Avviso di addebito INPS: come contestarlo e sospendere la riscossione

Introduzione

Ignorare un avviso di addebito dell’INPS è uno degli errori più gravi che un lavoratore o un imprenditore possa commettere. Dal 2011 l’INPS non emette più la classica cartella di pagamento per recuperare i contributi omessi ma invia un avviso di addebito immediatamente esecutivo: trascorsi sessanta giorni senza pagare o proporre opposizione diventa un titolo valido per avviare pignoramenti, iscrizioni ipotecarie o fermi amministrativi . I tempi sono estremamente serrati – sessanta giorni per pagare e quaranta per contestare – e la tutela del contribuente richiede scelte rapide e informate. Ogni errore può trasformarsi in sanzioni, interessi e aggio del concessionario, rendendo il debito ancora più gravoso .

In queste pagine troverai una guida completa e aggiornata al mese di ottobre 2025, basata su leggi, decreti, circolari e pronunce della Corte di Cassazione e dei tribunali italiani. Ti spiegheremo passo dopo passo come leggere un avviso di addebito, quali termini rispettare, come presentare ricorso al giudice del lavoro, come ottenere la sospensione dell’esecuzione e quali strumenti di definizione agevolata possono ridurre o eliminare il debito (rottamazione quater, saldo e stralcio, rateizzazioni, piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata). Verranno evidenziati i principali errori da evitare e forniti esempi numerici per aiutarti a valutare la convenienza delle diverse strategie.

Prima di entrare nel merito è doverosa la presentazione di chi ha redatto questa guida. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, coordina uno studio legale e commerciale multidisciplinare con professionisti specializzati in diritto bancario, tributario e previdenziale su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della legge 3/2012, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In qualità di difensore di fiducia e consulente di imprese, artigiani e privati, ha accumulato una vasta esperienza nella contestazione degli avvisi di addebito, nella sospensione delle riscossioni e nella costruzione di piani di rientro sostenibili.

Lo staff dello studio – composto da avvocati del lavoro, tributaristi, commercialisti e consulenti del lavoro – analizza gli atti ricevuti, valuta la legittimità delle pretese contributive e propone soluzioni su misura: ricorsi al giudice del lavoro per annullare l’avviso, opposizioni agli atti esecutivi, istanze di rateizzazione, trattative stragiudiziali con l’INPS, definizioni agevolate, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. L’obiettivo è proteggere il patrimonio del debitore, sospendere l’esecuzione e ridurre il debito mediante strumenti legali efficaci.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Origine e natura dell’avviso di addebito

L’avviso di addebito è stato introdotto dall’art. 30 del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) che ha sostituito, dal 1 gennaio 2011, la tradizionale cartella di pagamento per la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS. La norma dispone che l’avviso:

  • venga emesso dagli uffici dell’INPS per tutte le somme dovute “a qualunque titolo” e costituisca titolo esecutivo immediatamente azionabile dagli agenti della riscossione ;
  • contenga a pena di nullità i dati identificativi del debitore (codice fiscale), i periodi di riferimento dei contributi, la causale, la distinzione tra quota capitale, sanzioni e interessi, l’indicazione dell’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale, la data di formazione e la firma del responsabile ;
  • intimi al debitore di pagare entro sessanta giorni dalla notifica e lo avverta che, in mancanza, l’agente procederà ad espropriazione forzata .

L’avviso di addebito, a differenza della cartella, è notificato direttamente dall’INPS tramite posta elettronica certificata (PEC), messo comunale o raccomandata con avviso di ricevimento . Dopo 60 giorni il titolo viene “caricato” sui sistemi dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, che può avviare pignoramenti senza ulteriori formalità. Questo meccanismo, introdotto per velocizzare la riscossione, presenta criticità per i debitori: l’avviso non subisce gli automatismi di sospensione che talvolta vengono previsti per le cartelle (si pensi alla sospensione di 150 giorni per le cartelle introdotta dal DL 146/2021, non applicabile agli avvisi ) ed è soggetto a termini più brevi per l’opposizione.

1.2 Norme procedimentali (art. 24 D.Lgs. 46/1999)

La procedura di contestazione dell’avviso è disciplinata dall’art. 24 del D.Lgs. 46/1999, il quale regola l’iscrizione a ruolo delle entrate non erariali e – dopo le modifiche del 2011 – si applica anche agli avvisi di addebito. In sintesi:

  • Prima di emettere l’avviso esecutivo l’INPS può inviare un avviso bonario: se il debitore paga entro 30 giorni non si procede oltre .
  • In presenza di un ricorso amministrativo o giudiziale sull’accertamento del credito, l’INPS deve attendere il provvedimento definitivo prima di formare il ruolo . Ne deriva che l’avviso di addebito non può anticipare un contenzioso ancora pendente.
  • Il debitore può proporre opposizione nel merito entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito davanti al Giudice del lavoro; in caso di mere irregolarità formali (vizi della notifica, mancanza di firma, ecc.) l’opposizione è regolata dagli artt. 617–618 c.p.c. e deve essere proposta entro 20 giorni .
  • Il giudice può sospendere l’esecuzione dell’avviso quando ricorrono gravi motivi; l’ordinanza di sospensione deve essere notificata all’agente della riscossione .

1.3 La prescrizione dei contributi e la stabilità del credito

Una questione frequente riguarda la prescrizione del credito contributivo. La Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 23397/2016) ha precisato che l’avviso di addebito non trasforma la prescrizione quinquennale dei contributi in prescrizione decennale. L’effetto dell’avviso – se non impugnato nei 40 giorni – è di rendere il credito definitivo, ma non di farlo decorrere dal nuovo termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per i titoli giudiziali: la prescrizione resta quindi di cinque anni . Questo principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità.

