Pignoramento Presso Terzi Dell’agenzia Entrate‑riscossione: Come Difendersi

Introduzione

Il pignoramento presso terzi è una delle forme più frequenti di esecuzione forzata utilizzate dall’Agenzia Entrate‑Riscossione (AER) per recuperare imposte, contributi e sanzioni non versati. Si tratta di una procedura con la quale l’Agente della riscossione ordina a un soggetto terzo (ad esempio un datore di lavoro, un cliente, la banca o l’istituto pensionistico) di bloccare ed eseguire pagamenti dovuti al contribuente/debitore per destinarli al soddisfacimento del credito erariale. Con l’entrata in vigore del nuovo Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 33/2025), a decorrere dal 1º gennaio 2026, il quadro normativo subirà cambiamenti, ma fino ad allora resta applicabile la disciplina vigente contenuta nel D.P.R. 602/1973 e nel codice di procedura civile.

Per il debitore, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi rappresenta un’urgenza: se non viene impugnato tempestivamente si rischia che il debito diventi definitivo e che vengano prelevate somme da stipendi, pensioni, conti bancari o crediti commerciali. In questa guida esamineremo in modo approfondito:

  • la normativa e la giurisprudenza più recente sul pignoramento esattoriale;
  • la procedura passo‑passo seguita dalla AER, i termini e i diritti del contribuente;
  • le difese e le strategie legali per sospendere o annullare il pignoramento, incluse opposizioni e ricorsi;
  • gli strumenti alternativi per la definizione del debito (rottamazioni, rateizzazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione);
  • gli errori più frequenti e i consigli pratici per evitarli;
  • FAQ e simulazioni numeriche per aiutare il lettore a comprendere meglio la materia.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. È iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della Crisi (L. 3/2012) e abilitato come esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a una solida conoscenza della normativa fiscale e delle procedure esecutive, l’avv. Monardo e il suo staff offrono supporto ai contribuenti nell’analisi degli atti, nella redazione di ricorsi, nella richiesta di sospensioni e nella negoziazione di piani di rientro personalizzati. Possono assistere sia nella fase giudiziale (opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c.) sia in soluzioni stragiudiziali (accettazioni agevolate, rateizzazioni, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione).

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Fonte principale: D.P.R. 602/1973 e art. 72‑bis/72‑ter

Il pignoramento esattoriale è disciplinato da una normativa speciale rispetto all’espropriazione prevista dal codice di procedura civile. Le regole sono contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in particolare negli articoli 72‑bis e 72‑ter introdotti nel 2006 e modificati da leggi successive.

  • Art. 72‑bis: consente all’Agente della riscossione di ordinare al terzo di versare le somme dovute al debitore direttamente all’AER entro 60 giorni, per le somme già scadute, o alle relative scadenze per quelle future . L’atto è redatto in forma semplificata e può essere sottoscritto anche da dipendenti dell’ente di riscossione .
  • Art. 72‑ter: stabilisce i limiti di pignorabilità degli stipendi e delle pensioni nel caso di espropriazione tributaria. La quota prelevabile è: un decimo (10 %) per somme fino a 2.500 euro, un settimo (≈14,28 %) tra 2.500 e 5.000 euro, un quinto (20 %) oltre i 5.000 euro . Inoltre, la norma precisa che la retribuzione accreditata nel mese in cui viene notificato il pignoramento rimane nella disponibilità del debitore .

Oltre al D.P.R. 602/1973, devono essere richiamati:

  • Articoli 543 e 545 c.p.c.: regolano la forma e i limiti del pignoramento presso terzi nel processo civile. L’atto deve indicare il credito per cui si procede, il titolo esecutivo, il nome del terzo e deve intimare a quest’ultimo di non disporre delle somme e di dichiarare entro 10 giorni l’esistenza del debito . L’art. 545 prevede le soglie di impignorabilità delle retribuzioni, delle pensioni e di altre indennità e stabilisce che le somme non superabili al triplo dell’assegno sociale accreditate su conto corrente sono impignorabili .
  • Art. 57 D.P.R. 602/1973 (prima della sentenza Corte cost. n. 114/2018): limitava l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi ai soli vizi relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo e notificazione. La Corte costituzionale, con sentenza n. 114 del 31 maggio 2018, ha dichiarato l’illegittimità parziale di questa norma nella parte in cui non ammetteva l’opposizione ex art. 615 c.p.c. anche per contestare il diritto di procedere alla riscossione dopo la notifica della cartella . La Corte ha affermato che negare la possibilità di contestare l’esecuzione violava gli artt. 24 e 113 Cost. perché privava il contribuente di tutela giurisdizionale .
  • Art. 19 D.Lgs. 546/1992: elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Tra questi figurano anche il pignoramento presso terzi e l’avviso di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/73, come confermato dalla giurisprudenza di Cassazione. La mancata impugnazione di tali atti entro 60 giorni produce la cristallizzazione del debito .

