Introduzione
Il blocco del conto corrente aziendale per debiti fiscali è una delle misure più invasive che il sistema di riscossione può adottare nei confronti di un’impresa. In un contesto economico già complesso, trovarsi improvvisamente con il conto bancario immobilizzato significa non poter pagare fornitori, stipendi, contributi o imposte correnti. Le fatture restano insolute, la reputazione verso i clienti si deteriora e la continuità aziendale è messa seriamente a rischio. Spesso la misura arriva inaspettatamente: basta una cartella di pagamento ignorata, una rateizzazione non onorata o un accertamento esecutivo per attivare la procedura di pignoramento presso terzi. In queste situazioni, l’urgenza è massima e gli imprenditori commettono errori fatali, come ignorare le notifiche, confidare in soluzioni fai‑da‑te o rivolgersi troppo tardi a un professionista.
Questo articolo nasce per fornire un quadro completo, aggiornato a novembre 2025, delle normative e della giurisprudenza italiane sul blocco del conto aziendale per debiti fiscali e per indicare, passo dopo passo, come sbloccare legalmente il conto. Con oltre 10.000 parole, il testo approfondisce le regole vigenti (D.P.R. 602/1973, Codice di procedura civile, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), le riforme in arrivo (Testo Unico della riscossione previsto dall’art. 169 e seguenti del D.Lgs 33/2025), le sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale più recenti, nonché le alternative di definizione agevolata, rateizzazione, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore e procedure di esdebitazione. L’obiettivo è offrire un supporto giuridico‑divulgativo, con un taglio professionale e pratico e con il punto di vista del debitore o contribuente, che spesso si sente disorientato davanti a un sistema complesso.
Chi siamo e come possiamo aiutarti
L’articolo è realizzato dallo staff dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario e tributario. L’avv. Monardo è:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) con competenze nella gestione delle procedure di composizione delle situazioni debitorie;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che introduce la composizione negoziata per aziende in difficoltà;
- Coordinatore di una rete di consulenti in tutta Italia, in grado di assistere aziende, professionisti e privati nella risoluzione di controversie con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, banche e creditori.
Grazie alla lunga esperienza nel contenzioso tributario e nell’esecuzione forzata, lo studio dell’avv. Monardo è in grado di analizzare l’atto di pignoramento, verificare la legittimità della procedura, predisporre ricorsi per l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, richiedere sospensioni urgenti e negoziare piani di rientro o definizioni agevolate. Oltre all’approccio giudiziale, il team può proporre soluzioni stragiudiziali come piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e percorsi di esdebitazione. La combinazione tra competenze giuridiche e contabili consente di costruire strategie su misura per ogni azienda, tenendo conto delle esigenze di liquidità e della salvaguardia del patrimonio.
Alla fine di questa guida troverai i riferimenti per contattare immediatamente l’avv. Giuseppe Angelo Monardo: non aspettare che la situazione degeneri, agire tempestivamente è fondamentale per proteggere la tua impresa e la tua reputazione.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere come sbloccare un conto aziendale pignorato dall’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione o altre società concessionarie), è necessario analizzare le norme che regolano il pignoramento presso terzi per debiti tributari, le recenti sentenze della Corte di cassazione e le modifiche introdotte dalle riforme. Nel corso di questa sezione esploreremo le fonti normative e giurisprudenziali più rilevanti.
Il pignoramento presso terzi e le regole del D.P.R. 602/1973
Il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, disciplina le procedure di riscossione coattiva dei crediti tributari. Le disposizioni fondamentali per la gestione del pignoramento del conto corrente sono:
- Articolo 72 – Pignoramento di canoni di locazione e altri crediti: l’articolo prevede che, per riscuotere crediti derivanti da canoni di locazione o altre indennità, l’Agente della Riscossione possa notificare al debitore e al terzo (locatario) l’atto di pignoramento. Il locatario è tenuto a pagare direttamente all’Agente le somme dovute fino a concorrenza del credito. La Cassazione ha sottolineato che l’art. 72 (versione antecedente alle modifiche future) contiene la disciplina generale del pignoramento presso terzi per crediti derivanti da locazioni .
- Articolo 72‑bis – Pignoramento dei crediti verso terzi: introdotto nel 2005 e successivamente modificato, consente all’Agente della Riscossione di pignorare crediti del contribuente verso terzi (ad esempio, il saldo del conto corrente bancario), senza la necessità di un titolo esecutivo giudiziale, mediante semplice notificazione dell’atto ai sensi dell’art. 543 c.p.c. L’articolo prevede che il terzo pignorato (ad esempio la banca) debba versare al concessionario, entro 60 giorni, le somme dovute e quelle che maturano successivamente, sino a concorrenza del credito tributario . Inoltre, il terzo assume gli obblighi del custode previsti dall’art. 546 c.p.c.
- Articolo 72‑ter – Limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni: per evitare la privazione integrale dei mezzi di sussistenza, questo articolo stabilisce percentuali di pignorabilità diverse a seconda dell’importo del reddito: 1/10 se lo stipendio netto non supera 2.500 €, 1/7 se è tra 2.500 € e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 €; precisa inoltre che il pignoramento non può estendersi all’ultima mensilità accreditata .
L’interpretazione di queste norme è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di cassazione. La sentenza Cass. 28520 del 27 ottobre 2025, emessa a Sezioni unite, ha chiarito definitivamente un punto controverso: il pignoramento ex art. 72‑bis blocca non solo il saldo esistente al momento della notifica, ma anche tutte le somme accreditate sul conto nei successivi 60 giorni. La Corte ha affermato che, durante il cosiddetto “spatium deliberandi” (il periodo entro cui il terzo deve effettuare il versamento al concessionario), la banca è tenuta a custodire e trasferire anche le somme che maturano dopo la notifica . Ciò significa che il conto è sostanzialmente congelato per almeno due mesi; persino i versamenti futuri dell’azienda possono essere assorbiti dal pignoramento fino a soddisfazione del debito.