Una recente ordinanza della Cassazione (n. 14548 del 30 maggio 2025) è intervenuta sul rapporto tra retribuzioni e contributi: secondo la Corte, la prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui la prestazione lavorativa è resa e la retribuzione diventa dovuta, non dalla pronuncia della sentenza che accerta la maggiore retribuzione . Anche in questo caso l’avviso di addebito andava impugnato entro 40 giorni e l’azione giudiziaria promossa dai lavoratori nei confronti del datore di lavoro non interrompeva la prescrizione dei crediti contributivi .

1.4 Giurisprudenza recente sull’avviso di addebito

Il tema dell’avviso di addebito è stato oggetto di numerose sentenze della Corte di Cassazione, dei tribunali del lavoro e delle commissioni tributarie. Tra le pronunce più significative si segnalano:

  • Cass. 17 aprile 2014 n. 8379: la Corte ha stabilito che l’avviso di addebito è legittimo solo se è preceduto da un accertamento definitivo del credito e se contiene tutte le informazioni previste dall’art. 30 D.L. 78/2010; in mancanza di questi elementi l’atto è nullo .
  • Cass. 18 febbraio 2016 n. 4032: ha ribadito che l’avviso di addebito, pur costituendo titolo esecutivo, conserva natura amministrativa e non giudiziale; pertanto l’omessa impugnazione entro 40 giorni rende il credito definitivo ma non ne allunga la prescrizione .
  • Cass. Sez. Un. 17 novembre 2016 n. 23397: ha risolto il contrasto giurisprudenziale sulla prescrizione, confermando il termine quinquennale e precisando che la mancata opposizione non produce gli effetti dell’art. 2953 c.c. .
  • Tribunale di Milano, ord. gennaio 2025 (LexCED): ha dichiarato tardiva l’opposizione proposta avverso un avviso di addebito notificato mesi prima, sottolineando che ogni avviso deve essere impugnato autonomamente entro 40 giorni e che la successiva intimazione di pagamento non riapre i termini .
  • Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 11189/2024: la Corte ha affrontato l’ipotesi di avviso di addebito per omissione contributiva e ha confermato che, nel calcolo dei contributi, occorre fare riferimento alla retribuzione dovuta per legge o per contratto e non a quella effettivamente corrisposta . Questo principio rafforza la posizione dell’INPS nelle richieste contributive e impone al debitore di contestare l’avviso nel merito.
  • Cassazione, sezione lavoro, n. 14548/2025: oltre alla questione della prescrizione, la Corte ha escluso che le sentenze tra dipendenti e datore di lavoro possano interrompere la prescrizione dei contributi .

1.5 Norme speciali e chiarimenti amministrativi

Nonostante l’immediatezza esecutiva, l’avviso di addebito è soggetto a una serie di norme che ne attenuano gli effetti:

  • Estensione ai contributi non ancora definitivi – L’art. 24 co. 3 D.Lgs. 46/1999 vieta all’INPS di emettere l’avviso se il credito è oggetto di un procedimento amministrativo o giudiziario non definito. Di conseguenza, il debitore che ha impugnato un avviso di accertamento non dovrebbe ricevere un avviso di addebito prima della sentenza passata in giudicato .
  • DURC e presenza di contenzioso – Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) non può essere negato quando vi sono debiti previdenziali sospesi in attesa di decisione amministrativa o giudiziale. L’art. 8 del D.M. 24 ottobre 2007, come modificato dal D.M. 30 gennaio 2015, stabilisce che la regolarità contributiva persiste anche in presenza di debiti contestati, finché il giudizio non sia definito .
  • Chiarimenti dell’INPS – La Circolare n. 168 del 30 dicembre 2010 e i Messaggi n. 3881/2011 e 3913/2016 (tra gli altri) hanno fornito le istruzioni operative per la redazione dell’avviso, l’indicazione delle somme iscritte e l’affidamento all’Agente della riscossione. Questi documenti precisano che l’avviso deve essere notificato per PEC ove disponibile e che il debitore ha la possibilità di accedere agli atti per verificare il calcolo dei contributi.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica

Di seguito un percorso pratico per comprendere cosa accade dal momento in cui ricevi un avviso di addebito e quali azioni intraprendere per difenderti.

2.1 Avviso bonario e fase precontenziosa

L’INPS, prima di emettere un avviso esecutivo, può trasmettere un avviso bonario per invitare il contribuente a regolarizzare la sua posizione. Si tratta di una comunicazione informale che consente di pagare l’importo dovuto entro 30 giorni senza sanzioni aggiuntive . Se il debitore paga nei termini, la procedura si ferma e l’INPS non emette l’avviso di addebito. In caso contrario, l’Istituto procede a formare il titolo esecutivo.

Cosa fare:

  1. Verificare la fondatezza della richiesta: recuperare le buste paga, i modelli F24 versati, i contratti e ogni documento utile.
  2. Chiedere all’INPS, tramite istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990, il dettaglio dei calcoli che portano alla formazione del credito (contributi, sanzioni, interessi).
  3. Valutare se esistono cause di decadenza o prescrizione e se la contestazione dell’avviso bonario può evitare la successiva iscrizione a ruolo.

2.2 Emissione dell’avviso di addebito

Se il pagamento non avviene, l’INPS emette l’avviso di addebito, che deve contenere tutte le indicazioni previste dall’art. 30 D.L. 78/2010: codice fiscale, periodi contributivi, causale, distinzione tra capitale, interessi e sanzioni, indicazione dell’agente della riscossione, firma del responsabile e intimazione a pagare entro 60 giorni . La notifica avviene tramite PEC, messo comunale o raccomandata.

L’avviso riporta anche i costi di riscossione (aggio). Se il pagamento avviene entro 60 giorni l’aggio è pari al 3% delle somme iscritte; oltre il termine, l’aggio sale al 6% ed è dovuto anche in caso di ricorso, salvo sospensione . Il mancato pagamento entro 60 giorni comporta l’affidamento del titolo all’Agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, AER) che può procedere all’esecuzione forzata.

