Introduzione
La chiusura unilaterale del conto corrente da parte della banca è un tema di grande rilievo per il consumatore e per l’imprenditore. Un conto corrente bancario non è solo il luogo in cui si depositano le disponibilità ma uno strumento attraverso cui transitano pagamenti, incassi, addebiti e servizi indispensabili (addebiti Rid, carte di debito e di credito, pagamenti telematici, ecc.). La sua chiusura improvvisa può paralizzare l’attività di un’azienda, impedire il pagamento degli stipendi o far saltare l’incasso di fatture. Per i privati può significare non ricevere lo stipendio o la pensione, non poter pagare l’affitto o le utenze.
Sebbene il codice civile e il Testo unico bancario (TUB) attribuiscano alle banche il diritto di recedere dai contratti di apertura di credito e dai rapporti di conto corrente, tale facoltà incontra limiti precisi: l’obbligo di forma scritta, il rispetto del termine di preavviso e la presenza di una giusta causa quando il contratto è a tempo determinato. La violazione di tali regole rende la chiusura illegittima e può comportare la responsabilità della banca per i danni subiti dal correntista.
Nell’articolo vengono illustrate le norme vigenti (artt. 1845 e 1855 del codice civile, art. 117 e art. 118 del TUB, art. 126‑vicies ter sul “conto di base”), le pronunce più recenti della Corte di cassazione e della giurisprudenza di merito, le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e gli orientamenti della Banca d’Italia. Inoltre si descrivono le procedure da attivare dopo la notifica della revoca, le difese e le strategie legali, gli strumenti alternativi (rottamazione, definizione agevolata, piani di ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente) e si forniscono consigli pratici ed esempi numerici.
Presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario e tributario, con un approccio integrato che coniuga competenze legali e fiscali. L’avvocato è:
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- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012), con incarichi fiduciari in diversi Organismi di Composizione della Crisi (OCC).
- Professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Recesso dai contratti di apertura di credito e chiusura del conto nel codice civile
La disciplina della chiusura del conto corrente trae origine dalle norme del codice civile sulla apertura di credito (art. 1842 c.c. e ss.) e sulle operazioni bancarie regolate in conto corrente (art. 1852 c.c. e ss.). Le principali disposizioni rilevanti sono:
| Norma | Contenuto essenziale | Rilevanza per il recesso |
|---|---|---|
| Art. 1845 c.c. | Per il contratto di apertura di credito a tempo determinato la banca non può recedere prima della scadenza se non per giusta causa. Nei contratti a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere ad nutum con preavviso nel termine stabilito dal contratto o dagli usi e comunque non inferiore a 15 giorni . | Fissa la regola generale per la revoca di aperture di credito: serve giusta causa prima della scadenza e, per rapporti a tempo indeterminato, un termine minimo di preavviso. |
| Art. 1855 c.c. | Nelle operazioni bancarie in conto corrente a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere dal contratto con preavviso nel termine fissato dagli usi o, in mancanza, di 15 giorni . | Trasferisce la disciplina anche al semplice rapporto di conto corrente: entrambi possono chiudere ma devono rispettare il preavviso. |
| Art. 1375 c.c. | Impone l’obbligo di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione dei contratti. | La revoca del conto deve essere esercitata in modo leale, con motivazioni non abusive e nel rispetto del principio di buona fede . |
| Art. 117 TUB | Tutti i contratti bancari devono essere redatti per iscritto a pena di nullità. La forma scritta impone che anche la manifestazione di volontà di recedere dal contratto avvenga per iscritto . | La chiusura comunicata verbalmente o con semplici messaggi informali è nulla. |
| Art. 118 TUB | Le modifiche unilaterali delle condizioni devono essere comunicate con preavviso di almeno due mesi e devono indicare il giustificato motivo. Il cliente può recedere senza spese entro la data prevista . | La chiusura del conto non rientra tra le “modifiche” ma la norma disciplina l’ius variandi e rafforza l’obbligo informativo e il diritto di recesso gratuito entro due mesi. |
| Art. 119 TUB | Il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni bancarie dei dieci anni precedenti . | In caso di contestazioni sulla chiusura la banca deve produrre la comunicazione di recesso e non può sostenere che il passaggio a sofferenza equivalga alla chiusura del rapporto . |
| Art. 126‑vicies ter TUB (conto di base) | Istituisce il conto di base per favorire l’inclusione finanziaria. Tutti i consumatori hanno diritto a un conto di pagamento con operazioni essenziali; le banche possono rifiutarlo o chiuderlo solo per motivi previsti (mancato rispetto di obblighi antiriciclaggio, utilizzo illecito, ecc.) e devono motivare per iscritto entro 10 giorni . | Fornisce un’alternativa gratuita o a costi ridotti; la banca non può rifiutare di aprire il conto se il cliente rispetta i requisiti. |
1.2 Obbligo di forma scritta e preavviso
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la revoca della banca debba essere portata a conoscenza del correntista con atto scritto. In un approfondimento dottrinario sulla buona fede nel recesso la rivista Questione Giustizia sottolinea che la forma scritta è imposta dall’art. 117 TUB a pena di nullità e che la volontà di recedere produce effetti solo quando è portata a conoscenza del destinatario . Se la banca comunica la chiusura con una telefonata, un messaggio o una generica richiesta di contatto, il recesso è inefficace e il correntista può continuare ad utilizzare l’affidamento.
