Introduzione: l’importanza di conoscere i propri diritti e l’aiuto di professionisti qualificati
Il pignoramento dello stipendio è una delle forme più invasive di riscossione coattiva. Quando il Fisco (oggi Agenzia delle Entrate‑Riscossione, AdER) notifica un preavviso di pignoramento o effettua direttamente un ordine di pagamento presso terzi ai sensi dell’articolo 72‑bis del D.P.R. 602/1973, il lavoratore dipendente rischia di vedersi sottratta una parte rilevante del proprio reddito mensile. L’importo pignorabile dipende da numerose variabili: ammontare del salario, eventuale accredito su conto corrente, presenza di precedenti pignoramenti, tipologia del credito (tributario, alimentare, civile), tempi di notifica e di efficacia dell’atto. Una gestione superficiale della procedura può determinare la perdita del sostentamento minimo o la decadenza dai rimedi giudiziali.
Dal punto di vista del contribuente, è fondamentale essere informati sui limiti di pignorabilità, sulle tutele previste dalla legge e sulle strategie per impugnare o sospendere l’azione esecutiva. In questo articolo analizziamo in modo dettagliato la disciplina vigente e la giurisprudenza più recente (aggiornata a novembre 2025) al fine di fornire un quadro completo e pratico delle difese a disposizione del debitore. La tematica è particolarmente rilevante perché nel 2024 – 2025 il legislatore è intervenuto più volte sulla normativa dei pignoramenti (si pensi al D.L. 19/2024 con le modifiche all’art. 546 c.p.c., al nuovo D.Lgs. 33/2025, che razionalizza la riscossione, e alla legge n. 207/2024 sul bilancio dello Stato) e la Suprema Corte di Cassazione ha emanato importanti sentenze chiarificatrici.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
Per affrontare con successo un pignoramento, è consigliabile affidarsi a professionisti con esperienza specifica in diritto tributario, esecutivo e dell’insolvenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario, ed è gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021. Questo bagaglio consente allo studio di offrire consulenza tecnica e pratica per:
- analisi dei vizi dell’atto di pignoramento e verifica della prescrizione o decadenza del credito;
- presentazione di ricorsi (opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi) per sospendere l’azione ed evitare l’impoverimento del nucleo familiare;
- trattative con AdER per ottenere dilazioni, rottamazioni o definizioni agevolate;
- predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o esdebitazione nell’ambito della crisi da sovraindebitamento;
- richiesta di sospensioni giudiziali o dell’autorizzazione a mantenere il minimo vitale;
- assistenza nell’ambito di procedure concorsuali (concordati preventivi, liquidazioni controllate) e nel contenzioso tributario.
L’introduzione si conclude con un invito diretto: 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Nel prosieguo analizzeremo in dettaglio la normativa applicabile, le procedure operative, le difese efficaci e le soluzioni alternative per proteggere il tuo reddito.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Fonti normative fondamentali
1.1.1 Articolo 72‑ter DPR 602/1973: limiti quantitativi per il pignoramento dei crediti di lavoro
L’articolo 72‑ter è stato introdotto dal D.L. 16/2012 per disciplinare specificamente il pignoramento esattoriale di stipendi, salari e altre indennità relative a rapporti di lavoro o di agenzia da parte dell’Agente della riscossione (oggi AdER). La norma prevede tre soglie progressive in funzione dell’importo del trattamento mensile:
- Importi fino a 2 500 euro: l’Agenzia può prelevare al massimo un decimo (10 %) dello stipendio netto ;
- Importi tra 2 500 e 5 000 euro: il limite sale a un settimo (14,28 %) ;
- Importi oltre 5 000 euro: si applica il limite generale dell’un quinto (20 %) previsto dall’art. 545 del codice di procedura civile (c.p.c.) .
La disposizione precisa inoltre che l’ultima mensilità accreditata prima del pignoramento non può essere toccata (comma 2‑bis) . Questa tutela mira a garantire un minimo vitale al lavoratore nel momento in cui scatta l’azione esecutiva. Il comma 2‑ter consente all’Agente della riscossione di accedere direttamente ai dati INPS per individuare l’esistenza di rapporti di lavoro .
L’articolo 72‑ter ha carattere speciale e si applica solo ai debiti tributari. Per i debiti civili (ad esempio verso privati), la disciplina rimane quella generale dell’art. 545 c.p.c.
1.1.2 Articolo 545 c.p.c.: limiti generali alla pignorabilità
L’articolo 545 del codice di procedura civile definisce i limiti generali per il pignoramento di stipendi, salari e pensioni. In base alla versione vigente al novembre 2025, per i tributi e altri crediti ordinari la quota pignorabile:
- non può superare un quinto (20 %) del netto mensile ;
- in presenza di più pignoramenti (ad esempio per credito alimentare e credito tributario), la somma delle trattenute non può eccedere la metà dello stipendio o salario ;
- per le pensioni, resta intangibile un importo pari a due volte l’assegno sociale (per il 2025 pari a circa 1 097,38 €, ossia 548,69 € × 2), mentre la parte eccedente può essere pignorata nei limiti di un quinto . Se la pensione è accreditata su conto corrente, la somma presente prima del pignoramento è pignorabile solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale .
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 248/2015, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità relativa alla fissazione del limite del quinto, ritenendo che spetti al legislatore determinare la quota minima vitale .
