Azione Esecutiva Multipla Da Più Banche: Come Difendersi Bene

Introduzione

Quando diverse banche o finanziarie iniziano contemporaneamente azioni esecutive – notificano precetti, pignoramenti o ipoteche sui beni – il debitore si trova di fronte a un’emergenza che può minacciare l’intero patrimonio. Le azioni esecutive cumulate possono produrre effetti devastanti: blocco dei conti, sottrazione immediata di beni o crediti, fermo amministrativo dell’auto e vendita forzata di immobili. Inoltre, l’apertura di più procedure moltiplica le spese e può mettere il debitore nell’impossibilità di far fronte ai pagamenti o di trovare una soluzione concordata. È quindi essenziale conoscere i propri diritti, i termini per opporsi e le soluzioni legali per coordinare la difesa.

Nel 2025 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione. Con l’ordinanza n. 30011/2024 la terza sezione civile ha affermato che il cumulo dei mezzi di espropriazione previsto dall’art. 483 c.p.c. è legittimo e costituisce una garanzia per il creditore. L’abuso può ravvisarsi solo quando il sacrificio imposto al debitore non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore: aggravio di spese o incertezza sull’esito delle procedure non sono, di per sé, indici di abusività . Nello stesso anno le Sezioni Unite hanno ribadito che l’uso plurimo di procedimenti esecutivi può essere sanzionato per abuso del processo solo in presenza di un comportamento contrario a buona fede e correttezza . Questa evoluzione giurisprudenziale rende ancora più importante la figura del difensore specializzato, capace di valutare se la moltiplicazione delle azioni sia legittima e di attivare i rimedi adeguati.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista che opera da oltre vent’anni nel diritto bancario e tributario. Coordina uno studio multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti esperti in esecuzioni forzate, diritto bancario, contenzioso tributario e crisi d’impresa. Tra i suoi titoli professionali:

  • Cassazionista: può patrocinare cause davanti alla Corte di Cassazione e alle magistrature superiori;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, in virtù della Legge 3/2012;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che assiste debitori in accordi e piani del consumatore;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (disciplina confluita negli artt. 12‑25 quinquies del Codice della crisi d’impresa – CCII);
  • Coordinatore di professionisti con competenze in diritto civile, commerciale, tributario, bancario e procedure concorsuali a livello nazionale.

Grazie a questa struttura integrata, lo studio Monardo è in grado di analizzare ogni atto esecutivo (precetto, pignoramento, ipoteca), predisporre opposizioni (artt. 615 e 617 c.p.c.), chiedere la sospensione delle procedure, attivare trattative con gli istituti di credito e proporre piani di rientro o accordi di composizione. La consulenza non si limita alla difesa giudiziale: il team valuta opportunità come la rottamazione dei carichi tributari, la composizione negoziata o i procedimenti di esdebitazione, individuando per ogni caso la soluzione più efficiente.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Cumulo dei mezzi di espropriazione (art. 483 c.p.c.) e abuso del processo

L’ordinamento consente al creditore di esperire più forme di espropriazione contemporaneamente, ad esempio pignorando beni mobili, immobili e crediti presso terzi. L’art. 483 del Codice di procedura civile (c.p.c.) stabilisce che il creditore può avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione; tuttavia, su istanza del debitore, il giudice dell’esecuzione può disporre che l’espropriazione proceda mediante uno solo di tali mezzi . Questa opposizione, distinta da quelle previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., non ha termini di decadenza e mira a limitare l’esecuzione alla forma più adeguata.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito nel 2025 che la moltiplicazione di precetti o procedure senza giustificazione costituisce abuso del diritto di azione e può essere sanzionata con la condanna alle spese . In precedenza, la sentenza n. 7078/2015 aveva già affermato che l’inutile duplicazione di esecuzioni per aumentare le spese viola i principi di buona fede e correttezza e comporta la nullità degli atti . La più recente ordinanza n. 30011/2024 ha precisato che il cumulo è legittimo: il presunto aggravio di spese o l’incertezza sull’esito delle procedure non giustificano da soli l’accusa di abuso . Perché vi sia abuso occorre dimostrare che il creditore non avesse un ragionevole interesse a utilizzare più esecuzioni o che il sacrificio imposto al debitore sia sproporzionato.

La prova dell’abuso grava sul debitore: egli deve dimostrare che la pluralità di pignoramenti non rende più probabile o più rapida la soddisfazione del creditore . Il giudice dell’esecuzione valuterà l’ammontare del credito, il valore dei beni pignorati e l’ordine delle cause di prelazione per decidere se limitare l’esecuzione .

2. Forma del precetto e termini per l’esecuzione (art. 480 c.p.c.)

L’atto di precetto è il comando con cui il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine, di regola non inferiore a dieci giorni, prima di iniziare l’esecuzione. L’art. 480 c.p.c. prevede che il precetto contenga gli elementi essenziali del titolo esecutivo, l’indicazione delle parti, la data di notificazione e il domicilio digitale; deve anche avvertire il debitore che potrà fare ricorso a strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento . Con la riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e il d.lgs. 164/2024 l’atto deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del creditore e informare il debitore della facoltà di accedere al portale telematico per comunicazioni.

