Introduzione
Il pignoramento del conto corrente è uno degli strumenti più incisivi di cui dispongono i creditori (privati o pubblici) per recuperare un credito. La procedura permette di vincolare le somme che un terzo (tipicamente una banca) deve al debitore e, di conseguenza, il saldo e le entrate sul conto vengono bloccati per un certo periodo di tempo. Nel linguaggio comune ci si riferisce a questa procedura con espressioni come “conto corrente bloccato per debiti” o “pignoramento del conto bancario”. La questione è diventata particolarmente rilevante negli ultimi anni, soprattutto a causa della forte crisi economica che ha portato molti contribuenti e imprese ad accumulare posizioni debitorie verso il fisco o altri creditori.
Questo articolo analizza in modo dettagliato le cause che possono portare al blocco del conto corrente, la procedura legale prevista dalle normative italiane, le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale e le strategie difensive a disposizione del debitore. Particolare attenzione è dedicata alle garanzie previste per salari, stipendi e pensioni, ai limiti di pignorabilità delle somme accreditate in conto corrente e al nuovo Testo Unico dei versamenti e della riscossione (D.Lgs. 33/2025) che, dal 1° gennaio 2026, sostituirà le attuali disposizioni (art. 72‑bis DPR 602/1973).
Perché è importante conoscere la disciplina del pignoramento del conto
- Rischi per il debitore: l’atto di pignoramento presso terzi immobilizza le somme esistenti sul conto e quelle che vi affluiscono per un periodo di tempo (60 giorni nel caso di riscossione fiscale), con la conseguenza che il correntista non può disporre delle proprie risorse. In caso di conto affidato (con scoperto di cassa) il creditore può tuttavia recuperare le somme in positivo, ma non la mera disponibilità del fido.
- Errori da evitare: molti debitori ignorano la notifica dell’atto o ritirano somme dal conto subito dopo la notifica, rischiando sanzioni. Altri non verificano la validità del titolo esecutivo o le corrette notifiche, perdendo così la possibilità di opporsi in tempo. Una corretta strategia difensiva può invece salvare parte o tutte le somme pignorate.
- Urgenza di intervenire: i termini per presentare un’opposizione o per aderire a procedure agevolative sono brevi; per questo è fondamentale agire tempestivamente e con l’assistenza di un professionista esperto in diritto bancario e tributario.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista riconosciuto a livello nazionale per la sua esperienza nel diritto bancario e tributario. Cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che assistono contribuenti, imprenditori e professionisti in tutto il territorio italiano. Tra le sue qualifiche spiccano:
- Cassazionista: iscritto all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: assiste privati e imprese nell’elaborazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di liquidazione del patrimonio.
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): collabora stabilmente con gli OCC nella gestione delle pratiche di sovraindebitamento.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: abilitato ad assistere le imprese nella procedura di composizione negoziata per prevenire l’insolvenza.
Lo staff dell’Avv. Monardo include avvocati con specializzazione in diritto civile, tributario e bancario, nonché commercialisti esperti in contabilità e fiscalità. Come può aiutarti?
- Analisi dell’atto e del titolo esecutivo: verifica della regolarità della cartella, dell’avviso di accertamento o dell’ingiunzione che ha originato il pignoramento.
- Ricorsi e opposizioni: presentazione di opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), ricorsi per la sospensione dell’esecuzione e contestazioni per vizi di notifica.
- Sospensioni e trattative: richiesta di sospensione dell’esecuzione presso Agenzia Entrate Riscossione, stipula di rateizzazioni o accordi transattivi con i creditori.
- Piani di rientro e procedure concorsuali: predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti o liquidazioni controllate; consulenza per l’adesione alle rottamazioni e definizioni agevolate.
- Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: difesa in giudizio e negoziazione con l’ufficio legale della banca per la revoca del blocco o la riduzione del pignoramento.
👉 Se il tuo conto corrente è stato bloccato o hai ricevuto un atto di pignoramento, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata. Una consulenza tempestiva può fare la differenza tra il recupero delle somme e la loro perdita.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Il pignoramento dei crediti verso terzi nella riscossione fiscale (art. 72‑bis DPR 602/1973)
L’articolo 72‑bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (normativa storica sulla riscossione delle imposte sul reddito) disciplina il pignoramento dei crediti verso terzi per i debiti fiscali. La norma consente all’agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) di procedere direttamente nei confronti di un terzo (la banca) senza necessità di un’autorizzazione giudiziale. Ecco i punti principali della norma vigenti fino al 31 dicembre 2025:
- Attivazione del pignoramento speciale: il concessionario può intimare al terzo (banca) di non pagare al debitore le somme dovute e di versarle invece all’agente della riscossione. Il prelievo può riguardare i saldi di conto e le somme future che maturano per effetto di un contratto già esistente.
- Spatium deliberandi di 60 giorni: il terzo è obbligato a versare le somme maturate alla data di notifica dell’atto entro 60 giorni e quelle future alla data della loro scadenza . Durante tale periodo il conto resta “bloccato”.
- Estensione alle somme maturande: secondo la Cassazione, la norma abbraccia non solo il saldo esistente ma anche le somme che maturano nel periodo di efficacia del pignoramento, cioè le entrate future che il contratto con la banca prevede .
- Applicazione diretta senza giudice: il pignoramento avviene tramite semplice intimazione; non si applicano gli articoli 543 e seguenti del c.p.c. (pignoramento presso terzi ordinario), salvo che il contribuente presenti opposizione.
- Obbligo di custodia del terzo: ai sensi dell’art. 546 c.p.c. il terzo, dal momento della notifica, assume la veste di custode delle somme dovute nei limiti del credito precettato. La banca non può liberare le somme vincolate né restituirle al correntista senza incorrere in responsabilità .
1.2 Limiti di pignorabilità: stipendi, pensioni e assegni sociali (art. 72‑ter DPR 602/1973 e art. 545 c.p.c.)
Una delle tutele fondamentali per il debitore riguarda i limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro dipendente e pensionistici. Le norme di riferimento sono l’articolo 72‑ter DPR 602/1973 (per la riscossione fiscale) e l’articolo 545 c.p.c. (valido in generale per ogni tipo di pignoramento). Secondo tali disposizioni:
- Soglie per stipendi e pensioni: le somme accreditate in conto corrente a titolo di stipendio o pensione sono pignorabili solo nella parte eccedente tre volte l’assegno sociale se accreditate prima del pignoramento . Per le somme accreditate dopo il pignoramento, si applicano i limiti di un quinto o di un altro frazione stabilita dalla legge (un decimo se il debitore ha figli alimentari, ecc.), come previsto dall’art. 545 c.p.c. .
