Comunicazione Di Irregolarità Ex Art. 36‑ter: Cosa Significa E Come Gestirla

Introduzione

Ogni anno migliaia di contribuenti italiani ricevono una comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 36‑ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Si tratta di un avviso con cui l’amministrazione, dopo aver effettuato il controllo formale della dichiarazione dei redditi, contesta errori o omissioni e invita il contribuente a regolarizzare la propria posizione. Per chi la riceve è un momento di forte preoccupazione: dalla comunicazione, se non tempestivamente gestita, può scaturire una cartella di pagamento, con sanzioni e interessi, o addirittura l’iscrizione a ruolo e l’avvio di procedure esecutive. Comprendere cosa significa la comunicazione di irregolarità, quali sono i diritti del contribuente e come gestire correttamente questo adempimento è quindi fondamentale per evitare di commettere errori fatali.

Il controllo formale disciplinato dall’art. 36‑ter si colloca a metà strada tra il controllo automatizzato (art. 36‑bis) e l’accertamento vero e proprio (artt. 38 e 42 D.P.R. 600/1973). L’ufficio finanziario può escludere deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, errori materiali e aritmetici, o chiedere documenti. Deve però comunicare l’esito e concedere al contribuente un termine per fornire chiarimenti o documentazione. L’omessa comunicazione rende nulla la successiva cartella di pagamento, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione , e l’ufficio competente per emetterla deve essere quello individuato dagli artt. 31 e 39 del D.Lgs. 241/1997 . Inoltre, dall’inizio del 2025 il termine per rispondere è stato portato da 30 a 60 giorni per effetto del D.Lgs. 108/2024 .

Il legislatore, nel contempo, ha introdotto nuove norme sulla partecipazione del contribuente e sulla definizione agevolata dei debiti. L’art. 6‑bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), inserito dal D.Lgs. 219/2023, prevede in generale l’obbligo di un contraddittorio preventivo per gli atti autonomamente impugnabili; ma il decreto MEF 24 aprile 2024 ha escluso dall’obbligo le comunicazioni di irregolarità ex art. 36‑ter, trattandosi di atti di controllo formale . Parallelamente, la Legge 197/2022 ha introdotto un ravvedimento speciale che permette di sanare le violazioni emerse dai controlli formali versando una sanzione pari a 1/18 del minimo .

In questo contesto complesso il contribuente rischia di commettere passi falsi: ignorare l’avviso, pagare somme non dovute, interloquire con l’ufficio sbagliato, perdere termini essenziali. Occorre quindi un approccio professionale che combini conoscenza normativa, strategia difensiva e capacità negoziale.

La nostra competenza: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e giurista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario, dirige uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In virtù di tali competenze, lo studio offre consulenza legale avanzata nelle controversie tributarie e bancarie, assistenza nella definizione dei debiti fiscali e supporto nelle procedure di sovraindebitamento.

Il nostro team può:

  • Analizzare l’atto di comunicazione di irregolarità per valutare la legittimità, l’esattezza dei calcoli, la competenza dell’ufficio, la presenza di vizi formali o procedurali.
  • Redigere ricorsi davanti al giudice tributario o all’Autorità competente per contestare l’atto o la cartella di pagamento derivante.
  • Richiedere sospensioni e istanze di autotutela per bloccare la riscossione in attesa del giudizio.
  • Intavolare trattative e piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate o con l’agente della riscossione, anche attraverso rottamazioni e definizioni agevolate.
  • Attivare strumenti giudiziali e stragiudiziali per ridurre o annullare il debito, compresi i procedimenti di sovraindebitamento e la negoziazione assistita.

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Parte 1 – Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La struttura dell’articolo 36‑ter del D.P.R. 600/1973

L’articolo 36‑ter disciplina il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi. A differenza del controllo automatizzato (art. 36‑bis), che verifica solo dati aritmetici, quello formale permette all’amministrazione di confrontare la dichiarazione con la documentazione che il contribuente deve conservare e trasmettere su richiesta. Il testo vigente, aggiornato al novembre 2025 e integrato dal D.Lgs. 108/2024, prevede:

CommaContenuto principaleFonte normativa
1Gli uffici verificano le dichiarazioni entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, sulla base di una selezione per analisi del rischio e secondo priorità fissate con provvedimento direttoriale.art. 36‑ter, comma 1, D.P.R. 600/1973
2Possono escludere ritenute, deduzioni e detrazioni non spettanti, ridurre perdite, determinare crediti d’imposta e liquidare la maggiore imposta, nonché correggere errori materiali e di calcolo .art. 36‑ter, comma 2
3Il contribuente viene invitato a fornire chiarimenti e documenti entro un termine non inferiore a 30 giorni (secondo la versione previgente) o 60 giorni (per comunicazioni inviate dal 1º gennaio 2025) . La richiesta può avvenire anche via PEC o telematicamente.art. 36‑ter, comma 3, come modificato dal D.Lgs. 108/2024
3‑bisL’ufficio non può richiedere documenti già in suo possesso o acquisibili tramite cooperazione interistituzionale .art. 36‑ter, comma 3‑bis
4Comunicazione dell’esito: al termine del controllo, l’amministrazione comunica i motivi della rettifica e invia l’avviso bonario (comunicazione di irregolarità). Il contribuente ha 60 giorni (30 nel regime previgente) per pagare o fornire ulteriori elementi.art. 36‑ter, comma 4, modificato dal D.Lgs. 108/2024
5In caso di versamento delle somme richieste o di mancata risposta, l’ufficio iscrive a ruolo le imposte e le sanzioni ridotte. Se invece l’errore non sussiste o è dovuto a circostanze scusabili, l’ufficio annulla la richiesta e comunica l’esito.art. 36‑ter, comma 5

La norma mira ad assicurare un contraddittorio minimo e a evitare l’emissione di cartelle di pagamento per irregolarità facilmente sanabili. Va coordinata con l’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), secondo cui l’Amministrazione deve comunicare al contribuente gli esiti del controllo solo in presenza di incertezze su dati rilevanti ; quando la rettifica deriva da errori evidenti, l’avviso bonario non è necessario, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione .

