Chi Può Usufruire Della Legge Sul Sovraindebitamento Nel 2025?

Hai debiti che non riesci più a gestire, ma temi che la legge sul sovraindebitamento non faccia al caso tuo? Ti chiedi se puoi accedervi nel 2025, se serve avere beni o reddito, e se sei escluso in partenza? Sei nel posto giusto: la legge sul sovraindebitamento è pensata per chi è davvero in difficoltà, e nel 2025 le possibilità di accedere sono più ampie che mai.

Ma chi può davvero usufruire di questa legge oggi? Quali categorie sono ammesse e chi, al contrario, è escluso?

Ecco chi può farne richiesta:

  • Consumatori, famiglie e persone fisiche con debiti contratti per spese personali o familiari, quando non riescono più a farvi fronte.
  • Piccoli imprenditori e professionisti (anche autonomi) che si trovano in stato di crisi, ma senza requisiti formali per accedere a procedure concorsuali.
  • Debitori incapienti, cioè chi non ha beni o redditi aggredibili: può richiedere l’esdebitazione gratuita, senza anticipare nulla.

Chi invece non può accedervi?

  • Le grandi imprese e le società commerciali complesse, che devono puntare su procedure come concordato preventivo o accordi di ristrutturazione.
  • Chi ha commesso frode o colpa grave, ad esempio nascondendo beni o creando squilibri volontariamente.
  • I soggetti già coinvolti in procedure concorsuali concluse negativamente o in corso, senza seguire le nuove regole del Codice della Crisi.

E oggi, nel 2025, ci sono novità rilevanti o agevolazioni nuove?

Sì. La normativa è stata aggiornata per:

  • semplificare l’accesso, grazie a moduli unificati e assistenza digitale;
  • ampliare i requisiti per il debitore incapiente, rendendo più facile l’esdebitazione totale;
  • agevolare piccoli imprenditori e professionisti, per evitare che la crisi diventi insormontabile.

In pratica, se hai debiti e sei in difficoltà, puoi chiedere aiuto. Ma da dove inizi?

Innanzitutto, devi rivolgerti a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o a un avvocato specializzato. Insieme valuterete:

  • la tua situazione economica e patrimoniale;
  • la procedura più adatta (liquidazione controllata, piano del consumatore, concordato minore, esdebitazione);
  • i passi da seguire per aprire la domanda presso il tribunale competente.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in legge sul sovraindebitamento e crisi personale – ti spiega chi può accedere alla procedura nel 2025, quali categorie sono ammesse e come possiamo aiutarti a scegliere il percorso giusto per liberarti dai debiti in modo legale e definitivo.

Hai debiti che ti perseguitano ma temi che la legge non faccia per te? Vuoi sapere se il 2025 offre nuove opportunità per ricominciare?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo la tua situazione, verificheremo se hai i requisiti per accedere e costruiremo insieme una strategia sicura per uscire dai debiti e ricominciare a vivere.

Introduzione

La normativa sul sovraindebitamento (originariamente Legge n.3/2012, integrata nel “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” – D.Lgs. 14/2019 e successivi correttivi) offre strumenti di composizione della crisi finanziaria a favore di debitori «non fallibili» in grave difficoltà economica. Tali strumenti sono improntati al principio del favor debitoris, ovvero a favore del risanamento del debitore e contro l’usura, consentendo di rinegoziare o estinguere i debiti in base alle effettive capacità economiche. In sintesi, anche nel 2025 possono accedere alle procedure di sovraindebitamento vari soggetti, tra cui consumatori, professionisti, piccoli imprenditori e altre categorie non fallibili, con requisiti specifici. Di seguito un’esposizione completa e aggiornata dei soggetti ammessi, delle condizioni richieste, delle procedure disponibili e di esempi pratici.

