Blocco Carta Di Credito Per Debiti: Cause, Tempi Cosa Fare Per Riattivare Tutto

Introduzione

Quando l’emittente di una carta di credito o il concessionario della riscossione pubblica blocca un pagamento elettronico, la vita quotidiana del debitore può essere stravolta. Una carta inibita impedisce di prelevare contanti, pagare fornitori o gestire le spese personali: il rischio, per chi non conosce la normativa, è di aggravare i debiti o di perdere opportunità lavorative. In un contesto in cui gli istituti di credito sono sempre più attenti ai requisiti di affidabilità finanziaria e in cui le procedure di riscossione esattoriale possono portare al pignoramento dei conti e dei saldi di carte prepagate, comprendere le cause del blocco, i tempi entro cui l’operazione può essere sospesa e le modalità di riattivazione è fondamentale. Nella pratica emergono errori frequenti: ignorare la comunicazione di revoca, trascurare termini per il ricorso o ignorare gli strumenti di composizione della crisi.

Questo articolo offre una guida completa basata su fonti normative ufficiali (d.lgs., leggi, provvedimenti della Banca d’Italia, sentenze della Corte di Cassazione e dell’Arbitro Bancario Finanziario) e giurisprudenza recente. Verranno analizzati i motivi che legittimano il blocco, le tutele del consumatore, le difese legali e gli strumenti di definizione del debito, con particolare attenzione al punto di vista di chi si trova nella posizione di debitore o contribuente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali in diritto bancario e tributario. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e assiste privati, professionisti e imprese nell’analisi degli atti, nella redazione di ricorsi e nelle trattative con creditori pubblici e privati. Lo studio esamina l’atto di blocco o di pignoramento, valuta la legittimità della segnalazione in CAI o nelle banche dati creditizie, predispone opposizioni giudiziali e avvia piani di rientro o definizioni agevolate.

Se hai subito il blocco della carta o temi che ciò avvenga, non attendere che la situazione peggiori: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata e per adottare la migliore strategia di difesa.

Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Normativa sui limiti all’utilizzo e sul blocco degli strumenti di pagamento

La fonte principale in materia di blocco delle carte di credito è il decreto legislativo 11/2010 (attuazione della direttiva SEPA 2007/64/CE). L’articolo 6 dispone che il contratto quadro può prevedere limiti di spesa e consente al prestatore di servizi di pagamento di bloccare l’utilizzo della carta quando vi siano giustificati motivi legati alla sicurezza, al sospetto di uso fraudolento o a un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi . La norma precisa che il prestatore deve informare il titolare del blocco “motivando la decisione”, con comunicazione resa in anticipo o immediatamente dopo salvo ragioni di sicurezza . Al venir meno dei motivi, la carta deve essere riattivata o sostituita .

Queste disposizioni si applicano sia alle carte di credito tradizionali (a saldo) sia alle carte con fido (revolving). Eventuali clausole contrattuali che attribuiscono alla banca la facoltà di bloccare o revocare la carta sono lecite solo se rientrano nei casi previsti dall’art. 6 e se rispettano l’obbligo di informativa.

2. Revoca dell’autorizzazione all’utilizzo e iscrizione in CAI

La Legge 386/1990 (nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) disciplina anche la revoca delle carte di pagamento. L’art. 10‑ter stabilisce che prima della revoca dell’autorizzazione la banca deve comunicare al titolare che dalla data indicata l’autorizzazione sarà revocata e che verrà disposto l’inserimento del nominativo nella Centrale d’allarme interbancaria (CAI); inoltre, deve informarlo che l’iscrizione può essere evitata pagando integralmente il debito entro tale data . La comunicazione deve essere inviata con mezzi che rendano certa la data di spedizione e di ricezione . Qualora il pagamento avvenga dopo l’iscrizione, l’emittente deve annotare l’avvenuto pagamento nell’archivio CAI . Il provvedimento del 2021 della Banca d’Italia (modifica al Regolamento CAI) ha precisato che la durata dell’iscrizione per carte revocate resta di due anni, anche se il debito viene pagato prima, e impone agli emittenti di aggiornare i dati dell’archivio.

3. Obbligo di preavviso e giurisprudenza ABF

Secondo l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il preavviso di revoca e di iscrizione in CAI rappresenta un requisito essenziale. Il Collegio di coordinamento ABF, con decisione n. 8089/2021, ha affermato che in assenza del preavviso, la segnalazione in CAI è illegittima e la banca deve attivarsi per la cancellazione, con eventuale risarcimento del danno . La mancata comunicazione costituirebbe violazione dell’art. 10‑ter L. 386/1990 e dell’art. 6 del d.lgs. 11/2010.