Aggiornamenti normativi 2024‑2025

  1. Decreto legislativo 110/2024 – Riforma della riscossione: ha modificato l’art. 19 D.P.R. 602/1973, ampliando le possibilità di rateizzazione dei debiti. A partire dal 1° gennaio 2025:
  2. per debiti fino a 120.000 euro è prevista una dilazione ordinaria fino a 84 rate mensili per le richieste presentate nel biennio 2025‑2026, 96 rate per il 2027‑2028 e 108 rate dal 2029 in poi ;
  3. in presenza di comprovata difficoltà economica, la dilazione può arrivare fino a 120 rate (10 anni) ;
  4. la rata minima è fissata a 50 euro.
  5. Legge 15/2025 (conversione del D.L. 202/2024): ha introdotto la riammissione alla rottamazione-quater per i contribuenti decaduti dai benefici per mancato pagamento delle rate. Presentando domanda entro il 30 aprile 2025 è possibile versare l’importo dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate con scadenze a luglio e novembre 2025‑27; gli importi sono maggiorati di interessi al 2 % .
  6. Legge 18/2024 e Legge 191/2023: hanno stabilito proroghe e flessibilità per la definizione agevolata (rottamazione-quater), consentendo il pagamento delle prime rate entro il 15 marzo 2024 (con 5 giorni di tolleranza) e riconoscendo validi i versamenti effettuati entro il 18 dicembre 2023 per le scadenze di ottobre e novembre 2023 .
  7. Nuovo Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 33/2025: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2025, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. Riunisce in un unico corpo normativo le disposizioni sul versamento, la riscossione e il funzionamento del servizio nazionale della riscossione . Prevede il discarico automatico delle cartelle non riscosse entro cinque anni (con possibilità di riaffidamento se emergono nuovi elementi reddituali) . Alcune norme del D.P.R. 602/73, tra cui l’art. 48‑bis sugli appalti e l’art. 72, saranno abrogate dal 1° gennaio 2026 . Il decreto introduce anche obblighi di sospensione dei pagamenti in presenza di ritenute d’acconto non versate e dispone che, se il terzo pignorato è un sostituto d’imposta, debba trattenere e versare all’erario un acconto del 20 % sulle somme pignorate, rimettendo il residuo all’Agente della riscossione (disposizioni commentate da addetti ai lavori e da circolari in via di emanazione).

Giurisprudenza di riferimento (Cassazione e Corti di merito)

  • Cass., Sez. V, ordinanza n. 32671/2024: ha affermato che la notifica del pignoramento presso terzi da parte della AER è equipollente alla notifica della cartella di pagamento. Di conseguenza, il contribuente che contesti l’omessa notifica della cartella deve impugnare il pignoramento entro 60 giorni. In mancanza, la cartella diventa definitiva e non potrà essere contestata unitamente a una successiva intimazione di pagamento . La stessa pronuncia ha ribadito che l’impugnazione deve avvenire ex art. 19, comma 1, lett. d, D.Lgs. 546/92.
  • Cass., Sez. V, ordinanza n. 6436/2025: ha stabilito che l’intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973) è un atto autonomamente impugnabile. Se il contribuente non propone ricorso contro l’intimazione, il debito si cristallizza, impedendo di far valere successivamente la prescrizione o vizi della cartella .
  • Corte costituzionale n. 114/2018: ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a) D.P.R. 602/73 nella parte in cui non ammetteva le opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro gli atti di pignoramento esattoriale. La Corte ha sottolineato che negare al contribuente l’accesso al giudice dell’esecuzione viola il diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.) .
  • Trib. Ivrea 11 settembre 2024 (piano del consumatore): il tribunale ha affermato che, dopo l’omologazione del piano del consumatore previsto dagli artt. 65 ss. del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I.), sono sospesi i pagamenti in favore del creditore cessionario anche se era stato emesso un provvedimento di assegnazione delle somme nell’ambito di un pignoramento presso terzi . La ratio è tutelare la par condicio dei creditori nell’ambito della procedura concorsuale . La sentenza richiama la Corte costituzionale n. 65/2022, che aveva ritenuto costituzionalmente legittima la norma (oggi art. 67, comma 3, C.C.I.I.) in quanto consente la falcidia e la ristrutturazione dei debiti anche già oggetto di cessione o di provvedimento di assegnazione .
  • Altre pronunce di merito: numerose decisioni delle Corti di giustizia tributaria e dei tribunali ordinari affrontano questioni sulla validità della notifica, la carenza del ruolo esecutivo, la prescrizione e la tutela del minimo vitale. Ad esempio la C.G.T. di Milano, sentenza n. 1031/2025, ha ribadito che il ruolo è il titolo esecutivo che legittima il pignoramento e che la contestazione della notifica deve essere puntuale e tempestiva . Le pronunce di merito sono utili per comprendere l’orientamento, ma si devono sempre verificare i requisiti specifici del proprio caso con un professionista.

Procedura di pignoramento presso terzi: step by step

Per comprendere come difendersi è necessario conoscere ogni fase della procedura e i termini che il contribuente deve rispettare. Di seguito viene illustrato il percorso cronologico dall’iscrizione a ruolo alla notifica del pignoramento e alle possibili opposizioni.

1. Formazione del ruolo e cartella di pagamento

  1. Iscrizione a ruolo: quando l’Agenzia delle Entrate o un altro ente impositore constata un debito tributario non versato, iscrive l’importo a ruolo esattoriale. Secondo l’art. 49 D.P.R. 602/73, il ruolo costituisce titolo esecutivo per l’agente della riscossione . L’iscrizione avviene generalmente entro l’anno successivo a quello in cui il tributo è divenuto definitivo.
  2. Emissione della cartella: l’agente della riscossione notifica al contribuente la cartella di pagamento, che contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni. La notifica avviene tramite PEC o servizio postale. In assenza di PEC, si applicano le modalità di notifica previste dal codice di procedura civile (artt. 137 ss.) e dall’art. 26 D.P.R. 602/73 (richiamato dall’art. 60 D.P.R. 600/73) .
  3. Mancato pagamento o impugnazione: se il contribuente non paga né impugna la cartella entro 60 giorni, l’atto diventa irrevocabile. Tuttavia, se la cartella non è stata notificata correttamente, il contribuente potrà contestare la notifica in sede di opposizione al pignoramento (cfr. Cass. 32671/2024).

