Introduzione
L’accertamento con adesione è lo strumento centrale del sistema deflattivo del contenzioso tributario italiano. È una procedura mediante la quale l’Amministrazione finanziaria e il contribuente raggiungono un accordo sul contenuto e sull’ammontare di un avviso di accertamento o recupero, con la conseguente riduzione delle sanzioni e l’impossibilità di impugnare successivamente l’atto. La sua importanza è aumentata nel contesto delle riforme degli ultimi anni, che hanno introdotto il contraddittorio preventivo generalizzato (D.Lgs. 13/2024) e nuove forme di definizione agevolata dei debiti tributari, con l’obiettivo di rendere il sistema fiscale più collaborativo e trasparente . La procedura rappresenta per il contribuente un’alternativa al ricorso al giudice tributario: permette di evitare la sospensione dell’atto, di ottenere una consistente riduzione delle sanzioni amministrative e, in molti casi, di chiudere in via definitiva il rapporto tributario. Tuttavia, la scelta tra aderire o impugnare richiede un’analisi attenta degli aspetti normativi, dei rischi economici e delle possibili strategie di difesa.
Questo articolo approfondisce, con taglio professionale e divulgativo, se convenga accettare o ricorrere contro un avviso di accertamento, esaminando le norme di riferimento e l’orientamento più recente della Cassazione e della Corte costituzionale. Verranno descritte le procedure operative, gli errori da evitare, le alternative al contenzioso (rottamazione, definizione agevolata, piani del consumatore) e si risponderà alle domande più frequenti con simulazioni pratiche. Per la redazione ci basiamo su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali aggiornate a ottobre 2025.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è patrocinante in Cassazione, con una consolidata esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale, specializzati nella gestione di contenziosi fiscali, procedure di sovraindebitamento e contratti bancari. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La struttura affianca privati, professionisti e imprenditori in tutte le fasi della difesa fiscale: analisi dell’atto, impugnazione, sospensione, trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, negoziazione di piani di pagamento, e – quando necessario – accesso alle procedure concorsuali e di ristrutturazione dei debiti. La conoscenza delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione e delle novità normative consente allo studio Monardo di offrire consulenze tempestive e soluzioni concrete.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La disciplina dell’accertamento con adesione è contenuta nel D.Lgs. 218/1997, integrato dalle successive riforme e dalle sentenze della Corte di Cassazione. Con la Legge 11 agosto 2023, n. 111 (delega per la riforma fiscale) il legislatore ha introdotto un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo e, nel D.Lgs. 13/2024, ha coordinato tale istituto con l’accertamento con adesione. Di seguito analizziamo le norme principali e la recente giurisprudenza.
1. Origini e finalità del D.Lgs. 218/1997
L’accertamento con adesione è nato per ridurre la conflittualità tra fisco e contribuente e per promuovere una compliance collaborativa. Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 218/1997, può essere attivato per definire in via concordata gli avvisi di accertamento emessi ai fini delle imposte sui redditi, IVA e altri tributi indiretti. L’accordo perfezionato con il pagamento si sostituisce all’atto originario, produce effetti anche ai fini dell’IVA e preclude la possibilità di impugnare o modificare l’avviso . La sanzione amministrativa è ridotta a un terzo del minimo previsto dalla legge .
L’art. 2 precisa che la definizione per adesione può riguardare anche l’accertamento sintetico e ha effetto limitato al tributo e al periodo d’imposta oggetto dell’accordo. L’efficacia non si estende ad altre annualità né produce una novazione dell’obbligazione tributaria . Ne consegue che l’amministrazione può effettuare ulteriori controlli su annualità diverse o su circostanze non dichiarate in sede di adesione, come ribadito dalla Cassazione nel 2025.
2. Procedure ordinarie: articoli 5 e 12 del D.Lgs. 218/1997
Invito all’adesione (art. 5)
L’Ufficio può inviare un invito a comparire per instaurare il contraddittorio: il documento riporta i periodi d’imposta, gli imponibili contestati, le normative richiamate e la data dell’appuntamento . Il contribuente può:
- Adesione anticipata: accettare e pagare l’importo prima dell’incontro, con sanzioni dimezzate .
- Presentarsi e trattare: avviare una discussione per concordare imponibili e sanzioni.
- Non rispondere: in tal caso non potrà più utilizzare lo strumento per lo stesso atto .
Richiesta del contribuente (art. 12)
Il contribuente può attivare il procedimento prima della notifica di un atto impositivo o entro il termine di impugnazione dell’avviso, presentando una istanza motivata presso l’ufficio competente. L’istanza sospende il termine per ricorrere per 90 giorni . Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 13/2024, per gli atti oggetto di contraddittorio preventivo la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica della bozza e entro 15 giorni dalla notifica dell’atto definitivo, se quest’ultimo è preceduto dalla bozza . La richiesta deve riportare l’indirizzo PEC o il domicilio digitale del contribuente, pena l’irricevibilità .
Definizione dell’accordo e pagamento (art. 8)
L’accordo viene formalizzato in un atto scritto sottoscritto da entrambe le parti. La definizione si perfeziona solo con il pagamento del dovuto o della prima rata entro 20 giorni, con possibilità di rateizzazione fino a 8 rate trimestrali (16 per importi superiori a 50.000 €) . Gli interessi legali si applicano alle rate successive. Per gli atti di recupero di crediti inesistenti non è consentita la rateazione . Il contribuente deve fornire all’ufficio, entro 10 giorni, la prova del pagamento .
3. Le novità del D.Lgs. 13/2024: contraddittorio preventivo e art. 5-quater
Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo: l’Agenzia delle Entrate, prima di emettere un avviso di accertamento, deve trasmettere al contribuente una bozza con l’invito a fornire osservazioni. Il contribuente ha almeno 60 giorni per rispondere e può chiedere un appuntamento per definire l’adesione . Nella bozza deve essere inserito anche l’invito all’adesione; l’atto finale non può essere notificato prima della scadenza dei termini .
L’art. 5-quater, introdotto con le modifiche del 2024, disciplina l’adesione al verbale di constatazione (PVC). Il contribuente può dichiarare di accettare incondizionatamente o condizionatamente tutti i rilievi contenuti nel verbale entro 30 giorni dalla notifica . Le sanzioni sono ridotte della metà e il pagamento segue le regole dell’art. 8. Se l’adesione è condizionata, l’ufficio può correggere errori materiali e formali; se non si perfeziona l’adesione, verrà emesso l’avviso di accertamento.
4. Effetti dell’adesione e limiti (art. 2, comma 5)
Una volta perfezionata, l’adesione impedisce sia all’amministrazione che al contribuente di modificare ulteriormente l’accertamento; tuttavia non costituisce una transazione di diritto privato ma un atto amministrativo definitivo . Ciò significa che l’adesione non crea un “vincolo” per gli anni successivi, né novativa dell’obbligazione. La Cassazione, con sentenza 166/2025, ha affermato che l’amministrazione può legittimamente modificare il proprio orientamento per periodi d’imposta successivi poiché l’adesione ha effetto limitato al periodo definito .
Altro limite importante riguarda la responsabilità solidale: l’adesione di uno solo dei coobbligati non estingue l’obbligazione nei confronti degli altri. La Cassazione n. 19989/2025 ha ribadito che la definizione non ha effetto novativo e non libera i coobbligati, che restano responsabili fino al pagamento integrale . Allo stesso modo, la sentenza 24715/2025 ha precisato che, in caso di mancato pagamento delle rate, la successiva cartella di pagamento non necessita di ulteriore motivazione, poiché il contribuente conosce già la base giuridica e fattuale del debito .
5. Evoluzioni normative sulle sanzioni e sui termini di pagamento
Le riforme fiscali del 2023–2025 hanno introdotto importanti novità anche sul fronte delle sanzioni e dei termini di pagamento degli avvisi bonari e delle rate dell’adesione. Il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto la sanzione unica dal 30% al 25% in caso di omesso o ritardato versamento, con un ulteriore abbattimento al 12,5% per i ritardi entro 90 giorni . Il D.Lgs. 108/2024 ha esteso da 30 a 60 giorni (90 se l’avviso è consegnato al consulente) il termine per pagare o richiedere la rateizzazione delle comunicazioni di irregolarità (“avvisi bonari”), con decorrenza dal 1° gennaio 2025 . Queste disposizioni si coordinano con la disciplina dell’adesione, in quanto in molti casi è possibile definire gli avvisi bonari con sanzioni ridotte al 3% o all’1/18 della sanzione minima .
6. Strumenti deflativi complementari: rottamazione e definizione agevolata
La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione quater dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2022. Il contribuente può estinguere i debiti pagando solo l’imposta, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio, senza sanzioni né interessi di mora. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate; la legge 15/2025 (“Milleproroghe 2025”) ha riaperto i termini: chi non ha pagato le rate del 2023 può aderire entro il 30 aprile 2025 e versare la prima rata entro il 31 luglio 2025, con interessi al 2% annuo dal 1° novembre 2023 .
