Introduzione
Gli imprenditori, i professionisti e i privati spesso scoprono di avere debiti fiscali solo quando un incaricato dell’Agenzia Entrate‑Riscossione consegna un’intimazione di pagamento o quando gli viene impedito di partecipare a una gara pubblica. Quell’avviso contiene una sintesi dei carichi iscritti a ruolo – il cosiddetto estratto di ruolo – e certifica che esistono somme da versare. Per chi non è addetto ai lavori l’estratto di ruolo è un documento oscuro: non spiega come sono maturate le pretese, non indica se le cartelle sono state notificate e non sempre è aggiornato. Eppure da quell’elenco possono derivare conseguenze gravose come fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti e l’esclusione da appalti pubblici. Comprendere cos’è l’estratto di ruolo e come contestare eventuali errori è quindi indispensabile per tutelare i propri diritti.
Nel tempo la normativa sulla riscossione è cambiata più volte. Il D.P.R. 602/1973 regola la formazione del ruolo, la notifica della cartella di pagamento e i termini per l’esecuzione forzata. La Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) impone alla Pubblica Amministrazione di garantire conoscenza effettiva degli atti e di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima dell’iscrizione a ruolo . Il decreto‑legge 146/2021, convertito con modificazioni nella legge 215/2021, ha inserito nel d.p.r. 602/1973 il comma 4‑bis dell’articolo 12, stabilendo che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella possono essere contestati solo se il debitore dimostra un pregiudizio concreto, come la preclusione alla partecipazione a gare pubbliche, il blocco dei pagamenti da parte di una pubblica amministrazione o la perdita di un beneficio . Tale regola è stata confermata dalla Corte costituzionale 190/2023 che ha ritenuto la norma compatibile con il diritto di difesa perché delimita l’interesse ad agire .
L’evoluzione della normativa ha introdotto numerose definizioni agevolate, tra cui la rottamazione‑quater prevista dalla legge 197/2022 (finanziaria 2023) e la riammissione per i decaduti introdotta dalla legge 15/2025, che consente di rientrare nella rottamazione‑quater presentando una domanda entro il 30 aprile 2025 e pagando le somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate tra il 2025 e il 2027 . In prospettiva la legge di bilancio 2026 (in discussione nell’ottobre 2025) prevede una nuova “rottamazione‑quinquies”, estesa ai carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023, che permetterà di estinguere i debiti senza interessi e sanzioni con 54 rate bimestrali .
La complessità delle norme rende fondamentale affidarsi a professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Il suo team assiste i contribuenti nell’analisi degli atti, redige ricorsi e istanze di sospensione, conduce trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per ottenere rateazioni o annullamenti e propone piani di rientro o soluzioni giudiziali e stragiudiziali, compresi il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e il concordato minore. Grazie all’esperienza maturata in cause davanti alla Corte di Cassazione e alle Commissioni tributarie, l’Avv. Monardo e i suoi collaboratori individuano rapidamente gli errori nell’estratto di ruolo e studiano la strategia più efficace per tutelare il debitore.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1. Formazione del ruolo e notifica della cartella di pagamento
Il ruolo è l’elenco dei debiti che l’ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, comuni ecc.) consegna al concessionario della riscossione affinché proceda alla notifica della cartella di pagamento e, in mancanza di pagamento, all’esecuzione forzata. L’articolo 25 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente o al coobbligato entro termini precisi: entro il terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione se si tratta di liquidazione automatica (art. 36‑bis del d.p.r. 600/1973), entro il quarto anno se deriva da controlli formali (art. 36‑ter) e entro il secondo anno dalla definitività dell’avviso di accertamento . La cartella deve contenere l’intimazione a pagare entro 60 giorni con l’avvertimento che, in difetto, si procederà al recupero coattivo .
Prima di iscrivere a ruolo somme incerte, l’amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti. L’articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente dispone che l’ufficio, quando emergono incertezze su elementi della dichiarazione, debba invitare il contribuente a comparire o a trasmettere documenti entro almeno 30 giorni. Gli atti adottati in violazione di questo obbligo sono annullabili . Lo stesso articolo 6 impone all’amministrazione di assicurare che gli atti siano conosciuti dal destinatario mediante recapito presso il domicilio eletto e con modalità idonee a garantirne la riservatezza . La Corte di cassazione ha affermato che la produzione della cartella in originale non è necessaria: per provare la notifica è sufficiente la matrice della cartella o la relata di notifica, purché contenga tutti gli elementi essenziali e il numero identificativo .
La notifica può essere eseguita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tramite messo notificatore o con deposito presso la casa comunale in caso di irreperibilità assoluta. La Cassazione ha precisato che, quando si ricorre alla procedura semplificata per irreperibilità, il messo notificatore deve dimostrare le ricerche effettuate nel comune per accertare che il destinatario non abbia domicilio, ufficio o azienda in quel luogo; l’omessa indicazione delle ricerche o la mera sottoscrizione di un modello prestampato rende la notifica nulla . In un’ordinanza del 2 ottobre 2025 (n. 26548) la Corte ha annullato la decisione di merito perché la Commissione tributaria regionale non aveva verificato se il notificatore avesse realmente svolto le verifiche necessarie . Questo orientamento ribadisce l’importanza di controllare attentamente le relazioni di notifica e di impugnare eventuali notifiche viziate.
1.2. Estratto di ruolo e sua (non) impugnabilità
L’estratto di ruolo è una riproduzione informatica delle partite iscritte a ruolo per un determinato contribuente. Non costituisce un atto impositivo autonomo ma riporta dati come il numero della cartella, l’anno di riferimento, la natura del tributo, l’importo originario, gli interessi, le sanzioni e l’eventuale stato di notifica. Il legislatore ha chiarito che l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile: l’articolo 12 del d.p.r. 602/1973, comma 4‑bis, introdotto dall’art. 3‑bis del d.l. 146/2021, dispone che l’estratto di ruolo non può essere oggetto di ricorso, salvo che il debitore dimostri un pregiudizio effettivo derivante dall’iscrizione a ruolo . I casi ammessi sono tre:
- preclusione alla partecipazione a una procedura di appalto (art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016),
- blocco dei pagamenti dovuti da una pubblica amministrazione (art. 48‑bis del d.p.r. 602/1973),
- perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, ad esempio l’accesso ad agevolazioni o contributi .
