originari altrimenti il raddoppio non opera .
L’intervento del legislatore nel 2016 ha inoltre eliminato il raddoppio automatico, limitandolo ai soli casi di omessa dichiarazione e a determinati reati particolarmente gravi. Pertanto oggi i termini ordinari restano di regola invariati.
5. Termini per la riscossione: cartelle di pagamento
La normativa della riscossione è contenuta nel D.P.R. 602/1973. L’art. 25 stabilisce che l’agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento:
- entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione per somme dovute a seguito di liquidazione automatica (art. 36‑bis del D.P.R. 600/1973);
- entro il 31 dicembre del quarto anno per somme dovute a seguito di controllo formale (art. 36‑ter);
- entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’avviso di accertamento divenuto definitivo .
I tributi locali seguono regole in parte diverse: la legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 161‑163 della L. 296/2006) stabilisce che l’ente locale deve notificare l’avviso di accertamento per tributi locali (IMU, TARI, TASI, ICP, ecc.) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il pagamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato . L’atto di ingiunzione o il titolo esecutivo per la riscossione coattiva deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo . I tributi locali sono inoltre soggetti a prescrizione quinquennale perché rientrano nelle obbligazioni periodiche .
6. Lo Statuto del contribuente e il divieto di proroga
L’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) vieta in linea generale la proroga dei termini di decadenza e prescrizione: «I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati» . Questa disposizione mira a garantire certezza nei rapporti tributari. Tuttavia, lo stesso articolo prevede che la proroga può avvenire solo per legge in casi eccezionali. Le norme analizzate in precedenza (art. 157 d.l. 34/2020, proroghe per il concordato preventivo biennale, ecc.) rientrano appunto nelle deroghe espressamente previste dal legislatore.
Le principali pronunce giurisprudenziali (aggiornamento al 2025)
1. L’ordinanza Cass. 960/2025 e il decreto 1630/2025
L’ordinanza n. 960/2025 della Corte di cassazione ha affrontato il tema della sospensione di 85 giorni prevista dall’art. 67 del d.l. 18/2020. La Suprema Corte, interpretando in combinato disposto gli artt. 67 d.l. 18/2020 e 12 D.Lgs. 159/2015, ha affermato che la sospensione riguarda non solo le attività da compiersi nel periodo di sospensione ma comporta uno slittamento in avanti della scadenza dei termini di un periodo pari alla durata della sospensione. Ciò significa che il termine di decadenza del 31 dicembre viene “posticipato” al 25 marzo dell’anno successivo per tutti gli anni ancora accertabili al 8 marzo 2020.
L’ordinanza è stata successivamente confermata dal decreto n. 1630/2025, che ha respinto la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia, ribadendo la correttezza dell’interpretazione . Molti uffici hanno utilizzato tali pronunce per giustificare la notifica degli avvisi fino al 25 marzo (per il 2015) o fino alla stessa data degli anni successivi.
2. Cass. 17668/2025: la sospensione è assorbita dall’art. 157
La sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 17668/2025, ha tuttavia precisato che la sospensione di 85 giorni non opera per gli atti il cui termine di accertamento è stato prorogato al 31 dicembre 2020 dall’art. 157 d.l. 34/2020. In tali casi, la proroga speciale assorbe la sospensione; pertanto gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre 2021 (per la notifica, si applicano i 12 mesi dell’art. 157) senza considerare gli 85 giorni . Questa sentenza limita l’applicazione dell’ordinanza 960/2025 ai soli periodi d’imposta non ricompresi nella proroga speciale.
3. Cass. 21765/2025: la sospensione riguarda anche gli enti locali
Con l’ordinanza n. 21765/2025 la Cassazione ha chiarito che la sospensione prevista dall’art. 67 d.l. 18/2020 si applica anche agli enti locali e alle entrate patrimoniali. La Corte ha ricordato che la sospensione opera per tutte le attività di accertamento e riscossione, comprese le imposte locali come l’IMU e la TARI . Ciò significa che per le annualità ancora accertabili al 8 marzo 2020 gli enti locali hanno avuto 85 giorni di tempo in più per notificare gli avvisi.
4. Giurisprudenza sulla decadenza e prescrizione della cartella di pagamento
Numerose pronunce hanno ritenuto nullo l’atto di riscossione notificato oltre i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973. La giurisprudenza ha ricordato che la decadenza deve essere eccepita tempestivamente nel ricorso e che il giudice non può rilevarla d’ufficio. È stato ribadito che gli atti di accertamento e le cartelle notificati dopo il 31 dicembre del terzo/quarto anno sono illegittimi . Per i tributi locali, la decadenza è fissata al 31 dicembre del quinto anno e l’ingiunzione deve essere notificata entro il terzo anno successivo .