1.1.3 Articolo 546 c.p.c. e D.L. 19/2024: obblighi del terzo pignorato
Nei pignoramenti presso terzi, l’articolo 546 c.p.c. stabilisce che il terzo deve indicare le somme dovute al debitore e non può disporne se non nei limiti del pignoramento. Il Decreto legge 19/2024 (c.d. Decreto PNRR) ha modificato le somme che il terzo è tenuto a conservare e versare. Secondo la nuova formulazione (applicabile ai pignoramenti eseguiti dal 2 marzo 2024), il terzo non deve più vincolare l’intero credito, ma solo:
| Fascia dell’importo dovuto al creditore | Somma che il terzo deve trattenere e versare (oltre a eventuali interessi e spese) |
|---|---|
| Debito del contribuente non superiore a 1 100 € | Crediti oggetto di pignoramento + 1 000 € |
| Debito tra 1 100 € e 3 200 € | Crediti oggetto di pignoramento + 1 600 € |
| Debito superiore a 3 200 € | Metà del credito |
Inoltre, lo stesso decreto ha introdotto l’articolo 551‑bis c.p.c. che stabilisce che il pignoramento presso terzi perde efficacia dopo dieci anni e che il creditore, per mantenerne gli effetti, deve manifestare il proprio interesse entro il termine .
1.1.4 Articolo 72‑bis DPR 602/1973: l’ordine di pagamento ai sensi del pignoramento esattoriale
L’articolo 72‑bis consente all’Agente della riscossione di ordinare al terzo (datore di lavoro, banca, INPS) il pagamento delle somme dovute al debitore, senza dover passare dal tribunale. La procedura è stragiudiziale ma produce gli stessi effetti di un pignoramento presso terzi. Secondo la Cassazione 2857/2015, l’ordine di pagamento è un “pignoramento sui generis” che comporta l’obbligo del terzo di versare i crediti maturati e quelli futuri secondo i limiti di legge .
L’ordine di pagamento deve contenere l’indicazione della causa e dell’importo del credito e può riguardare crediti presenti o futuri del debitore verso il terzo. Il terzo deve adempiere entro 60 giorni dalla notifica; in difetto l’Agente della riscossione può procedere alla esecuzione forzata ordinaria ex art. 543 c.p.c. In caso di conti bancari, la dottrina e la giurisprudenza hanno discusso se l’obbligo della banca riguardi solo il saldo esistente o anche i futuri accrediti durante il periodo. Come vedremo, la Cassazione ha fornito chiarimenti nel 2025.
1.1.5 D.Lgs. 33/2025 (Testo Unico Riscossione e Versamenti)
A seguito della delega contenuta nella legge di delegazione europea, il Governo ha approvato il D.Lgs. 33/2025, destinato a entrare in vigore il 1 gennaio 2026 e a sostituire gli articoli 72 e 72‑bis del DPR 602/1973. Il nuovo testo unico conferma, in larga misura, il meccanismo dell’ordine di pagamento presso terzi e dei limiti alla pignorabilità, ma apporta innovazioni nella razionalizzazione delle procedure e nelle comunicazioni telematiche. La Cassazione 28520/2025 cita espressamente il decreto, sottolineando che le regole in vigore fino al 31 dicembre 2025 trovano continuità nella nuova disciplina . Per il periodo transitorio la normativa qui commentata resta pienamente applicabile.
1.1.6 Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e verifica dei pagamenti (art. 48‑bis)
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha modificato l’articolo 48‑bis del DPR 602/1973, introdotto per impedire alle pubbliche amministrazioni di effettuare pagamenti a soggetti con debiti tributari. Dal 1 gennaio 2025, gli enti pubblici sono tenuti a verificare l’esistenza di inadempimenti per importi superiori a 2 500 euro relativi a stipendi o altre somme dovute, prima di procedere al pagamento . Se il debitore risulta moroso, l’ente sospende il pagamento per 30 giorni, tempo durante il quale l’Agente della riscossione può notificare l’atto di pignoramento.
1.2 Giurisprudenza recente e principi consolidati
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha fornito negli ultimi anni importanti chiarimenti circa l’applicazione delle norme sopra richiamate.
1.2.1 Tutela minima e costituzionalità del quinto
Con la sentenza n. 248/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 545 c.p.c. nella parte in cui consente il pignoramento fino a un quinto del salario. La Corte ha ritenuto che la misura non viola il principio di proporzionalità e demanda al legislatore la determinazione del minimo vitale . Successivamente, la sentenza 85/2015 ha precisato che il trattamento pensionistico accreditato su conto corrente perde la propria natura e diventa denaro contante; perciò può essere pignorato in misura piena, salvo la protezione del triplo assegno sociale, come poi recepito dal legislatore .
1.2.2 Pignoramento presso terzi e obblighi del terzo
La Cassazione n. 2857/2015 ha qualificato l’ordine di pagamento di cui all’art. 72‑bis come un pignoramento sui generis. La Corte ha affermato che, in assenza di adempimento del terzo entro 60 giorni, l’Agente della riscossione deve procedere secondo le forme ordinarie del pignoramento (art. 543 c.p.c.) . La stessa decisione ha evidenziato che l’obbligo del terzo include sia i crediti già maturati sia quelli futuri, qualora l’ordine così preveda .
1.2.3 Accreditamento dello stipendio su conto corrente
Le Sezioni Unite (sentenza 26042/2018) hanno stabilito che le somme corrisposte a titolo di stipendio, una volta accreditate su conto corrente, si confondono con il patrimonio del correntista e sono pignorabili senza le limitazioni previste dall’art. 545 c.p.c. per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale . Pertanto, se il lavoratore riceve lo stipendio in banca e subisce un pignoramento sul conto, solo l’ultima mensilità antecedente alla notifica dell’atto resta totalmente impignorabile, mentre le somme successive sono soggette ai limiti del quinto o del decimo a seconda che si applichi l’art. 72‑ter .