Il termine di preavviso è un altro elemento essenziale: sia l’art. 1845 c.c. sia l’art. 1855 c.c. prevedono un preavviso di almeno 15 giorni salvo diverso accordo. La Cassazione ha più volte affermato che le parti possono convenire un termine anche più breve, addirittura di un solo giorno, purché la clausola sia chiara e specificamente approvata; in mancanza, la clausola che consente il recesso immediato senza preavviso può essere ritenuta vessatoria . L’ABF (Collegio di Roma) ha però ritenuto illegittima la totale eliminazione del preavviso perché contraria ai principi di buona fede .
La revoca non rispettosa del termine legale o pattizio può comportare la responsabilità risarcitoria della banca ma non rende automaticamente inefficace la chiusura; il correntista dovrà agire per dimostrare il danno subito e chiedere il risarcimento .
1.3 Giusta causa nei contratti a termine
Per i contratti di apertura di credito a tempo determinato, l’art. 1845 c.c. consente alla banca di revocare prima della scadenza solo per giusta causa. Non esiste un elenco tassativo ma la giurisprudenza ricomprende ipotesi come:
- Inadempimento grave del correntista (mancato pagamento di rate di finanziamenti, superamento dell’affidamento con saldo passivo reiterato).
- Deterioramento della situazione patrimoniale del cliente che rende incerto il rimborso.
- Comportamenti fraudolenti o contrari alla legge, ad esempio utilizzo del conto per attività illecite o operazioni non conformi alla normativa antiriciclaggio.
La “giusta causa” non può essere generica; la banca deve dimostrare i presupposti. In mancanza, la revoca prima del termine è illegittima e il cliente può agire per la prosecuzione del rapporto o per i danni.
1.4 Onere della prova e buona fede
La Cassazione ha ribadito che l’onere di dimostrare l’illegittimità della revoca grava sul correntista. Nel 2025 la Corte ha confermato che il semplice richiamo contrattuale all’art. 1845 c.c. basta a legittimare la clausola di recesso: chi contesta la revoca deve allegare e provare l’arbitrarietà o la mala fede della banca . In un caso esaminato dalla Corte d’appello di Catania nel 2025 la banca aveva comunicato la revoca con raccomandata a causa del saldo passivo e aveva avviato trattative per il rientro; la corte ha ritenuto legittima la chiusura e ha respinto la domanda risarcitoria, evidenziando che il cliente non aveva provato l’inesistenza della revoca o la mancanza di preavviso .
L’obbligo di buona fede si traduce anche nell’obbligo di comunicare tempestivamente la revoca affinché il correntista possa procurarsi un nuovo conto o reperire i fondi necessari. L’ABF ha sanzionato l’invio di comunicazioni generiche (ad es. un’e‑mail che invita il cliente a contattare la banca senza specificare il recesso), ritenendole inidonee a costituire preavviso .
1.5 Passaggio a sofferenza e chiusura del conto
La segnalazione del conto in sofferenza (inserimento del cliente nelle centrali rischi) non coincide automaticamente con la chiusura del rapporto. Il Tribunale di Bari (sentenza 13 marzo 2025) ha sottolineato che il passaggio a sofferenza non determina la chiusura del conto e che la banca deve dimostrare di aver inviato al cliente la comunicazione di recesso; in caso contrario non può far valere la prescrizione decennale dei documenti .
Le banche sono tenute a informare preventivamente il cliente della prossima segnalazione in sofferenza e della chiusura del conto, al fine di instaurare un contraddittorio. Una guida per consumatori ricorda che la segnalazione può avvenire solo dopo aver verificato l’effettivo stato di insolvenza, che non coincide con un semplice ritardo nei pagamenti; l’obbligo informativo discende dai principi di buona fede e solidarietà e deve essere rispettato almeno 15 giorni prima .
1.6 Disciplina del conto di base e proposte legislative per un conto universale
Dal 2012 il sistema italiano prevede il conto di base: un conto di pagamento con servizi essenziali (prelievi, versamenti, bonifici, domiciliazione utenze) messo a disposizione di tutti i consumatori e, a determinate condizioni, a costi ridotti o zero. Il D.Lgs. 37/2017 ha attuato la direttiva (UE) 2014/92/UE imponendo agli intermediari l’obbligo di offrire un conto di base e di rifiutare o chiudere il conto solo per motivi specifici (ad esempio mancato rispetto della normativa antiriciclaggio). Le banche devono comunicare il rifiuto o la chiusura per iscritto e motivarlo entro 10 giorni . Il correntista può recedere dal conto di base senza penali, mentre l’intermediario può chiuderlo soltanto nei casi previsti dall’art. 126‑vicies ter TUB, tra cui l’uso del conto in modo illecito o il venir meno dei requisiti di base .
Nel 2025 è proseguito l’iter parlamentare di un disegno di legge che mira a introdurre nel codice civile l’art. 1857‑bis e a modificare l’art. 33 del codice del consumo. La proposta, approvata dalla Camera a luglio 2025, impone alle banche di aprire un conto corrente a chiunque lo richieda e di non chiuderlo unilateralmente se il saldo è attivo o se non ricorrono ragioni legate alla prevenzione del terrorismo o del riciclaggio . Il disegno di legge abroga la disposizione del codice del consumo che attualmente permette alle banche di recedere dal contratto senza indicare la giusta causa e prevede l’obbligo di fornire motivazioni scritte per il rifiuto o la chiusura . Al momento (novembre 2025) il provvedimento è all’esame del Senato e non è ancora legge , ma testimonia la crescente attenzione del legislatore alla tutela del correntista e all’inclusione finanziaria.
