Avviso Di Addebito INAIL: Significato e Come Difendersi

Introduzione

L’avviso di addebito è l’atto con il quale l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) richiede il pagamento di premi assicurativi non versati o di somme accessorie. Ricevere un avviso di addebito può provocare gravi conseguenze per l’impresa o il professionista: il titolo è immediatamente esecutivo e, dopo sessanta giorni, l’agente della riscossione può avviare pignoramenti, iscrizioni ipotecarie o fermi amministrativi. Oltre alle somme dovute si aggiungono interessi e sanzioni e l’irregolarità può precludere l’ottenimento del DURC e l’accesso ad appalti o agevolazioni.

Dalla prospettiva del debitore è quindi essenziale conoscere i diritti, i termini e le strategie per difendersi. Il legislatore italiano ha regolato la riscossione dei crediti previdenziali e assicurativi attraverso un sistema speciale che consente agli enti di formare autonomamente un titolo esecutivo. L’articolo 24 del D.Lgs. 46/1999 stabilisce che contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica ; la stessa disciplina si applica anche agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali come l’INAIL. Inoltre la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto legittimo che un ente pubblico possa formare unilateralmente un titolo esecutivo, purché al debitore sia garantita la possibilità di un giudizio pieno nel quale far valere le proprie ragioni .

Perché questo articolo è importante

  • Tempi strettissimi: dalla notifica dell’avviso decorre un termine di 60 giorni per pagare e di 40 giorni per proporre opposizione . Trascorsi i termini, l’atto diventa definitivo e l’Agente della riscossione può procedere al pignoramento. Molti contribuenti ignorano la distinzione tra i due termini e rischiano di perdere la possibilità di difendersi.
  • Prescrizione dei crediti: la circolare INAIL n. 26 del 7 aprile 2025 ha riaffermato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2 del DPR 1124/1965 e dell’art. 3, comma 9, lett. b) della legge 335/1995, l’azione per riscuotere i premi assicurativi si prescrive nel termine di cinque anni . Conoscere i termini di prescrizione consente di eccepire l’estinzione del debito.
  • Vizi degli atti presupposti e ispezioni: la mancata osservanza delle norme sul contraddittorio ispettivo (art. 7 e 12 della legge 212/2000 e art. 13 del D.Lgs. 124/2004) può inficiare l’avviso di addebito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, tali vizi non fanno cadere il diritto dell’ente a recuperare il credito; il giudice deve comunque esaminare la fondatezza della pretesa . È quindi fondamentale sapere quali difese risultano efficaci.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista che dirige uno studio multidisciplinare specializzato in diritto bancario, tributario e previdenziale. Coordina un gruppo di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale e offre consulenza in materia di riscossione dei contributi INAIL e INPS, difesa contro cartelle esattoriali e avvisi di addebito, tutela patrimoniale e procedure di composizione delle crisi. È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo team analizza l’atto ricevuto, verifica la legittimità della pretesa, redige ricorsi amministrativi e giudiziari, richiede la sospensione dell’esecuzione, tratta con l’ente per riduzioni o rateazioni, predispone piani di rientro e utilizza gli strumenti di composizione della crisi per ridurre o azzerare il debito.

📩 Per una valutazione legale personalizzata e immediata, contatta l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo qui di seguito.

1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il sistema di riscossione dei crediti previdenziali e assicurativi

La riscossione dei contributi dovuti agli enti previdenziali è disciplinata da un sistema speciale introdotto con il D.Lgs. 46/1999. L’articolo 24 prevede che i crediti degli enti previdenziali vengano iscritti a ruolo e che contro l’iscrizione a ruolo il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica della cartella . Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e ss. del codice di procedura civile e il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi .

Successivamente, l’art. 30 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010) ha introdotto, solo per i crediti INPS, un nuovo strumento: l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Secondo la circolare INPS n. 168/2010, a decorrere dal 1º gennaio 2011 il recupero dei crediti contributivi avviene mediante notifica al contribuente di un avviso di addebito . L’avviso deve contenere, a pena di nullità, il codice fiscale del contribuente, l’indicazione del credito, il periodo di riferimento, l’importo distinto fra capitale, sanzioni e interessi, l’agente della riscossione competente e la sottoscrizione del responsabile . L’atto deve intimare il pagamento entro 60 giorni dalla notifica e può essere opposto entro 40 giorni davanti al tribunale, funzione di giudice del lavoro .

Nota bene: la modifica introdotta dal D.L. 78/2010 riguarda esclusivamente i crediti dell’INPS. Una nota dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo spiega che la procedura di riscossione introdotta dalla legge 78/2010 non si applica ai crediti INAIL, i quali continuano a essere recuperati secondo il regime del D.Lgs. 46/1999 . Tuttavia, nella prassi l’INAIL può notificare al debitore un atto di addebito o un’ordinanza-ingiunzione che svolge la stessa funzione della cartella esattoriale; per semplicità, in questo articolo si parlerà di “avviso di addebito INAIL” per riferirsi agli atti con cui l’Istituto richiede il pagamento dei premi assicurativi. Le regole di difesa sono sostanzialmente identiche.

