Segnalazione In Centrale Rischi Banca D’Italia: Come Funziona E Come Difendersi

Introduzione: l’importanza di conoscere la Centrale dei Rischi

La Centrale dei Rischi (CR) della Banca d’Italia è un servizio di rilevazione centralizzato che raccoglie informazioni sui debiti e sulle esposizioni creditizie di imprese e consumatori. Per il debitore o per il professionista che assiste clienti indebitati, essere segnalati in Centrale dei Rischi può avere conseguenze enormi: un’attestazione negativa comporta la revoca degli affidamenti, il blocco di nuovi finanziamenti, la perdita di opportunità commerciali e un danno reputazionale difficilmente quantificabile. Le segnalazioni errate o tardive, inoltre, possono aggravare una situazione già compromessa e impedire al debitore di accedere alle procedure di composizione della crisi o ai piani di rientro.

La materia è complessa perché intreccia normativa bancaria, privacy, diritto civile, procedure concorsuali e sovraindebitamento. Le banche sono tenute a rispettare regole precise sia nella classificazione delle posizioni (per esempio nel determinare se un credito è semplicemente in ritardo oppure «a sofferenza») sia nel preavvisare il cliente prima della segnalazione e nel correggere eventuali errori . Per contro, il debitore può esercitare diritti di accesso e rettifica, può contestare la segnalazione davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, al Garante per la protezione dei dati personali o al giudice civile, e può richiedere il risarcimento del danno se la banca ha violato i suoi obblighi . Inoltre, l’ordinamento offre strumenti alternativi – come la definizione agevolata dei carichi fiscali, i piani di ristrutturazione del consumatore, il concordato minore o l’esdebitazione – che consentono di ridurre o cancellare i debiti e migliorare il rating del soggetto nel circuito creditizio .

In questo articolo, aggiornato a novembre 2025 e fondato su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali, spiegheremo:

  • cos’è la Centrale dei Rischi, a cosa serve e quali soggetti vi partecipano;
  • qual è la disciplina normativa applicabile, dalle leggi bancarie alla privacy, dalle circolari della Banca d’Italia alle pronunce della Corte di Cassazione;
  • come leggere un prospetto della Centrale dei Rischi e capire le diverse categorie di esposizione (sofferenze, incagli, revoche, garanzie);
  • come contestare una segnalazione illegittima, sospenderne gli effetti e ottenere la cancellazione o il risarcimento;
  • quali alternative di soluzione del debito esistono – rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, concordato minore, accordi di ristrutturazione e procedure di esdebitazione – e in che modo incidono sulla posizione in CR;
  • quali errori evitare e quali consigli pratici seguire per tutelare i propri diritti.

Prima di addentrarci nella materia, è opportuno presentare l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’avvocato Monardo è cassazionista, coordina professionisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario e tributario ed è gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo team interdisciplinare è in grado di offrire:

  • Analisi approfondita dell’atto di segnalazione e verifica dei presupposti di legge;
  • Redazione di ricorsi d’urgenza per sospendere o cancellare la segnalazione alla CR;
  • Assistenza nelle trattative e nei piani di rientro con banche, intermediari o Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali per ridurre o annullare il debito (es. esdebitazione, piani di ristrutturazione);
  • Tutela della privacy e azioni per il risarcimento dei danni dovuti a segnalazioni abusive.

Chiunque abbia ricevuto una segnalazione in CR o voglia verificare la propria posizione può richiedere una valutazione legale personalizzata. 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza immediata: lui e il suo staff sapranno indicare la strada più efficace per difendere i tuoi diritti.

1. Cos’è la Centrale dei Rischi e come funziona

1.1 Finalità della Centrale dei Rischi

La Centrale dei Rischi (CR) della Banca d’Italia è un sistema informativo che raccoglie mensilmente i dati forniti da banche e intermediari finanziari sulle esposizioni creditizie dei propri clienti. La Circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 – periodicamente aggiornata – definisce la CR come un servizio pubblico gestito dalla Banca d’Italia al fine di tutelare la sana e prudente gestione del credito e la stabilità del sistema finanziario . Gli obiettivi principali sono:

  • consentire alle banche di valutare l’affidabilità creditizia di soggetti che richiedono finanziamenti;
  • promuovere la trasparenza e prevenire l’accumulo di debiti eccessivi;
  • supportare l’attività di vigilanza della Banca d’Italia e dell’Autorità di vigilanza europea;
  • favorire la stabilità del sistema finanziario, evitando che l’insolvenza di singoli soggetti generi effetti domino.

La Centrale dei Rischi in parole semplici, guida ufficiale pubblicata dalla Banca d’Italia, spiega che nella CR confluiscono informazioni relative a mutui, prestiti, aperture di credito in conto corrente, anticipazioni, carte di credito e garanzie rilasciate, ma solo se l’esposizione supera determinate soglie . Il servizio è soggetto alle norme in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR, Codice della privacy D.Lgs. 196/2003) e alle disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB) .

1.2 Soggetti partecipanti e soglie di segnalazione

Secondo le Istruzioni per gli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi (aggiornate con il 20° aggiornamento della Circolare 139/1991), sono obbligati a partecipare al servizio:

  • tutte le banche italiane e le succursali di banche estere autorizzate;
  • gli intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB;
  • le società di cartolarizzazione, i fondi comuni di investimento immobiliare, la Cassa Depositi e Prestiti e gli acquirenti di crediti deteriorati .

Le segnalazioni vengono effettuate quando l’importo dei crediti verso uno stesso cliente supera 30 000 euro; la soglia scende a 250 euro per le posizioni classificate come «sofferenze» . Per le garanzie rilasciate, l’obbligo di segnalazione scatta se l’importo garantito supera 30 000 euro.