1.2.4 Applicazione dell’art. 72‑ter alle provvigioni e rapporti di agenzia
Un orientamento affermatosi nelle corti di merito estende l’applicazione dell’art. 72‑ter anche ai compensi di agenzia e di collaborazione. La Tribunale di Napoli, sentenza n. 6132/2024, ha ritenuto che le provvigioni di un agente possano essere pignorate secondo le fasce del decimo, del settimo e del quinto stabilite dall’art. 72‑ter . Per gli importi superiori a 5 000 €, continua ad applicarsi l’art. 545 c.p.c., che limita l’azione al quinto. Questa interpretazione tutela maggiormente i lavoratori autonomi coinvolti in rapporti di collaborazione, assimilati ai lavoratori subordinati sotto il profilo della riscossione.
1.2.5 La “trappola dei 60 giorni” e la Cassazione 28520/2025
Nel 2025 la Cassazione (ordinanza n. 28520 del 27 ottobre 2025) è intervenuta con una pronuncia destinata a incidere profondamente sul pignoramento esattoriale di conti correnti. La Corte ha affermato che, quando la banca riceve l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis, essa deve trattenere e versare all’Agente della riscossione non solo il saldo esistente al momento della notifica ma anche tutte le somme che affluiscono sul conto nei successivi 60 giorni, indipendentemente dal fatto che il conto fosse in negativo o che l’importo iniziale sia già stato versato . Secondo la Corte, la banca assume il ruolo di custode e non può utilizzare eventuali clausole di compensazione per eccepire l’assenza di capienza. La decisione richiama il futuro D.Lgs. 33/2025 e conferma che, anche nel nuovo sistema, il terzo dovrà congelare per due mesi gli accrediti ricevuti (inclusi stipendi e pensioni) e destinarli al Fisco .
1.2.6 Ulteriori pronunce rilevanti
- Cassazione n. 16236/2022 – Ha ribadito che il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis è una forma di espropriazione presso terzi con efficacia immediata; la banca, se non versa entro 60 giorni le somme maturate, deve attendere un pignoramento giudiziale .
- Cassazione n. 28520/2025 – Oltre a quanto già esposto, la Corte ha sottolineato che le regole relative alla pignorabilità dello stipendio (art. 72‑ter e art. 545 c.p.c.) si applicano anche quando il credito del debitore verso il terzo è rappresentato da un saldo attivo di conto corrente alimentato da stipendi. Quindi, i limiti del decimo e del settimo devono essere rispettati anche dalla banca nella fase di versamento all’Agente .
- Giurisprudenza di merito – Numerosi tribunali (Monza 2024, Lecce 2019) hanno ritenuto che l’obbligo del terzo persista durante i 60 giorni e che la banca debba congelare anche i futuri accrediti .
1.3 Valore attuale dell’assegno sociale e calcolo del minimo vitale
Per determinare l’importo non pignorabile delle pensioni e, indirettamente, delle somme accreditate su conto corrente, è necessario conoscere l’assegno sociale in vigore. Nel 2025 l’assegno sociale è pari a 548,69 €; pertanto, il triplo assegno sociale (soglia di protezione per i saldi presenti sul conto prima del pignoramento) ammonta a 1 646,07 € . Ogni anno l’INPS aggiorna il valore; occorre quindi verificare il dato corrente al momento dell’azione.
2. Procedura passo per passo: cosa accade dopo la notifica
2.1 La cartella di pagamento e il preavviso
L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione procede alla riscossione dei crediti tributari attraverso il ruolo esattoriale, notificando una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo. Trascorsi 60 giorni senza pagamento, l’Agente può adottare misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) o esecutive. Prima di procedere al pignoramento, deve inviare un preavviso di fermo o ipoteca (art. 50 DPR 602/1973) con la diffida ad adempiere.
2.2 L’ordine di pagamento ex art. 72‑bis e la dichiarazione del terzo
Se il debitore continua a non pagare, AdER può notificare un ordine di pagamento (pignoramento) presso terzi ai sensi dell’art. 72‑bis. L’atto deve indicare il credito vantato, l’importo, gli interessi e la facoltà di avvalersi dell’azione esecutiva. In seguito:
- Notifica dell’ordine al terzo e al debitore: l’atto viene inviato al datore di lavoro (o all’istituto bancario) e al debitore.
- Decorrenza del termine di 60 giorni: il terzo è tenuto a trattenere le somme maturate e a versarle all’Agente della riscossione entro 60 giorni. Nel caso di conti correnti, la Cassazione 28520/2025 ha chiarito che le somme affluite durante tale periodo rientrano nell’obbligo di versamento .
- Dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.): se il terzo non effettua il versamento, l’Agente può chiedere al giudice l’ordinanza di assegnazione, previa citazione del terzo e del debitore in udienza; in tale sede, il terzo deve dichiarare l’esistenza del credito.
Nel pignoramento dello stipendio, la notifica viene generalmente inviata al datore di lavoro, che, in qualità di terzo, assume l’obbligo di effettuare la trattenuta mensile secondo le percentuali di cui all’art. 72‑ter (10 %, 14 % o 20 %). Il datore trasmette poi le somme ad AdER fino al soddisfacimento del credito.
2.3 Pignoramento dello stipendio presso datore di lavoro
Il datore di lavoro deve attenersi a una procedura codificata:
- Ricezione della notifica: verifica la validità dell’ordine e l’esistenza di eventuali pignoramenti preesistenti.