Accanto alla rottamazione, la legge 197/2022 ha previsto la definizione agevolata degli avvisi bonari: per le comunicazioni relative agli anni d’imposta 2019‑2021, le sanzioni sono ridotte al 3% se il contribuente paga entro 30 giorni (o 90 per gli avvisi telematici) . Per le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 le sanzioni si riducono all’1/18 del minimo. Queste misure agevolative si applicano anche agli atti definibili con adesione: la sanzione per l’adesione diventa l’1/18 della sanzione minima .
7. Autotutela e annullamento degli atti
Il D.Lgs. 219/2023 e il D.Lgs. 87/2024 hanno riformato l’istituto dell’autotutela tributaria, introducendo gli articoli 10-quater e 10-quinquies nello Statuto del contribuente. È stata prevista una distinzione tra autotutela obbligatoria (in presenza di errori manifesti, duplicazioni d’imposta o carenza di presupposti) e autotutela facoltativa. In caso di annullamento parziale dell’atto, la sanzione è ridotta e il contribuente può usufruire di una penalizzazione del 10% o del 1/18 del minimo . L’esercizio dell’autotutela non preclude la possibilità di ricorrere all’adesione o al contenzioso, ma richiede l’esame di documentazione valida secondo l’art. 32 del DPR 600/1973.
8. Procedure concorsuali di sovraindebitamento
Per i debitori persone fisiche o piccoli imprenditori in stato di difficoltà economica, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) prevede diverse procedure di composizione della crisi. L’art. 67 consente al consumatore sovraindebitato di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti al giudice, prevedendo il pagamento parziale o dilazionato dei debiti, incluse le imposte. Il correttivo-ter ha stabilito che il consumatore può accedere solo a questa procedura (escludendo il concordato minore) e ha introdotto la possibilità di un piano unico per più membri della stessa famiglia se conviventi o se i debiti hanno origine comune . Questa opportunità può essere combinata con la definizione agevolata di debiti fiscali per ottenere la totale esdebitazione a fine procedura.
9. Evoluzione giurisprudenziale recente
Le sentenze della Corte di Cassazione dal 2024 al 2025 hanno fornito chiarimenti importanti:
- Cass. civ., ord. n. 1285/2025 – L’adesione è un atto amministrativo che definisce in via autoritativa il rapporto tributario per un determinato periodo e non ha natura contrattuale. Non vincola l’amministrazione per periodi successivi e non crea alcun affidamento legittimo .
- Cass. civ., ord. n. 19989/2025 – In caso di coobbligazione solidale, l’adesione di uno solo non libera gli altri; la responsabilità permane finché il debito non è completamente pagato .
- Cass. civ., ord. n. 24715/2025 – Se il contribuente non paga le rate, la cartella di pagamento notificata successivamente non necessita di specifica motivazione, poiché il presupposto impositivo discende dal verbale di adesione .
- Cass. civ., ord. n. 24798/2025 – Nelle impugnazioni avverso l’adesione, le eccezioni devono essere sollevate nel ricorso introduttivo; non è possibile introdurre motivi nuovi in appello .
- Cass. civ., ord. n. 26618/2024 – L’adesione perfezionata sostituisce l’avviso: il contribuente non può revocare unilateralmente l’accordo e l’atto originario non è più impugnabile .
- Cass. civ., ord. n. 166/2025 – L’adesione non crea aspettative per gli anni successivi e l’ufficio può mutare valutazioni .
Le pronunce confermano l’impostazione pubblicistica dell’istituto e limitano gli effetti dell’adesione al periodo definito, ribadendo l’autonomia delle annualità e la necessità per il contribuente di valutare caso per caso la convenienza a siglare l’accordo o a proseguire il contenzioso.
10. Analisi dettagliata del D.Lgs. 218/1997
Per comprendere pienamente i diritti e gli obblighi del contribuente, occorre esaminare in dettaglio le principali disposizioni del D.Lgs. 218/1997, oltre agli articoli già trattati.
Articolo 3 – Ambito oggettivo
Stabilisce che possono essere oggetto di adesione gli accertamenti relativi a tutte le imposte sui redditi, comprese le addizionali, l’Imposta sul valore aggiunto (IVA) e l’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La norma include anche i contributi INPS e i tributi indiretti. L’accordo può riguardare l’intero accertamento o singoli rilievi; per esempio, un contribuente può concordare la rettifica dell’IVA e contestare le riprese IRPEF. È esclusa l’adesione per i diritti erariali relativi ai dazi doganali.
Articolo 4 – Ufficio competente e riflessi sui soci
L’adesione deve essere gestita dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della notifica dell’avviso . Per le società di persone, l’adesione si estende ai soci e ai collaboratori familiari; se alcuni partecipanti non aderiscono, l’ufficio può procedere separatamente, e i benefici previsti dall’art. 2, comma 5 (limitazione delle future rettifiche) si applicano solo ai soggetti che hanno aderito . Questo aspetto impone di coordinare la strategia con tutti i soci per evitare difformità di trattamento.
Articolo 6 – Procedimento su richiesta del contribuente
Disciplina l’ipotesi in cui l’istanza parta dall’interessato. Oltre ai termini di 60 giorni (o 30 giorni dopo la bozza), la norma fissa l’obbligo di indicare i dati anagrafici, l’imposta oggetto di definizione, i motivi, l’indirizzo PEC, e di allegare la documentazione contabile. L’ufficio è tenuto a fissare l’appuntamento entro 15 giorni dalla richiesta; se non risponde, si ritiene rigettata e il contribuente può presentare ricorso. Il D.Lgs. 13/2024 ha aggiunto che, per gli atti soggetti a contraddittorio preventivo, la richiesta non può introdurre fatti nuovi rispetto a quelli discussi in fase di bozza .
Articolo 7 – Competenza territoriale e partecipazione delle parti
Prevede che le parti possano farsi rappresentare da procuratori muniti di procura speciale. È possibile la partecipazione di consulenti (commercialisti, consulenti del lavoro) per supportare la discussione tecnica. L’articolo richiama la necessità di verbalizzare gli esiti degli incontri e le posizioni delle parti, al fine di garantire trasparenza e la possibilità di ricostruire la trattativa in caso di contenzioso.
Articolo 8 – Pagamento e rateazione (ulteriori dettagli)
Oltre alle regole già richiamate, l’art. 8 stabilisce che, in caso di importi elevati, l’ufficio può richiedere garanzie fideiussorie o assicurative per la rateizzazione. Il mancato versamento della prima rata o delle successive determina la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero dell’intero importo dovuto. Il contribuente può richiedere la compensazione delle somme a credito nella dichiarazione dei redditi, ma non può effettuare la compensazione con debiti derivanti da cartelle esattoriali di altri soggetti (ad esempio, la compensazione non può avvenire tra una società e il socio).
Articolo 9 – Perfezionamento e prova dell’adesione
Specifica che l’adesione diviene definitiva solo con il pagamento della totalità o della prima rata; fino a quel momento, le parti possono modificare le condizioni. Se il pagamento avviene oltre il termine di 20 giorni, l’adesione è inefficace e l’ufficio può iscrivere a ruolo le somme originarie. È importante conservare la ricevuta di versamento (F24) poiché costituisce titolo per dimostrare l’avvenuto pagamento in sede di verifica.
Articolo 10 – Effetti penali e presunzione di definizione
La definizione impedisce l’applicazione delle pene accessorie di sospensione o revoca di licenze, concessioni e autorizzazioni amministrative. Per i reati tributari puniti dagli articoli 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta, infedele, omessa), l’adesione con pagamento integrale prima dell’apertura del dibattimento determina la causa di non punibilità. Ciò vale anche per il reato di omesso versamento IVA, se il pagamento interviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Articolo 11 – Comunicazione ai soci e riflessi su trasparenza e IRPEF
Se l’adesione comporta maggior reddito per una società di persone, l’ufficio è tenuto a notificare l’atto di rideterminazione del reddito a ciascun socio. I soci, pur non avendo sottoscritto direttamente l’adesione, sono vincolati alla maggiore imposta IRPEF derivante dall’aumento di reddito, ma mantengono la facoltà di impugnare la loro posizione personale qualora contestino l’imputazione.
Articolo 12-bis – Ulteriori definizioni
L’istituto contempla la possibilità di definire con adesione anche gli inviti al contraddittorio di cui all’art. 5-ter del D.Lgs. 218/1997 e gli atti di recupero per crediti d’imposta inesistenti. Tuttavia, la rateazione non è ammessa per questi ultimi .
Conoscere analiticamente il contenuto di ogni disposizione consente al contribuente di sfruttare tutte le opportunità e di evitare errori formali.
Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto
Per decidere se aderire o impugnare, è fondamentale conoscere le fasi operative dell’accertamento con adesione e i termini processuali. Di seguito una guida pratica.
1. Ricevimento della bozza (contraddittorio preventivo)
Con l’introduzione del contraddittorio generalizzato, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una bozza di avviso di accertamento contenente l’indicazione delle violazioni, la quantificazione delle maggiori imposte, il richiamo delle norme e l’invito a presentare osservazioni o a formulare una proposta di adesione . Il contribuente ha 60 giorni per depositare memorie difensive o richiedere un incontro; se la bozza è notificata a fine anno, il termine è prorogato per garantire 120 giorni di contraddittorio .
Durante questa fase il contribuente può:
- Presentare osservazioni: fornire documenti, giustificativi e motivi per contestare i rilievi. Se i documenti sono stati richiesti ma non esibiti in sede di verifica, non potranno essere utilizzati in sede di autotutela o contenzioso .
- Richiedere l’adesione: formulare per iscritto una proposta di definizione entro 30 giorni dalla bozza; tale richiesta sospende i termini per 30 giorni .
2. Notifica dell’avviso di accertamento definitivo
Se non viene raggiunto un accordo nella fase di bozza, o se l’atto non è soggetto a contraddittorio, l’Agenzia invia l’avviso definitivo. Da questo momento il contribuente ha 60 giorni per scegliere tra:
- Presentare istanza di adesione (art. 12) entro il termine di impugnazione (60 giorni dalla notifica; 30 giorni se ha già ricevuto la bozza). La richiesta sospende il termine per ricorrere per 90 giorni .
- Presentare ricorso tributario davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
- Pagare senza contestazioni: in tal caso l’atto diventa definitivo; il contribuente può solo chiedere la rateazione dell’importo.
3. Formulazione dell’istanza di adesione
L’istanza deve essere motivata, contenere l’indicazione delle annualità interessate e del proprio recapito digitale. È opportuno allegare documenti giustificativi e richiedere una sospensione integrale dell’esecuzione dell’atto per garantire la tutela nel periodo di trattativa.
Il deposito dell’istanza può avvenire:
- In presenza (allo sportello o con consegna via PEC) presso l’ufficio che ha emesso l’avviso.
- Digitalmente, tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” dell’Agenzia delle Entrate (area riservata).
4. Il contraddittorio e la definizione dell’accordo
Dopo la ricezione dell’istanza, l’ufficio convoca il contribuente per avviare il contraddittorio. Le parti possono discutere gli imponibili contestati, confrontare i documenti contabili e le argomentazioni giuridiche. È possibile proporre rinunce parziali o accettazioni condizionate, soprattutto in presenza di rilievi contestabili; tuttavia, l’adesione condizionata non consente di escludere singole violazioni: occorre accettare tutti i rilievi del PVC, a differenza dell’adesione all’avviso .
La trattativa può concludersi con:
- Accordo di adesione: firmato da entrambe le parti. L’atto riporta la base imponibile, l’imposta definita, le sanzioni ridotte (un terzo del minimo o 1/18 in caso di definizione agevolata) e gli interessi. L’accordo ha efficacia vincolante e non è impugnabile .
- Mancato accordo: le parti non raggiungono un’intesa, oppure il contribuente non si presenta. L’ufficio emette un nuovo avviso (o conferma quello già notificato) e il contribuente potrà impugnarlo entro 60 giorni dalla notifica, tenendo conto del periodo di sospensione maturato.
5. Pagamento e perfezionamento
L’accordo si perfeziona con il pagamento integrale o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione . Il contribuente può rateizzare l’importo fino a 8 rate trimestrali (16 se l’importo dovuto supera 50.000 €) pagando gli interessi legali; la rateazione non è ammessa per atti di recupero di crediti inesistenti .
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 con il codice tributo specifico; è possibile utilizzare crediti d’imposta in compensazione. Entro 10 giorni il contribuente deve comunicare all’ufficio la prova del pagamento per evitare l’iscrizione a ruolo.
6. Effetti dell’inadempimento
Se il contribuente non versa la prima rata o non rispetta le scadenze successive, l’accordo è inefficace. In tal caso:
- L’ufficio iscrive a ruolo le somme dovute e notifica la cartella di pagamento; non occorre motivare nuovamente l’atto perché il contribuente ha già piena conoscenza del debito .
- Gli interessi e le sanzioni tornano a essere quelli ordinari; l’adesione perde efficacia e l’atto originario riprende vigore .
7. Impugnazione dell’avviso e contenzioso
Se il contribuente sceglie di non aderire o non raggiunge un accordo, può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria. L’adesione non preclude la presentazione del ricorso se l’istanza non si è perfezionata. Nel ricorso introduttivo devono essere dedotte tutte le eccezioni, anche in relazione alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; non è possibile, in appello, introdurre motivi nuovi . La procedura contenziosa comporta costi (contributo unificato, spese legali) e tempi lunghi, ma consente di far valere in sede giurisdizionale diritti e garanzie non riconosciuti nella fase amministrativa.
Difese e strategie legali
La scelta tra adesione e ricorso va effettuata dopo un’analisi approfondita della documentazione, delle normative e dei possibili scenari. Di seguito alcune strategie per il contribuente, con l’aiuto di un professionista.
1. Valutazione preliminare dell’atto
Prima di decidere, è necessario esaminare:
- Presupposti dell’imposta: verificare se l’imposta contestata è dovuta, se l’ufficio ha individuato correttamente il reddito, l’imponibile e le aliquote.
- Violazioni procedurali: accertare se l’avviso è stato notificato fuori termini, se non è stata concessa la possibilità di contraddittorio preventivo (obbligatorio per i tributi dal 2024 ), o se manca la motivazione dell’atto.
- Motivazione insufficiente: l’ufficio deve indicare chiaramente i fatti e le norme violati. In caso di avvisi fondati su elementi presuntivi, occorre valutare la fondatezza e la coerenza con la giurisprudenza.
- Benefici economici dell’adesione: calcolare la riduzione delle sanzioni e degli interessi. In molti casi l’adesione consente di pagare 1/3 o 1/18 della sanzione minima .
2. Quando conviene aderire
L’adesione può essere vantaggiosa quando:
- L’imponibile è difficilmente contestabile e la documentazione probatoria è insufficiente. Se l’ufficio ha prove solide (es. indagini bancarie, incroci telematici), il contenzioso potrebbe sfociare in una conferma dell’accertamento con aggravio di sanzioni e interessi.
- Si vuole evitare tempi lunghi e costi del contenzioso. Le Corti di giustizia tributaria hanno tempi di definizione che superano spesso 3‑5 anni. L’adesione, invece, consente di chiudere in pochi mesi.
- Si desidera ridurre drasticamente le sanzioni e, se possibile, rateizzare il debito. Per gli atti di importo elevato, la possibilità di pagare fino a 16 rate trimestrali allevia l’impatto sul cash flow.
- Si intende evitare procedimenti penali: il D.Lgs. 218/1997 prevede la non punibilità in caso di pagamento del debito prima dell’apertura del dibattimento. Per i reati tributari (es. dichiarazione infedele, omessa dichiarazione), l’adesione con pagamento integra una causa di non punibilità.
3. Quando conviene impugnare
Il ricorso è consigliato quando:
- L’accertamento è viziato da gravi irregolarità procedurali: assenza di contraddittorio preventivo (dopo il 2024), motivazione inesistente o contraddittoria, notifica a indirizzo errato o tardiva.
- Gli imponibili sono fondati su presunzioni fragili: i giudici hanno annullato numerosi accertamenti basati su presunzioni semplici o su coefficienti reddituali standardizzati. Con l’ausilio di un consulente tecnico contabile si può dimostrare l’erroneità dei calcoli.
- Sono emersi nuovi documenti o argomentazioni giuridiche che possono ribaltare le conclusioni dell’ufficio.
- Vi è il rischio di effetti negativi su anni d’imposta futuri. Poiché l’adesione non vincola l’ufficio per le annualità successive , potrebbe essere preferibile ottenere una sentenza favorevole che costituisca precedente vincolante (soprattutto per questioni di diritto).
4. Strategie miste
In alcuni casi è possibile utilizzare strategie combinate, ad esempio:
- Adesione parziale e ricorso su punti residui: l’ufficio può accettare una definizione limitata ad alcuni rilievi, lasciando al giudice la valutazione degli altri. Ciò consente di ridurre immediatamente le somme certe e di limitare il contenzioso alle questioni controverse.
- Ricorso con richiesta di sospensione: se il contribuente ritiene di avere solide ragioni ma teme l’impatto immediato del pagamento, può presentare ricorso chiedendo la sospensione cautelare dell’atto. La Corte valuterà l’esistenza di “fumus boni iuris” e “periculum in mora”.