1.2 Normativa di riferimento

Le fonti normative principali da considerare sono:

NormaSintesiRiferimenti
D.Lgs. 46/1999, artt. 17, 24 e 25I crediti degli enti previdenziali sono riscossi mediante ruolo (art. 17). Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; durante il giudizio il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi . L’azione può essere instaurata anche per contestare il merito della pretesa .D.Lgs. 46/1999 art. 24
D.L. 78/2010, art. 30Per i crediti INPS ha introdotto l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che sostituisce la cartella. L’avviso deve contenere gli elementi essenziali (codice fiscale, periodo, importo, agente della riscossione, firma) e intimare il pagamento entro 60 giorni . Si può proporre opposizione entro 40 giorni .Circolare INPS 168/2010
DPR 1124/1965, art. 112 e Legge 335/1995, art. 3, c. 9, lett. b)Riguardano la prescrizione dei premi assicurativi. La circolare INAIL n. 26 del 7 aprile 2025 ricorda che l’azione per riscuotere i premi e le somme dovute dai datori di lavoro si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il pagamento doveva essere eseguito .Circolare INAIL n. 26/2025
Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7 e art. 12Prevedono il diritto al contraddittorio e all’accesso agli atti durante i controlli. Il verbale ispettivo deve essere condiviso con il contribuente, che ha 15 giorni per presentare osservazioni prima che l’atto impositivo sia emesso (art. 12, c. 7). La violazione di tali diritti può costituire motivo di annullamento dell’atto.L. 212/2000
D.Lgs. 124/2004, art. 13Impone agli ispettori del lavoro di rispettare le modalità di verbalizzazione e di assicurare il contraddittorio. Un verbale ispettivo redatto senza contraddittorio può essere contestato.D.Lgs. 124/2004
Codice Civile e Codice di Procedura CivileDiverse norme rilevano: l’art. 2697 c.c. sull’onere della prova; gli artt. 480, 442 e ss. c.p.c. per le opposizioni a precetto e a cartella; l’art. 640 c.p.c. per il ricorso ex art. 617 c.p.c.C.c. e c.p.c.

1.3 Elementi essenziali dell’avviso di addebito e cause di nullità

La circolare INPS n. 168/2010, richiamata per analogia anche agli atti INAIL, elenca gli elementi che l’avviso di addebito deve contenere a pena di nullità:

  • Identificazione del debitore: codice fiscale e dati anagrafici .
  • Tipologia del credito: indicazione della gestione previdenziale e degli estremi dell’atto di accertamento .
  • Periodo di riferimento: anno e mensilità o trimestre a cui si riferisce il premio .
  • Importi distinti per capitale, sanzioni e interessi .
  • Agente della riscossione competente .
  • Firma del responsabile dell’ufficio .
  • Intimazione a pagare entro 60 giorni .

La mancanza di uno di questi elementi rende nullo l’avviso. Il contribuente può eccepire tali vizi sia con l’opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 sia con un’azione di accertamento negativo.

1.4 Termini di prescrizione

La prescrizione determina l’estinzione del diritto dell’INAIL a riscuotere i premi. La circolare INAIL n. 26/2025 chiarisce che la disciplina della prescrizione è contenuta nell’art. 112, comma 2 del DPR 1124/1965 e nell’art. 3, comma 9, lett. b) della legge 335/1995. Tali norme prevedono che l’azione per riscuotere i premi e, in generale, le somme dovute dai datori di lavoro si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il pagamento doveva essere eseguito . Trascorso il termine quinquennale, il debitore può eccepire la prescrizione e ottenere l’annullamento del debito.

La prescrizione può essere interrotta dalla notifica di un atto idoneo (ad esempio una diffida o un atto giudiziario) e sospesa nei casi previsti dalla legge (ad esempio durante la procedura di conciliazione). È quindi importante verificare la data di maturazione del credito e gli eventuali atti interruttivi per calcolare correttamente la prescrizione.

1.5 Giurisprudenza recente

La giurisprudenza di legittimità fornisce orientamenti importanti per chi contesta un avviso di addebito:

  • Avviso emesso prima della definizione del contenzioso tributario: secondo il Tribunale di Cassino e la Corte di Cassazione n. 8379/2014, l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali è nulla se l’accertamento su cui si basa il credito è impugnato e non ancora definito . Il D.Lgs. 46/1999, art. 24, comma 3 stabilisce che l’iscrizione a ruolo è eseguita solo quando l’accertamento è divenuto definitivo . Di conseguenza l’INAIL non può emettere avvisi di addebito basati su accertamenti fiscali contestati; l’atto va impugnato eccependo la violazione dell’art. 24.
  • Opposizione a cartella e vizi formali: le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che, nelle opposizioni a cartella per contributi previdenziali, il giudice non può limitarsi a dichiarare la nullità della cartella per vizi formali ma deve esaminare la fondatezza della pretesa contributiva . I vizi del verbale ispettivo non fanno decadere il diritto dell’ente a riscuotere; il giudice può annullare la cartella come titolo esecutivo ma l’istituto può chiedere il riconoscimento del credito nel medesimo giudizio . La difesa, quindi, deve contestare nel merito la sussistenza del credito, non solo i vizi formali.
  • Azione di accertamento negativo: l’art. 24, comma 3 del D.Lgs. 46/1999 consente al contribuente di instaurare un giudizio di accertamento negativo anche prima dell’iscrizione a ruolo. La giurisprudenza ritiene tale azione ammissibile e strumentale alla definizione di più controversie potenzialmente connesse . In sostanza, se il contribuente riceve un verbale di accertamento o una diffida, può agire per far dichiarare l’inesistenza del credito prima che l’INAIL emetta l’avviso di addebito.
  • Avviso di addebito e omissione contributiva: la sentenza della Cassazione n. 11189/2024 (sez. Lavoro) ha confermato che, in caso di avviso di addebito per omissione contributiva, la retribuzione da assumere a base del calcolo dei contributi è quella dovuta per legge o per contratto e non quella effettivamente corrisposta . In opposizione occorre dimostrare che le somme pagate al lavoratore sono esenti da contribuzione.
  • Contraddittorio ispettivo: la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la violazione del contraddittorio durante le ispezioni INPS o INAIL non comporta la nullità automatica dell’avviso; tuttavia può costituire un elemento valutabile dal giudice. Lo studio Tirrito ricorda che le Corti sottolineano l’irrilevanza dei vizi dell’accertamento ispettivo ai fini della validità del titolo , ma il contribuente può dedurre tali vizi per contestare nel merito la pretesa e chiedere la sospensione dell’esecuzione.