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 190/2023, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro il comma 4‑bis. La Consulta ha affermato che la disposizione non viola il diritto di difesa perché circoscrive l’interesse ad agire ai casi in cui esista un pregiudizio concreto . La norma si applica anche ai giudizi pendenti, come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26283/2022) .
Nelle pronunce del 2024 e del 2025 la Suprema Corte ha confermato l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo. L’ordinanza n. 26067/2024 ha ribadito che l’estratto non è impugnabile e che la cartella e il ruolo possono essere contestati solo se il debitore prova uno dei pregiudizi previsti . La sentenza n. 20624/2025 ha dichiarato inammissibile un ricorso contro l’estratto di ruolo, affermando che l’azione è consentita solo in presenza di un pregiudizio qualificato .
1.3. Definizioni agevolate e norme speciali
Il legislatore ha varato negli ultimi anni numerose misure di pace fiscale per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione. La Legge 197/2022, art. 1 commi 231‑252, ha introdotto la “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”, nota come rottamazione‑quater. La circolare Agenzia delle Entrate 6/E del 20 marzo 2023 ha chiarito che, aderendo alla definizione, si pagano solo il capitale e le spese di notifica ed esecuzione, senza interessi, sanzioni e aggio . Possono essere rottamate anche le partite costituite solo da sanzioni amministrative, con l’eccezione delle sanzioni per condanne penali e delle multe stradali.
I debiti esclusi (ad esempio l’IVA riscossa e non versata e i carichi derivanti da pronunce penali) restano integralmente dovuti. I contribuenti possono scegliere di pagare in un’unica soluzione o in rate fino a un massimo di 18, con scadenze semestrali. Chi aderisce alla rottamazione quater ma non paga una rata nei termini decade dall’agevolazione e quanto versato resta a titolo di acconto.
Per i contribuenti decaduti (che non hanno pagato le rate entro il 31 dicembre 2024) la Legge 15/2025, che ha convertito il d.l. 202/2024 (Milleproroghe), ha introdotto la riammissione alla definizione agevolata. Limitatamente ai debiti già inclusi nella rottamazione‑quater, chi era decaduto può presentare una dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2025. La legge prevede che la richiesta possa essere integrata entro lo stesso termine . Il pagamento avviene alternativamente:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
- in dieci rate: due nel 2025 (31 luglio e 30 novembre) e le restanti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027 .
L’agente della riscossione comunica l’ammontare totale delle somme dovute entro il 30 giugno 2025 . Alle somme si applicano interessi del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 . Per i contribuenti che erano in regola con i pagamenti delle rate della rottamazione‑quater al 31 dicembre 2024, resta confermato il piano originario; essi devono versare la rata successiva entro il 28 febbraio (5 marzo con i 5 giorni di tolleranza) e le successive secondo le scadenze previste .
Per mantenere i benefici della riapertura alla rottamazione‑quater è necessario versare la rata in scadenza 30 novembre 2025 (termine ultimo 9 dicembre 2025 considerando la tolleranza di 5 giorni e i festivi) come indicato sul sito dell’Agenzia Entrate‑Riscossione . Le rate successive seguono il piano indicato nella comunicazione delle somme dovute; il mancato pagamento o il pagamento parziale oltre il termine comporta la perdita dei benefici e i versamenti effettuati vengono imputati a titolo di acconto .
1.4. Il Testo Unico della riscossione (d.lgs. 33/2025)
Il decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 ha approvato il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, in attuazione della delega fiscale. Il nuovo testo riunifica la disciplina oggi dispersa fra il d.p.r. 602/1973 e numerose leggi speciali; riorganizza la riscossione spontanea e coattiva, introduce regole uniformi sui termini e sulla formazione del ruolo e prevede la digitalizzazione delle procedure. In particolare:
- definisce un domicilio digitale per il contribuente, al quale saranno notificati in via preferenziale gli atti;
- codifica la disciplina degli interessi di mora e prevede una riduzione automatica degli interessi in caso di ritardo imputabile all’amministrazione;
- prevede la soppressione dei servizi autonomi di cassa e l’unificazione dei canali di pagamento;
- introduce procedure semplificate per la rateizzazione e per la compensazione dei debiti.
Poiché il testo unico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025 ed è entrato in vigore il 27 marzo 2025, molte delle sue disposizioni sono destinate a sostituire gradualmente la disciplina esistente. È quindi consigliabile verificare, con l’assistenza di un professionista, quale regime si applichi al proprio debito e se sia possibile beneficiare delle misure transitorie.
2. Che cos’è l’estratto di ruolo e perché è importante controllarlo
L’estratto di ruolo viene spesso richiesto dai debitori per “fare il punto” sulla situazione debitoria o per partecipare a gare pubbliche. Non è un atto impositivo ma un documento informativo rilasciato dall’Agenzia Entrate‑Riscossione su richiesta dell’interessato. L’estratto indica:
- il numero della cartella di pagamento e la data di esecutività;
- l’ente creditore (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune, Camera di Commercio ecc.);
- la natura del tributo (IVA, IRPEF, contributi previdenziali, tributi locali ecc.);
- l’importo originario, gli interessi, le sanzioni e il compenso di riscossione;
- lo stato del pagamento (saldo, rate, sospeso) e l’eventuale notifica della cartella.
I dati sono consultabili anche tramite cassetto fiscale o mediante un professionista delegato. È consigliabile richiedere l’estratto di ruolo periodicamente per verificare la correttezza delle iscrizioni. Spesso emergono errori come:
- iscrizioni relative a cartelle mai notificate o notificate a un indirizzo errato;
- somme già pagate ma non ancora sgravate dal sistema;
- duplicazioni dovute a riliquidazioni o ruoli annullati e poi ricompresi in nuovi ruoli;
- importi prescritti (ad esempio multe stradali dopo cinque anni) ma ancora presenti;
- interessi o sanzioni calcolati in modo errato.