Cosa fare:

  • Verifica formale: controlla che l’avviso sia firmato (anche digitalmente) e contenga tutte le indicazioni obbligatorie. La mancanza di uno degli elementi essenziali determina la nullità dell’atto, che dovrà essere fatta valere con opposizione.
  • Verifica sostanziale: controlla che il periodo contributivo indicato sia corretto e che le somme richieste non siano già state versate o siano prescritte. Confronta i dati con le denunce UNIEMENS, i modelli F24 o la contabilità della tua azienda.
  • Calcolo degli importi: verifica come sono state calcolate sanzioni e interessi. In caso di errori potrai contestarli.
  • DURC: se hai in corso lavori pubblici o appalti, ricorda che l’avviso contestato non incide sulla regolarità contributiva fino alla pronuncia definitiva .

2.3 I termini per pagare o impugnare

La notifica dell’avviso di addebito fa decorrere due termini perentori:

AdempimentoTermineNorma
Pagare l’importo richiesto60 giorni dalla data di notificaArt. 30 D.L. 78/2010
Proporre opposizione nel merito (contestare il credito)40 giorni dalla notificaArt. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999
Opposizione agli atti esecutivi (vizi formali)20 giorni dalla notifica o dal primo atto esecutivoArt. 29 D.Lgs. 46/1999

La mancata impugnazione entro 40 giorni rende il credito definitivo: non potrà più essere contestato nel merito neppure in sede di opposizione alla cartella o all’atto di pignoramento . L’eventuale ricorso dovrà essere notificato all’INPS e depositato presso il tribunale del lavoro competente per territorio. Non è necessario citare l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, salvo che vengano contestati anche vizi dell’esecuzione.

Attenzione: non fare affidamento su comunicazioni “informali” o telefoniche: solo la notifica formale dell’avviso fa decorrere i termini. Se hai un indirizzo PEC regolarmente censito negli elenchi pubblici, l’INPS notificherà l’atto a quell’indirizzo; verifica la tua casella PEC per evitare decadenze.

2.4 Come proporre opposizione

L’opposizione avverso l’avviso di addebito si svolge dinanzi al Giudice del lavoro, in analogia al rito previsto dall’art. 442 c.p.c. per le controversie previdenziali. La procedura prevede:

  1. Redazione del ricorso: va indicata la parte ricorrente (datore di lavoro o contribuente) e la controparte (INPS). È necessario esporre i fatti, specificare i motivi di opposizione (vizi formali, inesistenza del credito, prescrizione, ecc.) e chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività dell’avviso e la declaratoria di nullità.
  2. Notifica: il ricorso deve essere notificato all’INPS (e, se vengono contestate l’esecuzione o gli atti del concessionario, anche all’Agente della riscossione) entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso .
  3. Deposito: entro il successivo termine stabilito dal tribunale, si deposita il ricorso con le ricevute di notificazione, i documenti e la relata di notifica. L’iscrizione a ruolo non richiede il pagamento del contributo unificato nelle controversie previdenziali.
  4. Udienza e sospensione: il giudice fissa l’udienza di comparizione e, su istanza del ricorrente, può emettere un’ordinanza di sospensione dell’esecutività qualora siano ravvisati gravi motivi (in genere una fondata contestazione del credito o la sussistenza di un danno grave ed irreparabile). L’ordinanza deve essere notificata all’Agente della riscossione per impedire l’avvio o la prosecuzione delle procedure esecutive.

Nel ricorso bisogna precisare se si chiede la sospensione anche delle sanzioni e degli interessi e se si intende eccepire la prescrizione o la decadenza. È fondamentale allegare tutti i documenti che dimostrano la fondatezza delle proprie ragioni: prove dei versamenti effettuati, buste paga, contratti, corrispondenza con l’INPS, ecc.

2.5 Opposizione agli atti esecutivi (vizi formali)

Laddove l’avviso presenti esclusivamente vizi formali (ad esempio mancanza di sottoscrizione, mancata indicazione del responsabile, errori di notifica o inesistenza di un requisito previsto dalla legge), l’opposizione si propone ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso o del primo atto esecutivo. In questo caso è sufficiente citare l’INPS e, se del caso, l’Agente della riscossione e chiedere al giudice di dichiarare la nullità dell’atto per violazione di legge.

2.6 Conseguenze del mancato pagamento

Trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso senza che sia stato pagato l’importo o proposta opposizione, l’INPS affida il titolo all’Agenzia Entrate‑Riscossione. A partire da questo momento il debitore può ricevere:

  • Intimazione di pagamento o pre‑avviso di fermo o ipoteca: sollecitazione a pagare entro 5 giorni; trascorso il termine, l’AER può iscrivere ipoteca sui beni immobili o fermo amministrativo sul veicolo.
  • Pignoramento presso terzi: l’Agente ordina al datore di lavoro, alla banca o ad altri soggetti terzi di trattenere le somme dovute al debitore (stipendio, pensione, conti correnti). Il pignoramento dello stipendio o della pensione non può superare determinati limiti (1/5 dello stipendio o il triplo dell’assegno sociale per le pensioni), ma la misura può diventare molto invasiva.
  • Pignoramento immobiliare: se il debito supera 120.000 €, l’AER può procedere alla vendita forzata dell’immobile, salvo che si tratti di prima casa non di lusso e si rispettino determinate condizioni (debito totale inferiore a 120.000 € e importo iscrizione ipotecaria inferiore al doppio del debito).

Per evitare queste azioni è indispensabile attivarsi in tempo, chiedere la sospensione al giudice del lavoro o aderire ad una delle procedure di definizione agevolata.

3. Difese e strategie legali per il debitore

La difesa contro un avviso di addebito passa attraverso l’individuazione di vizi formali, vizi sostanziali e l’utilizzo di strumenti alternativi di definizione del debito. Ecco le principali strategie.