Normativa di riferimento

La Legge n.3/2012 (cosiddetta “salva-suicidi”) ha introdotto in Italia il primo regime organico di composizione delle crisi dei non fallibili. Successivamente, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2020) ha riorganizzato le procedure concorsuali, integrando la disciplina del sovraindebitamento nel Titolo II, capo V (artt. 65-83). Il Codice è stato poi aggiornato dai correttivi legislativi (fra cui D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024, noto “Correttivo-ter”), che hanno inasprito alcune regole ma anche ampliato l’accesso alle procedure per determinate categorie. In particolare, il principio guida è sempre il favor debitoris: le norme devono essere interpretate in modo da facilitare il risanamento del debitore, evitando interpretazioni restrittive che ne compromettano l’accesso agli strumenti di composizione.

Soggetti destinatari delle procedure di sovraindebitamento

Le procedure di composizione delle crisi sono riservate esclusivamente ai soggetti non fallibili. In pratica, possono accedere i debitori che non superano le soglie di fallibilità previste dal codice civile (patrimonio, ricavi, debiti entro limiti annuali definiti) e che si trovano in condizione di stato di crisi o insolvenza. In generale, rientrano nell’ambito di applicazione:

  • Consumatori: persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale (es. lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati). Rientrano anche i consumatori che abbiano prestato fideiussione per debiti altrui, purché i debiti garantiti non siano “misti” con un’attività d’impresa.
  • Liberi professionisti (personali): professionisti iscritti ad albi (avvocati, medici, ingegneri, ecc.) o lavoratori autonomi senza struttura societaria, in situazione di sovraindebitamento. Possono accedere purché i debiti siano legati all’attività professionale (non tutti i debiti personali sono esclusi, ma i debiti “promiscui” tra professione e consumo richiedono attenzione).
  • Imprenditori commerciali non fallibili: piccoli imprenditori individuali e società di persone che non possono accedere alle procedure fallimentari perché sotto le soglie stabilite (fatturato, attivo patrimoniale, debiti complessivi – tipicamente fino a €500.000 di debiti complessivi, ricavi fino a €200.000 negli ultimi 3 esercizi, come previsto dal codice fallimentare). Questi sono talvolta detti “imprenditori sotto soglia” o “imprenditori minori”. Rientrano in questa categoria gli artigiani, esercenti attività commerciale di piccola entità e professionisti con partita IVA con volumi limitati.
  • Imprenditori agricoli: sia persone fisiche sia imprese agricole in crisi, a condizione che non siano soggette a fallimento o liquidazione coatta amministrativa. Anche il settore agricolo è incluso tra le categorie non fallibili.
  • Enti del Terzo Settore e No-Profit: associazioni senza scopo di lucro, onlus, fondazioni, associazioni di volontariato, cooperative sociali e analoghi enti privati che non esercitano attività commerciale (o che la esercitano marginalmente) e sono in difficoltà finanziaria, sempreché soddisfino i requisiti di “non fallibilità”.
  • Start-up innovative: società a vocazione innovativa che versano in uno stato di crisi finanziaria. Anche queste possono accedere alle procedure, analogamente a imprenditori e professionisti, per ristrutturare i debiti.
  • Familiari conviventi del debitore: la legge sul sovraindebitamento (art. 66 CCII) prevede ora la procedura familiare, ossia la possibilità per più membri conviventi della stessa famiglia (coniugi, conviventi di fatto, parenti fino al 4° grado, affini fino al 2° grado) di presentare un unico piano di ristrutturazione comune se i debiti hanno origine comune. Ciò consente di ottimizzare costi e tempi procedurali per le famiglie con più persone sovraindebitate. Tuttavia, ai fini dell’accesso, restano richiesti i requisiti generali (stato di crisi, meritevolezza, soglie di fallibilità) per ciascun componente.
  • Altri casi speciali: rientrano inoltre, pur con regole peculiari, i soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.n.c., S.a.s.) che si trovino in crisi, purché non siano già stati coinvolti in procedure concorsuali fallimentari (es. un socio di S.n.c. che abbia lasciato la società da oltre un anno), e gli eredi di imprenditori deceduti che abbiano accettato l’eredità con beneficio d’inventario (tali eredi non possono più procedere al fallimento dell’impresa del de cuius). Anche questi ultimi possono beneficiare dei piani di composizione.