Se emergono incongruenze, il contribuente può rivolgersi all’Agenzia Entrate‑Riscossione per chiedere sgravio o annullamento in autotutela. In presenza di cartelle non notificate o prescritte, il contribuente può impugnare la cartella (quando riceve effettivamente un atto come intimazione, pignoramento, fermo o ipoteca) e contestare l’illegittimità della pretesa. Come chiarito dalla giurisprudenza, non è possibile proporre ricorso avverso il solo estratto di ruolo se non ricorrono le condizioni di pregiudizio elencate nel comma 4‑bis dell’articolo 12 .
La verifica dell’estratto di ruolo deve quindi essere puntuale e tempestiva, soprattutto per chi partecipa a procedure di gara o ha rapporti con la pubblica amministrazione. Una cartella non pagata può impedire l’iscrizione a un appalto ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016, ed è perciò essenziale accertare se la pretesa è legittima ed eventualmente regolarizzare la posizione.
3. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Quando il contribuente riceve un atto legato a una cartella (intimazione di pagamento, pignoramento, fermo amministrativo, ipoteca) è fondamentale seguire un percorso strutturato per tutelare i propri diritti. Di seguito una guida operativa con i principali passaggi.
- Esaminare l’atto ricevuto. Verificare la data di notifica, il numero della cartella richiamata, l’ente creditore e l’importo richiesto. Se l’atto è stato notificato a mezzo raccomandata, controllare l’avviso di ricevimento; se è stato depositato presso la casa comunale per irreperibilità, verificare che la relata attesti le ricerche compiute dal messo .
- Richiedere l’estratto di ruolo e la copia della cartella di pagamento. Il contribuente ha diritto ad accedere agli atti e a ottenere la matrice della cartella o una copia conforme. Come ricordato dalla Cassazione, non è necessario produrre l’originale in giudizio, ma la matrice deve contenere tutti gli elementi essenziali .
- Verificare i termini di notifica e di decadenza. Confrontare la data di esecutività del ruolo con i termini previsti dall’articolo 25 del d.p.r. 602/1973 (3 o 4 anni a seconda della tipologia di controllo) . Se la cartella è stata notificata oltre i termini, la pretesa è decaduta e può essere eccepita in giudizio.
- Controllare la prescrizione. Una volta notificata la cartella, il diritto di riscossione si prescrive in dieci anni per tributi erariali e contributi previdenziali, in cinque anni per multe e tributi locali. La decorrenza si interrompe con atti di riscossione notificati al debitore; occorre quindi verificare se vi sono stati avvisi o intimazioni nei successivi anni.
- Individuare eventuali vizi di notifica. Nel caso di irreperibilità, verificare che siano state effettuate ricerche e che la relata lo attesti . Se l’atto è stato notificato a soggetto diverso dal contribuente (ad esempio un amministratore cessato), valutarne la validità.
- Controllare la correttezza degli importi. Confrontare l’importo richiesto con gli importi originari e con eventuali versamenti effettuati. La circolare 6/E 2023 precisa che, aderendo alla rottamazione quater, si versano solo il capitale e le spese, senza sanzioni e interessi di mora ; eventuali somme versate oltre a queste possono essere recuperate.
- Valutare l’applicazione di definizioni agevolate. Se il debito rientra nei periodi ammessi (carichi affidati tra il 2000 e il 30 giugno 2022 per la rottamazione quater; 2000‑2023 per la rottamazione quinquies), considerare la possibilità di presentare domanda. Chi è decaduto dalla rottamazione quater può presentare la dichiarazione di riammissione entro il 30 aprile 2025 .
- Presentare ricorso o istanza di sospensione. Se la pretesa è illegittima per vizi di notifica, prescrizione o decadenza, è possibile proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria). In caso di pignoramenti o ipoteche è spesso necessario chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione. Le istanze di sospensione devono essere motivate e supportate da documenti.
- Eventuale pagamento o rateizzazione. Se la pretesa è valida ma il debitore non dispone delle somme, è possibile chiedere la rateizzazione ordinaria all’Agenzia Entrate‑Riscossione. La normativa prevede piani fino a 72 rate (o 120 in caso di comprovata difficoltà) con possibilità di proroghe. In alternativa si può aderire a definizioni agevolate.
- Monitorare l’esito. Dopo la presentazione del ricorso o dell’istanza di definizione, monitorare l’iter e le eventuali comunicazioni dell’Agenzia. È consigliabile avvalersi di un professionista per seguire la procedura e per non perdere termini rilevanti.
4. Difese e strategie legali per contestare l’estratto di ruolo e la cartella
4.1. Eccezione di mancata notifica o notifica irregolare
Come abbiamo visto, la notifica dell’atto è essenziale affinché la pretesa diventi esigibile. Se la cartella non è stata notificata o è stata notificata in modo irregolare, il contribuente può contestarla e far valere la decadenza. È importante distinguere tra:
- mancata notifica: la cartella non è mai stata consegnata; il contribuente ne viene a conoscenza solo tramite estratto di ruolo. In questo caso il ricorso avverso l’estratto è ammissibile solo se il debitore prova uno dei pregiudizi previsti dal comma 4‑bis . Diversamente, dovrà attendere la notifica di un atto conseguente (ad esempio intimazione o pignoramento) per impugnare la cartella;
- notifica irregolare: ad esempio, notificata a un indirizzo errato, a un soggetto non legittimato o senza attestare le ricerche per l’irreperibilità. In tali ipotesi la notifica è nulla e la cartella può essere contestata. La Cassazione ha precisato che il messo deve indicare le ricerche compiute nel Comune prima di ricorrere alla notifica semplificata .
Per eccepire la mancata notifica occorre provare di non aver mai ricevuto l’atto. La Cassazione ammette la prova per presunzioni (ad esempio la mancata produzione dell’avviso di ricevimento da parte dell’Agenzia) e consente al contribuente di contestare la conformità della copia agli originali . La difesa deve essere precisa e documentata.
4.2. Eccezione di decadenza e prescrizione
La decadenza riguarda il termine entro cui la cartella deve essere notificata; la prescrizione attiene al periodo entro il quale il credito può essere riscosso dopo la notifica. I termini variano in funzione della natura del debito:
- imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA): decadenza 3 anni (liquidazione automatica) o 4 anni (controllo formale); prescrizione 10 anni;
- contributi previdenziali INPS: decadenza 5 anni; prescrizione 5 anni;
- sanzioni amministrative (multe stradali): decadenza 5 anni; prescrizione 5 anni;
- tributi locali (IMU, TARI): decadenza 5 anni; prescrizione 5 anni.