3.1 Vizi formali della notifica e del contenuto

La contestazione dei vizi formali consente di ottenere l’annullamento dell’avviso senza affrontare il merito del debito. Occorre verificare:

  • Notifica irregolare: la legge impone che l’avviso sia notificato per PEC all’indirizzo risultante dai pubblici registri (INI‑PEC, registro imprese) o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite messo comunale . Se la PEC non è quella corretta o la raccomandata non riporta la firma del destinatario, la notifica è nulla e l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. può far dichiarare l’inefficacia dell’avviso.
  • Mancanza di firma o di indicazione del responsabile: la firma (anche digitale) del direttore o del responsabile dell’ufficio che emette l’avviso è requisito essenziale; la sua assenza comporta la nullità dell’atto . Allo stesso modo deve essere indicato l’agente della riscossione competente e il luogo di formazione.
  • Insufficienza dei dati: l’avviso deve indicare chiaramente il periodo contributivo, la causale, la distinzione tra quota capitale, interessi e sanzioni e l’intimazione a pagare; la mancanza di uno di questi elementi rende l’atto privo di motivazione e quindi nullo .

3.2 Vizi sostanziali e contestazioni nel merito

Quando si contestano le somme richieste o l’esistenza stessa dell’obbligazione contributiva, occorre agire nel merito, proponendo ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni. Le eccezioni più frequenti riguardano:

  • Prescrizione: come visto, la prescrizione dei contributi INPS è quinquennale; il debitore può contestare l’avviso se l’ultima richiesta interruttiva (ad es. una raccomandata di sollecito) risale a più di cinque anni . Occorre verificare la presenza di atti interruttivi validamente notificati (ad es. avvisi di addebito precedenti, cartelle, intimazioni).
  • Decadenza: se l’INPS emette l’avviso dopo la scadenza di termini perentori previsti da specifiche norme (ad es. emissione del ruolo oltre il termine di decadenza per la liquidazione di contributi dovuti a seguito di denuncia), l’atto può essere annullato.
  • Inesistenza del credito: può accadere che l’INPS richieda contributi già versati o non dovuti (ad esempio perché il soggetto non era tenuto all’iscrizione o perché l’ente ha calcolato male la base imponibile). L’opposizione deve documentare l’insussistenza del credito allegando ricevute F24, estratti contributivi, buste paga e contratti.
  • Errata applicazione della normativa contrattuale: in numerose cause la Cassazione ha chiarito che, per la determinazione dei contributi, occorre far riferimento alla retribuzione dovuta per legge o per contratto collettivo e non a quella effettivamente corrisposta. Pertanto, se l’INPS pretende contributi su somme non dovute (ad es. indennità transattive esenti), l’avviso deve essere annullato .
  • Vizi del procedimento amministrativo: se l’avviso è emesso mentre è pendente un contenzioso sull’accertamento del credito o senza aver atteso la decisione definitiva, può essere annullato per violazione dell’art. 24 D.Lgs. 46/1999 .

Una difesa efficace richiede la conoscenza del rapporto assicurativo e la raccolta delle prove che dimostrano l’inesistenza del debito. Per questo è opportuno farsi assistere da un professionista esperto.

3.3 Rateizzazione del debito

Se il credito è fondato ma si è impossibilitati a pagare in un’unica soluzione, è possibile chiedere la rateizzazione del debito. L’Agente della riscossione concede fino a 72 rate mensili (o, in casi particolari, fino a 120) ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. Per i debiti inferiori a 60.000 € la richiesta può essere presentata online mediante modello R1 allegando l’indicatore di situazione economica (ISEE) e la documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà. Per importi superiori è necessario presentare anche documenti contabili e un piano di rientro.

La rateizzazione sospende le procedure esecutive, ma la decadenza scatta se si saltano più di cinque rate. L’iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo restano sospesi fintanto che il piano di pagamento è rispettato. È importante valutare se convenga rateizzare o aderire a una definizione agevolata, che potrebbe ridurre sanzioni e interessi.

3.4 Sospensione della riscossione e regolarità del DURC

Oltre all’istanza di sospensione al giudice, il contribuente può chiedere all’Agenzia Entrate‑Riscossione la sospensione amministrativa per motivi specifici: esistenza di un contenzioso in corso, pagamento già effettuato, sgravio o annullamento da parte dell’ente creditore. L’istanza va presentata via PEC entro 60 giorni dalla notifica del primo atto esecutivo e deve essere corredata di prova. L’Agente ha 220 giorni per rispondere; se riconosce la fondatezza della richiesta sospende la procedura e, se necessario, trasmette all’ente creditore per l’adozione del provvedimento di sgravio.

Per quanto riguarda il DURC, l’art. 8 del D.M. 24 ottobre 2007 (modificato dal D.M. 30 gennaio 2015) prevede che la regolarità contributiva sussista finché il debito non sia definitivamente accertato e nonostante la presenza di un avviso di addebito impugnato . Ciò significa che l’impresa può partecipare a gare d’appalto o proseguire i lavori anche se ha un contenzioso contributivo in corso, purché abbia proposto ricorso e ottenuto un provvedimento di sospensione o si trovi in uno degli altri casi previsti (rateizzazione in corso o definizione agevolata).

3.5 Transazione e annullamento in autotutela

In alcuni casi l’INPS può procedere, anche su istanza del debitore, all’annullamento in autotutela dell’avviso di addebito. Ciò avviene quando l’ente riconosce errori materiali nel calcolo dei contributi (ad esempio doppia iscrizione per lo stesso periodo, errata applicazione di un’aliquota, soggetto non tenuto al versamento). L’istanza di autotutela non sospende i termini per l’opposizione e deve contenere la prova dell’errore. Se accolta, il provvedimento di annullamento viene comunicato all’Agente della riscossione che provvede allo sgravio.