Dal ricevimento del precetto decorre un termine minimo di dieci giorni entro cui il debitore può pagare o proporre opposizione; trascorso tale termine, il creditore può procedere al pignoramento. Per le cartelle di pagamento il precetto non è necessario: l’agente della riscossione può avviare il pignoramento trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella e dieci giorni dall’avviso di intimazione (art. 50 del DPR 602/1973).

3. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione permette di contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. L’art. 615 c.p.c. dispone che, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata e la procedura non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto mediante atto di citazione davanti al giudice competente . Il giudice, sussistendo gravi motivi, può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo . Quando l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, che fissa l’udienza e può sospendere l’esecuzione . È inammissibile se proposta dopo la vendita o l’assegnazione del bene salvo che si fondi su fatti sopravvenuti .

Questa opposizione consente di far valere, ad esempio:

  • l’inesistenza o l’inefficacia del titolo esecutivo, per nullità o estinzione del credito;
  • la mancanza di notificazione del titolo o del precetto;
  • la prescrizione del diritto;
  • l’impignorabilità dei beni (es. art. 514 c.p.c. per arredi e vestiti; art. 545 c.p.c. per parte di stipendio o pensione);
  • cause di estinzione del debito (pagamento, compensazione, remissione).

4. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Quando il debitore non contesta il diritto del creditore, ma la regolarità formale dei singoli atti, può proporre opposizione agli atti esecutivi. L’art. 617 c.p.c. stabilisce che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima dell’inizio dell’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’art. 480, mediante atto di citazione da notificare entro venti giorni dalla notificazione del titolo o del precetto . Se l’esecuzione è iniziata, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione entro venti giorni dal primo atto di esecuzione o dal compimento dell’atto impugnato . L’opposizione agli atti serve a denunciare vizi di forma dell’atto (mancanza di sottoscrizione, indicazione errata della somma, omissione del termine dilatorio, irregolarità nella notifica) .

5. Riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.)

Se l’ammontare dei beni pignorati è sproporzionato rispetto al credito e alle spese, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione del pignoramento. L’art. 496 c.p.c. prevede che il giudice, su istanza del debitore o anche d’ufficio, possa ridurre il pignoramento quando il valore dei beni pignorati supera l’importo del credito aumentato delle spese . In presenza di più pignoramenti (presso terzi, mobiliare e immobiliare), la riduzione consente di liberare alcuni beni e di concentrarsi su quelli necessari a soddisfare il credito.

6. Altre disposizioni processuali rilevanti

  • Art. 491 c.p.c.: disciplina le forme del pignoramento e i doveri degli ufficiali giudiziari;
  • Art. 492-bis c.p.c.: consente l’accesso a banche dati pubbliche per individuare beni del debitore;
  • Art. 545 c.p.c.: stabilisce i limiti di pignorabilità di stipendi, salari, pensioni, assegni di sostentamento e sussidi (generalmente un quinto della retribuzione);
  • Art. 514 c.p.c.: elenca i beni mobili assolutamente impignorabili (vestiti, letti, tavoli, etc.);
  • Art. 480-482 c.p.c.: regolano la forma del precetto e i termini di efficacia; l’art. 482 impone che il precetto per le obbligazioni pecuniarie abbia efficacia non superiore a novanta giorni.

7. Codice della crisi d’impresa e composizione negoziata

Dal 2021 il legislatore ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, una procedura stragiudiziale che consente alle imprese in difficoltà di negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di commercio. La disciplina, inizialmente prevista dal D.L. 118/2021, è confluita negli artt. 12‑25 quinquies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). La composizione negoziata mira a preservare la continuità aziendale e prevede la possibilità di chiedere misure protettive per sospendere le azioni esecutive. L’art. 18 CCII dispone che, con la pubblicazione della domanda di nomina dell’esperto, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore e non possono modificare le condizioni contrattuali per il solo fatto della richiesta . Le misure protettive devono essere confermate dal tribunale, durano inizialmente quattro mesi e possono essere prorogate.

8. Legge 3/2012 e procedure di sovraindebitamento

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3, tuttora applicabile per le crisi dei consumatori e delle microimprese che non possono accedere alle procedure concorsuali, offre diversi strumenti per uscire dal sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti e liquidazione del patrimonio. Secondo la definizione dell’art. 6 della legge, il sovraindebitamento è la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni . Possono accedere alle procedure le persone fisiche, le imprese agricole, le start-up innovative e le imprese sotto le soglie di fallibilità; l’ammissione consente la sospensione delle azioni esecutive e può condurre all’esdebitazione, cioè alla liberazione definitiva dai debiti residui .

Il Codice della crisi (d.lgs. 14/2019) ha sostituito in gran parte la legge 3/2012, ma per i piani del consumatore e gli accordi presentati prima dell’entrata in vigore del Codice continuano ad applicarsi le norme originarie. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi nominato dal Ministero della Giustizia, può assistere i debitori in queste procedure e redigere l’attestazione richiesta per l’ammissione.