Se l’Agenzia Entrate‑Riscossione notifica la cartella oltre i termini, la pretesa è decaduta. La Cassazione ha chiarito che il giudice deve rilevare la decadenza anche d’ufficio e che l’amministrazione non può sanare il vizio tramite successive intimazioni. Quanto alla prescrizione, essa decorre dalla data di notifica della cartella e si interrompe con atti interruttivi notificati al debitore (intimazioni, pignoramenti, ecc.). Se non sono intervenuti atti interruttivi entro il termine, il debito si estingue e il contribuente può chiederne lo sgravio.
4.3. Eccezione di errore materiale o duplicazione
Gli estratti di ruolo possono contenere errori materiali dovuti all’inserimento in ruolo di importi già pagati o annullati. Ad esempio, un contribuente che abbia definito un avviso bonario versando le somme dovute può trovarsi iscritto a ruolo per lo stesso importo. In tali casi è possibile presentare istanza di annullamento in autotutela allegando la prova del pagamento. Se l’Agenzia non risponde, il contribuente potrà agire in giudizio per ottenere lo sgravio. Lo stesso vale per duplicazioni conseguenti a ruoli reiterati: la legge vieta la duplicazione della riscossione e il giudice può disporre la cancellazione delle partite duplicate.
4.4. Contestazione dell’aggio, delle sanzioni e degli interessi
Nel quadro della rottamazione quater, l’aggio di riscossione (compenso del concessionario) e gli interessi di mora sono stati azzerati. La circolare 6/E 2023 chiarisce che il contribuente deve versare solo il capitale e il rimborso delle spese . Tuttavia in molti estratti di ruolo compaiono ancora voci di aggio e interessi; queste possono essere contestate. È inoltre possibile chiedere la riduzione delle sanzioni in sede di definizione delle liti pendenti.
4.5. Richiesta di sgravio o sospensione per somme già pagate
Se il contribuente ha già versato le somme richieste (ad esempio tramite compensazione o pagamento diretto), può chiedere lo sgravio presentando i relativi documenti. L’Agenzia Entrate‑Riscossione ha l’obbligo di procedere allo sgravio entro 60 giorni dalla richiesta. In alternativa, se la cartella è stata annullata dall’ente impositore (ad esempio a seguito di un autotutela o di un giudizio favorevole), il concessionario deve cancellare il debito dal ruolo. L’Avv. Monardo e il suo staff assistono i contribuenti nella predisposizione delle istanze e nella difesa in giudizio qualora lo sgravio non venga concesso.
5. Strumenti alternativi per definire i debiti
5.1. Definizione agevolata e rottamazioni
Come anticipato, la rottamazione‑quater consente di estinguere i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese. La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2023 e il pagamento si effettua in 18 rate, con scadenze semestrali (31 ottobre e 30 novembre di ogni anno). Chi aderisce versa la prima rata entro il 31 ottobre 2023; in caso di omesso o insufficiente pagamento di una rata si decade, ma con la legge 15/2025 è stata prevista la riammissione per i decaduti .
La riammissione alla rottamazione‑quater è una misura eccezionale che richiede la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025 e il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate secondo le scadenze indicate . Gli interessi del 2% annuo decorrono dal 1° novembre 2023 e l’agenzia comunica gli importi entro il 30 giugno 2025 .
La rottamazione‑quinquies, attualmente contenuta nel disegno di legge di bilancio 2026, dovrebbe permettere ai contribuenti di regolarizzare i debiti affidati dal 2000 al 2023 con 54 rate bimestrali spalmate fino al 2035. La bozza prevede che siano esclusi i contribuenti in regola con le rate della rottamazione quater e che siano ammessi i decaduti. I dettagli, tuttavia, dipenderanno dal testo definitivo approvato dal Parlamento .
5.2. Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro
La legge 197/2022 ha previsto lo stralcio automatico dei debiti iscritti a ruolo fino a 1.000 euro affidati al concessionario dal 2000 al 2015. Lo stralcio riguarda i tributi erariali e locali e comporta la cancellazione dell’intero importo, comprese sanzioni e interessi, ad eccezione delle multe stradali. Per i tributi locali, tuttavia, era necessaria la delibera dell’ente creditore entro il 31 gennaio 2023; in assenza, lo stralcio non si applica. I contribuenti devono verificare se le loro cartelle rientrano nel perimetro e se l’ente locale ha deliberato. Anche in questo caso l’Avv. Monardo e il suo staff offrono assistenza per verificare l’applicabilità dello stralcio e richiedere l’annullamento.
5.3. Rateizzazione ordinaria e straordinaria
Il contribuente che non riesce a pagare in un’unica soluzione può chiedere la rateizzazione del debito direttamente all’Agenzia Entrate‑Riscossione. L’istanza può essere presentata per debiti fino a 120.000 euro senza documentazione; per importi superiori occorre dimostrare la situazione di difficoltà economica. In condizioni ordinarie il piano è di massimo 72 rate; in caso di grave difficoltà la rateizzazione può arrivare a 120 rate mensili. Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza e il debito torna immediatamente esigibile.
5.4. Composizione della crisi da sovraindebitamento
Per i debitori che non riescono a far fronte ai propri debiti esistono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotte dalla Legge 3/2012 e oggi confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). Tali procedure consentono a consumatori, professionisti, imprenditori minori, start‑up, agricoltori e associazioni professionali di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione, un piano del consumatore o, in alternativa, la liquidazione del patrimonio con esdebitazione finale.
Le principali procedure sono:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII). Riservato a persone fisiche non imprenditori che hanno assunto obbligazioni per finalità estranee all’attività professionale. Consente di proporre un piano di pagamento sostenibile, anche con falcidia dei debiti, che viene omologato dal giudice. Il consumatore deve dimostrare la propria buona fede e la non imputabilità del sovraindebitamento.
- Concordato minore (artt. 74–83 CCII). Introdotto dal d.lgs. 14/2019, sostituisce l’accordo di composizione della crisi e si rivolge a imprenditori minori, professionisti, start‑up innovative e agricoltori. Può prevedere la soddisfazione parziale dei creditori e la continuazione dell’attività. In alcune pronunce del 2025 i tribunali hanno riconosciuto l’ammissibilità del concordato minore anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria, richiedendo il cram‑down (omologazione forzata) quando la proposta garantisce un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria .
