Avviso Bonario Agenzia Delle Entrate: Come Rispondere Correttamente

Introduzione

Ricevere una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) dall’Agenzia delle Entrate può mettere in allarme chiunque, che si tratti di un imprenditore, di un lavoratore autonomo o di un privato. L’avviso bonario non è ancora un atto esecutivo, ma è un campanello d’allarme che preannuncia la possibile iscrizione a ruolo del tributo con sanzioni piene se il contribuente non regolarizza la propria posizione. Capire come comportarsi è quindi fondamentale per evitare conseguenze gravi come cartelle di pagamento, ipoteche o pignoramenti.

Dal 2025 i controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni sono stati rivisti dalla riforma fiscale: i termini per rispondere sono stati portati a 60 giorni (o 90 giorni se la comunicazione è recapitata all’intermediario) e le sanzioni ridotte a seguito di pagamento entro tali termini sono state ulteriormente abbassate. L’interpretazione giurisprudenziale più recente afferma che l’avviso bonario non è un atto autonomamente impugnabile, ma offre al contribuente un rimedio anticipato per regolarizzare la propria posizione . Allo stesso tempo il mancato invio della comunicazione, quando la legge lo richiede, può comportare la nullità della successiva cartella .

Nel presente articolo, aggiornato a ottobre 2025, analizziamo nel dettaglio la disciplina normativa (artt. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973, art. 54‑bis del DPR 633/1972, art. 6 dello Statuto del contribuente, D.Lgs. 462/1997 e successive modifiche), le pronunce più recenti della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, e i principali strumenti di tutela e di definizione agevolata a disposizione del contribuente. Offriamo una guida pratica su cosa fare dopo la notifica dell’avviso, come contestare eventuali errori, come chiedere la rateizzazione o accedere a rottamazioni e definizioni agevolate, nonché sulle possibilità di ristrutturare i debiti tramite il piano del consumatore o altre procedure di composizione della crisi. La trattazione è declinata dal punto di vista del debitore/contribuente, con un taglio professionale ma divulgativo.

Chi siamo e come possiamo aiutarti

L’articolo è redatto dallo Studio Legale Monardo, guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Cassazionista, coordinatore di un team nazionale di professionisti esperti in diritto bancario e tributario, l’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il nostro staff multidisciplinare integra avvocati tributaristi, civilisti e commercialisti per offrire al contribuente una assistenza completa: dall’analisi degli atti alla predisposizione dei ricorsi, dalla richiesta di sospensione o annullamento degli avvisi bonari alla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate, fino alla predisposizione di piani di rientro, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore o procedure di esdebitazione.

Agire tempestivamente e con il supporto di professionisti esperti può fare la differenza tra pagare sanzioni elevate e ottenere una riduzione o addirittura l’annullamento del debito. Per questo motivo, se hai ricevuto un avviso bonario o una comunicazione di irregolarità:

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Nelle sezioni seguenti vedremo passo per passo come affrontare l’avviso bonario, quali sono i diritti del contribuente, quali errori evitare e quali strumenti sfruttare per risolvere il debito.

1. Avviso bonario: natura giuridica e normativa di riferimento

1.1 Cos’è l’avviso bonario

L’avviso bonario (o “comunicazione di irregolarità”) è una comunicazione informale che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente quando, in sede di controllo automatizzato (art. 36‑bis del DPR 600/1973) o formale (art. 36‑ter del DPR 600/1973), rileva errori, omissioni, versamenti mancanti o irregolarità nelle dichiarazioni fiscali (Irpef, Ires, IVA, 730, 770 ecc.). Non è ancora un atto impositivo o esecutivo, ma serve a segnalare al contribuente l’esito del controllo e ad offrirgli la possibilità di correggere l’errore o pagare l’importo dovuto con sanzioni ridotte.

La comunicazione non deve essere confusa con l’atto di accertamento o con la cartella di pagamento. La giurisprudenza chiarisce che gli avvisi bonari non sono autonomamente impugnabili perché non contengono una vera pretesa tributaria esecutiva . Tuttavia l’avviso bonario rappresenta un atto endoprocedimentale che consente al contribuente di:

  • pagare le somme dovute entro i termini stabiliti, usufruendo della riduzione delle sanzioni;
  • presentare chiarimenti all’Agenzia in caso di errori materiali o documentali;
  • ricorrere (facoltativamente) contro l’avviso se lo ritiene illegittimo o errato, oppure attendere la cartella di pagamento per impugnare quest’ultima .

1.2 Controllo automatizzato (art. 36‑bis DPR 600/1973)

L’art. 36‑bis disciplina il controllo automatico delle dichiarazioni, che verifica la correttezza dei versamenti e dei dati contabili. Il comma 3 prevede che quando dal controllo emerge un diverso risultato rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’Agenzia deve comunicare al contribuente lo scostamento e consentirgli di fornire chiarimenti o regolarizzare la posizione . Dal 1 gennaio 2025, a seguito del D.Lgs. 108/2024, il termine per pagare o fornire chiarimenti è stato esteso da 30 a 60 giorni . La stessa norma riconosce che la comunicazione mira ad evitare la ripetizione degli errori nelle dichiarazioni successive e a favorire l’esattezza del sistema .