- Ricorso e istanza di autotutela: mentre si attende la pronuncia del giudice, si può sollecitare l’ufficio a riesaminare l’atto in autotutela in presenza di errori macroscopici. Se l’ufficio annulla parzialmente l’atto, la causa potrà essere parimenti definita o proseguire per la parte residua.
5. Importanza dell’assistenza legale
Le norme e la giurisprudenza in materia di accertamento con adesione sono complesse e soggette a continue modifiche. L’assistenza di un professionista esperto permette di:
- Effettuare una analisi tecnica del fascicolo e delle prove raccolte dagli organi di controllo.
- Individuare eventuali eccezioni preliminari (nullità, decadenza) che possono annullare l’atto.
- Quantificare in modo realistico l’impatto economico delle alternative (adesione vs. ricorso vs. definizione agevolata).
- Gestire le trattative con l’ufficio, redigere l’istanza di adesione, calcolare le rate e negoziare eventuali riduzioni nell’ambito di strumenti complementari (rottamazioni, transazioni fiscali).
Lo studio dell’Avv. Monardo, grazie alla presenza di avvocati e commercialisti, offre un supporto multidisciplinare: dagli aspetti processuali ai profili contabili e bancari, fino ai piani di ristrutturazione del debito in sede OCC.
Implicazioni penali e cause di non punibilità
L’adesione non è solo un istituto di definizione civilistica ma può avere rilevanza penale. Spesso le maggiori imposte contestate dall’Agenzia generano procedimenti penali per reati tributari, specialmente quando l’imponibile omesso supera determinate soglie. È importante conoscere la disciplina dei reati tributari (D.Lgs. 74/2000) e le interazioni con l’adesione.
1. Reati dichiarativi e falsità materiali
I reati più frequenti legati all’accertamento sono:
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- Dichiarazione infedele (art. 4);
- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Omesso versamento di ritenute o IVA (artt. 10-bis e 10-ter).
L’adesione comporta l’ammissione del debito e il pagamento integrale dell’imposta, ma non comporta di per sé la non punibilità. Per avere effetto su eventuali reati dichiarativi occorre che il pagamento avvenga prima dell’apertura del dibattimento . Se l’imposta e le relative sanzioni vengono pagate in sede di adesione, il reato viene estinto per intervenuta causa di non punibilità. Diverso è il caso di indebite compensazioni e frodi carosello, in cui l’elemento soggettivo (dolo fraudolento) può rendere insufficiente l’adesione ai fini penali.
2. Conciliazione giudiziale e patteggiamento
Quando il contribuente è già sotto processo penale, l’adesione può assumere la forma di conciliazione giudiziale. In base agli artt. 444 e 445 c.p.p., è possibile patteggiare una pena ridotta concordando il pagamento del tributo con l’Agenzia. La definizione fiscale costituisce un elemento essenziale nella valutazione del giudice, ma la pena rimane insindacabile e deve essere proporzionata alla condotta.
3. Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori di società possono rispondere personalmente dei reati tributari commessi nell’esercizio della carica. L’adesione sottoscritta dal legale rappresentante non esclude automaticamente la responsabilità penale degli organi societari, ma il pagamento del tributo definito e l’accettazione dell’adesione costituiscono circostanze attenuanti. In caso di mancato pagamento, la società e gli amministratori possono essere perseguiti per omesso versamento o per altre ipotesi di reato.
4. Reati in caso di recupero crediti inesistenti
Gli atti di recupero per crediti inesistenti (ad esempio, rimborsi IVA non spettanti) sono assoggettati a sanzioni e interessi più elevati e non beneficiano della rateazione . La sottoscrizione dell’adesione su tali atti può neutralizzare l’illecito penale se il contribuente restituisce immediatamente l’intero importo e le sanzioni. Tuttavia, se sono coinvolti comportamenti fraudolenti (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), la Procura può procedere anche in presenza di pagamento.
5. Consigli pratici
Prima di firmare un’adesione che coinvolge reati tributari è imprescindibile consultare un avvocato penalista. L’adesione può ridurre il rischio di condanna, ma occorre valutare la situazione concreta: importo dell’imposta evasa, natura della violazione, fase del procedimento penale, eventuali altri debiti. L’Avv. Monardo e il suo staff integrano competenze tributarie e penali, offrendo una difesa completa.
Approfondimento sul contraddittorio generalizzato
L’introduzione del contraddittorio preventivo ha mutato radicalmente il modo di emettere gli avvisi di accertamento. Vediamo in dettaglio il funzionamento e le implicazioni per i contribuenti.
1. Finalità e principi
Il legislatore ha riconosciuto al contraddittorio il valore di principio generale del diritto tributario: l’amministrazione deve ascoltare le osservazioni del contribuente prima di assumere una decisione definitiva . Il contraddittorio è strumento di garanzia sia per il cittadino (che può far valere le proprie ragioni ed evitare contenziosi) sia per l’Amministrazione (che può correggere errori e ricevere informazioni). Questo si inserisce nel solco dell’art. 24 della Costituzione (diritto alla difesa) e dell’art. 97 (principio di buon andamento e imparzialità).
2. Bozza di accertamento e tempi di risposta
La bozza inviata dall’Ufficio deve contenere, a pena di nullità:
- la descrizione delle irregolarità contestate;
- la quantificazione delle maggiori imposte, sanzioni e interessi;
- l’indicazione del termine entro cui presentare osservazioni o produrre documenti;
- l’invito a proporre istanza di adesione .
Il contribuente ha almeno 60 giorni per replicare, termine prorogabile se la bozza è notificata nei 90 giorni antecedenti la scadenza del termine di accertamento. Questa proroga (fino a 120 giorni) garantisce la possibilità di contraddittorio anche a ridosso della decadenza .
3. Difformità e sanzioni per l’ufficio
Se l’Ufficio emette l’avviso definitivo prima della scadenza dei termini del contraddittorio, l’atto è nullo. La Corte di Cassazione ha più volte annullato avvisi per violazione del contraddittorio. Inoltre, se la bozza non contiene l’invito all’adesione, l’atto finale potrebbe essere impugnato per violazione di legge, perché priva il contribuente di una facoltà prevista dal D.Lgs. 13/2024 .
4. Rapporti con l’adesione
L’adesione si integra con il contraddittorio: la bozza può essere considerata come invito a definire l’atto e, se il contribuente aderisce, l’avviso definitivo non verrà emesso. Se il contribuente non aderisce, le osservazioni rese in sede di contraddittorio costituiscono prova utilizzabile nel successivo contenzioso.
Per i casi non soggetti a contraddittorio (ad esempio, omesso versamento di ritenute, dichiarazioni omesse o fraudolente rilevate dal processo verbale), l’Ufficio può emettere l’avviso senza bozza; tuttavia, l’adesione resta comunque proponibile entro 60 giorni .
Analisi degli interessi e delle sanzioni
L’importo complessivo che il contribuente deve versare in sede di adesione non comprende solo l’imposta ma anche sanzioni e interessi. Comprendere come si calcolano può essere determinante per decidere se aderire o ricorrere.
1. Sanzioni amministrative
Le sanzioni tributarie sono disciplinate dal D.Lgs. 471/1997 e succ. mod. Esse variano in base alla violazione:
- Omessa dichiarazione: sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.
- Dichiarazione infedele: sanzione dal 90% al 180% dell’imposta.
- Ritardato od omesso versamento: sanzione del 30% (ora 25% dal 2024) dell’importo non versato .
- Errori formali: sanzione da 250 € a 2.000 €.
In sede di adesione la sanzione viene ridotta a 1/3 del minimo; ad esempio, per una dichiarazione infedele con sanzione minima del 90%, la sanzione sarà ridotta al 30% (90% ÷ 3). Con la definizione agevolata ex L. 197/2022, la sanzione si riduce all’1/18 del minimo (90% ÷ 18 = 5%), con un risparmio notevole .
2. Interessi legali e di mora
Gli interessi legali sono dovuti per il ritardo nel pagamento del tributo, calcolati dal giorno successivo alla scadenza originaria al giorno di versamento. La misura è stabilita annualmente con decreto ministeriale (ad esempio, 2,5% nel 2025). Nel caso di rateizzazione, gli interessi sono calcolati sul residuo; la formula di calcolo prevede l’applicazione dell’interesse su base quotidiana (365 giorni). Gli interessi di mora si applicano sulle somme iscritte a ruolo dopo l’inutile decorso del termine di pagamento; hanno misura superiore (attualmente circa 4%) e non sono ridotti in caso di adesione.
3. Compensi all’agente della riscossione (aggio)
Per i debiti iscritti a ruolo, occorre aggiungere il compenso dell’agente della riscossione (aggio), pari al 6% circa. Nelle rottamazioni, l’aggio viene mantenuto in misura ridotta e rientra tra gli importi dovuti .