Una pronuncia del Collegio ABF di Napoli (febbraio 2023) ha accolto la domanda risarcitoria di un cliente la cui carta era rimasta inutilizzabile per otto mesi senza motivazione. Il Collegio ha ricordato che le condizioni contrattuali attribuiscono all’emittente il diritto di bloccare la carta solo al ricorrere di giustificati motivi e che, contestualmente, l’intermediario deve informare il titolare del blocco motivando la decisione . Nel caso in esame, non essendo state fornite spiegazioni né comunicazioni, il blocco è stato ritenuto illegittimo e la banca condannata al risarcimento .

4. Giurisprudenza dei tribunali sulla revoca per debiti verso la banca

Oltre alla disciplina generale, i giudici civili hanno riconosciuto la legittimità della revoca quando il cliente versa in una grave esposizione debitoria verso l’emittente e ciò integra un giustificato motivo. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 146/2019, ha dichiarato legittima la revoca di una carta collegata a un conto di clienti pesantemente indebitati con la banca; la clausola contrattuale prevedeva la possibilità di sospendere o revocare la carta “qualora sussista un giustificato motivo” e la banca aveva comunicato la revoca con telegramma e raccomandata . Il giudice ha sottolineato che il giustificato motivo era costituito dall’inadempimento degli obblighi fideiussori assunti dai clienti e che la banca aveva correttamente informato i titolari .

5. Pignoramento esattoriale dei conti e blocco dei saldi

L’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 consente all’Agenzia delle Entrate Riscossione di pignorare direttamente i conti bancari. In tal caso, la banca (terzo pignorato) deve bloccare le somme esistenti al momento della notifica e le somme accreditate successivamente entro 60 giorni, per poi versarle all’agente della riscossione. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28520/2025, ha confermato che il pignoramento esattoriale blocca anche gli accrediti successivi fino allo scadere dei 60 giorni: l’obbligo del terzo di pagare riguarda non solo le disponibilità esistenti alla data della notifica ma anche le somme divenute esigibili nel periodo, e la banca non può considerare il pignoramento esaurito dopo il primo pagamento . La Suprema Corte ha ribadito che il principio sarà applicabile anche nel nuovo decreto legislativo n. 33/2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026), che sostituirà l’art. 72‑bis con disposizioni analoghe .

6. Normativa su sovraindebitamento e strumenti di composizione

La Legge 3/2012 (cosiddetta legge “anti suicidi”) e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) prevedono procedure per consentire ai soggetti sovraindebitati di ristrutturare i debiti e ottenere la liberazione dai residui. In particolare:

  • Piano del consumatore. L’art. 12‑bis L. 3/2012 stabilisce che il giudice, verificati i requisiti della proposta e l’assenza di frode, fissa l’udienza e può sospendere gli atti di esecuzione forzata durante l’esame del piano . L’omologazione viene pronunciata quando il giudice accerta la fattibilità del piano e che il consumatore non ha assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempimento . Con l’omologazione non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali .
  • Esdebitazione. L’art. 14‑terdecies consente al debitore persona fisica, soddisfatte determinate condizioni (cooperazione, assenza di frode, attività lavorativa nei quattro anni successivi, pagamento almeno parziale dei crediti), di ottenere la liberazione dai debiti residui .

Queste norme, integrate dal d.lgs. 14/2019, rappresentano un’importante tutela per chi si trova con carte bloccate a causa di procedure esecutive: consentono di bloccare o sospendere le azioni in corso e di predisporre un piano di rientro sotto la supervisione del tribunale.

Cause del blocco della carta di credito

1. Sicurezza e sospetto di utilizzi fraudolenti

La prima e più evidente causa è la tutela della sicurezza. Il prestatore di servizi di pagamento (banca o società finanziaria) può bloccare la carta quando rileva un rischio di frode, clonazione o furto. In base all’art. 6 d.lgs. 11/2010, la banca può sospendere l’utilizzo dello strumento per motivi di sicurezza o sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato . In questi casi il blocco è cautelare: il titolare deve essere informato senza indugio e la carta deve essere riattivata appena cessano le cause del blocco .

È importante che il titolare protegga la carta e le credenziali personali: l’art. 7 del decreto impone all’utente di utilizzare la carta in conformità con le condizioni contrattuali, proteggere i codici e comunicare subito lo smarrimento . La violazione di tali doveri può esporre l’utente a responsabilità per operazioni non autorizzate.

2. Inadempimento o esposizione debitoria verso l’emittente

Il blocco può derivare da ritardi nei pagamenti delle rate (per carte revolving) o da un generico rischio di insolvenza. L’art. 6 d.lgs. 11/2010 consente il blocco quando “lo strumento prevede una linea di credito” e vi è un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi . In pratica, se il cliente non rispetta gli addebiti mensili o accumula scoperti sul conto, la banca può sospendere la carta previa comunicazione, specificando le ragioni e invitando al pagamento.