Quando il contribuente paga entro il termine con la sanzione ridotta, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita (art. 2, comma 2 D.Lgs. 462/1997). In caso contrario, si procede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni piene. Qualora l’avviso non sia stato regolarmente inviato, la giurisprudenza riconosce la riduzione delle sanzioni dal 30 % ordinario al 10 %, perché il contribuente è stato privato della possibilità di pagare con lo sconto .

1.3 Controllo formale (art. 36‑ter DPR 600/1973)

L’art. 36‑ter riguarda il controllo formale delle dichiarazioni. Consente all’ufficio di escludere deduzioni o detrazioni indebite, correggere errori materiali, verificare la documentazione e i requisiti di crediti o rimborsi. Le principali disposizioni sono:

  • Il controllo deve essere effettuato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ;
  • L’ufficio può invitare il contribuente a fornire chiarimenti o documenti mancanti e deve comunicargli gli esiti del controllo con motivazione ;
  • Dal 2025 il contribuente dispone di 60 giorni per fornire i chiarimenti o pagare con le sanzioni ridotte .

1.4 Controllo dell’IVA (art. 54‑bis DPR 633/1972)

Per l’IVA, l’art. 54‑bis del DPR 633/1972 prevede analogo controllo automatizzato e comunicazione degli esiti. Anche qui, dal 2025 il termine per regolarizzare o fornire chiarimenti è di 60 giorni, con possibilità di sanzioni ridotte a un terzo per chi paga entro il termine . Se l’Agenzia omette l’invio della comunicazione, la cartella successiva resta valida solo in assenza di elementi di incertezza .

1.5 Statuto del contribuente (art. 6 Legge 212/2000)

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) contiene principi fondamentali sul contraddittorio preventivo. In particolare, l’art. 6, comma 5 stabilisce che prima di iscrivere a ruolo i tributi derivanti dalle dichiarazioni, quando esistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o produrre documenti entro un termine congruo non inferiore a trenta giorni . Gli atti emessi in violazione di tale obbligo sono annullabili .

Il contraddittorio non è, tuttavia, sempre obbligatorio. La Cassazione ha chiarito che l’avviso bonario è necessario solo quando sussistono incertezze; non è richiesto per errori meramente aritmetici o per omessi versamenti . In caso di errori materiali, quindi, l’omissione della comunicazione non rende nulla la cartella .

1.6 Art. 2 e art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (sanzioni e rateazione)

Il decreto legislativo 462/1997 regola i pagamenti conseguenti alle comunicazioni degli esiti del controllo automatico o formale. L’art. 2, comma 2, prevede che l’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente paga le somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione (termine elevato a 60 giorni dal 2025) e in tal caso le sanzioni sono ridotte ad un terzo, mentre gli interessi sono calcolati fino al mese precedente . La circolare ministeriale 199/E del 13 agosto 1996 ribadisce che l’emissione dell’avviso fa parte del procedimento di riscossione e ha carattere obbligatorio .

L’art. 3‑bis consente al contribuente di rateizzare le somme dovute (fino a 8 rate trimestrali, estese a 20 rate dalla legge di bilancio 2023) pagando la prima rata entro lo stesso termine di 30 (ora 60) giorni; le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre . In caso di mancato pagamento della prima rata o di una rata successiva entro il termine della rata successiva, si decade dal beneficio della rateizzazione e le somme residue vengono iscritte a ruolo con sanzioni piene .

1.7 Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 108/2024 (riforma termini e sospensioni)

Nell’ambito della riforma fiscale attuata in attuazione della legge delega n. 111/2023, il D.Lgs. 108/2024 ha modificato diverse disposizioni in materia di controllo e riscossione. Le principali novità sono:

  • Estensione del termine per pagare o fornire chiarimenti: da 30 a 60 giorni per gli avvisi bonari derivanti sia da controllo automatizzato che formale. Se la comunicazione è inviata all’intermediario, il termine sale a 90 giorni ;
  • Sospensione dei termini: il termine di 60 giorni non decorre tra il 1° agosto e il 4 settembre e l’invio degli avvisi è sospeso tra il 1° agosto e il 31 agosto e tra il 1° dicembre e il 31 dicembre ;
  • Aumento delle rate: la definizione agevolata può estendersi fino a 20 rate trimestrali invece di 8 .

1.8 La nuova disciplina delle sanzioni (D.Lgs. 87/2024)

Con il D.Lgs. 87/2024 (in vigore dal 1° settembre 2024) la sanzione base per omesso o tardivo versamento di imposte è stata ridotta dal 30 % al 25 %. Poiché per gli avvisi bonari le sanzioni sono pari a un terzo della sanzione base, ciò si traduce in una riduzione dell’onere: per i controlli automatizzati la sanzione scende dal 10 % all’8,33 %; per i controlli formali dal 20 % al 16,67 % . Questa riduzione è applicabile alle violazioni commesse dal 1 settembre 2024.

1.9 La definizione agevolata degli avvisi bonari (L. 197/2022 e successivi)

La Legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 153‑159, L. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità relative ai periodi d’imposta 2019‑2021. Le somme dovute possono essere definite con riduzione delle sanzioni al 3 % delle imposte non versate . Sono definibili le comunicazioni per le quali, al 1° gennaio 2023, non è ancora scaduto il termine di pagamento (30 o 90 giorni) . Il pagamento deve avvenire in unica soluzione entro 30/90 giorni dalla comunicazione o, se rateizzato, la prima rata deve essere versata entro lo stesso termine . In caso di lieve inadempimento (versamento con ritardo non superiore a 7 giorni, o versamento insufficiente entro il 3 % e comunque non oltre 10.000 euro), il beneficio non si perde .