4. Detrazioni e crediti d’imposta
Il contribuente può ridurre l’importo da versare utilizzando crediti d’imposta derivanti da eccedenze di versamenti o da bonus fiscali (es. credito d’imposta per investimenti R&S). La compensazione deve essere effettuata tramite F24 e non può essere disposta con F23 . Alcuni crediti, come quelli per imposta sostitutiva, possono essere utilizzati solo in determinati periodi; è fondamentale verificare la capienza e la compatibilità.
5. Calcolo complessivo
Per decidere se aderire, bisogna sommare:
- Imposta accertata (al netto di eventuali detrazioni);
- Sanzioni ridotte (1/3 o 1/18 del minimo);
- Interessi legali fino alla data di pagamento;
- Eventuali compensi del riscossore (se importi già iscritti a ruolo);
- Spese legali e costi di consulenza.
Con questi elementi si può confrontare l’importo dell’adesione con l’eventuale costo del contenzioso e la probabilità di vittoria, decidendo in modo informato.
Strumenti alternativi e complementari
Oltre all’adesione, il contribuente può accedere ad altre misure deflative e di gestione del debito, spesso in combinazione tra loro.
1. Rottamazione quater dei carichi affidati alla riscossione
L’art. 1, commi 231‑252 della legge 197/2022 ha introdotto la rottamazione quater, consentendo di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e compensi dell’agente, senza sanzioni né interessi di mora . I vantaggi principali sono:
- Detrazione completa delle sanzioni e degli interessi: il risparmio può superare il 30% del debito.
- Rateizzazione fino a 18 rate: si possono estinguere i debiti in cinque anni (scadenze trimestrali); gli interessi sulle rate sono pari al 2% annuo dal 1° novembre 2023 .
- Riapertura termini: la legge 15/2025 ha consentito a chi era decaduto di presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 e di pagare la prima rata entro il 31 luglio 2025 .
Tuttavia, la rottamazione ha limiti: non consente di definire gli avvisi di accertamento non iscritti a ruolo, né di fruire della riduzione delle sanzioni come l’adesione. Occorre valutare se convenga rottamare i carichi affidati alla riscossione e aderire per gli avvisi pendenti.
2. Definizione agevolata degli avvisi bonari e degli atti di accertamento
La definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) prevede la riduzione della sanzione dal 10% al 3% (o 1/18 del minimo) per gli anni d’imposta 2019‑2021 . La scadenza per il pagamento è di 60 giorni o 90 per gli invii telematici; gli importi possono essere rateizzati fino a 20 rate trimestrali. Per gli accertamenti con adesione relativi alle stesse annualità, la sanzione è ridotta all’1/18 del minimo .
Questa definizione è particolarmente conveniente quando l’atto contesta errori formali o irregolarità di lieve entità; consente di evitare l’adesione tradizionale e di pagare in forma agevolata con sanzioni minime.
3. Transazione fiscale e piani di rientro (art. 182-ter L.F.)
Le società che accedono alla procedura di concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione dei debiti possono proporre la transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter della Legge fallimentare, ora confluito negli artt. 63‑74 del Codice della crisi. Si tratta di un accordo con l’Amministrazione per il pagamento parziale dei debiti tributari e contributivi, finalizzato alla continuità aziendale. Il piano deve garantire il pagamento almeno del credito privilegiato nei limiti del valore di realizzo e prevedere il pagamento per intero delle imposte riscosse e non versate. L’adesione dell’Agenzia presuppone la valutazione della convenienza economica rispetto all’alternativa liquidatoria.
4. Sovraindebitamento del consumatore (art. 67 CCII)
Il piano del consumatore consente a persone fisiche sovraindebitate di ristrutturare i debiti, compresi quelli fiscali. Il correttivo-ter ha stabilito che è riservato ai soli consumatori (quindi sono esclusi gli imprenditori individuali e i professionisti) e ha introdotto la possibilità di presentare un piano unitario per più membri della stessa famiglia se i debiti hanno causa comune . Il piano può prevedere il pagamento parziale, l’allungamento delle scadenze e, in alcuni casi, l’esdebitazione integrale. È uno strumento di ultima istanza quando il contribuente non è in grado di pagare nemmeno con le agevolazioni dell’adesione o della rottamazione.
5. Accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato minore (artt. 74‑82 CCII)
Per imprenditori non soggetti a fallimento (es. imprenditore sotto soglia) il concordato minore permette di proporre ai creditori un piano di soddisfacimento parziale dei debiti. In questa sede è possibile chiedere la falcidia dei tributi con l’intervento dell’Agenzia delle Entrate. La disciplina richiede la relazione di un professionista iscritto all’albo (OCC) e la votazione dei creditori. Lo studio dell’Avv. Monardo, come professionista iscritto al registro dei Gestori della crisi, assiste i clienti nella predisposizione dei piani e nella negoziazione con il Fisco.
Errori comuni e consigli pratici
Negli anni abbiamo riscontrato alcuni errori ricorrenti nella gestione dell’adesione. Condividerli può aiutare a evitarli:
- Non rispettare i termini: la richiesta di adesione deve essere presentata nei tempi previsti (30 o 60 giorni), e la sospensione dei termini non proroga indefinitamente la scadenza dell’impugnazione. Un ritardo anche di un giorno comporta l’irricevibilità dell’istanza.
- Mancata indicazione del recapito digitale: l’istanza deve contenere il domicilio digitale del contribuente; in sua assenza l’ufficio può dichiararla improcedibile .
- Assenza di documentazione: l’adesione richiede la piena trasparenza dei conti e la produzione di documenti giustificativi; la mancata produzione in sede di contraddittorio impedisce di far valere successivamente gli stessi documenti .
- Valutazione superficiale della convenienza: molti contribuenti accettano immediatamente l’adesione solo per ottenere la riduzione delle sanzioni; è invece fondamentale confrontare l’importo offerto con l’esito probabile del contenzioso, anche in base alla giurisprudenza di settore.
- Omettere la rateizzazione: in mancanza di una richiesta di rateizzazione si potrebbe dover pagare l’intero importo in un’unica soluzione, con il rischio di insolvenza. È consigliabile calcolare attentamente la capacità finanziaria e programmare i pagamenti.
- Tralasciare strumenti complementari: spesso è possibile combinare l’adesione con la rottamazione dei carichi iscritti a ruolo, la definizione agevolata delle irregolarità, o un piano del consumatore. Consultare un professionista permette di utilizzare tutti gli strumenti disponibili.
Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche che riassumono norme, termini e benefici dell’adesione. Le tabelle sono pensate per fornire un colpo d’occhio e non devono sostituire l’analisi della normativa completa.
Tabella 1 – Termini dell’adesione e procedure
| Fase | Termine | Normativa di riferimento |
|---|---|---|
| Invio bozza di accertamento (contraddittorio preventivo) | 60 giorni per presentare osservazioni o chiedere l’adesione; proroghe per garantire 120 giorni complessivi | D.Lgs. 13/2024 art. 1, art. 5-quater |
| Istanza di adesione dopo la bozza | 30 giorni dalla notifica della bozza | D.Lgs. 13/2024 art. 6 |
| Istanza di adesione dopo avviso definitivo (senza bozza) | 60 giorni dalla notifica dell’atto; sospensione del termine per 90 giorni | D.Lgs. 218/1997 art. 12 |
| Pagamento dell’adesione | 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo | D.Lgs. 218/1997 art. 8 |
| Rateizzazione | 8 rate trimestrali (16 oltre 50.000 €); no rate per crediti inesistenti | D.Lgs. 218/1997 art. 8 |
Tabella 2 – Riduzione delle sanzioni
| Strumento | Sanzione originale | Sanzione ridotta |
|---|---|---|
| Adesione ordinaria | Sanzione minima ex D.Lgs. 471/1997 | 1/3 del minimo |
| Adesione con definizione agevolata (L. 197/2022) | 10% (comunicazioni di irregolarità) | 3% o 1/18 della sanzione minima |
| Adesione a verbali PVC | sanzione minima | 1/2 |
| Autotutela | sanzione ordinaria | riduzione proporzionale, fino a 10% o 1/18 a seconda dei casi |
Tabella 3 – Confronto tra adesione e ricorso
| Aspetto | Adesione | Ricorso |
|---|---|---|
| Durata | pochi mesi (contraddittorio e pagamento) | diversi anni (due gradi di giudizio) |
| Sanzioni | ridotte a 1/3 o 1/18 | piene fino a 30% (ora 25% con D.Lgs. 87/2024) |
| Costi legali | limitati (consulenza) | elevati (contributo unificato, parcelle) |
| Possibilità di rateizzazione | fino a 8/16 rate | no rate; si paga in caso di soccombenza |
| Effetto per anni successivi | nessuna preclusione; l’amministrazione può accertare gli anni successivi | eventuale precedente favorevole su questioni di diritto |
| Possibilità di motivi di nullità | limitata dopo la firma (l’atto non è impugnabile) | piena difesa in giudizio |
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito rispondiamo alle domande più comuni poste dai contribuenti. Le risposte sono generali: ogni caso richiede una valutazione personalizzata.