- Crediti impignorabili: l’art. 545 c.p.c. dichiara impignorabili, tra gli altri, i crediti alimentari, le indennità di maternità, gli assegni per gli invalidi civili e i contributi per persone indigenti. Tali somme non possono essere toccate neppure in presenza di debiti fiscali.
- Interessi e oneri bancari: secondo la Cassazione, le voci che rappresentano rimborsi spese, interessi attivi o altri proventi sono pignorabili solo nei limiti sopra indicati; la banca deve distinguere la natura delle entrate per applicare correttamente i limiti.
1.3 Obblighi del terzo pignorato (art. 546 c.p.c.)
L’articolo 546 c.p.c. stabilisce che, dal giorno in cui riceve l’atto di pignoramento, il terzo (banca) è soggetto agli obblighi del custode. Egli deve quindi:
- Bloccare le somme dovute al debitore entro l’ammontare del credito precettato (aumentato di un importo fisso, oggi pari a 1 000 euro per crediti fino a 1 100 euro, 1 600 euro per crediti fino a 3 200 euro e la metà dell’importo per crediti superiori) .
- Rispettare i limiti previsti per stipendi e pensioni: se l’accredito a titolo di stipendio o pensione avviene prima del pignoramento, il terzo non deve bloccare l’importo fino a tre volte l’assegno sociale . Se l’accredito avviene in data successiva, si applicano i limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c.
- Dichiarare l’esistenza del credito: entro dieci giorni dalla notifica, la banca deve rendere dichiarazione positiva o negativa circa l’esistenza di somme dovute al debitore. La mancata dichiarazione può determinare la condanna al pagamento delle somme pignorate.
1.4 La ritenuta del 20 % sui pagamenti a seguito di pignoramento
In virtù dell’articolo 15, comma 2, del Decreto anticrisi 78/2009, quando un pagamento è eseguito mediante pignoramento presso terzi, il terzo che riveste la qualifica di sostituto d’imposta deve operare una ritenuta del 20 % a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio. La misura è stata chiarita dalla circolare n. 8/E del 2 marzo 2011 dell’Agenzia delle Entrate e dal relativo comunicato stampa. Secondo tali fonti ufficiali:
- La ritenuta del 20 % si applica sulle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi quando il credito pignorato è soggetto a ritenuta alla fonte. La banca, in quanto sostituto d’imposta, deve trattenere il 20 % al momento del pagamento al creditore pignoratizio .
- Restano esclusi gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge, perché godono di tutela speciale .
- La ritenuta va versata entro il giorno 16 del mese successivo utilizzando il codice tributo 1049 e la banca deve certificare le somme erogate entro il 28 febbraio dell’anno successivo .
1.5 Nuovo Testo unico dei versamenti e della riscossione (D.Lgs. 33/2025)
La riforma fiscale 2025 ha riordinato la normativa sulla riscossione in un unico testo: il Decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (“Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”). Questo testo, vigente dal 27 marzo 2025 ma applicabile dal 1° gennaio 2026, sostituisce gli articoli 72 e 72‑bis del DPR 602/1973 con gli articoli da 169 a 176. Sebbene il dettaglio delle nuove disposizioni non sia ancora consolidato, la relazione illustrativa al decreto afferma che le norme sulla riscossione coattiva sono state trasfuse senza modificarne la portata applicativa . In pratica, il pignoramento dei crediti verso terzi continuerà a prevedere:
- un termine di 60 giorni durante il quale il terzo deve trattenere le somme e versarle all’agente della riscossione;
- l’obbligo di versare anche le somme maturande (future) nel corso del termine di efficacia;
- la possibilità per il debitore di proporre opposizione davanti al giudice dell’esecuzione.
Nel nuovo Testo Unico, inoltre, l’articolo 47 disciplina le “ritenute su pagamenti eseguiti a seguito di pignoramento” stabilendo l’applicazione della ritenuta del 20 % sulle somme soggette a ritenuta alla fonte , confermando la disciplina già prevista dalla circolare 8/E.
1.6 Principali sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale
Cassazione n. 28520/2025 (Sez. III, depositata il 27 ottobre 2025)
Questa importante pronuncia, destinata ad incidere sulla pratica quotidiana dei pignoramenti fiscali, ha affermato che la banca pignorata deve versare all’agente della riscossione non solo il saldo esistente alla data di notifica, ma anche tutte le somme che affluiscono sul conto nei 60 giorni successivi, indipendentemente dall’esistenza di un saldo positivo iniziale. Secondo la Corte:
- Il pignoramento speciale ex art. 72‑bis copre crediti futuri e condizionati derivanti da un contratto già in essere. Il correntista, anche se il conto era “in rosso”, acquisisce un credito verso la banca quando effettua un versamento; tale credito è immediatamente vincolato dal pignoramento .
- Il terzo pignorato (banca) assume un ruolo di custode delle somme secondo l’art. 546 c.p.c.; è tenuto a versare le somme maturate nel termine di 60 giorni e non può liberarsi pagando l’importo esistente al momento della notifica .
- La Corte ribadisce che la finalità del termine di 60 giorni è quella di consentire agli interessati di verificare la sussistenza dei presupposti e di presentare eventuali opposizioni; durante tale periodo il conto resta vincolato .
- Nel “principio di diritto” la Corte afferma che la banca deve versare all’agente della riscossione il saldo positivo maturato entro 60 giorni anche se maturato successivamente al pignoramento e anche se il conto era inizialmente negativo . La sentenza sottolinea che questa disciplina resterà valida anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2025, che ha trasfuso le norme senza modifiche rilevanti .
Cassazione n. 36066/2021 (Sez. III, 23 novembre 2021)
Questa sentenza riguarda il pignoramento del conto corrente “affidato”, cioè con apertura di credito o fido. La Corte ha stabilito che non è pignorabile la mera disponibilità derivante dall’apertura di credito; il pignoramento può riguardare solo il saldo positivo risultante sul conto al momento della notifica e le successive rimesse che eccedano lo scoperto. La Corte osserva che, nel rapporto di apertura di credito bancario, la banca si impegna a tenere a disposizione del correntista una determinata somma, ma è il correntista ad essere debitore della banca per l’importo utilizzato. Pertanto, prima che il correntista effettui versamenti, non esiste un credito del cliente verso la banca assoggettabile ad espropriazione. Questa massima è confermata da dottrina e giurisprudenza raccolta in banche dati specializzate.