È anche possibile raggiungere accordi transattivi con l’INPS in caso di insolvenza o crisi d’impresa, soprattutto nell’ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dal D.L. 118/2021 (composizione negoziata). In questi casi l’INPS può accettare piani di rientro pluriennali o rinunce parziali nel quadro di un concordato o di un piano del consumatore.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, saldo e stralcio e procedure di sovraindebitamento

Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure di pace fiscale che consentono di definire i debiti iscritti a ruolo (comprese le somme derivanti da avvisi di addebito affidati all’AER) con sconti su sanzioni e interessi. In questa sezione analizziamo le opzioni attualmente disponibili (ottobre 2025) e quelle concluse ma che hanno prodotto effetti ancora rilevanti.

4.1 Rottamazione-quater e riammissione 2025

La rottamazione‑quater è stata introdotta dall’art. 1 commi 231‑252 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e consente di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo le somme a titolo di capitale e le spese di notifica/esecutive, senza interessi, sanzioni né aggio . Rientrano nella rottamazione anche gli avvisi di addebito INPS affidati all’AER entro tale periodo .

Il termine iniziale per presentare la domanda era il 30 aprile 2023, prorogato al 30 giugno 2023 a causa dell’elevato numero di adesioni. Il pagamento può avvenire:

  • In unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (data ormai trascorsa);
  • In un massimo di 18 rate: le prime due rate (10% ciascuna) sono scadute al 31 ottobre e al 30 novembre 2023; le altre 16 rate hanno scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno dal 2024 al 2027, con interessi del 2% annuo .

Il Decreto Alluvione (DL 61/2023 convertito in L. 100/2023) ha prorogato di 3 mesi le scadenze della rottamazione per i contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi meteorologici del 2023 . Successivamente la Legge 18/2024 ha spostato al 15 marzo 2024 il termine per pagare le prime tre rate, mentre il D.Lgs. 108/2024 ha differito al 15 settembre 2024 la quinta rata .

Con la conversione del decreto Milleproroghe 2024 (L. 15/2025) è stata introdotta la riammissione alla rottamazione‑quater per i contribuenti decaduti per mancato pagamento entro il 31 dicembre 2024. Tale riammissione consente, dal 25 febbraio 2025, di presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 per i debiti già inclusi nella rottamazione originaria . I debitori riammessi devono versare la prima rata o l’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 (con tolleranza di 5 giorni). Le rate successive (max 10) scadono a febbraio, maggio, luglio e novembre del 2026‑2027 .

Effetti sugli avvisi di addebito – L’adesione alla rottamazione‑quater comporta la sospensione delle procedure esecutive: l’AER non avvierà nuovi pignoramenti né proseguirà le procedure in corso fino alla scadenza delle rate . In caso di mancato pagamento di una rata oltre cinque giorni dalla scadenza, la definizione perde efficacia e quanto pagato resta acquisito a titolo di acconto; l’Agente riprende immediatamente la riscossione integrale del debito .

4.2 Saldo e stralcio 2019 e mini‑condoni

Il saldo e stralcio è una misura straordinaria introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1 commi 184‑199 L. 145/2018) che ha consentito a particolari categorie di contribuenti in grave difficoltà economica (persone fisiche con ISEE non superiore a 20.000 € o con procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della L. 3/2012) di pagare solo una quota dei debiti iscritti a ruolo affidati dal 2000 al 2017. Le aliquote erano del 16%, 20% o 35% in funzione dell’ISEE e addirittura del 10% per chi aveva già avviato una procedura di sovraindebitamento . La misura, chiusa nel 2019, ha permesso a migliaia di contribuenti di estinguere debiti contributivi (inclusi gli avvisi di addebito) versando solo una percentuale del capitale mentre sanzioni e interessi venivano azzerati.

Alla rottamazione‑quater si affiancano anche altri mini‑condoni previsti dalla Legge 197/2022: lo stralcio automatico dei mini‑debiti fino a 1.000 € affidati dal 2000 al 2015, con cancellazione integrale per i carichi delle amministrazioni statali e cancellazione delle sole sanzioni/interessi per i carichi di enti locali . Per i ruoli statali lo stralcio è avvenuto d’ufficio al 31 marzo 2023 (prorogato al 30 aprile 2023), mentre per gli enti locali era necessaria una delibera dell’ente creditore. .

4.3 Rottamazione‑ter, rottamazione‑quinquies e altre definizioni

Prima della rottamazione‑quater il legislatore aveva già introdotto altre edizioni di definizione agevolata: la rottamazione‑ter (DL 119/2018) per i carichi affidati fino al 2017 e la rottamazione‑quinquies, prevista in discussione nella Legge di Bilancio 2026, che dovrebbe estendere la definizione agevolata ai carichi affidati tra il 2023 e il 2025 (al momento della stesura della presente guida il disegno di legge è in corso di approvazione). Anche in questi casi gli avvisi di addebito rientrano nella definizione se sono stati affidati all’AER nei periodi indicati.

4.4 Rateizzazione ordinaria e straordinaria

Come già accennato, l’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente di ottenere la rateizzazione dei debiti affidati all’AER fino a 72 rate (96 o 120 in casi eccezionali). La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso o del primo atto esecutivo e sospende le procedure. Per importi superiori a 120.000 € è obbligatoria la fideiussione o il pegno su titoli.

4.5 Procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata

Per i debitori in grave crisi economica che non rientrano nelle agevolazioni fiscali o che hanno debiti consistenti con più creditori, la soluzione può essere rappresentata dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha sostituito la legge 3/2012. Le principali procedure sono:

Piano del consumatore (procedura di ristrutturazione dei debiti)

Rivolto a consumatori, lavoratori dipendenti, pensionati e professionisti con debiti personali, consente di proporre al tribunale un piano di pagamento sostenibile rispetto al reddito del debitore . Il piano non richiede l’approvazione dei creditori e può prevedere il pagamento parziale del debito; è necessario il parere positivo dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e l’omologazione del giudice.

Durante la procedura il giudice può disporre la sospensione delle azioni esecutive (inclusi pignoramenti e aste) fino all’omologazione del piano. L’esecuzione dell’avviso di addebito rimane sospesa e, se il piano viene approvato, il debito può essere diluito su un arco pluriennale con riduzione di interessi e sanzioni. Questo strumento è indicato per chi dispone di un reddito stabile e vuole mantenere la propria abitazione.