1.7 Ius variandi e clausole unilaterali di modifica
La possibilità per gli intermediari di modificare unilateralmente le condizioni economiche del conto corrente è disciplinata dall’art. 118 TUB. L’obbligo di informazione prevede che la banca comunichi le modifiche con almeno due mesi di preavviso, evidenziando la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” e indicando il giustificato motivo; il cliente può recedere senza spese, con applicazione delle condizioni precedenti fino alla chiusura . L’inosservanza di tali obblighi rende inefficaci le modifiche e legittima il reclamo all’intermediario e il ricorso all’ABF .
1.8 Sistema di tutele: reclamo, Arbitro Bancario Finanziario ed esposti alla Banca d’Italia
Quando il correntista ritiene illegittima la chiusura del conto o la segnalazione in centrale rischi/CAI, deve seguire un percorso di tutela graduale:
- Reclamo interno: il correntista invia un reclamo scritto alla banca. Quest’ultima deve rispondere entro 60 giorni; se non risponde o la risposta non è soddisfacente, si può procedere oltre .
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF): l’ABF è un organo di risoluzione alternativa istituito presso la Banca d’Italia (art. 128‑bis TUB). Si può presentare ricorso all’ABF entro un anno dall’invio del reclamo, allegando la documentazione; la decisione non è vincolante ma la banca inadempiente viene segnalata e deve pubblicare l’inadempimento .
- Mediazione civile: in alternativa all’ABF, la controversia può essere sottoposta a un organismo di mediazione (D.Lgs. 28/2010). La procedura mira a un accordo conciliativo e la presenza dell’avvocato è obbligatoria .
- Esposto alla Banca d’Italia: la Banca d’Italia può ricevere un esposto per irregolarità nei comportamenti degli intermediari o nelle segnalazioni alla centrale rischi (CR) o alla Centrale di allarme interbancaria (CAI) . L’istituto trasmette l’esposto all’intermediario e ne monitora la risposta; in particolare invita a rettificare segnalazioni errate . Questo strumento permette di contestare una chiusura legata a un’errata iscrizione in CAI.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di revoca
Quando si riceve una comunicazione di revoca e chiusura del conto è fondamentale agire con tempestività. Di seguito un percorso operativo per proteggere i propri diritti.
- Verificare il contenuto della comunicazione
- La lettera deve essere scritta, firmata dal rappresentante della banca e recapitata tramite raccomandata A/R o PEC. Un messaggio di posta elettronica generico non è sufficiente .
- Deve indicare chiaramente la volontà di recedere, il termine di preavviso e, nei contratti a tempo determinato, la giusta causa del recesso.
- Se la comunicazione omette questi elementi, il recesso potrebbe essere nullo; conservate l’originale per le contestazioni.
- Controllare il contratto e la durata
- Se il rapporto è a tempo determinato, verificate la data di scadenza. Prima di tale termine la revoca è possibile solo per giusta causa. Richiedete alla banca l’indicazione scritta dei fatti che giustificano il recesso; in caso di rifiuto potrete dedurne l’inesistenza della causa.
- Nei contratti a tempo indeterminato, leggete le clausole che regolano il preavviso. Molti contratti prevedono un preavviso di 15 giorni; alcuni prevedono termini più brevi approvati con firma specifica . Se il contratto prevede la facoltà di recesso immediato, valutate la sua legittimità alla luce della giurisprudenza (clausola vessatoria).
- Verificare lo stato del conto
- Saldo attivo: se il conto è in bonis e non presenta irregolarità, la banca non può chiuderlo senza preavviso; la proposta di legge 1857‑bis tende ad impedire la chiusura di conti con saldo positivo .
- Saldo passivo: se il conto è “scoperto” o oltre il fido concesso, è necessario rientrare entro i limiti. La comunicazione di revoca spesso concede al correntista un termine per rientrare. Sfruttate il termine per regolarizzare o per concordare un piano di rientro.
- Segnalazione a sofferenza: la banca deve informare il cliente prima di procedere alla segnalazione e alla chiusura, instaurando un contraddittorio .
- Richiedere la documentazione
- Invocate il diritto ex art. 119 TUB per ottenere tutti gli estratti conto e la comunicazione di recesso degli ultimi dieci anni . La banca non può eccepire la prescrizione se non prova di aver comunicato la chiusura.
- Chiedete copia del contratto di apertura di credito con le clausole di recesso e preavviso. La banca deve conservarlo per dieci anni.
- Presentare reclamo
- Se ritenete illegittima la chiusura o la segnalazione, inviate un reclamo scritto alla banca entro 60 giorni dalla comunicazione. Indicate i motivi di contestazione (mancanza di preavviso, assenza di giusta causa, forma non scritta, inadempimento delle regole antiriciclaggio). La banca deve rispondere entro 60 giorni .
- Ricorso all’ABF o alla mediazione
- Se la risposta è insoddisfacente o assente, presentate ricorso all’ABF entro un anno dal reclamo. L’ABF decide sulla base dei documenti e non richiede l’assistenza di un avvocato. La decisione è pubblica; se la banca non la rispetta, l’inadempimento viene pubblicato .
- In alternativa (o successivamente), potete avviare una mediazione civile davanti a un organismo abilitato (D.Lgs. 28/2010), con l’assistenza obbligatoria dell’avvocato .