2. Avviso di intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/73

Quando sono trascorsi 180 giorni dalla notifica della cartella e il debitore non ha pagato, l’AER può notificare un avviso di intimazione (detto anche avviso di pagamento), che invita il debitore a saldare il debito entro 5 giorni. L’avviso è anch’esso impugnabile: la Cassazione ha precisato che l’impugnazione è necessaria per evitare la cristallizzazione del debito .

3. Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis D.P.R. 602/73)

Se il debitore non paga entro i termini, l’agente della riscossione può procedere con il pignoramento presso terzi. La procedura differisce dal pignoramento civile previsto dal c.p.c. e si articola così:

  1. Predisposizione dell’atto: l’AER redige un atto contenente:
  2. l’indicazione del titolo esecutivo (ruolo e cartelle);
  3. l’ammontare del credito;
  4. l’ordine al terzo pignorato (datore di lavoro, banca, cliente, ente pensionistico, etc.) di versare le somme dovute al debitore direttamente all’Agente della riscossione entro 60 giorni per le somme già scadute o alle scadenze future ;
  5. l’avviso al debitore ex art. 543 c.p.c. di comparire dinanzi al giudice (nel pignoramento tributario l’udienza non è prevista, ma l’atto contiene l’intimazione a non disporre delle somme);
  6. l’avvertimento sulle conseguenze in caso di inadempimento (responsabilità patrimoniale del terzo).
  7. Notifica: l’atto è notificato sia al debitore sia al terzo pignorato tramite PEC o messo notificatore. Ai sensi dell’art. 72‑bis, la notifica costituisce ordine di pagamento e non richiede l’intervento del giudice: la procedura è più rapida rispetto all’espropriazione civile.
  8. Decorrenza dei termini: il terzo deve dichiarare se e in quale misura è debitore entro 60 giorni (analogamente a quanto previsto dagli artt. 546 ss. c.p.c.). Se omette la dichiarazione, può essere ritenuto comunque obbligato al pagamento.
  9. Limiti di pignorabilità:
  10. Stipendi e pensioni: applicazione delle percentuali previste dall’art. 72‑ter (1/10, 1/7, 1/5) . Per i debiti diversi da quelli fiscali (pignoramenti civili), l’art. 545 c.p.c. prevede un limite massimo complessivo di 1/5 e tutela il minimo vitale pari a 3 volte l’assegno sociale .
  11. Conti correnti: è pignorabile il saldo disponibile al momento del pignoramento, con la salvaguardia dell’ultima mensilità di stipendio o pensione accreditata .
  12. Crediti commerciali: l’importo pignorato corrisponde al credito vantato dal debitore nei confronti del terzo (es. cliente). Il terzo deve versare quanto dovuto direttamente all’AER.
  13. Versamento delle somme: il terzo effettua il versamento attraverso bonifico sul conto dedicato della riscossione. In assenza di pagamento, l’AER può chiedere l’emissione di un ordinanza di assegnazione al giudice dell’esecuzione (procedimento ex art. 553 c.p.c.).
  14. Durata: il pignoramento esattoriale resta efficace finché il debito non è estinto. Se il terzo è un datore di lavoro, continuerà ad applicare la trattenuta in busta paga fino alla soddisfazione del credito.

4. Termine per impugnare e competenza del giudice

  • Termine di 60 giorni: il debitore deve impugnare il pignoramento entro 60 giorni dalla sua notifica mediante ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) o con opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione, a seconda dei vizi dedotti. La Cassazione, con ordinanza 32671/2024, ha chiarito che la notifica del pignoramento è equiparata a quella della cartella e che la mancata impugnazione comporta la definitività del debito .
  • Giudice competente: dopo la sentenza della Corte costituzionale 114/2018 la giurisdizione spetta al giudice ordinario (tribunale, sezione esecuzioni) quando si contesta il diritto a procedere all’esecuzione (opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.). Il giudice tributario è competente per gli atti impugnabili indicati dall’art. 19 D.Lgs. 546/92, tra cui il pignoramento e l’avviso di intimazione, ma non per questioni estranee alla materia tributaria (es. nullità del titolo extra fiscale).

5. Effetti della notifica e “cristallizzazione” del debito

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l’atto di pignoramento e l’intimazione di pagamento assumono valore di notifica del titolo e la loro mancata impugnazione comporta la cristallizzazione del debito. Ciò significa che il contribuente non potrà più far valere eccezioni relative alla cartella di pagamento o alla prescrizione in occasione di atti successivi . Pertanto è essenziale reagire tempestivamente.