1.3 Categorie di esposizione: sofferenze, incagli, altri crediti

Le posizioni segnalate nella CR sono classificate in diverse categorie, tra cui:

  1. Sofferenze – comprendono tutte le esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni equiparate, indipendentemente dall’ammontare dell’esposizione, dalle garanzie e dalle prospettive di recupero. La classificazione in sofferenza richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente da parte dell’intermediario; non può essere determinata automaticamente da un mero ritardo di pagamento o da un contenzioso sul credito . La segnalazione a sofferenza deve essere accompagnata dall’invio di una comunicazione preventiva al cliente, nel rispetto dell’art. 125, commi 3 e 4 TUB, senza che la comunicazione possa essere utilizzata come strumento di pressione psicologica o di sollecito .
  2. Incagli – sono esposizioni per le quali si prevede un temporaneo difficile rimborso ma non l’insolvenza irreversibile. Il cliente presenta difficoltà finanziarie che non integrano ancora lo stato di insolvenza. La segnalazione di incaglio non richiede la comunicazione preventiva.
  3. Crediti scaduti e revocati – riguarda i fidi revocati, i finanziamenti per i quali è scaduto il piano di rimborso, o i casi di revoca di linee di credito non rientrate. Anche in questo caso, il cliente non è considerato insolvente ma in ritardo nei pagamenti.
  4. Garanzie rilasciate – comprende fideiussioni, avalli e altre garanzie personali o reali prestate a favore di terzi. Il garante viene segnalato solo se l’importo garantito supera la soglia. In caso di escussione, il garante diventa debitore principale e la posizione può essere classificata come sofferenza.
  5. Crediti non segnalati – importi inferiori alle soglie o esposizioni non rientranti tra quelle previste dalle istruzioni (es. leasing di beni mobili, factoring pro solvendo, alcune tipologie di crediti commerciali). Sebbene non registrati in CR, tali debiti possono essere presenti in sistemi di informazione creditizia privati (SIC) e incidere sul rating bancario.

1.4 Dati raccolti e tempi di conservazione

Per ciascun cliente segnalato vengono registrate informazioni anagrafiche (nome, codice fiscale, indirizzo), l’ammontare dei crediti utilizzati e accordati, la natura della garanzia, la data di rilevazione e la categoria di rischio. I dati vengono comunicati mensilmente dagli intermediari alla Banca d’Italia. La conservazione varia in base alla categoria: in genere i dati sono mantenuti per 36 mesi dall’ultima segnalazione; per le sofferenze, i dati restano per 36 mesi dalla cessazione dello stato di sofferenza, con la specifica che non possono essere eliminati retroattivamente .

Dal punto di vista della privacy, la Banca d’Italia specifica che il trattamento dei dati avviene per motivi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, lett. e) GDPR e degli art. 2-ter e 53 del Codice della privacy. Il cliente può esercitare i diritti di accesso (art. 15 GDPR) e rettifica (art. 16 GDPR) dei dati, ma non può pretendere la cancellazione se ciò contrasta con l’interesse pubblico; in caso di reclami, è possibile rivolgersi al Garante o al giudice .

1.5 Accesso ai dati: come richiedere il proprio report

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto di sapere se è segnalata in CR. Secondo le istruzioni della Banca d’Italia e l’informativa sul trattamento dei dati, l’accesso è gratuito e può avvenire in due modi:

  1. Richiesta online tramite il portale “Servizi on line” della Banca d’Italia, accedendo con SPID, CNS o CIE. La risposta è fornita in formato elettronico generalmente entro 30 giorni (per le società fino a 90 giorni) .
  2. Richiesta cartacea, presentando apposito modulo presso una filiale della Banca d’Italia o inviandolo tramite posta elettronica certificata o raccomandata. Alla richiesta devono essere allegati documento di identità e codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante.

Per tutelare la riservatezza, i dati della CR possono essere consegnati solo al titolare del dato o a un soggetto munito di delega specifica. Il falso utilizzo delle credenziali o la falsa dichiarazione di identità comportano la sospensione dal servizio e la segnalazione all’autorità giudiziaria .

1.6 Come leggere il prospetto della Centrale dei Rischi

Il Prospetto dei dati della Centrale dei Rischi è composto da diverse sezioni. Ecco le principali chiavi di lettura:

  • Dati anagrafici del cliente – mostrano l’identificativo del soggetto (persona fisica o giuridica) e l’istituto che ha inviato la segnalazione.
  • Esposizioni per cassa e per firma – indicano i fidi accordati (es. affidamento in conto corrente) e l’utilizzo effettivo. Quando l’importo utilizzato supera la soglia, la posizione viene segnalata. È importante verificare se i dati corrispondono alle reali linee di credito e ai tassi applicati.
  • Categoria di rischio – indica se la posizione è «regolare», «incaglio» o «sofferenza». Nel caso di sofferenze, si verifica se lo stato di insolvenza è realmente sussistente o se la banca ha classificato erroneamente un semplice ritardo come insolvenza.
  • Garanzie rilasciate – riporta le fideiussioni o garanzie concesse a terzi. È essenziale verificare la sussistenza della garanzia e l’importo garantito.
  • Richieste di informazione – il prospetto indica se il nominativo è stato oggetto di visure da parte di banche o finanziarie, specificando il numero di richieste nel periodo. Se ci sono molte richieste di accesso, può significare che il debitore sta cercando finanziamenti o che i creditori stanno monitorando la situazione.

La guida della Banca d’Italia sottolinea che solo l’intermediario che ha inviato la segnalazione può correggere dati inesatti o incompleti; la Banca d’Italia non interviene direttamente. Se il cliente riscontra un errore, deve rivolgersi alla banca segnalante e, se necessario, presentare un esposto alla Banca d’Italia o avviare un ricorso all’ABF . In caso di mancata rettifica, resta possibile il ricorso al Garante privacy e all’autorità giudiziaria.