Figura: Pianificare un piano di rientro dei debiti richiede valutare redditi e spese, stime di attivo e passivo, e controllare le scadenze: l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) aiuta il debitore a preparare tutta la documentazione necessaria.

Soglie e requisiti generali. In tutti i casi, il debitore deve trovarsi in uno stato di sovraindebitamento (cioè in crisi o insolvenza: ossia con difficoltà a far fronte regolarmente alle obbligazioni), e deve rispettare i limiti di fallibilità del codice civile (tipicamente non superare 3 anni consecutivi di ricavi lordi oltre €200.000, attivo patrimoniale oltre €300.000, debiti complessivi oltre €500.000). Inoltre va dimostrata la meritevolezza: non devono esserci condotte dolose o frodi ai creditori (es. occultamento di patrimonio, comportamenti ingannevoli) che abbiano causato la crisi. In assenza di gravi colpe o frodi, le procedure mirano a ristabilire il pagamento parziale e ad evitare il completo fallimento del debitore.

Procedure disponibili

Le procedure di composizione delle crisi variano a seconda del profilo del debitore e delle caratteristiche dei debiti. In linea generale si distinguono:

  • Piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti) – Art. 67-68 CCII. Applicabile ai consumatori (anche con debiti da cessione del quinto dello stipendio o pensione) e, in certi casi, a professionisti/imprenditori con debiti esclusivamente personali. Il debitore propone al giudice un piano di pagamenti sostenibile in base ai suoi redditi e bisogni familiari. Il piano non richiede il voto dei creditori: serve solo l’approvazione (omologazione) del tribunale sulla base della fattibilità e della meritevolezza del debitore. Se omologato, diventa vincolante per tutti i creditori e prevede rateizzazioni, sconti parziali dei debiti (“falcidiamento”) e solitamente comporta la sospensione delle azioni esecutive in corso. Esso consente di estinguere anche i debiti da prestito con cessione del quinto (si blocca la trattenuta salariale) e di mantenere il mutuo sulla prima casa (il giudice può consentire la prosecuzione del pagamento con l’attestazione dell’OCC). Alla fine del piano o, dopo 3 anni, l’eventuale debito residuo viene cancellato (esdebitazione) senza necessità di nuova domanda.
  • Accordo di composizione della crisi (concordato minore) – Art. 67 CCII. Pensato per imprese sotto soglia, professionisti e partite IVA non fallibili. Il debitore propone ai creditori un piano di ristrutturazione (analogamente al piano consumatore) che deve essere approvato da almeno la maggioranza qualificata dei creditori (ai sensi del codice civile, tipicamente il 60% in valore, sebbene si parli anche di patti raggiunti con il 50%–60% a seconda della legge applicabile). In pratica, va raggiunto il consenso di almeno metà o più dei creditori partecipanti. L’accordo consente di continuare l’attività d’impresa (prevista in continuità o in liquidazione controllata) e spesso prevede la rinegoziazione dei debiti bancari, fiscali e verso fornitori. Il tribunale omologa l’accordo se ritiene che i creditori coinvolti siano sufficientemente tutelati. Al termine della procedura, i debiti residui vengono estinti e l’impresa può ripartire. Se l’accordo non viene approvato, subentra automaticamente la liquidazione controllata.
  • Liquidazione controllata del patrimonio (art. 68 CCII) – Si tratta di una liquidazione giudiziale agevolata prevista quando il piano del consumatore o l’accordo di composizione non sono realizzabili o accettabili. L’OCC chiede al tribunale di procedere alla vendita dei beni del debitore, destinando il ricavato ai creditori. Viene utilizzata soprattutto nei casi in cui il patrimonio non sia elevato o il debitore non abbia mezzi per proseguire nei pagamenti. In pratica, gli asset del debitore vengono venduti (pignorati e alienati), e il saldo dei ricavi è distribuito ai creditori: il debitore deve fornire i beni nella migliore condizione possibile. La normativa fissa un termine massimo di 3 anni per concludere la liquidazione; trascorso tale termine senza gravi ostacoli, residui debiti e obblighi vengono cancellati automaticamente (esdebitazione finale) senza necessità di domanda. Questo permette anche ai debitori “insolventi” di chiudere il capitolo debiti dopo la vendita del poco patrimonio residuo. Vantaggio: il debitore ottiene la definitiva liberazione dai debiti anche se non ha redditi per un piano di rientro.
  • Procedure familiari (art. 66 CCII) – Come detto, più familiari conviventi con debiti correlati possono presentare un unico piano comune. Dal 2020 in poi, le norme consentono di accorpare le richieste, riducendo costi: ad esempio, marito e moglie con debiti comuni verso banche e fornitori possono fare un unico piano consensuale. La procedura segue le regole del piano del consumatore, ma con piani congiunti. Possono partecipare solo i congiunti che siano «consumatori» ai fini del piano (ciascun familiare deve soddisfare le definizioni e requisiti), e si applicano i consueti criteri di sostenibilità e meritevolezza. Un esempio: una coppia di salariati con debiti personali può proporre un unico piano di rientro, portando redditi sommati e debiti sommati nel piano unico.
  • Altre procedure – Il nuovo ordinamento non prevede più distinzioni come “accordo con i creditori concorsuali” o “amministrazione controllata” per i soggetti non fallibili: tutto è ricompreso nelle forme sopra. È però importante ricordare che NON possono accedere: banche, assicurazioni, enti creditizi pubblici (soggetti già sottoposti a diversa liquidazione amministrativa); grandi imprese soggette a fallimento; e in generale chi è già coinvolto in procedure di liquidazione coatta o amministrazione straordinaria. Ad esempio, un’impresa in amministrazione straordinaria non può chiedere il sovraindebitamento.