9. Rottamazione dei carichi e definizione agevolata (L. 197/2022 e provvedimenti 2024‑2025)

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto, ai commi 231‑252 dell’art. 1, una definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione. La norma consente ai contribuenti di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo le somme dovute a titolo di capitale e le spese di esecuzione, senza interessi, sanzioni e aggio . Il comma 236 obbliga il debitore, nella dichiarazione di adesione, a indicare l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi e a impegnarsi a rinunciarvi; il giudice sospende il processo sino all’effettivo perfezionamento della definizione .

Nel 2024 il D.L. 202/2024 (convertito in L. 15/2025) ha riaperto i termini di adesione alla cosiddetta rottamazione quater per i contribuenti decaduti dalla precedente definizione . Nel 2025, l’art. 12‑bis del D.L. 84/2025 (convertito in L. 108/2025) ha chiarito che, ai fini dell’estinzione del giudizio, è sufficiente il versamento della prima o unica rata e la presentazione della dichiarazione di adesione . La giurisprudenza ha oscillato: alcune sentenze della Cassazione (nn. 24933/2024, 22658/2024, 24274/2024) ritenevano che l’estinzione richiedesse il pagamento integrale di tutte le rate, mentre l’ordinanza n. 24428/2025 ha affermato che la procedura si perfeziona con la dichiarazione e la comunicazione dell’agente della riscossione, restando i pagamenti una mera appendice . L’art. 12‑bis ha risolto il contrasto fissando l’estinzione con il pagamento della prima rata.

Per i debitori, la rottamazione rappresenta un’opportunità per sospendere le azioni esecutive dell’agente della riscossione e ridurre notevolmente il debito; tuttavia è essenziale presentare la domanda nei termini e rispettare il piano di pagamento. Lo studio Monardo segue i contribuenti nella procedura telematica, nella verifica dei carichi definibili e nella gestione della sospensione dei giudizi.

Procedura passo-passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

  1. Ricezione della notifica – La procedura esecutiva inizia con la notifica del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, contratto di mutuo in forma esecutiva) e del precetto. Per le cartelle esattoriali, l’agente della riscossione notifica la cartella o l’avviso di accertamento esecutivo; se il pagamento non avviene entro il termine (in genere sessanta giorni), può avviare direttamente il pignoramento.
  2. Valutazione della legittimità – È necessario verificare che il titolo esecutivo sia valido e che sia stato correttamente notificato. In assenza di notifica o in caso di vizi formali è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni . Bisogna controllare la regolarità del precetto (art. 480 c.p.c.), la corretta indicazione del credito, la presenza del termine di dieci giorni e l’avviso sulle procedure di sovraindebitamento .
  3. Termine per adempiere o opporsi – Il debitore ha almeno dieci giorni per pagare o formulare contestazioni. Se il pagamento avviene integralmente, l’atto si estingue; se si paga in parte, il creditore può comunque procedere per la residua parte. Se il debitore ritiene ingiusta la pretesa può proporre opposizione al precetto (art. 615 c.p.c.) con atto di citazione o ricorso, chiedendo la sospensione dell’esecuzione .
  4. Richiesta di rateizzazione o piano di rientro – Prima di iniziare l’esecuzione, è possibile contattare la banca o l’ente creditore per proporre un piano di rientro. Lo studio Monardo valuta la sostenibilità finanziaria, negozia la dilazione e redige accordi stragiudiziali. In caso di cartelle esattoriali, si può richiedere la rateizzazione delle somme all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; la domanda, se accolta, comporta la sospensione delle procedure.
  5. Pignoramento – Trascorso il termine del precetto senza pagamento né opposizione, il creditore può procedere con il pignoramento. Vi sono tre forme principali:
  6. pignoramento mobiliare presso il debitore: l’ufficiale giudiziario si reca presso il domicilio e redige un verbale elencando i beni che possono essere venduti;
  7. pignoramento immobiliare: il creditore iscrive il pignoramento sull’immobile, che sarà poi venduto all’asta. Per avviare la procedura occorre depositare l’atto di pignoramento e l’estratto del titolo esecutivo; la vendita è gestita dal giudice dell’esecuzione;
  8. pignoramento presso terzi: il creditore notifica l’atto al terzo (banca, datore di lavoro, cliente) che detiene o deve somme al debitore; il terzo è tenuto a dichiarare le somme dovute. Su questi crediti si applicano i limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c., come il prelievo fino a un quinto dello stipendio o della pensione.
  9. Udienza davanti al giudice dell’esecuzione – Dopo il pignoramento si apre la fase in tribunale. Il giudice verifica la regolarità degli atti e fissa l’udienza per l’autorizzazione alla vendita (immobili) o per l’assegnazione dei crediti (presso terzi). Il debitore può proporre opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.) entro venti giorni dal compimento dell’atto contestato .
  10. Intervento di altri creditori e concorso – Una volta avviata la procedura, altri creditori possono intervenire per partecipare al concorso. Ogni creditore ha diritto di partecipare nella misura del proprio credito e secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione (ipoteche, privilegio). Il concorso determina la distribuzione del ricavato; il debitore deve vigilare affinché gli interessi di mora e le spese non aumentino oltre il dovuto.
  11. Possibilità di sospensione e riduzione – In ogni fase il debitore può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione per gravi motivi (art. 623 c.p.c.) e la riduzione del pignoramento se i beni pignorati superano il valore del credito . Se più banche hanno pignorato beni diversi, il giudice può valutare la necessità di mantenere tutte le esecuzioni o di limitarle.
  12. Eventuale conversione del pignoramento – Il debitore può proporre la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) depositando una somma pari al credito, alle spese e agli interessi; in tal caso i beni vengono liberati. Questa opzione è spesso utilizzata nelle esecuzioni immobiliari per salvare la casa; lo studio Monardo valuta la convenienza economica.