Concordato minore (ex accordo di composizione della crisi)

Destinato a imprese e professionisti non fallibili (piccoli imprenditori, artigiani, società di persone che non superano determinati limiti di attivo, ricavi e debiti), prevede la presentazione ai creditori di un piano di ristrutturazione che diventa efficace se approvato dalla maggioranza dei crediti (50% più uno) . Anche in questo caso, l’omologazione da parte del giudice produce l’effetto di bloccare le azioni esecutive e consente di ridurre il debito contribuendo in proporzione alle effettive possibilità dell’impresa.

Liquidazione controllata del patrimonio

Quando il debitore non è in grado di proporre un piano di pagamento, può accedere alla liquidazione controllata: tutti i beni vengono venduti da un liquidatore nominato dal tribunale e il ricavato viene distribuito ai creditori. Dopo la liquidazione l’eventuale debito residuo può essere condonato grazie all’esdebitazione. Questa procedura è particolarmente utilizzata dagli imprenditori in difficoltà che vogliono ottenere un “fresh start” dopo la completa spoliazione del patrimonio.

Esdebitazione e esdebitazione senza utilità

L’esdebitazione (art. 278 D.Lgs. 14/2019) permette di cancellare i debiti residui non soddisfatti al termine della procedura di liquidazione. Dal 2022 è stata introdotta anche l’esdebitazione senza utilità (art. 283), riservata ai debitori incapienti considerati meritevoli: il giudice può estinguere tutti i debiti nonostante non sia stato pagato nulla ai creditori . Il debitore ha l’obbligo di informare l’OCC se, entro quattro anni, riceve utilità che gli consentano di pagare almeno il 10% dei debiti residui.

4.6 Composizione negoziata della crisi e negoziazione assistita (D.L. 118/2021)

Il D.L. 118/2021, convertito nella legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi, una procedura volontaria rivolta alle imprese in difficoltà che consente di avviare una trattativa riservata con i creditori sotto la guida di un esperto negoziatore nominato dalla Camera di Commercio. L’obiettivo è elaborare un piano di risanamento che eviti il fallimento o la liquidazione giudiziale. Durante la procedura l’imprenditore può chiedere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e proporre ai creditori accordi di ristrutturazione o di transazione fiscale. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere l’imprenditore nella predisposizione del piano e nella negoziazione con l’INPS e l’Agenzia delle Entrate per ridurre i debiti contributivi.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori aggravano la loro posizione a causa di errori evitabili. Ecco quelli che lo studio Monardo riscontra più frequentemente:

  1. Ignorare l’avviso di addebito: sperare che la situazione si risolva da sola è l’errore più dannoso. I termini di impugnazione sono brevi e l’inerzia comporta l’iscrizione di ipoteche, fermi e pignoramenti.
  2. Confondere avviso di addebito e cartella: l’avviso è un titolo immediatamente esecutivo; non beneficia delle sospensioni previste per le cartelle (es. 150 giorni del DL 146/2021 ). Occorre quindi agire tempestivamente.
  3. Non controllare la PEC: l’INPS notifica via PEC; molti contribuenti non consultano la casella e scoprono l’avviso solo quando l’AER avvia l’esecuzione.
  4. Non contestare ogni avviso: spesso vengono notificati più avvisi relativi a periodi diversi. Ciascun avviso ha un termine proprio per l’opposizione; contestare l’intimazione finale non consente di rimettere in discussione gli avvisi non impugnati .
  5. Depositare ricorsi generici: un ricorso privo di motivi specifici o senza allegare le prove dei pagamenti effettuati è destinato al rigetto. È necessario indicare con precisione i vizi formali o la non debenza delle somme.
  6. Non verificare la prescrizione: molti debitori non controllano la data degli ultimi atti interruttivi; trascorsi cinque anni dall’ultimo atto valido l’azione è prescritta .
  7. Rinunciare alla rateizzazione o alla rottamazione: talvolta il timore di ammettere il debito porta a non chiedere la rateizzazione o a non aderire alla rottamazione. Tuttavia queste procedure possono sospendere l’esecuzione e ridurre notevolmente sanzioni e interessi.
  8. Non conservare le ricevute dei versamenti: senza le prove di pagamento è difficile dimostrare che il debito è stato saldato; è fondamentale archiviare gli F24 e i bonifici per almeno dieci anni.
  9. Agire senza professionista: il contenzioso previdenziale richiede competenze tecniche. Affidarsi a un legale e a un commercialista esperti riduce il rischio di errori procedurali e aumenta la probabilità di successo.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Termini e norme principali

Riferimento normativoDescrizionePrincipali termini
Art. 30 D.L. 78/2010Introduce l’avviso di addebito INPS come titolo esecutivo; stabilisce le informazioni obbligatorie (codice fiscale, periodi, causale, importi, agente, intimazione a pagare) e la firma del responsabile .60 giorni per pagare; oneri di riscossione 3% se pagato nei termini, 6% oltre.
Art. 24 D.Lgs. 46/1999Disciplina l’iscrizione a ruolo dei contributi e l’opposizione agli avvisi: avviso bonario, attesa della definizione di ricorsi amministrativi/giudiziali, opposizione nel merito entro 40 giorni, sospensione con provvedimento motivato .40 giorni per l’opposizione nel merito; sospensione possibile su gravi motivi.
Art. 29 e 29-bis D.Lgs. 46/1999Regolano l’opposizione agli atti esecutivi e la contestazione dei vizi formali entro 20 giorni.20 giorni per l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
Cass. Sez. Un. n. 23397/2016La mancata impugnazione dell’avviso rende il credito definitivo ma non converte la prescrizione quinquennale in decennale .Prescrizione quinquennale.
Legge 197/2022, art. 1 commi 231‑252Introduce la rottamazione‑quater per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; cancellazione di sanzioni, interessi e aggio; pagamento in 18 rate .Domanda entro il 30 giugno 2023 (proroga); riammissione entro 30 aprile 2025 .
Legge 145/2018, commi 184‑199Introduce il saldo e stralcio 2019 per persone fisiche in grave difficoltà con ISEE ≤ 20.000 €; pagamento di una percentuale del capitale (16%–35%) .Domande fino al 30 aprile 2019; pagamento in rate fino al 2021.
D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi)Discipline le procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata e esdebitazione .Procedura giudiziale; sospensione delle esecuzioni fino all’omologazione.