1.2 Le modifiche introdotte dal 2024–2025

D.Lgs. 108/2024: riforma del processo tributario e prolungamento dei termini

Il decreto legislativo 108/2024 (attuativo della riforma fiscale della legge delega 111/2023) ha modificato i commi 3 e 4 dell’art. 36‑ter, portando da 30 a 60 giorni il termine a disposizione del contribuente per rispondere alla richiesta di documenti e per pagare dopo la comunicazione . La modifica si applica alle comunicazioni inviate dal 1º gennaio 2025 e rientra nell’ottica di potenziare il contraddittorio e l’effettività della difesa.

Art. 6‑bis dello Statuto del contribuente: contraddittorio preventivo

Il decreto legislativo 219/2023 ha inserito nell’art. 6 della L. 212/2000 il nuovo art. 6‑bis, che stabilisce l’obbligo di un contraddittorio informato ed effettivo per tutti gli atti tributari autonomamente impugnabili, ad eccezione di:

  1. atti di mera liquidazione e atti automatizzati;
  2. atti sostanzialmente automatizzati e atti di pronta liquidazione;
  3. atti di controllo formale previsti da un decreto del Ministero dell’economia (MEF);
  4. atti adottati in situazioni di fondato pericolo per la riscossione, motivato dall’ufficio .

Il contribuente deve ricevere un schema di atto, con la motivazione e la pretesa tributaria, almeno 60 giorni prima dell’adozione dell’atto finale, e può presentare osservazioni. L’amministrazione deve prendere in considerazione le deduzioni del contribuente e motivare la decisione . Questa importante innovazione rafforza il principio del contraddittorio preventivo e la collaborazione tra fisco e contribuente.

Decreto MEF 24 aprile 2024: esclusione del controllo formale

Tuttavia, il decreto ministeriale 24 aprile 2024 (attuativo dell’art. 6‑bis) ha escluso dall’obbligo di contraddittorio gli atti di controllo formale ex art. 36‑ter, definendoli come atti emanati dopo la verifica formale dei dati dichiarati con riscontri documentali. La circolare del MEF ha precisato che rientrano tra gli atti esclusi le comunicazioni degli esiti del controllo formale , poiché la pretesa tributaria discende in via diretta dalla norma e non da una valutazione discrezionale; inoltre, il contribuente può già interloquire ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 36‑ter . Pertanto, nonostante la riforma, la procedura di controllo formale rimane soggetta alle regole ordinarie di cui sopra e non necessita di ulteriore contraddittorio preventivo.

1.3 La giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Corti di Giustizia Tributarie

1.3.1 Obbligo di comunicare l’esito e nullità della cartella

La Corte di Cassazione ha da tempo affermato che la comunicazione di irregolarità è atto necessario prima della cartella di pagamento. L’ordinanza 16 giugno 2025 n. 16163 ha ribadito che anche in assenza di collaborazione da parte del contribuente, l’ufficio deve comunicare il risultato del controllo formale prima di iscrivere a ruolo; l’omissione comporta la nullità della cartella . Tale principio è consolidato: pronunce precedenti (Cass. 15312/2014, 15654/2019) avevano affermato la nullità per mancata comunicazione , e ulteriori sentenze del 2024‑2025 (Cass. 14699/2024, 11790/2024) hanno confermato l’obbligo di notificare l’avviso bonario.

1.3.2 Caratteristiche della comunicazione: provocatio ad opponendum

Quando la comunicazione costituisce il primo atto con cui il contribuente viene informato della pretesa fiscale, essa assume natura di “provocatio ad opponendum”: deve permettere al destinatario di comprendere gli elementi essenziali dell’obbligazione tributaria e di difendersi. La Cassazione ha sottolineato che la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere l’imposta richiesta e le ragioni della rettifica . Non occorre una motivazione analitica come negli avvisi di accertamento, ma devono essere indicati i dati errati, le somme rettificate e il termine per controdedurre. Di conseguenza, comunicazioni generiche o prive di spiegazioni sono illegittime e possono essere impugnate.

1.3.3 Competenza dell’ufficio emittente

Un profilo spesso contestato riguarda la competenza territoriale dell’ufficio che effettua il controllo e forma il ruolo. L’art. 39 del D.Lgs. 241/1997 stabilisce che competente è l’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente aveva il domicilio fiscale nel periodo d’imposta. Per i CAF o i responsabili dell’assistenza fiscale, la competenza spetta alla direzione regionale del luogo in cui risiede il responsabile. La Corte di Cassazione, con le sentenze 11660/2024 e 11790/2024, ha confermato che l’iscrizione a ruolo eseguita da ufficio diverso è nulla . Una decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (CGT Lazio, 28 marzo 2025) ha annullato la cartella poiché l’avviso bonario era stato emesso da un ufficio privo di competenza secondo tali regole .

1.3.4 Immediata impugnabilità della comunicazione

Secondo la giurisprudenza prevalente, la comunicazione di irregolarità costituisce un atto autonomamente impugnabile: il contribuente può proporre ricorso davanti al giudice tributario già contro l’avviso bonario, senza attendere la cartella, poiché la comunicazione contiene l’indicazione di una pretesa tributaria e incide sui suoi interessi. La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha ammesso il ricorso in via immediata, in linea con l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 che elenca gli atti impugnabili ma non in modo tassativo . Impugnare subito l’avviso può portare a tempi più rapidi di decisione e a evitare l’iscrizione a ruolo.