5. Raddoppio dei termini: limiti giurisprudenziali
Le pronunce della Cassazione e della Corte costituzionale hanno limitato la portata del raddoppio dei termini. La sentenza n. 247/2011 della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che applicava automaticamente il raddoppio anche in assenza di denuncia, ritenendo che la sanzione penalizzasse eccessivamente il contribuente. Diverse pronunce di merito hanno ribadito che la denuncia penale per reati tributari deve essere presentata entro la scadenza dei termini ordinari per attivare il raddoppio; se avviene dopo, l’avviso è nullo .
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Ricevere un avviso di accertamento o una cartella di pagamento non significa essere obbligati a pagare immediatamente. Il contribuente ha diritti e può avvalersi di vari strumenti di difesa. Di seguito una guida passo‑passo:
- Verifica della notifica
- Controllare la data di notifica e l’ufficiale notificante (raccomandata A/R, posta elettronica certificata o ufficiale giudiziario). Assicurarsi che la notifica sia stata effettuata al domicilio fiscale corretto o tramite PEC valida. Una notifica effettuata a indirizzi errati o a mani di persone non autorizzate è nulla.
- Confrontare la data di notifica con le scadenze legali: se l’atto è stato notificato dopo il 31 dicembre del quinto (o settimo) anno dalla dichiarazione, potrebbe essere decaduto ; se si tratta di cartella di pagamento, verificare i termini di tre, quattro o due anni ; per tributi locali, verificare il quinto anno .
- Analisi dell’atto
- Esaminare la motivazione: l’avviso deve indicare elementi e presupposti di fatto e di diritto; motivazioni generiche o copia/incolla comportano nullità. Verificare la presenza dei dati essenziali (periodo d’imposta, norme violate, calcoli, istruzioni per il pagamento o l’impugnazione).
- Controllare l’avviso bonario o la comunicazione precedente: se la pretesa deriva da controllo formale, verificare che sia stato inviato l’avviso bonario e che siano rispettate le garanzie del contraddittorio.
- Calcolo dei termini per il ricorso
- Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex commissione tributaria). In tale periodo può essere presentato reclamo/mediazione se il valore dell’atto non supera 50.000 euro. Per le cartelle non precedute da accertamento, il ricorso va proposto contro l’agente della riscossione, contestando la notifica o la prescrizione.
- Se l’atto è notificato tramite pec, il termine decorre dal giorno in cui il contribuente apre il messaggio. È consigliabile stampare la ricevuta di consegna e conservare la prova di apertura.
- Sospensione dell’atto
- In caso di pericolo di danno grave e irreparabile (ad esempio, pignoramento imminente), il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto alla Corte di giustizia tributaria presentando istanza motivata, corredata da documenti. In alternativa, è possibile richiedere la sospensione amministrativa all’Agenzia delle Entrate o all’agente della riscossione, allegando la prova della proposizione del ricorso.
- Trattative e definizioni stragiudiziali
- Prima o dopo il ricorso è possibile valutare soluzioni stragiudiziali: la definizione agevolata (rottamazione), la conciliazione giudiziale, il ravvedimento operoso e la remissione in bonis. In sede di mediazione, l’Agenzia può ridurre sanzioni e interessi.
- Nei casi di difficoltà economica, si può proporre un piano di rateizzazione fino a 72 rate (o 120 rate straordinarie) all’agente della riscossione.
- Giudizio
- Se il contenzioso prosegue, il giudice decide sul merito dell’accertamento. In sede di giudizio è fondamentale dimostrare la decadenza (con i calcoli dei termini) o la prescrizione (produzione di atti interruttivi e verifica dell’inerzia). È possibile chiedere consulenza tecnica per contestare i calcoli.
- Fasi ulteriori
- Dopo la sentenza di primo grado, la parte soccombente può appellarsi entro 60 giorni; successivamente è possibile ricorrere in cassazione per violazione di legge. Lo studio dell’Avv. Monardo assiste anche in queste fasi, verificando la convenienza di proseguire o di accedere a definizioni agevolate.
Difese e strategie legali per far valere la decadenza e la prescrizione
1. Eccezione di decadenza
L’eccezione di decadenza va sollevata dal contribuente nel primo atto difensivo (ricorso in Commissione tributaria). Consiste nell’affermare che l’avviso o la cartella sono stati notificati oltre il termine previsto per legge. Per dimostrarlo occorre:
- stabilire la data di presentazione della dichiarazione o di scadenza dell’imposta;
- individuare il termine finale (31 dicembre del quinto, settimo o ottavo anno per l’avviso; terzo/quarto/secondo anno per la cartella; quinto/terzo anno per tributi locali);
- verificare eventuali sospensioni o proroghe (85 giorni COVID, proroga al 31 dicembre 2020 , proroga per concordato preventivo biennale ecc.);
- allegare prove della data di notifica (ricevuta A/R, PEC, relata dell’ufficiale giudiziario).
