Come Opporsi A Un Atto Di Precetto?

Hai ricevuto un atto di precetto e ti stai chiedendo se puoi opporti, come fare e quanto tempo hai per reagire? Temi che, se non intervieni subito, possano pignorarti lo stipendio, il conto o la casa?

L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento che precede il pignoramento. In pratica, il creditore ti avvisa che, se non paghi entro un certo termine (di solito 10 giorni), procederà con l’esecuzione forzata. Ma se ritieni che l’importo richiesto non sia corretto, o che il titolo su cui si basa il precetto non sia più valido, puoi opporti legalmente.

L’opposizione a precetto si presenta con ricorso al giudice competente, entro 20 giorni dalla notifica, e va firmata da un avvocato. È una vera causa civile in cui puoi far valere i tuoi motivi: ad esempio, che hai già pagato, che il debito è prescritto, che l’importo è sbagliato o che mancano i presupposti per l’esecuzione.

E se non fai nulla? Il creditore può andare avanti con il pignoramento senza ulteriori avvisi. Per questo è fondamentale non perdere tempo: anche un solo giorno di ritardo può compromettere la possibilità di bloccare l’azione esecutiva.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in esecuzioni, precetti e opposizioni – ti spiega come funziona l’opposizione a precetto, quando puoi farla, quali documenti servono e cosa possiamo fare per aiutarti a fermare o limitare la procedura esecutiva.

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Introduzione

L’atto di precetto è l’atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligazione contenuta in un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, sentenza arbitrale, ecc.), fissando un termine per il pagamento e avvertendo delle conseguenze esecutive. È il presupposto necessario per avviare la fase esecutiva e può essere utilizzato sia nei crediti di natura civile che tributaria. Affinché l’esecuzione proceda regolarmente, il precetto deve rispettare precisi requisiti formali (contenuto dell’intimazione, indicazione del termine, competenza territoriale, ecc.). Dal punto di vista del debitore, l’atto di precetto può presentare vizi formali (irregolarità nella notifica, assenza del giudice competente, omissione di informazioni essenziali, ecc.) o sostanziali (inesistenza, estinzione o riduzione del debito, vizio del titolo esecutivo, prescrizione, ecc.). Il debitore insoddisfatto può proporre opposizione all’atto di precetto per far valere tali vizi, interrompendo o sospendendo l’esecuzione, nelle forme e nei termini previsti dalle norme processuali.

Questa guida – aggiornata a giugno 2025 – illustra le modalità di opposizione al precetto dal punto di vista del debitore, spaziando dall’ambito civile a quello tributario, con riferimenti normativi (c.p.c., TUIR, DPR 602/1973, ecc.) e giurisprudenziali recenti (Cassazione, Corte Cost., Commissioni tributarie). Sono inoltre forniti esempi pratici, tabelle riepilogative, FAQ e modelli di atti giudiziari (atto di opposizione art. 615 c.p.c., ricorso art. 617 c.p.c., istanza di sospensione, memorie difensive) per illustrare concretamente il procedimento.

1. Premessa: natura e funzione dell’atto di precetto

L’atto di precetto è disciplinato dal codice di procedura civile e ha la funzione di rendere noto al debitore il contenuto di un titolo esecutivo e di chiedergli il pagamento entro un termine (in genere almeno 10 giorni). Esso ha natura di intimazione di pagamento, non di atto giudiziario di cognizione. Il codice di procedura civile impone che il precetto sia notificato al debitore specificando il giudice competente alla riscossione (art. 480 c.p.c.) e il termine per adempiere. In particolare, l’art. 480, comma 3, c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale, dispone che, se il creditore ha eletto domicilio in un comune diverso da quello in cui vi siano beni eseguibili del debitore, l’opposizione al precetto si notifica presso la cancelleria del giudice del luogo di notifica del precetto. La Corte Costituzionale (sent. 480/2005) ha confermato che questa regola è compatibile con il principio di giusto processo: il debitore può proporre opposizione davanti al giudice del luogo di notifica se contesta l’esistenza di beni in altro luogo, ma può notificare l’opposizione presso quella cancelleria solo se il creditore non ha eletto domicilio altrove; in caso contrario, la notifica deve farsi presso il giudice indicato dal creditore.

Poiché il precetto intima il pagamento di un’obbligazione, la sua validità presuppone un titolo esecutivo valido (ad es. sentenza definitiva, decreto ingiuntivo non opposto, titolo cambiario, atto amministrativo impositivo definitivo, ecc.). Se manca un titolo valido o il titolo è viziato (inesistente o nullo), il precetto è illegittimo in radice e l’esecuzione non può proseguire senza una verifica giudiziale. Da qui l’utilità per il debitore dell’opposizione al precetto, che consente di far esaminare dal giudice i vizi sostanziali e formali e di ottenere la sospensione dell’esecuzione in caso di fondate censure.

2. L’opposizione all’atto di precetto nel contesto civile

2.1 Regime normativo: art. 615 e 617 c.p.c.

In ambito civile, l’opposizione al precetto è disciplinata dal codice di procedura civile negli artt. 615 e 617 c.p.c.. A seconda dell’oggetto del gravame e della fase esecutiva, l’opposizione si qualifica come opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). In sintesi:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): il debitore contesta in toto o in parte il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata. Ciò può derivare da vizi del titolo esecutivo (inesistenza del credito, prescrizione del credito, inesistenza del titolo, illegittimità della formula esecutiva, estinzione del debito, pagamento già effettuato, ecc.) o dalla richiesta di accertare l’infondatezza sostanziale del credito. Oggetto dell’impugnazione è dunque il diritto del creditore di eseguire. In questo caso l’opposizione si propone con atto di citazione (come in un processo ordinario) davanti al giudice competente.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): il debitore contesta esclusivamente vizi formali dell’esecuzione, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o di altri atti esecutivi. Ad esempio: mancata o irregolare notifica del precetto o del titolo, difetti formali di tali atti, vizi di forma del pignoramento (mancata sottoscrizione, errori nelle indicazioni), ecc. In pratica si lamenta il “quomodo” dell’esecuzione. In questo caso si impugna la regolarità formale dell’atto esecutivo, non la sussistenza del credito. L’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. si propone in genere prima dell’inizio dell’esecuzione (o contestualmente ad essa) con atto di citazione o con ricorso al giudice dell’esecuzione.