- Liquidazione controllata del patrimonio (artt. 268–282 CCII). Consente al debitore di cedere i propri beni per soddisfare i creditori e, al termine, ottenere l’esdebitazione (art. 280 CCII). Può essere utilizzata da chi non dispone di un reddito sufficiente per proporre un piano. La legge consente al debitore di trattenere i beni indispensabili (abitazione principale entro determinati limiti, strumenti di lavoro, ecc.).
L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, assiste i debitori nella scelta della procedura più adatta e nell’elaborazione del piano. L’intervento di un professionista è indispensabile per predisporre la documentazione richiesta (elenco dei creditori, indicazione dei beni e dei redditi, attestazione dell’esperto) e per ottenere l’omologazione del piano.
6. Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori commettono errori che possono pregiudicare la possibilità di contestare il debito o di beneficiare delle misure agevolative. Di seguito alcuni degli errori più frequenti e i suggerimenti per evitarli.
- Ignorare l’estratto di ruolo. Molti credono che se non ricevono la cartella non siano tenuti a pagare. In realtà la cartella potrebbe essere stata notificata per compiuta giacenza o all’indirizzo sbagliato; l’estratto di ruolo aiuta a capire cosa è stato iscritto e se la notifica è regolare.
- Confondere estratto di ruolo e cartella. L’estratto è solo un elenco; la cartella è l’atto impositivo. Il ricorso avverso l’estratto è ammesso solo in presenza dei pregiudizi previsti dalla legge . In caso contrario si deve attendere un atto notificato per impugnare.
- Perdere i termini. Dopo la notifica della cartella o dell’intimazione, il contribuente ha solo 60 giorni per proporre ricorso . Decorso tale termine, la pretesa diventa definitiva salvo vizi inesistenti come l’inesistenza della notifica. È quindi fondamentale agire tempestivamente.
- Non verificare i vizi di notifica. Una cartella notificata per irreperibilità è valida solo se il messo dichiara le ricerche effettuate . Spesso gli estratti di ruolo riportano cartelle notificate con formule generiche: in questi casi l’atto può essere annullato.
- Non controllare la prescrizione. Molte cartelle riportate negli estratti sono prescritte perché non è stata effettuata alcuna attività di riscossione negli ultimi cinque o dieci anni. Verificare sempre la decorrenza della prescrizione.
- Pagare sanzioni e interessi non dovuti. La rottamazione quater azzera le sanzioni e gli interessi ; tuttavia alcuni contribuenti continuano a versare somme maggiori. Prima di pagare, verificare l’importo dovuto e, se necessario, richiedere la rideterminazione.
- Trascurare le definizioni agevolate. La normativa cambia spesso: chi perde la scadenza per la rottamazione rischia di pagare l’intero importo. È importante informarsi sulle misure in vigore, come la riammissione 2025 e la futura rottamazione quinquies.
- Non chiedere la rateizzazione. Anche se non si rientra nella rottamazione, è possibile rateizzare i debiti. La mancata richiesta può portare a pignoramenti e fermi.
- Rivolgersi a intermediari improvvisati. Solo professionisti qualificati, come avvocati e commercialisti, possono fornire una consulenza affidabile. L’Avv. Monardo e il suo team, esperti in diritto tributario e bancario, valutano ogni posizione e propongono la soluzione più adatta.
7. Tabelle riepilogative
Per rendere più agevole la consultazione, si riportano alcune tabelle sintetiche con i principali riferimenti normativi, le scadenze e gli strumenti di tutela.
Tabella 1 – Normativa principale
| Riferimento normativo | Oggetto | Nota |
|---|---|---|
| D.P.R. 602/1973, art. 25 | Termini di notifica della cartella di pagamento | La cartella deve essere notificata entro 3 anni (liquidazione automatica) o 4 anni (controllo formale) . |
| D.P.R. 602/1973, art. 12, comma 4‑bis | Inammissibilità del ricorso contro l’estratto di ruolo | L’estratto non è impugnabile; il ruolo e la cartella possono essere contestati solo se il debitore dimostra un pregiudizio concreto . |
| Legge 212/2000, art. 6 | Diritti del contribuente | L’amministrazione deve garantire la conoscenza degli atti e invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima dell’iscrizione a ruolo . |
| Legge 197/2022, commi 231‑252 | Definizione agevolata (rottamazione quater) | Permette di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese . |
| Legge 15/2025, art. 3‑bis (conversione DL 202/2024) | Riammissione alla definizione agevolata | I decaduti dalla rottamazione quater possono presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate . |
| D.Lgs. 33/2025 | Testo unico in materia di versamenti e riscossione | Riunifica la disciplina della riscossione, introduce il domicilio digitale e semplifica le procedure. |
| Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) | Procedure di sovraindebitamento | Prevede il piano del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata, con esdebitazione finale. |
Tabella 2 – Definizioni agevolate
| Strumento | Periodo dei carichi | Caratteristiche principali |
|---|---|---|
| Rottamazione quater (Legge 197/2022) | Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 | Si pagano solo il capitale e le spese; sanzioni, interessi di mora e aggio sono azzerati . |
| Riammissione alla rottamazione quater (Legge 15/2025) | Solo per debiti già inclusi nella rottamazione quater, decaduti al 31 dicembre 2024 | Domanda entro il 30/4/2025, pagamento in unica soluzione entro il 31/7/2025 o in 10 rate; interessi al 2% dal 1/11/2023 . |
| Stralcio debiti fino a 1.000 euro (Legge 197/2022) | Carichi affidati dal 2000 al 2015, fino a 1.000 euro | Cancellazione automatica dei debiti, compresi sanzioni e interessi, con eccezione delle multe; per tributi locali serve la delibera dell’ente. |
| Rottamazione quinquies (bozza L. Bilancio 2026) | Carichi affidati dal 2000 al 2023 | 54 rate bimestrali fino al 2035, estensione ai decaduti dalla rottamazione quater, con esclusione di chi è in regola con le rate . |
Tabella 3 – Termini e tutele
| Atto o procedimento | Termine principale | Rimedio/Note |
|---|---|---|
| Notifica della cartella | 60 giorni per impugnare | Ricorso alla Corte di giustizia tributaria; eventuale richiesta di sospensione. |
| Mancata notifica della cartella | Ricorso solo se c’è pregiudizio concreto | In assenza di pregiudizio, si impugna l’atto successivo (intimazione, pignoramento) . |
| Riammissione alla rottamazione quater | 30 aprile 2025 per la domanda | Pagamento in unica soluzione entro 31 luglio 2025 o in 10 rate . |
| Rate successive riammissione | 31 luglio e 30 novembre 2025; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2026‑2027 | Gli importi e le scadenze sono comunicati dall’Agenzia entro il 30 giugno 2025 . |
| Rata di riammissione 2025 | 30 novembre 2025 (termine ultimo 9 dicembre con tolleranza) | Il mancato pagamento o il pagamento parziale comporta la perdita dei benefici . |
| Domanda di piano del consumatore/concordato minore | Variabile | La proposta deve essere presentata al tribunale competente; l’avv. Monardo, gestore della crisi, assiste nella procedura. |
8. Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è l’estratto di ruolo?