Se l’atto è stato notificato tardivamente, il giudice deve dichiararne l’inammissibilità. La giurisprudenza ha più volte ribadito che la decadenza non può essere rilevata d’ufficio e deve essere eccepita dalla parte .
2. Eccezione di prescrizione
La prescrizione riguarda il diritto di credito. Nel contenzioso tributario l’eccezione di prescrizione può essere proposta quando il contribuente impugna la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale perché il debito è prescritto. La difesa deve analizzare:
- quando il credito è divenuto definitivo (es. data di notifica dell’avviso d’accertamento non impugnato);
- quali atti sono stati notificati successivamente e se sono idonei a interrompere la prescrizione (accertamenti esecutivi, solleciti, pignoramenti);
- calcolare il periodo intercorso tra l’ultimo atto interruttivo e l’azione di riscossione; se superiore a 10 anni per i tributi erariali o 5 anni per i tributi locali, il credito è prescritto .
In sede di opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) si può far valere la prescrizione del credito e chiedere la declaratoria di inesigibilità.
3. Difesa contro la sospensione COVID e contestazione dell’85 giorni
Come visto, la sospensione di 85 giorni introdotta dall’art. 67 d.l. 18/2020 ha generato numerosi contenziosi. Dal punto di vista del contribuente, si può sostenere che:
- per gli atti il cui termine era prorogato al 31 dicembre 2020 dall’art. 157 d.l. 34/2020, la sospensione non si applica ;
- la sospensione non si applica agli atti emessi da Agenzia delle Entrate dopo il 31 dicembre 2025, in quanto un recente decreto legislativo ha escluso l’operatività dell’art. 67 per tali atti ;
- la sospensione deve essere interpretata restrittivamente; alcuni autori sostengono che la proroga al 31 dicembre è una norma speciale che prevale e che l’allungamento di 85 giorni non può estendersi a successive annualità.
È quindi consigliabile, in sede di ricorso, eccepire l’illegittimità dell’applicazione dell’85 giorni qualora l’ente abbia notificato l’avviso oltre il 31 dicembre ma non sussistano i presupposti normativi.
4. Contrasto agli avvisi con raddoppio dei termini
Qualora l’avviso sia stato notificato oltre i termini ordinari e l’ente invochi il raddoppio per la presenza di reati tributari, il contribuente può difendersi:
- verificando se la denuncia per reati tributari è stata effettivamente presentata prima della scadenza dei termini ordinari. In mancanza, l’ampliamento è illegittimo ;
- contestando la rilevanza penale del fatto: il raddoppio è ammissibile solo per fattispecie penalmente rilevanti (omessa dichiarazione, frode fiscale, ecc.);
- richiedendo l’esibizione degli atti alla Procura e sollevando eccezioni di nullità per violazione del diritto di difesa se l’ufficio non prova tempestivamente la denuncia.
5. Vizi formali e sostanziali dell’avviso
Oltre alla decadenza e prescrizione, esistono numerosi vizi che possono comportare l’annullamento dell’accertamento:
- Incompetenza o carenza di potere dell’ufficio che emette l’atto; ad esempio, l’ufficio locale potrebbe non avere competenza territoriale.
- Violazione del contraddittorio: per alcune categorie di accertamenti (es. studi di settore, ISA, redditometro) l’ufficio deve attivare un contraddittorio preventivo e convocare il contribuente; in mancanza, l’atto è nullo.
- Motivazione insufficiente: se l’avviso si limita a richiamare gli studi di settore senza spiegare le ragioni della rettifica o utilizza formule generiche, viola l’obbligo di motivazione.
- Doppia imposizione: talvolta l’ufficio emette sia avviso di accertamento sia avviso di liquidazione per la stessa imposta, raddoppiando il tributo; in questi casi occorre contestare la duplicazione.
- Errata applicazione delle norme: ad esempio, l’ufficio applica sanzioni in misura superiore al minimo senza motivare le ragioni dell’incremento, o non riconosce correttamente deduzioni e detrazioni.
6. Strategie processuali
Per massimizzare le chance di successo occorre scegliere la strategia processuale più adatta:
- Reclamo e mediazione: per gli atti di valore fino a 50.000 euro, prima di ricorrere alla Corte di giustizia tributaria è obbligatorio presentare reclamo; l’Agenzia può accogliere parzialmente o totalmente le doglianze. In questa sede è possibile ottenere lo sgravio integrale o la riduzione delle sanzioni. Il termine per la decisione è di 90 giorni.