La distinzione ha conseguenze pratiche: mentre nell’opposizione ex art. 615 c.p.c. il giudice indaga ogni aspetto sostanziale della pretesa ed è possibile eccepire anche la normale estinzione del debito, nell’opposizione ex art. 617 c.p.c. ci si limita a questioni formali che riguardano l’atto esecutivo e la notifica. Come osservato dalla Cassazione: «l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c. concerne in ogni suo aspetto il diritto del creditore di procedere all’esecuzione, distinguendosi dall’atto di cui all’art. 617 c.p.c., che investe la regolarità formale del titolo e del precetto». In altre parole, l’art. 615 c.p.c. mira al merito dell’esecuzione (diritto in radice), mentre l’art. 617 c.p.c. riguarda solo la forma e le formalità degli atti.

2.2 Termini per proporre opposizione

I termini entro cui proporre l’opposizione variano a seconda del tipo:

  • Per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) il termine è perentorio di 20 giorni dalla notificazione del precetto (o del titolo esecutivo). Se la notifica del precetto è irregolare, il termine decorre dalla conoscenza effettiva dell’atto, anche di fatto. La giurisprudenza consente di considerare tempestiva l’opposizione anche oltre i 20 giorni “legali” se l’atto è stato irregolarmente notificato e il debitore ha avuto piena conoscenza successivamente (ad es. in occasione di un pignoramento o contatto con ufficiale giudiziario). In ogni caso l’opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere proposta entro la chiusura del procedimento esecutivo – normalmente fino al decreto di trasferimento o vendita – ma il termine di decadenza tecnico è quello dei 20 giorni. In particolare, per i grandi atti esecutivi come il decreto di trasferimento, la Cassazione ha stabilito che il termine di 20 giorni decorre dal momento in cui il debitore ha avuto conoscenza legale o di fatto del decreto.
  • Per l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) non vige un termine perentorio come nell’art. 617, perché l’opposizione all’esecuzione può essere proposta in qualsiasi momento della fase esecutiva, finché non sia intervenuta la vendita o l’assegnazione definitiva del bene. Tuttavia, il legislatore ha introdotto (dal 2016) una clausola di inammissibilità: l’opposizione diventa inammissibile se proposta dopo l’ordinanza di vendita (o assegnazione) dell’immobile. In altre parole, il termine “utile” per proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. è costituito dall’emanazione dell’ordinanza di vendita (o dal decreto di assegnazione), fatto salvo il caso di fatti sopravvenuti o giustificata impossibilità per l’opponente. Finché la vendita non è disposta, il debitore può impugnare l’esecuzione anche ben oltre 20 giorni dalla notifica del precetto.

2.3 Giudice competente e competenza territoriale

Competenza per materia: In linea generale, il giudice competente per le opposizioni sia ex art. 615 c.p.c. che ex art. 617 c.p.c. è il Tribunale. (Fino al 31 ottobre 2025 rimane tale; la riforma Cartabia introdurrà dal 2025 in poi un art. 15-bis c.p.c. che affida al giudice di pace alcune espropriazioni mobiliari, ma per gli immobili e i crediti prosegue la competenza del Tribunale.) Quindi oggi il foro ordinario è competente sia per gli oppositori debitori che per i creditori procedenti in ordine al merito e alla forma dell’espropriazione.

Competenza territoriale: Va proposta dinanzi al giudice dell’esecuzione territoriale. L’art. 615 c.p.c. richiama implicitamente l’art. 27 c.p.c. (riguardo ai gradi e alla competenza), che a sua volta rinvia all’art. 480, comma 3, c.p.c. come regola generale. L’art. 617 c.p.c. richiama espressamente il terzo comma dell’art. 480 c.p.c., disponendo che l’opposizione agli atti esecutivi si propone davanti “al giudice indicato nell’articolo 480, terzo comma”. L’art. 480 c.p.c., comma 3, stabilisce che «il procedimento di espropriazione forzata si svolge davanti al giudice del luogo in cui è notificato il precetto» (sempre salvo il caso di elezione di domicilio da parte del creditore, come visto). In sintesi, giudice territorialmente competente è quello del luogo di notifica del precetto (giudice dell’esecuzione), a meno che il creditore non abbia eletto domicilio in un altro comune, nel qual caso può essere quello indicato dal creditore stesso.

2.4 Contenuto dell’opposizione e formalità dell’atto

L’opposizione si propone con atto di citazione (per opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c., prima dell’inizio dell’esecuzione) o con ricorso (qualora l’esecuzione sia già iniziata e si debba notificare al giudice delegato, art. 615, comma 2, c.p.c.). L’atto di citazione dovrà contenere gli elementi formali di rito: indicazione delle parti, motivi dell’opposizione, documenti, conclusione con domanda di accoglimento, e chiederà al giudice di accertare l’illegittimità del precetto o del titolo e di inibire l’esecuzione forzata. Nell’atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. – a titolo esemplificativo – si richiederà di dichiarare che il titolo esecutivo è inefficace o che il debito non è dovuto (conforme alle censure prospettate), oltre alla condanna del creditore al pagamento delle spese. Nell’atto ex art. 617 c.p.c. si chiederà la declaratoria di nullità o annullabilità del precetto (per difetto di notifica, vizi formali, ecc.).

Esempio (stralcio di atto di opposizione art. 615 c.p.c.):

*“Il Sig. [Nome], domiciliato in [..], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. X in [..], premesso di essere debitore nei confronti di [Creditore] per titolo esecutivo n. [..] del [data], notificatogli in data [..], ed avente ad oggetto il pagamento di € [..], e di avere ricevuto atto di precetto in data [..], con il quale gli è stato intimato il pagamento del predetto importo entro 10 giorni, contesta la validità del suddetto titolo perché [es. il credito è prescritto/interamente pagato/etc.], chiedendo di dichiarare l’inefficacia del titolo e del precetto e la cessazione dell’esecuzione;
per questi motivi
Chiede che, all’esito del giudizio, il Tribunale adito voglia:

  1. accertare e dichiarare che il titolo esecutivo di cui sopra non è efficiente (per [motivo]);
  2. per l’effetto, dichiarare inammissibile l’atto di precetto notificato il [..];
  3. condannare l’attore al pagamento delle spese di lite. ”*
    (segue precisazione dei documenti e firma)

Oltre all’atto di opposizione, le parti possono depositare memorie difensive integrative durante il processo, e il debitore può presentare istanze cautelari (sospensione) o per la sospensione del procedimento in pendenza del giudizio di opposizione.