Ruolo dell’OCC e iter della procedura

Per attivare una procedura di composizione della crisi, il debitore deve rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi (OCC), ente autorizzato dal Ministero della Giustizia (ad esempio molti sono organizzati presso le Camere di Commercio). L’OCC svolge attività di consulenza gratuita iniziale e di assistenza qualificata. I passaggi essenziali sono:

  1. Valutazione e raccolta documenti: l’OCC verifica i requisiti (es. stato di crisi, soglie non superate,assenza di frodi) e raccoglie la documentazione necessaria. Tra i documenti richiesti figurano l’elenco completo dei creditori e dei debiti, l’elenco dei beni mobili e immobili del debitore, gli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni (per evidenziare eventuali alienazioni sospette), le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, il certificato di stato di famiglia e un prospetto delle spese necessarie al mantenimento familiare. L’OCC individua inoltre il Tribunale competente (di norma quello del luogo di residenza o del centro principale degli interessi del debitore) ed eventuali gestori o professionisti da nominare.
  2. Redazione del piano o accordo: il debitore, con l’aiuto del Gestore della crisi (professionista assegnato dall’OCC), elabora il piano di composizione dei debiti. Questo piano deve indicare in dettaglio le fonti di reddito future (salari, pensioni, affitti, assegni familiari, etc.) o il valore recuperabile dai beni, e le modalità di rimborso (rate, sconti sui debiti, cessioni di crediti futuri come stipendio). Il Gestore predispone anche una relazione illustrativa sulle cause del sovraindebitamento e sulla diligenza tenuta dal debitore. Se si tratta di piano del consumatore, non occorre il voto dei creditori; se è un accordo, serve la negoziazione con i creditori per ottenere le maggioranze necessarie.
  3. Presentazione al Tribunale: l’istanza di accesso alla procedura (con il piano o accordo allegato) viene depositata tramite l’OCC al Tribunale competente. Da quel momento scatta l’effetto protettivo: le azioni esecutive e cautelari già iniziate contro il debitore sono sospese automaticamente (blocca pignoramenti su casa, stipendio, ecc.). Il debitore (o l’OCC) può chiedere anche la sospensione dei procedimenti esecutivi in corso. Il Tribunale fissa quindi udienza per esaminare la fattibilità del piano e la posizione del debitore.
  4. Omologazione ed esecuzione: al termine dell’istruttoria, se il piano o accordo soddisfano i requisiti di legge (sostenibilità economica, obiettivi credibili, meritevolezza), il giudice omologa (approva) il progetto. Nel caso del piano del consumatore, l’omologazione da parte del tribunale è sufficiente e vincola tutti i creditori, che non votano. Nel caso dell’accordo di composizione, invece, l’omologazione avviene solo se è stata ottenuta l’approvazione maggioritaria dei creditori. Superata l’omologazione, il debitore inizia a eseguire il piano: paga le rate concordate (eventualmente con nuove entrate o vendite controllate di beni), mentre i creditori sono costretti a rispettare la suddivisione pattuita. Alla fine del piano (o in ogni caso entro i termini massimi previsti), il debito residuo residuo viene cancellato per legge (esdebitazione).