1.4 Differenze tra art. 36‑bis e 36‑ter

AspettoArt. 36‑bis (controllo automatizzato)Art. 36‑ter (controllo formale)
FinalitàVerifica aritmetico‑formale dei dati, correzione di errori materiali (ad es. scostamenti tra dichiarazione e versamenti).Verifica della documentazione a supporto di deduzioni e crediti, esclusione di oneri non spettanti, richiesta di chiarimenti.
TerminiControllo entro la fine del terzo anno successivo (dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 193/2016).Controllo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione .
ContraddittorioNon previsto: gli uffici possono iscrivere a ruolo direttamente; la comunicazione è facoltativa solo in caso di incertezze su dati rilevanti .Obbligatorio: l’ufficio deve invitare a fornire documenti e comunicare l’esito; la mancata comunicazione rende nulla la cartella .
Sanzioni ridotteIl pagamento dell’avviso bonario comporta riduzione delle sanzioni al 10% del minimo.La sanzione è ridotta a 2/3 del minimo e gli interessi al 50% .
ImpugnabilitàLa comunicazione non è impugnabile se contiene solo errori aritmetici; l’atto impugnabile è la cartella.La comunicazione è impugnabile in quanto atto che determina la pretesa tributaria .

Comprendere queste differenze è essenziale: spesso i contribuenti confondono i due controlli e trascurano il secondo, rischiando di perdere l’opportunità di sanare eventuali irregolarità in modo agevolato.

1.5 Termini di decadenza e sospensioni

L’amministrazione deve concludere il controllo formale entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Tuttavia, diversi eventi possono sospendere o prorogare tale termine:

  • Sospensione feriale: dal 1º agosto al 4 settembre, i termini per la trasmissione di documenti e per l’emissione delle comunicazioni sono sospesi .
  • Proroga per forza maggiore: eventi eccezionali (emergenze sanitarie, calamità naturali) possono comportare proroghe con decreto legislativo o legge.
  • Riforma 2022–2025: il termine di 60 giorni per rispondere alla comunicazione non incide sul termine di decadenza dell’ufficio, ma può intersecare la sospensione feriale.

Se il controllo non viene concluso entro il termine, la pretesa tributaria si prescrive e la successiva cartella potrà essere annullata. Anche la decadenza dell’ufficio da poteri di accertamento per effetto della scadenza del termine deve essere eccepita dal contribuente in giudizio.

1.6 Sanzioni e riduzioni

L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 disciplina le sanzioni per l’omesso o tardivo pagamento delle imposte derivanti da controllo formale. Le sanzioni ordinarie variano dal 90% al 180% del maggior tributo dovuto. Tuttavia, in caso di ravvedimento e di pagamento entro i termini della comunicazione di irregolarità, la sanzione viene ridotta a 2/3 del minimo (60% del tributo), e gli interessi sono calcolati al 50% . Con il ravvedimento speciale introdotto dalla Legge 197/2022, la sanzione si riduce ulteriormente ad 1/18 del minimo, a condizione che il debito non sia già stato contestato dall’ufficio .

Parte 2 – Procedura passo per passo

2.1 Ricezione della comunicazione di irregolarità

La procedura inizia con la notifica di un avviso bonario (comunicazione di irregolarità) mediante posta ordinaria o raccomandata, PEC o tramite il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. L’avviso deve contenere:

  • Riferimenti della dichiarazione oggetto di controllo (anno, protocollo, codice fiscale).
  • Descrizione delle irregolarità riscontrate: errori nei dati indicati, deduzioni o detrazioni escluse, crediti d’imposta riconosciuti in misura inferiore.
  • Calcolo delle somme dovute (imposta, sanzione ridotta, interessi).
  • Termini per il pagamento o per fornire documentazione (60 giorni per comunicazioni inviate dal 1º gennaio 2025).
  • Indicazione dell’ufficio competente con recapiti.
  • Avvertenza che, in difetto di riscontro o pagamento, si procederà a iscrizione a ruolo.

L’avviso è notificato al domicilio fiscale del contribuente; eventuali irregolarità di notifica (es. notifica a indirizzo errato) devono essere contestate tempestivamente.

2.2 Verifica di legittimità dell’atto

Alla ricezione dell’avviso, è consigliabile affidare la documentazione a un professionista per valutare la legittimità formale e sostanziale. Gli elementi da verificare includono:

  1. Competenza dell’ufficio: controllare che l’ufficio che ha emesso la comunicazione sia quello competente in base al domicilio fiscale e, nel caso di CAF, alla residenza del responsabile .
  2. Rispetto dei termini: accertare che la comunicazione sia stata inviata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione. Eventuali proroghe devono essere specificamente richiamate.
  3. Contenuto dell’avviso: la comunicazione deve indicare le ragioni della rettifica e consentire di comprenderne la motivazione, come previsto dalla Cassazione . Comunicazioni generiche o prive di motivazione sono impugnabili.
  4. Calcoli corretti: verificare che le somme richieste corrispondano effettivamente all’imposta dovuta e che la sanzione ridotta sia calcolata nella misura di 2/3 del minimo (o 1/18 in caso di ravvedimento speciale, se applicabile).
  5. Richiesta di documenti già in possesso: se l’ufficio richiede documenti già forniti o acquisibili per legge, la richiesta è illegittima ai sensi del comma 3‑bis .

2.3 Risposta all’invito: produzione di documenti e memorie

Il contribuente può scegliere di:

  • Pagare le somme richieste entro il termine indicato, beneficiando della riduzione delle sanzioni e chiudendo il contenzioso.
  • Presentare documenti e memorie per confutare le irregolarità. Le memorie devono essere inviate entro 60 giorni (30 per comunicazioni antecedenti al 2025) e possono essere presentate personalmente, tramite PEC o mediante il servizio online dell’Agenzia delle Entrate.
  • Presentare istanza di autotutela all’ufficio, esponendo le ragioni per cui la pretesa è errata e chiedendo l’annullamento. L’istanza di autotutela non sospende i termini per l’impugnazione, ma può prevenire l’iscrizione a ruolo.
  • Ravvedersi prima del controllo, se l’irregolarità è evidente e contestabile. In tal caso, si può utilizzare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) o il ravvedimento speciale introdotto dalla Legge 197/2022.