1.10 Rottamazione-quater (L. 197/2022 art. 1 commi 231‑252) e successive proroghe

Oltre alle comunicazioni di irregolarità, la Legge di bilancio 2023 ha previsto la Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. Rottamazione‑quater). L’art. 1, commi 231‑252, consente di estinguere i debiti riferiti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagando solo l’imposta e le spese di notifica, con esclusione di interessi e sanzioni . La norma prevede la possibilità di pagare in un’unica soluzione o in massimo 18 rate ripartite in 5 anni , con interessi al 2 % annuo a decorrere dal 1° novembre 2023. Sono escluse dalla rottamazione-quater alcune tipologie di carichi (recupero aiuti di Stato, sanzioni penali, IVA all’importazione ecc.) . Ulteriori proroghe nel 2024 (DL 51/2023 convertito in L. 87/2023 e L. 18/2024) hanno differito il termine per presentare la domanda e per pagare le prime rate .

1.11 Altri strumenti deflattivi del contenzioso

Oltre all’avviso bonario e alla definizione agevolata, il contribuente può sfruttare altri strumenti per prevenire o chiudere il contenzioso fiscale:

  • Acquiescenza: accettazione integrale della pretesa con pagamento entro 30 giorni (oggi 60) e riduzione delle sanzioni a un terzo.
  • Adesione ai verbali o agli accertamenti (rottamazione degli avvisi di accertamento): consente ulteriori riduzioni delle sanzioni e la rateizzazione.
  • Conciliazione giudiziale: definizione della controversia nel corso del giudizio, con riduzione delle sanzioni ad un terzo o un quinto a seconda del grado di giudizio.
  • Ravvedimento operoso: regolarizzazione spontanea prima di ricevere l’avviso, con sanzioni ridotte (anche fino al 0,1 %).

Ciascuno di questi strumenti ha requisiti e termini specifici; la scelta va ponderata con un professionista.

2. Procedura passo‑passo: come rispondere all’avviso bonario

2.1 Ricezione della comunicazione

L’avviso bonario viene recapitato tramite PEC o posta ordinaria all’indirizzo del contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione. Dal 2025 il termine per rispondere è di 60 giorni (90 se ricevuto dall’intermediario). Se ricevi la comunicazione:

  1. Verifica la data di notifica: il termine decorre dal giorno di ricezione della PEC o dal quinto giorno successivo alla spedizione della raccomandata.
  2. Leggi attentamente gli allegati: l’avviso riporta la somma dovuta a titolo di imposta, interessi e sanzioni (ridotte) e spiega il motivo dell’irregolarità. Controlla se si tratta di un errore aritmetico, di una detrazione non spettante, di un credito inesistente o di un’omissione nei versamenti.
  3. Raccogli la documentazione: se ritieni che la pretesa sia infondata, cerca le prove (versamenti effettuati, documenti giustificativi, ricevute F24) da allegare alla richiesta di chiarimenti.

2.2 Analisi del tipo di controllo

Identifica se la comunicazione deriva da controllo automatizzato (art. 36‑bis) o controllo formale (art. 36‑ter):

  • Controllo automatizzato: riguarda errori di calcolo, omessi versamenti o crediti indicati in dichiarazione ma non utilizzabili. L’avviso indica la differenza tra quanto dichiarato e quanto liquidato dall’Agenzia. Se paghi entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte a 8,33 % (violazioni dopo il 1° settembre 2024) .
  • Controllo formale: riguarda la documentazione a supporto delle deduzioni e detrazioni. L’ufficio può chiedere chiarimenti e documenti; se non rispondi, l’avviso calcola imposta, interessi e sanzioni ridotte al 16,67 % . Se ritieni che la deduzione spetti, devi inviare entro 60 giorni la documentazione mancante.

2.3 Opzioni del contribuente

Una volta ricevuto l’avviso bonario, hai tre opzioni principali:

(a) Pagamento con sanzioni ridotte

Se concordi con l’irregolarità o preferisci evitare contenziosi, puoi pagare l’importo richiesto entro 60 giorni (90 se tramite intermediario) utilizzando il modello F24 precompilato o reperito sul portale dell’Agenzia. In tal caso:

  • Le sanzioni sono ridotte a un terzo della sanzione ordinaria: 8,33 % per i controlli automatizzati e 16,67 % per quelli formali ;
  • Puoi optare per il pagamento rateale previsto dall’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997: fino a 8 rate trimestrali (20 per le definizioni agevolate post 2023) ;
  • In caso di rateizzazione, è necessario versare la prima rata entro il termine di 60/90 giorni; le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Il mancato pagamento della prima rata o di una rata entro la scadenza della rata successiva comporta la decadenza dalla rateizzazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi con sanzioni piene ;
  • È possibile usufruire del lieve inadempimento: il versamento tardivo entro 7 giorni o la carenza fino al 3 % dell’importo e comunque entro 10.000 euro non fa decadere dal beneficio .

