Introduzione
La possibilità di chiudere un debito pagando solo una parte dell’importo dovuto è uno strumento essenziale per chi si trova in difficoltà economica. Il saldo e stralcio consente di estinguere un credito mediante il versamento di una somma ridotta rispetto a quella originariamente dovuta: il debitore paga il “saldo” concordato e il creditore rinuncia al restante “stralcio”. Per il debitore questo significa poter ripartire senza l’ombra di procedure esecutive, pignoramenti o ipoteche; per la banca o per l’ente di riscossione rappresenta un recupero immediato del capitale, evitando i costi e i rischi del contenzioso. Tuttavia, non esiste alcun obbligo per la banca ad accettare la proposta: il creditore può rifiutarla, formulare controproposte oppure restare inerte. Molti contribuenti, privati e imprenditori si ritrovano dunque davanti a un muro di silenzi o dinieghi e non sanno come muoversi per ottenere un accordo vantaggioso. È fondamentale conoscere i propri diritti, le norme applicabili e le strategie da adottare per convincere l’istituto a negoziare.
Questa guida – aggiornata a novembre 2025 – fornisce un quadro completo delle regole normative, della giurisprudenza più recente e delle possibili soluzioni per chi desidera chiudere un debito bancario o fiscale attraverso un saldo e stralcio. Il taglio è giuridico–divulgativo: dopo una panoramica sulle norme e sulle sentenze della Corte di Cassazione che disciplinano la materia, il lettore troverà una procedura dettagliata da seguire, le difese attivabili in caso di rifiuto del creditore, le alternative (rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione), errori da evitare, simulazioni pratiche e una sezione di domande e risposte.
Presentazione professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff
Il presente articolo è redatto dallo Studio legale e tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con sede a Torino e operatività in tutta Italia. L’avv. Monardo è:
- Avvocato cassazionista: abilitato al patrocinio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e agli altri organi giurisdizionali superiori. Questa qualifica permette al suo studio di seguire il cliente in ogni grado di giudizio, fino alla Suprema Corte.
- Coordinatore di un team multidisciplinare: l’avv. Monardo dirige una rete di professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti finanziari) esperti a livello nazionale in diritto bancario, tributario e delle crisi d’impresa. L’unione di competenze giuridiche e contabili consente di fornire soluzioni complete, dalla perizia del contratto di mutuo ai ricorsi tributari.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi): iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, può assistere privati e professionisti in procedure di esdebitazione, piani del consumatore, accordi con i creditori e liquidazione controllata.
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): collabora con strutture accreditate che aiutano i debitori a presentare piani di ristrutturazione e a ottenere l’esdebitazione.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021: il decreto ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa; l’avv. Monardo, in quanto esperto, è abilitato a guidare le trattative tra imprenditori in difficoltà e creditori, con competenze anche sulle recenti norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
Grazie a queste qualifiche, lo studio offre assistenza concreta e personalizzata per analizzare la posizione debitoria, avviare trattative con banche e finanziarie, predisporre ricorsi e opposizioni, ottenere sospensioni di cartelle o pignoramenti, elaborare piani di rientro e strutturare soluzioni giudiziali e stragiudiziali. Il team affronta ogni caso con un approccio umano ma rigoroso, valutando tutte le strade possibili: dalla contestazione di interessi anatocistici al ricorso alla giurisprudenza di legittimità che impone al creditore comportamenti corretti durante e dopo il saldo e stralcio.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Per poter negoziare efficacemente un saldo e stralcio è indispensabile conoscere le principali norme e pronunce che disciplinano la materia. L’ordinamento italiano non prevede un’unica legge sul “saldo e stralcio bancario”; piuttosto, si tratta di un contratto di transazione regolato dagli articoli 1965 e seguenti del codice civile, dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e dal Codice della crisi per le procedure concorsuali. Per i debiti fiscali sono intervenute leggi speciali (Legge 145/2018, Legge 197/2022, Legge 15/2025) e numerosi decreti. Di seguito una sintesi delle principali fonti normative e giurisprudenziali.
1.1 Norme civilistiche: la transazione (artt. 1965 e ss. c.c.)
Il saldo e stralcio è una particolare forma di transazione ai sensi dell’art. 1965 c.c.: “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere.” Nel saldo e stralcio il debitore offre una somma inferiore al debito residuo e il creditore accetta di rinunciare alla restante parte. La giurisprudenza ha chiarito che tale accordo non comporta una novazione del debito ma una semplice modificazione consensuale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12876/2015, ha precisato che la transazione a saldo e stralcio non estingue il debito originario con la creazione di un nuovo rapporto; si limita a ridimensionare l’ammontare dovuto, mantenendo in vita l’obbligazione originaria fino al pagamento . Ciò significa che, in caso di inadempimento, il creditore potrebbe agire per il recupero della quota stralciata, salvo patto contrario.
Un’altra pronuncia importante riguarda i debiti solidali: con Cass. Civ. 22231/2014 la Suprema Corte ha stabilito che se uno dei coobbligati paga a saldo e stralcio una somma inferiore alla propria quota ideale, gli altri debitori solidali beneficiano della riduzione solo in proporzione a quanto effettivamente versato; in caso contrario, la transazione parziale provocherebbe un ingiustificato aggravamento per i soggetti rimasti estranei . Questi principi impediscono che un accordo favorevole a un debitore si rifletta integralmente sugli altri condebitori e confermano che il saldo e stralcio ha natura strettamente contrattuale.