Altre pronunce rilevanti
- Cassazione n. 27072/2011: ha precisato che il vincolo di indisponibilità sui conti correnti pignorati nasce con la notifica dell’atto al terzo e opera anche per i depositi futuri. Il terzo deve evitare qualunque atto di disposizione delle somme vincolate.
- Cassazione n. 22855/2020: in tema di conti cointestati ha stabilito che il pignoramento può interessare solo la quota del cointestatario debitore, salvo prova contraria dell’esclusiva appartenenza delle somme all’altro cointestatario.
- Corte Costituzionale n. 85/2015: ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che escludeva l’impignorabilità di una quota minima delle pensioni; da allora la legge prevede la soglia di impignorabilità pari a 1,5 volte l’assegno sociale (oggi tre volte per somme accreditate prima del pignoramento) per tutelare la dignità del pensionato.
Le sentenze richiamate dimostrano che le somme presenti o future sul conto vengono vincolate per legge, ma esistono limiti di tutela e casi particolari (conti affidati, conti cointestati) che possono impedire o ridurre l’effetto del pignoramento.
1.7 Tabella di sintesi delle principali norme
| Normativa / sentenza | Contenuto essenziale | Riferimenti ufficiali |
|---|---|---|
| Art. 72‑bis DPR 602/1973 | Pignoramento dei crediti verso terzi: il concessionario può intimare al terzo di pagare entro 60 giorni le somme dovute al debitore. L’atto produce effetti anche sulle somme maturande e non necessita di provvedimento giudiziale . | Normattiva, DPR 602/1973 art. 72‑bis; Cass. 28520/2025 |
| Art. 72‑ter DPR 602/1973 | Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni: le somme accreditate prima del pignoramento sono pignorabili solo per l’eccedenza rispetto a tre volte l’assegno sociale; quelle accreditate dopo seguono i limiti dell’art. 545 c.p.c. . | Normativa vigente al 2025 |
| Art. 545 c.p.c. | Prevede le soglie di impignorabilità per crediti da lavoro e pensioni e l’impignorabilità di alcuni crediti (alimenti, invalidità, etc.) . | Codice di procedura civile |
| Art. 546 c.p.c. | Impone al terzo obblighi di custodia delle somme pignorate, con vincolo immediato dal giorno della notifica e limiti di importo e di triplo assegno sociale . | Codice di procedura civile |
| Circolare Agenzia Entrate 8/E 2011 | Stabilisce la ritenuta del 20 % sui pagamenti eseguiti a seguito di pignoramento presso terzi; indica tempi di versamento (entro il 16 del mese successivo) e casi esclusi . | Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 2 marzo 2011 |
| D.Lgs. 33/2025 (artt. 169‑176) | Nuovo Testo unico dei versamenti e della riscossione che sostituirà gli artt. 72 e 72‑bis; conferma il termine di 60 giorni e la ritenuta del 20 % . | Gazzetta Ufficiale 71/2025, suppl. 8 |
| Cassazione 28520/2025 | La banca pignorata deve versare all’agente della riscossione sia il saldo esistente sia le somme maturate entro 60 giorni, anche se affluiscono dopo la notifica . | Corte di Cassazione, sentenza 28520/2025 |
| Cassazione 36066/2021 | La mera disponibilità derivante dal fido bancario non è pignorabile; il pignoramento può colpire solo il saldo positivo e le rimesse che superano lo scoperto. | Corte di Cassazione, sentenza 36066/2021 |
| Corte Cost. 85/2015 | Riconosce l’impignorabilità di una quota minima della pensione, tutelando la dignità del pensionato. | Corte Costituzionale |
2. Procedura passo passo: cosa succede dopo la notifica dell’atto
Ricevere un atto di pignoramento del conto corrente può generare confusione e panico. Tuttavia, conoscere le fasi procedurali permette di reagire consapevolmente e di tutelare i propri diritti. Di seguito descriviamo i passaggi principali con riferimento alla riscossione fiscale; il procedimento ordinario di pignoramento presso terzi segue regole simili ma con l’intervento del giudice fin dall’inizio.
2.1 Notifica dell’atto di pignoramento e decorso del termine di 60 giorni
- Notifica dell’atto al debitore e alla banca: l’agente della riscossione notifica l’atto di pignoramento contemporaneamente al debitore e al terzo (banca). L’atto contiene l’indicazione dell’importo dovuto, degli interessi e delle sanzioni.
- Decorso del termine di 60 giorni (“spatium deliberandi”): dal giorno della notifica la banca deve bloccare le somme dovute entro l’importo indicato e trattenere eventuali accrediti futuri. Il debitore ha 60 giorni per:
- verificare la regolarità dell’atto e del titolo esecutivo;
- presentare ricorso o opposizione all’esecuzione;
- chiedere la rateizzazione o la sospensione all’agente della riscossione;
- adottare misure cautelari (es. ricorso d’urgenza) per evitare l’assegnazione definitiva.
- Obblighi della banca durante i 60 giorni: la banca diventa custode delle somme pignorate e non può restituirle al correntista. Deve inoltre presentare dichiarazione positiva o negativa entro 10 giorni dalla notifica, indicando l’esistenza di rapporti di conto, l’ammontare del saldo e la presenza di eventuali vincoli (fidi, pegni, sequestri). La mancata dichiarazione può comportare la condanna del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c.
Esempio: Mario riceve la notifica di pignoramento per un debito di 15 000 euro. La banca blocca immediatamente il saldo (4 000 euro) e trattiene eventuali versamenti che arriveranno nei 60 giorni (stipendio di 1 800 euro e rimborso spese di 600 euro). Mario ha due mesi per proporre opposizione o definire il debito; in assenza di interventi, trascorsi i 60 giorni la banca verserà le somme all’Agenzia Entrate Riscossione.
2.2 Opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi
Se il debitore ritiene illegittima la procedura (ad esempio per prescrizione, errata notifica, mancanza di titolo) può proporre due tipi di opposizione:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si contesta il diritto di procedere all’esecuzione. È utilizzabile quando, ad esempio, il debito è prescritto, l’atto impositivo è nullo o l’atto di pignoramento contiene errori essenziali. In questo caso il giudice può sospendere l’esecuzione e, se accoglie l’opposizione, dichiarare l’inefficacia del pignoramento.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si contestano vizi formali dell’atto di pignoramento (mancata indicazione del titolo, errori di calcolo, notifica irregolare). L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica e può portare all’annullamento dell’atto.
Entrambe le opposizioni si propongono davanti al giudice dell’esecuzione competente (di norma il tribunale del luogo in cui ha sede la banca) e possono essere accompagnate da una richiesta urgente di sospensione dell’efficacia del pignoramento.