È importante redigere una memoria difensiva esaustiva, contenente:

  • Una ricostruzione dei fatti e delle disposizioni normative applicate.
  • La documentazione probatoria (fatture, ricevute, contratti, certificazioni, etc.).
  • Un’analisi delle ragioni di diritto (interpretazione dell’art. 36‑ter, norme agevolative, eventuale prescrizione).
  • La richiesta esplicita di annullamento o riduzione della pretesa.

Il contribuente può chiedere di essere ascoltato personalmente o tramite il proprio difensore. Non sono previsti poteri istruttori estesi come nel contraddittorio ex art. 6‑bis, ma l’ufficio è tenuto a valutare le osservazioni e a motivare la propria decisione.

2.4 Esito del controllo formale

Dopo l’esame dei documenti e delle memorie, l’ufficio può:

  • Accogliere le osservazioni, annullando in tutto o in parte la pretesa. In tal caso trasmette una comunicazione di regolarità e non si procede oltre.
  • Rigettare le osservazioni, confermando la pretesa. In tal caso, deve motivare in modo specifico le ragioni del rigetto e iscrivere a ruolo le somme dovute.
  • Omettere di rispondere: se entro i 6 mesi successivi alla scadenza dei 60 giorni l’ufficio non risponde, si considera formato il silenzio‑rifiuto. Tuttavia, il mancato invio dell’esito non consente l’iscrizione a ruolo; la successiva cartella sarebbe nulla .

Se si procede a iscrizione a ruolo, l’agente della riscossione notifica una cartella di pagamento contenente le somme dovute, la maggiorazione degli interessi e le sanzioni ridotte. L’impugnazione della cartella può essere proposta entro 60 giorni davanti al giudice tributario.

2.5 Termini per l’impugnazione

Il contribuente può impugnare:

  • La comunicazione di irregolarità: entro 60 giorni dal ricevimento (termine processuale ordinario) per contestare la legittimità dell’atto. Poiché la lista degli atti impugnabili non è tassativa, la giurisprudenza ammette tale ricorso .
  • La cartella di pagamento: entro 60 giorni dalla notifica, deducendo i vizi del controllo formale (mancata comunicazione, incompetenza dell’ufficio, prescrizione). Se il contribuente non ha impugnato la comunicazione, può comunque difendersi contro la cartella.
  • L’iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo: entro 60 giorni dalla notifica, qualora l’agente della riscossione proceda a tali atti senza attendere la definizione del ricorso.

È essenziale rispettare i termini processuali; la proposizione tardiva del ricorso comporta l’inammissibilità, tranne nei casi di forza maggiore o se la notifica è inesistente.

2.6 Procedimenti alternativi e strumenti di composizione

Oltre all’impugnazione giudiziale, vi sono diversi strumenti per regolarizzare la posizione fiscale o ridurre l’esposizione debitoria. Si differenziano a seconda della fase della procedura e dello stato di difficoltà economica del contribuente.

2.6.1 Ravvedimento operoso e ravvedimento speciale

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie versando imposta, interessi e sanzioni ridotte; la misura dipende dal momento del ravvedimento (dal 3% al 15%). Se l’irregolarità è emersa ma non ancora contestata, è possibile sfruttare il ravvedimento speciale introdotto dalla Legge 197/2022, che prevede una sanzione pari a 1/18 del minimo . Quest’ultimo è applicabile anche alle violazioni rilevate con l’invito ex art. 36‑ter, purché non sia già stata notificata la comunicazione di irregolarità; il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in otto rate.

2.6.2 Definizioni agevolate e rottamazioni

Periodicamente il legislatore introduce definizioni agevolate (rottamazioni delle cartelle, saldo e stralcio, definizione liti pendenti) che consentono di pagare solo la quota capitale e gli interessi legali, stralciando sanzioni e interessi di mora. La rottamazione quater del 2023 ha incluso anche i debiti derivanti da controllo formale iscritti a ruolo. È necessario verificare le finestre temporali delle singole rottamazioni e aderire entro i termini stabiliti dal legislatore.

2.6.3 Ristrutturazione dei debiti e sovraindebitamento

Per i contribuenti che versano in sovraindebitamento o che sono imprese in crisi, esistono procedure speciali:

  • Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione dei debiti: sono strumenti previsti dalla Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che consentono al debitore sovraindebitato di proporre un piano di rientro concordato con i creditori, ottenendo la falcidia di debiti fiscali e la sospensione delle procedure esecutive. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può assistere nella predisposizione di tali piani e nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa: introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal Codice della crisi, consente alle imprese in difficoltà di negoziare con i creditori un accordo che preveda ristrutturazione del debito e continuità aziendale. Nel procedimento è previsto l’intervento di un esperto negoziatore; l’Avv. Monardo riveste tale ruolo ed è in grado di attivare percorsi di salvaguardia del patrimonio imprenditoriale.
  • Esdebitazione: al termine delle procedure di liquidazione controllata o di ristrutturazione, il debitore può ottenere l’esdebitazione delle passività residue.

Questi strumenti sono particolarmente utili quando il debito fiscale è insostenibile e non può essere saldato nemmeno con le riduzioni previste dal ravvedimento. Tuttavia, richiedono una valutazione approfondita del patrimonio, del reddito e della situazione familiare e devono essere gestiti da professionisti qualificati.

2.7 Rapporti con CAF e professionisti abilitati

Il controllo formale spesso coinvolge anche i centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti che hanno apposto il visto di conformità sulla dichiarazione. Se l’irregolarità deriva da errori del CAF, la legge prevede che la responsabilità del pagamento sia in capo al centro o al responsabile dell’assistenza fiscale. In tal caso, l’ufficio competente per il controllo formale e l’iscrizione a ruolo è la Direzione regionale in cui il responsabile ha il domicilio . Il contribuente deve quindi prontamente contattare il CAF per far correggere l’errore e trasferire la pretesa tributaria, oppure proporre ricorso per far valere la responsabilità solidale.

Parte 3 – Difese e strategie legali

Affrontare una comunicazione di irregolarità richiede un’azione tempestiva e strutturata. Di seguito sono illustrate le principali strategie difensive dal punto di vista del contribuente o del debitore.