- Calcolo della quota pignorabile: determina il netto mensile del lavoratore; applica il limite di 1/10 per importi fino a 2 500 €, 1/7 per importi fino a 5 000 € e 1/5 per importi superiori .
- Versamento mensile: effettua la trattenuta e versa l’importo all’Agente della riscossione con modello F24.
- Comunica le trattenute all’INPS e al lavoratore.
- Cessazione dell’obbligo: il datore termina la trattenuta quando riceve comunicazione di estinzione del debito (o trascorso il termine di efficacia del pignoramento, decennale).
2.4 Pignoramento dello stipendio accreditato su conto corrente
Se il lavoratore percepisce lo stipendio su conto corrente, il pignoramento può avvenire presso la banca. In tal caso si applicano due regole distinte:
- Saldo antecedente alla notifica: è pignorabile solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (circa 1 646 € per il 2025) ; l’ultima mensilità è totalmente esclusa .
- Accrediti successivi alla notifica: in base alla Cassazione 28520/2025, la banca deve bloccare e versare ad AdER tutti i versamenti (compreso lo stipendio) ricevuti nei 60 giorni successivi . Allo scadere di tale termine, l’atto perde efficacia se l’Agente non promuove un pignoramento giudiziale.
È quindi essenziale controllare la data di notifica e l’importo del saldo per valutare l’opportunità di un’immediata opposizione o di misure protettive, come l’apertura di un nuovo conto non pignorato (ma attenzione alla normativa antiriciclaggio e alla eventuale contestazione di frode).
2.5 Termini per proporre opposizione
Il debitore può reagire all’atto di pignoramento tramite diversi rimedi:
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento, per contestare vizi formali dell’atto (mancata indicazione del titolo, erronea quantificazione del credito, carenza di notifica della cartella, prescrizione).
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): per contestare il diritto del creditore, l’esistenza o l’efficacia del titolo, la decadenza o prescrizione del credito. I termini sono 20 giorni dalla conoscenza dell’atto o dall’inizio dell’esecuzione.
- Ricorso in Commissione Tributaria: se si intende contestare l’esistenza del debito o l’iscrizione a ruolo, occorre proporre ricorso tributario avverso la cartella/accertamento entro 60 giorni dalla notifica (o 150 per i tributi catastali).
- Istanza di sospensione: è possibile chiedere al giudice, anche d’urgenza, la sospensione del pignoramento se si dimostra il fumus boni iuris (probabile fondatezza delle ragioni) e il pericolo nel ritardo (prejudice irreparabile).
Nel pignoramento esattoriale, l’opposizione va presentata dinanzi al giudice dell’esecuzione del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Agente della riscossione. In caso di conti correnti bancari, il foro competente è quello dove ha sede l’istituto di credito.
2.6 Durata e cessazione del pignoramento
Il pignoramento presso terzi resta efficace finché il debito non è estinto, salvo:
- Decadenza decennale: l’art. 551‑bis c.p.c., introdotto dal D.L. 19/2024, prevede che il pignoramento perda efficacia dopo 10 anni se il creditore non manifesta l’interesse alla prosecuzione .
- Estinzione del credito: l’Agente comunica l’estinzione e ordina al terzo di cessare le trattenute.
- Esito favorevole dell’opposizione o della definizione agevolata: se il debitore ottiene l’annullamento del debito o la sospensione giudiziale, il pignoramento deve cessare.
Al termine della procedura, il terzo deve rendere il conto della gestione delle somme prelevate.
3. Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere, contestare o definire il debito
3.1 Verifica preliminare dell’atto di pignoramento
Ogni azione difensiva inizia dalla verifica documentale. È necessario controllare:
- Titolo esecutivo: accertare l’esistenza di una cartella di pagamento regolarmente notificata o di un avviso di accertamento esecutivo. Se manca, il pignoramento è nullo.
- Notifica degli atti propedeutici: la cartella deve essere stata notificata entro i termini di decadenza; spesso l’Agente procede alla notifica per compiuta giacenza senza prova della raccomandata; un vizio nella notifica rende invalida la procedura.
- Prescrizione del tributo: verificare se il credito si è prescritto (es. 10 anni per imposte erariali, 3 anni per contributi previdenziali, 5 anni per multe), calcolando gli atti interruttivi. La Cassazione ammette l’eccezione di prescrizione in sede di opposizione agli atti esecutivi anche se non è stata fatta valere in sede tributaria.
- Quantificazione dell’importo: controllare che la somma indicata nell’atto sia aggiornata e comprenda correttamente interessi e sanzioni; eventuali errori possono condurre all’annullamento parziale.
- Rispetto dei limiti di pignorabilità: accertare che l’atto richiami le percentuali corrette (decimo, settimo, quinto) in base al reddito mensile; se l’importo trattenuto eccede i limiti, è possibile ottenere la restituzione del surplus.
- Preavviso ex art. 50: l’Agente deve inviare un preavviso di fermo/ ipoteca almeno 30 giorni prima; la sua mancanza può determinare la nullità del pignoramento.