Le condizioni generali di molti contratti prevedono clausole di revoca immediata in presenza di insolvenza. Il tribunale di Avellino ha affermato che la banca può revocare la carta senza preavviso quando il cliente è fortemente esposto verso l’istituto e la clausola contrattuale contempla il blocco per giustificato motivo . Tuttavia, in assenza di una situazione di grave esposizione o di espresse previsioni contrattuali, il blocco può essere contestato.

3. Pignoramento esattoriale e provvedimenti dell’autorità

Quando il debitore ha debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può notificare un atto di pignoramento presso terzi alla banca (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973). Il terzo pignorato deve versare all’Agente tutte le somme detenute e quelle che riscuoterà nei successivi 60 giorni. La Cassazione ha chiarito che il blocco si estende ai nuovi accrediti maturati entro quel termine . Ciò significa che il saldo della carta di credito (o della carta prepagata) può essere congelato, impedendo l’utilizzo dei fondi. Le somme vengono poi versate all’erario, salvo opposizione.

4. Revoca dell’autorizzazione per mancato pagamento e iscrizione in CAI

Se il titolare non paga le rate o supera il fido e non regolarizza il saldo, l’emittente può revocare l’autorizzazione e comunicare il nominativo al CAI. La legge richiede che l’emittente invii un preavviso scritto indicante la data di revoca e la possibilità di evitare l’iscrizione pagando tutte le somme dovute . L’omissione del preavviso rende l’iscrizione illegittima . Dopo la revoca, il nominativo resta nel CAI per due anni; la cancellazione automatica avviene dopo la scadenza e le banche sono tenute ad aggiornare i dati qualora il cliente abbia pagato .

5. Altre cause: recesso della banca e contratti revolving

Alcuni contratti di carte revolving prevedono la facoltà di recesso unilaterale della banca. La Cassazione, con sentenza n. 12838/2025, ha dichiarato nullo il contratto revolving stipulato da un venditore non iscritto all’albo UIC; la decisione ha rafforzato la tutela dei consumatori nei confronti di contratti stipulati in violazione della normativa sul credito al consumo . Per i contratti validamente stipulati, la banca può comunque recedere dando preavviso di almeno due mesi, salvo che il cliente sia inadempiente; in tale caso, il recesso può essere immediato (art. 125‑sexies T.U.B.). Lo stesso vale per il blocco della carta: deve esserci una clausola chiara nel contratto e un giustificato motivo.

Procedura passo‑passo dopo il blocco

1. Notifica o comunicazione dell’emittente

  • Ricezione del preavviso: quando la banca o l’ente emittente intende revocare la carta per morosità, deve inviare al debitore un preavviso che indichi la data di revoca e l’importo da pagare per evitare l’iscrizione in CAI .
  • Blocco cautelare per sicurezza: se il blocco è motivato da sospetto di frode, l’emittente può agire immediatamente, informando il cliente appena possibile .
  • Notifica di pignoramento: se la carta è collegata a un conto bancario pignorato, la banca riceve un atto di pignoramento e congela le somme per 60 giorni .

2. Sospensione dell’utilizzo e conseguenze

  • Revoca dell’autorizzazione: a partire dalla data indicata, la carta non potrà più essere usata. La banca bloccherà le autorizzazioni di pagamento e segnalerà il nominativo al CAI per 24 mesi .
  • Limitazione del plafond: in alcuni casi la banca non revoca la carta ma riduce il limite di spesa; se il contratto lo prevede, tale modifica deve essere comunicata con preavviso adeguato.
  • Pignoramento esattoriale: durante i 60 giorni successivi alla notifica dell’atto, tutte le somme accreditate vengono trattenute e non sono disponibili per il titolare . La banca dovrà poi versarle all’Agente della riscossione.

3. Diritti del consumatore e termini per reagire

  • Diritto di informazione e motivazione: il cliente ha diritto a sapere le ragioni del blocco (art. 6 d.lgs. 11/2010) . Se la comunicazione è vaga o inesistente, può contestare l’operato e chiedere la riattivazione.
  • Termine per evitare la revoca: il preavviso deve essere di almeno 15 giorni prima della revoca. Entro tale termine il debitore può pagare l’intero importo e evitare l’iscrizione in CAI .
  • Accesso ai dati CAI: il titolare può richiedere alla banca copia della segnalazione e, se il preavviso è mancato o tardivo, chiederne la cancellazione con reclamo o ricorso all’ABF.
  • Opposizione al pignoramento: in caso di blocco per pignoramento esattoriale, il debitore può opporsi entro 60 giorni davanti al giudice dell’esecuzione. Può contestare l’infondatezza del debito, l’omessa notifica degli atti precedenti o la prescrizione.
  • Termini nel piano del consumatore: depositata la proposta di piano, tra la presentazione e l’udienza non devono decorrere più di 60 giorni ; il giudice deve decidere sull’omologazione entro 6 mesi .