(b) Richiesta di chiarimenti o correzioni (istanza di autotutela)

Se ritieni che la comunicazione contenga errori (ad esempio un versamento non riconosciuto, un credito correttamente spettante o una duplicazione), puoi presentare istanza di autotutela entro 60 giorni, allegando la documentazione probatoria. L’Agenzia dovrà riesaminare la posizione ed eventualmente emettere una comunicazione definitiva con la rideterminazione delle somme dovute. Se l’Agenzia corregge l’errore, sarà inviata una nuova comunicazione; se conferma la pretesa, potrai pagare entro 30 giorni (più eventuali sospensioni) con sanzioni ridotte.

L’autotutela è gratuita e non sospende automaticamente i termini per il pagamento; tuttavia, l’Agenzia può decidere di sospendere l’iscrizione a ruolo fino al termine dell’istruttoria. Per questo è consigliabile presentare l’istanza quanto prima e monitorare l’esito.

(c) Impugnazione dell’avviso bonario

Come già osservato, l’avviso bonario non è normalmente impugnabile perché non costituisce un atto di imposizione . Tuttavia, la Cassazione ha riconosciuto che la comunicazione può essere impugnata quando contiene una pretesa tributaria immediatamente lesiva, cioè quando la somma è dettagliata e produce effetti nella sfera patrimoniale del contribuente (ad esempio blocco di rimborsi o iscrizione a ruolo immediata). In questi casi, il contribuente può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (oggi 60/90) argomentando i vizi dell’atto.

Più spesso conviene attendere la cartella di pagamento (che è l’atto impositivo vero e proprio) per impugnare quest’ultima. La Suprema Corte ha ribadito che l’omessa impugnazione dell’avviso bonario non preclude il ricorso contro la cartella successiva . Anzi, impugnare la cartella consente di dedurre eventuali vizi della comunicazione preliminare (come la mancata osservanza del contraddittorio o il difetto di motivazione).

2.4 Termini e sospensioni

Ricordiamo i principali termini:

  • 60 giorni (dal 2025) per pagare o fornire chiarimenti; 90 se la comunicazione è ricevuta dall’intermediario ;
  • Sospensione agostana: dal 1° agosto al 4 settembre i termini non decorrono e l’invio degli avvisi è sospeso dal 1° al 31 agosto ;
  • Sospensione di dicembre: dal 1° al 31 dicembre gli avvisi non sono inviati ;
  • Raddoppio dei termini in caso di notifica agli eredi o per soggetti residenti all’estero.

2.5 Verifica di legittimità dell’avviso

Prima di pagare o presentare istanza di autotutela, è utile verificare se l’avviso presenta vizi di legittimità che potrebbero renderlo annullabile. Ecco alcuni controlli da effettuare:

  1. Competenza temporale: il controllo deve essere effettuato entro i termini di decadenza (31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione per il controllo formale ). Un avviso tardivo è nullo.
  2. Motivazione: la comunicazione deve indicare le ragioni dell’irregolarità e i conteggi. L’omissione o l’oscurità della motivazione può costituire vizio di legittimità.
  3. Contraddittorio: se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Agenzia deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima dell’iscrizione a ruolo . In assenza di contraddittorio, la cartella è annullabile .
  4. Errore aritmetico: in caso di errori di calcolo, il contraddittorio non è obbligatorio . Se l’avviso contiene errori materiali, puoi chiederne la correzione.
  5. Notifica: la comunicazione deve essere notificata all’indirizzo corretto; errori nella notifica possono rendere nullo l’atto.

3. Difese e strategie legali

3.1 Impugnazione della cartella e tutela giudiziaria

Se l’avviso bonario non viene pagato o definito e l’Agenzia iscrive a ruolo le somme, il contribuente riceverà la cartella di pagamento. Questo è l’atto impositivo vero e proprio e può essere impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Nel ricorso si possono dedurre:

  • Vizi propri della cartella (mancata sottoscrizione, notifica irregolare, difetto di motivazione, prescrizione, scomputo dei pagamenti);
  • Vizi della comunicazione: mancata o tardiva notifica dell’avviso bonario quando dovuto, violazione del contraddittorio, mancata indicazione del termine per il pagamento;
  • Errori sostanziali: calcolo errato dell’imposta o delle sanzioni, uso di dati inesatti, mancato riconoscimento di crediti o detrazioni.

La giurisprudenza recente (Cass. ord. 10667/2025) ha precisato che la mancata impugnazione dell’avviso bonario non comporta acquiescenza e non preclude la contestazione della cartella . Ciò consente al contribuente di concentrare le proprie difese nel giudizio contro la cartella, dove potrà far valere tutti i vizi.

3.2 Istanza di autotutela e annullamento

L’istanza di autotutela può essere presentata anche dopo la cartella, chiedendo all’Agenzia l’annullamento totale o parziale del debito. L’Amministrazione ha facoltà di annullare i propri atti in presenza di errore evidente o quando l’atto è illegittimo. In particolare si può chiedere l’annullamento se:

  • l’imposta è stata già versata;
  • la sanzione è stata calcolata in misura errata (ad esempio non applicando la riduzione prevista dall’art. 2 D.Lgs. 462/1997 );
  • il credito d’imposta è stato indebitamente negato;
  • la cartella è stata emessa oltre i termini di decadenza;
  • l’avviso bonario non è stato preceduto dal contraddittorio in presenza di incertezze .