6. Diritti del contribuente e rimedi cautelari

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): può essere proposta quando si contesta il diritto dell’Agente della riscossione di procedere all’espropriazione (es. cartella prescritta, ruolo inesistente o annullato, vizi sostanziali). A seguito della sentenza costituzionale 114/2018, tale opposizione è ammissibile anche in materia esattoriale . Il giudice può sospendere l’esecuzione in caso di gravi motivi.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): concerne vizi formali dell’atto di pignoramento (mancata indicazione del titolo, errori nel quantum, irregolarità di notifica). Va proposta entro 20 giorni dalla notifica.
  • Ricorso al giudice tributario (art. 19 D.Lgs. 546/92): consente di impugnare l’atto di pignoramento e l’avviso di intimazione per contestare la legittimità del titolo o del calcolo degli importi.
  • Istanza di sospensione amministrativa: il contribuente può chiedere all’AER di sospendere la riscossione presentando documentazione che dimostra l’illegittimità del debito (es. pagamento già effettuato, prescrizione). L’Agente della riscossione effettua un controllo e, in caso di fondati motivi, sospende l’azione.

Difese e strategie legali per evitare il pignoramento

La prevenzione e l’azione rapida rappresentano le chiavi per proteggere il patrimonio e il reddito da azioni esecutive. In questa sezione vengono illustrate strategie legali suddivise in difese preventive (per impedire il pignoramento) e reattive (per bloccarne gli effetti o ottenere la restituzione delle somme).

A. Analisi preliminare degli atti e del titolo esecutivo

  1. Verifica della notifica: accertare che la cartella di pagamento e l’avviso di intimazione siano stati notificati correttamente (via PEC a indirizzo presente in registri pubblici o tramite raccomandata A/R). Eventuali irregolarità di notifica (PEC da indirizzo non autorizzato, assenza di ricevuta, mancata consegna) possono rendere l’atto inesistente o nullo .
  2. Controllo del ruolo: il ruolo deve essere formato e sottoscritto secondo le previsioni dell’art. 12, comma 4, D.P.R. 602/73 (firma del titolare dell’ufficio o delegato), in modo da individuare precisamente gli importi dovuti . La mancanza di titolo esecutivo è motivo di opposizione.
  3. Calcolo della prescrizione: la prescrizione dei tributi cambia a seconda della natura del debito (es. 10 anni per imposte dirette, 5 anni per contravvenzioni). La decorrenza si interrompe con la notifica di atti idonei. L’impugnazione dell’intimazione è fondamentale per far valere la prescrizione .
  4. Verifica del minimo vitale: nel caso di pignoramento di stipendi e pensioni, accertare che sia rispettato il limite dell’impignorabilità del triplo dell’assegno sociale e che la trattenuta applicata rientri nelle aliquote previste (1/10, 1/7, 1/5). L’ultima mensilità accreditata sul conto non può essere pignorata .
  5. Controllo di eventuali sospensioni o definizioni agevolate: assicurarsi che il debito non sia stato sospeso a seguito di sanatorie (es. condono, rottamazione, saldo e stralcio) o che sia stata presentata domanda di definizione agevolata. Un pagamento tardivo può comportare la decadenza dai benefici (vedi Legge 18/2024 e Legge 191/2023 ). La Legge 15/2025 consente la riammissione alla rottamazione-quater in determinate condizioni .

B. Strumenti difensivi giudiziari

  1. Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
  2. Quando si propone: se il contribuente contesta il diritto dell’AER di procedere all’esecuzione (es. titolo esecutivo inesistente, debito prescritto, somme già pagate).
  3. Competenza: giudice dell’esecuzione presso il tribunale del luogo dove ha sede l’AER o il debitore, a seconda dei casi. La Corte costituzionale ha esteso la possibilità di proporre tale opposizione in materia esattoriale .
  4. Effetti: il giudice può sospendere l’esecuzione in caso di gravi motivi; in seguito decide sulla fondatezza del ricorso, annullando il pignoramento o riducendo le somme.
  5. Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  6. Quando si propone: per vizi formali del pignoramento (es. omessa indicazione del titolo, errori di calcolo, mancata notifica, violazione dei limiti di pignorabilità).
  7. Termine: 20 giorni dalla notifica dell’atto.
  8. Competenza: giudice dell’esecuzione.
  9. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria
  10. Fondamento: art. 19 D.Lgs. 546/92. È competente per gli atti di riscossione (cartella, intimazione, pignoramento) quando si contesta la debenza del tributo o la legittimità dell’atto.
  11. Procedura: presentazione di ricorso entro 60 giorni dalla notifica. Possibilità di chiedere sospensione dell’esecutività se vi è periculum in mora. La giurisprudenza ritiene ammissibile impugnare il pignoramento presso terzi davanti al giudice tributario .
  12. Istanza di sospensione all’Agenzia Entrate‑Riscossione
  13. Il contribuente può presentare, prima del giudizio, un’istanza motivata con cui chiede la sospensione del pignoramento per ragioni di illegittimità (errore di persona, pagamento già effettuato, sgravio). L’AER è tenuta a rispondere entro 220 giorni: in caso di accoglimento procede all’annullamento, altrimenti è necessario l’intervento giudiziario.
  14. Reclamo e mediazione
  15. Per i carichi fino a 50.000 euro è prevista la mediazione tributaria (art. 17 bis D.Lgs. 546/92). Il reclamo deve essere presentato insieme al ricorso, e la procedura dura 90 giorni. È un passaggio obbligatorio prima di adire il giudice tributario e può portare a una soluzione transattiva.