3.2 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e quella agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) sono i rimedi principali. Vediamone le differenze:
| Tipo di opposizione | Oggetto | Termini | Foro competente |
|---|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione (615 c.p.c.) | contesta il diritto a procedere all’esecuzione; ad esempio prescrizione del credito, mancanza del titolo, estinzione | 20 giorni dalla notifica del pignoramento o dalla conoscenza dell’esecuzione | Giudice dell’esecuzione del luogo in cui ha sede l’ufficio AdER |
| Opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.) | contesta la regolarità formale degli atti (vizi della notifica, irregolarità nella quantificazione, violazione dei limiti di pignorabilità) | 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto | Giudice dell’esecuzione |
È importante allegare alla domanda tutta la documentazione (cartelle, atti di notifica, buste, estratti di ruolo) e indicare con precisione i vizi dedotti. La mancanza di motivazione comporta l’inammissibilità. Nel caso di conti correnti pignorati, conviene rivolgersi tempestivamente al Tribunale per chiedere la sospensione della procedura, motivando il danno irreparabile.
3.3 Invocare la violazione dei limiti di pignorabilità e il minimo vitale
La violazione dei limiti di pignorabilità è una delle contestazioni più efficaci. Se l’Agente richiede una trattenuta superiore ai parametri di legge (10 %, 14 %, 20 % o 1/5 cumulativo), il giudice può ridurla. Allo stesso modo, si può sostenere che il minimo vitale non sia rispettato perché la somma residua non consente al lavoratore e alla sua famiglia di vivere dignitosamente. La giurisprudenza di merito è sensibile a questi profili, specialmente quando sono in gioco minori o persone fragili. Occorre però dimostrare con documenti reddituali e spese essenziali (affitto, bollette, farmaci) l’insostenibilità della trattenuta.
3.4 Prescrizione e decadenza del titolo
Molti pignoramenti vengono contestati con successo sollevando l’eccezione di prescrizione. Per le imposte erariali la prescrizione è di 10 anni, per l’IVA 10 anni, per le multe 5 anni, per i contributi previdenziali 5 anni. Se tra l’atto interruttivo (notifica della cartella) e il pignoramento trascorrono più di dieci anni, il credito è prescritto. La Cassazione riconosce che l’eccezione può essere sollevata in sede di opposizione agli atti esecutivi anche se non è stata fatta valere in sede tributaria.
L’art. 50 DPR 602/1973 prevede che l’azione esecutiva debba essere intrapresa entro un anno dalla notifica della cartella o dell’avviso di accertamento. Trascorso tale termine, l’Agente deve notificare un nuovo preavviso di fermo o ipoteca. Se la procedura esecutiva è avviata oltre l’anno senza nuovo preavviso, può essere annullata.
3.5 Richiesta di rateizzazione o definizione agevolata
Per evitare la procedura di pignoramento o per estinguerla, il debitore può presentare domanda di rateizzazione del debito tributario. AdER consente dilazioni fino a 72 rate (o 120 per carichi superiori a 60 000 €), ma l’istanza deve essere presentata prima dell’inizio dell’esecuzione. In alcuni casi, il debitore può accedere a definizioni agevolate (cosiddette rottamazioni) introdotte dal legislatore:
- Rottamazione‑quater (L. 197/2022): si riferisce alle cartelle affidate fino al 30 giugno 2022 e consente di pagare senza sanzioni e interessi di mora; i termini sono stati prorogati più volte (scadenza 2024). È necessario verificare se il debito rientra.
- Saldo e stralcio: misura straordinaria che prevede l’azzeramento degli importi per contribuenti con ISEE basso. Al momento non è attiva ma in passato (L. 145/2018) ha ridotto notevolmente i debiti.
Occorre monitorare eventuali nuove sanatorie previste nelle leggi di Bilancio.
3.6 Procedure di composizione della crisi e soluzioni concorsuali
Per i debitori in situazione di sovraindebitamento che non riescono a far fronte ai propri obblighi, la L. 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.) prevede tre strumenti:
- Piano del consumatore: riservato alla persona fisica consumatore; permette di proporre al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti con falcidia dei creditori e un rimborso rateale; richiede l’approvazione del giudice ma non dei creditori.
- Accordo di composizione della crisi: rivolto a imprenditori minori, lavoratori autonomi o professionisti; necessita del consenso della maggioranza dei creditori ma consente falcidie e dilazioni; la votazione viene guidata dal gestore della crisi.
- Liquidazione controllata: procedure simile alla liquidazione giudiziale (ex fallimento); prevede la liquidazione del patrimonio del debitore (esclusi i beni impignorabili) per soddisfare i creditori. Al termine l’indebitato può ottenere l’esdebitazione.
L’Avv. Monardo, essendo Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, può assistere il debitore nell’istruire tali procedure, predisporre la documentazione e negoziare con i creditori. Il D.L. 118/2021 ha introdotto l’istituto dell’esperto negoziatore per la crisi d’impresa, applicabile anche a microimprese in difficoltà, che consente di elaborare un piano di risanamento con la supervisione di un esperto terzo.
3.7 Negoziazione e accordi stragiudiziali con AdER
In alcuni casi, soprattutto se il debito non è troppo elevato, è possibile negoziare con AdER una transazione stragiudiziale. L’ente può concedere piani di rientro, sospendere le procedure e revocare i pignoramenti se il contribuente dimostra di poter pagare in tempi brevi. L’assistenza di un professionista è essenziale per illustrare la situazione reddituale e patrimoniale e ottenere la soluzione più vantaggiosa.
3.8 Sospensione del pignoramento e ricorsi cautelari
Qualora il pignoramento metta a rischio la sopravvivenza del debitore, si può chiedere al giudice un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. o in sede esecutiva. È necessario dimostrare che la trattenuta comporta un prejudice irreparabile e che l’opposizione appare fondata. In caso di accoglimento, il giudice sospende l’atto fino alla decisione sul merito.