- Che cos’è l’accertamento con adesione?
È una procedura che consente al contribuente di chiudere con l’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento pagando l’imposta e sanzioni ridotte a 1/3 del minimo. L’accordo è formalizzato in un atto scritto e si perfeziona con il pagamento .
- L’adesione è obbligatoria?
No. Il contribuente può scegliere se aderire, fare ricorso o pagare integralmente. L’adesione è volontaria e richiede un accordo reciproco.
- Dopo l’adesione posso impugnare l’atto?
No. Una volta perfezionata con il pagamento, l’adesione preclude il ricorso . Se il pagamento non avviene, l’accordo è inefficace e il contribuente può impugnare l’avviso.
- Quanto tempo ho per aderire dopo la notifica della bozza?
30 giorni dalla notifica della bozza di accertamento .
- Quanto tempo ho per aderire dopo la notifica dell’avviso di accertamento?
60 giorni dalla notifica; la presentazione dell’istanza sospende il termine per 90 giorni .
- Come si calcolano le sanzioni ridotte?
Le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo previsto dalla legge, ovvero a 1/18 in caso di definizione agevolata prevista dalla legge 197/2022 .
- Posso rateizzare l’importo concordato?
Sì. È possibile pagare fino a 8 rate trimestrali (16 se l’imposta supera 50.000 €). Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi legali . Non sono ammessi piani di rateazione per atti di recupero di crediti inesistenti .
- Cosa succede se non pago una rata?
In caso di omesso pagamento, l’adesione diventa inefficace. L’Ufficio iscrive a ruolo le somme dovute e notifica la cartella, senza necessità di motivarla nuovamente .
- Posso aderire se l’Agenzia non mi invia l’invito?
Sì. Il contribuente può presentare istanza di adesione anche in assenza di invito, entro il termine per impugnare l’avviso .
- Se aderisco una volta, l’Agenzia può contestarmi lo stesso problema per anni futuri?
Sì. L’adesione riguarda solo l’anno accertato. L’amministrazione può effettuare nuovi controlli per periodi successivi e utilizzare criteri diversi .
- L’adesione estingue la responsabilità degli altri coobbligati?
No. La definizione non ha effetto novativo e non libera gli altri coobbligati; la responsabilità solidale permane fino al pagamento integrale .
- Posso chiedere l’adesione se ho già pagato in parte il debito?
Sì. La definizione può avvenire anche se il contribuente ha versato acconti; questi saranno imputati a pagamento dell’imposta dovuta.
- Qual è la differenza tra adesione all’avviso e adesione al verbale (PVC)?
L’adesione all’avviso permette di trattare singoli rilievi; l’adesione al verbale richiede l’accettazione integrale del PVC e consente la riduzione delle sanzioni della metà .
- È possibile presentare motivi nuovi nel ricorso tributario dopo l’adesione fallita?
Sì, ma solo se l’adesione non si è perfezionata. Nel ricorso introduttivo occorre indicare tutti i motivi; non è possibile sollevare eccezioni nuove in appello .
- Come posso combinare adesione e rottamazione?
È possibile aderire per gli avvisi non iscritti a ruolo e rottamare i carichi già affidati all’agente della riscossione, ottenendo così la riduzione delle sanzioni su entrambi i fronti. Occorre presentare l’istanza di rottamazione (o definizione agevolata) entro i termini di legge .
- Che ruolo ha l’esperto della crisi (OCC) nelle procedure di adesione?
L’esperto iscritto all’OCC può assistere il contribuente nelle procedure di sovraindebitamento e nella predisposizione dei piani che includono debiti fiscali. Lo studio Monardo svolge anche funzioni di OCC e supporta i clienti nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate.
- L’adesione interrompe la prescrizione?
La richiesta sospende i termini di decadenza e di impugnazione per la durata del contraddittorio (90 giorni), con proroga massima di 120 giorni nel caso di contraddittorio preventivo . Dopo il decorso, l’ufficio deve notificare l’atto nei termini ordinari.
- Cosa succede in caso di saldo e stralcio dei debiti fino a 1.000 €?
La legge 197/2022 ha previsto l’annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 € affidati al riscossore dal 2000 al 2015. Questi importi non possono più essere oggetto di adesione o rottamazione; qualora un avviso riguardi importi inferiori al limite, si applicherà direttamente lo stralcio .
- Posso compensare il debito con crediti d’imposta?
Sì. Il pagamento può avvenire tramite modello F24 anche utilizzando crediti d’imposta compensabili; resta però preclusa la compensazione mediante F23. .
- È possibile annullare l’adesione in autotutela?
Solo in presenza di errori manifesti e nel rispetto delle nuove regole dell’autotutela. L’ufficio può procedere d’ufficio o su istanza, con riduzione delle sanzioni e notifica della decisione tramite PEC .
- Cosa accade se l’ufficio non risponde all’istanza di adesione?
- Se l’ufficio non convoca il contribuente o non risponde entro 15 giorni, l’istanza si considera rigettata e il termine per proporre ricorso riprende a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. È consigliabile depositare un sollecito via PEC e, se non vi sono riscontri, avviare il contenzioso per evitare decadenze.
- È possibile presentare l’adesione per tributi locali (IMU, TARI, TASI)?
- Le Regioni e i Comuni possono disciplinare autonomamente procedure di definizione agevolata; tuttavia, la normativa nazionale sull’adesione non si applica direttamente agli atti di enti locali, salvo esplicito richiamo. Alcuni comuni adottano procedure simili all’adesione, ma occorre verificare i regolamenti locali.
- Che differenza c’è tra adesione e conciliazione giudiziale?
- L’adesione è una definizione amministrativa in via preventiva; la conciliazione giudiziale avviene in sede di contenzioso davanti alla Corte di giustizia tributaria. In conciliazione è il giudice che omologa l’accordo tra le parti; le sanzioni si riducono alla metà del minimo. Conviene quando il contenzioso è già avviato e si vuole evitare la sentenza.
- Se cambio commercialista, il nuovo professionista può richiedere l’adesione?
- Sì. L’istanza può essere presentata dal contribuente personalmente o da un professionista delegato. È sufficiente allegare la procura speciale e, se necessario, revocare le deleghe precedenti. È opportuno scegliere un professionista esperto in contenzioso tributario per gestire correttamente la procedura.
- Cosa succede se l’ufficio sbaglia i calcoli nel processo verbale?
- L’art. 5-quater consente al contribuente di aderire condizionatamente al verbale segnalando gli errori manifesti. L’ufficio deve correggere le irregolarità prima di formalizzare l’accordo . Se le correzioni non avvengono, il contribuente può non aderire e far valere le proprie ragioni nel ricorso.
- Posso aderire se ho già presentato ricorso?
- Sì, ma il ricorso verrà sospeso solo se non è stata già fissata l’udienza e se l’ufficio accetta di avviare la trattativa. In genere, una volta che il giudice ha fissato l’udienza, l’adesione non è più possibile; in alternativa, le parti possono chiedere la conciliazione giudiziale.
- Come incide l’adesione sui contributi previdenziali?
- L’INPS partecipa al procedimento di adesione per i contributi dovuti sulla base del reddito accertato. L’accordo ha efficacia anche ai fini contributivi: le maggiori basi imponibili determinano un adeguamento del conteggio INPS e l’ente previdenziale applica sanzioni ridotte in misura pari a quelle tributarie.
- È possibile riaprire un’adesione già conclusa a favore del contribuente?
- In linea generale no. Una volta perfezionata con il pagamento, l’adesione è definitiva. Solo in casi eccezionali (errori materiali, duplicazioni d’imposta) l’ufficio può attivare l’autotutela per correggere l’atto .
- L’adesione incide sul rating fiscale (ISA)?
- Sì. La partecipazione all’adesione può influire sull’affidabilità fiscale percepita. Chi aderisce volontariamente dimostra collaborazione con il Fisco, ma la presenza di irregolarità potrebbe abbassare il punteggio ISA. Al contrario, un contenzioso concluso con vittoria potrebbe aumentare il punteggio. È importante valutare l’effetto reputazionale, soprattutto per le imprese che partecipano a bandi o gare pubbliche.
- Quali sono i vantaggi di essere assistiti da uno studio con competenze bancarie e tributarie?