- Azione giudiziaria
- Se non si raggiunge un accordo, si può ricorrere al tribunale. È possibile chiedere:
- Ordine di riattivazione del conto o di sospensione della chiusura (tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.).
- Risanamento del fido o rimozione della segnalazione in CAI.
- Risarcimento danni per l’interruzione del servizio e per i pregiudizi subiti (perdita di chance, danno d’immagine).
- L’azione deve essere supportata da prove (comunicazioni ricevute, estratti conto, pregiudizi).
- Apertura di un nuovo conto
- In attesa della definizione della controversia, è opportuno aprire un nuovo conto di base presso un altro istituto. In base al D.Lgs. 37/2017 la banca non può rifiutare l’apertura del conto di base salvo motivi legati all’antiriciclaggio e deve motivare per iscritto .
- Se la banca rifiuta illegittimamente, il cliente può rivolgersi all’ABF o al Prefetto.
3. Difese e strategie legali
3.1 Analisi del contratto e negoziazione con la banca
La prima linea di difesa consiste nell’analisi del contratto e dell’andamento del conto per individuare eventuali inadempimenti della banca. Elementi da verificare:
- Esistenza di un termine di preavviso: se la banca ha stabilito un preavviso, deve rispettarlo. Anche se il termine è di un solo giorno, la clausola deve essere stata specificamente approvata per iscritto dal cliente; in caso contrario è vessatoria .
- Clausola che esclude il preavviso: secondo la Corte di cassazione la clausola che consente il recesso immediato è valida; l’ABF la considera illegittima per violazione della buona fede . In giudizio conviene eccepire la vessatorietà e l’abuso del diritto.
- Motivazione del recesso: anche se la legge non impone alla banca di indicare i motivi della chiusura, l’obbligo di buona fede impone di non abusare dell’autonomia contrattuale; in caso di contestazioni la banca deve dimostrare la ricorrenza di una giusta causa o di un deterioramento del merito creditizio .
- Forma scritta: se la revoca non è stata comunicata per iscritto, l’atto è inefficace .
- Stato del conto: in presenza di un saldo attivo la banca difficilmente può invocare la giusta causa. Anche il passaggio a sofferenza va verificato perché non coincide con la chiusura .
Dopo l’analisi, la strategia può variare:
- Richiesta di rientro: se la banca lamenta lo sconfino, proporre un piano di rientro rateale. Spesso le banche accettano una dilazione per evitare cause.
- Trattativa per mantenere il conto attivo: in presenza di flussi positivi o di rapporti consolidati, l’intermediario può concedere un fido ridotto o convertire il conto in un conto di base.
- Domanda cautelare: se la chiusura imminente può causare danni irreparabili (blocco di pagamenti, insuccesso dell’attività), si può presentare ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la sospensione del recesso.
3.2 Ricorso all’ABF e giurisprudenza rilevante
L’Arbitro Bancario Finanziario offre una via rapida e poco onerosa per contestare la chiusura. Alcune decisioni rilevanti:
- ABF Napoli n. 2887/2016: ha affermato che, pur essendo la banca libera di recedere con preavviso, il cliente ha diritto di conoscere le motivazioni quando la chiusura incide sulla reputazione finanziaria.
- ABF Bari n. 8164/2019 e ABF Bologna n. 24077/2019: hanno ritenuto che la banca non sia tenuta a specificare le ragioni del recesso; è sufficiente il rispetto della forma e del preavviso .
- ABF Collegio di coordinamento n. 26/2024: ha precisato che il termine di chiusura previsto dall’art. 126‑septiesdecies TUB (relativo alla portabilità dei conti) non si applica ai conti correnti ma solo ai conti di pagamento .
Nel caso di un recesso illegittimo, l’ABF può condannare la banca al risarcimento del danno, alla riattivazione del conto o all’apertura di un conto di base.
3.3 Azione giudiziaria e risarcimento danni
Se l’intervento stragiudiziale non ottiene risultati, l’unica via è il ricorso al tribunale. L’azione può avere ad oggetto:
- Accertamento della nullità del recesso: se la revoca non è stata comunicata per iscritto o non è rispettato il preavviso, si chiede la dichiarazione di inefficacia della chiusura e l’ordinanza di riattivazione del conto.
- Inibitoria e tutela d’urgenza: l’art. 700 c.p.c. permette di ottenere una sospensione immediata del recesso quando vi è periculum in mora; ad esempio se il conto serve per pagare stipendi o tributi e la chiusura può causare gravi danni.
- Risarcimento del danno: il correntista può chiedere il rimborso delle spese sostenute per aprire un nuovo conto, per eventuali penali dovute a ritardi nei pagamenti, per danni d’immagine e per la perdita di opportunità. La prova del danno è a carico del cliente; vanno raccolti documenti (contratti respinti, ritardi nei pagamenti).
I tempi della giustizia ordinaria sono lunghi, ma in alcuni casi la minaccia dell’azione giudiziaria induce le banche a transare. È consigliabile rivolgersi a professionisti esperti per valutare la convenienza dell’azione.
3.4 Tutela in caso di segnalazione in CAI o CR e accesso ai dati
Se la chiusura deriva dalla iscrizione in CAI o nella centrale rischi a seguito di emissione di assegni senza copertura o di utilizzo irregolare della carta, è possibile contestare la segnalazione:
- Presentando esposto alla Banca d’Italia per segnalare irregolarità; l’Istituto invita l’intermediario a verificare e a rettificare i dati errati .