C. Strategie negoziali e soluzioni alternative

  1. Rateizzazione del debito
  2. Ordinaria: dilazione fino a 84/96/108 rate (7‑9 anni) a seconda dell’anno della richiesta, per debiti fino a 120.000 euro . Per importi superiori, massimo 120 rate (10 anni). È sufficiente una dichiarazione di temporanea difficoltà economica.
  3. Straordinaria: fino a 120 rate per qualsiasi importo se il contribuente dimostra la propria grave e comprovata difficoltà economica (ISEE, indicatori di indebitamento) .
  4. Richiesta: si presenta online sul portale AER, allegando la documentazione. Il pagamento della prima rata determina la sospensione delle procedure esecutive. L’inosservanza di 5 rate (anche non consecutive) comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive.
  5. Definizione agevolata (rottamazione‑quater e riammissione)
  6. La rottamazione permette di estinzione dei carichi affidati alla riscossione versando solo l’imposta e riducendo interessi e sanzioni. La normativa del 2023‑2024 (Leggi 18/2024 e 191/2023) ha prorogato le scadenze per le prime rate .
  7. La Legge 15/2025 consente la riammissione dei contribuenti decaduti presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e pagando le somme in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate (luglio e novembre 2025‑2027) con interessi al 2 % .
  8. La definizione agevolata comporta la sospensione delle procedure esecutive; l’inosservanza di una rata determina la decadenza e la riattivazione del pignoramento.
  9. Piani del consumatore e procedure da sovraindebitamento (L. 3/2012 e C.C.I.I.)
  10. Ambito di applicazione: destinato a consumatori e imprenditori non soggetti a fallimento che si trovano in stato di sovraindebitamento. Con la riforma del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), il piano del consumatore consente di proporre una ristrutturazione dei debiti con falcidie e dilazioni.
  11. Effetti sul pignoramento: dalla presentazione della domanda e, soprattutto, dopo l’omologazione, tutte le procedure esecutive individuali sono sospese (art. 65 ss. C.C.I.I.). Come chiarito dal Tribunale di Ivrea, anche se è stata già emessa un’ordinanza di assegnazione delle somme nell’ambito di un pignoramento presso terzi, i pagamenti devono cessare . Il piano può prevedere la falcidia del credito e la ristrutturazione con rate sostenibili.
  12. Vantaggi: sospende interessi e sanzioni, tutela il patrimonio essenziale, consente la esdebitazione al termine del piano (liberazione dai debiti residui) e permette di ripartire. È gestito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), come quello di cui l’avv. Monardo è professionista fiduciario.
  13. Accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale
  14. Per imprenditori commerciali e professionisti con debiti di natura tributaria e contributiva è possibile accedere agli accordi di ristrutturazione (artt. 57 ss. C.C.I.I.) o al concordato semplificato introdotto dal D.L. 118/2021. Tali procedure richiedono il supporto di un professionista abilitato (gestore della crisi, esperto negoziatore). La proposta deve assicurare il pagamento di almeno il 20 % dei crediti chirografari e prevedere la regolarizzazione dei debiti fiscali.
  15. La transazione fiscale consente di negoziare con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS la riduzione delle sanzioni e degli interessi in un contesto di procedura concorsuale. L’omologa del piano sospende i pignoramenti e consente la ripresa dell’attività.
  16. Sospensione per gravi motivi (art. 39 D.P.R. 602/73)
  17. Il contribuente può chiedere all’ente impositore la sospensione per gravi motivi quando la continuazione della riscossione potrebbe causare un pregiudizio grave e irreparabile (es. compromissione dell’attività lavorativa). L’istanza deve essere motivata e documentata.
  18. Pegni e ipoteche
  19. In alcuni casi, per evitare il pignoramento dello stipendio o del conto, è possibile offrire all’AER una garanzia reale (ad esempio un pegno su titoli o un’ipoteca su un immobile). Questo può convincere l’ente a sospendere il pignoramento e accettare un piano di pagamento. Tuttavia è necessario valutare con un professionista i rischi e i costi.

D. Errori comuni da evitare

  1. Ignorare la notifica dell’atto: molti contribuenti sottovalutano la notifica di un pignoramento o di un’intimazione di pagamento. Decorsi i 60 giorni, il debito si consolida e difficilmente potrà essere contestato .
  2. Rivolgersi a professionisti non specializzati: le procedure di riscossione seguono regole speciali. È fondamentale rivolgersi a professionisti con comprovata esperienza in diritto tributario e bancario, come l’Avv. Monardo e il suo team.
  3. Pagare parzialmente senza verificare: effettuare pagamenti spontanei o rateizzare senza aver controllato la legittimità della pretesa può impedire di impugnare successivamente la cartella. La Cassazione ha più volte rilevato che il pagamento implica riconoscimento del debito.
  4. Perdere le scadenze della definizione agevolata: le rottamazioni prevedono termini rigorosi per il pagamento delle rate. Anche un ritardo di un giorno può comportare la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive. Occorre rispettare le nuove scadenze introdotte dalle leggi 18/2024, 191/2023 e 15/2025 .
  5. Non considerare il piano del consumatore: molti sovraindebitati ignorano questa procedura che può sospendere i pignoramenti e ridurre i debiti. Un’analisi preliminare con un OCC può aprire strade alternative.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Quote pignorabili di stipendi e pensioni (art. 72‑ter D.P.R. 602/73)

Scaglione della retribuzione/pensioneQuota pignorabileNormativa
Fino a 2.500 €1/10 (10 %)Art. 72‑ter, comma 1, lett. a)
Da 2.500 € a 5.000 €1/7 (~14,28 %)Art. 72‑ter, comma 1, lett. b)
Oltre 5.000 €1/5 (20 %)Art. 72‑ter, comma 1, lett. c)
Ultima mensilità accreditataImpignorabileArt. 72‑ter, comma 1, ultimo periodo
Pensioni e salari su conto correnteImpignorabili fino a 3× l’assegno sociale (~€1.500); eccedenza pignorabile nei limiti della tabellaArt. 545 c.p.c.