1.2 Norme bancarie e obblighi di buona fede
Il Testo Unico Bancario (TUB) e la disciplina sulla trasparenza impongono alle banche di comportarsi con correttezza, lealtà e buona fede nei confronti della clientela. Tra gli obblighi rientra anche la gestione delle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e alle banche dati private (CRIF, Experian). La Circolare Banca d’Italia 139/1991 stabilisce che l’intermediario deve segnalare come “ristrutturata” la posizione del cliente quando l’accordo prevede un saldo e stralcio; la cancellazione della segnalazione a sofferenza avviene solo dopo 36 mesi dall’ultimo aggiornamento. La Corte di Cassazione ha ribadito che la banca ha l’obbligo di aggiornare tempestivamente la posizione del cliente e può essere condannata al risarcimento in caso di ritardo. L’ordinanza Cass. n. 3671/2024 ha ritenuto illegittima la condotta dell’istituto che, dopo aver ricevuto un versamento a saldo e stralcio di 45 milioni di lire e dieci rate da 5 milioni, non ha modificato la segnalazione alla Centrale Rischi: secondo la Corte, la banca doveva cancellare la segnalazione a sofferenza immediatamente, come pattuito, e l’inadempimento costituisce violazione della buona fede contrattuale . La decisione sottolinea che uno degli scopi principali della transazione è proprio la riabilitazione del debitore; la mancata cancellazione pregiudica l’accesso al credito e può generare responsabilità risarcitoria.
1.3 Norme fiscali: saldo e stralcio dei debiti iscritti a ruolo
Per le cartelle esattoriali esiste una disciplina specifica. La Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha introdotto, all’art. 1 commi 184‑198, il cosiddetto saldo e stralcio delle cartelle, prevedendo la possibilità per i contribuenti in grave difficoltà economica (ISEE non superiore a 20.000 €) di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 pagando una percentuale del capitale, con aliquote del 16%, 20% o 35% a seconda dell’indice ISEE, e senza interessi di mora né sanzioni . La misura riguardava imposte, contributi previdenziali e tributi locali e richiedeva la presentazione del modello SA‑ST entro il 30 aprile 2019 .
Successivamente, diversi decreti hanno ampliato e prorogato la definizione agevolata:
- Decreto‑legge 119/2018: introduce la rottamazione‑ter e lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2010. L’art. 4 prevede che tali debiti siano annullati d’ufficio; la Cassazione ha precisato che l’estinzione ope legis non comporta un diritto alla restituzione di somme già pagate.
- Decreto‑legge 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni): l’art. 4, comma 4, dispone l’annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a 5.000 euro per i contribuenti con reddito imponibile fino a 30.000 €, relativi agli anni 2000‑2010. La misura, automatica, si applica anche alle sanzioni amministrative.
- Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): introduce la rottamazione‑quater delle cartelle, consentendo il pagamento integrale delle somme iscritte a ruolo senza sanzioni e interessi di mora. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2023 e il versamento può avvenire in 18 rate. La legge prevedeva anche uno stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 €.
- Legge 15/2025: conversione del DL 202/2024 (c.d. Milleproroghe), ha previsto la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater. L’art. 3‑bis consente a chi non ha pagato o ha pagato in ritardo le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024 di presentare domanda entro il 30 aprile 2025. L’Agenzia delle entrate‑Riscossione trasmette la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2025 e consente il pagamento in un’unica soluzione o in dieci rate; gli interessi sono applicati al 2% annuo .
È in discussione un saldo e stralcio 2026: secondo indiscrezioni riportate da Brocardi, la Legge di Bilancio 2026 potrebbe introdurre un nuovo stralcio per piccoli debitori (debiti modesti), per posizioni legate all’ISEE o per cartelle datate; i contributi potrebbero essere ridotti anche sul capitale . Tuttavia, al momento della redazione (novembre 2025) la norma non è ancora stata approvata; occorre attendere il testo definitivo.
1.4 Codice della crisi d’impresa e transazione fiscale
Per le imprese sovraindebitate esistono strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57‑61 CCII) consentono all’imprenditore di concordare con la maggioranza dei creditori un piano di pagamento con riduzione del debito; la norma distingue tra:
- Accordi ordinari (art. 57 CCII): richiedono l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% del totale, comportano un intervento del tribunale marginale e non impongono il rispetto della par condicio creditorum .
- Accordi agevolati (art. 60 CCII): richiedono solo il 30% dei consensi, a condizione di non richiedere misure protettive e di pagare integralmente i creditori estranei .
- Accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII): prevede categorie di creditori e consente l’estensione dell’accordo alla minoranza purché la maggioranza rappresenti almeno il 75% della categoria .
Gli accordi di ristrutturazione possono includere una transazione fiscale: il nuovo Codice consente di proporre un saldo e stralcio nei confronti del fisco e dell’INPS. La legge sul cram down fiscale (artt. 63‑64 CCII) permette al giudice di omologare l’accordo anche in assenza del voto favorevole del Fisco, se la proposta è più conveniente della liquidazione . In questo modo l’imprenditore può imporre all’Agenzia delle Entrate una riduzione del debito fiscale, superando l’atteggiamento spesso rigido dell’ente. .
1.5 Sovraindebitamento dei consumatori: Legge 3/2012 e piani del consumatore
La Legge 3/2012 (cosiddetta “legge sul sovraindebitamento” o “legge salva–suicidi”), confluita nel CCII ma ancora applicabile in varie disposizioni transitorie, consente alle persone fisiche non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) di accedere a tre procedure:
- Piano del consumatore: proposto da un soggetto non imprenditore, consente di ristrutturare i debiti con l’approvazione del giudice, anche senza l’assenso dei creditori. È una forma di cram down per il consumatore: il giudice valuta la fattibilità e la convenienza del piano.
- Accordo di composizione della crisi: simile agli accordi di ristrutturazione, richiede l’adesione della maggioranza dei creditori. Permette l’applicazione di stralci importanti e la falcidia del debito residuo.
- Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio): consente di vendere i beni del debitore per soddisfare i creditori e, una volta chiusa la procedura, ottenere l’esdebitazione.
L’avv. Monardo, come gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, assiste i debitori in tutte queste procedure, valutando se la proposta di saldo e stralcio sia percorribile o se sia preferibile ricorrere a un piano omologato dal tribunale.