Tempi e costi. I tempi di una procedura variano. L’iter dal deposito al giudice all’omologa può richiedere da 6 mesi a 1-2 anni, a seconda della complessità e del carico dei tribunali. La legge pone limiti: la liquidazione controllata deve concludersi entro 3 anni (rinnovabili solo in presenza di gravi ritardi); per il piano del consumatore non esistono scadenze rigide, ma di fatto è spesso completabile entro 1-2 anni di pagamenti rateali. Per quanto riguarda i costi, le spese dell’OCC sono stabilite dalla legge: sono previsti oneri fissi iniziali (per l’apertura della pratica) e compensi variabili calcolati sulla base del valore dei beni e dell’entità del debito coinvolto. Gli studi legali o i consulenti possono applicare parcelle aggiuntive; tuttavia, nelle fasi preliminari è spesso previsto solo un piccolo acconto ai professionisti (ad es. per redigere il piano), con il resto saldato a risultato ottenuto o su base percentuale del debito ristrutturato. In generale, fonti specialistiche stimano che una procedura semplice (debiti modesti, pochi creditori) possa costare complessivamente da €1.500 a €3.000 totali, mentre casi medi o complessi possono arrivare a €5.000–10.000 o più. I costi effettivi dipendono da fattori come l’importo dei debiti, il numero di creditori, la complessità del piano e se serve l’assistenza di avvocati. Anche i tempi dipendono da questi fattori e dall’efficienza dei tribunali. In ogni caso, la normativa attuale punta a contenere i costi: ad esempio prevede che il debitore meritevole con scarse risorse possa ricevere agevolazioni, e la procedura di esdebitazione per i “debitore incapiente” (senza reddito/patrimonio) non richiede ulteriori pagamenti.

Casi pratici

Per chiarire l’applicazione concreta, esaminiamo alcuni esempi verosimili di debitori che potrebbero usufruire della legge:

  • Caso 1: Luigi, consulente part-time indebitato come privato. Luigi è un dipendente part-time con debiti personali (prestiti al consumo, carta di credito) per totali €25.000, e uno stipendio modesto di €1.000/mese. È consumatore, quindi può proporre un piano del consumatore. Con l’OCC individua un piano di rientro quinquennale basato sul suo reddito netto e le spese essenziali familiari. Il giudice omologa il piano senza voto dei creditori. Luigi inizierà a pagare mensilmente una rata ragionevole; terminato il piano (ad es. 5 anni), il residuo del debito viene cancellato. Costi e tempi: l’iter giudiziario può richiedere ~6–12 mesi; il costo (tariffe OCC + oneri) potrebbe aggirarsi sui €1.500–2.500. Durante il piano, sono sospese le azioni esecutive (ad es. pignoramenti).
  • Caso 2: Marco, libero professionista con debiti misti. Marco, avvocato con partita IVA, ha debiti “promiscui” derivanti sia da gestione dello studio sia da spese familiari personali. I debiti totalizzano €50.000. Poiché Marco ha anche attività professionale, non può usare il piano consumatore su tutti i debiti: può considerare solo quelli personali. Se i creditori professionali (es. fornitori di studio) si accordano, può proporre un accordo di composizione (concordato minore). Con l’OCC prepara un piano di pagamento a 5 anni, presentandolo al tribunale. Deve ottenere l’approvazione di almeno il 60% dei creditori. Supponendo che la maggioranza voti a favore, il piano viene omologato. In alternativa, se pochi creditori votano, si apre la liquidazione controllata. Costi e tempi: procedure con professionisti e aziende spesso richiedono negoziazioni più complesse, quindi costi maggiori (es. €4.000–7.000 totali) e tempi di 1–2 anni. Alla fine, i residui dei debiti vengono estinti.
  • Caso 3: “Caos” S.n.c. agricola in crisi. Un’impresa agricola familiare a responsabilità illimitata (S.n.c.) ha accumulato debiti verso banche e fornitori. I soci, convinti di voler continuare l’attività, chiedono all’OCC una composizione. Essendo sotto i limiti di fallibilità (ricavi modesti e debiti entro €500k), propongono un accordo di composizione (concordato minore) al tribunale. Partecipano parenti conviventi (famiglia) e concordano un piano triennale di rimborso. Se approvato dai creditori, l’azienda continua a lavorare. In caso contrario, entrerebbe in liquidazione controllata agricola. Tempi e costi: l’iter può durare 1–2 anni; l’esame dei beni aziendali (macchinari, immobili agricoli) aggiunge complessità. L’onorario OCC potrebbe essere di qualche migliaio di euro, suddiviso anche tra i soci.
  • Caso 4: Giovanna, start-up innovativa. Giovanna ha una start-up tecnologica fallita che ha ormai esaurito il capitale; i debiti sono verso investitori e fornitori (€80.000). Pur avendo partita IVA, la start-up è riconosciuta “innovativa” e beneficia del regime, ma è in crisi. Giovanna può chiedere la liquidazione controllata: l’OCC propone la vendita degli unici asset (brevetti minori e attrezzature) per pagare in parte i debiti, e ottiene l’esdebitazione finale al termine. Risultato: Giovanna esce dal debito (in pratica vedendo cancellate le passività) e può ripartire dal suo lavoro di consulenza, senza debiti pregressi.
  • Caso 5: Famiglia Rossi. Maria e Luca Rossi sono sposati e conviventi, entrambi lavoratori dipendenti. Entrambi hanno accumulato debiti (prestiti personali, mutuo di casa) a causa di gravi spese mediche. Essendo conviventi con debiti di origine comune (per spese mediche familiari), attivano la procedura familiare. Con un unico piano presentato dall’OCC, sommando i loro redditi e debiti, ottengono dal giudice un piano di rientro su misura. Invece di due procedure separate, ne hanno una sola, dimezzando adempimenti e costi (bastano un unico versamento per l’istanza, un unico piano, ecc.). Se terminano il piano (es. 5 anni), i residui debiti vengono cancellati per entrambi.
  • Caso 6: Onlus in crisi. L’associazione culturale “Amici della Biblioteca” (ente no-profit non commerciale) ha debiti verso fornitori per €20.000 e contributi fiscali arretrati. Pur essendo ente, non ha fini di lucro. L’OCC verifica i requisiti (non è fallibile) e redige un piano di rimborso triennale basato sulle donazioni future e piccole entrate associative. Il piano viene depositato al tribunale: trattandosi di ente privato non profit, può usufruire del piano come se fosse un consumatore. Una volta omologato, l’associazione versa rate secondo il piano e vede estinti i residui. Così anche enti sociali o di volontariato in difficoltà possono accedere.