Difese e strategie legali

A. Contestazione del titolo e dell’importo

La prima linea di difesa è verificare la validità del titolo esecutivo e l’esattezza del credito. Il debito deve essere certo, liquido ed esigibile. In presenza di contratti di finanziamento o mutui, occorre controllare se siano state applicate clausole nulle (anatocismo, tassi usurari, interessi moratori sproporzionati). In ambito bancario, la giurisprudenza riconosce al correntista il diritto di opporsi all’esecuzione quando il saldo è indebitamente maggiorato. In particolare:

  • Verifica del tasso di interesse: se il TAEG supera la soglia antiusura stabilita trimestralmente dal MEF, il contratto è nullo e gli interessi non sono dovuti. Il debitore può agire in via di accertamento per ottenere la restituzione e opporsi all’esecuzione basata su un credito usurario.
  • Verifica della prescrizione: i crediti derivanti da rate di mutuo o finanziamenti si prescrivono in dieci anni; per le fatture in cinque anni. Se la banca non ha interrotto la prescrizione, il debito potrebbe essere prescritto.
  • Nullità del titolo stragiudiziale: il decreto ingiuntivo non opposto diventa titolo esecutivo; tuttavia, in caso di notifica irregolare, il debitore può proporre opposizione tardiva.

B. Opposizione al precetto e sospensione dell’esecuzione

In presenza di vizi sostanziali o formali, lo studio presenta opposizione al precetto (art. 615 c.p.c.) e chiede la sospensione dell’esecuzione. Il giudice valuta la fondatezza delle ragioni e può sospendere il titolo, limitando il potere della banca di procedere. È importante depositare documenti che attestino il pagamento, la nullità del contratto, la prescrizione o l’inesistenza del credito. Se l’esecuzione è già iniziata, si propone opposizione con ricorso e si chiede un provvedimento urgente.

C. Opposizione agli atti esecutivi

Quando l’atto di pignoramento presenta vizi formali, ad esempio indicazione errata del debitore, mancanza della data, difetto di sottoscrizione, calcolo errato della somma, si propone opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.). Il termine è perentorio (venti giorni) e la mancata proposizione comporta la sanatoria del vizio . La tempestività è essenziale: lo studio monitora la data del pignoramento e notifica il ricorso entro il termine.

D. Istanze di riduzione e sospensione per abuso del cumulo

Se più banche hanno avviato contemporaneamente esecuzioni, si può presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza ai sensi dell’art. 483 c.p.c. per limitare la procedura a un solo mezzo di espropriazione. È necessario dimostrare che il cumulo sia sproporzionato rispetto all’ammontare del credito o che le procedure pregiudichino la liquidazione dei beni. La difesa può invocare la giurisprudenza della Cassazione sul principio di buona fede e non abuso e chiedere la condanna del creditore alle spese se l’abuso è evidente . Talvolta è opportuno attivare un’unica procedura immobiliare che consenta di regolare tutti i crediti, evitando pignoramenti mobiliari o presso terzi che impediscono la conciliazione.

E. Conversione, vendita diretta e saldo e stralcio

In alcune circostanze, anziché contestare il debito, è preferibile negoziare un accordo di saldo e stralcio con la banca: il creditore accetta un pagamento inferiore rispetto al totale in cambio dell’estinzione immediata. Questo è frequente quando il bene pignorato ha un valore di mercato inferiore al credito o quando la procedura si preannuncia lunga e costosa. Lo studio Monardo assiste nelle trattative e redige accordi transattivi.

La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) consente al debitore di sostituire i beni con una somma in denaro; la vendita diretta permette di vendere il bene pignorato privatamente (art. 491 c.p.c. e art. 560 c.p.c., come modificati dalla riforma Cartabia) evitando l’asta giudiziaria e ottenendo un prezzo migliore. Queste soluzioni richiedono la collaborazione del creditore e l’autorizzazione del giudice.

F. Procedure concorsuali minori e composizione negoziata

Per i debitori che non possono far fronte a tutti i crediti, la Legge 3/2012 e il Codice della crisi offrono strumenti di regolazione della crisi. L’accordo di composizione e il piano del consumatore permettono di proporre un pagamento parziale dei debiti alle banche e ai creditori fiscali, con l’ausilio di un gestore della crisi. L’ammissione alla procedura comporta la sospensione di tutte le azioni esecutive e la possibilità di ottenere l’esdebitazione finale . Lo studio Monardo valuta i requisiti (assenza di procedure concorsuali, stato di sovraindebitamento non colpevole, patrimonio modesto) e redige la proposta.