2. Quadro normativo e giurisprudenziale

2.1 Fonti normative principali

La disciplina della Centrale dei Rischi si fonda su una pluralità di fonti legislative e regolamentari:

Fonte normativaContenuto essenzialeRiferimenti
Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993)Art. 53 – attribuisce alla Banca d’Italia il potere di richiedere dati e notizie agli intermediari e di fornire servizi di centralizzazione dei rischi; Art. 67 – rinvia alle delibere del CICR sulla raccolta di informazioni creditizie; Art. 125 – disciplina il credito ai consumatori, imponendo l’obbligo di informare il cliente prima della segnalazione negativa .Articoli 53, 67, 125 TUB
Delibera CICR 29 marzo 1994Ha conferito alla Banca d’Italia la gestione della Centrale dei Rischi e ha stabilito le modalità di raccolta e trattamento dei dati.Delibera n. 19/1994
D.M. 11 luglio 2012 n. 663Conferma la delega alla Banca d’Italia e aggiorna le soglie e le modalità operative; definisce i limiti entro cui gli intermediari possono essere esentati dal servizio.Decreto Ministeriale n. 663/2012
Circolare Banca d’Italia n. 139/1991Raccoglie le Istruzioni per gli intermediari che partecipano al servizio CR: definizioni, categorie di rischio, obblighi di comunicazione, soglie, tempi di conservazione, modalità di accesso e di rettifica .Circolare n. 139/1991 e successive modifiche
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e Codice della privacyArtt. 15 e 16 riconoscono ai soggetti il diritto di accesso e rettifica dei dati. L’art. 6, lett. e) stabilisce che il trattamento è lecito se effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico; gli art. 2-ter e 53 del Codice privacy disciplinano le limitazioni ai diritti quando sussiste un interesse pubblico prevalente .GDPR, D.Lgs. 196/2003
D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII)Prevede procedure di ristrutturazione e sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione. L’art. 65 consente all’OCC di accedere ai dati della CR per redigere la relazione del sovraindebitato .Articoli 65, 74, 283 CCII
Legge 15/2025Reintroduce la definizione agevolata (cosiddetta rottamazione-quater), consentendo il rientro nella procedura per i contribuenti decaduti dai piani di pagamento entro il 31 dicembre 2024 .Art. 1, commi 1–5 L. 15/2025

2.2 Obblighi degli intermediari e tutela dei consumatori

Gli intermediari finanziari devono rispettare criteri stringenti nella classificazione delle posizioni e nella gestione delle segnalazioni. La Circolare 139/1991 prevede che la categoria «sofferenze» ricomprenda esclusivamente i debitori in stato di insolvenza o in situazioni equiparate, ossia «grave e non transitoria difficoltà economica»; non è sufficiente un ritardo nei pagamenti o un contenzioso . La Corte di Cassazione ha ribadito più volte questo principio: le posizioni vanno valutate ex ante, verificando se il cliente abbia opposto contestazioni non manifestamente infondate e fondate sulla buona fede . L’intermediario deve dimostrare di aver effettuato una valutazione completa della situazione patrimoniale e finanziaria del debitore.

La Circolare stabilisce che la prima iscrizione a sofferenza deve essere anticipata da una comunicazione preventiva al cliente, inviata con mezzo idoneo (posta, PEC, e-mail certificata o SMS). La comunicazione non può essere adoperata per sollecitare il pagamento, ma solo per informare il cliente della prossima segnalazione . In mancanza di preavviso, la segnalazione è illegittima e può essere impugnata.

Gli intermediari sono inoltre tenuti a:

  • verificare periodicamente la permanenza delle condizioni di sofferenza e cancellare la segnalazione quando l’insolvenza è cessata;
  • correggere tempestivamente eventuali errori o incongruenze segnalati dal cliente;
  • conservare la documentazione comprovante le valutazioni effettuate e le comunicazioni inviate;
  • rispettare le normative sulla protezione dei dati personali, fornendo l’informativa e acquisendo il consenso quando necessario.

2.3 Diritti del debitore: accesso, rettifica, cancellazione e risarcimento

Il soggetto segnalato può tutelarsi esercitando vari diritti:

  1. Diritto di accesso (art. 15 GDPR) – consente di ottenere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, conoscere la finalità del trattamento, le categorie di dati e le modalità di comunicazione. .
  2. Diritto di rettifica (art. 16 GDPR) – permette di far correggere dati inesatti o incompleti. In CR, la rettifica deve essere richiesta all’intermediario che ha inviato la segnalazione; la Banca d’Italia non può modificare direttamente i dati .
  3. Diritto di opposizione e cancellazione – limitato quando il trattamento è basato su interesse pubblico; il cliente può chiedere la cancellazione solo se dimostra l’assenza dei presupposti di legge per la segnalazione, ad esempio l’inesistenza del debito o l’estinzione dello stato di insolvenza .
  4. Rimedi alternativi – in caso di mancata risposta o di esito insoddisfacente della richiesta di rettifica, è possibile:
  5. presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR);
  6. rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per ottenere una decisione rapida e non onerosa sulle controversie bancarie;
  7. agire davanti al giudice civile, chiedendo l’annullamento della segnalazione e il risarcimento dei danni morali e patrimoniali (artt. 2043 e 2050 c.c.).