2.3 Ordinanza di assegnazione e pagamento
Se, decorsi i 60 giorni, non è stata proposta opposizione o non sono state concesse sospensioni, l’agente della riscossione può chiedere al giudice di emettere un’ordinanza di assegnazione con cui dispone il pagamento a suo favore delle somme pignorate. Nel pignoramento speciale ex art. 72‑bis questa fase può avvenire anche senza intervento del giudice: la banca versa direttamente le somme all’agente della riscossione, in base all’ordine ricevuto, e riceve quietanza.
2.4 Chiusura del pignoramento e liberazione del conto
Una volta effettuato il pagamento:
- Se il saldo versato copre l’intero debito, la procedura si chiude e il conto viene sbloccato. L’agente della riscossione comunica l’avvenuta estinzione del debito.
- Se la somma è insufficiente, la procedura può proseguire con ulteriore pignoramento di altri crediti o beni del debitore. Talvolta il pignoramento viene convertito in procedimento ordinario, con udienza dinanzi al giudice e ripartizione delle somme tra creditori concorrenti.
2.5 Conti affidati, conti cointestati e conti societari
- Conto affidato (fido o scoperto di cassa): come chiarito dalla Cassazione n. 36066/2021, il fido bancario non è pignorabile perché rappresenta un credito della banca verso il correntista. Il pignoramento può colpire solo le somme che portano il saldo in positivo rispetto all’ammontare del fido.
- Conto cointestato: se il conto è cointestato, la quota di saldo pignorabile si presume divisibile in parti uguali tra i cointestatari, salvo prova della diversa titolarità delle somme. Pertanto, se il debitore possiede il conto al 50 %, solo tale quota potrà essere vincolata; l’altro cointestatario può opporsi per far valere il suo diritto.
- Conti societari: per le società di persone (snc, sas) il pignoramento può colpire le somme della società se l’obbligazione è della società stessa; per le società di capitali (srl, spa) il patrimonio della società è distinto da quello dei soci, pertanto i debiti personali dei soci non legittimano il pignoramento del conto societario.
2.6 Termini e scadenze principali
| Fase | Termine | Base normativa |
|---|---|---|
| Presentazione della dichiarazione da parte della banca | Entro 10 giorni dalla notifica dell’atto | Art. 547 c.p.c. |
| Spatium deliberandi (blocco del conto) | 60 giorni dalla notifica | Art. 72‑bis DPR 602/1973 |
| Opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni dalla notifica o dal momento in cui il debitore ne ha avuto conoscenza | Art. 617 c.p.c. |
| Opposizione all’esecuzione | Generalmente prima dell’ordinanza di assegnazione; il giudice può sospendere l’esecuzione | Art. 615 c.p.c. |
| Versamento della ritenuta del 20 % da parte della banca | 16 giorno del mese successivo a quello del pagamento | Circolare 8/E 2011 |
3. Difese e strategie legali
Quando si subisce il pignoramento del conto corrente è fondamentale valutare attentamente la propria posizione e scegliere una strategia efficace. Di seguito vengono illustrate le principali difese legali e strumenti operativi che un debitore può attivare, con l’assistenza di un professionista.
3.1 Verificare la regolarità del titolo esecutivo e dell’atto
- Controllo del titolo esecutivo: il pignoramento deve essere fondato su un titolo valido (cartella di pagamento, avviso di addebito, sentenza, decreto ingiuntivo). Occorre verificare che il titolo non sia prescritto e che sia stato notificato correttamente. Per i tributi erariali la prescrizione è di 10 anni (accertamenti) o 3 anni per le sanzioni amministrative; per i tributi locali la prescrizione ordinaria è di 5 anni.
- Vizi di notifica: la cartella o l’avviso di accertamento devono essere notificati secondo le norme vigenti (raccomandata, messo notificatore o PEC). Errori nella notifica possono rendere nullo il titolo, con conseguente illegittimità del pignoramento.
- Esigibilità del credito: nel caso di contratti bancari o rapporti di lavoro, occorre verificare se il credito è certo, liquido ed esigibile. Ad esempio, il TFR maturato ma non ancora esigibile non può essere pignorato.
3.2 Presentare opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): è utile quando il debitore vuole contestare l’esistenza del debito o la legittimazione del creditore. Deve essere presentata prima dell’ordinanza di assegnazione; in caso di riscossione fiscale può essere proposta entro il termine di 60 giorni unitamente a una richiesta di sospensione dell’efficacia del pignoramento.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): mira a far valere i vizi formali del pignoramento (es. mancanza di motivazione, errore di persona, mancata indicazione del titolo, notifica irregolare). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Opposizione ex art. 546 c.p.c. del terzo: il terzo pignorato può a sua volta contestare la procedura se ritiene che le somme non siano dovute al debitore o che vi siano vincoli preesistenti (es. pegno a garanzia di un prestito, sequestro penale). In questo caso il giudice può escludere l’obbligo di pagamento.
3.3 Chiedere la riduzione o la conversione del pignoramento
L’art. 495 c.p.c. consente al debitore di chiedere la conversione del pignoramento offrendo una somma di denaro corrispondente al credito, alle spese e agli interessi; il giudice, se ritiene sufficiente l’offerta, ordina la liberazione del bene pignorato. In alternativa, l’art. 496 c.p.c. permette al debitore di chiedere la riduzione del pignoramento in caso di plurimi pignoramenti presso diversi terzi o di eccessivo valore dei beni vincolati.
3.4 Domandare la rateizzazione del debito o l’estinzione per saldo e stralcio
Per i debiti fiscali, l’Agenzia Entrate Riscossione consente di:
- Rateizzare il debito in un massimo di 72 rate mensili (fino a 120 in casi di comprovata difficoltà). La richiesta può essere presentata anche dopo la notifica del pignoramento; l’accoglimento comporta la sospensione delle procedure esecutive.
- Rottamazione o definizione agevolata: periodicamente il legislatore introduce sanatorie (“rottamazione‑quater”, “definizione agevolata”) che consentono di estinguere il debito pagando solo imposte e interessi (senza sanzioni) in più rate. L’adesione sospende le procedure esecutive.
- Saldo e stralcio: per i soggetti con ISEE basso e patrimonio limitato è prevista la possibilità di pagare una percentuale ridotta del debito a titolo definivo.
3.5 Verificare l’esistenza di vizi della cartella o dell’avviso
- Mancata motivazione: la cartella deve indicare la ragione del debito e gli estremi dell’atto presupposto. In assenza di motivazione la cartella è nulla.