3.9 Operare prima del pignoramento: prevenzione e gestione del debito
La migliore difesa è intervenire prima che l’Agente notifichi il pignoramento. Occorre prestare attenzione alle cartelle di pagamento, eventualmente chiedendo la rateizzazione o aderendo alle rottamazioni. È opportuno, inoltre, mantenere un conto corrente separato dove far accreditare solo l’ultima mensilità e usare l’altro per le spese quotidiane; in questo modo, in caso di pignoramento, si tutela almeno l’ultimo stipendio. Tuttavia, bisogna evitare condotte che possano essere interpretate come fraudolente (es. intestazione fittizia dei conti), che potrebbero portare a responsabilità penali.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore e altre misure
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto numerosi condoni e rottamazioni delle cartelle. Ecco alcune misure tipiche (da verificare alla luce delle proroghe):
| Strumento | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Rottamazione‑quater | Introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), consente di pagare i debiti affidati ad AdER fino al 30 giugno 2022 senza sanzioni e interessi di mora; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o fino a 18 rate. | Termine di adesione scaduto nel 2023; alcuni debitori hanno ancora rate in essere nel 2025. |
| Definizione agevolata delle controversie tributarie | Consente di chiudere i contenziosi pendenti in Commissione Tributaria con il pagamento del valore della controversia senza interessi e sanzioni; prevista da vari decreti (D.L. 119/2018, D.L. 23/2020, D.L. 36/2022) | Occorre verificare la presenza di nuove definizioni nella Legge di Bilancio 2025. |
| Stralcio dei piccoli debiti | La legge prevede periodicamente l’annullamento automatico dei carichi inferiori a 1 000 € affidati ad AdER in un certo periodo (ad esempio 2000‑2015) | L’ultima operazione di stralcio è stata disposta dalla legge 197/2022; future analoghe misure possono essere approvate. |
4.2 Piano del consumatore, accordo di composizione e liquidazione controllata (sovraindebitamento)
Come anticipato, la L. 3/2012 e il D.Lgs. 14/2019 offrono soluzioni per sovraindebitati che non riescono a pagare. Riassumiamone le caratteristiche in una tabella:
| Procedura | Requisiti | Vantaggi | Ruolo dell’Avv. Monardo |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Persona fisica non imprenditore, insolvente ma in grado di offrire ai creditori un piano di rientro | La proposta è omologata dal giudice; i creditori non possono opporsi; prevede falcidie e rateizzazioni | Predisposizione del piano, raccolta documenti, presentazione al tribunale e assistenza in udienza |
| Accordo di composizione | Piccola impresa, professionista, lavoratore autonomo; serve il consenso della maggioranza dei creditori | Consente di ridurre i debiti, ottenere la sospensione delle esecuzioni e ripartire | Consulenza strategica, negoziazione con i creditori e redazione della proposta |
| Liquidazione controllata | Debitore privo di patrimonio sufficiente per proporre piano o accordo | Estingue i debiti tramite liquidazione dei beni; al termine si ottiene l’esdebitazione | Assistenza nella procedura, protezione dei beni impignorabili, gestione dei rapporti con il curatore |
4.3 Concordato preventivo e altre procedure concorsuali
Per le imprese e i professionisti soggetti a fallimento, il Codice della crisi e dell’insolvenza prevede ulteriori strumenti: il concordato preventivo (con continuità aziendale o liquidatorio) e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Le microimprese possono avvalersi del concordato minore. Queste procedure consentono di bloccare le azioni esecutive (pignoramenti inclusi) e di ristrutturare l’esposizione debitoria. È necessaria l’assistenza di professionisti specializzati e, in molti casi, la nomina di un commissario giudiziale. L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore, può guidare l’impresa nella scelta dello strumento più idoneo.
5. Errori comuni e consigli pratici
Analizzando la casistica quotidiana si rilevano errori ricorrenti commessi dai debitori quando affrontano un pignoramento esattoriale. Conoscere tali errori aiuta a prevenirli.
5.1 Ignorare la cartella di pagamento
Molti contribuenti sottovalutano la cartella o rimandano il pagamento, magari nella convinzione (errata) che l’ente non procederà. Trascorsi 60 giorni dalla notifica, AdER può iscrivere ipoteca, fermo e avviare pignoramento senza ulteriori avvisi. Non bisogna mai ignorare la cartella: occorre valutare subito la fondatezza e proporre ricorso o chiedere rateizzazione.
5.2 Non calcolare i termini di decadenza e prescrizione
Spesso i debitori non sanno che i tributi si prescrivono e che l’azione esecutiva va intrapresa entro un anno dalla notifica della cartella. Verificare questi termini può azzerare il debito. Rivolgersi a un professionista consente di individuare i periodi di sospensione e gli atti interruttivi.
5.3 Non verificare il preavviso di 30 giorni
Prima di pignorare beni mobili o crediti, AdER deve notificare un preavviso ex art. 50 DPR 602/1973. L’assenza del preavviso comporta la nullità dell’esecuzione. È un errore non contestare la mancata notifica.
5.4 Sottovalutare l’incidenza del pignoramento sul conto corrente
Alcuni lavoratori ritengono che il pignoramento in banca riguardi solo il saldo esistente e non gli accrediti futuri. Dopo la sentenza 28520/2025, invece, la banca deve congelare tutti i versamenti per 60 giorni . È quindi consigliabile limitare gli accrediti durante quel periodo e aprire un conto alternativo intestato a un familiare (purché reale) o chiedere al datore un metodo di pagamento diverso.