2.5 Vizi formali del precetto

I vizi formali riguardano difformità rispetto ai requisiti previsti dalla legge. Esempi tipici di vizi formali sono:

  • Mancata indicazione del giudice: l’art. 480, comma 3, c.p.c. richiede che nel precetto sia indicato il giudice competente. Se il precetto omette questa indicazione, può essere impugnato in opposizione.
  • Errori nella notifica: ad es., precetto notificato a persona diversa dal debitore, notificato in via non consentita o con difformità sostanziali rispetto al modello legale. Se la notifica è nulla o inesistente, l’intera opposizione potrebbe essere considerata tardiva, ma comunque si utilizza l’atto di opposizione (art. 617 c.p.c.) per far valere l’assenza di notifica del titolo.
  • Irregolarità formale del precetto: omessa sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario o attestazione incompleta, omissione dell’avviso circa le conseguenze dell’inottemperanza, ecc. Questi vizi si censurano con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica del precetto.
  • Inosservanza del requisito della termine: se il precetto non fissa il termine di 10 giorni (o non lo fissa correttamente), ciò comporta nullità del precetto stesso. In tal caso il debitore può far valere tale nullità con atto di opposizione agli atti esecutivi (art. 617).

Tabella 1: Esempi di vizi formali del precetto

Vizio formaleDescrizioneStrumento di opposizione
Errata indicazione giudicePrecetto omette o indica erroneamente il Tribunale di competenza (art. 480 c.p.c.)Opposizione art. 617 c.p.c.
Notifica irregolarePrecetto notificato in maniera nulla/inesistente (es. mancata firma, consegna difettosa)Opposizione art. 617 c.p.c.
Omessa data/termineMancata indicazione del termine di 10 giorni o del titolo, documento allettivo incompletoOpposizione art. 617 c.p.c.
Foro territorialmente erratoPrecetto notificato fuori dalla competenza territoriale (senza elezione domicilio)Opposizione art. 617 c.p.c.
Difetti di forma generaliMancanza di formalità legali (firma, bollo, etc.), indirizzo inesatto del destinatarioOpposizione art. 617 c.p.c.

Nel giudizio di opposizione, il debitore dedurrà questi vizi e chiederà la dichiarazione di nullità o invalidità dell’atto di precetto, con le conseguenze di legge (tipicamente, la chiusura del processo esecutivo e l’eventuale condanna del creditore alle spese).

2.6 Vizi sostanziali del precetto

I vizi sostanziali attengono al merito del rapporto obbligatorio. Poiché l’opposizione all’esecuzione (art. 615) mira a far valere l’inefficacia del titolo esecutivo, i principali vizi sostanziali da far emergere possono essere:

  • Carenza o inesistenza del titolo: ad es. il documento richiamato (sentenza, transazione, decreto, cambiale, ecc.) non è titolo esecutivo valido; è nullo o inesistente (ad es. sentenza cassata, decreto ingiuntivo opposto, assegno scaduto, atto amministrativo annullato, ecc.).
  • Mancato pagamento o nuova situazione debitoria: l’obbligazione era già stata estinta (pagamento o compensazione intervenuti), oppure è cambiata per atti successivi (scadenza diversa, variazione dell’importo, conciliazione intervenuta, etc.).
  • Prescrizione o decadenza: il credito vantato è prescritto (es. termine decennale estinto) o decaduto per Legge. Va distinta la prescrizione civile (validità del titolo) da quella tributaria (competenza Commissione tributaria, v. oltre).
  • Difetto della formula esecutiva: ad es. la sentenza o atto esecutivo citato nel precetto ha una formula viziata (inaudita altera parte, errore di identità delle parti, mancanza condizioni di creditore e debitore, etc.). Se il titolo contiene una formula “radicalmente falsa o ottenuta illegalmente”, il precetto è indebito.
  • Mancanza del debito o calcolo errato: se il creditore indica un importo superiore a quello effettivamente dovuto (interessi calcolati male, somme indebitamente aggiunte, ecc.), il debitore può impugnare la pretesa e chiedere l’annullamento totale o parziale del precetto.
  • Titolo insufficiente: in caso di titolo provv., es. decreto ingiuntivo ancora impugnabile, oppure c.d. formule connesse (es. 612-bis c.p.c.), il debitore può contestare il mero titolo (se viziato) nell’ambito dell’opposizione al precetto.

L’opposizione all’esecuzione ex art. 615, non essendo soggetta a termine (fatta eccezione per il caso di vendita), offre al debitore la possibilità di sollevare qualsiasi eccezione inerente al diritto su cui si fonda l’esecuzione. Tali eccezioni vanno però puntualmente illustrate nell’atto di opposizione con documenti e calcoli chiari. Il giudice accerta la nullità o inefficacia del titolo esecutivo e, in caso di accoglimento, dichiara l’estinzione del processo esecutivo (con condanna del creditore alle spese). Se invece l’opposizione è respinta, l’esecuzione riprende normalmente.

3. L’opposizione all’atto di precetto in ambito tributario

Nel caso di precetto relativo a crediti di natura tributaria (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento divenuti definitivi, ecc.), il quadro è diverso rispetto ai crediti civili. La legge definisce regole particolari sulla riscossione coattiva dei tributi, prevedendo che il debitore-contribuente non possa ricorrere agli stessi strumenti di opposizione all’esecuzione previsti dal c.p.c. per i crediti ordinari, salvo eccezioni. In sostanza, la giurisdizione esclusiva sulle controversie tributarie impone di rivolgersi alla Commissione Tributaria, non al giudice ordinario, per contestare crediti fiscali.