1.6 Differenze tra avviso di addebito INAIL e cartella esattoriale

Per i crediti INPS la cartella di pagamento è stata sostituita dall’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (art. 30 D.L. 78/2010), notificato direttamente dall’INPS . Per i crediti INAIL, invece, il procedimento di riscossione mediante ruolo continua ad applicarsi; l’ente può formare ruoli e trasmetterli all’agente della riscossione che notifica la cartella. Talvolta l’INAIL emette un avviso di addebito o un’ordinanza-ingiunzione che anticipa la cartella; l’atto contiene l’invito a pagare e preannuncia l’iscrizione a ruolo. In ogni caso, i termini di 60 giorni per il pagamento e di 40 giorni per l’opposizione sono gli stessi.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di addebito

L’iter che conduce alla riscossione dei premi INAIL prevede diverse fasi. Di seguito una guida operativa per il debitore che riceve la notifica di un avviso di addebito o di una cartella riferita a premi INAIL.

2.1 Ricezione dell’avviso e verifica preliminare

  1. Notifica dell’atto: l’avviso di addebito deve essere notificato al debitore tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, tramite i messi comunali o raccomandata con avviso di ricevimento . È importante verificare la data di ricezione che fa decorrere i termini.
  2. Contenuto obbligatorio: controllare che l’avviso riporti tutti gli elementi essenziali (codice fiscale, periodo di riferimento, importi, agente della riscossione, firma) . In caso di mancanze, annotare i vizi.
  3. Verifica delle somme: confrontare gli importi richiesti con le dichiarazioni aziendali, le denunce retributive inviate all’INAIL e i pagamenti già effettuati. Spesso l’atto contiene errori di calcolo o duplicazioni.
  4. Controllo della prescrizione: verificare la data in cui il premio doveva essere pagato e calcolare il termine quinquennale previsto dalle norme . Se il periodo di riferimento risale a più di cinque anni e non ci sono stati atti interruttivi, l’obbligazione è prescritta.
  5. Valutazione dei vizi dell’accertamento: se l’avviso deriva da un verbale ispettivo, accertare se sono state rispettate le garanzie del contraddittorio (art. 12 L. 212/2000 e art. 13 D.Lgs. 124/2004). La mancata consegna del verbale, l’assenza di osservazioni o l’inosservanza dei termini possono essere fatti valere.

2.2 Termini per il pagamento e l’opposizione

  • 60 giorni per il pagamento: l’avviso contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica . Il pagamento può essere effettuato all’agente della riscossione con i metodi previsti (F24, conto corrente). In caso di pagamento nei termini si evita l’avvio dell’esecuzione e si azzerano le sanzioni aggiuntive.
  • 40 giorni per l’opposizione: il contribuente può proporre opposizione all’avviso (o alla cartella) entro 40 giorni dalla notifica, ricorrendo al tribunale in funzione di giudice del lavoro . Il ricorso deve essere notificato all’ente emittente (INAIL) e all’agente della riscossione e poi depositato in tribunale. L’opposizione può chiedere la sospensione dell’esecuzione per gravi motivi.
  • Effetti del mancato pagamento: trascorsi i 60 giorni senza pagamento e senza che l’opposizione sia stata accolta, l’agente della riscossione potrà procedere con l’espropriazione forzata sui beni mobili, immobili e sui crediti del debitore. Non è richiesta l’emissione di un ulteriore titolo: l’avviso o la cartella costituiscono titolo esecutivo .

2.3 Ricorso amministrativo e autotutela

Prima di ricorrere al giudice è consigliabile valutare se vi siano margini per una soluzione in via amministrativa. In particolare:

  1. Osservazioni al verbale ispettivo: se la pretesa deriva da un verbale, il contribuente può presentare osservazioni e documenti entro 15 giorni dalla notifica del verbale (art. 12 L. 212/2000). L’INAIL è tenuta a valutarle prima di emettere l’atto.
  2. Ricorso amministrativo: per alcuni accertamenti è previsto un ricorso gerarchico (o amministrativo) da proporre entro 30 giorni dalla notifica dell’atto. Il ricorso sospende la formazione dell’avviso . La mancata decisione entro i termini previsti comporta la formazione dell’avviso .
  3. Istanza di autotutela: può essere presentata in ogni momento per chiedere all’INAIL di annullare o correggere l’atto in presenza di errori evidenti (doppia imposizione, errore di persona, somme già prescritte, difetto di notifica). L’istanza di autotutela non sospende i termini per l’opposizione; è prudente presentarla contestualmente al ricorso giudiziario.

2.4 Ricorso giudiziario (opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999)

L’opposizione si propone con ricorso al tribunale – sezione lavoro. Di seguito i passaggi principali:

  1. Redazione del ricorso: va indicata la data dell’avviso, la descrizione del fatto, i motivi di opposizione (vizi formali, prescrizione, assenza di rapporto assicurativo, esenzione contributiva, violazione del contraddittorio, errata qualificazione del rapporto, erroneo computo delle basi imponibili). È necessario specificare le prove di cui si chiede l’ammissione.
  2. Notifica del ricorso: deve essere notificato entro 40 giorni all’INAIL e all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione). La notifica può essere effettuata via PEC.
  3. Deposito in tribunale: entro 10 giorni dalla notifica, il ricorso va depositato presso la cancelleria del tribunale competente (nel luogo in cui ha sede l’unità INAIL che ha emesso l’atto). Va allegata la prova della notifica.
  4. Domanda cautelare: nel ricorso può essere richiesta la sospensione dell’esecuzione (art. 24 D.Lgs. 46/1999). Il giudice può sospendere l’efficacia del titolo per gravi motivi, ad esempio se l’avviso appare manifestamente infondato o se il pagamento causerebbe danni irreparabili.
  5. Istruttoria e decisione: il giudizio è regolato dagli artt. 442 e ss. c.p.c. e prevede una fase istruttoria in cui si possono chiedere prove documentali, testimonianze e consulenze tecniche. L’INAIL deve provare il credito (ad esempio depositando i verbali ispettivi o le denunce). Se il giudice annulla l’avviso, la pretesa viene meno; se lo annulla parzialmente, l’istituto può emettere un nuovo titolo per l’importo rideterminato; se rigetta l’opposizione, il titolo diviene definitivo.