Riforma e abrogazione di art. 72 e 72‑bis
La stessa sentenza ha ricordato che, dal 1 gennaio 2026, gli articoli 72, 72‑bis e 72‑ter saranno abrogati e sostituiti dagli articoli 169‑176 del D.Lgs 24 marzo 2025 n. 33 (Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione). La riforma, approvata nel 2025, mira a unificare in un unico codice le norme sulla riscossione coattiva e sulle procedure esecutive degli enti pubblici. Il dossier parlamentare che accompagna il testo di legge spiega che nel Titolo V (artt. 122‑173) del futuro Testo Unico sono riportate, con alcune semplificazioni, le disposizioni oggi contenute negli artt. 45‑90 del D.P.R. 602/1973, mentre nel Titolo VI (artt. 174‑201) sono disciplinate le obbligazioni dell’agente della riscossione . Gli articoli 169 e seguenti tratteranno del fermo amministrativo, del pignoramento dei crediti verso terzi, delle procedure di vendita e di assegnazione, riproducendo con adeguamenti formali la disciplina di cui agli artt. 72‑72‑bis. Tuttavia, fino all’entrata in vigore del nuovo testo, le norme attuali restano operative.
Codice di procedura civile: pignoramento, obblighi del terzo e limiti
Il pignoramento presso terzi eseguito dall’Agente della Riscossione è disciplinato, per quanto non previsto dal D.P.R. 602/1973, dalle norme del Codice di procedura civile (c.p.c.). Le più rilevanti sono:
- Articolo 543 c.p.c. – Forma del pignoramento presso terzi: la norma dispone che il pignoramento debba essere notificato al debitore e al terzo, con l’ingiunzione di astenersi da ogni pagamento nei confronti del debitore e di effettuare la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c.
- Articolo 546 c.p.c. – Obblighi del terzo: stabilisce che dal momento della notificazione del pignoramento il terzo assume gli obblighi del custode e deve conservare le somme o i beni pignorati fino al provvedimento del giudice. Per i conti correnti contenenti stipendio o pensione, l’articolo prevede che le somme accreditate prima della notifica, fino a un importo pari al triplo dell’assegno sociale, siano impignorabili; le somme accreditate dopo la notifica sono pignorabili entro i limiti dell’art. 545 c.p.c., cioè generalmente nel limite di un quinto .
- Articolo 545 c.p.c. – Crediti impignorabili e limiti al pignoramento: elenca i crediti assolutamente impignorabili (es. alimenti, sussidi di maternità) e disciplina la pignorabilità di stipendi, salari e pensioni. La norma impone che i trattamenti retributivi o pensionistici non ancora corrisposti siano pignorabili fino a un quinto per debiti tributari; le somme già accreditate sul conto sono impignorabili fino all’ammontare di tre volte l’assegno sociale (circa 1.600 € nel 2025) e, per l’eccedenza, si applicano i limiti di un quinto . Il mancato rispetto di questi limiti comporta l’inefficacia parziale del pignoramento, anche d’ufficio.
- Articolo 72‑ter D.P.R. 602/1973, citato sopra, integra e precisa i limiti a tutela degli stipendi e delle pensioni esecutati per debiti fiscali. Questo articolo introduce scaglioni di pignorabilità (1/10, 1/7, 1/5) a seconda dell’importo e chiarisce che non può essere toccata l’ultima mensilità accreditata .
- Articolo 1854 c.c. – Conto corrente con più intestatari: prevede che, nel caso di conto cointestato a più persone con facoltà di disporre separatamente, i cointestatari sono considerati solidalmente creditori o debitori dell’intero saldo . Ciò significa che, in presenza di un pignoramento, l’intero saldo può essere aggredito, salvo la possibilità per il comproprietario estraneo al debito di proporre opposizione per far valere la titolarità della propria quota.
Procedure di opposizione: art. 615 e 617 c.p.c.
Oltre alle regole materiali sul pignoramento, è fondamentale conoscere le procedure per contestare o limitare l’esecuzione. Il Codice di procedura civile prevede due rimedi principali:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): consente al debitore di contestare la legittimità del titolo esecutivo o del diritto del creditore di procedere. Se l’esecuzione non è ancora iniziata, l’opposizione si propone con citazione davanti al giudice competente; se l’esecuzione è già in corso, con ricorso al giudice dell’esecuzione. Il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi e limitare la sospensione al solo importo contestato .
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda i vizi formali del titolo o dell’atto di pignoramento (ad esempio, difetto di notifica, inesatta indicazione del credito). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o, se l’esecuzione è iniziata, entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione o dalla sua conoscenza . L’opposizione sospende l’esecuzione solo se il giudice, valutata la gravità dei motivi, lo dispone.
Giurisprudenza recente e interpretazioni della Cassazione
Negli ultimi anni la Corte di cassazione si è più volte pronunciata sulla natura del pignoramento esattoriale e sull’estensione del blocco del conto corrente. Oltre alla citata sentenza n. 28520/2025, sono rilevanti le seguenti pronunce:
- Cass. 22699/2023: ha affermato che, nell’ambito del ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è necessario che il piano proposto riguardi esclusivamente debiti contratti per scopi non professionali; la presenza di anche un solo debito professionale rende il piano inammissibile .
- Cass. 2857/2015 e Cass. 26830/2017: hanno stabilito che, nel pignoramento ex art. 72‑bis, la responsabilità del terzo (banca) è limitata a quanto effettivamente dovuto al momento della dichiarazione; la banca non può essere condannata a pagare somme non dovute o insussistenti. Queste pronunce sono state superate in parte dalla sentenza del 2025, ma sono utili per comprendere l’evoluzione interpretativa.
- Ordinanza Corte costituzionale n. 70/2022: la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72‑bis sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., ritenendo che la norma non viola il principio di uguaglianza e non limita irragionevolmente il diritto di difesa, poiché è comunque possibile proporre opposizione agli atti esecutivi.