3.1 Inammissibilità generale delle opposizioni (DPR 602/1973, art. 57)

Il DPR 602/1973, che disciplina la riscossione coattiva delle imposte, recepisce la competenza tributaria restringendo fortemente le opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c. ai soli aspetti di pignorabilità. In particolare, l’art. 57, comma 1, del DPR 602/73 stabilisce che non sono ammesse:

  • Le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni (ossia la sola possibilità di lamentare che i beni pignorati non potevano esserlo, v. art. 515 c.p.c.).
  • Le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo.

Ciò significa che, in linea di massima, il contribuente non può far valere le irregolarità del precetto o del titolo (ad es. mancata notifica della cartella, vizi formali) davanti al giudice ordinario dell’esecuzione. Tali opposizioni – salvo i casi di pignorabilità – sono quindi inammissibili. In sostanza, i rimedi ordinari ex c.p.c. (opp. 615 e 617) sono preclusi nei processi di riscossione tributaria: ogni gravame contro la pretesa fiscale deve essere spostato in sede tributaria (Commissione).

3.2 Giurisdizione: Corte di Cassazione e Cass. SS.UU.

La giurisdizione sulle opposizioni in materia tributaria è stata oggetto di chiarimenti giurisprudenziali. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che le controversie su fatti inerenti alla pretesa tributaria (compresi fatti estintivi o impeditivi accertabili in via pregiudiziale) competono alla giurisdizione tributaria, mentre le sole questioni formali restano all’ordinario.

In particolare, la Cass. SS.UU. 23 ottobre 2017 n. 24965 ha stabilito che quando l’opposizione al precetto fiscale concerne la mancata notificazione del titolo impositivo (ad es. cartella), la competenza è del giudice tributario. Le Sezioni Unite hanno motivato che ciò che rileva è il vizio sostanziale dell’atto di precetto, cioè la notifica del titolo, che è di natura tributaria, e non l’atto di espropriazione in sé. Quindi il ricorso va proposto alla Commissione Tributaria. Successivamente, con l’ordinanza n. 16986/2022 (Cass. SS.UU. 22 maggio 2022) le Sezioni Unite hanno chiarito che se il contribuente contesta la validità del credito tributario – ad esempio perché la cartella non è mai stata notificata o il ruolo è prescritto – spetta sempre al giudice tributario decidere. In sintesi, se la doglianza investe la pretesa fiscale sostanzialmente (prescrizione tributo, notifica cartella, ecc.), si va in Commissione; se concerne mere formalità dell’esecuzione (p.es. errore materiale nel pignoramento, estraneità dell’atto), si può restare in giudice ordinario (ma ricordiamo che l’art.57 DPR 602/73 esclude comunque la regolarità formale e la notifica del titolo).

La Cassazione (Sezioni Unite) del 2025 (sentenza n. 2098/2025) ha ribadito il principio del petitum sostanziale: quello che conta è la domanda sottostante, non l’atto specifico impugnato. Se il debitore contesta la pretesa tributaria nel merito, deve rivolgersi alla Commissione Tributaria. Ad esempio, se riceve un precetto basato su cartelle prescritte o non notificate, deve proporre ricorso tributario. Pertanto, nell’ambito tributario l’opposizione al precetto “civile” non è ammessa, e il debitore dovrà impugnare la cartella di pagamento o l’atto impositivo originario. Eventuali errori nel precetto (ad es. dati anagrafici) in genere non permettono di aggirare questa regola (va vista l’eventuale assenza di presupposto del credito).

3.3 Esempio (riscossione tributaria)

Un tipico caso: al contribuente viene notificata una cartella esattoriale per tributi dovuti, seguita in seguito da un atto di precetto dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Il debitore sostiene però di non aver mai ricevuto né la cartella né alcun avviso. In base alla giurisprudenza citata, il contribuente dovrà impugnare giuridicamente la cartella (ad es. ricorso in Cassazione Tributaria per avviso di compensazione o diniego di rimborso) oppure proporre opposizione tributaria, lamentando la mancata notifica del titolo e ogni vizio della pretesa fiscale. In pratica, non potrà presentare una “opposizione all’esecuzione” ex art. 615 c.p.c. di fronte al Tribunale civile, perché l’art. 57 DPR 602/73 l’esclude (salvo che il vizio riguardi pignorabilità).

3.4 Sospensione dell’esecuzione tributaria

Nei procedimenti di riscossione coattiva tributaria non esiste uno strumento formalmente analogo all’istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., ma il contribuente può chiedere comunque la sospensione dell’atto impugnato (cartella, ruolo, ecc.) in via cautelare. In particolare, le leggi tributarie prevedono che il giudice tributario possa sospendere la riscossione quando ricorrono i requisiti del fumus boni iuris (fondamento probabile della pretesa) e del periculum in mora (danno irreparabile), secondo i criteri generali del processo tributario. Inoltre, il DPR 602/73, art. 19-bis (introdotto dal D.Lgs. 472/1997 e succ.), consente la sospensione generalizzata della riscossione per “siti eccezionali” (es. calamità, pandemia) tramite decreto del MEF. Per i singoli casi, il contribuente spesso ottiene la sospensione iscritta mediante apposita istanza alla Commissione Tributaria competente (art. 23 del D.Lgs. 546/92) quando contesta la validità del titolo esecutivo.

Dal punto di vista pratico, il debitore che sia prima in ambito tributario poi in ambito civile può comunque fare riferimento all’art. 624 c.p.c. (in caso di opposizione ex art. 615) per sospendere cautelarmente l’esecuzione: il giudice dell’esecuzione può sospendere l’atto esecutivo su istanza di parte, quando sussistano gravi motivi e fondato pericolo di danno grave e irreparabile. Ad esempio, nell’opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può chiedere nel merito anche la sospensione dell’ordinanza di vendita o di assegnazione ipotecaria, come ammesso dall’art. 615 stesso (comma primo). Il giudice valuterà i requisiti (tipicamente, se la pretesa del creditore appare manifestamente infondata o sproporzionata rispetto al pericolo di cagionare ingenti danni).