2.5 Rateazioni e sospensioni

  • Rateizzazione del debito: ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 112/1999 e delle disposizioni interne dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, è possibile chiedere la dilazione in un massimo di 72 rate mensili (120 rate in caso di comprovata difficoltà). La richiesta va presentata all’agente della riscossione; l’accettazione comporta la sospensione delle procedure esecutive. La circolare INPS n. 168/2010 prevede che nell’avviso di addebito l’importo totale richiesto sia comprensivo anche dell’aggio ; la rateizzazione riguarda l’intero importo.
  • Sospensione legale: il pagamento è sospeso quando l’INAIL o l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede la rateizzazione o quando il giudice, su istanza del contribuente, sospende l’esecuzione. La sospensione può essere revocata se sopravviene pericolo per la riscossione .
  • Rimedi speciali: in caso di contestazione di un accertamento fiscale presupposto, l’avviso di addebito deve essere sospeso sino alla definizione del contenzioso .

3 Difese e strategie legali

La difesa del contribuente deve essere costruita su più fronti: contestazione formale, prescrizione, merito del credito, rispetto delle garanzie procedimentali e utilizzo degli strumenti deflattivi. Di seguito una panoramica delle principali strategie, con indicazione delle fonti normative e della giurisprudenza.

3.1 Eccezioni formali e vizi dell’atto

  1. Mancanza di elementi essenziali: l’avviso di addebito è nullo se non contiene i dati indicati dall’art. 30 D.L. 78/2010 (codice fiscale, periodo, importi, agente della riscossione, firma) . Il contribuente deve allegare all’opposizione copia dell’atto mancante e chiedere l’annullamento.
  2. Vizi di notifica: l’atto deve essere notificato secondo le regole previste (PEC, messi comunali o raccomandata A/R). Se la notifica è stata effettuata a un indirizzo errato, se manca l’avviso di ricevimento o se il destinatario non è stato avvisato, l’opposizione può far valere l’inesistenza o l’irregolarità della notifica. La notifica irregolare può incidere sulla decorrenza dei termini per opporsi.
  3. Sottoscrizione mancante: l’avviso deve essere sottoscritto dal responsabile dell’ufficio che ha accertato l’omissione . La giurisprudenza ritiene ammissibile anche la firma digitale; l’assenza della sottoscrizione rende l’atto nullo.
  4. Indeterminatezza dell’importo: se l’atto non distingue capitale, interessi e sanzioni , il contribuente può eccepire la violazione dell’art. 7 L. 212/2000 (obbligo di motivazione degli atti impositivi). L’ente deve ripartire l’importo e indicare i periodi di competenza.

3.2 Eccezione di prescrizione

L’azione dell’INAIL per riscuotere i premi si prescrive in cinque anni . Se l’avviso è notificato dopo la scadenza del termine senza che siano intervenuti atti interruttivi validi, il debitore può eccepire la prescrizione. È importante distinguere tra prescrizione quinquennale (debiti contributivi) e prescrizione decennale (ipotesi residuali per crediti inerenti a recuperi di indebito o somme non periodiche). La citazione di un atto privo di valore interruttivo, come un semplice sollecito, non interrompe la prescrizione.

La giurisprudenza ha confermato che la prescrizione opera anche se la cartella o l’avviso non sono stati impugnati. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 23397/2016, hanno riconosciuto che l’inutile decorso dei termini rende il credito estinto anche se l’atto è divenuto definitivo; il giudice deve dichiarare l’estinzione d’ufficio. Pertanto, anche chi non ha impugnato un avviso o una cartella può successivamente invocare la prescrizione.

3.3 Contestazione del merito della pretesa

Molti avvisi di addebito derivano da accertamenti ispettivi in cui l’INAIL contesta l’omessa assicurazione di lavoratori, l’evasione di premi o il mancato versamento di somme correlate a infortuni. In questi casi la difesa deve concentrarsi sul merito della pretesa:

  • Assenza di rapporto assicurativo: dimostrare che i soggetti indicati nell’accertamento non rientrano tra i lavoratori assicurati o che l’attività non era soggetta all’obbligo di assicurazione.
  • Esenzioni o agevolazioni: verificare l’esistenza di esoneri o riduzioni contributive (ad esempio per cooperative agricole, soggetti con disabilità, attività artigiane a basso rischio). L’onere della prova grava sull’ente; il contribuente può esibire contratti, documenti contabili e pareri dell’INAIL.
  • Errori di calcolo: contestare la base imponibile, le retribuzioni imponibili, i periodi interessati e la misura dei premi. La Cassazione ha precisato che il calcolo dei contributi deve essere basato sulla retribuzione dovuta per legge o per contratto e non su quelle di fatto corrisposte ; se l’INAIL assume come imponibili somme corrisposte a titolo transattivo o a titolo di rimborsi spese, il contribuente può dimostrare che tali somme sono esenti.
  • Nesso causale con l’infortunio: se l’addebito riguarda importi dovuti a seguito di infortuni sul lavoro, occorre verificare che sussista il nesso di causalità tra l’infortunio e la prestazione lavorativa; in caso di contestazioni relative al danno biologico o all’azione di regresso dell’INAIL, la prescrizione è triennale (art. 112 DPR 1124/1965) e l’azione va esercitata entro tre anni dal riconoscimento della prestazione.