Tabella 2 – Termini e rimedi contro il pignoramento

AttoTermine per impugnareGiudice/autorità competenteRimedi
Cartella di pagamento60 giorni dalla notificaCorte di giustizia tributariaRicorso ex art. 19 D.Lgs. 546/92
Avviso di intimazione (art. 50)60 giorniCorte di giustizia tributariaRicorso ex art. 19 e richiesta sospensione
Pignoramento presso terzi60 giorniGiudice dell’esecuzione o Corte di giustizia tributariaOpposizione ex artt. 615/617 c.p.c. o ricorso tributario
Opposizione agli atti esecutivi (vizi formali)20 giorniGiudice dell’esecuzioneRicorso ex art. 617 c.p.c.
Istanza di rateizzazionePrima dell’avvio del pignoramento o anche successivamente, salvo decadenzaAgenzia Entrate‑RiscossioneDomanda online con allegati (ISEE ecc.)
Definizione agevolata (rottamazione‑quater)Domanda entro i termini previsti; pagamento rate secondo scadenze di leggeAgenzia Entrate‑RiscossionePresentazione telematica; pagamento unico o rateizzato

Tabella 3 – Procedura del piano del consumatore (sovraindebitamento)

FaseDescrizioneEffetti
RicorsoPresentazione della proposta al tribunale tramite OCC (gestore della crisi)Sospensione delle procedure esecutive individuali (compresi pignoramenti)
OmologaUdienza di omologa con eventuali opposizioni dei creditoriCon l’omologa, i pignoramenti cessano e il credito è ristrutturato
Esecuzione del pianoPagamento rateale secondo il piano approvato; eventuali cessioni di beniLiberazione dai debiti residuali (esdebitazione) al termine

FAQ – Domande frequenti

Di seguito una serie di quesiti frequenti posti dai contribuenti alle prese con pignoramenti esattoriali. Le risposte sono orientative e non sostituiscono la consulenza personalizzata.

1. Il pignoramento presso terzi può avvenire senza preavviso?

Sì. La procedura esattoriale consente all’AER di notificare direttamente l’atto di pignoramento senza previo preavviso oltre alla cartella e all’avviso di intimazione. Tuttavia, prima del pignoramento devono essere stati notificati la cartella di pagamento e l’intimazione. Se questi atti non sono stati ricevuti, è possibile contestare il pignoramento impugnandolo entro 60 giorni .

2. La notifica del pignoramento equivale alla notifica della cartella?

Secondo la Cassazione, la notifica del pignoramento presso terzi equivale alla notifica della cartella di pagamento su cui si fonda. Pertanto, se si ritiene che la cartella non sia stata notificata, è necessario impugnare l’atto di pignoramento per far valere tale vizio . In caso contrario, la cartella diventa definitiva.

3. Come posso sapere se la cartella è prescritta?

La prescrizione dipende dal tipo di tributo: per imposte dirette e IVA è di 10 anni; per multe stradali 5 anni; per contributi previdenziali generalmente 5 anni. La decorrenza si interrompe con la notifica di atti idonei (cartella, intimazione, accertamento). Occorre quindi verificare la data di notifica e calcolare se siano trascorsi i termini. Un professionista può aiutare con il calcolo.

4. Qual è la quota massima pignorabile del mio stipendio?

Nel pignoramento esattoriale la quota prelevabile è fissata dall’art. 72‑ter: 1/10 per stipendi fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 € . Tali percentuali non si sommano a eventuali pignoramenti civili: la parte complessiva non può superare metà dello stipendio .

5. La pensione può essere pignorata interamente?

No. È sempre tutelato il minimo vitale, pari a tre volte l’assegno sociale (circa 1.500 € mensili). La parte eccedente può essere pignorata entro i limiti dell’art. 72‑ter. Inoltre, l’ultima mensilità accreditata sul conto non è pignorabile .

6. Il pignoramento può colpire il conto corrente cointestato?

Il pignoramento presso terzi può riguardare anche conti correnti cointestati. Tuttavia, la procedura deve limitarsi alla quota di spettanza del debitore. Se il cointestatario è un soggetto estraneo al debito, può opporsi all’assegnazione dimostrando la propria quota. È consigliabile attivarsi immediatamente con un’opposizione.

7. È possibile rateizzare il debito dopo l’avvio del pignoramento?

Sì. La rateizzazione può essere richiesta anche in presenza di pignoramento. Con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, il pignoramento viene sospeso. Tuttavia, la concessione del piano è discrezionale e richiede il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa .

8. Cosa succede se non pago le rate della rateizzazione?

L’omesso pagamento di 5 rate anche non consecutive determina la decadenza dal piano e la riattivazione del pignoramento. In tal caso, le somme già versate saranno imputate a pagamento del debito, ma non impediscono l’azione esecutiva.