- Chiedendo l’accesso ai dati registrati presso la banca e presso la CAI. I responsabili della correttezza delle segnalazioni sono le banche e gli emittenti di carte; il cliente può chiedere direttamente la rettifica .
- Impugnando la segnalazione davanti al giudice quando è errata o sproporzionata.
4. Strumenti alternativi per la gestione dei debiti
La chiusura del conto spesso è collegata a una situazione di sovraindebitamento, di ritardo nei pagamenti o di segnalazioni nelle centrali rischi. Oltre a contestare la revoca, il correntista deve valutare strumenti che permettono di ristrutturare o definire i debiti.
4.1 Definizione agevolata e rottamazione quater
La Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022) ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (c.d. rottamazione quater). Il decreto Milleproroghe 2025 (Legge 15/2025) ha consentito a chi è decaduto dal pagamento entro il 31 dicembre 2024 di essere riammesso versando le rate scadute entro il 30 aprile 2025. Un articolo di aggiornamento ricorda che la riammissione riguarda solo i soggetti che avevano aderito entro il 30 giugno 2023 e che erano decaduti entro fine 2024; non è prevista remissione per chi è decaduto nel 2025 .
Per poter essere riammessi occorreva:
- Aver presentato la domanda entro il 30 giugno 2023 e aver ricevuto la comunicazione di accoglimento entro il 30 settembre 2023.
- Non avere pagato una o più rate scadute entro il 31 dicembre 2024 oppure averle pagate in ritardo .
La domanda di riammissione (solo telematica) sospendeva i pagamenti e le procedure esecutive, impediva nuove iscrizioni di fermi amministrativi e ipoteche, sospendeva l’avvio di nuove procedure esecutive e consentiva la regolarità fiscale . Chi non ha presentato la domanda entro aprile 2025 non può più essere riammesso e dovrà valutare altre soluzioni (rateizzazione ordinaria, saldo e stralcio).
Attualmente non esiste una nuova “rottamazione quiquies”: proposte di rottamazioni ulteriori sono oggetto di dibattito parlamentare ma non sono ancora legge .
4.2 Rateizzazione e definizione degli avvisi bonari
Per debiti fiscali contenuti in avvisi bonari o cartelle di pagamento è possibile:
- Rateizzazione ordinaria: fino a 72 rate mensili, richiedibile anche online.
- Definizioni agevolate di specifici avvisi (c.d. avvisi bonari), introdotte da varie leggi di bilancio.
- Saldo e stralcio: strumento previsto per contribuenti in difficoltà economica con ISEE basso; consente di versare una percentuale ridotta del debito.
Questi strumenti non incidono direttamente sulla chiusura del conto ma permettono di regolarizzare la posizione fiscale e evitare segnalazioni che possono indurre la banca a revocare l’affidamento.
4.3 Procedure di sovraindebitamento del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Dal 2022 la Legge 3/2012 è stata assorbita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che disciplina le procedure di composizione della crisi per i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli e le start‑up. Le procedure consentono di ridurre i debiti, ottenere moratorie e, al termine, conseguire l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui). Sono gestite dagli Organismi di composizione della crisi (OCC), presso i quali operano professionisti come l’avv. Monardo.
Le principali procedure sono:
| Procedura | Destinatari | Caratteristiche | Normativa | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Solo consumatori che non siano stati esdebitati nei 5 anni precedenti e non abbiano causato la crisi con colpa grave o frode . | Con l’aiuto dell’OCC il consumatore propone ai creditori un piano di rientro con pagamento parziale dei debiti in un periodo determinato. I creditori votano; se non vi sono contestazioni, il tribunale omologa il piano. | Artt. 67 e 70 CCII | La proposta può anche derogare al principio dell’art. 2740 c.c.; il Tribunale di Bergamo ha omologato un piano che prevedeva il versamento di una somma inferiore al quinto dello stipendio, grazie all’acquiescenza dei creditori . |
| Concordato minore | Imprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up che non abbiano beneficiato dell’esdebitazione nei 5 anni precedenti e non abbiano commesso atti in frode . | Consente di proseguire l’attività con un piano di pagamento parziale e l’apporto di risorse esterne. È simile al concordato preventivo ma più snello. | Art. 74 CCII | |
| Liquidazione controllata | Tutti i debitori che non possono accedere alle altre procedure. | Il tribunale nomina un liquidatore che vende i beni e distribuisce il ricavato ai creditori. È prevista anche la liquidazione “senza beni” con cessione di parte dei redditi. | Art. 268 CCII | La domanda può essere proposta dal debitore o, se insolvibile, dal creditore; è rigettata se i debiti sono inferiori a 50.000 € o se non vi sono beni da liquidare . |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Persona fisica meritevole che non può offrire alcuna utilità ai creditori . | Permette di cancellare tutti i debiti senza pagare nulla; può essere utilizzata una sola volta nella vita. Se entro 4 anni sopravvengono utilità rilevanti (donazioni, eredità), il debitore deve destinare ai creditori almeno il 10 %. | Art. 283 CCII (non riportato ma desumibile dalle linee guida dell’OCC) | |
| Procedure familiari | Membri della stessa famiglia conviventi o con debiti di origine comune . | Permettono la presentazione di un progetto unitario per più debitori; si applicano le regole del concordato minore se uno dei membri non è consumatore. | Artt. 271 e ss. CCII |
Queste procedure permettono al correntista in difficoltà di ristrutturare o cancellare i debiti, evitando segnalazioni a sofferenza e facilitando l’apertura o il mantenimento del conto.