1.6 Orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo indipendente che decide i reclami dei clienti verso banche e intermediari finanziari. Le sue decisioni, pur non essendo sentenze, orientano il comportamento degli operatori e vengono spesso richiamate nei procedimenti. Tra le pronunce più significative in materia di saldo e stralcio si segnala:
- Decisione ABF Collegio di Roma n. 7263/2022: il cliente chiedeva la cancellazione della segnalazione di sofferenza dopo aver pagato un saldo e stralcio. Il Collegio ha ricordato che la Circolare Banca d’Italia 139/1991 prevede che gli intermediari devono conservare la segnalazione a sofferenza per 36 mesi; il pagamento regolarizza la posizione ma non comporta la cancellazione immediata. Le banche devono solo aggiornare la segnalazione come “ristrutturata” .
- Decisione ABF Collegio di Roma n. 567/2017: il Collegio ha ritenuto legittimo il rifiuto della banca di accettare un’indennità assicurativa a saldo e stralcio in quanto l’importo offerto (5.531 €) era molto inferiore al debito residuo (21.109 €). È stato sottolineato che non esiste un diritto del cliente a ottenere l’estinzione integrale del debito con un pagamento inferiore .
2. Procedura passo–passo per negoziare il saldo e stralcio
Quando la banca rifiuta o non risponde a una proposta di saldo e stralcio, non bisogna scoraggiarsi. È possibile impostare una strategia passo per passo che combina analisi della posizione debitoria, valutazione delle garanzie, redazione di un’offerta credibile e l’eventuale ricorso a strumenti alternativi o a procedure giudiziali. Di seguito i passaggi da seguire.
2.1 Analisi preventiva della posizione
1. Raccogliere la documentazione: prima di formulare una proposta occorre avere una visione completa della propria esposizione. Vanno raccolti il contratto di mutuo o di finanziamento, i piani di ammortamento, gli estratti conto, le comunicazioni di messa in mora, eventuali decreti ingiuntivi, i prospetti della Centrale Rischi e le segnalazioni in CRIF. Nel caso di cartelle esattoriali, occorre verificare l’estratto di ruolo e le eventuali notifiche di pignoramento.
2. Calcolare il valore della garanzia: molte banche rifiutano il saldo e stralcio perché ritengono che la garanzia (l’immobile ipotecato o il bene finanziato) sia sufficiente per recuperare tutto il credito. È necessario verificare l’effettivo valore di mercato del bene, considerando il deprezzamento e i costi d’asta. Se il valore è inferiore al debito, la banca potrebbe essere più propensa ad accettare un’offerta.
3. Valutare la solvibilità: predisporre un quadro economico personale o aziendale (redditi, spese, altre esposizioni) è fondamentale per dimostrare alla banca che il debito non è più sostenibile. Per i debiti fiscali, l’ISEE è un parametro rilevante.
4. Controllare l’eventuale prescrizione: alcuni debiti possono essere prescritti (per i finanziamenti bancari la prescrizione è di 10 anni; per le utenze di 5 anni; per le cartelle esattoriali può variare a seconda del tributo). Verificare la decorrenza e l’interruzione della prescrizione consente di opporsi a richieste illegittime.
2.2 Elaborazione della proposta di saldo e stralcio
1. Determinare l’importo offerto: la proposta deve essere credibile. In genere si offre una percentuale compresa tra il 30% e il 70% del debito residuo, a seconda della gravità dell’insolvenza, del tempo trascorso dalla scadenza, della presenza di garanzie e dei costi che la banca dovrebbe sostenere per il recupero coattivo. Nell’ambito fiscale, la percentuale è spesso determinata dalla legge (16%, 20% o 35% per il saldo e stralcio 2019; 100% del capitale per la rottamazione) .
2. Modalità di pagamento: specificare se l’importo verrà versato in unica soluzione o in più rate. Le banche preferiscono il pagamento immediato, ma talvolta accettano dilazioni a fronte di garanzie (ad esempio fideiussioni) o di un piano concordato. Nella domanda di riammissione alla rottamazione‑quater la legge consente fino a 10 rate con scadenze semestrali .
3. Redigere la proposta per iscritto: la proposta deve essere formalizzata con una lettera indirizzata alla banca (o all’ente di riscossione) indicando l’importo offerto, le modalità di pagamento e richiedendo la cancellazione della segnalazione a sofferenza. È consigliabile chiedere espressamente che l’accordo abbia natura transattiva e che il creditore si impegni a rinunciare al residuo.
4. Allegare documenti: per dimostrare la propria situazione è utile allegare documenti come l’ISEE, l’attestazione di disoccupazione, la perizia immobiliare e ogni altro elemento che dimostri l’impossibilità di pagare integralmente il debito. La documentazione rafforza la credibilità della proposta e predispone la banca a valutarla positivamente .
2.3 Avviare la trattativa con la banca
1. Contattare l’ufficio precontenzioso: molte banche hanno una divisione per la gestione dei crediti deteriorati. È preferibile inviare la proposta a questo ufficio tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, così da avere la prova dell’invio.
2. Scegliere un intermediario esperto: la presenza di un avvocato o di un consulente esperto in diritto bancario può fare la differenza. Gli specialisti dello Studio Monardo presentano la proposta in modo professionale, richiamando la normativa e la giurisprudenza a favore del cliente. La banca sa di avere di fronte un soggetto qualificato e sarà più attenta a evitare errori.
3. Negoziazione diretta e controproposte: la banca può rifiutare la proposta o chiedere un importo superiore. È importante mantenere una linea negoziale ferma ma collaborativa, evidenziando i rischi per l’istituto (lunghezza delle procedure esecutive, svalutazione del bene ipotecato, costi legali). Ricordate di non accettare proposte verbali: tutto deve essere messo per iscritto.
4. Richiedere la cancellazione della segnalazione: se la banca accetta la proposta, il contratto deve prevedere espressamente l’obbligo per l’istituto di cancellare o aggiornare la segnalazione alla Centrale Rischi e alle banche dati private. La mancata cancellazione può generare responsabilità per inadempimento, come conferma la Cassazione .
2.4 Cosa fare se la banca rifiuta o non risponde
1. Sollecitare una risposta: se dopo 30 giorni la banca non risponde, è possibile inviare un sollecito formale, anche tramite l’avvocato, chiedendo una risposta entro un termine perentorio.