6.2 Opzioni di definizione agevolata a confronto (2019–2025)

MisuraCarichi ammessiRequisiti soggettiviVantaggiScadenze principali
Rottamazione‑quater (L. 197/2022)Ruoli affidati dal 1/1/2000 al 30/6/2022, inclusi avvisi di addebito INPSTutti i debitori (persone fisiche e giuridiche)Pagamento solo del capitale e spese; cancellazione di interessi, sanzioni e aggio; rate fino a 18 con interesse 2%Domanda entro 30/6/2023; riammissione entro 30/4/2025 ; rate fino al 2027.
Saldo e stralcio 2019 (L. 145/2018)Ruoli affidati dal 2000 al 2017Persone fisiche con ISEE ≤ 20.000 € o con procedura di liquidazione ai sensi della L. 3/2012Pagamento di una percentuale del capitale (16–35%, 10% per debitori in liquidazione); cancellazione totale di sanzioni e interessiDomande entro 30/4/2019; rate fino al 2021
Stralcio mini‑debiti (L. 197/2022)Carichi ≤ 1.000 € affidati dal 2000 al 2015Tutti i debitoriCancellazione integrale per carichi statali; cancellazione di sanzioni e interessi per carichi localiOperato d’ufficio entro 30/4/2023
Rottamazioni precedenti (2016‑2018)Ruoli affidati fino al 2017 (rottamazione‑ter) o 2016 (rottamazione‑bis)Tutti i debitoriPagamento integrale del capitale; cancellazione di sanzioni e interessi; rate fino a 18Domande chiuse; pagamenti in corso fino al 2021

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un avviso di addebito?
      È l’atto con cui l’INPS richiede il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali omessi o accertati. Dal 2011 sostituisce la cartella di pagamento per i crediti dell’INPS e costituisce titolo esecutivo immediatamente azionabile .
  2. Quali informazioni deve contenere?
      Codice fiscale del debitore, periodi di riferimento, causale, distinzione tra capitale, interessi e sanzioni, indicazione dell’agente della riscossione, data e firma del responsabile, intimazione a pagare entro 60 giorni .
  3. Come avviene la notifica?
      In via prioritaria per posta elettronica certificata; in mancanza tramite raccomandata o messo comunale . Controlla sempre la tua casella PEC.
  4. Entro quanto tempo devo pagare?
      Entro 60 giorni dalla notifica per evitare sanzioni maggiori e l’iscrizione a ruolo .
  5. Entro quanto tempo posso contestare?
      Entro 40 giorni per opposizione nel merito; entro 20 giorni per vizi formali .
  6. A chi devo notificare il ricorso?
      All’INPS; l’Agente della riscossione va citato solo se vengono impugnati anche atti esecutivi o se si chiede la sospensione.
  7. Devo pagare contributo unificato?
      No. Le cause previdenziali sono esenti dal contributo unificato.
  8. Cosa succede se non impugno l’avviso?
      Il credito diventa definitivo e l’Agente può procedere al pignoramento senza ulteriori avvisi .
  9. Posso aderire alla rottamazione se ho ricevuto un avviso?
      Sì, se l’avviso è stato affidato all’AER entro il periodo previsto (es. 1/1/2000–30/6/2022 per la rottamazione‑quater) . Occorre presentare domanda nei termini.
  10. Posso rateizzare l’avviso senza fare ricorso?
      Sì. Puoi chiedere all’AER la rateizzazione fino a 72 rate mensili (o più in casi particolari) ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. La domanda sospende l’esecuzione.
  11. Che differenza c’è tra rottamazione e saldo e stralcio?
      La rottamazione prevede il pagamento integrale del capitale e delle spese con cancellazione di sanzioni e interessi; il saldo e stralcio consente, in presenza di requisiti stringenti, di pagare solo una percentuale del capitale .
  12. L’avviso di addebito incide sul DURC?
      No, se è stato impugnato o se è in corso una rateizzazione o una definizione agevolata. Il DURC rimane regolare fino alla decisione definitiva .
  13. Posso oppormi per prescrizione anche se non ho impugnato?
      No. La prescrizione può essere eccepita solo entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso; in seguito resta possibile eccepirla ma solo in relazione alle sole somme maturate oltre i cinque anni se non interrotte .
  14. Se ho già un piano del consumatore, devo pagare l’avviso?
      La procedura di sovraindebitamento può prevedere la sospensione dell’esecuzione e il pagamento parziale del debito; tuttavia l’avviso deve essere inserito nel passivo e trattato nel piano. Fino all’omologazione resta sospeso.
  15. L’INPS può annullare l’avviso in autotutela?
      Sì, in presenza di errori evidenti (doppia iscrizione, errata classificazione). È necessario dimostrare l’errore con documenti probatori.
  16. Quali documenti devo portare all’avvocato?
      L’avviso ricevuto, le buste paga, gli F24, i contratti di lavoro, il DURC, la visura camerale e ogni documento attestante i versamenti contributivi o la situazione patrimoniale.
  17. Il mio avviso fa riferimento a un contributo già saldato: cosa faccio?
      Si può proporre ricorso per inesistenza del credito allegando le prove dei pagamenti e chiedere l’annullamento o lo sgravio in autotutela.
  18. Esistono limiti all’ipoteca della prima casa?
      Sì: l’AER non può iscrivere ipoteca sulla prima casa non di lusso se il debito è inferiore a 120.000 € e l’immobile è l’unico di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale (art. 76 D.P.R. 602/1973).
  19. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
      Il mancato pagamento di una rata oltre cinque giorni fa decadere dalla rottamazione; quanto versato resta acquisito e l’AER riprende la riscossione integrale del debito .
  20. È possibile chiudere il debito attraverso la liquidazione controllata?
      Sì. Se non si possiedono redditi sufficienti per un piano o per il pagamento integrale, la liquidazione controllata consente di vendere i beni e ottenere l’esdebitazione del residuo, inclusi gli avvisi di addebito.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto economico delle varie soluzioni, proponiamo alcune simulazioni basate su casi ricorrenti.