In ognuno di questi scenari il percorso presso l’OCC comporta adempimenti chiari: raccolta documenti, preparazione del piano, deposito in tribunale, successivo monitoraggio dei pagamenti. La presenza di un avvocato o commercialista specializzato è raccomandabile per orientarsi, ma non obbligatoria in sede di deposito (la legge prevede che il debitore può presentare domanda anche senza difensore, benché di solito il Gestore OCC consigli comunque assistenza legale).

Domande frequenti

  • Chi può chiedere esdebitazione totale? La normativa attuale (novità 2025) prevede l’esdebitazione del debitore incapiente: se il debitore non ha reddito né beni per pagare nulla, il tribunale può cancellare tutti i suoi debiti senza che questi venga pagato. Questo strumento è pensato per il consumatore senza patrimonio (l’OCC prepara comunque una relazione sullo stato dei fatti). Se dopo 4 anni la situazione non migliora, l’esdebitazione diventa definitiva. In pratica, chi è “completamente nero” può chiudere la propria posizione gratuitamente.
  • Quali debiti si estinguono? Rientrano nella procedura quasi tutti i debiti privati e fiscali: prestiti bancari, mutui, finanziamenti, debiti verso fornitori, spese condominiali, multe, imposte (IVA, IRPEF, tributi locali) arretrate. Sono inclusi anche i debiti da cessione del quinto dello stipendio (il pignoramento si blocca una volta aperta la procedura). L’unica eccezione significativa è il debito alimentare: le obbligazioni di mantenimento (alimenti, assegni familiari) non si estinguono nelle procedure. Inoltre, i crediti garantiti da ipoteca possono essere oggetto di ristrutturazione, ma il creditore ipotecario potrà chiedere di vendere l’immobile per recuperare il valore: in ogni caso il piano può prevedere il mantenimento dell’ipoteca con il rimborso nel tempo.
  • Cosa significa “debito promiscui” e come influisce? Se il debitore è imprenditore o professionista, i debiti ad essa collegati (misto personale/impresa) non rientrano nel piano del consumatore: per accedere il professionista/ imprenditore dovrà usare l’accordo di composizione (concordato) che richiede voto dei creditori. Di fatto, un professionista che garantisca debiti personali non può certo farli sparire con il piano del consumatore se quei debiti sono legati all’attività; si usa pertanto la procedura più adatta (accordo o liquidazione).
  • Devo nominare obbligatoriamente un avvocato? No: la legge stabilisce che non è necessaria la presenza di un difensore al momento del deposito dell’istanza. Ciò significa che il debitore può presentare la domanda di accesso anche firmandola da solo. Tuttavia, in pratica l’OCC o i consulenti solitamente consigliano l’assistenza legale per redigere il piano e la documentazione corretta. La facoltà serve soprattutto a non scoraggiare il privato dall’iniziare la procedura per costi legali.
  • Chi paga le spese della procedura? Le spese processuali di iscrizione (diritti di tribunale) spettano al debitore al momento del deposito (in genere alcune decine di euro). L’onorario dell’OCC (per il suo servizio) è regolato dalla legge: si applicano tariffe fisse iniziali più compensi variabili calcolati sul valore del patrimonio e del debito totale. In pratica, l’OCC redige un preventivo in base alla complessità. L’onorario del professionista (commercialista o avvocato eventualmente nominato curatore della procedura) può essere concordato separatamente. Le spese legali possono variare da caso a caso, ma l’investimento è normalmente contenuto (come visto, poche migliaia di euro per casi semplici). Inoltre, in favore di debitori deboli, il giudice può ridurre o azzerare i compensi se il debitore è in grave difficoltà economica.
  • Cosa succede alla casa e allo stipendio? Nel piano del consumatore, l’eventuale ipoteca sulla casa principale può essere mantenuta (con pagamento dei ratei) purché il debitore sia in regola o abbia un piccolo ritardo sanabile. Durante la procedura, le azioni esecutive sono sospese: pertanto il pignoramento sulla casa di abitazione o il quinto dello stipendio vengono momentaneamente bloccati. Solo dopo omologazione, se il debitore non paga, si torna alle azioni esecutive previste dal piano. In liquidazione controllata, invece, la casa o altri beni del debitore (soprattutto non abitazione principale) vengono venduti per pagare i creditori. Lo stipendio post piano rimane libero.
  • Quali condizioni minime servono per un piano? Il debitore deve proporre un piano sostenibile: il giudice verifica che il pagamento rateale proposto sia realistico rispetto ai redditi e alle spese di vita del debitore. Non occorre offrire l’intero valore dei debiti, ma il piano deve rispettare le regole di equa ripartizione tra creditori (nessuno può essere escluso ingiustamente) e prevedere un impegno concreto (ad esempio l’impegno a versare ogni mese una certa cifra). Il tribunale richiede all’OCC di attestare i dati economici e la credibilità del piano: se il piano è palesemente irrealistico (ad es. prevede pagamenti impossibili), verrà rifiutato. L’elemento essenziale è la buona fede del debitore: chi dimostra diligenza e non ha depauperato il patrimonio, ottiene più facilmente l’ok.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.lgs. 12/1/2019 n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Titolo II sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, integrato da succ. modifiche).
  • Legge 27/1/2012 n. 3 – “Disposizioni in materia di usura, estorsione e composizione delle crisi da sovraindebitamento” (originario testo, ora in gran parte abrogato, ma integrato nel CCII).
  • D.lgs. 17/6/2022 n. 83 – “correttivo” al Codice della crisi, entrato in vigore da fine 2022, che ha in parte modificato accesso alle procedure.
  • D.lgs. 13/9/2024 n. 136 – “Correttivo ter” al Codice della crisi (nov. 2024) che ha ulteriormente ampliato e semplificato l’accesso per consumatori, famiglie e piccoli imprenditori.
  • Cass. civ., Sez. I, 16 gen. 2020 n. 742 – sentenza che conferma che anche il fideiussore persona fisica per debiti personali è da considerarsi consumatore.
  • Cass. civ., Sez. I, 26 lug. 2023 n. 22699 – orientamento recente sulla presenza di debiti professionali nel piano dei consumatori e accesso al concordato.
  • Articoli del CCII: in particolare artt. 65-83 (piani e accordi di composizione) e artt. 268-283 (liquidazione controllata ed esdebitazione).
  • Organismi di Composizione della Crisi: DM 24/9/2014 n.202 (regolamento requisiti OCC) e DM 25/1/2012 n.30 (tariffe di riferimento), nonché linee-guida del Ministero (trovabili sul sito del Ministero della Giustizia) per l’applicazione della legge.