2. Valutare un reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): il cliente può presentare un ricorso all’ABF se ritiene che la banca abbia violato obblighi di correttezza o trasparenza. Ad esempio, l’ABF può condannare l’istituto per aver mantenuto la segnalazione a sofferenza nonostante l’accordo .
3. Contestare il debito: spesso i dinieghi dipendono dalla convinzione della banca che il debito sia corretto. Una verifica tecnica può evidenziare la presenza di interessi usurari, anatocismo, indeterminatezza del tasso, costi occulti (ad es. commissioni di massimo scoperto). Se emergono irregolarità, è possibile contestare il debito e ottenere una riduzione significativa. Anche le fideiussioni bancarie redatte secondo lo schema ABI del 2002 sono state dichiarate nulle dall’Antitrust; impugnare la fideiussione può ridurre la pretesa.
4. Opposizione alle procedure esecutive: se la banca avvia un pignoramento o un’asta, è possibile presentare opposizione ex art. 615 c.p.c., chiedere la sospensione dell’esecuzione e far valere la sproporzione tra debito e valore del bene. Il giudice può sospendere la procedura se ritiene che la vendita del bene sia inutile (es. valore inferiore al debito) o se le irregolarità contrattuali sono gravi.
5. Valutare procedure alternative: se la trattativa non va a buon fine, si può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento o agli accordi di ristrutturazione dei debiti, che consentono di proporre stralci anche senza il consenso della banca (cram down). La composizione negoziata della crisi può essere un passo preliminare per raggiungere un accordo con tutti i creditori.
3. Difese e strategie legali per ottenere l’accordo
Di seguito sono illustrate le principali strategie difensive che il debitore può utilizzare contro il rifiuto della banca. La scelta della strategia dipende dalla natura del debito (bancario, fiscale, professionale), dall’esistenza di garanzie e dalla situazione patrimoniale del debitore.
3.1 Contestazione del contratto e rideterminazione del debito
1. Verifica di usura e anatocismo: molti contratti di mutuo e finanziamento contengono tassi usurari o interessi anatocistici (capitalizzazione periodica degli interessi). Se il tasso effettivo globale (TEG) supera il tasso soglia usura determinato trimestralmente dalla Banca d’Italia, il creditore perde il diritto agli interessi e deve restituire quelli pagati indebitamente. Allo stesso modo, la capitalizzazione degli interessi in assenza di una specifica pattuizione scritta può essere illegittima. La rideterminazione del debito alla luce di queste irregolarità può convincere la banca ad accettare un saldo e stralcio più vantaggioso per il debitore.
2. Nullità delle fideiussioni: le fideiussioni bancarie predisposte secondo lo schema ABI del 2002 (artt. 2, 6 e 8) sono state ritenute nulle dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005). La giurisprudenza ha dichiarato nulli i patti che impongono al fideiussore la rinuncia preventiva ai termini di decadenza e la reviviscenza dell’obbligazione. Se la fideiussione è nulla, la banca non può agire contro il garante e potrebbe essere più propensa a chiudere il debito a saldo e stralcio.
3. Opposizione alle segnalazioni a sofferenza: la segnalazione deve essere preceduta da un preavviso scritto e deve indicare le ragioni della classificazione a sofferenza. Se la banca ha segnalato il cliente senza invio del preavviso o ha mantenuto la segnalazione dopo il saldo e stralcio, si può agire in giudizio per ottenere la cancellazione e il risarcimento (come riconosciuto da Cass. 3671/2024 ). Questa minaccia di causa può indurre la banca a negoziare l’accordo.
4. Rilievo della prescrizione e decadenza: se il creditore non agisce entro i termini di legge, il debito può prescriversi. Ad esempio, le rate di mutuo si prescrivono in 10 anni; le azioni di risarcimento danni in 5 anni; le fatture per forniture in 5 anni; le cartelle esattoriali seguono termini diversi a seconda del tributo. Contestare la prescrizione può annullare o ridurre il debito, spingendo la banca a chiudere in via transattiva.
3.2 Utilizzo delle procedure di sovraindebitamento e degli accordi di ristrutturazione
Se il debitore è una persona fisica non imprenditore o un piccolo imprenditore, può avviare una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo con i creditori o liquidazione controllata). La partecipazione di un gestore della crisi come l’avv. Monardo permette di predisporre un piano che prevede il pagamento parziale dei debiti (anche fiscalizzati) e l’esdebitazione del residuo. La banca sarà obbligata ad attenersi al piano omologato dal giudice, anche se non vi ha aderito.
Per le imprese, gli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dall’art. 57 e seguenti del CCII consentono di imporre ai creditori stralci e dilazioni. L’accordo ordinario richiede il consenso del 60% dei crediti, mentre quello agevolato ne richiede solo il 30% ; l’accordo ad efficacia estesa consente di vincolare anche la minoranza . La transazione fiscale e il cram down permettono di ridurre i debiti verso il Fisco e l’INPS senza il loro assenso . In molti casi, la banca preferirà un accordo privato a un piano giudiziale che potrebbe comportare stralci ancora più consistenti.
3.3 Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
L’ABF è un’alternativa rapida e poco costosa al tribunale. Il reclamo può essere presentato online e viene deciso in pochi mesi. L’ABF non può imporre il saldo e stralcio, ma può accertare violazioni di norme sulla trasparenza, come la mancata comunicazione della segnalazione a sofferenza o l’errata determinazione degli interessi. In diverse decisioni, il Collegio di Roma ha condannato la banca a risarcire il cliente e a cancellare la segnalazione quando l’accordo prevedeva la chiusura della posizione . Un intervento dell’ABF può mettere pressione sull’istituto e favorire un accordo.