L’istanza non sospende di per sé l’esecuzione, ma la prassi consente di chiedere la sospensione fino alla decisione. È consigliabile allegare copie dei versamenti, dei modelli F24, delle dichiarazioni e di ogni documento utile.

3.3 Rateizzazione e lieve inadempimento

La possibilità di rateizzare l’avviso bonario permette di diluire l’impatto economico. Il piano ordinario prevede fino a 8 rate trimestrali (20 per le definizioni agevolate). La decadenza dalla rateazione si verifica in caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30/60 giorni o di una rata successiva entro la scadenza di quella successiva. In tal caso l’Agenzia iscrive a ruolo i residui importi con sanzioni piene .

Il “lieve inadempimento” (art. 15‑ter DPR 602/1973 introdotto dal D.Lgs. 159/2015) attenua la decadenza. Non si perde la rateazione se:

  • il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 7 giorni;
  • l’importo versato è insufficiente non oltre il 3 % dell’importo dovuto e comunque non superiore a 10.000 euro ;
  • per le rate diverse dalla prima, il versamento avviene entro il termine della rata successiva .

Nel lieve inadempimento, l’Agenzia iscrive a ruolo solo la frazione non pagata con sanzioni e interessi proporzionati, ma il contribuente mantiene la rateazione per il resto.

3.4 Ravvedimento operoso e autoliquidazione

Prima di ricevere l’avviso bonario, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso per correggere spontaneamente l’omissione, versando l’imposta dovuta e beneficiando di sanzioni ridottissime (dal 0,1 % all’1,5 % a seconda del ritardo). Anche dopo aver ricevuto l’avviso, il ravvedimento può essere utile per regolarizzare ulteriori imposte non dichiarate.

3.5 Strumenti alternativi: rottamazione e definizione agevolata

Oltre al pagamento o alla contestazione del singolo avviso, esistono strumenti straordinari che permettono di definire in modo agevolato le somme richieste.

3.5.1 Definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità (L. 197/2022)

I commi 153‑159 della L. 197/2022 consentono di definire le comunicazioni relative ai periodi d’imposta 2019‑2021, con sanzioni ridotte al 3 % . Rientrano nella definizione le comunicazioni con termine di pagamento non scaduto al 1° gennaio 2023 o recapitate successivamente . Il pagamento deve avvenire in unica soluzione entro 30/90 giorni o, se rateizzato, la prima rata entro tale termine . Il beneficio si conserva anche con lieve inadempimento .

3.5.2 Rottamazione‑quater (L. 197/2022 art. 1 commi 231‑252)

La rottamazione‑quater riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione (cartelle di pagamento) e non le comunicazioni di irregolarità. Permette di estinguere i debiti pagando solo l’imposta e le spese di notifica, esonerando da interessi e sanzioni . Il contribuente può aderire tramite il portale dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione (scadenza originaria 30 giugno 2023, prorogata a causa del DL 51/2023 e L. 18/2024). Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in massimo 18 rate .

Nel 2025 il legislatore sta discutendo una rottamazione‑quinquies (bozza della manovra 2026) che dovrebbe ampliare il periodo temporale dei carichi rottamabili e introdurre una strutturazione più flessibile. Tuttavia al momento della redazione di questo articolo la misura non è ancora definitiva; si consiglia di verificare l’eventuale approvazione.

3.5.3 Saldo e stralcio e definizione agevolata dei ruoli

Gli anni precedenti hanno visto strumenti come il saldo e stralcio (Legge 145/2018) e la rottamazione‑ter (DL 119/2018), che consentivano di pagare una percentuale ridotta del debito. Tali misure non sono attualmente aperte, ma il legislatore potrebbe reintrodurle in futuro.

3.6 Soluzioni per i debiti non più sostenibili

In alcuni casi l’avviso bonario è solo la punta dell’iceberg di una situazione di sovraindebitamento. In questi casi esistono strumenti che consentono di ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione.

3.6.1 Piano di ristrutturazione del consumatore (art. 67 CCII)

Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), l’art. 67 disciplina il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può proporre ai creditori un piano che indica tempi e modalità per superare la crisi . La proposta può prevedere la falcidia (decurtazione) dei debiti e la dilazione dei pagamenti anche verso i creditori privilegiati, purché venga garantita una soddisfazione non inferiore al valore di realizzo dei beni . La domanda deve contenere l’elenco dei creditori, del patrimonio e delle entrate familiari . Il giudice omologa il piano se rispetta i requisiti; i creditori non votano.

3.6.2 Concordato minore e liquidazione controllata

Per imprenditori e professionisti non assoggettabili a liquidazione giudiziale esiste il concordato minore, mentre per chi non è in grado di proporre un piano sostenibile è prevista la liquidazione controllata del patrimonio. Anche questi strumenti sono gestiti attraverso l’OCC e consentono di liberarsi dai debiti con una ripartizione proporzionata ai beni disponibili.

3.6.3 Esdebitazione e esdebitazione del debitore incapiente

Al termine delle procedure, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè l’esonero dai debiti residui non soddisfatti. Dal 2022 esiste anche la cosiddetta esdebitazione del debitore incapiente, che consente a chi non possiede beni o redditi sufficienti di ottenere la cancellazione dei debiti senza un vero piano di pagamento, previa verifica della meritevolezza e dell’assenza di frode.