2.4 Giurisprudenza di riferimento

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Garante privacy e dell’ABF ha contribuito a definire i confini del diritto alla segnalazione e alla rettifica. Riportiamo le pronunce più significative:

  1. Cass. civ. sez. I, 30 giugno 2014, n. 15609 – ha stabilito che la segnalazione in sofferenza presuppone una situazione di grave difficoltà economica, non limitata al semplice ritardo o all’inadempimento volontario. La classificazione deve basarsi su una valutazione complessiva della situazione patrimoniale e reddituale del debitore. Anche le persone giuridiche possono subire danni non patrimoniali e chiedere il risarcimento .
  2. Cass. civ. sez. III, 9 febbraio 2021, n. 3130 – ha ribadito che, per valutare la legittimità della segnalazione, occorre considerare l’atteggiamento del debitore ex ante: se la contestazione del credito da parte del cliente è fondata su ragioni non manifestamente infondate e presentate in buona fede, la segnalazione può essere illegittima. In capo al danneggiato grava l’onere di provare l’illegittimità della segnalazione e il danno subito . La decisione ha richiamato le norme di riferimento (artt. 53 e 67 TUB, Delibera CICR 1994, Circolare 139/1991) e ha sottolineato l’obbligo di valutare lo stato di insolvenza con prudenza .
  3. Cass. civ. sez. I, 5 febbraio 2024, n. 3671 – la più recente, ha affrontato il tema della rimozione tardiva della segnalazione: la banca aveva cancellato la sofferenza solo dopo molti mesi, nonostante il pagamento dell’esposizione. La Corte ha riconosciuto che la permanenza ingiustificata nella CR provoca l’automatica revoca dei fidi e l’impossibilità di ottenere nuovi finanziamenti. Ha quindi condannato l’intermediario a risarcire i danni reputazionali e patrimoniali subiti dal cliente, determinati equitativamente .
  4. Cass. civ. sez. I, 30 agosto 2023, n. 22699 – ha precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può riguardare solo debiti contratti per esigenze personali o familiari; se include anche passività professionali o imprenditoriali, è inammissibile. Pertanto, il consumatore in difficoltà deve valutare procedure alternative (concordato minore o accordi di ristrutturazione) .
  5. Decisioni dell’ABF – numerose pronunce nel 2024 e 2025 hanno sanzionato le banche per mancanza di preavviso nella segnalazione in sofferenza, per errori nella classificazione e per ritardi nella cancellazione. In particolare, l’ABF ha ricordato che la comunicazione preventiva è un requisito essenziale e che il cliente deve essere informato del passaggio a sofferenza con congruo anticipo, anche via e-mail o SMS. Le banche devono fornire prova dell’invio della comunicazione e degli elementi valutativi utilizzati.
  6. Provvedimenti del Garante privacy – il Garante ha più volte ordinato la cancellazione dei dati erronei e condannato gli intermediari per violazione del principio di esattezza. Ha inoltre evidenziato che la Banca d’Italia, in quanto titolare del trattamento, deve garantire sistemi di controllo e segnalare agli intermediari le anomalie ricorrenti.

3. Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica della segnalazione

Quando si riceve una comunicazione di preavviso di segnalazione o si scopre di essere stati iscritti nella CR, occorre agire tempestivamente. Di seguito una guida operativa:

3.1 Verifica della comunicazione ricevuta

  • Controllare la completezza: la comunicazione deve specificare la categoria di rischio (incaglio o sofferenza), l’importo dell’esposizione, la data prevista per la segnalazione e le motivazioni. Se mancano elementi fondamentali, l’atto è impugnabile.
  • Riscontrare la correttezza del debito: verificare se l’importo indicato corrisponde al saldo effettivo, includendo eventuali interessi o costi. Spesso le banche segnalano importi comprensivi di interessi moratori, anatocismo o spese non dovute.
  • Esaminare la regolarità della procedura: accertarsi che sia decorso il preavviso minimo (generalmente 15 giorni); se la comunicazione è pervenuta successivamente alla segnalazione, la banca ha violato l’obbligo di preavviso.

3.2 Richiesta della visura alla Banca d’Italia

Per valutare l’effettiva iscrizione e l’estensione della segnalazione, è consigliabile richiedere il report della CR (come visto al paragrafo 1.5). Con la visura sarà possibile visualizzare tutti gli intermediari che hanno segnalato e verificare l’esistenza di altre esposizioni non note.

3.3 Contestazione all’intermediario

Se la segnalazione è errata o sproporzionata, occorre inviare richiesta di rettifica all’intermediario segnalante, preferibilmente tramite PEC o raccomandata AR. Nella richiesta vanno indicati:

  1. Motivi dell’errore (es. importo pagato, prescrizione del credito, contestazione sull’ammontare, vizi del contratto);
  2. Normativa applicabile (richiamo agli art. 16 GDPR, art. 125 TUB e alle Istruzioni della Banca d’Italia);
  3. Richiesta di sospensione o cancellazione immediata della segnalazione e di aggiornamento dei dati presso la CR;
  4. Termine per rispondere (es. 15 giorni), decorso il quale si procederà con reclami presso ABF e Garante.

L’intermediario deve esaminare la contestazione, verificare la fondatezza della richiesta e trasmettere eventualmente una nuova segnalazione correttiva. Se non risponde o rigetta l’istanza, il debitore può proseguire con altri rimedi.

3.4 Reclamo all’ABF

L’Arbitro Bancario Finanziario offre una soluzione più rapida rispetto al tribunale. Il ricorso può essere presentato online tramite il portale dell’ABF, deve essere preceduto da un reclamo scritto alla banca e deve essere accompagnato dal pagamento di un contributo di € 20. I tempi medi di decisione sono circa 6 mesi. L’ABF ha il potere di condannare la banca alla cancellazione della segnalazione, al risarcimento del danno e alle spese.

3.5 Ricorso al Garante Privacy

Se la contestazione riguarda anche il trattamento dei dati personali (ad esempio, è stata effettuata una segnalazione senza informativa o senza base giuridica), il debitore può presentare un reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 GDPR. Il Garante può disporre la cancellazione dei dati, l’aggiornamento, l’adozione di misure correttive e la sanzione nei confronti dell’intermediario. Tale rimedio è particolarmente efficace in caso di segnalazioni reiterate e sistematiche.