3.4 Azioni giudiziarie ordinarie e cautelari
1. Opposizione all’esecuzione e alla precettazione: se la banca notifica un precetto o avvia il pignoramento, il debitore può presentare opposizione (art. 615 c.p.c.) eccependo l’illegittimità della pretesa (ad es. per usura) o l’estinzione del debito grazie a un accordo transattivo. Il giudice può sospendere la procedura se ritiene fondate le contestazioni.
2. Azione di nullità e di responsabilità contrattuale: se la banca rifiuta senza motivo una proposta ragionevole o si rende responsabile di comportamenti contrari alla buona fede, è possibile agire per far dichiarare la nullità delle clausole vessatorie e chiedere il risarcimento dei danni subiti (es. revoca del fido, segnalazione ingiustificata). L’ordinanza Cass. 3671/2024 riconosce il diritto al risarcimento per la mancata cancellazione della segnalazione .
3. Azione di accertamento negativo: il debitore può chiedere al giudice di accertare l’inesistenza o l’ammontare del debito. Una sentenza dichiarativa può costituire un’arma efficace per negoziare uno stralcio.
4. Strumenti alternativi al saldo e stralcio
Oltre al saldo e stralcio, l’ordinamento offre numerosi strumenti per ridurre o estinguere i debiti. Conoscere queste alternative consente di scegliere la soluzione più adatta alla propria situazione e di usarle come leva negoziale con la banca.
4.1 Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle
Come visto, la rottamazione consente di pagare integralmente le imposte iscritte a ruolo senza interessi di mora e sanzioni. Dal 2016 ad oggi si sono succedute varie edizioni (rottamazione I, II, ter, quater); l’ultima, la rottamazione‑quater, introdotta dalla Legge 197/2022, consente di versare le somme dovute in 18 rate in 5 anni. La Legge 15/2025 ha previsto la riammissione dei decaduti, con domanda entro il 30 aprile 2025 e pagamento in unica soluzione o in dieci rate . La rottamazione è utile quando il debitore è in difficoltà economica ma può pagare il capitale in modo dilazionato; non prevede, però, la riduzione del capitale.
4.2 Stralcio automatico dei mini debiti
Lo stralcio automatico riguarda i debiti di importo ridotto. L’art. 4 del DL 119/2018 ha previsto l’annullamento d’ufficio dei carichi fino a 1.000 € (capitale + interessi) affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2010. Il DL 41/2021 ha elevato la soglia a 5.000 € per i contribuenti con reddito imponibile fino a 30.000 €. Queste misure consentono la cancellazione automatica dei piccoli debiti senza dover presentare domanda, ma non si applicano ai debiti bancari né alle multe per reati o sentenze penali.
4.3 Piano del consumatore e accordo con i creditori (Legge 3/2012 / CCII)
Il piano del consumatore è uno strumento particolarmente adatto alle famiglie e ai piccoli imprenditori con una sola unità immobiliare adibita a prima casa. Il tribunale valuta la fattibilità del piano e, se lo omologa, consente di stralciare una parte consistente dei debiti. A differenza del saldo e stralcio bancario, non richiede l’accordo del creditore: è il giudice a imporre la riduzione. L’accordo di composizione della crisi richiede, invece, la maggioranza dei creditori. Entrambe le procedure prevedono l’esdebitazione finale: una volta eseguito il piano, il debitore è liberato dai debiti residui.
4.4 Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale (CCII)
Per le società e i professionisti, gli accordi di ristrutturazione e la transazione fiscale offrono la possibilità di ridurre i debiti e di ottenere dilazioni. Grazie al cram down fiscale introdotto dal CCII e dalla legge 2025, è possibile imporre al Fisco l’accettazione dell’accordo se la proposta è più vantaggiosa rispetto alla liquidazione . È una soluzione interessante per chi ha un’elevata esposizione fiscale o contributiva.
4.5 Liquidazione del patrimonio ed esdebitazione
Se il debitore non dispone di redditi sufficienti né di beni da conservare, può optare per la liquidazione controllata (ex Legge 3/2012). In questa procedura il giudice nomina un liquidatore che vende i beni del debitore e distribuisce il ricavato ai creditori; al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui. È una soluzione estrema ma consente di ripartire da zero.
5. Errori comuni e consigli pratici
Nel corso delle trattative per il saldo e stralcio molte persone commettono errori che possono compromettere l’esito. Ecco gli sbagli più frequenti e i consigli per evitarli:
- Proposte troppo basse: se l’offerta è irrisoria rispetto al debito e al valore della garanzia, la banca la rifiuterà. È meglio fare un’offerta realistica (ad es. 40‑60% del debito), magari motivata da perizie.
- Comunicazioni verbali: le proposte fatte per telefono o in filiale non hanno valore probatorio. È necessario inviare una lettera formale, preferibilmente tramite PEC, allegando documenti e indicando in modo chiaro la somma offerta e la richiesta di cancellazione della segnalazione.
- Mancata verifica del debito: prima di trattare occorre controllare che il debito sia calcolato correttamente. Errori nei conteggi, applicazione di interessi usurari o commissionali illegittime possono ridurre l’ammontare dovuto e rafforzare la posizione del debitore.
- Trascurare la segnalazione in Centrale Rischi: molte persone pagano a saldo e stralcio ma non richiedono la cancellazione della segnalazione. Come ha stabilito la Cassazione, la banca deve cancellare o aggiornare immediatamente la posizione ; in caso contrario, può essere condannata al risarcimento. Nella proposta è importante inserire questa clausola.
- Agire senza consulenza: negoziare con una banca senza l’assistenza di un legale esperto può portare a accordi svantaggiosi o a rinunce inconsapevoli. Un avvocato specializzato conosce le norme, la giurisprudenza e le tecniche di negoziazione e può impostare la strategia più efficace.
- Aspettare troppo a lungo: la tempistica è fondamentale. Per molte definizioni agevolate (rottamazione, riammissione) esistono termini perentori. Ad esempio, la domanda di riammissione alla rottamazione‑quater deve essere presentata entro il 30 aprile 2025 ; perdere il termine comporta la decadenza. Anche nelle trattative private, agire tempestivamente evita che la banca ceda il credito a società di recupero o avvii il pignoramento.