- La sinergia tra avvocati e commercialisti consente di affrontare gli aspetti legali e contabili del contenzioso: calcolo corretto delle imposte, individuazione di vizi procedurali, predisposizione di memorie tecniche, gestione del rapporto con il personale dell’Agenzia. Inoltre, competenze bancarie permettono di valutare se la posizione debitoria deriva da illegittime clausole bancarie (es. usura, anatocismo), dando vita a contenziosi paralleli utili per ridurre il debito complessivo.
Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio l’impatto economico dell’adesione rispetto al ricorso, proponiamo alcuni esempi numerici. Le cifre sono ipotetiche e servono a illustrare le dinamiche di sanzioni, interessi e rateizzazione.
Esempio 1: Imposizione per IVA e Irpef con avviso non contestato
Scenario: Un artigiano riceve un avviso di accertamento per mancata dichiarazione di imponibile IVA per 50.000 € e Irpef per 30.000 €. L’imposta totale dovuta è 26.000 € (20.000 € IVA + 6.000 € Irpef). Le sanzioni ordinarie ammontano a 30% dell’imposta (7.800 €). L’interesse legale è 5% annuo.
- Adesione ordinaria
- Imposta dovuta: 26.000 €.
- Sanzioni ridotte a 1/3 del minimo: 7.800 € × 1/3 = 2.600 € .
- Interessi presunti (dal periodo d’imposta alla data di adesione): 3% (di esempio) = 780 €.
- Totale da pagare: 26.000 € + 2.600 € + 780 € = 29.380 €.
- Rateizzazione: 8 rate trimestrali → 3.672,50 € a rata più interessi legali sulle successive.
- Ricorso e soccombenza
- Imposta dovuta: 26.000 €.
- Sanzioni ordinarie al 25% (D.Lgs. 87/2024): 6.500 € .
- Interessi di mora (4% annuo ipotetico) accumulati per 3 anni di processo: 3.120 €.
- Totale da pagare: 26.000 € + 6.500 € + 3.120 € = 35.620 €.
- Costi legali: circa 3.000 € tra contributo unificato e parcelle.
In questo caso l’adesione consente un risparmio immediato di oltre 9.000 € e riduce i tempi di definizione.
Esempio 2: Accertamento contestabile per presunzioni
Scenario: Un libero professionista riceve un avviso basato su presunzioni di reddito (studi di settore). L’imposta accertata è 15.000 €, sanzioni ordinarie 4.500 €. Il professionista dispone di documenti per dimostrare costi non riconosciuti.
- Adesione
- Imposta: 15.000 €.
- Sanzioni ridotte a 1/3: 1.500 €.
- Interessi: 400 €.
- Totale: 16.900 €.
- Ricorso vittorioso
- Imposta annullata o ridotta a 5.000 €.
- Sanzione al 25%: 1.250 €.
- Interessi: 200 €.
- Totale: 6.450 €.
- Costi legali: 3.000 €.
In caso di vittoria, il professionista paga molto meno; tuttavia il rischio di soccombenza e i tempi lunghi devono essere valutati. Una strategia potrebbe consistere in una proposta di adesione ridotta, accompagnata da documenti che dimostrano l’infondatezza di parte dei rilievi.
Esempio 3: Adesione a verbale di constatazione (PVC)
Scenario: Un’impresa riceve un PVC con rilievi complessivi per 100.000 € di imposta. I rilievi sono fondati su controlli incrociati e mancate fatturazioni. L’impresa decide di aderire incondizionatamente al verbale entro 30 giorni .
- Imposta: 100.000 €.
- Sanzioni ridotte del 50% (per adesione al PVC): se la sanzione ordinaria sarebbe stata 30.000 €, quella definita sarà 15.000 €.
- Interessi: 3.000 €.
- Totale: 118.000 €. Rateizzabile fino a 8 rate.
Senza adesione, l’impresa rischierebbe l’emissione di avviso di accertamento con sanzioni più elevate e l’impossibilità di ottenere una riduzione così significativa.
Esempio 6: Confronto tra conciliazione giudiziale e adesione
Scenario: Una piccola impresa riceve un avviso per un’imposta IRAP di 40.000 €, con sanzioni di 12.000 €. Presenta ricorso, ritenendo che alcuni costi siano stati ingiustamente esclusi. Dopo la costituzione in giudizio, le parti valutano la conciliazione.
- Adesione (fase amministrativa)
- Imposta definita: 35.000 € (riduzione parziale accordata dall’ufficio).
- Sanzioni ridotte a 1/3: 12.000 € × 1/3 = 4.000 €.
- Interessi: 1.200 €.
- Totale da pagare: 40.200 €.
- L’impresa risparmia 7.800 € rispetto all’avviso originale.
- Conciliazione giudiziale
- Imposta concordata: 32.000 € (a seguito di parere del CTU che riconosce l’imputabilità di alcuni costi).
- Sanzioni ridotte alla metà: 12.000 € ÷ 2 = 6.000 €.
- Interessi: 1.500 € (tre anni).
- Spese di giudizio: 2.000 €.
- Totale da pagare: 41.500 €.
In questo caso la conciliazione giudiziale comporta un importo finale leggermente superiore all’adesione, ma riconosce la deduzione di ulteriori costi e costituisce un precedente favorevole. La scelta dipenderà dalla volontà dell’impresa di far valere determinate posizioni e dalla disponibilità a sostenere costi giudiziali.
Esempio 7: Definizione agevolata vs. adesione
Scenario: Un contribuente riceve una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) per una maggiore imposta Irpef di 3.000 € relativo all’anno 2020. La sanzione ordinaria è del 10% (300 €). Contestualmente riceve un avviso di accertamento per IVA 2021 di 8.000 €.
- Definizione agevolata dell’avviso bonario (L. 197/2022)
- Imposta: 3.000 €.
- Sanzione ridotta al 3%: 90 € .
- Interessi: 50 €.
- Totale: 3.140 €.
- Pagamento entro 60 giorni in un’unica soluzione o con rate fino a 20 rate.
- Adesione all’avviso di accertamento IVA
- Imposta: 8.000 €.
- Sanzioni ridotte a 1/3 del minimo: supponendo sanzione ordinaria al 90%, ridotta al 30% = 2.400 €.
- Interessi: 200 €.
- Totale: 10.600 €.
- Rateizzazione: 8 rate da 1.325 €.
In questo caso, il contribuente può combinare la definizione agevolata per l’avviso bonario con l’adesione per l’avviso di accertamento. Il risparmio complessivo sulle sanzioni è significativo (da 2.700 € a 2.490 €) e il pagamento dilazionato consente di gestire la liquidità.
Esempio 4: Rottamazione e adesione combinata
Scenario: Un contribuente ha un debito iscritto a ruolo di 20.000 € (sanzioni e interessi) e riceve un avviso di accertamento per un’imposta di 10.000 €.
- Con la rottamazione, il debito iscritto a ruolo può essere ridotto a 15.000 € (solo imposta, interessi da iscrizione a ruolo e aggio). Pagabile in 18 rate da 833 €.
- Con l’adesione per l’avviso, l’imposta di 10.000 € può essere pagata con sanzioni ridotte (es. 1/3 di 3.000 € = 1.000 €) per un totale di 11.500 €, rateizzabile in 8 rate da 1.437,50 €.
Il contribuente può aderire all’avviso e rottamare il carico iscritto, suddividendo il pagamento nel tempo e ottenendo il massimo risparmio sulle sanzioni.
Esempio 5: Piano del consumatore con debiti tributari
Scenario: Una famiglia composta da marito e moglie ha debiti complessivi per 200.000 €, di cui 80.000 € verso l’erario. I redditi familiari sono insufficienti per pagare i debiti. In base all’art. 67 del CCII, la famiglia presenta un piano unico per la ristrutturazione .
- Proposta: pagamento del 40% dei debiti tributari in 5 anni (32.000 €), con falcidia dei debiti chirografari al 30%.
- L’Agenzia delle Entrate valuta la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria; se ritiene il piano più vantaggioso, partecipa alla procedura.
- All’esito dell’omologazione, la famiglia ottiene l’esdebitazione residua e può ripartire con un carico sostenibile.
Sentenze più aggiornate dalle fonti istituzionali
Qui riportiamo in sintesi le pronunce più recenti e significative in materia di accertamento con adesione, consultate sui portali istituzionali (Cassazione, DEF, LexCED). La loro conoscenza aiuta a comprendere l’evoluzione giurisprudenziale.
- Cass. civ., ord. n. 1285/2025 – Ha stabilito che l’accordo per adesione è un atto pubblicistico che definisce il debito solo per l’anno d’imposta oggetto dell’accertamento; non genera affidamento per gli anni successivi .
- Cass. civ., ord. n. 166/2025 – Ha confermato che la definizione non vincola l’amministrazione per gli anni successivi e non preclude ulteriori accertamenti .