5.5 Non agire tempestivamente con la tutela giudiziale
Molti contribuenti attendono che l’Agente effettui la trattenuta per valutare un ricorso. In realtà, i termini per l’opposizione agli atti esecutivi sono perentori: 20 giorni. Una volta scaduti, il giudice non può più annullare l’atto, salvo vizi insanabili. È quindi determinante consultare subito un professionista.
5.6 Compromettere il minimo vitale
Il minimo vitale (parte non pignorabile del salario o della pensione) non è un criterio automatico e va motivato. Alcuni debitori non presentano la documentazione necessaria (ISEE, spese mediche, assegni familiari) e non riescono a dimostrare al giudice la propria condizione. È un grave errore non predisporre un fascicolo completo.
5.7 Scegliere il “fai da te” senza supporto professionale
Il pignoramento presso terzi è materia complessa e in continua evoluzione. Con l’introduzione del D.L. 19/2024 e del D.Lgs. 33/2025, i limiti, i termini e le formalità sono cambiati. Una gestione fai da te può comportare la perdita di facoltà difensive. È consigliabile rivolgersi a professionisti come l’Avv. Monardo che coordinano avvocati e commercialisti esperti, offrendo una visione integrata.
6. Simulazioni pratiche e esempi numerici
Per comprendere meglio l’impatto del pignoramento sul reddito, proponiamo alcune simulazioni.
6.1 Stipendio di 2 000 € netti al mese (accredito diretto dal datore di lavoro)
Un lavoratore dipendente percepisce 2 000 € netti al mese (inferiore a 2 500 €). AdER notifica un pignoramento per tasse non pagate. Applicando l’art. 72‑ter:
- Quota pignorabile: massimo 1/10, cioè 200 € al mese.
- Importo residuo: 1 800 €.
Se c’è un secondo pignoramento (es. per assegni familiari), la somma totale delle trattenute non può superare la metà dello stipendio (1 000 €) .
6.2 Stipendio di 3 000 € netti con accredito su conto corrente
Il lavoratore percepisce 3 000 € al mese tramite bonifico bancario. All’atto della notifica, il saldo del conto è 4 000 €. La banca riceve l’ordine ex art. 72‑bis.
- Saldo preesistente: la parte eccedente il triplo assegno sociale (1 646 €) è pignorabile, quindi 4 000 € – 1 646 € = 2 354 € possono essere immediatamente versati a AdER. La mensilità antecedente (3 000 €) è esclusa.
- Accrediti nei successivi 60 giorni: secondo la Cassazione 28520/2025, la banca deve trattenere e versare le somme accreditate, comprese le due mensilità successive (2 × 3 000 € = 6 000 €) . Tuttavia deve rispettare i limiti di pignorabilità (1/7 per stipendi tra 2 500 e 5 000 €). Quindi, per ogni mensilità, può versare massimo 428,57 € (3 000 € ÷ 7) per un totale di 857,14 €.
- Somma totale versata: 2 354 € (saldo iniziale) + 857,14 € = 3 211,14 €.
Il debitore potrà chiedere al giudice di ridurre la trattenuta se la somma residua non garantisce il minimo vitale.
6.3 Provvigioni di un agente pari a 6 000 € mensili
Un agente di commercio percepisce provvigioni medie di 6 000 €. L’Agente della riscossione notifica un ordine di pagamento al mandante. Secondo la sentenza del Tribunale di Napoli 6132/2024, le provvigioni rientrano nell’ambito dell’art. 72‑ter .
- Importo pignorabile: per i primi 5 000 € si applica il limite di 1/7 (714,29 €), per la parte eccedente 1 000 € si applica il limite generale del 1/5 (200 €). Totale pignorabile: 714,29 € + 200 € = 914,29 €.
- Pagamento: il mandante verserà mensilmente 914,29 € a AdER.
Questo esempio evidenzia come la combinazione delle norme richieda calcoli precisi.
7. Domande frequenti (FAQ)
La seguente sezione fornisce risposte rapide ai quesiti più comuni.
- Cos’è il pignoramento dello stipendio da parte del Fisco?\ È la procedura con la quale l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) recupera i crediti tributari prelevando una parte dello stipendio o della pensione del contribuente, notificando un ordine di pagamento al datore di lavoro o alla banca.
- Quali sono i limiti di pignorabilità del salario?\ Per i debiti tributari si applicano le fasce dell’art. 72‑ter DPR 602/1973: 1/10 fino a 2 500 €, 1/7 tra 2 500 € e 5 000 €, 1/5 (art. 545 c.p.c.) oltre 5 000 € . In presenza di più pignoramenti, il totale delle trattenute non può superare la metà del reddito .
- Lo stipendio accreditato su conto corrente è protetto?\ L’ultima mensilità antecedente al pignoramento è impignorabile . Il saldo preesistente è pignorabile solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale . Dopo la notifica, i nuovi accrediti sono soggetti alla “trappola dei 60 giorni” e devono essere versati ad AdER nei limiti di legge .
- Qual è la differenza tra pignoramento presso terzi e pignoramento in banca?\ Sono entrambe espropriazioni presso terzi; cambiano però il soggetto destinatario (datore di lavoro o istituto bancario). In banca valgono le regole sul saldo preesistente e sui nuovi accrediti; presso il datore di lavoro, si applicano le trattenute mensili previste dall’art. 72‑ter.
- Cosa succede se il datore di lavoro non effettua la trattenuta?\ Il datore può essere considerato responsabile in solido e condannato al pagamento dell’importo dovuto. È quindi nel suo interesse attenersi all’ordine di AdER.