- Calcolo errato di interessi e sanzioni: se le somme richieste sono superiori al dovuto, il debitore può contestare il pignoramento e chiedere il ricalcolo.
- Decadenza o prescrizione: se l’agente della riscossione notifica il pignoramento dopo la scadenza dei termini di legge (ad esempio oltre 180 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento), si può eccepire la decadenza dell’azione.
3.6 Sollevare l’eccezione di impignorabilità delle somme
Come visto, stipendio e pensione accreditati sul conto sono pignorabili nei limiti di un quinto (o di altri frazioni) e non sono pignorabili per la parte che non supera tre volte l’assegno sociale. Il debitore può eccepire che le somme depositate provengono da stipendio o pensione e chiedere la restituzione dell’importo impignorabile. La banca deve distinguere la provenienza delle somme e sbloccare l’eventuale eccedenza.
3.7 Eccepire il cumulo di più pignoramenti e l’eccessività della garanzia
Se sul conto gravano più pignoramenti o il vincolo è eccessivo rispetto al credito, il debitore può chiedere al giudice di ridurre proporzionalmente i pignoramenti ai sensi dell’art. 496 c.p.c. o di dichiarare l’inefficacia di uno di essi, al fine di evitare che le somme restino immobilizzate oltre il necessario .
3.8 Casi particolari: conto affidato e joint account
- Conto affidato: in presenza di un fido, la somma che resta a disposizione del correntista non è un credito ma un debito verso la banca. Pertanto, il pignoramento non può colpire la “disponibilità” di fido ma soltanto le rimesse che eccedano lo scoperto. Se il saldo è negativo o pari a zero, il creditore non potrà recuperare nulla fino a eventuali nuovi versamenti.
- Conto cointestato: la giurisprudenza presuppone la divisione in quote uguali; se le somme appartengono interamente all’altro cointestatario occorre provarlo (ad esempio dimostrando la provenienza dei fondi da reddito esclusivo dell’altro). In mancanza di prova, la quota pignorabile si presume pari alla percentuale di intestazione.
3.9 Accordi stragiudiziali con la banca
In alcuni casi, soprattutto per debiti privati (prestiti, mutui), è possibile negoziare con la banca il rilascio volontario del vincolo o la riconversione del debito mediante l’estinzione del finanziamento o la rinegoziazione delle condizioni. Per i debiti fiscali la trattativa avviene con l’agente della riscossione; la banca si limita a dare esecuzione all’ordine ricevuto.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione
Non sempre la semplice opposizione all’esecuzione è la strada più vantaggiosa. La legislazione italiana offre una serie di strumenti alternativi per definire o ristrutturare i debiti, destinati sia ai contribuenti che alle imprese. Questa sezione offre una panoramica dei principali strumenti a disposizione a novembre 2025.
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie rottamazioni (es. “rottamazione‑ter”, “rottamazione‑quater” 2023) e definizioni agevolate per le cartelle esattoriali. Pur variando nei dettagli, queste misure presentano elementi comuni:
- Il contribuente può estinguere i debiti fiscali e contributivi pagando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora.
- Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate (di solito fino a 18 rate). L’adesione comporta la sospensione di tutte le procedure esecutive, compresi i pignoramenti del conto.
- Le domande devono essere presentate entro termini stabiliti di volta in volta (nel 2023 il termine era il 30 giugno; successivi provvedimenti hanno previsto proroghe) e il mancato pagamento di una rata fa decadere dal beneficio.
4.2 Rateizzazione ordinaria e straordinaria
L’Agenzia Entrate Riscossione consente di rateizzare i debiti iscritti a ruolo in:
- Fino a 72 rate mensili per importi fino a 60 000 euro (piano ordinario). La richiesta può essere presentata anche online e, se accettata, sospende le procedure esecutive.
- Fino a 120 rate mensili in presenza di comprovata difficoltà economica (piano straordinario). Occorre documentare il reddito o l’ISEE.
- Piani di rientro personalizzati per imprese in crisi che presentano piano del consumatore o accordo di ristrutturazione.
4.3 Legge 3/2012: sovraindebitamento, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (c.d. “legge sul sovraindebitamento”) offre uno strumento per i soggetti non fallibili (privati, professionisti, enti non commerciali, piccole imprese) che non riescono a far fronte ai propri debiti. Dal 2021 la disciplina è confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), ma le procedure restano applicabili. Le principali tipologie sono:
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche “consumatori” che hanno accumulato debiti senza connessa attività imprenditoriale. Il consumatore, con l’ausilio di un Gestore della crisi nominato dall’OCC, propone un piano di pagamento che può prevedere una falcidia dei debiti, la liquidazione di parte del patrimonio o la dilazione del pagamento. Il piano deve essere omologato dal tribunale, che ne verifica la fattibilità e la convenienza per i creditori. L’omologazione determina l’esdebitazione al termine dell’esecuzione.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: riguarda debitori non consumatori (professionisti, imprenditori minori). Si tratta di un accordo che deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal tribunale. Prevede il pagamento, anche parziale, dei debiti secondo un piano di durata massima di cinque anni.
- Liquidazione controllata del patrimonio: quando il debitore non è in grado di proporre un piano o l’accordo non viene approvato, può chiedere la liquidazione dei beni al fine di pagare i creditori. Dopo tre anni dalla chiusura, il debitore può ottenere l’esdebitazione del residuo.
- Esdebitazione dell’incapiente: introdotta dal D.Lgs. 14/2019, consente al debitore privo di beni e di reddito di ottenere la cancellazione dei debiti residui, previa analisi delle sue condizioni. Viene concessa una sola volta ogni cinque anni.
Il ricorso a queste procedure richiede l’intervento di un professionista esperto (gestore della crisi, avvocato o commercialista), la predisposizione di un inventario dei beni e l’attestazione della veridicità dei dati. L’Avv. Monardo, come gestore della crisi, assiste i clienti nella scelta della procedura più adatta e nella redazione del piano.
4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per le imprese in crisi, il Decreto legge 24 agosto 2021 n. 118 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, una procedura volontaria destinata a prevenire l’insolvenza e a salvaguardare la continuità aziendale. Le principali caratteristiche:
- L’imprenditore può richiedere la nomina di un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori; l’esperto analizza la situazione, valuta la fattibilità di un accordo e favorisce le soluzioni più adeguate (ristrutturazione del debito, cessione di rami d’azienda, finanza ponte).
- Durante la procedura possono essere richieste misure protettive che sospendono le azioni esecutive e i pignoramenti, permettendo all’impresa di negoziare senza pressioni.