Questi istituti rappresentano soluzioni di ultima ratio ma possono salvare il contribuente da una situazione irreversibile. L’Avv. Monardo, in quanto Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assisterti nella predisposizione del piano e nella richiesta di omologazione.

4. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare l’avviso bonario: non rispondere equivale a rinunciare alla riduzione delle sanzioni e conduce all’iscrizione a ruolo con sanzioni piene. Non aspettare la cartella se riconosci l’errore; paga o chiedi chiarimenti entro 60 giorni.
  2. Pagare senza controllare: verifica sempre la correttezza della comunicazione. Potrebbe contenere errori di calcolo o crediti non considerati. Un professionista può aiutarti ad analizzare i dati.
  3. Trascurare le tempistiche: segnati la data di notifica e sfrutta la sospensione dei termini (agosto e dicembre). Se la comunicazione arriva al commercialista, il termine è di 90 giorni .
  4. Non allegare documentazione: se presenti istanza di autotutela o ricorso, allega sempre prove concrete (F24, ricevute, documenti fiscali). Una richiesta generica verrà respinta.
  5. Dimenticare il “lieve inadempimento”: se sei in difficoltà, ricorda che un ritardo inferiore a 7 giorni o una carenza entro il 3 % non fanno decadere dalla rateizzazione .
  6. Usare codici tributo errati: il pagamento con F24 deve indicare il codice tributo e l’anno di riferimento corretti, altrimenti l’Agenzia non potrà abbinare il versamento.
  7. Confondere avviso bonario e cartella: la cartella è l’atto esecutivo e ha tempi di impugnazione diversi. Non attendere di riceverla se puoi risolvere prima.
  8. Non richiedere la rateizzazione in tempo: la richiesta deve pervenire entro il termine di pagamento dell’avviso. Dopo l’iscrizione a ruolo puoi chiedere la rateizzazione all’Agenzia della Riscossione ma perderai la sanzione ridotta.
  9. Non considerare gli strumenti straordinari: informati sulla definizione agevolata e sulla rottamazione; se rientri nei requisiti puoi ridurre notevolmente il debito .
  10. Affrontare la procedura senza assistenza: le norme sono complesse e soggette a continue modifiche. Affidarsi a un professionista evita errori che possono costare caro.

5. Tabelle riepilogative

5.1 Controllo automatizzato vs controllo formale

Tipo di controlloNormativaOggetto dell’accertamentoTermine per pagare/chiarireSanzione ridotta (dal 1/09/2024)
Controllo automatizzatoart. 36‑bis DPR 600/1973; art. 54‑bis DPR 633/1972Errori di calcolo, omessi versamenti, crediti non spettanti o non utilizzabili60 giorni dal 2025 (90 se avviso telematico)8,33 % dell’imposta non versata
Controllo formaleart. 36‑ter DPR 600/1973Verifica documentazione, deduzioni/detrazioni, spese non documentate60 giorni dal 202516,67 % dell’imposta dovuta

5.2 Termini e sanzioni in base alla data dell’irregolarità

Periodo dell’irregolaritàSanzione applicabile su omesso versamentoSanzione ridotta con avviso bonarioNormativa
Irregolarità commesse fino al 31/08/202430 %10 % (autom.) / 20 % (form.)Art. 13 D.Lgs. 471/1997; art. 2 D.Lgs. 462/1997
Irregolarità commesse dal 01/09/202425 %8,33 % (autom.) / 16,67 % (form.)D.Lgs. 87/2024
Comunicazioni 2019‑2021 definite con L. 197/202225 %3 %L. 197/2022 commi 153‑159

5.3 Definizione agevolata e rottamazione-quater

StrumentoPeriodo dei debitiImporti da versareRiduzioneRateizzazione
Definizione agevolata delle comunicazioniComunicazioni relative ai periodi d’imposta 2019‑2021Imposta + interessi; sanzioni ridotte al 3 %Sanzioni ridotte al 3 %Fino a 20 rate trimestrali
Rottamazione‑quaterCarichi affidati dal 1/01/2000 al 30/06/2022Solo imposta e spese di notifica; esclusi interessi e sanzioniAnnullazione di interessi e sanzioniFino a 18 rate (5 anni)

5.4 Lieve inadempimento

CasoCondizione per non decadere dalla rateazioneRiferimento
Ritardo nel versamentoPagamento entro 7 giorni dalla scadenzaart. 15‑ter DPR 602/1973
Carenza di pagamentoVersamento insufficiente non oltre il 3 % dell’importo e in ogni caso non oltre 10.000 euroart. 15‑ter DPR 602/1973
Rata successivaPagamento entro il termine della rata successivaart. 15‑ter DPR 602/1973

6. Domande frequenti (FAQ)

6.1 Cos’è un avviso bonario?

È una comunicazione di irregolarità inviata dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni fiscali. Non è un atto esecutivo ma permette al contribuente di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte.

6.2 L’avviso bonario è obbligatorio prima della cartella?

Solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (art. 6 Statuto del contribuente) l’amministrazione deve invitare il contribuente a chiarire la posizione . Per errori aritmetici o omessi versamenti, l’avviso non è obbligatorio .

6.3 Posso impugnare l’avviso bonario?

Generalmente no, perché non è un atto impositivo. È impugnabile solo se produce effetti lesivi immediati (ad esempio blocco dei rimborsi). In ogni caso, la mancata impugnazione non preclude il ricorso contro la cartella .