L’estratto di ruolo è un documento informatico rilasciato dall’Agenzia Entrate‑Riscossione che riporta i carichi iscritti a ruolo a carico di un contribuente. Indica il numero della cartella, la data di esecutività, l’ente creditore, la natura del tributo, l’importo originario, gli interessi, le sanzioni e lo stato del pagamento. Non è un atto impositivo ma un riepilogo informativo.
2. L’estratto di ruolo è impugnabile?
Di regola no. L’articolo 12, comma 4‑bis, del d.p.r. 602/1973 stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella possono essere contestati solo se il debitore dimostra un pregiudizio concreto, come la preclusione alla partecipazione a gare pubbliche, il blocco di pagamenti della PA o la perdita di un beneficio . In mancanza di tali presupposti occorre attendere un atto notificato (intimazione, pignoramento, fermo) per impugnare la cartella.
3. Come si richiede l’estratto di ruolo?
Puoi richiederlo online tramite il sito dell’Agenzia Entrate‑Riscossione (area riservata “cittadini” o “imprese”) con SPID, CIE o CNS. In alternativa puoi rivolgerti a un intermediario abilitato (commercialista, avvocato) che, munito di delega, può scaricare l’estratto. È inoltre possibile recarsi presso uno sportello territoriale.
4. Cosa devo controllare nell’estratto di ruolo?
Verifica che le cartelle siano state effettivamente notificate, che non vi siano importi già pagati o sgravati, che non ci siano duplicazioni e che i termini di decadenza e prescrizione siano rispettati. Controlla se i debiti rientrano nelle definizioni agevolate (rottamazioni, stralcio 1.000 euro) o nella possibilità di rateizzazione. In presenza di irregolarità, rivolgiti a un professionista.
5. Posso impugnare la cartella se non mi è stata notificata?
Se non hai mai ricevuto la cartella ma ne vieni a conoscenza tramite l’estratto di ruolo, puoi impugnare solo se dimostri che l’iscrizione a ruolo ti provoca un pregiudizio concreto (partecipazione a gara, blocco di pagamenti). Diversamente dovrai attendere la notifica di un atto successivo (ad esempio un’intimazione) per eccepire la mancata notifica o la prescrizione .
6. Quali sono i termini per impugnare la cartella?
Dal giorno della notifica della cartella o dell’atto conseguente (intimazione, fermo, ipoteca) decorre un termine di 60 giorni per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria . In caso di fermo o pignoramento si può chiedere la sospensione immediata.
7. Cos’è la rottamazione quater e quali sono i vantaggi?
È la definizione agevolata prevista dalla legge 197/2022 per i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce paga solo il capitale e le spese di notifica/esecuzione; le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio vengono cancellati . Il pagamento può avvenire in 18 rate. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza.
8. Chi può essere riammesso alla rottamazione quater nel 2025?
La legge 15/2025 consente la riammissione solo ai contribuenti che erano decaduti dalla rottamazione quater al 31 dicembre 2024. Devono presentare la dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2025 e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate. Gli interessi del 2% annuo decorrono dal 1° novembre 2023 . Chi era in regola con i pagamenti prosegue il piano originale .
9. Cosa succede se non pago la rata del 30 novembre 2025?
Per mantenere i benefici della riammissione, è necessario versare la rata in scadenza il 30 novembre 2025. Grazie ai 5 giorni di tolleranza, il pagamento effettuato entro il 9 dicembre 2025 è considerato tempestivo . Il mancato pagamento o il pagamento parziale comportano la perdita dei benefici e i versamenti effettuati sono imputati a titolo di acconto .
10. Esiste lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro?
Sì. La legge 197/2022 ha previsto lo stralcio automatico dei carichi fino a 1.000 euro affidati dal 2000 al 2015. Lo stralcio è stato applicato d’ufficio dall’Agenzia Entrate‑Riscossione per i tributi erariali e richiedeva la delibera dell’ente per i tributi locali. Sono escluse le multe stradali e le sanzioni derivanti da sentenze penali.
11. Posso rateizzare i debiti se non aderisco alle rottamazioni?
Sì. È sempre possibile chiedere la rateizzazione ordinaria fino a 72 rate o, in caso di comprovata difficoltà, fino a 120 rate. Per debiti fino a 120.000 euro l’istanza è automaticamente accolta; per importi superiori occorre presentare la documentazione. La rateizzazione sospende le procedure esecutive, ma il mancato pagamento di 5 rate comporta la decadenza.
12. Cosa sono il piano del consumatore e il concordato minore?
Sono procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il piano del consumatore è rivolto alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale e consente di proporre un piano sostenibile con la falcidia dei debiti. Il concordato minore si rivolge a imprenditori minori, professionisti e lavoratori autonomi e consente di ristrutturare i debiti con continuità aziendale o liquidazione parziale. Entrambe le procedure richiedono l’assistenza di un gestore della crisi e l’omologazione del giudice.