4.4 Esdebitazione per i debiti fiscali e previdenziali
I debitori che concludono con successo una procedura concorsuale possono richiedere l’esdebitazione: la cancellazione dei debiti non soddisfatti. Il Codice della crisi ha semplificato l’istituto: l’esdebitazione matura automaticamente trascorsi tre anni dall’apertura della procedura o al momento della chiusura, senza necessità di domanda . È inoltre prevista l’esdebitazione del debitore incapiente, che può essere concessa anche senza alcun pagamento . Per i debiti fiscali, l’esdebitazione comporta la cancellazione delle cartelle esattoriali residue.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare la comunicazione di revoca: molti correntisti trascurano la raccomandata pensando che la banca non possa chiudere il conto. È fondamentale aprire subito la comunicazione e confrontarsi con un professionista.
- Continuare ad operare sul conto dopo la comunicazione: dal momento in cui la revoca diventa efficace, le operazioni potrebbero essere respinte e generare ulteriori spese e sanzioni.
- Non aprire un nuovo conto: in caso di chiusura è essenziale aprire rapidamente un altro conto (preferibilmente di base). Le banche sono tenute ad aprirlo salvo motivi di antiriciclaggio .
- Non contestare immediatamente: i reclami devono essere tempestivi per poter ricorrere all’ABF o alla mediazione . Attendere mesi può pregiudicare la tutela.
- Pagare spontaneamente l’intero scoperto senza verificare: a volte il saldo passivo è gonfiato da anatocismo o spese illegittime. Contestare i tassi usurari e le spese non dovute può ridurre o azzerare il debito.
- Non valutare soluzioni di sovraindebitamento: chi ha debiti elevati spesso ignora la possibilità di ridurli con le procedure del CCII. Rivolgersi a un OCC può evitare segnalazioni e chiusure.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Norme principali sulla chiusura del conto
| Norma e fonte | Oggetto | Contenuto | Preavviso |
|---|---|---|---|
| Art. 1845 c.c. | Recesso dall’apertura di credito | Giusta causa prima della scadenza nei contratti a termine; recesso ad nutum per contratti a tempo indeterminato con preavviso; sospensione immediata dell’utilizzo del credito. | ≥ 15 giorni o diverso termine pattuito |
| Art. 1855 c.c. | Operazioni bancarie in conto corrente | Recesso ad nutum con preavviso; la banca può sospendere l’utilizzo dell’affidamento. | ≥ 15 giorni o secondo gli usi |
| Art. 117 TUB | Forma dei contratti bancari | Obbligo di forma scritta ad substantiam; la revoca deve essere comunicata per iscritto. | — |
| Art. 118 TUB | Modifiche unilaterali | Obbligo di comunicare le modifiche con preavviso di due mesi, indicare il giustificato motivo, consentire il recesso gratuito. | 2 mesi |
| Art. 119 TUB | Diritto di documentazione | Il cliente può ottenere documenti e estratti conto degli ultimi dieci anni. | — |
| Art. 126‑vicies ter TUB | Conto di base | Diritto a un conto di pagamento con servizi essenziali; la banca può rifiutarlo o chiuderlo solo per motivi specifici; deve motivare per iscritto entro 10 giorni. | — |
6.2 Termini e scadenze nelle procedure di tutela
| Procedura | Termini principali |
|---|---|
| Preavviso di recesso (c/c a tempo indeterminato) | ≥ 15 giorni salvo diverso accordo |
| Reclamo alla banca | La banca deve rispondere entro 60 giorni |
| Ricorso all’ABF | Entro 12 mesi dall’invio del reclamo |
| Ius variandi (art. 118 TUB) | Comunicazione con 2 mesi di preavviso ; diritto di recedere entro la data prevista |
| Riammissione a rottamazione quater | Domanda entro il 30 aprile 2025; pagamento rate scadute entro il 30 aprile 2025 |
| Esdebitazione automatica | Matura al termine della procedura o dopo 3 anni dall’apertura del procedimento |
7. Domande e risposte (FAQ)
- La banca può chiudere il conto corrente senza preavviso?
Solo in casi eccezionali. Le regole generali richiedono un preavviso di almeno 15 giorni per i rapporti a tempo indeterminato . Le parti possono concordare un termine più breve ma la clausola deve essere approvata specificamente; in mancanza la chiusura immediata è illegittima . - È legittima la clausola che consente alla banca di recedere in qualsiasi momento?
La Cassazione ha affermato che la clausola di recesso ad nutum è valida e che basta il richiamo all’art. 1845 c.c.; tuttavia il correntista può eccepire la vessatorietà della clausola se non è stata approvata per iscritto e se contrasta con la buona fede . L’ABF, in alcune decisioni, ha ritenuto che l’obbligo di preavviso non possa essere eliminato . - La banca deve indicare le ragioni della chiusura?
La legge non impone di motivare il recesso; tuttavia l’obbligo di buona fede impone alla banca di non agire arbitrariamente. Alcune decisioni dell’ABF hanno riconosciuto al cliente il diritto di conoscere le ragioni quando la chiusura incide sulla reputazione finanziaria . Inoltre il disegno di legge 1857‑bis prevede l’obbligo di motivazione scritta. - Cosa succede se il conto è in sofferenza?