Il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs 33/2025)
Nel marzo 2025 è stato approvato il D.Lgs 24 marzo 2025 n. 33, che costituisce il Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione. L’obiettivo della riforma è raccogliere in un unico corpus normativo le disposizioni oggi sparse in vari testi (D.P.R. 602/1973, D.Lgs 112/1999, legge 197/2022, ecc.), semplificando la procedura di riscossione e adeguandola ai principi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il dossier parlamentare segnala che:
- il Titolo V del nuovo Testo Unico riproduce, con semplificazioni e armonizzazioni linguistiche, le norme sugli strumenti di riscossione coattiva (pignoramenti, ipoteche, fermo amministrativo). La sezione relativa al pignoramento dei crediti verso terzi sarà collocata agli articoli 169‑176 ;
- il Titolo VI disciplina il funzionamento del servizio nazionale della riscossione (ruoli dell’agente, responsabilità, fondi e compensi), in parte riprodotto dagli articoli 17 del D.Lgs 112/1999 e 1‑3 del D.Lgs 110/2024 ;
- l’entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2026.
Sebbene al momento in cui scriviamo le norme non siano ancora operative, l’Avv. Monardo monitora costantemente l’evoluzione legislativa per offrire assistenza immediata all’entrata in vigore della riforma. L’adozione di un codice unico ridurrà l’incertezza interpretativa e consentirà di agire con maggiore prevedibilità.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e la legge 3/2012
Oltre alle norme sulla riscossione, è fondamentale considerare gli strumenti di gestione della crisi da sovraindebitamento. La legge 3/2012, nota come “legge salva suicidi”, ha introdotto procedure volte a consentire a persone fisiche e microimprese di ristrutturare o liquidare i propri debiti ottenendo l’esdebitazione. Dal 15 luglio 2022, queste procedure sono confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs 14/2019), successivamente modificato dai decreti correttivi n. 83/2022 e n. 136/2024 .
Le principali procedure previste dal CCII sono:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 66‑73 CCII): riservato a consumatori (persone fisiche non imprenditori). Il consumatore può proporre ai creditori un piano di pagamento parziale e dilazionato; il tribunale omologa il piano se è idoneo ad assicurare la sostenibilità e vi è la maggioranza dei creditori favorevoli. Il piano non può includere debiti professionali o aziendali .
- Concordato minore (artt. 74‑83 CCII): destinato a imprenditori sotto soglia (non fallibili). Consiste nella proposta di un concordato con cessione di beni e prosecuzione dell’attività o liquidazione. La norma richiede che i creditori ricevano una utilità maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale .
- Liquidazione controllata (artt. 268‑276 CCII): la liquidazione totale del patrimonio con eventuale continuazione dell’attività; prevede la nomina di un liquidatore e può concludersi con l’esdebitazione del debitore.
- Esdebitazione (art. 278 e ss. CCII): al termine della liquidazione, il debitore meritevole, che ha collaborato e messo a disposizione i propri beni, può ottenere la cancellazione dei debiti residui. Il decreto correttivo n. 136/2024 ha introdotto la possibilità di ottenere l’esdebitazione anche quando, per assenza di attivo, i creditori non ricevono nulla, purché il debitore non abbia ottenuto la cancellazione nei cinque anni precedenti .
- Procedura di composizione negoziata (D.L. 118/2021, conv. in L. 147/2021): strumento introdotto per aiutare le imprese in crisi a evitare l’insolvenza mediante la negoziazione con i creditori, assistiti da un esperto indipendente. Il decreto ha previsto una piattaforma nazionale per la presentazione dell’istanza; il successivo D.Lgs 83/2022 ha inserito la procedura nel CCII e previsto un sistema di rateizzazione per debiti fino a 30.000 € .
Queste procedure non incidono direttamente sul pignoramento del conto corrente, ma offrono soluzioni strutturali per riordinare il debito, ottenere sospensioni e, in alcuni casi, liberarsi integralmente dei debiti. L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, accompagna i clienti nell’intero percorso, dalla valutazione di ammissibilità alla redazione del piano, dall’udienza in tribunale fino all’esdebitazione.
Procedura passo passo dopo la notifica dell’atto di pignoramento
Il congelamento del conto aziendale non avviene improvvisamente: vi è una sequenza di atti che il concessionario deve compiere, e il debitore ha la possibilità di intervenire in diversi momenti. Vediamo nel dettaglio le fasi della procedura.
1. Formazione del titolo esecutivo e notifica della cartella
Per procedere al pignoramento il concessionario deve disporre di un titolo esecutivo valido. Nel sistema della riscossione fiscale il titolo può essere:
- Cartella di pagamento: documento che riporta l’estratto del ruolo e intima il pagamento entro 60 giorni. Deve essere notificata secondo le norme del Codice di procedura civile (ufficiale giudiziario, posta raccomandata A/R, PEC) e contenere l’indicazione chiara dell’imposta, della sanzione, degli interessi e dell’agente della riscossione. La mancata notifica rende nullo il pignoramento.
- Accertamento esecutivo: dal 2011 l’Agenzia delle Entrate può emettere un avviso di accertamento che costituisce titolo esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica; se il contribuente non paga né impugna, l’Agenzia procede direttamente alla riscossione coattiva.
- Ingiunzione fiscale: utilizzata da Comuni e altri enti locali per la riscossione di tributi locali; dopo 60 giorni diventa esecutiva.
Il debitore deve verificare attentamente la regolarità della notifica e l’eventuale prescrizione o decadenza del tributo. In caso di vizi, è possibile proporre ricorso alla Commissione tributaria o opporsi in via esecutiva.
2. Notifica del preavviso di fermo o dell’atto di pignoramento presso terzi
Se il debito non viene pagato, l’Agente della Riscossione può inviare:
- un preavviso di fermo amministrativo (per i beni mobili registrati),
- una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (per gli immobili), oppure
- direttamente l’atto di pignoramento presso terzi.