3.4 Vizi delle ispezioni e del contraddittorio

L’atto di addebito spesso si fonda su un verbale ispettivo redatto da funzionari dell’INAIL o dall’Ispettorato del lavoro. La difesa deve verificare se le regole di contraddittorio preventivo sono state rispettate:

  • Comunicazione del verbale: l’art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente impone all’ente di consegnare al contribuente copia del verbale al termine delle operazioni e di concedere 15 giorni per presentare osservazioni. Se il verbale non è stato notificato o è stato notificato oltre il termine, la difesa può eccepire la violazione del contraddittorio.
  • Verbale senza contraddittorio: l’art. 13 D.Lgs. 124/2004 prevede che gli ispettori devono garantire il contraddittorio. La violazione delle regole procedurali non determina automaticamente la nullità dell’avviso, ma la giurisprudenza riconosce che le dichiarazioni raccolte senza contraddittorio hanno un valore probatorio attenuato . Il contribuente può contestare le circostanze accertate e chiedere l’audizione di testimoni o la produzione di documenti contrari.
  • Verbali con vizi di forma: mancanza della data, dell’identità degli ispettori o del contraddittorio; errori nell’identificazione dei lavoratori; assenza della sottoscrizione; mancata indicazione delle norme violate. Tali vizi possono essere fatti valere per chiedere l’annullamento dell’avviso o almeno la riduzione delle somme richieste.

3.5 Contestazione della legittimità della riscossione

Il contribuente può far valere alcune questioni di legittimità costituzionale o comunitaria, ad esempio:

  • Violazione dell’art. 24 Cost. (diritto di difesa): la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto legittima l’autosufficienza del titolo esecutivo formato dall’ente pubblico, poiché il contribuente può proporre opposizione . Tuttavia, se l’avviso è emesso senza che il contribuente abbia potuto partecipare alla fase istruttoria o se i termini di opposizione sono troppo brevi, si può prospettare un’eccezione di incostituzionalità.
  • Disparità di trattamento tra INPS e INAIL: l’art. 30 D.L. 78/2010 ha previsto l’avviso di addebito solo per l’INPS. Taluni ritengono che l’INAIL non possa emettere un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo senza una specifica base legislativa. Tuttavia, la prassi amministrativa utilizza termini analoghi per definire l’ordinanza-ingiunzione. La difesa può eccepire che l’atto INAIL non abbia la stessa forza del titolo INPS e che debba essere emessa una cartella.

3.6 Strategie difensive in sede giudiziaria

  1. Domanda riconvenzionale: in opposizione l’INAIL può chiedere il riconoscimento del credito. Per tutelarsi, il debitore può formulare eccezioni riconvenzionali (ad esempio chiedere la condanna dell’istituto alla restituzione di somme indebitamente richieste, la nullità di clausole contrattuali, ecc.).
  2. Accertamento negativo: prima che l’INAIL iscriva il credito a ruolo, il debitore può proporre un’azione di accertamento negativo per far dichiarare l’insussistenza del credito . Ciò consente di anticipare la definizione del contenzioso e di evitare la formazione dell’avviso.
  3. Ricorso per cassazione: se il tribunale rigetta l’opposizione, il contribuente può proporre reclamo in corte d’appello e successivo ricorso per cassazione per violazione di legge o vizi di motivazione. È opportuno affidare la difesa a un avvocato cassazionista.

4 Strumenti alternativi e soluzioni negoziali

Anche quando l’avviso di addebito appare legittimo e la pretesa è fondata, esistono diversi strumenti che consentono di ridurre l’esborso, dilazionare il pagamento o ottenere la cancellazione di una parte delle sanzioni. Di seguito le principali opzioni.

4.1 Rottamazione e definizione agevolata

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse forme di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, conosciute come “rottamazione” (rottamazione ter, rottamazione quater, stralcio dei debiti fino a 1.000 euro). Le norme variano di anno in anno e bisogna verificare se alla data di ottobre 2025 sia in vigore una nuova definizione.

In generale, la rottamazione consente di estinguere i debiti versando solo il capitale e gli interessi legali, con esclusione delle sanzioni e dell’aggio. L’adesione deve avvenire entro un termine fissato dalla legge e il pagamento può essere dilazionato in più rate. La definizione agevolata riguarda anche i crediti previdenziali, comprese le cartelle e gli avvisi di addebito INAIL affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. L’adesione sospende le procedure esecutive e consente di ottenere il DURC regolare. Tuttavia, in caso di mancato pagamento di una rata, i benefici sono revocati.

4.2 Transazione fiscale e concordato

Per le imprese che si trovano in difficoltà e stanno accedendo a procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione), è possibile proporre una transazione fiscale (art. 182‑ter Legge fallimentare e art. 63 del Codice della crisi). La transazione consente di definire i debiti tributari e contributivi con una riduzione dell’importo, subordinata all’approvazione del tribunale e al voto favorevole dell’amministrazione. Nel contesto del nuovo Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), la transazione si inserisce nel piano di risanamento.

4.3 Procedure di sovraindebitamento

I debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia) possono ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dalla legge 3/2012 e ora incorporate nel Codice della crisi. Le principali sono:

  • Piano del consumatore: permette al debitore persona fisica di proporre al giudice un piano di pagamento dei debiti, che può prevedere falcidie e dilazioni. Il piano deve essere attestato da un OCC e approvato dal tribunale.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: riservato ai debitori non fallibili; richiede l’adesione dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti. Può prevedere il pagamento parziale dei contributi INAIL.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: comporta la vendita dei beni del debitore e la distribuzione del ricavato tra i creditori; al termine il debitore ottiene l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui.