Simulazione 1 – Pagamento immediato vs. rottamazione

Scenario: un’azienda riceve un avviso di addebito per contributi omessi pari a 10.000 € di capitale, 2.000 € di sanzioni e 1.000 € di interessi. L’aggio previsto dall’Agente è del 6% se il pagamento avviene oltre 60 giorni. L’azienda può pagare subito o aderire alla rottamazione‑quater.

  1. Pagamento entro 60 giorni (no rottamazione):    * Capitale: 10.000 €    * Sanzioni: 2.000 €    * Interessi: 1.000 €    * Agio (3% entro i 60 giorni): 390 €    * Totale: 13.390 €    Se il pagamento avviene oltre 60 giorni, l’aggio sale al 6% (780 €) e si applicano ulteriori interessi di mora.
  2. Adesione alla rottamazione‑quater:    * Capitale: 10.000 €    * Sanzioni: 0 € (azzerate)    * Interessi: 0 € (azzerati)    * Spese di notifica: 200 €    * Totale da versare: 10.200 €    * Possibilità di rateizzare in 18 rate con interesse del 2% annuo.

Conclusione: con la rottamazione si risparmiano 3.190 € e si diluisce il pagamento in più anni. Tuttavia bisogna aderire nei termini e rispettare le scadenze.

Simulazione 2 – Contestazione per prescrizione

Scenario: un artigiano riceve nel gennaio 2025 un avviso di addebito relativo a contributi del periodo 2015. L’ultimo sollecito documentabile risale al dicembre 2018.

  • Verifica del termine: se tra l’ultimo atto interruttivo (dicembre 2018) e la notifica dell’avviso (gennaio 2025) sono passati più di cinque anni, il credito è prescritto . L’artigiano può proporre ricorso per far dichiarare la prescrizione e annullare l’avviso. Se non impugna entro 40 giorni, perde questa possibilità.
  • Effetti: l’opposizione fondata sulla prescrizione, se accolta, annulla integralmente l’avviso; l’INPS dovrà eventualmente restituire le somme già riscosse. In mancanza di ricorso, l’avviso diventa definitivo e la prescrizione non è più eccepibile.

Simulazione 3 – Saldo e stralcio 2019

Scenario: una persona fisica con ISEE pari a 12.000 € ha debiti iscritti a ruolo per 15.000 € di tributi e contributi relativi agli anni 2005–2012. Nel 2019 ha aderito al saldo e stralcio.

  • Quota dovuta: con ISEE tra 8.500 e 12.500 €, la legge prevedeva il pagamento del 20% del capitale . Dunque la quota da versare era 3.000 € (20% di 15.000 €), senza sanzioni e interessi.
  • Rateazione: poteva pagare in 5 rate entro il 2021. Al termine le residue somme sono state stralciate. L’adesione al saldo e stralcio gli ha permesso di risparmiare 12.000 € e di estinguere integralmente il debito.

Simulazione 4 – Piano del consumatore

Scenario: una lavoratrice dipendente accumula debiti pari a 80.000 € (tra INPS, Agenzia Entrate e banche). Il suo stipendio netto è 1.800 € al mese. Presenta un piano del consumatore nel 2024 tramite l’OCC.

  • Proposta: il piano prevede di versare 600 € al mese per 5 anni, destinando 36.000 € ai creditori, con un rimborso pari al 45% del debito. L’INPS, titolare di un avviso di addebito di 20.000 €, otterrà solo 9.000 € (45%).
  • Effetti: il tribunale omologa il piano e sospende i pignoramenti. Se la lavoratrice paga regolarmente, al termine del quinquennio viene concessa l’esdebitazione per il residuo (44.000 €). L’avviso di addebito viene così definito in via concordataria.

Conclusioni

L’avviso di addebito INPS è un atto particolarmente insidioso: grazie alla sua natura di titolo esecutivo può trasformarsi in pignoramenti e ipoteche nel giro di pochi mesi. Non esiste una seconda opportunità: l’opposizione va proposta entro 40 giorni e ogni difesa dev’essere ben documentata. La mancata reazione lascia il debitore in balia dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, con la prospettiva di vedere aggrediti stipendi, conti correnti e beni immobili.

Tuttavia il sistema giuridico offre numerosi strumenti per contestare o ridurre gli importi richiesti. La verifica dei vizi formali e sostanziali, la prescrizione, la rateizzazione, la sospensione del DURC, l’autotutela e, soprattutto, le definizioni agevolate (rottamazione‑quater, saldo e stralcio, mini‑condoni) consentono di ottenere risparmi significativi e di diluire il debito in maniera sostenibile. Per chi è in grave difficoltà economica, le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) rappresentano l’ultima àncora: consentono di bloccare le azioni esecutive e ottenere la cancellazione del debito residuo.

L’esperienza dimostra che affidarsi a un professionista esperto fa la differenza. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per analizzare l’avviso ricevuto, individuare i vizi impugnabili, predisporre ricorsi efficaci e guidarti nella scelta dello strumento più conveniente. Che si tratti di una semplice rateizzazione, di una complessa procedura di rottamazione o di un piano del consumatore, lo studio Monardo lavora per proteggere il tuo patrimonio e offrirti una via d’uscita dalla crisi.

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