6. Tabelle riepilogative
Per rendere più agevole la consultazione, si propongono alcune tabelle di sintesi. Le tabelle contengono parole chiave, cifre e brevi descrizioni; le spiegazioni dettagliate sono nel testo.
6.1 Norme principali e loro contenuto
| Norma/atto | Contenuto sintetico | Effetti principali |
|---|---|---|
| Art. 1965 c.c. | Disciplina la transazione: contratto con cui le parti, con reciproche concessioni, pongono fine o prevengono una lite | La transazione a saldo e stralcio modifica consensualmente il debito senza novazione |
| Cass. 22231/2014 | Transazione parziale con debitori solidali | Se un coobbligato paga meno della sua quota, il debito residuo degli altri si riduce proporzionalmente |
| Cass. 12876/2015 | Novazione | La transazione a saldo e stralcio non è novativa; l’obbligazione originaria resta in vita fino al pagamento |
| Cass. 3671/2024 | Cancellazione segnalazione | La banca deve cancellare subito la segnalazione alla Centrale Rischi dopo il saldo e stralcio; altrimenti è responsabile |
| Legge 145/2018 (art. 1 commi 184–198) | Saldo e stralcio cartelle per contribuenti con ISEE ≤ 20.000 € | Pagamento del 16‑35% del debito, senza interessi e sanzioni, per carichi affidati dal 2000 al 2017 |
| DL 119/2018 art. 4 | Stralcio automatico debiti ≤ 1.000 € | Annullamento d’ufficio dei carichi affidati a riscossione dal 2000 al 2010 |
| DL 41/2021 art. 4 c. 4 | Stralcio automatico debiti ≤ 5.000 € per contribuenti con reddito ≤ 30.000 € | Annullamento di imposte, sanzioni e interessi per i carichi 2000‑2010 |
| Legge 197/2022 | Rottamazione‑quater | Pagamento del solo capitale in 18 rate, decadenza se si salta la prima rata |
| Legge 15/2025 art. 3‑bis | Riammissione alla rottamazione‑quater | I decaduti possono presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e pagare in unica soluzione o in 10 rate |
| Articoli 57‑61 CCII | Accordi di ristrutturazione dei debiti | Accordi ordinari (60% consensi), agevolati (30%), ad efficacia estesa (75% per categorie) |
| Articoli 63‑64 CCII | Transazione fiscale e cram down | Il giudice può omologare l’accordo anche senza il voto di Fisco e INPS se più conveniente |
| Circolare Banca d’Italia 139/1991 | Segnalazione sofferenze e cancellazione | La segnalazione “a sofferenza” permane per 36 mesi; dopo il saldo e stralcio la banca deve aggiornare la posizione |
6.2 Termini e scadenze principali (novembre 2025)
| Termine/Scadenza | Riferimento normativo | Descrizione |
|---|---|---|
| 30 aprile 2025 | Legge 15/2025 art. 3‑bis | Presentazione domanda di riammissione alla rottamazione‑quater |
| 31 luglio 2025 | Legge 15/2025 | Scadenza prima rata (o unica soluzione) della riammissione |
| 30 novembre 2025 | Legge 15/2025 | Scadenza seconda rata della riammissione |
| 28 febbraio / 31 maggio / 31 luglio / 30 novembre 2026 e 2027 | Legge 15/2025 | Scadenze delle rate successive della riammissione |
| Legge di Bilancio 2026 | In discussione | Possibile nuovo saldo e stralcio per piccoli debitori e debiti datati |
| 36 mesi | Circolare 139/1991 | Permanenza della segnalazione a sofferenza dopo il saldo e stralcio |
6.3 Strumenti difensivi e benefici
| Strumento | Chi può usarlo | Benefici principali |
|---|---|---|
| Saldo e stralcio bancario (transazione) | Debitori privati e imprese | Riduzione del debito con accordo volontario; estinzione della posizione; cancellazione o aggiornamento della segnalazione |
| Saldo e stralcio cartelle (Legge 145/2018) | Persone fisiche con ISEE ≤ 20.000 € | Pagamento percentuale del debito; cancellazione di sanzioni e interessi |
| Rottamazione‑quater (Legge 197/2022) | Debitori fiscali | Pagamento solo del capitale in 18 rate; nessuna riduzione del capitale ma azzeramento di sanzioni e interessi |
| Riammissione alla rottamazione (Legge 15/2025) | Decaduti dalla rottamazione | Possibilità di rientrare nel piano di definizione agevolata; pagamento in 10 rate |
| Stralcio automatico (DL 119/2018 e DL 41/2021) | Contribuenti con debiti ≤ 1.000 o 5.000 € | Annullamento d’ufficio dei carichi, senza domande |
| Piano del consumatore / accordo con i creditori | Consumatori, professionisti, microimprese | Falcidia del debito e esdebitazione; omologa giudiziale; non richiede assenso unanime |
| Accordi di ristrutturazione dei debiti (CCII) | Imprese | Riduzione del debito e dilazioni; transazione fiscale; cram down |
| Composizione negoziata della crisi (DL 118/2021) | Imprese in crisi ma risanabili | Percorso stragiudiziale con esperto indipendente; facilita il dialogo con i creditori; possibile accesso a misure protettive |
| Liquidazione controllata | Debitori senza capacità di pagamento | Vendita dei beni e cancellazione dei debiti residui; possibilità di conservare la prima casa in alcuni casi |
| Reclamo all’ABF | Clienti bancari | Risoluzione rapida delle controversie bancarie; possibile condanna della banca a cancellare segnalazioni e risarcire danni |
7. Domande e risposte frequenti (FAQ)
1. Che cos’è il saldo e stralcio bancario?
Il saldo e stralcio è un accordo transattivo con cui il debitore paga una somma inferiore al debito residuo e il creditore rinuncia alla parte restante. Non è una novazione del debito ma una riduzione consensuale, come stabilito dalla Cassazione .