L’Avv. Monardo e il suo staff sono esperti in procedure di sovraindebitamento e offrono assistenza nella predisposizione del piano, nella trattativa con i creditori e nella gestione delle domande al tribunale.

4.4 Accordi extragiudiziali con l’INAIL

In alcune circostanze è possibile negoziare direttamente con l’INAIL o con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per ottenere uno sconto sulle sanzioni o una rateizzazione più lunga. La disponibilità dell’ente a trattare dipende dalla situazione del contribuente e dalla fondatezza del debito. È fondamentale presentare un’istanza motivata, documentare le difficoltà economiche e proporre un piano di rientro sostenibile.

4.5 Sospensioni e moratorie legislative

Talvolta il legislatore prevede sospensioni generalizzate delle attività di riscossione (ad esempio durante la pandemia o in presenza di eventi calamitosi). In tali periodi l’emissione degli avvisi è sospesa e i termini di opposizione e prescrizione sono prorogati. È opportuno verificare se nel 2025 siano in vigore sospensioni per determinate categorie (lavoratori autonomi, settori in crisi). L’INAIL e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione pubblicano apposite circolari.

5 Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che compromettono la loro difesa. Di seguito i più frequenti e come evitarli.

  1. Ignorare la notifica o pagare subito senza verifiche: prima di pagare o di ignorare l’atto, verificare la legittimità della pretesa, i termini e la prescrizione. Pagare spontaneamente può precludere la possibilità di contestare il debito.
  2. Confondere i termini: il termine di 60 giorni per il pagamento e quello di 40 giorni per proporre opposizione sono distinti ; rispettarli entrambi è fondamentale. Presentare il ricorso fuori termine comporta l’inammissibilità.
  3. Affidarsi a professionisti non specializzati: il contenzioso previdenziale richiede conoscenze specifiche di diritto del lavoro, procedura civile e normativa previdenziale. Scegliere avvocati e commercialisti con esperienza nel settore.
  4. Non raccogliere documenti e prove: l’onere della prova può spostarsi sul contribuente. Conservare dichiarazioni retributive, denunce INAIL, contratti di lavoro, comunicazioni con l’ente e documenti contabili; predisporre testimoni e consulenze tecniche.
  5. Sottovalutare l’importanza del contraddittorio: partecipare alle ispezioni, presentare osservazioni e interloquire con gli ispettori è essenziale. Un verbale firmato senza contestazioni può costituire prova contro il contribuente.
  6. Non verificare le opportunità di definizione agevolata: periodicamente sono aperte rottamazioni e sanatorie. Valutare se il proprio debito rientra tra quelli definibili con riduzione di sanzioni.
  7. Ignorare la prescrizione: molti avvisi si riferiscono a periodi lontani nel tempo. Verificare sempre se il termine quinquennale (o triennale) è decorso .

6 Tabelle riepilogative

6.1 Norme e termini principali

ElementoDescrizioneFonte
Avviso di addebito/Cartella INAILAtto con cui l’INAIL richiede il pagamento di premi assicurativi; deve indicare contribuente, periodo, importo, agente, firma e intimazione a pagare .D.Lgs. 46/1999, art. 24; D.L. 78/2010, art. 30
Termine di pagamento60 giorni dalla notifica per pagare l’importo richiesto .Circolare INPS 168/2010
Termine per l’opposizione40 giorni dalla notifica per proporre ricorso al giudice del lavoro .D.Lgs. 46/1999, art. 24
PrescrizioneL’azione per riscuotere i premi INAIL si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il pagamento doveva essere eseguito .Art. 112 DPR 1124/1965; Art. 3, c. 9, lett. b) L. 335/1995
Opposizione a ruoloIl ricorso contro l’iscrizione a ruolo si propone al giudice del lavoro; il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi .D.Lgs. 46/1999, art. 24
Elementi essenziali dell’avvisoCodice fiscale, tipologia del credito, periodo di riferimento, importo distinto, agente della riscossione, firma, intimazione a pagare .Circolare INPS 168/2010
Contraddittorio ispettivoIl contribuente ha diritto a ricevere il verbale e a presentare osservazioni prima dell’emissione dell’atto (art. 12, comma 7 L. 212/2000).L. 212/2000

6.2 Strumenti di difesa e benefici

StrumentoEffettoNote
Opposizione giudiziariaAnnullamento totale o parziale dell’avviso; sospensione dell’esecuzione; rideterminazione del debito.Deve essere proposta entro 40 giorni .
Ricorso amministrativoSospende la formazione dell’avviso quando previsto; consente di contestare l’accertamento prima del ruolo.Deve essere presentato nei termini indicati nell’atto .
Eccezione di prescrizioneEstingue il credito se sono trascorsi 5 anni .Va sollevata in giudizio o in autotutela.
Rottamazione e definizione agevolataRiduce o azzera sanzioni e interessi; permette dilazioni.Dipende dalla legge vigente; consultare bandi annuali.
RateizzazioneDiluisce il debito fino a 72 o 120 rate; sospende le esecuzioni.Deve essere richiesta all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
Procedure di sovraindebitamentoConsentono di ridurre o cancellare i debiti mediante piano del consumatore, accordo o liquidazione.Necessaria attestazione OCC.
Accertamento negativoConsente di far dichiarare l’inesistenza del credito prima dell’iscrizione a ruolo .Può anticipare la risoluzione di più controversie.