- Ricorso in sede cautelare: unitamente al ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’atto. La sospensione consente di bloccare temporaneamente l’esecuzione (pignoramenti, ipoteche) in attesa della decisione nel merito.
- Conciliazione giudiziale: in corso di processo, le parti possono raggiungere un accordo con riduzione di sanzioni e interessi; ciò è utile per chiudere la lite con risparmio di tempo e spese.
- Ricorso in appello e in cassazione: se il primo grado è sfavorevole, è importante valutare se esistono vizi di legittimità da far valere in appello. Lo studio dell’Avv. Monardo è abilitato al patrocinio in Cassazione e può impugnare le sentenze che violano la legge.
Strumenti alternativi e soluzioni per il debitore
Oltre alle difese processuali, il contribuente può accedere a strumenti alternativi offerti dalla legislazione per regolarizzare la posizione o ridurre il carico fiscale. Di seguito una panoramica.
1. Rottamazione e definizione agevolata
La rottamazione quater, prevista dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo imposta e interessi, senza sanzioni né interessi di mora. Il pagamento può avvenire in 18 rate; la scadenza della rata del 30 novembre 2025 è fondamentale: chi non paga perde i benefici e l’intero importo residuo viene reso immediatamente esigibile . La legge concede una tolleranza di cinque giorni: il pagamento effettuato entro il 9 dicembre 2025 è considerato tempestivo .
Nel 2024 e nel 2025 sono state introdotte ulteriori definizioni agevolate: la definizione liti pendenti consente di chiudere i contenziosi in corso con il pagamento di percentuali variabili; la definizione degli avvisi bonari riduce le sanzioni; il ravvedimento speciale consente di regolarizzare le dichiarazioni per gli anni 2019–2021 con sanzioni ridotte al 5 % e rateizzazione fino a 4 anni.
2. Concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale
Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal d.lgs. 13/2024, consente ai contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di concordare preventivamente il reddito con l’Agenzia delle Entrate per un biennio. Chi aderisce al CPB e al contemporaneo ravvedimento speciale può beneficiare della proroga dei termini di accertamento fino al 31 dicembre 2027 per i periodi 2018–2021 . Chi aderisce al solo CPB ottiene la proroga al 31 dicembre 2025 per i periodi in scadenza al 31 dicembre 2024 . La misura riduce l’incertezza e può comportare la riduzione di controlli e sanzioni; tuttavia è necessario rispettare i parametri ISA e i versamenti nei termini.
3. Rateizzazione, saldo e stralcio e rottamazioni precedenti
I contribuenti in difficoltà possono chiedere la rateizzazione delle cartelle fino a 72 rate mensili (o 120 rate per comprovata temporanea situazione di grave difficoltà economica). In alternativa, la legge consente il saldo e stralcio per soggetti in grave e comprovata situazione di difficoltà economica con ISEE inferiore a 20.000 euro; questa misura consente di pagare solo una percentuale del debito.
Sono inoltre state varate diverse edizioni di rottamazione negli anni passati (rottamazione ter, saldo e stralcio 2019, rottamazione quater); chi ha aderito e non ha pagato può tentare di rientrare tramite nuove definizioni se la legge lo prevede.
4. Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
Per le persone fisiche, le microimprese e i professionisti che non hanno accesso alle procedure concorsuali ordinarie, la Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza disciplinano vari strumenti di composizione della crisi:
- Piano del consumatore: consente al debitore non imprenditore di proporre un piano di ristrutturazione del debito, con falcidia e dilazione, omologato dal giudice. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può predisporre il piano e rappresentare il debitore davanti al tribunale.
- Accordo di composizione della crisi: destinato a imprenditori agricoli, professionisti e start‑up; prevede un accordo con i creditori con il controllo dell’OCC.
- Procedura di esdebitazione del debitore incapiente: consente di ottenere l’esdebitazione integrale per chi non possiede beni o redditi sufficienti. È una procedura straordinaria che elimina i debiti fiscali residui dopo aver dimostrato la propria incapienza.
- Esdebitazione successiva alla liquidazione controllata: permette di liberarsi dai debiti residui al termine della procedura di liquidazione.
Lo studio dell’Avv. Monardo, essendo professionista fiduciario di un OCC e gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia, offre consulenza completa per accedere a tali strumenti e ridurre o azzerare i debiti fiscali e bancari.
5. Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione dei debiti
Per le imprese che accedono al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 63 del Codice della crisi), è possibile proporre la transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, riducendo l’importo dovuto e dilazionandolo. La riforma del 2022 ha reso più flessibili le condizioni della transazione: l’ente può accettare un pagamento pari al valore del bene in caso di liquidazione o una percentuale più bassa se il piano garantisce il miglior soddisfacimento dei creditori pubblici.