13. Posso impugnare un fermo amministrativo basato su cartelle prescritte?
Sì. Il fermo amministrativo è un atto esecutivo che può essere impugnato se le cartelle sottostanti non sono state notificate o sono prescritte. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di fermo; è possibile chiedere la sospensione urgente per evitare il blocco del veicolo.
14. Quali diritti ho prima dell’iscrizione a ruolo?
Lo Statuto del contribuente prevede che, in presenza di incertezze nella dichiarazione, l’ufficio debba invitare il contribuente a fornire chiarimenti entro almeno 30 giorni . Se l’ufficio iscrive a ruolo senza aver inviato l’invito, l’atto è annullabile. Il contribuente ha diritto a ricevere gli atti presso il proprio domicilio e a essere informato sulle ragioni della pretesa.
15. Che succede se l’estratto di ruolo riporta un debito già pagato?
È possibile presentare un’istanza di annullamento in autotutela, allegando la ricevuta del pagamento, oppure chiedere lo sgravio. L’Agenzia Entrate‑Riscossione deve verificare la richiesta e procedere alla cancellazione della partita dal ruolo. Se la richiesta non viene accolta, si può ricorrere al giudice tributario.
16. Cosa significa domiciliazione digitale prevista dal d.lgs. 33/2025?
Il nuovo Testo unico sulla riscossione introduce l’obbligo per i contribuenti di eleggere un domicilio digitale (PEC o altro indirizzo elettronico certificato) al quale saranno notificati gli atti. L’adozione del domicilio digitale mira a semplificare le procedure e a rendere le notifiche più rapide. Chi non attiva un domicilio digitale rischia che le notifiche vengano effettuate presso la casa comunale con i tempi previsti dal codice di procedura civile.
17. La notifica per irreperibilità assoluta è sempre valida?
No. La Cassazione ha chiarito che la notifica per irreperibilità è valida solo se il messo notificatore indica nella relata le ricerche compiute per rintracciare il contribuente nel territorio comunale. La mancanza di tali indicazioni rende la notifica nulla . Il contribuente può contestare la notifica e far annullare l’atto.
18. Quali sono i benefici del piano del consumatore in caso di debiti fiscali?
Il piano del consumatore consente di ridurre o dilazionare i debiti fiscali e contributivi, comprese le cartelle esattoriali. Se il giudice omologa il piano, gli atti esecutivi (pignoramenti, ipoteche, fermi) vengono sospesi e i crediti vengono soddisfatti nella misura prevista. Al termine del piano, il debitore ottiene l’esdebitazione per i debiti residui non soddisfatti.
19. In cosa consiste il concordato minore?
È una procedura rivolta a imprenditori minori, start‑up, professionisti e agricoltori. Consente di proporre ai creditori un piano di pagamento che può prevedere la continuazione dell’attività (continuità) o la liquidazione dei beni. Se i creditori pubblici non aderiscono, il giudice può omologare ugualmente il piano tramite cram‑down quando la proposta garantisce un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria .
20. Come può aiutarmi l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo?
L’Avv. Monardo è cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e coordinatore di uno staff di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale. Analizza l’estratto di ruolo, verifica i vizi di notifica e i termini di decadenza e prescrizione, presenta ricorsi e istanze di sospensione, negozia con l’Agenzia Entrate‑Riscossione per ottenere rateazioni o annullamenti e predispone piani del consumatore o concordati minori. La sua esperienza consente di individuare la strategia più efficace per bloccare pignoramenti, fermi, ipoteche o recuperare benefici.
9. Simulazioni pratiche e numeriche
9.1. Caso 1 – Contestazione di cartelle non notificate
Scenario: Maria, titolare di una piccola impresa, richiede l’estratto di ruolo e scopre che risultano iscritte tre cartelle per un totale di 20.000 euro per IRPEF e contributi INPS relativi agli anni 2011, 2012 e 2013. Maria non ricorda di aver ricevuto alcuna cartella; teme un pignoramento e chiede consiglio.
Analisi: L’avvocato verifica le date di esecutività (2012‑2014) e accerta che nessuna cartella è stata notificata a Maria. L’estratto di ruolo non è impugnabile, ma Maria deve partecipare a una gara d’appalto per la fornitura di servizi a un ente pubblico. La presenza di debiti iscritti a ruolo la rende non in regola con i requisiti di moralità fiscale previsti dall’art. 80 del codice appalti; ciò costituisce un pregiudizio concreto. In questo caso è possibile proporre ricorso avverso l’estratto di ruolo (congiuntamente al ruolo e alla cartella) per ottenere l’annullamento delle partite non notificate .
Soluzione: L’avvocato presenta ricorso alla Corte di giustizia tributaria eccependo la mancata notifica. Nel ricorso chiede l’annullamento delle cartelle e del ruolo per violazione del diritto di difesa e dell’art. 6 dello Statuto del contribuente . In via subordinata chiede la sospensione dell’esecutività per consentire a Maria di partecipare alla gara. La Corte, verificate le allegazioni, accoglie la sospensione. In sede di merito annulla le cartelle perché l’amministrazione non ha prodotto prove della notifica . Maria ottiene così la cancellazione del debito e può partecipare alla gara.
9.2. Caso 2 – Riammissione alla rottamazione quater
Scenario: Luca ha aderito alla rottamazione quater nel 2023 per un debito complessivo di 15.000 euro relativo a IRPEF e multe stradali. Ha pagato le prime tre rate ma, a causa della crisi, non ha versato le rate in scadenza nel 2024. Al 31 dicembre 2024 è decaduto dalla definizione e il debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, ammonta a 20.000 euro. Nel febbraio 2025 Luca scopre che la Legge 15/2025 consente ai decaduti di essere riammessi.
Analisi: L’avvocato informa Luca che può presentare la dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2025, indicando i debiti originariamente inclusi nella rottamazione quater . Luca può scegliere di versare in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o di rateizzare in 10 rate. Gli interessi del 2% annuo decorreranno dal 1° novembre 2023 . Se Luca decide per le rate, dovrà pagare la prima il 31 luglio e la seconda il 30 novembre 2025; le restanti scadranno nel 2026‑2027.
Soluzione: Luca presenta la dichiarazione telematica con l’assistenza dell’avvocato. Sceglie la rateizzazione; per mantenere i benefici deve pagare puntualmente la rata del 31 luglio 2025 e quella del 30 novembre 2025. L’Agenzia gli invia la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno. Pagando regolarmente, Luca evita il ripristino delle sanzioni e degli interessi e risparmia oltre 8.000 euro.