Per le imprese in crisi, la composizione negoziata della crisi d’impresa (artt. 12‑25 quinquies CCII) consente di avviare un percorso assistito da un esperto, con la possibilità di ottenere misure protettive che sospendono le azioni esecutive . Questa procedura è indicata quando l’azienda ha ancora prospettive di risanamento ma è aggredita da più banche: permette di negoziare il debito complessivo, di ridurre i tassi, di riscadenziare i mutui e di trovare un investitore. Le misure protettive durano fino a quattro mesi, prorogabili, e impediscono ai creditori di iniziare o proseguire esecuzioni o richieste di pagamento.

G. Definizione agevolata e rottamazione dei carichi

Per i debiti tributari, l’adesione alla definizione agevolata consente di pagare solo il capitale e le spese senza sanzioni né interessi . L’adesione sospende la riscossione e, in caso di giudizi pendenti, comporta la sospensione del processo . Il decreto fiscale 2024/2025 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti ; con l’art. 12‑bis del D.L. 84/2025 è sufficiente versare la prima rata perché il giudizio sia estinto . Lo studio assiste nella compilazione della domanda, nella verifica dei carichi definibili e nel rispetto delle scadenze.

H. Esdebitazione e liberazione dai debiti

Al termine dell’accordo di composizione, del piano del consumatore o della liquidazione del patrimonio, il debitore in regola con i pagamenti può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui. La legge 3/2012 e il Codice della crisi prevedono che il giudice, verificata la correttezza del comportamento del debitore e l’esecuzione del piano, dichiari l’esdebitazione. Questo strumento è fondamentale per chi è rimasto oppresso dai debiti e vuole ripartire.

Strumenti alternativi alla procedura esecutiva

1. Rottamazioni e definizioni agevolate

StrumentoNormativaDebiti ammessiVantaggi e scadenze
Rottamazione-quaterArt. 1, commi 231‑252, Legge 197/2022; D.L. 202/2024 conv. L. 15/2025Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022Pagamento solo del capitale e spese; esclusi interessi, sanzioni e aggio. Termini riaperti per i decaduti ; possibilità di rateizzazione fino a 18 rate.
Definizione agevolata 2025Art. 12‑bis, D.L. 84/2025 conv. L. 108/2025Debiti già in rottamazione-quater con adesione decadutaEstinzione del giudizio con pagamento della prima rata ; sospensione dei processi pendenti .
Saldo e stralcio per soggetti in difficoltàArt. 1, commi 231‑252, L. 197/2022; D.L. 4/2019 (per le precedenti edizioni)Contribuenti con ISEE basso e debiti fino a 100.000 €Pagamento in misura percentuale sul capitale, variabile in base all’ISEE; azzeramento di sanzioni e interessi.
Stralcio dei mini-debitiD.L. 73/2021 conv. L. 106/2021; art. 1, comma 222, L. 197/2022Carichi fino a 1.000 € affidati dal 2000 al 2010Annullamento automatico senza domanda; interessi e sanzioni azzerati.

2. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

StrumentoProceduraBenefici
Piano del consumatoreLegge 3/2012, art. 12-bis e seguentiProposta individuale del debitore consumatore con pagamento parziale dei debiti in base alle proprie disponibilità e alla durata massima di 5 anni. Sospensione delle azioni esecutive e possibilità di esdebitazione finale.
Accordo di composizione della crisiLegge 3/2012, artt. 7 e ss.; CCII artt. 57‑64Accordo con i creditori raggiunto tramite l’OCC; richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti. Sospende le azioni esecutive e consente di pagare in misura parziale.
Liquidazione del patrimonioLegge 3/2012, art. 14-ter e ss.; CCII artt. 268‑277Vendita di tutti i beni del debitore sotto il controllo del tribunale; destinazione del ricavato ai creditori. Al termine, esdebitazione possibile.

3. Composizione negoziata e altre procedure aziendali

ProceduraNormativaFunzione
Composizione negoziata della crisi d’impresaD.L. 118/2021; CCII artt. 12‑25 quinquiesPercorso volontario con assistenza di un esperto per imprese che presentano squilibrio patrimoniale o finanziario. Prevede misure protettive che sospendono le azioni esecutive e consente di negoziare con le banche.
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonioD.L. 118/2021, art. 23; CCII art. 25-sexiesProcedura successiva alla composizione negoziata che permette di liquidare i beni dell’impresa in modo rapido con riduzione dei costi e distribuzione ai creditori; l’azienda può cessare l’attività.
Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debitiCCII artt. 40 ss.; 56 ss.Procedure concorsuali tradizionali; utili per le aziende più strutturate. Consentono di proporre piani di risanamento e pagamenti parziali ai creditori con l’omologazione del tribunale.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica del precetto o della cartella – Molti debitori sottovalutano la gravità del precetto o dell’avviso di intimazione. Non rispondere entro i termini significa perdere la possibilità di opporsi. È fondamentale contattare immediatamente un avvocato.
  2. Pagare importi non dovuti o firmare rinunce – In assenza di verifica del debito, pagare somme o firmare accordi senza consulenza può consolidare la pretesa della banca. È necessario analizzare il contratto originario e l’esattezza degli interessi.
  3. Non impugnare per tempo – L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro venti giorni ; trascorso il termine, il vizio è sanato. Anche l’opposizione al precetto deve essere depositata prima dell’inizio dell’esecuzione.
  4. Sottovalutare l’abuso del cumulo – Spesso il debitore non chiede la riduzione delle procedure cumulate e subisce pignoramenti inutili. È importante eccepire l’abuso e chiedere al giudice la limitazione dell’esecuzione .
  5. Rinunciare a strumenti alternativi – La rottamazione, i piani del consumatore e la composizione negoziata sono strumenti potenti per ridurre il debito e sospendere le procedure. Rinunciarvi per mancanza di informazione può costare caro.
  6. Tralasciare la documentazione – Per opporsi efficacemente occorrono documenti (contratti, estratti conto, quietanze). È essenziale conservare tutta la corrispondenza ricevuta e inviata.
  7. Affrontare da soli le banche – Le trattative con gli istituti di credito richiedono competenze tecniche e conoscenza delle norme. L’assistenza di un professionista permette di ottenere condizioni migliori e di evitare clausole vessatorie.