- Cass. civ., ord. n. 19989/2025 – Ha precisato che l’adesione non estingue l’obbligazione solidale dei coobbligati; la responsabilità permane fino al pagamento completo .
- Cass. civ., ord. n. 24715/2025 – Ha affermato che la cartella di pagamento emessa in caso di mancato pagamento delle rate non richiede motivazione ulteriore, poiché il contribuente conosce già le ragioni del debito .
- Cass. civ., ord. n. 24798/2025 – Ha sottolineato l’obbligo di sollevare tutti i motivi nel ricorso introduttivo; non è possibile inserirli in appello .
- Cass. civ., ord. n. 26618/2024 – Ha ritenuto che la definizione perfezionata rende l’avviso inoppugnabile e non consente revoche unilaterali .
La conoscenza di queste pronunce è fondamentale per decidere se convenga aderire o proseguire nel contenzioso e per strutturare una difesa efficace.
Approfondimenti su casi pratici e giurisprudenza
Per rendere concreta l’applicazione delle norme, è utile analizzare alcune pronunce della Cassazione (oltre a quelle già citate) e illustrarne i risvolti pratici. L’evoluzione giurisprudenziale conferma che l’adesione è uno strumento flessibile ma soggetto a regole rigorose.
Caso A: Il principio di “motivazione sufficiente”
Nel 2025 la Corte di Cassazione ha affermato che la cartella di pagamento emessa dopo la mancata esecuzione dell’adesione non necessita di un’ulteriore motivazione (ord. 24715/2025) . Questo principio risponde a un’esigenza di economia processuale: il contribuente ha già conosciuto i fatti e le ragioni dell’ufficio. In concreto, chi aderisce deve essere consapevole che la mancata rateizzazione comporterà un recupero immediato del debito; non potrà eccepire in sede di riscossione la mancanza di motivazione.
Caso B: La solidarietà tra coobbligati
La pronuncia 19989/2025 ha ribadito che l’adesione non libera i coobbligati. Per esempio, se un socio accomandatario sottoscrive l’adesione e paga solo la sua quota, l’ufficio potrà pretendere la parte residua dagli altri soci o dalla società. Questo principio impone ai soci di agire in modo coordinato e di valutare insieme la possibilità di adesione, poiché una scelta individuale può non generare gli effetti desiderati.
Caso C: La legittimità dell’avviso dopo l’adesione mancata
Secondo l’ordinanza 26618/2024 , quando il contribuente sottoscrive l’adesione ma poi non paga, l’accordo perde efficacia e l’Ufficio può procedere alla notifica di un nuovo avviso o al recupero del precedente importo. È irrilevante che il contribuente abbia tentato di pagare in parte: la norma richiede il pagamento integrale della prima rata entro 20 giorni. Il caso evidenzia la necessità di predisporre con attenzione la disponibilità finanziaria prima di firmare l’accordo.
Caso D: Presunzioni e ricorso
Un filone di pronunce evidenzia che gli accertamenti basati su presunzioni (consumi medi, indici ISA) sono impugnabili se il contribuente dimostra l’inidoneità dei parametri. Cass. 24798/2025 ha ricordato che le eccezioni devono essere sollevate nel ricorso introduttivo e non possono essere proposte tardivamente. Questo impone di predisporre un ricorso dettagliato con l’assistenza di un commercialista, contestando le presunzioni e allegando la documentazione necessaria. Se le presunzioni non sono supportate da elementi gravi e precisi, la Corte può annullare l’accertamento.
Caso E: Continuità dei controlli e affidamento del contribuente
La Cassazione ha più volte affermato che la sottoscrizione di un’adesione non genera un affidamento tutelabile per le annualità successive . Ciò significa che la persona che regolarizza un anno non può pretendere che l’Agenzia mantenga lo stesso orientamento in futuro. In pratica, il contribuente dovrebbe interpretare l’adesione come chiusura di un singolo capitolo, continuando a mantenere scritture corrette per gli anni successivi.
Caso F: Adesione e trasparenza societaria
La Cassazione ha ritenuto legittimo notificare un accertamento ai soci di una società di persone anche se l’adesione è stata sottoscritta solo dalla società, poiché l’IRPEF dei soci deriva per trasparenza dagli utili societari. Il principio richiama l’art. 5 del TUIR: l’adesione della società comporta l’attribuzione ai soci del nuovo reddito, ma non impedisce ai soci di contestare la loro quota se ritengono che l’imputazione sia errata. È dunque consigliabile per i soci partecipare alla definizione per evitare pregiudizi.
Caso G: Autotutela e adesione
La riforma dell’autotutela ha previsto che l’Ufficio debba annullare d’ufficio gli atti manifestamente illegittimi. In alcune sentenze (es. Cass. 2024 n. XXXXX, citata nelle note ministeriali), i giudici hanno considerato illegittimo il rifiuto dell’autotutela da parte dell’ufficio in presenza di errori materiali (ad esempio, duplicazioni di imponibile). Anche dopo un’adesione conclusa, l’ufficio è obbligato ad annullare parzialmente l’atto se emergono errori evidenti, riducendo la sanzione in misura proporzionale. Il contribuente può quindi sollecitare l’autotutela anche a definizione avvenuta, pur non potendo impugnare l’atto.
Questi casi dimostrano l’importanza di monitorare costantemente l’evoluzione della giurisprudenza per sfruttare appieno l’adesione e difendersi efficacemente in giudizio.
Checklist per il contribuente
Per aiutare il contribuente a muoversi con sicurezza nella procedura di accertamento con adesione, proponiamo una checklist operativa. Ogni punto richiede attenzione e può determinare il successo della definizione.
- Verificare la notifica – Controllare la data di ricezione e l’indirizzo al quale l’atto è stato notificato. Se la notifica è nulla o avvenuta in violazione delle norme (ad esempio a un indirizzo errato), l’atto è impugnabile e potrebbe essere annullato.
- Calcolare i termini – Segnare sul calendario la scadenza per presentare l’istanza di adesione e per impugnare l’atto. Ricordare che la richiesta sospende il termine per 90 giorni .
- Analizzare la motivazione – Verificare se l’avviso contiene una spiegazione sufficiente dei fatti contestati e delle norme applicate. In caso di motivazione generica, è più opportuno il ricorso.
- Raccogliere la documentazione – Preparare tutte le scritture contabili, fatture, contratti e giustificativi utili a contestare i rilievi. Se i documenti erano stati richiesti durante la verifica ma non prodotti, non potranno essere utilizzati .
- Valutare l’opzione dell’adesione – Calcolare l’imposta, le sanzioni ridotte e gli interessi. Confrontare l’importo con i rischi del contenzioso e la probabilità di successo.
- Considerare gli effetti penali – Se l’avviso riguarda reati tributari, consultare un avvocato penalista per verificare se l’adesione possa estinguere il reato .
- Valutare la rateizzazione – Verificare la capacità finanziaria per pagare in un’unica soluzione o in rate trimestrali. Se si rischia di non pagare le rate, è meglio evitare di firmare un accordo che potrebbe decadere.
- Esplorare strumenti alternativi – Verificare se sia possibile ricorrere alla rottamazione, definizione agevolata o piani di ristrutturazione dei debiti .
- Coinvolgere i coobbligati – Per società, soci e terzi responsabili, coordinare la strategia. Un’adesione parziale può non liberare tutti; è preferibile un accordo condiviso .
- Affidarsi a professionisti – Un avvocato e un commercialista esperti possono individuare vizi, proporre soluzioni e assistere nella negoziazione. La procedura è tecnica; un errore formale può compromettere la definizione.
Seguendo questi passaggi il contribuente potrà decidere consapevolmente se aderire o impugnare e potrà sfruttare al meglio gli strumenti deflativi disponibili.
Conclusione
L’accertamento con adesione è uno strumento efficace per chiudere rapidamente i contenziosi fiscali e ridurre sensibilmente le sanzioni. Tuttavia, non è sempre la scelta migliore: occorre valutare attentamente la fondatezza dell’accertamento, l’entità del debito, la possibilità di successo in giudizio, l’incidenza di sanzioni e interessi, la presenza di coobbligati e l’eventuale impatto su anni d’imposta futuri. La recente riforma del contraddittorio preventivo e l’introduzione di strumenti agevolativi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore) offrono ulteriori opportunità di risolvere il proprio debito in modo equilibrato e sostenibile .
L’assistenza di un professionista esperto è indispensabile per orientarsi tra le molteplici opzioni e definire la strategia più adatta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, offre consulenze personalizzate per:
- Analizzare gli avvisi di accertamento e verificare eventuali vizi procedurali.
- Predisporre istanze di adesione, ricorsi tributari e richieste di autotutela.
- Negoziare piani di pagamento e transazioni fiscali in sede di OCC o tribunale.
- Assistere nelle procedure di rottamazione, definizione agevolata, piani del consumatore e concordati minori.
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