4. Riattivazione o sostituzione della carta

  • Cessazione delle cause: quando i motivi del blocco cessano (ad esempio per pagamento del debito o per rimozione del rischio di frode), l’emittente deve riattivare lo strumento o emetterne uno nuovo .
  • Cancellazione dalla CAI: dopo due anni l’iscrizione per carta revocata viene cancellata automaticamente . Il cliente può chiedere la correzione dei dati in caso di pagamento successivo .
  • Esdebitazione: con la procedura ex art. 14‑terdecies, i debiti residuali vengono dichiarati inesigibili; ciò consente la riattivazione di rapporti bancari .

Difese e strategie legali

1. Contestazione della revoca e ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario

Se la carta è stata revocata per inadempimento:

  1. Richiedere motivazioni e copia del preavviso. L’intermediario deve fornire prova dell’invio della comunicazione e della motivazione del blocco; in assenza, la revoca è illegittima .
  2. Reclamo scritto alla banca. È necessario contestare formalmente l’operato indicando le violazioni normative (art. 6 d.lgs. 11/2010, art. 10‑ter L. 386/1990). La banca ha 60 giorni per rispondere.
  3. Ricorso all’ABF. Se la risposta non soddisfa o non arriva, si può presentare ricorso all’ABF tramite il portale della Banca d’Italia. L’ABF ha riconosciuto l’illegittimità del blocco quando non sono stati specificati i giustificati motivi . In caso di accoglimento, il collegio può disporre il risarcimento del danno e la cancellazione dell’iscrizione in CAI.
  4. Azioni civili. Se il blocco ha causato danni patrimoniali o d’immagine (ad esempio mancata possibilità di svolgere l’attività professionale), si può agire davanti al tribunale per ottenere il risarcimento per inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c. L’ABF di Napoli ha liquidato un danno di 400 euro per il blocco ingiustificato ; in giudizio si possono chiedere somme maggiori se si prova il pregiudizio.

2. Opposizione alle procedure esecutive e misure cautelari

  1. Pignoramento esattoriale. Per contestare il blocco derivante da un pignoramento del conto, il contribuente può presentare opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. presso il giudice del luogo del tribunale competente. Le eccezioni possono riguardare la mancata notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, l’estinzione del debito, la prescrizione o l’impignorabilità di determinate somme (per esempio, stipendi o pensioni entro i limiti di legge). La Cassazione ha riconosciuto che l’agente della riscossione deve rispettare i 60 giorni per il pagamento e non può pretendere somme accreditate dopo tale termine .
  2. Sospensione dell’esecuzione. Nel caso di proposta di piano del consumatore, il giudice può sospendere le procedure esecutive in corso per garantire la fattibilità del piano . La sospensione evita l’aggravarsi della situazione patrimoniale durante la trattativa e consente di preservare le risorse necessarie al pagamento dei creditori privilegiati.
  3. Misure cautelari e reclamo. Se la banca trattiene somme oltre i 60 giorni o non sblocca la carta dopo il pagamento, si può presentare reclamo al giudice per ottenere la restituzione dei fondi. Nel caso di revoca illegittima, il giudice può disporre la cancellazione della segnalazione in CAI e la condanna al risarcimento del danno.

3. Rinegoziazione e accordi stragiudiziali

  1. Transazione con la banca. Talvolta è possibile negoziare un piano di rientro: la banca può ripristinare la carta in cambio di un pagamento concordato delle rate arretrate o della sostituzione con un nuovo strumento di pagamento. La negoziazione deve essere formalizzata per iscritto.
  2. Consolidamento dei debiti. Per ridurre l’esposizione su più carte, è possibile richiedere un finanziamento di consolidamento e chiudere le posizioni. L’operazione deve essere valutata attentamente, tenendo conto dei costi e del TAEG.
  3. Accordo di ristrutturazione del debito. Se l’indebitamento è elevato e coinvolge più creditori, si può proporre un accordo ex art. 10 L. 3/2012 (ora art. 65 CCI) tramite un OCC. L’accordo richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti la maggioranza del credito e, una volta omologato, impedisce il blocco di ulteriori carte.

4. Procedure concorsuali e esdebitazione

  1. Piano del consumatore. Il consumatore in stato di sovraindebitamento può presentare un piano al tribunale tramite un OCC. Il giudice valuta la fattibilità e può sospendere le azioni esecutive; dopo l’omologazione, i creditori non possono iniziare o proseguire atti esecutivi . Il piano consente di pagare i debiti in modo sostenibile e di salvaguardare le esigenze personali.
  2. Concordato minore. Il Codice della crisi introduce il concordato minore per i piccoli imprenditori e le start‑up: è un accordo assistito da un professionista indipendente e omologato dal tribunale.
  3. Liquidazione controllata e esdebitazione. Se il patrimonio non consente un piano sostenibile, il debitore può optare per la liquidazione dei beni. Al termine della procedura, soddisfatte le condizioni previste, può ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) ai sensi dell’art. 14‑terdecies .