3.1 Contestazione della competenza territoriale

Se la comunicazione proviene da un ufficio non competente, il contribuente può impugnare l’atto per incompetenza assoluta, che costituisce motivo di nullità. L’art. 39 del D.Lgs. 241/1997 stabilisce che l’ufficio competente è quello relativo al domicilio fiscale del contribuente nel periodo d’imposta, o, per i CAF, la direzione regionale . La Cassazione ha annullato cartelle emesse da uffici diversi (es. Cass. 11660/2024). La competenza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice; perciò è essenziale indicare nel ricorso in quale provincia si ha il domicilio fiscale o dove opera il responsabile del CAF.

3.2 Vizi di notifica

Un altro motivo di impugnazione riguarda eventuali irregolarità nella notifica della comunicazione o della cartella. La notifica deve avvenire mediante servizio postale o messo notificatore al domicilio fiscale o alla PEC. Errori nell’indirizzo, nell’identità del destinatario o nella delega del soggetto notificatore rendono la notifica nulla o inesistente. Nel caso di notifica a mezzo PEC, deve essere allegato il file in formato .xml con la copia informatica e la marca temporale; la mancanza di tali requisiti può essere eccepita in giudizio.

3.3 Nullità per omessa comunicazione

Come già evidenziato, la mancata comunicazione dell’esito del controllo formale comporta la nullità della cartella di pagamento. Tale doglianza può essere sollevata anche contro la cartella, allegando che la pretesa non è stata preceduta dall’avviso bonario . L’onere della prova della notifica incombe sull’amministrazione. Questa nullità comporta l’annullamento integrale della cartella, anche se la pretesa è fondata.

3.4 Difesa sulla motivazione e sulla prova

La comunicazione deve contenere una motivazione sufficiente a permettere al contribuente di comprendere gli errori contestati . Comunicazioni generiche, che non specificano quale detrazione è stata disconosciuta o come è stato calcolato il maggior reddito, violano l’art. 7 della Legge 212/2000 e sono annullabili. È possibile contestare la mancanza di prova: se l’amministrazione disconosce una spesa sostenuta ma non produce documentazione, il contribuente può eccepire l’insufficienza probatoria.

3.5 Decadenza dell’azione e prescrizione

È opportuno verificare se l’ufficio abbia rispettato i termini di decadenza; l’iscrizione a ruolo dopo il 31 dicembre del secondo anno successivo è nulla. Il termine può essere prorogato da norme speciali (ad es. emergenza sanitaria), ma l’ufficio deve indicare la base normativa della proroga. In sede di ricorso si può eccepire la decadenza e chiedere l’annullamento della pretesa.

3.6 Sospensione della riscossione e tutela cautelare

Se il contribuente impugna l’avviso o la cartella, può chiedere la sospensione della riscossione presentando:

  • Istanza di sospensione amministrativa all’Agente della riscossione, che può sospendere le procedure se ritiene fondate le ragioni (art. 1, c. 53, L. 228/2012).
  • Istanza di sospensione giudiziale al giudice tributario (art. 47 D.Lgs. 546/1992) insieme al ricorso: il giudice può sospendere l’esecuzione se sussiste un danno grave e irreparabile.

Durante la fase cautelare, l’agente della riscossione non può procedere a pignoramenti o iscrizioni ipotecarie. L’istanza deve essere motivata; conviene allegare documentazione attestante la precarietà economica e l’illegittimità dell’atto impugnato.

3.7 Accertamento con adesione e definizione agevolata

In alcune ipotesi è possibile definire l’irregolarità mediante accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Anche se il controllo formale non rientra tra gli accertamenti, l’ufficio può invitare il contribuente a una mediazione e definire le somme dovute con riduzione delle sanzioni a 1/6. Tale procedura non sospende il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo, ma evita il contenzioso. In presenza di contenzioso già instaurato, la transazione può essere conclusa con la conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992).

3.8 Responsabilità del CAF e azione di regresso

Se l’irregolarità è dipesa da errori del CAF o del professionista che ha apposto il visto di conformità, il contribuente può agire nei loro confronti per recuperare le somme versate. Il D.Lgs. 241/1997 prevede che il responsabile dell’assistenza fiscale risponde in solido con il contribuente; l’ufficio provvederà a iscrivere a ruolo le somme a carico del responsabile . Il contribuente dovrà dimostrare l’errore e la corretta trasposizione dei dati nella dichiarazione. In alcuni casi l’amministrazione procede direttamente nei confronti del CAF, liberando il contribuente.

3.9 Utilizzo della procedura di sovraindebitamento

Quando l’ammontare dei debiti tributari supera la capacità di pagamento, il contribuente può ricorrere alla procedura di sovraindebitamento. Essa consente di ottenere la riduzione o la cancellazione dei debiti fiscali mediante un piano omologato dal tribunale. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione dell’istanza e nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate. L’ammissione al sovraindebitamento sospende le procedure esecutive in corso (pignoramenti, ipoteche) e consente di liberarsi definitivamente dai debiti residui.

Parte 4 – Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti cadono in errori che possono aggravare la posizione debitoria. Di seguito alcuni esempi e suggerimenti per evitarli.

  1. Ignorare l’avviso bonario: ritenere che non valga come atto autonomamente impugnabile e attendere la cartella è un errore. L’avviso rappresenta un’opportunità per correggere la posizione con sanzioni ridotte; impugnarlo subito può evitare la formazione della cartella.
  2. Pagare senza verificare: molti contribuenti, per paura, pagano l’importo richiesto senza controllare i calcoli o la legittimità della pretesa. È sempre consigliabile far analizzare la comunicazione a un professionista.
  3. Perdere i termini: la risposta deve essere inviata entro 60 giorni (30 nel regime precedente). Un ritardo anche di pochi giorni rende inefficace la difesa. Utilizzare la PEC e controllare la ricezione degli allegati.
  4. Non allegare documenti: fornire osservazioni senza allegare la documentazione di supporto è inutile; l’ufficio rigetterà la memoria per mancanza di prove. Occorre allegare fatture, ricevute, estratti conto, contratti, certificazioni e dichiarazioni sostitutive.
  5. Rivolgersi a CAF poco preparati: non tutti i CAF hanno personale qualificato per affrontare contenziosi fiscali. È bene rivolgersi a professionisti esperti di diritto tributario.
  6. Confondere 36‑bis con 36‑ter: le procedure e i termini sono diversi; non rispondere a un controllo formale come se fosse un controllo automatizzato può precludere la difesa.