Tabella 2: Strumenti di sospensione

ContestoRiferimento normativoSospensione dell’esecuzione (civ.)Sospensione riscossione (trib.)
Espropriazione civileArt. 615, comma 1 c.p.c.Il giudice (su istanza) può sospendere il titolo per gravi motivi.
Art. 624 c.p.c.Sì, da chiedere al giudice dell’esecuzione (requisiti: gravi motivi, pericolo)
Art. 480, comma 3 c.p.c.Precetto deve indicare il giudice; in difetto opposizione al giudice del luogo.
Riscossione trib.DPR 602/73, art. 19-bisSospensione generale in casi eccezionali (decreto MEF).
D.Lgs. 546/1992 (Tributaria), art. 23Il giudice tributario può sospendere il pagamento in presenza di fumus e periculum.
DPR 602/73, art. 57 (in generale)Preclude opposizioni art.615-617 c.p.c., spostando competenza in Commissione.

3.5 Sintesi operativa per il debitore contribuente

  • Opposizione formale al precetto: in linea di massima non prevista civilisticamente; eventuali contestazioni tecniche di notifica devono essere svolte in sede tributaria mediante ricorso sulle cartelle o simulazioni di impugnazione degli atti presupposti.
  • Opposizione sostanziale al credito tributario: avviene sempre presso la Commissione Tributaria (es. ricorso per avvisi di accertamento divenuti definitivi, per cartella di pagamento, ecc.), non nel procedimento esecutivo.
  • Pignorabilità: l’unico aspetto di vera “opposizione civile” ammesso è la questione di pignorabilità dei beni (art. 515 c.p.c.): ad esempio, un debitore può chiedere che nel precetto non sia trascritto in ipoteca un bene non pignorabile (es. armi, rapporti previdenziali).
  • Difesa processuale: se ha già avviato opposizione tributaria (o causa con accertamento negativo), il debitore può informare il giudice dell’esecuzione chiedendo la sospensione cautelare e depositando copia degli atti tributari in corso, affinché l’esecuzione si paralizzi fino a definizione del merito fiscale.

4. Effetti dell’opposizione: sospensione dell’esecuzione

Nel caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., l’effetto principale è la sospensione dell’esecuzione fino alla decisione finale: l’opposizione ordinaria all’esecuzione ha carattere cautelare intrinseco. L’art. 615, comma 1, c.p.c. prevede espressamente che il giudice, rilevando gravi motivi, sospende l’efficacia esecutiva del titolo su istanza di parte. Se l’opposizione è integralmente fondata, l’esecuzione si estingue; se è accolta solo parzialmente, il giudice può sospendere l’esecuzione in relazione alla sola parte contestata. In pratica, una volta notificato il ricorso di opposizione al creditore, l’esecuzione viene “interrotta” e il protocollo degli atti esecutivi rimane bloccato in cancelleria, fino alla sentenza.

A fronte di un’opposizione ex art. 617 c.p.c. (vizi formali), l’esecuzione viene tipicamente sospesa comunque fino alla decisione, perché l’ordinanza del giudice dell’esecuzione successiva (ad es. decreto di vendita) non può essere adottata se non prima dell’udienza fissata nel giudizio di opposizione. L’art. 617, comma 2, c.p.c. dispone che il giudice dell’esecuzione deve fissare udienza di comparizione entro un termine per la notificazione del ricorso di opposizione. Fintanto che non si celebra l’udienza di opposizione agli atti esecutivi, non si può proseguire con la vendita.

4.1 Istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.

Separatamente, il debitore può chiedere la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. L’istanza (depositata in cancelleria con decreto motivato) può essere proposta in qualunque momento e sospende l’esecuzione, purché ricorrano «gravi motivi» e pericolo di grave danno irreparabile. Il debitore è onerato di provare questi presupposti. Esempi: crediti certi di terzi su quei beni, condizione sospensiva del titolo, ragioni di particolare urgenza (es. rischio irreversibile di demolizione del bene), ecc. L’istanza di sospensione non sostituisce l’opposizione, ma agisce parallelamente: il giudice può accoglierla cautelarmente senza decidere ancora sulla fondatezza delle censure di merito, purché il fumus sia almeno plausibile. Se l’istanza è accolta, l’esecuzione rimane congelata fino alla sentenza di merito; se respinta, l’opposizione principale procede comunque e l’esecuzione può riprendere (o il debitore dovrà impugnare il rigetto). Nell’atto di opposizione, comunque, il debitore solitamente indica già i motivi che lo rendono meritevole di sospensione.

4.2 Determinazione del quantum e liquidazione delle spese

In opposizione al precetto, l’onere della prova spetta all’attore-opponente: egli deve dimostrare i fatti estintivi o nullificanti la pretesa esecutiva. Ad esempio, se contesta l’importo, deve produrre una propria perizia o documentazione di versamento; se contesta la notifica, prova il titolo, ecc. Il creditore può difendersi producendo documenti contabili e bollettini, o offrendo fatti nuovi (ad es. pagamento intervenuto tardivo, accordo di rateazione, etc.). Se il giudice dà ragione al debitore, il precetto è inefficace e l’esecuzione si estingue. Se al contrario accoglie parzialmente l’opposizione (ad es. ammette solo una parte del credito), deciderà in concreto in che misura l’esecuzione può proseguire (con eventuale escussione di beni per l’importo residuo). Le spese del giudizio di opposizione sono a carico della parte soccombente.

4.3 Appello

Le sentenze emesse in opposizione all’esecuzione sono in genere appellabili in materia esecutiva (Cass. 3346/2008) come statuizioni a cognizione piena, salvo per gli aspetti formali (vizi del precetto) per i quali si applica il rito camerale d’urgenza (Cass. 3431/1968). In ogni caso, va valutato caso per caso se l’appello dell’esecuzione sia ammesso o meno (alcune disposizioni come il d.l. 90/2014 hanno limitato l’ammissibilità dell’appello nelle opposizioni afine).

5. Simulazioni pratiche e casi di studio

Per chiarire l’applicazione delle regole, ecco alcuni scenari di opposizione al precetto in ambito civile e tributario.