L’assistenza di un Gestore della crisi è indispensabile: l’Avv. Monardo, quale professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa, valuta la procedura più idonea (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata) e guida il debitore nella predisposizione della proposta.

Strumenti alternativi e opportunità di definizione del debito

1. Definizioni agevolate e “rottamazioni” delle cartelle

Negli ultimi anni il legislatore ha varato diverse definizioni agevolate delle cartelle esattoriali (“rottamazione ter”, “saldo e stralcio”, “rottamazione quater” ecc.). La Legge 197/2022 e il D.L. 202/2024 (convertito in L. 15/2025) hanno previsto la possibilità di presentare, entro determinati termini, domande di riammissione o di adesione alla rottamazione, con pagamento dilazionato e stralcio degli interessi e sanzioni. È importante rispettare le scadenze per non decadere dai benefici. La riattivazione della carta avviene solo dopo aver saldato quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

2. Piani di rientro e accordi extragiudiziali

Molti istituti sono disposti a definire il debito mediante piani di rientro personalizzati, soprattutto se il cliente propone un pagamento parziale immediato e la rimanente somma rateizzata. Questo consente di evitare la revoca definitiva e l’iscrizione in CAI. Lo studio legale può negoziare condizioni più favorevoli, ad esempio la riduzione degli interessi moratori.

3. Soluzioni concorsuali per privati e imprese

  • Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione ex Legge 3/2012 / CCI (art. 12‑bis e 63 ss.). Consentono la ristrutturazione del debito, la sospensione delle azioni esecutive e la tutela dell’abitazione principale.
  • Concordato minore (artt. 74‑84 CCI). Pensato per imprenditori sotto le soglie di fallimento; prevede l’approvazione dei creditori e la continuità aziendale.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268‑283 CCI). Permette di liquidare il patrimonio residuo sotto il controllo del tribunale, con possibilità di esdebitazione finale.
  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCI). Introdotta dalla riforma del 2020, consente a chi non ha patrimonio o reddito sufficiente di liberarsi dai debiti senza cedere beni.

Lo staff legale dell’Avv. Monardo esamina la posizione debitoria, predispone la proposta e assiste in giudizio, coordinandosi con i commercialisti per valutare gli effetti fiscali e contabili.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le comunicazioni dell’emittente. Non aprire le lettere o le PEC può portare alla revoca senza possibilità di difesa. È fondamentale rispondere entro i termini.
  2. Continuare a usare la carta dopo il blocco. Effettuare pagamenti con una carta già revocata può integrare reato di indebito utilizzo (art. 493‑ter c.p.).
  3. Trascurare la verifica del contratto. Molti clienti non conoscono le clausole che permettono alla banca di revocare o modificare il fido. Leggere e far analizzare il contratto da un esperto evita sorprese.
  4. Non contestare la segnalazione in CAI. In assenza di preavviso o con importi contestati, è possibile ottenere la cancellazione. Occorre tuttavia agire tempestivamente.
  5. Pagare solo una parte del dovuto. La revoca viene evitata solo pagando tutte le ragioni di debito ; pagamenti parziali non impediscono l’iscrizione.
  6. Sottovalutare le procedure di sovraindebitamento. Molti creditori non considerano l’opzione del piano del consumatore o dell’esdebitazione, che possono liberare dai debiti residui .
  7. Dimenticare i 60 giorni del pignoramento esattoriale. Dopo tale termine, i nuovi accrediti non sono più soggetti a blocco ; chiedere alla banca lo sblocco del conto è un diritto.
  8. Accettare proposte di saldo e stralcio non sostenibili. È preferibile definire un piano basato sulle reali capacità di pagamento, evitando di ricadere nell’insolvenza.