2. Qual è la differenza tra saldo e stralcio e rottamazione delle cartelle?
La rottamazione (definizione agevolata) consente di pagare l’intero capitale iscritto a ruolo senza interessi né sanzioni, in diverse rate. Il saldo e stralcio riduce anche il capitale, ma di norma si applica solo alle persone fisiche con ISEE basso (Legge 145/2018) o su base volontaria nei rapporti privati.
3. La banca è obbligata ad accettare il saldo e stralcio?
No. Il saldo e stralcio è un accordo volontario; la banca può rifiutare l’offerta. Tuttavia, la giurisprudenza impone all’istituto di trattare con buona fede e di cancellare le segnalazioni una volta raggiunto l’accordo .
4. Quanto posso offrire alla banca?
Dipende dal valore del debito, dalla garanzia e dalla convenienza per il creditore. In genere l’offerta varia tra il 30% e il 70% del debito residuo. È consigliabile allegare perizie e prospetti economici per motivare la cifra.
5. Cosa succede se la banca rifiuta?
È possibile inviare un sollecito, presentare un reclamo all’ABF, contestare il debito per usura o anatocismo, opporsi alle procedure esecutive o ricorrere a piani di ristrutturazione e sovraindebitamento.
6. Quanto tempo rimane la segnalazione a sofferenza dopo il saldo e stralcio?
Secondo la Circolare Banca d’Italia 139/1991, la segnalazione resta per 36 mesi ma deve essere aggiornata a “ristrutturata” immediatamente dopo il pagamento . La Cassazione ha sancito che la banca deve cancellare o correggere subito la segnalazione .
7. Posso chiedere un saldo e stralcio su un mutuo ipotecario?
Sì, ma la banca valuterà il valore dell’immobile rispetto al debito. Se la casa vale meno del debito e i costi di esecuzione sono elevati, l’istituto potrebbe accettare una proposta a saldo. Se invece l’immobile copre il debito, la banca preferirà il pignoramento.
8. È possibile dilazionare il saldo e stralcio?
Dipende dalla banca. Alcuni istituti accettano un pagamento in due o tre rate; altri esigono l’importo in un’unica soluzione. Nelle definizioni agevolate fiscali la legge prevede rateazioni (ad es. 10 rate nella riammissione alla rottamazione) .
9. Devo pagare le spese legali alla banca?
Nelle trattative extragiudiziali le spese di recupero non sempre sono dovute. Se la banca ha incaricato una società di recupero crediti, può richiedere il rimborso; tuttavia, tali costi devono essere documentati. In sede giudiziale, le spese seguono la soccombenza.
10. Posso fare un saldo e stralcio per i debiti con l’INPS?
I contributi previdenziali affidati all’Agenzia della riscossione possono essere oggetto di definizione agevolata (rottamazione e saldo e stralcio 2019) . Per i contributi non affidati, è possibile proporre un accordo con l’ente nell’ambito di un piano di ristrutturazione o di sovraindebitamento.
11. Cosa succede se non pago la prima rata della rottamazione o della riammissione?
La decadenza è automatica: se non si paga la prima rata o la si paga in ritardo, si perde il beneficio e l’intero debito torna dovuto. La Legge 15/2025 ha concesso una tolleranza di 5 giorni, ma non oltre.
12. Quali sono i vantaggi del piano del consumatore?
Permette di ottenere una forte riduzione del debito anche senza l’assenso dei creditori; blocca le procedure esecutive; consente di conservare la prima casa; prevede l’esdebitazione al termine.
13. Posso richiedere un saldo e stralcio se il credito è stato ceduto a una società di recupero?
Sì, il nuovo cessionario può accettare una proposta di saldo e stralcio. Spesso le società di recupero acquistano crediti deteriorati a prezzi bassi e sono interessate a chiudere rapidamente. È importante verificare la legittimità della cessione e la regolarità delle notifiche.
14. La banca può segnalare nuovamente il mio nome dopo il saldo e stralcio?
In linea di principio no, perché l’obbligazione si considera estinta. Tuttavia, se emergono altre posizioni debitorie o se il pagamento non avviene secondo gli accordi, la banca può segnalare una nuova sofferenza.
15. Come influisce l’ISEE sul saldo e stralcio fiscale?
Per il saldo e stralcio delle cartelle introdotto dalla Legge 145/2018, l’ISEE determina la percentuale da versare: 16% per ISEE fino a 8.500 €, 20% da 8.500,01 a 12.500 € e 35% da 12.500,01 a 20.000 € . Per le nuove misure in discussione (Legge di Bilancio 2026) l’ISEE potrebbe costituire un criterio di accesso .
16. Quali documenti devo presentare all’ABF?
È necessario allegare la copia del contratto, la corrispondenza intercorsa con la banca, la proposta di saldo e stralcio, le prove dell’avvenuto pagamento e della mancata cancellazione della segnalazione. Il ricorso deve essere preceduto da un reclamo all’istituto.
17. È possibile proporre un saldo e stralcio dopo un decreto ingiuntivo?
Sì. Anche dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo o durante un pignoramento è possibile formulare una proposta di saldo e stralcio. La banca potrebbe preferire chiudere subito anziché proseguire con la procedura, soprattutto se i costi di esecuzione sono elevati.
18. Che cosa succede alle garanzie (fideiussioni, pegni) dopo il saldo e stralcio?
In linea generale, l’accordo transattivo deve prevedere la liberazione delle garanzie. Se la banca rinuncia al residuo, deve svincolare l’ipoteca o il pegno. Le fideiussioni si estinguono solo se il residuo è cancellato; in caso contrario, il fideiussore rimane obbligato per la parte stralciata.
19. Cos’è il cram down fiscale?
È un istituto previsto dagli artt. 63‑64 CCII che consente al giudice di approvare un accordo di ristrutturazione dei debiti anche senza l’assenso del Fisco e dell’INPS, a condizione che la proposta sia più conveniente della liquidazione . Consente di imporre uno stralcio o una dilazione del debito fiscale.
20. Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026 in materia di saldo e stralcio?