Consigli pratici:

  • Conservare la dichiarazione dei redditi e tutti i documenti relativi per almeno 8 anni (termini di accertamento più eventuali proroghe).
  • Utilizzare la PEC per inviare memorie e documenti, in modo da avere prova dell’avvenuta trasmissione.
  • Attivare il cassetto fiscale e controllare periodicamente comunicazioni e avvisi.
  • In caso di disaccordo con l’ufficio, redigere un’istanza di autotutela motivata; anche se non sospende il termine per l’impugnazione, può portare all’annullamento.

Parte 5 – Tabelle riepilogative

5.1 Sintesi norme di riferimento

NormativaArgomento e contenuto principaleAggiornamento
D.P.R. 600/1973, art. 36‑terControllo formale della dichiarazione: verifica dei documenti, esclusione di detrazioni e deduzioni, comunicazione dell’esito, termini per il pagamento .Versione consolidata al 2025 (modifiche D.Lgs. 108/2024).
L. 212/2000, art. 6, c. 5L’amministrazione comunica al contribuente gli esiti del controllo solo in caso di incertezze; differenza con il controllo automatizzato .Vigente
L. 212/2000, art. 6‑bisObbligo di contraddittorio preventivo per atti autonomamente impugnabili, con esclusioni per atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale .Introdotto dal D.Lgs. 219/2023, operativo dal 2024
Decreto MEF 24 aprile 2024Attuazione dell’art. 6‑bis: individua gli atti esclusi dal contraddittorio, tra cui le comunicazioni ex art. 36‑ter .G.U. 2024
D.Lgs. 472/1997, art. 13Sanzioni e ravvedimento operoso; disciplina la riduzione delle sanzioni in caso di regolarizzazione spontanea.Vigente
Legge 197/2022Introduce il ravvedimento speciale con sanzione pari a 1/18 del minimo .Vigente
D.Lgs. 241/1997, art. 39Determina l’ufficio competente per le attività di controllo e iscrizione a ruolo; per i CAF la competenza è della direzione regionale .Vigente
D.Lgs. 546/1992, art. 19Elenco degli atti impugnabili dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria; la lista non è tassativa, consentendo il ricorso contro l’avviso bonario .Vigente

5.2 Termini e scadenze principali

FaseTermineRiferimento
Invito a fornire documenti (comma 3)60 giorni per rispondere alla richiesta dell’ufficio (30 giorni per comunicazioni ante 2025) .art. 36‑ter, c. 3
Comunicazione esito (avviso bonario)Invio entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione; 60 giorni per pagare o presentare memorie .art. 36‑ter, c. 4
Sospensione ferialeSospende i termini dal 1º agosto al 4 settembre .D.L. 223/2006, art. 37
Proposta di ravvedimento specialeVersamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2024 (per il 2023) o in rate (8 rate), ma può essere riproposto con future leggi .Legge 197/2022
Ricorso contro avviso o cartella60 giorni dalla notifica, salvo sospensione feriale.D.Lgs. 546/1992

5.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoBeneficioCondizioni
Pagamento avviso bonarioRiduzione della sanzione a 2/3 (60% del minimo) e interessi al 50% .Pagamento entro 60 giorni (o 30 per comunicazioni ante 2025).
Ravvedimento operosoRiduzione variabile della sanzione (dal 3% al 15% del tributo).Regolarizzazione spontanea prima dell’avviso.
Ravvedimento specialeSanzione pari a 1/18 del minimo .Violazione non contestata; pagamento integrale dell’imposta e interessi.
Accertamento con adesioneRiduzione della sanzione a 1/6; definizione con l’ufficio.Attivabile su iniziativa dell’ufficio o del contribuente.
Definizioni agevolate (rottamazioni)Stralcio di sanzioni e interessi di mora; pagamento del solo tributo e interessi legali.Disponibili solo in presenza di apposita legge; adesione entro i termini.
SovraindebitamentoPossibilità di falcidia dei debiti fiscali e sospensione delle azioni esecutive.Ammissibile per consumatori e piccoli imprenditori in crisi; piano omologato dal giudice.
Istanza di autotutelaAnnullamento o riduzione della pretesa senza contenzioso.L’ufficio può decidere discrezionalmente; non sospende i termini di ricorso.
Impugnazione giudizialePossibilità di annullare l’atto per vizi di legittimità, competenza, decadenza.Ricorso entro 60 giorni; possibile sospensione cautelare.

Parte 6 – Domande e risposte (FAQ)

1. Cos’è la comunicazione di irregolarità 36‑ter?
È l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato il controllo formale della dichiarazione dei redditi (art. 36‑ter D.P.R. 600/1973), comunica al contribuente le irregolarità riscontrate (esclusione di detrazioni, deduzioni, crediti) e invita al pagamento o a fornire documenti. Precede la cartella di pagamento.

2. Qual è la differenza tra controllo automatizzato (36‑bis) e controllo formale (36‑ter)?
Il controllo automatizzato verifica solo gli errori aritmetici e non consente un vero contraddittorio; l’ufficio può iscrivere a ruolo direttamente. Il controllo formale, invece, permette di esaminare la documentazione a supporto e richiede l’invito e la comunicazione dell’esito; la mancata comunicazione rende nulla la cartella .

3. Quando e come viene inviata la comunicazione?
L’avviso bonario è inviato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione, tramite posta, PEC o cassetto fiscale. Deve contenere le ragioni della rettifica, le somme dovute e il termine per rispondere .