La segnalazione in sofferenza non equivale alla chiusura del conto. La banca deve comunque comunicare per iscritto la revoca e concedere un termine per rientrare . Se la banca non dimostra la comunicazione, il correntista può ottenere la documentazione ex art. 119 TUB e contestare la prescrizione. - Posso chiedere il risarcimento dei danni per la chiusura illegittima?
Sì. Se la banca non rispetta la forma, il preavviso o la buona fede, il correntista può agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali (es. penali per mancato pagamento, costi di apertura di un nuovo conto) e non patrimoniali. La prova del danno è a carico del cliente. - Se la banca chiude il conto per sospetto di antiriciclaggio, come posso difendermi?
Le normative antiriciclaggio impongono agli intermediari di cessare i rapporti che presentano rischi elevati. La banca non può tuttavia discriminare intere categorie di clienti; dal 2023 gli intermediari devono valutare caso per caso e documentare i motivi del rifiuto . Il cliente può chiedere alla banca, o alla UIF, di verificare se sussistono elementi giustificativi e può presentare esposto alla Banca d’Italia. - Posso ottenere l’apertura di un nuovo conto?
Sì. Tutti i consumatori hanno diritto a un conto di base. La banca può rifiutarlo solo per motivi connessi alla normativa antiriciclaggio o per ragioni gravi e deve motivare per iscritto entro 10 giorni . Se la banca rifiuta arbitrariamente, si può ricorrere all’ABF. - Cosa devo fare se ricevo la comunicazione di recesso?
Leggete attentamente la comunicazione, verificate il contratto, richiedete tutta la documentazione ex art. 119 TUB, regolarizzate eventuali scoperti, presentate reclamo e aprite un nuovo conto. Non lasciate passare i termini, altrimenti perderete la possibilità di ricorrere all’ABF. - Quanto tempo ho per presentare ricorso all’ABF?
Il ricorso va presentato entro 12 mesi dall’invio del reclamo alla banca . Oltre tale termine il ricorso è inammissibile. - Qual è la differenza tra l’ABF e la mediazione civile?
L’ABF decide la controversia con una pronuncia non vincolante ma autorevole, basata sui documenti. La mediazione civile è un procedimento negoziale in cui un mediatore cerca di far raggiungere un accordo; l’accordo ha efficacia di titolo esecutivo . La mediazione può essere obbligatoria per alcune controversie prima di agire in giudizio. - Che cos’è la riammissione alla rottamazione quater?
È la possibilità, introdotta dalla Legge 15/2025, di rientrare nella definizione agevolata per chi era decaduto entro il 31 dicembre 2024. La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2025 . Non è prevista riammissione per chi è decaduto nel 2025. - Sono obbligato a pagare tutte le rate della rottamazione quater?
Sì. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dalla definizione agevolata e la ripresa delle azioni esecutive. La riammissione è stata possibile solo per i decaduti entro il 2024 . - Come funziona la ristrutturazione dei debiti del consumatore?
Il consumatore, con l’aiuto dell’OCC, propone un piano di pagamento parziale e dilazionato; i creditori possono contestare. Se non vi sono contestazioni, il tribunale omologa il piano . Il vantaggio è ottenere la liberazione dai debiti residui al termine. - Posso accedere al concordato minore se sono un professionista?
Sì. Il concordato minore è riservato a imprenditori minori, imprenditori agricoli, professionisti e start‑up . Permette di proseguire l’attività con un piano di pagamento e l’apporto di risorse esterne . - Cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente?
È una procedura prevista dal CCII che consente alla persona fisica meritevole e priva di beni di ottenere la cancellazione di tutti i debiti senza pagare nulla. Può essere utilizzata una sola volta nella vita e prevede l’obbligo di destinare ai creditori eventuali utilità sopravvenute entro 4 anni . - Posso presentare un esposto alla Banca d’Italia se ritengo errata la segnalazione in CAI?
Sì. La Banca d’Italia accoglie esposti per irregolarità nelle segnalazioni in Centrale di allarme interbancaria e trasmette la segnalazione all’intermediario invitandolo a rispondere . La presentazione dell’esposto non avvia un procedimento amministrativo ma può portare alla rettifica. - Se mi viene negata l’apertura di un conto di base, cosa posso fare?
La banca deve fornire motivazione scritta entro 10 giorni . In caso di rifiuto arbitrario si può presentare reclamo, ricorso all’ABF o esposto alla Banca d’Italia; si può anche coinvolgere la Prefettura se la motivazione è legata a segnalazioni antiriciclaggio. - Quali sono le conseguenze della chiusura del conto sui finanziamenti in corso?
Se il conto è collegato a un finanziamento (ad esempio un mutuo con addebito rata), la chiusura può comportare la risoluzione per inadempimento. Occorre concordare con la banca un nuovo conto di appoggio o il pagamento con bonifico. In caso di revoca illegittima, il correntista può chiedere il mantenimento delle condizioni e il risarcimento di eventuali penali. - È possibile chiedere un intervento urgente del giudice per riattivare il conto?
Sì. Nel caso di lesione grave e irreparabile (blocco dell’attività d’impresa, impossibilità di percepire lo stipendio), si può proporre ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la riattivazione temporanea del conto in attesa della decisione di merito. - Cosa prevede il disegno di legge 1857‑bis sulla chiusura del conto?
La proposta, approvata dalla Camera nel luglio 2025, introduce l’art. 1857‑bis nel codice civile: le banche avranno l’obbligo di aprire un conto a chiunque lo richieda e non potranno chiuderlo se il saldo è attivo, salvo motivi di antiriciclaggio. Devono motivare per iscritto entro 10 giorni il rifiuto o la chiusura e l’art. 33 del codice del consumo sarà modificato . La norma non è ancora in vigore .