- L’accordo può concludersi con un piano di ristrutturazione certificato, un concordato semplificato o altre soluzioni previste dal codice della crisi.
L’Avv. Monardo, qualificato come esperto negoziatore, assiste le imprese nell’accesso alla procedura e nella predisposizione del piano di ristrutturazione.
4.5 Tabelle riepilogative degli strumenti di definizione
| Strumento | Destinatari | Vantaggi | Limiti / vincoli |
|---|---|---|---|
| Rottamazione/Definizione agevolata | Contribuenti con cartelle esattoriali | Possibilità di pagare solo imposte e interessi legali; rateizzazione fino a 18 rate; sospensione delle procedure esecutive | Termine di adesione limitato; decadenza in caso di mancato pagamento di una rata |
| Rateizzazione ordinaria (72 rate) | Tutti i contribuenti | Dilazione fino a 6 anni; sospensione del pignoramento | Necessità di versare regolarmente le rate; interesse di rateizzazione |
| Rateizzazione straordinaria (120 rate) | Contribuenti in comprovata difficoltà economica | Durata fino a 10 anni; tassi agevolati | Occorre documentare l’ISEE o il fatturato; decadenza per mancato pagamento |
| Piano del consumatore (Legge 3/2012) | Persone fisiche consumatori sovraindebitati | Possibile falcidia dei debiti; esdebitazione finale; protezione del patrimonio minimo | Richiede omologazione del tribunale; necessità di rispettare il piano |
| Accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012) | Imprenditori minori, professionisti, enti non commerciali | Trattativa con i creditori; protezione da azioni esecutive; falcidia | Serve l’approvazione della maggioranza dei creditori; costi di gestione |
| Liquidazione controllata | Debitori senza prospettive di rientro | Azzeramento dei debiti dopo liquidazione dei beni; esdebitazione dopo tre anni | Comporta la vendita del patrimonio; limitazioni future |
| Composizione negoziata (D.L. 118/2021) | Imprese in crisi ma ancora operative | Possibile accordo con i creditori; misure protettive; gestione assistita da esperto | Non adatta a imprese già insolventi; occorre un piano credibile |
5. Errori comuni e consigli pratici
Anche debitori in buona fede commettono errori che possono aggravare la loro situazione o pregiudicare la difesa. Di seguito elenchiamo le sviste più ricorrenti e offriamo consigli pratici per evitarle.
5.1 Ignorare la notifica dell’atto
Uno degli errori più gravi è ignorare la notifica del pignoramento o ritenere che la questione si risolva da sé. Il pignoramento produce effetti immediati; attendere oltre il termine di 60 giorni senza reagire comporta la perdita delle somme. Anche se il conto risulta già in rosso, eventuali versamenti futuri verranno incamerati dal creditore .
Consiglio: attiva subito un professionista per analizzare l’atto. Spesso, attraverso un’opposizione tempestiva, si può sospendere o annullare il pignoramento.
5.2 Prelevare rapidamente le somme dal conto
Alcuni correntisti, dopo aver ricevuto la notifica, corrono in banca per prelevare i soldi. Tale comportamento può essere illecito: la notifica produce immediatamente un vincolo di indisponibilità, e il prelievo può costituire sottrazione di somme pignorate. La banca, informata del pignoramento, non permetterà il prelievo; se lo fa, rischia responsabilità.
Consiglio: non tentare di eludere il pignoramento con prelievi o trasferimenti di denaro; ricorri a strumenti legali (opposizione, rateizzazione, rottamazione).
5.3 Aprire un nuovo conto o movimentare conti di terzi
Pensare di risolvere il problema aprendo un nuovo conto o utilizzando conti intestati a familiari è un errore. Il creditore può richiedere l’estensione del pignoramento ad altri conti, soprattutto se dimostra che il debitore vi trasferisce le proprie entrate per sfuggire all’esecuzione. Inoltre, la cointestazione di un nuovo conto con un familiare non impedisce il pignoramento della quota del debitore.
Consiglio: focalizzati sulla soluzione del debito anziché su espedienti; i movimenti sospetti possono essere considerati atti in frode ai creditori.
5.4 Non distinguere la natura delle somme
Nel pignoramento dei conti, alcune somme sono impignorabili (assegni di mantenimento, indennità di invalidità) o parzialmente pignorabili (stipendi e pensioni). Spesso né la banca né il debitore distinguono la provenienza delle entrate, con il rischio di blocco di somme che potrebbero essere liberate.
Consiglio: fornisci alla banca la documentazione che attesti la natura dell’accredito (busta paga, certificato pensione, bonifico con causale) e chiedi l’applicazione dei limiti di pignorabilità.
5.5 Aspettare l’ordinanza di assegnazione
Molti debitori pensano che il blocco si realizzi solo con l’ordinanza di assegnazione del giudice. Nel pignoramento fiscale ciò non è vero: la banca versa le somme dopo 60 giorni senza necessità di un’ordinanza, salvo opposizione o sospensione . Attendere troppo comporta la perdita della chance di difesa.
Consiglio: considera i 60 giorni come un termine ultimo; l’opposizione deve essere proposta prima del loro decorso.
5.6 Trascurare soluzioni conciliative
In alcuni casi, l’insistenza nel contenzioso può risultare controproducente. Ad esempio, se il debito è fondato e di importo elevato, una rateizzazione o un accordo transattivo possono evitare ulteriori costi e interessi. Trascurare tali opportunità può portare ad aggravio economico e a ulteriori pignoramenti.
Consiglio: valuta sempre, con l’assistenza di un professionista, la convenienza di un accordo o di un piano di rientro rispetto alla via giudiziale.
6. FAQ – Domande e risposte frequenti
Per facilitare la comprensione della materia, abbiamo raccolto le domande più comuni che i debitori rivolgono ai professionisti. Le risposte fanno riferimento alla normativa vigente a novembre 2025.
- Per quanto tempo il mio conto rimane bloccato dopo il pignoramento?
Nel pignoramento fiscale, il blocco dura 60 giorni dalla notifica. Durante questo periodo la banca deve trattenere le somme e versarle all’agente della riscossione . Nel pignoramento ordinario il blocco dura fino all’udienza davanti al giudice e alla successiva ordinanza di assegnazione. - La banca può bloccare anche lo stipendio o la pensione accreditati?
Sì, ma solo nei limiti previsti dalla legge: per le somme accreditate prima del pignoramento la banca può trattenere la parte eccedente tre volte l’assegno sociale; per quelle accreditate dopo si applica il limite di un quinto o la frazione prevista dall’art. 545 c.p.c. . - Se il conto è in rosso o ho un fido, cosa succede?