6. Procedure speciali per emergenza COVID e calamità
Nel 2020–2021 sono state introdotte varie misure di sostegno, come la sospensione dei termini di accertamento (85 giorni) e lo slittamento dei termini di pagamento per le cartelle. Alcune misure sono ancora applicabili alle annualità 2015–2020; tuttavia la normativa del 2025 ha escluso la sospensione per gli atti emessi dopo il 31 dicembre 2025 . È importante verificare se l’atto rientra in queste casistiche per beneficiare delle proroghe.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Errori frequenti
- Ignorare l’atto: molti contribuenti non aprono la PEC o non ritirano la raccomandata per paura. L’atto, tuttavia, si considera notificato e i termini per l’impugnazione decorrono. Ignorare l’atto significa perdere la possibilità di eccepire vizi.
- Pagare immediatamente senza verifiche: pagare la somma richiesta senza analisi comporta la rinuncia alle eccezioni di decadenza e prescrizione e rende più difficile contestare successivamente.
- Non rispettare i termini di ricorso: presentare il ricorso oltre i 60 giorni porta alla sua inammissibilità. È necessario organizzarsi per tempo.
- Non eccepire la decadenza: la decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice tributario; deve essere sollevata nel ricorso .
- Non conservare le prove: è fondamentale conservare le ricevute A/R, le PEC e gli atti di notifica, le istanze di sospensione e le ricevute di pagamento. Senza prove è più difficile dimostrare i vizi.
- Affidarsi a professionisti non specializzati: la materia tributaria è complessa e in continua evoluzione; rivolgersi a professionisti che non hanno competenza specifica può portare a errori.
Consigli pratici
- Consultare un professionista tempestivamente: un avvocato specializzato in diritto tributario può analizzare rapidamente l’atto e individuare i vizi da far valere.
- Richiedere gli atti all’Agenzia: in caso di dubbi, il contribuente può richiedere copia dell’atto con accesso agli atti o ricostruire la sequenza degli atti notificati per calcolare correttamente i termini.
- Calcolare i termini con precisione: tenere conto delle sospensioni (85 giorni), delle proroghe (art. 157, CPB), delle proroghe dovute alla richiesta documenti dell’ufficio, e della tolleranza di 5 giorni per i pagamenti rottamati .
- Valutare le definizioni agevolate: se il debito è elevato e non vi sono vizi formali, aderire a rottamazioni o ravvedimenti può essere più conveniente che affrontare un giudizio.
- Attivare la rateizzazione: in caso di difficoltà a pagare, richiedere la rateizzazione prima che l’agente della riscossione avvii pignoramenti. Il mancato pagamento di cinque rate comporta la decadenza dal beneficio.
- Usare gli strumenti del sovraindebitamento: per chi non riesce a far fronte ai debiti fiscali, il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione possono azzerare o ridurre sensibilmente i debiti.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Termini di accertamento e di riscossione
| Tipo di tributo/atto | Termine ordinario | Eventuali termini speciali/deroghe | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Imposte sui redditi (IRPEF/IRES) | Notifica avviso di accertamento entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla dichiarazione; 31 dicembre del 7° anno se la dichiarazione è omessa o nulla | Fino all’8° anno per recupero aiuti di Stato; proroga al 31 dicembre 2027 per chi aderisce a CPB e ravvedimento speciale ; proroga al 31 dicembre 2025 per CPB senza ravvedimento ; sospensione 85 giorni (COVID); proroga speciale art. 157 (atto da emettere entro il 31 dicembre 2020) | Art. 43 D.P.R. 600/1973, art. 157 d.l. 34/2020 |
| IVA | Avviso di accertamento entro il 31 dicembre del 5° anno successivo; 7° anno se dichiarazione omessa | Proroghe come per imposte sui redditi; sospensione COVID; proroghe CPB | Art. 57 D.P.R. 633/1972 |
| Cartella di pagamento (imposte erariali) | Notifica entro il 31 dicembre del 3° anno per liquidazione automatica; 4° anno per controllo formale; 2° anno dopo avviso definitivo | Sospensione 85 giorni (COVID); proroghe rottamazione; transazioni fiscali | Art. 25 D.P.R. 602/1973 |
| Tributi locali (IMU, TARI, TASI, ICP, ecc.) | Avviso di accertamento entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla dichiarazione o al pagamento ; ingiunzione esattoriale entro il 31 dicembre del 3° anno dopo accertamento definitivo | Sospensione 85 giorni (COVID) applicabile anche agli enti locali | Art. 1 commi 161‑163 L. 296/2006 |
| Concordato preventivo biennale | Proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2025 o 2027 a seconda dell’adesione al ravvedimento speciale | Sono richieste l’adesione al CPB e il rispetto dei parametri ISA | D.lgs. 13/2024, d.l. 113/2024 |