Domande e risposte frequenti (FAQ)

  1. Posso fermare un pignoramento notificato da due banche contemporaneamente?
    Sì. La legge consente ai creditori di cumulare le azioni esecutive, ma il giudice può limitare l’espropriazione a un solo mezzo se il debito può essere soddisfatto con una procedura . Presentando istanza di riduzione e provando l’abuso del cumulo, è possibile ottenere la sospensione di uno dei pignoramenti.
  2. Cosa significa “abuso del processo” nelle esecuzioni multiple?
    L’abuso del processo si verifica quando il creditore utilizza più procedimenti esecutivi senza un motivo ragionevole, con il solo scopo di danneggiare il debitore. Secondo la Cassazione, l’aggravio di spese o l’incertezza dell’esito non bastano per parlare di abuso; occorre dimostrare che il creditore non aveva interesse a promuovere più azioni .
  3. Se un precetto contiene errori nella somma indicata o manca la firma, cosa posso fare?
    Puoi proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro venti giorni dalla notifica . Il giudice esaminerà il vizio formale e, se accoglie l’opposizione, annullerà il precetto e le procedure avviate.
  4. Ho ricevuto una cartella esattoriale e dopo 60 giorni l’Agente della Riscossione mi ha pignorato il conto: è legittimo?
    Sì, per le cartelle fiscali non occorre il precetto: trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella e 10 giorni dalla notifica dell’avviso di intimazione, l’Agenzia può procedere al pignoramento. Tuttavia, se la cartella non è stata regolarmente notificata o contiene errori, è possibile proporre ricorso alla commissione tributaria o opposizione all’esecuzione.
  5. Come si calcola il quinto pignorabile dello stipendio?
    L’art. 545 c.p.c. stabilisce che lo stipendio è pignorabile nella misura massima di un quinto al netto delle ritenute fiscali. Se vi sono più pignoramenti, il quinto complessivo non può essere superato. Esistono soglie più basse per crediti alimentari o per pignoramenti promossi dall’Agente della Riscossione.
  6. Che differenza c’è tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti?
    L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contesta il diritto del creditore a eseguire, mentre l’opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.) contesta la regolarità formale del precetto o di altri atti esecutivi . La prima riguarda la validità del titolo, la seconda la forma dell’atto.
  7. Quando posso chiedere la riduzione del pignoramento?
    Se il valore dei beni pignorati supera il credito e le spese, puoi chiedere la riduzione ai sensi dell’art. 496 c.p.c. . Ad esempio, se due banche hanno pignorato beni per un valore di 300.000 € a fronte di un debito di 100.000 €, puoi ottenere la liberazione di parte dei beni.
  8. Posso continuare a usare la mia auto se è stata pignorata?
    Se l’auto è oggetto di pignoramento mobiliare, non puoi venderla né alienarla; tuttavia l’auto può essere usata fino al momento del sequestro fisico. In caso di pignoramento presso terzi (fermo amministrativo) imposto dall’Agente della Riscossione, l’auto non può circolare pena sanzioni; è consigliabile richiedere la rateizzazione del debito o la sospensione.
  9. La banca può pignorare beni intestati al coniuge?
    Dipende dal regime patrimoniale. Se i beni sono in comunione, il pignoramento può estendersi alla quota del debitore; se sono beni personali, la banca non può pignorare salvo che il coniuge sia garante. È possibile proporre opposizione di terzo se il bene appartiene esclusivamente al coniuge.
  10. Se ho più debiti con diverse banche, conviene richiedere la composizione negoziata?
    Sì, la composizione negoziata può essere un’ottima soluzione per imprese in difficoltà: blocca le azioni esecutive, consente di negoziare con tutti i creditori e prevede la nomina di un esperto terzo . Tuttavia richiede la collaborazione dei creditori e la predisposizione di un piano realistico; lo studio Monardo può assisterti in ogni fase.
  11. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
    Se non paghi una rata della definizione agevolata entro il termine, perdi i benefici e torni a dover pagare l’intero debito con sanzioni e interessi. Il D.L. 202/2024 ha previsto la riammissione per i decaduti, ma occorre presentare la domanda nei termini . Dopo la decadenza la riscossione riprende immediatamente.
  12. Posso aderire alla rottamazione e nello stesso tempo impugnare la cartella?
    La dichiarazione di adesione comporta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti . Pertanto non è possibile continuare il contenzioso sullo stesso debito. Bisogna decidere se aderire alla definizione agevolata o proseguire la causa.
  13. Che vantaggi offre il piano del consumatore rispetto all’accordo di composizione?
    Il piano del consumatore non richiede l’approvazione dei creditori: basta l’omologazione del giudice. L’accordo, invece, deve essere approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi. Nel piano del consumatore è più facile ottenere l’esdebitazione; tuttavia occorre dimostrare la meritevolezza, cioè di non aver aggravato la propria situazione con dolo o colpa grave.
  14. Un piccolo imprenditore può accedere alla Legge 3/2012?
    Sì, purché l’impresa rientri nei limiti dimensionali che non consentono l’accesso al fallimento (oggi liquidazione giudiziale). È necessario che i ricavi, i debiti e il numero di dipendenti siano sotto le soglie previste dal Codice della crisi . In alternativa, l’imprenditore può richiedere la composizione negoziata.
  15. Qual è il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi?
    Il termine è di venti giorni dalla notifica del titolo o del precetto oppure dal compimento dell’atto da impugnare . È perentorio: decorso il termine, il vizio è sanato.
  16. Posso chiedere una rateizzazione del debito bancario anche dopo il pignoramento?
    Sì, la banca può accettare un piano di rientro anche dopo l’avvio dell’esecuzione; tuttavia il giudice deve autorizzare la sospensione della procedura. Le trattative sono più efficaci se assistite da un avvocato e accompagnate da garanzie reali (fideiussioni o ipoteche volontarie).
  17. Che documenti servono per presentare un piano del consumatore?
    Occorrono: documento d’identità, codice fiscale, stato di famiglia, redditi dell’ultimo triennio, elenco delle spese mensili, elenco dettagliato dei debiti, degli eventuali garanzie e dei beni patrimoniali, certificazioni dei crediti (mutui, finanziamenti), copia delle cartelle e dei contratti. Il gestore della crisi redige la relazione particolareggiata.
  18. Se il debitore vende i beni pignorati ad amici o parenti, cosa succede?
    L’atto è inefficace nei confronti del creditore perché i beni sono già sottoposti a vincolo. In alcune ipotesi può configurarsi reato di sottrazione fraudolenta (art. 388 c.p.). Il terzo acquirente può subire l’azione revocatoria.
  19. Le azioni esecutive si estendono alle fideiussioni rilasciate dal coniuge o da terzi?
    Sì, se il coniuge ha firmato una fideiussione omnibus o ha prestato garanzia, la banca può escutere la fideiussione e pignorare i beni del garante. È possibile contestare la validità della fideiussione se sono stati violati gli artt. 1936 c.c. (forma) o se la garanzia è sproporzionata.
  20. Il giudice può imporre una transazione alle parti?
    No, la transazione è volontaria. Tuttavia, nell’ambito della composizione negoziata, l’esperto e il giudice possono formulare proposte e incoraggiare l’accordo. In molte esecuzioni immobiliari il giudice suggerisce alle parti di trovare un accordo per evitare la vendita all’asta.