Secondo la Cassazione n. 36066/2021 il pignoramento non colpisce la mera disponibilità del fido; la banca può essere obbligata a versare solo il saldo positivo e le rimesse che riducono l’esposizione oltre il limite del fido. Se il conto resta sempre negativo, il creditore non recupera nulla. - Posso prelevare i soldi dal conto appena ricevo l’atto?
No. Dal momento della notifica il conto è vincolato e ogni prelievo può essere considerato atto di sottrazione. La banca è tenuta a bloccare il saldo e non consentirà i prelievi. L’unica via è proporre opposizione o rateizzare il debito. - Come posso sapere se il pignoramento è legittimo?
Bisogna verificare il titolo esecutivo (cartella, sentenza) e la regolarità della notifica. Un avvocato può controllare se il debito è prescritto, se la notifica è avvenuta a un indirizzo errato o se vi sono vizi formali nell’atto di pignoramento. - Cosa succede se presento opposizione?
Se l’opposizione è fondata, il giudice può sospendere l’esecuzione e, in seguito, annullare il pignoramento. Se l’opposizione viene rigettata, il giudice ordina la prosecuzione e la banca dovrà versare le somme al creditore. - È possibile concordare con il creditore un piano di rientro per bloccare il pignoramento?
Sì. Con l’agente della riscossione si può chiedere una rateizzazione o aderire a rottamazioni/definizioni agevolate; con i creditori privati è possibile stipulare un accordo per saldo e stralcio o rinegoziare il debito. - Che succede se non pago le rate di una definizione agevolata?
Si decade dal beneficio e il debito torna esigibile con applicazione di sanzioni e interessi. Riprendono anche le procedure esecutive sospese, inclusi i pignoramenti. - Il pignoramento del conto riguarda anche i depositi titoli?
Generalmente il pignoramento presso terzi può riguardare tutti i crediti del debitore verso la banca, inclusi depositi titoli, certificati di deposito e strumenti finanziari. Tuttavia, per i titoli azionari o obbligazionari è necessario rispettare le norme speciali sulla custodia dei titoli; il pignoramento va notificato agli intermediari ed è soggetto all’autorizzazione del giudice. - Posso aprire un altro conto in un’altra banca?
L’apertura di un nuovo conto non è vietata, ma non protegge dalle azioni esecutive: il creditore può effettuare un nuovo pignoramento su quel conto. Inoltre, se si trasferiscono su tale conto somme pignorate si rischiano sanzioni. - Cosa accade se il pignoramento riguarda un conto cointestato?
Il pignoramento colpisce la quota del debitore. Se i cointestatari dimostrano che le somme appartengono interamente all’altro intestatario, possono chiedere l’esclusione dal pignoramento. In mancanza di prova, si presume la divisione in parti uguali. - Il creditore può pignorare i conti correnti dei miei figli o del coniuge?
Solo se riesce a dimostrare che si tratta di conti “fittizi” in cui il debitore trasferisce le proprie somme per sottrarle all’esecuzione. In caso contrario, non possono essere aggrediti i conti di persone terze. - Quali documenti servono per la procedura di sovraindebitamento?
Occorrono l’elenco completo dei creditori e dei debiti, la dichiarazione dei redditi, gli estratti conto, l’indicazione dei beni posseduti, un piano di pagamento e la relazione di un professionista attestatore. L’OCC nominerà un gestore della crisi che controllerà la documentazione. - Quanto tempo occorre per ottenere l’esdebitazione?
Nel piano del consumatore o nell’accordo di ristrutturazione, l’esdebitazione avviene a seguito dell’esecuzione del piano (di norma tra 3 e 5 anni). Nella liquidazione controllata, l’esdebitazione avviene dopo tre anni dalla chiusura. L’esdebitazione dell’incapiente può essere immediata, ma richiede la verifica dell’assenza di beni. - Cos’è la ritenuta del 20 % sui pagamenti a seguito di pignoramento?
È una trattenuta a titolo di acconto IRPEF che la banca (o altro terzo) opera sulle somme pagate al creditore pignoratizio quando le somme sono soggette a ritenuta alla fonte. La ritenuta va versata entro il 16 del mese successivo e certificata entro il 28 febbraio dell’anno successivo . - Il pignoramento del conto può essere sospeso per motivi di salute o gravi difficoltà?
In linea di principio no; tuttavia, il giudice può concedere la sospensione cautelare in presenza di gravi motivi (ad esempio per garantire al debitore la sopravvivenza). La legge prevede esenzioni per crediti alimentari, invalidità, assegni sociali. Inoltre, si può chiedere la rateizzazione per dimostrare la volontà di pagare. - Cosa accade dopo il 1° gennaio 2026 con il nuovo Testo Unico?
Dal 2026 le procedure di pignoramento dei crediti presso terzi saranno regolate dal D.Lgs. 33/2025, ma la struttura resterà simile: il terzo dovrà trattenere le somme per 60 giorni e versare al creditore. Verranno introdotte semplificazioni procedurali e un coordinamento con le norme sul codice della crisi d’impresa. - È possibile pignorare anche i beni digitali (es. carte prepagate, wallet)?
Sì, i crediti del debitore verso società finanziarie (carte prepagate con IBAN, conti online, wallet di pagamento) sono pignorabili con le stesse modalità. È necessario identificare il terzo che gestisce il credito (istituto di moneta elettronica) e notificare l’atto. - Il pignoramento blocca anche eventuali rimborsi fiscali?
I crediti verso l’erario (rimborsi fiscali) possono essere oggetto di compensazione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se il debitore ha debiti iscritti a ruolo, l’Agenzia può trattenere il rimborso per compensare il debito e successivamente procedere al pignoramento di altre somme. - Quali sono i costi di un procedimento di pignoramento?
Le spese includono il compenso dell’ufficiale giudiziario (nel pignoramento ordinario), i diritti di notifica, le spese legali e l’eventuale contributo unificato. In caso di pignoramento fiscale ex art. 72‑bis non è dovuto contributo unificato perché la procedura non richiede intervento giudiziale.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
Le simulazioni aiutano a comprendere concretamente gli effetti del pignoramento del conto corrente. Di seguito presentiamo due esempi con dati ipotetici; ogni caso evidenzia l’applicazione delle norme e la differenza tra conti con saldo positivo e conti affidati.