Tabella 2 – Principali strumenti di difesa e agevolazioni
| Strumento | Descrizione | Benefici per il contribuente |
|---|---|---|
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria | Impugnazione dell’atto entro 60 giorni; possibilità di eccepire decadenza, prescrizione, vizi formali e sostanziali | Annullamento dell’atto, riduzione o annullamento del debito, sospensione cautelare |
| Reclamo/mediazione | Presentazione obbligatoria per atti fino a 50.000 €, con possibilità di accordo con l’Agenzia | Riduzione delle sanzioni fino al 50 %; chiusura rapida della controversia |
| Rottamazione/Definizioni agevolate | Pagamento del debito senza sanzioni e interessi di mora; rateazione in 18 rate; tolleranza di 5 giorni | Riduzione dell’importo da versare; regolarizzazione della posizione debitoria |
| Concordato preventivo biennale (CPB) | Concordato del reddito con l’Agenzia per due anni; proroga dei termini di accertamento | Minori controlli, certezza del carico fiscale, proroga dei termini |
| Ravvedimento operoso e ravvedimento speciale | Regolarizzazione spontanea di violazioni mediante pagamento di tributo e sanzioni ridotte | Sanzioni ridotte, maggiori rate, evitare accertamento |
| Accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale | Procedura concorsuale che consente di ridurre e dilazionare i debiti con accordo dell’erario | Falcidia dei debiti fiscali, salvaguardia dell’attività imprenditoriale |
| Piano del consumatore e altre procedure di sovraindebitamento | Piani autorizzati dal tribunale per persone fisiche e microimprese in crisi | Riduzione e dilazione del debito, esdebitazione finale |
FAQ – Domande e risposte frequenti
1. Entro quanto tempo l’Agenzia delle Entrate può notificarmi un avviso di accertamento?
Per le imposte sui redditi e l’IVA l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine è il 31 dicembre del settimo anno . Per alcune ipotesi (recupero aiuti di Stato) il termine può arrivare all’ottavo anno.
2. La sospensione COVID di 85 giorni si applica ancora?
L’art. 67 d.l. 18/2020 ha sospeso le attività degli uffici dall’8 marzo al 31 maggio 2020, generando uno slittamento di 85 giorni. Tuttavia l’art. 157 del d.l. 34/2020 ha previsto che gli atti con termini in scadenza in quel periodo possano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 ; la Cassazione ha stabilito che per questi atti la sospensione è assorbita . Un decreto legislativo del 2025 ha escluso la sospensione per gli atti emessi dopo il 31 dicembre 2025 .
3. Se ricevo l’avviso oltre il 31 dicembre del quinto anno, cosa posso fare?
Devi proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria eccependo la decadenza: l’atto è nullo se notificato oltre il termine. È fondamentale allegare la prova della data di notifica e calcolare correttamente i termini considerando eventuali sospensioni e proroghe.
4. Che differenza c’è fra decadenza e prescrizione?
La decadenza riguarda il potere dell’Amministrazione di emettere l’atto; se l’atto è notificato oltre il termine, è nullo. La prescrizione estingue il credito tributario per decorso del tempo dopo che l’imposta è diventata definitiva . La decadenza va sollevata nel ricorso tributario; la prescrizione va eccepita nell’opposizione all’esecuzione.
5. Quanto dura la prescrizione dei tributi?
Per i tributi erariali (imposte sui redditi, IVA) la prescrizione è decennale; per i tributi locali la prescrizione è quinquennale perché si tratta di obbligazioni periodiche . Per alcune imposte minori (imposta di bollo, TOSAP) la prescrizione può essere quinquennale.
6. Se non presento la dichiarazione dei redditi, per quanti anni possono accertarmi?
In caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione nulla, l’ufficio può accertare entro il 31 dicembre del settimo anno successivo . Se ricorrono ipotesi di reato, in passato i termini erano raddoppiati ma oggi l’ampliamento è limitato ai casi in cui la denuncia per reati tributari è presentata tempestivamente .
7. Come calcolo i termini quando c’è la sospensione di 85 giorni?
Occorre aggiungere 85 giorni alla scadenza ordinaria (31 dicembre) per le annualità accertabili al 8 marzo 2020, salvo che l’atto rientri nella proroga speciale dell’art. 157 d.l. 34/2020. Ad esempio, per l’anno d’imposta 2015 il termine di notifica slittava al 25 marzo 2021. Tuttavia per gli atti in scadenza nel 2020 la sospensione è assorbita .
8. L’ente può notificarmi un avviso di accertamento via PEC?
Sì, la notifica telematica tramite posta elettronica certificata è valida. Per le persone fisiche la PEC deve essere indicata nel registro INI‑PEC o nel domicilio digitale eletto. L’atto si considera notificato quando il messaggio è consegnato; i termini decorrono dalla lettura.