4. Quanti giorni ho per rispondere?
Per le comunicazioni inviate dal 1º gennaio 2025 il termine è di 60 giorni, sia per fornire documenti sia per pagare; per le comunicazioni antecedenti è di 30 giorni .

5. Posso pagare a rate?
Sì. Il pagamento dell’avviso bonario può avvenire in dilazioni concesse dall’Agenzia delle Entrate (fino a 8 rate trimestrali). Il versamento integrale del primo acconto è necessario per evitare la cartella. Se si aderisce a una rottamazione o a un ravvedimento speciale, il piano di rateizzazione segue le regole specifiche di tali istituti.

6. Cosa succede se non rispondo o non pago?
L’ufficio iscrive a ruolo le somme dovute, applicando le sanzioni ridotte (2/3 del minimo). L’agente della riscossione notifica una cartella che può essere impugnata entro 60 giorni. Se non si paga nemmeno la cartella, l’agente può procedere con pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

7. Posso impugnare subito l’avviso bonario?
Sì. La comunicazione è un atto autonomamente impugnabile; il ricorso va proposto entro 60 giorni dal ricevimento . Impugnare subito può evitare che la cartella sia emessa.

8. Cosa devo fare se l’ufficio è incompetente?
Occorre contestare la incompetenza territoriale nel ricorso, indicando il domicilio fiscale corretto. Se la competenza è di un’altra direzione provinciale o regionale (es. per i CAF), l’atto è nullo .

9. La comunicazione deve essere motivata?
Sì. Deve indicare gli elementi essenziali dell’irregolarità e permettere al contribuente di difendersi. Comunicazioni generiche violano l’art. 7 della L. 212/2000 e sono annullabili .

10. Se ricevo una comunicazione ma non ho ricevuto l’invito a fornire documenti, posso eccepire l’illecito?
In generale, il comma 3 prevede l’invito a fornire documenti; tuttavia, se la pretesa deriva da errori evidenti o l’ufficio dispone già dei documenti, l’invito può essere omesso. Se ritieni di non aver avuto possibilità di contraddittorio, puoi impugnare la comunicazione per violazione del diritto di difesa.

11. Posso utilizzare il ravvedimento speciale dopo aver ricevuto l’avviso bonario?
Il ravvedimento speciale è ammesso solo per violazioni non ancora contestate al 30 novembre 2023, salvo proroghe. Se l’irregolarità è già contenuta nella comunicazione, non puoi usufruirne; puoi tuttavia utilizzare il ravvedimento operoso ordinario, ma con sanzioni più alte.

12. Cosa succede se il CAF ha commesso l’errore?
Il responsabile del CAF risponde in solido per le somme dovute. Devi informare il CAF e fornire prova dell’errore. L’ufficio competente per emettere la comunicazione è la direzione regionale del responsabile . Puoi impugnare l’avviso e chiedere che la pretesa sia rivolta al CAF.

13. Posso sospendere l’esecuzione mentre presento ricorso?
Sì. Puoi chiedere la sospensione amministrativa all’agente della riscossione e/o la sospensione giudiziale al giudice tributario. La sospensione è concessa se dimostri il fumus boni iuris della causa e il periculum in mora.

14. Quali documenti devo conservare per la difesa?
È necessario conservare per almeno 8 anni tutte le ricevute, fatture, scontrini, contratti e gli altri documenti che giustificano detrazioni e deduzioni dichiarate. La mancanza di documentazione può far perdere la detrazione.

15. Se non riesco a pagare, quali alternative ho?
Puoi aderire a definizioni agevolate (rottamazioni) quando disponibili, chiedere la rateizzazione delle somme dovute, accedere al piano del consumatore o ad altre procedure di sovraindebitamento per ridurre o cancellare i debiti. In ogni caso è consigliabile affidarsi a un professionista per valutare la soluzione migliore.

16. La riforma del contraddittorio si applica alla comunicazione 36‑ter?
No. Il decreto MEF 24 aprile 2024 ha escluso le comunicazioni di irregolarità dal contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6‑bis, poiché si tratta di atti di controllo formale . Restano però gli obblighi di invito e comunicazione previsti dal comma 3 e 4 dell’art. 36‑ter.

17. Posso contestare la sanzione applicata?
La sanzione applicata nella comunicazione è già ridotta. Se ritieni che la sanzione non sia dovuta (es. perché si applica una causa di non punibilità o di esimente), devi contestarla con memorie o ricorso, indicando le disposizioni normative (come l’art. 6, c. 5, L. 212/2000 per le incertezze su dati rilevanti) o chiedendo il ravvedimento.

18. In quali casi la comunicazione non è necessaria?
Quando la rettifica riguarda errori aritmetici evidenti o il controllo automatizzato ex art. 36‑bis, l’avviso bonario non è obbligatorio . Anche quando il contribuente ha fornito risposte insoddisfacenti e l’ufficio motiva la propria decisione, l’avviso può essere omesso, ma la cartella deve comunque contenere i motivi della pretesa.

19. È possibile ottenere la cancellazione del debito attraverso il piano del consumatore?
Sì. Se sei un consumatore (non imprenditore) in stato di sovraindebitamento, puoi proporre al tribunale un piano del consumatore; se omologato, consente di pagare i debiti in misura ridotta e ottenere l’esdebitazione dei residui. Il debito fiscale può essere falcidiato nel rispetto delle percentuali minime previste dalla legge.

20. Come incide la sospensione feriale sui termini?
La sospensione feriale (1º agosto‑4 settembre) sospende il decorso dei termini processuali e amministrativi. Pertanto, se ricevi una comunicazione il 25 luglio, il termine per rispondere si sospende e riprende il 5 settembre, allungando il termine di 35 giorni .

Parte 7 – Simulazioni pratiche e numeriche

7.1 Esempio di calcolo dell’imposta e delle sanzioni

Supponiamo che il contribuente Mario abbia presentato la dichiarazione dei redditi 2023 indicando un onere deducibile per spese mediche di 2 000 €, ma l’Agenzia riscontri che le spese effettive, supportate da documenti, sono solo 1 000 €. Di conseguenza, il reddito imponibile aumenta di 1 000 €. Se l’aliquota IRPEF media applicabile è del 27%, l’imposta dovuta aumenta di 270 €.