Caso 1: Opposizione in ambito civile (esempio pratico)

Fatti: Tizio riceve un atto di precetto notificatogli per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 123/2024, ingiungente il pagamento di € 50.000. Il debitore sostiene però che la sentenza è stata resa in un giudizio al quale non ha mai partecipato e quindi è nulla (vizio di difetto di notifica del giudizio originario). Il precetto è stato notificato il 1° aprile 2025.

Strategia difensiva: Tizio deve proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., richiedendo l’annullamento del precetto sulla base della nullità della sentenza. Non si applica il termine di 20 giorni, ma l’opposizione va fatta prima che sia disposta la vendita (attualmente nessuna vendita è fissata). Nel ricorso (atto di citazione) Tizio eccepisce la nullità del processo di primo grado per mancata notifica, allega prova (ad es. dichiarazione di irreperibilità all’epoca, archivio), e chiede al Tribunale di accertare l’inesistenza del titolo. In parallelo, Tizio deposita un’istanza ex art. 615 c.p.c. chiedendo la sospensione dell’ordinanza di vendita (in caso di fissazione futura).

Effetti: Con l’opposizione notificata a mezzo ufficiale al creditore, il precetto non può più essere eseguito fino a decisione, essendo stata sospesa l’esecuzione ex art. 615. Se l’opposizione è accolta, la sentenza e il precetto vengono annullati; in caso di rigetto, la procedura continuerà dal punto in cui era ferma, tenendo eventualmente conto di eventuali pareri sulle spese.

Caso 2: Opposizione formale (irregolarità della notifica)

Fatti: Caio, debitore, riceve un precetto per un atto di citazione al debitore Tizio presso un indirizzo diverso da quello indicato in sentenza. Caio contesta che il precetto non è stato notificato regolarmente.

Strategia difensiva: Caio propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni dalla notifica del precetto. Nel ricorso contesta l’irregolarità della notifica (ad es. mancata presenza dell’u.o.g., indirizzo non corrispondente, ecc.), allega documenti identificativi. Chiede la declaratoria di nullità della notifica del precetto.

Effetti: Il giudice dell’esecuzione fisserà udienza entro pochi giorni e, se riconoscerà l’irregolarità, dichiara nullo il precetto. L’esecuzione si arresta e (se non vi è altro titolo) si estingue. Se invece rigetta l’opposizione formale, il precetto riprende efficacia e il creditore potrà procedere con la vendita.

Caso 3: Opposizione tributaria

Fatti: Sempronio riceve un precetto per l’esecuzione di un’iscrizione a ruolo di € 10.000, relativa a una cartella notificata nel 2010 per imposte 2007. Egli contesta che la cartella (e il ruolo) non gli è mai pervenuta e che il ruolo è prescritto.

Strategia difensiva: Sempronio non può tecnicamente fare opposizione ex art. 615 c.p.c. (art. 57 DPR 602/73). Deve ricorrere alla Commissione Tributaria. In concreto, presenterà ricorso tributario chiedendo l’accertamento negativo del ruolo: eccepisce che il titolo (cartella/ruolo) è nullo per mancata notifica della cartella originaria e, in ogni caso, che il debito è prescritto. Acquisisce le dichiarazioni sostitutive o testimonianze che provano l’assenza di ricezione. Se ottiene accoglimento, il debito fiscale sarà annullato e il precetto perderà di conseguenza ogni effetto.

Se però preferisse tentare un’azione ex c.p.c., verrebbe rigettata come inammissibile (salvo l’ipotesi di pignorabilità). L’unica via alternativa in sede civile potrebbe essere un ricorso per danni se ritiene ingiusto l’atto di riscossione, ma questa è soluzione estrema.

Caso 4: Pignoramento presso terzi (Tributario)

Fatti: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica al datore di lavoro di Tizio un atto di pignoramento di salario, per € 3.000, su ruolo notificato a Tizio. Tizio contesta che il ruolo è invalido perché non gli è stata notificata la cartella.

Strategia difensiva: Da un lato, la giurisdizione tributaria vale anche per l’impugnazione del pignoramento esattoriale, come affermato dalle SS.UU. (Cass. SS.UU. 7822/2020; 16986/2022). Il debitore dovrà quindi proporre ricorso tributario imputando il vizio del titolo sottostante il pignoramento. In parallelo, può trasmettere al giudice del lavoro o ordinario competente (se chiamato in causa dal datore di lavoro) copia del ricorso tributario per chiedere che la questione venga risolta congiuntamente (v. Cass. SU 24965/2017). Tuttavia, di norma l’istanza di opposizione ex art. 615 c.p.c. al pignoramento non è ammessa nel tribunale del lavoro (su questione tributaria), quindi conviene rivolgersi alla Commissione.

Caso 5: Ingiusta ipoteca su immobile “privilegiato”

Fatti: L’Agenzia delle Entrate iscrive ipoteca su un immobile di proprietà di Zio per € 20.000, ma Zio sostiene che l’immobile è il suo unico alloggio e che è quindi impignorabile (art. 515 c.p.c.). Viene notificato un atto di precetto ipotecario.

Strategia difensiva: Zio può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. lamentando che il bene non è pignorabile ai sensi delle norme a tutela della casa di abitazione. L’art. 57 DPR 602/73 consente infatti l’opposizione ex art. 615 se riguarda la pignorabilità dei beni. Presenta prove (visura catastale, auto-dichiarazione) che dimostrano il requisito. Se il giudice accoglie, il precetto e l’iscrizione ipotecaria saranno dichiarati inefficaci rispetto a quell’immobile.

Tabelle Riepilogative

Tabella 3: Differenze fra opposizione ex 615 e ex 617 c.p.c.

CaratteristicaOpposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
OggettoMerito del credito/titolo (diritto del creditore)Forma e validità formale del titolo/atto (quomodo)
Forma di proposizioneAtto di citazione (processo ordinario)Atto di citazione o ricorso al giudice dell’esecuzione
TermineNessun termine perentorio (modifica 2016); inammissibile dopo ordinanza di vendita20 giorni perentori dalla notifica del precetto
CompetenzaTribunale dell’esecuzioneTribunale dell’esecuzione
EffettoSospensione dell’intera esecuzione (fino a sentenza)Sospensione degli atti finché dura l’opposizione
Vizi eccepibiliVizi sostanziali (mancato titolo, nullità totale/ parziale del credito)Vizi formali (notifica, forma del precetto, difetti atto)

6. FAQ – Domande Frequenti

D.1 Che differenza c’è tra “opposizione all’esecuzione” e “opposizione agli atti esecutivi”?
R. L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) mira a contestare il diritto del creditore ad eseguire (ad es. il credito non esiste, è prescritto, il titolo è viziato), mentre l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) riguarda solo la regolarità formale del titolo e del precetto (ad es. difetti di notifica o forma). In sintesi: 615 c.p.c. → “cosa” eseguire, 617 c.p.c. → “come” si è eseguito.

D.2 Qual è il termine per opporsi a un precetto?
R. Se si presenta un’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), va proposta entro 20 giorni dalla notifica del precetto (o del titolo). Se invece si contesta l’esistenza del credito (opposizione all’esecuzione ex art. 615), il termine ordinario è stato abolito (2016), quindi può essere fatta in qualunque momento dell’espropriazione fino alla vendita, poiché dopo l’ordinanza di vendita diventa inammissibile.

D.3 Chi è il giudice competente per l’opposizione?
R. Generalmente il Tribunale del luogo dove è stato notificato il precetto (giudice dell’esecuzione). Se il creditore ha eletto domicilio in altro comune, può valere quello. Nel frattempo (fino a fine 2025) non vi sono deroghe: dal 2025 entrerà in vigore l’art. 15-bis c.p.c. che sposterà al Giudice di Pace le esecuzioni mobiliari, ma non influirà sul precetto immobiliare. In ambito tributario (azioni sull’atto fiscale), la competenza si sposta alla Commissione Tributaria, come chiarito dalla Cassazione.

D.4 Quali documenti allegare all’opposizione?
R. Sempre copia del titolo esecutivo (sentenza, decreto, cambiale, ecc.) e del precetto. Se si deducono pagamenti o compensazioni, bisogna produrre quietanze o accordi scritti. Se si denuncia nullità del titolo, gli eventuali atti originali o trascrizioni (ad es. copia della sentenza impugnata). Nell’opposizione tributaria, si allegano le cartelle o la documentazione fiscale contestata. È opportuno anche depositare memorie illustrative di calcoli del debito e fotocopie delle distinte del ruolo.

D.5 Quali sono i principali rischi di una opposizione?
R. Se l’opposizione viene rigettata, l’esecuzione prosegue e il debitore può essere condannato a pagare le spese di lite. Inoltre, se l’opposizione civ è inammissibile (p.es. art. 615 in tributo), il ricorso potrebbe essere non preso in esame. Va evitato di sollevare contestazioni estranee (ad esempio, questioni meramente tributarie davanti al giudice ordinario). In caso di opposizione al pignoramento di cose non pignorabili (famigliare prima casa), bisogna essere certi del diritto (diversi orientamenti giurisdizionali sul pignoramento prima casa).

D.6 Si possono opporre anche le sanzioni o gli interessi?
R. Sì, nell’opposizione ex art. 615 c.p.c. si può contestare qualunque componente del debito esecutivo, ivi incluse sanzioni, interessi, spese. Il debitore potrà eccepire che taluni accessori non sono dovuti (es. sanzioni già prescritte o non dovute). Tuttavia, in ambito tributario, questioni su tributi accessori rientrano comunque nelle competenze tributarie se strettamente connesse alla pretesa fiscale.

D.7 È possibile trasferire l’opposizione in altri gradi di giudizio?
R. L’opposizione ex art. 615 c.p.c. è impugnabile con appello speciale per cassazione se vi sia motivo (Cass. 4341/1992). L’opposizione ex art. 617 c.p.c. può essere appellata con rito camerale (decreto) o con ordinaria appello (decisa la natura del gravame). Negli ultimi anni alcune modifiche legislative (spesso per c.d. “processo breve” e “efficienza” giudiziaria) hanno inasprito i requisiti per l’appello nelle esecuzioni, specie per le opposizioni civili. In ogni caso, la strategia di impugnazione in grado superiore va valutata a seconda dell’esito.

7. Modelli pratici e atti giudiziari di esempio

Di seguito si riportano alcuni modelli sintetici di documenti tipici che un debitore potrebbe usare nell’opposizione al precetto (adattabili ai vari casi):

7.1 Esempio di atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione)

TRIBUNALE DI [Luogo]

Proc. n. ______/2025

ATTO DI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

Il Sig. ___ [Nome Cognome], nato a ___ il __/__/____, residente in ___, elettivamente domiciliato in ___ presso l’Avv. ___, espone:

1. In data __/__/2024, il Tribunale di ___ ha emesso la sentenza n. ___, irrevocabile, in base alla quale l’opponente sarebbe tenuto a pagare a [creditore] la somma di € ___ a titolo di [motivo del credito], con formula esecutiva.

2. In data __/__/2025 l’opponente ha ricevuto, tramite Ufficiale Giudiziario, atto di precetto notificato da [creditore], con cui gli veniva intimato di pagare € ___ entro 10 giorni, avvertendo delle conseguenze esecutive.

3. Il sottoscritto contesta radicalmente la validità del citato titolo: invero, [descrizione del vizio concreto – es. “non risultano mai notificati gli atti processuali introduttivi e pertanto la sentenza 123/2024 è nulla ab origine per difetto di contraddittorio” o “il credito è prescritto dalla data __/__/____” o “l’importo richiesto è superiore a quello accertato”].

4. [Eventuale: Il debitore ha già provveduto a compensare/estinguere in pari data/… il debito in modo documentato.]

Chiede pertanto che il Tribunale di ___ voglia:

- 1) Accertare e dichiarare l’inefficacia del titolo esecutivo di cui sopra;
- 2) Per l’effetto, dichiarare inammissibile l’atto di precetto notificato il __/__/2025;
- 3) Condannare il creditore al rimborso delle spese legali.

Si depositano documenti: copia della sentenza n. ___/2024; copia del precetto; [eventuali quietanze, estratti di ruolo, autocertificazioni].