6.4 Qual è il termine per pagare l’avviso bonario?

Dal 2025 il termine è 60 giorni dalla notifica (90 se l’avviso è inviato all’intermediario) . Entro tale termine puoi pagare in unica soluzione o versare la prima rata della rateizzazione.

6.5 Come si calcola la sanzione ridotta?

La sanzione ridotta è pari a un terzo della sanzione ordinaria. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria è 25 %, perciò la sanzione ridotta è 8,33 % per i controlli automatizzati e 16,67 % per i controlli formali .

6.6 Cosa succede se non pago entro 60 giorni?

Le somme vengono iscritte a ruolo con sanzioni piene. Riceverai una cartella di pagamento che potrai impugnare entro 60 giorni dalla notifica.

6.7 Posso rateizzare l’avviso bonario?

Sì. Il pagamento può essere dilazionato in massimo 8 rate trimestrali (20 per le definizioni agevolate). Devi versare la prima rata entro il termine di pagamento. Se non paghi una rata entro la scadenza della rata successiva decadi dalla rateizzazione e l’importo residuo viene iscritto a ruolo .

6.8 Cos’è il lieve inadempimento?

È la disciplina che consente di non decadere dalla rateizzazione se il pagamento è effettuato con ritardo non superiore a 7 giorni, oppure se l’importo versato è insufficiente entro il 3 % del totale e comunque entro 10.000 euro, o se la rata diversa dalla prima è pagata entro la scadenza della rata successiva .

6.9 Cosa prevede la definizione agevolata degli avvisi bonari?

Per le comunicazioni relative ai periodi d’imposta 2019‑2021, la L. 197/2022 consente di pagare l’imposta e gli interessi con sanzioni ridotte al 3 % . La definizione deve avvenire entro 30 o 90 giorni dalla comunicazione e può essere rateizzata fino a 20 rate .

6.10 Posso accedere alla rottamazione per un avviso bonario?

No, la rottamazione riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione (cartelle di pagamento) e non le comunicazioni di irregolarità. Tuttavia, se l’avviso non viene pagato e si trasforma in cartella, potrai eventualmente usufruire della rottamazione (se aperta).

6.11 Quali sono le differenze tra avviso bonario e cartella di pagamento?

L’avviso bonario è una comunicazione preliminare che invita a regolarizzare la posizione. Non è un atto esecutivo e non può essere pignorato. La cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia delle entrate‑Riscossione, è invece un atto esecutivo che contiene la vera e propria intimazione al pagamento e può essere impugnata.

6.12 Come posso contestare l’avviso se contiene un errore?

Puoi presentare una istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate entro il termine di 60 giorni, allegando i documenti che provano l’errore. L’Agenzia riesaminerà la pratica e potrà correggere o annullare l’avviso.

6.13 Che cos’è l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)?

È l’ente pubblico o privato riconosciuto dal Ministero della Giustizia che assiste il debitore nelle procedure di sovraindebitamento, come il piano del consumatore o il concordato minore. L’OCC supporta nella redazione del piano, nelle trattative con i creditori e nel deposito della domanda al tribunale.

6.14 Che vantaggi offre il piano del consumatore rispetto alla rottamazione?

Il piano del consumatore consente di falcidiare e dilazionare tutti i debiti (tributari, bancari, finanziari) proponendo un progetto sostenibile e ottenendo l’omologazione dal tribunale. Le pendenze fiscali possono essere trattate insieme agli altri debiti e, al termine, si ottiene l’esdebitazione. La rottamazione, invece, riguarda solo i debiti iscritti a ruolo e richiede il pagamento integrale dell’imposta.

6.15 Quali documenti devo conservare per difendermi da un avviso bonario?

Conserva sempre le dichiarazioni fiscali, le ricevute dei versamenti F24, gli eventuali modelli 730/770 e i documenti che attestano le detrazioni (spese mediche, mutui, bonus edilizi, ecc.). Se li presenti in risposta all’avviso, possono evitare l’iscrizione a ruolo.

6.16 Chi può aiutarmi a gestire l’avviso bonario?

Un avvocato tributarista o un commercialista con esperienza in contenzioso fiscale può analizzare la comunicazione, verificare i vizi, predisporre l’istanza di autotutela o il ricorso e assisterti nelle trattative. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff sono specializzati in diritto bancario e tributario, gestione della crisi e procedure di sovraindebitamento e possono offrirti una consulenza completa.

6.17 Cosa succede se non rispondo all’avviso e non pago la cartella?

Se non paghi la cartella, l’agente della riscossione può avviare misure esecutive: fermo amministrativo dei veicoli, ipoteca sugli immobili, pignoramento di stipendi, conti correnti o beni mobili. Queste azioni possono essere evitate intervenendo tempestivamente.

6.18 Posso usare la compensazione per pagare l’avviso?

In alcuni casi è possibile compensare il debito con crediti d’imposta. Occorre tuttavia verificare la compensabilità del credito e presentare correttamente il modello F24. Se la compensazione è irregolare, l’Agenzia può contestarla in sede di controllo.

6.19 Quali casi di nullità si verificano se manca l’avviso bonario?

La cartella è annullabile se l’avviso bonario era dovuto (perché sussistevano incertezze) e l’Agenzia lo ha omesso . Non è invece nulla se l’irregolarità riguarda errori aritmetici o omessi versamenti .