Le indiscrezioni parlano di tre varianti: uno stralcio per piccoli debitori, uno basato sull’ISEE e uno per cartelle datate . Tuttavia, al momento non c’è un testo definitivo; sarà necessario attendere l’approvazione della legge.
8. Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio come funziona un saldo e stralcio e come impostare la trattativa, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Le cifre sono indicative; ogni caso deve essere analizzato su misura.
8.1 Caso n. 1 – Mutuo ipotecario con valore dell’immobile inferiore al debito
Situazione: Laura ha un debito residuo di 150.000 € su un mutuo ipotecario. A causa della perdita del lavoro non riesce a pagare le rate. La banca valuta l’immobile a 100.000 € (valore di mercato ridotto per via dello stato di degrado). Se la banca procedesse al pignoramento e alla vendita all’asta, probabilmente incasserebbe ancora meno (circa 70.000 € al netto delle spese).
Proposta: Laura, assistita dallo Studio Monardo, formula una proposta di saldo e stralcio di 85.000 €, da pagare in un’unica soluzione. Allega una perizia immobiliare che stima il valore a 95.000 €, dimostra la perdita del lavoro e afferma che intende reperire la somma attraverso un prestito familiare.
Esito: La banca, considerata la convenienza rispetto alla vendita all’asta, accetta la proposta. Il contratto prevede che, una volta ricevuto il pagamento, l’istituto rinunci alla differenza di 65.000 € e cancelli l’ipoteca sull’immobile. Inoltre, si prevede la cancellazione della segnalazione a sofferenza.
8.2 Caso n. 2 – Carta revolving con usura
Situazione: Marco ha utilizzato una carta di credito revolving che applica un TAEG del 26% annuo. L’ammontare dovuto è di 12.000 €. Attraverso un’analisi tecnica, l’avv. Monardo dimostra che il tasso è usurario perché supera il tasso soglia stabilito dalla Banca d’Italia per il periodo di riferimento. In base alla legge, il cliente non deve gli interessi usurari.
Proposta: Viene predisposta una proposta di saldo e stralcio di 6.000 €, cioè il capitale effettivamente ricevuto, con rinuncia agli interessi. Si minaccia, in alternativa, un’azione giudiziaria per far dichiarare la nullità delle clausole usurarie.
Esito: La banca preferisce chiudere il contenzioso e accetta la proposta. L’accordo stabilisce la cancellazione della segnalazione e la rinuncia agli interessi.
8.3 Caso n. 3 – Debiti fiscali in grave difficoltà economica
Situazione: Anna ha cartelle esattoriali per un totale di 18.000 €, comprese imposte IRPEF e contributi INPS. Il suo ISEE è di 9.000 €.
Procedura: Anna può accedere al saldo e stralcio 2019 previsto dalla Legge 145/2018. L’aliquota applicabile è il 16% del debito (ISEE ≤ 8.500 €), ma nel suo caso rientra nella fascia 20% perché il suo ISEE supera di poco tale soglia . La somma da pagare sarà dunque 20% di 18.000 €, ossia 3.600 €. L’Agenzia della riscossione calcola l’importo e invia la comunicazione. Anna paga in cinque rate e ottiene la cancellazione del residuo.
8.4 Caso n. 4 – Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale
Situazione: La società XY Srl ha debiti bancari e fiscali per 2 milioni di euro. I creditori bancari rappresentano il 40% del debito, l’Agenzia delle Entrate il 50% e fornitori il restante 10%. La società è ancora operativa e produce utili ridotti.
Procedura: XY Srl, con l’assistenza dello Studio Monardo, avvia una composizione negoziata e poi propone un accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60 CCII) perché intende non richiedere misure protettive e prevede di pagare integralmente i creditori estranei. L’accordo riceve l’adesione del 30% dei creditori (richiesta minima). Nel piano è inserita una transazione fiscale: propone di pagare il 40% dei debiti fiscali in cinque anni, dimostrando che il valore di liquidazione sarebbe inferiore. La società ottiene l’omologa dal giudice che applica il cram down fiscale . La banca, temendo uno stralcio maggiore in giudizio, decide di aderire all’accordo e accetta un saldo e stralcio del 60% del proprio credito.
9. Conclusione
La chiusura di un debito con un accordo di saldo e stralcio rappresenta una straordinaria opportunità per i debitori in difficoltà, ma richiede competenza, strategia e tempestività. L’ordinamento non obbliga i creditori ad accettare le proposte; tuttavia, le norme del codice civile, le disposizioni fiscali (Legge 145/2018, Legge 197/2022, Legge 15/2025), il Codice della crisi e la giurisprudenza della Cassazione offrono una serie di tutele per il debitore. Le sentenze richiamate dimostrano che la transazione non è novativa , che i condebitori non possono avvantaggiarsi oltre misura e che la banca ha l’obbligo di cancellare la segnalazione a sofferenza dopo il pagamento . Le procedure di sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione e il cram down fiscale consentono di imporre stralci anche senza il consenso dei creditori .
Agire tempestivamente è fondamentale: molte definizioni agevolate prevedono scadenze rigide (ad es. 30 aprile 2025 per la riammissione alla rottamazione ). È altresì importante non commettere errori nelle trattative: l’offerta deve essere realistica, formalizzata per iscritto e accompagnata da documenti che dimostrino la reale difficoltà economica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono pronti ad assistere i debitori in ogni fase: dall’analisi del contratto alla verifica di usura e anatocismo, dalla preparazione della proposta di saldo e stralcio all’eventuale ricorso all’ABF o al tribunale. Grazie alla qualifica di cassazionista, al ruolo di gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo può offrire una tutela completa e personalizzata.
Affidandosi allo studio, il lettore potrà valutare tutte le opzioni a disposizione – saldo e stralcio, rottamazione, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore – e scegliere la strategia più adatta per salvaguardare il patrimonio e ripartire. Ricordate: non aspettate che la banca avvii il pignoramento o che scadano i termini. Un intervento tempestivo e professionale può fare la differenza tra la rovina e una soluzione sostenibile.
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