Tabelle riepilogative

Tabelle normative principali

NormativaOggettoPunti chiave
Art. 6 d.lgs. 11/2010Limiti e blocco degli strumenti di pagamentoLa banca può bloccare la carta per motivi di sicurezza, sospetta frode o significativo rischio di insolvenza; deve informare il titolare prima o immediatamente dopo ; al venir meno dei motivi deve riattivare la carta .
Art. 10‑ter L. 386/1990Preavviso di revoca e iscrizione in CAIPrima della revoca, l’emittente deve comunicare la data di revoca e l’importo da pagare; se il pagamento avviene dopo l’iscrizione, l’emittente annota l’avvenuto pagamento ; la comunicazione deve essere inviata con mezzi che certifichino la data di spedizione e ricezione .
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 (e ord. Cass. 28520/2025)Pignoramento dei contiLa banca deve bloccare le somme esistenti e quelle accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica; l’obbligo di pagamento riguarda gli importi maturati nel periodo .
Art. 12‑bis L. 3/2012Procedimento di omologazione del piano del consumatoreIl giudice fissa l’udienza e può sospendere le procedure esecutive; verifica la fattibilità del piano e omologa se il consumatore non ha agito con colpa; l’omologazione impedisce nuove azioni esecutive .
Art. 14‑terdecies L. 3/2012EsdebitazionePermette al debitore persona fisica di ottenere la liberazione dai debiti residui se coopera alla procedura, non agisce con frode e paga almeno in parte i creditori .

Tabelle strumenti difensivi e agevolazioni

StrumentoDescrizioneBenefici
Reclamo e ricorso ABFContestazione formale dell’illegittimo blocco o dell’assenza di preavviso; possibile risarcimento .Annullamento del blocco, cancellazione dalla CAI, risarcimento danni, costo contenuto.
Opposizione al pignoramentoRicorso al giudice contro l’atto di pignoramento; contestazione di notifica, prescrizione o impignorabilità.Sospensione della procedura, recupero delle somme eccedenti i 60 giorni .
Piano del consumatore / accordo di ristrutturazionePresentazione di un piano ai sensi della Legge 3/2012 tramite un OCC.Sospensione degli atti esecutivi , pagamento sostenibile, tutela dell’abitazione, esdebitazione finale.
Definizione agevolata (rottamazione)Adesione alle rottamazioni previste da norme recenti (L. 197/2022, L. 15/2025).Riduzione di sanzioni e interessi, rateizzazione, annullamento del blocco.
Negoziazione privata / piano di rientroAccordo con la banca per saldare gli arretrati e riattivare la carta.Evita l’iscrizione in CAI, conserva la relazione con l’istituto, possibile riduzione degli interessi.

Domande frequenti (FAQ)