6.20 Quando la definizione agevolata non conviene?

Se il debito è contestabile per prescrizione, inesistenza dell’imposta o errore dell’ufficio, potrebbe essere più conveniente impugnare l’atto invece di aderire alla definizione agevolata. Occorre valutare caso per caso con un professionista.

7. Simulazioni pratiche

7.1 Esempio 1 – Controllo automatizzato (periodo dopo il 1/09/2024)

Il sig. Mario presenta la dichiarazione dei redditi 2024 con un debito Irpef di 5.000 €. A dicembre 2025 riceve un avviso bonario in cui l’Agenzia rileva che un versamento è stato omesso e chiede il pagamento di ulteriori 1.000 €. La sanzione ridotta (8,33 %) ammonta a 83,30 €, gli interessi sono 10 €. L’avviso specifica che è possibile pagare entro 60 giorni o rateizzare.

  • Pagamento in unica soluzione entro 60 giorni (gennaio 2026): Mario versa 1.000 € + 83,30 € + 10 € = 1.093,30 €. La pratica si chiude e non viene emessa cartella.
  • Rateizzazione in 4 rate trimestrali: Mario versa la prima rata entro 60 giorni (273,32 €) e le tre rate successive ogni trimestre. L’importo complessivo resta 1.093,30 € + interessi di rateazione (circa 1 %). Se salta una rata e non rimedia entro la scadenza della successiva, perde la rateazione e l’Agenzia iscrive a ruolo l’importo residuo applicando la sanzione piena del 25 % su tale residuo .

7.2 Esempio 2 – Controllo formale (periodo 2019‑2021 e definizione agevolata)

La sig.ra Lucia nel 2020 ha dichiarato oneri per ristrutturazione edilizia che l’Agenzia ritiene non documentati. Nel 2023 riceve un avviso bonario con richiesta di 2.000 € di imposta e 200 € di sanzioni (10 %). In quanto comunicazione relativa al periodo 2020, rientra nella definizione agevolata 2019‑2021. Lucia può aderire pagando l’imposta (2.000 €), gli interessi (50 €) e la sanzione ridotta al 3 % (60 €) , per un totale di 2.110 € invece di 2.250 €. Può rateizzare in massimo 20 rate trimestrali.

7.3 Esempio 3 – Piano del consumatore

Il sig. Alessio, lavoratore dipendente, accumula nel tempo diversi debiti: 30.000 € di cartelle per imposte non versate, 15.000 € di finanziamenti bancari e 5.000 € di scoperto di conto corrente. Non riesce più a far fronte a tutte le rate. Con l’assistenza dell’OCC e dell’Avv. Monardo presenta al tribunale un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII). Il piano prevede:

  • Pagamento integrale delle imposte entro 5 anni con rate mensili, grazie alla cessazione di alcune spese e all’aumento delle entrate familiari;
  • Ristrutturazione del debito bancario, con accordo per pagare il 60 % del capitale in 8 anni;
  • Stralcio totale del debito per interessi e sanzioni non collegati a imposte ;
  • Moratoria di 2 anni sui crediti privilegiati .

Il tribunale omologa il piano. Alessio paga le rate sostenibili e, al termine, ottiene l’esdebitazione per i debiti residui. Questo esempio dimostra come il piano del consumatore possa offrire una soluzione complessiva più vantaggiosa rispetto alla semplice adesione alla rottamazione.

8. Conclusioni

L’avviso bonario non è un semplice avviso senza importanza: è un’opportunità per regolare la propria posizione tributaria con sanzioni ridotte ed evitare la successiva iscrizione a ruolo. La disciplina normativa, riformata nel 2024‑2025, ha esteso i termini per rispondere a 60/90 giorni, ridotto le sanzioni al 8,33 % o 16,67 % e introdotto ulteriori misure di sospensione. La Cassazione ha ribadito che l’avviso non è un atto impugnabile salvo casi eccezionali, ma la sua omissione quando dovuto può rendere nulla la cartella .

Agire tempestivamente e in maniera informata è dunque fondamentale. Le opzioni a disposizione del contribuente sono molteplici: pagamento con sconto, rateizzazione, istanza di autotutela, impugnazione della cartella, definizione agevolata, rottamazione, ravvedimento operoso, nonché soluzioni più strutturate come il piano del consumatore o il concordato minore per i casi di sovraindebitamento. Ognuna di queste strade comporta vantaggi e limiti: occorre scegliere quella più adatta alla propria situazione, anche in funzione dei tempi, dei costi, della disponibilità di liquidità e della probabilità di successo.

Il supporto professionale fa spesso la differenza tra una gestione efficace e il rischio di errori fatali. Il team coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed esperto in diritto bancario e tributario, offre assistenza completa: dalla verifica preliminare della comunicazione alla predisposizione di ricorsi, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla predisposizione di piani di ristrutturazione e di esdebitazione. La sua esperienza come Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC garantisce la competenza necessaria per affrontare anche le situazioni più complesse.

Se hai ricevuto un avviso bonario o una cartella di pagamento, non aspettare. Ogni giorno perso può aumentare le sanzioni e ridurre le opzioni disponibili. Affidati a professionisti che conoscono la materia e sanno come tutelare i tuoi diritti.

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