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione 1: Due banche pignorano contemporaneamente beni mobili e immobili

Scenario: Il sig. Rossi ha un debito di 80.000 € con la Banca A e un debito di 70.000 € con la Banca B. La Banca A notifica un precetto e, trascorsi dieci giorni, avvia un pignoramento immobiliare sulla casa di Rossi (valore stimato: 200.000 €). La Banca B, dopo due mesi, promuove un pignoramento presso terzi sullo stipendio del debitore (1.500 € mensili) chiedendo l’assegnazione di un quinto. Rossi si rivolge allo studio Monardo.

Azioni consigliate:

  1. Verifica dei titoli: Lo studio analizza i contratti di mutuo e di finanziamento per accertare eventuali tassi usurari o clausole nulle. In caso di irregolarità, propone opposizione al precetto.
  2. Istanza di riduzione e coordinamento: Poiché la casa vale più del totale dei crediti (150.000 €), si presenta istanza ex art. 483 c.p.c. per chiedere che l’espropriazione avvenga tramite l’unica procedura immobiliare e per sospendere il pignoramento sullo stipendio, dimostrando che l’immobile è sufficiente a coprire entrambi i debiti.
  3. Negoziazione con le banche: Si apre una trattativa per estinguere uno dei debiti con saldo e stralcio. Ad esempio, la Banca B potrebbe accettare 50.000 € immediati con rinuncia al pignoramento. Tale somma può essere ottenuta vendendo un’auto o grazie al sostegno di familiari.
  4. Conversione del pignoramento: Se Rossi dispone di un immobile secondario, può proporre la conversione del pignoramento immobiliare versando una somma cauzionale e rateizzando il saldo.
  5. Soluzioni alternative: Qualora Rossi non sia in grado di pagare, si valuta l’accesso al piano del consumatore o alla composizione negoziata con misure protettive.