  1. La banca può bloccare la mia carta senza avvertirmi?
    Solo in casi di sospetta frode o necessità di sicurezza l’avviso può essere posticipato. In tutti gli altri casi (morosità o aumento del rischio di insolvenza) l’emittente deve informarti prima o immediatamente dopo il blocco e motivare la decisione .
  2. Cosa succede se pago solo una parte del debito?
    La revoca dell’autorizzazione e l’iscrizione in CAI si evitano solo pagando tutte le ragioni di debito prima della data indicata nel preavviso . Pagamenti parziali non impediscono la segnalazione.
  3. Quanto dura l’iscrizione in CAI per una carta revocata?
    L’iscrizione dura due anni; i dati vengono cancellati automaticamente trascorso il termine . Se saldi il debito dopo l’iscrizione, l’emittente deve registrare l’avvenuto pagamento, ma la permanenza non si riduce .
  4. Posso chiedere il risarcimento per il blocco illegittimo?
    Sì. L’ABF e i tribunali riconoscono il danno patrimoniale e morale derivante dal blocco ingiustificato; nel caso esaminato dal Collegio di Napoli sono stati liquidati 400 euro . Puoi anche chiedere un risarcimento maggiore davanti al giudice ordinario.
  5. La banca può revocare la carta se sono in ritardo con le rate?
    Sì, se il contratto prevede la linea di credito e se esiste un significativo rischio di inadempimento . Tuttavia, deve inviarti un preavviso e motivare la decisione.
  6. Se la mia carta è stata bloccata per pignoramento, quando potrò riutilizzarla?
    La carta sarà inutilizzabile finché la banca tratterrà i fondi pignorati (60 giorni dalla notifica dell’atto); dopo tale periodo, gli accrediti successivi non sono più soggetti a blocco .
  7. Posso evitare la revoca se presento un piano del consumatore?
    Presentando un piano del consumatore e ottenendo la sospensione degli atti esecutivi, si può evitare la revoca e impedire ulteriori azioni; l’omologazione impedisce l’inizio di nuove azioni esecutive . La banca dovrà attenersi al piano approvato.
  8. È legittima la revoca senza preavviso in presenza di forte esposizione debitoria?
    La giurisprudenza ritiene legittimo il blocco immediato se il contratto prevede la facoltà di revoca per giustificato motivo e se la banca dimostra l’esposizione; nel caso del Tribunale di Avellino il blocco è stato ritenuto legittimo .
  9. Qual è il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi (OCC)?
    L’OCC verifica la veridicità dei dati, assiste il debitore nella predisposizione del piano o dell’accordo e cura le comunicazioni ai creditori. Senza l’attestazione dell’OCC, il piano non può essere omologato .
  10. Cosa posso fare se la banca non riattiva la carta dopo il pagamento del debito?
    L’art. 6 comma 4 impone all’emittente di riattivare lo strumento o sostituirlo non appena cessano le cause del blocco . Se la banca non adempie, è possibile presentare reclamo e, in caso di inadempimento, ricorso all’ABF o azione giudiziaria per ottenere l’adempimento e il risarcimento.
  11. Le carte prepagate sono soggette alle stesse regole?
    Sì. Le norme su blocco e revoca si applicano a tutti gli strumenti di pagamento. Tuttavia, per le prepagate senza fido la revoca per inadempimento riguarda solo l’eventuale irregolarità nei pagamenti della ricarica o il pignoramento di somme da parte dell’erario.
  12. È possibile ottenere la sospensione del blocco per motivi di necessità (ad es. pagamento di bollette urgenti)?
    La sospensione del blocco è prevista solo nel contesto della procedura di sovraindebitamento: il giudice, con il decreto di apertura del piano, può sospendere le azioni esecutive in corso . Non è prevista sospensione discrezionale da parte dell’emittente.
  13. Una volta iscritti in CAI, posso avere una nuova carta di credito?
    Le banche consultano la CAI prima di emettere nuove carte; l’iscrizione per revoca impedisce di ottenere nuove carte per due anni. Dopo la cancellazione, potrai nuovamente richiedere strumenti di pagamento.
  14. Come incide la sentenza Cassazione 28520/2025 sulla gestione dei conti pignorati?
    La Suprema Corte ha ribadito che il pignoramento esattoriale blocca anche gli accrediti successivi e che il terzo deve pagare le somme esistenti e quelle maturate nei successivi 60 giorni . Ciò significa che la banca non può liberare le somme prima di tale termine; dopo, deve svincolare i fondi non versati.
  15. Cosa succede se non coopero con l’OCC?
    Per ottenere l’esdebitazione occorre cooperare fornendo documenti, non ritardare la procedura e non aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti; in mancanza, l’istanza può essere rigettata .
  16. Gli interessi e le commissioni sul debito vengono azzerati in caso di definizione agevolata?
    Le definizioni agevolate previste dalle ultime leggi consentono di stralciare sanzioni e interessi di mora; tuttavia, il capitale va integralmente pagato. È opportuno verificare l’adesione alle normative vigenti.
  17. Le spese legali per il ricorso all’ABF sono elevate?
    Il ricorso all’ABF ha costi contenuti (20 euro di contributo) e non richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato. Il supporto di un professionista può tuttavia aumentare le possibilità di successo.
  18. È possibile rateizzare il debito della carta di credito bloccata?
    Sì, attraverso un accordo con la banca o con una procedura di composizione; il piano del consumatore consente di ripartire il pagamento in più anni .
  19. Posso ottenere la cancellazione immediata dal CAI pagando dopo la revoca?
    No. La legge prevede l’annotazione dell’avvenuto pagamento ma non la cancellazione anticipata; la cancellazione avviene dopo due anni .
  20. Che differenza c’è tra blocco cautelare e revoca definitiva?
    Il blocco cautelare è temporaneo e motivato da rischi di frode o sicurezza; la carta può essere riattivata non appena cessano i motivi . La revoca definitiva, invece, comporta l’iscrizione in CAI per due anni e richiede il pagamento integrale per evitare l’iscrizione .

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1 – Pignoramento del conto e carta bloccata

Mario riceve il 5 marzo 2025 una notifica di pignoramento esattoriale per un debito fiscale di 4.000 €. Il suo conto corrente, al quale è collegata una carta di credito, ha un saldo di 1.000 €. Dal 1° aprile al 30 aprile vengono accreditati lo stipendio (2.500 €) e altri 500 € di rimborsi.

  • Blocco iniziale: la banca congela i 1.000 € esistenti il giorno della notifica.
  • Contributi successivi: nei 60 giorni successivi (fino al 4 maggio) la banca deve congelare anche i 3.000 € accreditati sul conto . Mario non può usare la carta, poiché il saldo risulta indisponibile.
  • Versamento all’Agente: scaduti i 60 giorni, la banca versa all’Agente della riscossione 4.000 € (corrispondenti al debito); le somme eccedenti (nel caso di Mario 0 €, perché i fondi sono inferiori al debito) verrebbero restituite al cliente.
  • Riattivazione: se Mario impugna il pignoramento o aderisce a una rottamazione pagando il debito, la banca sblocca la carta e restituisce gli accrediti maturati dopo i 60 giorni.

Esempio 2 – Revoca per morosità

Lucia possiede una carta revolving con fido di 3.000 €, con addebito minimo del 10 %. A gennaio 2025 non versa le rate per due mesi consecutivi. Il 15 febbraio riceve una comunicazione con cui la banca la invita a pagare entro 15 giorni tutte le rate scadute (300 €) per evitare la revoca. Lucia ignora l’avviso; il 2 marzo la banca revoca la carta e comunica il nominativo al CAI.