Luogo, data

[firma Avv. e marca da bollo]

7.2 Esempio di atto di opposizione ex art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi)

TRIBUNALE DI [Luogo]

Proc. n. ______/2025

ATTO DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (art. 617 c.p.c.)

Il Sig. ___ [Nome Cognome], nato a ___ il __/__/____, residente in ___, elettivamente domiciliato in ___ presso l’Avv. ___, espone:

1. In data __/__/2025 l’opponente ha ricevuto da [creditore] atto di precetto, notificato a mezzo ufficiale giudiziario in [indirizzo], relativo al titolo esecutivo [descrizione, es. “sentenza del Tribunale di [.] n. […]/2024”].

2. Tuttavia, la notifica del precetto si presenta formalmente irregolare: in particolare, [descrivere la violazione formale, es. “l’ufficiale giudiziario ha attestato una consegna di cui il debitore non risulta destinatario, non risultando altresì prova del domicilio eletto” oppure “il precetto non reca l’indicazione del giudice dell’esecuzione, come previsto dall’art. 480 c.p.c.”].

3. Ai sensi dell’art. 617 c.p.c., stante l’irregolarità della notifica/del precetto, si chiede di dichiarare l’invalidità dell’atto di precetto. Tali vizi si riferiscono esclusivamente alla forma, sicché l’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla notifica (termine che risulta rispettato).

Chiede che il Tribunale voglia:

- 1) Accertare e dichiarare la nullità dell’atto di precetto notificato il __/__/2025, per i motivi sopra esposti;
- 2) Dichiarare l’interruzione del processo esecutivo in corso;
- 3) Condannare il creditore al pagamento delle spese.

Si depositano documenti: copia dell’atto di precetto e del titolo esecutivo; [altri documenti pertinenti].

Luogo, data

[firma Avv. e marca da bollo]

7.3 Esempio di istanza di sospensione (art. 624 c.p.c.)

Qualora l’opposizione sia stata notificata, il debitore può chiedere la sospensione dell’ordinanza di vendita pendente (art. 615) depositando un’istanza motivata:

TRIBUNALE DI [Luogo] – Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Istanza ex art. 624 c.p.c. per la sospensione del processo esecutivo

Il Sig. [Nome Cognome], opponente nel procedimento di opposizione all’esecuzione n. ___/2025 in corso, rappresenta che:

- Con atto di opposizione notificato in data __/__/2025 ha eccepito la nullità del titolo esecutivo sottostante (Trib. __ n. ___/____).
- Nell’udienza del __/__/2025 il giudice dell’esecuzione ha fissato udienza per la vendita dell’immobile ___ il giorno __/__/____.
- Sussistono *gravi motivi* e *pericolo di grave danno irreparabile*: l’eventuale vendita porterebbe ad irreversibile pregiudizio, poiché [specificare motivo: perdita di immobile unica abitazione, ingiusta espropriazione di bene familiare, irrecuperabilità del valore, etc.].
- Le ragioni addotte nell’opposizione principale evidenziano un fumus iuris tale da far presumere l’inefficacia del titolo.

Chiede pertanto: vista l’art. 624 c.p.c., di **sospendere l’esecuzione** (nell’attuale fase di vendita) fino alla decisione di merito nell’opposizione all’esecuzione, atteso il fondato pericolo di danno grave e irreparabile per l’opponente.

Si allega: prova delle ragioni di gravità (es. documentazione catastale attestante l’uso abitativo); copia dell’atto di opposizione; ordinanza di vendita del __/__/2025.

Luogo, data

[firma Avv. e marca da bollo]

Nel caso lo richieda, il giudice valuterà in udienza la sussistenza del fumus e del periculum. In ipotesi di accoglimento, l’esecuzione è sospesa; in caso contrario, l’opposizione principale può comunque proseguire senza limiti temporali oltre gli eventuali 20 giorni.

8. Fonti normative e giurisprudenziali citate

Normativa citata: Codice di procedura civile (artt. 27, 480, 499, 512, 515, 615, 617, 624, 642 c.p.c.); Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice procedura civile (aggiornato); Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986); DPR 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione imposte, artt. 53-60, 62 e ss., 72, 72-bis, 72-ter, 57, 60); D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (giustizia tributaria); eventuali disposizioni collegate (es. art. 19-bis DPR 602/73).

Giurisprudenza citata (principali): Cass. SS.UU. 23.10.2017 n. 24965 (giurisdizione opposizione precetto tributario); Cass. SS.UU. 22.05.2022 n. 16986 (giurisdizione opposizione pignoramento tributario); Cass. SS.UU. 29.01.2025 n. 2098 (petitum sostanziale, pignoramenti tributari); Cass. civ. n. 4797/2023 (termine opposizione atti in espropriazione immobiliare); Cass. civ. 27.11.2012 n. 20989 (distinzione 615 vs 617 c.p.c.); Cass. civ. 31.03.2016 n. 14692 (mancata notificazione di titolo esecutivo); Cass. civ. 27.11.2013 n. 25638 (oggetto opposizione art.615 c.p.c.); Cass. civ. 26.05.2023 n. 14692 (notifica precetto); Cass. civ. 12.06.2023 n. 16584 (IVA su spese legali in opposizione); Corte Cost. 29.12.2005 n. 480 (art. 480 c.p.c., comma 3); Cass. civ. 22.07.2023 n. 22715 (sospensione in concordato); Cass. civ. 23.03.2023 n. 8394 (opposizione esecuzione contratto); Cass. civ. ord. 08.11.2018 n. 28583 (opposizione lavoro); Cass. civ. 24.07.2023 n. 22199 (ricorso Cassazione su spese in opposizione); Cass. civ. 25.05.2022 n. 16584 (oggetto IVA e competenza); Cass. civ. 06.06.2023 n. 15822 (opp. ex 617 dopo assegnazione credito); Cass. civ. Sez. Lavoro 08.11.2018 n. 28583 (opp. 615 procedura lavoro). Commissioni tributarie: Cass. SS.UU. citate e orientamenti delle CT (ad es. CTUE Emilia-Romagna 2017 sulle opposizioni esecutive).

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