  1. Calcolo della maggiore imposta: 27% × 1 000 € = 270 €.
  2. Sanzione ordinaria: 90% del tributo = 243 € (90% di 270 €).
  3. Sanzione ridotta con avviso bonario (2/3): 243 € × 2/3 = 162 €.
  4. Interessi (50%): supponendo un tasso legale dell’1,5% annuo per due anni, l’interesse sarebbe circa 8 €; ridotto del 50% = 4 €.

Totale da versare con l’avviso bonario: 270 + 162 + 4 = 436 €. Se Mario paga entro 60 giorni, evita la cartella di pagamento e sanzioni più pesanti. Se invece decide di contestare, dovrà fornire la documentazione che giustifichi la deduzione integrale.

7.2 Simulazione di procedura con CAF e contestazione della competenza

Il contribuente Lucia si avvale del CAF “X” per la dichiarazione 2022. Il CAF omette di indicare un credito di imposta per ristrutturazione edilizia pari a 5 000 €, che Lucia perde. A ottobre 2024 l’Agenzia delle Entrate emette una comunicazione di irregolarità che contesta a Lucia l’utilizzo di quel credito, calcolando una maggiore imposta di 5 000 € più sanzioni e interessi. Lucia si accorge che l’avviso proviene dalla Direzione Provinciale di Milano, mentre il CAF ha sede e ha trasmesso la dichiarazione a Firenze.

Passaggi:

  1. Lucia si rivolge all’Avv. Monardo, che verifica che il CAF è responsabile dell’errore e che la competenza territoriale per l’iscrizione a ruolo spetta alla Direzione Regionale della Toscana (domicilio del responsabile del CAF) .
  2. Presenta una memoria entro 60 giorni contestando l’incompetenza dell’ufficio, chiedendo l’annullamento dell’avviso e allegando la delega al CAF.
  3. In subordine, chiede che la pretesa sia rivolta al CAF. Se l’ufficio non annulla, Lucia impugna l’avviso davanti alla CGT Toscana, che dichiara la nullità per incompetenza.
  4. Il CAF sarà chiamato a rispondere dell’imposta dovuta; Lucia potrà rivalersi per le spese e i danni subiti.

7.3 Esempio di ravvedimento speciale

Consideriamo il contribuente Giovanni, che presenta la dichiarazione 2021 dimenticando di dichiarare un reddito da lavoro autonomo di 10 000 €. Nel 2023, prima di ricevere l’invito ex art. 36‑ter, decide di aderire al ravvedimento speciale (Legge 197/2022).

  1. Maggiore imposta IRPEF (supponendo aliquota 27%) = 2 700 €.
  2. Sanzione minima (90%) = 2 430 €; sanzione ridotta con ravvedimento speciale = 2 430 € × 1/18 ≈ 135 €.
  3. Interessi: circa 1% per due anni su 2 700 € ≈ 54 €.

Totale da versare: 2 700 € (imposta) + 135 € (sanzione) + 54 € (interessi) = 2 889 €. Giovanni ha risparmiato oltre 2 295 € di sanzioni rispetto alla misura ordinaria. Ha versato l’importo in tre rate previste dalla legge, regolarizzando la posizione senza attendere l’avviso bonario. Se avesse atteso il controllo formale, non avrebbe potuto beneficiare del ravvedimento speciale.

7.4 Simulazione di sovraindebitamento

La signora Anna, pensionata, ha debiti fiscali derivanti da varie comunicazioni di irregolarità e cartelle per complessivi 60 000 €, oltre a prestiti e mutui per altri 40 000 €. Il suo reddito mensile (pensione di 1 200 €) non le consente di sostenere tali debiti. Con l’aiuto dell’Avv. Monardo, richiede l’accesso alla procedura di sovraindebitamento. Presenta al tribunale un piano del consumatore che prevede:

  1. Pagamento di 10 000 € ai creditori in tre anni (rata mensile di 277 €) grazie al supporto di un familiare e alla cessione del quinto della pensione.
  2. Cancellazione dei debiti residui (50 000 €), compresi quelli fiscali, all’esito dell’esecuzione del piano.

Il tribunale omologa il piano e sospende le procedure esecutive; l’Agenzia delle Entrate accetta la falcidia in forza del Codice della crisi d’impresa. Al termine, Anna è esdebitata, e i suoi debiti fiscali sono cancellati. Questo esempio mostra come, in situazioni di grave difficoltà, le procedure di composizione possono rappresentare una soluzione per evitare pignoramenti e mantenere la dignità economica.

Conclusione

La comunicazione di irregolarità ex art. 36‑ter è un passaggio delicato nella gestione dei rapporti con il fisco. Essa rappresenta al contempo un’avvisaglia di possibili problemi e un’opportunità per sanare la propria posizione con sanzioni ridotte e un confronto con l’ufficio. La normativa aggiornata al 2025 prevede un termine più lungo per la risposta (60 giorni), l’obbligo di motivazione e la nullità della cartella se la comunicazione non è stata inviata . La riforma del contraddittorio preventivo non si applica ai controlli formali, ma l’ufficio deve comunque rispettare l’invito a fornire documenti e a comunicare l’esito .

Agire tempestivamente è fondamentale: analizzare l’avviso, verificare la competenza, presentare memorie ben documentate o procedere al pagamento. In caso di irregolarità dell’atto o di errori dell’ufficio, l’impugnazione giudiziale consente di tutelare i propri diritti. In situazioni di difficoltà economica, esistono strumenti come il ravvedimento speciale, le definizioni agevolate, la sovraindebitamento o la composizione negoziata della crisi che permettono di ridurre o cancellare i debiti.

Il debitore non è un soggetto passivo privo di diritti: la legislazione e la giurisprudenza offrono molteplici strumenti di difesa. Tuttavia, la complessità delle norme rende indispensabile il supporto di professionisti esperti.

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