  • Iscrizione CAI: Lucia viene iscritta per due anni .
  • Pagamento tardivo: ad aprile paga l’intero debito. La banca annota l’avvenuto pagamento nel CAI , ma l’iscrizione continua fino al 1° marzo 2027.
  • Ricorso: Lucia può contestare la revoca se dimostra di non aver ricevuto il preavviso; in tal caso l’ABF può ordinare la cancellazione .

Esempio 3 – Piano del consumatore per salvare la carta

Giorgio è un libero professionista con debiti per 50.000 € distribuiti su tre carte di credito e un finanziamento auto. Non riesce più a pagare le rate. Con l’aiuto di un OCC prepara un piano del consumatore che prevede il pagamento del 60 % del debito in 5 anni. Presenta la proposta al tribunale a luglio 2025.

  • Sospensione delle azioni: il giudice fissa l’udienza e, verificando la presenza di procedure di recupero crediti, sospende le azioni esecutive e ordina alle banche di non revocare le carte .
  • Omologazione: dopo la verifica della fattibilità e della meritevolezza, il piano viene omologato a dicembre 2025. Da quel momento, nessun creditore può avviare nuove azioni esecutive .
  • Esecuzione: Giorgio effettua i pagamenti mensili al gestore della crisi; le banche non possono revocare le carte se non per motivi di sicurezza.
  • Esdebitazione: al termine del piano, se ha rispettato gli obblighi, ottiene la liberazione dai debiti residui .

Sentenze e fonti aggiornate

Per completezza vengono riportate le sentenze e i provvedimenti più recenti (aggiornati a novembre 2025) citati nell’articolo:

  1. Cassazione civile, ord. n. 28520/2025 – Blocca i nuovi accrediti per 60 giorni in caso di pignoramento esattoriale e precisa che la banca deve versare tutte le somme maturate nel periodo . La Suprema Corte sottolinea che la disciplina è stata recepita nel nuovo d.lgs. 33/2025 .
  2. ABF, collegio di Napoli, decisione n. 984/2023 – Blocco della carta senza motivazione; conferma che l’intermediario può bloccare la carta solo per giustificati motivi e deve informare il titolare ; la mancata comunicazione comporta risarcimento .
  3. ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 8089/2021 – In difetto di preavviso della revoca, l’iscrizione in CAI è illegittima e l’intermediario deve adoperarsi per la cancellazione .
  4. Tribunale di Avellino, sentenza n. 146/2019 – La revoca della carta per forte esposizione debitoria è legittima se prevista dal contratto; non occorre preavviso quando sussiste giustificato motivo .
  5. Cassazione civile, sentenza n. 12838/2025 – In tema di carte revolving, dichiara nullo il contratto promosso da fornitore non iscritto agli elenchi UIC, rafforzando la tutela dei consumatori .
  6. Provvedimento Banca d’Italia 25 marzo 2021 – Modifica il regolamento CAI aggiungendo l’obbligo per gli emittenti di annotare l’avvenuto pagamento e confermando la durata biennale dell’iscrizione.

Conclusione

Il blocco della carta di credito è un evento che può generare gravi conseguenze economiche e personali. La normativa italiana impone condizioni rigorose per il blocco: giustificati motivi, preavviso e motivazione, obbligo di riattivazione al venir meno delle cause , e prevede strumenti di tutela come il ricorso all’ABF e la possibilità di sospendere le azioni esecutive tramite il piano del consumatore . Le sentenze più recenti confermano che la banca non può agire arbitrariamente: la mancanza di preavviso rende illegittima la segnalazione in CAI , mentre la revoca è legittima solo in presenza di un forte stato di insolvenza dimostrato .

Per i debitori è essenziale agire tempestivamente: verificare la legittimità del blocco, contestare eventuali irregolarità, aderire alle definizioni agevolate, proporre piani di rientro o attivare le procedure di sovraindebitamento. L’assistenza di un professionista consente di valutare l’atto di blocco, impugnare la segnalazione, trattare con l’emittente e predisporre soluzioni giudiziali o stragiudiziali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono consulenza specializzata: analizzano la posizione debitoria, individuano la strategia idonea (reclamo, ricorso all’ABF, opposizione al pignoramento, piano del consumatore, accordo di ristrutturazione), rappresentano il cliente in giudizio e nelle trattative extragiudiziali e seguono l’intera procedura di esdebitazione. Intervengono tempestivamente per bloccare pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche, iscrizioni in CAI, proteggere l’abitazione principale e rinegoziare i debiti con banche e Agenzia delle Entrate.

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