9.3. Caso 3 – Piano del consumatore per debiti fiscali
Scenario: Sara è una professionista che ha accumulato 50.000 euro di debiti (20.000 euro di IRPEF, 15.000 euro di IVA, 10.000 euro di contributi INPS e 5.000 euro di sanzioni stradali). Dopo la pandemia il suo reddito è dimezzato e non riesce a far fronte alle rate della cartella. Vorrebbe evitare pignoramenti e mantenere la propria abitazione.
Analisi: L’avvocato valuta che Sara non è imprenditrice e quindi può accedere al piano del consumatore. Predispone una relazione dettagliata dei debiti, dei redditi (25.000 euro annui) e dei beni (abitazione principale con mutuo ancora in corso). Propone un piano quinquennale con pagamento integrale dell’IRPEF e dell’IVA, falcidia del 50% dei contributi INPS e stralcio delle sanzioni. Il piano prevede la continuazione dell’attività professionale e il pagamento delle rate del mutuo. L’esperto attesta la fattibilità del piano.
Soluzione: Il piano viene depositato presso il tribunale competente. I creditori votano favorevolmente e il giudice lo omologa. La omologazione sospende i pignoramenti e gli altri atti esecutivi. Sara paga 30.000 euro in 60 rate mensili da 500 euro; al termine ottiene l’esdebitazione del debito residuo. L’abitazione viene salvata perché i pagamenti del mutuo proseguono regolarmente. La procedura consente a Sara di riprendere la propria attività senza la pressione dei debiti fiscali.
10. Sentenze e provvedimenti recenti (2023‑2025)
Per concludere questa analisi, riassumiamo le decisioni più rilevanti degli ultimi anni in tema di estratto di ruolo, notifica della cartella e definizioni agevolate.
- Cass. civ., Sez. V, ord. 6 luglio 2023 n. 19165 – L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile perché non contiene alcuna pretesa tributaria; l’eventuale ricorso è inammissibile se la cartella è stata regolarmente notificata . La Corte sottolinea che ammettere il ricorso restituirebbe al contribuente termini ormai scaduti per impugnare la cartella .
- Cass. civ., Sez. Unite, sent. 15 settembre 2022 n. 26283 – Le Sezioni Unite hanno stabilito che la disposizione dell’art. 12, comma 4‑bis, d.p.r. 602/1973, che sancisce l’inammissibilità del ricorso contro l’estratto di ruolo, è una norma processuale applicabile anche ai giudizi pendenti . Ne consegue che i ricorsi pendenti avverso gli estratti privi di pregiudizio concreto devono essere dichiarati inammissibili.
- Corte cost., sent. 190/2023 – La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4‑bis, ritenendo che la norma non viola il diritto di difesa perché delimita l’interesse ad agire .
- Cass. civ., Sez. V, ord. 22 luglio 2025 n. 20624 – La Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso contro un estratto di ruolo, ribadendo che l’azione è consentita solo in presenza di un pregiudizio qualificato .
- Cass. civ., Sez. V, ord. 12 gennaio 2025 n. 781 – La Corte ha affermato che, in caso di notifica per irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. 600/1973, il messo notificatore deve indicare le ricerche svolte; la mancata indicazione rende la notifica nulla . La decisione è stata confermata da altre ordinanze (Cass. 14658/2024).
- Cass. civ., Sez. V, ord. 4 ottobre 2024 n. 26067 – Ha ribadito l’inammissibilità del ricorso contro l’estratto di ruolo e l’ammissibilità dell’impugnazione solo in presenza dei pregiudizi previsti dal comma 4‑bis .
- Cass. civ., Sez. V, ord. 2 ottobre 2025 n. 26548 – La Corte ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto valida una notifica per irreperibilità senza verificare le ricerche del messo notificatore. Ha ricordato che la prova del perfezionamento della notifica può essere data con la matrice della cartella e la relata, ma il notificatore deve documentare le ricerche .
- Cass. civ., Sez. III, ord. 6 luglio 2023 n. 29552 – Ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo perché il contribuente non aveva dimostrato alcun pregiudizio concreto. La Corte ha ribadito che la funzione dell’estratto è solo informativa e non può essere utilizzata per “allungare” i termini di impugnazione.
Queste pronunce testimoniano la coerenza dell’orientamento giurisprudenziale: il ricorso contro l’estratto di ruolo è ammesso solo in casi eccezionali, mentre la contestazione della cartella o del ruolo va proposta allorché si subisca un atto esecutivo o si provi un pregiudizio qualificato.
Conclusione
L’estratto di ruolo è uno strumento fondamentale per conoscere i propri debiti ma può essere fonte di errori ed equivoci. La normativa vigente, confermata da numerose sentenze della Corte di Cassazione, stabilisce che l’estratto non è impugnabile salvo che l’iscrizione a ruolo comporti un pregiudizio concreto . Tuttavia il contribuente non è indifeso: può contestare la cartella se non è stata notificata, se è stata notificata in modo irregolare, se è decaduta o prescritta, oppure se contiene errori materiali. Può inoltre beneficiare di definizioni agevolate (rottamazioni, stralcio dei mini‑debiti) o di procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore) per gestire il proprio debito in modo sostenibile.
Agire tempestivamente è essenziale. Chi riceve un’intimazione o un pignoramento ha solo 60 giorni per proporre ricorso ; chi intende aderire alla riammissione alla rottamazione quater deve presentare la domanda entro il 30 aprile 2025 . Ritardare può significare perdere il diritto di difesa o dover pagare somme molto più elevate.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono un supporto completo: analizzano l’estratto di ruolo, verificano vizi e termini, predisponendo ricorsi e istanze di sospensione, conducono trattative con l’Agenzia Entrate‑Riscossione e propongono piani di rientro e soluzioni stragiudiziali o giudiziali. La loro esperienza nel diritto bancario e tributario, unita alla competenza nelle procedure di sovraindebitamento, consente di affrontare anche le situazioni più complesse, ottenendo l’annullamento di cartelle illegittime, la riduzione dei debiti e la tutela del patrimonio.
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