Nel pignoramento ex art. 72‑bis, l’atto viene notificato contemporaneamente al debitore e alla banca. L’atto deve contenere l’indicazione del credito, l’invito a non disporre delle somme pignorate e la richiesta al terzo di versare le somme dovute entro 60 giorni. In genere, la banca blocca immediatamente il saldo del conto al momento della notifica e, come chiarito dalla Cassazione, trattiene anche le somme che saranno accreditate nei successivi 60 giorni .
3. Dichiarazione del terzo e custodia delle somme
Entro 30 giorni dalla notifica l’istituto bancario deve effettuare la dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.), comunicando all’Agente della Riscossione se esistono o meno somme o crediti del debitore. In questa fase la banca assume la qualifica di custode: in base all’art. 546 c.p.c. deve conservare le somme pignorate e quelle che maturano successivamente, limitandosi a disporne solo su ordine del giudice .
Con la riforma del 2024 (D.L. 2 marzo 2024 n. 19, convertito in L. 56/2024) è stato modificato l’art. 546 c.p.c. per impedire che la banca blocchi l’intero saldo del conto eccedendo il credito pignorato. Ora l’istituto deve accantonare una somma pari al credito azionato più un accantonamento aggiuntivo proporzionale: 1.000 € per crediti fino a 1.100 €, 1.600 € per crediti da 1.100 € a 3.200 € e il 50 % della somma eccedente 3.200 € . Ciò consente al debitore di utilizzare la parte eccedente per l’attività corrente, riducendo l’impatto dell’esecuzione. Restano comunque congelati i versamenti futuri, fino all’ordine di assegnazione .
4. Ricorso al giudice dell’esecuzione e possibilità di sospensione
Durante il periodo di custodia, il debitore può:
- Presentare opposizione ex art. 615 c.p.c. se ritiene che il titolo sia nullo, prescritto o che il credito non sia dovuto. Il ricorso va depositato entro 20 giorni dal pignoramento o dalla sua conoscenza. Il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi .
- Proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per contestare vizi formali dell’atto (ad esempio l’assenza della sottoscrizione del funzionario, la notifica irregolare, l’inesatta indicazione del credito). Deve essere proposta entro 20 giorni dall’atto .
- Chiedere la riduzione o l’inefficacia del pignoramento se sussistono più pignoramenti presso diversi terzi e l’ammontare complessivo delle somme bloccate supera il credito (art. 546, comma 2 c.p.c.).
- Negoziare un piano di pagamento o aderire alla definizione agevolata (rottamazione) con l’Agente della Riscossione: in alcuni casi, la presentazione di una richiesta di rottamazione o rateizzazione sospende l’esecuzione. Come vedremo oltre, il 2025 ha introdotto nuove possibilità di riammissione per chi non ha potuto pagare le rate della rottamazione quater .
5. Ordinanza di assegnazione e pagamento all’Agente della Riscossione
Se non vi sono opposizioni o se queste vengono rigettate, trascorsi 60 giorni la banca deve versare all’Agente della Riscossione le somme pignorate e quelle maturate nel periodo (compresi i nuovi accrediti), fino a soddisfazione del credito. Il giudice dell’esecuzione emette l’ordinanza di assegnazione e dispone l’eventuale restituzione al debitore delle somme eccedenti.
Durante questa fase, se il debitore ha proposto un ricorso o una definizione agevolata, l’assegnazione può essere sospesa in attesa della decisione. Una volta eseguito il pagamento, l’esecuzione si conclude.
Difese e strategie legali per sbloccare il conto
Affrontare un pignoramento con lucidità è fondamentale per evitare danni irreparabili all’azienda. Di seguito analizziamo le principali strategie per limitare o rimuovere il blocco del conto.
1. Verificare la legittimità del titolo e dei termini
La prima difesa consiste nell’esaminare attentamente il titolo esecutivo: la cartella o l’avviso di accertamento potrebbero essere nulli per vizi formali o perché il tributo è prescritto. Ad esempio, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) si prescrive in dieci anni e l’imposta sui redditi in otto; decorso tale termine, il debitore può eccepire la prescrizione. Inoltre, l’atto può essere inesistente se manca la firma del dirigente o se è stato notificato a indirizzo errato. Se il titolo è invalido o prescritto, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. permette di far dichiarare l’insussistenza del credito .
2. Contestare l’atto di pignoramento
Anche se il titolo è valido, l’atto di pignoramento può contenere vizi formali: mancanza dei requisiti essenziali, errori nell’indicazione del credito, omissione degli estremi della cartella, assenza della relata di notifica. L’opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica . È consigliabile allegare copie degli atti notificati e chiedere la sospensione dell’esecuzione per evitare il versamento delle somme alla Riscossione.
3. Far valere i limiti di pignorabilità
La normativa tutela determinate somme, in particolare quelle derivanti da stipendi, pensioni, indennità di maternità e alimenti. Bisogna verificare che la banca abbia rispettato:
- il divieto di pignorare oltre 1/5 dello stipendio o pensione non ancora corrisposto;
- il divieto di toccare l’ultima mensilità accreditata;
- l’impignorabilità delle somme accreditate prima della notifica fino a tre volte l’assegno sociale .
Se questi limiti non sono rispettati, l’esecuzione è nulla per la parte eccedente. L’opposizione può portare al dissequestro delle somme indebitamente trattenute e al risarcimento dei danni.
4. Sfruttare la riforma del 2024 sul calcolo dell’accantonamento
Come abbiamo visto, l’art. 546 c.p.c. è stato modificato per evitare che la banca blocchi il saldo eccedente il credito pignorato più un accantonamento proporzionale. Grazie a questa modifica, un’azienda con un saldo di 20.000 € e un debito di 5.000 € non si vede più congelare l’intero importo: la banca può accantonare 5.000 € più 50 % del residuo (7.500 €), liberando immediatamente 7.500 € per l’attività ordinaria . È importante far valere questa regola nelle proprie difese e chiedere alla banca il rilascio delle somme eccedenti.