3.6 Azione giudiziaria

Quando la segnalazione ha causato un danno concreto (revoca fidi, blocco di finanziamenti, perdita di reputazione), o quando l’intermediario non ottempera alle decisioni dell’ABF o del Garante, è possibile rivolgersi al giudice ordinario. L’azione può essere di due tipi:

  1. Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – per ottenere l’immediata sospensione della segnalazione o la cancellazione in via cautelare, dimostrando il periculum in mora (pregiudizio imminente e irreparabile) e il fumus boni iuris (probabile illegittimità della segnalazione). È spesso utilizzato quando la segnalazione mette a rischio la continuità aziendale o la concessione di un mutuo.
  2. Azioni di merito – per l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione, la condanna alla cancellazione definitiva e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Cassazione ha riconosciuto risarcimenti anche per danni all’immagine di società e professionisti .

L’assistenza di un avvocato specializzato è fondamentale per individuare la strategia più efficace, redigere gli atti, raccogliere le prove (contratti, estratti conti, comunicazioni, relazioni di bilancio) e quantificare il danno.

4. Difese e strategie legali: impugnare, sospendere, definire il debito

4.1 Contestazione della sofferenza e prova dello stato di insolvenza

La prima linea difensiva consiste nel contestare la qualificazione della posizione come «sofferenza». Come visto, la banca deve dimostrare che il debitore si trova in stato di insolvenza o in grave e non transitoria difficoltà economica. Il cliente può produrre documentazione che attesti:

  • la capacità di rimborso (es. flussi di cassa, patrimoni immobiliari, garanzie);
  • la transitorietà dell’inadempimento (ritardi di pochi mesi, contenziosi);
  • l’esistenza di contestazioni sul contratto (es. clausole abusive, tassi usurari, difetti di forma).

Se il credito è controverso e l’inesigibilità non è certa, la segnalazione è illegittima . È utile anche verificare se la banca abbia rispettato l’obbligo di preavviso e se sia stata effettuata una valutazione individuale (non automatica) della posizione.

4.2 Eccezioni sul credito (usura, anatocismo, prescrizione)

Molte segnalazioni derivano da contratti con interessi usurari o anatocistici. Il debitore può sollevare eccezioni quali:

  • Usura – se il tasso di interesse applicato supera la soglia fissata trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il contratto è nullo per la parte eccedente e l’istituto non può pretendere gli interessi. La nullità degli interessi incide sull’ammontare del debito e rende la segnalazione sproporzionata.
  • Anatocismo – la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti correnti è stata dichiarata illegittima se non espressamente pattuita e se non viene concessa reciproca capitalizzazione. È possibile richiedere la restituzione delle somme e l’eliminazione degli importi impropri.
  • Prescrizione – i crediti derivanti da contratti bancari si prescrivono in 10 anni; tuttavia, per le rate di mutuo o di prestiti la prescrizione decorre singolarmente. Se l’intermediario richiede il pagamento di rate prescritte, la segnalazione è illegittima.

Documentare tali profili consente di indebolire la pretesa della banca e di ottenere la cancellazione o la riduzione dell’importo segnalato. L’assistenza di un consulente tecnico (commercialista, perito) può essere determinante per calcolare l’importo effettivamente dovuto.

4.3 Risarcimento del danno e quantificazione

Quando la segnalazione è illegittima o tardiva, il cliente ha diritto al risarcimento dei danni. La giurisprudenza riconosce tre voci principali:

  1. Danno patrimoniale – consiste nelle perdite economiche subite a causa della segnalazione (revoca di fidi, diniego di nuovi prestiti, aumento dei tassi, spese aggiuntive per la ricerca di altre fonti di finanziamento). La prova può essere fornita attraverso documenti bancari, perizie economiche e testimonianze.
  2. Danno all’immagine e reputazione – riguarda la perdita di affidabilità presso fornitori, clienti, dipendenti e istituzioni, con conseguente perdita di commesse o di opportunità professionali. La Cassazione ha riconosciuto che le persone giuridiche possono subire un danno non patrimoniale se la loro reputazione è compromessa .
  3. Danno esistenziale – riguarda il pregiudizio alla vita privata e alle relazioni sociali del debitore (stress, ansia, perdita di serenità). Anche se non sempre riconosciuto, può essere invocato nelle situazioni di particolare gravità.

La quantificazione del danno può avvenire in via equitativa, come nella sentenza della Cassazione 2024, in cui la Corte ha commisurato il risarcimento al periodo in cui il cliente è rimasto ingiustamente segnalato e alle opportunità perse . In ogni caso è fondamentale produrre prove concrete del pregiudizio.

4.4 Strategie per sospendere gli effetti della segnalazione

Oltre alla contestazione nel merito, esistono strumenti per sospendere temporaneamente la segnalazione e mitigare gli effetti:

  • Accordi transattivi – negoziare con la banca un piano di rientro o una transazione che preveda la sospensione dell’iscrizione in CR; spesso la banca, pur non potendo cancellare immediatamente la sofferenza, può segnalare un rientro progressivo che attenua l’impatto.
  • Fideiussioni di terzi – prestare garanzie ulteriori o sostituire le fideiussioni in essere può convincere l’intermediario a rivalutare la categoria di rischio.
  • Procedimenti cautelari – come visto, il ricorso d’urgenza al giudice può ottenere un provvedimento che ordina alla banca di sospendere la segnalazione fino alla decisione nel merito.

4.5 Ruolo del professionista: avvocato, commercialista, OCC

La gestione di una segnalazione in CR richiede competenze trasversali. L’avvocato valuterà la legittimità della segnalazione, redigerà i ricorsi, assisterà nelle trattative e rappresenterà il cliente in giudizio. Il commercialista o l’esperto contabile analizzerà i conti correnti, calcolerà gli interessi usurari, ricostruirà il saldo effettivo e predisporrà piani di rientro sostenibili. L’OCC, ove sia avviata una procedura di sovraindebitamento, redigerà la relazione particolareggiata e gestirà le comunicazioni con i creditori . La sinergia tra queste figure aumenta le probabilità di successo.

5. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento

Quando il debito è elevato e la segnalazione in CR è solo la punta dell’iceberg, il debitore può ricorrere a strumenti di risoluzione della crisi per ridurre o annullare l’esposizione. Ne illustreremo i principali, evidenziando per ciascuno condizioni, vantaggi e limiti.

5.1 Rottamazione dei carichi e definizione agevolata

La legge italiana prevede periodicamente misure di definizione agevolata delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento. L’ultima in ordine temporale è la Legge 15/2025, che consente ai contribuenti che non hanno rispettato le scadenze della Rottamazione-quater (Legge 197/2022) di essere riammessi versando entro il 31 luglio 2025 gli importi scaduti o tramite un piano fino a 10 rate dal 2025 al 2027; gli interessi sul debito sono fissati al 2% a partire dal 1° novembre 2023 . La rottamazione permette di estinguere il debito fiscale versando solo imposte e contributi dovuti, senza sanzioni né interessi di mora; ciò riduce l’esposizione e, una volta pagati gli importi, comporta la cancellazione di eventuali segnalazioni in CR relative a ruoli esattoriali.

Per accedere, occorre:

  • presentare la domanda entro i termini indicati dalla legge;
  • essere in regola con i pagamenti in corso di piani di rateizzazione precedenti (altrimenti si decade);
  • corrispondere le rate alle date fissate (scadenze 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, salvo proroghe);
  • monitorare l’esito della domanda attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

L’adesione non è automatica: se il contribuente non paga nei termini, perde i benefici e il debito torna a essere esigibile con gli interessi e le sanzioni. Tuttavia, la definizione agevolata può essere combinata con altre procedure (piano di ristrutturazione o concordato) per ristrutturare l’intero indebitamento.

5.2 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) ha sostituito la “Legge 3/2012” e ha introdotto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Possono accedervi solo i consumatori, ossia le persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali e non professionali . La procedura si avvia mediante domanda al tribunale tramite un OCC e consente di proporre ai creditori un piano di pagamento rateale o di abbattimento del debito. In particolare:

  • il debitore presenta un piano che può prevedere il pagamento parziale dei crediti in base alla capacità reddituale;
  • i creditori vengono suddivisi in classi e votano il piano; se la maggioranza approva e il giudice omologa, il piano diviene vincolante anche per i dissenzienti;
  • è richiesta la meritevolezza del debitore, ossia la mancanza di condotte gravemente negligenti o fraudolente; il debitore deve indicare tutti i beni posseduti e non deve aver già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti;
  • è ammessa la transazione fiscale, cioè la possibilità di proporre un pagamento parziale anche dei debiti tributari, con il voto dell’Agenzia delle Entrate;
  • la procedura sospende le azioni esecutive e blocca gli interessi maturati.

La Cassazione ha puntualizzato che il piano è inammissibile se comprende anche debiti derivanti da attività professionali o imprenditoriali . In tali casi occorre optare per il concordato minore.

5.3 Concordato minore e accordi di ristrutturazione

Il concordato minore è rivolto a imprenditori minori, soci di società personali, professionisti e coltivatori diretti, e consente di proporre un piano di continuità o di liquidazione ai creditori . A differenza del piano del consumatore, il concordato minore richiede la classificazione dei creditori in classi e la destinazione ai creditori di quanto prodotto dall’attività in continuità. L’OCC svolge le funzioni di commissario giudiziale e redige la relazione. Per la sua approvazione serve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 61 CCII) consentono al debitore di stipulare un accordo con almeno il 60% dei creditori e, in alcune ipotesi, di estenderlo ai creditori dissenzienti se la proposta garantisce un trattamento non deteriore . Gli accordi possono prevedere la falcidia dei debiti, la dilazione dei pagamenti, la cessione di beni. Il giudice verifica la fattibilità e l’idoneità del piano e nomina un professionista attestatore.

5.4 Esdebitazione e liquidazione controllata

La esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) consente alla persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità di liberarsi dai debiti una volta nella vita . Il requisito fondamentale è l’assenza di redditi e patrimoni superiori alla soglia del reddito di cittadinanza (c.d. assegno sociale). Il debitore presenta la domanda tramite l’OCC, allegando l’elenco dei creditori e la documentazione reddituale. Se il giudice accerta la meritevolezza e la mancanza di atti in frode, concede l’esdebitazione. Questa procedura consente di azzerare l’esposizione residua (comprese le segnalazioni in CR) e di ripartire.

La liquidazione controllata è invece destinata al debitore che, pur non potendo proporre un piano di ristrutturazione, possiede beni o redditi da liquidare. Un liquidatore nominato dal giudice vende i beni del debitore e ripartisce il ricavato tra i creditori. Al termine, il residuo non soddisfatto può essere esdebitato.

5.5 Riepilogo degli strumenti

Per una rapida panoramica, la tabella seguente confronta i principali strumenti di risoluzione del debito:

StrumentoDestinatariObiettiviCondizioni principaliVantaggi
Rottamazione/Definizione agevolataContribuenti con debiti fiscali iscritti a ruoloEstinguere carichi fiscali pagando solo imposte e contributiDomanda entro i termini; rispetto delle rate; tasso al 2%Riduzione sanzioni e interessi; sospensione di fermi e ipoteche
Piano di ristrutturazione del consumatorePersone fisiche per debiti personaliRistrutturare debiti con pagamento parzialeDebiti personali; meritevolezza; votazione dei creditori; relazione OCCSospensione esecuzioni; falcidia anche fiscale
Concordato minoreImprenditori minori, professionistiContinuare o liquidare attività con proposta ai creditoriPiano con classi di creditori; apporto esterno se liquida; voto maggioranzaCopertura del debito entro i flussi; continuità aziendale
Accordi di ristrutturazioneImprenditoriRinegoziare debiti con i creditoriConsenso 60% dei creditori; possibile estensione ai dissenzientiRapidità; flessibilità nel trattamento dei crediti
Esdebitazione (art. 283 CCII)Persone fisiche incapientiLiberarsi dai debiti residuiMeritevolezza; reddito inferiore al minimo; prima voltaAzzeramento totale debiti; nuova vita

6. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare la comunicazione di preavviso – ritenere che la banca non procederà alla segnalazione è un grave errore. È fondamentale rispondere per iscritto, chiedere chiarimenti e, se necessario, richiedere la rettifica dei dati prima che la segnalazione sia trasmessa.
  2. Non richiedere la visura – molti debitori si basano unicamente sui documenti della banca; la visura ufficiale della CR consente di verificare tutte le esposizioni, inclusi fidi di cui non si è più a conoscenza, e le garanzie prestate a terzi. La mancata conoscenza può impedire di agire in tempo.
  3. Pagare senza contestare – spesso i clienti, sotto pressione, pagano l’intero importo richiesto pur contestando il credito. Se il debito è prescritto o comprende interessi usurari, è consigliabile pagare solo la quota pacifica e contestare il resto, negoziando con l’istituto.
  4. Trascurare la prova documentale – ogni contestazione deve essere supportata da documenti: contratti, estratti conto, prove dei pagamenti, perizie sui tassi. La mancanza di documenti indebolisce la difesa.
  5. Credere che la Banca d’Italia possa modificare i dati – la Banca d’Italia gestisce la CR, ma non può alterare i dati forniti dagli intermediari. Solo la banca segnalante ha il potere e l’obbligo di correggere gli errori . Pertanto, i reclami devono essere indirizzati primariamente a quest’ultima.
  6. Sottovalutare l’importanza dell’assistenza legale – la complessità delle norme e la continua evoluzione della giurisprudenza rendono indispensabile il supporto di un professionista. Un errore procedurale (es. ricorso fuori termine, omissione di un atto) può compromettere la posizione del debitore.

7. FAQ – Domande frequenti

  1. Qual è la differenza tra Centrale dei Rischi e SIC privati? La CR è gestita dalla Banca d’Italia ed è obbligatoria per le banche; i SIC privati (CRIF, Experian, CTC) sono banche dati gestite da società private, alle quali aderiscono banche e finanziarie su base contrattuale. I tempi di conservazione e le procedure di correzione possono differire.
  2. È possibile essere segnalati in CR per importi inferiori a 30 000 euro? Sì, se si tratta di una posizione classificata come «sofferenza», la soglia scende a 250 euro.
  3. La banca è obbligata a informare prima della segnalazione? Sì, l’art. 125 TUB e la Circolare 139 prevedono un preavviso scritto prima della prima segnalazione negativa. In assenza di preavviso, la segnalazione è contestabile.
  4. Quanto tempo restano i dati in CR? In genere i dati sono conservati per 36 mesi; per le sofferenze, i dati rimangono 36 mesi dalla cessazione della sofferenza.
  5. Cosa fare se la banca non corregge i dati errati? Presentare reclamo all’ABF, ricorso al Garante privacy e, se necessario, azionare il giudice civile. Ricorda che solo la banca segnalante può effettuare la rettifica.
  6. Un prestito personale non pagato può impedire di ottenere un mutuo? Sì. La segnalazione in CR di una sofferenza può portare alla revoca di fidi e ostacolare nuovi finanziamenti.
  7. Posso avere accesso ai dati della CR di un familiare? Solo con delega firmata e documento d’identità. La CR rispetta la privacy e consente l’accesso solo al titolare o a un suo delegato.
  8. Un garante segnalato può essere cancellato? Se la garanzia è estinta e l’obbligazione principale è soddisfatta, la segnalazione deve essere cancellata. In caso di escussione, il garante diviene debitore principale e la cancellazione avverrà solo dopo il pagamento.
  9. È possibile richiedere i danni per la segnalazione illegittima? Sì, il risarcimento può riguardare danni patrimoniali, danni all’immagine e danni esistenziali. La quantificazione può essere equitativa.
  10. La definizione agevolata cancella automaticamente la segnalazione? Pagando le rate della rottamazione si estinguono i carichi fiscali e, di conseguenza, la segnalazione relativa a tali debiti non viene più rinnovata. Tuttavia, occorre verificare che l’intermediario segnali effettivamente la chiusura dell’esposizione.
  11. Il piano del consumatore può includere debiti imprenditoriali? No. La Cassazione ha chiarito che il piano del consumatore riguarda solo debiti personali; includere debiti derivanti da attività professionali rende il piano inammissibile.
  12. Cosa succede se non pago le rate di un piano di rientro concordato? La banca può revocare il piano, procedere alla segnalazione e intraprendere azioni esecutive. Per questo è importante negoziare rate sostenibili e rispettare gli accordi.
  13. Posso ricorrere alla esdebitazione se ho un lavoro? L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) è riservata a chi non dispone di redditi o patrimoni e non può offrire utilità ai creditori. Se hai un reddito, puoi ricorrere al piano di ristrutturazione o al concordato minore.
  14. La cancellazione della segnalazione è retroattiva? No. Anche dopo la riabilitazione, i dati restano per 36 mesi a titolo informativo. Tuttavia, i nuovi intermediari vedranno la posizione come “regolarizzata” e non come sofferenza.
  15. Posso evitare la segnalazione pagando una minima quota del debito? Dipende dal tipo di debito e dalla banca. Se il debito è contestato o in fase di negoziazione, versare una somma a titolo di acconto può evitare la segnalazione, a patto che la banca riconosca l’effetto sospensivo. È sempre consigliabile formalizzare l’accordo per iscritto.
  16. Qual è la differenza tra incaglio e sofferenza? L’incaglio indica un temporaneo ritardo nel rimborso senza insolvenza; la sofferenza presuppone insolvenza o difficoltà permanente.
  17. Se sono solo garante, posso essere segnalato a sofferenza? Solo se il debito principale è insoluto e la banca ha escusso la garanzia; altrimenti, la segnalazione riguarda solo la garanzia rilasciata, non la sofferenza.
  18. Esiste un limite di volte in cui posso accedere ai dati della CR? No. L’accesso è sempre consentito e gratuito. Tuttavia, accessi frequenti senza giustificato motivo potrebbero essere segnalati come comportamento anomalo.
  19. La CR segnala anche i debiti fiscali? Solo se il debito fiscale è affidato a un intermediario finanziario che partecipa alla CR (es. cartolarizzazione). In caso contrario, le cartelle esattoriali non compaiono, ma possono essere registrate nei SIC privati.
  20. Una volta cancellata la segnalazione, posso ottenere subito un nuovo finanziamento? Dipende dalla politica di rischio delle banche. In genere occorre dimostrare il pagamento del debito e presentare una storia creditizia positiva per qualche mese. Un professionista può aiutare a presentare la richiesta e a dialogare con l’istituto.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Caso 1 – Segnalazione a sofferenza per debito controverso