7 Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un avviso di addebito INAIL?
    È l’atto con cui l’INAIL richiede al datore di lavoro o al professionista il pagamento di premi assicurativi non versati, sanzioni e interessi. L’avviso di addebito ha valore di titolo esecutivo analogo alla cartella esattoriale e intima il pagamento entro 60 giorni .
  2. Che differenza c’è tra avviso di addebito e cartella esattoriale?
    L’avviso di addebito, introdotto dall’art. 30 D.L. 78/2010 per i crediti INPS, sostituisce la cartella. L’INAIL normalmente recupera i premi tramite cartella (ruolo), ma può emettere un avviso o un’ordinanza-ingiunzione che anticipa la cartella. Le regole di difesa (60 giorni per pagare, 40 per impugnare) sono le stesse.
  3. Quali sono i termini per pagare e per opporsi?
    Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica; l’opposizione va proposta al giudice del lavoro entro 40 giorni . La mancata impugnazione nei termini rende l’atto definitivo.
  4. Posso contestare l’avviso se è stato notificato via raccomandata e non via PEC?
    Sì. L’avviso deve essere notificato prioritariamente tramite PEC ; la raccomandata è ammessa solo se non è disponibile un indirizzo PEC valido. Un’errata modalità di notifica può essere eccepita in giudizio.
  5. Che succede se pago solo una parte dell’importo?
    Il pagamento parziale non blocca la procedura esecutiva. È possibile chiedere una rateizzazione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; in mancanza, il mancato pagamento della residua somma legittima l’espropriazione.
  6. L’avviso può essere annullato se manca la firma?
    Sì. La mancanza della sottoscrizione del responsabile dell’ufficio rende nullo l’avviso ; tuttavia la firma può essere apposta in formato digitale.
  7. Se non ho presentato ricorso entro 40 giorni posso ancora difendermi?
    Puoi eccepire la prescrizione del credito (quinquennale per i premi INAIL ) o la nullità dell’atto in sede di esecuzione forzata, ma non puoi più contestare il merito. Rivolgiti a un avvocato per valutare se esistono rimedi straordinari (revocazione, ricorso per cassazione per motivi attinenti alla notifica).
  8. L’INAIL può emettere l’avviso se l’accertamento fiscale è ancora pendente?
    Secondo la Cassazione, l’iscrizione a ruolo è illegittima se l’accertamento presupposto è stato impugnato e non è definitivo . L’INAIL deve attendere la definizione del contenzioso tributario prima di formare il titolo esecutivo.
  9. Cosa devo fare se ritengo che la somma richiesta sia prescritta?
    Devi eccepire la prescrizione nel ricorso giudiziario o in una istanza di autotutela, indicando la data di scadenza del pagamento e l’assenza di atti interruttivi. La prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato .
  10. Posso chiedere la rateizzazione del debito?
    Sì. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede rateizzazioni fino a 72 rate, estensibili a 120 in caso di comprovata difficoltà. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica; l’accettazione sospende le esecuzioni.
  11. È possibile ridurre le sanzioni?
    Le sanzioni e gli interessi possono essere ridotti aderendo alle misure di definizione agevolata (“rottamazione”) previste dalle leggi periodiche o attraverso una transazione fiscale nell’ambito di procedure concorsuali. L’INAIL può anche accordare la riduzione di sanzioni in autotutela quando vi siano errori nell’avviso.
  12. Posso ricorrere se non mi hanno dato il verbale ispettivo?
    Sì. La mancata consegna del verbale viola il diritto al contraddittorio (art. 12, comma 7 L. 212/2000). Puoi eccepire la nullità dell’atto e chiedere al giudice di annullarlo o di ridurre il credito.
  13. Qual è la differenza tra contraddittorio ispettivo e contraddittorio tributario?
    Il contraddittorio ispettivo riguarda l’attività di vigilanza INAIL e prevede l’obbligo di verbalizzazione e la possibilità di osservazioni. Il contraddittorio tributario concerne i controlli fiscali (Agenzia delle Entrate). Entrambi tutelano il diritto di difesa; la violazione può incidere sulla legittimità degli atti.
  14. Cosa succede se l’avviso contiene errori di calcolo?
    Gli errori di calcolo rendono l’avviso viziato. Puoi chiedere la rettifica in autotutela o proporre opposizione nel merito. Il giudice potrà rideterminare la somma dovuta e annullare l’atto per l’importo eccedente.
  15. Devo rivolgermi a un avvocato?
    L’assistenza di un avvocato specializzato è vivamente consigliata. La procedura richiede la conoscenza di norme complesse e la redazione di atti processuali; una difesa competente aumenta le possibilità di successo.
  16. L’avviso di addebito incide sul DURC?
    Sì. La presenza di debiti INAIL non regolarizzati impedisce il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), necessario per partecipare a gare pubbliche, ottenere agevolazioni e certificazioni. Il DURC può essere ottenuto se si è in regola con i pagamenti o si è beneficiari di una rateizzazione in corso.
  17. È possibile chiedere la sospensione della riscossione in sede giudiziaria?
    Sì. Nel ricorso di opposizione puoi chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione per gravi motivi. Il giudice valuta la fondatezza dell’eccezione (ad esempio prescrizione, vizi formali) e può sospendere l’esecuzione .
  18. La prescrizione decorre anche se non ho ricevuto alcun avviso bonario?
    Sì. La prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del pagamento . Gli avvisi bonari o i solleciti non sono necessari; se non vengono notificati atti interruttivi validi, il credito si estingue.
  19. Posso proporre un’azione di accertamento negativo senza attendere l’avviso?
    Sì. L’art. 24, comma 3 D.Lgs. 46/1999 consente di proporre un’azione per far dichiarare l’insussistenza del credito, anche in mancanza di ruolo . In tal modo puoi prevenire la formazione dell’avviso e avere un titolo giudiziario favorevole.
  20. Cosa fare se ricevo contemporaneamente avvisi INPS e INAIL?
    Occorre analizzare ciascun atto, verificare i termini, le normative applicabili e valutare la possibilità di riunire le cause davanti al giudice competente. L’avviso INPS segue le regole del D.L. 78/2010, mentre quello INAIL segue il D.Lgs. 46/1999; gli strumenti di difesa sono analoghi ma vanno modulati.