5. Chiedere la riduzione del pignoramento se ci sono più terzi
Spesso l’Agente della Riscossione notifica contemporaneamente pignoramenti a più banche o a datori di lavoro. L’art. 546 c.p.c. consente al debitore di chiedere al giudice che il pignoramento venga limitato o dichiarato inefficace nei confronti di alcuni terzi se l’importo complessivamente vincolato supera il credito. Ad esempio, se su tre conti correnti sono bloccati complessivamente 30.000 € a fronte di un debito di 10.000 €, si può chiedere di liberare i conti eccedenti. È necessario fornire la prova dei saldi e dei prelievi avvenuti.
6. Richiedere la rateizzazione o aderire alla definizione agevolata (rottamazione)
Il dilazionamento del debito è uno strumento efficace per sospendere l’esecuzione. L’Agente della Riscossione può concedere piani di rateizzazione fino a 72 rate (estendibili a 120 in presenza di comprovata difficoltà), con pagamento del 20 % delle somme contestate. Dal 2022, le definizioni agevolate introdotte dalla legge di Bilancio (cd. pace fiscale) permettono di estinguere il debito pagando solo capitale e spese, con sconto su sanzioni e interessi . La legge 197/2022 (rottamazione quater) è stata prorogata e integrata dal D.L. 51/2023 e dalla legge Milleproroghe 2025, che consente la riammissione di chi non ha pagato le rate . Presentare la domanda di adesione può sospendere le procedure esecutive in corso e consentire il rilascio del conto.
7. Valutare procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata)
Se la situazione debitoria è grave e riguarda anche altri creditori, può essere opportuno attivare una delle procedure previste dal CCII. Il piano del consumatore consente alle persone fisiche di proporre una soluzione sostenibile dilazionata; il concordato minore è rivolto a piccoli imprenditori e prevede un piano concordato con cessione di beni ; la liquidazione controllata conduce alla vendita del patrimonio con eventuale esdebitazione finale . L’apertura di una procedura di sovraindebitamento comporta la sospensione delle azioni esecutive individuali, compresi i pignoramenti del conto. Inoltre, l’esdebitazione consente di ripartire con un nuovo inizio, liberandosi integralmente dai debiti residui.
8. Attivare la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Per le aziende in crisi ma ancora con prospettive di continuità, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata: un percorso stragiudiziale assistito da un esperto negoziatore (professionista indipendente), che facilita la negoziazione con i creditori e ricerca soluzioni concordate come la sospensione dei pagamenti, la ristrutturazione dei debiti o la vendita di asset non essenziali. Il Ministero della Giustizia ha attivato una piattaforma telematica per la presentazione dell’istanza e la scelta dell’esperto; il D.Lgs 83/2022 ha incluso tale procedura nel CCII, prevedendo un nuovo strumento di rateizzazione fino a 30.000 € . Ricorrere a questa procedura può comportare la sospensione degli interessi di mora e il blocco delle azioni esecutive, offrendo il tempo necessario per ristrutturare l’azienda.
Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e altre vie di uscita
La procedura esecutiva non è l’unica strada. Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto diversi strumenti per favorire la regolarizzazione dei debiti fiscali. Vediamoli nel dettaglio.
Definizione agevolata (rottamazione quater e quinquies)
La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 231‑252 della L. 197/2022) ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, conosciuta come “rottamazione quater”. Questa misura consente ai contribuenti di estinguere i debiti versando solo la quota capitale e le spese di notifica e di esecuzione, con l’abbattimento totale di sanzioni, interessi di mora e aggio . La norma prevedeva la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in un massimo di 18 rate in cinque anni. Il D.L. 51/2023, convertito in legge 87/2023, ha prorogato il termine di presentazione della domanda, mentre la legge Milleproroghe 2025 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti dalla rottamazione, consentendo loro di essere riammessi .
Nel 2025 si parla di una nuova rottamazione quinquies, che potrebbe includere i carichi affidati fino al 2023 e offrire ulteriori sconti. Tuttavia, la misura è ancora in discussione parlamentare. Chi ha un conto bloccato può valutare se rientra nelle definizioni agevolate e presentare domanda: l’ammissione sospende le azioni esecutive, compreso il pignoramento del conto.
Saldo e stralcio dei debiti
Oltre alla rottamazione, alcune leggi precedenti (es. legge 145/2018) hanno introdotto il saldo e stralcio per contribuenti in comprovata difficoltà economica (ISEE fino a 20.000 €), permettendo di pagare solo una percentuale del capitale (16‑35 %) e cancellare il resto. Anche se la misura non è attualmente vigente, il Parlamento ha talvolta reintrodotto il saldo e stralcio con nuove manovre. Occorre monitorare eventuali riaperture.
Rateizzazione ordinaria e straordinaria
L’Agente della Riscossione concede la rateizzazione ordinaria fino a 72 rate per debiti fino a 120.000 €, con possibilità di proroga e decadenza in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Per importi superiori o per debitore in comprovata difficoltà, è possibile chiedere la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate. L’istanza sospende l’esecuzione; tuttavia, se il piano decade, le somme tornano immediatamente esigibili.
Transazione fiscale nell’ambito della crisi d’impresa
Il Codice della crisi prevede la transazione fiscale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione: l’imprenditore può proporre all’Erario un pagamento parziale del debito fiscale e contributivo, purché la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e sia garantito un livello di soddisfacimento minimo. La transazione, se accettata, blocca le azioni esecutive e consente la prosecuzione dell’attività.
Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Come già ricordato, i piani del consumatore permettono alle persone fisiche non imprenditrici di rateizzare i debiti in base alla capacità reddituale, con possibile riduzione dell’ammontare . Gli accordi di ristrutturazione dell’impresa minore (art. 57 CCII) sono una variante per le microimprese: consentono di negoziare con i creditori un pagamento parziale, con l’intervento di un OCC. Aderire a tali piani può sospendere il pignoramento del conto e ridurre l’esposizione complessiva.