9. Posso aderire alla rottamazione se ho già un pignoramento in corso?

Sì. La definizione agevolata sospende le procedure esecutive. È necessario presentare la domanda entro i termini di legge. In caso di riammissione, occorre rispettare le scadenze fissate dalla Legge 15/2025 .

10. Il piano del consumatore annulla il pignoramento?

Il piano del consumatore non annulla il debito, ma sospende i pignoramenti e consente di ristrutturare i debiti in modo sostenibile. Dopo l’omologazione, i pagamenti in favore del creditore cessano anche se è stato emesso un provvedimento di assegnazione . A conclusione del piano, il debitore può ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui).

11. Cosa fare se l’importo pignorato supera quanto dovuto?

Può accadere che il terzo versi somme superiori al dovuto, ad esempio per errori di calcolo o mancata considerazione di pagamenti già effettuati. In tal caso, è possibile chiedere la restituzione presentando un’istanza all’AER o proponendo un’opposizione agli atti esecutivi per eccesso di pignoramento.

12. Posso oppormi se il pignoramento riguarda un credito futuro?

Sì. Il pignoramento presso terzi può riguardare crediti futuri (es. stipendio, pensione) ma deve rispettare i limiti di legge. Se l’atto pignora una quota eccedente o somme non ancora maturate in modo illegittimo, è possibile proporre opposizione.

13. Il datore di lavoro può rifiutare di applicare il pignoramento?

No. Il datore di lavoro o il terzo pignorato è responsabile se non ottempera all’ordine di pagamento. Può incorrere nelle sanzioni previste dal codice civile. Tuttavia, se ritiene che la somma richiesta non sia dovuta, può dichiarare di non essere debitore e lasciare che l’AER provveda con ulteriore azione giudiziaria.

14. Posso proteggere il mio stipendio aprendo un conto all’estero?

Aprire un conto all’estero non impedisce il pignoramento dello stipendio o dei crediti. L’AER può intimare al datore di lavoro di trattenere la quota pignorata prima ancora che la retribuzione sia accreditata. Inoltre, l’omessa dichiarazione di conti esteri può comportare sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

15. Il pignoramento esattoriale può estendersi ai beni immobili?

Sì. Se il debito non viene estinto, l’AER può procedere con l’espropriazione immobiliare (pignoramento di beni immobili). Tuttavia, il pignoramento presso terzi rappresenta spesso la prima fase per recuperare i crediti. L’esecuzione immobiliare segue le regole ordinarie del c.p.c. (artt. 555 ss.) con alcune semplificazioni per l’agente della riscossione (es. esonero dal deposito di cauzione).

16. Posso richiedere la sospensione del pignoramento per motivi di salute?

È possibile richiedere la sospensione per gravi motivi (art. 39 D.P.R. 602/73), allegando documentazione medica che dimostri la necessità di cure costose o la compromissione del minimo vitale. L’AER valuterà la richiesta; in caso di rigetto, si può ricorrere al giudice.

17. Quali sono i vantaggi di rivolgersi all’Avv. Monardo?

L’Avv. Monardo è cassazionista, Gestore della Crisi iscritto al Ministero della Giustizia e esperto negoziatore della crisi d’impresa. Coordina un team di professionisti specializzati in diritto tributario, bancario e della crisi da sovraindebitamento. La sua esperienza consente di:

  • analizzare gli atti e individuare vizi di notifica o di titolo;
  • predisporre ricorsi e opposizioni efficaci entro i termini di legge;
  • negoziare con l’AER rateizzazioni o transazioni fiscali vantaggiose;
  • elaborare piani del consumatore o accordi di ristrutturazione per ottenere la sospensione dei pignoramenti;
  • assistere nelle procedure giudiziali fino alla Corte di Cassazione.

Contattare un professionista specializzato consente di evitare errori procedurali che potrebbero compromettere la difesa.

18. Come si calcola la rata sostenibile in un piano del consumatore?

La rata del piano del consumatore è determinata analizzando il reddito disponibile (al netto delle spese vitali), il patrimonio, i carichi familiari e l’ammontare complessivo dei debiti. Il gestore della crisi redige una relazione attestando la fattibilità del piano. In genere, la rata non deve superare una percentuale del reddito residuo tale da garantire il sostentamento della famiglia. È quindi fondamentale predisporre un bilancio dettagliato e realistico.

19. Che differenza c’è tra rottamazione e saldo e stralcio?

La rottamazione prevede il pagamento integrale delle imposte senza sanzioni e interessi di mora, con possibilità di rateizzazione. Il saldo e stralcio (Legge 145/2018) permetteva di pagare una percentuale ridotta dell’imposta in presenza di ISEE basso e situazioni di grave difficoltà. Attualmente il saldo e stralcio non è attivo; possono però essere emanati nuovi provvedimenti futuri. È importante monitorare le normative e avvalersi di consulenti.

20. Se ricevo più pignoramenti, si sommano le percentuali?

No. L’art. 545 c.p.c. prevede che la quota complessiva trattenuta da stipendi, pensioni e altre indennità non può superare la metà del reddito, indipendentemente dal numero dei creditori . Nel pignoramento esattoriale, l’AER applica prima le percentuali di 1/10, 1/7, 1/5 e, se vi sono altri pignoramenti, si effettua una ripartizione per non superare il limite complessivo.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere gli effetti di un pignoramento presso terzi, riportiamo alcune simulazioni. Si tratta di esempi ipotetici: i valori possono variare a seconda dell’importo del debito, delle retribuzioni e delle scelte difensive.