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere l’impatto della chiusura del conto e delle procedure di risanamento si propongono alcune simulazioni.
8.1 Simulazione 1 – Recesso per scoperto e piano di rientro
Situazione: impresa individuale con conto corrente affidato per 50.000 €. Nel gennaio 2025 il saldo diventa negativo di 60.000 € per ritardi nei pagamenti di clienti. La banca invia una comunicazione di revoca del fido e chiusura del conto, concedendo 15 giorni di tempo per rientrare.
Analisi:
- La comunicazione è scritta e indica il preavviso, quindi è valida.
- L’impresa può chiedere il rientro con un piano: ad esempio, restituzione di 15.000 € al mese per 4 mesi e versamento immediato di 5.000 €. La banca può accettare riducendo il fido o aprendo un conto separato per la gestione corrente.
- Se l’impresa dimostra ordini in arrivo e la possibilità di rientrare, l’avvocato può negoziare una dilazione, evitando la chiusura definitiva.
- Se la banca rifiuta e procede alla chiusura, l’impresa può aprire un nuovo conto e chiedere il risarcimento dei danni solo se dimostra la violazione di preavviso o la mancanza di giusta causa.
8.2 Simulazione 2 – Conto con saldo attivo e recesso immotivato
Situazione: privato con saldo attivo di 15.000 € riceve una PEC dalla banca: “La informiamo che abbiamo deciso di chiudere il suo conto; entro 15 giorni potrà indicare un conto alternativo per il trasferimento del saldo”. Non viene indicato alcun motivo.
Analisi:
- Il recesso è formalmente valido (PEC, preavviso) ma immotivato.
- Il correntista può chiedere spiegazioni; se la banca non risponde o motiva con ragioni discriminatore, si può presentare reclamo e ricorso all’ABF, evidenziando l’abuso di diritto.
- In mancanza di normative che obblighino la motivazione (ad oggi la legge non la prevede), la banca potrebbe sostenere la liceità del recesso. Tuttavia il disegno di legge 1857‑bis mira a impedire la chiusura di conti in bonis.
- Nel frattempo il cliente deve aprire un nuovo conto di base.
8.3 Simulazione 3 – Sovraindebitamento e piano del consumatore
Situazione: familia di quattro persone, debiti per 120.000 € (prestiti, carte di credito, tasse arretrate). Entrate mensili: stipendio 1.800 €, pensione 800 €. Il conto corrente viene revocato per scoperto di 8.000 €.
Soluzione:
- Aprire un conto di base presso un’altra banca.
- Presentare istanza all’Organismo di composizione della crisi per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
- Proporre un piano di pagamento di 40.000 € in 5 anni con una rata di 667 € al mese, destinando al rimborso solo una parte dello stipendio e salvaguardando le esigenze familiari.
- I creditori, vista la capacità limitata, approvano il piano. Il tribunale lo omologa. Al termine dei 5 anni i debiti residui sono cancellati (esdebitazione).
- La famiglia recupera la liquidità e evita ulteriori segnalazioni; la chiusura del conto originario viene superata aprendo un nuovo conto.
8.4 Simulazione 4 – Esdebitazione del debitore incapiente
Situazione: pensionato di 70 anni, debiti per 30.000 €, nessun immobile, unico reddito la pensione sociale. Ha un saldo negativo di 3.000 € sul conto e la banca lo chiude.
Soluzione:
- Richiedere l’esdebitazione del debitore incapiente presso l’OCC. Dimostrare di non poter offrire utilità ai creditori e di avere un reddito minimo .
- Il tribunale concede l’esdebitazione; il pensionato non deve pagare nulla.
- In futuro, se riceve un’eredità superiore a 3.000 €, deve destinare ai creditori almeno il 10 % entro 4 anni.
- Con l’esdebitazione, le banche non possono più pretendere pagamenti; il pensionato potrà aprire un conto di base presso un istituto che non potrà rifiutare se non per ragioni antiriciclaggio .
Conclusione
La chiusura unilaterale del conto corrente può avere conseguenze devastanti per imprese e privati. Sebbene la legge riconosca alla banca il diritto di recedere dai contratti di apertura di credito e di chiudere i rapporti di conto corrente, tale facoltà è limitata dal rispetto della forma scritta, del preavviso e della buona fede. Il correntista deve essere informato per tempo e deve poter rientrare dello scoperto o aprire un nuovo conto. In caso contrario la chiusura è illegittima e il cliente ha diritto al risarcimento.
La normativa vigente (artt. 1845 e 1855 c.c.; art. 117 e art. 118 TUB; art. 126‑vicies ter TUB) e la giurisprudenza della Cassazione e dei tribunali offrono strumenti per opporsi ai recesso abusivi. L’ABF e la Banca d’Italia forniscono vie rapide di tutela, mentre le procedure di sovraindebitamento permettono di risolvere alla radice i problemi finanziari. La proposta di legge 1857‑bis, se approvata, consacrerà il diritto al conto corrente e impedirà la chiusura immotivata di conti con saldo attivo .
Agire tempestivamente è fondamentale. Rivolgendosi a professionisti esperti, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti, il correntista può valutare la legittimità della chiusura, proporre reclami e ricorsi, negoziare piani di rientro, attivare le procedure di composizione della crisi e richiedere il risarcimento dei danni.
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