Esdebitazione: ripartire senza debiti
L’esdebitazione è il beneficio con cui il debitore, al termine della liquidazione o del concordato, ottiene la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti. Il CCII consente l’esdebitazione a chi dimostra correttezza e collaborazione, e non ha beneficiato del medesimo istituto nei cinque anni precedenti. La riforma del 2024 ha introdotto la possibilità di esdebitazione anche in assenza di riparto ai creditori, purché il debitore non abbia alcuna possibilità di offrire attivo . Chi si trova con un conto pignorato e una situazione debitoria senza prospettive può valutare la liquidazione controllata, alla fine della quale potrà ricominciare libero dai debiti.
Errori comuni e consigli pratici
Molti imprenditori, quando ricevono la notizia del blocco del conto corrente, reagiscono con confusione o rassegnazione. Alcuni errori ricorrenti che occorre evitare sono:
- Ignorare le notifiche: pensare che il problema si risolva da sé è illusorio. La cartella non pagata diventa esecutiva in 60 giorni e il pignoramento può essere attivato senza ulteriore avviso.
- Reagire impulsivamente: chiudere il conto, spostare i fondi su conti esteri o intestati a terzi può configurare reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e aggravare la situazione.
- Non verificare la regolarità degli atti: spesso gli atti sono viziati (mancata firma, notifica errata, importo sbagliato). Un controllo tempestivo può portare alla nullità del pignoramento.
- Non rispettare i termini per l’opposizione: le opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c. devono essere proposte entro 20 giorni; chi li perde rischia di subire l’assegnazione.
- Ignorare i limiti di pignorabilità: alcune somme sono impignorabili; se il pignoramento le colpisce, bisogna contestare immediatamente.
- Sottovalutare le procedure di definizione agevolata e sovraindebitamento: molti credono che siano complesse o inaccessibili. In realtà, se gestite da professionisti, permettono di ridurre drasticamente il debito e sospendere le esecuzioni.
Per evitare questi errori, è fondamentale consultare un professionista specializzato non appena arriva la comunicazione di pignoramento. L’avv. Monardo e il suo team offrono una valutazione gratuita dei documenti e indicano immediatamente la strada più efficace.
Tabelle riepilogative
Per agevolare la consultazione, presentiamo alcune tabelle con le principali norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle riassumono concetti chiave senza frasi lunghe, come richiesto.
Tabella 1 – Norme principali sul pignoramento del conto corrente
| Norma | Oggetto | Punti chiave |
|---|---|---|
| Art. 72 D.P.R. 602/1973 | Pignoramento di canoni di locazione e altri crediti | L’Agente notifica al debitore e al terzo; il terzo paga direttamente al concessionario |
| Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 | Pignoramento di crediti verso terzi (conto corrente) | Banca deve versare le somme dovute entro 60 giorni e custodire anche gli importi maturati dopo la notifica |
| Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 | Limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni | Scaglioni 1/10–1/7–1/5 a seconda dell’importo; non si tocca l’ultima mensilità |
| Art. 546 c.p.c. | Obblighi del terzo | Il terzo è custode; somme accreditate prima della notifica impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale; nuova norma sull’accantonamento proporzionale |
| Art. 545 c.p.c. | Crediti impignorabili e limiti | Pignorabilità di stipendi, salari e pensioni fino a 1/5; triplo assegno sociale impignorabile; violazioni comportano inefficacia |
| Art. 615 c.p.c. | Opposizione all’esecuzione | Ricorso per contestare il diritto del creditore; sospensione solo per gravi motivi |
| Art. 617 c.p.c. | Opposizione agli atti esecutivi | Ricorso per vizi formali; termine di 20 giorni |
| Art. 1854 c.c. | Cointestazione del conto | Cointestatari sono solidalmente debitori/creditori; pignorabile l’intero saldo |
Tabella 2 – Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni
| Tipologia di entrata | Pignorabilità prima della notifica | Pignorabilità dopo la notifica |
|---|---|---|
| Stipendio/pensione non ancora corrisposto | N/A | Fino a 1/5 per debiti fiscali (art. 545 c.p.c.) |
| Stipendio/pensione accreditato sul conto | Impignorabile fino a 3 × assegno sociale (circa 1.600 € nel 2025) | Pignorabile entro i limiti di 1/5 (o 1/10‑1/7‑1/5 per debiti fiscali) |
| Ultima mensilità accreditata | Impignorabile | Impignorabile |
| Altri redditi impignorabili | Alimenti, sussidi di maternità, indennità di invalidità | Sempre impignorabili (art. 545 c.p.c.) |
Tabella 3 – Strumenti di definizione e procedure di sovraindebitamento
| Strumento | Destinatari | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Rateizzazione | Tutti i contribuenti | Fino a 72 rate (120 in casi straordinari); sospende l’esecuzione |
| Definizione agevolata (rottamazione) | Contribuenti con carichi 2000‑2022 | Pagamento del solo capitale e spese; sanzioni e interessi stralciati |
| Saldo e stralcio | Contribuenti con ISEE ≤ 20.000 € | Pagamento di una percentuale del capitale (16‑35 %) e cancellazione del resto (misura non sempre attiva) |
| Piano del consumatore (CCII) | Consumatori (persone fisiche) | Ristrutturazione dei debiti con proposta ai creditori; non ammette debiti professionali |
| Concordato minore (CCII) | Microimprese | Proposta di concordato con cessione di beni; vantaggio rispetto alla liquidazione |
| Liquidazione controllata ed esdebitazione | Debitori con grave indebitamento | Vendita del patrimonio e cancellazione dei debiti residui |
| Composizione negoziata (D.L. 118/2021) | Imprese in crisi | Negoziazione assistita da un esperto; sospensione interessi e azioni esecutive |
Domande e risposte frequenti (FAQ)
Per fornire un supporto pratico immediato, di seguito trovi 20 domande frequenti con risposte sintetiche ma complete.