Scenario 1 – Pignoramento dello stipendio

  • Debito tributario: 20.000 € (ruoli dal 2019 al 2023).
  • Stipendio netto mensile: 1.800 €.
  • Altra quota pignorata: nessuna.
  • Aliquota applicabile: lo stipendio rientra nel primo scaglione (≤ 2.500 €), quindi la quota pignorabile è 1/10.

Calcolo:

  1. Quota mensile: 1.800 € × 10 % = 180 €.
  2. Durata teorica del pignoramento: 20.000 € / 180 € ≈ 111 mesi (9 anni e 3 mesi), al netto di interessi e compensi di riscossione.
  3. Possibili difese: verifica notifica cartelle; richiesta rateizzazione fino a 84 rate; valutazione del piano del consumatore se presenti altri debiti.

Scenario 2 – Pignoramento della pensione

  • Debito tributario: 12.000 €.
  • Pensione netta: 1.200 €.
  • Minimo vitale: 3× assegno sociale ≈ 1.500 € (aggiornato 2025). La pensione è inferiore al minimo vitale, quindi è impignorabile .

In questo caso, l’AER non può pignorare la pensione, ma potrà agire su altri beni o crediti (conti, immobili). Il debitore può richiedere la rateizzazione.

Scenario 3 – Pignoramento del conto corrente

  • Debito tributario: 5.000 €.
  • Saldo su conto corrente: 6.000 €, con ultimo stipendio accreditato di 2.000 €.

Il pignoramento presso terzi (banca) consentirà di bloccare il saldo eccedente l’ultima mensilità: 6.000 € – 2.000 € = 4.000 €. La banca dovrà versare all’AER 4.000 € entro 60 giorni. Il restante saldo potrà essere utilizzato dal debitore. Egli potrà contestare se sul conto erano presenti somme relative a pensioni impignorabili o presentare istanza di rateizzazione.

Scenario 4 – Società con credito commerciale

  • Debito tributario: 50.000 €.
  • Credito verso cliente: 40.000 € per fornitura.

L’AER può notificare al cliente l’atto di pignoramento ordinandogli di pagare direttamente all’agente della riscossione. Se la società contesta l’avvenuta notifica delle cartelle o la prescrizione, dovrà impugnare l’atto entro 60 giorni. In alternativa, può richiedere la rateizzazione straordinaria o negoziare un accordo di ristrutturazione. Durante l’attesa, il cliente dovrà trattenere l’importo e versarlo alla riscossione.

Scenario 5 – Sovraindebitato con pignoramento e piano del consumatore

  • Debito tributario: 30.000 €.
  • Debiti bancari e finanziari: 70.000 €.
  • Reddito netto mensile: 2.200 €.
  • Pignoramento già in corso: trattenuta in busta paga di 1/10 (220 €/mese).

Il debitore presenta un piano del consumatore attraverso un OCC. La procedura sospende i pignoramenti sin dalla presentazione. Il piano prevede il pagamento di 25.000 € in 6 anni con falcidia parziale dei debiti chirografari e il mantenimento di una rata sostenibile di 400 €/mese. Dopo l’omologazione, il datore di lavoro interrompe la trattenuta. Al termine del piano, il debitore ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

Conclusione

Il pignoramento presso terzi dell’Agenzia Entrate‑Riscossione rappresenta una procedura rapida ed efficace per il fisco, ma può essere fronteggiata con successo se si conoscono i propri diritti e si agisce tempestivamente. La normativa vigente (D.P.R. 602/1973, artt. 72‑bis e 72‑ter) consente all’AER di ordinare a datori di lavoro, banche e clienti di versare le somme dovute, ma impone limiti a tutela del minimo vitale e prevede procedure di opposizione e di rateizzazione. Le pronunce recenti della Cassazione hanno chiarito che la notifica del pignoramento e dell’intimazione equivale alla notifica della cartella di pagamento e che l’omessa impugnazione cristallizza il debito . La Corte costituzionale ha ampliato la tutela riconoscendo la possibilità di opporsi all’esecuzione anche in ambito tributario .

Per evitare il pignoramento o per bloccarne gli effetti, il debitore può:

  • impugnare tempestivamente la cartella, l’intimazione e l’atto di pignoramento;
  • richiedere la rateizzazione del debito, sfruttando le dilazioni estese dal D.Lgs. 110/2024 ;
  • aderire alla definizione agevolata (rottamazione), seguendo le scadenze previste dalle leggi 18/2024, 191/2023 e 15/2025 ;
  • avviare una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore) che sospende i pignoramenti e consente l’esdebitazione ;
  • negoziare accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali con l’assistenza di professionisti esperti.

Il contributo del team dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo risulta fondamentale per:

  • analizzare i vizi degli atti di riscossione;
  • predisporre ricorsi e opposizioni efficaci;
  • costruire piani di pagamento e negoziare con l’AER;
  • valutare il ricorso a procedure concorsuali per sovraindebitamento;
  • assistere il contribuente in sede giudiziale, fino alla Corte di Cassazione.

Agire tempestivamente permette di tutelare i propri beni e di evitare conseguenze più gravi come il pignoramento dell’abitazione, l’ipoteca o il fermo amministrativo.

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