7.1 Esempio 1 – Pignoramento fiscale di un conto con saldo positivo
Scenario: il contribuente Tizio ha un debito fiscale di 10 000 euro. Sul suo conto corrente sono presenti 5 000 euro e nei 60 giorni successivi riceverà lo stipendio (2 000 euro al netto delle ritenute) e un rimborso spese di 500 euro. Il suo stipendio mensile è di 2 000 euro; la somma impignorabile (tre volte l’assegno sociale) è pari a 1 597,53 euro (valore dell’assegno sociale 2025 = 532,51 euro). Pertanto, la quota pignorabile sullo stipendio è 402,47 euro (2 000 – 1 597,53).
| Data/operazione | Importo | Somma pignorabile | Note |
|---|---|---|---|
| Saldo iniziale (giorno 0) | 5 000 € | 5 000 € | Interamente pignorabile perché è saldo disponibile (non proveniente da stipendio) |
| Accredito stipendio (giorno 30) | 2 000 € | 402,47 € | La banca trattiene solo la parte eccedente tre volte l’assegno sociale; il resto rimane al correntista |
| Rimborso spese (giorno 45) | 500 € | 500 € | È un rimborso da lavoro autonomo, quindi interamente pignorabile |
| Totale somme versate all’agente della riscossione | 5 000 + 402,47 + 500 = 5 902,47 € | La banca versa tali somme allo scadere dei 60 giorni | |
| Debito residuo | 10 000 – 5 902,47 = 4 097,53 € | L’agente può procedere con ulteriori azioni (pignoramento di altri crediti, rateizzazione) |
Commento: questo esempio mostra come la banca debba distinguere la provenienza delle somme. Lo stipendio è solo parzialmente pignorabile; gli altri accrediti (saldi, rimborsi, bonus) sono integralmente soggetti a vincolo. Il debitore può comunque chiedere la rateizzazione del residuo o aderire a una definizione agevolata per evitare ulteriori pignoramenti.
7.2 Esempio 2 – Pignoramento di un conto affidato con saldo negativo
Scenario: la società Alfa s.n.c. ha un debito nei confronti di un fornitore di 20 000 euro. Al momento della notifica del pignoramento presso terzi, il conto corrente è affidato con un fido di 15 000 euro ed ha un saldo negativo di –10 000 euro (scoperto utilizzato). Durante i 60 giorni, la società effettua versamenti per 8 000 euro e preleva 6 000 euro.
| Operazione | Descrizione | Effetto |
|---|---|---|
| Saldo iniziale | –10 000 € (scoperto) | Nessun credito verso la banca; non vi è saldo pignorabile |
| Versamenti durante i 60 giorni | 8 000 € depositati dal cliente | Riduzione dello scoperto a –2 000 €; poiché il saldo resta negativo, non esiste credito pignorabile |
| Prelievi | 6 000 € | Aumento dello scoperto a –8 000 €; il pignoramento non vieta i prelievi se la banca li consente, ma il correntista resta debitore della banca. Non c’è violazione del vincolo perché non esistono somme pignorate |
| Esito al termine dei 60 giorni | Poiché il conto è ancora in negativo, non vi sono somme da assegnare. Il creditore dovrà cercare altri beni o crediti |
Commento: secondo la Cassazione 36066/2021, la disponibilità del fido non costituisce un credito del correntista. Finché il saldo rimane negativo, il pignoramento del conto affidato non permette al creditore di recuperare somme. Solo quando il conto torna in positivo (oltre il fido) la banca dovrà bloccare le rimesse eccedenti.
8. Riepilogo delle sentenze più aggiornate
Di seguito un riepilogo sintetico delle pronunce più significative in materia di pignoramento del conto corrente, da collocare a valle dell’articolo prima della conclusione.
| Anno e sentenza | Principio di diritto | Fonte |
|---|---|---|
| Cass. 28520/2025 | Nel pignoramento ex art. 72‑bis, la banca deve versare all’agente della riscossione il saldo e tutte le somme maturate entro 60 giorni, indipendentemente dalla presenza di un saldo positivo iniziale . | Corte di Cassazione (Sez. III, 27/10/2025) |
| Cass. 36066/2021 | Il fido del conto corrente non è pignorabile; il pignoramento può colpire solo il saldo positivo e le rimesse che eccedono lo scoperto. La disponibilità di credito è un debito del correntista verso la banca. | Corte di Cassazione (Sez. III, 23/11/2021) |
| Cass. 22855/2020 | In presenza di conto cointestato, il pignoramento può riferirsi solo alla quota del debitore; l’altro cointestatario può eccepire la proprietà esclusiva delle somme. | Corte di Cassazione |
| Cass. 27072/2011 | Il vincolo di indisponibilità nasce con la notifica dell’atto al terzo; il terzo non può compiere atti di disposizione delle somme pignorate. | Corte di Cassazione |
| Corte Cost. 85/2015 | Ha dichiarato illegittime le norme che escludevano l’impignorabilità di una quota minima della pensione, stabilendo la tutela minima per la dignità del pensionato. | Corte Costituzionale |
Conclusione
Il pignoramento del conto corrente per debiti è uno strumento di recupero crediti potente ma complesso. Come abbiamo visto, la normativa italiana (DPR 602/1973, Codice di procedura civile) e le più recenti riforme (D.Lgs. 33/2025) disciplinano in modo dettagliato le modalità di notifica, i termini, i limiti di pignorabilità e gli obblighi del terzo pignorato. Le sentenze della Corte di Cassazione, in particolare la n. 28520/2025, hanno chiarito che il pignoramento fiscale colpisce non solo il saldo presente, ma anche le somme future maturate entro 60 giorni . Allo stesso tempo la giurisprudenza riconosce la non pignorabilità del fido bancario e la tutela minima su stipendi e pensioni.
Per il debitore è essenziale agire tempestivamente: il termine di 60 giorni non è sospeso se non si presentano opposizioni o richieste di rateizzazione. Un errore frequente è ignorare la notifica o tentare di sottrarre le somme; al contrario, occorre verificare la regolarità del titolo, eccepire eventuali vizi e valutare la convenienza di un accordo o di una procedura di sovraindebitamento. Le tutele legali esistono, ma vanno attivate in modo informato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono assistenza professionale in ogni fase: dalla verifica del titolo esecutivo alla presentazione delle opposizioni, dall’adesione a rottamazioni e rateizzazioni alla predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione. La loro competenza si estende anche alle procedure di composizione negoziata per imprese, grazie all’esperienza maturata come gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore.
👉 Contatta subito l’Avv. Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team valuteranno la tua situazione, individueranno i vizi dell’atto di pignoramento e definiranno una strategia per bloccare o ridurre il vincolo sul conto corrente. Agire con tempestività può consentire di salvare le somme necessarie alla tua vita quotidiana e di ristrutturare i debiti in modo sostenibile.