Risultato possibile: Il giudice accoglie l’istanza di riduzione e sospende il pignoramento dello stipendio. Rossi vende un terreno per 60.000 € e offre tale somma alla Banca B a saldo e stralcio. La Banca A ottiene il pagamento residuo tramite la vendita dell’immobile all’asta o mediante rateizzazione. Rossi riesce così a concentrare l’espropriazione, ridurre le spese e salvare il proprio reddito mensile.

Simulazione 2: Plurimi pignoramenti e rottamazione-quater

Scenario: La sig.ra Bianchi ha diversi debiti fiscali per un totale di 45.000 € (cartelle 2015‑2020) e due debiti bancari per 30.000 € complessivi. L’Agente della riscossione notifica l’intimazione al pagamento e, trascorsi i termini, pignora il suo conto bancario. Contemporaneamente la Banca C le notifica un precetto per il mutuo residuo di 20.000 € e poi pignora un quinto della pensione.

Azioni consigliate:

  1. Rottamazione-quater: Lo studio verifica che i debiti fiscali rientrano nei carichi affidati tra il 2000 e il 2022. Presenta la domanda di adesione entro i termini previsti e ottiene la sospensione delle procedure esecutive. La sig.ra Bianchi dovrà pagare solo il capitale (45.000 €) in 18 rate senza interessi .
  2. Opposizione agli atti: Si verifica la regolarità della notifica del pignoramento del conto. In mancanza di comunicazione preventiva o se l’avviso di intimazione è viziato, si propone opposizione per annullare il pignoramento e ottenere la restituzione delle somme.
  3. Istanza di riduzione: Poiché la Banca C e l’agente della riscossione stanno pignorando contestualmente la pensione (che è già soggetta a un quinto), si presenta istanza al giudice affinché il pignoramento complessivo non superi un quinto della pensione. Inoltre si chiede di sospendere la procedura bancaria in attesa della rottamazione.
  4. Ricorso per legge 3/2012: Se i redditi non bastano a pagare le rate della rottamazione e del mutuo, si valuta la proposta di piano del consumatore. Con l’assistenza dell’OCC, la sig.ra Bianchi può offrire ai creditori il pagamento del 30 % dei debiti in cinque anni. L’omologazione sospende le esecuzioni e, al termine, i debiti residui vengono cancellati.

Risultato possibile: La sig.ra Bianchi aderisce alla rottamazione, bloccando il pignoramento del conto. Ottiene la riduzione del pignoramento sulla pensione e, grazie al piano del consumatore, paga in modo sostenibile. Dopo cinque anni viene dichiarata esdebitata.

Conclusioni

La gestione di più azioni esecutive promosse contemporaneamente da diverse banche richiede una strategia integrata che combini difesa processuale, negoziazione e utilizzo degli strumenti di composizione della crisi. L’ordinamento italiano consente ai creditori di cumulare le espropriazioni (art. 483 c.p.c.), ma riconosce al giudice il potere di limitarle quando il sacrificio per il debitore sia eccessivo . La giurisprudenza più recente ha chiarito che l’abuso sussiste solo in presenza di condotte contrarie a buona fede e non per il semplice aumento delle spese . È quindi essenziale valutare caso per caso se ricorrano i presupposti per contestare l’abuso o se sia più opportuno concentrare l’esecuzione su un unico bene, negoziare un saldo e stralcio o aderire a una definizione agevolata.

Il debitore informato dispone oggi di numerosi strumenti: opposizione al precetto (art. 615 c.p.c.), opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.), riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.), composizione negoziata della crisi, piani del consumatore e rottamazioni fiscali. Ogni rimedio presenta termini, condizioni e vantaggi che devono essere valutati attentamente. L’intervento tempestivo di un professionista specializzato permette di evitare errori, ridurre i costi, salvaguardare il patrimonio e, spesso, di ottenere un risultato più vantaggioso del contenzioso.

L’assistenza dello studio Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono un servizio completo per la difesa da esecuzioni multiple:

  • Analisi dell’atto: esame del titolo esecutivo, verifica dei vizi formali, quantificazione del debito effettivo;
  • Redazione di ricorsi e opposizioni: preparazione di opposizioni al precetto e agli atti esecutivi, con richiesta di sospensione urgente ;
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione con le banche per ottenere rateizzazioni, saldo e stralcio o ristrutturazioni del debito;
  • Attivazione di procedure concorsuali: assistenza nell’accesso alla Legge 3/2012, alla composizione negoziata e alla definizione agevolata dei carichi tributari ;
  • Sospensioni e misure protettive: richiesta di misure protettive e cautelari per bloccare i pignoramenti e dare respiro al debitore;
  • Ricerca di soluzioni personalizzate: valutazione del patrimonio, dei redditi e delle aspettative di risanamento per proporre la strategia più efficace.

L’esperienza dello studio, unita alla competenza in materia bancaria e tributaria, consente di coordinare la difesa quando più banche avviano esecuzioni, evitando l’aggravio di spese e proteggendo l’integrità del patrimonio.

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