- Posso oppormi al pignoramento?\ Sì. È possibile proporre opposizione agli atti esecutivi (vizi formali) o all’esecuzione (vizi sostanziali) entro 20 giorni. Occorre allegare documentazione e motivazione. La prescrizione e la mancanza di notifica della cartella sono difese frequenti.
- I limiti cambiano se ho un mutuo o altre spese?\ In linea generale i limiti sono fissi. Tuttavia, è possibile chiedere al giudice una riduzione del prelievo se si dimostra che la trattenuta viola il minimo vitale. Spese per mutuo, affitto, alimenti, assistenza sanitaria possono essere rilevanti.
- Quanto dura il pignoramento?\ Fino all’estinzione del debito, salvo decadenza decennale (art. 551‑bis c.p.c.) . In caso di piani rateali o rottamazioni, la procedura è sospesa.
- Se salgo sopra i 5 000 €, cosa succede?\ La parte eccedente i 5 000 € è pignorabile fino a un quinto (art. 545 c.p.c.) . Quindi, per salari elevati, la trattenuta non supera il 20 %.
- Le somme per straordinari e tredicesima sono pignorabili?\ Sì, rientrano nella retribuzione e sono soggette agli stessi limiti. Anche l’indennità di fine rapporto (TFR) può essere pignorata nei limiti di un quinto.
- I creditori privati possono usare l’art. 72‑bis?\ No. L’articolo 72‑bis è riservato a AdER per i crediti tributari. I privati devono procedere con il pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.).
- Cosa succede se ho più pignoramenti contemporanei (ad esempio per assegno alimentare e tributi)?\ Il datore di lavoro deve calcolare le trattenute in modo da non superare complessivamente la metà dello stipendio . Il credito alimentare ha priorità e può arrivare fino a metà del salario; il tributo si aggiunge rispettando i limiti.
- Posso versare spontaneamente il debito per evitare il pignoramento?\ Sì. È possibile pagare l’intero importo o chiedere una rateizzazione presso AdER. Ciò evita l’avvio del pignoramento o ne determina la revoca.
- Come vengono trattenuti i contributi previdenziali?\ I contributi previdenziali e assistenziali non sono oggetto di pignoramento perché non sono somme disponibili al debitore; vengono versati direttamente all’INPS.
- Il pignoramento si applica anche ai lavoratori autonomi?\ Per i lavoratori autonomi e gli agenti, le somme derivanti da rapporti continuativi (provvigioni) possono essere pignorate con le percentuali di cui all’art. 72‑ter . Se il rapporto non è continuativo, si applicano i limiti generali.
- Che cosa comporta la verifica inadempimenti (art. 48‑bis)?\ Gli enti pubblici devono verificare la presenza di debiti tributari superiori a 2 500 € prima di pagare stipendi o compensi. Se emergono debiti, il pagamento è sospeso e può essere pignorato .
- Il pignoramento può essere rinnovato?\ Dopo 10 anni, il pignoramento perde efficacia se il creditore non manifesta l’interesse alla prosecuzione . Tuttavia, AdER può notificare un nuovo ordine di pagamento se il debito non è estinto e non è prescritto.
- Posso spostare lo stipendio su un conto non pignorato?\ È possibile cambiare banca o far accreditare lo stipendio su un conto intestato a un familiare, ma occorre dimostrare la reale intestazione e il rapporto familiare. Operazioni simulate possono essere annullate e configurare reati. È consigliabile chiedere assistenza a un legale.
- La banca può compensare il saldo pignorato con un debito del cliente?\ No, la Cassazione 28520/2025 ha escluso l’uso della compensazione durante i 60 giorni: la banca deve versare le somme ad AdER anche se il conto era in rosso .
- Quando entra in vigore il D.Lgs. 33/2025?\ Il D.Lgs. 33/2025, che riforma la riscossione, entrerà in vigore il 1 gennaio 2026. Per ora restano applicabili le regole di cui agli articoli 72, 72‑bis e 72‑ter, con le modifiche introdotte dal D.L. 19/2024 .
8. Conclusione: agire tempestivamente e affidarsi a professionisti
Il pignoramento dello stipendio da parte del Fisco è uno strumento efficace per recuperare crediti, ma è soggetto a limiti stringenti che tutelano il diritto del lavoratore al sostentamento. Conoscere la normativa (artt. 72‑bis e 72‑ter DPR 602/1973, art. 545 e art. 546 c.p.c., D.L. 19/2024, D.Lgs. 33/2025) e le interpretazioni giurisprudenziali (Cassazione 2857/2015, 26042/2018, 16236/2022, 28520/2025) consente al contribuente di difendersi con cognizione di causa. Come abbiamo visto, il calcolo delle quote pignorabili dipende da numerosi fattori; la procedura ha tempi rigorosi; i rimedi per opporsi devono essere esercitati entro 20 giorni; esistono, inoltre, alternative come le rottamazioni, la rateizzazione e le procedure di sovraindebitamento. Agire tempestivamente è cruciale per salvaguardare il proprio reddito e non compromettere la qualità di vita.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono in grado di analizzare la situazione debitoria, individuare i vizi del pignoramento, presentare opposizioni efficaci, elaborare piani di rientro, negoziare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e accompagnare il debitore nelle procedure di sovraindebitamento. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario di un OCC e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo offre un supporto completo e autorevole.
In sintesi, non lasciarti travolgere dal pignoramento: informati, calcola le tue possibilità e affidati a professionisti che possono tutelare concretamente i tuoi diritti.
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