8 Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Simulazione A: avviso di addebito da 10 000 euro

Fatti: un’azienda riceve un avviso di addebito dall’INAIL per premi non versati dal 2019 al 2021. L’importo richiesto è 10 000 €, di cui 7 000 € capitale (premi), 2 000 € sanzioni e 1 000 € interessi. L’avviso è notificato il 1º ottobre 2025.

Analisi:

  1. Prescrizione: i premi del 2019 sono prescritti? La prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del premio (ad esempio 16 febbraio 2020 per l’autoliquidazione). Se non vi sono stati atti interruttivi, i premi 2019 sono prescritti perché al 1º ottobre 2025 sono trascorsi oltre cinque anni . L’opposizione potrà chiedere l’annullamento per 3 000 €.
  2. Vizi formali: verificare se l’avviso indica correttamente il codice fiscale, il periodo e gli importi . Supponiamo che manchi la firma digitale; il debitore può eccepire la nullità e chiedere l’annullamento totale.
  3. Proposta di ricorso: entro 40 giorni (31 ottobre 2025) va proposto ricorso al tribunale. Nel ricorso si chiede la sospensione dell’esecuzione e si eccepiscono prescrizione e nullità per mancanza di firma.
  4. Esito possibile: se il giudice accoglie la prescrizione parziale e rileva il vizio formale, potrà annullare l’avviso integralmente o limitatamente ai premi prescritti. L’INAIL potrà emettere un nuovo atto solo per i periodi non prescritti.

8.2 Simulazione B: rateizzazione e definizione agevolata

Fatti: un artigiano riceve una cartella INAIL nel 2024 per 15 000 € di premi e sanzioni. Dopo aver perso l’opposizione, decide di aderire alla rottamazione quater prevista dalla legge di bilancio 2025. Il debito residuo ammonta a 12 000 €, di cui 5 000 € sanzioni.

Soluzione:

  1. Adesione alla rottamazione: l’artigiano presenta la domanda entro il termine di legge e accede alla definizione agevolata che consente di pagare solo il capitale e gli interessi legali. Le sanzioni (5 000 €) sono stralciate.
  2. Importo da pagare: capitale 7 000 € + interessi legali 400 € = 7 400 €. L’importo può essere dilazionato in dieci rate semestrali. Ogni rata sarà di 740 €.
  3. Vantaggio: l’adesione consente di evitare l’esecuzione, regolarizzare la posizione ai fini DURC e ridurre il debito del 40 %. Tuttavia, il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dai benefici.

8.3 Simulazione C: procedura di sovraindebitamento

Fatti: una ditta individuale accumula debiti con l’INAIL (50 000 €), l’INPS (30 000 €) e l’Agenzia delle Entrate (20 000 €). Il titolare non è fallibile. L’attività è cessata e il debitore non ha beni significativi.

Soluzione:

  1. Piano del consumatore: l’Avv. Monardo assiste il debitore nella predisposizione di un piano del consumatore. Si propone di pagare 10 000 € ai creditori in cinque anni grazie al reddito da lavoro dipendente del coniuge e alle somme provenienti dalla vendita di un’auto.
  2. Falcidia dei debiti previdenziali: l’accordo prevede una falcidia del 80 % sui debiti INAIL e INPS. In base all’art. 8 della legge 3/2012, è possibile ridurre i debiti contributivi se l’INAIL e l’INPS vi acconsentono e se il piano è ragionevole.
  3. Esdebitazione: al termine dei cinque anni il giudice dichiara l’esdebitazione, liberando il debitore dai debiti residui. L’azienda può ricominciare senza l’onere dei debiti.

Conclusione

L’avviso di addebito INAIL è uno strumento potente che consente all’Istituto di recuperare rapidamente i premi assicurativi non versati. Come abbiamo visto, il debitore ha però numerosi diritti e strumenti per difendersi: può eccepire vizi formali, far valere la prescrizione quinquennale , contestare il merito della pretesa, richiedere la sospensione dell’esecuzione e aderire a definizioni agevolate. La giurisprudenza più recente conferma l’importanza di impugnare gli avvisi tempestivamente e di contestare non solo i vizi formali ma anche la fondatezza del credito . È inoltre possibile anticipare il contenzioso con un’azione di accertamento negativo , rateizzare il debito o ricorrere alle procedure di sovraindebitamento.

Agire rapidamente è fondamentale: il termine di 40 giorni per l’opposizione e quello di 60 giorni per il pagamento decorrono dalla notifica e non sono prorogabili. Per chi opera nella realtà imprenditoriale, ignorare un avviso può comportare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e la perdita del DURC. La difesa richiede una conoscenza approfondita delle norme previdenziali, tributarie e processuali. Per questo è consigliabile affidarsi a professionisti specializzati.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a disposizione per analizzare gratuitamente il tuo caso, verificare la legittimità dell’avviso, proporre ricorsi e individuare le soluzioni più adatte – dalla sospensione dell’atto alla transazione, dalla rottamazione alla procedura di sovraindebitamento. Grazie all’esperienza come gestore della crisi da sovraindebitamento e come esperto negoziatore della crisi d’impresa, lo studio Monardo è in grado di elaborare piani di rientro personalizzati e di bloccare le azioni esecutive.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: insieme al suo staff analizzerà la tua situazione e ti difenderà con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!