9. Cosa succede se l’avviso non indica correttamente i motivi?
L’avviso deve contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa. In caso di motivazione generica, il ricorso può ottenere l’annullamento dell’atto per difetto di motivazione. Inoltre, per alcune tipologie (studi di settore, ISA) è obbligatorio il contraddittorio: l’atto è nullo se l’ufficio non ha convocato il contribuente.
10. Posso pagare l’avviso in forma rateale?
Sì, è possibile richiedere la rateizzazione del debito all’Agenzia o all’agente della riscossione. Per gli avvisi esecutivi (emessi dal 2020) la rateizzazione deve essere richiesta prima che l’atto diventi definitivo. Per le cartelle, la rateizzazione può arrivare fino a 72 rate (120 in casi di grave difficoltà).
11. Cosa prevede il concordato preventivo biennale?
Il CPB permette di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il proprio reddito per due anni. In cambio, si ottengono minori controlli e la proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2025 o 2027 . È necessario rispettare i requisiti ISA e pagare le imposte concordate.
12. Cosa succede se perdo una rata della rottamazione quater?
Se non paghi una rata della rottamazione quater o se paghi oltre la tolleranza di 5 giorni (es. oltre il 9 dicembre 2025 per la rata di novembre 2025), perdi i benefici e il debito residuo torna pienamente esigibile con sanzioni e interessi .
13. Il raddoppio dei termini è ancora applicabile?
Il raddoppio è oggi limitato: opera soltanto in caso di reati particolarmente gravi (es. dichiarazione infedele con imposta evasa superiore a 150.000 €) e solo se la denuncia penale è presentata entro la scadenza ordinaria . Pertanto la maggior parte degli accertamenti segue i termini ordinari.
14. Dopo quanto tempo si prescrive una cartella di pagamento?
Se la cartella non è stata impugnata o è diventata definitiva, la prescrizione è decennale per tributi erariali. Tuttavia, se nel frattempo non sono notificati atti interruttivi, la cartella può essere prescritta dopo 10 anni. Per tributi locali la prescrizione è quinquennale .
15. Cosa succede se l’ente ha inviato l’avviso all’indirizzo sbagliato?
La notifica effettuata a un indirizzo non valido (ad esempio, vecchia residenza senza domiciliazione fiscale) è nulla. In tal caso, i termini per il ricorso non decorrono e il contribuente può chiedere l’annullamento per difetto di notifica.
16. Posso utilizzare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto un avviso?
No, il ravvedimento operoso è ammesso solo per regolarizzare spontaneamente violazioni non ancora contestate. Una volta notificato l’avviso, non è più possibile ravvedersi per lo stesso periodo; tuttavia è possibile aderire alla definizione agevolata, se prevista.
17. Cosa fare se non riesco a pagare il debito fiscale?
Oltre alla rateizzazione e alle definizioni agevolate, puoi valutare gli strumenti del sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo, esdebitazione). Lo studio dell’Avv. Monardo può assisterti nella predisposizione di tali procedure, che possono ridurre sensibilmente il debito o estinguerlo.
18. L’IMU e la TARI hanno gli stessi termini di decadenza degli altri tributi?
No, per i tributi locali l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o pagamento; l’ingiunzione esattoriale entro il terzo anno successivo . Inoltre la sospensione COVID di 85 giorni si applica anche agli enti locali .
19. È vero che le cartelle si prescrivono dopo 5 anni?
La regola dei cinque anni vale solo per i tributi locali e per alcune imposte periodiche. Per i tributi erariali la prescrizione ordinaria è decennale . È necessario calcolare il termine dalla data di definitività del credito e verificare eventuali atti interruttivi.
20. Come viene calcolata la tolleranza di 5 giorni per la rottamazione quater?
Il pagamento della rata entro 5 giorni dalla scadenza è considerato tempestivo. Ad esempio, la rata di novembre 2025 scade il 30 novembre; pagando entro il 9 dicembre 2025 si evita la decadenza .
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio come applicare i termini di decadenza e prescrizione, proponiamo alcune simulazioni basate su casi frequenti.
Caso A – Avviso di accertamento IRPEF 2017
Scenario: la società Alfa ha presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi 2017 il 30 novembre 2017. Il termine ordinario di accertamento scade il 31 dicembre 2022 (5 anni successivi). Nel marzo 2020, a causa dell’emergenza COVID, il legislatore ha sospeso per 85 giorni i termini. L’ufficio ritiene quindi di poter notificare l’avviso entro il 25 marzo 2023.
Analisi:
- Termine ordinario: 31 dicembre 2022.