1. Quando l’Agenzia delle Entrate Riscossione può bloccare il mio conto corrente aziendale?
Quando esiste un titolo esecutivo valido (cartella di pagamento non pagata, accertamento esecutivo o ingiunzione fiscale) e sono trascorsi i termini per il pagamento (normalmente 60 giorni). L’Agente della Riscossione notifica l’atto di pignoramento alla banca, che procede al blocco immediato delle somme e alla custodia anche degli importi accreditati nei successivi 60 giorni .
2. La banca può bloccare l’intero saldo del conto?
Con la riforma del 2024 la banca deve accantonare la somma corrispondente al credito pignorato più un importo aggiuntivo proporzionale; il resto deve restare a disposizione dell’azienda . Tuttavia, gli accrediti futuri sono trattenuti fino all’ordine di assegnazione .
3. Il pignoramento riguarda anche i bonifici in arrivo dopo la notifica?
Sì. La Cassazione ha affermato che durante lo spatium deliberandi di 60 giorni anche le somme accreditate dopo la notifica rientrano nel pignoramento . Di conseguenza, i pagamenti dei clienti o altre entrate aziendali possono essere trattenuti.
4. Quanto dura il blocco del conto?
Di norma dura 60 giorni dalla notifica del pignoramento. Se non vengono presentate opposizioni o non si richiedono sospensioni, la banca, trascorso tale termine, versa le somme al concessionario. Se il debito è superiore al saldo, la procedura può essere reiterata con ulteriori pignoramenti fino a completa soddisfazione.
5. Cosa posso fare se ritengo che il debito non sia dovuto?
È possibile presentare ricorso alla Commissione tributaria contro la cartella o l’accertamento entro 60 giorni dalla notifica, oppure proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento . È consigliabile farsi assistere da un avvocato esperto.
6. Come si calcola l’importo impignorabile dello stipendio o della pensione?
Prima della notifica, le somme accreditate sul conto derivanti da retribuzione o pensione sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale (circa 1.600 €). Dopo la notifica, si applica il limite di un quinto o, per debiti fiscali, i nuovi scaglioni 1/10‑1/7‑1/5 previsti dall’art. 72‑ter .
7. Posso chiedere la rateizzazione del debito dopo che il conto è stato bloccato?
Sì. La presentazione di un’istanza di rateizzazione sospende le procedure esecutive. Per i debiti fiscali si può ottenere un piano fino a 72 rate; in casi di grave difficoltà, fino a 120 rate. È necessario presentare documentazione che attesti l’effettiva impossibilità di pagamento immediato.
8. Come funziona la definizione agevolata (rottamazione) rispetto al pignoramento?
La presentazione della domanda di rottamazione sospende l’esecuzione fino alla comunicazione di accoglimento o rigetto. Se l’istanza viene accolta, il debitore paga solo il capitale e le spese in un’unica soluzione o in più rate; il pignoramento viene revocato .
9. Se il conto è cointestato, il pignoramento riguarda anche la quota del comproprietario?
Per legge i cointestatari sono solidalmente debitori del saldo , quindi la banca blocca l’intera somma. Tuttavia, il comproprietario estraneo al debito può proporre opposizione e dimostrare la propria quota di titolarità per ottenere la liberazione della parte di saldo di sua spettanza.
10. È possibile opporsi al pignoramento per vizi formali?
Sì. L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. consente di contestare difetti di notifica, errori nell’indicazione del credito o nella sottoscrizione dell’atto. Deve essere presentata entro 20 giorni dalla notifica .
11. Cosa succede se ho più pignoramenti contemporanei su diversi conti?
Il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione del pignoramento se l’ammontare complessivo delle somme vincolate supera l’importo del credito per cui si procede. L’art. 546 c.p.c. permette di ottenere l’inefficacia di uno o più pignoramenti.
12. Che differenza c’è tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale?
Nel pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.) il creditore deve ottenere un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo) e notificare l’atto attraverso l’ufficiale giudiziario. Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis, l’Agente della Riscossione può agire direttamente con la notifica dell’atto di pignoramento, senza passare dal giudice. La procedura è più veloce ma resta soggetta alle regole del c.p.c.
13. Posso trasferire i fondi su un altro conto prima della notifica?
Prima della notifica del pignoramento è possibile spostare legittimamente le somme, ma bisogna fare attenzione: l’occultamento di beni al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte può integrare il reato di sottrazione fraudolenta (art. 11 D.Lgs 74/2000). È consigliabile agire con trasparenza, eventualmente pianificando con un professionista una strategia di protezione del patrimonio.
14. Il pignoramento può essere rinnovato se non si salda il debito?
Sì. Se le somme trattenute non coprono l’intero debito, l’Agente della Riscossione può notificare nuovi pignoramenti su altri conti, crediti o beni. La procedura può proseguire finché non viene soddisfatto l’intero credito, interessi e spese.
15. La procedura di esdebitazione cancella anche i debiti tributari?
L’esdebitazione nel CCII riguarda tutti i debiti residui, compresi quelli tributari e contributivi, salvo che si tratti di tributi riscossi tramite ritenuta alla fonte o IVA non versata, per cui la legge prevede limitazioni. Tuttavia, la riforma del 2024 ha ampliato i casi di esdebitazione, permettendo la cancellazione anche se i crediti erariali non sono stati soddisfatti .
16. Che cos’è la composizione negoziata e come può aiutarmi?
È una procedura stragiudiziale introdotta dal D.L. 118/2021 per le imprese in crisi. Richiede la nomina di un esperto che assista l’imprenditore nella negoziazione con i creditori e l’elaborazione di un piano per la continuità aziendale. La procedura può comportare la sospensione degli interessi e delle azioni esecutive, compresi i pignoramenti .
17. Posso depositare l’incasso dei clienti su un altro conto intestato alla società per evitare il blocco?
Se il pignoramento è già notificato, la banca ha l’obbligo di trattenere anche le somme future; aprire un altro conto nella stessa banca può non essere utile. Aprire un conto in un altro istituto potrebbe consentire temporaneamente di operare, ma l’Agente potrebbe pignorarlo non appena individuato. È consigliabile consultare un avvocato per valutare soluzioni legali (rateizzazione, opposizione, sovraindebitamento) anziché aggirare l’esecuzione.