Scenario: un imprenditore riceve un preavviso di segnalazione a sofferenza per un fido di € 60 000. L’intermediario afferma che il saldo è in mora da tre mesi. L’imprenditore contesta il credito perché include interessi anatocistici e spese non pattuite. Dopo 15 giorni la banca invia la segnalazione.

Azioni del debitore:

  1. Richiede la visura alla CR e conferma che l’esposizione è stata classificata come sofferenza.
  2. Invia diffida alla banca segnalante chiedendo la rettifica della segnalazione, allegando perizia contabile che dimostra che il debito effettivo è di € 20 000.
  3. Poiché la banca rifiuta, presenta reclamo all’ABF e ottiene la cancellazione della sofferenza e la trasformazione in incaglio, con risarcimento dei danni.
  4. Successivamente avvia causa civile per recuperare gli interessi usurari e ottiene un’ulteriore somma.

Risultato: la segnalazione viene rivista in incaglio; l’imprenditore rientra del debito corretto e riprende l’attività con un rating migliorato.

8.2 Caso 2 – Rientro nella definizione agevolata e cancellazione dei carichi

Scenario: un contribuente ha aderito alla Rottamazione-quater, ma non ha pagato due rate. Grazie alla Legge 15/2025 può essere riammesso se salda le rate arretrate entro il 31 luglio 2025 .

Azioni del debitore:

  1. Presenta domanda di riammissione tramite il portale AdER entro il 30 aprile 2025.
  2. Paga le rate scadute entro luglio 2025, beneficiando dell’aliquota del 2% sugli interessi.
  3. Prosegue regolarmente con le successive rate. La CR smette di segnalare i debiti fiscali e il contribuente ottiene certificato di regolarità fiscale.

Risultato: la segnalazione fiscale si riduce; l’utente può richiedere un mutuo ipotecario con tassi più favorevoli.

8.3 Caso 3 – Piano del consumatore e riduzione del debito

Scenario: una lavoratrice dipendente con debiti personali per € 80 000 (prestiti personali, carte di credito, rate auto) non riesce più a far fronte ai pagamenti. Presenta domanda di piano del consumatore tramite un OCC.

Azioni del debitore:

  1. L’OCC redige la relazione e propone un piano di 5 anni con il pagamento del 40% del debito, in rate mensili di € 650, considerando il suo stipendio netto. L’Agenzia delle Entrate aderisce alla transazione fiscale.
  2. Il tribunale omologa il piano. Durante la procedura, tutte le azioni esecutive sono sospese.
  3. Al termine dei 5 anni, la debitrice paga € 32 000 e il residuo viene esdebitato.

Risultato: la debitrice ottiene la cancellazione dei debiti residui, rimuove la segnalazione in CR e può ricostruire la propria reputazione creditizia.

8.4 Caso 4 – Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Scenario: un pensionato con un debito totale di € 40 000 (carte revolving e saldo negativo di conto corrente) non possiede immobili e vive con la pensione minima. Presenta richiesta di esdebitazione ex art. 283 CCII.

Azioni del debitore:

  1. Tramite l’OCC, presenta domanda di esdebitazione dimostrando che le sue entrate sono inferiori all’assegno sociale e che non dispone di patrimonio.
  2. Il giudice accerta la meritevolezza e concede l’esdebitazione integrale.
  3. La CR segnala la procedura e, dopo l’emissione del provvedimento, le segnalazioni vengono chiuse.

Risultato: il pensionato si libera completamente dai debiti e può ripartire senza preoccupazioni.

Conclusioni

La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia rappresenta uno strumento indispensabile per il sistema finanziario ma, per i debitori, può trasformarsi in un incubo se gli intermediari non rispettano le regole. Abbiamo visto che la segnalazione a sofferenza deve essere adottata solo in presenza di insolvenza o grave e non transitoria difficoltà economica, previa valutazione complessiva della posizione e comunicazione preventiva . Il debitore ha il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la rettifica e, se necessario, di ottenere la cancellazione e il risarcimento dei danni .

È fondamentale agire tempestivamente, contestare gli errori documentandoli con perizie e prove e utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento: dal reclamo all’ABF al ricorso al Garante, fino alle azioni giudiziarie. Inoltre, quando il debito risulta insostenibile, il ricorso a procedure di sovraindebitamento – piano del consumatore, concordato minore, accordi di ristrutturazione o esdebitazione – può rappresentare la via d’uscita, permettendo di ristrutturare o cancellare i debiti e di ripristinare la reputazione creditizia .

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