- Sospensione COVID: 85 giorni (dal 8 marzo al 31 maggio 2020), che si sommano alla scadenza ordinaria. Secondo l’ordinanza Cass. 960/2025, la scadenza slitta al 25 marzo 2023.
- Notifica dell’atto: se l’Agenzia notifica l’avviso il 24 marzo 2023, l’atto è considerato tempestivo secondo la tesi dell’85 giorni. Tuttavia, la contribuente può sostenere che la sospensione non si applica per l’anno 2017 (perché la proroga speciale dell’art. 157 si riferisce solo agli atti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, e il 2017 non rientra) o può contestare che la proroga al 31 dicembre sia una norma speciale che prevale .
- Strategia difensiva: presentare ricorso entro 60 giorni eccependo la decadenza (se la notifica avviene oltre il 31 dicembre 2022), contestare l’applicazione della sospensione se non ritenuta applicabile.
Caso B – Cartella di pagamento per controllo formale 2018
Scenario: il sig. Bianchi riceve nel dicembre 2024 una cartella di pagamento relativa a un controllo formale della dichiarazione 2018 (art. 36‑ter). Il termine per l’emissione della cartella è il 31 dicembre 2023 (quarto anno). L’agente della riscossione giustifica l’emissione tardiva applicando la sospensione COVID di 85 giorni.
Analisi:
- Termine ordinario: 31 dicembre 2023 .
- Sospensione COVID: l’85 giorni si applica solo alle attività dell’Agenzia delle Entrate (accertamento) e, secondo alcuni, anche all’agente della riscossione. L’ordinanza 21765/2025 estende la sospensione anche alla riscossione ; quindi la scadenza potrebbe essere slittata al 26 marzo 2024.
- Notifica: la cartella notificata a dicembre 2024 sarebbe comunque oltre il termine anche aggiungendo l’85 giorni. Pertanto la cartella è tardiva e può essere impugnata.
- Azione: proporre ricorso al giudice di pace (per le sanzioni amministrative) o alla corte di giustizia tributaria, contestando la decadenza.
Caso C – Tributo locale (IMU 2016)
Scenario: il Comune notifica al sig. Rossi un avviso di accertamento IMU per l’anno 2016 in data 15 aprile 2023.
Analisi:
- Termine ordinario: per i tributi locali l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, quindi entro il 31 dicembre 2021 .
- Sospensione COVID: l’art. 67 d.l. 18/2020 ha sospeso i termini per 85 giorni. L’ordinanza 21765/2025 conferma che la sospensione si applica anche agli enti locali ; pertanto la scadenza slitta al 26 marzo 2022.
- Notifica: l’avviso notificato il 15 aprile 2023 è oltre la scadenza anche considerando la sospensione; l’atto è decaduto.
- Azione: impugnare l’avviso al giudice tributario, eccependo la decadenza.
Conclusione
La disciplina della decadenza e della prescrizione in materia tributaria è complessa e soggetta a continue modifiche legislative e interpretazioni giurisprudenziali. La legge stabilisce termini perentori entro i quali l’Amministrazione deve esercitare i propri poteri: 5 anni (o 7/8 in casi particolari) per gli accertamenti, 3/4/2 anni per le cartelle, 5/3 anni per i tributi locali. Le sospensioni emergenziali e le proroghe speciali, come l’85 giorni COVID e l’art. 157 d.l. 34/2020, hanno creato un quadro variegato in cui ogni annualità va analizzata individualmente. La giurisprudenza recente ha chiarito alcuni aspetti: l’ordinanza Cass. 960/2025 e il decreto 1630/2025 hanno confermato la validità della sospensione di 85 giorni , mentre la Cass. 17668/2025 ha limitato l’applicazione della sospensione alle annualità non prorogate dall’art. 157 ; l’ordinanza 21765/2025 ha esteso la sospensione anche agli enti locali .
Per il debitore è essenziale conoscere tali scadenze per difendersi efficacemente: eccepire la decadenza nel ricorso, contestare l’applicazione dell’85 giorni, verificare che non vi siano vizi di notifica, avvalersi di strumenti come la rottamazione, il concordato preventivo biennale e le procedure di sovraindebitamento. Agire tempestivamente è cruciale: la mancanza di reazione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto preclude la possibilità di far valere la decadenza. Anche la prescrizione del credito può essere fatta valere per evitare l’esecuzione di cartelle vecchie.
In conclusione, affrontare un accertamento fiscale o una cartella di pagamento richiede competenza e tempestività. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono un’assistenza completa, dalla verifica dei termini alla presentazione del ricorso, dalla richiesta di sospensione alla negoziazione stragiudiziale. Grazie alla qualifica di cassazionista, all’esperienza come gestore della crisi da sovraindebitamento e alla collaborazione con commercialisti e revisori, lo studio è in grado di individuare la strategia migliore per ogni caso.
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