Se sei sommerso dai debiti e non riesci più a gestirli? Fatti aiutare da Studio Monardo.

Se sei sommerso dai debiti e non riesci più a gestirli, la legge sul sovraindebitamento ti offre strumenti concreti per fermare i creditori e ripartire.
Fatti aiutare da Studio Monardo.

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Verifica se inquadri la tua situazione: privato consumatore, professionista, piccolo imprenditore o microimpresa
📑 Identifica la procedura più adatta: piano del consumatore, liquidazione controllata o concordato minore
⚖️ Redige e presenta tutta la documentazione all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
✍️ Ti accompagna nel calcolo realistico dei debiti e nella raccolta dei documenti finanziari utili
🔁 Ti segue fino all’omologazione del piano e all’eventuale esdebitazione, per liberarti definitivamente

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in sovraindebitamento e procedure da crisi d’impresa
✔️ Difensore accreditato presso OCC e tribunali civili
✔️ Consulente per famiglie, professionisti, ditte individuali e microimprese
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia

Conclusione

Nel 2025 chiunque abbia debiti insostenibili e rispetti i requisiti può accedere alla legge sul sovraindebitamento, anche senza avere partita IVA o patrimoniale.
Con la consulenza adeguata puoi fermare il recupero crediti, ristrutturare i debiti o liberartene legalmente.

📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo:

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!