18. Che succede se non pago le rate della rottamazione?
La decadenza dalla definizione agevolata comporta la perdita dei benefici e la ripresa delle azioni esecutive. Tuttavia, la legge Milleproroghe 2025 ha consentito la riammissione di chi non ha pagato le rate della rottamazione quater . È necessario verificare se sono previste ulteriori riaperture.
19. Un professionista può assistermi se mi trovo all’estero?
Sì. Molti pignoramenti riguardano aziende con sedi secondarie o amministratori residenti all’estero. L’assistenza può essere prestata anche a distanza, tramite PEC e piattaforme digitali. L’importante è affidarsi a professionisti abilitati che conoscano le normative italiane e sappiano interfacciarsi con l’Agente della Riscossione.
20. Quanto tempo richiede in media lo sblocco del conto?
Dipende dalla strategia adottata. Una sospensione in via d’urgenza nell’ambito di un’opposizione può essere ottenuta in pochi giorni se il giudice ritiene fondate le ragioni. Una definizione agevolata richiede qualche settimana per la verifica dell’istanza. Le procedure di sovraindebitamento durano diversi mesi ma offrono un risultato definitivo.
Simulazioni pratiche e esempi numerici
Per comprendere meglio l’impatto del pignoramento e delle diverse soluzioni, vediamo alcune simulazioni.
Esempio 1: Pignoramento del conto con saldo negativo
L’azienda Alfa s.r.l. ha un conto corrente con saldo di –1.000 €. L’Agente della Riscossione notifica il pignoramento per un debito di 5.000 €. Nonostante il saldo negativo, la banca è obbligata a custodire e successivamente versare all’Agente tutte le somme che verranno accreditate nei successivi 60 giorni . Supponiamo che entro due settimane l’azienda incassi 8.000 € da un cliente. La banca deve utilizzare tale somma per coprire i 5.000 € di debito e trasferirli all’Agente. Resteranno sul conto 3.000 €, ma 50 % dell’eccedenza può essere ancora bloccata in base all’accantonamento aggiuntivo (1.500 €), liberando 1.500 € per le attività dell’azienda .
Esempio 2: Pignoramento di stipendio accreditato sul conto
Il sig. Bianchi, socio lavoratore di una s.r.l., riceve sul conto aziendale lo stipendio mensile di 2.500 €. L’Agente notifica un pignoramento per debiti tributari. Prima della notifica, sul conto sono accreditati 1.800 € derivanti dallo stipendio precedente; questa somma, essendo inferiore a tre volte l’assegno sociale, è impignorabile . Dopo la notifica, lo stipendio di 2.500 € può essere pignorato entro il limite di 1/10 (250 €) in base all’art. 72‑ter; la restante parte viene accantonata e poi rilasciata dopo l’ordinanza di assegnazione .
Esempio 3: Ricorso e sospensione dell’esecuzione
L’azienda Beta s.p.a. riceve un atto di pignoramento per 50.000 €. Esamina la cartella di pagamento e scopre che manca la firma del direttore dell’Agenzia. Presenta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni e chiede la sospensione d’urgenza. Il giudice accerta il vizio e sospende il pignoramento; la banca libera le somme e l’azienda, nel frattempo, presenta domanda di rateizzazione, evitando ulteriori azioni.
Esempio 4: Ricorso alla composizione negoziata
La Gamma s.r.l. ha debiti fiscali per 150.000 € e altri debiti bancari per 300.000 €. Riceve un pignoramento del conto. L’azienda decide di avviare la composizione negoziata e nomina un esperto. In accordo con l’Agente della Riscossione e gli istituti di credito, propone un piano di rientro con vendita di alcuni beni non strategici e una dilazione pluriennale. Durante la procedura le azioni esecutive, incluso il pignoramento, sono sospese . Il piano viene accettato e il conto viene sbloccato per permettere all’impresa di continuare a operare.
Esempio 5: Liquidazione controllata ed esdebitazione
Il signor Rossi, titolare di una ditta individuale che produce mobili, accumula debiti fiscali e bancari per oltre 200.000 €. Dopo il pignoramento del conto, si rende conto di non poter proseguire l’attività. Con l’assistenza di un Gestore della crisi (OCC) decide di avviare la liquidazione controllata. Viene nominato un liquidatore che vende i beni dell’impresa (macchinari, magazzino, automezzi) realizzando 60.000 €. Dopo due anni, il signor Rossi, che ha collaborato attivamente e non ha tratto vantaggi personali, chiede l’esdebitazione e ottiene la cancellazione di 140.000 € di debiti residui . Grazie alla procedura, riparte da zero e può avviare una nuova attività.
Conclusione: agire subito per tutelare la tua azienda
Il blocco del conto aziendale per debiti fiscali è un evento traumatico che può paralizzare l’attività. Tuttavia, come abbiamo visto, esistono numerose soluzioni legali per sbloccare il conto, sospendere l’esecuzione e ristrutturare o cancellare i debiti. La chiave è agire tempestivamente, non ignorare gli atti e affidarsi a un professionista competente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono assistenza completa in tutte le fasi: dall’analisi della cartella alla presentazione del ricorso, dalla negoziazione con l’Agente della Riscossione alla predisposizione di piani di rientro o procedure di sovraindebitamento. Grazie all’esperienza come gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo è in grado di individuare la strategia più adeguata, sia giudiziale sia stragiudiziale, per salvaguardare la continuità dell’impresa e il patrimonio dell’imprenditore.
Non rimandare: ogni giorno di inattività può aggravare la situazione. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata e immediata. Il suo team analizzerà la tua situazione e ti guiderà verso la soluzione più efficace per sbloccare il conto e risolvere definitivamente i debiti. 📞